La Legge di Stabilità 2017, il Decreto Fiscale e la Legge di Bilancio 2017 modificano in alcuni punti le norme fiscali e gli adempimenti dichiarativi, ricalendarizzando talune scadenze ed introducendo nuovi obblighi. Ma quali sono i principali cambiamenti che tali novità normative hanno apportato?
Relatore: Avv. Massimiliano Nicotra Membro Coordinatore della sezione Privacy e Compliance del Centro di ricerche economiche e giuridiche presso l’Università di Roma “Torvergata”
In questo intervento esamineremo gli aspetti giuridici della fatturazione obbligatoria: le specificità della fattura elettronica, l’invio e l’emissione, le conseguenze di un eventuale scarto del documento da parte dello SDI, la conservazione delle fatture elettronica. Saranno anche affrontati aspetti pratici, individuando i corretti accorgimenti da adottare per operare conformemente alla normativa.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Fatturare Digitale 2018 - La fatturazione elettronica: gli aspetti operativiFatturare Digitale
Relatore: Paolo Simeone, Dottore Commercialista dello Studio Associato Pariani e Simeone.
Partendo dall’esame del provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018 e della prassi correlata, verranno analizzate le modalità di trasmissione e di recapito della fattura elettronica ed in particolare come individuare la data di emissione e di ricezione della fattura. Si esaminerà la modalità di accreditamento al SDI e il ruolo che possono rivestire gli intermediari tanto nella fase di emissione/trasmissione che di ricezione delle fatture elettroniche. Infine verrà preso in esame il caso di scarto della fattura e/o l’impossibilità di recapito e gli adempimenti da porre in essere per rispettare gli obblighi normativi.
Fatturare Digitale 2018 - Dalla Fatturazione Elettronica alla Conservazione: ...Fatturare Digitale
Relatore: Fabrizio Lupone, Esperto nazionale. Membro del Forum italiano sulla fatturazione elettronica presso Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Docente master universitario.
Un intervento atto ad evidenziare i benefici intangibili a medio-lungo termine, attraverso la visione di un esperto e l’esplicazione di alcuni casi d’uso concreti sulla fatturazione elettronica e la conservazione digitale a norma delle fatture e dei messaggi SdI.
Relatore: Avv. Massimiliano Nicotra Membro Coordinatore della sezione Privacy e Compliance del Centro di ricerche economiche e giuridiche presso l’Università di Roma “Torvergata”
In questo intervento esamineremo gli aspetti giuridici della fatturazione obbligatoria: le specificità della fattura elettronica, l’invio e l’emissione, le conseguenze di un eventuale scarto del documento da parte dello SDI, la conservazione delle fatture elettronica. Saranno anche affrontati aspetti pratici, individuando i corretti accorgimenti da adottare per operare conformemente alla normativa.
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Fatturare Digitale 2018 - La fatturazione elettronica: gli aspetti operativiFatturare Digitale
Relatore: Paolo Simeone, Dottore Commercialista dello Studio Associato Pariani e Simeone.
Partendo dall’esame del provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018 e della prassi correlata, verranno analizzate le modalità di trasmissione e di recapito della fattura elettronica ed in particolare come individuare la data di emissione e di ricezione della fattura. Si esaminerà la modalità di accreditamento al SDI e il ruolo che possono rivestire gli intermediari tanto nella fase di emissione/trasmissione che di ricezione delle fatture elettroniche. Infine verrà preso in esame il caso di scarto della fattura e/o l’impossibilità di recapito e gli adempimenti da porre in essere per rispettare gli obblighi normativi.
Fatturare Digitale 2018 - Dalla Fatturazione Elettronica alla Conservazione: ...Fatturare Digitale
Relatore: Fabrizio Lupone, Esperto nazionale. Membro del Forum italiano sulla fatturazione elettronica presso Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Docente master universitario.
Un intervento atto ad evidenziare i benefici intangibili a medio-lungo termine, attraverso la visione di un esperto e l’esplicazione di alcuni casi d’uso concreti sulla fatturazione elettronica e la conservazione digitale a norma delle fatture e dei messaggi SdI.
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...Fatturare Digitale
Relatore: Avv. Adriana Augenti, Segretario del Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG Bari), Segretario del Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG Bari) e Vice Presidente del Centro Studi Processo Telematico. Data Protection Officer dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
Quando si parla di fatturazione elettronica, in particolare quando si parla dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica anche nei rapporti B2B, troppo spesso ci si dimentica di riferirsi alla modalità di conservazione di tale particolare “documento”.
La Conservazione a norma, effettuata in maniera corretta, ha ripercussioni tanto dal punto di vista civilistico quanto dal punto di vista fiscale.
L’intervento, attraverso una breve trattazione dei principi generali contenuti nel Codice dell’Amministrazione Digitale, mira a chiarire le basi giuridiche dell’obbligatorietà e l’importanza della Conservazione e ad orientare gli operatori verso un corretto uso di questo strumento.
Maggiorazione del 150% del costo dei beni strumentali nuovi prorogato fino al 30 settembre 2018
La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l’acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto per fruire del credito di imposta sulle spese sostenute
A distanza di molti mesi dalle tempistiche previste dal Dipartimento per l’informazione e per l’editoria è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Fatturare Digitale 2018 - FEB2B Non siamo tutti uguali: gestire la complessit...Fatturare Digitale
Relatore: Elena Lauritano Direttore delle Operations presso Archivium
La verità è che il 1 gennaio 2019 non sarà un interruttore on – off rispetto alla fatturazione elettronica – prima di affrontare la scelta di un software o di un canale con il quale interscambiare i documenti bisogna analizzare il parco di fornitori e clienti con i quali si avranno rapporti di fatturazione ed il proprio “peso contrattuale”. La tua scelta ha incluso la gestione di tutti quei fornitori esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica? Quelli esteri o che rientrano nel regime dei minimi? Archivium nasce dal service providing e dal back office amministrativo – le soluzioni tecnologiche proposte tengono conto delle ineliminabili peculiarità dei processi amministrativi.
Ambito soggettivo e oggettivo, ambito temporale e modalità di acquisizione, fruizione dell'agevolazione, ecc.Le novità della legge di stabilità 2016 riguardo agli ammortamenti maggiorati per l'acquisto di beni strumentali nuovi
Anche le imprese operanti nel settore del tessile e della moda possono fruire del Credito d'Imposta
Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 3, D.L.145/2013 possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, non destinati alla vendita.
Criticità e spunti di rilfessione sul rapporto tra principi contabili e poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria. Intervento di Beatrice Zarri (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna) all'interno del convegno "Tutto dichiarazioni". Slide aggiornate a giugno 2015.
Nuove comunicazioni per i rimborsi delle spese universitarie e le spese detraibili sulle parti comuni
Sono stati introdotti con decorrenza già dall’anno 2016 due nuovi obblighi comunicativi finalizzati ad implementare i dati che confluiscono nelle dichiarazioni precompilate, in relazione agli oneri detraibili delle persone fisiche.
Precisazioni sull’ammortamento dei beni nuovi di costo unitario inferiore a 516,46 euro
Nel caso in cui l’impresa decida di ammortizzare secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988 ovvero anche in un periodo più lungo i beni strumentali di valore unitario non superiore a 516,46 euro, la deduzione del superammortamento del 40% si allinea ai coefficienti di ammortamento previsti per quel singolo bene dal D.M. 31/12/1988
La correzione degli errori in bilancio alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare n. 31/E del 24 settembre 2013. Intervento di Francesca Roselli (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna).
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Proroga al 7 marzo 2017 per l’invio dei dati relativi al 2016 degli interventi sulle parti comuni detraibili
Proroga della scadenza dal 28 febbraio 2017 al 7 marzo 2017 per l’invio delle spese detraibili sostenute nel 2016 sulle parti comuni di edifici condominiali.
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...Fatturare Digitale
Relatore: Avv. Adriana Augenti, Segretario del Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG Bari), Segretario del Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG Bari) e Vice Presidente del Centro Studi Processo Telematico. Data Protection Officer dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
Quando si parla di fatturazione elettronica, in particolare quando si parla dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica anche nei rapporti B2B, troppo spesso ci si dimentica di riferirsi alla modalità di conservazione di tale particolare “documento”.
La Conservazione a norma, effettuata in maniera corretta, ha ripercussioni tanto dal punto di vista civilistico quanto dal punto di vista fiscale.
L’intervento, attraverso una breve trattazione dei principi generali contenuti nel Codice dell’Amministrazione Digitale, mira a chiarire le basi giuridiche dell’obbligatorietà e l’importanza della Conservazione e ad orientare gli operatori verso un corretto uso di questo strumento.
Maggiorazione del 150% del costo dei beni strumentali nuovi prorogato fino al 30 settembre 2018
La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l’acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto per fruire del credito di imposta sulle spese sostenute
A distanza di molti mesi dalle tempistiche previste dal Dipartimento per l’informazione e per l’editoria è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Fatturare Digitale 2018 - FEB2B Non siamo tutti uguali: gestire la complessit...Fatturare Digitale
Relatore: Elena Lauritano Direttore delle Operations presso Archivium
La verità è che il 1 gennaio 2019 non sarà un interruttore on – off rispetto alla fatturazione elettronica – prima di affrontare la scelta di un software o di un canale con il quale interscambiare i documenti bisogna analizzare il parco di fornitori e clienti con i quali si avranno rapporti di fatturazione ed il proprio “peso contrattuale”. La tua scelta ha incluso la gestione di tutti quei fornitori esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica? Quelli esteri o che rientrano nel regime dei minimi? Archivium nasce dal service providing e dal back office amministrativo – le soluzioni tecnologiche proposte tengono conto delle ineliminabili peculiarità dei processi amministrativi.
Ambito soggettivo e oggettivo, ambito temporale e modalità di acquisizione, fruizione dell'agevolazione, ecc.Le novità della legge di stabilità 2016 riguardo agli ammortamenti maggiorati per l'acquisto di beni strumentali nuovi
Anche le imprese operanti nel settore del tessile e della moda possono fruire del Credito d'Imposta
Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 3, D.L.145/2013 possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, non destinati alla vendita.
Criticità e spunti di rilfessione sul rapporto tra principi contabili e poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria. Intervento di Beatrice Zarri (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna) all'interno del convegno "Tutto dichiarazioni". Slide aggiornate a giugno 2015.
Nuove comunicazioni per i rimborsi delle spese universitarie e le spese detraibili sulle parti comuni
Sono stati introdotti con decorrenza già dall’anno 2016 due nuovi obblighi comunicativi finalizzati ad implementare i dati che confluiscono nelle dichiarazioni precompilate, in relazione agli oneri detraibili delle persone fisiche.
Precisazioni sull’ammortamento dei beni nuovi di costo unitario inferiore a 516,46 euro
Nel caso in cui l’impresa decida di ammortizzare secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988 ovvero anche in un periodo più lungo i beni strumentali di valore unitario non superiore a 516,46 euro, la deduzione del superammortamento del 40% si allinea ai coefficienti di ammortamento previsti per quel singolo bene dal D.M. 31/12/1988
La correzione degli errori in bilancio alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare n. 31/E del 24 settembre 2013. Intervento di Francesca Roselli (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna).
Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall’articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016.
Proroga al 7 marzo 2017 per l’invio dei dati relativi al 2016 degli interventi sulle parti comuni detraibili
Proroga della scadenza dal 28 febbraio 2017 al 7 marzo 2017 per l’invio delle spese detraibili sostenute nel 2016 sulle parti comuni di edifici condominiali.
DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2018 IN GAZZETTA
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il collegato fiscale alla legge di bilancio 2108. Le novità nella
manovra
Interessi passivi su mutuo per ristrutturazione dell’abitazione principale pagati da coniuge superstite
È prevista la detraibilità nella misura del 19% (entro la soglia di 2.582,28 euro annui) degli interessi passivi ed oneri accessori derivanti dai contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Nuova sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate per promuovere l’adempimento spontaneo
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web due nuove sezioni, una dedicata ai contribuenti persone fisiche e l’altra dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva al fine di promuovere l’adempimento spontaneo.
La predisposizione del bilancio di esercizio 2016Andrea Padoan
Il D.Lgs. 139/15, che ha recepito la direttiva contabile 34/13, ha modificato numerose disposizioni relative alla redazione del bilancio contenute nel Codice civile e nel D.Lgs. 127/91, relativo al bilancio consolidato. Lo stesso D.Lgs. 139/15 ha disposto anche la modifica dei principi contabili nazionali, tralasciando però gli aspetti fiscali; quest’ultimi sono stati infatti oggetto di modifica con il recente decreto milleproroghe 2017.
Cortellazzo & Soatto l’evoluzione della Compliance IVA verso la Fatturazion...Andrea Cortellazzo
• I nuovi dettami previsti dal DL 50/2017
• La riorganizzazione degli adempimenti fiscali IVA verso la nuova compliance fiscale, con particolare riferimento alla dinamica opzionale prevista dal D. Lgs. 127/2015
• Inquadramento della fattura elettronica
Le relazioni sono state curate dai professionisti:
Dott. Andrea Cortellazzo, Partner Cortellazzo & Soatto
Dott. Franco Di Ciaula, Partner Cortellazzo & Soatto
In tale occasione è stata anche messa in luce la strategia da adottare per le aziende che vogliano prendere rapidamente dimestichezza con il cambio di paradigma in atto, cogliendone ove possibile anche gli elementi di incentivazione fiscale oggi presenti.
Durante l’incontro verranno trattati i seguenti argomenti:
A) IVA: ASPETTI OPERATIVI
- La Dichiarazione Annuale 2012
- Le compensazioni dei Crediti IVA: riduzione del valore a 5.000 Euro;
B) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. n. 1 del 24.01.2012)
- Società semplificata S.r.l.
- Tirocinio professionisti
- I.M.U.
- IVA in edilizia ed altro;
C) LEGGE COMUNITARIA (n. 217 del 15.12.2011)
- Prestazione di servizi con Soggetti non residenti (effettuazione della prestazione)
- Rimborsi infrannuali IVA
- Importazioni di beni con introduzione in Depositi IVA;
D) SISTRI: ASPETTI OPERATIVI;
E) SOSTITUTI D’IMPOSTA E DICHIARAZIONE 770 / ORDINARIO E SEMPLIFICATO;
F) SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE (D.L. n. 16 del 02.03.2012)
- Novità in materia di Black List e Spesometro
- Sanzioni amministrative
- Contenzioso tributario
- Compensazioni del Credito IVA;
G) ALTRE NOVITA’
- Proroga Comunicazione beni concessi in godimento ai familiari
- Denaro contante per pagamenti effettuati da cittadini stranieri
- Altro e risposte a quesiti.
Relatore dell’incontro sarà:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Approvato il nuovo modello della cartella di pagamento
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016.
CANONE RAI 2017: NUOVO MODELLO PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Dichiarazione sostitutiva di non detenzione del canone TV con un nuovo modello. Ancora possibile usare il vecchio format per 60 giorni.
1. L’IVA
DALLE NOVITÀ
AGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
Formazione a distanza
anno 2017
Dott. Andrea Padoan
S T U D I O
PADOAN
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 1
2. INDICE
• Dichiarazione IVA 2017
• Comunicazione trimestrale IVA 2017
• Nuovo spesometro analitico 2017
• Modello INTRA acquisti e Black list
• Rimborsi IVA trimestrali e visto conformità
• Novità sulle note di variazione IVA
• IVA di gruppo: cenni e novità
• Trattamento IVA dei servizi immobiliari
• APPENDICE - Contabilità semplificata per cassa - cenni
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 3
NOVITÀ NORMA
Dichiarazione IVA annuale 2017 • Legge di stabilità 2015
• Decreto Milleproroghe, legge del 27 febbraio 2015, n. 11
Comunicazione trimestrale IVA 2017 D.L. n. 193/2016 >> art. 21-bis D.L. 78/2010
Nuovo spesometro analitico 2017 D.L. n. 193/2016 >> art. 21 D.L. 78/2010
Modello INTRA acquisti D.L. n. 193/2016, art. 4, comma 4, lett. b)
Comunicazione Black List D.L. n. 193/2016, art. 4, comma 4, lett. d)
Comunicazione degli acquisti senza Iva da San
Marino
D.L. n. 193/2016, art. 7-quater, comma 21
Rimborsi IVA e visto conformità D.L. n. 193/2016 >> Innalzamento limite 30.000 €
Note di variazione IVA Legge di bilancio 2017, comma 567
IVA di gruppo Legge di bilancio 2017, commi 24 - 31
Trattamento IVA dei servizi immobiliari Regolamento UE 7.10.2013, n. 1042/2013
4. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 4
DICHIARAZIONE
IVA 2017
5. DICHIARAZIONE IVA 2017
NUOVA SCADENZA
Legge di stabilità 2015 (art. 252, co 1, Dir. 2006/112/CE)
Decreto Milleproroghe (L. 11/2015)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 5
Dal 01.01.2016 (periodo d’imposta 2015)
• Obbligo di presentare la Dichiarazione IVA in modo autonomo entro il 28
febbraio
• Abolizione della Comunicazione annuale dati IVA
Differito al 01.01.2017 l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA in
forma automa entro il mese di febbraio
SCADENZA: 28 FEBBRAIO 2017
6. DICHIARAZIONE IVA 2017
MODELLI IVA 2017
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.10050/2017 (16.01.2017)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 6
• Modello IVA/2017 composto da:
• il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati
personali;
• i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VK, VN, VL, VT, VX, VO, VG,
VS, VV, VW, VY e VZ.
• Modello IVA BASE/2017 composto da:
• il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati
personali;
• i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT.
7. DICHIARAZIONE IVA 2017
MODELLO IVA BASE (1)
Modello IVA BASE/2017: versione semplificata del modello IVA/2017:
SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO (in alternativa al modello
ordinario)
Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
• hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina. No
regimi speciali - esempio: Art. 34 (agricoltura), Art. 74 (IVA monofase), Art. 74-ter
(agenzie di viaggio);
• hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è
stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;
• non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari,
cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);
• non hanno effettuato acquisti ed importazioni avvalendosi del plafond;
• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 7
8. DICHIARAZIONE IVA 2017
MODELLO IVA BASE (2)
SOGGETTI CHE NON POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO
• soggetti non residenti che:
• hanno istituito una stabile organizzazione in Italia,
• si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;
• dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
• dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
• dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti
Iva sottoposti a procedura concorsuale;
• dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.
NOVITA’ 2017
• Dall’ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2017, della procedura di compensazione
dell’IVA di gruppo, comunicando all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione tramite la compilazione del quadro
VG;
• Dai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’art. 8, co 6-bis, d.P.R.
322/1998 e che, ai sensi del co. 6-quater del citato art. 8, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito
o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui
sono presentate le dichiarazioni integrative.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 8
9. DICHIARAZIONE IVA 2017
VERSAMENTI
VERSAMENTI
• 16 marzo 2017
• NOVITA’ 2017: Possibilità di pagamento rateizzato con maggiorazione dello 0,33% mensile
• Termine per il versamento del saldo delle imposte dovuta dalla
dichiarazione dei redditi (30 giugno 2017)
• Maggiorazione 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 9
10. DICHIARAZIONE IVA 2017
FRONTESPIZIO
SOPPRESSIONE DELLA CASELLA “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A
FAVORE”
A seguito dell’equiparazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni
integrative “a favore” e “a sfavore”, (DL 193/2016, c.d. “Collegato alla
Finanziaria 2017), nel Frontespizio è stata è stata soppressa la specifica
casella “Dichiarazione integrativa a favore”
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 10
11. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VE/VF (1)
NUOVE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE PER I PRODUTTORI AGRICOLI
Nei quadri VE e VF sono stati inseriti i righi per esporre le operazioni soggette alle
percentuali di compensazioni di nuova istituzione (decreto interministeriale del 26
gennaio 2016)
Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 11
12. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VE/VF (2)
Quadro VF – Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 12
13. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VE
NUOVA ALIQUOTA RIDOTTA 5%
Nel quadro VE è stato inserito il rigo riservato alla nuova aliquota IVA ridotta del 5%
Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 13
14. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VE/VJ
CESSIONI DI PRODOTTI ELETTRONICI
Quadro VE campo 7:
• ridenominato da “Cessioni di microprocessori” a “Cessioni di prodotti elettronici”
• estensione, a decorrere dal 02.05.2016, del reverse charge alle nuove tipologie di prodotti di cui all’art. 17, co. 6, lett. c),
DPR n. 633/72: console da gioco, tablet PC e laptop, dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione.
Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 14
15. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VE/VJ
Quadro VJ, rigo 6
• ridenominato in “Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)”.
Quadro VJ – Imposta relativa a determinate tipologie di operazioni
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 15
16. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VI
NUMERO PROGRESSIVO ESPORTATORE ABITUALE
Soppresso il campo 3 utilizzabile nel mod. IVA 2016, relativo all’assenza del
numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate, per indicare il
numero progressivo attribuito dall’esportatore abituale.
Quadro VI – Dichiarazioni di intento ricevute
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 16
17. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VN/VL (1)
INTEGRATIVE A FAVORE
È stato istituito il nuovo quadro VN per indicare il credito derivante dal minor
debito o dal maggior credito scaturito dalle dichiarazioni integrative (d.P.R. n.
322 del 1998). Riservato, quindi, ai soggetti che, nel 2016, hanno presentato
una dichiarazione integrativa “a favore” (art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n.
322/1998, introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 193/2016), oltre il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (es.
dichiarazione integrativa relativa al 2013 presentata nel 2016).
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 17
18. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VN/VL (2)
L’importo indicato a campo 3 (minor debito / maggior credito) va riportato
nel nuovo rigo VL11 “Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98”
ovvero nel nuovo rigo VW30 se riferito ad una dichiarazione IVA di gruppo.
Quadro VL – Liquidazione dell’imposta annuale
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19. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VX
Nel rigo VX4 sono presenti le seguenti novità:
• per la compilazione del campo 4, riservato ai soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
del credito IVA, è stato inserito il nuovo codice 8 utilizzabile dai soggetti che hanno effettuato
operazioni soggette a reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72
(prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad
edifici);
• per la compilazione del campo 7, riservato ai soggetti esonerati dalla garanzia, è stato inserito il
nuovo codice 4 utilizzabile dai soggetti che hanno aderito al regime collaborativo previsto dal D.Lgs.
n. 128/2015;
• è stato inserito il nuovo campo 9 “Interpello” riservato alle società, che in alternativa alla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente all’Agenzia delle
Entrate istanza di interpello al fine della disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
Quadro VX – Determinazione dell’IVA da versare o a credito
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20. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VO (1)
REGIMI OPZIONALI
Nel rigo VO11 è stata introdotta la nuova casella 28 utilizzabile per
comunicare la revoca dal 2016 dell’opzione per l’applicazione dell’IVA in
Croazia (codice Stato “HR”), Stato di destinazione dei beni, per le cessioni in
base a cataloghi, per corrispondenza e simili.
Quadro VO – Opzioni
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21. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VO (2)
Nella sezione 3 del quadro VO, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca
dell’opzione per il regime ordinario dell’Iva, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti
che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario (art. 1 della legge n. 190 del 2014).
Nella stessa sezione, rigoVO34, sono state introdotte tre nuove caselle:
• la prima per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei
soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all’art.
27, commi 1 e 2, del Dl n. 98 del 2011;
• la seconda per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti
che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di
questo regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190 del
2014;
• la terza per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio
da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall’art. 1 della
legge n. 190 del 2014.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 21
22. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VO (3)
Quadro VO – Opzioni
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 22
23. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VG (1)
OPZIONE LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO
Il nuovo quadro VG è collegato alle novità introdotte dall’art. 1, comma 27, Finanziaria 2017 alla
disciplina della liquidazione IVA di gruppo (art. 73, DPR n. 633/72). In particolare, in base al nuovo
comma 3 del citato art. 73 a decorrere dal 2017:
• l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo va comunicata dalla società controllante con la
dichiarazione IVA presentata nell’anno di decorrenza della stessa;
• si considera controllata la società le cui azioni / quote sono possedute per oltre la metà
dall’altra, almeno dall’1.7 dell’anno precedente (in precedenza fin dall’1.1) quello di
esercizio dell’opzione.
A seguito delle novità sopra accennate nel mod. IVA 2017 è stato inserito il quadro in esame, che
sostituisce il precedente mod. IVA 26, al fine di comunicare la scelta per la liquidazione IVA di
gruppo per il 2017. Analogamente al soppresso mod. IVA 26 anche il nuovo quadro VG si
compone di 2 Sezioni:
• la Sezione I utilizzabile per indicare i dati delle “Società partecipanti alla compensazione IVA”;
• la Sezione II utilizzabile per indicare i dati delle “Società partecipanti alla catena di controllo ma
non alla compensazione IVA”.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 23
24. DICHIARAZIONE IVA 2017
QUADRO VG (2)
Quadro VG – Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 24
25. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 25
COMUNICAZIONE
TRIMESTRALE
IVA 2017
26. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE IVA 2017
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto, con il “nuovo” art. 21-bis del D.L. 78/2010,
l’obbligo per i soggetti passivi Iva di trasmettere una comunicazione dei
dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali).
Ha la finalità di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da
riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei
nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 26
27. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE IVA 2017
ASPETTI GENERALI
L’invio della comunicazione:
• deve avvenire anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito;
• deve avvenire trimestralmente, a prescindere dalla periodicità delle
liquidazioni periodiche del contribuente (mensili o trimestrali);
• dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero (liquidazione
di un agricoltore in regime speciale).
In caso di più attività in contabilità separata ex art. 36 DPR 633/72, i
soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun
periodo.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 27
28. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE IVA 2017
TERMINI E MODALITÀ DI INVIO (1)
La presentazione della comunicazione trimestrale IVA va effettuata in
modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo
ad ogni trimestre.
COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
MA
solo per il primo anno di applicazione, la comunicazione relativa al primo
semestre dovrà essere presentata entro il 25 luglio 2017
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 28
Trimestre Scadenza Trimestre Scadenza
1° 31 maggio 3° 30 novembre
2° 16 settembre 4° 28 febbraio n+1
29. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE IVA 2017
TERMINI E MODALITÀ DI INVIO (2)
Le modalità di invio dei dati saranno comunicate con provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate.
I dati che dovranno essere trasmessi per ogni operazione sono:
• dati identificativi dei soggetti dell’operazione
• data e numero della fattura
• base imponibile
• aliquota applicata
• imposta
• tipologia dell’operazione
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 29
30. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE IVA 2017
CAUSE DI ESCLUSIONE
Per espressa previsione normativa sono esonerati dell’adempimento i
soggetti passivi IVA non tenuti:
• alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (es. medici che
effettuano solo operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex
art. 34, comma 6, d.P.R. n. 633/72, giornalai e tabaccai, etc);
• all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (es. minimi/forfettari).
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 30
31. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE IVA 2017
ASPETTI SANZIONATORI
In caso di omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA, va applicata una sanzione da € 500 a € 2.000
con riduzione della metà in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni
successivi.
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 31
Fattispecie Sanzioni originarie Sanzioni post conversione
Omessa, incompleta o infedele
comunicazione delle
liquidazioni periodiche IVA
€ 5.000 a € 50.000
da € 500 a € 2.000, ridotte della
metà se la trasmissione o la
correzione avviene entro i 15
giorni dalla scadenza
32. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 32
NUOVO SPESOMETRO
ANALITICO 2017
33. NUOVO SPESOMETRO 2017
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il decreto fiscale, intervenendo sull’art. 21 del D.L. 78/2010, ha stabilito che, a
decorrere dal 2017, passa da annuale a trimestrale (c.d. «spesometro
trimestrale») l’obbligo di invio telematico dei dati riguardanti:
• tutte le fatture emesse, incluse le note di variazione;
• le fatture ricevute/registrate, incluse note di variazione e bollette doganali.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 33
34. NUOVO SPESOMETRO 2017
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE (1)
I dati della nuova comunicazione dovranno essere inviati telematicamente:
• entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre (incluso
l’ultimo trimestre, la cui trasmissione va effettuata entro l’ultimo giorno del
mese di febbraio); in virtù della pausa estiva, la comunicazione relativa al 2°
trimestre va effettuato entro il 16 settembre (in luogo del 31/08);
SCADENZE DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE A REGIME
solo per il primo anno di applicazione, la comunicazione relativa al primo
semestre dovrà essere presentata entro il 25 luglio 2017
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 34
Trimestre Scadenza Trimestre Scadenza
1° 31 maggio 3° 30 novembre
2° 16 settembre 4° 28 febbraio n+1
35. NUOVO SPESOMETRO 2017
ESCLUSIONI SOGGETTIVE (1)
Dal 2017, sono esonerati dalla comunicazione i produttori agricoli che
operano in regime di esenzione dal versamento dell’Iva (ex art. 34, co. 4,
DPR 633/72) situati nelle “zone montane” di cui all’art. 9 del DPR 601/73(1).
Devono inoltre ritenersi esonerati dalla comunicazione trimestrale (art. 3 co. 1
lett. a) del DLgs. 127/2015) anche i soggetti che optano per il regime
facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate
o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione
dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi
(artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015).
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 35
(1) Produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €
7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici; questi, sono esonerati dal versamento
dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
36. NUOVO SPESOMETRO 2017
ESCLUSIONI SOGGETTIVE (2)
Autorevole dottrina ritiene, poi, che siano esonerati da questo adempimento
(in quanto lo stesso deriva dal “vecchio” spesometro - provv. Agenzia delle
Entrate 22.12.2011 n. 185820 e circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10) i
soggetti che operano:
• nel regime di vantaggio per i c.d. “contribuenti minimi”, ex art. 27 co. 1 e 2
del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano
aderito prima del 31.12.2015);
• nel nuovo regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 36
37. NUOVO SPESOMETRO 2017
CASI DUBBI
Dovrà essere chiarito l’eventuale obbligo in relazione:
• agli enti pubblici (in passato esonerati, ma con disposizione transitorie);
• alle associazioni in regime forfettario L. 398/1991; per queste, infatti,
sussisteva l’obbligo di invio dello spesometro annuale nel caso di
svolgimento di attività commerciale, indipendentemente dal fatto che si
fossero esonerate dall’obbligo di registrazione (FAQ del 23/01/2014);
• alle operazioni di medici/strutture mediche già comunicate al sistema TS;
con la soppressione del co. 1-quater del DL 21 DL 78/2010 dovrebbe
tornare l’obbligo di indicazione nello spesometro trimestrale delle operazioni
già comunicate al sistema TS (è, tuttavia, possibile che l’esonero sia
reintrodotto dal Provvedimento attuativo);
• agli agricoltori esonerati non operanti in zone “montane”.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 37
38. NUOVO SPESOMETRO 2017
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE (1)
La comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 dovrà riportare i dati:
• delle fatture emesse nel trimestre di riferimento;
• delle fatture ricevute e registrate nel trimestre, ai sensi dell’art. 25 del DPR
633/72, comprese le bollette doganali;
• delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell’art. 26 del DPR
633/72, relative al medesimo trimestre.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 38
39. NUOVO SPESOMETRO 2017
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE (2)
Il contenuto della comunicazione dei dati in forma «analitica» e le modalità
di invio dei dati saranno comunicati con apposito provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate.
L’art. 21 co. 2 del DL 78/2010 stabilisce, tuttavia, che nell’ambito della
comunicazione, dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:
• i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
• la data ed il numero della fattura
• la base imponibile
• l'aliquota applicata
• l‘ammontare dell’imposta
• la tipologia di operazione
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 39
40. NUOVO SPESOMETRO 2017
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Il nuovo comma 3 dell’art. 21 del DL 78/2010 dispone che gli obblighi di
conservazione digitale (di cui all’art. 3 DM 17/06/2014), si intendono
soddisfatti “per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti
informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio (SDI) e memorizzati
dall'Agenzia delle entrate”. Dunque, laddove lo spesometro trimestrale
dovesse essere effettuato tramite l’utilizzo del “sistema SDI” assolverà, di
per sé, agli obblighi di conservazione digitale delle fatture di acquisto e di
vendita (posto l’utilizzo di un “sistema SDI”).
Non si dovrà procedere a stampare le fatture di vendita/acquisto, né ad
effettuarne la conservazione sostitutiva in proprio (in modo analogo a
quanto attualmente avviene per le fatture alla P.A.).
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 40
41. NUOVO SPESOMETRO 2017
REGIME SANZIONATORIO
Il nuovo co. 2-bis dell’art. 11 del DLgs. 471/97, in caso di omessa/errata trasmissione dei
dati delle fatture emesse/ricevute prevede l’applicazione di una sanzione pari a € 2 per
ciascuna fattura, con un massimo di €.1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è
“ridotta” alla metà per ciascuna fattura, con un massimo di €.500, nel caso in cui la
comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto.
Non opera il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 41
Fattispecie Sanzioni originarie Sanzioni post conversione
Omessa o errata trasmissione
dei dati di ciascuna fattura
€ 25
con un massimo
di € 25.000
€ 2 per ciascuna fattura, con un
massimo di € 1.000, ridotta del
50% (max € 500) se la
trasmissione o la correzione
avviene entro i 15 giorni dalla
scadenza
42. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 42
MODELLO INTRA
ACQUISTI
43. MODELLO INTRA ACQUISTI
RIFERIMENTI NORMATIVI (1)
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. b), D.L. n. 193/2016, è venuto meno
l’obbligo di presentazione dei modelli Intra relativi agli acquisti / prestazioni
di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE.
La soppressione opera a decorrere dall’1.1.2017, ossia trova applicazione
dagli acquisti intraUE / prestazioni di servizi ricevute registrate da tale data.
L’interpretazione della stessa non è stata univoca, in quanto non risultava
chiaro se detta data di decorrenza della soppressione dovesse riferirsi alle
operazioni ovvero al termine entro il quale l’adempimento deve essere
assolto. La disposizione si limita infatti a fissare la data di decorrenza della
soppressione dell’obbligo in esame “senza precisare il periodo di riferimento
delle operazioni riepilogate negli elenchi riepilogativi di cui viene prevista
l’abolizione”.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 43
44. MODELLO INTRA ACQUISTI
RIFERIMENTI NORMATIVI (2)
L’Agenzia delle Dogane ha ritenuto opportuno intervenire con la Nota
10.1.2017, n. 244/RU nella quale evidenzia che l’abrogazione dei modelli
Intra-2 relativi agli acquisti di beni / prestazioni di servizi ricevute è
strettamente correlata all’introduzione del “nuovo” spesometro trimestrale,
che decorre dall’1.1.2017 e quindi non ricomprende le informazioni relative
alle operazioni di dicembre 2016 / quarto trimestre 2016.
ULTIMO INVIO
Intra-2 dicembre / quarto trimestre 2016
Entro 25.01.2017
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 44
45. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 45
COMUNICAZIONE
ACQUISTI SENZA IVA
DA SAN MARINO
46. COMUNICAZIONE ACQUISTI SENZA IVA
DA SAN MARINO
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’art. 7-quater, comma 21, D.L. n. 193/2016, ha soppresso la comunicazione
degli acquisti senza IVA da San Marino(1) (lett. c), comma 1, art. 16 del
Decreto 24/12/1993) in relazione alle operazioni annotate a partire
dall’1.1.2017 (come indicato al comma 22 dell'art. 7-quater del D.l. 193/2016).
ULTIMO INVIO
Acquisti annotati a dicembre 2016
Entro 31.01.2017
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 46
(1) Gli acquisti da San Marino possono essere soggetti a due procedure, a seconda che l'operatore sanmarinese
indichi o meno l'Iva in fattura. Se l'Iva non è indicata, l'acquirente italiano deve integrarla indicando l'Iva dovuta e
comunicare l'operazione all'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione, un tempo cartacea, ora invece è telematica
e va effettuata compilando il quadro SE del modello polivalente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello
di annotazione della fattura.
47. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 47
COMUNICAZIONE
BLACK LIST
48. COMUNICAZIONE BLACK LIST
RIFERIMENTI NORMATIVI
L’art. 4, comma 4, lett. d), D.L. n. 193/2016 introduce una semplificazione,
rappresentata dall’eliminazione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia
delle Entrate delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o
territori a fiscalità privilegiata, a suo tempo introdotto dal D.L. 40/2010.
Il nuovo decreto fiscale abroga, infatti, l’art. 1 commi 1, 2 e 3 del D.L. 40/2010,
eliminando quindi l’obbligo della c.d. Comunicazione Black List.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 48
49. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 49
RIMBORSO IVA E
VISTO CONFORMITÀ
50. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con il D.L. 193/2016 è stato previsto l'innalzamento a 30.000 euro (rispetto al previgente
limite di Euro 15.000) del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e
trimestrale possono essere presentate senza particolari formalità (oltre all'esposizione in
dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 50
Al di sopra della soglia di 30.000 euro (art. 38-bis co. 3 e 4 del d.P.R. 633/72) per l'esecuzione
dei rimborsi IVA è necessario:
• per la generalità dei soggetti passivi, richiedere l'apposizione del visto di conformità (o
della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) sulla
dichiarazione annuale o sul modello TR e presentare dichiarazione sostitutiva di atto
notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità economico-patrimoniale;
• presentare idonea garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria, per i
soggetti in stato di "osservazione fiscale" ovvero per i soggetti che non hanno apposto il
visto di conformità o che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.
51. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
NOVITÀ
Il limite di € 30.000,00 non deve considerarsi per singolo rimborso, ma
come somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo
d'imposta (Circolare n. 32/E del 30.12.2014).
Se viene presentata un'istanza di rimborso infrannuale per un importo di 20.000 euro senza
apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d'imposta, viene presentata
una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 12.000 euro,
l'obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (nonché della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio) sorge in relazione a tale ultima richiesta.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 51
Ante D.L.
193/2016
Post
D.L. 193/2016
Importo credito IVA rimborsabile
senza presentazione di garanzia
Pari o inferiore
ad €15.000,00
Pari o inferiore
ad €30.000,00
N.B. Il nuovo importo è applicabile già a partire dalle istanze di rimborso annuale
presentate con la dichiarazione IVA 2017
52. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
MODALITÀ E CONDIZIONI
MODALITÀ
Le eccedenze di credito IVA maturate dai soggetti passivi possono essere
richieste a rimborso secondo due modalità:
• rimborso dell'eccedenza di credito derivante dalla dichiarazione annuale
IVA (c.d. rimborso annuale);
• rimborso dell'eccedenza di credito determinata su base trimestrale
mediante modello TR (c.d. rimborso trimestrale).
CONDIZIONI
L'eccedenza di credito IVA può essere richiesta a rimborso su base
trimestrale o annuale qualora d'importo superiore a 2.582,28 euro (fatta
eccezione per il caso di cessazione dell'attività) . La stessa eccedenza può
essere chiesta a rimborso in tutto o in parte.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 52
53. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
CHI PUÒ APPORRE VISTO DI
CONFORMITÀ
Possono apporre il visto di conformità i medesimi professionisti che possono
rilasciare il visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti fiscali IVA e
diversi dall’IVA ( ritenute fiscali, credito IRES/IRPEF ecc..):
• gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in
quello dei Consulenti del Lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni;
• i soggetti iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti
dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso della
laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di
ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
• i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese;
• i soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c.
(Collegio Sindacale, Revisore legale o Società di Revisione), qualora gli
stessi sottoscrivano la dichiarazione annuale IVA (o l’istanza trimestrale).
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54. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
CHI NON PUÒ APPORRE VISTO DI
CONFORMITÀ
NON possono rilasciato il visto di conformità:
• i professionisti diversi da quelli precedentemente indicati, anche se
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. altri soggetti
che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale, avvocati, dottori
agronomi e dottori forestali);
• avvocati e revisori contabili (interrogazione parlamentare n. 5-02779
fornita il 21.04.2010);
• i professionisti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza
fiscale, senza essere iscritti in specifici Albi professionali (c.d. “tributaristi”)
(sentenza TAR Lazio n. 33676 del 19 novembre 2010)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 54
55. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
COME CORREGGERE L’OMISSIONE
È sempre possibile correggere l’omissione della mancata apposizione del
visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) – così come è
altrettanto possibile correggere un eventuale errore commesso in sede di
dichiarazione annuale - mediante la presentazione di una dichiarazione
integrativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successiva, ai sensi dell’art. 2, co.8 bis del DPR 322/98
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 55
56. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI
NOTORIETÀ
Il contribuente deve allegare alla dichiarazione annuale o all'istanza di rimborso - su cui è
già stato apposto il visto di conformità (o su cui è stata apposta la firma del soggetto o
dell'organo responsabile della revisione legale dei conti) - una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà a norma dell'art. 47 del DPR 445/2000, mediante la quale l'istante attesti
la sua qualifica di "contribuente virtuoso", ossia che:
• il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di
imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è
ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per
cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa
non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende
compresi nelle suddette risultanze contabili;
• non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non
quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della
società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
• sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 56
57. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA
GARANZIA (1)
I rimborsi di importo superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione
della garanzia quando, il rimborso è richiesto:
• da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso,
sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per
ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta
dovuta o del credito dichiarato superiore:
• al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
• al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000
euro;
• all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati
superano 1.500.000 euro;
In presenza di accertamenti definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione
giudiziale – che rideterminano la misura dei tributi dovuti, rendendo definitiva la pretesa erariale - il
raffronto tra imposta “dichiarata” e imposta “accertata” deve essere effettuato con riferimento agli
importi rideterminati a seguito della definizione e non quali originariamente accertati.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 57
58. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA
GARANZIA (2)
• da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni:
questo requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up
innovative (articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179);
• da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del
visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
• da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile
risultante all'atto della cessazione dell'attività.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 58
59. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
LA GARANZIA (1)
La garanzia, ove dovuta, deve:
• essere prestata per una durata di 3 anni dall’esecuzione del rimborso,
ovvero – se inferiore – per il periodo mancante al termine di decadenza
dell’accertamento fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione, oppure al 31 dicembre del
settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972);
• può essere rappresentata dalla cauzione in titoli di Stato o dallo stesso
garantiti, oppure, dalla fideiussione rilasciata da una banca o
un’impresa commerciale che, a giudizio dell’Amministrazione Finanziaria,
offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero dalla polizza fideiussoria
rilasciata da un’impresa di assicurazione.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 59
60. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
LA GARANZIA (2)
• per le piccole e medie imprese (D.M. 18.4.2005), la garanzia può essere
prestata anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva dei
fidi;
• per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato
superiore ad euro 250.000.000, la garanzia può essere prestata mediante
la diretta assunzione – da parte della capogruppo o controllante di cui
all’art. 2359 c.c. – dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da
rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione
Finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella controllata
o collegata.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 60
61. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
RIMBORSO IVA PRIORITARIO – NOVITÀ (1)
L’art. 38-bis, comma 10, DPR n. 633/72 stabilisce che il MEF con apposito
Decreto può individuare, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie
di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali il rimborso IVA
può essere effettuato in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta.
Il D.M. 29.4.2016 n. 111, modificando l’art. 1, comma 1, D.M. 22.3.2007, ha
esteso l’agevolazione in esame anche ai soggetti che effettuano in modo
prevalente le operazioni soggette a reverse charge di cui all’art. 17, comma
6, lett. a-ter), ossia “… prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di
installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
La nuova disposizione è applicabile a decorrere dal secondo trimestre
2016.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 61
62. RIMBORSO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ
RIMBORSO IVA PRIORITARIO – NOVITÀ (2)
Si ricorda che l’effettuazione del rimborso del credito IVA (art. 2 D.M.
22.3.2007) “accelerato” è possibile nel rispetto dei seguenti requisiti:
• esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
• credito richiesto a rimborso pari ad almeno € 3.000 (per il rimborso
trimestrale) o € 10.000 (per il rimborso annuale);
• credito richiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo
dell’IVA a credito degli acquisti / importazioni effettuati nel periodo (trimestre
o anno) di riferimento.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 62
63. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 63
NOVITÀ SULLE NOTE
DI VARIAZIONE IVA
64. NOTE DI VARIAZIONE IVA
RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legge di bilancio 2017, comma 567 ha rivisto la disciplina IVA sulle
variazioni dell’imponibile o dell’imposta.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 64
Cancellate le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016
all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972
Per emettere le note di credito si dovrà attendere:
• in caso di fallimento, l’esito del piano di ripartizione finale del fallimento,
laddove sussistente;
• nell’ipotesi di concordato preventivo, si dovrà attendere invece il
decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore degli obblighi ivi
assunti.
65. NOTE DI VARIAZIONE IVA
CONFRONTO PRIMA - DOPO
Procedure Modifiche
Legge Stabilità 2016
Modifiche
Legge Bilancio 2017
Fallimento Dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento
Scadenza del termine per
proporre reclamo avverso il
decreto di chiusura del fallimento
ovvero per proporre osservazioni
al decreto con il quale il giudice
rende esecutivo il piano di riparto
Concordato preventivo Dal decreto di ammissione alla
procedura di concordato
preventivo
Sentenza di omologazione e
successivo adempimento del
debitore agli obblighi assunti in
sede concordataria
Liquidazione coatta
amministrativa
Dal provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa
Definitività del piano di riparto
predisposto dall’autorità
competente
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 65
66. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 66
IVA DI GRUPPO:
CENNI E NOVITÀ
67. IVA DI GRUPPO
RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legge di bilancio 2017, commi 24 – 31, ha introdotto nel d.P.R. 633/72 i
nuovi articoli, da 70-bis a 70-duedecies, al fine di recepire la facoltà di
adottare il «gruppo IVA»
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 67
Per tutta la durata dell’opzione:
• i soggetti che aderiscono al sistema perdono l’autonoma soggettività ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto;
• il nuovo soggetto IVA (Gruppo IVA) agisce come un qualsiasi soggetto
passivo, trovando così applicazione tutte le disposizioni in materia IVA.
68. IVA DI GRUPPO
CHI NON PUÒ USUFRUIRNE
Non possono usufruirne (art. 70-bis d.P.R. 633/72):
• le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
• i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario;
• i soggetti assoggettati a procedura concorsuale;
• i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 68
69. IVA DI GRUPPO
VINCOLI TRA SOGGETTI
I soggetti che vi partecipano devono presentare un vincolo di carattere
finanziario (art. 70-ter d.P.R. 633/72).
Deve sussistere tra le imprese un controllo c.d. «di diritto», diretto e
indiretto, di tipo assembleare (art. 2359, primo comma, n.1, del codice civile),
fin dal 1° luglio dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione.
Tale vincolo sussiste quando un soggetto controlla un altro, quando ne sia
controllato o quando siano entrambi controllati da un soggetto terzo (può
risiedere anche in uno stato appartenente all’Unione Europea).
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 69
Si presume l’esistenza del vincolo economico e organizzativo, salvo prova
contraria del contribuente.
70. IVA DI GRUPPO
ESERCIZIO DELL’OPZIONE (1)
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, laddove ricorrano
congiuntamente i vincoli richiesti, devono esercitare una specifica opzione
(art. 70-quater d.P.R. 633/72).
• DECORRENZA
• dichiarazione presentata dal 1° gennaio al 30 settembre: dal primo giorno dell’anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
• dichiarazione presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre: dal primo giorno del secondo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
• DURATA
• 3 anni (l’anno dal quale l’opzione ha effetto e i due successivi)
• ciascun anno successivo al triennio, fino a revoca
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 70
71. IVA DI GRUPPO
ESERCIZIO DELL’OPZIONE (2)
• CESSAZIONE
Dall’anno successivo a quello in cui è accertata:
• la mancata inclusione nel gruppo IVA di un soggetto in capo al quale ricorrono i vincoli
previsti dalla normativa
• il mancato esercizio dell’opzione
• INSERIMENTO ALTRI SOGGETTI
Possibile se nel corso di validità dell’opzione il vincolo finanziario venga a sussistere in
capo ai soggetti non precedentemente inclusi.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 71
72. IVA DI GRUPPO
VANTAGGI E SEMPLIFICAZIONI
• VANTAGGI (artt. da 70-quinquies a 70-duedecies)
• irrilevanza ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che intercorrono tra i
partecipanti di un medesimo gruppo IVA;
• rilevanza ai fini IVA delle sole cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nei confronti di
un terzo non facente parte del gruppo o quelle effettuate da un terzo non facente parte del
gruppo IVA nei confronti di un soggetto facente parte del gruppo.
• SEMPLIFICAZIONI
• Il soggetto passivo è esclusivamente il gruppo IVA, che dovrà procedere:
• all’applicazione dell’IVA sulle operazioni imponibili poste in essere;
• alla determinazione dell’IVA detraibile;
• al calcolo dell’eventuale rettifica della detrazione;
• al pagamento dell’imposta;
• alle richieste di rimborso;
• all’assolvimento degli adempimenti formali di fatturazione, annotazione e dichiarazione.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 72
73. IVA DI GRUPPO
VARIE
• IVA ANTE INGRESSO NEL GRUPPO
Il soggetto che entra nel gruppo IVA potrà richiedere il rimborso ovvero l’utilizzazione in
sede di compensazione di eventuali eccedenze non trasferibili. Nel caso in cui dalla
dichiarazione annuale del soggetto che entra a far parte di un gruppo IVA emerga
un’eccedenza detraibile di IVA, tale eccedenza non trasferibile al gruppo IVA possa essere
richiesta a rimborso (articolo 70-sexies).
• IMPOSTE DI BOLLO
Sono esenti le fatture, note, conti, ricevute, quietanze e documenti simili relativi a cessioni
di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA per le operazioni che,
se rese nei confronti di terzi non partecipanti al gruppo, sarebbero imponibili ai fini IVA (il
comma 25 modifica la tabella allegato B al D.P.R.642/1976 in materia di imposta di bollo,
inserendo il nuovo articolo 6-bis). Esenti anche le cessioni all’esportazione e le cessioni
intracomunitarie.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 73
74. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 74
TRATTAMENTO IVA DEI
SERVIZI IMMOBILIARI
DAL 2017
75. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
PREMESSA (1)
Per individuare la territorialità IVA delle prestazioni di servizi assume
rilevanza l’identificazione del bene oggetto della prestazione quale bene
mobile o bene immobile.
Infatti, ai fini della territorialità IVA, per le prestazioni di servizi relativi a:
• beni mobili (rese a soggetti passivi IVA) rileva lo Stato del committente;
• beni immobili, rileva il luogo di ubicazione dell’immobile.
Deroga alla regola generale contenuta nell’art. 7-ter, DPR n. 633/72: le
prestazioni di servizi relativi a beni immobili sono considerate effettuate in
Italia ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a) quando l’immobile è ivi situato
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 75
76. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
PREMESSA (2)
La disposizione sulla territorialità IVA per le prestazioni di servizi opera a
prescindere dalla “qualità” del committente / cliente (soggetto passivo,
privato, italiano, comunitario, extracomunitario).
Se l’immobile è situato all’estero la prestazione non rileva ai fini IVA in
Italia. Sarà onere del soggetto interessato verificare la modalità di
assolvimento dell’imposta vigente nello Stato in cui l’immobile è situato.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 76
N.B. Per le prestazioni in esame rese / ricevute a / da operatori UE non sussiste
l’obbligo di presentazione dei modelli Intra.
77. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
RIFERIMENTI NORMATIVI (1)
CIRCOLARE AdE DEFINIZIONE BENE IMMOBILE
Circolare 37/E – 29.07.2011
(riconduce la definizione di immobile alla giurisprudenza
comunitaria)
• caratterizzati dal collegamento a una porzione
determinata della superficie terrestre
• anche le costruzioni che, pur se non facilmente
smontabili o spostabili, sono indissolubilmente
incorporate al suolo
Circolare 38/E – 23.06.2010
(riferimento agli impianti fotovoltaici)
• non sia possibile separare il bene mobile dal terreno
/ fabbricato senza alterare la funzionalità del bene
• per riutilizzare il bene sia necessario effettuare
antieconomici interventi di adattamento
Circolare 14/E – 27.03.2015 “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione
coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata
da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza
soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che
disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa
avere una o più scale autonome”.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 77
78. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
PRESTAZIONI AGENZIA
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 78
La disciplina derogatoria di cui alla lett. a) – Circolare 37/E:
• va applicata alle intermediazioni relative alla:
• cessione di immobili (comprese la costituzione / trasferimento di diritti reali);
• concessione di diritti di utilizzazione degli immobili (locazione / sublocazione);
• non va applicata alle prenotazioni di servizi alberghieri (Risoluzione 1.6.2010,
n. 48/E)
ESEMPIO
Un operatore francese fattura alla Alfa srl, che gestisce un albergo, dei servizi di prenotazione.
La società italiana riceve una fattura senza IVA che va integrata con l’indicazione dell’imposta ed
annotata nel registro delle fatture emesse / corrispettivi nonché in quello degli acquisti.
Per dette prestazioni dal 2017 non sussiste l’obbligo di presentazione dei modelli Intra.
79. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
SERVIZI ALBERGHIERI
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 79
Alla “fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni
analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni
attrezzati per il campeggio” va applicato, ai fini IVA, il criterio di territorialità
previsto per le prestazioni di servizi relative agli immobili (rilevanza del luogo
di ubicazione dell’immobile) - Circolare 37/E AdE. Viene precisato: “Si
considerano quindi rilevanti ai fini impositivi in Italia le prestazioni relative
alle strutture ubicate nel territorio dello Stato e irrilevanti quelle relative a
strutture ubicate in altri Stati (sia comunitari che non comunitari)”
ESEMPIO
I dipendenti della Delta srl devono effettuare una trasferta di lavoro che richiede il pernottamento
di alcuni giorni in Austria.
La prestazione è assoggettata ad IVA in Austria e pertanto la società riceverà una fattura con
indicazione dell’IVA austriaca. Tale documento non assume rilevanza ai fini IVA in Italia. Non
sussiste l’obbligo di presentazione dei modelli Intra.
80. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
CONCESSIONE DI DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 80
Ai fini della territorialità IVA, relativamente alla “concessione di diritti di
utilizzazione di beni immobili” la Circolare n. 37/E ha precisato che :
• rileva il luogo di ubicazione dell’immobile, per “le prestazioni che
comportano l’attribuzione al committente, da parte del prestatore, di diritti
di utilizzazione dell’immobile (quali locazione, sub-locazione,
concessione e sub-concessione)”;
• non rileva il luogo di ubicazione dell’immobile, per le prestazioni relative
alla costituzione o al trasferimento di diritti reali di godimento su
immobili (ad esempio, usufrutto) in quanto equiparate a cessioni di beni ex
art. 2, comma 1, DPR n. 633/72. Quindi a queste prestazioni va applicata la
disciplina contenuta nell’art. 7-bis relativa alle cessioni di beni.
81. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
PREPARAZIONE E COORDINAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI IMMOBILIARI
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 81
Le prestazioni inerenti alla preparazione ed al coordinamento
dell’esecuzione dei lavori immobiliari comprendono, ad esempio, quelle
rese da ingegneri e architetti (o altri soggetti abilitati) relative:
• alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari;
• al collaudo di uno specifico immobile;
• alla progettazione di interni e arredamenti.
ESEMPIO
Un ingegnere effettua per una società di costruzioni italiana la progettazione di un edificio da
costruire in Svizzera.
Il servizio in oggetto non è territorialmente rilevante in Italia e pertanto il compenso risulta non
soggetto ad IVA.
82. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
DEFINIZIONE DI «BENE IMMOBILE» (1)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 82
Art. 13-ter Regolamento UE 15.3.2011, n. 282/2011
(introdotto da Regolamento UE 7.10.2013, n. 1042/2013)
DEFINIZIONE DI BENE IMMOBILE
a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire
diritti di proprietà e il possesso;
b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il
livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di
un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte,
finestre, tetti, scale e ascensori;
d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un
fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il
fabbricato o l’edificio.
83. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
DEFINIZIONE DI «BENE IMMOBILE» (2)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 83
PARTE SPECIFICA DEL SUOLO
• Il “suolo” va inteso “ogni cosa che si trovi sulla sua superficie o sotto di
esso, vale a dire nel sottosuolo”;
• Il “suolo” comprende “ogni appezzamento di terreno, inclusa la parte di terra
coperta dall’acqua”;
• Merita sottolineare che “non per forza ogni cosa che si trovi semplicemente
sul suolo sarà considerata «immobile»”. È richiesto che “i beni devono
anche essere fissati, incorporati o radicati nel terreno”.
84. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
DEFINIZIONE DI «BENE IMMOBILE» (3)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 84
FABBRICATO / EDIFICIO ERETTO SUL SUOLO
• Fabbricato: struttura (eretta dall’uomo) con un tetto e dei muri, come una
casa o una fabbrica;
• Edificio: ha un significato più ampio e comprende altre strutture (erette
dall’uomo) che non si considerano generalmente come fabbricati (ad
esempio, opere di ingegneria civile, quali strade, ponti, aerodromi, porti,
dighe, condotte del gas, impianti idrici e fognari, nonché impianti industriali
quali centrali elettriche, turbine eoliche, raffinerie).
85. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
DEFINIZIONE DI «BENE IMMOBILE» (4)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 85
PARTE “INTEGRANTE” DI UN FABBRICATO / EDIFICIO
Devono essere considerati parte integrante di un fabbricato / edificio tutti quelli
elementi installati senza i quali il fabbricato / edificio, in funzione della propria
natura (utilizzo e destinazione), risulterebbe incompleto.
Ad esempio, in caso di un fabbricato utilizzato come alloggio, le porte e le
finestre ivi installate vanno considerate come parte integrante del fabbricato,
poiché tali elementi sono necessari affinché il fabbricato sia considerato un
alloggio. Diversamente, tali elementi non saranno considerati necessari in un
deposito / in una fabbrica / in centrali / ponti / gallerie.
Vanno considerati beni immobili quegli elementi che se rimossi, la natura del
fabbricato / edificio risulterebbe mutata in modo tale da inficiarne l’utilizzo per la
funzione per cui è stato progettato.
86. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
DEFINIZIONE DI «BENE IMMOBILE» (5)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 86
ELEMENTI, APPARECCHI O CONGEGNI INSTALLATI SU IMMOBILI
Va considerato bene immobile “qualsiasi elemento che altrimenti sarebbe un
bene mobile, unicamente in virtù del fatto di essere installato in modo
permanente in un fabbricato o in un edificio in modo da non poter essere
rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio”.
Installato in modo permanente: installati per assolvere ad uno scopo
specifico in un fabbricato / edificio e che debbano durare o rimanere invariati.
Ciò che rileva è la sua permanenza e se possa essere rimosso senza
distruggere o alterare il fabbricato / edificio in cui è installato.
87. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI (1)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 87
Art. 31-bis Regolamento UE 15.3.2011, n. 282/2011
(introdotto da Regolamento UE 7.10.2013, n. 1042/2013)
SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI
a) derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è
essenziale e indispensabile per la sua prestazione (locazione di un fabbricato o ottenimento
del diritto di pesca in un territorio delimitato);
b) erogati / destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di
tale bene: il bene immobile è quindi l’oggetto su cui verte il servizio erogato (ad
esempio, riparazione di un fabbricato).
N.B. È sufficiente soddisfare i requisiti di una sola di tali previsioni affinché il servizio sia
compreso fra quelli “relativi a un bene immobile”.
88. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI (2)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 88
ELENCO DEI SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI (PAR. 2, ART. 31-BIS)
Elaborazione di planimetrie Locazione
Servizi di sorveglianza o sicurezza
Prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con
funzione analoga
Edificazione di un fabbricato sul suolo Cessione o trasferimento di diritti
Edificazione di strutture permanenti sul suolo Lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro
Opere agricole
Lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di
strutture permanenti
Rilevamento e valutazione del rischio e dell’integrità di beni
immobili
Installazione o montaggio di macchinari
Valutazione di beni immobili
Lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di
macchinari
Gestione immobiliare Attività di intermediazione
Servizi legali
89. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI (3)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 89
ELENCO DEI SERVIZI NON RELATIVI A BENI IMMOBILI (PAR. 3, ART. 31-BIS)
Elaborazione di planimetrie per fabbricati, o loro parti, che
non siano destinati a un particolare lotto di terreno
Messa a disposizione di stand in fiere o luoghi
d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire
l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand,
il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di
macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità
Magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non
sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso
esclusivo del destinatario;
Installazione o montaggio, manutenzione e riparazione,
ispezione o controllo di macchinari o attrezzature che non
siano, o non diventino, parte di beni immobili
Prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano
l’uso di beni immobili;
Gestione del portafoglio di investimenti immobiliari
Intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore
alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi
di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora
l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra
persona
Servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui
alla lett. q) del par. 2, comprese consulenze sulle clausole
di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o
consulenze per eseguire un siffatto contratto o
dimostrarne l’esistenza, che non siano specificamente
connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili
90. TRATTAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI
SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI (4)
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 90
La fattispecie che non rientra “esplicitamente” nell’ambito dell’elenco di cui al par. 2 e par. 3
dell’art. 31-bis va “valutata caso per caso” rispetto al criterio del “nesso sufficientemente
diretto” con il bene immobile di cui al par. 1 del citato art. 31-bis.
SE un servizio :
• rientra nell’elenco del par. 2 dell’art. 31-bis è applicabile la deroga prevista dall’art. 7-
quater, lett. a), DPR n. 633/72;
• rientra nell’elenco di cui al par. 3 dell’art. 31-bis NON è applicabile la deroga di cui alla
citata lett. a);
In caso di risposta negativa (il servizio non rientra né nell’elenco di cui al par. 2 né nell’elenco di
cui al par. 3) va verificato se lo stesso soddisfa il criterio del “nesso sufficientemente diretto”
(prescritto dal par. 1 dell’art. 31-bis).
91. 23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 91
CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA
PER CASSA - CENNI
APPENDICE
92. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA - CENNI
RIFERIMENTI NORMATIVI
La Finanziaria 2017 ha introdotto, a decorrere dall’1.1.2017, la contabilità
semplificata per cassa come regime naturale.
IMPRESE CON UNICA ATTIVITÀ ESERCITATA
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 92
Attività Ricavi attività Contabilità da adottare
Prestazioni di servizi Fino a € 400.000 Semplificata per cassa
Oltre € 400.000 Ordinaria
Altre attività Fino a € 700.000 Semplificata per cassa
Oltre € 700.000 Ordinaria
93. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA - CENNI
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Dal 2017 il reddito d'impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra i ricavi/altri
proventi percepiti, e quello delle spese sostenute. In questo modo si deroga al criterio di
competenza (valido fino al 2016) sia per i ricavi che per e spese. Restano ferme le regole di
determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali
plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti. Non
rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.
Nel primo anno di applicazione del regime di contabilità semplificata è prevista la
deduzione integrale delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito
dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al
regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che
hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi”. Ad esempio, un ricavo dichiarato per
competenza nel 2016, ma incassato nel 2017, non assumerà rilevanza per il 2017.
Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2017 modificano anche la disciplina di
determinazione della base imponibile IRAP (art. 5-bis del D.lgs. 446/1997), prevedendo che
anche la base imponibile IRAP sia determinata secondo il criterio di cassa.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 93
94. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA - CENNI
ASPETTI GESTIONALI
Il contribuente deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della
contabilità (art. 18, DPR n. 600/73) :
• tenuta di 2 registri distinti (incassi / pagamenti) riportando:
• per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del
soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso;
• per ciascuna spesa: le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di
altro documento emesso.
• tenuta dei soli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti;
• tenuta dei soli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento.
23/01/2017 ENFORM | STUDIO PADOAN - FORMAZIONE A DISTANZA ANNO 2017 94
Il contribuente può comunque decidere di optare per il regime ordinario: l'opzione ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni
caso, per il periodo stesso e i due successivi. Questa è una novità della Legge di Bilancio
2017, in quanto in precedenza il vincolo era annuale.