Le slides del convegno del 21 aprile 2017 tenutosi a San Donà di Piave sulle Notifiche a mezzo PEC, organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave e dal coordinamento delle sezioni del Triveneto del Movimento Forense
1. 21 APRILE 201721 APRILE 2017
Ore 15.00 – 19.00Ore 15.00 – 19.00
Best Western Park Hotel ContinentalBest Western Park Hotel Continental
Via XIII Martiri, San Donà di Piave (VE)Via XIII Martiri, San Donà di Piave (VE)
N O T I F I C H E A M E Z Z O P E C
Lo stato dell’arte:
notificazione, deposito telematico, conservazione
Un evento organizzato dallaUn evento organizzato dalla
CAMERA AVVOCATICAMERA AVVOCATI
SAN DONA’ DI PIAVESAN DONA’ DI PIAVE
in collaborazione con ilin collaborazione con il
coordinamento delle sezioni delcoordinamento delle sezioni del
Triveneto del MOVIMENTO FORENSETriveneto del MOVIMENTO FORENSE
2. Avv. Edoardo FerraroAvv. Edoardo Ferraro
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di PadovaConsigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Dott. Giuliano BovoDott. Giuliano Bovo
Responsabile Giustizia Telematica MF PadovaResponsabile Giustizia Telematica MF Padova
P A R T E P R I M A
E X C U R S U S N O R M A T I V O
(Nel Processo Civile)
Un evento organizzato dallaUn evento organizzato dalla
CAMERA AVVOCATICAMERA AVVOCATI
SAN DONA’ DI PIAVESAN DONA’ DI PIAVE
in collaborazione con ilin collaborazione con il
coordinamento delle sezioni delcoordinamento delle sezioni del
Triveneto del MOVIMENTO FORENSETriveneto del MOVIMENTO FORENSE
3. Articolo 3-bis
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente
utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato
provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da
notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. [...]
RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 53 DEL 1994
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
4. Articolo 3-bis
[…] 4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: ‘notificazione ai sensi
della legge n. 53 del 1994’.
5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta
elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui
albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale
della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere
indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 53 DEL 1994
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
5. Articolo 6
1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui
all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà
previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare,
indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
Articolo 8
1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà
previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro
cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense. [...]
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 53 DEL 1994
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
6. Articolo 9
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del
provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di
impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e
dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento
del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla
notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice
che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche
dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su
supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi
allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la
conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e
non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del
comma 1-bis.
RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 53 DEL 1994
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
7. Articolo 18
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai
sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al
messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie
informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di
elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle
memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di
procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della
memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del
procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi
previsti, anche tramite il punto di accesso. [...]
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 44 DEL 2011
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
8. Articolo 18
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
[…] 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato
su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma
2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di
conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo
3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce
quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio
di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura
alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica,
anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della
legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.M. 44 DEL 2011
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
9. Articolo 16 undecies
Modalità dell'attestazione di conformità
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della
presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio
1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta
in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto
materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica,
l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può
alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e
l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le
modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia
informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita
nella relazione di notificazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.L. 179 DEL 2012
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
10. Articolo 19 bis
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
Art. 18 del regolamento
1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso
deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un
documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia
di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico
così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie
informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al
messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui
macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere
telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si
procede ai sensi del precedente comma 1. [...]
RIFERIMENTI NORMATIVI
PROVV. 16.04.2014
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
11. Articolo 19 bis
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
Art. 18 del regolamento
[…] 4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica
quanto previsto all’articolo 12, comma 2.
5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute
previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53,
nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato
all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la
ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad
ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle
ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1,
lettera e.
RIFERIMENTI NORMATIVI
PROVV. 16.04.2014
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
12. Articolo 19 ter
Modalità dell'attestazione di conformità apposta
su un documento informatico separato
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica,
anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n.212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in
formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta
attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento
informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie
l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto
previsto all’articolo 12, comma 2. [...]
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art.3-bis
della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono
inseriti nella relazione di notificazione. [...]
6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più
documenti informatici.
RIFERIMENTI NORMATIVI
PROVV. 16.04.2014
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
13. Avv. Edoardo FerraroAvv. Edoardo Ferraro
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di PadovaConsigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Dott. Giuliano BovoDott. Giuliano Bovo
Responsabile Giustizia Telematica MF PadovaResponsabile Giustizia Telematica MF Padova
P A R T E S E C O N D A
N O T I F I C H E A M E Z Z O P E C
(Nel Processo Civile)
Un evento organizzato dallaUn evento organizzato dalla
CAMERA AVVOCATICAMERA AVVOCATI
SAN DONA’ DI PIAVESAN DONA’ DI PIAVE
in collaborazione con ilin collaborazione con il
coordinamento delle sezioni delcoordinamento delle sezioni del
Triveneto del MOVIMENTO FORENSETriveneto del MOVIMENTO FORENSE
14. L'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio, rilasciata
dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza NON è più
richiesta ai sensi dell'art. 46 DL 90/2014.
Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da pubblici
elenchi (nel nostro caso il Re.G.Ind.E.).
Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici
elenchi.
Un dispositivo di firma digitale valido.
La procura alle liti (previa o contestuale).
ABROGATO
REQUISITI PER LE
NOTIFICHE A MEZZO PEC
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
15. Sono solo quelli definiti come tali dalla legge
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici: RE.G.IND.E.
Gestito dal Ministero della Giustizia, è il registro dei c.d. soggetti abilitati esterni.
Accesso con autenticazione
Registro delle imprese delle CC.I.AA.
Gestito dalle Camere di Commercio, è il registro in cui le imprese devono
obbligatoriamente indicare la PEC.
Accesso senza autenticazione
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti
e imprese: INI-PEC
Gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, accorpa i dati del ReGIndE e del
registro delle imprese.
Accesso senza autenticazione
Registro delle Pubbliche Amministrazioni: Registro PP.AA.
Gestito dal Governo, è il registro in cui devono essere inseriti tutti gli indirizzi
delle PP.AA.. Sostituisce l’Indice PP.AA..
Accesso con autenticazione
I REGISTRI PUBBLICI DEGLI
INDIRIZZI PEC
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
16. Inizialmente era possibile solo col sistema CAdES, che crea una busta
crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta
l'estensione .p7m dopo il .pdf (ad esempio la relata firmata muta da
relata.pdf a relata.pdf.p7m).
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è
consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al
PDF), che può essere “grafica” o “invisibile”.
Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con in
alcuni casi l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il nome del file.
Va fatta attenzione in caso di uso della firma “grafica”, che rischia di
cancellare parte dell'atto, alterandolo.
I PROTOCOLLI
DI FIRMA DIGITALE
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
17. I certificati di firma digitale sono utilizzabili tramite token USB
o schede con lettore: dipende dal certificatore.
Ci sono numerosi certificatori autorizzati, il cui elenco è tenuto
dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale):
Elenco Certificatori
Di regola il certificato di firma ha durata di 3 o 5 anni, e DEVE
essere rinnovato: è sempre onere dell’avvocato.
Sempre meglio avere due dispositivi di firma, con scadenze
sfalsate.
I certificati sono con caratteristica di NON RIPUDIO: non può
essere disconosciuta.
QUALE
FIRMA DIGITALE?
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
18. COME FIRMARE
DIGITALMENTE UN ATTO
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
19. COME FIRMARE
DIGITALMENTE UN ATTO
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
20. a) Busta Crittografata (PROTOCOLLO CAdES): per certificare tutti i file.
Per tale modalità basterà verificare il file e chiedere l'apposizione della firma.
Verrà creato un nuovo file con l'estensione .p7m di cui sopra, e che avrà come icona
quella di ArubaSign.
b) Firma aggiunta al PDF (PROTOCOLLO PAdES): per certificare solo file che abbiano
l'estensione .pdf, a cui potrebbe essere aggiunto nel nome del file l'indicazione
*_signed.pdf (divenendo nomefile_signed.pdf).
Con tale protocollo di firma vi sono due alternative:
firma grafica: per tale modalità si verificherà il file, si traccerà un riquadro sul luogo
in cui fare la firma col mouse, e si cliccherà sul bottone firma.
Verrà a crearsi, quindi, un file nel quale sarà apposto graficamente il logo di Aruba
e l'indicazione “Firmato da NOME COGNOME”.
Si dovrà prestare attenzione a non tracciare il riquadro sopra il testo del
documento, che altrimenti verrà cancellato.
firma invisibile: per ovviare al problema sopra riportato della firma grafica, si potrà
apporre la firma invisibile, che non altererà il file pur firmandolo digitalmente.
Il file firmato digitalmente, con entrambi i protocolli, verrà creato nella stessa cartella.
COME FIRMARE
DIGITALMENTE UN ATTO
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
21. Potrebbe essere necessario allegare la Procura alle liti, che comunque deve
essere sempre stata rilasciata dal cliente.
Ovviamente NON va allegata nel caso sia “in atti”, ad esempio se si notifica
una sentenza.
Dovrà essere speciale, ovvero menzionare anche i dati della controparte e
l'instaurando procedimento cui si riferisce e si dovrà considerare come
apposta in calce a tale atto.
La Procura potrà essere:
un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente e
autenticato con nostra firma digitale
copia informatica per immagine della procura sottoscritta su supporto
cartaceo dal cliente ed autenticata dall’avvocato su carta, che andrà, poi,
ulteriormente autenticata con firma digitale dall’avvocato (c.d. “doppia
autentica”)
LA PROCURA ALLE LITI
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
22. UNA TEORIA ALTERNATIVA SULL'AUTENTICA DELLA PROCURA
Si è sempre detto in dottrina che l'autentica della procura nel PCT è
soggetta alla norma speciale dell'art. 83 c.p.c.: basta l'apposizione
della firma digitale per avere dichiarazione di conformità all'originale
cartaceo.
C'è chi, però, rileva che tale modalità varrebbe solo per i depositi
telematici (“Se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici [...]”) e non si applicherebbe alle notifiche a mezzo PEC.
In tal caso, si applicherebbe l'art. 16 c. 3 undecies D.L. 179/12, con
autentica relata di notifica, e indicazione del nome del file e una
breve descrizione dell'atto.
PROCURA ALLE LITI E ART.
16 UNDECIES D.L. 179/12
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
23. Documenti Informatici (Art. 21 CAD)
Atti creati direttamente in forma elettronica.
Atti degli avvocati (come gli atti di citazione o i precetti), i duplicati
informatici o le copie informatiche estratte dai fascicoli telematici.
a) Per predisporre il nostro atto in forma elettronica si dovrà:
predisporlo con il programma di videoscrittura.
convertirlo in formato .pdf (come si fa per l'atto da depositare in via
telematica).
firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software di firma.
b) Per gli atti estratti dai fascicoli telematici sarà sufficiente effettuarne
il download dai sistemi del Ministero della Giustizia.
il duplicato informatico non necessiterà di autentica.
la copia informatica dovrà essere autenticata.
ATTI NOTIFICABILI VIA PEC
1. DOCUMENTI INFORMATICI
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24. Copie informatiche
di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD)
Scannerizzazione di atti di carta provenienti da terzi.
Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:
scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”.
Autenticarlo ex art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12 (e quindi
come indicato dal provvedimento del responsabile DGSIA del
30.12.2015) inserendo la dichiarazione di conformità
all'originale nella relazione di notifica.
ATTI NOTIFICABILI VIA PEC
2. COPIE DI ATTI CARTACEI
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25. È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma di
videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF senza
scansione. Nasce quindi digitale e viene predisposto o per essere
depositato telematicamente o per essere notificato tramite PEC.
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una
parte o tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro
documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato
telematicamente o allegato alla PEC per essere notificato in proprio, dovrà
ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT firmavano a
penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON
RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
Esempi: Atto di citazione, precetto.
I DOCUMENTI INFORMATICI:
1. ORIGINALE INFORMATICO
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26. È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo
aver effettuato la scansione di un documento cartaceo; abbiamo il
nostro documento su carta, dobbiamo depositarlo telematicamente o
notificarlo tramite PEC e, per tale motivo, tramite scanner, lo
scansioniamo e lo trasformiamo in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così
ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in
esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite
scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di
una fotocopia, ove non autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati in relata.
Esempi: decreto ingiuntivo P.E., sentenza in forma esecutiva
I DOCUMENTI INFORMATICI:
2. COPIA DA ANALOGICO
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27. Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui viene
estratto.
La sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal punto di vista
informatico che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno sempre
impronta identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i file nello stesso
presenti quali duplicati informatici al fine di utilizzarli per una notifica PEC
nella relata di notifica NON DOVREMO ATTESTARE ALCUNA CONFORMITÀ in
quanto “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni
effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…” (art. 23
comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO ULTERIORMENTE
FIRMATI DIGITALMENTE.
Esempi: decreto ingiuntivo non P.E., sentenza per decorso termine breve
I DOCUMENTI INFORMATICI:
3. DUPLICATO INFORMATICO
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
28. La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo
telematico è uguale all’originale depositato solamente dal punto di vista
del contenuto (il testo dell’atto), mentre è un atto diverso dal punto di
vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo
dell’estensione .p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che
l’originale è firmato (la c.d. coccardina).
La loro impronta Hash sarà diversa da quella dell’originale.
In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO ESSERE AUTENTICATI
nella relata di notifica.
Le copie informatiche NON VANNO ULTERIORMENTE FIRMATE
DIGITALMENTE.
Esempi: decreto ingiuntivo non P.E., sentenza per decorso termine breve
I DOCUMENTI INFORMATICI:
4. COPIA DA INFORMATICO
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
29. Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con
videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato digitalmente.
NON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei.
Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile a
quello di una normale relata).
Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori
secondo le circostanze, come:
indicazione del procedimento (con relativo ufficio, giudice,
sezione e ruolo), se già incardinato.
attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di
atti originariamente cartacei, e se si notificano copie di atti
estratte dal fascicolo telematico.
LA RELATA DI NOTIFICA
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
30. RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F.] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli
Avvocati di [______________], in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. modd., nonché in virtù
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di [______________], giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA
DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE
DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della
procura alle liti che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell’atto
______________]
NOTIFICO
l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale
domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)]
all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA
ALTERNATIVA]
dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO].
dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (che si potrà consultare dal sito
http://pst.giustizia.it/PST/).
dal Registro PP.AA. ricavabile anche questo dal sito sito http://pst.giustizia.it/PST/, e NON più
dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (detto brevemente IndicePA o IPA).
dall’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti).
LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO “MINIMO”
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTrivenetoCameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
31. DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento
pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE
PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA - SEZIONE -
GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO].
ATTESTO (PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO)
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis
comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, dell'art. 22 comma 2 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd., e dell’art. 16
undecies comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di [DESCRIZIONE BREVE]
allegato, denominato [NOME_FILE.PDF], è copia per immagine su
supporto informatico del documento analogico in mio possesso.
LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO “EVENTUALE” 1
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
32. L'AUTENTICA DI ATTI SCARICATI DAL FASCICOLO
TELEMATICO
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art.
16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che l'atto e/o il
provvedimento di [DESCRIZIONE BREVE] allegato, denominato
[NOME_FILE.PDF] è copia informatica conforme all'atto
presente nel fascicolo telematico relativo al procedimento in
RG __________ del Tribunale di __________ da cui è stata
estratta.
LA RELATA DI NOTIFICA:
CONTENUTO “EVENTUALE” 2
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
33. L'obbligo di apporre le marche da bollo alle notifiche in proprio
non era stato abolito per le notifiche via PEC.
Viene previsto però che “Quando l’atto è notificato a norma
dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo
precedente si provvede mediante sistemi telematici.”
Al momento, purtroppo, tali sistemi non esistono.
Si ritiene, comunque, che:
se si estrae copia cartacea, la marca possa essere apposta ed
annullata sulla stampata della relata.
in ogni caso, una irregolarità di bollo non inficia la validità e
l’efficacia dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria.
LA QUESTIONE
MARCHE DA BOLLO
ABROGATO
DAL
DL
90/14
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
34. Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC
Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE).
Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in
relata.
Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf, o anche
diversa se si utilizza un programma di firma differente), e quindi
almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e procura.
Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo
“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare l'archiviazione
delle ricevute.
Non serve scrivere nulla nel “corpo” del messaggio.
IL MESSAGGIO PEC
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
35. Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed
attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute:
quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore
della nostra PEC)
quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della
PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo”.
LE RICEVUTE DELLA PEC
LA NOTIFICA A BUON FINE
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
36. Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di
certificazione del gestore certificato del destinatario ed il
Messaggio Originale in allegato, con i suoi allegati.
Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i
dati di certificazione del gestore certificato del destinatario
ed il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati
risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash.
Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in
allegato soltanto i dati di certificazione del gestore
certificato del destinatario del messaggio.
Il tipo di ricevuta dipende dal settaggio della casella PEC.
QUESTE NON
VANNO BENE
LE TRE TIPOLOGIE
DI RICEVUTE DI CONSEGNA
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
37. La conservazione della ricevuta, intesa come documento
informatico (file) è importantissima per l’uso diretto o per la
verifica successiva della regolarità del procedimento.
NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in
entrata del “client” di posta o webmail
SI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso
Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di
salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare.
Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da
conservare in luogo sicuro.
COME CONSERVARE LE
RICEVUTE DELLA NOTIFICA
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
38. La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore,
solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata
dal gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dal
notificante.
Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere
“esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,U.G..
Il file, in formato .eml o .msg deve essere poi consegnato con
un deposito telematico, tramite la Consolle Avvocato (dopo il
D.L. 83/2015 anche unitamente all'atto introduttivo).
Le due ricevute (RAC e RdAC) andranno inserite come allegati
(all'atto notificato o ad una nota di deposito).
LA PROVA DELLA NOTIFICA
- TELEMATICA -
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
39. La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è
priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla
firma digitale del gestore del servizio.
L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L.
53/1994), però, autorizza l’avvocato notificatore ad autenticare
la copia cartacea della notifica, “QUALORA NON SI POSSA
PROCEDERE CON IL DEPOSITO TELEMATICO”.
A tal fine sarà necessario stampare:
il messaggio di PEC di invio della notificazione
tutti gli atti allegati
la ricevuta di accettazione
la ricevuta di avvenuta consegna
che verranno poi autenticati singolarmente o complessivamente.
LA PROVA DELLA NOTIFICA
- CARTACEA -
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
40. In che casi posso depositare
la prova della notifica a mezzo PEC in formato cartaceo?
Procedimenti avanti gli Uffici del Giudice di Pace
Procedimenti avanti la Corte di Cassazione
Consegna di titolo e precetto agli Ufficiali Giudiziari
affinché procedano con il pignoramento
LA PROVA DELLA NOTIFICA
- CARTACEA -
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
41. Va apposta su ciascun documento stampato
La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.” (che poi sarebbe il Codice dell’Amministrazione Digitale" o
CDA).
L’Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula:
“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6
comma 1 della L. 53/1994 così come modificata dalla lettera d) del comma 1
dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19
dell’art.1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 e succ. .modd., si attesta la conformità della presente copia
cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.
[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]”
LA FORMULA DI AUTENTICA
PER SINGOLI ATTI
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
42. Dopo aver stampato tutti gli atti e formato un fascicolo, si unirà una pagina con una formula del seguente
tenore
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE TELEMATICO
Io sottoscritto Avv. [NOME E COGNOME] del Foro di [__________], C.F. [____________], con studio in
[DATI DI STUDIO] nella mia qualità di procuratore e difensore di [NOME O RAGIONE SOCIALE], residente
(con sede) in [ANAGRAFICA] che rappresento e assisto, in forza di [PROCURA O MANDATO]
VISTO
il presente documento cartaceo, costituito da:
a) ricevuta di accettazione di notifica effettuata in data [_______]
b) ricevuta di consegna di notifica effettuata in data [________]
c) pec di notificazione ai sensi della legge 53/94
d) [ATTO NOTIFICATO EVENTUALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE SE IN ORIGINALE]
e) relata di notifica firmata digitalmente
e così per complessive n. [__] pagine compresa la presente, ciascuna da me siglata con timbro di
congiunzione,
ATTESTO LA CONFORMITÀ
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94, e
dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., della presente copia cartacea
all'originale telematico da cui è stata estratta.
Padova, li [__________________] Avv. [_______________]
LA FORMULA DI AUTENTICA
COMPLESSIVA PER PI Ù ATTI
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
43. La notifica in proprio a mezzo PEC
NON
VA INSERITA
NEL REGISTRO CRONOLOGICO
Il nuovo testo della legge 53/94, art. 8 c. 4 bis è esplicito:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata”
Pur non essendovi l'obbligo, resta comunque la facoltà
IL REGISTRO DELLE
NOTIFICHE IN PROPRIO
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
44. La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94):
1) Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR
68/2005
2) Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, prevista dall'art. 6 c. 2
DPR 68/2005
Ora della notifica: si applica l'art. 147 c.p.c. (dalle 7.00 alle
21.00)
Problematica di caselle PEC dismesse (senza avvisare) o piene:
notifica non perfezionata o da intendersi rifiutata?
PURTROPPO DA INTENDERSI NON PERFEZIONATA.
QUANDO SI PERFEZIONA
LA NOTIFICA?
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
45. In caso di allegati firmati in CAdES (.p7m):
I programmi di firma digitale (ArubaSign, Dike, ecc.) possono
aprire il file e verificare la regolarità della firma e la validità.
Possono, inoltre, aprire la busta crittografata e consentire la
lettura del file PDF firmato.
Vi sono poi utilità online per verificare gli allegati.
In caso di allegati firmati in PAdES (*_signed.pdf o .pdf):
Il file sarà apribile semplicemente da Adobe Reader.
Per la verifica della firma, anche in questo caso meglio usare il
programma di firma digitale, come per i file firmati in CadES
(Adobe Reader deve essere impostato con i certificati di firma o
rischia di segnalare errori inesistenti).
COME VERIFICARE UN ATTO
FIRMATO DIGITALMENTE
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
46. COME VERIFICARE UN ATTO
FIRMATO DIGITALMENTE
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
47. Avv. Edoardo FerraroAvv. Edoardo Ferraro
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di PadovaConsigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Dott. Giuliano BovoDott. Giuliano Bovo
Responsabile Giustizia Telematica MF PadovaResponsabile Giustizia Telematica MF Padova
P A R T E T E R Z A
E X C U R S U S N O R M A T I V O
(Nel Processo Amministrativo)
Un evento organizzato dallaUn evento organizzato dalla
CAMERA AVVOCATICAMERA AVVOCATI
SAN DONA’ DI PIAVESAN DONA’ DI PIAVE
in collaborazione con ilin collaborazione con il
coordinamento delle sezioni delcoordinamento delle sezioni del
Triveneto del MOVIMENTO FORENSETriveneto del MOVIMENTO FORENSE
48. Art. 14 Notificazioni per via telematica
1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma
dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53. [...]
2. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le
ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa
del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo
quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio
1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso
articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso,
agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di
documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle
specifiche tecniche di cui all'articolo 19. [...]
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.C.M. 40 DEL 16.02.2016
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
49. Art. 14 Notificazioni per via telematica
[…] 5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalità telematiche, la
copia informatica degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata
nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di
cui all'articolo 19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma
2, del CAD è operata con inserimento della dichiarazione di conformità
all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato.
6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione è fornita con
modalità telematiche. Qualora tale prova non sia possibile per effetto della
oggettiva indisponibilità del SIGA, resa nota ai difensori con le modalità
definite dal Responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della giustizia
amministrativa, il difensore procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la Segreteria dell'ufficio
giudiziario presso cui l'atto notificato è depositato procede tempestivamente
ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell'inserimento nel
fascicolo informatico. [...]
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.C.M. 40 DEL 16.02.2016
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
50. Art. 14 Notificazioni per via telematica
Articoli 8 e 14 del Regolamento
1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate
esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei
confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici
elenchi.
2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite
in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del
Registro delle P.P.AA., fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla
domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in
materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura
conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi
dell'articolo 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale.
4. In presenza di più procure è possibile l'allegazione all'atto notificato di uno o
più documenti contenenti la scansione per immagini di una o più procure. [...].
RIFERIMENTI NORMATIVI
ALLEGATO A AL D.P.C.M 40
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
51. Art. 14 Notificazioni per via telematica
Articoli 8 e 14 del Regolamento
[...] 5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione è
effettuato con modalità telematiche, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7
e 8.
6. Qualora l'atto di parte sia stato notificato con modalità cartacea, il relativo
deposito in giudizio deve essere comunque effettuato con modalità
telematiche, nel rispetto dei formati di cui all'articolo 12. Quando la notifica
abbia riguardato la copia analogica di un atto in originale informatico, la prova
della medesima è data mediante deposito di copia informatica della relativa
documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui
all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i
documenti. Qualora l'atto notificato con modalità cartacea consista, nei casi
consentiti, in un atto nativo analogico, la prova della notifica è data mediante il
deposito di copia informatica della relativa documentazione analogica,
dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui all'articolo 14,
comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. [...]
RIFERIMENTI NORMATIVI
ALLEGATO A AL D.P.C.M 40
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
52. Avv. Edoardo FerraroAvv. Edoardo Ferraro
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di PadovaConsigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Dott. Giuliano BovoDott. Giuliano Bovo
Responsabile Giustizia Telematica MF PadovaResponsabile Giustizia Telematica MF Padova
P A R T E Q U A R T A
N O T I F I C H E A M E Z Z O P E C
(Nel Processo Amministrativo)
Un evento organizzato dallaUn evento organizzato dalla
CAMERA AVVOCATICAMERA AVVOCATI
SAN DONA’ DI PIAVESAN DONA’ DI PIAVE
in collaborazione con ilin collaborazione con il
coordinamento delle sezioni delcoordinamento delle sezioni del
Triveneto del MOVIMENTO FORENSETriveneto del MOVIMENTO FORENSE
53. Viene esplicitamente ammessa la possibilità per gli avvocati
di notificare gli atti a mezzo PEC anche in ambito di processo
amministrativo (ormai solamente) telematico.
Vengono meno, quindi, i dubbi di dottrina e giurisprudenza
circa l’applicabilità della legge 53 del 1994.
Oltre al richiamo alla legge sulle notifiche in proprio degli
avvocati, vi sono però nel D.P.C.M 40 del 2016 e nel suo
Allegato A delle regole specifiche che differiscono rispetto a
quanto previsto per il processo civile.
LE NOTIFICHE VIA PEC NEL
PROCESSO AMMINISTRATIVO
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
54. La regola generale è quella del deposito in via telematica della prova
della notifica.
La prova della notifica è data delle ricevute di accettazione e
avvenuta consegna, che deve essere di tipo completo (ovvero
contenere copia integrale di tutti gli atti notificati in allegato al
messaggio PEC).
Le ricevute, la relata di notifica, la procura alle liti sono depositate
unitamente al ricorso notificato.
In caso di disfunzioni del SIGA (Sistema Informatico della Giustizia
Amministrativa), la prova della notifica può essere data “cartacea”,
secondo le regole dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 21
gennaio 1994, n. 53.
Sarà la segreteria del TAR o del CdS a scannerizzare gli atti ed inserirli
nel fascicolo telematico.
LA PROVA DELLA
NOTIFICA A MEZZO PEC
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
55. Viene ribadita la necessità che le notificazioni da parte dei
difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando
l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, (per gli avvocati il
Re.G.Ind.E.) nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC
risulti dai medesimi pubblici elenchi.
Nota specifica è data dalla disposizione relativa alle
notificazioni da effettuarsi nei confronti delle pubbliche
amministrazioni non costituite in giudizio: potranno essere
effettuate solamente a indirizzi PEC che siano presenti nel
Registro delle P.P. AA.
PUBBLICI ELENCHI
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
56. Deve accennarsi alla particolare normativa relativa alla procura
alle liti, che non corrisponde a quella per il processo civile.
1. La procura su supporto informatico è autenticata dal
difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante
apposizione della firma digitale: quindi ci sarà un sistema a
“firma digitale su firma digitale”.
2. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il
difensore procede al deposito telematico della copia per
immagine su supporto informatico, con l'asseverazione prevista
dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della
relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento
sottoscritto con firma digitale (in questo secondo caso, con
inserimento di impronta hash e riferimento temporale).
LA PROCURA ALLE LITI
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Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
57. Avv. Edoardo FerraroAvv. Edoardo Ferraro
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di PadovaConsigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Dott. Giuliano BovoDott. Giuliano Bovo
Responsabile Giustizia Telematica MF PadovaResponsabile Giustizia Telematica MF Padova
P A R T E Q U I N T A
L A G I U R I S P R U D E N Z A
Un evento organizzato dallaUn evento organizzato dalla
CAMERA AVVOCATICAMERA AVVOCATI
SAN DONA’ DI PIAVESAN DONA’ DI PIAVE
in collaborazione con ilin collaborazione con il
coordinamento delle sezioni delcoordinamento delle sezioni del
Triveneto del MOVIMENTO FORENSETriveneto del MOVIMENTO FORENSE
58. Notifica decreto ingiuntivo - Decorso termine opposizione -
Ricezione della PEC nella casella di destinazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La legge prevede che “La notifica si esegue mediante allegazione
dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica
certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante,
nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione”.
Pertanto il dies a quo per proporre opposizione al decreto
ingiuntivo è quello in cui la PEC è pervenuta nell'account del
destinatario e non quello successivo in cui si riesce ad avere
conoscenza effettiva del contenuto dell'atto (anche se vi sia una
iniziale difficoltà ad accedere ai files allegati).
Trib. Mantova
Sent. 03.06.2014
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
59. Casella PEC responsabilità dell’avvocato - Dies a quo ricezione atti
Ricezione della PEC nella casella di destinazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziario interessato la
prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione del
proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il
Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della
gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le
conseguenze.
Ne consegue che del tutto correttamente la Corte d'appello ha
considerato valida a tutti gli effetti tale comunicazione e,
conseguentemente, improcedibile l'appello non avendo l'appellante
provveduto ad effettuare la notifica alla controparte dell'atto di appello
e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
Corte Cass. - Sez. Lavoro
Sent. 02.07.2014, n. 15070
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
60. Notifica a mezzo PEC - Indirizzo PEC inattivo -
Più soggetti con analogo indirizzo PEC - Notifica nulla
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
È pacifica - e non infrequente almeno per il passato - l’eventualità che
presso “INIPEC” si trovino iscritte più imprese con il medesimo
“indirizzo pec”, anche se per una sola di esse tale indirizzo, risulta poi
attivo […]
Ove il ricorso per fallimento sia stato notificato a soggetto diverso dal
fallendo per una circostanza come quella prevista, alla stregua delle
illustrate premesse, la notifica oggetto di gravame non è quindi da
ritenersi inesistente ma semplicemente nulla: ne deriva poi la
rimessione del giudizio al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art.354
c.p.c., con declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza di fallimento.
Corte App. Bologna
Sent. 20.10.2014
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
61. Ricorso introduttivo cartaceo - Atto non presente nel
fascicolo telematico - Manca potere di autentica
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In caso di deposito del ricorso introduttivo in via cartacea,
non è consentita la notifica via PEC, in quanto la copia per
immagine non sarebbe presente nel fascicolo telematico e
quindi non potrebbe venire estratta dal legale e la notifica di
copia non per immagine non appare essere consentita.
Andrà quindi disposta la rinnovazione della notifica a parte
convenuta.
Trib. Monza
Ord. 07.01.2015
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
62. Esclusa applicabilità notifica PEC al processo amministrativo -
Costituzione in giudizio - Sanatoria nullità
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Sebbene, in base al disposto di cui all'art. 16- quater, co. 3- bis
del d.l. 179/12, sia esclusa l'applicabilità alla giustizia
amministrativa delle disposizioni idonee a consentire
l'operatività nel processo civile della notificazione tramite pec,
l'avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata è idonea a sanare la nullità della notifica a mezzo
pec.
TAR Venezia - Sez. III
Sent. 27.03.2015, n. 369
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
63. Notifica a mezzo PEC - Ricevuta sintetica -
Ulteriori prove necessarie
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Ove la ricevuta di consegna di una risulta essere "sintetica" per
cui non vi è prova in atti di quali siano stati gli allegati
notificati, e non essendosi costituita controparte sanando il
vizio, appare necessario che parte attrice fornisca ogni elemento
utile per comprovare il perfezionamento dell'avvenuta notifica
della citazione, eventualmente anche mediante invio
telematico della notifica stessa con i relativi allegati oppure con
produzione in formato cartaceo all'udienza.
Trib. Torino
Ord. 22.04.2015
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
64. Notifica a mezzo PEC nel processo penale -
Non consentita alla parte privata - Solo da cancelleria
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l'uso dello
strumento della posta elettronica certificata quale forma di
comunicazione e/o notificazione. L'utilizzo della PEC è stato
consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per
via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a
persona diversa dall'imputato, come alternativa privilegiata rispetto
alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente
consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di
destinatari: non è pertanto ammessa la notifica mediante PEC da
parte del difensore di una istanza di rimessione in termini.
Corte Cass. - Sez. I
Sent. 30.04.2015, n.18235
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
65. Notifica a mezzo PEC - Pubblici registri - Non rileva se nei
registri indirizzi c’è diverso o inattivo - Notifica nulla
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Rilevato che ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 della l. 53/1994
"la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici
elenchi" non può considerarsi perfezionata la notificazione
pervenuta ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello
risultante dai pubblici elenchi (ove risulta un indirizzo diverso
e inattivo).
Deve disporsi quindi la rinnovazione della notificazione.
Trib. Milano
Ord. 23.06.2015
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
66. Notifica a mezzo PEC - Vigenza del Provvedimento del 16
aprile 2014 - Nullità della notifica
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Le notificazioni avvenute prima del il 16 maggio del 2014,
non sono state effettuate sotto il vigore del provvedimento
del 16 aprile 2014
Vi sono, dunque, non essendosi costituito l’intimato (cosa
che avrebbe determinato sanatoria della nullità) le condizioni
per ordinare il rinnovo della notificazione dell’istanza di
regolamento, previo rilievo della nullità della notificazione.
Corte Cass.
Ord. 23.06.2015
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
67. Prova della notifica a mezzo PEC - Elementi necessari -
Autentica dell’avvocato - Notifica nulla
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Ai fini di avere una prova effettiva dell'avvenuta notifica a mezzo PEC,
con deposito cartaceo della documentazione, è necessario che siano
individuati almeno:
- il formato del documento;
- la tipologia di firma cui è sottoscritto;
- lo stato di validità dell’eventuale certificato associato alla firma;
- l’esistenza di una marca temporale;
Ed è necessario che il difensore rilasci un’attestazione con la quale
sotto la propria responsabilità dia atto almeno di tali elementi.
Ove tale attestazione manchi, dovrà dichiararsi la nullità della notifica.
Trib. Varese
Sent. 30.07.2015
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
68. Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti -
Necessità di rinotificare in via cartacea
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La normativa impone alle imprese di dotarsi di casella di posta
elettronica ma non obbliga a munirsi di programmi elettronici
che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale.
Mancando la prova che il destinatario della notifica fosse in
possesso di tali programmi al momento della ricezione della
stessa, non vi è certezza che detto destinatario abbia
effettivamente potuto prendere visione dell’atto notificato.
In tal caso, dunque, la notifica deve essere ripetuta in via
cartacea a mezzo ufficiale giudiziario
Trib. Lecce
Ord. 16.03.2016
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
69. Notifica a mezzo PEC - Ricorso per Cassazione -
Richiamo all’art. 147 c.p.c. - Notifica dopo le ore 21.00
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In caso di notifica a mezzo PEC di ricorso per Cassazione nel
giorno di scadenza per l’impugnazione, con notifica
perfezionata oltre i termini orari di cui all’art. 147 c.p.c.
(espressamente richiamato dall’art. 16 septies del D.L. 179/12
“Tempo delle notificazioni con modalità telematiche”), la
notifica suddetta si considera effettuata ex lege il giorno
successivo, e per l’effetto il ricorso è da dichiararsi
inammissibile.
Corte Cass. - Sez. Lavoro
Sent. 04.05.2016, n. 8886
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
70. Notifica ex art. 15 L.F. - Ragionevolezza -
Diritto di difesa - Questione non fondata
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., attesa la diversità
delle fattispecie poste a confronto, che ne giustifica la diversa
disciplina delle notificazioni.
L’art. 145 c.p.c. ha come scopo esclusivamente il diritto di
difesa, mentre l’art. 15 L.F. si propone di coniugare tale finalità
di tutela del diritto di difesa con le esigenze di celerità del
procedimento concorsuale. A tal fine prevede che l’esonero
dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione
di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo.
Corte Costituzionale
Sent. 18.05.2016, n. 146
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
71. Notifica a mezzo PEC ex art. 15 L.F. - Ricevuta di avvenuta
consegna - Non rileva la mancata lettura
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Per la validità della notifica occorre aver riguardo unicamente
alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal
lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova
l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica
certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di
avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il
messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto
all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, non
rilevando che sia stato aperto dal destinatario stesso.
Corte Cass. - Sez. VI
Sent. 06.07.2016, n. 13817
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
72. Notificazione a mezzo PEC - Prova contraria -
Non necessaria la querela di falso
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che per superare
l’attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario
proporre querela di falso.
Deve applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche
telematiche a mezzo PEC ai sensi dell’art. 15 L.F., la ricevuta di
avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema
informatico del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna
suscettibile di prova contraria.
Corte Cass. - Sez. I
Sent. 21.07.2016, n. 15035
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
73. Notifica a mezzo PEC - Processo Tributario Telematico -
Applicazione solo se iniziata la sperimentazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite PEC
effettuata dal difensore della contribuente all’amministrazione
finanziaria della sentenza resa dalla CTR della Campania tra le
parti, non è idonea a far decorrere il termine breve per la
proposizione del ricorso per cassazione.
Detta notifica, in assenza delle regole tecniche di attuazione,
deve ritenersi giuridicamente inesistente, non essendo nella
fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria diversamente
da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse.
Corte Cass
Sent. 12.09.2016, n. 17941
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo
74. Notifica a mezzo PEC - Nullità - Indicazione nell’oggetto di
“Notificazione ai sensi della Legge 53/94”
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Va respinta l’eccezione di nullità in caso di mancata
indicazione nell’oggetto del messaggio della notifica PEC della
dizione “Notificazione ai sensi della legge 53 del 1994”.
Ciò in quanto la norma che sanziona a pena di nullità la
mancanza dei requisiti non intende affatto sanzionare con
l'inefficacia anche le più innocue irregolarità, e in quanto
comunque tale nullità sarebbe sanata dal raggiungimento
dello scopo (fattispecie: notifica di controricorso in Cassazione
con oggetto “Notificazione controricorso in Cassazione”).
Corte Cass. - Sez. VI-3
Ord. 04.10.16, n. 19814
CameraAvvocatiSanDonàdiPiave-MovimentoForenseTriveneto
Avv.EdoardoFerraro-Dott.GiulianoBovo