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News 25/SSL/2014 
Lunedì, 27 ottobre 2014 
Marcatura CE secondo norma EN 1090-1 per l’immissione sul mercato degli elementi 
strutturali in acciaio e alluminio 
Dal 1 luglio 2014 è obbligatoria la Marcatura CE secondo Norma Armonizzata EN 
1090-1 per l'immissione sul mercato degli elementi strutturali in acciaio e alluminio in 
Italia ed in tutto lo Spazio Economico Europeo 
La Norma Armonizzata EN 1090-1 riguarda la valutazione della conformità del 
controllo della produzione in fabbrica dei componenti strutturali in acciaio e 
alluminio utilizzati per le costruzioni di strutture in acciaio e miste acciaio - 
calcestruzzo. 
Ambito di Applicazione 
La Norma si rivolge alle aziende che immettono sul mercato prodotti metallici 
strutturali. 
Il campo di applicazione della EN 1090-1 risulta quindi piuttosto vasto e comprende 
componenti in acciaio e in alluminio utilizzati in diversi tipi di opere: capannoni, 
intelaiature per edifici residenziali o uffici, ponti in acciaio e calcestruzzo, viadotti, 
tralicci, stadi, grandi spazi espositivi. (scarica documento inclusioni/esclusioni) 
Gli elementi possono essere utilizzati direttamente nelle opere o essere incorporati 
nelle stesse dopo essere stati assemblati. La norma si applica alle produzione in serie 
e non. 
L'Applicazione della UNI EN 1090-1 
La base della Marcatura CE ai sensi della Norma EN 1090-1 è costituita da: 
- Una Dichiarazione di Prestazione redatta dal Fabbricante. 
- Un Certificato di Conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica emesso 
dall’Organismo Notificato. 
In virtù della notifica ricevuta dai Ministeri competenti, Bureau Veritas Italia svolge il 
ruolo di primo Organismo Italiano Notificato (Notified Body n.1370) per la 
Certificazione del FPC secondo la EN 1090-1.
L'Allegato ZA.2 alla Norma EN 1090-1 stabilisce i compiti del Fabbricante e 
dell'Organismo Notificato ai fini della certificazione: 
■ Il Fabbricante implementa un Sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica 
(FPC), ovvero una sistematica azione di controllo interno permanente della propria 
produzione che comprende anche lo svolgimento di Prove Iniziali di Tipo (ITT/ITC) e 
ulteriori prove su campioni di prodotto secondo un programma di prove definito; 
■ L’Organismo Notificato, a seguito di un’attività di Ispezione Iniziale e Verifica 
dell’FPC, certifica che quanto implementato e prodotto sia conforme agli Standard 
cogenti ed emette un Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in 
Fabbrica. 
■ A seguito della Certificazione di conformità, il Fabbricante emette e sottoscrive 
una Dichiarazione di Prestazione che, assieme al Certificato, costituisce la base per 
l'apposizione della marcatura CE. 
■ Il Fabbricante può apporre il Marchio CE sui propri prodotti e commercializzarli. 
■ Durante il periodo di validità della certificazione, l’Organismo di Certificazione 
svolge Verifiche di Sorveglianza finalizzate al controllo del mantenimento del 
sistema. 
Processi Speciali 
La saldatura è il processo speciale più comunemente utilizzato per i prodotti coperti 
dalla EN 1090-1. 
La qualità del processo di saldatura deve essere valutata da un Organismo di Parte 
Terza. 
In particolare l’Allegato B della EN 1090-1 e § 7 della Parte-2 o -3 della EN 1090 
specifica come dimostrare questa conformità, ovvero attraverso: 
■ Un Sistema di Gestione del processo saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834 (un 
certificato valido in accordo alla UNI EN ISO 3834 è l’opzione migliore per soddisfare 
tale requisito) 
■ La Qualifica dei Procedimenti di Saldatura, dei Saldatori e degli Operatori. 
Fonte:Bureauveritas.it 
Sulla responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore distaccato 
Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 30483 del 10 luglio 2014 (u. p. 25 
giugno 2014)- Pres. Brusco – Est. Piccialli – P.M. Cedrangolo - Ric. V.F. e F.A..
Sono state confermate in questa sentenza della Corte di Cassazione le disposizioni in 
materia di salute e di sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, 
contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso di 
distacco dei lavoratori. Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione nel caso di 
distacco di un lavoratore da una impresa all’altra, ha ribadito la suprema Corte, 
sono a carico del distaccatario fatta eccezione degli obblighi di formazione e 
informazione che restano a carico del distaccante. Nel caso particolare sottoposto 
all’esame della Corte di Cassazione e che riguardava un infortunio occorso ad un 
lavoratore distaccato presso una vetreria che ha subito delle lesioni per il 
ribaltamento di alcune vetrate sono stati ritenuti responsabili dell’accaduto sia il 
datore di lavoro distaccante che il distaccatario per essere venuti entrambi meno ai 
loro specifici obblighi. 
Fonte: puntosicuro.it 
Casa-lavoro, l’uso del mezzo pubblico strumento normale e meno rischioso 
Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 ottobre 2014, n. 22154. 
Infortunio in itinere. Uso del mezzo proprio e assunzione del rischio: il mezzo di 
trasporto pubblico è lo strumento normale per la mobilità e comporta il minimo 
rischio. 
Non spetta la rendita ex Dpr. n. 1124 del 1965* né l’indennità per inabilità 
temporanea in relazione all’infortunio in itinere subito dal lavoratore che, avendo 
subito un infortunio durante il percorso casa-lavoro con mezzo proprio, avrebbe 
potuto recarsi al lavoro utilizzando, invece, il servizio di linea di trasporto pubblico. 
È la tesi della sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 ottobre 2014, n. 22154, 
che ha accolto il controricorso dell’Inail contro la pretesa del lavoratore interessato 
di ottenere sia la rendita che l’indennità di inabilità temporanea. 
La Cassazione, avendo osservato: 
· che nel caso in questione l’uso del mezzo meccanico non era giustificato 
dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro; 
· che per “la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi 
fisici o di salute (dell’interessato), il tragitto non superiore al chilometro era 
comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di 
energie fisiche”.
“Per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico 
della collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di 
“necessità”. Necessità che già i giudici di merito avevano escluso. 
Anche nel passato per la giurisprudenza (Cass. n. 19940 del 2004) “l’uso del mezzo 
proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve 
essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto 
pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta 
il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti”. 
* Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. 
Fonte:quotidianosicurezza.it e Cassazione civile sentenza 22154 
Efsa, linee guida valutazione esposizione pesticidi, operatori lavoratori residenti 
PARMA - Linee guida per la valutazione dell’esposizione ai pesticidi. Pubblicata da 
Efsa Autorità europea per la sicurezza alimentare, una nuova metodologia 
armonizzata per il calcolo del rischio e la protezione nell’uso dei prodotti utilizzati 
sulle piante, metodologia indicata per quattro gruppi di popolazione: operatori, 
lavoratori, residenti, astanti. 
Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and 
bystanders in risk assessment for plant protection products. La guida, sulla bozza 
della quale Efsa lo scorso aprile ha indetto una consultazione pubblica, è stata 
ideata per supportare i valutatori del rischio e i produttori di pesticidi che devono 
presentare richieste di autorizzazione. Valuta l’esposizione per via non alimentare, 
ma per inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione su tramissione mano-bocca. 
Come detto sono quattro i gruppi di popolazione interessati, questi: 
· “Operatori: agricoltori di professione che svolgono attività legate 
all’applicazione di pesticidi, come la miscelazione e il caricamento dei 
pesticidi nei macchinari, o l’azionamento, la pulizia, lo svuotamento e la 
riparazione di tali apparecchiature. 
· Lavoratori: coloro che, nell’ambito della propria attività lavorativa, 
operano in aree in cui si utilizzano pesticidi o che maneggiano colture 
trattate con sostanze chimiche.
· Residenti: coloro che vivono, lavorano o vanno a scuola nelle vicinanze di 
una zona in cui vengono utilizzati pesticidi e che non adottano misure 
protettive, come l’indossare indumenti speciali, per ridurre l’esposizione. 
· Astanti: coloro che possono trovarsi all’interno o nelle vicinanze di una zona 
trattata con pesticidi e che non attuano misure di protezione”. 
Il documento è stato affiancato da un nuovo tool, ancora dedicato all’utente, che 
permette di effettuare valutazioni dell’esposizione e che sollecitato con dati riporta 
scenari realistici e i casi peggiori di esposizione. 
Efsa ricorda: “Tutte le stime danno per scontato che, nel trattare i pesticidi, gli 
operatori e i lavoratori si attengano alle procedure di sicurezza universalmente 
ammesse, note come “buone prassi agricole”. 
Così Jose Tarazona, responsabile unità Pesticidi Efsa: “Le linee guida rappresentano 
un enorme passo in avanti per l’armonizzazione della valutazione dell’esposizione ai 
pesticidi per operatori, lavoratori, residenti e astanti a livello di UE. Il centro di 
raccolta dati e lo strumento sviluppati dall’Efsa offrono una piattaforma di lavoro 
unica alle persone incaricate di valutare i rischi dell’esposizione ai pesticidi. Ora la 
comunità scientifica possiede un linguaggio comune e un insieme di definizioni 
condivise per poter discutere e perfezionare ulteriormente questo approccio”. 
Mobilitazione. L’Autorità per la sicurezza alimentare comunica che le linee guida 
contengono delle incertezze, derivanti da mancanza di dati, in particolare in merito 
all’esposizione dei residenti. “L’Autorità fa pertanto appello agli scienziati degli Stati 
membri, agli organismi di ricerca e ai produttori affinché contribuiscano a colmare 
queste lacune in vista del continuo aggiornamento delle linee guida”. 
“Le linee guida rappresentano un solido punto di partenza, ma si tratta di un 
progetto ancora in fieri” – ha aggiunto il Jose Tarazona – “La cosa più importante è 
che esse contribuiscono a individuare le lacune a livello di dati. Invitiamo tutti i 
membri della comunità scientifica a generare e fornire le informazioni necessarie per 
rafforzare ulteriormente questa metodologia”. 
Fonte:quotidianosicurezza.it 
Innovazione Pmi sicurezza lavoro, dal 3 novembra via al Bando Inail Fipit 
Bando Inail Fipit. Ricordiamo che sarà attivata il 3 novembre 2014 nella sezione 
Servizi online del portale Inail (Leggi: le Faq Inail su Fipit) la procedura informatica per 
inserire la domanda di partecipazione al Bando per finanziamenti alle imprese per 
progetti di innovazione tecnologica.
Lo sportello telematico, disponibile per i soli utenti registrati, sarà disponibile fino alle 
ore 18.00 del 3 dicembre 2014. 
Il bando Fipit Inail finanzierà le piccole e micro imprese operanti nei settori 
dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei 
che intendano realizzare progetti di innovazione tecnologica che mirano al 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il contributo sarà erogato in conto capitale e potrà coprire fino ad un massimo del 
65% delle spese al netto dell’Iva, sostenute e documentate per la realizzazione del 
progetto. La richiesta di contributo non potrà essere inferiore a 1000 euro, e nel 
rispetto del regime de minimis, non potrà superare i 50mila euro. 
Info e contatti: Bando Fipit
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  • 1. News 25/SSL/2014 Lunedì, 27 ottobre 2014 Marcatura CE secondo norma EN 1090-1 per l’immissione sul mercato degli elementi strutturali in acciaio e alluminio Dal 1 luglio 2014 è obbligatoria la Marcatura CE secondo Norma Armonizzata EN 1090-1 per l'immissione sul mercato degli elementi strutturali in acciaio e alluminio in Italia ed in tutto lo Spazio Economico Europeo La Norma Armonizzata EN 1090-1 riguarda la valutazione della conformità del controllo della produzione in fabbrica dei componenti strutturali in acciaio e alluminio utilizzati per le costruzioni di strutture in acciaio e miste acciaio - calcestruzzo. Ambito di Applicazione La Norma si rivolge alle aziende che immettono sul mercato prodotti metallici strutturali. Il campo di applicazione della EN 1090-1 risulta quindi piuttosto vasto e comprende componenti in acciaio e in alluminio utilizzati in diversi tipi di opere: capannoni, intelaiature per edifici residenziali o uffici, ponti in acciaio e calcestruzzo, viadotti, tralicci, stadi, grandi spazi espositivi. (scarica documento inclusioni/esclusioni) Gli elementi possono essere utilizzati direttamente nelle opere o essere incorporati nelle stesse dopo essere stati assemblati. La norma si applica alle produzione in serie e non. L'Applicazione della UNI EN 1090-1 La base della Marcatura CE ai sensi della Norma EN 1090-1 è costituita da: - Una Dichiarazione di Prestazione redatta dal Fabbricante. - Un Certificato di Conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica emesso dall’Organismo Notificato. In virtù della notifica ricevuta dai Ministeri competenti, Bureau Veritas Italia svolge il ruolo di primo Organismo Italiano Notificato (Notified Body n.1370) per la Certificazione del FPC secondo la EN 1090-1.
  • 2. L'Allegato ZA.2 alla Norma EN 1090-1 stabilisce i compiti del Fabbricante e dell'Organismo Notificato ai fini della certificazione: ■ Il Fabbricante implementa un Sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC), ovvero una sistematica azione di controllo interno permanente della propria produzione che comprende anche lo svolgimento di Prove Iniziali di Tipo (ITT/ITC) e ulteriori prove su campioni di prodotto secondo un programma di prove definito; ■ L’Organismo Notificato, a seguito di un’attività di Ispezione Iniziale e Verifica dell’FPC, certifica che quanto implementato e prodotto sia conforme agli Standard cogenti ed emette un Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica. ■ A seguito della Certificazione di conformità, il Fabbricante emette e sottoscrive una Dichiarazione di Prestazione che, assieme al Certificato, costituisce la base per l'apposizione della marcatura CE. ■ Il Fabbricante può apporre il Marchio CE sui propri prodotti e commercializzarli. ■ Durante il periodo di validità della certificazione, l’Organismo di Certificazione svolge Verifiche di Sorveglianza finalizzate al controllo del mantenimento del sistema. Processi Speciali La saldatura è il processo speciale più comunemente utilizzato per i prodotti coperti dalla EN 1090-1. La qualità del processo di saldatura deve essere valutata da un Organismo di Parte Terza. In particolare l’Allegato B della EN 1090-1 e § 7 della Parte-2 o -3 della EN 1090 specifica come dimostrare questa conformità, ovvero attraverso: ■ Un Sistema di Gestione del processo saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834 (un certificato valido in accordo alla UNI EN ISO 3834 è l’opzione migliore per soddisfare tale requisito) ■ La Qualifica dei Procedimenti di Saldatura, dei Saldatori e degli Operatori. Fonte:Bureauveritas.it Sulla responsabilità per l’infortunio occorso a un lavoratore distaccato Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 30483 del 10 luglio 2014 (u. p. 25 giugno 2014)- Pres. Brusco – Est. Piccialli – P.M. Cedrangolo - Ric. V.F. e F.A..
  • 3. Sono state confermate in questa sentenza della Corte di Cassazione le disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso di distacco dei lavoratori. Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione nel caso di distacco di un lavoratore da una impresa all’altra, ha ribadito la suprema Corte, sono a carico del distaccatario fatta eccezione degli obblighi di formazione e informazione che restano a carico del distaccante. Nel caso particolare sottoposto all’esame della Corte di Cassazione e che riguardava un infortunio occorso ad un lavoratore distaccato presso una vetreria che ha subito delle lesioni per il ribaltamento di alcune vetrate sono stati ritenuti responsabili dell’accaduto sia il datore di lavoro distaccante che il distaccatario per essere venuti entrambi meno ai loro specifici obblighi. Fonte: puntosicuro.it Casa-lavoro, l’uso del mezzo pubblico strumento normale e meno rischioso Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 ottobre 2014, n. 22154. Infortunio in itinere. Uso del mezzo proprio e assunzione del rischio: il mezzo di trasporto pubblico è lo strumento normale per la mobilità e comporta il minimo rischio. Non spetta la rendita ex Dpr. n. 1124 del 1965* né l’indennità per inabilità temporanea in relazione all’infortunio in itinere subito dal lavoratore che, avendo subito un infortunio durante il percorso casa-lavoro con mezzo proprio, avrebbe potuto recarsi al lavoro utilizzando, invece, il servizio di linea di trasporto pubblico. È la tesi della sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 ottobre 2014, n. 22154, che ha accolto il controricorso dell’Inail contro la pretesa del lavoratore interessato di ottenere sia la rendita che l’indennità di inabilità temporanea. La Cassazione, avendo osservato: · che nel caso in questione l’uso del mezzo meccanico non era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro; · che per “la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute (dell’interessato), il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche”.
  • 4. “Per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico della collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di “necessità”. Necessità che già i giudici di merito avevano escluso. Anche nel passato per la giurisprudenza (Cass. n. 19940 del 2004) “l’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti”. * Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Fonte:quotidianosicurezza.it e Cassazione civile sentenza 22154 Efsa, linee guida valutazione esposizione pesticidi, operatori lavoratori residenti PARMA - Linee guida per la valutazione dell’esposizione ai pesticidi. Pubblicata da Efsa Autorità europea per la sicurezza alimentare, una nuova metodologia armonizzata per il calcolo del rischio e la protezione nell’uso dei prodotti utilizzati sulle piante, metodologia indicata per quattro gruppi di popolazione: operatori, lavoratori, residenti, astanti. Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products. La guida, sulla bozza della quale Efsa lo scorso aprile ha indetto una consultazione pubblica, è stata ideata per supportare i valutatori del rischio e i produttori di pesticidi che devono presentare richieste di autorizzazione. Valuta l’esposizione per via non alimentare, ma per inalazione, assorbimento cutaneo, ingestione su tramissione mano-bocca. Come detto sono quattro i gruppi di popolazione interessati, questi: · “Operatori: agricoltori di professione che svolgono attività legate all’applicazione di pesticidi, come la miscelazione e il caricamento dei pesticidi nei macchinari, o l’azionamento, la pulizia, lo svuotamento e la riparazione di tali apparecchiature. · Lavoratori: coloro che, nell’ambito della propria attività lavorativa, operano in aree in cui si utilizzano pesticidi o che maneggiano colture trattate con sostanze chimiche.
  • 5. · Residenti: coloro che vivono, lavorano o vanno a scuola nelle vicinanze di una zona in cui vengono utilizzati pesticidi e che non adottano misure protettive, come l’indossare indumenti speciali, per ridurre l’esposizione. · Astanti: coloro che possono trovarsi all’interno o nelle vicinanze di una zona trattata con pesticidi e che non attuano misure di protezione”. Il documento è stato affiancato da un nuovo tool, ancora dedicato all’utente, che permette di effettuare valutazioni dell’esposizione e che sollecitato con dati riporta scenari realistici e i casi peggiori di esposizione. Efsa ricorda: “Tutte le stime danno per scontato che, nel trattare i pesticidi, gli operatori e i lavoratori si attengano alle procedure di sicurezza universalmente ammesse, note come “buone prassi agricole”. Così Jose Tarazona, responsabile unità Pesticidi Efsa: “Le linee guida rappresentano un enorme passo in avanti per l’armonizzazione della valutazione dell’esposizione ai pesticidi per operatori, lavoratori, residenti e astanti a livello di UE. Il centro di raccolta dati e lo strumento sviluppati dall’Efsa offrono una piattaforma di lavoro unica alle persone incaricate di valutare i rischi dell’esposizione ai pesticidi. Ora la comunità scientifica possiede un linguaggio comune e un insieme di definizioni condivise per poter discutere e perfezionare ulteriormente questo approccio”. Mobilitazione. L’Autorità per la sicurezza alimentare comunica che le linee guida contengono delle incertezze, derivanti da mancanza di dati, in particolare in merito all’esposizione dei residenti. “L’Autorità fa pertanto appello agli scienziati degli Stati membri, agli organismi di ricerca e ai produttori affinché contribuiscano a colmare queste lacune in vista del continuo aggiornamento delle linee guida”. “Le linee guida rappresentano un solido punto di partenza, ma si tratta di un progetto ancora in fieri” – ha aggiunto il Jose Tarazona – “La cosa più importante è che esse contribuiscono a individuare le lacune a livello di dati. Invitiamo tutti i membri della comunità scientifica a generare e fornire le informazioni necessarie per rafforzare ulteriormente questa metodologia”. Fonte:quotidianosicurezza.it Innovazione Pmi sicurezza lavoro, dal 3 novembra via al Bando Inail Fipit Bando Inail Fipit. Ricordiamo che sarà attivata il 3 novembre 2014 nella sezione Servizi online del portale Inail (Leggi: le Faq Inail su Fipit) la procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione al Bando per finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica.
  • 6. Lo sportello telematico, disponibile per i soli utenti registrati, sarà disponibile fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014. Il bando Fipit Inail finanzierà le piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei che intendano realizzare progetti di innovazione tecnologica che mirano al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo sarà erogato in conto capitale e potrà coprire fino ad un massimo del 65% delle spese al netto dell’Iva, sostenute e documentate per la realizzazione del progetto. La richiesta di contributo non potrà essere inferiore a 1000 euro, e nel rispetto del regime de minimis, non potrà superare i 50mila euro. Info e contatti: Bando Fipit
  • 7. Lo sportello telematico, disponibile per i soli utenti registrati, sarà disponibile fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014. Il bando Fipit Inail finanzierà le piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei che intendano realizzare progetti di innovazione tecnologica che mirano al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo sarà erogato in conto capitale e potrà coprire fino ad un massimo del 65% delle spese al netto dell’Iva, sostenute e documentate per la realizzazione del progetto. La richiesta di contributo non potrà essere inferiore a 1000 euro, e nel rispetto del regime de minimis, non potrà superare i 50mila euro. Info e contatti: Bando Fipit