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A.A. 2014/15 
Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni 
http://tlc.diee.unica.it/ 
Seminario collegato al modulo V 
(I reati informatici) 
Nozioni di Diritto Penale 
di Gianluca Satta e Federico Aresti 
Nell’ambito del Corso di 
Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie 
Docente : Massimo Farina 
m.farina@unica.it 
Slides a cura dell’Avv.to Gianluca Satta
Nozioni di diritto penale 
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA 
Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
2 
Nozioni di 
diritto penale 
Modulo V
Nozioni di diritto penale 
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA 
Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
3 
TIPOLOGIE RICORRENTI DI COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI 
AI COMPUTER’S CRIMES 
a) appropriazione e sottrazione di contenuti archiviati nella struttura informatica; 
b) divulgazione di dati inerenti a segreti di produzione delle tecnologie 
informatiche; 
c) lesione dei diritti di utilizzazione economica del software; 
d) alterazione e falsificazione dei dati documentali conservati nelle memorie 
elettroniche di archivi pubblici e privati; 
e) utilizzazione delle strutture informatiche per la commissione di truffe e di altri 
reati a contenuto patrimoniale; 
f) violazione della privacy dei terzi i cui dati sono archiviati in una banca dati; 
g) danneggiamenti attentati e sabotaggi delle tecnologie informatiche, hardware e 
software. 
Computer crimes 
Ti p o l o g i e r i c o r r e n t i
Nozioni di diritto penale 
Computer crimes 
Ti p o l o g i e r i c o r r e n t i 
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA 
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4 
DATA DIDDLING 
Detta anche manipolazione dei dati, consiste nella 
trasformazione dei dati (eliminandone una parte o 
sostituendola con altri) che può essere compiuta sia al 
momento del loro inserimento nella memoria 
dell’elaboratore che successivamente, solitamente da 
chi ben conosce il sistema. 
Es.: frodi alle banche; far scomparire dati personali 
riguardanti una determinata persona (magari dagli 
archivi delle forze dell’ordine); sabotare processi 
produttivi e/o colpire il know how di aziende 
concorrenti; contraffare documenti pubblici o privati. 
SALAMI 
TECHNIQUES 
Casi di sottrazione periodica di piccole somme di 
denaro da una grande quantità di accrediti, per poi 
trasferirle su un altro conto bancario. Es. frodi 
bancarie.
Nozioni di diritto penale 
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5 
TECNICA 
DELLA BOTOLA 
Consiste nello sfruttare le vie d’accesso al 
programma (lasciate appositamente ai progettisti per 
operare modifiche o integrazioni) da parte di terzi 
non autorizzati, per sfruttare a fini illeciti il 
programma principale. 
TROYAN HORSE 
Introduzione all’interno di un programma di istruzioni 
aventi funzioni (aggiuntive a quelle del programma in 
cui sono state nascoste) diverse da quelle assolte 
dal programma che operano in contemporanea ed 
indipendentemente dal programma principale, così 
da impedire, almeno in primo momento, al titolare 
della licenza d’uso del programma, di accorgersi 
della manomissione; il meccanismo potrebbe 
consistere nell’inserimento all’interno di un 
programma, di un altro che duplica i files del 
programma legittimo “nascondendoli” in qualche 
luogo recondito della memoria dell’elaboratore, in 
attesa di essere prelevati dall’ hacker (= sabotatore). 
Es.: frodi, acquisizione di informazione sul contenuto 
dei sistemi altrui, come nello spionaggio industriale.
Nozioni di diritto penale 
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6 
SUPERZAPPING 
Deriva il suo nome da un programma di utilities 
(superzap) diffuso nei centri IBM, il quale aveva la 
funzione di consentire all’operatore di intervenire 
aggirando qualsiasi ostacolo o blocco software, in 
presenza di malfunzionamenti del software ordinario. 
Tale programma, avente una funzione di “soccorso” 
all’operatore di difficoltà nell’uso del programma 
principale, è previsto in molti software complessi ma 
è ovviamente pericolosissimo se finisce in mani 
sbagliate, consentendo di accedere ad ogni dato e 
informazione memorizzata, come un passepartout. 
PIGGY BACKING 
Consiste nell’inserirsi abusivamente in una 
comunicazione telematica in corso per acquisire ad 
esempio la password inviata dall’utente abilitato al 
sistema di connessione e poterla poi utilizzare 
abusivamente sostituendosi (impersonation) poi alla 
persona legittima titolare della password.
Nozioni di diritto penale 
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7 
SCAVENGING 
(da to scavenge spazzare), consistente nel 
raccogliere informazione tra i materiali di scarto 
(informatici o anche cartacei) generati da un sistema 
informatico (Es.: stampe del codice). 
LOGIC BOMB 
(o back door) consistente in un programma 
occultato nel software di un sistema informatico altrui 
predisposto ad “autoattivarsi” al fine di consentire 
l’accesso a persone non autorizzate o anche a 
distruggere il software inserito. 
Es: virus informatici; questa tecnica è stata utilizzata 
da software houses per cautelarsi contro l’illecita 
duplicazione dei programmi e l’uso degli stessi da 
parte di utenti non autorizzati (la cui liceità è però 
molto dubbia poiché l’intento di autotutela può 
andare in realtà ben oltre i limiti, causando maggiori 
danni alla vittima).
Nozioni di diritto penale 
Sistema normativo italiano 
Pr o b l ema d i i n a d e g u a t e z z a 
Tutela penale del software: 
 impossibilità di affermarne la fisicità e, quindi, la includibilità tra i beni 
materiali di cui all’art. 635 c.p. danneggiamento ovvero fra le cose mobili 
come previsto per il reato di furto. 
 impraticabilità dell’applicazione analogica della normativa previgente in ambito 
penale, così come statuisce la costituzione e secondo il principio nullum 
crimen, nulla poena sine lege (art. 25 Cost.) 
Tutela civile del software: 
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8 
 applicazione in via analogica delle norme della L. 22.04.1941 n. 633 sul diritto 
d’autore, incontrando la difficoltà della includibilità del software tra le opere 
dell’ingegno
Nozioni di diritto penale 
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA 
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Definizioni 
9 
DIRITTO PENALE DELL‘INFORMATICA 
Complesso delle norme penali riferite all'utilizzo illecito delle tecnologie 
informatiche o dell'informazione 
REATI INFORMATICI 
Fatti previsti da una 
norma penale 
Fatti commessi attraverso le tecnologie 
dell'informazione o rivolti contro un bene 
informatico 
DEFINIZIONE ALTERNATIVA: comportamenti previsti e puniti dal codice 
penale o da leggi speciali in cui qualsiasi sistema informatico o telematico 
rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto 
di reato.
Nozioni di diritto penale 
Definizioni 
Re a t i i n f o rma t i c i ( i n s e n s o l a t o ) 
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10 
Tutti i reati a forma libera teoricamente “consumabili” con lo 
strumento informatico possono essere considerati “reati 
informatici in senso lato”. 
ESEMPIO 
 La diffamazione (art. 595 c.p.) via internet o l’ingiuria (art. 594 c.p.) via e 
mail; 
 Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) cancellazione, dalla memoria 
del computer, delle tracce di un precedente reato commesso da altri 
 L’associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di 
reati informatici; 
 L’estorsione (art. 629 c.p.) tramite minaccia telematica; 
 La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) in una comunicazione telematica.
Nozioni di diritto penale 
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Definizioni 
11 
LEGGE 23 dicembre 1993, n. 
547 
“Modificazioni ed integrazioni alle 
norme del codice penale e del codice di 
procedura penale in tema di criminalità 
informatica”. 
Introduzione nel codice 
penale di una serie di 
ipotesi di reato di 
natura “informatica e 
telematica” 
LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48 
“Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione di Budapest sulla 
criminalità informatica 
Modifiche al codice di 
procedura penale ed al 
D.Lgs. 196/03: 
prova elettronica, modifica 
dell’art. 132, D.Lgs. 196/03, 
modifica dell’art. 51 c.p.p. 
Re a t i i n f o rma t i c i ( i n s e n s o s t r e t t o )
Nozioni di diritto penale 
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Definizioni 
12 
REATO 
ELEMENTI 
ESSENZIALI 
ELEMENTO 
OGGETTIVO 
CONDOTTA 
UMANA 
POSITIVA 
(azione) 
NEGATIVA 
(omissione) EVENTO 
RAPPORTO 
DI CAUSALITÀ 
ELEMENTO 
SOGGETTIVO 
DOLO 
COLPA 
RESPONSABILITÀ 
ELEMENTI 
ACCIDENTALI 
CIRCOSTANZE 
(ATTENUANTI E 
AGGRAVANTI) 
I l r e a t o
Nozioni di diritto penale 
Nozioni di diritto penale 
1 - Diritto penale 
Branca del diritto pubblico (opposto a diritto privato). Insieme di regole e norme che 
stabiliscono quali fatti costituiscono reati e a questi fanno seguire una pena. Reati 
prevedono sempre una offesa a un bene giuridico (principio dell’offensività) – per questo 
si tratta di fatti antigiuridici. 
2- Principi del diritto penale: 
- legalità: (art.1 del c.p.) - "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia 
espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa 
stabilite”. 
- Principio di tassatività e divieto di analogia a sfavore del reo: il giudice che valuta il 
fatto commesso da un individuo, deve attenersi al tenore letterale della norma, non può 
quindi punire un fatto mediante l’utilizzo di norme disciplinanti casi simili o uscire dal 
tenore letterale della norma. 
- irretroattività: (Art. 25 Cost.) - Nessuno può essere punito se non in forza di una legge 
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 
- colpevolezza: un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti 
per ritenere che sia obiettivamente ed oggettivamente imputabile al suo agente. Art. 27 
Cost. "la responsabilità penale è personale“. 
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Pr i n c i p i 
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Nozioni di diritto penale 
Nozioni di diritto penale 
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Pr i n c i p i 
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2- Principi del diritto penale: 
- sussidiarietà: la pena deve essere utilizzata come ultima ratio. La pena deve essere 
utilizzata solo quando nessun altro strumento è idoneo ad assicurare una tutela nei 
confronti di determinate forme di aggressione al bene giuridico (Il legislatore, in 
presenza di due possibili strumenti di tutela idonei posti a garanzia di un determinato 
bene giuridico, tutela amministrativa e penalistica, si opta per la tutela non penalistica). 
Vedi art. 27 e art. 13 Cost. 
- offensività: non può sussistere un reato se non vi è offesa a un bene giuridico, cioè ad 
una situazione di fatto o giuridica, offendibile da un comportamento umano. Si può 
essere puniti solo per fatti che ledono o mettono in pericolo un bene giuridico. 
- la pena si applica per finalità di prevenzione generale, entro i limiti della rieducazione 
del condannato
Nozioni di diritto penale 
Nozioni di diritto penale 
Pr i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e 
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Art. 13 della Costituzione 
La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà 
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei 
soli casi e modi previsti dalla legge. 
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente 
dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare 
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida 
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano 
privi di ogni effetto. 
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà. 
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
Nozioni di diritto penale 
Nozioni di diritto penale 
Pr i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e 
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Art. 27 della Costituzione 
La responsabilità penale è personale. 
L'imputato non è considerato colpevole sino 
alla condanna definitiva. 
Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del 
condannato. 
Non è ammessa la pena di morte.
Nozioni di diritto penale 
3- Il reato: 
Il reato può essere definito come ogni fatto umano espressamente previsto dalla legge, 
ritenuto offensivo di beni costituzionalmente tutelati o quantomeno non incompatibili con 
la Costituzione stessa e sanzionato con una pena proporzionata alla rilevanza del bene 
tutelato e alla personalità dell'agente(c.d. nozione formale – sostanziale) 
Teorie sul reato: il reato si compone dei seguenti elementi: 
“Teoria della tripartizione”: il reato si compone di tre elementi: 
1- il fatto tipico, comprendente gli elementi materiali del reato, quali condotta, 
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evento e nesso di causalità; 
2- la colpevolezza, criteri in base ai quali è possibile muovere all’agente un 
rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico (dolo, colpa, assenza di scusanti, 
capacità di intendere e di volere, conoscibilità della norma penale); 
3- l'antigiuridicità , rapporto di contraddizione tra il fatto penalmente rilevante e 
l'intero ordinamento giuridico. 
“Teoria della bipartizione”: il reato si compone di due elementi: 
1- elemento oggettivo, fatto materiale comprensivo di tutti gli elementi necessari 
per l'esistenza del reato (condotta, evento, nesso di causalità); 
2- elemento soggettivo, atteggiamento psicologico richiesto dalla legge per la 
commissione di un reato (dolo, colpa, preterintenzione). 
Il reato
Nozioni di diritto penale 
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Il reato 
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3- Il reato: 
A questi elementi si aggiunge anche la punibilità: perché sussisita un reato, non solo 
deve esservi un fatto, antigiuridico e colpevole, ma questo deve anche essere punibile. 
Punibilità: insieme delle condizioni ulteriori ed esterne al fatto antigiuridico e colpevole, 
che possono fondare o escludere l’opportunità di punire l’agente che ha commesso il 
fatto. 
Alcuni escludono la punibilità quale elemento della struttura del reato. 
Condizioni obiettive di punibilità: art. 44 c.p. 
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il 
colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della 
condizione, non è da lui voluto. (fallimento nella bancarotta) 
Cause di esclusione della punibilità: 
- Cause personali (649 c.p.) 
- Cause sppravvenute (la ritrattazione a seguito di reato di falsa testimonianza) 
- Cause di estinzione della punibilità (morte del reo, prescrizione del reato)
Nozioni di diritto penale 
Elemento oggettivo del reato 
• Condotta: comportamento umano che si estrinseca nella realtà esterna. 
principio di materialità (nullum crimen sine actione), sancito dall'art. 25, comma 2, 
Cost. 
La condotta può consistere in 
- un'azione: qualsiasi movimento dell'uomo idoneo a modificare la realtà esterna 
- un’omissione: mancato compimento di un'azione che il soggetto aveva l'obbligo 
di compiere. 
• evento: l'evento è l'effetto della condotta. Esso può essere inteso sia quale 
evento materiale, ovvero quale manifestazione naturale della condotta umana, sia 
quale evento giuridico, ovvero quale offesa o messa in pericolo del bene/interesse 
tutelato dalla norma. 
• nesso di causalità: relazione tra la condotta e l'evento dannoso o pericoloso. 
Art. 40 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla 
legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del 
reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Tale collegamento tra fatto 
ed evento principio di personalità sancito dall'art. 27 Cost. 
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Nozioni di diritto penale 
Elemento soggettivo del reato 
Il principio di colpevolezza, sancito dall'art. 27,comma 1, Cost.: la responsabilità penale 
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è personale (il reato è un fatto umano colpevole). 
Tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l’età, le 
situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma 
incidono solo ed esclusivamente sull’applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi 
assoggettabili alla sanzione penale. 
Il secondo e il terzo comma dell’art. 27 prevedono rispettivamente che “l’imputato non è 
considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e che “le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso dell’umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”. 
Per aversi reato, occorre: 
• la commissione da parte del soggetto agente di un fatto materiale 
• il fatto commesso sia attribuibile da un punto di vista psicologico. 
Principio di colpevolezza: art. 42, comma 1: “nessuno può essere punito per una azione 
od omissione prevista dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e 
volontà". 
Il soggetto, pertanto, deve aver compreso il significato sociale della propria condotta e 
deve aver aderito psicologicamente ad essa. 
La colpevolezza può assumere tre forme diverse: dolo, colpa, preterintenzione:
Nozioni di diritto penale 
Il dolo 
Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 
dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente 
preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (art. 43 c.p.). 
Due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o meno del dolo: 
•la rappresentazione: il soggetto agente deve rappresentarsi anticipatamente il fatto che sta per 
compiere, in tutti i suoi elementi costitutivi 
•la volontà: il soggetto agente deve volere la realizzazione del fatto stesso. 
Sulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha 
enucleato distinte forme di manifestazione del dolo: 
a) dolo generico e dolo specifico 
•dolo generico: ricorre quando è sufficiente che sia voluto il fatto descritto dalla norma 
incriminatrice, senza che vi sia anche la necessità di indagare in merito al fine perseguito 
dall'agente; (art. 575 – omicidio; oppure art. 615-ter) 
•dolo specifico: ricorre quando si richiede che il soggetto agisca per una finalità ulteriore che lo 
stesso deve prendere di mira. Configurandosi, però, come elemento soggettivo del reato e non 
quale elemento costitutivo del fatto materiale, non è necessario che si realizzi effettivamente per 
aversi reato (Ad esempio il reato di furto (art. 624 c.p.), per il quale è richiesto al soggetto agente il 
fine di trarre profitto, ma non occorre che il profitto si sia realizzato in concreto). (art. 615-quater) 
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Nozioni di diritto penale 
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c) dolo d'impeto e dolo di proposito 
• dolo d'impeto: la decisione di commettere il delitto sorge nel soggetto improvvisamente e il fatto 
viene immediatamente eseguito, senza che intercorra alcun intervallo di tempo tra momento 
conoscitivo e momento volitivo; 
• dolo di proposito: tra il momento del sorgere del proposito criminoso e la sua attuazione 
intercorre un considerevole lasso di tempo. Si ha l'aggravante della premeditazione ove intercorra 
un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione criminosa e l'azione durante il quale perduri 
nell'animo del soggetto, senza soluzioni di continuità, la risoluzione criminosa; 
d) dolo antecedente, concomitante e susseguente 
• dolo antecedente: ricorre quando il dolo sussiste nel momento iniziale dell'azione o 
dell'omissione; 
• dolo concomitante: ricorre quando il dolo perdura per tutto lo svolgimento della condotta; 
• dolo successivo: ricorre quando il dolo si manifesta dopo il compimento della condotta. 
Il dolo deve distinguersi dal movente, inteso quale mero motivo per il quale il soggetto si è 
determinato a compiere un fatto costituente reato. 
In genere, nel nostro ordinamento, i delitti sono puniti a titolo di dolo, salvo nei casi 
espressamente previsti dalla legge (art. 42, comma 2, c.p.). 
Il dolo
Nozioni di diritto penale 
La colpa 
Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è 
voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero 
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). 
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA 
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23 
Due elementi strutturali fondamentali: 
a) la mancanza di volontà dell'evento, il soggetto, pertanto, non deve aver voluto né 
accettato il rischio del suo verificarsi; 
b) la verificazione dell'evento a causa dell'inosservanza di regole cautelari, ossia per 
imprudenza, negligenza, imperizia, o per violazione di leggi, regolamenti, ordini o 
discipline. 
In particolare, il fondamento della colpa risiede: 
• nella prevedibilità dell'evento, ovvero nella possibilità per l'agente di rappresentarsi 
nella mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione (che 
va accertata in concreto, con riguardo al momento in cui la condotta è posta in essere); 
- nella evitabilità dell'evento, ovvero nella possibilità di scongiurare l'evento la cui 
verificazione è stata prevista.
Nozioni di diritto penale 
La colpa 
La dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione della colpa e, per schematizzare 
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA 
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24 
si potrebbe distinguere: 
• colpa generica derivante da: 
•negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa); 
•imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire 
secondo determinate modalità); 
•imperizia (agire con negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di 
particolari abilità o cognizioni) 
• colpa specifica derivante dall’inosservanza di: 
•leggi (atti del potere legislativo o comunque atti ad essi equiparati, come ad esempio il 
D.P.R. 547/1995 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro); 
•regolamenti (atti del potere esecutivo, come ad esempio il regolamento di esecuzione 
del codice della strada); 
•ordini (atti di altre pubbliche autorità, generalmente diretti ad una cerchia determinata di 
soggetti, come ad esempio le prescrizioni rivolte da un vigile urbano ad un incrocio); 
•discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose, volto a 
regolamentarne l’esercizio).
Nozioni di diritto penale 
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA 
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La colpa 
25 
Inoltre si suole distinguere in: 
- colpa propria (l’evento non è voluto dall’agente) 
- colpa impropria (l’evento è voluto dall’agente ma non tanto da farlo rientrare 
nell’ipotesi del dolo); 
- colpa incosciente (ricorre quando l'agente non si rende conto della possibilità di 
provocare eventi dannosi con la propria condotta) 
- colpa cosciente (ricorre quando l'agente, pur essendosi rappresentato la possibilità 
del verificarsi dell'evento quale conseguenza della sua condotta, agisce nella piena 
convinzione che lo stesso non si verificherà) 
- colpa professionale (riguarda attività di per sé pericolose, ma che l'ordinamento 
consente in quanto socialmente utili) (esempio: attività medico-chirurgica )
Nozioni di diritto penale 
Il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od 
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto 
dall'agente (art. 43 c.p.). 
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26 
Il soggetto cagiona un evento più grave di quello voluto. 
Elementi strutturali: 
•la volontà di realizzare il reato meno grave 
•la non volontà di realizzare quello più grave 
•nesso di causalità tra la condotta posta in essere e l'evento più grave 
concretamente realizzatosi 
(Es: sparo per ferire, ma uccido) 
La preterintenzione
Nozioni di diritto penale 
Classificazione dei reati 
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27 
A seconda della pena prevista dall’ordinamento, 
I reati si distinguono in: 
- delitti (reati puniti con le pene dell’ergastolo, della reclusione e della 
multa) 
- contravvenzioni (reati puniti con le pene dell’arresto o dell’ammenda). 
A seconda del comportamento del soggetto agente 
- reati commissivi (l’evento si verifica per un comportamento attivo e 
volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato 
giuridicamente) 
- reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva 
del soggetto agente). Per quest’ultima ipotesi, va detto che l’ordinamento, tra le 
sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in 
un determinato modo (L’art. 40 comma 2 c.p. dispone che “non impedire un 
evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.)
Nozioni di diritto penale 
Classificazione dei reati 
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28 
Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione 
quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall’Ordinamento) e, 
con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua 
condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua 
omissione integra quindi reato e determina l’applicazione di una 
sanzione penale. 
I reati di omissione a loro volta si distinguono: 
- propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento 
dell’azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di 
alcun evento materiale – Omissione di Soccorso, omissione di atti 
d’ufficio) 
- impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel 
mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l’obbligo di 
impedire. (es. bagnino – reato di omicidio)
Nozioni di diritto penale 
Classificazione dei reati 
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29 
A seconda della figura soggettiva di chi lo commette, 
I reati possono distinti in: 
- comuni: commessi indifferentemente da qualunque soggetto 
- propri. riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica 
(ad esempio il peculato e la concussione - reati contro la PA - possono essere 
commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio) 
A seconda dell’offesa arrecata al bene giuridico protetto distinguiamo: 
- reati di danno (quando l'evento giuridico si sostanzia nella effettiva lesione 
del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice) (art. 614 c.p.) 
- reati di pericolo (l'evento giuridico si sostanzi nella vera messa in pericolo 
del bene o valore tutelato dalla norma penale. In tal caso dunque la tutela 
offerta dal diritto penale ai beni giuridici è anticipata in quanto viene anticipata 
la stessa soglia di tutela del bene. (art. 422 c.p.)
Nozioni di diritto penale 
Art. 42 c.p. – Responsabilità obiettiva 
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30 
Art. 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto 
preterintenzionale. Responsabilità obiettiva 
Nessuno può essere punito per una azione od omissione 
preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con 
coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto 
preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con 
dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo 
espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi 
nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come 
conseguenza della sua azione od omissione. Nelle 
contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od 
omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
Nozioni di diritto penale 
I reati e le pene 
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31 
Pene: 
- delitti: ergastolo, reclusione e multa. 
- contravvenzioni: arresto e ammenda. 
Delitti: reati per cui è previsto che vi sia l’elemento 
soggettivo del dolo, o della colpa (quando è previsto 
dall’ordinamento) 
Contravvenzioni: l’elemento soggettivo viene attenuato, 
può essere punito qualunque fatto commesso, sia con 
dolo che colpa. Non è rilevante quindi.
Nozioni di diritto penale 
Le Nozioni circostanze di diritto del penale 
reato 
- Aggravanti: un elemento di fatto o una situazione che può accompagnare 
l'azione o l'omissione illecita prevista come reato e che il legislatore ha preso in 
considerazione quale motivo di inasprimento della pena. 
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32 
Comuni (o specifiche, quando previste solo per determinati reati): 
1) l'avere agito per motivi abietti o futili; 
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per 
conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero 
la impunità di un altro reato; (art. 61 c.p.) 
- Attenuanti: un elemento di fatto non essenziale per la configurazione del 
reato e del quale il giudice può tener conto per diminuire la pena o per irrogare 
una pena di specie meno grave 
Comuni (o specifiche, quando previste solo per determinati reati) 
1) l’avere reagito in stato di ira derivato da un fatto ingiusto altrui 
2) nei delitti contro il patrimonio, l'aver provocato un danno patrimoniale tenue, 
con un evento dannoso o pericoloso tenue; (art. 62 c.p.)
Nozioni di diritto penale 
L’azione penale 
El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e 
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33 
Denuncia: atto con cui ogni persona, anche se diversa dalla 
persona offesa dal reato, informa il PM o un ufficiale di PG, di un 
fatto che può costituire reato perseguibile d’ufficio. Alcune 
categorie di soggetti (come i Pubblici ufficiali) hanno l’obbligo di 
denuncia. Con la denuncia si ha l’acquisizione di una notizia di 
reato, e iniziano così le indagini. 
Querela: atto con cui la persona offesa da un reato manifesta la 
volontà che si proceda nei confronti dell’autore dello stesso. E’ 
condizione di procedibilità dell’azione penale. (non può essere 
iniziata e nemmeno proseguita, se già iniziata). Entro tre mesi dal 
giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto 
costituente reato.
Nozioni di diritto penale 
La denuncia e la querela 
El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e 
Art. 332. Contenuto della denuncia. 
La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno 
dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, 
le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è 
attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la 
ricostruzione dei fatti. 
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA 
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34 
Art. 333. Denuncia da parte di privati. 
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge 
determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 
2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore 
speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è 
sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240 
Art. 336. Querela. 
1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di 
procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge 
come reato.
Nozioni di diritto penale 
Perquisizioni 
El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e 
Art. 352. Perquisizioni. 
1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione 
personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce 
pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un 
determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. 
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre 
condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la 
conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi 
informatici o telematici, ancorche protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in 
questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che 
possono essere cancellati o dispersi. (1) 
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che 
dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 
ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a 
perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di 
urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. 
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il 
ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito. 
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del 
luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne 
ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione 
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35
Nozioni di diritto penale 
Sequestro 
El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e 
Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro. 
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato 
siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima 
dell'intervento del pubblico ministero. 
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si 
disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire 
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di 
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle 
cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o 
telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o 
impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne 
l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su 
adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale 
e la sua immodificabilità. (1) Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo 
pertinenti. 
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i 
necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. 
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36
Nozioni di diritto penale 
Arresto e fermo 
Arresto e fermo 
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De f i n i z i o n i 
37 
Sono provvedimenti limitativi della libertà personale 
temporanei e precautelari in quanto rappresentano 
un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le 
misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato 
dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme 
della convalida. Tanto l’arresto quanto il fermo sono vietati 
quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di 
giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.)
Nozioni di diritto penale 
Arresto e fermo 
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA 
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38 
TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE 
CHE LA P.G. DISPONE A CARICO DI… 
"chi viene colto nell’atto di 
commettere il reato" 
(c.d. flagranza propria) 
chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone 
ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia 
che egli abbia commesso il reato immediatamente 
prima" (c.d. flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.). 
Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a 
conseguenze ulteriori ed assicurare l’autore alla giustizia 
Ar r e s t o
Nozioni di diritto penale 
Arresto e fermo 
C h i p r o c e d e a l l ’ a r r e s t o 
POLIZIA GIUDIZIARIA 
PRIVATI 
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39 
ARRESTO OBBLIGATORIO (art. 380 c.p.p.): 
Deve procedere all’arresto di chiunque sia colto in 
flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i 
quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel 
massimo a venti anni oppure di reati espressamente 
elencati, individuati per le loro caratteristiche di 
salvaguardia dell’ordine costituzionale, della sicurezza 
collettiva e dell’ordinato vivere civile 
ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381 c.p.p.): 
Può procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di 
delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge 
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 
tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge 
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo 
a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati. Il 
ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla 
gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto 
desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 
ARRESTO FACOLTATIVO (art. 383 c.p.p.): 
Può procedere all’arresto quando l’arresto è obbligatorio per la P.G. e si versi in flagranza di un reato 
perseguibile d’ufficio. Chi vi procede "deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il 
corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia“.
Nozioni di diritto penale 
Anche fuori dei casi di flagranza, 
quando sussistono specifici elementi 
che, anche in relazione alla 
impossibilità di identificare 
l’indiziato, fanno ritenere fondato il 
pericolo di fuga. 
Arresto e fermo 
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA 
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40 
TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ 
PERSONALE CHE IL P.M. DISPONE A CARICO 
DELLA PERSONA GRAVEMENTE INDIZIATA 
“di un delitto commesso per 
finalità di terrorismo, anche 
internazionale, o di eversione 
dell’ordine democratico” 
"di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena 
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo 
a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di 
un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o 
di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche 
internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. 
Il tutto con la finalità di impedire che l’indagato possa darsi alla fuga soprattutto 
quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all’arresto 
F e rmo 
NOTA: Al fermo può procedere anche la P.G. quando ancora non vi sia stata l’assunzione della direzione delle indagini 
da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici 
elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla 
fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero".
Nozioni di diritto penale 
Il processo penale 
Gi u d i z i o d i p r imo g r a d o 
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41 
NOTIZIA 
CRIMINIS 
INDAGINI PRELIMINARI 
RICHIESTA DI RINVIO A 
GIUDIZIO (esercizio dell’azione 
penale) 
ARCHIVIAZIONE 
Infondatezza della notizia criminis, 
reato estinto, fatto non è reato, autore 
è ignoto 
UDIENZA PRELIMINARE 
SENTENZA DI 
NON LUOGO A PROCEDERE 
Se reato è estinto (morte del reo), azione 
penale non doveva essere iniziata (manca 
querela, o remissione di querela), il fatto 
non è reato, il fatto non sussiste (mancano 
gli elementi essenziali del reato – condotta, 
evento, nesso causalità), l’imputato non lo 
ha commesso,, il fatto non è reato (manca il 
dolo, o la colpa) 
DECRETO CHE 
DISPONE IL GIUDIZIO 
DIBATTIMENTO 
SENTENZA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO
Nozioni di diritto penale 
FATTO STORICO La sentenza 
RICOSTRUITO 
ATTRAVERSO LE 
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42 
PROVE 
FATTO TIPICO 
RICOSTRUITO 
MEDIANTE 
L’INTERPRETAZIONE 
DELLA LEGGE 
GIUDIZIO DI 
CONFORMITA’ 
Premessa minore 
Premessa maggiore 
Conclusione 
ASSOLUZIONE CONDANNA
Nozioni di diritto penale 
I gradi del processo 
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43 
PRIMO GRADO 
GIUDICE DI PACE 
Reati minori 
TRIBUNALE 
Cognizione di prima istanza 
CORTE D’ASSISE 
Reati gravi. Giudici popolari. 
SECONDO GRADO 
Mezzo di impugnazione ordinario. Nuova valutazione nei limiti dei motivi dedotti. Si 
giudica anche sul merito (gravame). Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. 
CORTE D’APPELLO CORTE D’ASSISE D’APPELLO 
TERZO GRADO - CORTE DI CASSAZIONE 
Mezzo di impugnazione ordinario costituzionalmente garantito. Motivi 
deducibili limitati (solo questioni di diritto). Decisioni: annullamento con rinvio. 
Annullamento senza rinvio. Funzione nomofilattica (SS.UU.) – esatta 
osservanza e uniforme interpretazione della legge.
A.A. 2014/15 
Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni 
http://tlc.diee.unica.it/ 
Grazie per l’attenzione 
Docenti: Gianluca Satta e Federico Aresti 
http://www.massimofarina.it 
http://www.diricto.it/ 
http://ict4forensics.diee.unica.it/ 
m.farina@unica.it – gianluca@gianlucasatta.it
Nozioni di diritto penale 
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Nozioni di diritto penale

  • 1. A.A. 2014/15 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/ Seminario collegato al modulo V (I reati informatici) Nozioni di Diritto Penale di Gianluca Satta e Federico Aresti Nell’ambito del Corso di Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente : Massimo Farina m.farina@unica.it Slides a cura dell’Avv.to Gianluca Satta
  • 2. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 2 Nozioni di diritto penale Modulo V
  • 3. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 3 TIPOLOGIE RICORRENTI DI COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI AI COMPUTER’S CRIMES a) appropriazione e sottrazione di contenuti archiviati nella struttura informatica; b) divulgazione di dati inerenti a segreti di produzione delle tecnologie informatiche; c) lesione dei diritti di utilizzazione economica del software; d) alterazione e falsificazione dei dati documentali conservati nelle memorie elettroniche di archivi pubblici e privati; e) utilizzazione delle strutture informatiche per la commissione di truffe e di altri reati a contenuto patrimoniale; f) violazione della privacy dei terzi i cui dati sono archiviati in una banca dati; g) danneggiamenti attentati e sabotaggi delle tecnologie informatiche, hardware e software. Computer crimes Ti p o l o g i e r i c o r r e n t i
  • 4. Nozioni di diritto penale Computer crimes Ti p o l o g i e r i c o r r e n t i DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 4 DATA DIDDLING Detta anche manipolazione dei dati, consiste nella trasformazione dei dati (eliminandone una parte o sostituendola con altri) che può essere compiuta sia al momento del loro inserimento nella memoria dell’elaboratore che successivamente, solitamente da chi ben conosce il sistema. Es.: frodi alle banche; far scomparire dati personali riguardanti una determinata persona (magari dagli archivi delle forze dell’ordine); sabotare processi produttivi e/o colpire il know how di aziende concorrenti; contraffare documenti pubblici o privati. SALAMI TECHNIQUES Casi di sottrazione periodica di piccole somme di denaro da una grande quantità di accrediti, per poi trasferirle su un altro conto bancario. Es. frodi bancarie.
  • 5. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 5 TECNICA DELLA BOTOLA Consiste nello sfruttare le vie d’accesso al programma (lasciate appositamente ai progettisti per operare modifiche o integrazioni) da parte di terzi non autorizzati, per sfruttare a fini illeciti il programma principale. TROYAN HORSE Introduzione all’interno di un programma di istruzioni aventi funzioni (aggiuntive a quelle del programma in cui sono state nascoste) diverse da quelle assolte dal programma che operano in contemporanea ed indipendentemente dal programma principale, così da impedire, almeno in primo momento, al titolare della licenza d’uso del programma, di accorgersi della manomissione; il meccanismo potrebbe consistere nell’inserimento all’interno di un programma, di un altro che duplica i files del programma legittimo “nascondendoli” in qualche luogo recondito della memoria dell’elaboratore, in attesa di essere prelevati dall’ hacker (= sabotatore). Es.: frodi, acquisizione di informazione sul contenuto dei sistemi altrui, come nello spionaggio industriale.
  • 6. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 6 SUPERZAPPING Deriva il suo nome da un programma di utilities (superzap) diffuso nei centri IBM, il quale aveva la funzione di consentire all’operatore di intervenire aggirando qualsiasi ostacolo o blocco software, in presenza di malfunzionamenti del software ordinario. Tale programma, avente una funzione di “soccorso” all’operatore di difficoltà nell’uso del programma principale, è previsto in molti software complessi ma è ovviamente pericolosissimo se finisce in mani sbagliate, consentendo di accedere ad ogni dato e informazione memorizzata, come un passepartout. PIGGY BACKING Consiste nell’inserirsi abusivamente in una comunicazione telematica in corso per acquisire ad esempio la password inviata dall’utente abilitato al sistema di connessione e poterla poi utilizzare abusivamente sostituendosi (impersonation) poi alla persona legittima titolare della password.
  • 7. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 7 SCAVENGING (da to scavenge spazzare), consistente nel raccogliere informazione tra i materiali di scarto (informatici o anche cartacei) generati da un sistema informatico (Es.: stampe del codice). LOGIC BOMB (o back door) consistente in un programma occultato nel software di un sistema informatico altrui predisposto ad “autoattivarsi” al fine di consentire l’accesso a persone non autorizzate o anche a distruggere il software inserito. Es: virus informatici; questa tecnica è stata utilizzata da software houses per cautelarsi contro l’illecita duplicazione dei programmi e l’uso degli stessi da parte di utenti non autorizzati (la cui liceità è però molto dubbia poiché l’intento di autotutela può andare in realtà ben oltre i limiti, causando maggiori danni alla vittima).
  • 8. Nozioni di diritto penale Sistema normativo italiano Pr o b l ema d i i n a d e g u a t e z z a Tutela penale del software:  impossibilità di affermarne la fisicità e, quindi, la includibilità tra i beni materiali di cui all’art. 635 c.p. danneggiamento ovvero fra le cose mobili come previsto per il reato di furto.  impraticabilità dell’applicazione analogica della normativa previgente in ambito penale, così come statuisce la costituzione e secondo il principio nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 25 Cost.) Tutela civile del software: DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 8  applicazione in via analogica delle norme della L. 22.04.1941 n. 633 sul diritto d’autore, incontrando la difficoltà della includibilità del software tra le opere dell’ingegno
  • 9. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Definizioni 9 DIRITTO PENALE DELL‘INFORMATICA Complesso delle norme penali riferite all'utilizzo illecito delle tecnologie informatiche o dell'informazione REATI INFORMATICI Fatti previsti da una norma penale Fatti commessi attraverso le tecnologie dell'informazione o rivolti contro un bene informatico DEFINIZIONE ALTERNATIVA: comportamenti previsti e puniti dal codice penale o da leggi speciali in cui qualsiasi sistema informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato.
  • 10. Nozioni di diritto penale Definizioni Re a t i i n f o rma t i c i ( i n s e n s o l a t o ) DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 10 Tutti i reati a forma libera teoricamente “consumabili” con lo strumento informatico possono essere considerati “reati informatici in senso lato”. ESEMPIO  La diffamazione (art. 595 c.p.) via internet o l’ingiuria (art. 594 c.p.) via e mail;  Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) cancellazione, dalla memoria del computer, delle tracce di un precedente reato commesso da altri  L’associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di reati informatici;  L’estorsione (art. 629 c.p.) tramite minaccia telematica;  La sostituzione di persona (art. 494 c.p.) in una comunicazione telematica.
  • 11. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Definizioni 11 LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”. Introduzione nel codice penale di una serie di ipotesi di reato di natura “informatica e telematica” LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica Modifiche al codice di procedura penale ed al D.Lgs. 196/03: prova elettronica, modifica dell’art. 132, D.Lgs. 196/03, modifica dell’art. 51 c.p.p. Re a t i i n f o rma t i c i ( i n s e n s o s t r e t t o )
  • 12. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Definizioni 12 REATO ELEMENTI ESSENZIALI ELEMENTO OGGETTIVO CONDOTTA UMANA POSITIVA (azione) NEGATIVA (omissione) EVENTO RAPPORTO DI CAUSALITÀ ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO COLPA RESPONSABILITÀ ELEMENTI ACCIDENTALI CIRCOSTANZE (ATTENUANTI E AGGRAVANTI) I l r e a t o
  • 13. Nozioni di diritto penale Nozioni di diritto penale 1 - Diritto penale Branca del diritto pubblico (opposto a diritto privato). Insieme di regole e norme che stabiliscono quali fatti costituiscono reati e a questi fanno seguire una pena. Reati prevedono sempre una offesa a un bene giuridico (principio dell’offensività) – per questo si tratta di fatti antigiuridici. 2- Principi del diritto penale: - legalità: (art.1 del c.p.) - "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. - Principio di tassatività e divieto di analogia a sfavore del reo: il giudice che valuta il fatto commesso da un individuo, deve attenersi al tenore letterale della norma, non può quindi punire un fatto mediante l’utilizzo di norme disciplinanti casi simili o uscire dal tenore letterale della norma. - irretroattività: (Art. 25 Cost.) - Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. - colpevolezza: un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti per ritenere che sia obiettivamente ed oggettivamente imputabile al suo agente. Art. 27 Cost. "la responsabilità penale è personale“. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Pr i n c i p i 13
  • 14. Nozioni di diritto penale Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Pr i n c i p i 14 2- Principi del diritto penale: - sussidiarietà: la pena deve essere utilizzata come ultima ratio. La pena deve essere utilizzata solo quando nessun altro strumento è idoneo ad assicurare una tutela nei confronti di determinate forme di aggressione al bene giuridico (Il legislatore, in presenza di due possibili strumenti di tutela idonei posti a garanzia di un determinato bene giuridico, tutela amministrativa e penalistica, si opta per la tutela non penalistica). Vedi art. 27 e art. 13 Cost. - offensività: non può sussistere un reato se non vi è offesa a un bene giuridico, cioè ad una situazione di fatto o giuridica, offendibile da un comportamento umano. Si può essere puniti solo per fatti che ledono o mettono in pericolo un bene giuridico. - la pena si applica per finalità di prevenzione generale, entro i limiti della rieducazione del condannato
  • 15. Nozioni di diritto penale Nozioni di diritto penale Pr i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 15 Art. 13 della Costituzione La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
  • 16. Nozioni di diritto penale Nozioni di diritto penale Pr i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 16 Art. 27 della Costituzione La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
  • 17. Nozioni di diritto penale 3- Il reato: Il reato può essere definito come ogni fatto umano espressamente previsto dalla legge, ritenuto offensivo di beni costituzionalmente tutelati o quantomeno non incompatibili con la Costituzione stessa e sanzionato con una pena proporzionata alla rilevanza del bene tutelato e alla personalità dell'agente(c.d. nozione formale – sostanziale) Teorie sul reato: il reato si compone dei seguenti elementi: “Teoria della tripartizione”: il reato si compone di tre elementi: 1- il fatto tipico, comprendente gli elementi materiali del reato, quali condotta, DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 17 evento e nesso di causalità; 2- la colpevolezza, criteri in base ai quali è possibile muovere all’agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico (dolo, colpa, assenza di scusanti, capacità di intendere e di volere, conoscibilità della norma penale); 3- l'antigiuridicità , rapporto di contraddizione tra il fatto penalmente rilevante e l'intero ordinamento giuridico. “Teoria della bipartizione”: il reato si compone di due elementi: 1- elemento oggettivo, fatto materiale comprensivo di tutti gli elementi necessari per l'esistenza del reato (condotta, evento, nesso di causalità); 2- elemento soggettivo, atteggiamento psicologico richiesto dalla legge per la commissione di un reato (dolo, colpa, preterintenzione). Il reato
  • 18. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Il reato 18 3- Il reato: A questi elementi si aggiunge anche la punibilità: perché sussisita un reato, non solo deve esservi un fatto, antigiuridico e colpevole, ma questo deve anche essere punibile. Punibilità: insieme delle condizioni ulteriori ed esterne al fatto antigiuridico e colpevole, che possono fondare o escludere l’opportunità di punire l’agente che ha commesso il fatto. Alcuni escludono la punibilità quale elemento della struttura del reato. Condizioni obiettive di punibilità: art. 44 c.p. Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto. (fallimento nella bancarotta) Cause di esclusione della punibilità: - Cause personali (649 c.p.) - Cause sppravvenute (la ritrattazione a seguito di reato di falsa testimonianza) - Cause di estinzione della punibilità (morte del reo, prescrizione del reato)
  • 19. Nozioni di diritto penale Elemento oggettivo del reato • Condotta: comportamento umano che si estrinseca nella realtà esterna. principio di materialità (nullum crimen sine actione), sancito dall'art. 25, comma 2, Cost. La condotta può consistere in - un'azione: qualsiasi movimento dell'uomo idoneo a modificare la realtà esterna - un’omissione: mancato compimento di un'azione che il soggetto aveva l'obbligo di compiere. • evento: l'evento è l'effetto della condotta. Esso può essere inteso sia quale evento materiale, ovvero quale manifestazione naturale della condotta umana, sia quale evento giuridico, ovvero quale offesa o messa in pericolo del bene/interesse tutelato dalla norma. • nesso di causalità: relazione tra la condotta e l'evento dannoso o pericoloso. Art. 40 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Tale collegamento tra fatto ed evento principio di personalità sancito dall'art. 27 Cost. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 19
  • 20. Nozioni di diritto penale Elemento soggettivo del reato Il principio di colpevolezza, sancito dall'art. 27,comma 1, Cost.: la responsabilità penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 20 è personale (il reato è un fatto umano colpevole). Tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l’età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma incidono solo ed esclusivamente sull’applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi assoggettabili alla sanzione penale. Il secondo e il terzo comma dell’art. 27 prevedono rispettivamente che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Per aversi reato, occorre: • la commissione da parte del soggetto agente di un fatto materiale • il fatto commesso sia attribuibile da un punto di vista psicologico. Principio di colpevolezza: art. 42, comma 1: “nessuno può essere punito per una azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà". Il soggetto, pertanto, deve aver compreso il significato sociale della propria condotta e deve aver aderito psicologicamente ad essa. La colpevolezza può assumere tre forme diverse: dolo, colpa, preterintenzione:
  • 21. Nozioni di diritto penale Il dolo Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (art. 43 c.p.). Due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o meno del dolo: •la rappresentazione: il soggetto agente deve rappresentarsi anticipatamente il fatto che sta per compiere, in tutti i suoi elementi costitutivi •la volontà: il soggetto agente deve volere la realizzazione del fatto stesso. Sulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione del dolo: a) dolo generico e dolo specifico •dolo generico: ricorre quando è sufficiente che sia voluto il fatto descritto dalla norma incriminatrice, senza che vi sia anche la necessità di indagare in merito al fine perseguito dall'agente; (art. 575 – omicidio; oppure art. 615-ter) •dolo specifico: ricorre quando si richiede che il soggetto agisca per una finalità ulteriore che lo stesso deve prendere di mira. Configurandosi, però, come elemento soggettivo del reato e non quale elemento costitutivo del fatto materiale, non è necessario che si realizzi effettivamente per aversi reato (Ad esempio il reato di furto (art. 624 c.p.), per il quale è richiesto al soggetto agente il fine di trarre profitto, ma non occorre che il profitto si sia realizzato in concreto). (art. 615-quater) DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 21
  • 22. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 22 c) dolo d'impeto e dolo di proposito • dolo d'impeto: la decisione di commettere il delitto sorge nel soggetto improvvisamente e il fatto viene immediatamente eseguito, senza che intercorra alcun intervallo di tempo tra momento conoscitivo e momento volitivo; • dolo di proposito: tra il momento del sorgere del proposito criminoso e la sua attuazione intercorre un considerevole lasso di tempo. Si ha l'aggravante della premeditazione ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione criminosa e l'azione durante il quale perduri nell'animo del soggetto, senza soluzioni di continuità, la risoluzione criminosa; d) dolo antecedente, concomitante e susseguente • dolo antecedente: ricorre quando il dolo sussiste nel momento iniziale dell'azione o dell'omissione; • dolo concomitante: ricorre quando il dolo perdura per tutto lo svolgimento della condotta; • dolo successivo: ricorre quando il dolo si manifesta dopo il compimento della condotta. Il dolo deve distinguersi dal movente, inteso quale mero motivo per il quale il soggetto si è determinato a compiere un fatto costituente reato. In genere, nel nostro ordinamento, i delitti sono puniti a titolo di dolo, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 42, comma 2, c.p.). Il dolo
  • 23. Nozioni di diritto penale La colpa Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 23 Due elementi strutturali fondamentali: a) la mancanza di volontà dell'evento, il soggetto, pertanto, non deve aver voluto né accettato il rischio del suo verificarsi; b) la verificazione dell'evento a causa dell'inosservanza di regole cautelari, ossia per imprudenza, negligenza, imperizia, o per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. In particolare, il fondamento della colpa risiede: • nella prevedibilità dell'evento, ovvero nella possibilità per l'agente di rappresentarsi nella mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione (che va accertata in concreto, con riguardo al momento in cui la condotta è posta in essere); - nella evitabilità dell'evento, ovvero nella possibilità di scongiurare l'evento la cui verificazione è stata prevista.
  • 24. Nozioni di diritto penale La colpa La dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione della colpa e, per schematizzare DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 24 si potrebbe distinguere: • colpa generica derivante da: •negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa); •imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità); •imperizia (agire con negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni) • colpa specifica derivante dall’inosservanza di: •leggi (atti del potere legislativo o comunque atti ad essi equiparati, come ad esempio il D.P.R. 547/1995 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro); •regolamenti (atti del potere esecutivo, come ad esempio il regolamento di esecuzione del codice della strada); •ordini (atti di altre pubbliche autorità, generalmente diretti ad una cerchia determinata di soggetti, come ad esempio le prescrizioni rivolte da un vigile urbano ad un incrocio); •discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose, volto a regolamentarne l’esercizio).
  • 25. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni La colpa 25 Inoltre si suole distinguere in: - colpa propria (l’evento non è voluto dall’agente) - colpa impropria (l’evento è voluto dall’agente ma non tanto da farlo rientrare nell’ipotesi del dolo); - colpa incosciente (ricorre quando l'agente non si rende conto della possibilità di provocare eventi dannosi con la propria condotta) - colpa cosciente (ricorre quando l'agente, pur essendosi rappresentato la possibilità del verificarsi dell'evento quale conseguenza della sua condotta, agisce nella piena convinzione che lo stesso non si verificherà) - colpa professionale (riguarda attività di per sé pericolose, ma che l'ordinamento consente in quanto socialmente utili) (esempio: attività medico-chirurgica )
  • 26. Nozioni di diritto penale Il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente (art. 43 c.p.). DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 26 Il soggetto cagiona un evento più grave di quello voluto. Elementi strutturali: •la volontà di realizzare il reato meno grave •la non volontà di realizzare quello più grave •nesso di causalità tra la condotta posta in essere e l'evento più grave concretamente realizzatosi (Es: sparo per ferire, ma uccido) La preterintenzione
  • 27. Nozioni di diritto penale Classificazione dei reati DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 27 A seconda della pena prevista dall’ordinamento, I reati si distinguono in: - delitti (reati puniti con le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa) - contravvenzioni (reati puniti con le pene dell’arresto o dell’ammenda). A seconda del comportamento del soggetto agente - reati commissivi (l’evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) - reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). Per quest’ultima ipotesi, va detto che l’ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo (L’art. 40 comma 2 c.p. dispone che “non impedire un evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.)
  • 28. Nozioni di diritto penale Classificazione dei reati DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 28 Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall’Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l’applicazione di una sanzione penale. I reati di omissione a loro volta si distinguono: - propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento dell’azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale – Omissione di Soccorso, omissione di atti d’ufficio) - impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l’obbligo di impedire. (es. bagnino – reato di omicidio)
  • 29. Nozioni di diritto penale Classificazione dei reati DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 29 A seconda della figura soggettiva di chi lo commette, I reati possono distinti in: - comuni: commessi indifferentemente da qualunque soggetto - propri. riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (ad esempio il peculato e la concussione - reati contro la PA - possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio) A seconda dell’offesa arrecata al bene giuridico protetto distinguiamo: - reati di danno (quando l'evento giuridico si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice) (art. 614 c.p.) - reati di pericolo (l'evento giuridico si sostanzi nella vera messa in pericolo del bene o valore tutelato dalla norma penale. In tal caso dunque la tutela offerta dal diritto penale ai beni giuridici è anticipata in quanto viene anticipata la stessa soglia di tutela del bene. (art. 422 c.p.)
  • 30. Nozioni di diritto penale Art. 42 c.p. – Responsabilità obiettiva DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 30 Art. 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
  • 31. Nozioni di diritto penale I reati e le pene DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 31 Pene: - delitti: ergastolo, reclusione e multa. - contravvenzioni: arresto e ammenda. Delitti: reati per cui è previsto che vi sia l’elemento soggettivo del dolo, o della colpa (quando è previsto dall’ordinamento) Contravvenzioni: l’elemento soggettivo viene attenuato, può essere punito qualunque fatto commesso, sia con dolo che colpa. Non è rilevante quindi.
  • 32. Nozioni di diritto penale Le Nozioni circostanze di diritto del penale reato - Aggravanti: un elemento di fatto o una situazione che può accompagnare l'azione o l'omissione illecita prevista come reato e che il legislatore ha preso in considerazione quale motivo di inasprimento della pena. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 32 Comuni (o specifiche, quando previste solo per determinati reati): 1) l'avere agito per motivi abietti o futili; 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; (art. 61 c.p.) - Attenuanti: un elemento di fatto non essenziale per la configurazione del reato e del quale il giudice può tener conto per diminuire la pena o per irrogare una pena di specie meno grave Comuni (o specifiche, quando previste solo per determinati reati) 1) l’avere reagito in stato di ira derivato da un fatto ingiusto altrui 2) nei delitti contro il patrimonio, l'aver provocato un danno patrimoniale tenue, con un evento dannoso o pericoloso tenue; (art. 62 c.p.)
  • 33. Nozioni di diritto penale L’azione penale El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 33 Denuncia: atto con cui ogni persona, anche se diversa dalla persona offesa dal reato, informa il PM o un ufficiale di PG, di un fatto che può costituire reato perseguibile d’ufficio. Alcune categorie di soggetti (come i Pubblici ufficiali) hanno l’obbligo di denuncia. Con la denuncia si ha l’acquisizione di una notizia di reato, e iniziano così le indagini. Querela: atto con cui la persona offesa da un reato manifesta la volontà che si proceda nei confronti dell’autore dello stesso. E’ condizione di procedibilità dell’azione penale. (non può essere iniziata e nemmeno proseguita, se già iniziata). Entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato.
  • 34. Nozioni di diritto penale La denuncia e la querela El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e Art. 332. Contenuto della denuncia. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 34 Art. 333. Denuncia da parte di privati. 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240 Art. 336. Querela. 1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
  • 35. Nozioni di diritto penale Perquisizioni El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e Art. 352. Perquisizioni. 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. 1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorche protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. (1) 2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. 3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito. 4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 35
  • 36. Nozioni di diritto penale Sequestro El eme n t i d i d i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. (1) Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 36
  • 37. Nozioni di diritto penale Arresto e fermo Arresto e fermo DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni De f i n i z i o n i 37 Sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei e precautelari in quanto rappresentano un’anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell’urgenza e l’assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida. Tanto l’arresto quanto il fermo sono vietati quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.)
  • 38. Nozioni di diritto penale Arresto e fermo DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 38 TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE CHE LA P.G. DISPONE A CARICO DI… "chi viene colto nell’atto di commettere il reato" (c.d. flagranza propria) chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (c.d. flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.). Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l’autore alla giustizia Ar r e s t o
  • 39. Nozioni di diritto penale Arresto e fermo C h i p r o c e d e a l l ’ a r r e s t o POLIZIA GIUDIZIARIA PRIVATI DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 39 ARRESTO OBBLIGATORIO (art. 380 c.p.p.): Deve procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell’ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell’ordinato vivere civile ARRESTO FACOLTATIVO (art. 381 c.p.p.): Può procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati. Il ricorso all’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. ARRESTO FACOLTATIVO (art. 383 c.p.p.): Può procedere all’arresto quando l’arresto è obbligatorio per la P.G. e si versi in flagranza di un reato perseguibile d’ufficio. Chi vi procede "deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia“.
  • 40. Nozioni di diritto penale Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga. Arresto e fermo DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 40 TEMPORANEA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE CHE IL P.M. DISPONE A CARICO DELLA PERSONA GRAVEMENTE INDIZIATA “di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico” "di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. Il tutto con la finalità di impedire che l’indagato possa darsi alla fuga soprattutto quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all’arresto F e rmo NOTA: Al fermo può procedere anche la P.G. quando ancora non vi sia stata l’assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero".
  • 41. Nozioni di diritto penale Il processo penale Gi u d i z i o d i p r imo g r a d o DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 41 NOTIZIA CRIMINIS INDAGINI PRELIMINARI RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO (esercizio dell’azione penale) ARCHIVIAZIONE Infondatezza della notizia criminis, reato estinto, fatto non è reato, autore è ignoto UDIENZA PRELIMINARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE Se reato è estinto (morte del reo), azione penale non doveva essere iniziata (manca querela, o remissione di querela), il fatto non è reato, il fatto non sussiste (mancano gli elementi essenziali del reato – condotta, evento, nesso causalità), l’imputato non lo ha commesso,, il fatto non è reato (manca il dolo, o la colpa) DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO DIBATTIMENTO SENTENZA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO
  • 42. Nozioni di diritto penale FATTO STORICO La sentenza RICOSTRUITO ATTRAVERSO LE DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 42 PROVE FATTO TIPICO RICOSTRUITO MEDIANTE L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE GIUDIZIO DI CONFORMITA’ Premessa minore Premessa maggiore Conclusione ASSOLUZIONE CONDANNA
  • 43. Nozioni di diritto penale I gradi del processo DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 43 PRIMO GRADO GIUDICE DI PACE Reati minori TRIBUNALE Cognizione di prima istanza CORTE D’ASSISE Reati gravi. Giudici popolari. SECONDO GRADO Mezzo di impugnazione ordinario. Nuova valutazione nei limiti dei motivi dedotti. Si giudica anche sul merito (gravame). Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. CORTE D’APPELLO CORTE D’ASSISE D’APPELLO TERZO GRADO - CORTE DI CASSAZIONE Mezzo di impugnazione ordinario costituzionalmente garantito. Motivi deducibili limitati (solo questioni di diritto). Decisioni: annullamento con rinvio. Annullamento senza rinvio. Funzione nomofilattica (SS.UU.) – esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge.
  • 44. A.A. 2014/15 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/ Grazie per l’attenzione Docenti: Gianluca Satta e Federico Aresti http://www.massimofarina.it http://www.diricto.it/ http://ict4forensics.diee.unica.it/ m.farina@unica.it – gianluca@gianlucasatta.it
  • 45. Nozioni di diritto penale DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2014/2015 - MASSIMO FARINA Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 45 Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 o Tu sei libero: • di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera; • di modificare quest’opera; • Alle seguenti condizioni:  Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.  Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.  Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa. o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. o Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra Licenza