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é N TerJ
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile DI SAVOIA VITTORIO EMANUELE
nel procedimento a carico di:
CROSETTI MAURIZIO nato il 14/05/1962 a TORINO
MAURO EZIO nato il 24/10/1948 a DRONERO
avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
L'avv. La Loggia illustra alla Corte le doglianze mosse alla sentenza impugnata é
insiste per l'accoglimento del ricorso;
deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
L'avv. Grosso chiede l'inarnmissibilità del ricorso.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38747 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
Data Udienza: 22/06/2017
CortediCassazione-copianonufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Crosetti Maurizio ed Ezio Mauro sono stati - su querela di Vittorio Emanuele di
Savoia - citati a giudizio, e condannati in primo grado, il primo per il reato di cui
all'art. 595 cod. pen. ed il secondo per il reato di cui agli artt. 57 e 595 cod.
pen., per aver pubblicato nell'edizione del 13 ottobre 2007 del quotidiano "La
Repubblica" un articolo, a firma di Crosetti, in cui Vittorio Emanuele di Savoia
veniva indicato - in occasione della cerimonia inaugurale tenuta per la riapertura
della reggia di Venaria, a cui Savoia partecipò - come "quello che usò con
disinvoltura il fucile all'isola di Cavallo, uccidendo un uomo". Ad Ezio Mauro è
stato contestato di aver omesso - nella qualità di direttore responsabile -
l'esercizio del dovuto controllo sul contenuto della pubblicazione.
2. La Corte l'appello di Milano, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale,
ha assolto i due imputati perché il fatto non sussiste, ritenendo correttamente
esercitato il diritto di cronaca. Scrivendo dell'uccisione di un uomo all'isola di
Cavallo l'articolista si è limitato - dice la Corte d'appello - a descrivere un fatto
storicamente accaduto, che non è stato smentito dalla pronuncia, resa
sull'accaduto, dall'Autorità Giudiziaria francese. La sentenza emessa dalla detta
Autorità, infatti, è priva di qualsiasi riferimento alla morte di Dirk Hamer,
certamente avvenuta nel lontano 1978, e non contiene alcuna formula
assolutoria nei confronti del Savoia, di cui, anzi, è stata affermata la
responsabilità per i reati di detenzione e porto abusiva di arma da fuoco.
La Corte d'appello milanese rileva, inoltre, che a Savoia non è stata
attribuita - con l'articolo incriminato - un'azione omicidiaria volontaria, essendo
stati solo evidenziati profili di imprudenza o negligenza nel maneggio dell'arma;
profili che, aggiunge la Corte d'appello, risultano "corroborati" dal contenuto
dell'intercettazione ambientale eseguita presso la Casa circondariale di Potenza,
ove Savoia fu, parecchio tempo dopo la morte di Dirk Hamer, ristretto per altri
fatti. Invero, nel corsa della detta intercettazione Savoia, parlando con altri
carcerati, descrisse con precisione il fatto del 1978 e si vantò di aver "fregato"
l'Autorità Giudiziaria francese, oltre a ridere dell'accaduto; inoltre, parlando della
decisione emessa dai giudici d'oltralpe, raccontò che questi avevano escluso, in
ordine alla morte di Dirk Hamer, (solamente) un "atto volontario". E che
l'intercettazione in questione rivelasse un coinvolgimento di Savoia nella morte
del malcapitato Hamer è confermato, secondo la Corte d'appello, dal fatto che
altro Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione di
analogo reato contestato ad Ezio Mauro e che ciò ha fatto proprio per aver letto
alla stessa maniera l'intercettazione di cui si discute.
2
CortediCassazione-copianonufficiale
In conclusione, dice la Corte d'appello, è da escludere che l'informazione
data da Crosetti non sia assistita da alcun fondamento di verità; anzi, dagli
elementi passati in rassegna emerge che si tratta di notizia vera, non smentita
dalla sentenza emessa dai giudici francesi, sicché deve ritenersi correttamente
esercitato il diritto di cronaca.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione la persona
offesa e parte civile Vittorio Emanuele di Savoia, a mezzo dell'avv. Francesco
Murgia, lamentando la violazione dell'art. 51 cod. pen. e la mancanza e
manifesta illogicità della motivazione con cui è stata affermata la ricorrenza del
diritto di cronaca. Ad avviso dell'impugnante mancano, nella specie, tutte le
condizioni - richieste da risalente e consolidata giurisprudenza - per l'operatività
della scriminante, in quanto:
a) l'accostamento del termine "disinvoltura" al concetto di "uccisione di un
uomo" appare di per sé, con tutta evidenza, elemento contrastante con il
rispetto della continenza, che, al contrario, richiede moderazione, misura,
proporzione nelle modalità espressive, che non devono trascendere in attacchi
personali;
b) l'evocazione di un fatto di trent'anni prima - certamente dannosa per il
protagonista - è avvenuta in mancanza di un interesse pubblico attuale
all'informazione, in violazione del diritto alla riservatezza di cui ogni uomo ha
diritto di godere;
c) è stato attribuito alla persona offesa un fatto da cui è stato assolto dalla
competente Autorità Giudiziaria.
Sottolineato che la Corte d'appello ha omesso del tutto di pronunciarsi
sulle prime due condizioni sopra passate in rassegna, lamenta che sia stata resa,
sulla terza condizione, una motivazione manifestamente illogica, in quanto sono
state valorizzate, per affermare la verità della notizia, intercettazioni inidonee
allo scopo ed è stata svalutata la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria francese, che
ha escluso, invece, qualsiasi coinvolgimento di Savoia nel tragico evento del
1978. Quanto alle intercettazioni, ribadisce, come aveva già fatto dinanzi al
giudice di merito, che esse contengono solamente la descrizione di un episodio,
raccontato dal Savoia: il fatto che era stata attinta con un proiettile la gamba di
un uomo. L'affermazione, peraltro, era parte di una più ampia narrazione, che
non è stato possibile intendere compiutamente per la difficile intelligibilità delle
parole e per l'incompletezza delle intercettazioni, le quali non possono assurgere,
pertanto, a elemento comprovante "l'uccisione di un uomo da parte dell'odierno
ricorrente". Quanto alla pronuncia resa, sul fatto, dalla Corte parigina, lamenta
che la sentenza impugnata contenga, sul punto, proposizioni contraddittorie, in
quanto esclude, da una parte, che la sentenza suddetta contenga un
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CortediCassazione-copianonufficiale
incontrovertibile giudizio di estraneità del Savoia alla morte di Dirk Hamer e,
dall'altra, afferma che l'imputato è stato giudicato dall'Autorità francese e infine
assolto. Nient'altro che significato liberatorio hanno, infatti, le affermazioni tratte
dall'intercettazione sopra richiamata e riportate in sentenza, ove si parla di
"processo", svoltosi alla presenza di una "giuria", e di un "verdetto di esclusione
di responsabilità". Né contrari elementi è dato desumere dal provvedimento di
archiviazione emanato nel diverso procedimento pure instaurato a carico di Ezio
Mauro (ove si diceva che Savoia era riuscito a sottrarsi alla condanna "grazie ad
una batteria di avvocati, al cambio di giuria"), giacché anche da essi viene la
conferma che era stato instaurato un procedimento a carico di Savoia e che
detto procedimento si era concluso con la dichiarazione di esclusione di ogni sua
responsabilità.
2. Con altro motivo si duole - sotto il profilo dell'erronea interpretazione dell'art.
595 cod. pen. e del vizio di motivazione - del fatto che sia stata esclusa la
natura diffamatoria di affermazioni che pur rimandano alla causazione colposa
della morte di Dirk Hamer e che, comunque, insinuano nel lettore "quanto meno
il dubbio sulla liceità e punibilità" della condotta tenuta - nell'occorso - dal
Savoia.
3. Col terzo ed ultimo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 129
cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, derivante dal fatto che " si è giunto
ad affermare la prevalenza della formula assolutoria nel merito ex art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. rispetto alla dichiarazione di improcedibilità per
prescrizione", pur "nell'assenza di un compendio probatorio univocamente e
incontrovertibilmente a favore degli imputati, idoneo a giustificare una pronuncia
di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento, posto che nessuna delle censure
mosse all'operato dei giudici di merito evidenzia reali vizi della motivazione o
violazioni di legge.
1. E' vero che la Corte d'appello non si è pronunciata sulla continenza della
proposizione incriminata e sulla rilevanza pubblica della notizia contenuta
nell'articolo a firma di Crosetti, ma la censura - per come è formulata - non può
portare all'annullamento della decisione impugnata, per un duplice ordine di
motivi: perché il ricorrente non deduce di aver trattato la questione dinanzi al
giudice d'appello, facendone oggetto di discussione, di memoria o di istanza
rivolta al giudice; perché la continenza dell'espressione è resa evidente dal
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CortediCassazione-copianonufficiale
tenore delle parole utilizzate, mentre la rilevanza pubblica della notizia si desume
dal tessuto argomentativo della pronuncia. Parlare dell'utilizzo "disinvolto" di un
fucile, che fu all'origine della morte di un uomo ("ucciso", in tal modo), non ha
nulla di sproporzionato o eccessivo, poiché descrive - con la precisione e con la
moderazione richiesta dalla natura dell'informazione veicolata nell'occasione - un
fatto increscioso, ricondotto alla responsabilità di Savoia a titolo di colpa. Non vi
è stato, quindi, nessun attacco alla persona, né l'utilizzo di argomenti intesi a
screditare la persona attraverso l'evocazione di una sua presunta indegnità o
inadeguatezza personale, ma solo l'accostamento - non disgiunto da un velato
rimprovero - di una condotta ad un evento; non è certo però il rimprovero,
desumibile dall'espressione, a connotare di illecito l'espressione utilizzata nella
specie.
Quanto alla rilevanza pubblica della notizia, basti rimarcare che l'articolo
fu scritto e pubblicato in occasione della cerimonia di riapertura della reggia di
Venaria, a cui partecipò l'odierno ricorrente, reduce, all'epoca, da altre
disavventure giudiziarie, che l'avevano portato in carcere a Potenza (anche se,
successivamente, sarebbe stato assolto). Si comprende, quindi, perché il
giornale avesse ritenuto di interesse pubblico la riesumazione di una vicenda
occorsa ventinove anni prima. Tanto, senza considerare che Vittorio Emanuele di
Savoia è figlio dell'ultimo re d'Italia e, secondo il suo dire, erede al trono d'Italia;
nessuna forzatura o meraviglia, quindi, che "La Repubblica" abbia ritenuto
"interessante" (nel senso appena detto) ricordare ciò che avvenne all'isola di
Cavallo nel 1978. Il "diritto all'oblio" sulle proprie vicende personali, che fa capo
ad ogni persona, si deve confrontare, invero, col diritto della collettività ad
essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri
convincimenti, anche quando da essa derivi discredito alla persona che è titolare
di quel diritto, sicché non può dolersi Savoia della riesumazione di un fatto
certamente idoneo alla formazione della pubblica opinione
2. Nessuna incongruenza o illogicità è dato ravvisare, invece, nella motivazione
con cui è stata esclusa la falsità della notizia diffusa con l'articolo incriminato. La
Corte d'appello ha rimarcato, innanzitutto, che l'articolo suddetto non attribuisce
in alcun modo a Vittorio Emanuele di Savoia una volontà omicidiaria; inoltre, non
pone nemmeno in relazione diretta la morte di un uomo col colpo (o con i colpi)
di fucile esplosi da Savoia (non afferma che Dirk Hamer fu colpito dal ricorrente).
L'espressione utilizzata evoca, all'evidenza, per il giudicante, un profilo di colpa
nella causazione della morte del giovane, raggiunto da un colpo di fucile mentre
si trovava nella propria barca; il che - stante la "verità" della notizia - non
consente in alcun modo di affermare che Savoia sia stato diffamato.
5
CortediCassazione-copianonufficiale
2.1. Gli elementi indiziari utilizzati in sentenza (gli accertamenti svolti dalla
gendarmeria francese, la soluzione data al caso dalla Corte parigina e le
intercettazioni effettuate nel carcere di Potenza) costituiscono - effettivamente -
un compendio indiziario più che sufficiente a suffragare l'opinione che Savoia sia
stato assolto dal reato di omicidio volontario, ma non che sia stata esclusa ogni
sua responsabilità nel tragico evento di cui si discute; evento di cui egli porta,
invece, un carico di responsabilità. Il giudice d'appello è partito dalla
constatazione, non smentita dalla difesa, che all'isola di Cavallo furono esplosi -
nel corso di un tafferuglio (o litigio) cui partecipò l'odierno ricorrente - colpi di
pistola e di fucile, uno dei quali raggiunse Dirk Hamer; ed ha ritenuto pacifico
che alcuni colpi furono esplosi da Savoia, il quale fu condannato, in conseguenza,
per detenzione e porto abusivo di una carabina (pag. 3). La sentenza impugnata
insiste pure sul fatto che la Corte parigina ha escluso un "atto volontario" e che
nulla dice in ordine agli ulteriori profili di responsabilità ravvisabili nella
partecipazione di Savoia alla vicenda di cui si discute (pag. 4). Prendendo poi in
considerazione le intercettazioni effettuata nel carcere di Potenza, i giudici
d'appello hanno dedotto che, nell'occasione, Savoia confessò di aver sparato più
di un colpo di fucile e che uno di essi raggiunse Dirk Hamer, dopo aver
attraversato la carena dell'imbarcazione in cui si trovava il malcapitato, oltre a
vantarsi di aver "fregato" i giudici francesi.
2.2. Rispetto a questo variegato compendio probatorio il ricorrente ha svolto
considerazioni inidonee a invalidare l'iter argomentativo del giudicante, ovvero
improponibili nel giudizio di cassazione. Quanto alla valenza da attribuire alla
decisione della Corte parigina, il ricorrente non contesta, con pertinenti
argomenti, la deduzione del giudice di merito, limitandosi a rimarcare che la
Corte d'appello ha riconosciuto l'esistenza di un "processo" svoltosi a carico del
Savoia, all'esito del quale una "giuria" ha emesso un "verdetto di assoluzione":
fatto di cui la Corte d'appello avrebbe - secondo lui - solo dovuto prendere atto.
In realtà, giusto il rilievo della corte ambrosiana, quei termini - desunti, per
incidens, dalle intercettazioni - non chiariscono a cosa l'assoluzione sia riferita
(se all'omicidio volontario o anche a quello colposo), tanto più che - circostanza
rimarcata dal giudice d'appello - Savoia si è ben guardato dal produrre la
sentenza dell'Autorità giudiziaria francese e si è ben guardato dal "confortare la
tesi della propria estraneità al fatto", presentandosi a dibattimento e
testimoniando (sotto giuramento) su di esso. Quanto alle intercettazioni, del
tutto irricevibili sono le deduzioni del ricorrente, che si è profuso in una
(ri)lettura delle stesse senza evidenziare alcuna incongruenza in quella effettuata
dalla corte di merito, la quale - attenendosi alla lettere delle parole utilizzate
dall'intercettato e alla connessione logica tra le stesse, oltre che al contesto in
cui furono pronunciate - ha dedotto che, nell'occasione, Savoia rese -
6
CortediCassazione-copianonufficiale
praticamente - una confessione, dopo aver mostrato di conoscere esattamente
la dinamica dell'occorso. Sul punto, vale la pena rammentare che - in base alla
consolidata giurisprudenza di questa Corte - l'interpretazione delle conversazioni
oggetto di intercettazione, anche quando il linguaggio adoperatovi sia criptico o
cifrato, resta questione di mero fatto, sottratta al giudizio di legittimità se la
valutazione compiuta dai Giudici del merito risulta - come è dato riscontrare
nella specie - logica in relazione al significato comune delle parole e alle massime
di esperienza utilizzate (cfr. SU, n. 22471 del 26/2/2015, Rv 2637/15; sez. 2, n.
50701 del 4/10/2016; sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013). Inutilmente, pertanto,
il ricorrente insiste - come aveva già fatto in sede di merito - sulla "difficile
intelligibilità" delle parole e sulla "incompletezza delle intercettazioni", dal
momento che le riflessioni sviluppate, sul punto, dal giudicante danno conto,
invece, senza introdurre elementi di opinabilità, sia di una sufficiente
completezza delle intercettazioni che della loro raggiunta intelleggibilità.
2.2. A tanto va aggiunto quanto segue. Il fatto che sia stato escluso, nella sede
propria, un diretto coinvolgimento - rilevante dal punto di vista penale - di
Savoia nella morte del giovane (perché non fu accertato, dai giudici competenti,
se Hamer fu raggiunto da un colpo esploso volontariamente dall'imputato) non
significa, però, che il ricorrente sia esente da responsabilità sotto ogni altro
profilo, giacché assume pur sempre rilievo, sotto il profilo civilistico ed anche
sotto quello etico, il fatto che la morte di Dirk Hamer avvenne nel corso di una
sparatoria a cui partecipò Savoia, al di fuori di ogni ipotesi di legittima difesa.
Pertanto, se la conclusione - nel 1991 - della vicenda giudiziaria, iniziata con
l'accusa di omicidio volontario, non consentì alle autorità francesi di muovere
contestazioni ad altro titolo (non è dato sapere se per il principio del ne bis in
idem, valevole in ambito europeo, o per lo spirare dei termini prescrizionali,
oppure per l'irrilevanza penale della condotta), non per questo risulta illegittimo
- e quindi diffamatorio - ogni collegamento del ricorrente all'evento di cui si
discute, dal momento che questo collegamento è pacifico nella sua materialità;
quindi, costituisce espressione di opinione critica - certamente legittima, perché
sganciata dai rigidi criteri di legittimazione della cronaca - ciò che è scritto
nell'articolo incriminato, ove s'era voluto rimarcare che la partecipazione di
Savoia alle celebrazioni per la riapertura della reggia di Venaria era, stanti i
trascorsi del personaggio, quantomeno inopportuna.
Le doglianze sollevate col primo e secondo motivo di ricorso non possono,
pertanto avere accoglimento.
3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in
quanto la presenza, nel processo, della parte civile imponeva alla Corte d'appello
di decidere la re-iudicanda sotto ogni profilo, nonostante l'avvenuto decorso del
7
CortediCassazione-copianonufficiale
termine prescrizionale. L'impugnazione della sentenza di primo grado era
avvenuta, infatti, da parte degli imputati, sia per il capo di condanna penale che
per quello di condanna civile, sicché la Corte d'appello non avrebbe potuto
esimersi dal pronunciarsi - dopo esaustivo esame delle questioni poste dagli
appellanti - sotto entrambi i profili (art. 574 cod. proc. pen.). Il principio
invocato dal ricorrente - tratto dalla sentenza n. 23680 del 7/5/2013, citata in
ricorso - si riferisce, come è dato agevolmente riscontrare dalla sua lettura, alla
diversa ipotesi in cui l'imputato sia stato assolto in primo grado e via sia stata
impugnazione del pubblico ministero (nella specie, invece, gli imputati erano
stati condannati in primo grado e l'impugnazione era stato da loro proposta).
4. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in
parte inammissibili, non possono trovare accoglimento per le ragioni sin qui
esposte; ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/6/2017
CortediCassazione-copianonufficiale

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Sentenza ricorso Cassazione di Savoia Vs. Crosetti-Mauro

  • 1. é N TerJ sul ricorso proposto da: dalla parte civile DI SAVOIA VITTORIO EMANUELE nel procedimento a carico di: CROSETTI MAURIZIO nato il 14/05/1962 a TORINO MAURO EZIO nato il 24/10/1948 a DRONERO avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'avv. La Loggia illustra alla Corte le doglianze mosse alla sentenza impugnata é insiste per l'accoglimento del ricorso; deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avv. Grosso chiede l'inarnmissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38747 Anno 2017 Presidente: NAPPI ANIELLO Relatore: SETTEMBRE ANTONIO Data Udienza: 22/06/2017 CortediCassazione-copianonufficiale
  • 2. RITENUTO IN FATTO 1. Crosetti Maurizio ed Ezio Mauro sono stati - su querela di Vittorio Emanuele di Savoia - citati a giudizio, e condannati in primo grado, il primo per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. ed il secondo per il reato di cui agli artt. 57 e 595 cod. pen., per aver pubblicato nell'edizione del 13 ottobre 2007 del quotidiano "La Repubblica" un articolo, a firma di Crosetti, in cui Vittorio Emanuele di Savoia veniva indicato - in occasione della cerimonia inaugurale tenuta per la riapertura della reggia di Venaria, a cui Savoia partecipò - come "quello che usò con disinvoltura il fucile all'isola di Cavallo, uccidendo un uomo". Ad Ezio Mauro è stato contestato di aver omesso - nella qualità di direttore responsabile - l'esercizio del dovuto controllo sul contenuto della pubblicazione. 2. La Corte l'appello di Milano, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha assolto i due imputati perché il fatto non sussiste, ritenendo correttamente esercitato il diritto di cronaca. Scrivendo dell'uccisione di un uomo all'isola di Cavallo l'articolista si è limitato - dice la Corte d'appello - a descrivere un fatto storicamente accaduto, che non è stato smentito dalla pronuncia, resa sull'accaduto, dall'Autorità Giudiziaria francese. La sentenza emessa dalla detta Autorità, infatti, è priva di qualsiasi riferimento alla morte di Dirk Hamer, certamente avvenuta nel lontano 1978, e non contiene alcuna formula assolutoria nei confronti del Savoia, di cui, anzi, è stata affermata la responsabilità per i reati di detenzione e porto abusiva di arma da fuoco. La Corte d'appello milanese rileva, inoltre, che a Savoia non è stata attribuita - con l'articolo incriminato - un'azione omicidiaria volontaria, essendo stati solo evidenziati profili di imprudenza o negligenza nel maneggio dell'arma; profili che, aggiunge la Corte d'appello, risultano "corroborati" dal contenuto dell'intercettazione ambientale eseguita presso la Casa circondariale di Potenza, ove Savoia fu, parecchio tempo dopo la morte di Dirk Hamer, ristretto per altri fatti. Invero, nel corsa della detta intercettazione Savoia, parlando con altri carcerati, descrisse con precisione il fatto del 1978 e si vantò di aver "fregato" l'Autorità Giudiziaria francese, oltre a ridere dell'accaduto; inoltre, parlando della decisione emessa dai giudici d'oltralpe, raccontò che questi avevano escluso, in ordine alla morte di Dirk Hamer, (solamente) un "atto volontario". E che l'intercettazione in questione rivelasse un coinvolgimento di Savoia nella morte del malcapitato Hamer è confermato, secondo la Corte d'appello, dal fatto che altro Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione di analogo reato contestato ad Ezio Mauro e che ciò ha fatto proprio per aver letto alla stessa maniera l'intercettazione di cui si discute. 2 CortediCassazione-copianonufficiale
  • 3. In conclusione, dice la Corte d'appello, è da escludere che l'informazione data da Crosetti non sia assistita da alcun fondamento di verità; anzi, dagli elementi passati in rassegna emerge che si tratta di notizia vera, non smentita dalla sentenza emessa dai giudici francesi, sicché deve ritenersi correttamente esercitato il diritto di cronaca. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione la persona offesa e parte civile Vittorio Emanuele di Savoia, a mezzo dell'avv. Francesco Murgia, lamentando la violazione dell'art. 51 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con cui è stata affermata la ricorrenza del diritto di cronaca. Ad avviso dell'impugnante mancano, nella specie, tutte le condizioni - richieste da risalente e consolidata giurisprudenza - per l'operatività della scriminante, in quanto: a) l'accostamento del termine "disinvoltura" al concetto di "uccisione di un uomo" appare di per sé, con tutta evidenza, elemento contrastante con il rispetto della continenza, che, al contrario, richiede moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, che non devono trascendere in attacchi personali; b) l'evocazione di un fatto di trent'anni prima - certamente dannosa per il protagonista - è avvenuta in mancanza di un interesse pubblico attuale all'informazione, in violazione del diritto alla riservatezza di cui ogni uomo ha diritto di godere; c) è stato attribuito alla persona offesa un fatto da cui è stato assolto dalla competente Autorità Giudiziaria. Sottolineato che la Corte d'appello ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle prime due condizioni sopra passate in rassegna, lamenta che sia stata resa, sulla terza condizione, una motivazione manifestamente illogica, in quanto sono state valorizzate, per affermare la verità della notizia, intercettazioni inidonee allo scopo ed è stata svalutata la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria francese, che ha escluso, invece, qualsiasi coinvolgimento di Savoia nel tragico evento del 1978. Quanto alle intercettazioni, ribadisce, come aveva già fatto dinanzi al giudice di merito, che esse contengono solamente la descrizione di un episodio, raccontato dal Savoia: il fatto che era stata attinta con un proiettile la gamba di un uomo. L'affermazione, peraltro, era parte di una più ampia narrazione, che non è stato possibile intendere compiutamente per la difficile intelligibilità delle parole e per l'incompletezza delle intercettazioni, le quali non possono assurgere, pertanto, a elemento comprovante "l'uccisione di un uomo da parte dell'odierno ricorrente". Quanto alla pronuncia resa, sul fatto, dalla Corte parigina, lamenta che la sentenza impugnata contenga, sul punto, proposizioni contraddittorie, in quanto esclude, da una parte, che la sentenza suddetta contenga un 3 CortediCassazione-copianonufficiale
  • 4. incontrovertibile giudizio di estraneità del Savoia alla morte di Dirk Hamer e, dall'altra, afferma che l'imputato è stato giudicato dall'Autorità francese e infine assolto. Nient'altro che significato liberatorio hanno, infatti, le affermazioni tratte dall'intercettazione sopra richiamata e riportate in sentenza, ove si parla di "processo", svoltosi alla presenza di una "giuria", e di un "verdetto di esclusione di responsabilità". Né contrari elementi è dato desumere dal provvedimento di archiviazione emanato nel diverso procedimento pure instaurato a carico di Ezio Mauro (ove si diceva che Savoia era riuscito a sottrarsi alla condanna "grazie ad una batteria di avvocati, al cambio di giuria"), giacché anche da essi viene la conferma che era stato instaurato un procedimento a carico di Savoia e che detto procedimento si era concluso con la dichiarazione di esclusione di ogni sua responsabilità. 2. Con altro motivo si duole - sotto il profilo dell'erronea interpretazione dell'art. 595 cod. pen. e del vizio di motivazione - del fatto che sia stata esclusa la natura diffamatoria di affermazioni che pur rimandano alla causazione colposa della morte di Dirk Hamer e che, comunque, insinuano nel lettore "quanto meno il dubbio sulla liceità e punibilità" della condotta tenuta - nell'occorso - dal Savoia. 3. Col terzo ed ultimo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, derivante dal fatto che " si è giunto ad affermare la prevalenza della formula assolutoria nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. rispetto alla dichiarazione di improcedibilità per prescrizione", pur "nell'assenza di un compendio probatorio univocamente e incontrovertibilmente a favore degli imputati, idoneo a giustificare una pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento, posto che nessuna delle censure mosse all'operato dei giudici di merito evidenzia reali vizi della motivazione o violazioni di legge. 1. E' vero che la Corte d'appello non si è pronunciata sulla continenza della proposizione incriminata e sulla rilevanza pubblica della notizia contenuta nell'articolo a firma di Crosetti, ma la censura - per come è formulata - non può portare all'annullamento della decisione impugnata, per un duplice ordine di motivi: perché il ricorrente non deduce di aver trattato la questione dinanzi al giudice d'appello, facendone oggetto di discussione, di memoria o di istanza rivolta al giudice; perché la continenza dell'espressione è resa evidente dal 4 CortediCassazione-copianonufficiale
  • 5. tenore delle parole utilizzate, mentre la rilevanza pubblica della notizia si desume dal tessuto argomentativo della pronuncia. Parlare dell'utilizzo "disinvolto" di un fucile, che fu all'origine della morte di un uomo ("ucciso", in tal modo), non ha nulla di sproporzionato o eccessivo, poiché descrive - con la precisione e con la moderazione richiesta dalla natura dell'informazione veicolata nell'occasione - un fatto increscioso, ricondotto alla responsabilità di Savoia a titolo di colpa. Non vi è stato, quindi, nessun attacco alla persona, né l'utilizzo di argomenti intesi a screditare la persona attraverso l'evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, ma solo l'accostamento - non disgiunto da un velato rimprovero - di una condotta ad un evento; non è certo però il rimprovero, desumibile dall'espressione, a connotare di illecito l'espressione utilizzata nella specie. Quanto alla rilevanza pubblica della notizia, basti rimarcare che l'articolo fu scritto e pubblicato in occasione della cerimonia di riapertura della reggia di Venaria, a cui partecipò l'odierno ricorrente, reduce, all'epoca, da altre disavventure giudiziarie, che l'avevano portato in carcere a Potenza (anche se, successivamente, sarebbe stato assolto). Si comprende, quindi, perché il giornale avesse ritenuto di interesse pubblico la riesumazione di una vicenda occorsa ventinove anni prima. Tanto, senza considerare che Vittorio Emanuele di Savoia è figlio dell'ultimo re d'Italia e, secondo il suo dire, erede al trono d'Italia; nessuna forzatura o meraviglia, quindi, che "La Repubblica" abbia ritenuto "interessante" (nel senso appena detto) ricordare ciò che avvenne all'isola di Cavallo nel 1978. Il "diritto all'oblio" sulle proprie vicende personali, che fa capo ad ogni persona, si deve confrontare, invero, col diritto della collettività ad essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti, anche quando da essa derivi discredito alla persona che è titolare di quel diritto, sicché non può dolersi Savoia della riesumazione di un fatto certamente idoneo alla formazione della pubblica opinione 2. Nessuna incongruenza o illogicità è dato ravvisare, invece, nella motivazione con cui è stata esclusa la falsità della notizia diffusa con l'articolo incriminato. La Corte d'appello ha rimarcato, innanzitutto, che l'articolo suddetto non attribuisce in alcun modo a Vittorio Emanuele di Savoia una volontà omicidiaria; inoltre, non pone nemmeno in relazione diretta la morte di un uomo col colpo (o con i colpi) di fucile esplosi da Savoia (non afferma che Dirk Hamer fu colpito dal ricorrente). L'espressione utilizzata evoca, all'evidenza, per il giudicante, un profilo di colpa nella causazione della morte del giovane, raggiunto da un colpo di fucile mentre si trovava nella propria barca; il che - stante la "verità" della notizia - non consente in alcun modo di affermare che Savoia sia stato diffamato. 5 CortediCassazione-copianonufficiale
  • 6. 2.1. Gli elementi indiziari utilizzati in sentenza (gli accertamenti svolti dalla gendarmeria francese, la soluzione data al caso dalla Corte parigina e le intercettazioni effettuate nel carcere di Potenza) costituiscono - effettivamente - un compendio indiziario più che sufficiente a suffragare l'opinione che Savoia sia stato assolto dal reato di omicidio volontario, ma non che sia stata esclusa ogni sua responsabilità nel tragico evento di cui si discute; evento di cui egli porta, invece, un carico di responsabilità. Il giudice d'appello è partito dalla constatazione, non smentita dalla difesa, che all'isola di Cavallo furono esplosi - nel corso di un tafferuglio (o litigio) cui partecipò l'odierno ricorrente - colpi di pistola e di fucile, uno dei quali raggiunse Dirk Hamer; ed ha ritenuto pacifico che alcuni colpi furono esplosi da Savoia, il quale fu condannato, in conseguenza, per detenzione e porto abusivo di una carabina (pag. 3). La sentenza impugnata insiste pure sul fatto che la Corte parigina ha escluso un "atto volontario" e che nulla dice in ordine agli ulteriori profili di responsabilità ravvisabili nella partecipazione di Savoia alla vicenda di cui si discute (pag. 4). Prendendo poi in considerazione le intercettazioni effettuata nel carcere di Potenza, i giudici d'appello hanno dedotto che, nell'occasione, Savoia confessò di aver sparato più di un colpo di fucile e che uno di essi raggiunse Dirk Hamer, dopo aver attraversato la carena dell'imbarcazione in cui si trovava il malcapitato, oltre a vantarsi di aver "fregato" i giudici francesi. 2.2. Rispetto a questo variegato compendio probatorio il ricorrente ha svolto considerazioni inidonee a invalidare l'iter argomentativo del giudicante, ovvero improponibili nel giudizio di cassazione. Quanto alla valenza da attribuire alla decisione della Corte parigina, il ricorrente non contesta, con pertinenti argomenti, la deduzione del giudice di merito, limitandosi a rimarcare che la Corte d'appello ha riconosciuto l'esistenza di un "processo" svoltosi a carico del Savoia, all'esito del quale una "giuria" ha emesso un "verdetto di assoluzione": fatto di cui la Corte d'appello avrebbe - secondo lui - solo dovuto prendere atto. In realtà, giusto il rilievo della corte ambrosiana, quei termini - desunti, per incidens, dalle intercettazioni - non chiariscono a cosa l'assoluzione sia riferita (se all'omicidio volontario o anche a quello colposo), tanto più che - circostanza rimarcata dal giudice d'appello - Savoia si è ben guardato dal produrre la sentenza dell'Autorità giudiziaria francese e si è ben guardato dal "confortare la tesi della propria estraneità al fatto", presentandosi a dibattimento e testimoniando (sotto giuramento) su di esso. Quanto alle intercettazioni, del tutto irricevibili sono le deduzioni del ricorrente, che si è profuso in una (ri)lettura delle stesse senza evidenziare alcuna incongruenza in quella effettuata dalla corte di merito, la quale - attenendosi alla lettere delle parole utilizzate dall'intercettato e alla connessione logica tra le stesse, oltre che al contesto in cui furono pronunciate - ha dedotto che, nell'occasione, Savoia rese - 6 CortediCassazione-copianonufficiale
  • 7. praticamente - una confessione, dopo aver mostrato di conoscere esattamente la dinamica dell'occorso. Sul punto, vale la pena rammentare che - in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte - l'interpretazione delle conversazioni oggetto di intercettazione, anche quando il linguaggio adoperatovi sia criptico o cifrato, resta questione di mero fatto, sottratta al giudizio di legittimità se la valutazione compiuta dai Giudici del merito risulta - come è dato riscontrare nella specie - logica in relazione al significato comune delle parole e alle massime di esperienza utilizzate (cfr. SU, n. 22471 del 26/2/2015, Rv 2637/15; sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016; sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013). Inutilmente, pertanto, il ricorrente insiste - come aveva già fatto in sede di merito - sulla "difficile intelligibilità" delle parole e sulla "incompletezza delle intercettazioni", dal momento che le riflessioni sviluppate, sul punto, dal giudicante danno conto, invece, senza introdurre elementi di opinabilità, sia di una sufficiente completezza delle intercettazioni che della loro raggiunta intelleggibilità. 2.2. A tanto va aggiunto quanto segue. Il fatto che sia stato escluso, nella sede propria, un diretto coinvolgimento - rilevante dal punto di vista penale - di Savoia nella morte del giovane (perché non fu accertato, dai giudici competenti, se Hamer fu raggiunto da un colpo esploso volontariamente dall'imputato) non significa, però, che il ricorrente sia esente da responsabilità sotto ogni altro profilo, giacché assume pur sempre rilievo, sotto il profilo civilistico ed anche sotto quello etico, il fatto che la morte di Dirk Hamer avvenne nel corso di una sparatoria a cui partecipò Savoia, al di fuori di ogni ipotesi di legittima difesa. Pertanto, se la conclusione - nel 1991 - della vicenda giudiziaria, iniziata con l'accusa di omicidio volontario, non consentì alle autorità francesi di muovere contestazioni ad altro titolo (non è dato sapere se per il principio del ne bis in idem, valevole in ambito europeo, o per lo spirare dei termini prescrizionali, oppure per l'irrilevanza penale della condotta), non per questo risulta illegittimo - e quindi diffamatorio - ogni collegamento del ricorrente all'evento di cui si discute, dal momento che questo collegamento è pacifico nella sua materialità; quindi, costituisce espressione di opinione critica - certamente legittima, perché sganciata dai rigidi criteri di legittimazione della cronaca - ciò che è scritto nell'articolo incriminato, ove s'era voluto rimarcare che la partecipazione di Savoia alle celebrazioni per la riapertura della reggia di Venaria era, stanti i trascorsi del personaggio, quantomeno inopportuna. Le doglianze sollevate col primo e secondo motivo di ricorso non possono, pertanto avere accoglimento. 3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la presenza, nel processo, della parte civile imponeva alla Corte d'appello di decidere la re-iudicanda sotto ogni profilo, nonostante l'avvenuto decorso del 7 CortediCassazione-copianonufficiale
  • 8. termine prescrizionale. L'impugnazione della sentenza di primo grado era avvenuta, infatti, da parte degli imputati, sia per il capo di condanna penale che per quello di condanna civile, sicché la Corte d'appello non avrebbe potuto esimersi dal pronunciarsi - dopo esaustivo esame delle questioni poste dagli appellanti - sotto entrambi i profili (art. 574 cod. proc. pen.). Il principio invocato dal ricorrente - tratto dalla sentenza n. 23680 del 7/5/2013, citata in ricorso - si riferisce, come è dato agevolmente riscontrare dalla sua lettura, alla diversa ipotesi in cui l'imputato sia stato assolto in primo grado e via sia stata impugnazione del pubblico ministero (nella specie, invece, gli imputati erano stati condannati in primo grado e l'impugnazione era stato da loro proposta). 4. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in parte inammissibili, non possono trovare accoglimento per le ragioni sin qui esposte; ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/6/2017 CortediCassazione-copianonufficiale