2. La cultura è l’unico bene
dell’umanità che, diviso fra
tutti, anziché diminuire
diventa più grande.
(Hans Georg Gadamer)
3. Se tu hai una mela, e io ho
una mela, e ce le scambiamo,
allora tu ed io abbiamo
sempre una mela per uno. Ma
se tu hai un'idea, ed io ho
un'idea, e ce le scambiamo,
allora abbiamo entrambi due
idee
George Bernard Shaw
4. Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da
ogni produzione scientifica,
letteraria ed artistica di cui
egli sia autore
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Art. 27 par. 2
5. OBBIETTIVI DELL’INCONTRO
• Acquisire consapevolezza sull’importanza
della tutela del diritto di autore
• Individuare le licenze che ci interessano
• Applicare le licenze per una libera fruizione
del «materiale» prodotto
• Condividere i materiali
6. LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
DEFINIZIONI, ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVE
7. Diritto d’autore - 1
È l'istituto giuridico che ha lo scopo
di tutelare i frutti dell'attività
intellettuale attraverso il
riconoscimento di una serie di diritti
(di carattere morale e patrimoniale)
all'autore originario dell'opera.
Il diritto d'autore è una figura
propria degli ordinamenti di civil law
(tra i quali la Francia e l'Italia),
mentre in quelli di common law
(come gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna), esiste l'istituto
parzialmente diverso del copyright.
8. Diritto d’autore - 2
In Italia il diritto d’autore è normato
da:
• L. 633/1941 «Protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio»
• Codice civile «Libro quinto – Titolo
IX: Dei diritti sulle opere dell’ingegno
e sulle invenzioni industriali»
9. Diritto d’autore - 3
• Numerose convenzioni ed accordi
fra stati stanno omogeneizzando le
legislazioni in materia
• L. 218/95 art. 5 stabilisce che i
diritti immateriali siano regolati
dalla legge dello Stato di
utilizzazione.
10. Diritto d’autore - 4
Il diritto d’autore rientra fra i
cosiddetti diritti di proprietà
intellettuale che sono:
• D’autore
• Di brevetto
• Di marchio
11. Diritto d’autore - 5
Legge 633/1941 – Art 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come
opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e
resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore.
12. Diritto d’autore - 6
Legge 633/1941 – Art 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se'
opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la
traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non
si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme
del capo quinto del titolo secondo;
13. Diritto d’autore - 7
Legge 633/1941 – Art 2 - continua
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a
quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla
tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla
base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso.;
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al
loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere
creativo e valore artistico.
14. Diritto d’autore - 8
Il diritto d’autore è composto da due diritti
fondamentali
DIRITTO MORALE
Rappresenta la proprietà
intellettuale dell’opera.
Illimitato nel tempo.
Inalienabile.
Passa agli eredi.
Pochissime le eccezioni (ad es.
ghostwriter)
DIRITTO PATRIMONIALE (O DI
SFRUTTAMENTO ECONOMICO)
Durano per tutta la vita
dell’autore e per 70 anni dopo la
sua morte a favore degli eredi
Vi sono poi diritti connessi come quelli di esecutori, produttori, emittenti
radiofoniche e televisive.
Sono inoltre salvaguardate le pubblicazioni a scopo didattico.
15. Diritto d’autore - 9
Il diritto morale d’autore prevede:
• diritto alla paternità dell’opera
• diritto all’integrità dell’opera
• diritto di pentimento (non trasmissibile agli eredi)
• diritto di diniego (controverso)
Se l'autore riconosce e accetta le modificazioni della propria
opera, "non è più ammesso ad agire per impedirne
l'esecuzione o per chiederne la soppressione " (art 22.2 L.
633/41)
16. Diritto d’autore - 10
Ildirittopatrimonialed’autoreè
suddivisibileintregrandicategorie:
• diritto di riproduzione e distribuzione
• diritto di comunicazione al pubblico
• diritto di traduzione ed elaborazione
(esclusive dell’autore. Fanno eccezione alcune attività
connesse opere architettoniche, cinematografiche, articoli
di giornale, software, banche dati)
20. Copyleft – Alcuni diritti riservati
L’autore ha deciso di
riservarsi alcuni diritti,
lasciandone liberi altri
Rientrano in questa
categoria le licenze
Creative Commons, le
GNU (licenze software)
ed altre meno usate
22. Creative Commons- 1
Sono state ideate da Lawrence Lessing nel
2001, ordinario di Giurisprudenza
dell’Università di Stanford (in precedenza ad
Harvard)
Sono una via intermedia fra l’assenza di
diritto d’autore e il «tutti i diritti riservati»
23. Creative Commons- 2
Non esiste un testo pronto all’uso
Ogni licenza deve essere tradotta ed
adattata per essere in linea con la
legislazione vigente
La licenza internazionale oggi è alla
versione 4.0, mentre in Italia siamo ancora
alla 3.0
24. Creative Commons- 3
Non sono consentiti gli usi di restrizioni
tecnologiche
E’ possibile far coesistere licenze CC con
altre.
Sono gestite da un’apposita Fondazione.
25. Creative Commons- 4
Sul sito: http://creativecommons.it/ è
possibile trovare:
• I riassunti delle licenze (detti Commons
deeds)
• Il codice legale completo
• Uno strumento che aiuta nella scelta delle
licenze e crea i simboli e i codici da
applicare
26. I parametri applicabili - 1
Attribuzione
(si trova ance con la scritta by)
L’autore richiede che sia semplicemente citato come tale,
ma lascia tutto il resto libero.
Condividi alla stessa maniera
(si trova ance con la scritta SA o Share alike)
L’opera deve essere condivisa con lo stesso tipo di licenza
27. I parametri applicabili - 2
Non opere derivate
(si trova ance con la scritta ND)
L’autore richiede che l’opera non sia condivisa, non ne
venga fatti estratti, etc.
Non commerciale
(si trova ance con la scritta NC)
L’utilizzatore non può trarre beneficio economico dall’uso
dell’opera.
28. Le licenze - 1
Attribuzione
L’autore richiede che l’opera gli sia attribuita, ma lascia
completamente libero qualsiasi uso (attenzione: comporta
in pratica la rinuncia ad una parte del diritto morale)
Attribuzione – Condividi nella stessa
maniera
L’autore richiede che l’opera gli sia attribuita e che sia
condivisa con lo stesso tipo di licenza, ma ne lascia libero
l’uso
Dalla congiunzione di questi parametri derivano le 6 licenze Creative commons
29. Le licenze - 2
Attribuzione – Non opere derivate
L’autore richiede che l’opera gli sia attribuita e che non
venga modificata nel contenuto, né che ne siano estratte
o usate parti
Attribuzione – Non commerciale
L’autore richiede che l’opera gli sia attribuita e
l’utilizzatore non ne tragga un vantaggio commerciale
30. Le licenze - 3
Attribuzione – Non commerciale - Non
opere derivate
L’autore richiede che l’opera gli sia attribuita, che non
venga modificata nel contenuto, né che ne siano estratte
o usate parti e che l’utilizzatore non ne tragga beneficio
economico
Attribuzione – Non commerciale –
Condividi allo stesso modo
L’autore richiede che l’opera gli sia attribuita, che
l’utilizzatore non ne tragga un vantaggio commerciale e
che venga condivisa con lo stesso tipo di licenza
32. La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un
ente pubblico economico a base associativa, preposto
alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei
diritti d'autore.
La legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, al titolo quinto,
attribuisce alla SIAE, in forma esclusiva, l'attività di
intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma
diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato,
rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei
diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione,
di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e
cinematografica di opere tutelate.
SIAE - 1
33. Il parlamento europeo ha approvato una proposta di direttiva
in tema di Società di gestione collettiva di diritti d'autore
mirante all’introduzione di sistemi di licenza su base multi-
territoriale.
Permane il divieto di costituire nuove organizzazioni di
intermediazione in Italia, ma ora l'autore, oltre alla soluzione
di tutelare da sé il proprio diritto, può liberamente iscriversi ad
associazioni di autori degli altri 26 paesi dell'Unione.
L'art. 46 del Regolamento Generale della SIAE (26/11/2008)
vieta all'iscritto di rilasciare direttamente permessi di
utilizzazione, anche se a titolo gratuito, salvo autorizzazione da
parte di SIAE stessa.
SIAE - 2
35. Diritto morale d’autore
Vale dal momento in cui l’atto o l’opera
creativa si manifesta. Pertanto è utile avere
una data certa. Sono certamente validi:
• Deposito presso notaio
• Timbro postale su busta chiusa(detta spedizione in corso particolare)
• Firma digitale con marcatura temporale
• Registro opere inedite SIAE (solo con scopo probatorio)
36. Come applicare le licenze CC
Sul sito creativecommons.it, all’indirizzo
https://creativecommons.org/choose/?lang=it
esiste l’apposito compilatore che rilascia
simboli per opere letterari, codici html per siti
internet e codici per i file digitali
La pubblicazione su siti appositi consente di far
valere i diritti ed in alcuni casi di creare la
licenza
37. Alcuni siti per condividere l’opera con
la tutela CC - 1
Generici
Internet Archive: http://archive.org/ - testi, foto, musica, video
Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/ - video
e foto
Musica
SoundCloud: http://soundcloud.com/
Jamendo: http://www.jamendo.com/en/creativecommons/
Foto
Flickr: http://flickr.com/
38. Alcuni siti per condividere l’opera con
la tutela CC - 2
Video
Vimeo: http://vimeo.com/
YouTube: http://youtube.com/
Testi
Scribd: http://scribd.com/
SlideShare: http://slideshare.net/
Wordpress: http://wordpress.com/
Blogger: https://www.blogger.com/