Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Nozioni di diritto penale
1. A.A. 2014/15
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
http://tlc.diee.unica.it/
Seminario collegato al modulo V
(I reati informatici)
Nozioni di Diritto Penale
di Gianluca Satta e Federico Aresti
Nell’ambito del Corso di
Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie
Docente : Massimo Farina
m.farina@unica.it
Slides a cura dell’Avv.to Gianluca Satta
2. Nozioni di diritto penale
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA
Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
2
Nozioni di
diritto penale
Modulo V
3. Nozioni di diritto penale
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3
TIPOLOGIE RICORRENTI DI COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI
AI COMPUTER’S CRIMES
a) appropriazione e sottrazione di contenuti archiviati nella struttura informatica;
b) divulgazione di dati inerenti a segreti di produzione delle tecnologie
informatiche;
c) lesione dei diritti di utilizzazione economica del software;
d) alterazione e falsificazione dei dati documentali conservati nelle memorie
elettroniche di archivi pubblici e privati;
e) utilizzazione delle strutture informatiche per la commissione di truffe e di altri
reati a contenuto patrimoniale;
f) violazione della privacy dei terzi i cui dati sono archiviati in una banca dati;
g) danneggiamenti attentati e sabotaggi delle tecnologie informatiche, hardware e
software.
Computer crimes
Ti p o l o g i e r i c o r r e n t i
4. Nozioni di diritto penale
Computer crimes
Ti p o l o g i e r i c o r r e n t i
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4
DATA DIDDLING
Detta anche manipolazione dei dati, consiste nella
trasformazione dei dati (eliminandone una parte o
sostituendola con altri) che può essere compiuta sia al
momento del loro inserimento nella memoria
dell’elaboratore che successivamente, solitamente da
chi ben conosce il sistema.
Es.: frodi alle banche; far scomparire dati personali
riguardanti una determinata persona (magari dagli
archivi delle forze dell’ordine); sabotare processi
produttivi e/o colpire il know how di aziende
concorrenti; contraffare documenti pubblici o privati.
SALAMI
TECHNIQUES
Casi di sottrazione periodica di piccole somme di
denaro da una grande quantità di accrediti, per poi
trasferirle su un altro conto bancario. Es. frodi
bancarie.
5. Nozioni di diritto penale
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5
TECNICA
DELLA BOTOLA
Consiste nello sfruttare le vie d’accesso al
programma (lasciate appositamente ai progettisti per
operare modifiche o integrazioni) da parte di terzi
non autorizzati, per sfruttare a fini illeciti il
programma principale.
TROYAN HORSE
Introduzione all’interno di un programma di istruzioni
aventi funzioni (aggiuntive a quelle del programma in
cui sono state nascoste) diverse da quelle assolte
dal programma che operano in contemporanea ed
indipendentemente dal programma principale, così
da impedire, almeno in primo momento, al titolare
della licenza d’uso del programma, di accorgersi
della manomissione; il meccanismo potrebbe
consistere nell’inserimento all’interno di un
programma, di un altro che duplica i files del
programma legittimo “nascondendoli” in qualche
luogo recondito della memoria dell’elaboratore, in
attesa di essere prelevati dall’ hacker (= sabotatore).
Es.: frodi, acquisizione di informazione sul contenuto
dei sistemi altrui, come nello spionaggio industriale.
6. Nozioni di diritto penale
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6
SUPERZAPPING
Deriva il suo nome da un programma di utilities
(superzap) diffuso nei centri IBM, il quale aveva la
funzione di consentire all’operatore di intervenire
aggirando qualsiasi ostacolo o blocco software, in
presenza di malfunzionamenti del software ordinario.
Tale programma, avente una funzione di “soccorso”
all’operatore di difficoltà nell’uso del programma
principale, è previsto in molti software complessi ma
è ovviamente pericolosissimo se finisce in mani
sbagliate, consentendo di accedere ad ogni dato e
informazione memorizzata, come un passepartout.
PIGGY BACKING
Consiste nell’inserirsi abusivamente in una
comunicazione telematica in corso per acquisire ad
esempio la password inviata dall’utente abilitato al
sistema di connessione e poterla poi utilizzare
abusivamente sostituendosi (impersonation) poi alla
persona legittima titolare della password.
7. Nozioni di diritto penale
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7
SCAVENGING
(da to scavenge spazzare), consistente nel
raccogliere informazione tra i materiali di scarto
(informatici o anche cartacei) generati da un sistema
informatico (Es.: stampe del codice).
LOGIC BOMB
(o back door) consistente in un programma
occultato nel software di un sistema informatico altrui
predisposto ad “autoattivarsi” al fine di consentire
l’accesso a persone non autorizzate o anche a
distruggere il software inserito.
Es: virus informatici; questa tecnica è stata utilizzata
da software houses per cautelarsi contro l’illecita
duplicazione dei programmi e l’uso degli stessi da
parte di utenti non autorizzati (la cui liceità è però
molto dubbia poiché l’intento di autotutela può
andare in realtà ben oltre i limiti, causando maggiori
danni alla vittima).
8. Nozioni di diritto penale
Sistema normativo italiano
Pr o b l ema d i i n a d e g u a t e z z a
Tutela penale del software:
impossibilità di affermarne la fisicità e, quindi, la includibilità tra i beni
materiali di cui all’art. 635 c.p. danneggiamento ovvero fra le cose mobili
come previsto per il reato di furto.
impraticabilità dell’applicazione analogica della normativa previgente in ambito
penale, così come statuisce la costituzione e secondo il principio nullum
crimen, nulla poena sine lege (art. 25 Cost.)
Tutela civile del software:
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8
applicazione in via analogica delle norme della L. 22.04.1941 n. 633 sul diritto
d’autore, incontrando la difficoltà della includibilità del software tra le opere
dell’ingegno
9. Nozioni di diritto penale
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Definizioni
9
DIRITTO PENALE DELL‘INFORMATICA
Complesso delle norme penali riferite all'utilizzo illecito delle tecnologie
informatiche o dell'informazione
REATI INFORMATICI
Fatti previsti da una
norma penale
Fatti commessi attraverso le tecnologie
dell'informazione o rivolti contro un bene
informatico
DEFINIZIONE ALTERNATIVA: comportamenti previsti e puniti dal codice
penale o da leggi speciali in cui qualsiasi sistema informatico o telematico
rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto
di reato.
10. Nozioni di diritto penale
Definizioni
Re a t i i n f o rma t i c i ( i n s e n s o l a t o )
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10
Tutti i reati a forma libera teoricamente “consumabili” con lo
strumento informatico possono essere considerati “reati
informatici in senso lato”.
ESEMPIO
La diffamazione (art. 595 c.p.) via internet o l’ingiuria (art. 594 c.p.) via e
mail;
Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) cancellazione, dalla memoria
del computer, delle tracce di un precedente reato commesso da altri
L’associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di
reati informatici;
L’estorsione (art. 629 c.p.) tramite minaccia telematica;
La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) in una comunicazione telematica.
11. Nozioni di diritto penale
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Definizioni
11
LEGGE 23 dicembre 1993, n.
547
“Modificazioni ed integrazioni alle
norme del codice penale e del codice di
procedura penale in tema di criminalità
informatica”.
Introduzione nel codice
penale di una serie di
ipotesi di reato di
natura “informatica e
telematica”
LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48
“Ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Budapest sulla
criminalità informatica
Modifiche al codice di
procedura penale ed al
D.Lgs. 196/03:
prova elettronica, modifica
dell’art. 132, D.Lgs. 196/03,
modifica dell’art. 51 c.p.p.
Re a t i i n f o rma t i c i ( i n s e n s o s t r e t t o )
12. Nozioni di diritto penale
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Definizioni
12
REATO
ELEMENTI
ESSENZIALI
ELEMENTO
OGGETTIVO
CONDOTTA
UMANA
POSITIVA
(azione)
NEGATIVA
(omissione) EVENTO
RAPPORTO
DI CAUSALITÀ
ELEMENTO
SOGGETTIVO
DOLO
COLPA
RESPONSABILITÀ
ELEMENTI
ACCIDENTALI
CIRCOSTANZE
(ATTENUANTI E
AGGRAVANTI)
I l r e a t o
13. Nozioni di diritto penale
Nozioni di diritto penale
1 - Diritto penale
Branca del diritto pubblico (opposto a diritto privato). Insieme di regole e norme che
stabiliscono quali fatti costituiscono reati e a questi fanno seguire una pena. Reati
prevedono sempre una offesa a un bene giuridico (principio dell’offensività) – per questo
si tratta di fatti antigiuridici.
2- Principi del diritto penale:
- legalità: (art.1 del c.p.) - "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa
stabilite”.
- Principio di tassatività e divieto di analogia a sfavore del reo: il giudice che valuta il
fatto commesso da un individuo, deve attenersi al tenore letterale della norma, non può
quindi punire un fatto mediante l’utilizzo di norme disciplinanti casi simili o uscire dal
tenore letterale della norma.
- irretroattività: (Art. 25 Cost.) - Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
- colpevolezza: un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti
per ritenere che sia obiettivamente ed oggettivamente imputabile al suo agente. Art. 27
Cost. "la responsabilità penale è personale“.
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Pr i n c i p i
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14. Nozioni di diritto penale
Nozioni di diritto penale
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Pr i n c i p i
14
2- Principi del diritto penale:
- sussidiarietà: la pena deve essere utilizzata come ultima ratio. La pena deve essere
utilizzata solo quando nessun altro strumento è idoneo ad assicurare una tutela nei
confronti di determinate forme di aggressione al bene giuridico (Il legislatore, in
presenza di due possibili strumenti di tutela idonei posti a garanzia di un determinato
bene giuridico, tutela amministrativa e penalistica, si opta per la tutela non penalistica).
Vedi art. 27 e art. 13 Cost.
- offensività: non può sussistere un reato se non vi è offesa a un bene giuridico, cioè ad
una situazione di fatto o giuridica, offendibile da un comportamento umano. Si può
essere puniti solo per fatti che ledono o mettono in pericolo un bene giuridico.
- la pena si applica per finalità di prevenzione generale, entro i limiti della rieducazione
del condannato
15. Nozioni di diritto penale
Nozioni di diritto penale
Pr i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e
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Art. 13 della Costituzione
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
16. Nozioni di diritto penale
Nozioni di diritto penale
Pr i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e
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Art. 27 della Costituzione
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
17. Nozioni di diritto penale
3- Il reato:
Il reato può essere definito come ogni fatto umano espressamente previsto dalla legge,
ritenuto offensivo di beni costituzionalmente tutelati o quantomeno non incompatibili con
la Costituzione stessa e sanzionato con una pena proporzionata alla rilevanza del bene
tutelato e alla personalità dell'agente(c.d. nozione formale – sostanziale)
Teorie sul reato: il reato si compone dei seguenti elementi:
“Teoria della tripartizione”: il reato si compone di tre elementi:
1- il fatto tipico, comprendente gli elementi materiali del reato, quali condotta,
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evento e nesso di causalità;
2- la colpevolezza, criteri in base ai quali è possibile muovere all’agente un
rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico (dolo, colpa, assenza di scusanti,
capacità di intendere e di volere, conoscibilità della norma penale);
3- l'antigiuridicità , rapporto di contraddizione tra il fatto penalmente rilevante e
l'intero ordinamento giuridico.
“Teoria della bipartizione”: il reato si compone di due elementi:
1- elemento oggettivo, fatto materiale comprensivo di tutti gli elementi necessari
per l'esistenza del reato (condotta, evento, nesso di causalità);
2- elemento soggettivo, atteggiamento psicologico richiesto dalla legge per la
commissione di un reato (dolo, colpa, preterintenzione).
Il reato
18. Nozioni di diritto penale
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Il reato
18
3- Il reato:
A questi elementi si aggiunge anche la punibilità: perché sussisita un reato, non solo
deve esservi un fatto, antigiuridico e colpevole, ma questo deve anche essere punibile.
Punibilità: insieme delle condizioni ulteriori ed esterne al fatto antigiuridico e colpevole,
che possono fondare o escludere l’opportunità di punire l’agente che ha commesso il
fatto.
Alcuni escludono la punibilità quale elemento della struttura del reato.
Condizioni obiettive di punibilità: art. 44 c.p.
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il
colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della
condizione, non è da lui voluto. (fallimento nella bancarotta)
Cause di esclusione della punibilità:
- Cause personali (649 c.p.)
- Cause sppravvenute (la ritrattazione a seguito di reato di falsa testimonianza)
- Cause di estinzione della punibilità (morte del reo, prescrizione del reato)
19. Nozioni di diritto penale
Elemento oggettivo del reato
• Condotta: comportamento umano che si estrinseca nella realtà esterna.
principio di materialità (nullum crimen sine actione), sancito dall'art. 25, comma 2,
Cost.
La condotta può consistere in
- un'azione: qualsiasi movimento dell'uomo idoneo a modificare la realtà esterna
- un’omissione: mancato compimento di un'azione che il soggetto aveva l'obbligo
di compiere.
• evento: l'evento è l'effetto della condotta. Esso può essere inteso sia quale
evento materiale, ovvero quale manifestazione naturale della condotta umana, sia
quale evento giuridico, ovvero quale offesa o messa in pericolo del bene/interesse
tutelato dalla norma.
• nesso di causalità: relazione tra la condotta e l'evento dannoso o pericoloso.
Art. 40 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla
legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del
reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Tale collegamento tra fatto
ed evento principio di personalità sancito dall'art. 27 Cost.
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20. Nozioni di diritto penale
Elemento soggettivo del reato
Il principio di colpevolezza, sancito dall'art. 27,comma 1, Cost.: la responsabilità penale
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è personale (il reato è un fatto umano colpevole).
Tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l’età, le
situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma
incidono solo ed esclusivamente sull’applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi
assoggettabili alla sanzione penale.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 27 prevedono rispettivamente che “l’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e che “le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso dell’umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”.
Per aversi reato, occorre:
• la commissione da parte del soggetto agente di un fatto materiale
• il fatto commesso sia attribuibile da un punto di vista psicologico.
Principio di colpevolezza: art. 42, comma 1: “nessuno può essere punito per una azione
od omissione prevista dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e
volontà".
Il soggetto, pertanto, deve aver compreso il significato sociale della propria condotta e
deve aver aderito psicologicamente ad essa.
La colpevolezza può assumere tre forme diverse: dolo, colpa, preterintenzione:
21. Nozioni di diritto penale
Il dolo
Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato
dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente
preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (art. 43 c.p.).
Due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o meno del dolo:
•la rappresentazione: il soggetto agente deve rappresentarsi anticipatamente il fatto che sta per
compiere, in tutti i suoi elementi costitutivi
•la volontà: il soggetto agente deve volere la realizzazione del fatto stesso.
Sulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha
enucleato distinte forme di manifestazione del dolo:
a) dolo generico e dolo specifico
•dolo generico: ricorre quando è sufficiente che sia voluto il fatto descritto dalla norma
incriminatrice, senza che vi sia anche la necessità di indagare in merito al fine perseguito
dall'agente; (art. 575 – omicidio; oppure art. 615-ter)
•dolo specifico: ricorre quando si richiede che il soggetto agisca per una finalità ulteriore che lo
stesso deve prendere di mira. Configurandosi, però, come elemento soggettivo del reato e non
quale elemento costitutivo del fatto materiale, non è necessario che si realizzi effettivamente per
aversi reato (Ad esempio il reato di furto (art. 624 c.p.), per il quale è richiesto al soggetto agente il
fine di trarre profitto, ma non occorre che il profitto si sia realizzato in concreto). (art. 615-quater)
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22. Nozioni di diritto penale
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22
c) dolo d'impeto e dolo di proposito
• dolo d'impeto: la decisione di commettere il delitto sorge nel soggetto improvvisamente e il fatto
viene immediatamente eseguito, senza che intercorra alcun intervallo di tempo tra momento
conoscitivo e momento volitivo;
• dolo di proposito: tra il momento del sorgere del proposito criminoso e la sua attuazione
intercorre un considerevole lasso di tempo. Si ha l'aggravante della premeditazione ove intercorra
un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione criminosa e l'azione durante il quale perduri
nell'animo del soggetto, senza soluzioni di continuità, la risoluzione criminosa;
d) dolo antecedente, concomitante e susseguente
• dolo antecedente: ricorre quando il dolo sussiste nel momento iniziale dell'azione o
dell'omissione;
• dolo concomitante: ricorre quando il dolo perdura per tutto lo svolgimento della condotta;
• dolo successivo: ricorre quando il dolo si manifesta dopo il compimento della condotta.
Il dolo deve distinguersi dal movente, inteso quale mero motivo per il quale il soggetto si è
determinato a compiere un fatto costituente reato.
In genere, nel nostro ordinamento, i delitti sono puniti a titolo di dolo, salvo nei casi
espressamente previsti dalla legge (art. 42, comma 2, c.p.).
Il dolo
23. Nozioni di diritto penale
La colpa
Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è
voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).
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23
Due elementi strutturali fondamentali:
a) la mancanza di volontà dell'evento, il soggetto, pertanto, non deve aver voluto né
accettato il rischio del suo verificarsi;
b) la verificazione dell'evento a causa dell'inosservanza di regole cautelari, ossia per
imprudenza, negligenza, imperizia, o per violazione di leggi, regolamenti, ordini o
discipline.
In particolare, il fondamento della colpa risiede:
• nella prevedibilità dell'evento, ovvero nella possibilità per l'agente di rappresentarsi
nella mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione (che
va accertata in concreto, con riguardo al momento in cui la condotta è posta in essere);
- nella evitabilità dell'evento, ovvero nella possibilità di scongiurare l'evento la cui
verificazione è stata prevista.
24. Nozioni di diritto penale
La colpa
La dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione della colpa e, per schematizzare
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si potrebbe distinguere:
• colpa generica derivante da:
•negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa);
•imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire
secondo determinate modalità);
•imperizia (agire con negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di
particolari abilità o cognizioni)
• colpa specifica derivante dall’inosservanza di:
•leggi (atti del potere legislativo o comunque atti ad essi equiparati, come ad esempio il
D.P.R. 547/1995 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro);
•regolamenti (atti del potere esecutivo, come ad esempio il regolamento di esecuzione
del codice della strada);
•ordini (atti di altre pubbliche autorità, generalmente diretti ad una cerchia determinata di
soggetti, come ad esempio le prescrizioni rivolte da un vigile urbano ad un incrocio);
•discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose, volto a
regolamentarne l’esercizio).
25. Nozioni di diritto penale
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La colpa
25
Inoltre si suole distinguere in:
- colpa propria (l’evento non è voluto dall’agente)
- colpa impropria (l’evento è voluto dall’agente ma non tanto da farlo rientrare
nell’ipotesi del dolo);
- colpa incosciente (ricorre quando l'agente non si rende conto della possibilità di
provocare eventi dannosi con la propria condotta)
- colpa cosciente (ricorre quando l'agente, pur essendosi rappresentato la possibilità
del verificarsi dell'evento quale conseguenza della sua condotta, agisce nella piena
convinzione che lo stesso non si verificherà)
- colpa professionale (riguarda attività di per sé pericolose, ma che l'ordinamento
consente in quanto socialmente utili) (esempio: attività medico-chirurgica )
26. Nozioni di diritto penale
Il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto
dall'agente (art. 43 c.p.).
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26
Il soggetto cagiona un evento più grave di quello voluto.
Elementi strutturali:
•la volontà di realizzare il reato meno grave
•la non volontà di realizzare quello più grave
•nesso di causalità tra la condotta posta in essere e l'evento più grave
concretamente realizzatosi
(Es: sparo per ferire, ma uccido)
La preterintenzione
27. Nozioni di diritto penale
Classificazione dei reati
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27
A seconda della pena prevista dall’ordinamento,
I reati si distinguono in:
- delitti (reati puniti con le pene dell’ergastolo, della reclusione e della
multa)
- contravvenzioni (reati puniti con le pene dell’arresto o dell’ammenda).
A seconda del comportamento del soggetto agente
- reati commissivi (l’evento si verifica per un comportamento attivo e
volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato
giuridicamente)
- reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva
del soggetto agente). Per quest’ultima ipotesi, va detto che l’ordinamento, tra le
sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in
un determinato modo (L’art. 40 comma 2 c.p. dispone che “non impedire un
evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.)
28. Nozioni di diritto penale
Classificazione dei reati
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28
Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione
quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall’Ordinamento) e,
con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua
condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua
omissione integra quindi reato e determina l’applicazione di una
sanzione penale.
I reati di omissione a loro volta si distinguono:
- propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento
dell’azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di
alcun evento materiale – Omissione di Soccorso, omissione di atti
d’ufficio)
- impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel
mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l’obbligo di
impedire. (es. bagnino – reato di omicidio)
29. Nozioni di diritto penale
Classificazione dei reati
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29
A seconda della figura soggettiva di chi lo commette,
I reati possono distinti in:
- comuni: commessi indifferentemente da qualunque soggetto
- propri. riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica
(ad esempio il peculato e la concussione - reati contro la PA - possono essere
commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio)
A seconda dell’offesa arrecata al bene giuridico protetto distinguiamo:
- reati di danno (quando l'evento giuridico si sostanzia nella effettiva lesione
del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice) (art. 614 c.p.)
- reati di pericolo (l'evento giuridico si sostanzi nella vera messa in pericolo
del bene o valore tutelato dalla norma penale. In tal caso dunque la tutela
offerta dal diritto penale ai beni giuridici è anticipata in quanto viene anticipata
la stessa soglia di tutela del bene. (art. 422 c.p.)
30. Nozioni di diritto penale
Art. 42 c.p. – Responsabilità obiettiva
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30
Art. 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto
preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Nessuno può essere punito per una azione od omissione
preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con
coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con
dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi
nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come
conseguenza della sua azione od omissione. Nelle
contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od
omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
31. Nozioni di diritto penale
I reati e le pene
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31
Pene:
- delitti: ergastolo, reclusione e multa.
- contravvenzioni: arresto e ammenda.
Delitti: reati per cui è previsto che vi sia l’elemento
soggettivo del dolo, o della colpa (quando è previsto
dall’ordinamento)
Contravvenzioni: l’elemento soggettivo viene attenuato,
può essere punito qualunque fatto commesso, sia con
dolo che colpa. Non è rilevante quindi.
32. Nozioni di diritto penale
Le Nozioni circostanze di diritto del penale
reato
- Aggravanti: un elemento di fatto o una situazione che può accompagnare
l'azione o l'omissione illecita prevista come reato e che il legislatore ha preso in
considerazione quale motivo di inasprimento della pena.
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32
Comuni (o specifiche, quando previste solo per determinati reati):
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
la impunità di un altro reato; (art. 61 c.p.)
- Attenuanti: un elemento di fatto non essenziale per la configurazione del
reato e del quale il giudice può tener conto per diminuire la pena o per irrogare
una pena di specie meno grave
Comuni (o specifiche, quando previste solo per determinati reati)
1) l’avere reagito in stato di ira derivato da un fatto ingiusto altrui
2) nei delitti contro il patrimonio, l'aver provocato un danno patrimoniale tenue,
con un evento dannoso o pericoloso tenue; (art. 62 c.p.)
33. Nozioni di diritto penale
L’azione penale
El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e
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33
Denuncia: atto con cui ogni persona, anche se diversa dalla
persona offesa dal reato, informa il PM o un ufficiale di PG, di un
fatto che può costituire reato perseguibile d’ufficio. Alcune
categorie di soggetti (come i Pubblici ufficiali) hanno l’obbligo di
denuncia. Con la denuncia si ha l’acquisizione di una notizia di
reato, e iniziano così le indagini.
Querela: atto con cui la persona offesa da un reato manifesta la
volontà che si proceda nei confronti dell’autore dello stesso. E’
condizione di procedibilità dell’azione penale. (non può essere
iniziata e nemmeno proseguita, se già iniziata). Entro tre mesi dal
giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto
costituente reato.
34. Nozioni di diritto penale
La denuncia e la querela
El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e
Art. 332. Contenuto della denuncia.
La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno
dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile,
le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è
attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti.
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Art. 333. Denuncia da parte di privati.
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge
determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è
sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240
Art. 336. Querela.
1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge
come reato.
35. Nozioni di diritto penale
Perquisizioni
El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e
Art. 352. Perquisizioni.
1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione
personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce
pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un
determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre
condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la
conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi
informatici o telematici, ancorche protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in
questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che
possono essere cancellati o dispersi. (1)
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che
dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380
ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a
perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di
urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il
ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del
luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne
ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione
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36. Nozioni di diritto penale
Sequestro
El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e
Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato
siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima
dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si
disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle
cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o
telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o
impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne
l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su
adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale
e la sua immodificabilità. (1) Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo
pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i
necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.
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37. Nozioni di diritto penale
Arresto e fermo
Arresto e fermo
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De f i n i z i o n i
37
Sono provvedimenti limitativi della libertà personale
temporanei e precautelari in quanto rappresentano
un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le
misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato
dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme
della convalida. Tanto l’arresto quanto il fermo sono vietati
quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di
giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.)
38. Nozioni di diritto penale
Arresto e fermo
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TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
CHE LA P.G. DISPONE A CARICO DI…
"chi viene colto nell’atto di
commettere il reato"
(c.d. flagranza propria)
chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone
ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia
che egli abbia commesso il reato immediatamente
prima" (c.d. flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.).
Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a
conseguenze ulteriori ed assicurare l’autore alla giustizia
Ar r e s t o
39. Nozioni di diritto penale
Arresto e fermo
C h i p r o c e d e a l l ’ a r r e s t o
POLIZIA GIUDIZIARIA
PRIVATI
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39
ARRESTO OBBLIGATORIO (art. 380 c.p.p.):
Deve procedere all’arresto di chiunque sia colto in
flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i
quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni oppure di reati espressamente
elencati, individuati per le loro caratteristiche di
salvaguardia dell’ordine costituzionale, della sicurezza
collettiva e dell’ordinato vivere civile
ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381 c.p.p.):
Può procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a
tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati. Il
ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla
gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto
desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
ARRESTO FACOLTATIVO (art. 383 c.p.p.):
Può procedere all’arresto quando l’arresto è obbligatorio per la P.G. e si versi in flagranza di un reato
perseguibile d’ufficio. Chi vi procede "deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il
corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia“.
40. Nozioni di diritto penale
Anche fuori dei casi di flagranza,
quando sussistono specifici elementi
che, anche in relazione alla
impossibilità di identificare
l’indiziato, fanno ritenere fondato il
pericolo di fuga.
Arresto e fermo
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40
TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE CHE IL P.M. DISPONE A CARICO
DELLA PERSONA GRAVEMENTE INDIZIATA
“di un delitto commesso per
finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione
dell’ordine democratico”
"di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo
a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di
un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o
di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.
Il tutto con la finalità di impedire che l’indagato possa darsi alla fuga soprattutto
quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all’arresto
F e rmo
NOTA: Al fermo può procedere anche la P.G. quando ancora non vi sia stata l’assunzione della direzione delle indagini
da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici
elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla
fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero".
41. Nozioni di diritto penale
Il processo penale
Gi u d i z i o d i p r imo g r a d o
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41
NOTIZIA
CRIMINIS
INDAGINI PRELIMINARI
RICHIESTA DI RINVIO A
GIUDIZIO (esercizio dell’azione
penale)
ARCHIVIAZIONE
Infondatezza della notizia criminis,
reato estinto, fatto non è reato, autore
è ignoto
UDIENZA PRELIMINARE
SENTENZA DI
NON LUOGO A PROCEDERE
Se reato è estinto (morte del reo), azione
penale non doveva essere iniziata (manca
querela, o remissione di querela), il fatto
non è reato, il fatto non sussiste (mancano
gli elementi essenziali del reato – condotta,
evento, nesso causalità), l’imputato non lo
ha commesso,, il fatto non è reato (manca il
dolo, o la colpa)
DECRETO CHE
DISPONE IL GIUDIZIO
DIBATTIMENTO
SENTENZA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO
42. Nozioni di diritto penale
FATTO STORICO La sentenza
RICOSTRUITO
ATTRAVERSO LE
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42
PROVE
FATTO TIPICO
RICOSTRUITO
MEDIANTE
L’INTERPRETAZIONE
DELLA LEGGE
GIUDIZIO DI
CONFORMITA’
Premessa minore
Premessa maggiore
Conclusione
ASSOLUZIONE CONDANNA
43. Nozioni di diritto penale
I gradi del processo
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43
PRIMO GRADO
GIUDICE DI PACE
Reati minori
TRIBUNALE
Cognizione di prima istanza
CORTE D’ASSISE
Reati gravi. Giudici popolari.
SECONDO GRADO
Mezzo di impugnazione ordinario. Nuova valutazione nei limiti dei motivi dedotti. Si
giudica anche sul merito (gravame). Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
CORTE D’APPELLO CORTE D’ASSISE D’APPELLO
TERZO GRADO - CORTE DI CASSAZIONE
Mezzo di impugnazione ordinario costituzionalmente garantito. Motivi
deducibili limitati (solo questioni di diritto). Decisioni: annullamento con rinvio.
Annullamento senza rinvio. Funzione nomofilattica (SS.UU.) – esatta
osservanza e uniforme interpretazione della legge.
44. A.A. 2014/15
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
http://tlc.diee.unica.it/
Grazie per l’attenzione
Docenti: Gianluca Satta e Federico Aresti
http://www.massimofarina.it
http://www.diricto.it/
http://ict4forensics.diee.unica.it/
m.farina@unica.it – gianluca@gianlucasatta.it
45. Nozioni di diritto penale
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