Si tratta di fenomeni che nuocciono alla società in modo incisivo, non favoriscono lo sviluppo economico e sociale del paese ed alimentano l’aggressività e la criminalità in ogni ambito.
L’invidia rimane, invece, nei diversi luoghi di lavoro, un elemento distruttivo, perché è "tristitia de bono proximi... exultatio de malo eiusdem" (amarezza per il successo del prossimo, sottile e perverso godimento del suo fallimento), come scriveva san Tommaso d’Aquino (Summa theologiae, II, 36, 4 ad 3).
Accanto ai tradizionali rischi per la salute dei lavoratori di origine igienico-ambientale (da agenti chimici, fisici, meccanici e biologici) ormai da diversi anni hanno acquistato peculiare rilievo i rischi c.d. trasversali, potenzialmente incidenti sia sulla sicurezza che sull'integrità psicofisica dei lavoratori. Tra questi vengono inclusi i rischi di tipo organizzativo.
Intesa contro il mobbing - ItaliaOggi, Martedì 16 Febbraio 2016Drughe .it
ItaliaOggi - Martedì 16 Febbraio 2016
Intesa contro il mobbing
No a dimissioni in bianco e intolleranze
Ci sono voluti quasi nove anni per recepire da parte di Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, con l’intesa sottoscritta il 25 gennaio 2016, l’accordo quadro delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, il cosiddetto «mobbing». Pur se la legislazione comunitaria e la maggior parte di quelle nazionali hanno stabilito l’obbligo dei datori di lavoro di proteggere i lavoratori dagli episodi o comportamenti di molestia e violenza di natura fisica, psicologica e/o sessuale (anche se in Italia il reato di mobbing è stato individuato dalla magistratura e non ancora da una legislazione specifica), le parti sociali europee hanno comunque, a suo tempo, ritenuto di stipulare un accordo con la finalità di aumentare su queste problematiche la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali e di fornire agli stessi un quadro di azioni concrete per individuarle, prevenirle e gestirle, indipendentemente dalla dimensione aziendale, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. La maggiore consapevolezza e una formazione adeguata della linea gerarchica e dei lavoratori possono infatti ridurre l’eventualità di molestie e violenza, le cui diverse forme possono essere esercitate da uno o più superiori (in questo caso si avrà il mobbing verticale o bossing) o da uno o più lavoratori (cosiddetto mobbing orizzontale), con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile. …
SENATO DELLA REPUBBLICA - XVII LEGISLATURA - DL N. 1785 COMUNICATO ALLA PRESI...Drughe .it
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE N. 1785
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2015
«Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo»
Dopo l’articolo 612-bis del codice pe-nale è inserito il seguente: «Art. 612-ter. – (Atti vessatori in ambito lavorativo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comporta-menti di vessazione o di persecuzione psico-logica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. La pena è aumentata se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede, tuttavia, di ufficio nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo».
L’invidia rimane, invece, nei diversi luoghi di lavoro, un elemento distruttivo, perché è "tristitia de bono proximi... exultatio de malo eiusdem" (amarezza per il successo del prossimo, sottile e perverso godimento del suo fallimento), come scriveva san Tommaso d’Aquino (Summa theologiae, II, 36, 4 ad 3).
Accanto ai tradizionali rischi per la salute dei lavoratori di origine igienico-ambientale (da agenti chimici, fisici, meccanici e biologici) ormai da diversi anni hanno acquistato peculiare rilievo i rischi c.d. trasversali, potenzialmente incidenti sia sulla sicurezza che sull'integrità psicofisica dei lavoratori. Tra questi vengono inclusi i rischi di tipo organizzativo.
Intesa contro il mobbing - ItaliaOggi, Martedì 16 Febbraio 2016Drughe .it
ItaliaOggi - Martedì 16 Febbraio 2016
Intesa contro il mobbing
No a dimissioni in bianco e intolleranze
Ci sono voluti quasi nove anni per recepire da parte di Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, con l’intesa sottoscritta il 25 gennaio 2016, l’accordo quadro delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, il cosiddetto «mobbing». Pur se la legislazione comunitaria e la maggior parte di quelle nazionali hanno stabilito l’obbligo dei datori di lavoro di proteggere i lavoratori dagli episodi o comportamenti di molestia e violenza di natura fisica, psicologica e/o sessuale (anche se in Italia il reato di mobbing è stato individuato dalla magistratura e non ancora da una legislazione specifica), le parti sociali europee hanno comunque, a suo tempo, ritenuto di stipulare un accordo con la finalità di aumentare su queste problematiche la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali e di fornire agli stessi un quadro di azioni concrete per individuarle, prevenirle e gestirle, indipendentemente dalla dimensione aziendale, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. La maggiore consapevolezza e una formazione adeguata della linea gerarchica e dei lavoratori possono infatti ridurre l’eventualità di molestie e violenza, le cui diverse forme possono essere esercitate da uno o più superiori (in questo caso si avrà il mobbing verticale o bossing) o da uno o più lavoratori (cosiddetto mobbing orizzontale), con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile. …
SENATO DELLA REPUBBLICA - XVII LEGISLATURA - DL N. 1785 COMUNICATO ALLA PRESI...Drughe .it
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE N. 1785
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2015
«Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo»
Dopo l’articolo 612-bis del codice pe-nale è inserito il seguente: «Art. 612-ter. – (Atti vessatori in ambito lavorativo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comporta-menti di vessazione o di persecuzione psico-logica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. La pena è aumentata se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede, tuttavia, di ufficio nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo».
Il danno biologico da vessazione e da violenze morali sul posto di lavoro: un...Drughe .it
Dott. Enzo Cordaro, psicoterapeuta, direttore centro per la rilevazione del danno biologico mobbing compatibile - ASL RMD
Dott. Roberto Rossi, psicoterapeuta, responsabile accoglienza centro per la rilevazione del danno biologico mobbing compatibile - ASL RMD
La tutela penale delle vittime del MOBBING: un caso concreto -di Lucilla Tass...Drughe .it
DE IURE CONDITO
La condotta mobbistica viene in rilievo solo qualora la condotta integri specifici reati:
art. 660 c.p. (molestie)
art. 609 bis c.p. (violenza sessuale)
art. 610 c.p. (violenza privata)
artt 594-595 c.p. (ingiuria-diffamazione)
art. 368 c.p. (calunnia)
art. 582 c.p. (lesioni personali)
art. 612 c.p. (minacce)
art. 572 c.p. (maltrattamenti): è questa la norma che più si attaglia al fenomeno
a) per connotato di abitualità, vessatorietà;
b) ambiente di lavoro-rapporto di autorità;
c) senso di mortificazione-avvilimento che caratterizza i rapporti tra vittima/autore.
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Non possiamo restare a guardare - Progetto bullismo/cyberbullismoisisstrianoterzigno
PowerPoint realizzato per il la sesibilizzazione sui temi del bullismo e cyberbullismo dell'Istituto Superiore Striano-Terzigno (NA) nell'ambito del progetto "Non possiamo restare a guardare", contro il fenomeno del bullismo e cyberbullismo (A.S. 2017/2018)
Il Mobbing Secondario e gli effetti sulla prole in età evolutiva - Tesi di La...Drughe .it
Questa tesi ha lo scopo di individuare i disturbi che un genitore vittima di Mobbing provoca sulla prole in età evolutiva. Abbiamo parlato convenzionalmente di “Mobbing Secondario” perché si considerano come primari gli effetti causati dal Mobbing sulla vittima, e secondari tutti gli effetti che a sua volta la vittima provoca sulle persone che gli stanno intorno.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
Il danno biologico da vessazione e da violenze morali sul posto di lavoro: un...Drughe .it
Dott. Enzo Cordaro, psicoterapeuta, direttore centro per la rilevazione del danno biologico mobbing compatibile - ASL RMD
Dott. Roberto Rossi, psicoterapeuta, responsabile accoglienza centro per la rilevazione del danno biologico mobbing compatibile - ASL RMD
La tutela penale delle vittime del MOBBING: un caso concreto -di Lucilla Tass...Drughe .it
DE IURE CONDITO
La condotta mobbistica viene in rilievo solo qualora la condotta integri specifici reati:
art. 660 c.p. (molestie)
art. 609 bis c.p. (violenza sessuale)
art. 610 c.p. (violenza privata)
artt 594-595 c.p. (ingiuria-diffamazione)
art. 368 c.p. (calunnia)
art. 582 c.p. (lesioni personali)
art. 612 c.p. (minacce)
art. 572 c.p. (maltrattamenti): è questa la norma che più si attaglia al fenomeno
a) per connotato di abitualità, vessatorietà;
b) ambiente di lavoro-rapporto di autorità;
c) senso di mortificazione-avvilimento che caratterizza i rapporti tra vittima/autore.
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
(Lavoro@Confronto - Numero 22 - Luglio/Agosto 2017)
In Italia il mobbing sta assumendo proporzioni significative e per molti aspetti allarmanti in ciò accentuato anche dalla crisi economica e la crescente disoccupazione che diventano fardelli sempre più pesanti per quei lavoratori che sono fatti oggetto di soprusi e sono per certi versi costretti a subirli per paura di perdere il posto di lavoro.
Un male oscuro chiamato mobbing
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Il termine mobbing ha una derivazione anglosassone; il verbo è “to mob” che significa affollarsi intorno a qualcuno, ed anche assalire, malmenare e aggredire. Diretto derivato di una comune espressione latina, mobile vulgus (folla tumultuante), che identificava la situazione tipica di una marcia o di un evento caratterizzato dalla presenza di persone con la cattiva abitudine di muoversi in modo disordinato spingendo ed urtando i vicini. Il dizionario Treccani ci ricorda che la parola viene usata in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un gruppo di potenziali prede nei confronti di un predatore, per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco. Ed infatti il primo ad usare tale termine è stato proprio un etologo, Konrad Lorenz, all’inizio degli anni ’70, per descrivere il comportamento di alcuni animali che si coalizzano contro un componente del gruppo per escluderlo ed isolarlo.
Non possiamo restare a guardare - Progetto bullismo/cyberbullismoisisstrianoterzigno
PowerPoint realizzato per il la sesibilizzazione sui temi del bullismo e cyberbullismo dell'Istituto Superiore Striano-Terzigno (NA) nell'ambito del progetto "Non possiamo restare a guardare", contro il fenomeno del bullismo e cyberbullismo (A.S. 2017/2018)
Il Mobbing Secondario e gli effetti sulla prole in età evolutiva - Tesi di La...Drughe .it
Questa tesi ha lo scopo di individuare i disturbi che un genitore vittima di Mobbing provoca sulla prole in età evolutiva. Abbiamo parlato convenzionalmente di “Mobbing Secondario” perché si considerano come primari gli effetti causati dal Mobbing sulla vittima, e secondari tutti gli effetti che a sua volta la vittima provoca sulle persone che gli stanno intorno.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni per la prevenz...Drughe .it
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROBERTO ROSSINI, GALANTINO, FRATE, DAVIDE AIELLO, CASA, CATALDI, CECCONI, DE GIROLAMO, GIANNONE, GIULIODORI, LOMBARDO, MAMMÌ, PENNA, RAFFA, ROMANIELLO, SARLI, VILLANI, VIZZINI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo
Presentata il 1° aprile 2019
…..
INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 610-BIS DEL CODICE PENALE
Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo) – Chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro. Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo del presente articolo sono aumentate della metà.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d’ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
Le conseguenze nefaste del mobbing
A colloquio con Herald Hege, psicologo del lavoro
di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi
Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Aprile 2018
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
UNIVERSITÀ DI PISA
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
I disturbi del sonno giocano un ruolo importante nel disturbo da disadattamento lavorativo, in particolare se questo disturbo consegue ad attività mobbizzanti.
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
Emilia Costa - Flora Ippoliti
Cattedra di Psichiatria, Sapienza Università di Roma
Cattedra di Immunologia sapienza Università di Roma
E’ ormai noto come il “Mobbing è una forma di violenza psicofisica e molestia morale che conduce al degrado delle condizioni di lavoro ed è atta a ledere la salute, la professionalità, la dignità e l’immagine della persona lavoratore …”(Costa E. 2002).
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, unitamente alle ripercussioni negative sulla salute e sull’economia, interessano un numero estremamente elevato di luoghi di lavoro in Europa (EU-OSHA, 2014a, 2014b). Tra i cambiamenti significativi osservati nei luoghi di lavoro negli ultimi decenni, che hanno portato a nuove sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL), si annoverano gli sviluppi sociopolitici a livello globale, come il diffondersi della globalizzazione e l’instaurarsi di un libero mercato, i progressi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nuovi tipi di accordi in materia contrattuale e di orario di lavoro e gli importanti mutamenti demografici (EU-OSHA, 2007). In un più ampio contesto sociologico, la vita lavorativa risente di una accelerazione del ritmo di vita in generale, che determina un’intensificazione del lavoro, con ritmi costantemente incalzanti, la necessità di eseguire più compiti contemporaneamente (“multitasking”) e il bisogno di acquisire nuove competenze anche soltanto per mantenere lo status quo (Rosa, 2013). Oltre a questi cambiamenti strutturali e a lungo termine, l’attuale crisi economica sta sottoponendo datori di lavoro e lavoratori a una pressione crescente per rimanere competitivi.
È considerato illegittimo, anche qualora non contrasti con specifiche disposizioni, il licenziamento disposto a conclusione di un percorso vessatorio di mobbing.
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.O. – Istituto Diplomatico
Mattinata di sensibilizzazione sul fenomeno del Mobbing
Sala Conferenze Internazionali - Palazzo della Farnesina
Roma, 18 novembre 2009
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi (Ricercatore confermato e Professore aggregato di Psichiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma).
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
Già a suo tempo, John Maynard Keynes, nel suo celebre apologo delle giraffe in lotta attorno ad un albero per assicurarsi le foglie migliori, aveva ammonito sui rischi insiti in una società dove conta solo la competizione. È tempo allora di ripensare profondamente i meccanismi che stanno alla base del mondo del lavoro. La lotta al mobbing, e alle sue pesantissime conseguenze personali e collettive, non si sostiene soltanto con le pur necessarie azioni legali e sindacali. Occorre far sì che la massa indistinta racchiusa nell’espressione “capitale umano” torni a diventare un insieme di persone ognuna con i propri diritti, la propria individualità, le proprie speranze e la propria vita da realizzare in modo dignitoso. Questo è un compito che spetta all’educazione e, soprattutto alla politica. Sarebbe un modo per celebrare degnamente il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani che cadrà nel 2018. Sarà davvero possibile veder realizzato davvero questo augurio?
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
DEFINIZIONE DI MOBBING PSICOSOCIALE
“Atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore e della lavoratrice”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
Uno studio dell’Università Statale di Milano osserva come un singolo evento stressante possa causare modificazioni a lungo termine nella trasmissione nervosa e nella struttura dei circuiti neuronali, aprendo nuove vie per la gestione del Disturbo Post‐traumatico da Stress.
Milano, 14 novembre 2016 ‐ Lo stress causato da vari fattori ambientali (traumi, eventi naturali, stress psicologico, etc.) è considerato un fattore di rischio importante per numerose malattie, in particolare le malattie neuropsichiatriche e neurodegenerative. Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry (del gruppo Nature), ha dimostrato che un solo evento stressante può causare effetti a lungo termine nella corteccia cerebrale. La ricerca è stata coordinata da Laura Musazzi e Maurizio Popoli, del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining).
Presentata il 14 marzo 2014
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining.
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
« ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio».
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
MOBBING: una serie di atti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da
parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di
persecuzione e di emarginazione, finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Mobbing da parte del dirigente scolastico, la storia di un’insegnante che ha vinto
Quello che a breve andrete a leggere non è una favola tantomeno un romanzo ma semplicemente una storia di vita vissuta, dolorosa, molto comune (più di quanto non si pensi), complessa e ricca di cattiverie, così come solo la mente umana è capace di sviluppare. La voglio rendere pubblica per dare coraggio a chi può condividere o ha già condiviso questo percorso, per dire che il mobbing si può combattere, si può sconfiggere. Per farlo però è necessario avere fiducia e autostima; il mobizzato non ha problemi psicologici, è principalmente una vittima. Poiché la mente umana, attraverso la memoria compatta gli avvenimenti, ne cancella quelli poco piacevoli, è necessario per prima cosa prendere appunti, annotare tutto quello che accade, giorno per giorno, episodio con episodio, registrare gli orari in cui i fatti accadono e le persone presenti.
Esordisce così la professoressa Giovanna Piga nel suo racconto inviato alla redazione di “OggiScuola.it” in cui parla di un momento delicato della sua vita. Una storia fatta di mobbing da parte del dirigente scolastico, anni di bugie e calunnie che alla fine hanno visto trionfare l’insegnante in tribunale. Il Miur è stato condannato a risarcire la docente per il danno biologico subito. “Io – scrive la docente – ho pagato un prezzo alto: la serenità che per anni è venuta a mancare ma sono stata ripagata da tanta solidarietà che è vero non è arrivata dall’ufficio ma ciò che conta è il risultato”. Una storia fatta di ansie, dolori, tachicardia e visite dalla psichiatra, anni che hanno devastato l’insegnante che per raccontare la sua vittoria, ma soprattutto i suoi dolori, ha scelto di scrivere, mettere nero su bianco quelle sofferenze e condividerle.
tratto da: oggiscuola.com
1. Anno VI n. 2, giugno 2012 Diritto dei Lavori
info@csddl.it www.csddl.it
131
Mobbing e bullismo
di Maria Concetta Minerva
“La scuola è una comunità di dialogo,
di ricerca, di esperienza sociale, informata
ai valori democratici e volta alla crescita
della persona in tutte le sue dimensioni”1
Se, dunque, la suola è palestra di vita e
deve avere come obiettivo non solo
l’insegnamento del leggere, scrivere e far
di conto ma anche di favorire la crescita
spirituale degli studenti, purtroppo però
sono ancora molti i fattori negativi che
debbono essere superati nel suo ambito.
In una società in cui, a parere di chi
scrive, si dà poca importanza ai valori
morali e sociali, la scuola, che dovrebbe
educare alla tolleranza, alla solidarietà,
alla sensibilità civica e democratica, al
dialogo e alla responsabilità, alla
formazione del pensiero e all’impegno etico
verso tali valori, non sempre può essere
presa come punto di riferimento per la
valorizzazione di questi fini, in quanto
molto spesso è scenario di fenomeni del
tutto contrastanti con il loro
perseguimento. Basti pensare al “bullismo”
(degli studenti) e al “mobbing” (del
personale scolastico) assai affini tra loro. Si
tratta di fenomeni che nuocciono alla
società in modo incisivo, non favoriscono lo
sviluppo economico e sociale del paese ed
alimentano l’aggressività e la criminalità in
ogni ambito.
Secondo le ultime statistiche effettuate
il 9 dicembre 2011 dall’Unione europea, il
fenomeno del mobbing - anche se vede
l’Italia agli ultimi posti della classifica (in
testa c’è il Regno Unito) -
coinvolge1.500.000 lavoratori italiani, dei
quali il 12% riguarda il personale scolastico
ed universitario.
Il fenomeno del bullismo, invece,
secondo le statistiche rilevate a febbraio
1
Art. 2 dello “Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria” n. 249/1998.
2012 si presenta come un fenomeno in
crescita negli ultimi anni con punti
percentuali dal 7% al 9%, mentre resta
stabile la percentuale dei bulli (circa 6%-
7%). Il bullismo decresce, però, passando
dal grado inferiore a quello superiore.
Gli autori di entrambi i fenomeni sono
soggetti che solitamente hanno problemi
personali (nella ipotesi di bullismo, in
particolare, si tratta di problemi familiari
ed eccessiva autostima) che non riescono a
controllare nell’ambito scolastico.
Le vittime, invece, sono persone deboli
e fragili e/o brillanti e motivate sul lavoro
(o nello studio nel caso di bullismo) e per
questo, oggetto di invidia da parte dei
colleghi.
Il mobbing, per il lavoro pubblico, in
mancanza di una disposizione normativa, è
stato definito dalla giurisprudenza come
“quel fenomeno di violenza morale posto in
essere in modo reiterato per un
apprezzabile lasso di tempo (normalmente
sei mesi), da uno o più soggetti interni al
contesto aziendale, superiori o colleghi del
mobbizzato, con la finalità ultima di
addivenire alla sua espulsione reale o
estromissione virtuale dal contesto
lavorativo, risultato perseguito mediante
una serie di soprusi e di condotte tese a
depauperare il suo valore professionale, ad
umiliarlo e ad emarginarlo, inducendo nella
vittima processi di autocolpevolizzazione e
svalutazione delle proprie capacità e
provocando un deterioramento delle sue
condizioni lavorative”.
I comportamenti che possono causare il
mobbing sono le molestie psicologiche
(anche a sfondo sessuale), le calunnie
sistematiche, le aggressioni verbali e le
critiche, le minacce o atteggiamenti volti
ad intimorire, la delegittimazione
dell’immagine, lo svuotamento delle
mansioni, le attività estenuanti o la
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richiesta di un impegno eccessivo che superi
la normale tollerabilità, la dequalificazione
professionale, l’impedimento sistematico
ed immotivato all’accesso a notizie ed
informazioni inerenti l’ordinaria attività
lavorativa e la marginalizzazione del
lavoratore ad iniziative formative, alla
riqualificazione e all’aggiornamento
professionale. Inoltre sono stati considerati
comportamenti sintomatici del mobbing il
controllo esasperato ed eccessivo, gli atti
discriminatori, l’esclusione ingiustificata da
benefici (es. ferie o permessi),
l’autorizzazione allo svolgimento di lavoro
straordinario e l’ingiustificata
sottoposizione a controlli sanitari.
Sono stati riconosciuti fattori che
determinano ipotesi di mobbing anche
quelli legati al cosiddetto stress-lavoro
correlato, che ben si insinuano come causa
di tale fenomeno in ambito scolastico. Si
tratta di comportamenti collegati
all’organizzazione del lavoro e
generalmente all’ambiente sociale di lavoro
dovuti ad esempio all’utilizzo di nuove
forme contrattuali precarie, alla
diminuzione della propria forza lavorativa a
causa dell’invecchiamento, alla tensione
emotiva causata da violenze e molestie,
allo squilibrio tra vita privata e vita
lavorativa, al divario tra le proprie
competenze e quelle richieste (alti carichi
di lavoro) e all’incertezza sulla possibilità di
uno sviluppo professionale e di carriera.
Questi comportamenti, che per dare
origine al mobbing devono essere reiterati,
sistematici ed intenzionali, possono
provocare il licenziamento, indurre alle
dimissioni o alla richiesta del trasferimento,
causare la distruzione psicologica, sociale e
professionale del mobbizzato.
Non costituisce causa di tale fenomeno
la fisiologica conflittualità dei normali
rapporti di ufficio se non sono rilevati fatti
esorbitanti.
L’art. 2087 c.c. attribuisce al datore di
lavoro (in ambito scolastico,
all’amministrazione) l’obbligo di adottare,
sia nel caso di mobbing verticale che
orizzontale, le misure che sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
Nel caso di mobbing orizzontale il
datore di lavoro deve adottare anche
misure volte a porre fine a condotte lesive
poste in essere dai lavoratori nei confronti
dei colleghi oggetto di mobbing.
Da tale norma discende la
responsabilità contrattuale della
amministrazione scolastica la quale è
responsabile, sia in caso di mobbing
orizzontale che verticale, per i danni,
patrimoniali e non, subiti dalla vittima.
Con tale responsabilità può concorrere
la responsabilità extracontrattuale (artt.
2043-2049 c.c.) tutte le volte che venga
violato il generale principio del neminem
laedere, originata dall’inosservanza dei
diritti soggettivi primari (artt. 32 e 41,
comma 2 della Costituzione).
L’onere di provare la sussistenza di una
ipotesi di mobbing nonché il nesso di
causalità materiale tra l’inadempimento
dell’amministrazione e il danno da esso
derivante, spetta al lavoratore danneggiato.
Sul datore di lavoro grava, invece, l’onere
di provare la non imputabilità
dell’inadempimento.
Il bullismo che può presentarsi come
un’ulteriore causa dello stress da lavoro
degli insegnanti, secondo quanto affermato
dalla comunità scientifica internazionale “è
una sottocategoria del comportamento
aggressivo, ma è un tipo di comportamento
aggressivo particolarmente cattivo, in
quanto è diretto, spesso ripetutamente,
verso una vittima particolare che è
incapace di difendersi efficacemente,
perché è più giovane, o meno forte o
psicologicamente meno sicura”.
L’aggressività del comportamento è
caratterizzata, infatti, da intenzionalità,
sistematicità e asimmetria di potere
(riscontrabili nel fenomeno del mobbing)
mediante le quali si attuano le tre tipologie
di bullismo ossia fisico, verbale e indiretto.
Sono atti di bullismo: insulti, offese,
prese in giro, false accuse e diffamazioni,
razzismo, critiche immotivate ed eccessivo
controllo, piccoli furti, estorsione, minacce,
violenza privata, aggressioni e giochi
violenti, lesioni personali, esclusione dal
gioco, percosse, danneggiamento di cosa
altrui.
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I fattori che caratterizzano il bullismo
(individuabili anch’essi nel mobbing) si
configurano nel piacere del “persecutore”
di “dominare” la vittima senza preoccuparsi
della sofferenza fisica e psichica del
“perseguitato”, nella continuità del
fenomeno per un lungo periodo di tempo,
nella prepotenza del persecutore sul
perseguitato (spesso legata alla superiorità
dovuta all’età, alla forza fisica, o al sesso),
nella sensibilità e nell’isolamento della
vittima particolarmente esposta.
Anche le tipologie di danno subito e
risarcibile e le relative responsabilità sono
uguali a quelle previste per il mobbing.
Sono, dunque, individuabili sia un
danno non patrimoniale (danno morale,
danno biologico e danno esistenziale) sia un
danno patrimoniale (rappresentato ad
esempio da una diminuzione del rendimento
scolastico o dall’abbandono dello stesso
istituto scolastico per trasferirsi in un altro
o addirittura della scuola stessa).
La responsabilità per tali danni è del
solo bullo, se maggiorenne, degli insegnanti
(che hanno il dovere di vigilare sui ragazzi),
dell’amministrazione scolastica (che ha il
dovere di controllare che gli studenti siano
seguiti per tutto il tempo in cui si trovano
all’interno dell’istituto) e dei genitori (che
hanno il dovere di educare il ragazzo) se
invece è minorenne.
Essa è di natura civile e penale. La
responsabilità civile dà luogo al
risarcimento del danno. La responsabilità
penale che si ravvisa qualora si configuri
l’ipotesi di reato prevista dagli artt. 581,
582 e ss., 635, 594, 595, 612, e 660 c.p.,
può dare luogo alla reclusione, ad una pena
pecuniaria o ad altre sanzioni (come
l’essere adibiti ad attività socialmente
utili).
La scuola, proprio per le funzioni che
deve svolgere, è chiamata maggiormente a
fare fronte a queste incombenze rispetto
agli altri istituti. E’ necessario, infatti, che
vengano predisposte misure adeguate per
affrontare tali problematiche e per evitare
il loro insorgere.
Inoltre, partendo dall’analisi e dalla
discussione di eclatanti fatti di mobbing e
bullismo deve disporre a favore del
personale scolastico e degli studenti
momenti di confronto tra loro per
diffondere una cultura della solidarietà,
della tolleranza, del rispetto reciproco
anche nella differenza e nella diversità, e
per ripristinare il concetto di responsabilità
delle proprie azioni.
Sebbene giuridicamente siano disposte
misure di prevenzione, tuttavia queste non
sono sufficienti, vista la sussistenza di
questi fenomeni.
In materia di mobbing il legislatore
prevede tali misure sia nel già citato art.
2087 c.c. sia nel D.lgs. n. 626/1994, il quale
mira a proteggere essenzialmente
l’integrità fisica e la personalità morale del
lavoratore e nel successsivo D.lgs. n.
81/2008 che, oltre a dare la definizione di
“salute”, prima inesistente, intesa quale
“stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità”,
prevede anche misure di prevenzione.
Queste ultime consistono
nell’eliminazione o riduzione dei rischi alla
fonte, continuo aggiornamento delle misure
di prevenzione in conseguenza
dell’evoluzione tecnologica, tutela della
personalità fisica e morale del lavoratore,
valutazione delle capacità e delle
condizioni di salute dei lavoratori ai fini
dell’affidamento delle attività lavorative e
vigilanza sui lavoratori affinchè osservino le
norme di sicurezza ed usino i dispositivi di
protezione collettiva ed individuale forniti.
Inoltre, importante risulta, per il lavoro
svolto nelle PP.AA., la Direttiva del Ministro
della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004
volta a migliorare il benessere organizzativo
prevenendo i rischi psico-sociali già previsti
nel D.lgs. n. 626/1994.
Rilevante risulta il compito attribuito ai
“tecnici” della sicurezza in particolare al
responsabile o gli addetti del servizio
prevenzione e protezione che individuano i
fattori che determinano o che potrebbero
aumentare il verificarsi del fenomeno in
questione, contribuendo all’attuazione dei
rimedi necessari per fare fronte al
fenomeno stesso.
In materia di bullismo, invece il
Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2007, in
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seguito al manifestarsi di eclatanti episodi
avvenuti tra il 2006 e il 2007, resi noti
mediante i mass-media, ha inasprito le
sanzioni disciplinari anti-bullismo (in
riferimento agli studenti della scuola media
e superiore).
Il Consiglio dei Ministri, infatti,
modificando gli artt. 4-5 dello Statuto degli
studenti, riguardanti le punizioni, ha
previsto la “bocciatura” in seguito ad
espulsione dalla scuola fino al termine
dell’anno scolastico, se lo studente sia
incappato “in atteggiamenti lesivi della
dignità dei compagni e degli stessi
insegnanti”.
Se lo studente, invece, sia incappato in
sanzioni superiori ai 15 giorni, deve essere
inserito in percorsi di recupero consistenti
in attività di natura sociale, culturale e, in
generale, a vantaggio della scuola.