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La Conservazione del Digitale
Roberto Guarasci
Università della Calabria
Macerata 26 ottobre 2012
Macerata 26 ottobre 2012
Massimiliano d’Asburgo (1459 – 1519) regna insieme al padre
Federico III sull’Austria e sulla Germania meridionale e grazie
alle nozze con Maria di Borgogna è reggente dei Paesi Bassi
in nome del figlio Filippo. In un successivo matrimonio, nel
1494, sposa Bianca Maria Sforza, figlia del duca di Milano e
ottiene il controllo su parte dell’Italia settentrionale.
Le crescenti dimensioni dell’impero lo obbligano a immaginare
un sistema di raccolta e trasmissione delle informazioni.
La nascita dei servizi postali
Macerata 26 ottobre 2012
1490
Convoca a Innsbruck Francesco e Janetto Tassis, figli di Alessandro, creatore
del servizio dei corrieri papali.
Istituzione di un regolare servizio postale da innsbruck a Bruxelles e poi a
Granada e Toledo.
Un corriere copriva circa 180 km al giorno. Il sistema riprendeva quello
romano del periodo augusteo. Riprende valore lo scritto rispetto all’oralità.
La trasmissione dell’informazione non sempre era affidata allo scritto ma, in
ragione della riservatezza, spesso lo scritto era solo l’identificativo
dell’affidabilità del messaggero: il concetto di reputazione.
Macerata 26 ottobre 2012
Luigi XI di Francia ed Edoardo IV d’Inghilterra avevano già provato a
costruire un sistema simile a quello di Massimiliano ma non furono
capaci di mantenerlo in esercizio per i costi estremamente alti e per il
fatto che potevano prescriverne il funzionamento solo all’interno dei
propri domini;
L’uso di un appaltatore privato – i Tassis – permetteva di superare i limiti
territoriali del committente e permetteva loro di lavorare per il profitto
facendosi garanti del servizio.
1516: Carlo V estende la rete del servizio postale imperiale e concede
la possibilità di utilizzo anche ai clienti privati.
La nascita dei servizi postali
Macerata 26 ottobre 2012
Nello spedir stafette si mette sopra
la coperta del piego da una parte
sotto la mansione [stazione] un
segno simile ad una Staffa, dall’altra
parte il giorno, et hora, che parte. Et
se bene si suol mandare una lista
con i nomi di tutte le Poste, che sono
dal luogo d’onde parte sino doue
sono indrizzate, non si deue per
questo lasciar di porui il giorno et
hora sopra il piego; perché molte
volte i Maestri di Poste, o i
Postiglioni le perdono, o fanno
perdere a posta, acciò non si vegga,
chi ha mancato del debito suo…
Staffetta MI-GE spedita il 23.7.1544, colla scritta di pagata dentro il simbolo di staffetta, in alto nel margine a sinistra (ASMI, Miscellanea
storica,busta. 42).
La nascita dei servizi postali
Macerata 26 ottobre 2012
1520. Tragitto Firenze/Roma in cinque/sei giorni; Firenze/Parigi
venti/ventidue giorni; Firenze/Bruges venticinque giorni;
Venezia/Costantinopoli ventiquattro/trentasei giorni.
I tariffari dei corrieri erano a scalare in relazione al tempo impiegato per
la consegna.
Sull’involucro esterno del plico si annotavano l’ora di spedizione e di
arrivo in ciascuna stazione di posta.
Si consolida definitivamente il concetto di informazione come
testimonianza scritta. Per il passato questa tipologia è solo un
piccolo frammento del tutto per cui bisogna valutare con
attenzione anche altre fonti.
La nascita dei servizi postali
ANDREW PETTEGREE, L’Invenzione delle notizie: come il mondo
arrivò a conoscersi, Einaudi, Torino, 2015
Le fonti
Stabiliamo comunque cos’è un documento
Una stella è un documento? Un tronco trascinato da un torrente è un
documento? Un animale è un documento? No, Ma sono documenti le
fotografie e i cataloghi delle stelle, i sassi di un museo di mineralogia,
gli animali classificati ed esposti in uno zoo…
Un’antilope di una nuova specie viene scoperta in Africa.. una notizia
giornalistica fa conoscere l’evento… la scoperta è oggetto di una
comunicazione all’accademia delle scienze. Un professore ne fa
oggetto di insegnamento nel suo corso. L’animale vivo è messo in
uno zoo e classificato. Una volta morto viene imbalsamato e
conservato nel museo di storia naturale. Sull’evento viene realizzato
poi un documentario scientifico e vengono scritte monografie
sull’argomento che sono catalogate in biblioteca…
SUZANNE BRIET, Que est ce que la Documentation, 1951
Roberto Guarasci
Il Biglietto del Treno
Roberto Guarasci
FORMAZIONE DEL DOCUMENTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.
Articolo 3.
Formazione del documento informatico
1.Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
a)redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b)acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,
acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico,
acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c)registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla
presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d)generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni,
provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una
struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
Roberto Guarasci
FORMAZIONE DEL DOCUMENTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005.
Articolo 3.
Formazione del documento informatico
Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le caratteristiche di
immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito della
medesima operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di
dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una
estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.
LE NORME
11
2014
Legge 244/2007 art. 1, commi 209-213
Fatturazione Elettronica
209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni
imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213,
l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti
con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici
nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004,
n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
DM MeF 55/2013
A far data dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali non potranno accettare
fatture che non siano elettroniche e dal 6 settembre non potranno, in assenza,
procedere ad alcun pagamento.
Decreto Legislativo n. 127/15
disciplina ed estende la fatturazione elettronica alle transazioni fra privati
a far data dal 1 luglio 2016.
20072016
LE NORME
12
CAD Art. 21
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
2-bis). Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cui
all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se
fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con
firma elettronica qualificata o con firma digitale”.
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 [ 30.6.2014 DL 23.12.2013 n. 145] gli
accordi di cui al comma 1 [ dell’art. 15 Legge 241/90] sono sottoscritti con
firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, (con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra
firma elettronica qualificata,) pena la nullità degli stessi.
L. 221/2012 Art. 6
Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica
amministrazione e conservazione degli atti notarili
20102012
LE NORME
13
Modifica dell'articolo 6, comma 4, del “decreto sviluppo II” che indicava
come termine di decorrenza il 1 gennaio 2013, stabilendo che l'obbligo della
forma elettronica, a pena di nullità, decorre:
dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa;
dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.
DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9
Art. 6 comma 6
2013
LE NORME
14
2014
«Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti
processuali). -- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere
dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti
processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. …
LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228
LE NORME
15
2016
D.L. n. 83 del 2015 Art. 20
Differimento dal 1 luglio 2016, dell'entrata in vigore del processo
amministrativo telematico.
DECRETO LEGISLATIVO 104/10, ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 44 DELLA
LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL
RIORDINO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, ALLEGATO 2
Art. 5, comma 3:
3. Allorchè riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario
forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice
cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per
estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della
segreteria".
Fino ad oggi il problema non esisteva….
16
Il Digitale era solo
una copia di lavoro.
La validità giuridica
restava al cartaceo….
Il modello funzionale per i documenti analogici
17
Utenza Protocollo Trattazione
Conservazione
(corrente +
deposito)
Scarto
Conservazione
o versamento
Politiche di
Conservazione
Scarto
Conservazione
definitiva
Il modello funzionale per i documenti digitali
18
Pacchetto di
versamento
Pacchetto di
Archiviazione
Pacchetto di
esibizione
Manuale di Conservazione
Soggetto
produttore
utenti
Protocollo
Repertori
GeDoc
Il Codice dell’Amministrazione Digitale
LEGGE 17 dicembre 2012 n. 221
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (cosiddetto
«Decreto Crescita 2.0».
LEGGE 9 agosto 2013 n. 98
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cosiddetto «Decreto del
Fare»)
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82, integrato e modificato dal
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 n. 235.
19
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato.
La conservazione
20
CAD Art. 44
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce assicura:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e
dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui
all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) l'integrità del documento;
c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni
identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B
a tale decreto.
La conservazione
21
1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un
responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati
personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, ove
previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella
definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.
1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei
documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di
conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi
previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono
idonee garanzie organizzative e tecnologiche
Art. 44
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.
La conservazione
22
44-bis
Conservatori accreditati
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei
documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto
di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti
del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono
l’accreditamento presso Agenzia per l’Italia Digitale.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del
comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con
capitale sociale non inferiore a euro 200.000.
La cosa è destinata ad aggravarsi
23
ANPR
Domicilio
Digitale
Poi arrivarono i social network…
24
Sistema Pubblico Identità Digitale
25
Art. 17 comma 2 -ter Legge 98/2013
Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti
pubblici e privati che, previo accreditamento da parte
dell’Agenzia per l’Italia digitale, secondo modalità definite con
il decreto di cui al comma 2 -sexies , gestiscono i servizi di
registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli
strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese
per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di
erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta
degli interessati.
Sistema Pubblico Identità Digitale: DPCM 24.10.2014
26
Art. 13
(Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi )
1. I fornitori di servizi possono aderire allo SPID
stipulando apposita convenzione con l'Agenzia
il cui schema è definito nell'ambito dei
regolamenti attuativi di cui all'articolo 4.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2 del CAD, aderiscono
allo SPID, secondo le modalità stabilite
dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, entro
ventiquattro mesi successivi all'accreditamento
del primo gestore dell'identità digitale.
Sistema Pubblico Identità Digitale: i certificatori
27
Sabato, 19 Dicembre, 2015
InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Telecom Italia Trust Technologies Srl, sono le prime
tre aziende accreditate come gestori di identità digitali SPID.
L'Agenzia per l'Italia Digitale ha concluso le procedure di accreditamento dei primi
gestori di identità digitale SPID: InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Telecom Italia Trust
Technologies Srl, rispondendo alle caratteristiche definite dalla normativa, sono le prime
tre aziende accreditate.
Identità Digitale Europea
28
REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
(76) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione,
possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire
in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.
Identità Digitale Europea
29
REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Articolo 12
Cooperazione e interoperabilità
1. I regimi nazionali di identificazione elettronica notificati a norma dell’articolo 9,
paragrafo 1, sono interoperabili.
ANPR
30
 Cambio di
residenza
 Dichiarazion
e nascita
 Dichiarazion
e morte
 Domicilio
digitale
 Indice posta
elettronica
 Anagrafe
vie e numeri
civici
1. Allineamento
basi di dati
2. Notifiche e
domiciliazioni
3. Censimento
continuo
ANPR
31
Identità digitale e domicilio digitale
32
La Corte di cassazione, sez. V penale, con
sentenza n. 42021 del 26 ottobre 2012, ha
dichiarato legittima la querela presentata
dal legale rappresentante di una società
contro un ex dipendente, reo di aver violato
il server di posta elettronica di cui la stessa
società è titolare.
I motivi della decisione si basano
sull’art. 615 ter cod.pen. e sulle
intenzioni del legislatore quando,
attraverso la legge n. 547/1993, ha
innovato il codice penale,
assicurando - nella sezione del
codice dedicata ai delitti contro la
inviolabilità del domicilio - tutela al
“domicilio informatico”, inteso
quale spazio ideale (ma anche
fisico in cui sono contenuti i dati
informatici) di pertinenza della
persona, ad esso estendendo la
tutela della riservatezza della sfera
individuale, quale bene anche
costituzionalmente protetto.
Identità digitale e domicilio digitale
33
Viene estesa la tutela del domicilio
informatico, in quanto si riconosce il diritto
di essere tutelato a chiunque abbia
racchiuso nel proprio domicilio dei dati,
indipendentemente dalla loro natura e da
quella del titolare.
.
Si continui a richiedere che, affinché possa
essere azionata la tutela, il sistema oggetto
del reato sia protetto dalle misure di
sicurezza idonee a creare impedimento
o comunque minimo ostacolo
all’intrusione di terzi non graditi
Identità digitale e domicilio digitale
.
Art. 14 Legge 98/2013
Misure per favorire la diffusione del domicilio
digitale
«3 -quater . All’atto della richiesta del
documento unificato , ovvero all’atto
dell’iscrizione anagrafica o della
dichiarazione di cambio di residenza a partire
dall’entrata a regime dell’Anagrafe nazionale
della popolazione residente,
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è
assegnata al cittadino una
casella di posta elettronica certificata, di cui
all’articolo 16 -bis, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di
domicilio digitale.. 34
Identità digitale e firme
35
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica ( ad esempio
l’identificazione sul web);
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a
un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (ad esempio il pin del bancomat);
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata
su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della
firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,
che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 Febbraio 2013
Regole tecniche in materia di generazione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3, lettera b), comma
2, 36 comma 2, e 71. (G.U. del n. 117 del 21 maggio 2013.)
Identità digitale e firme: UE
36
REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
(49) Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma
elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma
elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al
diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti
previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe
avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.
Identità digitale e firme: UE
37
REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Firme elettroniche
Articolo 25
Effetti giuridici delle firme elettroniche
1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in
procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per
firme elettroniche qualificate.
2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
3. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è
riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.
Identità digitale e firme: UE
38
REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Articolo 27
Firme elettroniche nei servizi pubblici
3. Gli Stati membri non richiedono, per un utilizzo transfrontaliero in un servizio online
offerto da un organismo del settore pubblico, una firma elettronica dotata di un livello
di garanzia di sicurezza più elevato di quello della firma elettronica qualificata.
La sottoscrizione
39
REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE
.Il regolamento entrerà in vigore e sarà direttamente applicabile in tutti
gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento, il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quindi sarà
in vigore dal 17 settembre 2014. Il predetto regolamento si applica a
decorrere dal 1 luglio 2016, ad eccezione delle disposizioni riportate
nell’art. 52.
La conservazione: riassumiamo
40
 Non è un prodotto che si acquista: non
esistono soluzioni universalmente valide.
 Non si identifica con la conversione o
riproduzione su supporti di qualunque
natura né con le procedure di backup
 Non è la conservazione dei documenti nel
sistema di protocollo
 E’ un modello organizzativo con il
supporto di tecnologie abilitanti.
 E’ un insieme di attività integrate nel
processo di gestione del ciclo di vita.
 Deve prevedere una valutazione
aggiornata del rischio.
 Non può essere realizzata ex post.
 E’ un obbligo per tutte le P.A.
Cominciamo solo ora ad avvertire realmente il problema!
Professioni e Mercato del Lavoro
• Crisi del mercato del lavoro in Europa: 26 milioni di senza lavoro.
• Le aziende non riescono a trovare un numero sufficiente di esperti
nel settore ICT. Durante la crisi la domanda cresce a un tasso annuo del
3%.
• Fino a 900.000 posti vacanti in Europa nel 2015.
• Non abbastanza laureati in informatica e in numero decrescente.
• Aumento del divario tra l'offerta e i professionisti disponibili nel
settore dell'ICT.
Grand Coalition for Digital Jobs
The Commission is leading a multi-stakeholder partnership to tackle the lack of digital skills in Europe and the several hundred of thousands of unfilled ICT-related
vacancies
Uno sguardo altrove
42
E’ finita!
roberto.guarasci@unical.it

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La conservazione dei documenti digitali

  • 1. La Conservazione del Digitale Roberto Guarasci Università della Calabria Macerata 26 ottobre 2012
  • 2. Macerata 26 ottobre 2012 Massimiliano d’Asburgo (1459 – 1519) regna insieme al padre Federico III sull’Austria e sulla Germania meridionale e grazie alle nozze con Maria di Borgogna è reggente dei Paesi Bassi in nome del figlio Filippo. In un successivo matrimonio, nel 1494, sposa Bianca Maria Sforza, figlia del duca di Milano e ottiene il controllo su parte dell’Italia settentrionale. Le crescenti dimensioni dell’impero lo obbligano a immaginare un sistema di raccolta e trasmissione delle informazioni. La nascita dei servizi postali
  • 3. Macerata 26 ottobre 2012 1490 Convoca a Innsbruck Francesco e Janetto Tassis, figli di Alessandro, creatore del servizio dei corrieri papali. Istituzione di un regolare servizio postale da innsbruck a Bruxelles e poi a Granada e Toledo. Un corriere copriva circa 180 km al giorno. Il sistema riprendeva quello romano del periodo augusteo. Riprende valore lo scritto rispetto all’oralità. La trasmissione dell’informazione non sempre era affidata allo scritto ma, in ragione della riservatezza, spesso lo scritto era solo l’identificativo dell’affidabilità del messaggero: il concetto di reputazione.
  • 4. Macerata 26 ottobre 2012 Luigi XI di Francia ed Edoardo IV d’Inghilterra avevano già provato a costruire un sistema simile a quello di Massimiliano ma non furono capaci di mantenerlo in esercizio per i costi estremamente alti e per il fatto che potevano prescriverne il funzionamento solo all’interno dei propri domini; L’uso di un appaltatore privato – i Tassis – permetteva di superare i limiti territoriali del committente e permetteva loro di lavorare per il profitto facendosi garanti del servizio. 1516: Carlo V estende la rete del servizio postale imperiale e concede la possibilità di utilizzo anche ai clienti privati. La nascita dei servizi postali
  • 5. Macerata 26 ottobre 2012 Nello spedir stafette si mette sopra la coperta del piego da una parte sotto la mansione [stazione] un segno simile ad una Staffa, dall’altra parte il giorno, et hora, che parte. Et se bene si suol mandare una lista con i nomi di tutte le Poste, che sono dal luogo d’onde parte sino doue sono indrizzate, non si deue per questo lasciar di porui il giorno et hora sopra il piego; perché molte volte i Maestri di Poste, o i Postiglioni le perdono, o fanno perdere a posta, acciò non si vegga, chi ha mancato del debito suo… Staffetta MI-GE spedita il 23.7.1544, colla scritta di pagata dentro il simbolo di staffetta, in alto nel margine a sinistra (ASMI, Miscellanea storica,busta. 42). La nascita dei servizi postali
  • 6. Macerata 26 ottobre 2012 1520. Tragitto Firenze/Roma in cinque/sei giorni; Firenze/Parigi venti/ventidue giorni; Firenze/Bruges venticinque giorni; Venezia/Costantinopoli ventiquattro/trentasei giorni. I tariffari dei corrieri erano a scalare in relazione al tempo impiegato per la consegna. Sull’involucro esterno del plico si annotavano l’ora di spedizione e di arrivo in ciascuna stazione di posta. Si consolida definitivamente il concetto di informazione come testimonianza scritta. Per il passato questa tipologia è solo un piccolo frammento del tutto per cui bisogna valutare con attenzione anche altre fonti. La nascita dei servizi postali ANDREW PETTEGREE, L’Invenzione delle notizie: come il mondo arrivò a conoscersi, Einaudi, Torino, 2015
  • 7. Le fonti Stabiliamo comunque cos’è un documento Una stella è un documento? Un tronco trascinato da un torrente è un documento? Un animale è un documento? No, Ma sono documenti le fotografie e i cataloghi delle stelle, i sassi di un museo di mineralogia, gli animali classificati ed esposti in uno zoo… Un’antilope di una nuova specie viene scoperta in Africa.. una notizia giornalistica fa conoscere l’evento… la scoperta è oggetto di una comunicazione all’accademia delle scienze. Un professore ne fa oggetto di insegnamento nel suo corso. L’animale vivo è messo in uno zoo e classificato. Una volta morto viene imbalsamato e conservato nel museo di storia naturale. Sull’evento viene realizzato poi un documentario scientifico e vengono scritte monografie sull’argomento che sono catalogate in biblioteca… SUZANNE BRIET, Que est ce que la Documentation, 1951
  • 9. Roberto Guarasci FORMAZIONE DEL DOCUMENTO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Articolo 3. Formazione del documento informatico 1.Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità: a)redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; b)acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; c)registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; d)generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
  • 10. Roberto Guarasci FORMAZIONE DEL DOCUMENTO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Articolo 3. Formazione del documento informatico Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito della medesima operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.
  • 11. LE NORME 11 2014 Legge 244/2007 art. 1, commi 209-213 Fatturazione Elettronica 209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. DM MeF 55/2013 A far data dal 6 giugno 2014 le amministrazioni centrali non potranno accettare fatture che non siano elettroniche e dal 6 settembre non potranno, in assenza, procedere ad alcun pagamento. Decreto Legislativo n. 127/15 disciplina ed estende la fatturazione elettronica alle transazioni fra privati a far data dal 1 luglio 2016. 20072016
  • 12. LE NORME 12 CAD Art. 21 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 2-bis). Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale”. 2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 [ 30.6.2014 DL 23.12.2013 n. 145] gli accordi di cui al comma 1 [ dell’art. 15 Legge 241/90] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata,) pena la nullità degli stessi. L. 221/2012 Art. 6 Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili 20102012
  • 13. LE NORME 13 Modifica dell'articolo 6, comma 4, del “decreto sviluppo II” che indicava come termine di decorrenza il 1 gennaio 2013, stabilendo che l'obbligo della forma elettronica, a pena di nullità, decorre: dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa; dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata. DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9 Art. 6 comma 6 2013
  • 14. LE NORME 14 2014 «Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). -- 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. … LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228
  • 15. LE NORME 15 2016 D.L. n. 83 del 2015 Art. 20 Differimento dal 1 luglio 2016, dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. DECRETO LEGISLATIVO 104/10, ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, ALLEGATO 2 Art. 5, comma 3: 3. Allorchè riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria".
  • 16. Fino ad oggi il problema non esisteva…. 16 Il Digitale era solo una copia di lavoro. La validità giuridica restava al cartaceo….
  • 17. Il modello funzionale per i documenti analogici 17 Utenza Protocollo Trattazione Conservazione (corrente + deposito) Scarto Conservazione o versamento Politiche di Conservazione Scarto Conservazione definitiva
  • 18. Il modello funzionale per i documenti digitali 18 Pacchetto di versamento Pacchetto di Archiviazione Pacchetto di esibizione Manuale di Conservazione Soggetto produttore utenti Protocollo Repertori GeDoc
  • 19. Il Codice dell’Amministrazione Digitale LEGGE 17 dicembre 2012 n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (cosiddetto «Decreto Crescita 2.0». LEGGE 9 agosto 2013 n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cosiddetto «Decreto del Fare») DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82, integrato e modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 n. 235. 19 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
  • 20. La conservazione 20 CAD Art. 44 Requisiti per la conservazione dei documenti informatici. 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce assicura: a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l'integrità del documento; c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
  • 21. La conservazione 21 1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. 1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche Art. 44 Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.
  • 22. La conservazione 22 44-bis Conservatori accreditati 1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso Agenzia per l’Italia Digitale. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.
  • 23. La cosa è destinata ad aggravarsi 23 ANPR Domicilio Digitale
  • 24. Poi arrivarono i social network… 24
  • 25. Sistema Pubblico Identità Digitale 25 Art. 17 comma 2 -ter Legge 98/2013 Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2 -sexies , gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.
  • 26. Sistema Pubblico Identità Digitale: DPCM 24.10.2014 26 Art. 13 (Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi ) 1. I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 4. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, entro ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale.
  • 27. Sistema Pubblico Identità Digitale: i certificatori 27 Sabato, 19 Dicembre, 2015 InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Telecom Italia Trust Technologies Srl, sono le prime tre aziende accreditate come gestori di identità digitali SPID. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha concluso le procedure di accreditamento dei primi gestori di identità digitale SPID: InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Telecom Italia Trust Technologies Srl, rispondendo alle caratteristiche definite dalla normativa, sono le prime tre aziende accreditate.
  • 28. Identità Digitale Europea 28 REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (76) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
  • 29. Identità Digitale Europea 29 REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE Articolo 12 Cooperazione e interoperabilità 1. I regimi nazionali di identificazione elettronica notificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, sono interoperabili.
  • 30. ANPR 30  Cambio di residenza  Dichiarazion e nascita  Dichiarazion e morte  Domicilio digitale  Indice posta elettronica  Anagrafe vie e numeri civici 1. Allineamento basi di dati 2. Notifiche e domiciliazioni 3. Censimento continuo
  • 32. Identità digitale e domicilio digitale 32 La Corte di cassazione, sez. V penale, con sentenza n. 42021 del 26 ottobre 2012, ha dichiarato legittima la querela presentata dal legale rappresentante di una società contro un ex dipendente, reo di aver violato il server di posta elettronica di cui la stessa società è titolare. I motivi della decisione si basano sull’art. 615 ter cod.pen. e sulle intenzioni del legislatore quando, attraverso la legge n. 547/1993, ha innovato il codice penale, assicurando - nella sezione del codice dedicata ai delitti contro la inviolabilità del domicilio - tutela al “domicilio informatico”, inteso quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.
  • 33. Identità digitale e domicilio digitale 33 Viene estesa la tutela del domicilio informatico, in quanto si riconosce il diritto di essere tutelato a chiunque abbia racchiuso nel proprio domicilio dei dati, indipendentemente dalla loro natura e da quella del titolare. . Si continui a richiedere che, affinché possa essere azionata la tutela, il sistema oggetto del reato sia protetto dalle misure di sicurezza idonee a creare impedimento o comunque minimo ostacolo all’intrusione di terzi non graditi
  • 34. Identità digitale e domicilio digitale . Art. 14 Legge 98/2013 Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale «3 -quater . All’atto della richiesta del documento unificato , ovvero all’atto dell’iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall’entrata a regime dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all’articolo 16 -bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale.. 34
  • 35. Identità digitale e firme 35 q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica ( ad esempio l’identificazione sul web); q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (ad esempio il pin del bancomat); r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 Febbraio 2013 Regole tecniche in materia di generazione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3, lettera b), comma 2, 36 comma 2, e 71. (G.U. del n. 117 del 21 maggio 2013.)
  • 36. Identità digitale e firme: UE 36 REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (49) Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.
  • 37. Identità digitale e firme: UE 37 REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE Firme elettroniche Articolo 25 Effetti giuridici delle firme elettroniche 1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. 2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. 3. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.
  • 38. Identità digitale e firme: UE 38 REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE Articolo 27 Firme elettroniche nei servizi pubblici 3. Gli Stati membri non richiedono, per un utilizzo transfrontaliero in un servizio online offerto da un organismo del settore pubblico, una firma elettronica dotata di un livello di garanzia di sicurezza più elevato di quello della firma elettronica qualificata.
  • 39. La sottoscrizione 39 REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE .Il regolamento entrerà in vigore e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quindi sarà in vigore dal 17 settembre 2014. Il predetto regolamento si applica a decorrere dal 1 luglio 2016, ad eccezione delle disposizioni riportate nell’art. 52.
  • 40. La conservazione: riassumiamo 40  Non è un prodotto che si acquista: non esistono soluzioni universalmente valide.  Non si identifica con la conversione o riproduzione su supporti di qualunque natura né con le procedure di backup  Non è la conservazione dei documenti nel sistema di protocollo  E’ un modello organizzativo con il supporto di tecnologie abilitanti.  E’ un insieme di attività integrate nel processo di gestione del ciclo di vita.  Deve prevedere una valutazione aggiornata del rischio.  Non può essere realizzata ex post.  E’ un obbligo per tutte le P.A. Cominciamo solo ora ad avvertire realmente il problema!
  • 41. Professioni e Mercato del Lavoro • Crisi del mercato del lavoro in Europa: 26 milioni di senza lavoro. • Le aziende non riescono a trovare un numero sufficiente di esperti nel settore ICT. Durante la crisi la domanda cresce a un tasso annuo del 3%. • Fino a 900.000 posti vacanti in Europa nel 2015. • Non abbastanza laureati in informatica e in numero decrescente. • Aumento del divario tra l'offerta e i professionisti disponibili nel settore dell'ICT. Grand Coalition for Digital Jobs The Commission is leading a multi-stakeholder partnership to tackle the lack of digital skills in Europe and the several hundred of thousands of unfilled ICT-related vacancies