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                            Giovedì, 9 settembre 2010

Gli aspetti autorizzativi e fiscali dell'incentivazione in Conto Energia



       Lazio: la delega alle Province

                         Provincia di Roma
                          Dipartimento IV
                  Servizio Tutela Aria ed Energia
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                          Dirigente del Servizio
                              Carlo Angeletti

                 Responsabile del procedimento
                       Patrizia Prignani

                                 Staff dell’Ufficio
                                  Paola Barattini
                                 Francesca Cardia
                                   Santa Umbro
                                  Ivana Massimi
                                 Vittorio Leonardi
                                 Annalisa Rossini



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La legge di delega:
L.R. 23 Novembre 2006, n. 18
Delega alle Province di funzioni e compiti amministrativi in
materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto
1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)
e successive modifiche:

Il    comma       2     dell’articolo  51      della    l.r.  14/1999    è    sostituito     dal   seguente:
“2. È, altresì, delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il
rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi
3 e 4 dello stesso articolo.”




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La normativa di riferimento:

•Legge 241/90 e ss.mm.ii.
•Decreto Legislativo 387/03
•L.R. 42/90 (per la linea elettrica di collegamento dell’impianto alla rete)
•D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. (per screening e VIA)
•D.Lgs 42/04 (beni culturali e paesaggistici)
•Decreto 19/02/07 (Decreto Bersani)
•L.R. 6/2008, L.R. 26/07, L.R. 24/98, D.G.R.L. n. 556/07 e n. 1025/07
D.G.R.L. 13 gennaio 2010, n. 16.
•P.T.P.R.
•P.T.P.
•ecc




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                    AUTORIZZAZIONE UNICA
                                 art. 12 d.lgs 387/03
•semplificazione del procedimento
•tempi certi (MAX 180 gg)
•unico interlocutore
•concertazione tra le parti
•unico atto autorizzativo che comprende anche
le opere connesse (vedi linea elettrica)


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            DELEGA ALLE PROVINCE


                 Quali impianti fotovoltaici
                 sono soggetti ad A.U.




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                         PRIMA DEL DECRETO 6 AGOSTO 2010
      Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.

parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e
privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle
coperture di edifici commerciali ed industriali, di
potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e,
relativamente agli stabili condominiali, di potenza
nominale uguale o inferiore a 5kWp per unità abitativa,
fino ad un massimo di 20 kWp per l’intero stabile CIA
L.R. 26/07

Altri impianti Fotovoltaici <= 20 kWp                                 DIA
D.Lgs 387/03




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Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.



                  impianti di produzione di energia da Fonte
                  Rinnovabile per i quali non è previsto alcun tipo di
                  autorizzazione
                                         (ovvero)
                  quelli per i quali non deve essere acquisito alcun
                  parere o nulla osta (paesaggistico, ambientale,
                  idrogeologico, monumentale, edilizio, di
                  attraversamento, di rispetto di fasce stradali,
                  ferrovarie, ecc.)

                  oppure quelli per i quali è necessario un solo
                  parere o nulla osta (da allegare)
                                          DIA

                  Comma 7 art. 5 DM 19 febbraio 2007 abrogato
                  dal DM 6 agosto 2010 conto energia 2011
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     Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.




                    interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili in
                 edifici ed impianti industriali (art. 26 della Legge
                 10/91);
                   (vedi precisazioni linee guida – fino a 200
                 kW)

                 impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti
                 degli edifici con la stessa inclinazione e lo
                 stesso orientamento della falda e i cui
                 componenti non modificano la sagoma degli
                 edifici stessi e qualora la superficie
                 dell’impianto non sia superiore a quella del tetto
                 stesso (comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs 115/08)
                 (vedi precisazioni linee guida – fino a 200
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                 CRITICITA’ DETERMINATE DALLA
                ASSENZA DI LINEE GUIDA NAZIONALI

              D.G.R.L. 13 gennaio 2010, n. 16
(atto di indirizzo ? – vedi sentenze CC su leggi regionali)

 Legge Comunitaria (DIA per fotovoltaici fino a 1MWp)




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Nelle more dell’approvazione delle Linee Guida gli impianti
        realizzati grazie a leggi Regionali dichiarate
        incostituzionali sono da ritenersi illegittimi
                               MA
                Vedi decreto legge 105 /2010
  che fa salve le DIA di cui sopra perché entrino in esercizio
   entro 150 gg dalla data di entrata in vigore del Decreto di
                          conversione




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                       DM 6/2010 dal 25 AGOSTO 2010 – art. 21
                 Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.

•impianti fotovoltaici i cui moduli sono collocati su edifici a condizione che la
superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a
quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati e che il proponente
abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture
connesse DIA (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto)

• Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi qualora la superficie dell’impianto non
sia superiore a quella del tetto stesso CIA

•Fino a 20 kWp CIA o DIA come prima

Norma vigente attualmente a livello nazionale che non
necessita di leggi regionali applicative.



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    Legge 73/2010 di conversione del D.L. 40/2010
  Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.

•impianti fotovoltaici a servizio degli edifici (< 200KwP) e
realizzati fuori delle parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico
o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi
                ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA

Norma vigente attualmente a livello nazionale che non
necessita di leggi regionali applicative.

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          LINEE GUIDA – art. 12 D.Lgs 387/03
  Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.
                    COMUNICAZIONE
•Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi purchè la
superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso e
gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs
42/04

•Realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze ma con una
capacità di generazione <=200 kWp e realizzati fuori delle parti del
territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di
essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

•In entrambi i casi il proponente deve dimostrare di avere titolo sulle
aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse
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                      LINEE GUIDA – art. 12 D.Lgs 387/03
                 Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U.
                                                DIA
•impianti fotovoltaici i cui moduli sono collocati su edifici purchè la
superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia
superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono
collocati e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni
interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse

•(aderenti, integrati o posizionati su edifici anche nei centri storici o
in aree vincolate a sensi del D.Lgs 42/04)

•Fino a 20 kWp DIA come prima

E’ FACOLTA’ DEL PROPONENTE OPTARE PER L’A.U. MA L’AUTORTA’
COMPETENTE NON PUO’ RICHIEDERNE L’ATTIVAZIONE



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                            Autorizzazione unica


Tutti gli altri impianti sono soggetti ad
AUTORIZZAZIONE UNICA rilasciata dalla
Provincia a seguito della procedura indicata
dall’art. 12 del D.Lgs 387/03.




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                                Autorizzazione unica


Per quanto riguarda le serre il Decreto 6 agosto 2010
comma 2 dell’allegato 2 specifica che:

Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le
serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le
strutture temporanee comunque denominate.

Quindi gli impianti fotovoltaici installati su tali strutture
sono soggetti ad Autorizzazione Unica



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                                     LINEE GUIDA
•Dopo l’approvazione delle Linee Guida esclusivamente le Regioni e le
Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo
programmatorio o pianificatorio per l’installazione di impianti FER tenendo
conto di una serie di criteri indicati all’art. 17 delle Linee Guida.

•Non possono farlo ne i Comuni ne le Province.

•Le Regioni non possono modificare                            il   regime        giuridico   delle
autorizzazioni indicato nelle linee guida.

•Non potevano farlo nemmeno prima come più volte confermato dalla
Corte Costituzionale.

•Dopo l’approvazione delle Linee Guida il regime giuridico è unico in tutto
il territorio nazionale e non hanno senso di sussistere le norme regionali
che indicano limiti diversi per la CIA o la DIA.
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                               AUTORIZZAZIONE UNICA

                            PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
    PROCEDURA
   ESPROPRIATIVA
                                                                                          1
                                 ANALISI DEL PROGETTO
                                                                                          8
                                   ED INDIVIDUAZIONE                                      0
                                DEI SOGGETTI COINVOLTI

                                                                                          g
                                                              PROCEDURA SCREENING o VIA
                                                                                          i
                                                                                          o
                                CONFERENZA DEI SERVIZI                                    r
                                                                                          n
  VINCOLO                                                                                 i
PREORDINATO
ALL’ESPROPRIO
                             AUTORIZZAZIONE O DINIEGO




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                                      ENTI COINVOLTI
           Agenzia delle Dogane, Ufficio Tecnico di Finanza ;
           Assessorato Regionale competente su Piano energetico
           Assessorato Regionale Urbanistica (o Comune vedi Legge Regionale di
           subdelega 59)
           Comune/i territorialmente competente/i (compatibilità PRG);
           Provincia (vincolo idrogeologico,attraversamento fossi, emissioni in
           atmosfera);
           Sovrintendenza Beni Archeologici territorialmente competente;
           Sovrintendenza Beni Architettonici e Paesaggio;
           Ministero delle Comunicazioni;
           Comando militare della Capitale
           Aereonautica Militare;
           Marina Militare;
           Ente Parco competente (se l’impianto è in area parco);
           Autorità di Bacino;
           Consorzio di Bonifica ;
           ENAC;
           altri enti eventualmente interessati da attraversamenti o interferenze (GSE,
           Sindaco Comune di Roma, Dip. XII, Dip. X, ARDIS);




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Il procedimento autorizzativo, dopo l’approvazione delle linee guida,
rimarrà il medesimo perché è regolato dalla legge 241/90 che stabilisce tempi
certi, obbliga le amministrazioni ad esprimersi.

Resta il problema dei tempi dello screening e della VIA che comunque
interrompono i tempi del procedimento

La Conferenza, in sede decisoria, termina il procedimento con la stesura di un
verbale di diniego o di rilascio dell’autorizzazione;

Il diniego e il rilascio dell’autorizzazione devono essere adeguatamente motivati;

In caso di dissenso espresso in sede di Conferenza da una amministrazione si
ricorre a quanto disposto dalla Legge 241/90 (es Conferenza Stato – Regioni)

TUTTO IL PROCEDIMENTO DOVREBBE DURARE NON PIU’ DI 180 GIORNI



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Si fa presente che l’eventuale parere negativo di uno dei partecipanti alla Conferenza
deve essere debitamente motivato e comunque la Legge 241/90 e s.m.i. stabilisce
che:

 “il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate
alla Conferenza dei Servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella
Conferenza dei Servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso” (comma
1 art. 14 quater)

“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla
tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui
rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente
la volonta' dell'amministrazione rappresentata.)) (comma 7 art. 14ter);

“….l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle
posizioni prevalenti espresse in quella sede” (comma 6-bis art. 14ter).
          PROVINCIA
          DI ROMA
          Ufficio
          Monitoraggi ed
          Energia
Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia
                    tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info



Ad oggi come Provincia di Roma abbiamo autorizzato 56
impianti fotovoltaici per un totale di circa 138 MWp ed
abbiamo in istruttoria circa 50 impianti fotovoltaici per un
totale di circa 90 MWp.

In totale (tutti gli impianti FER) abbiamo autorizzato circa 150 MWp
ed abbiamo in istruttoria impianti per circa 144 MWp

Nell’anno 2009 il tempo medio per la conclusione del
procedimento – escludendo i periodi di sospensione - è stato
di circa 90 giorni.

Nell’anno 2010 a causa delle numerose richieste i tempi saranno
sicuramente più lunghi

Tutte le informazioni sulle procedure, sugli impianti autorizzati e
sulle procedure in istruttoria sono sul sito:

                           www.sportelloenergia.info
   PROVINCIA
   DI ROMA
   Ufficio
   Monitoraggi ed
   Energia
Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia
                 tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info




PROVINCIA
DI ROMA
Ufficio
Monitoraggi ed
Energia
Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia
                 tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info




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PROVINCIA
DI ROMA
Ufficio
Monitoraggi ed
Energia

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  • 1. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info Giovedì, 9 settembre 2010 Gli aspetti autorizzativi e fiscali dell'incentivazione in Conto Energia Lazio: la delega alle Province Provincia di Roma Dipartimento IV Servizio Tutela Aria ed Energia Ufficio Monitoraggi ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it www.sportelloenergia.info PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 2. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info Dirigente del Servizio Carlo Angeletti Responsabile del procedimento Patrizia Prignani Staff dell’Ufficio Paola Barattini Francesca Cardia Santa Umbro Ivana Massimi Vittorio Leonardi Annalisa Rossini PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 3. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info La legge di delega: L.R. 23 Novembre 2006, n. 18 Delega alle Province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche: Il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente: “2. È, altresì, delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.” PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 4. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info La normativa di riferimento: •Legge 241/90 e ss.mm.ii. •Decreto Legislativo 387/03 •L.R. 42/90 (per la linea elettrica di collegamento dell’impianto alla rete) •D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. (per screening e VIA) •D.Lgs 42/04 (beni culturali e paesaggistici) •Decreto 19/02/07 (Decreto Bersani) •L.R. 6/2008, L.R. 26/07, L.R. 24/98, D.G.R.L. n. 556/07 e n. 1025/07 D.G.R.L. 13 gennaio 2010, n. 16. •P.T.P.R. •P.T.P. •ecc PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 5. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info AUTORIZZAZIONE UNICA art. 12 d.lgs 387/03 •semplificazione del procedimento •tempi certi (MAX 180 gg) •unico interlocutore •concertazione tra le parti •unico atto autorizzativo che comprende anche le opere connesse (vedi linea elettrica) PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 6. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info DELEGA ALLE PROVINCE Quali impianti fotovoltaici sono soggetti ad A.U. PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 7. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info PRIMA DEL DECRETO 6 AGOSTO 2010 Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U. parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5kWp per unità abitativa, fino ad un massimo di 20 kWp per l’intero stabile CIA L.R. 26/07 Altri impianti Fotovoltaici <= 20 kWp DIA D.Lgs 387/03 PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 8. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info PRIMA DEL DECRETO 6 AGOSTO 2010 Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U. impianti di produzione di energia da Fonte Rinnovabile per i quali non è previsto alcun tipo di autorizzazione (ovvero) quelli per i quali non deve essere acquisito alcun parere o nulla osta (paesaggistico, ambientale, idrogeologico, monumentale, edilizio, di attraversamento, di rispetto di fasce stradali, ferrovarie, ecc.) oppure quelli per i quali è necessario un solo parere o nulla osta (da allegare) DIA Comma 7 art. 5 DM 19 febbraio 2007 abrogato dal DM 6 agosto 2010 conto energia 2011 PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 9. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info PRIMA DEL DECRETO 6 AGOSTO 2010 Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U. interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili in edifici ed impianti industriali (art. 26 della Legge 10/91); (vedi precisazioni linee guida – fino a 200 kW) impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso (comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs 115/08) (vedi precisazioni linee guida – fino a 200 PROVINCIA DI ROMA kW) Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 10. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info CRITICITA’ DETERMINATE DALLA ASSENZA DI LINEE GUIDA NAZIONALI D.G.R.L. 13 gennaio 2010, n. 16 (atto di indirizzo ? – vedi sentenze CC su leggi regionali) Legge Comunitaria (DIA per fotovoltaici fino a 1MWp) PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 11. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info Nelle more dell’approvazione delle Linee Guida gli impianti realizzati grazie a leggi Regionali dichiarate incostituzionali sono da ritenersi illegittimi MA Vedi decreto legge 105 /2010 che fa salve le DIA di cui sopra perché entrino in esercizio entro 150 gg dalla data di entrata in vigore del Decreto di conversione PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 12. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info DM 6/2010 dal 25 AGOSTO 2010 – art. 21 Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U. •impianti fotovoltaici i cui moduli sono collocati su edifici a condizione che la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse DIA (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto) • Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso CIA •Fino a 20 kWp CIA o DIA come prima Norma vigente attualmente a livello nazionale che non necessita di leggi regionali applicative. PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 13. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info Legge 73/2010 di conversione del D.L. 40/2010 Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U. •impianti fotovoltaici a servizio degli edifici (< 200KwP) e realizzati fuori delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA Norma vigente attualmente a livello nazionale che non necessita di leggi regionali applicative. PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 14. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info LINEE GUIDA – art. 12 D.Lgs 387/03 Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U. COMUNICAZIONE •Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi purchè la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso e gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs 42/04 •Realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze ma con una capacità di generazione <=200 kWp e realizzati fuori delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; •In entrambi i casi il proponente deve dimostrare di avere titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 15. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info LINEE GUIDA – art. 12 D.Lgs 387/03 Quali impianti fotovoltaici non sono soggetti ad A.U. DIA •impianti fotovoltaici i cui moduli sono collocati su edifici purchè la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse •(aderenti, integrati o posizionati su edifici anche nei centri storici o in aree vincolate a sensi del D.Lgs 42/04) •Fino a 20 kWp DIA come prima E’ FACOLTA’ DEL PROPONENTE OPTARE PER L’A.U. MA L’AUTORTA’ COMPETENTE NON PUO’ RICHIEDERNE L’ATTIVAZIONE PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 16. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info Autorizzazione unica Tutti gli altri impianti sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE UNICA rilasciata dalla Provincia a seguito della procedura indicata dall’art. 12 del D.Lgs 387/03. PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 17. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info Autorizzazione unica Per quanto riguarda le serre il Decreto 6 agosto 2010 comma 2 dell’allegato 2 specifica che: Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate. Quindi gli impianti fotovoltaici installati su tali strutture sono soggetti ad Autorizzazione Unica PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 18. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info LINEE GUIDA •Dopo l’approvazione delle Linee Guida esclusivamente le Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di impianti FER tenendo conto di una serie di criteri indicati all’art. 17 delle Linee Guida. •Non possono farlo ne i Comuni ne le Province. •Le Regioni non possono modificare il regime giuridico delle autorizzazioni indicato nelle linee guida. •Non potevano farlo nemmeno prima come più volte confermato dalla Corte Costituzionale. •Dopo l’approvazione delle Linee Guida il regime giuridico è unico in tutto il territorio nazionale e non hanno senso di sussistere le norme regionali che indicano limiti diversi per la CIA o la DIA. PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 19. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info AUTORIZZAZIONE UNICA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 1 ANALISI DEL PROGETTO 8 ED INDIVIDUAZIONE 0 DEI SOGGETTI COINVOLTI g PROCEDURA SCREENING o VIA i o CONFERENZA DEI SERVIZI r n VINCOLO i PREORDINATO ALL’ESPROPRIO AUTORIZZAZIONE O DINIEGO PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 20. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info ENTI COINVOLTI Agenzia delle Dogane, Ufficio Tecnico di Finanza ; Assessorato Regionale competente su Piano energetico Assessorato Regionale Urbanistica (o Comune vedi Legge Regionale di subdelega 59) Comune/i territorialmente competente/i (compatibilità PRG); Provincia (vincolo idrogeologico,attraversamento fossi, emissioni in atmosfera); Sovrintendenza Beni Archeologici territorialmente competente; Sovrintendenza Beni Architettonici e Paesaggio; Ministero delle Comunicazioni; Comando militare della Capitale Aereonautica Militare; Marina Militare; Ente Parco competente (se l’impianto è in area parco); Autorità di Bacino; Consorzio di Bonifica ; ENAC; altri enti eventualmente interessati da attraversamenti o interferenze (GSE, Sindaco Comune di Roma, Dip. XII, Dip. X, ARDIS); PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 21. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info Il procedimento autorizzativo, dopo l’approvazione delle linee guida, rimarrà il medesimo perché è regolato dalla legge 241/90 che stabilisce tempi certi, obbliga le amministrazioni ad esprimersi. Resta il problema dei tempi dello screening e della VIA che comunque interrompono i tempi del procedimento La Conferenza, in sede decisoria, termina il procedimento con la stesura di un verbale di diniego o di rilascio dell’autorizzazione; Il diniego e il rilascio dell’autorizzazione devono essere adeguatamente motivati; In caso di dissenso espresso in sede di Conferenza da una amministrazione si ricorre a quanto disposto dalla Legge 241/90 (es Conferenza Stato – Regioni) TUTTO IL PROCEDIMENTO DOVREBBE DURARE NON PIU’ DI 180 GIORNI PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 22. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info Si fa presente che l’eventuale parere negativo di uno dei partecipanti alla Conferenza deve essere debitamente motivato e comunque la Legge 241/90 e s.m.i. stabilisce che: “il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla Conferenza dei Servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella Conferenza dei Servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso” (comma 1 art. 14 quater) “Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.)) (comma 7 art. 14ter); “….l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede” (comma 6-bis art. 14ter). PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 23. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info Ad oggi come Provincia di Roma abbiamo autorizzato 56 impianti fotovoltaici per un totale di circa 138 MWp ed abbiamo in istruttoria circa 50 impianti fotovoltaici per un totale di circa 90 MWp. In totale (tutti gli impianti FER) abbiamo autorizzato circa 150 MWp ed abbiamo in istruttoria impianti per circa 144 MWp Nell’anno 2009 il tempo medio per la conclusione del procedimento – escludendo i periodi di sospensione - è stato di circa 90 giorni. Nell’anno 2010 a causa delle numerose richieste i tempi saranno sicuramente più lunghi Tutte le informazioni sulle procedure, sugli impianti autorizzati e sulle procedure in istruttoria sono sul sito: www.sportelloenergia.info PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 24. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia
  • 25. Dipartimento IV – Servizio Tutela Aria ed Energia tutelaaria@provincia.roma.it – www.sportelloenergia.info GRAZIE PER L’ATTENZIONE PROVINCIA DI ROMA Ufficio Monitoraggi ed Energia