1. Al Sig. Tommaso Bradascio
Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Gioia del Colle
Piazza Margherita di Savoia, 10 - 70023 Gioia del Colle
Al Sig. Sergio Povia
Sindaco - Comune di Gioia del Colle
p.c. All’Ufficio Territoriale del Governo
C.so Vittorio Emanuele II, 2
70122 BARI
p.c. Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
Presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia
Via Matteotti 56, 70121 BARI
p.c. Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
p.c. Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
Via Demetrio Marin 3 - 70125 BARI
(Si chiede, agli Enti in indirizzo ai quali la presente viene inviata per conoscenza, di attivare le iniziative più
congrue per quanto di loro competenza)
Oggetto: "Affidamento attività di supporto per la riscossione spontanea e di accertamento dei tributi
comunali”. INTERPELLANZA consiliare ai sensi dell’Art. 82 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale.
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2. I sottoscritti Enzo Cuscito e Donato Lucilla nella loro qualità di Consiglieri Comunali:
PREMESSO che con Delibera di Giunta n. 89 del 25/10/2012 l’Amministrazione Comunale di Gioia del
Colle ha deliberato di affidare, tramite procedura di gara pubblica, ad un soggetto esterno le “attività
di supporto per la riscossione spontanea e di accertamento, tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (o TARES), dell'imposta comunale sulla pubblicità, del canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,
Imposta Comunale Propria (IMU), assistenza legale per la riscossione coattiva dei tributi comunali e di
quelle relative a violazioni ai regolamenti comunali, degli oneri di urbanizzazione, delle rette trasporto
scolastico, delle rette asilo nido, della refezione scolastica e di tutte le altre entrate comunali”;
PRESO ATTO che con pubblicazione nr. 2012/001922 del 3/12/2012 è stato indetto bando di gara
per l’"Affidamento attività di supporto per la riscossione spontanea e di accertamento dei tributi
comunali”, in linea con l’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con la Delibera di cui sopra,
sottolineando, all’art.2 del capitolato speciale, come “l’appalto ha durata di anni cinque con decorrenza dal
01 gennaio 2013 o, se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del
servizio”.
CONSTATATO che sulla materia è intervenuto l'art. 9 comma 4 del D.L. 10-10-2012 n. 174
intitolato “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.”, pubblicato nella Gazz. Uff. 10
ottobre 2012, n. 237 che testualmente recita: << In attesa del riordino della disciplina delle attività
di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, e
per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3,
commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. Fino a tale data è fatto divieto di
procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono
prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso. >>;
CHE nella Delibera di Giunta 89/2012, in merito proprio al su citato D.L. 174/2012, si afferma “che
l’affidamento in appalto delle attività di supporto, propedeutiche e complementari, alla gestione
dell’accertamento e riscossione sono escluse dal suddetto decreto legge 10.10.2012, n.174”;
CHE, però, nel Capitolato speciale d’oneri per l’affidamento delle attività di supporto per la riscossione
spontanea e di accertamento (stampa, spedizione e rendicontazione) di tutte le entrate comunali
(capitolato allegato al bando di gara), all’Art. 6, comma 1, tra gli obblighi dell’appaltatore, afferma: “1.
L’appaltatore diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità,
subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore”, contravvenendo a quanto
espresso esplicitamente dall'art. 9 comma 4 del D.L. 10-10-2012 n. 174 quando afferma che “è
fatto divieto ( sino al 30.06.2013) di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e
riscossione delle entrate”;
CONSIDERATO che l’Art. 42, , comma 2, punto e), del Testo Unico degli Enti Locali, tra le Attribuzioni
dei Consigli Comunali, afferma: “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali,
affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;
CHIEDONO
al Signor Sindaco e al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di informare i sottoscritti Consiglieri
Comunali riguardo ai motivi per cui:
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3. a) Si sta procedendo all’affidamento delle attività di gestione e riscossione delle entrate,
nonostante l’esplicito divieto “di gestione e riscossione delle entrate” espresso dal D.L. 174
del 10.10.2012, all’art. 9 comma 4. Appare, infatti, chiaro, sia nell’intero corpo della DG
89/2012, sia nell’Art. 6, comma 1 del capitolato del bando di gara che l’appaltatore acquisirà la
titolarità “della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in
tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore” e, quindi, anche e soprattutto, della
riscossione. A chi subentrerebbe, infatti, l’appaltatore? Si chiede, pertanto, di esplicitare
meglio in che modo e secondo quale interpretazione le “attività di supporto, propedeutiche e
complementari, alla gestione dell’accertamento e riscossione sono escluse dal suddetto decreto
legge 10.10.2012, n.174”, così come affermato nella delibera di Giunta 89/2012. Considerato che,
stando al Capitolato speciale del bando di gara l’appaltatore diviene, più che supporto, “titolare
della gestione del servizio”. Tra i requisiti dell’appaltatore, per altro, è richiesta proprio
l’apposita iscrizione “nell’albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione, di accertamento dei tributi e quelli di riscossione e di altre entrate dei Comuni e
delle Province istituito con D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 ex art. 53, comma l”.
b) Nella Delibera di Giunta 89/2012 e nel bando di gara, inoltre, oltre ai tributi e alle entrate comunali
elencate di cui la ditta appaltatrice dovrà occuparsi della gestione (percependo congrui aggi), si parla
genericamente anche di “tutte le altre entrate comunali”. Si domanda: entrate comunali non
sono anche i trasferimenti statali, i finanziamenti regionali e altre entrate extracomunali?
Anche su queste la ditta appaltatrice vanterà il percepimento di aggi?
c) Non è iniquo e dannoso per l’Ente che la ditta appaltatrice percepisca l’aggio anche sul
versamento volontario dell’IMU, tenuto conto che l’operazione in questione non prevede
l’invio di stampa bollettini e/o avviso di pagamento? Che cosa è, un dono gratuito a spese dei
cittadini?
d) Si decide di “esternalizzare” il servizio di accertamento e riscossione senza prima un
approfondito studio sulla dotazione organica del Comune. Nella Delibera di Giunta 89/2012,
infatti, si afferma che “la costituzione di un Ufficio Unico delle Entrate Comunali e relativo
potenziamento con risorse interne qualificate non è realizzabile”, considerato che il personale
idoneo non è “reperibile all’interno per carenze esistenti in altri servizi comunali”. Non sarebbe
stato opportuno e utile, prima di destinare, per 5 anni, ingenti somme riscosse ai cittadini verso un
soggetto terzo, attraverso aggi onerosi, un approfondimento serio e dettagliato sull’organizzazione
e sull’ordinamento degli uffici e dei servizi?
e) Esiste uno studio dettagliato che dimostri scientificamente “la convenienza sotto il profilo
economico”, così come viene affermato dall’Amministrazione, dell’affidamento all’esterno del
supporto all’Ufficio Tributi? L’Art. 7 comma 5 del “Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie”
stabilisce, infatti, che “la scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione
espressa fondata sull’apposita documentata relazione predisposta dal Direttore di Ragioneria e dal
Funzionario Responsabile dei Tributi, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni
singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi
costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi”. Nella
Delibera di Giunta 89/2012 si parla esclusivamente di una relazione “acquisita in atti, con la quale il
Funzionario Responsabile del Servizio Tributi ha evidenziato che occorre implementare la Sezione
Entrate Comunali con risorse umani e strumentali”. Atteso che il funzionario non ha funzioni
dirigenziali e che sarebbe stata necessaria una Relazione a firma del Dirigente di Settore che, nel
nostro Ente, è incarico affidato al Segretario Generale Dott. Giuseppe Dioguardi, poiché l’indirizzo
in questione riguarda anche altri settori (inerenti la riscossione degli oneri di urbanizzazione – rette
asilo nido – altre entrate comunali - personale etc.) e non solo i tributi, sarebbe stato necessaria
anche Relazione dei Dirigenti di quei Settori. Ma, soprattutto, in violazione dell’Art. 7 comma 5 del
“Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie”, nella Delibera di Giunta 89/2012 non è citata o
considerata nessuna Relazione del Direttore di Ragioneria, la qual cosa rende implicitamente
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4. NULLA la Delibera stessa ed il relativo bando. Delibera che andrebbe, insieme a tutti gli atti
conseguenti, immediatamente revocata per autotutela.
f) Per quale ragione non è stato investito, di un tale indirizzo, il Consiglio Comunale, così come
previsto dall’art.42 del TUEL, considerato l’ampliamento, rispetto a quanto stabilito in passato, del
supporto per la riscossione spontanea e di accertamento delle entrate comunali? Nella Delibera di
Consiglio Comunale n.17 del 10.04.2001, infatti, l’indirizzo era riferito alla gestione diretta e
coattiva dei tributi comunali (ICI – TARSU) mentre con l’attuale indirizzo si amplia il servizio anche
ad entrate che non investono esclusivamente l’Ufficio Tributi, come quelle “relative a violazioni ai
regolamenti comunali, degli oneri di urbanizzazione, delle rette trasporto scolastico, delle rette
asilo nido , della refezione scolastica e di tutte le altre entrate comunali” che riguardano invece
altri uffici come l’Ufficio Tecnico, la Ragioneria, i Servizi Sociali. Si tratta, pertanto, a parere
degli scriventi, una autentica espropriazione del ruolo e delle funzioni che la legge affida al
Consiglio Comunale, tale da rendere illegittimo l’atto di che trattasi.
Certo di un rapido riscontro alla presente interpellanza, cogliamo l’occasione per porgerVi distinti
saluti.
Gioia del Colle, 14 gennaio 2013
DONATO LUCILLA ENZO CUSCITO
CONSIGLIERE COMUNALE CONSIGLIERE COMUNALE
Pro.di.Gio Solidarietà e Partecipazione
Coalizione “Per il Bene Comune”
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