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La conservazione dei documenti informatici 
per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Relatori: 
Gianluca Satta 
Giuliano Marconi
DirICTo 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Gianluca Satta 
Giuliano Marconi 
2 
I concetti 
La dematerializzazione: processo attraverso cui il documento 
giuridico viene formato (e conservato) utilizzando supporti di 
natura informatica. 
La conservazione: processo finalizzato al mantenimento dei 
requisiti di validità giuridica ed integrità informativa dei 
documenti, al fine di consentirne l'accesso o l'esibizione.
DirICTo 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Gianluca Satta 
Giuliano Marconi 
3 
La conservazione dei documenti 
(coordinamento con altre regole) 
Formazione 
Trasmissione 
Firme elettroniche (firma elettronica semplice, avanzata, 
qualificata e firma digitale) 
Marcatura temporale 
Acquisizione Protocollo informatico 
Archiviazione 
Posta elettronica certificata (PEC) 
Gli archivi della P.A. (Codice dei beni culturali) 
Contenuto Trattamento dei dati personali (Codice della Privacy)
DirICTo 
Numeri e statistiche 
Fonte: Libro Bianco sulla dematerializzazione della documentazione amministrativa (2006) 
10% 
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Giuliano Marconi 
4 
2% PIL per la gestione dei documenti amministrativi 
digitale 
cartaceo 
90% 
Risparmio annuo: 
3 mld € 
Amministrazioni centrali (indagine del 2004): 
 110 milioni di documenti prodotti, 
 160 milioni di registrazioni di protocollo 
 147 milioni di documenti archiviati 
 55 mila persone e 19 mila uffici impegnati 
nello smistamento e protocollazione 
Fogli stipendio di 1,5 milioni di dipendenti 
pubblici: 
 40 milioni € l’anno 
 più di 1.100 impiegati per la gestione. 
 oltre 1 miliardo € l’anno tra dipendenti 
pubblici e privati (più di 16 milioni)
DirICTo 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
Citizens sending filled forms online and 
level of satisfaction with eGovernment 
services (EUROSTAT - 2014) 
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5 
Numeri e statistiche 
0% 
high satisfaction 
(i_igov12rt_sidx_hi) 
medium satisfaction 
(i_igov12rt_sidx_me) 
low satisfaction 
(i_igov12rt_sidx_lo) 
Italia 
21% cittadini utilizza servizi di eGov 
10% cittadini utilizza canali online PA 
85% imprese utilizza servizi di eGov 
58% imprese utilizza canali online PA 
Fonte: EU Digital Agenda 
Al di sotto della media europea
DirICTo 
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Numeri e statistiche
DirICTo 
Evoluzione normativa 
 L. 7 agosto 1990, n. 241 - “Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” 
 D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 - “Sistemi informativi automatizzati nella P.A.” 
 Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Introduce una norma su validità del documento su 
supporto ottico 
 Direttiva del Presidente del Consiglio 5 settembre 1995 “Rete unitaria della pubblica 
amministrazione” 
 DPCM 6 dicembre 1996, n. 694 “Riproduzione sostitutiva dei documenti di archivi e di 
altri atti dei privati” 
 L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” 
 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento sulla formazione, l'archiviazione e la 
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici 
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DirICTo 
Evoluzione normativa 
 Del. AIPA 30 luglio 1998, n. 24 “Reg. Tecn. riproduzione e conservazione di documenti su 
supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali” 
 D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali” 
 DPCM 8 febbraio 1999 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la 
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei 
documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513” 
 DPCM 22 ottobre 1999, n. 437 “Carta di identità elettronica e del documento di identità 
elettronico” 
 Direttiva del Presidente del Consiglio del 28 ottobre 1999 “Gestione informatica dei flussi 
documentali nelle pubbliche amministrazioni” 
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DirICTo 
Evoluzione normativa 
 Direttiva C.E. 13 dicembre 1999, n. 93 “Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche” 
 DPCM 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 
 Del. AIPA 23 novembre 2000, n. 51 “Regole tecniche in materia di formazione e 
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni” 
 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (TUDA) 
 Del. AIPA 16 febbraio 2001, n. 27 “utilizzo della firma digitale nelle pubbliche 
amministrazioni” 
 Del. AIPA 13 dicembre 2001, n. 42 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione 
di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli 
originali” - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA) 
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DirICTo 
Evoluzione normativa 
 D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 “Attuazione della Dir. 1999/93/CE relativa ad un quadro 
comunitario per le firme elettroniche” 
 DPCM 13 gennaio 2004 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la 
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei 
documenti informatici” 
 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali” 
 DMEF 23 gennaio 2004 “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto” 
 Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione 
di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità” 
 Del. CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4 “Regole per il riconoscimento e la verifica del 
documento informatico” 
 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della amministrazione digitale” (CAD) 
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10
DirICTo 
Evoluzione normativa 
 D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale" 
 DPCM 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica 
delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici” abrogato il DPCM 
13 gennaio 2004 
 Del. CNIPA 21 maggio 2009 n. 45 “Regole per il riconoscimento e la verifica del 
documento informatico” abroga Circ. AIPA 19 giugno 2000, n. 24 
 Circ. DigitPA 29 dicembre 2011 , n. 59 “ Modalità per presentare la domanda di 
accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di 
conservazione dei documenti informatici” 
 DPCM 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e 
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali” 
 Det. Commissariale Agid. 30 Aprile 2014 n. 63 “Modalità di attuazione dell’articolo 19, 
comma 7, del DPCM 22 febbraio 2013” 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
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Giuliano Marconi 
11
DirICTo 
Evoluzione normativa 
 DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” 
abroga Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 “Regole tecniche per la riproduzione e 
conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità” 
 Circ. Agid 10 aprile 2014 n. 65 “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti 
pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici” 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
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Giuliano Marconi 
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DirICTo 
La normativa sulla conservazione attualmente in vigore 
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della amministrazione digitale” (CAD) 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2014 (suppl. ord. n. 20, serie gen. 59) 
Circ. Agid 10 aprile 2014 n. 65 “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui 
soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti 
informatici” 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Gianluca Satta 
Giuliano Marconi 
13
DirICTo 
La digitalizzazione e l’informatizzazione della pubblica amministrazione 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
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14 
AIPA (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) 
Istituito con D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 organismo pubblico con il compito di 
promuovere, coordinare, pianificare e controllare lo sviluppo di sistemi informativi 
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, secondo criteri di standardizzazione, 
interconnessione ed integrazione dei sistemi stessi. 
CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione) 
Istituito dall’art. 176 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in sostituzione dell’AIPA, con 
le medesime funzioni. 
DigitPA (Ente nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione) 
Istituito ai sensi del D. Lgs.. 1 dicembre 2009, n. 177 “Riorganizzazione del Centro 
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 
della legge 18 giugno 2009, n. 69”, il CNIPA ha cambiato nome in DigitPA.
DirICTo 
La digitalizzazione e l’informatizzazione della pubblica amministrazione 
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15 
AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) 
Istituito con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" 
(convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134), viene soppresso il DigitPA. 
L’ente ha il compito di coordinare le azioni in materia di innovazione per promuovere le 
tecnologie ICT a supporto della pubblica amministrazione, garantendo la realizzazione 
degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea. 
L’Agenda Digitale Italiana 
• Istituita il 1 marzo 2012 con Decreto Ministeriale 
• Una delle sette iniziative individuate nella Strategia EU2020, finalizzata a una 
crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell’Unione Europea 
• Istituzione di agende digitali regionali
DirICTo 
Codice dell’Amministrazione Digitale: Art. 20, commi 3 e 5-bis, Art. 23-ter, comma 4, Art. 
43, commi 1 e 3, Art. 44, Art. 44-bis 
Art. 71, comma 1 CAD 
I. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione 
dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere 
tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante 
per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di 
parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere 
si intende interamente favorevole. 
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Regole tecniche in materia 
di sistema di conservazione 
DPCM 3 dicembre 2013 
(pubbl. in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2014 - 
suppl. ord. n. 20, serie gen. 59)
DirICTo 
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DPCM 3 dicembre 2013 
Regole tecniche in materia di 
sistema di conservazione 
Entrata in vigore 
11 aprile 2014 
Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 “Regole 
tecniche per la riproduzione e 
conservazione di documenti su supporto 
ottico idoneo a garantire la conformità” 
Sistemi di conservazione già esistenti?
DirICTo 
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18 
Sistemi di conservazione già esistenti? 
Art. 14 delle Regole Tecniche (DPCM 3 dicembre 2013) 
(…) 2. I sistemi di conservazione già esistenti alla data di entrata in vigore del 
presente decreto sono adeguati entro e non oltre 36 mesi dall’entrata in vigore 
del presente decreto secondo un piano dettagliato allegato al manuale di 
conservazione. Fino al completamento di tale processo per tali sistemi possono 
essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano in 
ogni caso le regole tecniche di cui al presente decreto. 
3. Fino al completamento del processo di cui al comma 2, restano validi i sistemi 
di conservazione realizzati ai sensi della deliberazione CNIPA n. 11/2004. Il 
Responsabile della conservazione valuta l’opportunità di riversare nel nuovo 
sistema di conservazione gli archivi precedentemente formati o di mantenerli 
invariati fino al termine di scadenza di conservazione dei documenti in essi 
contenuti.
DirICTo 
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Sistemi di conservazione già esistenti? 
Nuovi sistemi di conservazione 
Nuove regole tecniche 
(DPCM 3 Dicembre 2013) 
Vecchi sistemi di conservazione 
(Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11) 
Facoltà di adeguarli alle nuove regole entro l’11 aprile 2017 
(in tal caso vi è l’obbligo di disporre un piano dettagliato nel manuale di 
conservazione) 
Validi ed efficaci 
fino all’11 Aprile 2017 
Dopo l’11 Aprile 2017 sarà obbligatorio adeguare tutti i sistemi 
esistenti alle nuove regole tecniche
DirICTo 
Allegati 
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DPCM 3 dicembre 2013 
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione 
All. 1: Glossario e definizioni. 
All. 2: Formati dei documenti informatici, criteri per la scelta e formati per la 
conservazione. 
All. 3: Standard e specifiche tecniche di riferimento nell’ambito della 
formazione, gestione e conservazione di documenti informatici e documenti 
amministrativi informatici. 
All. 4: Struttura descrittiva dell’indice del pacchetto di archiviazione. 
All. 5: Metadati relativi al documento informatico, al documento 
amministrativo informatico e al fascicolo informatico o aggregazione 
documentale informatica
DirICTo 
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LE NOVITÀ DELLE REGOLE TECNICHE 
1) Superamento della distinzione tra conservazione dei documenti 
analogici e conservazione dei documenti digitali 
2) Nuovo concetto di “sistema di conservazione”, definito come un 
sistema che assicura la conservazione, dalla presa in carico sino 
all'eventuale scarto, dei documenti informatici e dei fascicoli informatici 
con i metadati associati, garantendo, al contempo, autenticità, integrità, 
affidabilità, leggibilità e reperibilità. 
3) Il responsabile della conservazione, il “dominus” del sistema a cui è 
affidata la gestione e la definizione delle politiche di conservazione dei 
documenti informatici 
4) Rispetto del principio della neutralità tecnologica
DirICTo 
In passato... 
Oggi… 
Sistema di conservazione (sostitutiva) 
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Vecchie regole tecniche 
Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 
Conservazione dei documenti analogici 
Conservazione documenti digitali 
Conservazione sostitutiva (“a norma”) 
Nuove regole tecniche 
DPCM 3 dicembre 2013 
Nuova concezione 
del documento informatico 
(Art. 3, bozza di regole tecniche 
sul documento informatico)
DirICTo 
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Definizione del CAD del documento informatico: 
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti 
Valido ed efficace, a condizione che siano rispettate 
le norme del CAD e le regole tecniche 
Come avviene la formazione? 
Articolo 3. 
Formazione del documento informatico 
1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità: 
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; 
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, 
acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, 
acquisizione della copia informatica di un documento analogico; 
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla 
presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; 
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, 
provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una 
struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
DirICTo 
Redazione con appositi strumenti software 
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Documenti informatici “nativi” 
Acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico 
Servizi in Cloud 
Download 
Supporti di memoria 
Duplicati informatici ≠ copie informatiche
DirICTo 
Acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico 
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Documento cartaceo Copia per immagine 
Acquisizione della copia informatica di un documento analogico 
Documento cartaceo 
Contenuto identico all’originale
DirICTo 
Nuova concezione 
Sistema di conservazione unico 
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Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o 
dati giuridicamente rilevanti, direttamente ottenuto in formato digitale 
oppure ottenuto dalla trasformazione dal cartaceo al digitale. 
Nuove regole tecniche 
DPCM 3 dicembre 2013
DirICTo 
Ambito soggettivo di applicazione 
(art. 2 Reg. Tecn., art. 2, commi 2 e 3 CAD) 
Regioni, le Province, i Comuni e relativi enti 
pubblici 
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Amministrazioni dello Stato 
Istituti, scuole e università 
Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura 
Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale 
Privati 
Persone giuridiche 
Società di persone 
Enti e associazioni 
Capo II del CAD 
(documento informatico e 
firme elettroniche, 
trasferimenti, libri e scritture) 
Relative regole tecniche 
Soggetti esterni a cui è affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici e ai 
conservatori accreditati ai sensi dell’art. 44-bis del CAD
DirICTo 
Ambito oggettivo di applicazione 
Art. 20, comma 5 del CAD 
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, si intendono 
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le 
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche in materia di sistemi 
di conservazione di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2013. 
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Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione? 
Obbligo di conservare 
Obbligo di produrre documenti direttamente ed 
unicamente in formato digitale 
Tutti i soggetti che hanno l’obbligo di conservare documenti per i quali è prevista la 
produzione direttamente ed unicamente in formato digitale originale, senza poter 
utilizzare il formato cartaceo ai fini della validità legale dello stesso
DirICTo 
Ambito oggettivo di applicazione 
Obbligo di produrre documenti direttamente ed 
unicamente in formato digitale 
Assenza di norme generali che obbligano la P.A. 
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Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione? 
Amministrazioni dello Stato 
Diversi settori dove è obbligatorio produrre in 
formato elettronico 
 Dal 2013, le pubblicazioni effettuate in sola forma analogica non hanno effetto di pubblicità 
legale. Obbligo di pubblicità legale mediante pubblicazione online (Albo pretorio). 
 La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, tra 
le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
 Sanità elettronica le amministrazioni regionali hanno già introdotto nuovi strumenti, quali la 
cartella sanitaria elettronica, il fascicolo sanitario elettronico, la ricetta elettronica
DirICTo 
Ambito oggettivo di applicazione 
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Amministrazioni dello Stato 
Norma di indirizzo generale, art. 12 CAD 
 Ricorso alle tecnologie dell'informazione nei procedimenti amministrativi per realizzare 
gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e 
semplificazione. 
 Le P.A. adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti 
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. 
• Uso dei mezzi informatici per la formazione dei 
documenti originali 
• Protocollo informatico 
• Gestione digitale dei flussi documentali 
esigenze di carattere pubblico 
per garantire il corretto funzionamento 
ragioni di interesse storico 
Esempi 
Obbligo di conservare
DirICTo 
Ambito oggettivo di applicazione 
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Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione? 
Obbligo di conservare per i privati 
Art. 2220 Codice Civile 
Obbligo di conservazione per dieci anni dei 
documenti contabili, delle fatture, delle lettere e 
dei telegrammi ricevuti e delle copie delle 
fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti 
Imprenditori commerciali: libro giornale, 
libro degli inventari, scritture contabili. 
S.p.a.: libro soci, libro delle obbligazioni, 
libro delle adunanze delle assemblee, del 
consiglio di amministrazione, ecc... 
S.r.l.: libro soci, libro delle decisioni dei 
soci, degli amministratori, libro del collegio 
sindacale o del revisore 
Art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 
Obbligo di conservazione delle scritture contabili 
obbligatorie e la relativa documentazione fino a 
quando non siano definiti gli accertamenti relativi 
al corrispondente periodo d'imposta 
Obblighi di conservazione in materia fiscale: 
registri IVA, il registro dei corrispettivi per 
mancato o irregolare funzionamento del 
registratore di cassa, il registro delle ricevute 
fiscali, il registro merci, il registro onorari 
Datori di lavoro: libro matricola, del libro paga 
e registro degli infortuni
DirICTo 
Ambito oggettivo di applicazione 
Obbligo di produrre documenti direttamente ed 
unicamente in formato digitale 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Gianluca Satta 
Giuliano Marconi 
32 
Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione? 
Privati 
Unico obbligo, sancito da una norma di legge, che preveda l’obbligo di conservare e 
l’uso esclusivo del formato digitale per la validità legale del documento stesso 
La fattura elettronica emessa in favore della P.A.
DirICTo 
Ambito oggettivo di applicazione 
In via residuale 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Gianluca Satta 
Giuliano Marconi 
33 
Fin dove si estende? 
Solo nel caso di obbligo di 
conservazione dei documenti 
produzione esclusiva in 
formato elettronico 
L’adozione di un sistema di conservazione è FACOLTATIVA quando: 
Vantaggi economici, 
pratici e di gestione 
riconosciuta la validità legale del 
documento cartaceo 
non è previsto un obbligo di legge che 
impone la produzione di documenti 
digitali 
assenza di obbligo di conservazione
DirICTo 
La conservazione dei documenti nel CAD 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Gianluca Satta 
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34 
Art. 43 – Riproduzione e conservazione dei documenti 
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento 
di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici 
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono 
effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole 
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 
Facoltativo. La conservazione digitale garantisce validità giuridica del 
documento solo se effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al 
DPCM 3 dicembre 2013.
DirICTo 
La conservazione dei documenti nel CAD 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
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35 
Art. 43 – Riproduzione e conservazione dei documenti 
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere 
archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente 
con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 
Facoltativo. L’archiviazione dei documenti informatici può avvenire con 
modalità cartacea, ma solo per rispondere ad esigenze correnti. 
Archiviazione: attività di inserimento e ordinamento del 
documento all’interno dell’archivio 
Complesso organico di documenti, di fascicoli e di 
aggregazioni documentali di qualunque natura e 
formato, prodotti o comunque acquisiti da un soggetto 
produttore durante lo svolgimento dell’attività
DirICTo 
La conservazione e le regole sulla privacy 
Parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 214 del 24 aprile 2013 
sullo schema delle regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici 
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36 
Le norme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale e le regole sulla 
conservazione dei documenti informatici devono essere applicate nel rispetto della 
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali 
qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale 
dato personale 
Tutti i documenti oggetto di conservazione, salvo qualche eccezione particolare, 
contengono dati o informazioni personali 
trattamento 
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, 
il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati
DirICTo 
La conservazione e le regole sulla privacy 
MISURE DI SICUREZZA 
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37 
Conservare un documento implica, quindi, trattare i dati personali in esso contenuti 
Misure minime 
(All. B al Codice Privacy) 
Articoli da 31 a 36 
Disciplinare tecnico di cui all’allegato B 
Codice in materia di protezione 
dei dati personali 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Misure idonee 
(artt. 31-36 Codice Privacy)
DirICTo 
MISURE MINIME DI SICUREZZA 
CARATTERISTICHE DELLE 
CREDENZIALI DI 
AUTENTICAZIONE 
 Lunghezza minima della password di 8 
caratteri 
 non riconducibile al soggetto 
GESTIONE DELLE CREDENZIALI 
DI AUTENTICAZIONE 
 Modifica dopo il primo utilizzo, ogni 6 o 3 
mesi a seconda dei dati trattati 
 Disattivazione in caso di non uso per 
almeno 6 mesi o di perdita della qualità che 
permette l’accesso ai dati 
 Garanzia della disponibilità dei dati o degli 
strumenti elettronici in caso di prolungata 
assenza o impedimento dell’incaricato che 
goda delle credenziali di autenticazione 
SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE 
 Verifica almeno annuale delle condizioni 
per l’autorizzazione 
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38
DirICTo 
MISURE MINIME DI SICUREZZA 
PROTEZIONE CONTRO IL 
RISCHIO DI INTRUSIONE 
 Attivazione di idonei strumenti elettronici 
da aggiornare con cadenza almeno 
semestrale. 
AGGIORNAMENTI PERIODICI 
DEI PROGRAMMI PER 
ELABORATORE 
 Almeno annuale per dati comuni 
 Almeno semestrale per dati sensibili e/o 
giudiziari 
BACK UP 
 Salvataggio dei dati con frequenza almeno 
settimanale 
DISASTER RECOVERY 
 Ripristino entro il termine massimo di una 
settimana 
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39
DirICTo 
MISURE IDONEE DI SICUREZZA 
Nessuna definizione normativa 
Sono individuabili sulla base delle tecnologie al momento conosciute e alle 
caratteristiche del trattamento, e sono definite in modo tale da ridurre al 
minimo i rischi che il sistema di conservazione concretamente comporta. 
L’analisi deve tener conto dei rischi di distruzione e 
perdita dei dati, di accesso non autorizzato e di 
trattamento eseguito per finalità diverse dalla 
conservazione. 
Sanzioni amministrative e penali 
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40 
Misure minime di sicurezza 
(Codice Privacy) 
Misure idonee di sicurezza Sanzioni civili (art. 2050 c.c.)
DirICTo 
La conservazione e le regole sulla privacy 
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41 
Responsabile della conservazione Responsabile del trattamento 
opera di intesa con 
Responsabile della sicurezza 
Amministratori di sistema 
Responsabile della 
gestione documentale 
Responsabile del trattamento (art. 4, lett. g, Codice della Privacy) 
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
DirICTo 
La conservazione e le regole sulla privacy 
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42 
Responsabile del trattamento Responsabile della conservazione 
limitatamente ai dati personali 
contenuti nei documenti oggetto 
del sistema di conservazione. 
Non sempre è possibile… 
1) Il titolare non è obbligato a nominare un 
responsabile del trattamento 
2) la conservazione è affidata ad un soggetto 
esterno ai sensi dell’art. 5 delle regole 
tecniche
DirICTo 
La conservazione e le regole sulla privacy 
Rapporto 
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43 
1) Il titolare non è obbligato a nominare un responsabile del trattamento 
Non è escluso l’obbligo di nominare il responsabile della conservazione 
Si dovrà coordinare direttamente con il titolare del trattamento 
Titolare del trattamento 
Delega di funzioni 
Responsabile del trattamento
DirICTo 
La conservazione e le regole sulla privacy 
2) la conservazione è affidata ad un soggetto esterno ai sensi dell’art. 5 delle regole tecniche 
Responsabile del trattamento + responsabile conservazione 
non possono più coesistere in capo alla stessa persona 
Il responsabile della conservazione rimane 
sempre interno all’amministrazione o ente 
(pubblico o privato) 
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44 
Il soggetto esterno affidatario della 
conservazione dei documenti 
informatici assume il ruolo di 
responsabile esterno del trattamento 
La nomina ai sensi del Codice Privacy deve essere eseguita con atto espresso, non 
essendo implicita nella nomina del soggetto responsabile della conservazione, o 
nell’atto con cui quest’ultimo affida la gestione all’esterno
DirICTo 
IL SISTEMA DI 
CONSERVAZIONE 
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45
DirICTo 
IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE 
LA CONSERVAZIONE 
• degli oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche 
di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità. 
IL TRATTAMENTO DELL’OGGETTO 
• per l’intero ciclo di gestione, ovverossia per l’intero arco 
temporale di esistenza del documento informatico. 
ACCESSO ALL’OGGETTO CONSERVATO 
• indipendentemente dall’evoluzione del contesto tecnologico. 
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46
DirICTo 
IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE 
• È quel complesso di procedure e soluzioni tecnologiche necessarie ad 
assicurare la conservazione a norma dei documenti elettronici e la 
disponibilità dei fascicoli informatici mediante l’adozione di regole, 
procedure, tecnologie e modelli organizzativi per la gestione di tali 
processi. 
• Le prerogative del sistema di conservazione sono regolamentate dal 
combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. del 3.12.13 e dall’art. 44 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 
• Assicura la conservazione dei documenti informatici (o, nel caso di una 
pubblica amministrazione, i documenti amministrativi informatici) nonché 
i fascicoli informatici - ovvero le aggregazioni documentali informatiche - 
contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti 
documentali che appartengono al fascicolo o all’aggregazione 
documentale nonché dei metadati ad essi associati. 
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47
DirICTo 
I SOGGETTI COINVOLTI DEL PROCEDIMENTO DI 
CONSERVAZIONE 
Utente Produttore 
Responsabile 
della 
conservazione 
PROCEDIMENTO DI 
CONSERVAZIONE 
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48
DirICTo 
RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI DEL 
PROCEDIMENTO DI CONSERVAZIONE 
L’art. 6 e segg. del D.P.C.M. 3.12.’13 individua i seguenti ruoli: 
Il produttore è una persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto 
che ha formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è 
responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di 
conservazione. Nelle p.a., tale figura si identifica con responsabile della 
gestione documentale (ovvero il responsabile del servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi); 
l’utente è la persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema 
di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione 
dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di suo interesse. 
Tali informazioni vengono fornite dal sistema di conservazione all’utente 
mediante la produzione del pacchetto di distribuzione selettiva. 
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DirICTo 
RUOLI E FACOLTÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI DEL 
PROCEDIMENTO DI CONSERVAZIONE 
Il responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive 
del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena 
responsabilità ed autonomia. 
Il responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità, può 
delegare lo svolgimento del processo di conservazione, o di parte di esso, ad 
uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle 
attività ad essi delegate. Tale delega è formalizzata, esplicitando chiaramente 
il contenuto della stessa, ed in particolare le specifiche funzioni e competenze 
affidate al delegato. 
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50
DirICTo 
GLI OGGETTI DELLA CONSERVAZIONE 
PACCHETTI DI 
VERSAMENTO 
• è lo strumento 
mediante il quale il 
produttore invia al 
sistema di conserva-zione 
il pacchetto 
informativo che 
racchiude al suo 
interno gli oggetti da 
conservare oppure 
anche i soli metadati 
riferiti a quegli 
oggetti. 
PACCHETTI DI 
ARCHIVIAZIONE 
• è un pacchetto 
informativo composto 
dalla trasformazione 
di uno o più pacchetti 
di versamento. 
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PACCHETTI DI 
DISTRIBUZIONE 
• è un pacchetto 
informativo inviato 
dal sistema di 
conservazione 
all’utente in risposta 
ad una richiesta di 
quest’ultimo. 
51
DirICTo 
IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE 
Al fine di acquisire i documenti il sistema di conservazione dovrà: 
•acquisire il “pacchetto di versamento” e verificare che i contenuti di questo 
siano compatibili con quanto previsto dal manuale di conservazione e 
dall’art.11 del decreto. 
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dovessero riscontrarsi delle 
anomalie nell’anzidetto pacchetto di versamento, il Responsabile della 
Conservazione rifiuterà il versamento all’interno nel sistema. 
•nel caso in cui il versamento sia accettato, il sistema genererà il “rapporto di 
versamento” contenente il riferimento temporale (secondo il protocollo UTC) 
ed una o più impronte calcolate sull’intero pacchetto di versamento (secondo 
le modalità prescritte dal manuale). 
•Se previsto dal manuale di conservazione, il responsabile della conserva-zione 
apporrà al rapporto anche la sua firma digitale o elettronica qualificata. 
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52
DirICTo 
IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE 
La fase della archiviazione e della distribuzione dei documenti conservati. 
•Il pacchetto di archiviazione deve essere preparato, sottoscritto con firma 
digitale – o firma elettronica qualificata – e gestito sulla base delle specifiche 
tecniche contenute del decreto (alleg. 4) e delle modalità previste dal 
manuale di conservazione. 
•Il pacchetto di distribuzione dovrà essere preparato ed eventualmente 
sottoscritto (se previsto nel manuale) ai fini dell’esibizione all’utente. 
•La produzione di duplicati informatici – o copie informatiche – effettuata su 
richiesta degli utenti dovrà comunque rispettare quanto previsto dalle regole 
tecniche in materia di formazione del documento informatico. Quanto al 
formato utilizzato, le copie informatiche dovranno essere adeguate a quanto 
previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento 
informatico. 
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53
DirICTo 
IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE 
La fase finale del ciclo di vita del documento coincide con lo scarto, in questo 
caso il D.P.C.M 3.12.2013. prevede che: 
• alla scadenza dei termini di conservazione previsti, prima di darsi luogo allo 
scarto dovrà darsi informativa al produttore e, nel caso in cui l’archivio (sia 
pubblico che privato) rivesta un particolare valore storico, il produttore dovrà 
previamente ricevere l’autorizzazione allo scarto da parte del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo; 
• per garantire il potere di vigilanza conferito all’Agenzia per l’Italia digitale, 
fatte salve le previsioni del Codice dei Beni Culturali, i dati – e le relative copie 
di sicurezza - dovranno essere conservati sul territorio nazionale e l’accesso a 
questi ultimi dovrà essere garantita presso la sede del produttore il quale 
dovrà adottare misure di sicurezza conformi a quelle stabilite dal decreto 
anzidetto. 
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54
DirICTo 
MODELLI ORGANIZZATIVI 
Quando la conservazione 
è svolta esternamente 
alla struttura organizzativa 
del produttore 
Soggetti pubblici: il servizio 
dovrà essere 
obbligatoriamente affidato, 
fatto salvo quanto previsto 
dal Codice dei Beni Culturali, 
ad un conservatore 
accreditato presso l’Agenzia 
per l’Italia Digitale. 
Soggetti privati: deve essere 
eseguita da soggetti pubblici 
o privati che offrono idonee 
garanzie organizzative e 
tecnologiche o, in alternativa 
da conservatori accreditati 
presso l’Agenzia per l’Italia 
Digitale. 
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55
DirICTo 
MODELLI ORGANIZZATIVI 
Come si realizza concretamente l’affidamento del 
processo di conservazione ad un soggetto esterno? 
Deve essere effettuato mediante contratto o convenzione di servizio che 
preveda l’obbligo del rispetto del manuale di conservazione predisposto dal 
responsabile della stessa. 
Stante le previsioni del d.lgs. 196/2003 il soggetto esterno cui è affidato il 
processo di conservazione assume anche il ruolo di responsabile del 
trattamento dei dati. 
Resta ferma la competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo in materia di tutela dei sistemi di conservazione degli archivi pubblici o 
degli archivi privati che rivestono interesse storico particolarmente importante. 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
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56
DirICTo 
IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE 
Il responsabile 
dei sistemi 
informativi 
Non opera da 
solo ma 
d’intesa con 
altre figure. 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
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Il responsabile del 
trattamento dei dati 
personali 
Nelle P.A. con più 
A.O.O. con il 
coordinatore della 
gestione 
documentale 
Il responsabile 
della gestione 
documentale 
57
DirICTo 
RUOLO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELLA 
CONSERVAZIONE 
Profili generali 
Definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di 
conservazione in funzione della tipologia dei documenti 
da conservare. 
Gestisce il processo di conservazione in modo da 
garantirne nel tempo la conformità alla normativa 
vigente. 
Predispone il manuale di conservazione e ne cura 
l’aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti 
normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici 
rilevanti. 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
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58
DirICTo 
INCOMBENZE E LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE 
DELLA CONSERVAZIONE. 
Funzioni di impulso: genera il rapporto di versamento e il pacchetto di 
distribuzione che poi sottoscrive con firma digitale o firma elettronica 
qualificata. 
Funzioni di controllo: verifica periodicamente che il sistema di conservazione 
e si accerta che gli archivi in esso contenuto siano sempre integri e leggibili. 
Adotta tutte le misure necessarie al fine di rilevare tempestivamente 
l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove 
necessario, ripristina la loro corretta funzionalità. 
Rilevata l’evoluzione del contesto tecnologico – e quindi l’obsolescenza del 
formato del documento conservato -, effettua duplicati o copie dei documenti 
informatici conservati. 
Adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di 
conservazione. 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Gianluca Satta 
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59
DirICTo 
INCOMBENZE E LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE 
DELLA CONSERVAZIONE. 
Funzione di garanzia e assistenza nei confronti dei soggetti che, per ragioni 
del loro ufficio, debbano relazionarsi con la struttura del sistema di 
conservazione e garantisce a questi l’assistenza e le risorse necessarie per 
l’espletamento delle loro attività. 
In particolare: 
•assicura, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, la presenza di un 
pubblico ufficiale; 
•coadiuva gli organismi competenti per l’espletamento delle attività di verifica 
e di vigilanza; 
•provvede, quando gli sia richiesto dagli organi giudiziari e amministrativi 
dello Stato, al versamento dei documenti conservati presso l’archivio centrale 
dello Stato e negli archivi di Stato. 
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60
DirICTo 
CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEL PROCESSO 
DI CONSERVAZIONE 
Il responsabile della conservazione, ai sensi dell’art. 44, co. 1-ter del C.A.D., 
può chiedere di certificare la conformità del processo di conservazione. La 
norma detta una disciplina diversa a seconda che si tratti di soggetti privati o 
pubblici. 
Soggetti privati: potranno richiedere la certificazione a soggetti, pubblici o 
privati, che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche, ovvero a 
soggetti cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti di cui all’art. 44-bis, 
co.1, del C.A.D., distinti dai conservatori o dai conservatori accreditati. 
Soggetti pubblici: potranno richiedere la certificazione della conformità del 
processo di conservazione solo a soggetti, pubblici o privati, cui è stato 
riconosciuto il possesso dei requisiti di cui all’art. 44-bis, co. 1, del C.A.D., 
distinti dai conservatori accreditati. 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Gianluca Satta 
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61
DirICTo 
IL MANUALE DI CONSERVAZIONE 
Il sistema di conservazione dei 
documenti informatici nel suo insieme, 
unitamente alle architetture ed 
infrastrutture utilizzate. 
Il modello di funzionamento adottato e la 
È LO STRUMENTO 
CHE DESCRIVE 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Gianluca Satta 
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descrizione del processo di 
conservazione, anche con riferimento 
alle modalità di verifica del 
funzionamento, nel tempo, del sistema di 
conservazione. 
Le misure di sicurezza 
necessarie alla salvaguardia dei 
documenti conservati 
I soggetti coinvolti ed i ruoli 
svolti dagli stessi nel 
procedimento di conservazione 
62
DirICTo 
IL MANUALE DI CONSERVAZIONE 
Rispetto alla struttura organizzativa, il Manuale di Conservazione deve 
riportare: 
•le funzioni, le responsabilità e gli obblighi dei diversi soggetti che 
intervengono nel processo di conservazione; 
•i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema 
di conservazione; 
•se, e a chi, hanno concesso deleghe e, nel caso affermativo, gli ambiti 
oggetto della delega e le funzioni espletate dai delegati. 
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63
DirICTo 
IL MANUALE DI CONSERVAZIONE 
Con riferimento particolare agli oggetti sottoposti a conservazione, il Manuale 
di Conservazione deve indicare: 
•i formati gestiti dal sistema di conservazione; 
•i metadati da associare alle diverse tipologie di documenti (e le eventuali 
eccezioni); 
•la descrizione della modalità di presa in carico dei pacchetti di versamento - 
comprensiva della predisposizione del relativo rapporto di versamento -; 
•la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti 
di archiviazione, i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono 
essere scartati ovvero trasferiti in conservazione; 
•le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti. 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
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64
DirICTo 
IL MANUALE DI CONSERVAZIONE 
Disciplina le funzioni svolte dal responsabile della conservazione e le modalità 
con cui intervenire. In particolare: 
•descrive le procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di 
conservazione e delle verifiche sull’integrità degli archivi, evidenziando le 
soluzioni da adottare in caso di anomalie; 
•quando sono rilevati come obsoleti, descrive le procedure per la produzione 
di duplicati o delle copie dei documenti conservati; 
•le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale ed i 
casi per i quali è previsto il suo intervento; 
•il manuale deve anche trattare le modalità con cui l’utente può accedere ai 
documenti conservati e quindi come si deve svolgere il processo di esibizione: 
dalla fase di esportazione dal sistema di conservazione fino alla produzione 
del “pacchetto di distribuzione” nei confronti del richiedente. 
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65
DirICTo 
MISURE DI SICUREZZA 
I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che già adottano particolari 
regole di settore per la sicurezza dei sistemi informativi adeguano quelle 
previste per il sistema di conservazione alle regole sulla sicurezza già in 
vigore; gli altri soggetti – diversi da quelli precedentemente riportati e che 
quindi non hanno adottato all’interno della loro organizzazione particolari 
regole sulla sicurezza dei sistemi informatici - potranno adottare le regole di 
sicurezza indicate dagli articoli 50-bis e 51 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale nonché le relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia 
digitale. 
Tutti i sistemi di conservazione rispettano le misure di sicurezza previste dagli 
articoli da 31 a 36 del Codice Privacy e dal disciplinare tecnico contenuto 
nell’allegato B del d.lgs. n.196/’03. 
La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. 
Gianluca Satta 
Giuliano Marconi 
66
DirICTo 
MISURE DI SICUREZZA 
Nelle pubbliche amministrazioni il responsabile della conservazione (di 
concerto con il responsabile della sicurezza e, nel caso delle pubbliche 
amministrazioni centrali, anche con il responsabile dell’ufficio) predispone, 
nell’ambito del più ampio e generale piano della sicurezza, il piano della 
sicurezza del sistema di conservazione. 
Il piano della sicurezza del sistema di conservazione dovrà essere redatto nel 
pieno rispetto delle misure di sicurezza portate dagli artt.31 a 36 del Codice 
Privacy (ed ovviamente di quanto previsto nel disciplinare tecnico 
dell’allegato B), degli artt. 50-bis e 51 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e delle linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. 
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DirICTo 
Grazie per l’attenzione 
www.diricto.it 
ict4forensics.diee.unica.it 
www.gianlucasatta.it 
gianluca@gianlucasatta.it 
avv.giuliano.marconi@gmail.com 
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68
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Licenza 
Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 
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licenza di quest’opera. 
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condizioni. 
o Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra. 
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La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A.

  • 1. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Relatori: Gianluca Satta Giuliano Marconi
  • 2. DirICTo La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 2 I concetti La dematerializzazione: processo attraverso cui il documento giuridico viene formato (e conservato) utilizzando supporti di natura informatica. La conservazione: processo finalizzato al mantenimento dei requisiti di validità giuridica ed integrità informativa dei documenti, al fine di consentirne l'accesso o l'esibizione.
  • 3. DirICTo La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 3 La conservazione dei documenti (coordinamento con altre regole) Formazione Trasmissione Firme elettroniche (firma elettronica semplice, avanzata, qualificata e firma digitale) Marcatura temporale Acquisizione Protocollo informatico Archiviazione Posta elettronica certificata (PEC) Gli archivi della P.A. (Codice dei beni culturali) Contenuto Trattamento dei dati personali (Codice della Privacy)
  • 4. DirICTo Numeri e statistiche Fonte: Libro Bianco sulla dematerializzazione della documentazione amministrativa (2006) 10% La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 4 2% PIL per la gestione dei documenti amministrativi digitale cartaceo 90% Risparmio annuo: 3 mld € Amministrazioni centrali (indagine del 2004):  110 milioni di documenti prodotti,  160 milioni di registrazioni di protocollo  147 milioni di documenti archiviati  55 mila persone e 19 mila uffici impegnati nello smistamento e protocollazione Fogli stipendio di 1,5 milioni di dipendenti pubblici:  40 milioni € l’anno  più di 1.100 impiegati per la gestione.  oltre 1 miliardo € l’anno tra dipendenti pubblici e privati (più di 16 milioni)
  • 5. DirICTo 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Citizens sending filled forms online and level of satisfaction with eGovernment services (EUROSTAT - 2014) La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 5 Numeri e statistiche 0% high satisfaction (i_igov12rt_sidx_hi) medium satisfaction (i_igov12rt_sidx_me) low satisfaction (i_igov12rt_sidx_lo) Italia 21% cittadini utilizza servizi di eGov 10% cittadini utilizza canali online PA 85% imprese utilizza servizi di eGov 58% imprese utilizza canali online PA Fonte: EU Digital Agenda Al di sotto della media europea
  • 6. DirICTo La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 6 Numeri e statistiche
  • 7. DirICTo Evoluzione normativa  L. 7 agosto 1990, n. 241 - “Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 - “Sistemi informativi automatizzati nella P.A.”  Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Introduce una norma su validità del documento su supporto ottico  Direttiva del Presidente del Consiglio 5 settembre 1995 “Rete unitaria della pubblica amministrazione”  DPCM 6 dicembre 1996, n. 694 “Riproduzione sostitutiva dei documenti di archivi e di altri atti dei privati”  L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”  D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento sulla formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 7
  • 8. DirICTo Evoluzione normativa  Del. AIPA 30 luglio 1998, n. 24 “Reg. Tecn. riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali”  D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”  DPCM 8 febbraio 1999 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513”  DPCM 22 ottobre 1999, n. 437 “Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico”  Direttiva del Presidente del Consiglio del 28 ottobre 1999 “Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni” La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 8
  • 9. DirICTo Evoluzione normativa  Direttiva C.E. 13 dicembre 1999, n. 93 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”  DPCM 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428  Del. AIPA 23 novembre 2000, n. 51 “Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (TUDA)  Del. AIPA 16 febbraio 2001, n. 27 “utilizzo della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni”  Del. AIPA 13 dicembre 2001, n. 42 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali” - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA) La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 9
  • 10. DirICTo Evoluzione normativa  D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 “Attuazione della Dir. 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”  DPCM 13 gennaio 2004 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”  D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali”  DMEF 23 gennaio 2004 “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”  Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità”  Del. CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4 “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico”  D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della amministrazione digitale” (CAD) La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 10
  • 11. DirICTo Evoluzione normativa  D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale"  DPCM 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici” abrogato il DPCM 13 gennaio 2004  Del. CNIPA 21 maggio 2009 n. 45 “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico” abroga Circ. AIPA 19 giugno 2000, n. 24  Circ. DigitPA 29 dicembre 2011 , n. 59 “ Modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici”  DPCM 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”  Det. Commissariale Agid. 30 Aprile 2014 n. 63 “Modalità di attuazione dell’articolo 19, comma 7, del DPCM 22 febbraio 2013” La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 11
  • 12. DirICTo Evoluzione normativa  DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione” abroga Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità”  Circ. Agid 10 aprile 2014 n. 65 “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici” La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 12
  • 13. DirICTo La normativa sulla conservazione attualmente in vigore D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della amministrazione digitale” (CAD) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2014 (suppl. ord. n. 20, serie gen. 59) Circ. Agid 10 aprile 2014 n. 65 “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici” La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 13
  • 14. DirICTo La digitalizzazione e l’informatizzazione della pubblica amministrazione La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 14 AIPA (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) Istituito con D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 organismo pubblico con il compito di promuovere, coordinare, pianificare e controllare lo sviluppo di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, secondo criteri di standardizzazione, interconnessione ed integrazione dei sistemi stessi. CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) Istituito dall’art. 176 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in sostituzione dell’AIPA, con le medesime funzioni. DigitPA (Ente nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) Istituito ai sensi del D. Lgs.. 1 dicembre 2009, n. 177 “Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, il CNIPA ha cambiato nome in DigitPA.
  • 15. DirICTo La digitalizzazione e l’informatizzazione della pubblica amministrazione La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 15 AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) Istituito con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" (convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134), viene soppresso il DigitPA. L’ente ha il compito di coordinare le azioni in materia di innovazione per promuovere le tecnologie ICT a supporto della pubblica amministrazione, garantendo la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea. L’Agenda Digitale Italiana • Istituita il 1 marzo 2012 con Decreto Ministeriale • Una delle sette iniziative individuate nella Strategia EU2020, finalizzata a una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell’Unione Europea • Istituzione di agende digitali regionali
  • 16. DirICTo Codice dell’Amministrazione Digitale: Art. 20, commi 3 e 5-bis, Art. 23-ter, comma 4, Art. 43, commi 1 e 3, Art. 44, Art. 44-bis Art. 71, comma 1 CAD I. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 16 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione DPCM 3 dicembre 2013 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2014 - suppl. ord. n. 20, serie gen. 59)
  • 17. DirICTo La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 17 DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione Entrata in vigore 11 aprile 2014 Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità” Sistemi di conservazione già esistenti?
  • 18. DirICTo La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 18 Sistemi di conservazione già esistenti? Art. 14 delle Regole Tecniche (DPCM 3 dicembre 2013) (…) 2. I sistemi di conservazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati entro e non oltre 36 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto secondo un piano dettagliato allegato al manuale di conservazione. Fino al completamento di tale processo per tali sistemi possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano in ogni caso le regole tecniche di cui al presente decreto. 3. Fino al completamento del processo di cui al comma 2, restano validi i sistemi di conservazione realizzati ai sensi della deliberazione CNIPA n. 11/2004. Il Responsabile della conservazione valuta l’opportunità di riversare nel nuovo sistema di conservazione gli archivi precedentemente formati o di mantenerli invariati fino al termine di scadenza di conservazione dei documenti in essi contenuti.
  • 19. DirICTo La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 19 Sistemi di conservazione già esistenti? Nuovi sistemi di conservazione Nuove regole tecniche (DPCM 3 Dicembre 2013) Vecchi sistemi di conservazione (Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11) Facoltà di adeguarli alle nuove regole entro l’11 aprile 2017 (in tal caso vi è l’obbligo di disporre un piano dettagliato nel manuale di conservazione) Validi ed efficaci fino all’11 Aprile 2017 Dopo l’11 Aprile 2017 sarà obbligatorio adeguare tutti i sistemi esistenti alle nuove regole tecniche
  • 20. DirICTo Allegati La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 20 DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione All. 1: Glossario e definizioni. All. 2: Formati dei documenti informatici, criteri per la scelta e formati per la conservazione. All. 3: Standard e specifiche tecniche di riferimento nell’ambito della formazione, gestione e conservazione di documenti informatici e documenti amministrativi informatici. All. 4: Struttura descrittiva dell’indice del pacchetto di archiviazione. All. 5: Metadati relativi al documento informatico, al documento amministrativo informatico e al fascicolo informatico o aggregazione documentale informatica
  • 21. DirICTo La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 21 LE NOVITÀ DELLE REGOLE TECNICHE 1) Superamento della distinzione tra conservazione dei documenti analogici e conservazione dei documenti digitali 2) Nuovo concetto di “sistema di conservazione”, definito come un sistema che assicura la conservazione, dalla presa in carico sino all'eventuale scarto, dei documenti informatici e dei fascicoli informatici con i metadati associati, garantendo, al contempo, autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. 3) Il responsabile della conservazione, il “dominus” del sistema a cui è affidata la gestione e la definizione delle politiche di conservazione dei documenti informatici 4) Rispetto del principio della neutralità tecnologica
  • 22. DirICTo In passato... Oggi… Sistema di conservazione (sostitutiva) La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 22 Vecchie regole tecniche Del. CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 Conservazione dei documenti analogici Conservazione documenti digitali Conservazione sostitutiva (“a norma”) Nuove regole tecniche DPCM 3 dicembre 2013 Nuova concezione del documento informatico (Art. 3, bozza di regole tecniche sul documento informatico)
  • 23. DirICTo La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 23 Definizione del CAD del documento informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti Valido ed efficace, a condizione che siano rispettate le norme del CAD e le regole tecniche Come avviene la formazione? Articolo 3. Formazione del documento informatico 1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità: a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
  • 24. DirICTo Redazione con appositi strumenti software La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 24 Documenti informatici “nativi” Acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico Servizi in Cloud Download Supporti di memoria Duplicati informatici ≠ copie informatiche
  • 25. DirICTo Acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 25 Documento cartaceo Copia per immagine Acquisizione della copia informatica di un documento analogico Documento cartaceo Contenuto identico all’originale
  • 26. DirICTo Nuova concezione Sistema di conservazione unico La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 26 Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, direttamente ottenuto in formato digitale oppure ottenuto dalla trasformazione dal cartaceo al digitale. Nuove regole tecniche DPCM 3 dicembre 2013
  • 27. DirICTo Ambito soggettivo di applicazione (art. 2 Reg. Tecn., art. 2, commi 2 e 3 CAD) Regioni, le Province, i Comuni e relativi enti pubblici La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 27 Amministrazioni dello Stato Istituti, scuole e università Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale Privati Persone giuridiche Società di persone Enti e associazioni Capo II del CAD (documento informatico e firme elettroniche, trasferimenti, libri e scritture) Relative regole tecniche Soggetti esterni a cui è affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici e ai conservatori accreditati ai sensi dell’art. 44-bis del CAD
  • 28. DirICTo Ambito oggettivo di applicazione Art. 20, comma 5 del CAD Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche in materia di sistemi di conservazione di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2013. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 28 Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione? Obbligo di conservare Obbligo di produrre documenti direttamente ed unicamente in formato digitale Tutti i soggetti che hanno l’obbligo di conservare documenti per i quali è prevista la produzione direttamente ed unicamente in formato digitale originale, senza poter utilizzare il formato cartaceo ai fini della validità legale dello stesso
  • 29. DirICTo Ambito oggettivo di applicazione Obbligo di produrre documenti direttamente ed unicamente in formato digitale Assenza di norme generali che obbligano la P.A. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 29 Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione? Amministrazioni dello Stato Diversi settori dove è obbligatorio produrre in formato elettronico  Dal 2013, le pubblicazioni effettuate in sola forma analogica non hanno effetto di pubblicità legale. Obbligo di pubblicità legale mediante pubblicazione online (Albo pretorio).  La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione  Sanità elettronica le amministrazioni regionali hanno già introdotto nuovi strumenti, quali la cartella sanitaria elettronica, il fascicolo sanitario elettronico, la ricetta elettronica
  • 30. DirICTo Ambito oggettivo di applicazione La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 30 Amministrazioni dello Stato Norma di indirizzo generale, art. 12 CAD  Ricorso alle tecnologie dell'informazione nei procedimenti amministrativi per realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.  Le P.A. adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. • Uso dei mezzi informatici per la formazione dei documenti originali • Protocollo informatico • Gestione digitale dei flussi documentali esigenze di carattere pubblico per garantire il corretto funzionamento ragioni di interesse storico Esempi Obbligo di conservare
  • 31. DirICTo Ambito oggettivo di applicazione La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 31 Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione? Obbligo di conservare per i privati Art. 2220 Codice Civile Obbligo di conservazione per dieci anni dei documenti contabili, delle fatture, delle lettere e dei telegrammi ricevuti e delle copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti Imprenditori commerciali: libro giornale, libro degli inventari, scritture contabili. S.p.a.: libro soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione, ecc... S.r.l.: libro soci, libro delle decisioni dei soci, degli amministratori, libro del collegio sindacale o del revisore Art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 Obbligo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta Obblighi di conservazione in materia fiscale: registri IVA, il registro dei corrispettivi per mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa, il registro delle ricevute fiscali, il registro merci, il registro onorari Datori di lavoro: libro matricola, del libro paga e registro degli infortuni
  • 32. DirICTo Ambito oggettivo di applicazione Obbligo di produrre documenti direttamente ed unicamente in formato digitale La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 32 Quali soggetti hanno l’obbligo di adottare un sistema di conservazione? Privati Unico obbligo, sancito da una norma di legge, che preveda l’obbligo di conservare e l’uso esclusivo del formato digitale per la validità legale del documento stesso La fattura elettronica emessa in favore della P.A.
  • 33. DirICTo Ambito oggettivo di applicazione In via residuale La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 33 Fin dove si estende? Solo nel caso di obbligo di conservazione dei documenti produzione esclusiva in formato elettronico L’adozione di un sistema di conservazione è FACOLTATIVA quando: Vantaggi economici, pratici e di gestione riconosciuta la validità legale del documento cartaceo non è previsto un obbligo di legge che impone la produzione di documenti digitali assenza di obbligo di conservazione
  • 34. DirICTo La conservazione dei documenti nel CAD La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 34 Art. 43 – Riproduzione e conservazione dei documenti 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Facoltativo. La conservazione digitale garantisce validità giuridica del documento solo se effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013.
  • 35. DirICTo La conservazione dei documenti nel CAD La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 35 Art. 43 – Riproduzione e conservazione dei documenti 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Facoltativo. L’archiviazione dei documenti informatici può avvenire con modalità cartacea, ma solo per rispondere ad esigenze correnti. Archiviazione: attività di inserimento e ordinamento del documento all’interno dell’archivio Complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento dell’attività
  • 36. DirICTo La conservazione e le regole sulla privacy Parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 214 del 24 aprile 2013 sullo schema delle regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 36 Le norme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale e le regole sulla conservazione dei documenti informatici devono essere applicate nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale dato personale Tutti i documenti oggetto di conservazione, salvo qualche eccezione particolare, contengono dati o informazioni personali trattamento la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati
  • 37. DirICTo La conservazione e le regole sulla privacy MISURE DI SICUREZZA La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 37 Conservare un documento implica, quindi, trattare i dati personali in esso contenuti Misure minime (All. B al Codice Privacy) Articoli da 31 a 36 Disciplinare tecnico di cui all’allegato B Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Misure idonee (artt. 31-36 Codice Privacy)
  • 38. DirICTo MISURE MINIME DI SICUREZZA CARATTERISTICHE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE  Lunghezza minima della password di 8 caratteri  non riconducibile al soggetto GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE  Modifica dopo il primo utilizzo, ogni 6 o 3 mesi a seconda dei dati trattati  Disattivazione in caso di non uso per almeno 6 mesi o di perdita della qualità che permette l’accesso ai dati  Garanzia della disponibilità dei dati o degli strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che goda delle credenziali di autenticazione SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE  Verifica almeno annuale delle condizioni per l’autorizzazione La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 38
  • 39. DirICTo MISURE MINIME DI SICUREZZA PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI INTRUSIONE  Attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale. AGGIORNAMENTI PERIODICI DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE  Almeno annuale per dati comuni  Almeno semestrale per dati sensibili e/o giudiziari BACK UP  Salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale DISASTER RECOVERY  Ripristino entro il termine massimo di una settimana La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 39
  • 40. DirICTo MISURE IDONEE DI SICUREZZA Nessuna definizione normativa Sono individuabili sulla base delle tecnologie al momento conosciute e alle caratteristiche del trattamento, e sono definite in modo tale da ridurre al minimo i rischi che il sistema di conservazione concretamente comporta. L’analisi deve tener conto dei rischi di distruzione e perdita dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento eseguito per finalità diverse dalla conservazione. Sanzioni amministrative e penali La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 40 Misure minime di sicurezza (Codice Privacy) Misure idonee di sicurezza Sanzioni civili (art. 2050 c.c.)
  • 41. DirICTo La conservazione e le regole sulla privacy La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 41 Responsabile della conservazione Responsabile del trattamento opera di intesa con Responsabile della sicurezza Amministratori di sistema Responsabile della gestione documentale Responsabile del trattamento (art. 4, lett. g, Codice della Privacy) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
  • 42. DirICTo La conservazione e le regole sulla privacy La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 42 Responsabile del trattamento Responsabile della conservazione limitatamente ai dati personali contenuti nei documenti oggetto del sistema di conservazione. Non sempre è possibile… 1) Il titolare non è obbligato a nominare un responsabile del trattamento 2) la conservazione è affidata ad un soggetto esterno ai sensi dell’art. 5 delle regole tecniche
  • 43. DirICTo La conservazione e le regole sulla privacy Rapporto La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 43 1) Il titolare non è obbligato a nominare un responsabile del trattamento Non è escluso l’obbligo di nominare il responsabile della conservazione Si dovrà coordinare direttamente con il titolare del trattamento Titolare del trattamento Delega di funzioni Responsabile del trattamento
  • 44. DirICTo La conservazione e le regole sulla privacy 2) la conservazione è affidata ad un soggetto esterno ai sensi dell’art. 5 delle regole tecniche Responsabile del trattamento + responsabile conservazione non possono più coesistere in capo alla stessa persona Il responsabile della conservazione rimane sempre interno all’amministrazione o ente (pubblico o privato) La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 44 Il soggetto esterno affidatario della conservazione dei documenti informatici assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento La nomina ai sensi del Codice Privacy deve essere eseguita con atto espresso, non essendo implicita nella nomina del soggetto responsabile della conservazione, o nell’atto con cui quest’ultimo affida la gestione all’esterno
  • 45. DirICTo IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 45
  • 46. DirICTo IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE LA CONSERVAZIONE • degli oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità. IL TRATTAMENTO DELL’OGGETTO • per l’intero ciclo di gestione, ovverossia per l’intero arco temporale di esistenza del documento informatico. ACCESSO ALL’OGGETTO CONSERVATO • indipendentemente dall’evoluzione del contesto tecnologico. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 46
  • 47. DirICTo IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE • È quel complesso di procedure e soluzioni tecnologiche necessarie ad assicurare la conservazione a norma dei documenti elettronici e la disponibilità dei fascicoli informatici mediante l’adozione di regole, procedure, tecnologie e modelli organizzativi per la gestione di tali processi. • Le prerogative del sistema di conservazione sono regolamentate dal combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. del 3.12.13 e dall’art. 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale. • Assicura la conservazione dei documenti informatici (o, nel caso di una pubblica amministrazione, i documenti amministrativi informatici) nonché i fascicoli informatici - ovvero le aggregazioni documentali informatiche - contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o all’aggregazione documentale nonché dei metadati ad essi associati. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 47
  • 48. DirICTo I SOGGETTI COINVOLTI DEL PROCEDIMENTO DI CONSERVAZIONE Utente Produttore Responsabile della conservazione PROCEDIMENTO DI CONSERVAZIONE La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 48
  • 49. DirICTo RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI DEL PROCEDIMENTO DI CONSERVAZIONE L’art. 6 e segg. del D.P.C.M. 3.12.’13 individua i seguenti ruoli: Il produttore è una persona fisica o giuridica, di norma diversa dal soggetto che ha formato il documento, che produce il pacchetto di versamento ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione. Nelle p.a., tale figura si identifica con responsabile della gestione documentale (ovvero il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi); l’utente è la persona, ente o sistema che interagisce con i servizi di un sistema di gestione informatica dei documenti e/o di un sistema per la conservazione dei documenti informatici, al fine di fruire delle informazioni di suo interesse. Tali informazioni vengono fornite dal sistema di conservazione all’utente mediante la produzione del pacchetto di distribuzione selettiva. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 49
  • 50. DirICTo RUOLI E FACOLTÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI DEL PROCEDIMENTO DI CONSERVAZIONE Il responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia. Il responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità, può delegare lo svolgimento del processo di conservazione, o di parte di esso, ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi delegate. Tale delega è formalizzata, esplicitando chiaramente il contenuto della stessa, ed in particolare le specifiche funzioni e competenze affidate al delegato. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 50
  • 51. DirICTo GLI OGGETTI DELLA CONSERVAZIONE PACCHETTI DI VERSAMENTO • è lo strumento mediante il quale il produttore invia al sistema di conserva-zione il pacchetto informativo che racchiude al suo interno gli oggetti da conservare oppure anche i soli metadati riferiti a quegli oggetti. PACCHETTI DI ARCHIVIAZIONE • è un pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi PACCHETTI DI DISTRIBUZIONE • è un pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all’utente in risposta ad una richiesta di quest’ultimo. 51
  • 52. DirICTo IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE Al fine di acquisire i documenti il sistema di conservazione dovrà: •acquisire il “pacchetto di versamento” e verificare che i contenuti di questo siano compatibili con quanto previsto dal manuale di conservazione e dall’art.11 del decreto. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dovessero riscontrarsi delle anomalie nell’anzidetto pacchetto di versamento, il Responsabile della Conservazione rifiuterà il versamento all’interno nel sistema. •nel caso in cui il versamento sia accettato, il sistema genererà il “rapporto di versamento” contenente il riferimento temporale (secondo il protocollo UTC) ed una o più impronte calcolate sull’intero pacchetto di versamento (secondo le modalità prescritte dal manuale). •Se previsto dal manuale di conservazione, il responsabile della conserva-zione apporrà al rapporto anche la sua firma digitale o elettronica qualificata. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 52
  • 53. DirICTo IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE La fase della archiviazione e della distribuzione dei documenti conservati. •Il pacchetto di archiviazione deve essere preparato, sottoscritto con firma digitale – o firma elettronica qualificata – e gestito sulla base delle specifiche tecniche contenute del decreto (alleg. 4) e delle modalità previste dal manuale di conservazione. •Il pacchetto di distribuzione dovrà essere preparato ed eventualmente sottoscritto (se previsto nel manuale) ai fini dell’esibizione all’utente. •La produzione di duplicati informatici – o copie informatiche – effettuata su richiesta degli utenti dovrà comunque rispettare quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico. Quanto al formato utilizzato, le copie informatiche dovranno essere adeguate a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 53
  • 54. DirICTo IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE La fase finale del ciclo di vita del documento coincide con lo scarto, in questo caso il D.P.C.M 3.12.2013. prevede che: • alla scadenza dei termini di conservazione previsti, prima di darsi luogo allo scarto dovrà darsi informativa al produttore e, nel caso in cui l’archivio (sia pubblico che privato) rivesta un particolare valore storico, il produttore dovrà previamente ricevere l’autorizzazione allo scarto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; • per garantire il potere di vigilanza conferito all’Agenzia per l’Italia digitale, fatte salve le previsioni del Codice dei Beni Culturali, i dati – e le relative copie di sicurezza - dovranno essere conservati sul territorio nazionale e l’accesso a questi ultimi dovrà essere garantita presso la sede del produttore il quale dovrà adottare misure di sicurezza conformi a quelle stabilite dal decreto anzidetto. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 54
  • 55. DirICTo MODELLI ORGANIZZATIVI Quando la conservazione è svolta esternamente alla struttura organizzativa del produttore Soggetti pubblici: il servizio dovrà essere obbligatoriamente affidato, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali, ad un conservatore accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. Soggetti privati: deve essere eseguita da soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche o, in alternativa da conservatori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 55
  • 56. DirICTo MODELLI ORGANIZZATIVI Come si realizza concretamente l’affidamento del processo di conservazione ad un soggetto esterno? Deve essere effettuato mediante contratto o convenzione di servizio che preveda l’obbligo del rispetto del manuale di conservazione predisposto dal responsabile della stessa. Stante le previsioni del d.lgs. 196/2003 il soggetto esterno cui è affidato il processo di conservazione assume anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati. Resta ferma la competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di tutela dei sistemi di conservazione degli archivi pubblici o degli archivi privati che rivestono interesse storico particolarmente importante. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 56
  • 57. DirICTo IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE Il responsabile dei sistemi informativi Non opera da solo ma d’intesa con altre figure. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi Il responsabile del trattamento dei dati personali Nelle P.A. con più A.O.O. con il coordinatore della gestione documentale Il responsabile della gestione documentale 57
  • 58. DirICTo RUOLO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE Profili generali Definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare. Gestisce il processo di conservazione in modo da garantirne nel tempo la conformità alla normativa vigente. Predispone il manuale di conservazione e ne cura l’aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 58
  • 59. DirICTo INCOMBENZE E LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE. Funzioni di impulso: genera il rapporto di versamento e il pacchetto di distribuzione che poi sottoscrive con firma digitale o firma elettronica qualificata. Funzioni di controllo: verifica periodicamente che il sistema di conservazione e si accerta che gli archivi in esso contenuto siano sempre integri e leggibili. Adotta tutte le misure necessarie al fine di rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, ripristina la loro corretta funzionalità. Rilevata l’evoluzione del contesto tecnologico – e quindi l’obsolescenza del formato del documento conservato -, effettua duplicati o copie dei documenti informatici conservati. Adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 59
  • 60. DirICTo INCOMBENZE E LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE. Funzione di garanzia e assistenza nei confronti dei soggetti che, per ragioni del loro ufficio, debbano relazionarsi con la struttura del sistema di conservazione e garantisce a questi l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle loro attività. In particolare: •assicura, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, la presenza di un pubblico ufficiale; •coadiuva gli organismi competenti per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; •provvede, quando gli sia richiesto dagli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, al versamento dei documenti conservati presso l’archivio centrale dello Stato e negli archivi di Stato. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 60
  • 61. DirICTo CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE Il responsabile della conservazione, ai sensi dell’art. 44, co. 1-ter del C.A.D., può chiedere di certificare la conformità del processo di conservazione. La norma detta una disciplina diversa a seconda che si tratti di soggetti privati o pubblici. Soggetti privati: potranno richiedere la certificazione a soggetti, pubblici o privati, che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche, ovvero a soggetti cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti di cui all’art. 44-bis, co.1, del C.A.D., distinti dai conservatori o dai conservatori accreditati. Soggetti pubblici: potranno richiedere la certificazione della conformità del processo di conservazione solo a soggetti, pubblici o privati, cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti di cui all’art. 44-bis, co. 1, del C.A.D., distinti dai conservatori accreditati. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 61
  • 62. DirICTo IL MANUALE DI CONSERVAZIONE Il sistema di conservazione dei documenti informatici nel suo insieme, unitamente alle architetture ed infrastrutture utilizzate. Il modello di funzionamento adottato e la È LO STRUMENTO CHE DESCRIVE La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi descrizione del processo di conservazione, anche con riferimento alle modalità di verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione. Le misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia dei documenti conservati I soggetti coinvolti ed i ruoli svolti dagli stessi nel procedimento di conservazione 62
  • 63. DirICTo IL MANUALE DI CONSERVAZIONE Rispetto alla struttura organizzativa, il Manuale di Conservazione deve riportare: •le funzioni, le responsabilità e gli obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione; •i dati dei soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione; •se, e a chi, hanno concesso deleghe e, nel caso affermativo, gli ambiti oggetto della delega e le funzioni espletate dai delegati. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 63
  • 64. DirICTo IL MANUALE DI CONSERVAZIONE Con riferimento particolare agli oggetti sottoposti a conservazione, il Manuale di Conservazione deve indicare: •i formati gestiti dal sistema di conservazione; •i metadati da associare alle diverse tipologie di documenti (e le eventuali eccezioni); •la descrizione della modalità di presa in carico dei pacchetti di versamento - comprensiva della predisposizione del relativo rapporto di versamento -; •la descrizione del processo di conservazione e del trattamento dei pacchetti di archiviazione, i tempi entro i quali le diverse tipologie di documenti devono essere scartati ovvero trasferiti in conservazione; •le normative in vigore nei luoghi dove sono conservati i documenti. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 64
  • 65. DirICTo IL MANUALE DI CONSERVAZIONE Disciplina le funzioni svolte dal responsabile della conservazione e le modalità con cui intervenire. In particolare: •descrive le procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema di conservazione e delle verifiche sull’integrità degli archivi, evidenziando le soluzioni da adottare in caso di anomalie; •quando sono rilevati come obsoleti, descrive le procedure per la produzione di duplicati o delle copie dei documenti conservati; •le modalità con cui viene richiesta la presenza di un pubblico ufficiale ed i casi per i quali è previsto il suo intervento; •il manuale deve anche trattare le modalità con cui l’utente può accedere ai documenti conservati e quindi come si deve svolgere il processo di esibizione: dalla fase di esportazione dal sistema di conservazione fino alla produzione del “pacchetto di distribuzione” nei confronti del richiedente. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 65
  • 66. DirICTo MISURE DI SICUREZZA I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che già adottano particolari regole di settore per la sicurezza dei sistemi informativi adeguano quelle previste per il sistema di conservazione alle regole sulla sicurezza già in vigore; gli altri soggetti – diversi da quelli precedentemente riportati e che quindi non hanno adottato all’interno della loro organizzazione particolari regole sulla sicurezza dei sistemi informatici - potranno adottare le regole di sicurezza indicate dagli articoli 50-bis e 51 del Codice dell’Amministrazione Digitale nonché le relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. Tutti i sistemi di conservazione rispettano le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del Codice Privacy e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B del d.lgs. n.196/’03. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 66
  • 67. DirICTo MISURE DI SICUREZZA Nelle pubbliche amministrazioni il responsabile della conservazione (di concerto con il responsabile della sicurezza e, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, anche con il responsabile dell’ufficio) predispone, nell’ambito del più ampio e generale piano della sicurezza, il piano della sicurezza del sistema di conservazione. Il piano della sicurezza del sistema di conservazione dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle misure di sicurezza portate dagli artt.31 a 36 del Codice Privacy (ed ovviamente di quanto previsto nel disciplinare tecnico dell’allegato B), degli artt. 50-bis e 51 del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 67
  • 68. DirICTo Grazie per l’attenzione www.diricto.it ict4forensics.diee.unica.it www.gianlucasatta.it gianluca@gianlucasatta.it avv.giuliano.marconi@gmail.com La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 68
  • 69. DirICTo Licenza Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 o Tu sei libero: • di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera; • di modificare quest’opera; • Alle seguenti condizioni:  Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’autore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera.  Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per fini commerciali.  Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi quest’opera, o se la usi per crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa. o In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. o Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. o Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra. La conservazione dei documenti informatici per i professionisti, le aziende e la P.A. Gianluca Satta Giuliano Marconi 69