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INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2/201348
IL “PASSAGGIO DI CONSEGNE” IN AMBITO
ANTINCENDIO NEL SETTORE DIFESA
di Marcello Mangione
IL “PASSAGGIO DI CONSEGNE”
TRA COMANDANTI DI REPARTO
E UNA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE
E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE MILITARI
TECNOLOGIA 49
È
stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana del 28 agosto scorso il Decreto del Ministero dell’Interno
del 7 agosto 2012, recante le modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione
da allegare, ai sensi del recente DPR 151/2011.
Apartiredal27novembre2012ledomandeperl’avviodiprocedimentidipre-
venzioneincendi,ancheinambitomilitare,dovrannoessereconformialnuovo
emendamentochesostituisceilvecchioDecretoMinisterialedel4maggio1998.
Il nuovo provvedimento regolamenta i contenuti e i relativi allegati per cia-
scuna delle istanze da seguire, co-
me ad esempio la valutazione dei
progetti, la Segnalazione Certifi-
cata di Inizio Attività (SCIA) il rin-
novo periodico di conformità an-
tincendioedinfineanchelacosid-
detta “istanza di voltura”.
Appare interessante focalizzare
l’attenzione sull’art. 9 del nuovo
Decreto7agosto2012chediscipli-
na nel dettaglio come deve avveni-
re la voltura, applicabile anche in
ambito militare, intesa come di-
chiarazione di successione delle
responsabilità nel “cambio di guar-
dia” tra un Ente militare e l’altro.
Nella fattispecie il comma 1 recita
che: “(…) gli enti e i privati che succe-
dono nella responsabilità delle attività
soggettecomunicanoalComandoVV.F.
larelativavariazionemedianteunadi-
chiarazione resa, secondo le forme di
legge, come atto notorio o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (…)”
Apparequindievidenteche,alfine
di informare il competente Co-
mando VV.F, è necessario, quando
avviene un cambio di Ente nei vari
Repartimilitari(ad.es.ilpassaggio
diunacasermadall’Esercitoall’Ar-
ma dei Carabinieri), comunicare
tale variazione attraverso una di-
chiarazioneabbastanzaimpegnati-
va che dovrà contenere tutta una
seriedidatitracuil’identificazione
del nuovo titolare dell’attività che equivale al neo-Comandante responsabile del-
la gestione dell’intero comprensorio militare.
Lavolturareimponequindinecessariamenteunasortadi“presadicoscienza”
nel passaggio delle responsabilità, in ambito antincendio, più forte ed im-
pegnativa rispetto al passato.
La redazione di tale documento, disciplinato dal DM 7/8/2012, non appa-
re ad oggi molto chiara, infatti secondo il parere di alcuni funzionari dei
VV.F.lavolturanonvainviataalC.doVV.F.incasodicambiodiComandante
della stessa Forza Armata, bensì ad un eventuale cambio/cessione di Caser-
madaunaForzaArmataall’altraoaterziingenere(dalsettoreDifesaadun
ente locale, ecc.).
Indipendentemente dalla compilazione della voltura, i Comandanti delle
strutture del comparto Difesa devono necessariamente possedere delle co-
gnizioni tecniche molto precise in materia antincendio al fine di compren-
dere, in maniera chiara, tutte le attività soggette ad una scrupolosa e dove-
rosa prevenzione e protezione.
Essi devono possedere, già dal primo giorno di comando nella nuova strut-
tura militare, un chiaro quadro generale della situazione “antincendio” con
precisi riferimenti identificativi della documentazione agli atti sia del Co-
mandodeiVV.F.chedellostessoReparto/Baseancheperchél’adeguamen-
to antincendio nonché la corretta gestione della manutenzione è obbliga-
toria per ogni Comandante, identificato tecnicamente come “titolare dell’at-
tività”, ed implica responsabilità di natura sia civile che penale in ottempe-
ranza all’obbligo di assicurare la sicurezza cui al combinato disposto degli
art. 18 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e art. 254 comma 4 del DPR 90/2010.
Queste ultime “innovazioni legislative”, dettate dal DPR 151/2011 con l’in-
troduzione di un nuovo elenco di attività (ottanta) soggette alle visite e ai
controlli, anche a campione, di prevenzione incendi, ha importato nuove
ed aggiuntive responsabilità per i “Comandanti Militari” per l’introduzione
di nuove attività non contemplate dalla precedente normativa 1
.
INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2/201350
1 Ilcomma4dell’art.11delDPR151/2011stabiliscecheglientieiprivatiresponsabilidellenuo-
ve attività introdotte all’Allegato I allo stesso Decreto, esistenti alla data di pubblicazione del
presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Questo significa che i Comandanti di reparto, ove presenti, devono vigilare su:
- attivitàdidemolizionidiveicoliesimiliconrelatividepositi,disuperficiesuperiorea3.000m2,
- officine per la riparazione di veicoli a motore, o di carrozzerie, di superficie coperta superio-
re a 300 m2 ,
- localidispettacoloeditrattenimentoingenere,siaacaratterepubblicocheprivato,concapien-
za superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2
- impiantiecentrisportivi,palestre,concapienzasuperiorea100persone,ovverodisuperficie
lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2
con l'obbligo di adeguamento in breve tempo secondo le disposizioni vigenti.
Basti pensare, a titolo di esempio, ai posti di manutenzione/verniciatura
degli autoveicoli o alle palestre nelle varie caserme (Battaglioni, Reggimenti,
Comandi di Legione, ecc.), che prima non erano soggette alla prevenzione in-
cendi e che oggi rientrano nell’obbligatorietà dell’adeguamento qualora
essi superino i 200 m2
di superficie.
Per tutte queste nuove attività i nuovi Comandanti, coadiuvati principalmen-
tedalResponsabiledelServiziodiPrevenzioneeProtezione(RSPP)edeven-
tualmente dall’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, si ritrovano a
fronteggiare l’adeguamento entro e non oltre il termine del 7 ottobre 2013
per effetto della proroga di un anno introdotta dal Decreto Legge 83/2012 2
.
La procedura per l’adeguamento delle nuove attività (ed anche di quelle
preesistenti se non ancora adeguate), come previsto dal DPR 151/2011,
può essere sintetizzata nello schema grafico seguente:
Come si evince chiaramente dal grafico solo le attività di tipo “C” , ad alto ri-
schio antincendio, otterranno il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
alla fine della procedura di adeguamento, per le restanti vige l’obbligo di
presentare il progetto antincendio, Cat. B, o semplicemente, per attività di
Cat. A, eseguire i lavori e chiudere il cerchio con la Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (SCIA).
Il passaggio di consegne, nell’ambito del settore Difesa, è quindi un notevo-
le impulso a osservare gli obblighi connessi non solo con l’esercizio dell’at-
tivitàantincendio,dicuialDPR151/2011,maancheperleattivitàrientran-
ti nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il forte im-
TECNOLOGIA 51
2
altrimenti tale adeguamento sarebbe dovuto avvenire entro il 7 ottobre 2012.
pegno a osservare gli
obblighi ivi previsti.
Il“passaggiodiconsegne
in materia antincen-
dio”, ufficializzato o
meno da qualsiasi at-
to, rappresenta sem-
pre un’assunzione di
responsabilità riguar-
do le condizioni di si-
curezzaantincendio.
Il cambio di guardia
in una Caserma, in-
dipendentemente dalla redazione di atti formali (volture, dichiarazioni di
presa in consegna, ecc.) pone sempre l’accento sulla responsabilità non so-
lo per chi prende in mano le “redini” della Caserma ma anche per chi lascia
in eredità un Reparto complesso che presenta molti impianti antincendio
che richiedono una continua e sistematica manutenzione per garantire nel
tempo la condizione di “assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza”.
La successione di comando, nell’ambito militare, rappresenta sempre un
“effetto a cascata di responsabilità” poiché, chi non ha potuto adeguare, ad
esempio, le nuove attività per vari motivi, passa al nuovo “inquilino” il com-
pitoarduodell’adeguamentocelere(entroil7ottobre2013)daattuarenel-
lacomplessaotticadiunaspendingreviewchestariducendovertiginosamen-
te i finanziamenti necessari.
Il rischio è quello di ritrovarsi in una comprensorio militare, di vasta scala
urbana, ove l’adeguamento di tutte le attività esistenti richiede energie eco-
nomichenoncompatibiliconlerisorsefinanziariedisponibilinelcorsodel-
l’esercizio finanziario.
Una prova di “soddisfacente gestione della sicurezza” è quindi il continuo con-
trollo, coadiuvato magari anche da una squadra interforze di tecnici specia-
listi in antincendio/sicurezza (ufficiali del Genio abilitati alla ex Legge
818/84, ecc.), di tutti gli impianti antincendio, e in genere rischiosi,
esistenti nelle variegate attività militari (camerate, centrali termiche, gruppi elet-
trogeni, autorimesse, aviorimesse, ecc.).
Unasquadrainterforzesullasicurezzaaiuterebbe,adesempio,iComandantia:
• redigere in maniera chiara ed esaustiva il Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR);
• procedere ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi da In-
terferenze (DUVRI) in caso di presenza simultanea di più lavorazioni;
• controlli antincendio sulle attività esistenti;
• progettazione antincendio e della sicurezza di nuove attività;
• informazione continua al personale militare;
• aggiornamentocontinuosullenovitàlegislativeinmateriadellasicurezza;
INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2/201352
Impianto a schiuma hangar
Tale controllo mirato è indispensabile e propedeutico in uno scenario ove
lasuccessionerapidadinuoveecontinuefontilegislativedimostrano,anco-
ra una volta, che la progettazione, realizzazione e gestione dei mezzi antin-
cendio devono necessariamente essere efficaci e di qualità.
LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELLE CASERME:
UNA PROPOSTA METODOLOGICA
Ancora una volta si solleva il problema degli
aspetti antincendio nelle strutture militari la
cui manutenzione, affidata a Ditte specializ-
zate nel settore, spesso non garantisce un’ot-
tima efficienza gestionale degli impianti esi-
stenti.
Tutti i Reparti del comparto Difesa che pos-
siedono estintori ed apparati antincendio
sono oggetto di obbligatoria manutenzione
periodica, esperita generalmente da Ditte
esterne. Tali operazioni gestionali vengono
svolte da Ditte, specializzate nel settore,
spesso senza il dovuto controllo in contrad-
dittorio da parte del personale militare per
scarsaformazionespecificaantincendiodel
personale stesso dell’Amministrazione.
Un ulteriore svantaggio di ciò è anche la
completa assenza di un censimento su scala nazionale che dia informazioni
dettagliate sui mezzi ed impianti antincendio esistenti nelle caserme e sulle
nuove attività ancora da adeguare.
Possedere un censimento aggiornato sui mezzi ed impianti antincendio in
dotazione ci aiuta a titolo di esempio:
• stilare in maniera corretta il contratto di
manutenzione di tali apparati antincen-
dio senza lasciare intravedere dubbi o in-
certezze a livello contrattuale;
• ad esperire i rinnovi CPI (Certificato Pre-
venzione Incendi), in tempo senza giun-
gere, in alcuni casi, oltre la scadenza del
certificato stesso implicando non pochi
problemi con il C.do VV.F. per il dovuto
rinnovo;
• programmare annualmente e quindi in
tempoutilegliinterventidiadeguamento
per ogni Reparto secondo delle priorità;
• revisionare/aggiornare il piano antincen-
dio della caserma con molta più facilità.
TECNOLOGIA 53
Ricarica estintore
Estintori carrellati
• redigere le pro-
gettazioni antin-
cendio con otti-
me informazioni
dipartenzaperot-
tenere, ad esem-
pio, il CPI com-
plessivo dell’inte-
ro comprensorio3
Le varie operazioni
dimanutenzioneche
vanno dalla sempli-
ce sorveglianza, al
controllo in genere semestrale, alla revisione ed infine al collaudo degli im-
piantiantincendiorappresentanodelleattivitàdigestionenondipococonto.
Delle quattro attività sopra accennate, solo la prima può essere eseguita di-
rettamente da personale militare non specializzato (sorveglianza) mentre le
trerestantirichiedonoqualificheintalesettore.Pertalemotivoletrerestan-
ti attività vengono svolte di norma da Ditte specializzate che possiedono, nel
loro organico, personale formato con anni di esperienza sulle spalle.
Il rischio che la manutenzione degli estintori e dei mezzi antincendio da
parte delle Ditte non dia risultati di qualità è alto con conseguente disper-
sione di risorse economiche per il finanziamento dei contratti.
Un buon livello qualitativo di manutenzione dei mezzi antincendio è dato
dall’integralerispettodellenormeUNI4
cheindicanodettagliatamenteper
ogni impianto le attività di manutenzione.
Uncontrolloincontraddittorioefficaceimponequindicheilpersonalemi-
litare sia formato sulle norme vigenti, siano essi cogenti o non cogenti.
Non è facile, ad esempio, capire come e quando debba essere eseguita una
sostituzione della carica estinguente di un estintore ad anidride carbonica
o valutare l’effettiva necessità di sostituire delle parti fisse di un idranti o di
unimpiantosprinkler,senonsihaunapreparazionebasesull’antincendio.
Quindi per ottenere una manutenzione di qualità occorre “saper controllare”.
Ma chi ha la funzione di controllore nelle varie caserme?
INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2/201354
Rilevatori di fumo
3
Molti C.di Provinciali del VV.F. non emettono il CPI per la singola attività, ad esempio per una
grossa Centrale Termica, ma rilasciano tale certificazione all’intero comprensorio militare im-
ponendo, giustamente, l’adeguamento a norma antincendio di tutte le attività esistenti nella
Caserma.CisiritrovaquindiinmoltiRepartiadavereunapartediattivitàgiàadeguatemasenza
il CPI in attesa di adeguare le restanti.
4
In tale settore le linee guida dell’UMAN (Associazione Costruttori Materiali Antincendio) dan-
no delle ottime indicazioni per la corretta manutenzione dei sistemi antincendio contemplan-
do anche le procedure per il corretto smaltimento dei rifiuti antincendio.
Tali attività dovrebbe esperita da un soggetto, cosiddetto “referente antincen-
dio”cheabbiadelleattitudinitecnicheechesoprattuttoabbialapassionedi
formarsi ed informarsi periodicamente.
Una soluzione per la formazione dei referenti di Caserme ci viene fornita
dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ove all’art. 17 prevede che il Dipartimento
e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco promuovano la formazione nelle
materie della prevenzione incendi, nonché la diffusione della cultura sulla
sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni e cicli di forma-
zione.
Gioco forza viene dato anche dall’art. 7-bis della Legge n. 89 del 31 maggio
2005 e s.m.i., del D.L. n. 45 del 31 marzo 2005, recante disposizioni urgenti
perlafunzionalitàdell’Amministrazionecherecitacheiservizidiformazio-
ne in materia di prevenzione incendi possono essere resi dal Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito
della stipula di apposite convenzioni.
Quindi una convenzione tra VV.F e Pubblica Amministrazione sarebbe una
soluzione ideale e a basso costo per formare dei referenti di caserma.
Lafunzioneditalireferentioltrealcontrolloincontraddittoriodellamanu-
tenzione esterna potrebbe essere anche quella di creare capillarmente un
censimento nazionale antincendio.
In tale censimento andrebbero a convergere dati utili quali:
- impianti antincendio esistenti;
- i mezzi esistenti ed il loro stato d’uso;
- CPI ottenuti e la loro scadenza,
- attività nuove da adeguare ai sensi del DPR 151/2011;
- CPI ancora mancanti,
- la documentazione antincendio in possesso;
- progettazioni già eseguite,
con i seguenti vantaggi:
- quadro generale aggiornato dei mezzi antincendio in dotazione e da in-
stallare con garanzia di un’adeguata programmazione esigenziale per la
messa a norma delle infrastrutture esistenti;
- creazione di una rete di controllo coordinata a livello centrale con Ufficia-
li coordinatori e ramificata sino a livelli periferici con referenti;
- formazione di un team con specifici corsi previsti dalla convenzione-qua-
droalfinediottenereun’adeguatapreparazionenellegestioneecontrol-
lo dei mezzi antincendio con la trasmissione dei dati dal livello periferico
a questa Direzione;
- creare, di concerto con gli uffici informatici competenti, di un software
per la raccolta dei dati antincendio dal livello periferico al fine creare un
archivio informatizzato dei mezzi antincendio in dotazione.
TECNOLOGIA 55
La formazione ed il censimento sono sicuramente di ausilio per i tecnici-
progettisti(UfficialidelGenioMilitareabilitatiallacertificazioneantincen-
dio di cui alla L. 818/84) che operano in tale ambito poiché essi dispongo-
no già di tutti i dati necessari per una corretto rinnovo dei CPI o per un ade-
guamento ex novo di particolari attività antincendio.
VERSOUNANUOVAPROGETTUALITÀDELL’INGEGNERIAANTINCENDIO
NELLE STRUTTURE MILITARI
Occorre procedere a passi spediti per poter arrivare, in breve tempo, ad ot-
tenere un chiaro quadro d’insieme. Costruire la carta d’identità antincendio
dellaCasermasignificasaperecosaècontenutodentroelostatod’usoinat-
to al fine di scongiurare perdite ingenti di strutture per una scarsa capacità
di manutenzione.
In tale ottica si deve sviluppare una nuova cultura dell’ingegneria militare
antincendio con l’emanazione di metodologie organizzative che disciplini-
no la sicurezza nelle attività del Genio Militare.
Il nuovo “ingegnere militare” deve entrare nell’ottica di:
- adeguare i manufatti dell’architettura militare, impregnata spesso di sto-
ria, alle modifiche intervenute negli ultimi anni, attraverso un’adeguata
trasformazione edilizia nel rispetto delle vigenti normative in materia an-
tincendio;
- progettare e manutenzionare le strutture in modo da sostenere sollecita-
zioni particolari dovuti ad effetti esterni (detonazioni, deflagrazioni,
scoppi, ecc.);
- applicare l’approccio ingegneristico antincendio alle strutture militari5
;
- conoscere i danni che la struttura può subire, prevedendo, a tale riguar-
do, livelli di sicurezza soddisfacenti rispetto al contesto in cui si opera (es.
impiantoantincendioinunariservettamunizioni,protezionediundepo-
sito carburanti, hangar, ecc.);
- salvaguardare l’architettura militare di notevole spessore storico-cultura-
le, come ad esempio l’hangar di Pontecagnano progettato dall’Ing. Pier
Luigi Nervi, contro il rischio di incendio.
La divulgazione dell’informazione in ambito antincendio ha quindi come
obiettivo quello di plasmare gli aspetti della safety and security all’architettu-
INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2/201356
5
Il decreto 9 maggio 2007 (”direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurez-
za antincendio”), emanato a brevissima distanza temporale dagli altri due rilevanti decreti ri-
guardantilaresistenzaalfuoco(DM16febbraio2007eDM9marzo2007),segnaindubbiamen-
te un passo epocale nell’attività nazionale di prevenzione degli incendi.
Esso introduce, per la prima volta in Italia, il cosiddetto “approccio ingegneristico” alla sicurez-
zaantincendiodelineandoaspetticompletamentenuovirispettoalvecchiometododitipopre-
scrittivo, finora adottato dal legislatore.
ra militare attraverso delle linee gui-
da atte a disciplinare la sicurezza an-
tincendio nel pieno rispetto del-
l’identitàedellamemoriastorico-ar-
chitettonica che l’edificio riveste.
Occorreestrapolarestrumentieme-
todologie per una nuova e moderna
progettualità delle opere destinate
alla difesa tenendo conto altresì del
contesto urbano e della destinazio-
ne d’uso che l’opera possiede basata
sullo studio:
- della legislazione militare e civile,
in ambito antincendio;
- di modellazioni computerizzate
tramite software specifico, messo a
disposizione dall’Amministrazio-
ne che, consentirà di stabilire se
determinate opere militari posseggano un adeguato livello di sicurezza;
- di edifici militari storici ed architettonicamente rappresentativi in colla-
borazione con il Ministero della Difesa (ad esempio la storica Caserma
CernaiadiTorino,ecc.)tramiteanalisidettagliatedeimaterialietipologie
edilizie che potrebbero essere facilmente introdotte per uso militare su
teatri nazionali ed internazionali
- di nuovi sistemi antincendio su particolari attività militari (progetti pilo-
ta), non contemplante dal DPR 151/2011, quali, riservette munizioni,
polveriere, spolettifici, camerate, ecc. che sono tipicamente presenti nel-
le caserme.
- della sicurezza antincendio di un comprensorio militare (progetto su va-
sta scala), quale un reggimento o un battaglione .
La necessità di una riforma generale dell’edilizia militare è chiara anche al
Ministro della Difesa il quale sta istituendo Gruppi di Lavoro al fine di ela-
borare progetti che garantiscano sicurezza, funzionalità, ed economicità,
dismettendo, nell’ottica della spending review, il parco immobiliare militare
ormai insicuro e/o vetusto. I
TECNOLOGIA 57
L’articolo1indicagliobiettivigeneralicheiltestoregolamentaresiprefiggeovveroquelliconnes-
sialladefinizionedegliaspettiprocedurali,aicriteridivalutazionedelrischioeallaprogettazione
delle conseguenti misure compensative attraverso le metodologie offerte dalla Fire Engineering.
Kit per misurare pressione e portata in un idrante

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Manutenzione antincendio nelle caserme

  • 1. INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2/201348 IL “PASSAGGIO DI CONSEGNE” IN AMBITO ANTINCENDIO NEL SETTORE DIFESA di Marcello Mangione IL “PASSAGGIO DI CONSEGNE” TRA COMANDANTI DI REPARTO E UNA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE MILITARI
  • 2. TECNOLOGIA 49 È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli- ca Italiana del 28 agosto scorso il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012, recante le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare, ai sensi del recente DPR 151/2011. Apartiredal27novembre2012ledomandeperl’avviodiprocedimentidipre- venzioneincendi,ancheinambitomilitare,dovrannoessereconformialnuovo emendamentochesostituisceilvecchioDecretoMinisterialedel4maggio1998. Il nuovo provvedimento regolamenta i contenuti e i relativi allegati per cia- scuna delle istanze da seguire, co- me ad esempio la valutazione dei progetti, la Segnalazione Certifi- cata di Inizio Attività (SCIA) il rin- novo periodico di conformità an- tincendioedinfineanchelacosid- detta “istanza di voltura”. Appare interessante focalizzare l’attenzione sull’art. 9 del nuovo Decreto7agosto2012chediscipli- na nel dettaglio come deve avveni- re la voltura, applicabile anche in ambito militare, intesa come di- chiarazione di successione delle responsabilità nel “cambio di guar- dia” tra un Ente militare e l’altro. Nella fattispecie il comma 1 recita che: “(…) gli enti e i privati che succe- dono nella responsabilità delle attività soggettecomunicanoalComandoVV.F. larelativavariazionemedianteunadi- chiarazione resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (…)” Apparequindievidenteche,alfine di informare il competente Co- mando VV.F, è necessario, quando avviene un cambio di Ente nei vari Repartimilitari(ad.es.ilpassaggio diunacasermadall’Esercitoall’Ar- ma dei Carabinieri), comunicare tale variazione attraverso una di- chiarazioneabbastanzaimpegnati- va che dovrà contenere tutta una seriedidatitracuil’identificazione
  • 3. del nuovo titolare dell’attività che equivale al neo-Comandante responsabile del- la gestione dell’intero comprensorio militare. Lavolturareimponequindinecessariamenteunasortadi“presadicoscienza” nel passaggio delle responsabilità, in ambito antincendio, più forte ed im- pegnativa rispetto al passato. La redazione di tale documento, disciplinato dal DM 7/8/2012, non appa- re ad oggi molto chiara, infatti secondo il parere di alcuni funzionari dei VV.F.lavolturanonvainviataalC.doVV.F.incasodicambiodiComandante della stessa Forza Armata, bensì ad un eventuale cambio/cessione di Caser- madaunaForzaArmataall’altraoaterziingenere(dalsettoreDifesaadun ente locale, ecc.). Indipendentemente dalla compilazione della voltura, i Comandanti delle strutture del comparto Difesa devono necessariamente possedere delle co- gnizioni tecniche molto precise in materia antincendio al fine di compren- dere, in maniera chiara, tutte le attività soggette ad una scrupolosa e dove- rosa prevenzione e protezione. Essi devono possedere, già dal primo giorno di comando nella nuova strut- tura militare, un chiaro quadro generale della situazione “antincendio” con precisi riferimenti identificativi della documentazione agli atti sia del Co- mandodeiVV.F.chedellostessoReparto/Baseancheperchél’adeguamen- to antincendio nonché la corretta gestione della manutenzione è obbliga- toria per ogni Comandante, identificato tecnicamente come “titolare dell’at- tività”, ed implica responsabilità di natura sia civile che penale in ottempe- ranza all’obbligo di assicurare la sicurezza cui al combinato disposto degli art. 18 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e art. 254 comma 4 del DPR 90/2010. Queste ultime “innovazioni legislative”, dettate dal DPR 151/2011 con l’in- troduzione di un nuovo elenco di attività (ottanta) soggette alle visite e ai controlli, anche a campione, di prevenzione incendi, ha importato nuove ed aggiuntive responsabilità per i “Comandanti Militari” per l’introduzione di nuove attività non contemplate dalla precedente normativa 1 . INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2/201350 1 Ilcomma4dell’art.11delDPR151/2011stabiliscecheglientieiprivatiresponsabilidellenuo- ve attività introdotte all’Allegato I allo stesso Decreto, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Questo significa che i Comandanti di reparto, ove presenti, devono vigilare su: - attivitàdidemolizionidiveicoliesimiliconrelatividepositi,disuperficiesuperiorea3.000m2, - officine per la riparazione di veicoli a motore, o di carrozzerie, di superficie coperta superio- re a 300 m2 , - localidispettacoloeditrattenimentoingenere,siaacaratterepubblicocheprivato,concapien- za superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 - impiantiecentrisportivi,palestre,concapienzasuperiorea100persone,ovverodisuperficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 con l'obbligo di adeguamento in breve tempo secondo le disposizioni vigenti.
  • 4. Basti pensare, a titolo di esempio, ai posti di manutenzione/verniciatura degli autoveicoli o alle palestre nelle varie caserme (Battaglioni, Reggimenti, Comandi di Legione, ecc.), che prima non erano soggette alla prevenzione in- cendi e che oggi rientrano nell’obbligatorietà dell’adeguamento qualora essi superino i 200 m2 di superficie. Per tutte queste nuove attività i nuovi Comandanti, coadiuvati principalmen- tedalResponsabiledelServiziodiPrevenzioneeProtezione(RSPP)edeven- tualmente dall’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, si ritrovano a fronteggiare l’adeguamento entro e non oltre il termine del 7 ottobre 2013 per effetto della proroga di un anno introdotta dal Decreto Legge 83/2012 2 . La procedura per l’adeguamento delle nuove attività (ed anche di quelle preesistenti se non ancora adeguate), come previsto dal DPR 151/2011, può essere sintetizzata nello schema grafico seguente: Come si evince chiaramente dal grafico solo le attività di tipo “C” , ad alto ri- schio antincendio, otterranno il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) alla fine della procedura di adeguamento, per le restanti vige l’obbligo di presentare il progetto antincendio, Cat. B, o semplicemente, per attività di Cat. A, eseguire i lavori e chiudere il cerchio con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Il passaggio di consegne, nell’ambito del settore Difesa, è quindi un notevo- le impulso a osservare gli obblighi connessi non solo con l’esercizio dell’at- tivitàantincendio,dicuialDPR151/2011,maancheperleattivitàrientran- ti nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il forte im- TECNOLOGIA 51 2 altrimenti tale adeguamento sarebbe dovuto avvenire entro il 7 ottobre 2012.
  • 5. pegno a osservare gli obblighi ivi previsti. Il“passaggiodiconsegne in materia antincen- dio”, ufficializzato o meno da qualsiasi at- to, rappresenta sem- pre un’assunzione di responsabilità riguar- do le condizioni di si- curezzaantincendio. Il cambio di guardia in una Caserma, in- dipendentemente dalla redazione di atti formali (volture, dichiarazioni di presa in consegna, ecc.) pone sempre l’accento sulla responsabilità non so- lo per chi prende in mano le “redini” della Caserma ma anche per chi lascia in eredità un Reparto complesso che presenta molti impianti antincendio che richiedono una continua e sistematica manutenzione per garantire nel tempo la condizione di “assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza”. La successione di comando, nell’ambito militare, rappresenta sempre un “effetto a cascata di responsabilità” poiché, chi non ha potuto adeguare, ad esempio, le nuove attività per vari motivi, passa al nuovo “inquilino” il com- pitoarduodell’adeguamentocelere(entroil7ottobre2013)daattuarenel- lacomplessaotticadiunaspendingreviewchestariducendovertiginosamen- te i finanziamenti necessari. Il rischio è quello di ritrovarsi in una comprensorio militare, di vasta scala urbana, ove l’adeguamento di tutte le attività esistenti richiede energie eco- nomichenoncompatibiliconlerisorsefinanziariedisponibilinelcorsodel- l’esercizio finanziario. Una prova di “soddisfacente gestione della sicurezza” è quindi il continuo con- trollo, coadiuvato magari anche da una squadra interforze di tecnici specia- listi in antincendio/sicurezza (ufficiali del Genio abilitati alla ex Legge 818/84, ecc.), di tutti gli impianti antincendio, e in genere rischiosi, esistenti nelle variegate attività militari (camerate, centrali termiche, gruppi elet- trogeni, autorimesse, aviorimesse, ecc.). Unasquadrainterforzesullasicurezzaaiuterebbe,adesempio,iComandantia: • redigere in maniera chiara ed esaustiva il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); • procedere ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi da In- terferenze (DUVRI) in caso di presenza simultanea di più lavorazioni; • controlli antincendio sulle attività esistenti; • progettazione antincendio e della sicurezza di nuove attività; • informazione continua al personale militare; • aggiornamentocontinuosullenovitàlegislativeinmateriadellasicurezza; INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2/201352 Impianto a schiuma hangar
  • 6. Tale controllo mirato è indispensabile e propedeutico in uno scenario ove lasuccessionerapidadinuoveecontinuefontilegislativedimostrano,anco- ra una volta, che la progettazione, realizzazione e gestione dei mezzi antin- cendio devono necessariamente essere efficaci e di qualità. LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELLE CASERME: UNA PROPOSTA METODOLOGICA Ancora una volta si solleva il problema degli aspetti antincendio nelle strutture militari la cui manutenzione, affidata a Ditte specializ- zate nel settore, spesso non garantisce un’ot- tima efficienza gestionale degli impianti esi- stenti. Tutti i Reparti del comparto Difesa che pos- siedono estintori ed apparati antincendio sono oggetto di obbligatoria manutenzione periodica, esperita generalmente da Ditte esterne. Tali operazioni gestionali vengono svolte da Ditte, specializzate nel settore, spesso senza il dovuto controllo in contrad- dittorio da parte del personale militare per scarsaformazionespecificaantincendiodel personale stesso dell’Amministrazione. Un ulteriore svantaggio di ciò è anche la completa assenza di un censimento su scala nazionale che dia informazioni dettagliate sui mezzi ed impianti antincendio esistenti nelle caserme e sulle nuove attività ancora da adeguare. Possedere un censimento aggiornato sui mezzi ed impianti antincendio in dotazione ci aiuta a titolo di esempio: • stilare in maniera corretta il contratto di manutenzione di tali apparati antincen- dio senza lasciare intravedere dubbi o in- certezze a livello contrattuale; • ad esperire i rinnovi CPI (Certificato Pre- venzione Incendi), in tempo senza giun- gere, in alcuni casi, oltre la scadenza del certificato stesso implicando non pochi problemi con il C.do VV.F. per il dovuto rinnovo; • programmare annualmente e quindi in tempoutilegliinterventidiadeguamento per ogni Reparto secondo delle priorità; • revisionare/aggiornare il piano antincen- dio della caserma con molta più facilità. TECNOLOGIA 53 Ricarica estintore Estintori carrellati
  • 7. • redigere le pro- gettazioni antin- cendio con otti- me informazioni dipartenzaperot- tenere, ad esem- pio, il CPI com- plessivo dell’inte- ro comprensorio3 Le varie operazioni dimanutenzioneche vanno dalla sempli- ce sorveglianza, al controllo in genere semestrale, alla revisione ed infine al collaudo degli im- piantiantincendiorappresentanodelleattivitàdigestionenondipococonto. Delle quattro attività sopra accennate, solo la prima può essere eseguita di- rettamente da personale militare non specializzato (sorveglianza) mentre le trerestantirichiedonoqualificheintalesettore.Pertalemotivoletrerestan- ti attività vengono svolte di norma da Ditte specializzate che possiedono, nel loro organico, personale formato con anni di esperienza sulle spalle. Il rischio che la manutenzione degli estintori e dei mezzi antincendio da parte delle Ditte non dia risultati di qualità è alto con conseguente disper- sione di risorse economiche per il finanziamento dei contratti. Un buon livello qualitativo di manutenzione dei mezzi antincendio è dato dall’integralerispettodellenormeUNI4 cheindicanodettagliatamenteper ogni impianto le attività di manutenzione. Uncontrolloincontraddittorioefficaceimponequindicheilpersonalemi- litare sia formato sulle norme vigenti, siano essi cogenti o non cogenti. Non è facile, ad esempio, capire come e quando debba essere eseguita una sostituzione della carica estinguente di un estintore ad anidride carbonica o valutare l’effettiva necessità di sostituire delle parti fisse di un idranti o di unimpiantosprinkler,senonsihaunapreparazionebasesull’antincendio. Quindi per ottenere una manutenzione di qualità occorre “saper controllare”. Ma chi ha la funzione di controllore nelle varie caserme? INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2/201354 Rilevatori di fumo 3 Molti C.di Provinciali del VV.F. non emettono il CPI per la singola attività, ad esempio per una grossa Centrale Termica, ma rilasciano tale certificazione all’intero comprensorio militare im- ponendo, giustamente, l’adeguamento a norma antincendio di tutte le attività esistenti nella Caserma.CisiritrovaquindiinmoltiRepartiadavereunapartediattivitàgiàadeguatemasenza il CPI in attesa di adeguare le restanti. 4 In tale settore le linee guida dell’UMAN (Associazione Costruttori Materiali Antincendio) dan- no delle ottime indicazioni per la corretta manutenzione dei sistemi antincendio contemplan- do anche le procedure per il corretto smaltimento dei rifiuti antincendio.
  • 8. Tali attività dovrebbe esperita da un soggetto, cosiddetto “referente antincen- dio”cheabbiadelleattitudinitecnicheechesoprattuttoabbialapassionedi formarsi ed informarsi periodicamente. Una soluzione per la formazione dei referenti di Caserme ci viene fornita dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ove all’art. 17 prevede che il Dipartimento e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco promuovano la formazione nelle materie della prevenzione incendi, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni e cicli di forma- zione. Gioco forza viene dato anche dall’art. 7-bis della Legge n. 89 del 31 maggio 2005 e s.m.i., del D.L. n. 45 del 31 marzo 2005, recante disposizioni urgenti perlafunzionalitàdell’Amministrazionecherecitacheiservizidiformazio- ne in materia di prevenzione incendi possono essere resi dal Corpo Nazio- nale dei Vigili del Fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni. Quindi una convenzione tra VV.F e Pubblica Amministrazione sarebbe una soluzione ideale e a basso costo per formare dei referenti di caserma. Lafunzioneditalireferentioltrealcontrolloincontraddittoriodellamanu- tenzione esterna potrebbe essere anche quella di creare capillarmente un censimento nazionale antincendio. In tale censimento andrebbero a convergere dati utili quali: - impianti antincendio esistenti; - i mezzi esistenti ed il loro stato d’uso; - CPI ottenuti e la loro scadenza, - attività nuove da adeguare ai sensi del DPR 151/2011; - CPI ancora mancanti, - la documentazione antincendio in possesso; - progettazioni già eseguite, con i seguenti vantaggi: - quadro generale aggiornato dei mezzi antincendio in dotazione e da in- stallare con garanzia di un’adeguata programmazione esigenziale per la messa a norma delle infrastrutture esistenti; - creazione di una rete di controllo coordinata a livello centrale con Ufficia- li coordinatori e ramificata sino a livelli periferici con referenti; - formazione di un team con specifici corsi previsti dalla convenzione-qua- droalfinediottenereun’adeguatapreparazionenellegestioneecontrol- lo dei mezzi antincendio con la trasmissione dei dati dal livello periferico a questa Direzione; - creare, di concerto con gli uffici informatici competenti, di un software per la raccolta dei dati antincendio dal livello periferico al fine creare un archivio informatizzato dei mezzi antincendio in dotazione. TECNOLOGIA 55
  • 9. La formazione ed il censimento sono sicuramente di ausilio per i tecnici- progettisti(UfficialidelGenioMilitareabilitatiallacertificazioneantincen- dio di cui alla L. 818/84) che operano in tale ambito poiché essi dispongo- no già di tutti i dati necessari per una corretto rinnovo dei CPI o per un ade- guamento ex novo di particolari attività antincendio. VERSOUNANUOVAPROGETTUALITÀDELL’INGEGNERIAANTINCENDIO NELLE STRUTTURE MILITARI Occorre procedere a passi spediti per poter arrivare, in breve tempo, ad ot- tenere un chiaro quadro d’insieme. Costruire la carta d’identità antincendio dellaCasermasignificasaperecosaècontenutodentroelostatod’usoinat- to al fine di scongiurare perdite ingenti di strutture per una scarsa capacità di manutenzione. In tale ottica si deve sviluppare una nuova cultura dell’ingegneria militare antincendio con l’emanazione di metodologie organizzative che disciplini- no la sicurezza nelle attività del Genio Militare. Il nuovo “ingegnere militare” deve entrare nell’ottica di: - adeguare i manufatti dell’architettura militare, impregnata spesso di sto- ria, alle modifiche intervenute negli ultimi anni, attraverso un’adeguata trasformazione edilizia nel rispetto delle vigenti normative in materia an- tincendio; - progettare e manutenzionare le strutture in modo da sostenere sollecita- zioni particolari dovuti ad effetti esterni (detonazioni, deflagrazioni, scoppi, ecc.); - applicare l’approccio ingegneristico antincendio alle strutture militari5 ; - conoscere i danni che la struttura può subire, prevedendo, a tale riguar- do, livelli di sicurezza soddisfacenti rispetto al contesto in cui si opera (es. impiantoantincendioinunariservettamunizioni,protezionediundepo- sito carburanti, hangar, ecc.); - salvaguardare l’architettura militare di notevole spessore storico-cultura- le, come ad esempio l’hangar di Pontecagnano progettato dall’Ing. Pier Luigi Nervi, contro il rischio di incendio. La divulgazione dell’informazione in ambito antincendio ha quindi come obiettivo quello di plasmare gli aspetti della safety and security all’architettu- INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2/201356 5 Il decreto 9 maggio 2007 (”direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurez- za antincendio”), emanato a brevissima distanza temporale dagli altri due rilevanti decreti ri- guardantilaresistenzaalfuoco(DM16febbraio2007eDM9marzo2007),segnaindubbiamen- te un passo epocale nell’attività nazionale di prevenzione degli incendi. Esso introduce, per la prima volta in Italia, il cosiddetto “approccio ingegneristico” alla sicurez- zaantincendiodelineandoaspetticompletamentenuovirispettoalvecchiometododitipopre- scrittivo, finora adottato dal legislatore.
  • 10. ra militare attraverso delle linee gui- da atte a disciplinare la sicurezza an- tincendio nel pieno rispetto del- l’identitàedellamemoriastorico-ar- chitettonica che l’edificio riveste. Occorreestrapolarestrumentieme- todologie per una nuova e moderna progettualità delle opere destinate alla difesa tenendo conto altresì del contesto urbano e della destinazio- ne d’uso che l’opera possiede basata sullo studio: - della legislazione militare e civile, in ambito antincendio; - di modellazioni computerizzate tramite software specifico, messo a disposizione dall’Amministrazio- ne che, consentirà di stabilire se determinate opere militari posseggano un adeguato livello di sicurezza; - di edifici militari storici ed architettonicamente rappresentativi in colla- borazione con il Ministero della Difesa (ad esempio la storica Caserma CernaiadiTorino,ecc.)tramiteanalisidettagliatedeimaterialietipologie edilizie che potrebbero essere facilmente introdotte per uso militare su teatri nazionali ed internazionali - di nuovi sistemi antincendio su particolari attività militari (progetti pilo- ta), non contemplante dal DPR 151/2011, quali, riservette munizioni, polveriere, spolettifici, camerate, ecc. che sono tipicamente presenti nel- le caserme. - della sicurezza antincendio di un comprensorio militare (progetto su va- sta scala), quale un reggimento o un battaglione . La necessità di una riforma generale dell’edilizia militare è chiara anche al Ministro della Difesa il quale sta istituendo Gruppi di Lavoro al fine di ela- borare progetti che garantiscano sicurezza, funzionalità, ed economicità, dismettendo, nell’ottica della spending review, il parco immobiliare militare ormai insicuro e/o vetusto. I TECNOLOGIA 57 L’articolo1indicagliobiettivigeneralicheiltestoregolamentaresiprefiggeovveroquelliconnes- sialladefinizionedegliaspettiprocedurali,aicriteridivalutazionedelrischioeallaprogettazione delle conseguenti misure compensative attraverso le metodologie offerte dalla Fire Engineering. Kit per misurare pressione e portata in un idrante