Una lezione livello "terza media" per imparare cos'è il diritto d'autore e come tutelarlo quando si naviga, e quando si producono contenuti online e offline.
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Copyright e Diritto D'Autore - L'ambiente DigitaleAdriana Augenti
Slide della breve lezione tenuta per la Scuola Forense Barese il 19 febbraio 2009 su Diritto d'Autore e applicazioni digitali.
Slide of the short unit about copyright & internet (in Italy) for the future lawyers ;)
Slide su Diritto d'autore, condivisione della conoscenza e produzione materiali pronti per il riuso. Aggiornamento a dicembre 2015 con aggiunta pagina Creative Commons per scegliere licenza, inziativa La Stampa su Creative Commons, le OER nel piano nazionale scuola digitale, risorse blog e presentazione di Simone Aliprandi.
Disclaimer privacy policy e licenze dei contenutiOdgToscana
Slides ddell'avv. Deborah Bianchi per il corso del 14 novembre 2016 su privacy policy e licenze dei contenuti che si è tenuto a Firenze, valido per la formazione giornalisti
Copyright & Creative Commons. Cenni su copyright, creative commons, dominio pubblico e libere utilizzazioni. Presentazione di Maria Lillà Montagnani (Università Bocconi) all'interno del terzo incontro del Corso per Wikipediani in residenza a cura di Remulazz. Milano, 21 marzo 2012.
Intervento al Convegno MICHAEL CULTURE WORKSHOP
Cultural institutions towards Europeana: opportunities, licenses and IPR issues
Le istituzioni culturali verso Europeana: benefici, licenze e IPR.
"diritto di riuso nelle digitalizzazioni. I mille volti della proprietà intellettuale
LIBRO: Pillole di diritto per creativi e musicisti (Aliprandi, 2014)Simone Aliprandi
Il file integrale del libro di Simone Aliprandi "Pillole di diritto per creativi e musicisti. 100 e più risposte su copyright, licenze, marchi e SIAE" (Ledizioni, 2014)
Diritto d’autore,condivisione della conoscenzae produzione di materiali pronti al riuso con alcune indicazioni per costruire pdf accessibili, video sottotitolati e infografiche efficaci. Contiene link a tutotorial. In progress.
Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati".
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Le istituzioni culturali verso Europeana: benefici, licenze e IPR.
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LIBRO: Pillole di diritto per creativi e musicisti (Aliprandi, 2014)Simone Aliprandi
Il file integrale del libro di Simone Aliprandi "Pillole di diritto per creativi e musicisti. 100 e più risposte su copyright, licenze, marchi e SIAE" (Ledizioni, 2014)
Diritto d’autore,condivisione della conoscenzae produzione di materiali pronti al riuso con alcune indicazioni per costruire pdf accessibili, video sottotitolati e infografiche efficaci. Contiene link a tutotorial. In progress.
Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati".
188 Laboratori e Testimonianze realizzate, più di 1.000 docenti invitati da tutto il mondo, per oltre 7.000 ore di lezione. Sono questi i numeri dei bandi Laboratori dal Basso e Testimonianze, realizzati da ARTI – Regione Puglia tra il 2012 e il 2015.
Attraverso attività formative basate sulla domanda, per cui giovani imprenditori pugliesi tra i 18 e i 35 anni sono stati chiamati a scegliere temi, sedi, metodi didattici e docenti, ARTI ha realizzato percorsi formativi pubblici e aperti a tutti , con lezioni trasmesse anche in streaming e disponibili in remoto su una piattaforma dedicata, www.laboratoridalbasso.it
1. Il sistema del copyright e gli
audiovisivi factual
avv. Marcello Mustilli
m.mustilli@blmius.com
2. Queste slides sono concesse in licenza
(CC) Attribuzione - Non commerciale - Non opere
derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT
Tu sei libero:
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Alle seguenti condizioni:
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•Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla
per crearne un'altra.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
3. Agenda
• Principi normativi e prassi contrattuali vigenti in
Italia ed Europa sul sistema normativo dei
copyright
• Focus: contrattualistica di produzione; accesso
ai materiali di archivio e loro utilizzo nella
produzione audiovisiva: eccezioni, limitazioni,
fair use.
5. Il «Film»
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Riforma cinema 2004. Film definito come: “lo spettacolo realizzato su supporti di
qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché
opera dell’ingegno ai sensi della disciplina del diritto d’autore, destinato al pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione (art. 2,
1° co., d.lg. 22.1.2004, n. 28).
Legge Autore: “opera cinematografica”, “opere audiovisive”, “sequenze di immagini in
movimento”.
Riforma cinema 2004: lungometraggio vs. cortometraggio, film di concezione vs. film
documentaristico
U.S.A..: : «Motion picture are audiovisual works consisting of a series of related
images that, when shown in succession, impart an impression of motion, together
with any accompanying sounds» (Copyright Law, title 17 United States Code, chapter
1, section 101)
Giurisprudenza e dottrina : opere audiovisive cinematografiche e “assimilate”
6. Gli autori del film
• Art. 44 L.A. : “Si considerano coautori dell'opera
cinematografica l'autore del soggetto, l'autore
della sceneggiatura, l'autore della musica ed il
direttore artistico”
• Soggetto – trattamento – sceneggiatura
• Regia
• Musica…
7. Musiche
• Colonna: effetti, musicale e dialoghi
• Colonna musicale originale: art. 44 L.A.
• Diritti da acquisire:
– Diritti su testo musicale e su film (ex 44 LA)
– Diritti di fare eseguire, editare e produrre spettano
così a produttore, che potrà cederli secondo esigenze
• Corrispettivi vs. compensi inderogabili per
proiezioni S.I.A.E. (46, 3 co. LA)
8. Musiche/2
• Musiche originali
– Cessione diritti autore su
testo musicale e su film (ex
44 LA)
– Diritti di fare eseguire,
editare e produrre spettano
così a produttore, che potrà
cederli secondo esigenze
• Musiche preesistenti
– Licenza diritti autore su
testo
– (Licenza diritti esecutori e
interpreti)
– (Licenza diritti produttore)
– (Licenza diritti editore cd. di
sincronizzazione)
___________________
Sincronizzazione
9. Produzione factual: peculiarità
• Talvolta coincidenza tra produttore e regista
• «Sceneggiatura» in fase di montaggio
• Fattori di semplificazione (vs. cinema):
– Minor numero di partecipanti
– Costi minori
• Fattori di complessità (vs. cinema):
– Contributi preesistenti problemi connessi
– Impossibile talvolta consenso di tutti
– Normativa italiana basata sull’“opera cinematografica”
10. Il produttore
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Rischio imprenditoriale
Concezione italiana/europea vs. U.S.A.
Art. 44 L.A. “Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del
soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore
artistico
Art. 45 L.A.: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa,
nei limiti indicati dai successivi articoli.”
Art. 45 (segue): “… Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è
indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi
del secondo comma dell'articolo 103 (Pubblico Registro Cinematografico),
prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.”
Art. 46: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore
ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.”
11. Come dimostrare i propri diritti?
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Art. 8 L.A.: “E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato
come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo
pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente
conosciuti come equivalenti al nome vero.”
Art. 45 L.A.: “… Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale
sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma
dell'articolo 103 (Pubblico Registro Cinematografico), prevale la presunzione stabilita
dall'articolo medesimo.”
Art. 103 L.A. “…. La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera
e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono
reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per
le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato
nel secondo comma.”
Art. 104 L.A. : “Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte
interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto
o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di
godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti
medesimi.”
12. Diritti del produttore
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•
Art. 47 L.A.: “Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica
le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico. L'accertamento delle necessità o
meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi
l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge,
è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri..”
Art. 78 ter L.A.: “Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini
in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo
o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle
copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato
membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La
vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie
realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del
pubblico.”
13. Diritti del produttore / 2
• Art. 78 ter (segue): “La durata dei diritti di cui al comma 1 è
di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica
o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è
pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la
durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera
cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in
movimento.”
• Dottrina prevalente: carattere non tassativo dell’elenco di
diritti ex 78 ter. Altri diritti enucleati interpretativamente sono:
– diritto di prima pubblicazione dell’audiovisivo;
– varie elaborazioni quali restauro, introduzione di effetti
speciali; apposizione sottotitoli; comunicazioni al pubblico
14. Natura della produzione / 1
• Organizzazione: attività fattuali e
giuridiche catena contrattuale d.a. e
dir. contratti
• (Finanziamento rilevanza contributi
meramente finanziari principi su
commissione limiti per coproduzioni
superati da Conv. Strasburgo)
15. Natura della produzione / 2
• Normativa generale
• Normativa di settore: incentivi: fondi
cinema, quote TV, tax benefits –
principalmente per le opere
cinematografiche
16. Natura della produzione / 3
• Circolarità delle fasi di:
– Acquisizione disposizione
– Finanziamento vendita
• Finanziare e vendere: due facce della stessa domanda:
– documentario, come cinema: decisiva pre-copertura
del budget a mezzo di pre-vendite
• TV (ormai decisiva anche per cinema)
• Distribuzione theatrical (cinema, ma anche documentario
finanziato MIBAC)
• Home video
• Ecc.
17. La «catena dei diritti»
•
•
•
•
Continuità della catena
Fase di acquisizione vs. disposizione
Clausole di cessione
Atti di disposizione: licenze, appalti,
coproduzioni
18. Acquisizione diritti:
i diritti di immagine/ritratto
• Diritti della personalità: inalienabili, irrinunciabili
problematiche contrattuali
• Art. 10 c.c.. (Abuso dell'immagine altrui):
“Qualora l'immagine di una persona o dei
genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta
o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o
la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero
con pregiudizio al decoro o alla reputazione
della persona stessa o dei detti congiunti,
l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato,
può disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni”
19. Acquisizione diritti/2:
i diritti di immagine/ritratto (segue)
“…fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione è dalla legge consentita”:
Art. 96 L.A.: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o
messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona..(omissis)”.
Art. 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.”
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”
20. Acquisizione diritti/3:
rapporti con archivi
• Archivi e concentrazioni di mercato
• Proprietà vs possesso vs diritti IP
• Elaborazioni e diritti derivativi cancellazione di fatto
del P.D.?
• “Access license” responsabilità contrattuale vs. legale;
opponibililità ai terzi
21. Le libere utilizzazioni / 1
• Eccezioni UE vs. fair use U.S.A.
• Art. 10 (1): “It shall be permissible to make quotations
of a work lawfully made available to the public,
providing that their making is compatible with fair
practice, and their extend does not exceed that
justified by the purpose..” (3-step test)
• Art. 10(2): “mention of source and author”
• EU: Information Society Directive 2001 mancata
armonizzazione implicazioni
22. Le libere utilizzazioni / 2
• Art. 66 L.A.: 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o
amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in
pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico,
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al
pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle
riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché
indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il
discorso fu tenuto.”
23. Le libere utilizzazioni / 3
• Art. 70. L.A. Citazioni. “1. Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro
comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di
critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca
scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative
e per fini non commerciali.”
24. Materiali non protetti
• Materiali non protetti ab origine
– Mere informazioni e dati (salvi diritti banche dati)
– Dati biografici (salvi diritti su opere biografiche)
• Opere cadute in pubblico dominio:
– 70 anni dalla morte
– art. 32 L.A.: “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico,
gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del
dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per
essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.”
25. Post produzione / 1
• Rough cut e final cut
• Il controllo editoriale del committente
• Il mancato completamento del film
26. Post produzione / 2
•
Diritto di paternità
– Art. 48 L.A.: “Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i
loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro
contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.”
– Importanza di credits dettagliati e rispetto ruoli contrattuali
•
Diritto all’integrità
– Disciplina generale. Art. 20 L.A.. Possibilità di opporsi a trattamenti che
possano essere di pregiudizio per “onore e reputazione”.
– Disciplina speciale. Art. 46, co 2. LA. “Salvo patto contrario, il produttore
non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.”.
– Collegamento tra art. 20 e art. 46. co. 2.
27. Le coproduzioni / 1
• Modalità di (co-)finanziamento e organizzazione
• Boom TV e crisi cinema europeo ‘60/’70
• Insufficienza finanziamenti nazionali vs. mercato
USA 250M abitanti
• Prima convenzione Ita-Fra: modello
• Successive convenzioni bilaterali
• Costituzione Fondo Eurimages 1988
28. Coproduzioni / 2
• Copro basate su convenzioni bilaterali:
– Di solito 20% min. – 80% max
– Necessario previo accordo Stati
– Necessaria partecipazione artistica e produttiva
proporzionata ad apporti “Europuddings”, no copro
finanziarie
• Pro: arginata crisi
• Contro: “Europuddings”, crisi lungo periodo resta
29. Coproduzioni / 3
• Convenzione europea sulla coproduzione
cinematografica di Strasburgo 2-10-92:
– Regola copro tri- e multilaterali prevalendo su
disposizioni dei trattati bilaterali contrastanti
– Regola anche copro bilaterali tra Stati senza
convenzioni bilaterali, salvo abbiano fatto riserva
– Partecipazione min. 10% - Consentite
partecipazioni meramente finanziarie
30. Coproduzioni / 4
• Principi generali comuni a trattati su coproduzioni
cinematografiche:
– Equiparazione a film “nazionali” applicazione
benefici: fondi, quote TV, incentivi fiscali
– Meccanismi di bilanciamento e controlli tra Stati
– Ripartizione attività e diritti tendenzialmente
proporzionale a contributi, di solito con territori
esclusivi
31. Coproduzioni / 5
•
•
•
•
Coproduzioni nazionali, europee, internazionali
Coproduzioni “ufficiali” e “non ufficiali”
Con o senza territori esclusivi
Requisiti minimi del contratto:
– Budget totale e degli apporti rispettivi
– Compiti ben dettagliati
Marcello Mustilli