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TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sez. I – Giudice d.ssa MAISANO
MEMORIA DI REPLICA
(ART. 183, 6° COMMA, N. 2)
PER
Il sig. CIAMPOLLILLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’ avv. Giacomo
Cirincione [Cod. Fisc. CRNGCM54B24G273O, Partita I. V. A. 03300570821,
giusto mandato a margine dell’ atto di costituzione e risposta,
- convenuto,
CONTRO
Anza’ Salvatore, nata a Patti (ME) il 21 aprile 1955 residente a Palermo in via
Umbria n. 6 [cod.fisc. NZASVT55D21G377B], rapp.to e difeso dall’ avv.
Salvatore Ferrara e dall’ avv. Giuseppe Ugo Abate,
- ricorrente,
PREMESSO
La memoria di parte avversa, ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. del 15 ottobre
2012, il sig. Giuseppe Ciampolillo, volendo replicare alle note difensive del dr.
Anzà e ad integrazione e precisazione delle proprie, eccepisce e deduce :
I) preliminarmente va ribadito che le domande dell'attore tendono a provare che il
convenuto, presidente del comitato isola pulita di isola delle femmine, e curatore
di un blog su internet, abbia arrecato danno alla sua immagine e reputazione
attraverso scritti pubblicati su tali sito Internet.
Il convenuto Ciampolillo Giuseppe, curatore del blog, in sua difesa ha dimostrato,
sin dalle prime attività di causa, come l’ azione sia infondata non solo perché egli
ha esercitato un proprio diritto, riconosciuto dal nostro ordinamento, a partire dall’
Avv. Giacomo Cirincione
Corso Calatafimi 487
90129 PALERMO
Tel./fax 0916571800 - 3200332451
e-mail cirincionegiacomo@libero.it
P.E.C.: giacomocirincione@pecavvpa.it
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art. 21 della costituzione : quello di poter manifestare il proprio pensiero, che
diviene anche diritto di critica, su fatti per vero accaduti e indubitabili, narrando i
quali egli esercita il non meno fondamentale diritto di cronaca. Ma poiché ancor
oggi l’ attore sostiene, nella memoria depositata del 15 ottobre scorso, che il sig.
Ciampolillo Giuseppe nulla ha detto in sua difesa sulle singole accuse rivoltegli
nell’ atto introduttivo di causa per le quali, nel quadro di quello che costituirebbe il
reato di diffamazione, incombe sul convenuto l’ onere di provare che egli non ne
abbia responsabilità, il convenuto replica ancor oggi che la giurisprudenza solo in
tema di applicazione di cause di giustificazione pone a carico dell'imputato un
compiuto onere di allegazione, che non è un vero e proprio onere probatorio in
senso civilistico, che indichi al giudice tracce tecniche per poter affermare,
valutate le risultanze di causa, che la situazione di fatto indicata come elemento
scriminante di un reato perfetto risulti rigorosamente provato.
Il Sig. Ciampolillo in realtà, al di là dell’ “esimente del reato”, intende dimostrare
che la lamentata offesa subita dall’ Anzà non è mai neppure esistita, essendo i fatti
contestati inidonei a configurare il danno all'immagine e alla reputazione e a
configurare, anche astrattamente, il reato di diffamazione.
Superfluo per ciò risulta lo sforzo dell’Anzà per dimostrare che, nell'ambito delle
sue alte competenze, egli abbia agito in modo inappuntabile ed encomiabile.
In realtà al convenuto è sufficiente dimostrare che le attività dell’ Anzà all'origine
di quello che lui stesso enumera come frasi <<diffamanti e screditanti sia del
decoro personale che professionale del dottor Anzà>> (pag. 9 ricorso introduttivo),
siano oggettivamente vere e conosciute dall’opinione pubblica prescindendo dal
suo blog, e, infine, non offensive né ingiuriose.
Si vuole dimostrare l'infondatezza di quanto sostenuto da parte avversa, piuttosto
che l'esistenza di circostanze esimenti. Per ciò il convenuto, replicando, scende ad
3
esaminare le singole frasi ed i concetti che secondo l’ Anzà sono la prova del
danno da lui subito ma che invece non realizzano neppure in astratto il reato di
diffamazione, mancando gli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
La sussistenza del reato di diffamazione postula la contemporanea presenza di tre
requisiti oggettivi fra i quali, oltre l'assenza dell'offeso e la modalità dell'azione
(nel senso che l'offesa alla reputazione deve essere effettuata dall’ agente
comunicando con più persone), è essenziale che vi sia l'offesa dell'altrui
reputazione. Tale ultimo requisito non si realizza poiché i fatti narrati
corrispondono a verità comprovata anche da atti documentali che per altro sono
divenuti di pubblico dominio per opera dei mezzi radiotelevisivi, destando allarme
sociale, e ciò a prescindere dall’ averne riferito –aggiungendovi le sue personali
critiche- il Ciampolillo sul blog da lui curato.
Dunque non è stato necessario neppure che il Ciampolillo diffondesse dal suo blog
la notizia della conferenza di servizio convocata ed esaurita quando già era stata
avviata la procedura A.I.A. Ognuno poteva far lettura del verbale di essa e
apprendere che nessuno degli intervenuti è entrato nel merito della questione pet-
coke per cui la conferenza era stata convocata. Né è stata necessaria la
divulgazione attraverso il blog di Ciampolillo per scoprire che il "Piano Regionale
Di Coordinamento Per La Tutela Della Qualità Dell’ Aria Della Sicilia" conteneva
inspiegabilmente tratti identici all’ analogo documento della regione Veneto al
punto che numerosi riferimenti non potevano in alcun modo riguardare la Sicilia.
Di ciò ne avevano data ampia risonanza la radio e la televisione, nonché una
conferenza stampa di Legambiente. E durante il servizio di Rai-GR3 Sicilia
intervenne anche l'assessore regionale al territorio e ambiente che non poté non
constatare l'imbarazzante presenza di frasi e periodi riferibili unicamente alla
regione Veneto.
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Aver ripreso quei fatti nel suo blog, averli commentati, avere fatto appello alle
autorità amministrative e a quella giudiziaria, ed a quella di controllo erariale,
affinché tutelassero l’ interesse pubblico, non può per ciò costituire l’offesa alla
reputazione che l’ Anzà dice di aver subito dal convenuto il quale con il suo blog
ha fatto semmai da cassa di risonanza ad una notizia che già circolava
prepotentemente in tutta la Sicilia.
Poca cosa egli può aver fatto a paragone del “GR-3 della Sicilia” e di “Striscia la
notizia”.
Quanto poi all’ elemento soggettivo, il reato di diffamazione contempla il cd. dolo
generico, e dunque non anche la colpa. E il convenuto non poteva essere cosciente
di commettere un reato allorché si limitò a rifere fatti e circostanze ormai di
dominio pubblico. Mancava la consapevolezza di commettere azioni delle quali si
debbano valutare le conseguenze offensive per la persona di che trattasi. Tanto
basterebbe nel giudizio penale a mandare assolto l’ imputato “perché il fatto non
costituisce reato”.
Mai il convenuto utilizzò espressioni offensive allorché riferì che la conferenza di
servizio era trascorsa nel più assoluto silenzio, cosa che d’altronde era scritta nel
verbale della seduta. Egli si limitava a riferire la verità senza postulare offese o
diffamazioni. Allo stesso modo, sottolineando le concomitanti descrizioni del
territorio siciliano con quello veneto, senza aggiungere offese o diffamazioni, si
limitò a ripetere quanto di grave emergeva dal confronto fra i due importanti
documenti del Veneto e della Sicilia.
La preoccupazione e lo scandalo manifestato dal convenuto non aggiungeva e non
toglieva alcunché allo stato delle cose. La verità gridava da sola e chi, per
passione sociale sente di difendere l’ ambiente in cui tutti viviamo, non è abituato
a tacere. Ma questo non è un reato, è semmai il senso alto della partecipazione. La
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divulgazione delle notizie, in quanto requisito del reato di diffamazione, con i
modesti mezzi del convenuto è addirittura irrilevante a confronto della diffusione
delle notizie delle testate giornalistiche nazionali ?
In conclusione anziché presumere in astratto la configurazione del reato di
diffamazione -rispetto alla quale il convenuto invocherebbe l’ esimente del diritto
di cronaca e del diritto di critica- il Tribunale deve dichiarare che vi è totale
esclusione di esso perché nei fatti addotti dall’ attore manca l’elemento oggettivo e
soggettivo del reato. Conseguentemente l'azione civilistica intrapresa va respinta.
A questo punto, per dovizia di difesa, ed in replica a quanto affermato da
controparte, il convenuto dettagliatamente riporta quanto scritto sul blog “L' Isola
Pulita” a proposito della conferenza di servizio tenutasi il giorno 4 l,uglio 2007
presso gli uffici del Servizio 3 dell’Assessorato Regionale per confutare
definitivamente le accuse dell'attore riportate alle lettere a) e b) del suo ricorso
introduttivo. E di seguito gli articoli comparsi sul medesimo blog a proposito del
Piano Regionale per la qualità dell’aria.
I) SULLA QUESTIONE ITALCEMENTI.
Il blog riportava integralmente il verbale della seduta come di seguito :
<< REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE PREVENZIONE
DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO - VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI
Oggetto: ditta Italcementi s.p.a. Isola delle Femmine.
Verbale di conferenza di servizi del 4.7.07 .
Si è tenuta una conferenza di servizi, convocata, ai sensi dell’art 269 comma 3 del D.Lgs
152/06 con nota n 27290 del 11.4.07.
L’oggetto della conferenza è l’istanza presentata dalla ditta Italcementi s.p.a. Isola delle
Femmine, volta all’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Alle ore 10,45 ha inizio la conferenza, alla presenza di:
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Per il servizio 3 dell’A.R.T.A. il Dottor Attilio Cutaia, il Dottor Salvatore Anzà, il Per. Ind
Tristano Fardella. L’azienda è rapresentata dall’Ing Giovanni La maestra (Direttore dello
stabilimento, con procura), sono presenti inoltre i seguenti tecnici: Dottor Stefano Gardi
(Responsabile Serv Ecologia), Ing Paolo Amaro (Capo servizi Primari), Rag Fabio Anfuso
(Responsabile Servizi Amministrativi).
Per il Comune è presente il Dottor Vincenzo Minagra con delega n 7722 del 4.7.07.
Il Comune esprime perplessità in merito al rilascio dell’ autorizzazione in questa sede in
considerazione del fatto che è in corso una procedura A.I.A., nonché sulle possibilità di
trasporto del Pet-coke con tenore di zolfo superiore al 3%. Il Comune dà parere favorevole
a condizione che la proposta della Italcementi sia in linea con la normativa vigente riferita
all’utilizzo del Petcoke, e che i valori di emissione rientrino nei limiti consentiti.
La C.P.T.A. di Palermo è assente.
Alle ore 11,30 la conferenza ha termine.
Copia del Verbale sarà trasmesso agli enti assenti.
Letto , confermato e sottoscritto >>
Allarmato dalla convocazione della seduta malgrado fosse già in corso la
procedura A.I.A. prevista dal Dlgt 59/2005 che rende superflua e vuota di finalità
ogni altra conferenza di servizi, perché essa ope legis si sostituisce ad ogni altra
autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, nonché dalla repentinità
della seduta e dalla mancanza di ogni pur minima parvenza di dibattito, analisi,
chiarimenti (chiesti o dati), il comitato di Legambiente (che comunque non è
rappresentato da Giuseppe Ciampolillo) fece appello alle autorità del governo
regionale e alla magistratura con la seguente denuncia integralmente riportata sul
blog “Isola Pulita”, ma –si ripete- la cui paternità non è dell’ odierno convenuto:
<< Isola delle Femmine 7.7.2007
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All’ Assessorato Territorio e Ambiente, Al Dipartimento Territorio ed Ambiente, Al Servizio
2/V.A.S./V.I.A., All’ Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio ed Ambiente, Dr.
Tolomeo Pietro;
Alla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, c.a. dott. Roberto Scarpinato;
al Comando Carabinieri, Nucleo Operativo Ecologico, c.a. Maresciallo Sapuppo,
Oggetto: Richiesta intervento a tutela della salute pubblica, relativamente alla richiesta di modifica
delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della Ditta Italcementi S.p.A. Isola delle
Femmine.
La conferenza di servizio svoltasi in data 04/07/2007 presso gli uffici del Servizio 3
dell’Assessorato Territorio e Ambiente, rappresenta l’ennesimo attentato alla salute pubblica dei
cittadini del territorio di Isola delle Femmine e coinvolge l’intero territorio palermitano che dovrà
subire l’aumento delle polveri killer in atmosfera derivanti dal trasferimento su gommato del
Petcoke.
Ricordiamo che già precedentemente questa associazione era intervenuta rappresentando le criticità
che si erano manifestate nella movimentazione, nel trasferimento e nello stoccaggio del micidiale
carbone, tanto che la Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale erano intervenute bloccando
temporaneamente il trasferimento nel porto di Palermo, anche sollecitati dalle innumerevoli proteste
dei cittadini.
Si chiede di intervenire urgentemente a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, verificando se
le procedure attivate siano conformi alle normative vigenti e se tale attività possa essere svolta senza
nocumento o pregiudizio per l’intera collettività.
Palermo,lì 05/07/07 Legambiente Palermo>>
Legambiente denuncia i fatti con una conferenza stampa e, solo successivamente,
l’ odierno convenuto interviene:
<< Il sottoscritto Giuseppe Ciampolillo …,in qualità di coordinatore del Comitato Cittadino Isola
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Pulita aderente alla sezione Legambiente di Palermo, espone quanto segue:
-In data 9 febbraio 2007 con protocollo 10741 (Oggetto: Cementeria Italcementi Progetto di
ammodernamento della cementeria Italcementi di Isola delle Femmine Verifica ex art 10 D.P.R.
12.4.1996) l’Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 2/V.A.S.-V.I.A. indirizza alla ditta
Italcementi di Isola delle Femmine, e per conoscenza all’ A.R.P.A.,al Comune di Isola delle
Femmine e alla Provincia Regionale di Palermo.
Il Servizio rispondendo alla richiesta avanzata dalla ditta Italcementi il 28.8.2004 nel merito
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, comunica che pur essendo stato realizzato l’impianto della
Italcementi negli anni 60, non essendo stato mai stato sottoposto a procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale ed in considerazione del progetto di ammodernamento che la Italcementi intende
realizzare sull’impianto di Isola delle Femmine, il Servizio 2 V.I.A./V.A.S. richiede l’applicazione
della procedura di A.I.A. ciò in considerazione della presenza di siti che la Comunità Europea
considera di grande importanza Ambientale.
-In data 15 Giugno 2007 con protocollo 45549 (Oggetto: Ditta Italcementi Isola delle Femmine
Richiesta di modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Convocazione della
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art 269 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152) l’Assessorato Territorio e
Ambiente Servizio 3 Tutela dall’inquinamento Atmosferico indirizza: alla ditta Italcementi di Isola
delle Femmine, Commissione Provinciale Tutela Ambiente Palermo e Comune di Isola delle
Femmine, comunicazione di convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 4 Luglio 2007
alle ore 11 presso la sede dell’ assessorato Territorio e Ambiente Sicilia.
-Il Servizio 3 Tutela dall’inquinamento atmosferico diretto dal dott. Anzà ha convocato e presieduto
la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 finalizzata al rilascio della
autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi di Isola delle Femmine -La
conferenza di Servizi, si è tenuta in modo incomprensibile nel suo indirizzo nella sua modalità e
nelle finalità che la legge affida a tale istituto partecipativo.
-La conferenza dei servizi è stata, deliberatamente, trasformata in pura “formalità” se non in vera
9
e propria farsa. -Il verbale redatto della Conferenza dei servizi composto da qualche riga è lo
specchio della pura formalità burocratica.
-Alla ditta Italcementi rappresentata da un nutrito gruppo di dirigenti non è stato neanche chiesto di
esporre gli aspetti progettuali delle istanze presentate, d’altronde ad essi non è stata rivolta alcuna
domanda, tanto meno osservazioni di carattere tecnico.
-La conferenza, da istruttoria, sembra essersi trasformata in decisoria (circostanza non prevista
dalla legge) -Un altro elemento indicativo della impostazione volutamente sbrigativa e superficiale:
la durata della conferenza dei servizi 45 minuti.
Il Comitato Cittadino Isola Pulita
- in considerazione con quanto sopra riportato;
- in considerazione di quanto richiesto in data 9.2.2007 dal Servizio 2/V.I.A.V.A.S;
- in considerazione di quanto stabilito dal comma 3 art. 267 del D.Lgs 3 aprile 2006 n 152 delle
Norme in materia Ambientale .
Chiede di verificare:
- la validità della conferenza di servizi del 4.07.07;
- la legittimità dell’intervento del Servizio 3.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto propone denuncia contro chiunque si sia
reso a vario titolo responsabile dei fatti sopra narrati affinché vengano
perseguiti penalmente in ordine alle fattispecie di reato che si ravviseranno.
per il Comitato Cittadino Isola Pulita >>
Quella che l’attore presenta come un condensato di frasi oltraggiose e indecorose
che offendono la sua reputazione, è invece l’ appello franco e accorato di un
comitato di cittadini a difesa del bene comune della salute e della respirabilità
dell’aria. Talune espressioni, rilevanti sul piano politico, hanno scarso rilievo su
quello giuridico. Per esempio dire <<…propone denuncia contro chiunque si sia
reso a vario titolo responsabile>>, facendo ciò su un blog, non equivale affatto a “
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proporre denuncia alla Procura della Repubblica”. Qui, semmai, si vuol suscitare
sdegno civile sull’ opinione pubblica per la mancanza di tutela che i cittadini di
Isola delle Femmine ricevono a fronte del rischio di pericolose immissioni
nell’atmosfera (Taranto docet), sottolineando l’uso di uno strumento
amministrativo –la conferenza di servizi- solo come formalità burocratica e il
vuoto di contenuti. L’ Anzà ne è pienamente coinvolto perché sapeva bene che
quella conferenza era inefficace e superata dalla procedura A.I.A.. Il sig.
Ciampolillo si limita a denunciare fatti veri e preoccupanti noti ai soggetti che li
hanno realizzati, interamente verbalizzati e divulgati dalla stampa.
Il danno all’ immagine e alla reputazione –se sussiste- è frutto dei fatti accaduti e
verbalizzati rispetto ai quali il sig. Ciampolillo si limita ad aggiungere la modesta
voce del suo blog con toni accesi e preoccupati.
In replica a quanto dedotto dall’ attore, va pure precisato che non è affatto vero che
il dr. Genchi, funzionario di cui l’ Anzà prese il posto, avesse consigliato a suo
tempo alla Italcementi di fare una nuova istanza per riutilizzare il pericoloso
combustibile: semmai il dr. Genchi paralizzò con un ricorso amministrativo, prima
al T.A.R. (TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 19 aprile 2007, sentenza n. 1156) e in 2°
grado alla C.G.A., la precedente istanza della Italcementi facendo rilevare come
essa fosse illegittima già anche sul piano formale e che tutta la procedura sarebbe
stata semmai da ripetere (ma questo la Italcementi poteva capirlo anche da se).
(E a proposito di mezze verità, Controparte continua imperterrita a fare cattivo
uso della lingua italiana tentando forse di impressionare il lettore dei suoi atti
difensivi. A pag. 3 della memoria del 15 ottobre scorso si afferma che <<… il
dott. Genchi, peraltro, è stato condannato per diffamazione nei confronti del dott.
Anzà, suo successore>>. Certamente Essa è sciente che la condanna per
diffamazione è condanna per un reato. E sa certo distinguere la giurisdizione
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penale da quella civile, anche perché, ad andare a cercare traccia di quella
condanna nell’ indice dei documenti che essa ha prodotto con il ricorso
introduttivo si legge : <<Allegato 13: Ordinanza del Tribunale Civile di Palermo
n. 13597 del 30/09/2011. Condanna del dott. Gioacchino Genchi per diffamazione
nei confronti del dott Salvatore Anzà>>. Insomma la >>condanna per
diffamazione>> sarebbe proveniente dal Tribunale civile resa non con sentenza
ma con ordinanza nell’ ambito del procedimento civile n. 13597/2010 del
R.G.A.C.C. il 30/09/2011: il provvedimento, che condannava il Genchi al
pagamento di Euro 6000,00 a favore dell’ Anzà, è stato prontamente appellata
dall’ interessato il quale, senza sua colpa, era stato ignaro dell’ intero
procedimento di primo grado e si attende l’esito del giudizio di appello. Ma l’
attore facendo torto alla sua scienza giuridica dice che il Genchi è stato
condannato per diffamazione).
Ed infine il 19/07/07 il Comitato Isola Pulita pubblica la seguente lettera diffida
indirizzata al Dirigente Regionale del Dip. Reg. Territorio e Ambiente, dr. Pietro
Tolomeo e, per conoscenza, all’ associazione Legambiente di Palermo ed ancora
alla Procura della Repubblica di Palermo.
<< Siamo venuti a conoscenza che presso codesto assessorato-regionale per l’ambiente si
svolgerà una riunione, ove parteciperanno l’istante-Italcementi, il Sindaco di Isola delle
Femmine ed il Dirigente di questo Ufficio, Dott.Tolomeo.
Lo scopo del suddetto incontro dovrebbe essere quello di autorizzare,temporaneamente,
l’uso del pet-coke;
Con la presente vi rammentiamo che per tutti gli adempimenti oggetto di siffatta materia,
l’ufficio preposto all’emanazione di decisioni endoprocedimentali (riferibili, quindi, alla fase
istruttoria-A.I.A. ) è il Settore 2 di questa amm.zione, Pertanto qualunque altra
determinazione adottata, fuori dal citato settore ed in assenza di tutti i soggetti interessati al
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procedimento A.I.A. ( costituiti e costituendi) dovrà essere considerata illegittima e sarà da
noi immediatamente impugnata innanzi all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa.
In tale direzione ci chiediamo quale sia la natura giuridica della riunione?
Essa è una conferenza di servizi-istruttoria ed in tal caso dovranno essere contemperati gli
interessi di tutti i soggetti legittimati ad intervenire nella procedura A.I.A. (mentre vi state
riunendo in tre);
-oppure è una conferenza di servizi-decisoria ed in tale ipotesi non ci pare che siano già
state acquisite dal Servizio 2 tutti gli elementi di natura tecnicogiuridica, idonei e necessari
per l’adozione del provvedimento finale;
-oppure , infine, non è una conferenza di servizi: ed allora vi ricordiamo che sarà del tutto
arbitraria e contra legem qualunque decisione di natura transitoria che addirittura, in palese
contrasto con quanto sino a ieri dichiarato dall’assessorato all’ambiente, conceda seppur
temporaneamente alla Italcementi l’utilizzo di quella sostanza altamente nociva per la
salute, che è per l’appunto il pet-coke.
Ci auguriamo di non dovere intraprendere un ulteriore battaglia legale innanzi al
Tribunale Amministrativo, ove state pur certi chiederemo non soltanto l’annullamento di un
provvedimento assolutamente illegittimo, ma anche la condanna dell’amministrazione
procedente al risarcimento dei danni derivante dalla lesione di tutti gli interessi concreti e
legittimi che sono in gioco.
In conclusione un ultimo rilievo: ci sembra del tutto singolare che questo medesimo ufficio
(nelle persone del Dott.Genchi e Pellerito, oggi coattivamente trasferiti altrove, nonostante
le loro ineguagliabili competenze tecniche in materia), abbia in passato diffidato la
Italcementi all’uso del petcoke,ricevendo tale diffida una indiscutibile conferma dal T.A.R.,
ed oggi voglia con urgenza e transitoriamente autorizzare la predetta impresa all’uso di ciò
che è stato inspiegabilmente oggi ritenuto dai nuovi funzionari “non nocivo” Hsig!!
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Ci spieghi la Italcementi, con un programma ed un progetto industriale serio e completo,
che l’uso di tale sostanza non potrà nuocere alla salute degli abitanti che gli vivono a 20-50-
mt. di distanza ed ottenga la c.d. A.I.A. a seguito di un procedimento legittimo e scevro da
qualunque abuso o eccesso di potereHintelligentibus pauca!.
Tanto dovevamo.>>
Per tale scritto, indicato dall’ attore come ulteriore prova del danno alla
propria immagine, non v’è chi non veda che nulla vi è di diffamatorio, che
esso non contiene minacce ingiuste pur evocando l’ azione giudiziaria
amministrativa per la violazione delle leggi che regolano i provvedimenti
autorizzativi per l’ uso del petcoke.
II ) QUESTIONE DEL “PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ ARIA DELLA SICILIA”
In questa occasione il blog è riuscito meglio a far venire a galla l’ incongruenza, la
pericolosità, e perfino la ridicolaggine di un documento per il quale si erano mossi
esperti redattori di prim’ordine, partorendo infine un documento che non può avere
pregio scientifico. E’ una critica severa, come richiede il caso, fatta però senza
cadere nell’ ingiuria e nella diffamazione, senza indicare responsabilità individuali
se non all’unica responsabilità prevista dalla legge, quella del coordinatore
responsabile del progetto dr. Anzà. Il resoconto dei fatti, solo a tratti comici, è in
realtà sempre preoccupante e allarmante. Il convenuto esprime il suo animo
ambientalista con rabbia, talora, al pensiero di come ci si fa beffa di tutti coloro
che attendevano l’ importante documento e che vi trovano analisi e dati che nulla
hanno a che vedere con la Sicilia. Egli non compie il danno all’ immagine
dell’Anzà che se lo produce da solo. Tuttavia, sebbene la determinatezza della
denuncia ed il tagliente uso di talune parole, Egli non scade nella offensività delle
parole allo scopo di arrecare discredito all’ attore. Non ve ne sarebbe stato
14
bisogno: la gravità del fatto e la diffusione data ad essi dai mezzi di stampa, da
sola provocò la caduta d’immagine d‘ immagine del funzionario responsabile:
allorché questi fu intervistato dalla giornalista di “striscia la notizia”, Stefania
Petix, ed allorché il fatto fu diffuso dalla RAI, da TeleOccidnte e da altre emittenti
locali.
Così si espresse il Presidente del comitato Isola Pulita :
<<…omissis Ciò che oggi si preannuncia, sembra uno scandalo in piena regola, tanto che a
questo punto si chiede un immediato intervento dell'Assessore Interlandi sui responsabili (il dirigente
del Servizio 3, dott. Salvatore Anzà, ed il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente,
arch. Pietro Tolomeo) dei gravi fatti che colpiscono in prima persona lei stessa, in quanto
firmataria inconsapevole di ciò che sembrerebbe configurarsi una vera e propria truffa". I ruoli si
stanno invertendo e i " persecutori " rischiano di diventare i " perseguitati " e tutto lascia ben
sperare che la "Interlandi" sia fermamente decisa a perseguire chi si trova implicato in questa
oscura faccenda.
IN SICILIA SI RESPIRA ARIA DEL VENETO PADANO
Dopo l’intervento di qualche giorno fa della Magistratura che ha posto i sigilli all’area di
costruzione del mega inceneritore previsto a Bellolampo, un’altra bufera si abbatte
sull’Amministrazione Regionale. Questa volta si tratta di una mega “bufala” che, tuttavia,
sembrerebbe avere anche i connotati di una mega truffa : si tratta del Piano Regionale di
coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente. Ma vediamo di che si tratta. Il Piano,
approvato ed adottato con Decreto dell’Assessore Interlandi n. 176/GAB del 9 agosto scorso,
avrebbe dovuto essere lo strumento di programmazione e pianificazione degli interventi di
risanamento contro l’inquinamento atmosferico e per la tutela della qualità dell’aria su scala
regionale. Un documento, quindi, dai contenuti politici, amministrativi e tecnico-scientifici di elevato
profilo e di importantissimi risvolti applicativi, stante la delicatezza della materia e gli aspetti
connessi alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia della salute dei cittadini siciliani. I redattori
15
materiali sono stati funzionari del Servizio 3 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”, diretto dal
dott. Salvatore Anzà, del Dipartimento Territorio e Ambiente, che per tale “lavoro” hanno
ricevuto anche un encomio scritto da parte dell’Assessore Interlandi, funzionari dell’ARPA, docenti
universitari dell’Università di Palermo e Messina ed alcuni professionisti in veste di collaboratori.
Purtroppo, l’opera monumentale, partorita con celerità a dir poco sospetta, si è rivelato un
indecoroso e letterale “copiato” dell’omologo Piano della Regione Veneto di alcuni anni addietro,
con in più varie aggravanti, un cumulo di ridicolaggini e probabili ipotesi di truffa. Per quanto
riguarda le aggravanti, a parte l’operato disdicevole ed aprofessionale dei redattori, che si sono
appropriati di un lavoro intellettuale altrui, resta innanzitutto grave il discredito dell’immagine
istituzionale subito dall’Amministrazione Regionale, in primis nei confronti della Regione Veneto e
poi da tutto il resto. Ma al danno si aggiunge anche la beffa, se solo si considera che il manipolo
degli sconsiderati e sprovveduti redattori è andato a copiare un Piano che proprio per la sua
inidonea impostazione strutturale di base, aveva già ricevuto a suo tempo una bocciatura da parte
dell’Unione Europea. Insomma, si trattava di un assemblaggio di ipotesi, intenti e di previsioni
piuttosto che di un Piano di programmazione e di pianificazione d’interventi concreti basato su
descrittori essenziali e sperimentali, primo tra tutti l’inventario delle emissioni. La trasposizione è
stata così “fedele” e “letterale” rispetto all’originale da generare ridicole quanto inedite
“comunanze” e “similitudini” tra le caratteristiche ambientali del Veneto e della Sicilia. Si citano,
ad esempio : il “noto” sistema aerologico padano della Regione Siciliana, le piste ciclabili lungo gli
argini dei fiumi e dei canali presenti nei centri storici dei Comuni
siciliani, il notevole apporto all’inquinamento atmosferico siciliano derivante dall’eccessivo uso del
riscaldamento domestico in relazione al rigido clima dell’isola, ecc. Gli improvvidi redattori non
hanno neppure tenuto conto delle differenze di statuto tra le due Regioni, tant’è che all’interno del
Piano la Sicilia si trova “trasformata” in regione a statuto ordinario e, tra le varie cose, essere
retta dal Consiglio Regionale. Ovviamente, non solo i Capitoli ed i paragrafi hanno gli stessi titoli e
contenuto pressoché uguale, ma anche gli errori di battitura e di ortografia sono stati fedelmente
16
trasposti. A dire il vero, tuttavia, i redattori, in uno slancio di “trasparenza”, alla fine del paragrafo
1.6 hanno finanche lasciato il link originale da cui hanno attinto a pieno “copia e incolla”; della
disciplina relativa all’utilizzazione del pet coke negli impianti di combustione (nel caso specifico
nella centrale termoelettrica) per ottenere energia. «Le gravi malformazioni dei bambini di Gela -
ha dichiarato il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi - meritano un
severo approfondimento e l’unica via da percorrere appare sino a questo momento
quella giudiziaria. I fatti, peraltro ampiamente riportati dalla stampa in varie occasioni
dimostrano che tutta la cittadinanza locale ha subito gravi pregiudizi morali e danni alla salute oltre
che,naturalmente, conseguenze economiche». In caso di avvio di procedimento penale il
Codacons ha fatto sapere che si costituirà parte civile per rappresentare i
consumatori.>>
Le parole forti apparse sul blog che avrebbero arrecato offesa e diffamazione all’
Anzà (sebbene l’ indubbia ricostruzione dei fatti confermati dallo stesso Anzà
durante l’ intervista a “Striscia la Notizia”) sarebbero: l’ ipotesi di “truffa”
grondante su questa “oscura vicenda”. Chi potrebbero essere i truffati se non i
cittadini siciliani, privati, con raggiri ed artifizi (la copiatura dall’ originale
documento della regione Veneto) di uno strumento sincero e credibile volto a
proteggere la salute dei luoghi di cura, dei luoghi di lavoro, dei luoghi di scuola e
altro ancora. E infatti il rappresentante del CODACONS, una delle maggiori
associazioni di consumatori, fece allora sapere, attraverso lo stesso blog, di essere
pronta a intervenire in un eventuale giudizio, penale civile o amministrativo, a
tutela degli interessi dei cittadini/consumatori.
Il convenuto come sempre auspicò che le autorità di governo della Sicilia, dessero
rassicurazioni. L’ assessore Rossana Interlandi promosse così una inchiesta che
non poté neppure negare l’ evidenza delle parti copiate fra il documento della
regione Veneto e della regione Sicilia, come già ella stessa riconobbe nell’
17
intervista del GR3-Sicilia della RAI.
Il Tribunale adito potrà definitivamente affermare che gravi e preoccupanti
sono le corrispondenze fra i due documenti e che il valore scientifico dell’
opera è stato in tal modo travolto. A risponderne come responsabile sarà
proprio l’ attore che ha mal sopportato la denuncia civile del blog “L’ Isola
Pulita” condotta nell’ ambito di una dialettica confortata dai fatti veri e
accaduti.
Anche per tale vicenda, dunque, il Tribunale potrà affermare che la condotta
del convenuto non abbia mai integrato gli estremi del reato di diffamazione
e che dunque danno alla reputazione dell’ attore non vi è stato. Ciò ancor
prima che valgano per lo stesso convenuto le esimenti di cui ai precedenti
atti difensivi.
Altre note contenute nella memoria di controparte del 15 ottobre scorso
meriterebbero ancora repliche (per esempio l’ aver riferito come la sua
condotta abbia portato evidenti meriti alla tutela dell’ ambiente, anche se in
vero taluni provvedimenti di cui trattasi furono avviati dal suo predecessore
dr. Gioacchino Genchi nei confronti del quale egli non cela di manifestare
risentimento e livore), ma in vero il sig. Ciampolillo non ha motivo di
contestare tutte le inesatte affermazioni dell’ attore, volendosi limitare solo a
quanto lo difende dall’ accusa di avere a lui arrecato danno alla reputazione.
Palermo 15 novembre 2012 avv. Giacomo Cirincione

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Ciampolillo anza' procedimento 9916 2011 note critiche cirincione al ctu d'ag...
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Ciampolillo replic amemoria.art.183,6° n.2-151112

  • 1. 1 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO Sez. I – Giudice d.ssa MAISANO MEMORIA DI REPLICA (ART. 183, 6° COMMA, N. 2) PER Il sig. CIAMPOLLILLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’ avv. Giacomo Cirincione [Cod. Fisc. CRNGCM54B24G273O, Partita I. V. A. 03300570821, giusto mandato a margine dell’ atto di costituzione e risposta, - convenuto, CONTRO Anza’ Salvatore, nata a Patti (ME) il 21 aprile 1955 residente a Palermo in via Umbria n. 6 [cod.fisc. NZASVT55D21G377B], rapp.to e difeso dall’ avv. Salvatore Ferrara e dall’ avv. Giuseppe Ugo Abate, - ricorrente, PREMESSO La memoria di parte avversa, ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. del 15 ottobre 2012, il sig. Giuseppe Ciampolillo, volendo replicare alle note difensive del dr. Anzà e ad integrazione e precisazione delle proprie, eccepisce e deduce : I) preliminarmente va ribadito che le domande dell'attore tendono a provare che il convenuto, presidente del comitato isola pulita di isola delle femmine, e curatore di un blog su internet, abbia arrecato danno alla sua immagine e reputazione attraverso scritti pubblicati su tali sito Internet. Il convenuto Ciampolillo Giuseppe, curatore del blog, in sua difesa ha dimostrato, sin dalle prime attività di causa, come l’ azione sia infondata non solo perché egli ha esercitato un proprio diritto, riconosciuto dal nostro ordinamento, a partire dall’ Avv. Giacomo Cirincione Corso Calatafimi 487 90129 PALERMO Tel./fax 0916571800 - 3200332451 e-mail cirincionegiacomo@libero.it P.E.C.: giacomocirincione@pecavvpa.it
  • 2. 2 art. 21 della costituzione : quello di poter manifestare il proprio pensiero, che diviene anche diritto di critica, su fatti per vero accaduti e indubitabili, narrando i quali egli esercita il non meno fondamentale diritto di cronaca. Ma poiché ancor oggi l’ attore sostiene, nella memoria depositata del 15 ottobre scorso, che il sig. Ciampolillo Giuseppe nulla ha detto in sua difesa sulle singole accuse rivoltegli nell’ atto introduttivo di causa per le quali, nel quadro di quello che costituirebbe il reato di diffamazione, incombe sul convenuto l’ onere di provare che egli non ne abbia responsabilità, il convenuto replica ancor oggi che la giurisprudenza solo in tema di applicazione di cause di giustificazione pone a carico dell'imputato un compiuto onere di allegazione, che non è un vero e proprio onere probatorio in senso civilistico, che indichi al giudice tracce tecniche per poter affermare, valutate le risultanze di causa, che la situazione di fatto indicata come elemento scriminante di un reato perfetto risulti rigorosamente provato. Il Sig. Ciampolillo in realtà, al di là dell’ “esimente del reato”, intende dimostrare che la lamentata offesa subita dall’ Anzà non è mai neppure esistita, essendo i fatti contestati inidonei a configurare il danno all'immagine e alla reputazione e a configurare, anche astrattamente, il reato di diffamazione. Superfluo per ciò risulta lo sforzo dell’Anzà per dimostrare che, nell'ambito delle sue alte competenze, egli abbia agito in modo inappuntabile ed encomiabile. In realtà al convenuto è sufficiente dimostrare che le attività dell’ Anzà all'origine di quello che lui stesso enumera come frasi <<diffamanti e screditanti sia del decoro personale che professionale del dottor Anzà>> (pag. 9 ricorso introduttivo), siano oggettivamente vere e conosciute dall’opinione pubblica prescindendo dal suo blog, e, infine, non offensive né ingiuriose. Si vuole dimostrare l'infondatezza di quanto sostenuto da parte avversa, piuttosto che l'esistenza di circostanze esimenti. Per ciò il convenuto, replicando, scende ad
  • 3. 3 esaminare le singole frasi ed i concetti che secondo l’ Anzà sono la prova del danno da lui subito ma che invece non realizzano neppure in astratto il reato di diffamazione, mancando gli elementi oggettivo e soggettivo del reato. La sussistenza del reato di diffamazione postula la contemporanea presenza di tre requisiti oggettivi fra i quali, oltre l'assenza dell'offeso e la modalità dell'azione (nel senso che l'offesa alla reputazione deve essere effettuata dall’ agente comunicando con più persone), è essenziale che vi sia l'offesa dell'altrui reputazione. Tale ultimo requisito non si realizza poiché i fatti narrati corrispondono a verità comprovata anche da atti documentali che per altro sono divenuti di pubblico dominio per opera dei mezzi radiotelevisivi, destando allarme sociale, e ciò a prescindere dall’ averne riferito –aggiungendovi le sue personali critiche- il Ciampolillo sul blog da lui curato. Dunque non è stato necessario neppure che il Ciampolillo diffondesse dal suo blog la notizia della conferenza di servizio convocata ed esaurita quando già era stata avviata la procedura A.I.A. Ognuno poteva far lettura del verbale di essa e apprendere che nessuno degli intervenuti è entrato nel merito della questione pet- coke per cui la conferenza era stata convocata. Né è stata necessaria la divulgazione attraverso il blog di Ciampolillo per scoprire che il "Piano Regionale Di Coordinamento Per La Tutela Della Qualità Dell’ Aria Della Sicilia" conteneva inspiegabilmente tratti identici all’ analogo documento della regione Veneto al punto che numerosi riferimenti non potevano in alcun modo riguardare la Sicilia. Di ciò ne avevano data ampia risonanza la radio e la televisione, nonché una conferenza stampa di Legambiente. E durante il servizio di Rai-GR3 Sicilia intervenne anche l'assessore regionale al territorio e ambiente che non poté non constatare l'imbarazzante presenza di frasi e periodi riferibili unicamente alla regione Veneto.
  • 4. 4 Aver ripreso quei fatti nel suo blog, averli commentati, avere fatto appello alle autorità amministrative e a quella giudiziaria, ed a quella di controllo erariale, affinché tutelassero l’ interesse pubblico, non può per ciò costituire l’offesa alla reputazione che l’ Anzà dice di aver subito dal convenuto il quale con il suo blog ha fatto semmai da cassa di risonanza ad una notizia che già circolava prepotentemente in tutta la Sicilia. Poca cosa egli può aver fatto a paragone del “GR-3 della Sicilia” e di “Striscia la notizia”. Quanto poi all’ elemento soggettivo, il reato di diffamazione contempla il cd. dolo generico, e dunque non anche la colpa. E il convenuto non poteva essere cosciente di commettere un reato allorché si limitò a rifere fatti e circostanze ormai di dominio pubblico. Mancava la consapevolezza di commettere azioni delle quali si debbano valutare le conseguenze offensive per la persona di che trattasi. Tanto basterebbe nel giudizio penale a mandare assolto l’ imputato “perché il fatto non costituisce reato”. Mai il convenuto utilizzò espressioni offensive allorché riferì che la conferenza di servizio era trascorsa nel più assoluto silenzio, cosa che d’altronde era scritta nel verbale della seduta. Egli si limitava a riferire la verità senza postulare offese o diffamazioni. Allo stesso modo, sottolineando le concomitanti descrizioni del territorio siciliano con quello veneto, senza aggiungere offese o diffamazioni, si limitò a ripetere quanto di grave emergeva dal confronto fra i due importanti documenti del Veneto e della Sicilia. La preoccupazione e lo scandalo manifestato dal convenuto non aggiungeva e non toglieva alcunché allo stato delle cose. La verità gridava da sola e chi, per passione sociale sente di difendere l’ ambiente in cui tutti viviamo, non è abituato a tacere. Ma questo non è un reato, è semmai il senso alto della partecipazione. La
  • 5. 5 divulgazione delle notizie, in quanto requisito del reato di diffamazione, con i modesti mezzi del convenuto è addirittura irrilevante a confronto della diffusione delle notizie delle testate giornalistiche nazionali ? In conclusione anziché presumere in astratto la configurazione del reato di diffamazione -rispetto alla quale il convenuto invocherebbe l’ esimente del diritto di cronaca e del diritto di critica- il Tribunale deve dichiarare che vi è totale esclusione di esso perché nei fatti addotti dall’ attore manca l’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Conseguentemente l'azione civilistica intrapresa va respinta. A questo punto, per dovizia di difesa, ed in replica a quanto affermato da controparte, il convenuto dettagliatamente riporta quanto scritto sul blog “L' Isola Pulita” a proposito della conferenza di servizio tenutasi il giorno 4 l,uglio 2007 presso gli uffici del Servizio 3 dell’Assessorato Regionale per confutare definitivamente le accuse dell'attore riportate alle lettere a) e b) del suo ricorso introduttivo. E di seguito gli articoli comparsi sul medesimo blog a proposito del Piano Regionale per la qualità dell’aria. I) SULLA QUESTIONE ITALCEMENTI. Il blog riportava integralmente il verbale della seduta come di seguito : << REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE PREVENZIONE DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO - VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI Oggetto: ditta Italcementi s.p.a. Isola delle Femmine. Verbale di conferenza di servizi del 4.7.07 . Si è tenuta una conferenza di servizi, convocata, ai sensi dell’art 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 con nota n 27290 del 11.4.07. L’oggetto della conferenza è l’istanza presentata dalla ditta Italcementi s.p.a. Isola delle Femmine, volta all’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Alle ore 10,45 ha inizio la conferenza, alla presenza di:
  • 6. 6 Per il servizio 3 dell’A.R.T.A. il Dottor Attilio Cutaia, il Dottor Salvatore Anzà, il Per. Ind Tristano Fardella. L’azienda è rapresentata dall’Ing Giovanni La maestra (Direttore dello stabilimento, con procura), sono presenti inoltre i seguenti tecnici: Dottor Stefano Gardi (Responsabile Serv Ecologia), Ing Paolo Amaro (Capo servizi Primari), Rag Fabio Anfuso (Responsabile Servizi Amministrativi). Per il Comune è presente il Dottor Vincenzo Minagra con delega n 7722 del 4.7.07. Il Comune esprime perplessità in merito al rilascio dell’ autorizzazione in questa sede in considerazione del fatto che è in corso una procedura A.I.A., nonché sulle possibilità di trasporto del Pet-coke con tenore di zolfo superiore al 3%. Il Comune dà parere favorevole a condizione che la proposta della Italcementi sia in linea con la normativa vigente riferita all’utilizzo del Petcoke, e che i valori di emissione rientrino nei limiti consentiti. La C.P.T.A. di Palermo è assente. Alle ore 11,30 la conferenza ha termine. Copia del Verbale sarà trasmesso agli enti assenti. Letto , confermato e sottoscritto >> Allarmato dalla convocazione della seduta malgrado fosse già in corso la procedura A.I.A. prevista dal Dlgt 59/2005 che rende superflua e vuota di finalità ogni altra conferenza di servizi, perché essa ope legis si sostituisce ad ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, nonché dalla repentinità della seduta e dalla mancanza di ogni pur minima parvenza di dibattito, analisi, chiarimenti (chiesti o dati), il comitato di Legambiente (che comunque non è rappresentato da Giuseppe Ciampolillo) fece appello alle autorità del governo regionale e alla magistratura con la seguente denuncia integralmente riportata sul blog “Isola Pulita”, ma –si ripete- la cui paternità non è dell’ odierno convenuto: << Isola delle Femmine 7.7.2007
  • 7. 7 All’ Assessorato Territorio e Ambiente, Al Dipartimento Territorio ed Ambiente, Al Servizio 2/V.A.S./V.I.A., All’ Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio ed Ambiente, Dr. Tolomeo Pietro; Alla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, c.a. dott. Roberto Scarpinato; al Comando Carabinieri, Nucleo Operativo Ecologico, c.a. Maresciallo Sapuppo, Oggetto: Richiesta intervento a tutela della salute pubblica, relativamente alla richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della Ditta Italcementi S.p.A. Isola delle Femmine. La conferenza di servizio svoltasi in data 04/07/2007 presso gli uffici del Servizio 3 dell’Assessorato Territorio e Ambiente, rappresenta l’ennesimo attentato alla salute pubblica dei cittadini del territorio di Isola delle Femmine e coinvolge l’intero territorio palermitano che dovrà subire l’aumento delle polveri killer in atmosfera derivanti dal trasferimento su gommato del Petcoke. Ricordiamo che già precedentemente questa associazione era intervenuta rappresentando le criticità che si erano manifestate nella movimentazione, nel trasferimento e nello stoccaggio del micidiale carbone, tanto che la Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale erano intervenute bloccando temporaneamente il trasferimento nel porto di Palermo, anche sollecitati dalle innumerevoli proteste dei cittadini. Si chiede di intervenire urgentemente a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, verificando se le procedure attivate siano conformi alle normative vigenti e se tale attività possa essere svolta senza nocumento o pregiudizio per l’intera collettività. Palermo,lì 05/07/07 Legambiente Palermo>> Legambiente denuncia i fatti con una conferenza stampa e, solo successivamente, l’ odierno convenuto interviene: << Il sottoscritto Giuseppe Ciampolillo …,in qualità di coordinatore del Comitato Cittadino Isola
  • 8. 8 Pulita aderente alla sezione Legambiente di Palermo, espone quanto segue: -In data 9 febbraio 2007 con protocollo 10741 (Oggetto: Cementeria Italcementi Progetto di ammodernamento della cementeria Italcementi di Isola delle Femmine Verifica ex art 10 D.P.R. 12.4.1996) l’Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 2/V.A.S.-V.I.A. indirizza alla ditta Italcementi di Isola delle Femmine, e per conoscenza all’ A.R.P.A.,al Comune di Isola delle Femmine e alla Provincia Regionale di Palermo. Il Servizio rispondendo alla richiesta avanzata dalla ditta Italcementi il 28.8.2004 nel merito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, comunica che pur essendo stato realizzato l’impianto della Italcementi negli anni 60, non essendo stato mai stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed in considerazione del progetto di ammodernamento che la Italcementi intende realizzare sull’impianto di Isola delle Femmine, il Servizio 2 V.I.A./V.A.S. richiede l’applicazione della procedura di A.I.A. ciò in considerazione della presenza di siti che la Comunità Europea considera di grande importanza Ambientale. -In data 15 Giugno 2007 con protocollo 45549 (Oggetto: Ditta Italcementi Isola delle Femmine Richiesta di modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art 269 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152) l’Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 3 Tutela dall’inquinamento Atmosferico indirizza: alla ditta Italcementi di Isola delle Femmine, Commissione Provinciale Tutela Ambiente Palermo e Comune di Isola delle Femmine, comunicazione di convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 4 Luglio 2007 alle ore 11 presso la sede dell’ assessorato Territorio e Ambiente Sicilia. -Il Servizio 3 Tutela dall’inquinamento atmosferico diretto dal dott. Anzà ha convocato e presieduto la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 finalizzata al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi di Isola delle Femmine -La conferenza di Servizi, si è tenuta in modo incomprensibile nel suo indirizzo nella sua modalità e nelle finalità che la legge affida a tale istituto partecipativo. -La conferenza dei servizi è stata, deliberatamente, trasformata in pura “formalità” se non in vera
  • 9. 9 e propria farsa. -Il verbale redatto della Conferenza dei servizi composto da qualche riga è lo specchio della pura formalità burocratica. -Alla ditta Italcementi rappresentata da un nutrito gruppo di dirigenti non è stato neanche chiesto di esporre gli aspetti progettuali delle istanze presentate, d’altronde ad essi non è stata rivolta alcuna domanda, tanto meno osservazioni di carattere tecnico. -La conferenza, da istruttoria, sembra essersi trasformata in decisoria (circostanza non prevista dalla legge) -Un altro elemento indicativo della impostazione volutamente sbrigativa e superficiale: la durata della conferenza dei servizi 45 minuti. Il Comitato Cittadino Isola Pulita - in considerazione con quanto sopra riportato; - in considerazione di quanto richiesto in data 9.2.2007 dal Servizio 2/V.I.A.V.A.S; - in considerazione di quanto stabilito dal comma 3 art. 267 del D.Lgs 3 aprile 2006 n 152 delle Norme in materia Ambientale . Chiede di verificare: - la validità della conferenza di servizi del 4.07.07; - la legittimità dell’intervento del Servizio 3. Tutto ciò premesso, il sottoscritto propone denuncia contro chiunque si sia reso a vario titolo responsabile dei fatti sopra narrati affinché vengano perseguiti penalmente in ordine alle fattispecie di reato che si ravviseranno. per il Comitato Cittadino Isola Pulita >> Quella che l’attore presenta come un condensato di frasi oltraggiose e indecorose che offendono la sua reputazione, è invece l’ appello franco e accorato di un comitato di cittadini a difesa del bene comune della salute e della respirabilità dell’aria. Talune espressioni, rilevanti sul piano politico, hanno scarso rilievo su quello giuridico. Per esempio dire <<…propone denuncia contro chiunque si sia reso a vario titolo responsabile>>, facendo ciò su un blog, non equivale affatto a “
  • 10. 10 proporre denuncia alla Procura della Repubblica”. Qui, semmai, si vuol suscitare sdegno civile sull’ opinione pubblica per la mancanza di tutela che i cittadini di Isola delle Femmine ricevono a fronte del rischio di pericolose immissioni nell’atmosfera (Taranto docet), sottolineando l’uso di uno strumento amministrativo –la conferenza di servizi- solo come formalità burocratica e il vuoto di contenuti. L’ Anzà ne è pienamente coinvolto perché sapeva bene che quella conferenza era inefficace e superata dalla procedura A.I.A.. Il sig. Ciampolillo si limita a denunciare fatti veri e preoccupanti noti ai soggetti che li hanno realizzati, interamente verbalizzati e divulgati dalla stampa. Il danno all’ immagine e alla reputazione –se sussiste- è frutto dei fatti accaduti e verbalizzati rispetto ai quali il sig. Ciampolillo si limita ad aggiungere la modesta voce del suo blog con toni accesi e preoccupati. In replica a quanto dedotto dall’ attore, va pure precisato che non è affatto vero che il dr. Genchi, funzionario di cui l’ Anzà prese il posto, avesse consigliato a suo tempo alla Italcementi di fare una nuova istanza per riutilizzare il pericoloso combustibile: semmai il dr. Genchi paralizzò con un ricorso amministrativo, prima al T.A.R. (TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 19 aprile 2007, sentenza n. 1156) e in 2° grado alla C.G.A., la precedente istanza della Italcementi facendo rilevare come essa fosse illegittima già anche sul piano formale e che tutta la procedura sarebbe stata semmai da ripetere (ma questo la Italcementi poteva capirlo anche da se). (E a proposito di mezze verità, Controparte continua imperterrita a fare cattivo uso della lingua italiana tentando forse di impressionare il lettore dei suoi atti difensivi. A pag. 3 della memoria del 15 ottobre scorso si afferma che <<… il dott. Genchi, peraltro, è stato condannato per diffamazione nei confronti del dott. Anzà, suo successore>>. Certamente Essa è sciente che la condanna per diffamazione è condanna per un reato. E sa certo distinguere la giurisdizione
  • 11. 11 penale da quella civile, anche perché, ad andare a cercare traccia di quella condanna nell’ indice dei documenti che essa ha prodotto con il ricorso introduttivo si legge : <<Allegato 13: Ordinanza del Tribunale Civile di Palermo n. 13597 del 30/09/2011. Condanna del dott. Gioacchino Genchi per diffamazione nei confronti del dott Salvatore Anzà>>. Insomma la >>condanna per diffamazione>> sarebbe proveniente dal Tribunale civile resa non con sentenza ma con ordinanza nell’ ambito del procedimento civile n. 13597/2010 del R.G.A.C.C. il 30/09/2011: il provvedimento, che condannava il Genchi al pagamento di Euro 6000,00 a favore dell’ Anzà, è stato prontamente appellata dall’ interessato il quale, senza sua colpa, era stato ignaro dell’ intero procedimento di primo grado e si attende l’esito del giudizio di appello. Ma l’ attore facendo torto alla sua scienza giuridica dice che il Genchi è stato condannato per diffamazione). Ed infine il 19/07/07 il Comitato Isola Pulita pubblica la seguente lettera diffida indirizzata al Dirigente Regionale del Dip. Reg. Territorio e Ambiente, dr. Pietro Tolomeo e, per conoscenza, all’ associazione Legambiente di Palermo ed ancora alla Procura della Repubblica di Palermo. << Siamo venuti a conoscenza che presso codesto assessorato-regionale per l’ambiente si svolgerà una riunione, ove parteciperanno l’istante-Italcementi, il Sindaco di Isola delle Femmine ed il Dirigente di questo Ufficio, Dott.Tolomeo. Lo scopo del suddetto incontro dovrebbe essere quello di autorizzare,temporaneamente, l’uso del pet-coke; Con la presente vi rammentiamo che per tutti gli adempimenti oggetto di siffatta materia, l’ufficio preposto all’emanazione di decisioni endoprocedimentali (riferibili, quindi, alla fase istruttoria-A.I.A. ) è il Settore 2 di questa amm.zione, Pertanto qualunque altra determinazione adottata, fuori dal citato settore ed in assenza di tutti i soggetti interessati al
  • 12. 12 procedimento A.I.A. ( costituiti e costituendi) dovrà essere considerata illegittima e sarà da noi immediatamente impugnata innanzi all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa. In tale direzione ci chiediamo quale sia la natura giuridica della riunione? Essa è una conferenza di servizi-istruttoria ed in tal caso dovranno essere contemperati gli interessi di tutti i soggetti legittimati ad intervenire nella procedura A.I.A. (mentre vi state riunendo in tre); -oppure è una conferenza di servizi-decisoria ed in tale ipotesi non ci pare che siano già state acquisite dal Servizio 2 tutti gli elementi di natura tecnicogiuridica, idonei e necessari per l’adozione del provvedimento finale; -oppure , infine, non è una conferenza di servizi: ed allora vi ricordiamo che sarà del tutto arbitraria e contra legem qualunque decisione di natura transitoria che addirittura, in palese contrasto con quanto sino a ieri dichiarato dall’assessorato all’ambiente, conceda seppur temporaneamente alla Italcementi l’utilizzo di quella sostanza altamente nociva per la salute, che è per l’appunto il pet-coke. Ci auguriamo di non dovere intraprendere un ulteriore battaglia legale innanzi al Tribunale Amministrativo, ove state pur certi chiederemo non soltanto l’annullamento di un provvedimento assolutamente illegittimo, ma anche la condanna dell’amministrazione procedente al risarcimento dei danni derivante dalla lesione di tutti gli interessi concreti e legittimi che sono in gioco. In conclusione un ultimo rilievo: ci sembra del tutto singolare che questo medesimo ufficio (nelle persone del Dott.Genchi e Pellerito, oggi coattivamente trasferiti altrove, nonostante le loro ineguagliabili competenze tecniche in materia), abbia in passato diffidato la Italcementi all’uso del petcoke,ricevendo tale diffida una indiscutibile conferma dal T.A.R., ed oggi voglia con urgenza e transitoriamente autorizzare la predetta impresa all’uso di ciò che è stato inspiegabilmente oggi ritenuto dai nuovi funzionari “non nocivo” Hsig!!
  • 13. 13 Ci spieghi la Italcementi, con un programma ed un progetto industriale serio e completo, che l’uso di tale sostanza non potrà nuocere alla salute degli abitanti che gli vivono a 20-50- mt. di distanza ed ottenga la c.d. A.I.A. a seguito di un procedimento legittimo e scevro da qualunque abuso o eccesso di potereHintelligentibus pauca!. Tanto dovevamo.>> Per tale scritto, indicato dall’ attore come ulteriore prova del danno alla propria immagine, non v’è chi non veda che nulla vi è di diffamatorio, che esso non contiene minacce ingiuste pur evocando l’ azione giudiziaria amministrativa per la violazione delle leggi che regolano i provvedimenti autorizzativi per l’ uso del petcoke. II ) QUESTIONE DEL “PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ ARIA DELLA SICILIA” In questa occasione il blog è riuscito meglio a far venire a galla l’ incongruenza, la pericolosità, e perfino la ridicolaggine di un documento per il quale si erano mossi esperti redattori di prim’ordine, partorendo infine un documento che non può avere pregio scientifico. E’ una critica severa, come richiede il caso, fatta però senza cadere nell’ ingiuria e nella diffamazione, senza indicare responsabilità individuali se non all’unica responsabilità prevista dalla legge, quella del coordinatore responsabile del progetto dr. Anzà. Il resoconto dei fatti, solo a tratti comici, è in realtà sempre preoccupante e allarmante. Il convenuto esprime il suo animo ambientalista con rabbia, talora, al pensiero di come ci si fa beffa di tutti coloro che attendevano l’ importante documento e che vi trovano analisi e dati che nulla hanno a che vedere con la Sicilia. Egli non compie il danno all’ immagine dell’Anzà che se lo produce da solo. Tuttavia, sebbene la determinatezza della denuncia ed il tagliente uso di talune parole, Egli non scade nella offensività delle parole allo scopo di arrecare discredito all’ attore. Non ve ne sarebbe stato
  • 14. 14 bisogno: la gravità del fatto e la diffusione data ad essi dai mezzi di stampa, da sola provocò la caduta d’immagine d‘ immagine del funzionario responsabile: allorché questi fu intervistato dalla giornalista di “striscia la notizia”, Stefania Petix, ed allorché il fatto fu diffuso dalla RAI, da TeleOccidnte e da altre emittenti locali. Così si espresse il Presidente del comitato Isola Pulita : <<…omissis Ciò che oggi si preannuncia, sembra uno scandalo in piena regola, tanto che a questo punto si chiede un immediato intervento dell'Assessore Interlandi sui responsabili (il dirigente del Servizio 3, dott. Salvatore Anzà, ed il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente, arch. Pietro Tolomeo) dei gravi fatti che colpiscono in prima persona lei stessa, in quanto firmataria inconsapevole di ciò che sembrerebbe configurarsi una vera e propria truffa". I ruoli si stanno invertendo e i " persecutori " rischiano di diventare i " perseguitati " e tutto lascia ben sperare che la "Interlandi" sia fermamente decisa a perseguire chi si trova implicato in questa oscura faccenda. IN SICILIA SI RESPIRA ARIA DEL VENETO PADANO Dopo l’intervento di qualche giorno fa della Magistratura che ha posto i sigilli all’area di costruzione del mega inceneritore previsto a Bellolampo, un’altra bufera si abbatte sull’Amministrazione Regionale. Questa volta si tratta di una mega “bufala” che, tuttavia, sembrerebbe avere anche i connotati di una mega truffa : si tratta del Piano Regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente. Ma vediamo di che si tratta. Il Piano, approvato ed adottato con Decreto dell’Assessore Interlandi n. 176/GAB del 9 agosto scorso, avrebbe dovuto essere lo strumento di programmazione e pianificazione degli interventi di risanamento contro l’inquinamento atmosferico e per la tutela della qualità dell’aria su scala regionale. Un documento, quindi, dai contenuti politici, amministrativi e tecnico-scientifici di elevato profilo e di importantissimi risvolti applicativi, stante la delicatezza della materia e gli aspetti connessi alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia della salute dei cittadini siciliani. I redattori
  • 15. 15 materiali sono stati funzionari del Servizio 3 “Tutela dall’inquinamento atmosferico”, diretto dal dott. Salvatore Anzà, del Dipartimento Territorio e Ambiente, che per tale “lavoro” hanno ricevuto anche un encomio scritto da parte dell’Assessore Interlandi, funzionari dell’ARPA, docenti universitari dell’Università di Palermo e Messina ed alcuni professionisti in veste di collaboratori. Purtroppo, l’opera monumentale, partorita con celerità a dir poco sospetta, si è rivelato un indecoroso e letterale “copiato” dell’omologo Piano della Regione Veneto di alcuni anni addietro, con in più varie aggravanti, un cumulo di ridicolaggini e probabili ipotesi di truffa. Per quanto riguarda le aggravanti, a parte l’operato disdicevole ed aprofessionale dei redattori, che si sono appropriati di un lavoro intellettuale altrui, resta innanzitutto grave il discredito dell’immagine istituzionale subito dall’Amministrazione Regionale, in primis nei confronti della Regione Veneto e poi da tutto il resto. Ma al danno si aggiunge anche la beffa, se solo si considera che il manipolo degli sconsiderati e sprovveduti redattori è andato a copiare un Piano che proprio per la sua inidonea impostazione strutturale di base, aveva già ricevuto a suo tempo una bocciatura da parte dell’Unione Europea. Insomma, si trattava di un assemblaggio di ipotesi, intenti e di previsioni piuttosto che di un Piano di programmazione e di pianificazione d’interventi concreti basato su descrittori essenziali e sperimentali, primo tra tutti l’inventario delle emissioni. La trasposizione è stata così “fedele” e “letterale” rispetto all’originale da generare ridicole quanto inedite “comunanze” e “similitudini” tra le caratteristiche ambientali del Veneto e della Sicilia. Si citano, ad esempio : il “noto” sistema aerologico padano della Regione Siciliana, le piste ciclabili lungo gli argini dei fiumi e dei canali presenti nei centri storici dei Comuni siciliani, il notevole apporto all’inquinamento atmosferico siciliano derivante dall’eccessivo uso del riscaldamento domestico in relazione al rigido clima dell’isola, ecc. Gli improvvidi redattori non hanno neppure tenuto conto delle differenze di statuto tra le due Regioni, tant’è che all’interno del Piano la Sicilia si trova “trasformata” in regione a statuto ordinario e, tra le varie cose, essere retta dal Consiglio Regionale. Ovviamente, non solo i Capitoli ed i paragrafi hanno gli stessi titoli e contenuto pressoché uguale, ma anche gli errori di battitura e di ortografia sono stati fedelmente
  • 16. 16 trasposti. A dire il vero, tuttavia, i redattori, in uno slancio di “trasparenza”, alla fine del paragrafo 1.6 hanno finanche lasciato il link originale da cui hanno attinto a pieno “copia e incolla”; della disciplina relativa all’utilizzazione del pet coke negli impianti di combustione (nel caso specifico nella centrale termoelettrica) per ottenere energia. «Le gravi malformazioni dei bambini di Gela - ha dichiarato il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi - meritano un severo approfondimento e l’unica via da percorrere appare sino a questo momento quella giudiziaria. I fatti, peraltro ampiamente riportati dalla stampa in varie occasioni dimostrano che tutta la cittadinanza locale ha subito gravi pregiudizi morali e danni alla salute oltre che,naturalmente, conseguenze economiche». In caso di avvio di procedimento penale il Codacons ha fatto sapere che si costituirà parte civile per rappresentare i consumatori.>> Le parole forti apparse sul blog che avrebbero arrecato offesa e diffamazione all’ Anzà (sebbene l’ indubbia ricostruzione dei fatti confermati dallo stesso Anzà durante l’ intervista a “Striscia la Notizia”) sarebbero: l’ ipotesi di “truffa” grondante su questa “oscura vicenda”. Chi potrebbero essere i truffati se non i cittadini siciliani, privati, con raggiri ed artifizi (la copiatura dall’ originale documento della regione Veneto) di uno strumento sincero e credibile volto a proteggere la salute dei luoghi di cura, dei luoghi di lavoro, dei luoghi di scuola e altro ancora. E infatti il rappresentante del CODACONS, una delle maggiori associazioni di consumatori, fece allora sapere, attraverso lo stesso blog, di essere pronta a intervenire in un eventuale giudizio, penale civile o amministrativo, a tutela degli interessi dei cittadini/consumatori. Il convenuto come sempre auspicò che le autorità di governo della Sicilia, dessero rassicurazioni. L’ assessore Rossana Interlandi promosse così una inchiesta che non poté neppure negare l’ evidenza delle parti copiate fra il documento della regione Veneto e della regione Sicilia, come già ella stessa riconobbe nell’
  • 17. 17 intervista del GR3-Sicilia della RAI. Il Tribunale adito potrà definitivamente affermare che gravi e preoccupanti sono le corrispondenze fra i due documenti e che il valore scientifico dell’ opera è stato in tal modo travolto. A risponderne come responsabile sarà proprio l’ attore che ha mal sopportato la denuncia civile del blog “L’ Isola Pulita” condotta nell’ ambito di una dialettica confortata dai fatti veri e accaduti. Anche per tale vicenda, dunque, il Tribunale potrà affermare che la condotta del convenuto non abbia mai integrato gli estremi del reato di diffamazione e che dunque danno alla reputazione dell’ attore non vi è stato. Ciò ancor prima che valgano per lo stesso convenuto le esimenti di cui ai precedenti atti difensivi. Altre note contenute nella memoria di controparte del 15 ottobre scorso meriterebbero ancora repliche (per esempio l’ aver riferito come la sua condotta abbia portato evidenti meriti alla tutela dell’ ambiente, anche se in vero taluni provvedimenti di cui trattasi furono avviati dal suo predecessore dr. Gioacchino Genchi nei confronti del quale egli non cela di manifestare risentimento e livore), ma in vero il sig. Ciampolillo non ha motivo di contestare tutte le inesatte affermazioni dell’ attore, volendosi limitare solo a quanto lo difende dall’ accusa di avere a lui arrecato danno alla reputazione. Palermo 15 novembre 2012 avv. Giacomo Cirincione