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LA SCIENZA DAVANTI AI GIUDICI :
LA RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO DIFETTOSO ED I VACCINI.
1. I quesiti.
Le conclusioni assunte dall'Avvocato Generale Michal Bobek della Corte di Giustizia di
Lussemburgo nel caso C-621/15 (Sanofi Pasteur MSD SNC vs Caisse primaire d’assurance
maladie des Hauts-de-Seine e vs Caisse Carpimko), in relazione alle domande pregiudiziali
proposte dalla Corte di Cassazione francese, di interpretazione della Direttiva europea
sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374), sono particolarmente
interessanti perché affrontano il rapporto fra scienza e diritto ai fini della prova della
difettosità di un prodotto e del nesso causale fra il difetto ed il danno.
Nel caso in esame, il presunto prodotto difettoso è un vaccino per l’epatite B che avrebbe
determinato l’insorgenza dalla sclerosi multipla in un soggetto privo di precedenti
personali o familiari di detta malattia e di una predisposizione nota, che avrebbe
manifestato i primi sintomi a breve distanza di tempo dall’inoculazione del vaccino. Pur in
presenza di dette presunzioni, la Corte di Cassazione francese, rilevando la mancanza di un
consenso scientifico a sostegno del presunto nesso causale fra il vaccino per l’ epatite B e la
sclerosi multipla, ha ritenuto di sospendere il giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia
le seguenti questioni pregiudiziali in ordine all’art. 4 della Direttiva 25 luglio 1985 n.374 1
:
a) L’articolo 4 della direttiva 85/3742
osta all’applicazione di presunzioni semplici ai fini
di provare che un vaccino è difettoso e ha causato una malattia, anche se la ricerca medica
non stabilisce, a livello generale, l’esistenza di un nesso causale tra il vaccino e la malattia?
b) La risposta a tale questione sarebbe diversa se la presunzione fosse legale anziché
semplice?
1 E’ pacifico che la direttiva si applica ai casi di danno causati da vaccini difettosi (v., Ad esempio, sentenza 2
dicembre 2009, (C 358/08, EU: C: 2009: 744)).
2 Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.
c) Il nesso causale tra il vaccino e la malattia deve essere dimostrato facendo ricorso a
prove scientifiche?
2. Scienza e diritto.
I quesiti in questione in realtà investono il tema più generale del rapporto fra scienza e
diritto che andrà sempre più intensificandosi con l’avvento delle nuove tecnologie. Nei
prossimi decenni, infatti, il diritto sarà lo strumento di controllo del progresso scientifico e
del cambiamento tecnologico ed i cittadini ricorreranno sempre più ai Tribunali chiedendo
il risarcimento dei danni per le promesse che la biotecnologia e le scienze della vita non
hanno potuto mantenere e per le conseguenze negative derivate. Per comprendere
pienamente la portata del problema, basta esaminare la raccolta di sentenze del Centro di
ricerca ECLT presso l’Università di Pavia3 per rendersi conto di quante volte la
giurisprudenza non abbia tenuto conto delle conoscenze scientifiche, né tantomeno in
modo dirimente, ai fini delle proprie decisioni. Le sorprese che emergono da questa
classificazione sono tante e tutte ben evidenziate in uno studio di Giulia Perotti e di Amedeo
Santosuosso4, che esemplificano quale sia la distanza fra i due saperi. La scienza descrive il
mondo così come è, cerca la verità e stabilisce la realtà dei fatti secondo leggi generali, il
diritto, invece, decide come il mondo dovrebbe essere, applica le regole e valuta le prove
del caso particolare. In questo contesto è possibile conciliare scienza e diritto? Nel tempo si
sono prospettate due soluzioni. La prima, che suggerisce di migliorare la selezione dei
periti, di introdurre specifici corsi di preparazione per i Giudici, di elevare gli standard delle
valutazioni peritali, lasciando comunque al Giudice il potere discrezionale di esaminare e
valutare le prove di natura scientifica. La seconda che, considerando la magistratura
incapace di esprimere una posizione in merito a temi di interesse scientifico, ritiene invece
spetti alla scienza la responsabilità di valutare l’”affidabilità” di una prova, sulla base del
3 https://www.unipv-lawtech.eu/caselaw/index.html
4 Il diritto delle corti, la scienza e la tecnica: una tassonomia
(http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=article&op=view&path%5B%5D=212).
procedimento di peer review, diretto a distinguere la scienza accettabile da quella non
accettabile5
.
3. Le Corti, la scienza e i vaccini.
Entrambe queste posizioni sono ben rappresentate dalle decisioni che le Corti hanno
assunto in tema danni da vaccini (obbligatori e non) nei contenziosi promossi dai cittadini
nei confronti dello Stato e dei produttori di vaccini.
Negli USA, ad esempio, per ridurre la potenziale responsabilità dei produttori di vaccini,
il National Childhood Vaccine Injury Act, approvato nel 1986, ha istituito un programma
federale di compensazione dei danni da vaccino (VICP) quale alternativa “no-fault” al
processo tradizionale nel tribunale civile (non viene ricercata la colpa ma solo il nesso causale tra
danno e vaccino). Il VICP ha una Tabella dei Danni da Vaccino6
che elenca gli effetti collaterali
che sono riconosciuti essere causati dai vaccini. Per ottenere un indennizzo in seguito al
danno, occorre dimostrare di aver sviluppato determinati sintomi clinici e patologie
presenti nella tabella entro un certo lasso di tempo dall’inoculazione del vaccino e che
non sussistano cause alternative e plausibili alle lesioni o alla morte correlata al vaccino.
In sostanza, se un certo sintomo clinico o una patologia non sono nella Tabella dei Danni
da Vaccino, o si sono manifestati al di fuori dell’intervallo di tempo indicato, la richiesta
di risarcimento del danno da vaccino è contestata dal US Department of Health and Human
Services (DHHS) e dal dipartimento di giustizia. Viene quindi esaminata presso la US Court
of Federal Claims di Washington DC (il cd.“Tribunale dei Vaccini”)7, dove il danneggiato deve
dimostrare, tramite cartelle cliniche e dichiarazioni di un medico esperto, che il vaccino
potrebbe aver causato il danno. Dal sito Health Resources and Services Administration (HRSA)8,
un’agenzia del Department of Health and Human Services (DHHS) che contiene le statistiche
5 E’ l’idea dell’Ing. Arthur Kantrowitz che nel 1967 propose di istituire un Tribunale della scienza.
6https://www.acp.it/wp-content/uploads/Tabellatempilatenza.pdf ;
https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/vaccineinjurytable.pdf
7 http://www.uscfc.uscourts.gov/vaccine-programoffice-special-masters
8 https://www.hrsa.gov/gethealthcare/conditions/compensation.html
delle richieste di indennizzo per danno da vaccino9
, si evince però che i Giudici pur potendo
esaminare e valutare liberamente le prove10
, considerano fondamentali ai fini del nesso di
causalità vaccino - danno gli studi e le risultanze scientifiche accettate unanimemente dal
mondo scientifico. In tal senso risultano pertanto risarciti i seguenti danni da vaccino :
danno alla spalla per effetto dell’iniezione, shock anafilattico e sindrome di Guillain-Barré11
in quanto supportati da adeguati studi attestanti il nesso causale generale fra i vaccini
inoculati e dette patologie, mentre non è mai stato riconosciuto un risarcimento danni per
autismo12
, non essendovi un consenso unanime all’interno del mondo scientifico circa la tesi,
sostenuta dal medico britannico Wakefield13
, di una correlazione fra il vaccino esavalente e
MPR (morbillo, parotite e rosolia) e autismo.
In Italia, invece, la giurisprudenza, sulla base di presunzioni, ha accolto le domande di
risarcimento presentate nei confronti del Ministero della Salute per autismo, pur in
mancanza di una accettazione generale da parte della scienza circa la sussistenza di un nesso
di causalità fra il vaccino e detta patologia. In tal senso il Tribunale di Busto Arsizio, sez.
lav., 2.12.2009, Giud. Franca Molinari14, richiamando i criteri cronologico, topologico, di
efficienza e di esclusione ha ritenuto sussistente la “ragionevole probabilità” del nesso
eziologico fra esavalente e MPR e autismo, indipendentemente dalla mancanza di uno
studio unanimemente accettato sul problema.
Il Trib. Pesaro 11.11.2013, Giud. Vincenzo Pio Baldi15
ha accolto la domanda ritenendo, sulla
base della CTU, che la manifestazione dei sintomi dell’autismo, avutisi subito dopo la
9 https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data/vicpmonthlyreporttemplate5_1_17.pdf
10 Il leading case sull’ammissibilità della testimonianza scientifica è il caso Daubert vs Merrel Dow
Pharmaceuticals Inc.
11 http://www.sciencemag.org/news/2017/04/vaccines-trial-us-court-separates-fact-fiction
12 http://www.uscfc.uscourts.gov/autism-decisions-and-background-information
1313 La tesi vaccino trivalente autismo venne inizialmente sostenuta dal medico britannico Andrew Wakefield
in un lavoro pubblicato in The Lancet nel 1998 ma dalla stessa rivista ritirato nel 2010 in ragione di svariate
condotte “antiscientifiche” accertate da un’inchiesta condotta dal General Medical Council e di un non
dichiarato conflitto di interessi dell’autore.
14 https://www.medicinenon.it/wp-content/uploads/delightful-downloads/2013/11/Sentenza-autismo-avv-
saverio-crea-formatted.pdf
15 http://autismovaccini.org
somministrazione del vaccino, fosse causalmente riconducibile alla vaccinazione effettuata
in termini di "attendibile probabilità causale".
Analogamente, il Trib. Rimini, Sez. lav., 15 marzo 2012, n. 14816
ha invece riconosciuto il
diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 sulla scorta della CTU medico-legale espletata
in corso di causa e del criterio cronologico.
Identico metodo ha seguito il Trib. Milano Sez. lavoro, Sent. 24-09-2014, sentendosi
vincolato alle risultanze della CTU e fondando l’accoglimento della domanda sul criterio
della esclusione più che del principio post hoc ergo propter hoc.
4. La scienza è utile per i Giudici?
Fatta questa digressione e venendo ora al caso sottoposto alla Corte di giustizia, la
peculiarità che lo caratterizza è non soltanto l’assenza, da parte della scienza medica, di un
consenso unanime circa la connessione sclerosi multipla e vaccinazione da epatite B,
nonostante il Ministero della Sanità francese nel 1998 abbia sospeso l’attuazione delle
campagne di vaccinazione degli adolescenti in ambito scolastico a causa di alcune
segnalazioni pervenute al sistema di farmacovigilanza nazionale francese (ANSM) dopo le
vaccinazioni massive effettuate dal 1994 al 1997 (20 milioni di persone) ma la negazione, da
parte della scienza, di un nesso eziologico vaccino – malattia demielinizzante.
In questo contesto quali limiti incontra il potere discrezionale del Giudice di valutare gli
elementi di fatto e di utilizzare le presunzioni semplici? E quale ruolo riveste la ricerca
medico scientifica nell’ambito delle prove ed in relazione alle presunzioni? In definitiva :
quanto è utile la scienza per il diritto?
Premesso che la questione delle prove circa il difetto ed il nesso causale nella responsabilità
da prodotto è rimessa al legislatore nazionale e non investe la Direttiva, va detto comunque
16 http://www.comilva.org/wp-content/uploads/2014/09/Sentenza_TdL_Rimini_marzo2012.pdf
che il Giudice nazionale nell’applicare le norme interne deve comunque salvaguardare i
principi di effettività e di equivalenza17
.
Alla luce dei principi anzidetti la ricerca medica ed in genere la scienza non può costituire
condizione di accoglimento di una domanda risarcitoria perché priverebbe la direttiva di
effettività nell’ipotesi in cui la ricerca manchi, indipendentemente dalle altre prove fornite.
Inoltre, la valutazione scientifica del nesso causale non può neppure essere considerata
dirimente e decisoria più di altre prove, ai fini del decidere, perché si tratta pur sempre di
una valutazione generale e non specifica del caso concreto, come quella richiesta al Giudice
e diversamente opinando si imporrebbe un requisito supplementare alla prova richiesta
dall’art. 4 della direttiva in parola.
Di conseguenza, laddove manchi una ricerca medico scientifica ad acclarare un nesso di
causalità non sarà comunque possibile escludere la responsabilità del produttore perché
simile conclusione costituirebbe un’estensione delle eccezioni alla responsabilità di cui
all’art. 7 della Direttiva in parola.
In questi casi è allora possibile provare il nesso causale attraverso le presunzioni che tuttavia
devono essere “sufficientemente rigorose” per evitare un’inversione dell’onere della prova.
L’Avvocato Generale traccia poi un percorso per “assistere in giudice nazionale
nell’effettuare la sua valutazione” circa la rigorosità delle presunzioni.
Innanzitutto, ai fini dell’applicazione della presunzione, la parte deve fornire alcuni
elementi di prova, diversamente la presunzione si risolverebbe in un tautologismo
metodologico, in violazione del principio dell’effettività della direttiva e dell’onere della
prova in capo al danneggiato.
17 è necessario che le norme del diritto nazionale non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano
situazioni simili di natura interna (principio di equivalenza) e che esse non rendano in pratica impossibile o
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva (principio di effettività).
Inoltre, i fatti su cui la presunzione si fonda devono essere rilevanti, cioè presentare un
nesso logico tra la prova presentata e le conclusioni tratte. Sul punto l’Avvocato Generale
non considera irrilevante in assoluto, ad esempio, il criterio cronologico della prossimità
temporale fra la vaccinazione ed insorgenza della malattia, sebbene non si conosca né la
genesi della malattia né il periodo di incubazione. Si tratterà pertanto di verificare nel caso
concreto cosa si intende per prossimità temporale.
Altre presunzioni rilevanti potrebbero essere l’assenza di precedenti personali o familiari e
l'assenza di predisposizione nota della vittima alla malattia.
Infine, i fatti devono essere di per sé sufficienti a giustificare la presunzione.
Quest’ultimo requisito è molto più difficile da intendere nel suo contenuto e per l’esempio
formulato dall’Avvocato Generale con riferimento al diritto della concorrenza deve ritenersi
che un fatto sia di per sé sufficiente a giustificare una presunzione quando non lascia spazio
a cause alternative perché manca qualsiasi altra ragionevole spiegazione.
Diversamente, se non sussiste detta condizione, il fatto costituisce una prova debole.
Soltanto in presenza delle condizioni anzidette anche il difetto potrà essere dedotto dal
nesso causale, tenuto conto che ai sensi dell’art. 6 della Direttiva, un prodotto specifico deve
intendersi difettoso se, più in generale, è ritenuto pericoloso (non offre la sicurezza che ci si
può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze).
In definitiva dunque, la ricerca medica e più in generale la scienza, ai fini della
responsabilità del produttore, non è considerata né una prova esclusiva né tantomeno
privilegiata del difetto e del nesso di causalità difetto – danno, dovendo essere liberamente
valutata dal Giudice.
La mancanza di una prova scientifica e/o di una ricerca medica circa il nesso di causalità
può essere agevolmente sostituita da presunzioni, purchè rigorose, che non determino
un’inversione dell’onere probatorio in capo al danneggiato.
Si tratterà pertanto di capire se la Corte di Giustizia abbraccerà pienamente la tesi
dell’Avvocato Generale e come, nell’ambito dei singoli Stati, saranno applicate le
presunzioni, trattandosi all’evidenza di valutazioni soggettive che investono la rilevanza e
la giustificazione dei fatti posti a fondamento della prova.
Da ultimo, le conclusioni raggiunte, di applicazione generale alla direttiva della
responsabilità da prodotto difettoso, potrebbero aprire il fronte a un maggiore contenzioso
nei confronti dei produttori in ragione dell’incessante progresso tecnologico che
caratterizza il settore medico-scientifico e della carenza delle tempistiche necessarie per
effettuare studi, anche epidemiologici, significativi utilizzabili in contrapposizione alle
presunzioni.
Milano lì 6 giugno 2017 (Avv. Gigliola Pirotta)

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La scienza davanti ai giudici

  • 1. LA SCIENZA DAVANTI AI GIUDICI : LA RESPONSABILITA’ DA PRODOTTO DIFETTOSO ED I VACCINI. 1. I quesiti. Le conclusioni assunte dall'Avvocato Generale Michal Bobek della Corte di Giustizia di Lussemburgo nel caso C-621/15 (Sanofi Pasteur MSD SNC vs Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine e vs Caisse Carpimko), in relazione alle domande pregiudiziali proposte dalla Corte di Cassazione francese, di interpretazione della Direttiva europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374), sono particolarmente interessanti perché affrontano il rapporto fra scienza e diritto ai fini della prova della difettosità di un prodotto e del nesso causale fra il difetto ed il danno. Nel caso in esame, il presunto prodotto difettoso è un vaccino per l’epatite B che avrebbe determinato l’insorgenza dalla sclerosi multipla in un soggetto privo di precedenti personali o familiari di detta malattia e di una predisposizione nota, che avrebbe manifestato i primi sintomi a breve distanza di tempo dall’inoculazione del vaccino. Pur in presenza di dette presunzioni, la Corte di Cassazione francese, rilevando la mancanza di un consenso scientifico a sostegno del presunto nesso causale fra il vaccino per l’ epatite B e la sclerosi multipla, ha ritenuto di sospendere il giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali in ordine all’art. 4 della Direttiva 25 luglio 1985 n.374 1 : a) L’articolo 4 della direttiva 85/3742 osta all’applicazione di presunzioni semplici ai fini di provare che un vaccino è difettoso e ha causato una malattia, anche se la ricerca medica non stabilisce, a livello generale, l’esistenza di un nesso causale tra il vaccino e la malattia? b) La risposta a tale questione sarebbe diversa se la presunzione fosse legale anziché semplice? 1 E’ pacifico che la direttiva si applica ai casi di danno causati da vaccini difettosi (v., Ad esempio, sentenza 2 dicembre 2009, (C 358/08, EU: C: 2009: 744)). 2 Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.
  • 2. c) Il nesso causale tra il vaccino e la malattia deve essere dimostrato facendo ricorso a prove scientifiche? 2. Scienza e diritto. I quesiti in questione in realtà investono il tema più generale del rapporto fra scienza e diritto che andrà sempre più intensificandosi con l’avvento delle nuove tecnologie. Nei prossimi decenni, infatti, il diritto sarà lo strumento di controllo del progresso scientifico e del cambiamento tecnologico ed i cittadini ricorreranno sempre più ai Tribunali chiedendo il risarcimento dei danni per le promesse che la biotecnologia e le scienze della vita non hanno potuto mantenere e per le conseguenze negative derivate. Per comprendere pienamente la portata del problema, basta esaminare la raccolta di sentenze del Centro di ricerca ECLT presso l’Università di Pavia3 per rendersi conto di quante volte la giurisprudenza non abbia tenuto conto delle conoscenze scientifiche, né tantomeno in modo dirimente, ai fini delle proprie decisioni. Le sorprese che emergono da questa classificazione sono tante e tutte ben evidenziate in uno studio di Giulia Perotti e di Amedeo Santosuosso4, che esemplificano quale sia la distanza fra i due saperi. La scienza descrive il mondo così come è, cerca la verità e stabilisce la realtà dei fatti secondo leggi generali, il diritto, invece, decide come il mondo dovrebbe essere, applica le regole e valuta le prove del caso particolare. In questo contesto è possibile conciliare scienza e diritto? Nel tempo si sono prospettate due soluzioni. La prima, che suggerisce di migliorare la selezione dei periti, di introdurre specifici corsi di preparazione per i Giudici, di elevare gli standard delle valutazioni peritali, lasciando comunque al Giudice il potere discrezionale di esaminare e valutare le prove di natura scientifica. La seconda che, considerando la magistratura incapace di esprimere una posizione in merito a temi di interesse scientifico, ritiene invece spetti alla scienza la responsabilità di valutare l’”affidabilità” di una prova, sulla base del 3 https://www.unipv-lawtech.eu/caselaw/index.html 4 Il diritto delle corti, la scienza e la tecnica: una tassonomia (http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=article&op=view&path%5B%5D=212).
  • 3. procedimento di peer review, diretto a distinguere la scienza accettabile da quella non accettabile5 . 3. Le Corti, la scienza e i vaccini. Entrambe queste posizioni sono ben rappresentate dalle decisioni che le Corti hanno assunto in tema danni da vaccini (obbligatori e non) nei contenziosi promossi dai cittadini nei confronti dello Stato e dei produttori di vaccini. Negli USA, ad esempio, per ridurre la potenziale responsabilità dei produttori di vaccini, il National Childhood Vaccine Injury Act, approvato nel 1986, ha istituito un programma federale di compensazione dei danni da vaccino (VICP) quale alternativa “no-fault” al processo tradizionale nel tribunale civile (non viene ricercata la colpa ma solo il nesso causale tra danno e vaccino). Il VICP ha una Tabella dei Danni da Vaccino6 che elenca gli effetti collaterali che sono riconosciuti essere causati dai vaccini. Per ottenere un indennizzo in seguito al danno, occorre dimostrare di aver sviluppato determinati sintomi clinici e patologie presenti nella tabella entro un certo lasso di tempo dall’inoculazione del vaccino e che non sussistano cause alternative e plausibili alle lesioni o alla morte correlata al vaccino. In sostanza, se un certo sintomo clinico o una patologia non sono nella Tabella dei Danni da Vaccino, o si sono manifestati al di fuori dell’intervallo di tempo indicato, la richiesta di risarcimento del danno da vaccino è contestata dal US Department of Health and Human Services (DHHS) e dal dipartimento di giustizia. Viene quindi esaminata presso la US Court of Federal Claims di Washington DC (il cd.“Tribunale dei Vaccini”)7, dove il danneggiato deve dimostrare, tramite cartelle cliniche e dichiarazioni di un medico esperto, che il vaccino potrebbe aver causato il danno. Dal sito Health Resources and Services Administration (HRSA)8, un’agenzia del Department of Health and Human Services (DHHS) che contiene le statistiche 5 E’ l’idea dell’Ing. Arthur Kantrowitz che nel 1967 propose di istituire un Tribunale della scienza. 6https://www.acp.it/wp-content/uploads/Tabellatempilatenza.pdf ; https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/vaccineinjurytable.pdf 7 http://www.uscfc.uscourts.gov/vaccine-programoffice-special-masters 8 https://www.hrsa.gov/gethealthcare/conditions/compensation.html
  • 4. delle richieste di indennizzo per danno da vaccino9 , si evince però che i Giudici pur potendo esaminare e valutare liberamente le prove10 , considerano fondamentali ai fini del nesso di causalità vaccino - danno gli studi e le risultanze scientifiche accettate unanimemente dal mondo scientifico. In tal senso risultano pertanto risarciti i seguenti danni da vaccino : danno alla spalla per effetto dell’iniezione, shock anafilattico e sindrome di Guillain-Barré11 in quanto supportati da adeguati studi attestanti il nesso causale generale fra i vaccini inoculati e dette patologie, mentre non è mai stato riconosciuto un risarcimento danni per autismo12 , non essendovi un consenso unanime all’interno del mondo scientifico circa la tesi, sostenuta dal medico britannico Wakefield13 , di una correlazione fra il vaccino esavalente e MPR (morbillo, parotite e rosolia) e autismo. In Italia, invece, la giurisprudenza, sulla base di presunzioni, ha accolto le domande di risarcimento presentate nei confronti del Ministero della Salute per autismo, pur in mancanza di una accettazione generale da parte della scienza circa la sussistenza di un nesso di causalità fra il vaccino e detta patologia. In tal senso il Tribunale di Busto Arsizio, sez. lav., 2.12.2009, Giud. Franca Molinari14, richiamando i criteri cronologico, topologico, di efficienza e di esclusione ha ritenuto sussistente la “ragionevole probabilità” del nesso eziologico fra esavalente e MPR e autismo, indipendentemente dalla mancanza di uno studio unanimemente accettato sul problema. Il Trib. Pesaro 11.11.2013, Giud. Vincenzo Pio Baldi15 ha accolto la domanda ritenendo, sulla base della CTU, che la manifestazione dei sintomi dell’autismo, avutisi subito dopo la 9 https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data/vicpmonthlyreporttemplate5_1_17.pdf 10 Il leading case sull’ammissibilità della testimonianza scientifica è il caso Daubert vs Merrel Dow Pharmaceuticals Inc. 11 http://www.sciencemag.org/news/2017/04/vaccines-trial-us-court-separates-fact-fiction 12 http://www.uscfc.uscourts.gov/autism-decisions-and-background-information 1313 La tesi vaccino trivalente autismo venne inizialmente sostenuta dal medico britannico Andrew Wakefield in un lavoro pubblicato in The Lancet nel 1998 ma dalla stessa rivista ritirato nel 2010 in ragione di svariate condotte “antiscientifiche” accertate da un’inchiesta condotta dal General Medical Council e di un non dichiarato conflitto di interessi dell’autore. 14 https://www.medicinenon.it/wp-content/uploads/delightful-downloads/2013/11/Sentenza-autismo-avv- saverio-crea-formatted.pdf 15 http://autismovaccini.org
  • 5. somministrazione del vaccino, fosse causalmente riconducibile alla vaccinazione effettuata in termini di "attendibile probabilità causale". Analogamente, il Trib. Rimini, Sez. lav., 15 marzo 2012, n. 14816 ha invece riconosciuto il diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 sulla scorta della CTU medico-legale espletata in corso di causa e del criterio cronologico. Identico metodo ha seguito il Trib. Milano Sez. lavoro, Sent. 24-09-2014, sentendosi vincolato alle risultanze della CTU e fondando l’accoglimento della domanda sul criterio della esclusione più che del principio post hoc ergo propter hoc. 4. La scienza è utile per i Giudici? Fatta questa digressione e venendo ora al caso sottoposto alla Corte di giustizia, la peculiarità che lo caratterizza è non soltanto l’assenza, da parte della scienza medica, di un consenso unanime circa la connessione sclerosi multipla e vaccinazione da epatite B, nonostante il Ministero della Sanità francese nel 1998 abbia sospeso l’attuazione delle campagne di vaccinazione degli adolescenti in ambito scolastico a causa di alcune segnalazioni pervenute al sistema di farmacovigilanza nazionale francese (ANSM) dopo le vaccinazioni massive effettuate dal 1994 al 1997 (20 milioni di persone) ma la negazione, da parte della scienza, di un nesso eziologico vaccino – malattia demielinizzante. In questo contesto quali limiti incontra il potere discrezionale del Giudice di valutare gli elementi di fatto e di utilizzare le presunzioni semplici? E quale ruolo riveste la ricerca medico scientifica nell’ambito delle prove ed in relazione alle presunzioni? In definitiva : quanto è utile la scienza per il diritto? Premesso che la questione delle prove circa il difetto ed il nesso causale nella responsabilità da prodotto è rimessa al legislatore nazionale e non investe la Direttiva, va detto comunque 16 http://www.comilva.org/wp-content/uploads/2014/09/Sentenza_TdL_Rimini_marzo2012.pdf
  • 6. che il Giudice nazionale nell’applicare le norme interne deve comunque salvaguardare i principi di effettività e di equivalenza17 . Alla luce dei principi anzidetti la ricerca medica ed in genere la scienza non può costituire condizione di accoglimento di una domanda risarcitoria perché priverebbe la direttiva di effettività nell’ipotesi in cui la ricerca manchi, indipendentemente dalle altre prove fornite. Inoltre, la valutazione scientifica del nesso causale non può neppure essere considerata dirimente e decisoria più di altre prove, ai fini del decidere, perché si tratta pur sempre di una valutazione generale e non specifica del caso concreto, come quella richiesta al Giudice e diversamente opinando si imporrebbe un requisito supplementare alla prova richiesta dall’art. 4 della direttiva in parola. Di conseguenza, laddove manchi una ricerca medico scientifica ad acclarare un nesso di causalità non sarà comunque possibile escludere la responsabilità del produttore perché simile conclusione costituirebbe un’estensione delle eccezioni alla responsabilità di cui all’art. 7 della Direttiva in parola. In questi casi è allora possibile provare il nesso causale attraverso le presunzioni che tuttavia devono essere “sufficientemente rigorose” per evitare un’inversione dell’onere della prova. L’Avvocato Generale traccia poi un percorso per “assistere in giudice nazionale nell’effettuare la sua valutazione” circa la rigorosità delle presunzioni. Innanzitutto, ai fini dell’applicazione della presunzione, la parte deve fornire alcuni elementi di prova, diversamente la presunzione si risolverebbe in un tautologismo metodologico, in violazione del principio dell’effettività della direttiva e dell’onere della prova in capo al danneggiato. 17 è necessario che le norme del diritto nazionale non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni simili di natura interna (principio di equivalenza) e che esse non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva (principio di effettività).
  • 7. Inoltre, i fatti su cui la presunzione si fonda devono essere rilevanti, cioè presentare un nesso logico tra la prova presentata e le conclusioni tratte. Sul punto l’Avvocato Generale non considera irrilevante in assoluto, ad esempio, il criterio cronologico della prossimità temporale fra la vaccinazione ed insorgenza della malattia, sebbene non si conosca né la genesi della malattia né il periodo di incubazione. Si tratterà pertanto di verificare nel caso concreto cosa si intende per prossimità temporale. Altre presunzioni rilevanti potrebbero essere l’assenza di precedenti personali o familiari e l'assenza di predisposizione nota della vittima alla malattia. Infine, i fatti devono essere di per sé sufficienti a giustificare la presunzione. Quest’ultimo requisito è molto più difficile da intendere nel suo contenuto e per l’esempio formulato dall’Avvocato Generale con riferimento al diritto della concorrenza deve ritenersi che un fatto sia di per sé sufficiente a giustificare una presunzione quando non lascia spazio a cause alternative perché manca qualsiasi altra ragionevole spiegazione. Diversamente, se non sussiste detta condizione, il fatto costituisce una prova debole. Soltanto in presenza delle condizioni anzidette anche il difetto potrà essere dedotto dal nesso causale, tenuto conto che ai sensi dell’art. 6 della Direttiva, un prodotto specifico deve intendersi difettoso se, più in generale, è ritenuto pericoloso (non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze). In definitiva dunque, la ricerca medica e più in generale la scienza, ai fini della responsabilità del produttore, non è considerata né una prova esclusiva né tantomeno privilegiata del difetto e del nesso di causalità difetto – danno, dovendo essere liberamente valutata dal Giudice. La mancanza di una prova scientifica e/o di una ricerca medica circa il nesso di causalità può essere agevolmente sostituita da presunzioni, purchè rigorose, che non determino un’inversione dell’onere probatorio in capo al danneggiato.
  • 8. Si tratterà pertanto di capire se la Corte di Giustizia abbraccerà pienamente la tesi dell’Avvocato Generale e come, nell’ambito dei singoli Stati, saranno applicate le presunzioni, trattandosi all’evidenza di valutazioni soggettive che investono la rilevanza e la giustificazione dei fatti posti a fondamento della prova. Da ultimo, le conclusioni raggiunte, di applicazione generale alla direttiva della responsabilità da prodotto difettoso, potrebbero aprire il fronte a un maggiore contenzioso nei confronti dei produttori in ragione dell’incessante progresso tecnologico che caratterizza il settore medico-scientifico e della carenza delle tempistiche necessarie per effettuare studi, anche epidemiologici, significativi utilizzabili in contrapposizione alle presunzioni. Milano lì 6 giugno 2017 (Avv. Gigliola Pirotta)