Tutto ciò che devi sapere per lavorare in piena regola con il sistema fiscale...yourinspiration
La burocrazia italiana non è molto semplice, specialmente quando concerne l'ampia sfera del regime fiscale. Muovere i primi passi in questa "giungla" può rivelarsi estremamente mortificante, e sottovalutare quest'aspetto può comportare considerevoli danni, sia dal punto di vista economico che giuridico.
- Come fatturare i primi lavori?
- Come e quando aprire la Partita IVA?
- Quali sono le agevolazioni e i regimi fiscali cui è possibile usufruire e attenersi?
Partita IVA per dummies - Tutto quello che devi sapere PRIMA di aprire la par...Toolbox Coworking
Hai deciso di fare il grande passo e aprire una partita IVA? Bene, sei solo all’inizio di una lunga serie di scelte che vanno ponderate attentamente prima per non pentirsene amaramente dopo: come apro una partita iva? sono una ditta individuale o un professionista freelance? quali sono i regimi fiscali più vantaggiosi? come muovere i primi passi nella gestione delle proprie finanze?
Tutto ciò che devi sapere per lavorare in piena regola con il sistema fiscale...yourinspiration
La burocrazia italiana non è molto semplice, specialmente quando concerne l'ampia sfera del regime fiscale. Muovere i primi passi in questa "giungla" può rivelarsi estremamente mortificante, e sottovalutare quest'aspetto può comportare considerevoli danni, sia dal punto di vista economico che giuridico.
- Come fatturare i primi lavori?
- Come e quando aprire la Partita IVA?
- Quali sono le agevolazioni e i regimi fiscali cui è possibile usufruire e attenersi?
Partita IVA per dummies - Tutto quello che devi sapere PRIMA di aprire la par...Toolbox Coworking
Hai deciso di fare il grande passo e aprire una partita IVA? Bene, sei solo all’inizio di una lunga serie di scelte che vanno ponderate attentamente prima per non pentirsene amaramente dopo: come apro una partita iva? sono una ditta individuale o un professionista freelance? quali sono i regimi fiscali più vantaggiosi? come muovere i primi passi nella gestione delle proprie finanze?
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero" alla 3a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 24 Gennaio 2014
La procedura di collaborazione volontaria introdotta con il D.L. n.193 del 2016 offre nuovamente la possibilità per coloro che hanno commesso violazioni tributarie nazionali e\o internazionali di sanare le medesime con forti sconti per quanto attiene le sanzioni amministrative e prevedendo l’esclusione dalla punibilità per alcuni reati penali tassativamente individuati. Infatti, se si osserva che le sanzioni amministrative reddituali vanno dal 90 al 180% della maggiore imposta accertata e le sanzioni ai fini RW vanno dal 3 al 6% del valore delle attività accertate, si comprende chiaramente la convenienza ad aderire a tale procedura. Inoltre, non si può non evidenziare che, per chi possiede attività finanziarie o patrimoniali all’estero, sono sempre meno i Paesi che non hanno stipulato con l’Italia e con l’Unione Europea un accordo di scambio automatico di informazioni. Infatti, molti dei Paesi che fino a poco tempo fa attiravano capitali dall’estero garantendo massima riservatezza ai titolari degli stessi, oggi al contrario sono diventati assolutamente “trasparenti” con il Fisco italiano in virtù degli accordi stipulati. Molti dei Paesi che ancora garantiscono questo tipo di “riservatezza” scontano un elevato rischio paese che non consente di avere un eguale garanzia sulla riappropriazione dei capitali.
Durante l’incontro verranno trattati i seguenti argomenti:
A) IVA: ASPETTI OPERATIVI
- La Dichiarazione Annuale 2012
- Le compensazioni dei Crediti IVA: riduzione del valore a 5.000 Euro;
B) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. n. 1 del 24.01.2012)
- Società semplificata S.r.l.
- Tirocinio professionisti
- I.M.U.
- IVA in edilizia ed altro;
C) LEGGE COMUNITARIA (n. 217 del 15.12.2011)
- Prestazione di servizi con Soggetti non residenti (effettuazione della prestazione)
- Rimborsi infrannuali IVA
- Importazioni di beni con introduzione in Depositi IVA;
D) SISTRI: ASPETTI OPERATIVI;
E) SOSTITUTI D’IMPOSTA E DICHIARAZIONE 770 / ORDINARIO E SEMPLIFICATO;
F) SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE (D.L. n. 16 del 02.03.2012)
- Novità in materia di Black List e Spesometro
- Sanzioni amministrative
- Contenzioso tributario
- Compensazioni del Credito IVA;
G) ALTRE NOVITA’
- Proroga Comunicazione beni concessi in godimento ai familiari
- Denaro contante per pagamenti effettuati da cittadini stranieri
- Altro e risposte a quesiti.
Relatore dell’incontro sarà:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Il regime Fiscale e Contabile delle AGENZIE VIAGGI, particolarità gestione IVA e liquidazione IVA, agevolazione "start up innovative" estesa al settore turismo
Partita IVA per pro - Calendario dei pagamenti, deducibilità, latest news.Toolbox Coworking
Ti muovi nel fantastico mondo dei freelance già da un po’ ma certe cose non si capiscono mica subito. Ci pensiamo noi a darti una mano a orientarti nel calendario degli obblighi fiscali e previdenziali, tra anticipi, acconti e scadenze trimestrali, capire quali spese puoi dedurre e in quali tempi, e avere gli ultimi aggiornamenti.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Webinar dedicato alla delicata analisi del #DLRIlancio e #DLliquidità: illustrati alcuni punti degli ultimi decreti che possono tornare utili nella gestione finanziaria delle aziende e che permetteranno di sfruttare quante più opportunità possibili.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero" alla 3a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 24 Gennaio 2014
La procedura di collaborazione volontaria introdotta con il D.L. n.193 del 2016 offre nuovamente la possibilità per coloro che hanno commesso violazioni tributarie nazionali e\o internazionali di sanare le medesime con forti sconti per quanto attiene le sanzioni amministrative e prevedendo l’esclusione dalla punibilità per alcuni reati penali tassativamente individuati. Infatti, se si osserva che le sanzioni amministrative reddituali vanno dal 90 al 180% della maggiore imposta accertata e le sanzioni ai fini RW vanno dal 3 al 6% del valore delle attività accertate, si comprende chiaramente la convenienza ad aderire a tale procedura. Inoltre, non si può non evidenziare che, per chi possiede attività finanziarie o patrimoniali all’estero, sono sempre meno i Paesi che non hanno stipulato con l’Italia e con l’Unione Europea un accordo di scambio automatico di informazioni. Infatti, molti dei Paesi che fino a poco tempo fa attiravano capitali dall’estero garantendo massima riservatezza ai titolari degli stessi, oggi al contrario sono diventati assolutamente “trasparenti” con il Fisco italiano in virtù degli accordi stipulati. Molti dei Paesi che ancora garantiscono questo tipo di “riservatezza” scontano un elevato rischio paese che non consente di avere un eguale garanzia sulla riappropriazione dei capitali.
Durante l’incontro verranno trattati i seguenti argomenti:
A) IVA: ASPETTI OPERATIVI
- La Dichiarazione Annuale 2012
- Le compensazioni dei Crediti IVA: riduzione del valore a 5.000 Euro;
B) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. n. 1 del 24.01.2012)
- Società semplificata S.r.l.
- Tirocinio professionisti
- I.M.U.
- IVA in edilizia ed altro;
C) LEGGE COMUNITARIA (n. 217 del 15.12.2011)
- Prestazione di servizi con Soggetti non residenti (effettuazione della prestazione)
- Rimborsi infrannuali IVA
- Importazioni di beni con introduzione in Depositi IVA;
D) SISTRI: ASPETTI OPERATIVI;
E) SOSTITUTI D’IMPOSTA E DICHIARAZIONE 770 / ORDINARIO E SEMPLIFICATO;
F) SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE (D.L. n. 16 del 02.03.2012)
- Novità in materia di Black List e Spesometro
- Sanzioni amministrative
- Contenzioso tributario
- Compensazioni del Credito IVA;
G) ALTRE NOVITA’
- Proroga Comunicazione beni concessi in godimento ai familiari
- Denaro contante per pagamenti effettuati da cittadini stranieri
- Altro e risposte a quesiti.
Relatore dell’incontro sarà:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Il regime Fiscale e Contabile delle AGENZIE VIAGGI, particolarità gestione IVA e liquidazione IVA, agevolazione "start up innovative" estesa al settore turismo
Partita IVA per pro - Calendario dei pagamenti, deducibilità, latest news.Toolbox Coworking
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Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Webinar dedicato alla delicata analisi del #DLRIlancio e #DLliquidità: illustrati alcuni punti degli ultimi decreti che possono tornare utili nella gestione finanziaria delle aziende e che permetteranno di sfruttare quante più opportunità possibili.
Interessi passivi su mutuo per ristrutturazione dell’abitazione principale pagati da coniuge superstite
È prevista la detraibilità nella misura del 19% (entro la soglia di 2.582,28 euro annui) degli interessi passivi ed oneri accessori derivanti dai contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.
2. Agenda della giornata
• Compenso occasionale vs partita IVA;
• Apertura partita IVA: adempimenti necessari;
• Regime fiscale agevolato per start-up;
• Tasse e contributi: un esempio di calcolo.
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3. Compenso occasionale vs partita IVA
COMPENSO OCCASIONALE
FINO A 5.000 EURO ANNUI
POSSIBILE PERCEPIRE UN
COMPENSO PER ATTIVITA DI
LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE SENZA
APERTURA DELLA PARTITA IVA
VIENE APPLICATA
UNA RITENUTA DEL
20% SENZA
APPLICAZIONE DI
CONTRIBUTI INPS
SI PUO’ AVERE LAVORO
AUTONOMO
OCCASIONALE QUANDO
LA PRESTAZIONE HA
NATURA DISCONTINUA O
SALTUARIA
LA PRESTAZIONE
NON PUO’
DURARE PIU’ DI
30 GIORNI
CONTINUATIVI
NELLO STESSO
ANNO SOLARE DI
RIFERIMENTO
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4. Compenso occasionale vs partita IVA
COMPENSO
OCCASIONALE: CRITICITA
E CONSIGLI UTILI
COMPORTAMENTO CONTESTABILE: PERCEPIRE UN
COMPENSO BASSO DA UN CLIENTE PER UN
IMPEGNO DI ALCUNE GIORNATE IN OGNI MESE
COMPORTAMENTO CORRETTO: PERCEPIRE UN
COMPENSO UNICO ANCHE DI NOTEVOLE IMPORTO
PER LE ATTIVITA SVOLTE A FAVORE DI UN SINGOLO
CLIENTE
I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI NON
POSSONO : AVERE UN UFFICIO, UN SITO INTERNET
(SOPRATTUTTO E-COMMERCE), PUBBLICIZZARE LA
PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE
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5. Compenso occasionale vs partita IVA
COMPENSO
OCCASIONALE:
ADEMPIMENTI
IL PERCETTORE DELLE SOMME DEVE EMETTERE UNA RICEVUTA
CARTACEA CON L’INDICAZIONE DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI,
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E DEL COMPENSO PATTUITO AL LORDO DELLA
RITENUTA DEL 20% (IL CALCOLO DELLA RITENUTA DEVE ESSERE ESPOSTO
NELLA RICEVUTA)
OCCORRE INSERIRE UNA MARCA DA BOLLO DA 2
EURO QUALORA LA PRESTAZIONE SUPERI 77,49
EURO.
UNA COPIA DELLA RICEVUTA FIRMATA DEVE ESSERE
CONSEGNATA AL CLIENTE. QUEST’ULTIMO A MARZO
DELL’ANNO SUCCESSIVO CONSEGNERA AL
PERCETTORE UNA CERTIFICAZIONE UNICA DEI
REDDITI CORRISPOSTI NELL’ANNO PRECEDENTE.
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6. Diritto d’autore vs partita IVA
CESSIONE DEL DIRITTO
D’AUTORE
NELLA CESSIONE DEI DIRITTI D’AUTORE UN SOGGETTO PUO’ OTTENERE
UN ABBATTIMENTO DELL’IMPONIBILE FISCALE FINO AD UN MASSIMO DEL
40% (QUALORA TRATTASI DI PERCETTORI CON ETA’ MASSIMA PARI A 35
ANNI). A TALE IMPONIBILE VIENE POI APPLICATA UNA RITENUTA DEL 20%
A TITOLO D’IMPOSTA.
E’ SUFFICIENTE EMETTERE UNA SEMPLICE RICEVUTA CARTACEA CON
SCRITTO: OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL’ART. 3, QUARTO
COMMA, LETT. A DEL DPR 633/72.
PUO’ INTERESSARE I SEGUENTI SOGGETTI: SCRITTORI, TRADUTTORI, AUTORI
TELEVISIVI, COPYWRITER, EDITOR, GIORNALISTI, ECC
NELLO SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA NON PUO’ ESSERE PREVISTO UN
ORARIO DI LAVORO E NON SI PUO’ ESSERE OBBLIGATI A LAVORARE IN
UNA SEDE FISICA
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OGNI RICEVUTA DEVE RIGUARDARE LA CESSIONE DI UN SINGOLO DIRITTO
D’AUTORE.
7. Apertura partita IVA: adempimenti necessari
APERTURA
PARTITA
IVA
ALL’AGEN
ZIA DELLE
ENTRATE
Compilazio
ne modello
AA9/12
Adempimento gratuito e con possibilità
di eseguirlo in piena autonomia.
Scelta del
codice di
attività
Possibile individuare i codici attività
disponibili al sito: www.codiceateco.it
Scelta del
regime
contabile
Solo nel caso si scelga il regime
agevolato c.d. forfetario. Altrimenti il
regime naturale è quello c.d.
semplificato
Scelta dati
identificativi
Sede, data inizio dell’attività, ecc
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8. Inserire codice 2 per
optare per il regime
forfetario
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12. Adempimenti INPS
TIPOLOGIE DI
REGIMI INPS
APPLICABILI
GESTIONE COMMERCIANTI
GESTIONE ARTIGIANI
GESTIONE SEPARATA PER LIBERI
PROFESSIONISTI
CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE
PAGAMENTO DI UNA
SOMMA FISSA ANNUALE
+ SOMMA IN
PERCENTUALE
PAGAMENTO DI UNA
SOMMA IN
PERCENTUALE
DIPENDE DAL TIPO DI
CASSA PREVIDENZIALE
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13. Adempimenti INPS: GESTIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI
GESTIONE
COMMERCIANTI
OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER I
TITOLARI DI PARTITA IVA
ESERCENTI ATTIVITA’ DI
COMMERCIO, TERZIARIO E
TURISMO
ISCRIZIONE IN AUTONOMIA CON
PIN INPS
PAGAMENTO DI UN IMPORTO FISSO
ANNUO DI € 3.832,45 (da versare
trimestralmente) FINO A 15.000 € DI
REDDITO. SULL’ECCEDENZA SI
APPLICA UNA PERCENTUALE 24,09%
GESTIONE
ARTIGIANI
OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER I
TITOLARI DI PARTITA IVA CHE
SVOLGONO PERSONALMENTE E
IN FORMA MANUALE IL PROPRIO
LAVORO
ISCRIZIONE IN AUTONOMIA CON
PIN INPS
PAGAMENTO DI UN IMPORTO FISSO
ANNUO DI € 3.818,16 (da versare
trimestralmente) FINO A 15.000 € DI
REDDITO. SULL’ECCEDENZA SI
APPLICA UNA PERCENTUALE 24%
Nel caso di
apertura partiva
IVA con regime
fiscale
forfetario, si può
fare specifica
opzione per
ottenere una
riduzione
contributiva del
35% sugli
importi da
versare
I CONTRIBUTI INPS
PAGATI SONO
CONSIDERATI ONERE
DEDUCIBILE DALL’IRPEF
PAGATA(C.D.
POSSIBILITA DI
SCARICARLI)
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14. Adempimenti INPS: GESTIONE SEPARATA E CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE
GESTIONE
SEPARATA INPS
OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER I
TITOLARI DI PARTITA IVA CHE
SVOLGONO UN’ATTIVITA
PROFESSIONALE NON
APPARTENENTE A CATEGORIA
«PROTETTA»
ISCRIZIONE IN AUTONOMIA CON
PIN INPS
PAGAMENTO DI UN IMPORTO
PERCENTUALE DEL 25,72% ANNUO
DA VERSARE IN DICHIARAZIONE DEI
REDDITI
CASSE
PREVIDENZIALI
PRIVATE
OBBLIGO DI ISCRIZIONE PER I
TITOLARI DI PARTITA IVA CHE
SVOLGONO UIN’ATTIVITA
PROFESSIONALE APPARTENENTE A
CATEGORIA «PROTETTA»
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
DIVERSA PER CIASCUNA CASSA
PREVIDENZIALE
MODALITA’ DI PAGAMENTO
DIVERSA PER CIASCUNA CASSA
PREVIDENZIALE
Nella gestione
separata non si
può ottenere la
riduzione
contributiva del
35%. Per le casse
previdenziali
private occorre
verificare
eventuali
agevolazioni per
neo iscritti.
I CONTRIBUTI
INPS/CASSE PRIVATE
PAGATI SONO
CONSIDERATI ONERE
DEDUCIBILE DALL’IRPEF
PAGATA(C.D.
POSSIBILITA DI
SCARICARLI)
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15. Altri adempimenti successivi all’apertura della partita IVA
PRATICA ISCRIZIONE IN CAMERA DI
COMMERCIO
OBBLIGO PER TITOLARI DI
PARTITA IVA ESERCENTI ATTIVITA
COMMERCIO E ARTIGIANATO
CONTESTUALE ALL’APERTURA
DELLA PARTITA IVA
PRATICA INIZIO ATTIVITA IN CAMERA DI
COMMERCIO
OBBLIGO PER TITOLARI DI
PARTITA IVA ESERCENTI ATTIVITA
COMMERCIO E ARTIGIANATO
ENTRO 30 GG. DALL’INIZIO
EFFETTIVO DELL’ATTIVITA’
APERTURA INDIRIZZO PEC
OBBLIGO PER TITOLARI DI
PARTITA IVA ESERCENTI ATTIVITA
COMMERCIO E ARTIGIANATO
CONTESTUALE ALL’INIZIO
ATTIVITA’
ISCRIZIONE ALBO IMPRESE ARTIGIANE OBBLIGO PER TITOLARI DI
PARTITA IVA ESERCENTI ATTIVITA
DI ARTIGIANATO
CONTESTUALE ALL’INIZIO
ATTIVITA’
ISCRIZIONE INAIL
OBBLIGO PER TITOLARI DI
PARTITA IVA ESERCENTI ATTIVITA
DI ARTIGIANATO
CONTESTUALE ALL’INIZIO
ATTIVITA’
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16. Regime fiscale forfetario
REGIME FORFETARIO:
REQUISITI PER
L’ACCESSO
REGIME
FORFETARIO:
CAUSE DI
ESCLUSIONE
Fatturato/Incassi
annui non superiori
ad € 65.000
Svolge l’attività
prevalentemente
nei confronti del
datore di lavoro
attuale o di chi lo
è stato nei due
periodi d’imposta
precedenti (o di
un soggetto
comunque ad
esso riconducibile
Partecipa a società
di persone,
associazioni
professionali,
imprese familiari,
oppure controlla srl
che esercitano
attività riconducibili
a quelle del forfait.
REGIME
FORFETARIO:
MODALITA’ DI
ACCESSO
Il soggetto già
titolare di partita
IVA che rispetti i
requisiti di accesso
e le cause di
esclusione può
transitare
liberamente nel
regime forfetario a
decorrere
dall’anno 2019
REGIME
FORFETARIO:
SEMPLIFICAZIONI
• Esonero
dall’applicazion
e dell’IVA e
della ritenuta
d’acconto;
• Esonero
dall’obbligo di
tenuta della
contabilità;
• Esonero
dall’applicazion
e degli indicatori
di affidabilità
fiscale;
• Esonero
dall’applicazion
e dell’IRAP;
• Esonero
dall’obbligo
della
fatturazione
elettronica
REGIME
FORFETARIO:
AGEVOLAZIONI
• Applicazione di
un imposta
sostitutiva del
15% su di un
reddito
determinato
«forfetariamente
»;
• Per i primi 5 anni
possibile
applicare un
imposta
sostitutiva del 5%
su di un reddito
determinato
«forfetariamente
»
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17. Soglie di fatturato e coefficiente di redditività applicabile
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18. Regime fiscale forfetario c.d. «start-up»
POSSIBILITA DI
APPLICARE UNA
ALIQUOTA IRPEF
AGEVOLATA AL 5%
PER I PRIMI 5 ANNI DI
ATTIVITA’
IL TITOLARE DI PARTITA IVA NON DEVE AVER ESERCITATO, NEI TRE
ANNI PRECEDENTI L’INIZIO DELL’ATTIVITA, ATTIVITA ARTISTICA,
PROFESSIONALE OVVERO D’IMPRESA, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA
E FAMILIARE
CONDIZIONI
DA RISPETTARE
L’ATTIVITA DA ESERCITARE NON DEVE COSTITUIRE, IN NESSUN MODO,
MERA PROSECUZIONE DEI ALTRA ATTIVITA PRECEDENTEMENTE
SVOLTA SOTTO FORMA DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO,
ESCLUSO IL CASO IN CUI L’ATTIVITA’ PRECEDENTEMENTE SVOLTA
CONSISTA NEL PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
LE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE GIA’ ESAMINATE IN PRECEDENZA
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19. Regime fiscale forfetario: rapporti con l’estero
I TITOLARI DI PARTITA
IVA POSSONO
EFFETTUARE
OPERAZIONI CON
SOGGETTI ESTERI
RISPETTANDO
ALCUNE
CARATTERISTICHE
PARTICOLARI
POSSONO ESSERE EFFETTUATE. LA CESSIONE SARA’ ESCLUSA DA IVA
E DAGLI ALTRI ADEMPIMENTI NORMATIVI PREVISTI.
CESSIONI DI BENI
INTRACOMUNITARIE
ACQUISTI DI BENI
INTRACOMUNITARI
SE GLI ACQUISTI SONO INFERIORI A 10.000 EURO ANNUALI L’IVA
VIENE ASSOLTA NEL PAESE DI ORIGINE. NESSUN ALTRO
ADEMPIMENTO VA EFFETTUATO.
ACQUISTI E CESSIONI
DI SERVIZI
INTRACOMUNITARIE
NEL CASO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ACQUISTATE DA SOGGETTO
INTRACOMUNITARIO OCCORRERA’ ASSOLVERE ALL’IVA IN ITALIA.
NEL CASO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE A SOGGETTI
INTRACOMUNITARI LA CESSIONE SARA’ NON SOGGETTA A IVA MA
OCCORRERA’ PORRE IN ESSERE GLI ALTRI ADEMPIMENTI DI LEGGE
(VIES, INTRA, ECC)
ACQUISTI E CESSIONI
EXTRA COMUNITARI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SENZA LIMITI PARTICOLARI
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20. Regime forfetario: alcuni adempimenti operativi
ADEMPIME
NTI
OPERATIVI
I FORFETARI ARTIGIANI E
COMMERCIANTI DEVO
OBBLIGATORIAMENTE
INDICARE IN FATTURA LA
SEGUENTE DICITURA
Operazione esclusa IVA, effettuata ai sensi
dell’articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014
I FORFETARI ESERCENTI
ATTIVITA PROFESSIONALE
DEVONO
OBBLIGATORIAMENTE
INDICARE IN FATTURA LA
SEGUENTE DICITURA
Operazione esclusa da IVA, effettuata ai sensi
dell’articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014.
Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto da
parte del sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 1,
comma 67, legge 190/2014
OBBLIGO DI APPLICARE
UNA MARCA DA BOLLO IN
FATTURA PARI AD € 2,00
PER COMPENSI SUPERIORI
A 77,47 €
LA MARCA DA BOLLO DEVE AVERE LA STESSA DATA
DELLA FATTURA O UNA DATA PRECEDENTE, MAI
UNA DATA SUCCESSIVA.
TENERE CON ORDINE LA
PROPRIA
DOCUMENTAZIONE
CONTABILE
OCCORRE SEMPLICEMENTE CONSERVARE COPIA
(CARTACEA/INFORMATICA) DI TUTTE LE FATTURE
EMESSE E RICEVUTE E CONSEGNARLE AL
COMMERCIALISTA UNA VOLTA L’ANNO IN SEDE DI
PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO UNICO
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21. Regime forfetario: modalità di calcolo delle imposte
Al totale del fatturato (incasso) di una annualità, si
applica il coefficiente di redditività previsto dalla tabella
ministeriale. Poniamo in questo caso di applicare il 67%.
Sul valore così determinato si pagherà l’imposta sostitutiva
IRPEF pari al 15%
Fatturato
Coefficiente di
redditività pari
al 67%
Reddito
imponibile
15%
Imposta
sostitutiva
IRPEF da
versare
Come noto, le imposte vanno versate
a partire dal primo anno successivo a
quello di apertura dell’attività
Nell’anno successivo dovranno essere
versati oltre al saldo dell’anno
precedente anche un importo pari al
100% a titolo di acconto per l’anno
successivo
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22. Regime forfetario: modalità di calcolo delle imposte per lo «start-up»
Per i primi 5 anni dall’avvio dell’attività professionale, i
soggetti aderenti al regime forfetario, possono adottare
un’ulteriore agevolazione, la quale prevede
l’applicazione, per l’orizzonte temporale suddetto,
dell’imposta sostitutiva ridotta pari al 5%.
Fatturato
Coefficiente di
redditività pari
al 67%
Reddito
imponibile
5%
Imposta
sostitutiva
IRPEF da
versare
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23. Regime forfetario: modalità calcolo contributi gestione separata INPS
Fatturato
Coefficiente di
redditività pari
al 67%
Reddito
imponibile 25,72%
INPS da
versare
Come noto, i contributi
vanno versati a partire dal
primo anno successivo a
quello di apertura
dell’attività
Nell’anno successivo
dovranno essere versati oltre
al saldo dell’anno
precedente anche un
importo pari all’80% a titolo di
acconto per l’anno
successivo
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24. Regime forfetario: modalità di recupero contributi INPS pagati
CONTRIB
UTI INPS
PAGATI
REDDITO
IMPONIBILE
NETTO
REDDITO
IMPONIBILE
15%
Imposta
sostitutiva
IRPEF da
versare
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25. Esempio di calcolo imposte regime forfetario start-up e gestione separata INPS
Il sig. Mario Rossi, ha avviato un’attività con partita IVA (con codice attività 99......) adottando il
regime forfettario. Nell’anno 2018 ha registrato ricavi per € 25.000, nel 2019 per € 28.000, nel 2020 €
29.000. Proviamo a determinare il carico di imposte e contributi complessivi.
DESCRIZIONE 2018 2019 2020
Ricavi 25.000 28.000 29.000
Reddito imponibile
lordo
16.750 (25.000*67%) 18.760 (28.000*67%)
INPS G.S - 4.308,10
(16.750*25,72%)
1.378,59 (4.825,07-
3.446,48)
ACCONTI INPS G.S. - 3.446,48 (4.308,10*80%) 3.860,06 (4.825,07*80%)
Reddito imponibile
netto
- 16.750 11.005,42 (18.760-
4.308,10-3.446,48)
Irpef - 837,50 - 287,23 (550,27-837,50)
Acconti Irpef - 837,50 550,27
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26. Regime forfetario: considerazioni conclusive sull’effettiva convenienza
La presenza di altri
redditi oltre a
quello rilevato con
il regime forfetario
La presenza di
carichi di famiglia
(moglie, figli a
carico, ecc)
La presenza di oneri
detraibili o deducibili da
indicare nel modello
UNICO (spese mediche,
polizze vita, interessi
mutui, ecc)
Non è detto che il regime forfetario sia più conveniente
rispetto agli altri regimi fiscali non agevolati, poiché oltre al
puro e semplice calcolo delle imposte e dei contributi
occorrerà considerare altre importanti variabili:
Tali oneri non sono considerati
nel forfetario poiché l’imposta
sostitutiva IRPEF non tiene in
considerazione nessun onere
detraibile o deducibile (ad
esclusione dei contributi INPS
pagati).
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27. GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE E BUONA PARTITA IVA !!!!!!!
Dott. Luca Capozucca
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti
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luca@lcconsulenza.it
328/0734713
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