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IL PROCESSO PENALE DA REMOTO
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
PROCESSO PENALE E VIDEOCONFERENZA:
IL QUADRO NORMATIVO ALLA LUCE DELLE RECENTI
DISPOSIZIONI ADOTTATE PER FRONTEGGIARE
L’EMERGENZA DA COVID-19
● D.L. n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
● Pubblicato in G.U. n. 70 del 17 Marzo 2020.
● Il Decreto disciplina, tra l’altro, lo svolgimento dell’attività giudiziaria nell’attuale contesto di emergenza sanitaria
dovuta alla diffusione del Covid-19 prevedendo, tra le misure di carattere processuale penale, la novità del
processo penale svolto tramite l’utilizzo di strumenti informatici.
● Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne
gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare:
12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno
2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata,
ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (Decreto «cura Italia»)
● Con riferimento all’attività giudiziaria non sospesa, elencata al co. 3, oltre alla possibilità che i capi degli uffici giudiziari
adottino le specifiche misure anti-contagio di cui al co. 5 e fermo restando l’alternativa della celebrazione dell’udienza a porte
chiuse di cui all’art. 472 co. 3 c.p.p., il D.L n. 18/2020 contempla espressamente la possibilità di ricorrere, per l’intero
periodo dell’emergenza, alla partecipazione a distanza alle udienze da parte di persone detenute, internate o sottoposte a
custodia cautelare in carcere, facendo applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni che in via ordinaria regolano la
partecipazione al dibattimento a distanza delle persone che si trovino in stato di detenzione, di cui all’art. 146-bis disp. att.
cod. proc. pen.
● La norma presenta alcune criticità:
Il disposto normativo parrebbe lasciare alla discrezionalità del Giudice l’alternativa della celebrazione delle udienze a porte
chiuse ex art. 472 co. 3 c.p.p. ovvero da remoto
Se lo svolgimento telematico dell’udienza avrebbe parrebbe la soluzione preferibile in funzione dell’esigenza di tutela della
salute pubblica, d’altra parte apre a numerose criticità con riferimento ad alcuni canoni del giusto processo.
In primo luogo, sarebbero sacrificati i principi costituzionali dell’oralità e dell’immediatezza, specie laddove l’udienza preveda
lo svolgimento di attività istruttoria;
In secondo luogo, verrebbe inevitabilmente compresso il diritto di difesa, che tra le sue esplicazioni contempla, all’art. 146-
bis disp. att. c.p.p., il diritto all’interlocuzione tra imputato e difensore, che sarebbe difficoltoso assicurare, nonostante
l’esplicito richiamo della norma.
Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (Decreto «cura Italia»)
● Il 20 Marzo 2020 la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) presso il
Ministero della Giustizia ha adottato il provvedimento per la individuazione dei collegamenti da remoto
per lo svolgimento delle udienze civili e penali come previsto dall'art. 83, co. 7, lett. f) e co. 12 del D.L. n.
18/2020.
● Art. 3 - Svolgimento delle udienze penali
1. Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell’art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si
svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici
giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
2. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall’art. 2 del presente
provvedimento [ossia, Skype for Business e Teams] laddove non sia necessario garantire la fonia
riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il
numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta
la reciproca visibilità.
Provvedimento della DGSIA del 20 Marzo 2020
● L. n. 27/2020, di «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti
legislativi».
● Pubblicata in G.U. n. 110 del 29 Aprile 2020.
● In sede di conversione del D.L. «cura Italia», il Parlamento ha approvato un maxi-
emendamento che ha riguardato anche l’art. 83 in materia di processo penale e
videoconferenza, al quale sono stati aggiunti i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e
12-quinquies.
Legge 24 Aprile 2020, n. 27 (Legge di conversione del Decreto «cura Italia»)
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e
militare:
D.L. n. 18/2020 L. n. 27/2020
12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del
codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30
giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle
persone detenute, internate o in stato di custodia
cautelare è assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati
e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del
codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30
giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle
persone detenute, internate o in stato di custodia
cautelare è assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati
e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
di giustizia civile, penale, tributaria e militare:
D.L. n.
18/2020
L. n. 27/2020
12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non
richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi
difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti
possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con
modalità̀ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il
giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione
giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità̀ dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a
misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il
difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di
procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche
dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della
persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa
all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità̀ di collegamento da remoto utilizzate, delle
modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché́ dell’impossibilità dei
soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura
penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in
materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare:
D.L. n.
18/202
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L. n. 27/2020
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno
2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore
generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla
cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza,
possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo
615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale
è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale
entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica
certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine
previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di
prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in
materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare:
D.L. n.
18/2020
L. n. 27/2020
12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il
giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la
partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di
esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza
mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle
persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12.
Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di
polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le
persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità̀ idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza
e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.
Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente
nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di
collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le
ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare:
D.L. n.
18/2020
L. n. 27/2020
12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non
sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si
collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio
da lui delega- to sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è
depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso,
immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria.
In estrema sintesi, secondo le modifiche apportate dalla Legge n. 27 di conversion del D.L.
n. 18/2020, dal 9 Marzo al 30 Giugno:
● co. 12-bis: possono tenersi da remoto le udienze penali che non richiedano la
presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia
giudiziaria, interpreti, consulenti e periti.
● co. 12-ter: il processo telematico approda anche in Cassazione, per la decisione
sui ricorsi proposti per la trattazione ex artt. 127 e 614 c.p.p.
● co. 12-quater: il compimento di atti tramite collegamenti da remoto si estende anche
alla fase delle indagini preliminari, consentendo al difensore di parteciparvi sempre da
remoto mediante collegamento dal proprio Studio, salva la facoltà di recarsi nel luogo
ove si trova il proprio assistito.
● co. 12-quinquies: anche l’assunzione delle deliberazioni collegiali in camera di
consiglio può avvenire da remoto.
● Il 24 Aprile 2020, preso atto dell’avvenuta conversione in legge del Decreto «cura Italia», l’Unione
Camere Penali Italiani deliberava lo stato di agitazione dei penalisti italiani, denunciando che la
celebrazione di processi penali su piattaforme commerciali di conversazione (Skype for Business e
Teams) rappresenta il «veicolo di un autentico sovvertimento dei principi basilari e fondativi
del processo penale, quali quelli della oralità̀ e della immediatezza, che presuppongono la
ineliminabile fisicità della sua celebrazione, inderogabile anche in presenza di condizioni di
pericolo per la salute pubblica, peraltro in via di progressiva attenuazione».
● Si fa sapere che la Commissione Giustizia aveva approvato un’ipotesi di modifica del comma 12-
bis, volta ad escludere dalla celebrazione da remoto sia gli atti di istruttoria dibattimentale (esame
testi, periti e consulenti), sia le udienze di discussione, che tuttavia non ha sortito alcun effetto.
● Preannunciava quindi, in assenza di un’iniziativa volta a ridimensionare l’impatto del processo
penale da remoto, l’adozione delle più determinate forme di protesta per impedire il seguito di
quello che definiva «lo scempio del processo penale».
Comunicato dell’UCPI del 24 Aprile 2020
● D.L. n. 28/2020, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19».
● Pubblicato in G.U. n. 111 del 30 Aprile 2020.
● Modifica nuovamente la disciplina del processo penale da remoto:
○ le misure sono prorogate sino al 31 luglio 2020;
○ viene confermata la validità della regola della partecipazione a distanza alle udienze penali di persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare, sempre che tecnicamente possible;
○ fuori dai casi delle udienze con persone detenute, invece, non tutte le udienze penali possono svolgersi da remoto:
 da un lato, come già previsto dalla L. n. 27/2020, si conferma che possono svolgersi con detta modalità le
udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai
rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti
o periti;
 dall’altro, invece, si sancisce l’inapplicabilità delle disposizioni sul procedimento a distanza alle udienze
di discussione finale, sia pubbliche che camerali, e a quelle di istruttoria dibattimentale nelle quali devono
essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, ossia quelle fissate per l’assunzione di prove dichiarative:
tali udienze devono quindi svolgersi nelle forme ordinarie, a meno che le parti non acconsentano
espressamente al collegamento da remoto;
○ vengono inseriti due ulteriori commi all’art. 83, il 12-quater.1 e il 12-quater.2, relativamente agli uffici del
Pubblico Ministero.
Decreto Legge 30 Aprile 2020, n. 28
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
di giustizia civile, penale, tributaria e militare:
L. n. 27/2020 D.L. n. 28/2020
12-bis. dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di
sottoscrivere Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020
al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la
partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti
private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono
essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati
con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza
avviene con modalità̀ idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa
comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri
soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del
collegamento. I difensori attestano l’identità̀ dei soggetti assistiti, i
quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in
carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui
si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato
in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di
procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore
possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più
vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza,
quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o
formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente.
L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà
atto nel verbale d’udienza delle modalità̀ di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti
partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché́ il verbale, ai sensi
dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di
vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura
penale.
12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio
2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi
dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari
del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o
periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene
con modalità̀ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori
delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la
partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano
l’identità̀ dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari
diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima
postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del
fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di
procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono
partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della
polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal
caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di
polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza
dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità̀ di
collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei
soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché́ dell’impossibilità
dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi
dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto
previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione
finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali
devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in
materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare:
L. n. 27/2020 D.L. n. 28/2020
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la
decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127
e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in
Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei
difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il
procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla
cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La
cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo,
l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto
scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica
certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le
modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615,
comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato
alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal
difensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di
procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi
prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata,
alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del
termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è
formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di
custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è
rinviato.
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sino al 31 luglio 2020, per la decisione
sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del
codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di
consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle
altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia
richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito
alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La
cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto
giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato
alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al
comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di
procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di
discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal
difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale
entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e
presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le
udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la
richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del
ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per
il tempo in cui il procedimento è rinviato.
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
di giustizia civile, penale, tributaria e militare:
L. n. 27/2020 D.L. n. 28/2020
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la
decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e
614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in
Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei
difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il
procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla
cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La
cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo,
l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto,
inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata,
le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al
comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di
procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di
discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente
abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e
presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le
udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la
richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del
ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi
per il tempo in cui il procedimento è rinviato.
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e sino al 31 luglio 2020, per la decisione sui ricorsi
proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza
l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo
che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il
procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria
della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste
ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza,
possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a
mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si
procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica
l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è
comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto
dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613
del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica
certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al
venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il
rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la
richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di
custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
di giustizia civile, penale, tributaria e militare:
L. n. 27/2020 D.L. n. 28/2020
12-quater.1. Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso
ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità
telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale,
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al
momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento
direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero,
previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
12-quater.2. Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso
ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni
stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in
deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende
eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal
provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del
pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in
materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare:
L. n. 27/2020 D.L. n. 28/2020
12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei
procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni
collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati
con provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il
luogo da cui si collegano i magistrati è considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente
del collegio o il componente del collegio da lui delega- to
sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il
provvedimento è depositato in cancelleria ai fini
dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni
caso, immediatamente dopo la cessazione
dell’emergenza sanitaria.
12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili
e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio
possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i
magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il
componente del collegio da lui delega- to sottoscrive il dispositivo della
sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini
dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso,
immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria. Nei
procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale,
in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a
collegamento da remoto.
● L’UCPI ha avanzato una serie di proposte per la ripresa in sicurezza dell’attività giudiziaria penale durante
il periodo emergenziale, sottolineando la necessità che i processi, sempre in condizioni di sicurezza,
vengano celebrati nella forma ordinaria che prevede la partecipazione fisica in aula del Giudice e delle
parti.
● Tra le ipotesi avanzate, si segnalano:
○ Riconoscimento del valore legale delle comunicazioni via PEC tra il difensore e gli uffici giudiziari,
anche con riferimento al deposito di: atti preliminari come lista testimoniale e documenti,
costituzione di parte civile fuori udienza, richieste di patteggiamento e di abbreviato.
○ Celebrazione di tutte le udienze a porte chiuse, generalizzando la previsione di cui all’art. 472, co. 3,
c.p.p., articolando il ruolo di udienza secondo citazioni ad orari differenti e congruamente distanziati
per tutto il corso della giornata e obbligando tutti i partecipanti all’udienza all’adozione di dispositivi
di protezione individuale.
○ Tale ultima modalità si ritiene percorribile in particolare per le udienze di: patteggiamento; riti
abbreviati non condizionati ad assunzioni testimoniali; prime udienze dibattimentali di c.d.
smistamento (costituzione delle parti, questioni preliminari, richieste di prova), discussioni finali e
giudizi di appello per processi con un numero ridotto di parti; procedimenti in camera di consiglio
(udienze preliminari in processi con numero ridotto di parti, riesami ed appelli cautelari, udienze di
opposizione a richieste di archiviazione, incidenti di esecuzione).
Le proposte dell’UCPI

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Processo penale da remoto durante l'emergenza covid19

  • 1. IL PROCESSO PENALE DA REMOTO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
  • 2. PROCESSO PENALE E VIDEOCONFERENZA: IL QUADRO NORMATIVO ALLA LUCE DELLE RECENTI DISPOSIZIONI ADOTTATE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19
  • 3. ● D.L. n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ● Pubblicato in G.U. n. 70 del 17 Marzo 2020. ● Il Decreto disciplina, tra l’altro, lo svolgimento dell’attività giudiziaria nell’attuale contesto di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 prevedendo, tra le misure di carattere processuale penale, la novità del processo penale svolto tramite l’utilizzo di strumenti informatici. ● Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: 12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (Decreto «cura Italia»)
  • 4. ● Con riferimento all’attività giudiziaria non sospesa, elencata al co. 3, oltre alla possibilità che i capi degli uffici giudiziari adottino le specifiche misure anti-contagio di cui al co. 5 e fermo restando l’alternativa della celebrazione dell’udienza a porte chiuse di cui all’art. 472 co. 3 c.p.p., il D.L n. 18/2020 contempla espressamente la possibilità di ricorrere, per l’intero periodo dell’emergenza, alla partecipazione a distanza alle udienze da parte di persone detenute, internate o sottoposte a custodia cautelare in carcere, facendo applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni che in via ordinaria regolano la partecipazione al dibattimento a distanza delle persone che si trovino in stato di detenzione, di cui all’art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen. ● La norma presenta alcune criticità: Il disposto normativo parrebbe lasciare alla discrezionalità del Giudice l’alternativa della celebrazione delle udienze a porte chiuse ex art. 472 co. 3 c.p.p. ovvero da remoto Se lo svolgimento telematico dell’udienza avrebbe parrebbe la soluzione preferibile in funzione dell’esigenza di tutela della salute pubblica, d’altra parte apre a numerose criticità con riferimento ad alcuni canoni del giusto processo. In primo luogo, sarebbero sacrificati i principi costituzionali dell’oralità e dell’immediatezza, specie laddove l’udienza preveda lo svolgimento di attività istruttoria; In secondo luogo, verrebbe inevitabilmente compresso il diritto di difesa, che tra le sue esplicazioni contempla, all’art. 146- bis disp. att. c.p.p., il diritto all’interlocuzione tra imputato e difensore, che sarebbe difficoltoso assicurare, nonostante l’esplicito richiamo della norma. Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (Decreto «cura Italia»)
  • 5. ● Il 20 Marzo 2020 la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) presso il Ministero della Giustizia ha adottato il provvedimento per la individuazione dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali come previsto dall'art. 83, co. 7, lett. f) e co. 12 del D.L. n. 18/2020. ● Art. 3 - Svolgimento delle udienze penali 1. Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell’art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall’art. 2 del presente provvedimento [ossia, Skype for Business e Teams] laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità. Provvedimento della DGSIA del 20 Marzo 2020
  • 6. ● L. n. 27/2020, di «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi». ● Pubblicata in G.U. n. 110 del 29 Aprile 2020. ● In sede di conversione del D.L. «cura Italia», il Parlamento ha approvato un maxi- emendamento che ha riguardato anche l’art. 83 in materia di processo penale e videoconferenza, al quale sono stati aggiunti i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Legge 24 Aprile 2020, n. 27 (Legge di conversione del Decreto «cura Italia»)
  • 7. Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: D.L. n. 18/2020 L. n. 27/2020 12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  • 8. Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: D.L. n. 18/2020 L. n. 27/2020 12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità̀ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità̀ dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità̀ di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché́ dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.
  • 9. Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: D.L. n. 18/202 0 L. n. 27/2020 12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.
  • 10. Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: D.L. n. 18/2020 L. n. 27/2020 12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità̀ idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
  • 11. Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: D.L. n. 18/2020 L. n. 27/2020 12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delega- to sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria.
  • 12. In estrema sintesi, secondo le modifiche apportate dalla Legge n. 27 di conversion del D.L. n. 18/2020, dal 9 Marzo al 30 Giugno: ● co. 12-bis: possono tenersi da remoto le udienze penali che non richiedano la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti, consulenti e periti. ● co. 12-ter: il processo telematico approda anche in Cassazione, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione ex artt. 127 e 614 c.p.p. ● co. 12-quater: il compimento di atti tramite collegamenti da remoto si estende anche alla fase delle indagini preliminari, consentendo al difensore di parteciparvi sempre da remoto mediante collegamento dal proprio Studio, salva la facoltà di recarsi nel luogo ove si trova il proprio assistito. ● co. 12-quinquies: anche l’assunzione delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio può avvenire da remoto.
  • 13. ● Il 24 Aprile 2020, preso atto dell’avvenuta conversione in legge del Decreto «cura Italia», l’Unione Camere Penali Italiani deliberava lo stato di agitazione dei penalisti italiani, denunciando che la celebrazione di processi penali su piattaforme commerciali di conversazione (Skype for Business e Teams) rappresenta il «veicolo di un autentico sovvertimento dei principi basilari e fondativi del processo penale, quali quelli della oralità̀ e della immediatezza, che presuppongono la ineliminabile fisicità della sua celebrazione, inderogabile anche in presenza di condizioni di pericolo per la salute pubblica, peraltro in via di progressiva attenuazione». ● Si fa sapere che la Commissione Giustizia aveva approvato un’ipotesi di modifica del comma 12- bis, volta ad escludere dalla celebrazione da remoto sia gli atti di istruttoria dibattimentale (esame testi, periti e consulenti), sia le udienze di discussione, che tuttavia non ha sortito alcun effetto. ● Preannunciava quindi, in assenza di un’iniziativa volta a ridimensionare l’impatto del processo penale da remoto, l’adozione delle più determinate forme di protesta per impedire il seguito di quello che definiva «lo scempio del processo penale». Comunicato dell’UCPI del 24 Aprile 2020
  • 14. ● D.L. n. 28/2020, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19». ● Pubblicato in G.U. n. 111 del 30 Aprile 2020. ● Modifica nuovamente la disciplina del processo penale da remoto: ○ le misure sono prorogate sino al 31 luglio 2020; ○ viene confermata la validità della regola della partecipazione a distanza alle udienze penali di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, sempre che tecnicamente possible; ○ fuori dai casi delle udienze con persone detenute, invece, non tutte le udienze penali possono svolgersi da remoto:  da un lato, come già previsto dalla L. n. 27/2020, si conferma che possono svolgersi con detta modalità le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti;  dall’altro, invece, si sancisce l’inapplicabilità delle disposizioni sul procedimento a distanza alle udienze di discussione finale, sia pubbliche che camerali, e a quelle di istruttoria dibattimentale nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, ossia quelle fissate per l’assunzione di prove dichiarative: tali udienze devono quindi svolgersi nelle forme ordinarie, a meno che le parti non acconsentano espressamente al collegamento da remoto; ○ vengono inseriti due ulteriori commi all’art. 83, il 12-quater.1 e il 12-quater.2, relativamente agli uffici del Pubblico Ministero. Decreto Legge 30 Aprile 2020, n. 28
  • 15. Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: L. n. 27/2020 D.L. n. 28/2020 12-bis. dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità̀ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità̀ dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità̀ di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché́ il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. 12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità̀ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità̀ dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità̀ di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché́ dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.
  • 16. Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: L. n. 27/2020 D.L. n. 28/2020 12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato. 12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 luglio 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.
  • 17. Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: L. n. 27/2020 D.L. n. 28/2020 12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato. 12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 luglio 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.
  • 18. Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: L. n. 27/2020 D.L. n. 28/2020 12-quater.1. Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. 12-quater.2. Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
  • 19. Art. 83 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: L. n. 27/2020 D.L. n. 28/2020 12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delega- to sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria. 12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delega- to sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
  • 20. ● L’UCPI ha avanzato una serie di proposte per la ripresa in sicurezza dell’attività giudiziaria penale durante il periodo emergenziale, sottolineando la necessità che i processi, sempre in condizioni di sicurezza, vengano celebrati nella forma ordinaria che prevede la partecipazione fisica in aula del Giudice e delle parti. ● Tra le ipotesi avanzate, si segnalano: ○ Riconoscimento del valore legale delle comunicazioni via PEC tra il difensore e gli uffici giudiziari, anche con riferimento al deposito di: atti preliminari come lista testimoniale e documenti, costituzione di parte civile fuori udienza, richieste di patteggiamento e di abbreviato. ○ Celebrazione di tutte le udienze a porte chiuse, generalizzando la previsione di cui all’art. 472, co. 3, c.p.p., articolando il ruolo di udienza secondo citazioni ad orari differenti e congruamente distanziati per tutto il corso della giornata e obbligando tutti i partecipanti all’udienza all’adozione di dispositivi di protezione individuale. ○ Tale ultima modalità si ritiene percorribile in particolare per le udienze di: patteggiamento; riti abbreviati non condizionati ad assunzioni testimoniali; prime udienze dibattimentali di c.d. smistamento (costituzione delle parti, questioni preliminari, richieste di prova), discussioni finali e giudizi di appello per processi con un numero ridotto di parti; procedimenti in camera di consiglio (udienze preliminari in processi con numero ridotto di parti, riesami ed appelli cautelari, udienze di opposizione a richieste di archiviazione, incidenti di esecuzione). Le proposte dell’UCPI