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Agenda
• Principi normativi e prassi contrattuali vigenti in
Italia ed Europa sul sistema normativo dei
copyright
• Focus: contrattualistica di produzione; accesso
ai materiali di archivio e loro utilizzo nella
produzione audiovisiva: eccezioni, limitazioni,
fair use.
Nozioni
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Documentario
Factual
Factual entertainment
Cinematografico vs. televisivo
Il «Film»
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Riforma cinema 2004. Film definito come: “lo spettacolo realizzato su supporti di
qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché
opera dell’ingegno ai sensi della disciplina del diritto d’autore, destinato al pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione (art. 2,
1° co., d.lg. 22.1.2004, n. 28).
Legge Autore: “opera cinematografica”, “opere audiovisive”, “sequenze di immagini in
movimento”.
Riforma cinema 2004: lungometraggio vs. cortometraggio, film di concezione vs. film
documentaristico
U.S.A..: : «Motion picture are audiovisual works consisting of a series of related
images that, when shown in succession, impart an impression of motion, together
with any accompanying sounds» (Copyright Law, title 17 United States Code, chapter
1, section 101)
Giurisprudenza e dottrina : opere audiovisive  cinematografiche e “assimilate”
Gli autori del film
• Art. 44 L.A. : “Si considerano coautori dell'opera
cinematografica l'autore del soggetto, l'autore
della sceneggiatura, l'autore della musica ed il
direttore artistico”
• Soggetto – trattamento – sceneggiatura
• Regia
• Musica…
Musiche
• Colonna: effetti, musicale e dialoghi
• Colonna musicale originale: art. 44 L.A.
• Diritti da acquisire:
– Diritti su testo musicale e su film (ex 44 LA)
– Diritti di fare eseguire, editare e produrre spettano
così a produttore, che potrà cederli secondo esigenze

• Corrispettivi vs. compensi inderogabili per
proiezioni S.I.A.E. (46, 3 co. LA)
Musiche/2
• Musiche originali
– Cessione diritti autore su
testo musicale e su film (ex
44 LA)
– Diritti di fare eseguire,
editare e produrre spettano
così a produttore, che potrà
cederli secondo esigenze

• Musiche preesistenti
– Licenza diritti autore su
testo
– (Licenza diritti esecutori e
interpreti)
– (Licenza diritti produttore)
– (Licenza diritti editore cd. di
sincronizzazione)
___________________
Sincronizzazione
Produzione factual: peculiarità
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• Fattori di complessità (vs. cinema):
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– Normativa italiana basata sull’“opera cinematografica”
Il produttore
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Rischio imprenditoriale
Concezione italiana/europea vs. U.S.A.
Art. 44 L.A. “Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del
soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore
artistico
Art. 45 L.A.: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa,
nei limiti indicati dai successivi articoli.”
Art. 45 (segue): “… Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è
indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi
del secondo comma dell'articolo 103 (Pubblico Registro Cinematografico),
prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.”
Art. 46: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore
ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.”
Come dimostrare i propri diritti?
•

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Art. 8 L.A.: “E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato
come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo
pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente
conosciuti come equivalenti al nome vero.”
Art. 45 L.A.: “… Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale
sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma
dell'articolo 103 (Pubblico Registro Cinematografico), prevale la presunzione stabilita
dall'articolo medesimo.”
Art. 103 L.A. “…. La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera
e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono
reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per
le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato
nel secondo comma.”
Art. 104 L.A. : “Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte
interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto
o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di
godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti
medesimi.”
Diritti del produttore
•

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•
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•

Art. 47 L.A.: “Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica
le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico. L'accertamento delle necessità o
meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi
l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge,
è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri..”
Art. 78 ter L.A.: “Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini
in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo
o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle
copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato
membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La
vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie
realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del
pubblico.”
Diritti del produttore / 2
• Art. 78 ter (segue): “La durata dei diritti di cui al comma 1 è
di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica
o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è
pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la
durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera
cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in
movimento.”
• Dottrina prevalente: carattere non tassativo dell’elenco di
diritti ex 78 ter. Altri diritti enucleati interpretativamente sono:
– diritto di prima pubblicazione dell’audiovisivo;
– varie elaborazioni quali restauro, introduzione di effetti
speciali; apposizione sottotitoli; comunicazioni al pubblico
Natura della produzione / 1
• Organizzazione: attività fattuali e
giuridiche  catena contrattuale  d.a. e
dir. contratti
• (Finanziamento  rilevanza contributi
meramente finanziari  principi su
commissione  limiti per coproduzioni
superati da Conv. Strasburgo)
Natura della produzione / 2
• Normativa generale
• Normativa di settore: incentivi: fondi
cinema, quote TV, tax benefits –
principalmente per le opere
cinematografiche
Natura della produzione / 3
• Circolarità delle fasi di:
– Acquisizione  disposizione
– Finanziamento  vendita
• Finanziare e vendere: due facce della stessa domanda:
– documentario, come cinema: decisiva pre-copertura
del budget a mezzo di pre-vendite
• TV (ormai decisiva anche per cinema)
• Distribuzione theatrical (cinema, ma anche documentario
finanziato MIBAC)
• Home video
• Ecc.
La «catena dei diritti»
•
•
•
•

Continuità della catena
Fase di acquisizione vs. disposizione
Clausole di cessione
Atti di disposizione: licenze, appalti,
coproduzioni
Acquisizione diritti:
i diritti di immagine/ritratto
• Diritti della personalità: inalienabili, irrinunciabili
 problematiche contrattuali
• Art. 10 c.c.. (Abuso dell'immagine altrui):
“Qualora l'immagine di una persona o dei
genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta
o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o
la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero
con pregiudizio al decoro o alla reputazione
della persona stessa o dei detti congiunti,
l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato,
può disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni”
Acquisizione diritti/2:
i diritti di immagine/ritratto (segue)
“…fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione è dalla legge consentita”:
Art. 96 L.A.: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o
messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona..(omissis)”.
Art. 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.”
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”
Acquisizione diritti/3:
rapporti con archivi
• Archivi e concentrazioni di mercato
• Proprietà vs possesso vs diritti IP
• Elaborazioni e diritti derivativi  cancellazione di fatto
del P.D.?
• “Access license”  responsabilità contrattuale vs. legale;
opponibililità ai terzi
Le libere utilizzazioni / 1
• Eccezioni UE vs. fair use U.S.A.
• Art. 10 (1): “It shall be permissible to make quotations
of a work lawfully made available to the public,
providing that their making is compatible with fair
practice, and their extend does not exceed that
justified by the purpose..” (3-step test)
• Art. 10(2): “mention of source and author”
• EU: Information Society Directive 2001  mancata
armonizzazione  implicazioni
Le libere utilizzazioni / 2
• Art. 66 L.A.: 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o
amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in
pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico,
possono essere liberamente riprodotti o comunicati al
pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle
riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché
indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il
discorso fu tenuto.”
Le libere utilizzazioni / 3
• Art. 70. L.A. Citazioni. “1. Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro
comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di
critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca
scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative
e per fini non commerciali.”
Materiali non protetti
• Materiali non protetti ab origine
– Mere informazioni e dati (salvi diritti banche dati)
– Dati biografici (salvi diritti su opere biografiche)

• Opere cadute in pubblico dominio:
– 70 anni dalla morte
– art. 32 L.A.: “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico,
gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del
dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per
essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.”
Post produzione / 1
• Rough cut e final cut
• Il controllo editoriale del committente
• Il mancato completamento del film
Post produzione / 2
•

Diritto di paternità
– Art. 48 L.A.: “Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i
loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro
contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.”
– Importanza di credits dettagliati e rispetto ruoli contrattuali

•

Diritto all’integrità
– Disciplina generale. Art. 20 L.A.. Possibilità di opporsi a trattamenti che
possano essere di pregiudizio per “onore e reputazione”.
– Disciplina speciale. Art. 46, co 2. LA. “Salvo patto contrario, il produttore
non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.”.
– Collegamento tra art. 20 e art. 46. co. 2.
Le coproduzioni / 1
• Modalità di (co-)finanziamento e organizzazione
• Boom TV e crisi cinema europeo ‘60/’70
• Insufficienza finanziamenti nazionali vs. mercato
USA 250M abitanti
• Prima convenzione Ita-Fra: modello
• Successive convenzioni bilaterali
• Costituzione Fondo Eurimages 1988
Coproduzioni / 2
• Copro basate su convenzioni bilaterali:
– Di solito 20% min. – 80% max
– Necessario previo accordo Stati
– Necessaria partecipazione artistica e produttiva
proporzionata ad apporti  “Europuddings”, no copro
finanziarie
• Pro: arginata crisi
• Contro: “Europuddings”, crisi lungo periodo resta
Coproduzioni / 3
• Convenzione europea sulla coproduzione
cinematografica di Strasburgo 2-10-92:
– Regola copro tri- e multilaterali prevalendo su
disposizioni dei trattati bilaterali contrastanti
– Regola anche copro bilaterali tra Stati senza
convenzioni bilaterali, salvo abbiano fatto riserva
– Partecipazione min. 10% - Consentite
partecipazioni meramente finanziarie
Coproduzioni / 4
• Principi generali comuni a trattati su coproduzioni
cinematografiche:
– Equiparazione a film “nazionali”  applicazione
benefici: fondi, quote TV, incentivi fiscali
– Meccanismi di bilanciamento e controlli tra Stati
– Ripartizione attività e diritti tendenzialmente
proporzionale a contributi, di solito con territori
esclusivi
Coproduzioni / 5
•
•
•
•

Coproduzioni nazionali, europee, internazionali
Coproduzioni “ufficiali” e “non ufficiali”
Con o senza territori esclusivi
Requisiti minimi del contratto:
– Budget totale e degli apporti rispettivi
– Compiti ben dettagliati

Marcello Mustilli
Grazie!
Marcello Mustilli
m.mustilli@blmius.com

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  • 1. Il sistema del copyright e gli audiovisivi factual avv. Marcello Mustilli m.mustilli@blmius.com
  • 2. Queste slides sono concesse in licenza (CC) Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT Tu sei libero: •di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera Alle seguenti condizioni: •Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera. •Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali. •Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
  • 3. Agenda • Principi normativi e prassi contrattuali vigenti in Italia ed Europa sul sistema normativo dei copyright • Focus: contrattualistica di produzione; accesso ai materiali di archivio e loro utilizzo nella produzione audiovisiva: eccezioni, limitazioni, fair use.
  • 5. Il «Film» • • • • • Riforma cinema 2004. Film definito come: “lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno ai sensi della disciplina del diritto d’autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione (art. 2, 1° co., d.lg. 22.1.2004, n. 28). Legge Autore: “opera cinematografica”, “opere audiovisive”, “sequenze di immagini in movimento”. Riforma cinema 2004: lungometraggio vs. cortometraggio, film di concezione vs. film documentaristico U.S.A..: : «Motion picture are audiovisual works consisting of a series of related images that, when shown in succession, impart an impression of motion, together with any accompanying sounds» (Copyright Law, title 17 United States Code, chapter 1, section 101) Giurisprudenza e dottrina : opere audiovisive  cinematografiche e “assimilate”
  • 6. Gli autori del film • Art. 44 L.A. : “Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico” • Soggetto – trattamento – sceneggiatura • Regia • Musica…
  • 7. Musiche • Colonna: effetti, musicale e dialoghi • Colonna musicale originale: art. 44 L.A. • Diritti da acquisire: – Diritti su testo musicale e su film (ex 44 LA) – Diritti di fare eseguire, editare e produrre spettano così a produttore, che potrà cederli secondo esigenze • Corrispettivi vs. compensi inderogabili per proiezioni S.I.A.E. (46, 3 co. LA)
  • 8. Musiche/2 • Musiche originali – Cessione diritti autore su testo musicale e su film (ex 44 LA) – Diritti di fare eseguire, editare e produrre spettano così a produttore, che potrà cederli secondo esigenze • Musiche preesistenti – Licenza diritti autore su testo – (Licenza diritti esecutori e interpreti) – (Licenza diritti produttore) – (Licenza diritti editore cd. di sincronizzazione) ___________________ Sincronizzazione
  • 9. Produzione factual: peculiarità • Talvolta coincidenza tra produttore e regista • «Sceneggiatura» in fase di montaggio • Fattori di semplificazione (vs. cinema): – Minor numero di partecipanti – Costi minori • Fattori di complessità (vs. cinema): – Contributi preesistenti  problemi connessi – Impossibile talvolta consenso di tutti – Normativa italiana basata sull’“opera cinematografica”
  • 10. Il produttore • • • • • • Rischio imprenditoriale Concezione italiana/europea vs. U.S.A. Art. 44 L.A. “Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico Art. 45 L.A.: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.” Art. 45 (segue): “… Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103 (Pubblico Registro Cinematografico), prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.” Art. 46: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.”
  • 11. Come dimostrare i propri diritti? • • • • Art. 8 L.A.: “E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.” Art. 45 L.A.: “… Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103 (Pubblico Registro Cinematografico), prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.” Art. 103 L.A. “…. La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.” Art. 104 L.A. : “Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.”
  • 12. Diritti del produttore • • • • • • Art. 47 L.A.: “Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri..” Art. 78 ter L.A.: “Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni; b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.”
  • 13. Diritti del produttore / 2 • Art. 78 ter (segue): “La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.” • Dottrina prevalente: carattere non tassativo dell’elenco di diritti ex 78 ter. Altri diritti enucleati interpretativamente sono: – diritto di prima pubblicazione dell’audiovisivo; – varie elaborazioni quali restauro, introduzione di effetti speciali; apposizione sottotitoli; comunicazioni al pubblico
  • 14. Natura della produzione / 1 • Organizzazione: attività fattuali e giuridiche  catena contrattuale  d.a. e dir. contratti • (Finanziamento  rilevanza contributi meramente finanziari  principi su commissione  limiti per coproduzioni superati da Conv. Strasburgo)
  • 15. Natura della produzione / 2 • Normativa generale • Normativa di settore: incentivi: fondi cinema, quote TV, tax benefits – principalmente per le opere cinematografiche
  • 16. Natura della produzione / 3 • Circolarità delle fasi di: – Acquisizione  disposizione – Finanziamento  vendita • Finanziare e vendere: due facce della stessa domanda: – documentario, come cinema: decisiva pre-copertura del budget a mezzo di pre-vendite • TV (ormai decisiva anche per cinema) • Distribuzione theatrical (cinema, ma anche documentario finanziato MIBAC) • Home video • Ecc.
  • 17. La «catena dei diritti» • • • • Continuità della catena Fase di acquisizione vs. disposizione Clausole di cessione Atti di disposizione: licenze, appalti, coproduzioni
  • 18. Acquisizione diritti: i diritti di immagine/ritratto • Diritti della personalità: inalienabili, irrinunciabili  problematiche contrattuali • Art. 10 c.c.. (Abuso dell'immagine altrui): “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”
  • 19. Acquisizione diritti/2: i diritti di immagine/ritratto (segue) “…fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita”: Art. 96 L.A.: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona..(omissis)”. Art. 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.” Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”
  • 20. Acquisizione diritti/3: rapporti con archivi • Archivi e concentrazioni di mercato • Proprietà vs possesso vs diritti IP • Elaborazioni e diritti derivativi  cancellazione di fatto del P.D.? • “Access license”  responsabilità contrattuale vs. legale; opponibililità ai terzi
  • 21. Le libere utilizzazioni / 1 • Eccezioni UE vs. fair use U.S.A. • Art. 10 (1): “It shall be permissible to make quotations of a work lawfully made available to the public, providing that their making is compatible with fair practice, and their extend does not exceed that justified by the purpose..” (3-step test) • Art. 10(2): “mention of source and author” • EU: Information Society Directive 2001  mancata armonizzazione  implicazioni
  • 22. Le libere utilizzazioni / 2 • Art. 66 L.A.: 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.”
  • 23. Le libere utilizzazioni / 3 • Art. 70. L.A. Citazioni. “1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.”
  • 24. Materiali non protetti • Materiali non protetti ab origine – Mere informazioni e dati (salvi diritti banche dati) – Dati biografici (salvi diritti su opere biografiche) • Opere cadute in pubblico dominio: – 70 anni dalla morte – art. 32 L.A.: “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.”
  • 25. Post produzione / 1 • Rough cut e final cut • Il controllo editoriale del committente • Il mancato completamento del film
  • 26. Post produzione / 2 • Diritto di paternità – Art. 48 L.A.: “Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.” – Importanza di credits dettagliati e rispetto ruoli contrattuali • Diritto all’integrità – Disciplina generale. Art. 20 L.A.. Possibilità di opporsi a trattamenti che possano essere di pregiudizio per “onore e reputazione”. – Disciplina speciale. Art. 46, co 2. LA. “Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.”. – Collegamento tra art. 20 e art. 46. co. 2.
  • 27. Le coproduzioni / 1 • Modalità di (co-)finanziamento e organizzazione • Boom TV e crisi cinema europeo ‘60/’70 • Insufficienza finanziamenti nazionali vs. mercato USA 250M abitanti • Prima convenzione Ita-Fra: modello • Successive convenzioni bilaterali • Costituzione Fondo Eurimages 1988
  • 28. Coproduzioni / 2 • Copro basate su convenzioni bilaterali: – Di solito 20% min. – 80% max – Necessario previo accordo Stati – Necessaria partecipazione artistica e produttiva proporzionata ad apporti  “Europuddings”, no copro finanziarie • Pro: arginata crisi • Contro: “Europuddings”, crisi lungo periodo resta
  • 29. Coproduzioni / 3 • Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica di Strasburgo 2-10-92: – Regola copro tri- e multilaterali prevalendo su disposizioni dei trattati bilaterali contrastanti – Regola anche copro bilaterali tra Stati senza convenzioni bilaterali, salvo abbiano fatto riserva – Partecipazione min. 10% - Consentite partecipazioni meramente finanziarie
  • 30. Coproduzioni / 4 • Principi generali comuni a trattati su coproduzioni cinematografiche: – Equiparazione a film “nazionali”  applicazione benefici: fondi, quote TV, incentivi fiscali – Meccanismi di bilanciamento e controlli tra Stati – Ripartizione attività e diritti tendenzialmente proporzionale a contributi, di solito con territori esclusivi
  • 31. Coproduzioni / 5 • • • • Coproduzioni nazionali, europee, internazionali Coproduzioni “ufficiali” e “non ufficiali” Con o senza territori esclusivi Requisiti minimi del contratto: – Budget totale e degli apporti rispettivi – Compiti ben dettagliati Marcello Mustilli