Gli strumenti normativi per regolare il rapporto fra le organizzazioni di volontariato e gli enti pubblici (convenzioni, rendiconti, contratti, regole, ecc.).
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DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
PREVISTO DALL’ARTICOLO 35, COMMA 5, DELLA
LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6
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2° parte delle slides sugli affidamenti dei servizi sociali. In questa parte si trattano alcuni temi particolari come la sussidiarietà, l'accreditamento, la co-progettazione, il lavoro per i disabili.
Le slides dell' intervento dell' Avv. Giani durante il Convegno "#amalfilovecoast. Mille volti, un'unica voce" organizzato dall'Associazione Distretto Turistico Costa d'Amalfi il 15 Ottobre 2014 a Minori.
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6 aprile 2018
Intervento di Maria Grazia Pastore al convegno del 23 maggio 2017 "Gli incontri con l'Amministrazione Finanziaria. L'Agenzia - Il Fisco - Il Commercialista”
LEPS: la supervisione del personale dei servizi socialiFranco Pesaresi
Questo articolo è il settimo di una serie di schede sui Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). I precedenti articoli erano relativi ai LEPS del “Percorso assistenziale integrato” , delle “Dimissioni protette” , del “Pronto intervento sociale” , della “Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.” , dei “Servizi per la residenza fittizia per i senza dimora” , dell’ “Assistenza domiciliare sociale” ora invece ci si occupa del LEPS relativo alla “Supervisione del personale dei servizi sociali”.
SERVONO GLI OBIETTIVI DI SERVIZIO NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE (SAD)Franco Pesaresi
Il problema principale oggi è costituito dalla bassissima percentuale di anziani assistiti con il SAD: bisognerebbe pertanto fissare un livello standard che tutti i Comuni o gli ambiti sociali devono raggiungere (degli obiettivi di servizio) . Occorre innanzitutto raggiungere un livello base uguale per tutti per poi crescere gradualmente in una seconda fase.
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Il problema principale oggi è costituito dalla bassissima percentuale di anziani assistiti con il SAD: bisognerebbe pertanto fissare un livello standard che tutti i Comuni o gli ambiti sociali devono raggiungere (degli obiettivi di servizio) . Occorre innanzitutto raggiungere un livello base uguale per tutti per poi crescere gradualmente in una seconda fase.
Ricostruire i contenuti del livello essenziale dell’assistenza domiciliare sociale non è facile perché la prestazione viene
presentata come singola mentre invece i servizi in essa contenuti sono diversi e di diversa natura. Non ci sono spiegazioni
adeguate nella Legge di bilancio 2022 e nel Piano per la non autosufficienza 2022-2024 per cui l’unica soluzione è
interpretare in modo letterale quanto contenuto nelle norme citate.
LEPS: Servizi per la residenza fittizia per i senza dimoraFranco Pesaresi
Per le persone senza dimora, la residenza anagrafica rappresenta un requisito decisivo per le sue possibilità di inclusione, perché ad essa si collega la possibilità di usufruire dei servizi sanitari, socio-assistenziali e abitativi, erogati dagli enti locali.
Una persona senza dimora può eleggere a suo domicilio non necessariamente un luogo fisico, l’importante è che scelga il Comune presso cui stabilisce i suoi interessi In questo caso, la persona viene iscritta in una via fittizia, territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico; una via dove non vive nessuno e che in realtà non esiste, ma che viene istituita per dare la possibilità anche alle persone senza dimora di ottenere la residenza e i diritti ad essa connessi.
A quattro anni dal primo lockdown, e nella quarta giornata nazionale per le vittime del Covid, l'articolo si occupa delle residenze per
anziani ritornando a quel periodo terribile che ha segnato le vite, e le morti, di migliaia di anziani ricoverati. Lo facciamo
con la recensione del libro di Costanzo Ranci “Cronaca di una strage nascosta. La pandemia nelle case di riposo” (Mimesis
Edizioni, 2023).
ANZIANI. RAGGIUNTO L'OBIETTIVO DEL PNRR, MA LA RIFORMA NON C'E'Franco Pesaresi
Il Decreto Legislativo attuativo n. 29/2024, in grandissima parte, non dà attuazione alla Legge delega rinviando quasi tutte le decisioni più importanti ad una serie impressionante di ulteriori 19 decreti e linee guida. Nei prossimi mesi bisognerà cogliere ogni occasione, compresa quelle dei tanti decreti attuativi previsti, per recuperare i contenuti in linea con le previsioni più innovative della legge 33/2023.
Il servizio di Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato. Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l’anno.
RIFORMA NON AUTOSUFFICIENZA: TRADIMENTI E RINVIIFranco Pesaresi
on il Decreto Legislativo attuativo, approvato il 25 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri anziché procedere con l’avvio dell’attuazione della riforma della non autosufficienza prevista dalla Legge Delega 33/2023, si limita a disporre un rinvio quasi generalizzato degli obiettivi fondanti la riforma stessa. Franco Pesaresi mette a fuoco gli elementi centrali del recente Decreto, evidenziandone la distanza dai contenuti della Legge delega approvata meno di un anno fa dal Governo, una riforma che anziani non autosufficienti e caregiver attendono da anni.
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Dopo la presentazione della Legge di Bilancio 2024 al Parlamento si è sviluppata una discussione sulla dimensione dei fondi destinati alla disabilità tra chi affermava che i fondi sono diminuiti rispetto all’anno precedente e le dichiarazioni del Governo che invece affermavano che i fondi sono rimasti gli stessi.
Come stanno effettivamente le cose?
Il Decreto del Ministero del Salute n. 77/2022 sull’assistenza sanitaria territoriale ha introdotto un nuovo strumento per
l’assistenza globale dei pazienti territoriali: il Progetto di salute. In questo contributo, l'autore propone un’analisi
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Il PNRR missione salute nelle Marche. Edizione 2023Franco Pesaresi
Questo ebook racconta dei primi due anni (2022-2023) di attuazione della parte sanitaria del PNRR nella Regione Marche. Parliamo di quella che tecnicamente si chiama Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il PNRR prevede, come è noto, numerosi investimenti sia nella sanità territoriale che in quella ospedaliera, nulla purtroppo per la prevenzione. Parliamo per intenderci di Case della salute, di ospedali di comunità, di centrali operative territoriali, di grandi attrezzature sanitarie, di digitalizzazione ecc.
In queste pagine si cercherà di mettere in condizione il lettore di valutare come procede nelle Marche l’attuazione del PNRR nel settore sanitario, fornendo documentazione e valutazioni.
Gli alloggi per anziani: la grande confusione normativa (2° parte)Franco Pesaresi
Seconda parte di un articolo che affronta il tema della regolamentazione nazionale degli alloggi per anziani. Negli ultimi due anni sono uscite ben 5 norme che dicono cose diverse ed inadeguate.
Gli alloggi per gli anziani: la grande confusione normativa (1° parte)Franco Pesaresi
Negli ultimi due anni (2021-2023) è scoppiato un improvviso e significativo interesse statale per la realizzazione di alloggi
dedicati agli anziani testimoniato da ben cinque norme diverse che si sono occupate del tema.
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Le Marche approvano l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienzaFranco Pesaresi
Con Delibera regionale 1496 del 2023, la Regione Marche ha approvato definitivamente le “Linee attuative regionali degli interventi per la non autosufficienza”, disponendo l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza sia per gli anziani che per i disabili. L'autore mette a disposizione un approfondimento sui contenuti di questa recente delibera regionale, proponendo alcune riflessioni su aspetti di particolare rilevanza.
La rivista "Abitare e Anziani" n.3/2023 ha dedicato l'intero numero agli alloggi assistiti. E' presente il mio articolo: "Gli alloggi assistiti: un'alternativa alle strutture residenziali per anziani".
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Conciliare qualità e complessità oggi implica abbandonare la vecchia concezione delle organizzazioni sanitarie come strutture gerarchiche lineari: i sistemi sanitari e gli ospedali sono sempre più entità complesse governate da leggi di interazione e auto-organizzazione, spesso soggette a fenomeni emergenti, come lo è stato la minaccia pandemica. Sarà questa la chiave per riformare l’assistenza compresa quella ospedaliera, facendo convergere la pluralità di attori su un unico obiettivo: aumentare la flessibilità del sistema. Tutto il contrario della logica di “una singola causa genera un singolo effetto”.
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Le proposte del "Patto per la non autosufficienza" per la legge di bilancio 2024 per avviare un piano di legislatura per l'attuazione della L. 33/2023.
1. Il rapporto tra enti pubblici e volontariato
Gli strumenti
Franco Pesaresi
12 ottobre 2015 - Fermo
13 ottobre 2015 – Macerata
2. I rapporti fra volontariato ed ente
locale
LE COLLABORAZIONI A RILEVANZA
ECONOMICA
• Erogazione di contributi
• Appalti, concessioni e convenzioni
• Concessione di spazi e locali
Franco Pesaresi 2
Tipologia delle forme
di
collaborazione
caratteristiche
Occasionale Sostegno singole attività, contributo
strumentale Comune fornisce sede, associazione chiede contributo annuo
Progettuale,
propositivo
Comune favorisce la partecipazione a progetti allargati, richiede
proposte.
Il volontariato si propone per la soluzione di problemi locali, fa
proposte.
convenzionale Il comune affida la gestione di attività. Continuità dell’attività
svolta. Rimborsi non di mercato.
partenariato Il comune stimola e coordina la costituzione di reti di soggetti
che erogano servizi. Il comune promuove processi di
partecipazione del volontariato nella programmazione dei
servizi. Il volontariato si assume delle responsabilità nella
gestione della propria attività, collabora con gli altri soggetti
della rete.
3. Pubblica amministrazione e ODV
Le pubbliche amministrazioni utilizzano vari strumenti per
regolare i rapporti con le ODV, anche in relazione al
contenuto del rapporto.
Questi strumenti sono:
• Convenzioni
• Regolamenti
• Accordi di programma
• Contratti di comodato
• Autorizzazioni, accreditamento
• contratti di fornitura
3Franco Pesaresi
5. CONVENZIONE odv
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ex art.7 Legge266/1991
“1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri
enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di
volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6
e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di
rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale
viene stipulata la convenzione medesima.”
5Franco Pesaresi
6. Marche LR 15/2012
• Art. 3: Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di
rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con
l’organizzazione di riferimento; al volontario possono essere
soltanto rimborsate dall’organizzazione le spese
effettivamente sostenute per l’attività volontaria prestata.
• Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e
continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a
qualificare o specializzare le attività stesse; l’ attività
volontaria deve essere comunque quantitativamente o
qualitativamente prevalente.
6Franco Pesaresi
7. Marche LR 15/2012
• Art. 4: L'iscrizione da almeno 6 mesi nel registro regionale
del volontariato è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni.
• Art. 5. La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali
pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di
cui al comma 1 secondo modalità dagli stessi definite,
dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni
del territorio di riferimento iscritte al registro e operanti nel
settore oggetto della convenzione.
7Franco Pesaresi
8. Marche DGR 884/2013 a
Gli enti manifestano e pubblicizzano la propria volontà di stipulare le
convenzione, secondo modalità dagli stessi definite, dandone
comunicazione alle organizzazioni del territorio iscritte nel registro,
indicando:
• Oggetto dell’attività in convenzione e le modalità di svolgimento;
• I parametri e la capacità operativa dell’organizzazione di
volontariato con riguardo all’attività oggetto della convenzione;
• I requisiti generali necessari ed i criteri specifici che danno titolo di
priorità nella scelta dell’organizzazione;
• Le disposizioni idonee a garantire l’esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione.
8Franco Pesaresi
9. Marche DGR 884/2013 b
Le convenzioni hanno una durata minima di un anno e massima di tre ani e
possono essere rinnovate.
I criteri di priorità da adottare nella scelta della organizzazione di volontariato
(OdV) con il quale stipulare la convenzione sono i seguenti:
• La competenza, la professionalità e esperienza maturata dalla OdV nel
settore;
• La disponibilità di strutture idonee;
• La collocazione della sede dell’OdV;
• L’attivazione di sistemi di formazione dei volontari;
• La prevalenza dei volontari rispetto al personale retribuito;
• La quantità delle prestazioni erogate e il numero di convenzioni attivate;
• Il collegamento associativo con altre OdV,
• L’ordine di iscrizione nel registro regionale.
9Franco Pesaresi
10. Marche DGR 884/2013: le
convenzioni contengono/1
• L’identificazione dell’organizzazione e gli estremi
dell’iscrizione;
• L’oggetto della convenzione;
• La tipologia e le modalità di erogazione delle attività;
• La durata del rapporto di collaborazione;
• Il contenuto e le modalità delle prestazioni di volontariato;
• Il numero, la qualifica ed il tempo di impiego delle persone
impiegate distinguendo tra volontari (prevalenti) e dipendenti
• Le modalità di coordinamento dei volontari con i servizi
pubblici;
• Le disposizioni per garantire i diritti e la dignità degli utenti;
10Franco Pesaresi
11. Marche DGR 884/2013: le
convenzioni contengono/2
• L’individuazione dei responsabili delle attività;
• Il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecnico pratiche
necessarie allo svolgimento delle attività;
• Le coperture assicurative per la responsabilità civile verso
terzi/infortuni/malattie dei volontari;
• L’indicazione delle spese e degli eventuali oneri ammessi a rimborso
(fra i quali l’assicurazione);
• Le modalità della rendicontazione e i tempi di liquidazione;
• Le strutture e le attrezzature impiegate;
• Le modalità di rapporto e di reciproca informazione fra PA e OdV
• I criteri e le forme di verifica dei risultati e di controllo di qualità.
11Franco Pesaresi
12. Marche DGR 884/2013: le
convenzioni contengono/3
• L’obbligo di comunicazione delle variazioni degli
elementi della convenzione da parte delle OdV;
• L’obbligo per le OdV di presentare periodicamente
una relazione sull’attività svolta all’ente;
• Le cause e le modalità di risoluzione della
collaborazione;
• Le condizioni di salvaguardia dell’autonomia
organizzativa e metodologica dell’OdV.
12Franco Pesaresi
13. Le attività (oggetto della convenzione)
Si raccomanda di definire in modo puntuale (anche con il rinvio a specifici
allegati ):
• le attività, i servizi e le prestazioni oggetto della convenzione;
• le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento delle attività, servizi e
prestazioni convenzionati, includendo l’eventuale ricorso a terzi soggetti, in
qualunque modo remunerati.
Sulla base dell’attività svolta, l’Affidante potrebbe consegnare all’Affidatario, o
potrebbe comunque pretendere, che l’Affidatario utilizzi dei mezzi di
riconoscimento (quali divise, tesserini, cartellini di riconoscimento, ecc.). In
questo caso si rende opportuno specificare, come obbligazioni delle parti, le
modalità e i termini di utilizzo degli stessi).
13Franco Pesaresi
14. LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
La liquidazione dei contributi è effettuata previa
presentazione da parte del beneficiario della
RENDICONTAZIONE dell’iniziativa;
• Il consuntivo deve riportare sia le voci di spesa
che quelle di entrata;
• in ogni caso, il contributo non può superare lo
sbilancio effettivamente sostenuto e
rendicontato.
14Franco Pesaresi
15. TRATTAMENTO FISCALE DEL
CONTRIBUTO LIBERALE
“Le Regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici
e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di
acconto e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei
contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per
l’acquisto dei beni strumentali”
(ex art.28 DPR600/1973)
15Franco Pesaresi
16. QUANDO SI APPLICA LA RITENUTA DEL 4%?
Agenzia delle Entrate Risoluzione 166/E/2008:
• quando i contributi sono erogati non ad una impresa ma ad una
associazione - o più in generale ad un ente non commerciale - occorre
distinguere a seconda che lo stesso sia destinato ad essere utilizzato per le
attività istituzionali dell’ente ovvero nel quadro della sua eventuale attività
commerciale. Mentre nel primo caso l'Amministrazione non è infatti
tenuta ad effettuare la ritenuta, nella seconda ipotesi, invece, deve
effettuare, sul contributo erogato, la ritenuta del 4% prescritta dall’art. 28,
secondo comma, del DPR n.600 del 1973.
SE EROGATO PER PROMUOVERE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE LA P.A. NON
EFFETTUA RITENUTE
SE EROGATO PER PROMUOVERE ATTIVITA’ IN RELAZIONE ALLE QUALI
L’ASSOCIAZIONE PERCEPISCE ANCHE INTROITI DI NATURA COMMERCIALE LA
P.A. DEVE EFFETTUARE LA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DEL 4%
16Franco Pesaresi
17. QUALE DOCUMENTO FISCALE PER I
CONTRIBUTI?
Spett.le Comune di ___
Ricevuta fiscale n.1 del 31/12/2014.
Il sottoscritto, Mario Rossi , legale rappresentante dell’associazione XXXX,
con sede in Ancona, Via del Mare n.1, CF xxxxxxx
DICHIARA
di ricevere dal Comune di …………il contributo liberale pari ad € 1.200,00 (euro
milleduecento/00) erogato giusta delibera n. …del…………..
Il Presidente
Mario Rossi
marca da bollo da € 1,81.
17Franco Pesaresi
23. Contratti di comodato
Particolare attenzione deve essere posta:
• alla corretta e puntuale individuazione del bene. La
descrizione deve garantire che non possano sorgere dubbi sul
bene effettivamente concesso in comodato;
• alla c.d. “destinazione d’uso” del bene oggetto del comodato,
indicando con precisione finalità, termini e modalità di utilizzo
del bene.
Un bene immobile può, ad esempio, essere concesso in comodato per essere
utilizzato come casa famiglia, circolo ricreativo o sede sociale. Il bene mobile
può invece essere utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali, per
supportare l’organizzazione interna dell’Affidatario, ecc.
23Franco Pesaresi
25. Regolamenti e accordi di programma
• Nel diritto il termine regolamento viene usato per designare
atti normativi emanati da organi dello stato ed altri enti
pubblici, ed anche enti privati per disciplinare determinate
materie o il proprio funzionamento.
• L’accordo di programma , è una convenzione tra enti
territoriali (regioni, comuni, ecc.) ed altre amministrazioni
pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro
attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di
intervento.
25Franco Pesaresi
26. Autorizzazione/accreditamento
Per gestire talune attività (una comunità per minori, per disabili,
ecc.) occorre essere autorizzati.
• Le procedure di autorizzazione.
Per svolgerle con i corrispettivi o le contribuzioni pubbliche
occorre inoltre essere accreditati ed avere un accordo
contrattuale o convenzione.
• Le procedure per l’accreditamento e per l’accordo
contrattuale
26Franco Pesaresi
27. LE ASSOCIAZIONI POSSONO
PARTECIPARE AD APPALTI?
SI.
la normativa e la giurisprudenza sia interna che
comunitaria non operano alcuna discriminazione tra i
soggetti ammessi alle gare in relazione alla loro veste
giuridica, precisando che la nozione di operatore
economico utilizzata dal diritto comunitario è più
generica ed estesa del concetto di imprenditore.
• Attenzione: la P.A. può chiedere l’iscrizione al REA come requisito per
partecipare alle gare di appalto (ex art.39 del DLgs. 163/06, c.d. codice dei
contratti pubblici)
27Franco Pesaresi
28. LE ASSOCIAZIONI POSSONO PARTECIPARE AD
APPALTI? OPINIONI DIVERSE
L’autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ora
assorbita dall’ANAC ha però una opinione diversa (parere
26/2009):
«è da considerare illegittima la partecipazione a gare
d’appalti pubblici delle associazioni di volontariato, in
quanto l’espletamento di una procedura di selezione del
contraente, fondata sulla comparazione delle offerte con
criteri concorrenziali di convenienza tecnico-economica
risulta essere inconciliabile con il riconoscimento alle
associazioni di volontariato (art.5 L.266/1991) della
possibilità di usufruire di proventi costituiti esclusivamente
da rimborsi derivanti da convenzioni che prescindono dalle
regole di concorrenza».
28Franco Pesaresi
29. QUALE DOCUMENTO FISCALE PER I
CORRISPETTIVI DA APPALTI?
FATTURA SOGGETTA AD IVA A MENO CHE NON ABBIA AD OGGETTO PRESTAZIONI DI
SERVIZI ESENTI DA IVA. Esempi:
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da
imprese autorizzate e da ONLUS
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche
per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da
ONLUS
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle
colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (...) comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di
musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e
simili...
29Franco Pesaresi