2. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
SABAUDIA N.40 IN DATA 30 DICEMBRE 2013
Il Consiglio comunale di Sabaudia, il 30 dicembre scorso, ha deciso , con il
voto di LUCCI, AVVISATI, MORETTO, POLISENA, BIANCHI
RENATO, ZEOLI, VOLPATO, IODICE, BELMONTE e GIULIANI di
riconoscere la legittimità di una serie di debiti fuori bilancio relativi agli
anni scorsi.
Erano assenti: Secci, Bertolissio e de Piccoli.
Sono usciti prima della votazione: Schintu, Gervasi, Bordignon e
Mignacca.
3. L’art. 193 del testo Unico degli Enti Locali, stabilisce che:
«Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente
locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di
ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi.
In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo,
adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano
degli eventuali debiti»
4. a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei
limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché
sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da
norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici
locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica
utilità;
L’art. 194 a sua volta stabilisce che «Con deliberazione consiliare
di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita
dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
5. e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati
utilità ed arricchimento per l’ente, nell’àmbito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l’ente può provvedere anche mediante un piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello
in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa
documentalmente provvedersi a norma dell’articolo 193, comma 3,
l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e
seguenti.
Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente
motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse.
6. Secondo il Ministero dell’ Interno (Circolare F.L. 21/1993):
«il debito fuori bilancio è un’obbligazione verso terzi per il
pagamento di una determinata somma di denaro che grava
sull’ente, non essendo imputabile ai fini della responsabilità a
comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari e
che non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione
stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme gius-
contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali»
7. Come accennato il legislatore con gli artt. 193 e 194 del Testo
unico degli enti locali ha previsto che tutti i debiti fuori bilancio
debbano essere sottoposti subito al Consiglio comunale per il
loro riconoscimento e comunque entro il 30 settembre di ogni
anno, previo parere obbligatorio del Collegio dei revisori.
Nel corso della passata consiliatura, nonostante le vive
sollecitazioni dell’opposizione non furono mai sottoposte
formalmente al Consiglio proposte di deliberazioni per il
riconoscimento di debiti fuori bilancio, dissimulando la reale
situazione dei conti dell’ente come per dare l’impressione ai
cittadini di avere un Comune con i conti in ordine
Neanche il Commissario straordinario ha ritenuto di affrontare
il problema dei debiti fuori bilancio
8. La Corte dei Conti Sezione Controllo Enti nell’esaminare la
situazione del Comune di Sabaudia, con deliberazione n.
61/2012 aveva avuto già modo di segnalare una serie di
irregolarità: «il reiterato ricorso a prassi e comportamenti
irregolari, suscettibili - nel contesto della gestione comunale…di
incidere sulla stabilità e sulla solidità della situazione
finanziaria ed economica dell’Ente, ponendone a rischio la
tenuta nel prossimo futuro ove non tempestivamente
modificati».
9. Il nuovo Collegio dei Revisori dei conti, insediatosi nel 2013,
nella relazione al consuntivo dell’anno 2012 (30 aprile 2013)
riferiva che dopo la chiusura dell’esercizio non erano stati
riconosciuti debiti fuori bilancio.
Solo a seguito di sollecitazioni del responsabile del servizio
finanziario in data 22 aprile 2013 risulta che siano pervenute
comunicazioni positive da parte dell’Avvocatura (€ 2.101.127,77,
oltre ad € 1.117.286,74 per pignoramenti) e del Settore ambiente
(per € 280.078,56).
Da quanto si potrà vedere nelle slides successive la
maggioranza dei debiti fuori bilancio era ampiamente nota da
molti anni e il Consiglio comunale non è stato informato.
10. Riconoscimento di debito relativo all’ acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del
TUEL – Settore ambiente e demanio marittimo: € 280.078, 56
• Si tratta di due fatture della Società IND. ECO. s.r.l. : n. 384/2011 per
€ 81.209,33 e n.385/2011 per € 39.632,70 per adeguamenti tariffari
retroattivi all’anno 2010 e mesi gennaio - agosto 2011 (relativi alle
spese dei conferimenti dei rifiuti urbani in discarica) a seguito della
determinazione della Regione Lazio B06472/2011 (come da nota n. S.A.
2508 del 14/11/2011.
• Il mancato adempimento è stato dovuto alla incapienza del capitolo di
bilancio, questo benché la spesa derivante dal contratto fosse
ampiamente nota al momento della compilazione e dell’approvazione
del bilancio.
11. Riconoscimento di debito relativo all’ acquisizione di beni e servizi, in
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del
TUEL – Settore ambiente e demanio marittimo: € 280.078, 56
• Altre due fatture sono del Consorzio Formula Ambiente: n.45/ed/2009 per €
43.182,79 e n.153/ed/2010 per 116.053,74; la fattura n.45/ed/2009, si
riferisce all'ultima mensilità contrattuale del 2011 relativa al servizio di
raccolta e gestione rifiuti solidi urbani affidati al predetto consorzio e la
fattura n. 153/ed/2010 si riferisce all’ aumento relativo all'indice di
rivalutazione ISTAT per gli anni 2009 e 2010.
• Esiste un contenzioso tra il Comune di Sabaudia e il Consorzio.
• La prestazione è stata regolarmente resa e sussiste l’interesse dell’ente in
quanto trattasi di servizio indispensabile. Nel frattempo al debito si sono
sommati gli interessi e la somma è lievitata notevolmente.
12. Riconoscimento di debito relativo a Quote Consorzio
di Bonifica Agro Pontino. Settore Patrimonio €
61.219,00
Si tratta di una serie di avvisi pervenuti negli anni 2008-2011,
rimasti inevasi a causa delle difficoltà di individuare l’effettiva
proprietà o destinazione attuale delle stesse (come si evince da
quanto scritto nelle premesse della deliberazione).
13. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
1) Sentenza TAR Lazio 235/2011, vertenza M.Pazzi (n.q. erede Serafini
Fracassini) per diniego sanatoria edilizia; la sentenza è di € 2.500 oltre
oneri di legge; il debito riconosciuto è di € 3.484,92. Non risulta che sia
stato presentato ricorso al Consiglio di Stato.
2) Sentenza TAR Lazio 257/2011, vertenza A.B. Federici, per diniego di
sanatoria; la sentenza ammonta ad € 2.500, oltre ad oneri di legge; il
debito riconosciuto ammonta ad € 3.484,92. Non risulta che sia stato
presentato ricorso al Consiglio di Stato.
14. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
3) Sentenza Corte d’appello 3336/2011, vertenza Soc. Le Dune ed altri
75 (la famosa causa dei tumuleti), concernente la rivendicazione delle
aree di proprietà dei medesimi (causa già vinta dal Comune di Sabaudia
in primo grado nel 2006) e perduta in appello, con conseguente addebito
delle spese € 592.125,06; dalla notifica della sentenza in poi non è stato
fatto nulla e sono maturati gli interessi. Non risulta che sia stato
presentato ricorso al Consiglio di Stato.
15. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
4) Sentenza TAR Lazio 643/2011, vertenza Romeo Beoni relativa
all’illegittimità del silenzio rifiuto in merito all’istanza di rilascio del titolo
edilizio in sanatoria, € 2.153,20.
5) Sentenza TAR Latina 1078/2011, vertenza Fiorenza Capitanucci,
relativa alla richiesta di annullamento del provvedimento di sospensione
dell’istruttoria in merito ad una istanza di concessione demaniale: €
1.616,69, anche qui si tratta di sentenza risalente al 2011. Non risulta che
sia stato presentato ricorso al Consiglio di Stato.
16. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
6) Sentenza TAR Latina 465/2012, vertenza Ruggiero s.p.a., relativa alla
declaratoria di illegittimità in merito al silenzio serbato dal comune in merito
ad una istanza di variante urbanistica per l’ampliamento dello stabilimento
produttivo, il Comune è stato condannato al pagamento delle spese giudiziarie
e degli onorari per complessivi € 2.203,20. Non è stato presentato ricorso al
Consiglio di Stato.
7) Sentenza TAR 940/2012, vertenza Ruggiero s.p.a., relativa alla richiesta di
annullamento della deliberazione n. 19/2012 per il progetto di ampliamento
dello stabilimento, anche in questo caso il Comune è stato condannato al
pagamento di € 500,00; il debito assomma ad € 634,40. Non è stato presentato
ricorso al Consiglio di Stato.
17. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
8) Sentenza TAR 240/201, vertenza Il Quadrifoglio s.r.l., il Comune è stato
condannato a pagare la somma di € 1.000; i debito assomma ad € 1.047,00.
Non è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato.
9) Sentenza TAR 36/2012, vertenza ing. Poliakine, relativa all’annullamento
d’ufficio di un permesso a costruire; il Comune è stato condannato a pagare la
somma di € 1000,00 , il debito complessivo ammonta ad € 1.034,99. Non è stato
presentato ricorso al Consiglio di Stato.
10) Sentenza TAR 308/2012, vertenza Bernardini, relativa alla richiesta di
annullamento di permesso a costruire rilasciato ad un vicino; il Comune è
stato condannato a pagare € 1.000,00; l’ammontare complessivo del debito
ammonta ad € 1.568,80. Non è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato.
18. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
11) Sentenza TAR 1091/2011, vertenza A.Guazzarotti, relativa
all’impugnativa del provvedimento relativo alla determinazione
dell’indennità risarcitoria per una pratica di condono edilizio; il ricorso è
stato accolto ed il Comune è stato condannato a pagare la somma di €
1000,00. Non risulta che sia stato presentato ricorso.
12) Sentenza TAR 923/2012, vertenza Natale Paradisi, relativa alla
indennità risarcitoria per una pratica di condono edilizio; il ricorso è stato
accolto ed il Comune è stato condannato a pagare la somma di € 1.000.
Non è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato.
19. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
13) Sentenza TAR 924/2012, vertenza Anna Valori, relativa alla indennità
risarcitoria per una pratica di condono edilizio; il ricorso è stato accolto ed il
Comune è stato condannato a pagare € 1.000. Non è stato presentato ricorso al
Consiglio di Stato
14) Sentenza TAR 538/2012, vertenza Angelè E.D., relativa al diniego di una
istanza di sanatoria edilizia. Il ricorso è stato accolto ed il Comune è stato
condannato a pagare € 1.500. Non è stato presentato ricorso al Consiglio di
Stato
15) Sentenza Trib.le Civile di Latina 1875/2006, vertenza Banca di Roma,
relativa alla impignorabilità dei beni. Il Comune è stato dichiarato soccombente
ed è stato condannato a pagare € 2.000. Il debito è lievitato ad € 3.335,97
20. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
16) Sentenza Corte di Appello di Roma 596/2011, vertenza Capitalia Banca di
Roma, relativa ad un pignoramento. Il Comune è stato condannato al
pagamento della somma di e 18.458,99. Il debito è lievitato ad € 28.893,07
17) Vertenza Argano e Pietrosanti, per il riconoscimento di crediti per attività
professionale svolta a favore del Comune. Il credito originario era di €
1.600.000, poi fu fatta una transazione riducendo l’importo ad € 500.000 (det.
298/2011 ma il Comune non ha provveduto a corrispondere quanto convenuto
per cui gli interessati hanno presentato ricorso per decreto ingiuntivo al
Tribunale di Latina, l’amministrazione ha ritenuto di non resistere. La
questione non è stata mai sottoposta al Consiglio comunale.
21. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
18) Tribunale Civile di Roma, lodo arbitrale 2/12/2011, vertenza Stirpe
costruzioni. In base al lodo il Comune avrebbe dovuto pagare la somma di €
218.764,54, oltre ai 273 delle spese di lodo pari ad 28.000,00. Poiché il Comune
non ha provveduto gli arbitri hanno chiesto la liquidazione della somma loro
dovuta. Il 12 giugno 2013 è stato acquisito il pignoramento presso terzi per cui il
debito è lievitato a 287.891,25 per interessi e spese per il procedimento esecutivo.
19) Tribunale di Roma Decreto ingiuntivo 7611/2012 a favore della regione
Lazio per la gestione provvisoria delle opere di acquedotto affidate dalla Cassa
per il Mezzogiorno. Il debito ammonta ad € 1.029.538,88 oltre ad e 5.262,43 per
spese legali.
22. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
20) Sentenza TAR Lazio 37/2013 vertenza Di Caterino S.E., per ottenere
l’annullamento del silenzio serbato dal Comune in merito ad una vertenza con
la parte ricorrente. Il Comune è stato dichiarato soccombente e condannato al
pagamento della somma di € 1.000,00 ; il debito ammonta ad 1.023,94
21) Sentenza TAR Lazio 6710/2013, vertenza Mastracci P., relativa al
pagamento dell’indennità risarcitoria. Il Comune è stato dichiarato
soccombente e condannato al pagamento di € 2.000,00
22) Sentenza TAR Lazio 824/2013, vertenza Ruggiero s.p.a., avverso il diniego
al progetto di ampliamento dello stabilimento disposto dal Consiglio comunale
con delibera n. 19/2012. Il ricorso è stato accolto ed il Comune è stato
condannato al pagamento di € 3.000,00; il debito è lievitato ad 4.406,40
23. Ognuno dei responsabili amministrativi dei Settori nell’ambito
delle cui competenze erano stati accertati i debiti fuori bilancio
avrebbe dovuto predisporre tempestivamente la proposta di
riconoscimento per il Consiglio, ma ciò non è avvenuto, perché?
Non sempre per ogni debito risulta chiaro l’ammontare degli interessi
(distinti dal debito vero e proprio), con i motivi che ne hanno causato la
formazione, né è stato spiegato perché mai non si sia provveduto
tempestivamente anno per anno a sottoporli al Consiglio, perché ?
Gli atti saranno trasmessi alla Corte dei Conti unitamente al rendiconto
dell’esercizio, speriamo in quella sede che venga data risposta alle
domande poste.
24. Riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1,
lettera a) relativa a sentenze esecutive.
Settore Avvocatura. Complessivi € 2.200.000,00
23) Sentenza Corte di Appello di Roma 6106/2013, vertenza Napoli S., relativa
al pagamento di alcune parcelle per un ammontare di € 77.487,63, somma poi
ottenuta in via esecutiva dall’interessato; con la sentenza in esame il Comune
è stato condannato al pagamento delle spese di primo e secondo grado per un
ammontare di € 8.200.000. Il debito è lievitato ad € 10.404,16
24) Sentenza Consiglio di Stato 5483/2013, vertenza Paini R., relativa alla
selezione interna per la progressione verticale della dipendente. Il Comune
accogliendo in parte il ricorso dell’interessata ha ordinato al Comune ad
esibire alcuni atti ed al pagamento delle spese per € 2.000,00. Il debito
ammonta ad 2.537,60