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31 marzo 2017
Circolare informativa FISCO n.6/2017
Circolare FISCO
Pagina 2
Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
Sommario
NEWS 4	
1.1	 Revisori legali: programma per la formazione continua 4	
1.2	 GERICO 2015 e 2016 online in versione aggiornata 4	
1.3	 Bonus strumenti musicali nuovi con modalità attuative 5	
1.4	 Nuove imprese a Tasso Zero con 100 milioni in più 5	
1.5	 Intrastat Non sanzionati i ritardi di marzo 6	
1.6	 Servizio EquiPro per professionisti 6	
Come fare per accedere al servizio 6	
1.7	 Opere protette nel Registro Pubblico Generale scontano un'unica imposta di bollo 7	
1.8	 Guida al Piano Industria 4.0 7	
1.9	 Rottamazione cartelle Equitalia Proroga al 21 aprile 8	
1.10	 Estrazione dei beni dal deposito IVA Soggetti tenuti alla garanzia e approvazione Modello 8	
Gli esclusi 9	
Modelli di garanzia 10	
1.11	 Ravvedimento operoso per l'F24 a saldo zero 10	
Ravvedimento operoso per regolarizzare l'F24 a saldo zero 10	
1.12	 Depositi Iva Dichiarazione d'intento per ogni estrazione 11	
Presentazione e verifica trasmissione 12	
1.13	 Relazione di revisione per i bilanci 2016 12	
1.14	 Comunicazioni Iva: modello e calendario 13	
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute 13	
Modello Liquidazioni periodiche Iva 14	
Modalità trasmissione dati 14	
1.15	 Fatca Invio a fine maggio 15	
1.16	 Cooperative compliance Nuove lettere sulle anomalie Iva 15	
1.17	 Semplificazioni per lo spesometro relativo ai dati 2016 16	
1.18	 Catasto: chiarimenti per consultazione banche dati 17	
1.19	 Confidi: richieste per i contributi dal 2 maggio 17	
1.20	 Startup e Pmi con requisito di ricerca e sviluppo: bilancio con spese sostenute 18	
1.21	 Cessione del credito Iva a scopo di garanzia 18	
1.22	 Delibere gestionali, nomina AD e concordato: massime notarili 19	
Srl Delibere in materia gestionale 19	
Amministratori delegati nominati in sede costitutiva 20	
1.23	 E' frontaliero svizzero chi risiede nella fascia di 20 Km dal confine 20	
1.24	 Modello Iva TR con nuove istruzioni 20	
Casi in cui resta obbligatoria la garanzia 21	
1.25 Dichiarazione Irap 2017, specifiche agenziali 21	
1.26	 Estratto ruoli debitori anche dalle Entrate 22	
1.27	 Linee guida novità per la redazione dei bilanci 22	
Cambiamento dei principi contabili 22	
Retroattività 23	
Applicazione retroattiva 23
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contabili di Perugia
1.28	 Reti di imprese: proroga per le agevolazioni 23	
1.29	 Esecuzione sentenze in caso di restituzione dietro garanzia 24	
ADEMPIMENTI E SCADENZE 25	
18 aprile 2017 25	
20 aprile 2017 27	
26 aprile 2017 27	
GUIDA PRATICA 28	
Rottamazione cartelle Equitalia 2017: domanda, scadenza e rate 28	
Chi è interessato? 28	
Cosa si paga con la definizione agevolata? 28	
Cosa si può rottamare? 29	
Come presentare la richiesta di rottamazione? 29	
Quando scade il termine per la domanda? 30	
Come si perfeziona la definizione? 31	
In quante rate si paga? 31	
Servizi per gli interessati alla rottamazione Equitalia 2017 32	
Norme e prassi 33	
Informazioni di contatto 33
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NEWS
1.1 Revisori legali: programma per la formazione continua
Con una nota sul sito della Ragioneria generale dello Stato, sezione ad hoc della Revisione legale,
si comunica che è stato adottato, con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n.
37343 del 7 marzo 2017, il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento
professionale dei revisori legali. Si ricorda che l’obbligo di formazione professionale decorre dal 1°
gennaio 2017.
Saranno pubblicate al più presto le indicazioni per l’assolvimento degli obblighi formativi derivanti
dall’articolo 5 del Dlgs. 39/2010, come modificato dal Dlgs 135/2016 in cui si stabilisce che la
formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale
definiti annualmente dal Mef.
La formazione continua iscritti al Registro dei revisori legali, in breve:
● l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2017;
● è triennale e i trienni decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre;
● devono essere acquisiti almeno 20 crediti formativi all’anno, per un totale di un minimo di
60 crediti nel triennio;
● almeno la metà del programma di aggiornamento deve riguardare gestione del rischio e
controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento
della revisione, disciplina della revisione legale, deontologia professionale, indipendenza e
tecnica professionale della revisione.
Anche gli ordini fanno la formazione
La formazione può essere offerta dal Mef, ed anche a distanza, da soggetti convenzionati o da
ordini professionali e società di revisione legale, previa dichiarazione di conformità del Mef.
Un tavolo istituito presso il ministero dell'Economia vede il dialogo tra Mef, Cndcec, Assirevi e
Istituto nazionale revisori legali per far sì che ci sia una perfetta specularità tra i programmi che
impone la legge sulla revisione e quelli che già sono offerti nell'ambito della formazione continua
dei commercialisti.
1.2 GERICO 2015 e 2016 online in versione aggiornata
I software GERICO 2015 e 2016 sono resi disponibili, in versione aggiornata, nel sito Internet
dell'Agenzia delle Entrate.
Le nuove versioni sono la 1.0.7 e la 1.0.8, aggiornate considerati rispettivamente: le modifiche
agli studi di settore previste dai decreti ministeriali 30 marzo e 15 maggio 2015; il decreto
ministeriale 12 maggio 2016, di approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di
settore per il periodo di imposta 2015.
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GERICO 2015 (versione del software 1.0.7) e GERICO 2016 (versione del software 1.0.8)
permettono il calcolo della congruità, tenuto conto degli indici di normalità economica e coerenza
economica nonché dell'effetto dei correttivi “crisi” per i 204 studi di settore applicabili per i periodi
di imposta 2014 e 2015.
1.3 Bonus strumenti musicali nuovi con modalità attuative
Con provvedimento del 14 marzo 2017, le Entrate dettano le modalità attuative del contributo per
l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o
del rivenditore.
Il provvedimento prot. n. 50771 - stante che l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, riconosce, per l’anno 2017, in favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi
preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei
conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione
musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
un contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso
di studi – definisce l’ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo, le modalità di
riconoscimento dello stesso e del correlato credito d’imposta per il produttore o rivenditore,
anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nel limite complessivo di 15 milioni di euro.
Il contributo spetta per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di
2.500 €.
L'importo è ridotto del bonus di cui eventualmente si è beneficiato nel 2016.
1.4 Nuove imprese a Tasso Zero con 100 milioni in più
La dotazione di risorse per l’agevolazione Nuove imprese a Tasso Zero aumenta con il
rifinanziamento di altri 100 milioni di euro. Il decreto che rifinanzia la misura è stato firmato dal
ministro Calenda ed è in attesa della registrazione della corte dei conti.
L’incentivo è rivolto a giovani e donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa. Le
agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso zero della durata massima di 8 anni, che può
coprire fino al 75% delle spese totali.
Lo comunica Invitalia, gestore della misura, con news del 14 marzo 2017. La stessa Invitalia
ricorda che lo sportello online per la presentazione delle domande è attivo: per inoltrare
l’istanza è necessario registrarsi indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario e poi
accedere alla sezione riservata alla misura agevolativa e compilare direttamente online la
domanda, caricando il business plan e la documentazione da allegare.
La definizione della procedura di presentazione richiede il possesso di una firma digitale e di un
indirizzo Pec.
Le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.
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Coloro ammessi a beneficiare dell’agevolazione possono utilizzare conti correnti vincolati, sui
quali Invitalia accrediterà i contributi; ciò consente di pagare più velocemente i fornitori evitando di
trovarsi in situazioni debitorie.
1.5 Intrastat Non sanzionati i ritardi di marzo
A seguito del mutato quadro giuridico determinato dalla legge n. 19/2017 di conversione del
“milleproroghe” - che ha ripristinato l’obbligo di comunicazione per tutto il 2017 - eventuali ritardi
della presentazione dei modelli relativi al mese di febbraio 2017, da effettuarsi entro il 27 marzo
2017, non saranno sanzionati.
Salta l’abolizione relativa agli INTRA acquisti – per gli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni
di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE - prevista dal DL 193/2016.
L’entrata in vigore della legge n. 19 del 28 febbraio 2017, di conversione del D.L. n. 244/2016
(cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) ha determinato la proroga degli obblighi Intrastat previgenti
alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e, dunque, il ripristino dell’obbligo per il 2017 di
comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti
mensili, cioè di comunicazione degli elenchi acquisti (INTRA2) mensili e trimestrali di beni e servizi.
Eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno sanzionati. Lo
comunicano Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane con nota congiunta del 16 marzo
2017.
1.6 Servizio EquiPro per professionisti
Equitalia dà notizia dell’attivazione del servizio EquiPro, una nuova area riservata, all’interno del
portale, di utilità per i professionisti per gestire al meglio cartelle, avvisi, rate e scadenze dei clienti.
Il servizio EquiPro è di ausilio per oltre 20 categorie professionali, associazioni e ordini, tra cui
commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati tributaristi, centri di assistenza fiscale (Caf); con tale
strumento è possibile eseguire direttamente dal pc, smartphone o tablet, tutte le operazioni utili
per conto degli assistiti, anche quelle relative alla definizione agevolata.
Accedendo all’area riservata, si possono visualizzare on line le situazioni debitorie (cartelle di
pagamento emesse dal 2000) e i piani di rateizzazione dei clienti, nonché fruire di una serie di
funzionalità quali:
● pagare cartelle e avvisi di pagamento;
● ottenere la rateizzazione per importi fino a 60 mila euro;
● trasmettere istanze di rateizzazione fino a 60 mila euro o di sospensione legale della
riscossione;
● trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n.
193/2016 (rottamazione delle cartelle).
Come fare per accedere al servizio
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Il comunicato stampa di Equitalia del 16 marzo 2017 specifica che l’intermediario, per poter
accedere al servizio, deve essere già abilitato al servizio Entratel dell’Agenzia delle entrate e alla
funzione “servizi on-line Equitalia”; inoltre deve possedere la delega dell’assistito per il nuovo
servizio.
I passi successivi prevedono che:
● l’intermediario abilitato entri nell’Area riservata - EquiPro con le credenziali di Entratel o
tramite Smart Card ed acceda alla sezione “Gestione deleghe”, quindi accetti il
regolamento con le “Condizioni generali di adesione” al servizio;
● il contribuente (delegante) entri nell’Area riservata ai cittadini con le sue credenziali ed
acceda alla sezione “Delega un intermediario”, e dopo aver preso visione delle "Condizioni
generali di adesione" ai servizi web, indichi il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui
desidera affidare la delega;
● l’intermediario abilitato, accedendo alla sezione “Gestione deleghe”, accetti la delega
ricevuta.
Per permettere la ricezione delle deleghe per il nuovo servizio, Equitalia rende noto che rimarrà
attivata anche la vecchia area fino al 30 giugno 2017; dopo tale data sarà attiva solo la nuova
Area riservata con le nuove deleghe.
1.7 Opere protette nel Registro Pubblico Generale scontano un'unica imposta di
bollo
La risoluzione n. 34 del 16 marzo 2017 contiene il parere dell’Amministrazione finanziaria in
relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico
Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita
all’interessato, e specifica che l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica
imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, secondo il principio enunciato dall’articolo 13,
comma 3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972.
Non è dovuto alcun bollo per la certificazione di eseguita annotazione posta in calce ad una delle
due dichiarazioni di deposito rilasciata all’interessato (che sia autore o produttore dell'opera).
1.8 Guida al Piano Industria 4.0
Il ministero dello Sviluppo Economico presenta la guida “Piano Industria 4.0” dove vengono
illustrate tutte le possibilità che le aziende possono cogliere per innovare e rendersi più
competitive.
Tra le opportunità a disposizione appaiono:
● Iper e superammortamento, utile per supportare le imprese che investono in beni
strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT). La sezione è
accompagnata da interessanti domande di approfondimento;
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● Nuova Sabatini, riguardante le imprese che richiedono finanziamenti bancari per
investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso
produttivo e tecnologie digitali (hardware e software);
● Credito d’imposta R&S, intende stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per
innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese;
● Patent Box, diretta ad incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente
detenuti all’estero da imprese italiane o estere e al contempo incentivare il mantenimento
dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
● Startup e PMI innovative, per sostenere le imprese innovative in tutte le fasi della creazione
e dei primi anni di vita;
● ACE (Aiuto alla crescita economica), per potenziare il rafforzamento patrimoniale delle
imprese italiane attraverso il finanziamento con capitale proprio, al fine di ottenere strutture
più competitive.
1.9 Rottamazione cartelle Equitalia Proroga al 21 aprile
Il decreto legge n. 36 del 27 marzo 2017 che proroga i termini relativi alla disciplina della
definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, contenuto
nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale" n. 74
del 29 marzo. L’entrata in vigore del provvedimento è 29 marzo.
In particolare, si proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine entro il quale i debitori potranno
presentare la dichiarazione prevista, allo scopo di favorire ulteriormente l’adesione dei cittadini
interessati all’istituto definitorio.
Il Dl non contiene il riferimento al termine per la liquidazione degli importi (31 maggio 2017), come
pure invariati restano tutti gli altri termini, ivi compresi quelli fissati per il versamento delle rate, la
prima delle quali dovrà essere corrisposta a luglio 2017.
Per quanto riguarda, invece, il pacchetto complessivo della proroga – comprensivo del
differimento ipotizzato dal 31 maggio al 15 giugno del termine per consentire ad Equitalia di
fornire un riscontro alle istanze del contribuente - questo resta collegato alla legge di conversione
del decreto Sisma (Dl 8/2017), che ha incassato il primo via libera dalla Camera e che dovrà
essere approvato, in via definitiva, entro i primi dieci giorni di aprile dal Senato.
Con una nota della Consulta Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale si comunica che anche i
CAF assisteranno i contribuenti nella procedura per sanare le vecchie cartelle esattoriali, relative
agli anni dal 2000 al 2016.
1.10 Estrazione dei beni dal deposito IVA Soggetti tenuti alla garanzia e
approvazione Modello
Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 23 febbraio 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo, definisce i contenuti, le modalità ed i casi di prestazione
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della garanzia da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito
IVA, ai sensi del comma 4, lettera b), dell’art. 50-bis, DL 331/1993.
Il D.L. n. 193/2016 ha modificato l’art. 50 bis stabilendo che per l'estrazione dei beni introdotti nel
deposito IVA, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, previa prestazione di
idonea garanzia qualora non si possiedano determinati requisiti.
I soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti nel deposito IVA devono versare
l’imposta in presenza dei seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del
contribuente:
● presentazione della dichiarazione ai fini Iva, se obbligato, nei tre periodi d'imposta
antecedenti l'operazione di estrazione;
● esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta in
base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;
● assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato
eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo
di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre
antecedenti l'operazione di estrazione;
● assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del
titolare della ditta individuale per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-
quater e 11 del Dlg n. 74/2000, e dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
In assenza dei detti requisiti è necessario prestare garanzia secondo le modalità stabilite dall’art.
38-bis, comma 5, del decreto n. 633/72 e per un importo pari all’IVA dovuta per la durata di sei
mesi dalla data di estrazione.
Attestazione di affidabilità
Il soggetto che procede all'estrazione deve attestare la presenza dei requisiti di affidabilità
attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello che
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 57215 del 24 marzo
2017.
Tale dichiarazione va consegnata al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata
ed è valida per l'intero anno solare di presentazione.
Il gestore dovrà poi trasmettere via Pec la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle entrate che
effettuerà i dovuti controlli. Un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
indicherà le modalità ed i termini per effettuare tale trasmissione, anche in via telematica.
Il modello di dichiarazione sostitutiva approvato va utilizzato per le operazioni di estrazione di beni
effettuate a partire dal primo aprile 2017.
Gli esclusi
Non sono tenuti a prestare la garanzia gli operatori economici autorizzati e se il soggetto che
procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato
l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA.
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Modelli di garanzia
L’agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 59277 del 28 marzo 2017, ha diffuso i modelli
da utilizzare da parte di chi procede all'estrazione di beni non comunitari introdotti in un deposito
Iva in regime di libera pratica e procede con il meccanismo dell’inversione contabile prestando
idonea garanzia.
Il primo modello va utilizzato per la costituzione della garanzia attraverso la creazione di un
deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso un intermediario
finanziario/banca.
Il secondo modello permette di prestare la garanzia attraverso polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria e la compilazione spetta alla banca o società che rilascia la garanzia.
Entrambi i modelli vanno consegnati alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate
competente in base al domicilio fiscale del soggetto che intende estrarre beni dal deposito Iva.
1.11 Ravvedimento operoso per l'F24 a saldo zero
L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n.
472/1997) per i contribuenti che vogliono regolarizzare l'omessa o ritardata presentazione del
modello F24 a saldo zero.
E’ possibile regolarizzare la violazione commessa mediante l’istituto del ravvedimento operoso
presentando il modello F24 a zero – nel quale sia indicato l’ammontare del credito e le somme
compensate – e versando la sanzione in misura ridotta.
Sono tenuti ugualmente alla presentazione del modello i contribuenti che, compensando crediti e
imposte (compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna”, perché coinvolge
crediti e debiti di natura diversa), ottengono un F24 a saldo zero.
Nella risoluzione n. 36 del 20 marzo 2017, l’Agenzia indica gli importi della regolarizzazione
attraverso ravvedimento operoso, che prevede una sanzione proporzionata al periodo di ritardo.
I chiarimenti tengono conto dell'intervento sulla disciplina da parte dell’articolo 1, comma 637,
della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità 2015), che ha innovato profondamente
rendendo, ad esempio, inibito il ravvedimento solo dalla notifica di atti di liquidazione o
accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle
dichiarazioni.
Dal 1° gennaio 2016 la sanzione per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la
compensazione è di 100 euro, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi scende a 50 euro.
Ravvedimento operoso per regolarizzare l'F24 a saldo zero
Non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione
sia applicata ad un importo espresso in lire: le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al
centesimo di euro.
In caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in
questa ipotesi le somme da versare saranno:
● 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con
un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
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● 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a
5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall’omissione.
In caso di ravvedimento operoso dopo 90 giorni gli importi previsti dal ravvedimento saranno:
● 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata
entro un anno dall’omissione;
● 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due
anni dall’omissione;
● 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni
dall’omissione;
● 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene
constatata con un processo verbale (Pvc).
La tempistica del ravvedimento
E' prevista la riduzione delle sanzioni:
● a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90
giorni dalla data dell’omissione o dell’errore ovvero dal termine per la presentazione della
dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
● a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale
è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista
dichiarazione periodica;
● a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista
dichiarazione periodica;
● a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della
violazione con un processo verbale.
1.12 Depositi Iva Dichiarazione d'intento per ogni estrazione
Il decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio ha riformato la disciplina dei depositi fiscali ai
fini Iva, prevedendo che l'estrazione di beni da un deposito Iva sia effettuata senza pagamento
dell’imposta, quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare,
anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva (articolo 8,
primo comma, lettera c, e secondo comma, Dpr 633/1972).
Se ad estrarre i beni è l'esportatore abituale, quest'ultimo invece del pagamento dell'imposta
deve utilizzare la lettera d'intento da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita
ricevuta telematica.
L'Agenzia, con risoluzione n. 35 del 20 marzo 2017, fornisce istruzioni sul corretto modo di
compilazione e presentazione della lettera d'intento da parte degli esportatori abituali in caso di
estrazione senza pagamento dell'imposta di beni dal deposito Iva. La risoluzione tiene conto che
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con provvedimento del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione
d'intento, utilizzabile per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
Compilazione modello dichiarazione d'intento
Specifica la risoluzione n. 35/E/2017 che, ai sensi del nuovo articolo 50-bis, comma 6, del Dl
331/1993, l'esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola
estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito.
Nella Sezione "Destinatario della dichiarazione" del modello vanno così indicati il codice fiscale, la
partita Iva e la denominazione del gestore del deposito Iva.
L'importo dell'estrazione, invece, deve essere inserito nel modello nella Sezione "Dichiarazione" -
campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro".
Presentazione e verifica trasmissione
La lettera d'intento deve essere trasmessa telematicamente all'Amministrazione finanziaria
dall'esportatore abituale, che deve acquisire anche la relativa ricevuta telematica. La
dichiarazione, insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia, deve essere
consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l'avvenuta
presentazione.
Restano ferme le modalità stabilite dal comma 6 dell'articolo 50-bis del Dl 331/1993 per lo
svincolo della garanzia prevista dal comma 4, lett. b) per l'ipotesi di immissione in libera pratica
con introduzione dei beni in deposito, per le quali si rinvia alle istruzioni dell'agenzia delle Dogane
(nota prot. n. 84920/RU e prot. n. 113881/RU rispettivamente del 7 settembre e del 5 ottobre
2011).
1.13 Relazione di revisione per i bilanci 2016
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in vista delle scadenze dei bilanci 2016, ha
messo a disposizione dei revisori contabili due importanti documenti utili per la predisposizione
delle relazioni di revisione ai rendiconti 2016, tenendo conto delle novità introdotte dal Dlgs
139/15, in materia di redazione del bilancio, e dal Dlgs 135/16 che ha riscritto le norme
sull’attività di revisione.
Il primo dei due documenti dal titolo “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del
2016” ha lo scopo di orientare l’attività dei commercialisti impegnati, come membri del collegio
sindacale incaricato della revisione legale, nella revisione dei bilanci 2016. Il documento sintetizza
le novità relative ai bilanci che si riflettono sulla relazione e, a tal fine, sono proposte alcune
modifiche al modello standard per la sezione della relazione unitaria di controllo societario
dedicata alla relazione di revisione legale, da utilizzarsi con riferimento ai bilanci 2016.
Tali modifiche riguardano, in particolare, l’inclusione del rendiconto finanziario nel sistema di
bilancio civilistico, l’applicazione del nuovo articolo 11 del D.Lgs. 39/2010, la riscrittura della
"formula" del giudizio inerente al bilancio, i dati corrispondenti (bilancio 2015).
Le indicazioni del documento sono valide anche per la relazione di revisione legale dei sindaci
revisori, nei casi in cui si preferisca emettere due relazioni separate anziché una relazione unitaria.
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Il documento non fa, invece, riferimento ai contenuti della relazione di revisione legale nelle
circostanze in cui il collegio sindacale o l'organo di controllo delle Srl non possa essere incaricato
della revisione legale (nei casi, per esempio, di: bilanci di Enti di interesse pubblico o di Enti
sottoposti a regime intermedio, bilanci di loro controllate, controllanti o società
sottoposte a comune controllo, bilanci consolidati, relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari, ecc.).
Il secondo documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale
incaricato della revisione legale dei conti" è una rivisitazione di un documento emanato nel 2016.
Per adeguare le indicazioni fornite in questo primo testo e renderle pienamente operative, alla
luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse, si è dovuto procedere ad una rivisitazione
dello stesso. Inoltre, sono stati effettuati alcuni altri aggiornamenti che tengono anche conto delle
modifiche intervenute nell’art. 2426 Codice civile.
In analogia con il documento originario, la nuova versione si sofferma sulla natura e sulle funzioni
della relazione unitaria alla quale è richiesto di tenere conto in modo puntuale delle peculiari e non
simmetriche due funzioni (vigilanza e revisione) svolte simultaneamente dal collegio sindacale.
1.14 Comunicazioni Iva: modello e calendario
Dal 1° gennaio 2017 non vi è più l'obbligo dell'invio annuale dello spesometro e al suo posto il
decreto legge collegato fiscale, modificando il Dl n. 78/2010 e al fine di semplificare e
razionalizzare gli obblighi dei contribuenti, ha introdotto due nuovi adempimenti: la comunicazione
dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
Iva.
A seguito di tale modifica normativa è intervenuta l'Agenzia delle Entrate ad uniformare – per
l'anno 2017 – i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (Dlgs n. 127/2015) con quelli per
l’invio obbligatorio dei dati delle fatture emesse e ricevute (Dl n. 78/2010), prevedendo anche per
la prima modalità la semestralizzazione transitoria dell'adempimento.
Il tutto è avvenuto con il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017, con il quale vengono
dettate le disposizioni operative per la comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e
ricevute e, allo stesso tempo, viene approvato definitivamente il modello per la comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche Iva introdotta dall'art. 21-bis del Dl 78/2010, inserito dal Decreto
legge n. 193/2016.
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, comprese le bollette
doganali, oltre alle relative note di variazione, nel corso del periodo d’imposta.
Come indicato dall'Agenzia nel provvedimento in oggetto, i contribuenti devono trasmettere per
ogni fattura emessa e ogni fattura ricevuta:
● i dati identificativi del cedente/prestatore
● i dati identificativi del cessionario/committente
● la data del documento
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● la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione)
● il numero del documento
● la base imponibile
● l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione
dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Il provvedimento agenziale ha, poi, uniformato per l'anno 2017, con riferimento alle fatture
emesse e ricevute i termini per la trasmissione dei dati sia per chi adempie obbligatoriamente sia
per chi sceglie la via dell’opzione. È stabilito, infatti, che per il primo anno di applicazione, le
comunicazioni possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per
il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018. A regime, invece, sia la comunicazione
opzionale che quella facoltativa dovranno essere trasmesse, con riferimento a ciascun trimestre
solare:
● entro il 31 maggio per il primo trimestre
● entro il 16 settembre per il secondo trimestre
● entro il 30 novembre per il terzo trimestre
● entro il mese di febbraio per il quarto trimestre.
Modello Liquidazioni periodiche Iva
Inoltre, il provvedimento approva il Modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati, utilizzabile per la comunicazione dei dati delle liquidazioni
periodiche Iva. Il modello era già stato pubblicato in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo
scorso 21 marzo
La comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche è fissata entro l’ultimo giorno del secondo
mese successivo ad ogni trimestre (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata
entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’anno
successivo).
Modalità trasmissione dati
Per entrambe le comunicazioni – quella dei dati delle fatture emesse e ricevute e quella per le
comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva - la trasmissione dei dati dovrà avvenire
esclusivamente in via telematica direttamente a cura del contribuente oppure per il tramite di un
intermediario abilitato. Inoltre, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica rilasciano al
contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento
da parte dell'Agenzia e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
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1.15 Fatca Invio a fine maggio
Entro il 31 maggio 2017 e non più entro il 30 aprile gli operatori finanziari interessati dall’accordo
Fatca (Foreign account tax compliance act) dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari
statunitensi concernenti l’anno 2016.
Il provvedimento 56332 del 23 marzo 2017, dell’Agenzia delle Entrate, integra i precedenti
provvedimenti del 7 agosto 2015 prot. n. 106541 e del 26 luglio 2016 n. 119038 in conseguenza
della modifica del tracciato da utilizzare per l’invio delle informazioni pubblicata dall’Internal
Revenue Service statunitense a decorrere dall’1 gennaio 2017. Tale modifica ha comportato un
adeguamento degli allegati tecnici al Provvedimento del 7 agosto 2015 prot. n. 106541 e di,
conseguenza, la necessità di prorogare i termini per la comunicazione delle informazioni relative
all’anno 2016.
Gli allegati del provvedimento in oggetto sostituiscono gli allegati n. 1 e n. 2 del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia del 7 agosto 2015.
Gli istituti finanziari potranno trasmettere al SID (Sistema di interscambio dati) i dati del Fatca 2.0 a
partire dal 3 maggio 2017, con termine al 31 maggio 2017.
Dal 31 maggio 2017 si calcoleranno gli ulteriori 15 giorni (quindi, sino al 15 giugno 2017) entro cui
si potranno ancora inviare messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione
previsto dalle regole di recepimento della normativa Fatca.
Lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti, ai fini del contrasto
all’evasione fiscale, prevede che siano obbligati all'adempimento le banche, le SIM, le Poste, le
SGR, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti in Italia, nonché le stabili organizzazioni
italiane delle istituzioni finanziarie non residenti.
1.16 Cooperative compliance Nuove lettere sulle anomalie Iva
Parte la campagna di cooperative compliance fiscale del 2017. Il via libera lo segna il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, con il quale si comunica
che sono esattamente 28.440 gli inviti bonari già pronti e che saranno indirizzati ad altrettanti
contribuenti, contenenti le anomalie emerse dall’incrocio dei dati forniti al Fisco attraverso lo
spesometro con quelli indicati in dichiarazione dai contribuenti.
Il secondo passo dell’operazione compliance sull’Iva riguarda, invece, il piano di controlli su
coloro i quali, pur avendo ricevuto lo scorso anno le lettere di alert relative allo spesometro del
2013, non si sono mossi e non hanno dato cenni di ravvedimento. In totale sono circa 18.500 i
riscontri programmati a partire da aprile.
Per questa attività è attesa una stretta sinergia tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.
Con il provvedimento n. prot. 57490 del 24 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate detta le
disposizioni sulle modalità con le quali le informazioni derivanti dal confronto con i dati
comunicati, da cui risultano le anomalie riscontrate, sono messe a disposizione dei contribuenti e
della GdF, anche mediante strumenti informatici.
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Obiettivo della comunicazione è quello di stimolare i contribuenti a collaborare con il Fisco,
fornendo a loro volta le informazioni utili a sanare le eventuali irregolarità e, di conseguenza, ad
evitare i successivi controlli. In altri termini, il contribuente sulla base delle lettere che riceve può
fornire all'Agenzia elementi, fatti e circostanze che la stessa non conosce per giustificare la
presunta anomalia, oppure porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del
ravvedimento operoso.
Nello specifico, le comunicazioni riportano le seguenti notizie:
● codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
● numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
● codice atto
● totale operazioni comunicate dai clienti dei soggetti passivi Iva attraverso lo spesometro
● modalità per consultare le informazioni di dettaglio relative all’anomalia riscontrata (sono
all’interno del “Cassetto fiscale”: protocollo, data di invio, somma algebrica delle
operazioni rientranti nel volume d’affari, importo totale delle operazioni comunicate dai
clienti, operazioni attive che non risulterebbero dichiarate, dati identificativi dei clienti,
ammontare degli acquisti trasmessi da ciascuno di essi).
L’Agenzia delle Entrate trasmette le suddette comunicazioni tramite un messaggio PEC e le
rende consultabili anche nel “Cassetto fiscale” del titolare di partita Iva.
Il contribuente, anche tramite intermediari abilitati, può chiedere informazioni all’Agenzia delle
Entrate o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze a essa sconosciuti.
1.17 Semplificazioni per lo spesometro relativo ai dati 2016
I commercianti al dettaglio ed i tour operator, alle prese con l’invio dello spesometro contenente i
dati delle operazioni Iva 2016, beneficiano del tetto di 3.000 e 3.600 euro come per l’anno
passato. Per Amministrazioni pubbliche ed autonome esonero totale dall’adempimento.
Le informazioni giungono dall’agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 24 marzo 2017,
che annuncia l’emanazione di un apposito provvedimento che conterrà diverse semplificazioni
per la compilazione dello spesometro relativo ai dati 2016.
La scadenza dell'adempimento è prevista per il 10 e 20 aprile 2017, rispettivamente per i
contribuenti mensili e per quelli non.
Nel comunicato stampa 24 marzo 2017 si legge che:
● all’adempimento non sono tenute le amministrazioni pubbliche e quelle autonome;
● i soggetti che operano al dettaglio (art. 22, Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le
operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, effettuate nel
2016 mentre i tour operator (art. 74-ter, Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le
operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva
● i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria non sono tenuti
ad indicare nel modello polivalente gli stessi dati;
● gli operatori non sono più obbligati a comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate e ricevute nei confronti di soggetti economici aventi sede nei Paesi black
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list; infatti il Dl 193/2016, a partire dall’anno di imposta 2016, ha soppresso tale obbligo.
E’ comunque consentito al contribuente continuare a trasmetterle, inserendole nel quadro
BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.
1.18 Catasto: chiarimenti per consultazione banche dati
La consultazione delle banche dati catastali, dal mese di agosto 2016, è gratuita e garantita a
tutti i contribuenti.
Ciò in virtù, dell'articolo 6, commi 5-quater e 5-quinquies, del Dl 16/2012, che stabilisce che le
richieste di visure catastali o di ispezioni ipotecarie relative a beni immobili – online oppure in
ufficio – avanzate dai titolari, anche solo di quote, di diritti di proprietà o di altri diritti reali di
godimento, sono gratuite ed esenti da tributi.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver assolto gli obblighi normativo-attuativi con il provvedimento del
2 agosto 2016, interviene ora con la circolare 3/E/2017 con la quale chiarisce gli aspetti
applicativi e i casi specifici.
Tra i chiarimenti forniti dalla circolare si segnalano i seguenti:
● l'accesso telematico al servizio di consultazione "personale" è possibile sia per le persone
fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), purché in possesso delle
credenziali fiscali, che l'Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai
servizi di Entratel/Fisconline;
● presso gli uffici, la richiesta di consultazioni personali dovrà essere corredata da un
documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire agli
uffici le necessarie verifiche in ordine alla spettanza dell'esenzione;
● per quanto concerne i soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità di agire (minori,
interdetti, inabilitati), la richiesta può essere avanzata dal rappresentante legale (genitore,
tutore, curatore, etc.);
● le consultazioni ipo-catastali sono gratis anche nei confronti dei sottoscrittori di un
contratto di convivenza.
1.19 Confidi: richieste per i contributi dal 2 maggio
A partire dalle ore 10 del 2 maggio 2017 (e fino all’esaurimento delle risorse o comunque fino alle
ore 24.00 del 31 dicembre 2018) i Confidi potranno presentare le domande per accedere alle
risorse stanziate per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi finalizzato alla
concessione di nuove garanzie pubbliche alle Pmi associate (in attuazione degli articoli 7 e 14 del
decreto 3 gennaio 2017).
L’agevolazione consiste in un contributo finalizzato alla costituzione di un fondo rischi per i confidi
richiedenti
Le domande dovranno essere inoltrate accedendo all’apposita sezione “Misure per il
rafforzamento dei confidi” del sito del ministero dello Sviluppo economico. E’ richiesto ai confidi il
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possesso di una casella di Pec attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.
Il decreto direttoriale 23 marzo 2017, pubblicato sul sito MiSE, indica le modalità e i termini per la
presentazione delle richieste di contributo da parte dei Confidi e spiega che le valutazioni
istruttorie si concluderanno in 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Confidi ammessi:
● confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.
(TUB);
● confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente
i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB;
● confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia operativa dei confidi aderenti e che abbiano erogato, nel loro complesso,
garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.
1.20 Startup e Pmi con requisito di ricerca e sviluppo: bilancio con spese
sostenute
Alla richiesta di un parere sull’indicazione del requisito di “ricerca e sviluppo” nella nota integrativa
per le startup e le Piccole e medie imprese innovative, il MiSE risponde che - attesa la necessità
di coordinare il disposto dell’articolo 25 del D.L. 179/2012, delle norme del Codice civile e della
tassonomia XBRL richiamate dal Ministero stesso per (sopravvenuta) incoerenza - occorre
ritenere che le startup che intendono vantare il requisito di “ricerca e sviluppo”, potranno
presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando in
calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dal n.1) della lett. h), dell’art. 25 del DL
179/2012, dunque le spese.
Per ragioni di simmetria ed ove ne ricorrano i presupposti soggettivi, poi, anche le Piccole e
medie imprese innovative che intendono vantare il requisito di “ricerca e sviluppo”, potranno
presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando in
calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dall’art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L.
3/2015.
Lo si apprende dal parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 50195, del 14 febbraio
2017.
1.21 Cessione del credito Iva a scopo di garanzia
Con la risoluzione n. 39/2017, l'Agenzia delle Entrate esamina le caratteristiche del contratto di
cessione del credito Iva a scopo di garanzia, chiarendo che:
● la cessione del credito Iva chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi e
notificato all’Amministrazione finanziaria è efficace nei confronti di quest’ultima;
● sempre nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è efficace la clausola che prevede il
versamento del rimborso sul conto della cedente. In tale contratto di cessione del credito
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a scopo di garanzia, infatti, è naturale che il credito Iva sia incassato dal cedente, al quale
il credito si ritrasferisce automaticamente a seguito dell’adempimento del debito garantito.
Solo di fronte ad eventi “patologici” del contratto di finanziamento, è significativa la
clausola secondo cui “Qualora la Cessionaria invii alla Cedente una comunicazione di
risoluzione automatica, di diffida ad adempiere o di recesso ai sensi dei Contratti di
Finanziamento, la Cessionaria avrà diritto di richiedere all’Amministrazione Finanziaria di
pagare il Credito Iva su un conto corrente ad essa intestato…”;
● nel suddetto caso non si realizza una “rinuncia” alla cessione del credito da parte della
cessionaria, che si configurerebbe, nella sostanza, come una seconda cessione del
credito, bensì la perdita di efficacia della cessione originaria, con il ri-trasferimento
automatico della titolarità del credito al cedente originario;
● in caso di “rinuncia” della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della
comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva deve essere
erogato al contribuente cedente e non al cessionario.
1.22 Delibere gestionali, nomina AD e concordato: massime notarili
Si segnalano tre massime diffuse dall’Osservatorio societario del Consiglio Notarile dei Distretti
notarile riuniti di Firenze, Prato e Pistoia.
Srl Delibere in materia gestionale
La prima, n. 60/2016, in tema di delibere dell’assemblea di Srl in materia gestionale, afferma la
non necessità di una ulteriore deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione.
Quando, ossia, la decisione su di un atto gestionale sia rimessa ai soci ex articolo 2479 del
Codice civile, questi hanno la competenza esclusiva a decidere sulla materia. L’organo
amministrativo non è, infatti, più competente sull’argomento.
In detta ipotesi, la decisione può essere direttamente eseguita da chi ha la rappresentanza della
società e può essere delegato alla sua esecuzione uno specifico consigliere/amministratore, a
patto che lo stesso sia dotato di potere di rappresentanza.
Concordato con intervento amministratore giudiziario Ruolo del notaio
La seconda massima, n. 61/2016, si occupa, invece, di concordato preventivo e assemblea di
aumento di capitale ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della Legge fallimentare.
Viene, in particolare, sottolineato che, nel caso in cui la società non esegue o ritarda l’esecuzione
di un piano con aumento di capitale e connesse delibere strumentali all'assemblea, sia
l’amministratore giudiziario ad intervenire.
L’intervento di quest’ultimo – si legge nella massima - può essere volto a sostituire:
● il solo organo amministrativo, nei casi di assenza di una previa convocazione dei soci;
● anche gli aventi diritto al voto, nelle ipotesi in cui, invece, vi sia stata una previa
convocazione dell’assemblea per l’adozione della deliberazione prevista dalla proposta di
concordato omologato e l’assemblea non abbia deliberato in senso conforme a quanto
previsto dalla suddetta proposta.
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In questo caso, il professionista notaio non potrà procedere con l’iscrizione nel Registro imprese
delle deliberazioni non conformi a quanto statuito nella proposta di concordato omologata.
Amministratori delegati nominati in sede costitutiva
Un terzo orientamento, n. 62/2016, si occupa, infine, della legittimità della nomina di
amministratori delegati in sede di costituzione di società di capitali.
Si ammette la possibilità di detta nomina a patto che sussistano particolari condizioni, ossia che
● i nominati componenti del consiglio di amministrazione partecipino all’atto costitutivo,
abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all’unanimità; in alternativa,
anche se non comparenti all’atto costitutivo, gli stessi devono aver preventivamente
accettato la carica in forma scritta nonchè sottoscritto una dichiarazione di nomina e di
delega di poteri a favore di uno o più fra loro;
● in caso di nomina dell’organo di controllo, tutti i membri siano comparenti all’atto
costitutivo e abbiano accettato la carica oppure, in alternativa, anche se non comparenti,
abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una
dichiarazione di presa d’atto, sempre in forma scritta, della scelta in ordine alla nomina di
uno o più soggetti quali amministratori delegati.
1.23 E' frontaliero svizzero chi risiede nella fascia di 20 Km dal confine
Per essere considerati frontalieri svizzeri è necessaria la residenza in un Comune il cui territorio sia
compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del
Ticino, dei Grigioni e del Vallese, dove si svolge l’attività di lavoro dipendente.
A fornire la definizione di lavoratore frontaliero svizzero, richiesta in sede di conversione in legge
con modificazioni del DL n. 193/2016, è la risoluzione n. 38 del 28 marzo 2017 dell’agenzia delle
Entrate.
Solo se il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero dista più di 20 km dal confine dei
tre Cantoni svizzeri, trova applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie
imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera. Ciò comporta che l’Italia, quale Stato di residenza,
esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e
applicherà la franchigia di 7.500 euro prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero
in zone di frontiera. Allo stesso modo, si rende operativo il credito per le imposte pagate all’estero
(articolo 165, comma 10, del TUIR).
1.24 Modello Iva TR con nuove istruzioni
In vista della scadenza dell'invio per il primo trimestre 2017, il 2 maggio 2017, l'Agenzia delle
Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR (per la richiesta di
rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale) e le specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati, che sostituiscono quelle approvate con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016.
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Il modello non è interessato da modifiche. Per le compensazioni orizzontali non è necessaria
l’apposizione del visto di conformità neanche per importi oltre i limiti.
Tra le novità:
● la possibilità offerta al contribuente Iva di chiedere i rimborsi fiscali fino a 30mila euro
senza senza dover prestare garanzie o chiedere il visto di conformità;
● la possibilità per chi aderisce al regime di adempimento collaborativo o al programma di
assistenza dell'agenzia delle Entrate, di non presentare la fideiussione per i rimborsi Iva
superiori a 30mila euro, neanche se è un contribuente a rischio.
L'aggiornamento, evidenzia il provvedimento n. 59279/E del 28 marzo 2017, tiene conto dei
decreti legislativi 127/2015 e 128/2015, che hanno ampliato i casi di esonero dalla prestazione
della garanzia, e delle semplificazioni ex Dl n. 193/2016 (decreto fiscale) che innalzano il tetto ai
fini delle garanzie.
Per i rimborsi fino a 30mila euro:
● se annuali basta presentare la dichiarazione;
● se relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso.
Per i rimborsi oltre 30mila euro, nella generalità dei casi non sussiste più l’obbligo di garanzia, ma
sono sufficienti:
● il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo,
● e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (con le informazioni relative alla solidità
patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi).
In ogni caso, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di
conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Casi in cui resta obbligatoria la garanzia
Resta l'obbligo di garanzia in caso di rimborsi superiori ai 30mila euro:
● per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione
delle start up innovative;
● per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della
sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
● per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della
cessazione dell’attività;
● per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la
richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano
significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.
1.25 Dichiarazione Irap 2017, specifiche agenziali
Con provvedimento del 31 gennaio 2017 è stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2017”
con le relative istruzioni, utile per la dichiarazione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività
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produttive per l’anno 2016. Nell'Allegato 1 si fa rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle
Entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione, per il tramite
dell’Amministrazione finanziaria, dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2017.
Al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione, con il provvedimento n. 59259 del 28 marzo
2017, l'Agenzia ha definito le specifiche tecniche in formato XML da utilizzare per la trasmissione
alle Regioni e alle Province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo,
ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni Irap.
La trasmissione è effettuata a cadenza mensile, a partire dal trentesimo giorno successivo alla
data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap.
1.26 Estratto ruoli debitori anche dalle Entrate
E' entrato in vigore il protocollo di intesa tra l'Agenzia delle entrate ed Equitalia sulla condivisione
delle informazioni relative alla situazione debitoria del contribuente.
Dunque, l'interessato può chiedere l'estratto ruoli debitori, per conoscere eventuali pendenze con
la società per la riscossione anche ai fini della rottamazione, agli sportelli dell'Agenzia delle
entrate, utilizzando le proprie credenziali anche di fiscoonline.
L'estratto debitorio comprende i tributi non erariali.
1.27 Linee guida novità per la redazione dei bilanci
La predisposizione dei bilanci 2016 deve fare i conti con l'entrata in vigore delle nuove
disposizioni del Dlgs 139/2015 che, in attuazione della direttiva 2015/34/Ue, ha innovato in modo
significativo le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla
comunicazione finanziaria.
Per affrontare al meglio questo periodo di transizione alle nuove regole di “riforma contabile”, che
hanno richiesto l’adeguamento di ben 20 principi contabili da parte dell’Organismo Italiano di
Contabilità, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e
Confindustria hanno ritenuto opportuno redigere e diffondere delle linee guida per illustrare le
modalità di passaggio alle nuove regole in vista della redazione dei bilanci 2016.
Per limitare le incertezze, il documento analizza le casistiche potenzialmente più frequenti su
alcuni temi di interesse quali:
● l’informativa comparativa,
● l’adeguamento ai nuovi schemi,
● l’adozione di nuovi criteri di valutazione,
● le disposizioni per piccole società e micro-imprese.
Cambiamento dei principi contabili
A seguito delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015, l'Oic ha revisionato i principi contabili
nazionali e in data 22 dicembre 2016 ha pubblicato i nuovi 20 Principi contabili nazionali
aggiornati.
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La mini guida di marzo 2017, in linea con quanto previsto dai principi contabili nazionali, delinea
soluzioni operative e individua best practice secondo un approccio dinamico e progressivo che
tiene conto della continua e costante evoluzione della realtà economica.
Retroattività
L’Oic 29 riconosce due tipi di cambiamenti per i principi contabili:
● cambiamenti obbligatori, come quelli dettati dal Dlgs 139/2015,
● e cambiamenti volontari.
I primi sono rappresentati da cambiamenti delle norme di legge o dei principi contabili, mentre
quelli volontari sono adottati in autonomia dal redattore del bilancio per migliorare la qualità della
rappresentazione dello stesso.
Il passaggio dalle vecchie disposizioni alle nuove, di solito richiede:
• un’applicazione retroattiva per la contabilizzazione connessa ai cambiamenti derivanti dal
Dlgs. n. 139/2015;
• un’applicazione prospettica per i cambiamenti apportati dal Principio contabile e non
connessi alle modifiche normative.
Applicazione retroattiva
I cambiamenti dovuti all’adozione delle norme del Dlgs. n. 139/2015 sono contabilizzati con
l’applicazione al 1° gennaio 2016.
Dunque, l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni relative a bilanci di esercizio e
consolidati dovrebbe essere effettuata subito dopo il bilancio di apertura al 1° gennaio 2016.
Ma, dovendosi tener conto anche dell'aggiornamento dei principi contabili nazionali, è necessario
che il cambiamento sia effettuato in seguito alla data di pubblicazione degli stessi.
Pertanto - si legge nelle linee guida - se il sistema informativo di riferimento consente di
modificare i dati in via retroattiva, l’operazione può essere effettuata in data 1° gennaio 2016;
mentre, se il sistema informativo non consente la retrodatazione, l’operazione viene compiuta
nella data in cui ciò è possibile, riportando e tenendo conto che la data dell’operazione deve
coincidere con la data di apertura dell’esercizio (all’1 gennaio 2016).
Di fatto, quindi, la retroattività è possibile quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad
eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento.
L’imputazione dell’effetto pregresso avviene nella voce del patrimonio netto «Utili/perdite a
nuovo» o, se più appropriato, in altra voce dello stesso.
1.28 Reti di imprese: proroga per le agevolazioni
Con decreto MiSE del 29 marzo 2017 è stato prorogato il termine finale per la presentazione delle
domande relative al Bando Manifattura sostenibile e artigianato digitale - DM del 21 giugno 2016
Il termine previsto alle ore 12.00 del 30 marzo 2017 è posticipato alle ore 12.00 del 4 maggio
2017.
Le domande, corredate della relativa documentazione, possono essere all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it
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1.29 Esecuzione sentenze in caso di restituzione dietro garanzia
La nota n. 31568 del 24 marzo 2017 delle Dogane interviene sulla questione dell'esecuzione delle
sentenze alla luce del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 6 febbraio
2017.
Il decreto attua la garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente,
in vigore dal 28 marzo 2017, e fornisce le regole della garanzia che il giudice può chiedere al
contribuente, tenuto conto anche delle condizioni di solvibilità del contribuente, quando questi
ottiene una condanna alla restituzione delle somme a opera della controparte e tali somme -
diverse dalle spese di lite - superano i diecimila euro.
Si ricorda che il principio di immediata esecutività delle sentenze che condannano l’ente
impositore alla restituzione di importi al contribuente, ex art. 69 del DLgs. 546/92 come
modificato dal DLgs. 156/2015, comporta che, in caso di inerzia, il contribuente possa subito
azionare il giudizio di ottemperanza.
Il contenuto della garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale la stessa può essere
escussa a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite
protrattasi per un periodo di tre mesi sono disciplinati dal decreto stesso
E relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie
tradizionali e da Iva riscossa all’importazione, spiega che la materia resta integralmente
disciplinata dalle norme di matrice unionale: il rimborso di tali somme, indipendentemente dal
relativo importo, può avvenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al
contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo
all’esito definitivo del giudizio.
Inoltre, circa i casi di sospensione giudiziale dell’atto impugnato (ex articoli 47, comma 5, 52,
comma 6 e 62 bis, comma 5, del D. Lgs n.546/1992), è ricordato che la garanzia, qualora
l’oggetto del contenzioso sia costituito da risorse proprie tradizionali e da Iva riscossa
all’importazione, “è prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato
del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo
all’estinzione del processo”.
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ADEMPIMENTI E SCADENZE
18 aprile 2017
● Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti Soggetti: Soggetti che esercitano
attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n.
640/1972
● Imposta di bollo assolta in modo virtuale, a titolo di acconto del 95% Soggetti:
Poste Italiane S.p.a., banche ed altri enti e società finanziari, nonché le imprese di
assicurazioni, autorizzati alla corresponsione dell'imposta di bollo in maniera virtuale
● Ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente Soggetti: Società
di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari
● Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionale e comunale. Soggetti: Sostituti
d'imposta
● Seconda rata Iva relativa all'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione
annuale Soggetti: Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale
dell'imposta dovuta per il 2016
● Iva relativa al secondo mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili che
hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art.
1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
● Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente Soggetti:
Contribuenti Iva mensili
● Acconto mensile Irap Soggetti: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni
centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008
tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
● Regolarizzazione versamenti non effettuati entro il 16 marzo 2017 Soggetti:
Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
● Versamento della Tobin Tax Soggetti: Imprese di investimento abilitate all'esercizio
professionale verso il pubblico, soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione delle
operazioni, compresi gli intermediari non residenti, oltre a banche e società fiduciarie
● Associazioni sportive - registrazione corrispettivi Soggetti: Associazioni sportive
dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno
optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art.1 della legge 16 dicembre 1991, n.
398
● Registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato scontrino fiscale o ricevuta
fiscale Soggetti: Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati - Soggetti
che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale,
la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la circolare n. 8/E del 23.2.2006.
● Emissione e registrazione delle fatture differite Soggetti: Soggetti Iva
● Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi
ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Istituti di credito ed altri
intermediari autorizzati
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● Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi
ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Banche, SIM ed altri
intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a
● Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti
d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa Soggetti: Condomini
in qualità di sostituti d'imposta
● Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel
secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) Soggetti: Banche,
SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari
autorizzati
● Ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente Soggetti: Banche e Poste
Italiane
● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita stipulate
entro il 31/12/2000 Soggetti: Imprese di assicurazione
● Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
Soggetti: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote
relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)
● Versamento dell'addizionale su bonus e stock options Soggetti: Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi Soggetti: Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese
precedente Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari Soggetti: Sostituti
d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento
commerciale Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari Soggetti: Sostituti
d'imposta
● Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a
progetto Soggetti: Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia Soggetti:
Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese
precedente Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze
del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Soggetti: Sostituti d'imposta
● Rata dell'acconto dell'addizionale comunale Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e
pensionati sulle competenze del mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta
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● Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze
del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita Soggetti:
Sostituti d'imposta
● Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio
gestito) Soggetti: Banche, SIM e società fiduciarie
● Ritenute alla fonte su rendite AVS Soggetti: Sostituti d'imposta
20 aprile 2017
● Turismo. Comunicazione analitica delle operazioni in contanti Soggetti: Esercenti
commercio al minuto e attività assimilate, nonché agenzie di viaggio e turismo che
effettuano la liquidazione mensile Iva e presso i quali sono effettuati acquisti di beni in
contanti e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo.
● Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel
2016 Soggetti: Soggetti passivi IVA che non effettuano la liquidazione mensile ai fini
dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
● Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel
2015 (produttori agricoli) Soggetti: Produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che non effettuano la liquidazione mensile ai fini
dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
● IVA MOSS, trasmissione dichiarazione trimestrale e versamento Iva Soggetti:
Soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano
stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o
residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato,che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi
d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e che
optano per il regime speciale previsto dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R.
n. 633/1972
● Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica trimestre
solare precedente Soggetti: Fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di
verificazione periodica abilitati
26 aprile 2017
● Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) - I trimestre 2017 Soggetti:
Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale (per il I trimestre 2017)
● Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Operatori intracomunitari
con obbligo mensile
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GUIDA PRATICA
Rottamazione cartelle Equitalia 2017: domanda, scadenza e rate
L'articolo 6 del Dl 193/2016 collegato alla Legge di bilancio 2017 ha introdotto la definizione
agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, prevedendo la facoltà per i contribuenti
di aderire alla procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali.
Chi è interessato?
Possono aderire alla procedura tutti i contribuenti, sia persone fisiche che giuridiche.
La procedura di rottamazione permette di definire in maniera agevolata le cartelle relative ai ruoli
iscritti dal 1.01.2000 al 31.12.2016.
Con la chiusura di Equitalia prevista per il 30 giugno 2017, i contribuenti, comprese le piccole e
medie imprese, possono presentare domanda con la "Dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata" ed estinguere i propri debiti, purché affidati all'Agente di riscossione entro il 31
dicembre 2016.
Cosa si paga con la definizione agevolata?
Il contribuente che aderisce alla sanatoria ha la possibilità di pagare solamente le somme riferite
ai carichi affidati all’agenzia di riscossione, ossia il solo capitale iscritto nel ruolo, oltre agli interessi
legali e le somme dovute per la remunerazione dell’agente di riscossione (aggio, spese di notifica
della cartella ed eventuali spese di esecuzione).
N.B. - Aderendo alla procedura non saranno dovuti gli interessi di mora e le
sanzioni.
Per le multe stradali non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla
legge; le sanzioni in questo caso vengono lasciate.
Una condizione essenziale per poter effettuare la rottamazione è che il carico da definire (al netto
degli eventuali pagamenti già effettuati e degli eventuali sgravi) sia stato affidato entro il 31
dicembre 2016, pur non essendo, entro lo stesso termine, stata notificata la relativa cartella di
pagamento.
Potrebbero, infatti, esserci cartelle rottamabili che non sono ancora state notificate al
contribuente e che – essendo state affidate sul finire del 2016 – non sono ancora decadute né
prescritte.
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Attenzione! Per avere un quadro preciso dei debiti da rottamare, si può accedere alla propria area
riservata sul sito di Equitalia oppure rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agente di riscossione.
Novità!: Dal 29 marzo 2017 l’estratto dei ruoli e delle cartelle si può richiedere anche presso gli
uffici dell’Agenzia delle Entrate.
N.B. - La legge ha imposto ad Equitalia di comunicare agli intestatari i ruoli relativi a tale periodo
che non risultassero ancora notificati entro il 28.02.2017 a mezzo di posta ordinaria così da
permettere al contribuente di presentare una eventuale integrazione entro il 21.04.17.
Il debitore ha la possibilità di definire in maniera agevolata anche singoli carichi iscritti a ruolo, non
essendo obbligato a definire tutti i carichi.
Per “carico” si intende una singola partita di ruolo, ovvero l'insieme delle singole voci (tributo,
sanzioni, interessi, ecc.) relative ad uno specifico debito del contribuente, partita che ai fini della
rottamazione non può essere frazionata.
Il contribuente può scegliere se definire tutti o alcuni dei carichi e, per fruire dei benefici previsti
dalla legge, una volta scelto il carico da rottamare, dovrà pagare tutti gli importi compresi nella
partita di ruolo (sempre escludendo sanzioni e interessi di mora).
Cosa si può rottamare?
Possono essere rottamati: i tributi, i contributi e le multe stradali (limitatamente agli interessi).
La procedura di definizione agevolata, invece, non può essere utilizzata per alcune tipologie di
debiti vantati nei confronti dell’Agenzia di riscossione, fra cui:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna;
- le altre sanzioni diverse da quelle relative a violazioni tributarie ovvero a violazioni degli
obblighi relativi ai contributi/premi dovuti dagli enti previdenziali;
- le cartelle riguardanti l’Iva all’importazione, i dazi e le accise.
Come presentare la richiesta di rottamazione?
Per aderire alla definizione agevolata si deve fare una richiesta, utilizzando il modulo “DA1 -
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e
presso tutti gli sportelli di Equitalia presenti sul territorio italiano.
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Il modulo DA1 (disponibile anche per compilazione online) deve essere stampato, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto e, poi, presentato, unitamente alla fotocopia di un proprio
documento di identità, presso un qualunque sportello Equitalia.
In alternativa, lo stesso si potrà inviare tramite mail o PEC alla Direzione regionale Equitalia di
riferimento.
La domanda può anche essere presentata telematicamente effettuando l’accesso online tramite
le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate, SPID, INPS o Carta Nazionale dei servizi.
Nel giro di alcune settimane, l’Agenzia di riscossione comunicherà al contribuente – via posta
semplice – il totale delle somme da pagare e le modalità di pagamento.
Quando scade il termine per la domanda?
Il termine iniziale per presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle cartelle
Equitalia era “entro e non oltre il 31 marzo 2017”. Entro il 31 maggio 2017 Equitalia deve
provvedere a comunicare al contribuente l’importo di quanto dovuto e i bollettini per il
pagamento.
Visto il grande successo dell'operazione e l'enorme mole di istanze arrivate, soprattutto nelle
ultime settimane, si è richiesta una proroga del termine ultimo di adesione.
Con il decreto legge n. 36 del 27 marzo 2017 (“GU” n. 74 del 29/03/2017) è stata resa
immediatamente esecutiva la proroga della rottamazione delle cartelle dal 31 marzo al 21 aprile
2017.
Le domande, poi, saranno passate al vaglio dagli uffici competenti dell’Agenzia di riscossione,
che dovranno valutarne la correttezza e calcolare quanto il contribuente dovrà versare.
Rinviato ad un emendamento inserito nella legge di conversione del Dl terremoto, invece, il
differimento del termine entro il quale Equitalia dovrà presentare il conto ai contribuenti, ora
fissato al 31 maggio 2017.
Se anche questo emendamento passerà l’esame del Senato, il calendario della rottamazione
risulterà il seguente:
- 21 aprile 2017 - data ultima per chiedere il “ricalcolo’”delle cartelle, dopo non si potrà più
procedere.
- 15 giugno 2017 - (non più il 31 maggio 2017) termine entro il quale la concessionaria della
riscossione invierà una comunicazione ufficiale ai contribuenti che hanno chiesto la
rottamazione. Vi sarà indicato l'ammontare complessivo della somma dovuta e la
scadenza delle eventuali rate, con l'invio inoltre dei relativi bollettini.
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N.B. - Il decreto legge n. 36/2017 non modifica i termini fissati per il versamento delle rate.
Come si perfeziona la definizione?
La definizione agevolata si perfeziona e il debito si estingue in seguito al pagamento integrale e
tempestivo delle somme dovute. Non determinano il perfezionamento della definizione agevolata:
- la semplice presentazione della relativa istanza all'agente della riscossione;
- il versamento della prima rata (in caso di pagamento rateale).
Vi è un caso in cui il perfezionamento si ha con la presentazione della dichiarazione di adesione
ovvero quando il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali dei carichi, abbia già
integralmente versato quanto sufficiente per perfezionare la definizione agevolata.
Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della
definizione agevolata previsti dalla legge, così riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e
decadenza (sospesi in seguito alla presentazione dell’adesione) ed Equitalia riprenderà le attività
di riscossione.
Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto.
Se prima dell'adesione alla rottamazione Equitalia era attivo un precedente piano di dilazione, in
caso di mancato pagamento della prima rata dovuta per la definizione – ferma restando la perdita
dei benefici della definizione agevolata - è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio
piano di dilazione, a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione di adesione,
non vi sia stata decadenza da tale dilazione.
Al contrario, non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in
misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione.
In quante rate si paga?
Si può scegliere di regolarizzare la rottamazione con una sola rata oppure chiedere di pagare
anche in più rate: al massimo 5.
L’esatto importo dei debiti sarà conosciuto dal contribuente solo in un momento posteriore alla
presentazione della domanda.
I termini del pagamento:
- entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere stato versato almeno il 70% del debito
complessivo;
- entro settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale con il pagamento del
residuo 30%.
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Attenzione! Se anche una sola rata non viene pagata, viene pagata tardi o viene pagato un
importo minore, il contribuente decade dalla rottamazione. A causa della decadenza dalla
rottamazione, per lo stesso debito non potrà più essere richiesta alcuna rateazione all'Agente
della riscossione, che potrà pretendere il pagamento in un'unica soluzione.
E’ possibile, inoltre, accedere alla procedura in caso di contenziosi con Equitalia e, in tal caso,
dovrà seguire tuttavia la rinuncia al contenzioso stesso.
Può accedere alla rottamazione anche chi abbia già un piano di rateizzazione con Equitalia,
purché si sia provveduto al pagamento di tutte le rate con scadenza fino al 31.12.16.
Servizi per gli interessati alla rottamazione Equitalia 2017
Per garantire il servizio a tutti gli utenti interessati a rottamare le proprie cartelle di debito, Equitalia
ha comunicato i nuovi orari di apertura pomeridiana degli sportelli. Da lunedì 6 marzo, ben 15
sportelli di Equitalia sono aperti anche di pomeriggio fino alle 15:15, prolungando di due ore
l’orario di apertura al pubblico.
Per promuovere la procedura di rottamazione, dal 29 marzo 2017 è possibile richiedere l'estratto
dei ruoli anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate; diventa infatti operativo il nuovo
protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia.
La richiesta dell’estratto dei ruoli e delle cartelle emesse può essere fatta dal contribuente
personalmente oppure tramite intermediario delegato, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e
di Equitalia, oppure si può richiedere a mezzo Pec (compilando l’apposito modulo) o ancora
eseguendo la procedura online dal sito Equitalia con le credenziali SPID, Fisconline e Inps.
Grazie all’accordo tra Equitalia, Agenzia delle Entrate e Caf è stata estesa anche ai Centri
d’assistenza fiscale la possibilità di trasmettere le domande e di assistere i cittadini interessati alla
rottamazione Equitalia 2017.
Infine, per i professionisti è stato creato il nuovo servizio EquiPro.
Si tratta di una nuova area riservata a disposizione di commercialisti, consulenti del lavoro,
tributaristi, centri di assistenza fiscale e associazioni di categoria, che possono così utilizzare i
servizi online di Equitalia; allo stesso tempo, però, è anche un nuovo servizio a disposizione di chi
vuole avvalersi di un professionista di fiducia per avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate
e scadenze.
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dell’Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari abilitati e i loro incaricati potranno con EquiPro non solo visualizzare online la
situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000) e i piani di rateizzazione dei
loro clienti, ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi:
Circolare FISCO
Pagina 33
Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
- pagare cartelle e avvisi di pagamento;
- ottenere la rateizzazione per importi fino a 60 mila euro;
- trasmettere istanze di rateizzazione fino a 60 mila euro o di sospensione legale della
riscossione;
- trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n.
193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
Tutto dal proprio Pc, smartphone e tablet senza andare allo sportello Equitalia.
Norme e prassi
Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016
INFORMAZIONI DI CONTATTO
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Circolare informativa FISCO n.6/2017

  • 1. 31 marzo 2017 Circolare informativa FISCO n.6/2017
  • 2. Circolare FISCO Pagina 2 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Sommario NEWS 4 1.1 Revisori legali: programma per la formazione continua 4 1.2 GERICO 2015 e 2016 online in versione aggiornata 4 1.3 Bonus strumenti musicali nuovi con modalità attuative 5 1.4 Nuove imprese a Tasso Zero con 100 milioni in più 5 1.5 Intrastat Non sanzionati i ritardi di marzo 6 1.6 Servizio EquiPro per professionisti 6 Come fare per accedere al servizio 6 1.7 Opere protette nel Registro Pubblico Generale scontano un'unica imposta di bollo 7 1.8 Guida al Piano Industria 4.0 7 1.9 Rottamazione cartelle Equitalia Proroga al 21 aprile 8 1.10 Estrazione dei beni dal deposito IVA Soggetti tenuti alla garanzia e approvazione Modello 8 Gli esclusi 9 Modelli di garanzia 10 1.11 Ravvedimento operoso per l'F24 a saldo zero 10 Ravvedimento operoso per regolarizzare l'F24 a saldo zero 10 1.12 Depositi Iva Dichiarazione d'intento per ogni estrazione 11 Presentazione e verifica trasmissione 12 1.13 Relazione di revisione per i bilanci 2016 12 1.14 Comunicazioni Iva: modello e calendario 13 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute 13 Modello Liquidazioni periodiche Iva 14 Modalità trasmissione dati 14 1.15 Fatca Invio a fine maggio 15 1.16 Cooperative compliance Nuove lettere sulle anomalie Iva 15 1.17 Semplificazioni per lo spesometro relativo ai dati 2016 16 1.18 Catasto: chiarimenti per consultazione banche dati 17 1.19 Confidi: richieste per i contributi dal 2 maggio 17 1.20 Startup e Pmi con requisito di ricerca e sviluppo: bilancio con spese sostenute 18 1.21 Cessione del credito Iva a scopo di garanzia 18 1.22 Delibere gestionali, nomina AD e concordato: massime notarili 19 Srl Delibere in materia gestionale 19 Amministratori delegati nominati in sede costitutiva 20 1.23 E' frontaliero svizzero chi risiede nella fascia di 20 Km dal confine 20 1.24 Modello Iva TR con nuove istruzioni 20 Casi in cui resta obbligatoria la garanzia 21 1.25 Dichiarazione Irap 2017, specifiche agenziali 21 1.26 Estratto ruoli debitori anche dalle Entrate 22 1.27 Linee guida novità per la redazione dei bilanci 22 Cambiamento dei principi contabili 22 Retroattività 23 Applicazione retroattiva 23
  • 3. Circolare FISCO Pagina 3 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.28 Reti di imprese: proroga per le agevolazioni 23 1.29 Esecuzione sentenze in caso di restituzione dietro garanzia 24 ADEMPIMENTI E SCADENZE 25 18 aprile 2017 25 20 aprile 2017 27 26 aprile 2017 27 GUIDA PRATICA 28 Rottamazione cartelle Equitalia 2017: domanda, scadenza e rate 28 Chi è interessato? 28 Cosa si paga con la definizione agevolata? 28 Cosa si può rottamare? 29 Come presentare la richiesta di rottamazione? 29 Quando scade il termine per la domanda? 30 Come si perfeziona la definizione? 31 In quante rate si paga? 31 Servizi per gli interessati alla rottamazione Equitalia 2017 32 Norme e prassi 33 Informazioni di contatto 33
  • 4. Circolare FISCO Pagina 4 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia NEWS 1.1 Revisori legali: programma per la formazione continua Con una nota sul sito della Ragioneria generale dello Stato, sezione ad hoc della Revisione legale, si comunica che è stato adottato, con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017, il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali. Si ricorda che l’obbligo di formazione professionale decorre dal 1° gennaio 2017. Saranno pubblicate al più presto le indicazioni per l’assolvimento degli obblighi formativi derivanti dall’articolo 5 del Dlgs. 39/2010, come modificato dal Dlgs 135/2016 in cui si stabilisce che la formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Mef. La formazione continua iscritti al Registro dei revisori legali, in breve: ● l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2017; ● è triennale e i trienni decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre; ● devono essere acquisiti almeno 20 crediti formativi all’anno, per un totale di un minimo di 60 crediti nel triennio; ● almeno la metà del programma di aggiornamento deve riguardare gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione, disciplina della revisione legale, deontologia professionale, indipendenza e tecnica professionale della revisione. Anche gli ordini fanno la formazione La formazione può essere offerta dal Mef, ed anche a distanza, da soggetti convenzionati o da ordini professionali e società di revisione legale, previa dichiarazione di conformità del Mef. Un tavolo istituito presso il ministero dell'Economia vede il dialogo tra Mef, Cndcec, Assirevi e Istituto nazionale revisori legali per far sì che ci sia una perfetta specularità tra i programmi che impone la legge sulla revisione e quelli che già sono offerti nell'ambito della formazione continua dei commercialisti. 1.2 GERICO 2015 e 2016 online in versione aggiornata I software GERICO 2015 e 2016 sono resi disponibili, in versione aggiornata, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Le nuove versioni sono la 1.0.7 e la 1.0.8, aggiornate considerati rispettivamente: le modifiche agli studi di settore previste dai decreti ministeriali 30 marzo e 15 maggio 2015; il decreto ministeriale 12 maggio 2016, di approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2015.
  • 5. Circolare FISCO Pagina 5 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia GERICO 2015 (versione del software 1.0.7) e GERICO 2016 (versione del software 1.0.8) permettono il calcolo della congruità, tenuto conto degli indici di normalità economica e coerenza economica nonché dell'effetto dei correttivi “crisi” per i 204 studi di settore applicabili per i periodi di imposta 2014 e 2015. 1.3 Bonus strumenti musicali nuovi con modalità attuative Con provvedimento del 14 marzo 2017, le Entrate dettano le modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o del rivenditore. Il provvedimento prot. n. 50771 - stante che l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riconosce, per l’anno 2017, in favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi – definisce l’ambito soggettivo, oggettivo e temporale del contributo, le modalità di riconoscimento dello stesso e del correlato credito d’imposta per il produttore o rivenditore, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Il contributo spetta per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 €. L'importo è ridotto del bonus di cui eventualmente si è beneficiato nel 2016. 1.4 Nuove imprese a Tasso Zero con 100 milioni in più La dotazione di risorse per l’agevolazione Nuove imprese a Tasso Zero aumenta con il rifinanziamento di altri 100 milioni di euro. Il decreto che rifinanzia la misura è stato firmato dal ministro Calenda ed è in attesa della registrazione della corte dei conti. L’incentivo è rivolto a giovani e donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa. Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso zero della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Lo comunica Invitalia, gestore della misura, con news del 14 marzo 2017. La stessa Invitalia ricorda che lo sportello online per la presentazione delle domande è attivo: per inoltrare l’istanza è necessario registrarsi indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario e poi accedere alla sezione riservata alla misura agevolativa e compilare direttamente online la domanda, caricando il business plan e la documentazione da allegare. La definizione della procedura di presentazione richiede il possesso di una firma digitale e di un indirizzo Pec. Le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione.
  • 6. Circolare FISCO Pagina 6 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Coloro ammessi a beneficiare dell’agevolazione possono utilizzare conti correnti vincolati, sui quali Invitalia accrediterà i contributi; ciò consente di pagare più velocemente i fornitori evitando di trovarsi in situazioni debitorie. 1.5 Intrastat Non sanzionati i ritardi di marzo A seguito del mutato quadro giuridico determinato dalla legge n. 19/2017 di conversione del “milleproroghe” - che ha ripristinato l’obbligo di comunicazione per tutto il 2017 - eventuali ritardi della presentazione dei modelli relativi al mese di febbraio 2017, da effettuarsi entro il 27 marzo 2017, non saranno sanzionati. Salta l’abolizione relativa agli INTRA acquisti – per gli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE - prevista dal DL 193/2016. L’entrata in vigore della legge n. 19 del 28 febbraio 2017, di conversione del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”) ha determinato la proroga degli obblighi Intrastat previgenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e, dunque, il ripristino dell’obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, cioè di comunicazione degli elenchi acquisti (INTRA2) mensili e trimestrali di beni e servizi. Eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno sanzionati. Lo comunicano Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane con nota congiunta del 16 marzo 2017. 1.6 Servizio EquiPro per professionisti Equitalia dà notizia dell’attivazione del servizio EquiPro, una nuova area riservata, all’interno del portale, di utilità per i professionisti per gestire al meglio cartelle, avvisi, rate e scadenze dei clienti. Il servizio EquiPro è di ausilio per oltre 20 categorie professionali, associazioni e ordini, tra cui commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati tributaristi, centri di assistenza fiscale (Caf); con tale strumento è possibile eseguire direttamente dal pc, smartphone o tablet, tutte le operazioni utili per conto degli assistiti, anche quelle relative alla definizione agevolata. Accedendo all’area riservata, si possono visualizzare on line le situazioni debitorie (cartelle di pagamento emesse dal 2000) e i piani di rateizzazione dei clienti, nonché fruire di una serie di funzionalità quali: ● pagare cartelle e avvisi di pagamento; ● ottenere la rateizzazione per importi fino a 60 mila euro; ● trasmettere istanze di rateizzazione fino a 60 mila euro o di sospensione legale della riscossione; ● trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193/2016 (rottamazione delle cartelle). Come fare per accedere al servizio
  • 7. Circolare FISCO Pagina 7 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Il comunicato stampa di Equitalia del 16 marzo 2017 specifica che l’intermediario, per poter accedere al servizio, deve essere già abilitato al servizio Entratel dell’Agenzia delle entrate e alla funzione “servizi on-line Equitalia”; inoltre deve possedere la delega dell’assistito per il nuovo servizio. I passi successivi prevedono che: ● l’intermediario abilitato entri nell’Area riservata - EquiPro con le credenziali di Entratel o tramite Smart Card ed acceda alla sezione “Gestione deleghe”, quindi accetti il regolamento con le “Condizioni generali di adesione” al servizio; ● il contribuente (delegante) entri nell’Area riservata ai cittadini con le sue credenziali ed acceda alla sezione “Delega un intermediario”, e dopo aver preso visione delle "Condizioni generali di adesione" ai servizi web, indichi il codice fiscale dell’intermediario abilitato a cui desidera affidare la delega; ● l’intermediario abilitato, accedendo alla sezione “Gestione deleghe”, accetti la delega ricevuta. Per permettere la ricezione delle deleghe per il nuovo servizio, Equitalia rende noto che rimarrà attivata anche la vecchia area fino al 30 giugno 2017; dopo tale data sarà attiva solo la nuova Area riservata con le nuove deleghe. 1.7 Opere protette nel Registro Pubblico Generale scontano un'unica imposta di bollo La risoluzione n. 34 del 16 marzo 2017 contiene il parere dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita all’interessato, e specifica che l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, secondo il principio enunciato dall’articolo 13, comma 3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972. Non è dovuto alcun bollo per la certificazione di eseguita annotazione posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito rilasciata all’interessato (che sia autore o produttore dell'opera). 1.8 Guida al Piano Industria 4.0 Il ministero dello Sviluppo Economico presenta la guida “Piano Industria 4.0” dove vengono illustrate tutte le possibilità che le aziende possono cogliere per innovare e rendersi più competitive. Tra le opportunità a disposizione appaiono: ● Iper e superammortamento, utile per supportare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT). La sezione è accompagnata da interessanti domande di approfondimento;
  • 8. Circolare FISCO Pagina 8 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ● Nuova Sabatini, riguardante le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software); ● Credito d’imposta R&S, intende stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese; ● Patent Box, diretta ad incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere e al contempo incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero; ● Startup e PMI innovative, per sostenere le imprese innovative in tutte le fasi della creazione e dei primi anni di vita; ● ACE (Aiuto alla crescita economica), per potenziare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane attraverso il finanziamento con capitale proprio, al fine di ottenere strutture più competitive. 1.9 Rottamazione cartelle Equitalia Proroga al 21 aprile Il decreto legge n. 36 del 27 marzo 2017 che proroga i termini relativi alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, contenuto nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale" n. 74 del 29 marzo. L’entrata in vigore del provvedimento è 29 marzo. In particolare, si proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione prevista, allo scopo di favorire ulteriormente l’adesione dei cittadini interessati all’istituto definitorio. Il Dl non contiene il riferimento al termine per la liquidazione degli importi (31 maggio 2017), come pure invariati restano tutti gli altri termini, ivi compresi quelli fissati per il versamento delle rate, la prima delle quali dovrà essere corrisposta a luglio 2017. Per quanto riguarda, invece, il pacchetto complessivo della proroga – comprensivo del differimento ipotizzato dal 31 maggio al 15 giugno del termine per consentire ad Equitalia di fornire un riscontro alle istanze del contribuente - questo resta collegato alla legge di conversione del decreto Sisma (Dl 8/2017), che ha incassato il primo via libera dalla Camera e che dovrà essere approvato, in via definitiva, entro i primi dieci giorni di aprile dal Senato. Con una nota della Consulta Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale si comunica che anche i CAF assisteranno i contribuenti nella procedura per sanare le vecchie cartelle esattoriali, relative agli anni dal 2000 al 2016. 1.10 Estrazione dei beni dal deposito IVA Soggetti tenuti alla garanzia e approvazione Modello Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 23 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo, definisce i contenuti, le modalità ed i casi di prestazione
  • 9. Circolare FISCO Pagina 9 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia della garanzia da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA, ai sensi del comma 4, lettera b), dell’art. 50-bis, DL 331/1993. Il D.L. n. 193/2016 ha modificato l’art. 50 bis stabilendo che per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, previa prestazione di idonea garanzia qualora non si possiedano determinati requisiti. I soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti nel deposito IVA devono versare l’imposta in presenza dei seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente: ● presentazione della dichiarazione ai fini Iva, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione; ● esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione; ● assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione; ● assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10- quater e 11 del Dlg n. 74/2000, e dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In assenza dei detti requisiti è necessario prestare garanzia secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, comma 5, del decreto n. 633/72 e per un importo pari all’IVA dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione. Attestazione di affidabilità Il soggetto che procede all'estrazione deve attestare la presenza dei requisiti di affidabilità attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello che approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 57215 del 24 marzo 2017. Tale dichiarazione va consegnata al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l'intero anno solare di presentazione. Il gestore dovrà poi trasmettere via Pec la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle entrate che effettuerà i dovuti controlli. Un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate indicherà le modalità ed i termini per effettuare tale trasmissione, anche in via telematica. Il modello di dichiarazione sostitutiva approvato va utilizzato per le operazioni di estrazione di beni effettuate a partire dal primo aprile 2017. Gli esclusi Non sono tenuti a prestare la garanzia gli operatori economici autorizzati e se il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA.
  • 10. Circolare FISCO Pagina 10 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Modelli di garanzia L’agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 59277 del 28 marzo 2017, ha diffuso i modelli da utilizzare da parte di chi procede all'estrazione di beni non comunitari introdotti in un deposito Iva in regime di libera pratica e procede con il meccanismo dell’inversione contabile prestando idonea garanzia. Il primo modello va utilizzato per la costituzione della garanzia attraverso la creazione di un deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso un intermediario finanziario/banca. Il secondo modello permette di prestare la garanzia attraverso polizza fideiussoria o fideiussione bancaria e la compilazione spetta alla banca o società che rilascia la garanzia. Entrambi i modelli vanno consegnati alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che intende estrarre beni dal deposito Iva. 1.11 Ravvedimento operoso per l'F24 a saldo zero L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997) per i contribuenti che vogliono regolarizzare l'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero. E’ possibile regolarizzare la violazione commessa mediante l’istituto del ravvedimento operoso presentando il modello F24 a zero – nel quale sia indicato l’ammontare del credito e le somme compensate – e versando la sanzione in misura ridotta. Sono tenuti ugualmente alla presentazione del modello i contribuenti che, compensando crediti e imposte (compensazione dei crediti d’imposta c.d. “orizzontale” o “esterna”, perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa), ottengono un F24 a saldo zero. Nella risoluzione n. 36 del 20 marzo 2017, l’Agenzia indica gli importi della regolarizzazione attraverso ravvedimento operoso, che prevede una sanzione proporzionata al periodo di ritardo. I chiarimenti tengono conto dell'intervento sulla disciplina da parte dell’articolo 1, comma 637, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità 2015), che ha innovato profondamente rendendo, ad esempio, inibito il ravvedimento solo dalla notifica di atti di liquidazione o accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Dal 1° gennaio 2016 la sanzione per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione è di 100 euro, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi scende a 50 euro. Ravvedimento operoso per regolarizzare l'F24 a saldo zero Non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire: le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro. In caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno: ● 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
  • 11. Circolare FISCO Pagina 11 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ● 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall’omissione. In caso di ravvedimento operoso dopo 90 giorni gli importi previsti dal ravvedimento saranno: ● 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione; ● 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione; ● 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall’omissione; ● 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale (Pvc). La tempistica del ravvedimento E' prevista la riduzione delle sanzioni: ● a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore ovvero dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso; ● a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica; ● a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica; ● a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale. 1.12 Depositi Iva Dichiarazione d'intento per ogni estrazione Il decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio ha riformato la disciplina dei depositi fiscali ai fini Iva, prevedendo che l'estrazione di beni da un deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell’imposta, quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva (articolo 8, primo comma, lettera c, e secondo comma, Dpr 633/1972). Se ad estrarre i beni è l'esportatore abituale, quest'ultimo invece del pagamento dell'imposta deve utilizzare la lettera d'intento da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. L'Agenzia, con risoluzione n. 35 del 20 marzo 2017, fornisce istruzioni sul corretto modo di compilazione e presentazione della lettera d'intento da parte degli esportatori abituali in caso di estrazione senza pagamento dell'imposta di beni dal deposito Iva. La risoluzione tiene conto che
  • 12. Circolare FISCO Pagina 12 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia con provvedimento del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d'intento, utilizzabile per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Compilazione modello dichiarazione d'intento Specifica la risoluzione n. 35/E/2017 che, ai sensi del nuovo articolo 50-bis, comma 6, del Dl 331/1993, l'esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito. Nella Sezione "Destinatario della dichiarazione" del modello vanno così indicati il codice fiscale, la partita Iva e la denominazione del gestore del deposito Iva. L'importo dell'estrazione, invece, deve essere inserito nel modello nella Sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro". Presentazione e verifica trasmissione La lettera d'intento deve essere trasmessa telematicamente all'Amministrazione finanziaria dall'esportatore abituale, che deve acquisire anche la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione. Restano ferme le modalità stabilite dal comma 6 dell'articolo 50-bis del Dl 331/1993 per lo svincolo della garanzia prevista dal comma 4, lett. b) per l'ipotesi di immissione in libera pratica con introduzione dei beni in deposito, per le quali si rinvia alle istruzioni dell'agenzia delle Dogane (nota prot. n. 84920/RU e prot. n. 113881/RU rispettivamente del 7 settembre e del 5 ottobre 2011). 1.13 Relazione di revisione per i bilanci 2016 Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in vista delle scadenze dei bilanci 2016, ha messo a disposizione dei revisori contabili due importanti documenti utili per la predisposizione delle relazioni di revisione ai rendiconti 2016, tenendo conto delle novità introdotte dal Dlgs 139/15, in materia di redazione del bilancio, e dal Dlgs 135/16 che ha riscritto le norme sull’attività di revisione. Il primo dei due documenti dal titolo “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016” ha lo scopo di orientare l’attività dei commercialisti impegnati, come membri del collegio sindacale incaricato della revisione legale, nella revisione dei bilanci 2016. Il documento sintetizza le novità relative ai bilanci che si riflettono sulla relazione e, a tal fine, sono proposte alcune modifiche al modello standard per la sezione della relazione unitaria di controllo societario dedicata alla relazione di revisione legale, da utilizzarsi con riferimento ai bilanci 2016. Tali modifiche riguardano, in particolare, l’inclusione del rendiconto finanziario nel sistema di bilancio civilistico, l’applicazione del nuovo articolo 11 del D.Lgs. 39/2010, la riscrittura della "formula" del giudizio inerente al bilancio, i dati corrispondenti (bilancio 2015). Le indicazioni del documento sono valide anche per la relazione di revisione legale dei sindaci revisori, nei casi in cui si preferisca emettere due relazioni separate anziché una relazione unitaria.
  • 13. Circolare FISCO Pagina 13 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Il documento non fa, invece, riferimento ai contenuti della relazione di revisione legale nelle circostanze in cui il collegio sindacale o l'organo di controllo delle Srl non possa essere incaricato della revisione legale (nei casi, per esempio, di: bilanci di Enti di interesse pubblico o di Enti sottoposti a regime intermedio, bilanci di loro controllate, controllanti o società sottoposte a comune controllo, bilanci consolidati, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ecc.). Il secondo documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti" è una rivisitazione di un documento emanato nel 2016. Per adeguare le indicazioni fornite in questo primo testo e renderle pienamente operative, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse, si è dovuto procedere ad una rivisitazione dello stesso. Inoltre, sono stati effettuati alcuni altri aggiornamenti che tengono anche conto delle modifiche intervenute nell’art. 2426 Codice civile. In analogia con il documento originario, la nuova versione si sofferma sulla natura e sulle funzioni della relazione unitaria alla quale è richiesto di tenere conto in modo puntuale delle peculiari e non simmetriche due funzioni (vigilanza e revisione) svolte simultaneamente dal collegio sindacale. 1.14 Comunicazioni Iva: modello e calendario Dal 1° gennaio 2017 non vi è più l'obbligo dell'invio annuale dello spesometro e al suo posto il decreto legge collegato fiscale, modificando il Dl n. 78/2010 e al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi dei contribuenti, ha introdotto due nuovi adempimenti: la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. A seguito di tale modifica normativa è intervenuta l'Agenzia delle Entrate ad uniformare – per l'anno 2017 – i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (Dlgs n. 127/2015) con quelli per l’invio obbligatorio dei dati delle fatture emesse e ricevute (Dl n. 78/2010), prevedendo anche per la prima modalità la semestralizzazione transitoria dell'adempimento. Il tutto è avvenuto con il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017, con il quale vengono dettate le disposizioni operative per la comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e, allo stesso tempo, viene approvato definitivamente il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva introdotta dall'art. 21-bis del Dl 78/2010, inserito dal Decreto legge n. 193/2016. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse, ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, oltre alle relative note di variazione, nel corso del periodo d’imposta. Come indicato dall'Agenzia nel provvedimento in oggetto, i contribuenti devono trasmettere per ogni fattura emessa e ogni fattura ricevuta: ● i dati identificativi del cedente/prestatore ● i dati identificativi del cessionario/committente ● la data del documento
  • 14. Circolare FISCO Pagina 14 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ● la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione) ● il numero del documento ● la base imponibile ● l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. Il provvedimento agenziale ha, poi, uniformato per l'anno 2017, con riferimento alle fatture emesse e ricevute i termini per la trasmissione dei dati sia per chi adempie obbligatoriamente sia per chi sceglie la via dell’opzione. È stabilito, infatti, che per il primo anno di applicazione, le comunicazioni possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018. A regime, invece, sia la comunicazione opzionale che quella facoltativa dovranno essere trasmesse, con riferimento a ciascun trimestre solare: ● entro il 31 maggio per il primo trimestre ● entro il 16 settembre per il secondo trimestre ● entro il 30 novembre per il terzo trimestre ● entro il mese di febbraio per il quarto trimestre. Modello Liquidazioni periodiche Iva Inoltre, il provvedimento approva il Modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, utilizzabile per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Il modello era già stato pubblicato in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 21 marzo La comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche è fissata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’anno successivo). Modalità trasmissione dati Per entrambe le comunicazioni – quella dei dati delle fatture emesse e ricevute e quella per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva - la trasmissione dei dati dovrà avvenire esclusivamente in via telematica direttamente a cura del contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato. Inoltre, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
  • 15. Circolare FISCO Pagina 15 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.15 Fatca Invio a fine maggio Entro il 31 maggio 2017 e non più entro il 30 aprile gli operatori finanziari interessati dall’accordo Fatca (Foreign account tax compliance act) dovranno inviare le informazioni sui conti finanziari statunitensi concernenti l’anno 2016. Il provvedimento 56332 del 23 marzo 2017, dell’Agenzia delle Entrate, integra i precedenti provvedimenti del 7 agosto 2015 prot. n. 106541 e del 26 luglio 2016 n. 119038 in conseguenza della modifica del tracciato da utilizzare per l’invio delle informazioni pubblicata dall’Internal Revenue Service statunitense a decorrere dall’1 gennaio 2017. Tale modifica ha comportato un adeguamento degli allegati tecnici al Provvedimento del 7 agosto 2015 prot. n. 106541 e di, conseguenza, la necessità di prorogare i termini per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2016. Gli allegati del provvedimento in oggetto sostituiscono gli allegati n. 1 e n. 2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 agosto 2015. Gli istituti finanziari potranno trasmettere al SID (Sistema di interscambio dati) i dati del Fatca 2.0 a partire dal 3 maggio 2017, con termine al 31 maggio 2017. Dal 31 maggio 2017 si calcoleranno gli ulteriori 15 giorni (quindi, sino al 15 giugno 2017) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione previsto dalle regole di recepimento della normativa Fatca. Lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti, ai fini del contrasto all’evasione fiscale, prevede che siano obbligati all'adempimento le banche, le SIM, le Poste, le SGR, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti in Italia, nonché le stabili organizzazioni italiane delle istituzioni finanziarie non residenti. 1.16 Cooperative compliance Nuove lettere sulle anomalie Iva Parte la campagna di cooperative compliance fiscale del 2017. Il via libera lo segna il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, con il quale si comunica che sono esattamente 28.440 gli inviti bonari già pronti e che saranno indirizzati ad altrettanti contribuenti, contenenti le anomalie emerse dall’incrocio dei dati forniti al Fisco attraverso lo spesometro con quelli indicati in dichiarazione dai contribuenti. Il secondo passo dell’operazione compliance sull’Iva riguarda, invece, il piano di controlli su coloro i quali, pur avendo ricevuto lo scorso anno le lettere di alert relative allo spesometro del 2013, non si sono mossi e non hanno dato cenni di ravvedimento. In totale sono circa 18.500 i riscontri programmati a partire da aprile. Per questa attività è attesa una stretta sinergia tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Con il provvedimento n. prot. 57490 del 24 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate detta le disposizioni sulle modalità con le quali le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, da cui risultano le anomalie riscontrate, sono messe a disposizione dei contribuenti e della GdF, anche mediante strumenti informatici.
  • 16. Circolare FISCO Pagina 16 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Obiettivo della comunicazione è quello di stimolare i contribuenti a collaborare con il Fisco, fornendo a loro volta le informazioni utili a sanare le eventuali irregolarità e, di conseguenza, ad evitare i successivi controlli. In altri termini, il contribuente sulla base delle lettere che riceve può fornire all'Agenzia elementi, fatti e circostanze che la stessa non conosce per giustificare la presunta anomalia, oppure porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Nello specifico, le comunicazioni riportano le seguenti notizie: ● codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente ● numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta ● codice atto ● totale operazioni comunicate dai clienti dei soggetti passivi Iva attraverso lo spesometro ● modalità per consultare le informazioni di dettaglio relative all’anomalia riscontrata (sono all’interno del “Cassetto fiscale”: protocollo, data di invio, somma algebrica delle operazioni rientranti nel volume d’affari, importo totale delle operazioni comunicate dai clienti, operazioni attive che non risulterebbero dichiarate, dati identificativi dei clienti, ammontare degli acquisti trasmessi da ciascuno di essi). L’Agenzia delle Entrate trasmette le suddette comunicazioni tramite un messaggio PEC e le rende consultabili anche nel “Cassetto fiscale” del titolare di partita Iva. Il contribuente, anche tramite intermediari abilitati, può chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze a essa sconosciuti. 1.17 Semplificazioni per lo spesometro relativo ai dati 2016 I commercianti al dettaglio ed i tour operator, alle prese con l’invio dello spesometro contenente i dati delle operazioni Iva 2016, beneficiano del tetto di 3.000 e 3.600 euro come per l’anno passato. Per Amministrazioni pubbliche ed autonome esonero totale dall’adempimento. Le informazioni giungono dall’agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 24 marzo 2017, che annuncia l’emanazione di un apposito provvedimento che conterrà diverse semplificazioni per la compilazione dello spesometro relativo ai dati 2016. La scadenza dell'adempimento è prevista per il 10 e 20 aprile 2017, rispettivamente per i contribuenti mensili e per quelli non. Nel comunicato stampa 24 marzo 2017 si legge che: ● all’adempimento non sono tenute le amministrazioni pubbliche e quelle autonome; ● i soggetti che operano al dettaglio (art. 22, Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter, Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva ● i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria non sono tenuti ad indicare nel modello polivalente gli stessi dati; ● gli operatori non sono più obbligati a comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di soggetti economici aventi sede nei Paesi black
  • 17. Circolare FISCO Pagina 17 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia list; infatti il Dl 193/2016, a partire dall’anno di imposta 2016, ha soppresso tale obbligo. E’ comunque consentito al contribuente continuare a trasmetterle, inserendole nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE. 1.18 Catasto: chiarimenti per consultazione banche dati La consultazione delle banche dati catastali, dal mese di agosto 2016, è gratuita e garantita a tutti i contribuenti. Ciò in virtù, dell'articolo 6, commi 5-quater e 5-quinquies, del Dl 16/2012, che stabilisce che le richieste di visure catastali o di ispezioni ipotecarie relative a beni immobili – online oppure in ufficio – avanzate dai titolari, anche solo di quote, di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento, sono gratuite ed esenti da tributi. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver assolto gli obblighi normativo-attuativi con il provvedimento del 2 agosto 2016, interviene ora con la circolare 3/E/2017 con la quale chiarisce gli aspetti applicativi e i casi specifici. Tra i chiarimenti forniti dalla circolare si segnalano i seguenti: ● l'accesso telematico al servizio di consultazione "personale" è possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), purché in possesso delle credenziali fiscali, che l'Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai servizi di Entratel/Fisconline; ● presso gli uffici, la richiesta di consultazioni personali dovrà essere corredata da un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire agli uffici le necessarie verifiche in ordine alla spettanza dell'esenzione; ● per quanto concerne i soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati), la richiesta può essere avanzata dal rappresentante legale (genitore, tutore, curatore, etc.); ● le consultazioni ipo-catastali sono gratis anche nei confronti dei sottoscrittori di un contratto di convivenza. 1.19 Confidi: richieste per i contributi dal 2 maggio A partire dalle ore 10 del 2 maggio 2017 (e fino all’esaurimento delle risorse o comunque fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018) i Confidi potranno presentare le domande per accedere alle risorse stanziate per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle Pmi associate (in attuazione degli articoli 7 e 14 del decreto 3 gennaio 2017). L’agevolazione consiste in un contributo finalizzato alla costituzione di un fondo rischi per i confidi richiedenti Le domande dovranno essere inoltrate accedendo all’apposita sezione “Misure per il rafforzamento dei confidi” del sito del ministero dello Sviluppo economico. E’ richiesto ai confidi il
  • 18. Circolare FISCO Pagina 18 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia possesso di una casella di Pec attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. Il decreto direttoriale 23 marzo 2017, pubblicato sul sito MiSE, indica le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei Confidi e spiega che le valutazioni istruttorie si concluderanno in 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Confidi ammessi: ● confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB); ● confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB; ● confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti e che abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. 1.20 Startup e Pmi con requisito di ricerca e sviluppo: bilancio con spese sostenute Alla richiesta di un parere sull’indicazione del requisito di “ricerca e sviluppo” nella nota integrativa per le startup e le Piccole e medie imprese innovative, il MiSE risponde che - attesa la necessità di coordinare il disposto dell’articolo 25 del D.L. 179/2012, delle norme del Codice civile e della tassonomia XBRL richiamate dal Ministero stesso per (sopravvenuta) incoerenza - occorre ritenere che le startup che intendono vantare il requisito di “ricerca e sviluppo”, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dal n.1) della lett. h), dell’art. 25 del DL 179/2012, dunque le spese. Per ragioni di simmetria ed ove ne ricorrano i presupposti soggettivi, poi, anche le Piccole e medie imprese innovative che intendono vantare il requisito di “ricerca e sviluppo”, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dall’art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015. Lo si apprende dal parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 50195, del 14 febbraio 2017. 1.21 Cessione del credito Iva a scopo di garanzia Con la risoluzione n. 39/2017, l'Agenzia delle Entrate esamina le caratteristiche del contratto di cessione del credito Iva a scopo di garanzia, chiarendo che: ● la cessione del credito Iva chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi e notificato all’Amministrazione finanziaria è efficace nei confronti di quest’ultima; ● sempre nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è efficace la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto della cedente. In tale contratto di cessione del credito
  • 19. Circolare FISCO Pagina 19 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia a scopo di garanzia, infatti, è naturale che il credito Iva sia incassato dal cedente, al quale il credito si ritrasferisce automaticamente a seguito dell’adempimento del debito garantito. Solo di fronte ad eventi “patologici” del contratto di finanziamento, è significativa la clausola secondo cui “Qualora la Cessionaria invii alla Cedente una comunicazione di risoluzione automatica, di diffida ad adempiere o di recesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, la Cessionaria avrà diritto di richiedere all’Amministrazione Finanziaria di pagare il Credito Iva su un conto corrente ad essa intestato…”; ● nel suddetto caso non si realizza una “rinuncia” alla cessione del credito da parte della cessionaria, che si configurerebbe, nella sostanza, come una seconda cessione del credito, bensì la perdita di efficacia della cessione originaria, con il ri-trasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario; ● in caso di “rinuncia” della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva deve essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario. 1.22 Delibere gestionali, nomina AD e concordato: massime notarili Si segnalano tre massime diffuse dall’Osservatorio societario del Consiglio Notarile dei Distretti notarile riuniti di Firenze, Prato e Pistoia. Srl Delibere in materia gestionale La prima, n. 60/2016, in tema di delibere dell’assemblea di Srl in materia gestionale, afferma la non necessità di una ulteriore deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione. Quando, ossia, la decisione su di un atto gestionale sia rimessa ai soci ex articolo 2479 del Codice civile, questi hanno la competenza esclusiva a decidere sulla materia. L’organo amministrativo non è, infatti, più competente sull’argomento. In detta ipotesi, la decisione può essere direttamente eseguita da chi ha la rappresentanza della società e può essere delegato alla sua esecuzione uno specifico consigliere/amministratore, a patto che lo stesso sia dotato di potere di rappresentanza. Concordato con intervento amministratore giudiziario Ruolo del notaio La seconda massima, n. 61/2016, si occupa, invece, di concordato preventivo e assemblea di aumento di capitale ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della Legge fallimentare. Viene, in particolare, sottolineato che, nel caso in cui la società non esegue o ritarda l’esecuzione di un piano con aumento di capitale e connesse delibere strumentali all'assemblea, sia l’amministratore giudiziario ad intervenire. L’intervento di quest’ultimo – si legge nella massima - può essere volto a sostituire: ● il solo organo amministrativo, nei casi di assenza di una previa convocazione dei soci; ● anche gli aventi diritto al voto, nelle ipotesi in cui, invece, vi sia stata una previa convocazione dell’assemblea per l’adozione della deliberazione prevista dalla proposta di concordato omologato e l’assemblea non abbia deliberato in senso conforme a quanto previsto dalla suddetta proposta.
  • 20. Circolare FISCO Pagina 20 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia In questo caso, il professionista notaio non potrà procedere con l’iscrizione nel Registro imprese delle deliberazioni non conformi a quanto statuito nella proposta di concordato omologata. Amministratori delegati nominati in sede costitutiva Un terzo orientamento, n. 62/2016, si occupa, infine, della legittimità della nomina di amministratori delegati in sede di costituzione di società di capitali. Si ammette la possibilità di detta nomina a patto che sussistano particolari condizioni, ossia che ● i nominati componenti del consiglio di amministrazione partecipino all’atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all’unanimità; in alternativa, anche se non comparenti all’atto costitutivo, gli stessi devono aver preventivamente accettato la carica in forma scritta nonchè sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro; ● in caso di nomina dell’organo di controllo, tutti i membri siano comparenti all’atto costitutivo e abbiano accettato la carica oppure, in alternativa, anche se non comparenti, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d’atto, sempre in forma scritta, della scelta in ordine alla nomina di uno o più soggetti quali amministratori delegati. 1.23 E' frontaliero svizzero chi risiede nella fascia di 20 Km dal confine Per essere considerati frontalieri svizzeri è necessaria la residenza in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, dove si svolge l’attività di lavoro dipendente. A fornire la definizione di lavoratore frontaliero svizzero, richiesta in sede di conversione in legge con modificazioni del DL n. 193/2016, è la risoluzione n. 38 del 28 marzo 2017 dell’agenzia delle Entrate. Solo se il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero dista più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, trova applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera. Ciò comporta che l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e applicherà la franchigia di 7.500 euro prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Allo stesso modo, si rende operativo il credito per le imposte pagate all’estero (articolo 165, comma 10, del TUIR). 1.24 Modello Iva TR con nuove istruzioni In vista della scadenza dell'invio per il primo trimestre 2017, il 2 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello IVA TR (per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale) e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che sostituiscono quelle approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016.
  • 21. Circolare FISCO Pagina 21 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Il modello non è interessato da modifiche. Per le compensazioni orizzontali non è necessaria l’apposizione del visto di conformità neanche per importi oltre i limiti. Tra le novità: ● la possibilità offerta al contribuente Iva di chiedere i rimborsi fiscali fino a 30mila euro senza senza dover prestare garanzie o chiedere il visto di conformità; ● la possibilità per chi aderisce al regime di adempimento collaborativo o al programma di assistenza dell'agenzia delle Entrate, di non presentare la fideiussione per i rimborsi Iva superiori a 30mila euro, neanche se è un contribuente a rischio. L'aggiornamento, evidenzia il provvedimento n. 59279/E del 28 marzo 2017, tiene conto dei decreti legislativi 127/2015 e 128/2015, che hanno ampliato i casi di esonero dalla prestazione della garanzia, e delle semplificazioni ex Dl n. 193/2016 (decreto fiscale) che innalzano il tetto ai fini delle garanzie. Per i rimborsi fino a 30mila euro: ● se annuali basta presentare la dichiarazione; ● se relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso. Per i rimborsi oltre 30mila euro, nella generalità dei casi non sussiste più l’obbligo di garanzia, ma sono sufficienti: ● il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo, ● e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (con le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi). In ogni caso, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Casi in cui resta obbligatoria la garanzia Resta l'obbligo di garanzia in caso di rimborsi superiori ai 30mila euro: ● per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative; ● per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); ● per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività; ● per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. 1.25 Dichiarazione Irap 2017, specifiche agenziali Con provvedimento del 31 gennaio 2017 è stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2017” con le relative istruzioni, utile per la dichiarazione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività
  • 22. Circolare FISCO Pagina 22 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia produttive per l’anno 2016. Nell'Allegato 1 si fa rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione, per il tramite dell’Amministrazione finanziaria, dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2017. Al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione, con il provvedimento n. 59259 del 28 marzo 2017, l'Agenzia ha definito le specifiche tecniche in formato XML da utilizzare per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni Irap. La trasmissione è effettuata a cadenza mensile, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap. 1.26 Estratto ruoli debitori anche dalle Entrate E' entrato in vigore il protocollo di intesa tra l'Agenzia delle entrate ed Equitalia sulla condivisione delle informazioni relative alla situazione debitoria del contribuente. Dunque, l'interessato può chiedere l'estratto ruoli debitori, per conoscere eventuali pendenze con la società per la riscossione anche ai fini della rottamazione, agli sportelli dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le proprie credenziali anche di fiscoonline. L'estratto debitorio comprende i tributi non erariali. 1.27 Linee guida novità per la redazione dei bilanci La predisposizione dei bilanci 2016 deve fare i conti con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Dlgs 139/2015 che, in attuazione della direttiva 2015/34/Ue, ha innovato in modo significativo le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria. Per affrontare al meglio questo periodo di transizione alle nuove regole di “riforma contabile”, che hanno richiesto l’adeguamento di ben 20 principi contabili da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Confindustria hanno ritenuto opportuno redigere e diffondere delle linee guida per illustrare le modalità di passaggio alle nuove regole in vista della redazione dei bilanci 2016. Per limitare le incertezze, il documento analizza le casistiche potenzialmente più frequenti su alcuni temi di interesse quali: ● l’informativa comparativa, ● l’adeguamento ai nuovi schemi, ● l’adozione di nuovi criteri di valutazione, ● le disposizioni per piccole società e micro-imprese. Cambiamento dei principi contabili A seguito delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015, l'Oic ha revisionato i principi contabili nazionali e in data 22 dicembre 2016 ha pubblicato i nuovi 20 Principi contabili nazionali aggiornati.
  • 23. Circolare FISCO Pagina 23 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia La mini guida di marzo 2017, in linea con quanto previsto dai principi contabili nazionali, delinea soluzioni operative e individua best practice secondo un approccio dinamico e progressivo che tiene conto della continua e costante evoluzione della realtà economica. Retroattività L’Oic 29 riconosce due tipi di cambiamenti per i principi contabili: ● cambiamenti obbligatori, come quelli dettati dal Dlgs 139/2015, ● e cambiamenti volontari. I primi sono rappresentati da cambiamenti delle norme di legge o dei principi contabili, mentre quelli volontari sono adottati in autonomia dal redattore del bilancio per migliorare la qualità della rappresentazione dello stesso. Il passaggio dalle vecchie disposizioni alle nuove, di solito richiede: • un’applicazione retroattiva per la contabilizzazione connessa ai cambiamenti derivanti dal Dlgs. n. 139/2015; • un’applicazione prospettica per i cambiamenti apportati dal Principio contabile e non connessi alle modifiche normative. Applicazione retroattiva I cambiamenti dovuti all’adozione delle norme del Dlgs. n. 139/2015 sono contabilizzati con l’applicazione al 1° gennaio 2016. Dunque, l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni relative a bilanci di esercizio e consolidati dovrebbe essere effettuata subito dopo il bilancio di apertura al 1° gennaio 2016. Ma, dovendosi tener conto anche dell'aggiornamento dei principi contabili nazionali, è necessario che il cambiamento sia effettuato in seguito alla data di pubblicazione degli stessi. Pertanto - si legge nelle linee guida - se il sistema informativo di riferimento consente di modificare i dati in via retroattiva, l’operazione può essere effettuata in data 1° gennaio 2016; mentre, se il sistema informativo non consente la retrodatazione, l’operazione viene compiuta nella data in cui ciò è possibile, riportando e tenendo conto che la data dell’operazione deve coincidere con la data di apertura dell’esercizio (all’1 gennaio 2016). Di fatto, quindi, la retroattività è possibile quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento. L’imputazione dell’effetto pregresso avviene nella voce del patrimonio netto «Utili/perdite a nuovo» o, se più appropriato, in altra voce dello stesso. 1.28 Reti di imprese: proroga per le agevolazioni Con decreto MiSE del 29 marzo 2017 è stato prorogato il termine finale per la presentazione delle domande relative al Bando Manifattura sostenibile e artigianato digitale - DM del 21 giugno 2016 Il termine previsto alle ore 12.00 del 30 marzo 2017 è posticipato alle ore 12.00 del 4 maggio 2017. Le domande, corredate della relativa documentazione, possono essere all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it
  • 24. Circolare FISCO Pagina 24 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.29 Esecuzione sentenze in caso di restituzione dietro garanzia La nota n. 31568 del 24 marzo 2017 delle Dogane interviene sulla questione dell'esecuzione delle sentenze alla luce del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 6 febbraio 2017. Il decreto attua la garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente, in vigore dal 28 marzo 2017, e fornisce le regole della garanzia che il giudice può chiedere al contribuente, tenuto conto anche delle condizioni di solvibilità del contribuente, quando questi ottiene una condanna alla restituzione delle somme a opera della controparte e tali somme - diverse dalle spese di lite - superano i diecimila euro. Si ricorda che il principio di immediata esecutività delle sentenze che condannano l’ente impositore alla restituzione di importi al contribuente, ex art. 69 del DLgs. 546/92 come modificato dal DLgs. 156/2015, comporta che, in caso di inerzia, il contribuente possa subito azionare il giudizio di ottemperanza. Il contenuto della garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale la stessa può essere escussa a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi sono disciplinati dal decreto stesso E relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da Iva riscossa all’importazione, spiega che la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale: il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio. Inoltre, circa i casi di sospensione giudiziale dell’atto impugnato (ex articoli 47, comma 5, 52, comma 6 e 62 bis, comma 5, del D. Lgs n.546/1992), è ricordato che la garanzia, qualora l’oggetto del contenzioso sia costituito da risorse proprie tradizionali e da Iva riscossa all’importazione, “è prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all’estinzione del processo”.
  • 25. Circolare FISCO Pagina 25 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ADEMPIMENTI E SCADENZE 18 aprile 2017 ● Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti Soggetti: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 ● Imposta di bollo assolta in modo virtuale, a titolo di acconto del 95% Soggetti: Poste Italiane S.p.a., banche ed altri enti e società finanziari, nonché le imprese di assicurazioni, autorizzati alla corresponsione dell'imposta di bollo in maniera virtuale ● Ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente Soggetti: Società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari ● Imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionale e comunale. Soggetti: Sostituti d'imposta ● Seconda rata Iva relativa all'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione annuale Soggetti: Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per il 2016 ● Iva relativa al secondo mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998 ● Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili ● Acconto mensile Irap Soggetti: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. ● Regolarizzazione versamenti non effettuati entro il 16 marzo 2017 Soggetti: Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi ● Versamento della Tobin Tax Soggetti: Imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale verso il pubblico, soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti, oltre a banche e società fiduciarie ● Associazioni sportive - registrazione corrispettivi Soggetti: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art.1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 ● Registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato scontrino fiscale o ricevuta fiscale Soggetti: Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati - Soggetti che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la circolare n. 8/E del 23.2.2006. ● Emissione e registrazione delle fatture differite Soggetti: Soggetti Iva ● Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati
  • 26. Circolare FISCO Pagina 26 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ● Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a ● Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa Soggetti: Condomini in qualità di sostituti d'imposta ● Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) Soggetti: Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati ● Ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente Soggetti: Banche e Poste Italiane ● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000 Soggetti: Imprese di assicurazione ● Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Soggetti: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) ● Versamento dell'addizionale su bonus e stock options Soggetti: Sostituti d'imposta ● Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi Soggetti: Sostituti d'imposta ● Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari Soggetti: Sostituti d'imposta ● Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto Soggetti: Sostituti d'imposta ● Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti d'imposta ● Rata dell'acconto dell'addizionale comunale Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta
  • 27. Circolare FISCO Pagina 27 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ● Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) Soggetti: Banche, SIM e società fiduciarie ● Ritenute alla fonte su rendite AVS Soggetti: Sostituti d'imposta 20 aprile 2017 ● Turismo. Comunicazione analitica delle operazioni in contanti Soggetti: Esercenti commercio al minuto e attività assimilate, nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile Iva e presso i quali sono effettuati acquisti di beni in contanti e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo. ● Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 Soggetti: Soggetti passivi IVA che non effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ● Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2015 (produttori agricoli) Soggetti: Produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che non effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ● IVA MOSS, trasmissione dichiarazione trimestrale e versamento Iva Soggetti: Soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato,che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e che optano per il regime speciale previsto dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972 ● Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica trimestre solare precedente Soggetti: Fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati 26 aprile 2017 ● Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) - I trimestre 2017 Soggetti: Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale (per il I trimestre 2017) ● Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Operatori intracomunitari con obbligo mensile
  • 28. Circolare FISCO Pagina 28 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia GUIDA PRATICA Rottamazione cartelle Equitalia 2017: domanda, scadenza e rate L'articolo 6 del Dl 193/2016 collegato alla Legge di bilancio 2017 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, prevedendo la facoltà per i contribuenti di aderire alla procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali. Chi è interessato? Possono aderire alla procedura tutti i contribuenti, sia persone fisiche che giuridiche. La procedura di rottamazione permette di definire in maniera agevolata le cartelle relative ai ruoli iscritti dal 1.01.2000 al 31.12.2016. Con la chiusura di Equitalia prevista per il 30 giugno 2017, i contribuenti, comprese le piccole e medie imprese, possono presentare domanda con la "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" ed estinguere i propri debiti, purché affidati all'Agente di riscossione entro il 31 dicembre 2016. Cosa si paga con la definizione agevolata? Il contribuente che aderisce alla sanatoria ha la possibilità di pagare solamente le somme riferite ai carichi affidati all’agenzia di riscossione, ossia il solo capitale iscritto nel ruolo, oltre agli interessi legali e le somme dovute per la remunerazione dell’agente di riscossione (aggio, spese di notifica della cartella ed eventuali spese di esecuzione). N.B. - Aderendo alla procedura non saranno dovuti gli interessi di mora e le sanzioni. Per le multe stradali non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge; le sanzioni in questo caso vengono lasciate. Una condizione essenziale per poter effettuare la rottamazione è che il carico da definire (al netto degli eventuali pagamenti già effettuati e degli eventuali sgravi) sia stato affidato entro il 31 dicembre 2016, pur non essendo, entro lo stesso termine, stata notificata la relativa cartella di pagamento. Potrebbero, infatti, esserci cartelle rottamabili che non sono ancora state notificate al contribuente e che – essendo state affidate sul finire del 2016 – non sono ancora decadute né prescritte.
  • 29. Circolare FISCO Pagina 29 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Attenzione! Per avere un quadro preciso dei debiti da rottamare, si può accedere alla propria area riservata sul sito di Equitalia oppure rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agente di riscossione. Novità!: Dal 29 marzo 2017 l’estratto dei ruoli e delle cartelle si può richiedere anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. N.B. - La legge ha imposto ad Equitalia di comunicare agli intestatari i ruoli relativi a tale periodo che non risultassero ancora notificati entro il 28.02.2017 a mezzo di posta ordinaria così da permettere al contribuente di presentare una eventuale integrazione entro il 21.04.17. Il debitore ha la possibilità di definire in maniera agevolata anche singoli carichi iscritti a ruolo, non essendo obbligato a definire tutti i carichi. Per “carico” si intende una singola partita di ruolo, ovvero l'insieme delle singole voci (tributo, sanzioni, interessi, ecc.) relative ad uno specifico debito del contribuente, partita che ai fini della rottamazione non può essere frazionata. Il contribuente può scegliere se definire tutti o alcuni dei carichi e, per fruire dei benefici previsti dalla legge, una volta scelto il carico da rottamare, dovrà pagare tutti gli importi compresi nella partita di ruolo (sempre escludendo sanzioni e interessi di mora). Cosa si può rottamare? Possono essere rottamati: i tributi, i contributi e le multe stradali (limitatamente agli interessi). La procedura di definizione agevolata, invece, non può essere utilizzata per alcune tipologie di debiti vantati nei confronti dell’Agenzia di riscossione, fra cui: - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - le altre sanzioni diverse da quelle relative a violazioni tributarie ovvero a violazioni degli obblighi relativi ai contributi/premi dovuti dagli enti previdenziali; - le cartelle riguardanti l’Iva all’importazione, i dazi e le accise. Come presentare la richiesta di rottamazione? Per aderire alla definizione agevolata si deve fare una richiesta, utilizzando il modulo “DA1 - dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia presenti sul territorio italiano.
  • 30. Circolare FISCO Pagina 30 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Il modulo DA1 (disponibile anche per compilazione online) deve essere stampato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto e, poi, presentato, unitamente alla fotocopia di un proprio documento di identità, presso un qualunque sportello Equitalia. In alternativa, lo stesso si potrà inviare tramite mail o PEC alla Direzione regionale Equitalia di riferimento. La domanda può anche essere presentata telematicamente effettuando l’accesso online tramite le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate, SPID, INPS o Carta Nazionale dei servizi. Nel giro di alcune settimane, l’Agenzia di riscossione comunicherà al contribuente – via posta semplice – il totale delle somme da pagare e le modalità di pagamento. Quando scade il termine per la domanda? Il termine iniziale per presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle cartelle Equitalia era “entro e non oltre il 31 marzo 2017”. Entro il 31 maggio 2017 Equitalia deve provvedere a comunicare al contribuente l’importo di quanto dovuto e i bollettini per il pagamento. Visto il grande successo dell'operazione e l'enorme mole di istanze arrivate, soprattutto nelle ultime settimane, si è richiesta una proroga del termine ultimo di adesione. Con il decreto legge n. 36 del 27 marzo 2017 (“GU” n. 74 del 29/03/2017) è stata resa immediatamente esecutiva la proroga della rottamazione delle cartelle dal 31 marzo al 21 aprile 2017. Le domande, poi, saranno passate al vaglio dagli uffici competenti dell’Agenzia di riscossione, che dovranno valutarne la correttezza e calcolare quanto il contribuente dovrà versare. Rinviato ad un emendamento inserito nella legge di conversione del Dl terremoto, invece, il differimento del termine entro il quale Equitalia dovrà presentare il conto ai contribuenti, ora fissato al 31 maggio 2017. Se anche questo emendamento passerà l’esame del Senato, il calendario della rottamazione risulterà il seguente: - 21 aprile 2017 - data ultima per chiedere il “ricalcolo’”delle cartelle, dopo non si potrà più procedere. - 15 giugno 2017 - (non più il 31 maggio 2017) termine entro il quale la concessionaria della riscossione invierà una comunicazione ufficiale ai contribuenti che hanno chiesto la rottamazione. Vi sarà indicato l'ammontare complessivo della somma dovuta e la scadenza delle eventuali rate, con l'invio inoltre dei relativi bollettini.
  • 31. Circolare FISCO Pagina 31 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia N.B. - Il decreto legge n. 36/2017 non modifica i termini fissati per il versamento delle rate. Come si perfeziona la definizione? La definizione agevolata si perfeziona e il debito si estingue in seguito al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Non determinano il perfezionamento della definizione agevolata: - la semplice presentazione della relativa istanza all'agente della riscossione; - il versamento della prima rata (in caso di pagamento rateale). Vi è un caso in cui il perfezionamento si ha con la presentazione della dichiarazione di adesione ovvero quando il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali dei carichi, abbia già integralmente versato quanto sufficiente per perfezionare la definizione agevolata. Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge, così riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza (sospesi in seguito alla presentazione dell’adesione) ed Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Se prima dell'adesione alla rottamazione Equitalia era attivo un precedente piano di dilazione, in caso di mancato pagamento della prima rata dovuta per la definizione – ferma restando la perdita dei benefici della definizione agevolata - è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione di adesione, non vi sia stata decadenza da tale dilazione. Al contrario, non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione. In quante rate si paga? Si può scegliere di regolarizzare la rottamazione con una sola rata oppure chiedere di pagare anche in più rate: al massimo 5. L’esatto importo dei debiti sarà conosciuto dal contribuente solo in un momento posteriore alla presentazione della domanda. I termini del pagamento: - entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere stato versato almeno il 70% del debito complessivo; - entro settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale con il pagamento del residuo 30%.
  • 32. Circolare FISCO Pagina 32 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Attenzione! Se anche una sola rata non viene pagata, viene pagata tardi o viene pagato un importo minore, il contribuente decade dalla rottamazione. A causa della decadenza dalla rottamazione, per lo stesso debito non potrà più essere richiesta alcuna rateazione all'Agente della riscossione, che potrà pretendere il pagamento in un'unica soluzione. E’ possibile, inoltre, accedere alla procedura in caso di contenziosi con Equitalia e, in tal caso, dovrà seguire tuttavia la rinuncia al contenzioso stesso. Può accedere alla rottamazione anche chi abbia già un piano di rateizzazione con Equitalia, purché si sia provveduto al pagamento di tutte le rate con scadenza fino al 31.12.16. Servizi per gli interessati alla rottamazione Equitalia 2017 Per garantire il servizio a tutti gli utenti interessati a rottamare le proprie cartelle di debito, Equitalia ha comunicato i nuovi orari di apertura pomeridiana degli sportelli. Da lunedì 6 marzo, ben 15 sportelli di Equitalia sono aperti anche di pomeriggio fino alle 15:15, prolungando di due ore l’orario di apertura al pubblico. Per promuovere la procedura di rottamazione, dal 29 marzo 2017 è possibile richiedere l'estratto dei ruoli anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate; diventa infatti operativo il nuovo protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia. La richiesta dell’estratto dei ruoli e delle cartelle emesse può essere fatta dal contribuente personalmente oppure tramite intermediario delegato, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, oppure si può richiedere a mezzo Pec (compilando l’apposito modulo) o ancora eseguendo la procedura online dal sito Equitalia con le credenziali SPID, Fisconline e Inps. Grazie all’accordo tra Equitalia, Agenzia delle Entrate e Caf è stata estesa anche ai Centri d’assistenza fiscale la possibilità di trasmettere le domande e di assistere i cittadini interessati alla rottamazione Equitalia 2017. Infine, per i professionisti è stato creato il nuovo servizio EquiPro. Si tratta di una nuova area riservata a disposizione di commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, centri di assistenza fiscale e associazioni di categoria, che possono così utilizzare i servizi online di Equitalia; allo stesso tempo, però, è anche un nuovo servizio a disposizione di chi vuole avvalersi di un professionista di fiducia per avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze. L’accesso ad EquiPro è consentito agli intermediari e ai loro incaricati, abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Gli intermediari abilitati e i loro incaricati potranno con EquiPro non solo visualizzare online la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000) e i piani di rateizzazione dei loro clienti, ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi:
  • 33. Circolare FISCO Pagina 33 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia - pagare cartelle e avvisi di pagamento; - ottenere la rateizzazione per importi fino a 60 mila euro; - trasmettere istanze di rateizzazione fino a 60 mila euro o di sospensione legale della riscossione; - trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. Tutto dal proprio Pc, smartphone e tablet senza andare allo sportello Equitalia. Norme e prassi Decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 INFORMAZIONI DI CONTATTO Simone Bucaioni dottore commercialista Tel. +39 075 5722661 Fax +39 075 5717996 bucaioni@studiobcm.it Benedetta Bonanni dottore commercialista Tel. +39 075 5722661 Fax +39 075 5717996 bonanni@studiobcm.it