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L'Unione Bancaria Europea
Dall'accesso al mercato alla gestione delle crisi: come cambia la vigilanza delle
banche e dei gruppi bancari nell'Unione Europea
Gianluca D'Imperio - Antonio Marcacci, Global Regulatory Counsel
Milano - 29 Ottobre, 2014
Compliance Italy Training
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2. MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO (SSM)
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7. PROCEDURA E STRUMENTI DI RISOLUZIONE
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AGENDA
3
SISTEMA BANCARIO E MERCATO
Art. 127.6
Il Consiglio, deliberando all'unanimità
mediante regolamenti secondo una
procedura legislativa speciale, previa
consultazione del Parlamento europeo
e della Banca centrale europea, può
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compiti specifici in merito alle politiche
che riguardano la vigilanza
prudenziale degli enti creditizi e delle
altre istituzioni finanziarie, escluse le
imprese di assicurazione.
PERCHÉ L'UNIONE BANCARIA?
1. Rafforzare l'Unione economica europea
2. Separare rischio sovrano e rischio bancario
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nell’ultimo ventennio ha visto la nascita di intermediari paneuropei per
dimensioni e raggio d’azione
4
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I PILASTRI DELL'UNIONE BANCARIA
5
• Assetto istituzionale
(SSM Regulation)
• Regole procedurali
(SSM framework
regulation)
• Contributi per l'attività
di vigilanza
• Assetto istituzionale
(SRMR)
• Regole per il
risanamento e la
risoluzione (SRMR)
• Accordo intergovern.
sul funzionamento del
SRF
• No a sistema unificato
ma armonizzazione
massima del
funzionamento dei
sistemi nazionali di
garanzia
CRD IV/CRR
FORINTERNALUSEONLY
DGSDBRRD
6
ACCESSO AL MERCATO E VIGILANZA
• Assetto istituzionale
(SSM Regulation)
• Regole procedurali
(SSM framework
regulation)
• Contributi per l'attività
di vigilanza
• Assetto istituzionale
(SRMR)
• Regole per il
risanamento e la
risoluzione (SRMR)
• Accordo intergovern.
sul funzionamento del
SRF
• No a sistema unificato
ma armonizzazione
massima del
funzionamento dei
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CRD IV/CRR
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DGSDBRRD
CONDIZIONI PER LA VIGILANZA UNICA
7
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Indipendenza Responsabilità e
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La BCE e le ANC si
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propri compiti senza
influenza esterna
I membri del Consiglio
di vigilanza e del
Comitato direttivo
agiscono, pur essendo
"rappresentanti degli
Stati Membri",
nell'interesse
dell'Unione
Relazione annuale sulla
vigilanza della BCE alle
istituzioni europee e
nazionali
Il Presidente del
Consiglio di vigilanza
presenta una relazione al
Parlamento e
all'Eurogruppo
L'Eurogruppo e il
Parlamento possono
tenere audizioni del
Presidente del Consiglio
di vigilanza
La Bce risponde
oralmente o per iscritto
alle interrogazioni del
Parlamento e
dell'Eurogruppo
La BCE utilizza
esclusivamente i
contributi di vigilanza
Chi inquina paga:
trasferimento del costo
della vigilanza dai
cittadini alle banche
La vigilanza non
pregiudica i compiti di
politica monetaria
Personale separato
anche per struttura
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Riunioni e ordini del
giorno separati del
Consiglio Direttivo
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In generale, il Meccanismo Unico di Vigilanza "attribuisce alla BCE compiti specifici in merito
alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi…"
• Direttamente sulle banche "significative" (e rispettivi Gruppi) dei 18 Stati
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8
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Assicurare l’unitarietà del sistema, mantenendo i vantaggi del
decentramento operativo.
9
 Unitarietà: Tutte le banche dell'area euro, sia quelle di grandi
dimensioni (c.d. "significative"), sia le altre (le banche "meno
significative")
 Decentramento: Ripartizione dei compiti e poteri tra autorità centrali
e nazionali, assicurando un adeguato contributo di queste ultime ai
processi decisionali e all'esercizio dei compiti operativi
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BCE E AUTORITÀ NAZIONALI – PRINCIPI
 Autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria
 Autorizzazione acquisizione di partecipazioni qualificate
 Adozione di misure particolari laddove le banche:
• non rispettino i requisiti prudenziali
• evidenzino una gestione non solida e una copertura dei rischi
non adeguata (c.d. "early intervention")
10
Materie di competenza esclusiva della BCE
Materie di competenza esclusiva delle Autorità nazionali
non attinenti alla vigilanza prudenziale in senso stretto
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BCE E AUTORITÀ NAZIONALI – MATERIE ESCLUSIVE
 Protezione dei consumatori
 Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
 Servizi di pagamento
 Vigilanza sui soggetti non bancari
 Controlli sulle banche di paesi terzi che intendono operare
nell'UE attraverso succursali o libera prestazione dei servizi
11
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BCE E AUTORITÀ NAZIONALI – MATERIE CONCORRENTI
 Rispetto delle regole prudenziali (CRD IV/CRR) sia 'qualitative' (organizzazione, governo
societario, remunerazioni) che 'quantitative' (requisiti patrimoniali, concentrazione dei rischi,
liquidità, leverage) e di informativa al pubblico
 Valutazione prudenziale e stress test
 Vigilanza su base consolidata e supplementare sui conglomerati finanziari
 Piani di risanamento e misure di intervento precoce
 Vigilanza macroprudenziale (esclusi poteri in materia di risoluzione delle crisi bancarie)
Eurozone Banks Significant
Less significant
Non-Eurozone Banks
Criteri quantitativi:
 Il valore delle attività supera i 30 mld di euro
 Il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato di appartenenza supera il 20%
(salvo che il valore sia inferiore a 4 mld di euro)
 In ogni caso, i tre enti creditizi più significativi di ciascun Stato membro
12
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BANCHE 'SIGNIFICANT'
…quando una Banca è "significativa"?
Criteri qualitativi:
 Valutazione di ANC circa l'importanza significativa della banca per l'economia
nazionale
 Presenza di controllate in più di Stati membri partecipanti, con attività/passività
transfrontaliere considerate dalla BCE significative rispetto al totale
 Richiesta assistenza finanziaria dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria
(FESF) o dal Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)
13
Consiglio di vigilanza
Elabora e sottopone al Consiglio Direttivo proposte di decisione in materia di vigilanza
da considerare adottate se non respinte entro un termine stabilito (principio di non-
obiezione)
Si compone di Presidente, Vice-Presidente, quattro rappresentanti della BCE e un
rappresentante dell'ANC di ciascuno Stato membro partecipante
Gruppo di esperti di mediazione
Risolve (su richiesta ANC) le divergenze relative ad
obiezioni del Consiglio Direttivo a proposte di
decisione predisposte dal Consiglio di Vigilanza
Commissione amministrativa del riesame
Riesamina le decisioni assunte dalla BCE su richiesta di
persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali tali
decisioni sono state prese
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ASSETTO DI VIGILANZA
14
Fonte: www.ecb.europa.eu ©
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PROCESSO DECISIONALE
Principale struttura operativa di vigilanza e primo interlocutore delle
banche
• Evoluzione dei college of supervisors
• Composizione mista: coordinatore della BCE ed esperti di vigilanza altamente qualificati
sia della BCE che delle ANC
• Attraverso una pianificazione annuale, i GVC svolgeranno i compiti di supervisione,
garantendo l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Vigilanza e del Consiglio
Direttivo
15
FORINTERNALUSEONLY
GRUPPI DI VIGILANZA CONGIUNTA
16
SANZIONI
In caso di violazione del diritto UE direttamente applicabile, la competenza è
suddivisa tra BCE e ANC in base alla significatività delle banche
In caso di violazione della legge nazionale la competenza è della ANC su tutte le
banche ma per le "significative" solo su richiesta della BCE
Sanzioni amministrative pecuniarie:
• fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione
• fino al 10% del fatturato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente
Può essere imposta una penalità di mora in caso di inosservanza di una decisione o di un
regolamento in materia di vigilanza
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT
17
130 Grandi istituti di credito europei i cui attivi vanno sottoposti a verifica
15 Banche italiane coinvolte (UniCredit, Intesa Sanpaolo, MPS, UBI, Iccrea Holding (BCC), Banca Carige,
Credito Emiliano, Credito Valtellinese, BPER, BPM, Popolare Sondrio, Popolare Vicenza, Banco Popolare, Veneto
Banca)
Obiettivi
Assicurare la trasparenza, migliorando la qualità
delle informazioni disponibili sulla situazione delle
banche
Individuare e intraprendere le azioni correttive
eventualmente necessarie
Rafforzare la fiducia, assicurando che le banche
siano sane ed affidabili
L'esame ha avuto inizio a Novembre 2013, i risultati sono stati presentati il 26 Ottobre 2014
Strumenti
Valutazione dei fattori di rischio (liquidità, raccolta,
indebitamento ecc.)
Verifica vera e propria degli attivi (inclusi collaterale e
accantonamenti)
Stress test sulla solidità dei bilanci
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18
GESTIONE DELLE CRISI
• Assetto istituzionale
(SSM Regulation)
• Regole procedurali
(SSM framework
regulation)
• Contributi per l'attività
di vigilanza
• Assetto istituzionale
(SRMR)
• Regole per il
risanamento e la
risoluzione (SRMR)
• Accordo intergovern.
sul funzionamento del
SRF
• No a sistema unificato
ma armonizzazione
massima del
funzionamento dei
sistemi nazionali di
garanzia
CRD IV/CRR
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DGSDBRRD
MECCANISMO DI RISOLUZIONE UNICO – SRM
Unico meccanismo di gestione delle crisi per completare l'integrazione del
sistema bancario europeo:
1. istituire un processo decisionale equo e rapido
2. contenere i costi di gestione delle crisi ed eliminare la connessione con
il debito sovrano
3. integrare l'SSM in modo le banche in dissesto siano rapidamente
ristrutturate o, se necessario, liquidate
19
FORINTERNALUSEONLY
Il SRM rappresenta la modalità di gestione delle crisi
bancarie e riguarda tutte le banche degli Stati Membri che
aderiscono all’Unione Bancaria
Completa identità di perimetro tra SRM e SSM
20
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AMBITO DI APPLICAZIONE
• Agency dell'Unione Europea dotata di personalità giuridica
• Sede a Bruxelles
• Composta da:
 1 presidente
 4 membri esecutivi (…full-time!)
 un rappresentante delle autorità nazionali nominato dai singoli
Stati Membri
21
FORINTERNALUSEONLY
SINGLE RESOLUTION BOARD (SRB)
SINGLE RESOLUTION BOARD (SRB) – COMPITI
22
• Stesura ex-ante ed implementazione - quando necessario - di un
piano di risoluzione
• I piani di risoluzione implicano, quando implementati, un'ampia
discrezionalità amministrativa e necessitano di expertise
altamente qualificata
• Norme sostanziali: condizioni e strumenti della risoluzione
(finalizzati a salvaguardare attività strategiche)
• Processo decisionale ed interazione con altri organi
• Il Fondo di Risoluzione Unico è il "bazooka" finanziario del SRB.
Potrà raccogliere di capitali sul mercato a partire dal gennaio
2024
Piani di
Risoluzione
Fondo di
Risoluzione
Processo di
Risoluzione
FORINTERNALUSEONLY
PROCEDURA DI RISOLUZIONE
23
BCE Commissione/
Consiglio
SRB SRF
Autorità Nazionale di Risoluzione
Istituto di Credito
 Dichiara se una
banca è prossima al
fallimento
 Approva o si oppone entro 24
ore
 Incarica l’Autorità
Nazionale di Risoluzione
ad attuare l’opzione scelta
 Implementa lo schema
di risoluzione
 Controlla l'attuazione dello
schema di risoluzione da parte
delle Autorità Nazionale di
Risoluzione
finanzia
gestisce
- Se il piano di risoluzione
influisce sugli aiuti di
Stato, la Commissione
deve adottare la
necessaria procedura:
valutazione ex-ante e
non più ex-post
- Lo schema di
risoluzione può essere
approvato solo quando
la Commissione dà il
proprio nullaosta
(tacito).
Il SRB valuta se esistono le condizioni di
risoluzione, adotta un regime di risoluzione
(cioè sceglie lo strumento di risoluzione e
decide sull'uso del SRF) e lo invia alla
Commissione
FORINTERNALUSEONLY
24
• Vendita dell'attività d'impresa
Vendita al mercato di attività d’impresa superando i tradizionali limiti
autorizzativi dei soci
• Ente-ponte
Vendita ad un ente pubblico creato ad hoc
• "Bad Bank"
Separazione delle attività in perdita da quelle "sane"
• Bail-in
Conversione del capitale o riduzione del valore nominale delle
passività
STRUMENTI DI RISOLUZIONE
FORINTERNALUSEONLY
25
• Il Bail-in è lo strumento attraverso il quale il SRB può ridurre il valore
nominale dei titoli dei creditori non garantiti e convertire debiti in capitale (from
debt to equity).
• La finalità è la ricapitalizzazione della banca, consentendo alle autorità di
riorganizzarla e ristrutturarla in uno scenario di continuità (going concern)
secondo criteri di solidità finanziaria e di operatività economicamente
sostenibile nel lungo periodo, senza utilizzo di fondi pubblici.
• Non tutte le passività sono sottoponibili a bail-in (esclusi, ad es., debiti verso
l'erario, depositi sotto i 100.000 Euro, debiti nei confronti di dipendenti). Il SRB
può escluderne altri (no creditor worse off ).
FORINTERNALUSEONLY
IL BAIL-IN
SINGLE RESOLUTION FUND (SRF)
• Dal 1 gennaio 2016 sostituisce fondi nazionali
• Obiettivo: sostegno finanziario alla banca in dissesto
• Tutte le banche aderenti al SSM
26
FORINTERNALUSEONLY
27
FORINTERNALUSEONLY
FONDO DI RISOLUZIONE UNICO – REGOLE
Regolamento
• Creazione del Fondo
• Calcolo dei contributi
• Obbligo dei MS di
versare contributi
•Amministrazione del
Fondo
•Uso del Fondo
Accordo
Intergovernativo (IGA)
• Condizioni per
trasferimento dei
contributi al Fondo
• Sistemazione dei
comparti nazionali
• Condizioni per l'uso del
Fondo
Grazie per l'attenzione.
28
Gianluca D'Imperio
Global Banking Services Counsel
gianluca.dimperio@unicredit.eu
Antonio Marcacci
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L'Unione Bancaria Europea - Ottobre 2014

  • 1. L'Unione Bancaria Europea Dall'accesso al mercato alla gestione delle crisi: come cambia la vigilanza delle banche e dei gruppi bancari nell'Unione Europea Gianluca D'Imperio - Antonio Marcacci, Global Regulatory Counsel Milano - 29 Ottobre, 2014 Compliance Italy Training
  • 2. 2 1. L'UNIONE BANCARIA EUROPEA: OVERVIEW 2. MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO (SSM) 3. ASSETTO ISTITUZIONALE 4. FASE PREPARATORIA: LA VALUTAZIONE APPROFONDITA 5. MECCANISMO DI RISOLUZIONE UNICO (SRM) 6. COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO 7. PROCEDURA E STRUMENTI DI RISOLUZIONE 8. FONDO DI RISOLUZIONE UNICO FORINTERNALUSEONLY AGENDA
  • 3. 3 SISTEMA BANCARIO E MERCATO Art. 127.6 Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.
  • 4. PERCHÉ L'UNIONE BANCARIA? 1. Rafforzare l'Unione economica europea 2. Separare rischio sovrano e rischio bancario 3. Adeguare la vigilanza ai mutamenti del sistema bancario, che nell’ultimo ventennio ha visto la nascita di intermediari paneuropei per dimensioni e raggio d’azione 4 FORINTERNALUSEONLY
  • 5. I PILASTRI DELL'UNIONE BANCARIA 5 • Assetto istituzionale (SSM Regulation) • Regole procedurali (SSM framework regulation) • Contributi per l'attività di vigilanza • Assetto istituzionale (SRMR) • Regole per il risanamento e la risoluzione (SRMR) • Accordo intergovern. sul funzionamento del SRF • No a sistema unificato ma armonizzazione massima del funzionamento dei sistemi nazionali di garanzia CRD IV/CRR FORINTERNALUSEONLY DGSDBRRD
  • 6. 6 ACCESSO AL MERCATO E VIGILANZA • Assetto istituzionale (SSM Regulation) • Regole procedurali (SSM framework regulation) • Contributi per l'attività di vigilanza • Assetto istituzionale (SRMR) • Regole per il risanamento e la risoluzione (SRMR) • Accordo intergovern. sul funzionamento del SRF • No a sistema unificato ma armonizzazione massima del funzionamento dei sistemi nazionali di garanzia CRD IV/CRR FORINTERNALUSEONLY DGSDBRRD
  • 7. CONDIZIONI PER LA VIGILANZA UNICA 7 Separazione delle funzioni Contributi di vigilanza Indipendenza Responsabilità e trasparenza La BCE e le ANC si impegnano a svolgere i propri compiti senza influenza esterna I membri del Consiglio di vigilanza e del Comitato direttivo agiscono, pur essendo "rappresentanti degli Stati Membri", nell'interesse dell'Unione Relazione annuale sulla vigilanza della BCE alle istituzioni europee e nazionali Il Presidente del Consiglio di vigilanza presenta una relazione al Parlamento e all'Eurogruppo L'Eurogruppo e il Parlamento possono tenere audizioni del Presidente del Consiglio di vigilanza La Bce risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni del Parlamento e dell'Eurogruppo La BCE utilizza esclusivamente i contributi di vigilanza Chi inquina paga: trasferimento del costo della vigilanza dai cittadini alle banche La vigilanza non pregiudica i compiti di politica monetaria Personale separato anche per struttura gerarchica Riunioni e ordini del giorno separati del Consiglio Direttivo FORINTERNALUSEONLY
  • 8. In generale, il Meccanismo Unico di Vigilanza "attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi…" • Direttamente sulle banche "significative" (e rispettivi Gruppi) dei 18 Stati dell'Eurozona (Stati Membri partecipanti) • Indirettamente sulle banche "meno significative" la cui vigilanza resta affidata alle Autorità nazionali • Possibilità di concludere accordi di cooperazione con le banche centrali o autorità nazionali di vigilanza degli Stati Membri non partecipanti VIGILANZA COORDINATA O CONGIUNTA?  Nuovo sistema di esercizio congiunto dei poteri di vigilanza  Un modello di integrazione operativo-organizzativa tra apparati nazionali ed europei 8 FORINTERNALUSEONLY AMBITO DI APPLICAZIONE
  • 9. Assicurare l’unitarietà del sistema, mantenendo i vantaggi del decentramento operativo. 9  Unitarietà: Tutte le banche dell'area euro, sia quelle di grandi dimensioni (c.d. "significative"), sia le altre (le banche "meno significative")  Decentramento: Ripartizione dei compiti e poteri tra autorità centrali e nazionali, assicurando un adeguato contributo di queste ultime ai processi decisionali e all'esercizio dei compiti operativi FORINTERNALUSEONLY BCE E AUTORITÀ NAZIONALI – PRINCIPI
  • 10.  Autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria  Autorizzazione acquisizione di partecipazioni qualificate  Adozione di misure particolari laddove le banche: • non rispettino i requisiti prudenziali • evidenzino una gestione non solida e una copertura dei rischi non adeguata (c.d. "early intervention") 10 Materie di competenza esclusiva della BCE Materie di competenza esclusiva delle Autorità nazionali non attinenti alla vigilanza prudenziale in senso stretto FORINTERNALUSEONLY BCE E AUTORITÀ NAZIONALI – MATERIE ESCLUSIVE  Protezione dei consumatori  Contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo  Servizi di pagamento  Vigilanza sui soggetti non bancari  Controlli sulle banche di paesi terzi che intendono operare nell'UE attraverso succursali o libera prestazione dei servizi
  • 11. 11 FORINTERNALUSEONLY BCE E AUTORITÀ NAZIONALI – MATERIE CONCORRENTI  Rispetto delle regole prudenziali (CRD IV/CRR) sia 'qualitative' (organizzazione, governo societario, remunerazioni) che 'quantitative' (requisiti patrimoniali, concentrazione dei rischi, liquidità, leverage) e di informativa al pubblico  Valutazione prudenziale e stress test  Vigilanza su base consolidata e supplementare sui conglomerati finanziari  Piani di risanamento e misure di intervento precoce  Vigilanza macroprudenziale (esclusi poteri in materia di risoluzione delle crisi bancarie) Eurozone Banks Significant Less significant Non-Eurozone Banks
  • 12. Criteri quantitativi:  Il valore delle attività supera i 30 mld di euro  Il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato di appartenenza supera il 20% (salvo che il valore sia inferiore a 4 mld di euro)  In ogni caso, i tre enti creditizi più significativi di ciascun Stato membro 12 FORINTERNALUSEONLY BANCHE 'SIGNIFICANT' …quando una Banca è "significativa"? Criteri qualitativi:  Valutazione di ANC circa l'importanza significativa della banca per l'economia nazionale  Presenza di controllate in più di Stati membri partecipanti, con attività/passività transfrontaliere considerate dalla BCE significative rispetto al totale  Richiesta assistenza finanziaria dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF) o dal Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)
  • 13. 13 Consiglio di vigilanza Elabora e sottopone al Consiglio Direttivo proposte di decisione in materia di vigilanza da considerare adottate se non respinte entro un termine stabilito (principio di non- obiezione) Si compone di Presidente, Vice-Presidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'ANC di ciascuno Stato membro partecipante Gruppo di esperti di mediazione Risolve (su richiesta ANC) le divergenze relative ad obiezioni del Consiglio Direttivo a proposte di decisione predisposte dal Consiglio di Vigilanza Commissione amministrativa del riesame Riesamina le decisioni assunte dalla BCE su richiesta di persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali tali decisioni sono state prese FORINTERNALUSEONLY ASSETTO DI VIGILANZA
  • 15. Principale struttura operativa di vigilanza e primo interlocutore delle banche • Evoluzione dei college of supervisors • Composizione mista: coordinatore della BCE ed esperti di vigilanza altamente qualificati sia della BCE che delle ANC • Attraverso una pianificazione annuale, i GVC svolgeranno i compiti di supervisione, garantendo l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Vigilanza e del Consiglio Direttivo 15 FORINTERNALUSEONLY GRUPPI DI VIGILANZA CONGIUNTA
  • 16. 16 SANZIONI In caso di violazione del diritto UE direttamente applicabile, la competenza è suddivisa tra BCE e ANC in base alla significatività delle banche In caso di violazione della legge nazionale la competenza è della ANC su tutte le banche ma per le "significative" solo su richiesta della BCE Sanzioni amministrative pecuniarie: • fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione • fino al 10% del fatturato complessivo annuo nell'esercizio finanziario precedente Può essere imposta una penalità di mora in caso di inosservanza di una decisione o di un regolamento in materia di vigilanza FORINTERNALUSEONLY
  • 17. COMPREHENSIVE ASSESSMENT 17 130 Grandi istituti di credito europei i cui attivi vanno sottoposti a verifica 15 Banche italiane coinvolte (UniCredit, Intesa Sanpaolo, MPS, UBI, Iccrea Holding (BCC), Banca Carige, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, BPER, BPM, Popolare Sondrio, Popolare Vicenza, Banco Popolare, Veneto Banca) Obiettivi Assicurare la trasparenza, migliorando la qualità delle informazioni disponibili sulla situazione delle banche Individuare e intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie Rafforzare la fiducia, assicurando che le banche siano sane ed affidabili L'esame ha avuto inizio a Novembre 2013, i risultati sono stati presentati il 26 Ottobre 2014 Strumenti Valutazione dei fattori di rischio (liquidità, raccolta, indebitamento ecc.) Verifica vera e propria degli attivi (inclusi collaterale e accantonamenti) Stress test sulla solidità dei bilanci FORINTERNALUSEONLY
  • 18. 18 GESTIONE DELLE CRISI • Assetto istituzionale (SSM Regulation) • Regole procedurali (SSM framework regulation) • Contributi per l'attività di vigilanza • Assetto istituzionale (SRMR) • Regole per il risanamento e la risoluzione (SRMR) • Accordo intergovern. sul funzionamento del SRF • No a sistema unificato ma armonizzazione massima del funzionamento dei sistemi nazionali di garanzia CRD IV/CRR FORINTERNALUSEONLY DGSDBRRD
  • 19. MECCANISMO DI RISOLUZIONE UNICO – SRM Unico meccanismo di gestione delle crisi per completare l'integrazione del sistema bancario europeo: 1. istituire un processo decisionale equo e rapido 2. contenere i costi di gestione delle crisi ed eliminare la connessione con il debito sovrano 3. integrare l'SSM in modo le banche in dissesto siano rapidamente ristrutturate o, se necessario, liquidate 19 FORINTERNALUSEONLY
  • 20. Il SRM rappresenta la modalità di gestione delle crisi bancarie e riguarda tutte le banche degli Stati Membri che aderiscono all’Unione Bancaria Completa identità di perimetro tra SRM e SSM 20 FORINTERNALUSEONLY AMBITO DI APPLICAZIONE
  • 21. • Agency dell'Unione Europea dotata di personalità giuridica • Sede a Bruxelles • Composta da:  1 presidente  4 membri esecutivi (…full-time!)  un rappresentante delle autorità nazionali nominato dai singoli Stati Membri 21 FORINTERNALUSEONLY SINGLE RESOLUTION BOARD (SRB)
  • 22. SINGLE RESOLUTION BOARD (SRB) – COMPITI 22 • Stesura ex-ante ed implementazione - quando necessario - di un piano di risoluzione • I piani di risoluzione implicano, quando implementati, un'ampia discrezionalità amministrativa e necessitano di expertise altamente qualificata • Norme sostanziali: condizioni e strumenti della risoluzione (finalizzati a salvaguardare attività strategiche) • Processo decisionale ed interazione con altri organi • Il Fondo di Risoluzione Unico è il "bazooka" finanziario del SRB. Potrà raccogliere di capitali sul mercato a partire dal gennaio 2024 Piani di Risoluzione Fondo di Risoluzione Processo di Risoluzione FORINTERNALUSEONLY
  • 23. PROCEDURA DI RISOLUZIONE 23 BCE Commissione/ Consiglio SRB SRF Autorità Nazionale di Risoluzione Istituto di Credito  Dichiara se una banca è prossima al fallimento  Approva o si oppone entro 24 ore  Incarica l’Autorità Nazionale di Risoluzione ad attuare l’opzione scelta  Implementa lo schema di risoluzione  Controlla l'attuazione dello schema di risoluzione da parte delle Autorità Nazionale di Risoluzione finanzia gestisce - Se il piano di risoluzione influisce sugli aiuti di Stato, la Commissione deve adottare la necessaria procedura: valutazione ex-ante e non più ex-post - Lo schema di risoluzione può essere approvato solo quando la Commissione dà il proprio nullaosta (tacito). Il SRB valuta se esistono le condizioni di risoluzione, adotta un regime di risoluzione (cioè sceglie lo strumento di risoluzione e decide sull'uso del SRF) e lo invia alla Commissione FORINTERNALUSEONLY
  • 24. 24 • Vendita dell'attività d'impresa Vendita al mercato di attività d’impresa superando i tradizionali limiti autorizzativi dei soci • Ente-ponte Vendita ad un ente pubblico creato ad hoc • "Bad Bank" Separazione delle attività in perdita da quelle "sane" • Bail-in Conversione del capitale o riduzione del valore nominale delle passività STRUMENTI DI RISOLUZIONE FORINTERNALUSEONLY
  • 25. 25 • Il Bail-in è lo strumento attraverso il quale il SRB può ridurre il valore nominale dei titoli dei creditori non garantiti e convertire debiti in capitale (from debt to equity). • La finalità è la ricapitalizzazione della banca, consentendo alle autorità di riorganizzarla e ristrutturarla in uno scenario di continuità (going concern) secondo criteri di solidità finanziaria e di operatività economicamente sostenibile nel lungo periodo, senza utilizzo di fondi pubblici. • Non tutte le passività sono sottoponibili a bail-in (esclusi, ad es., debiti verso l'erario, depositi sotto i 100.000 Euro, debiti nei confronti di dipendenti). Il SRB può escluderne altri (no creditor worse off ). FORINTERNALUSEONLY IL BAIL-IN
  • 26. SINGLE RESOLUTION FUND (SRF) • Dal 1 gennaio 2016 sostituisce fondi nazionali • Obiettivo: sostegno finanziario alla banca in dissesto • Tutte le banche aderenti al SSM 26 FORINTERNALUSEONLY
  • 27. 27 FORINTERNALUSEONLY FONDO DI RISOLUZIONE UNICO – REGOLE Regolamento • Creazione del Fondo • Calcolo dei contributi • Obbligo dei MS di versare contributi •Amministrazione del Fondo •Uso del Fondo Accordo Intergovernativo (IGA) • Condizioni per trasferimento dei contributi al Fondo • Sistemazione dei comparti nazionali • Condizioni per l'uso del Fondo
  • 28. Grazie per l'attenzione. 28 Gianluca D'Imperio Global Banking Services Counsel gianluca.dimperio@unicredit.eu Antonio Marcacci Global Financial Services Counsel antonio.marcacci@unicredit.eu FORINTERNALUSEONLY

Editor's Notes

  1. Memo Com Nr. 3 for scope of IGA Both are necessary. One does not work without the other Art. 64 I SRM Reg worth citing: “The single Bank Resolution Fund is hereby established. It shall be filled in accordance with the rules on transforming the funds raised at national level towards the Fund as laid down in the agreement”