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www.ilfuturomigliore.org
IL “PASTICCIO” DELLA CLASSIFICAZIONE DEI
RIFIUTI COME PERICOLOSI PER L’AMBIENTE
sergio benassai
1. Il Regolamento 1357/2014
Nei “consideranda” che precedono il testo del Regolamento 1357/2014, che sostituisce l'allegato III
della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, si legge, tra l’altro, quanto
segue:
(5) La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE devono essere abrogate con
effetto dal 1° giugno 2015 e sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/ ….
(6) È necessario modificare l'allegato III della direttiva 2008/98/CE per adeguare di
conseguenza le definizioni delle caratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al
regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE e
alla direttiva 1999/45/CE con riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 .
(7) Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda
le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14
«ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008 , è necessario uno studio
supplementare.
A fronte di ciò, nel testo dell’Allegato al Regolamento 1357/2014 si legge:
HP 14 “Ecotossico” : rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti
per uno o più comparti ambientali.
….
Nota
L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri
stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
Risulta evidente che la posizione “europea” è, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, quantomeno
ambigua.
Infatti, da una parte, allinea i criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi ai criteri di
classificazione del Regolamento 1272/2008 (CLP), mentre, da un’altra, per quanto riguarda lo
specifico dei rifiuti pericolosi per l’ambiente (HP14), ritiene di NON far riferimento al
Regolamento CLP, ma di mantenere il riferimento ai criteri della Direttiva 67/548/CEE, che,
peraltro, è ABROGATA.
Perché questa scelta ?
Cerchiamo di capire.
L’allegato VI della Direttiva 67/548 prevede al punto 5 (Classificazione in base agli effetti
sull’ambiente) di considerare l’ambiente acquatico (5.2.1) e l’ambiente non acquatico (5.2.2),
quest’ultimo a sua volta articolato in relazione al pericolo per flora, fauna, organismi del terreno,
api, effetti a lungo termine sul terreno (5.2.2.1) e per lo strato di ozono (5.2.2.2).
Se prendiamo in esame quanto previsto dal Regolamento CLP, possiamo notare come in esso siano
contemplati gli effetti sull’ambiente per quanto riguarda sia l’ambiente acquatico sia per quanto
riguarda lo strato di ozono, mentre non sono presi in considerazione gli effetti su flora, fauna, ecc.
La ragione di ciò sta anche nel fatto che il Regolamento CLP recepisce quanto viene deciso, a
livello mondiale, nell’ambito del GHS (Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals); e, in ambito GHS, non si è ancora trovato un accordo per questi aspetti
ambientali.
Potrebbe quindi sembrare giustificata la posizione del Regolamento 1357/2014 per quanto riguarda
la caratteristica di pericolo HP14: dal momento che il Regolamento CLP non prende in
considerazione gli effetti su flora, fauna, ecc., è necessario uno studio supplementare e, di
conseguenza, si mantiene per il momento il riferimento alla Direttiva 67/548.
Ma ci sono due obiezioni fondamentali:
a) è abbastanza “curioso” il riferimento ad un testo (Direttiva 67/548/CEE) ormai abrogato
b) dal momento che l’unica “ragione” per non riferirsi al Regolamento CLP (e riferirsi invece alla
Direttiva 67/548/CEE) sembra essere quella del fatto che il Regolamento CLP non prende in
considerazione gli effetti su flora, fauna, ecc., ebbene … che senso ha riferirsi alla Direttiva,
quando, al punto 5.2.2.1, ultima frase, dell’Allegato VI della stessa Direttiva, viene detto che:
“criteri dettagliati verranno elaborati in seguito.” ?
Spero proprio che qualcuna/o proponga una modifica del Regolamento 1357/2014, facendo
riferimento al Regolamento CLP per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 (in attesa di
una futura definizione, a livello di GHS, e quindi di Regolamento CLP, dei criteri di pericolosità per
quanto riguarda flora, fauna, ecc ).
2.. La legge 125/2015
La legge 125/2015, al comma 9-ter dell’articolo 7, prevede che:
Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il
conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea
classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione
europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo
HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità
dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su
strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7.
Naturalmente un ulteriore passo di armonizzazione fra normativa rifiuti pericolosi e normativa
trasporto merci pericolose non può essere che visto con favore.
Tuttavia …
a) la normativa sul trasporto di merci pericolose, e, in particolare, l’ADR (ma perché non citare
almeno anche RID e ADN ?) non classifica come merci pericolose per l’ambiente né le materie che
hanno effetti pericolosi per quanto riguarda flora, fauna, ecc. (e fin qui, poco male, visto che
comunque non esistono criteri) né le materie pericolose per lo strato di ozono
b) la normativa sul trasporto di merci pericolose non classifica come merci pericolose per
l’ambiente acquatico le materie pericolose per l’ambiente di categoria 3 e 4 (previste invece nel
Regolamento CLP)
Quindi, secondo la legge 125/2015, non dovrebbero essere classificati come HP14 i rifiuti che
contengono materie pericolose per lo strato di ozono e i rifiuti che contengono materie pericolose
per l’ambiente di categoria 3 e 4.
3. Dura lex, sed lex
Secondo un principio generale le leggi devono essere applicate, anche se non piacciono.
Qui però, mi sembra, siamo di fronte a normative contraddittorie.
Come comportarsi allora ?
Da alcune parti si è sostenuto il principio che la normativa comunitaria, in particolare se sotto forma
di Regolamento (che non richiede alcun intervento normativo a livello nazionale), ha comunque
preminenza su una legge nazionale.
Da altre parti si è sostenuto (ovviamente solo per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14)
l’inapplicabilità del Regolamento 1357/2014 in quanto facente riferimento ad una Direttiva
abrogata e in contrasto col Regolamento CLP.
Personalmente credo che assegnare la caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti che rispondono
ai criteri di pericolosità delle Parti 4 e 5 dell’Allegato I al Regolamento CLP sia una soluzione
corretta in quanto:
- è in coerenza con l’affermata volontà di allineare i criteri di pericolosità per i rifiuti al
Regolamento CLP
- consente di classificare come HP14 le materie pericolose per lo strato di ozono
- prende atto della inesistenza di criteri per la classificazione di materie (e rifiuti) che hanno effetti
pericolosi per quanto riguarda flora, fauna, ecc.
- per chi proprio non può farne a meno, consente di classificare i rifiuti che contengono materie
pericolose per lo strato di ozono e materie pericolose per l’ambiente di categoria 3 e 4 come
pericolosi anche per il trasporto (assegnandoli alle rubriche con n. ONU 3072 e 3080) ai sensi del
paragrafo 2.1.3.9 di ADR/RID/ADN

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  • 1. Estratto dal sito www.ilfuturomigliore.org IL “PASTICCIO” DELLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI COME PERICOLOSI PER L’AMBIENTE sergio benassai 1. Il Regolamento 1357/2014 Nei “consideranda” che precedono il testo del Regolamento 1357/2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, si legge, tra l’altro, quanto segue: (5) La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE devono essere abrogate con effetto dal 1° giugno 2015 e sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/ …. (6) È necessario modificare l'allegato III della direttiva 2008/98/CE per adeguare di conseguenza le definizioni delle caratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE con riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 . (7) Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008 , è necessario uno studio supplementare. A fronte di ciò, nel testo dell’Allegato al Regolamento 1357/2014 si legge: HP 14 “Ecotossico” : rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. …. Nota L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Risulta evidente che la posizione “europea” è, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, quantomeno ambigua.
  • 2. Infatti, da una parte, allinea i criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi ai criteri di classificazione del Regolamento 1272/2008 (CLP), mentre, da un’altra, per quanto riguarda lo specifico dei rifiuti pericolosi per l’ambiente (HP14), ritiene di NON far riferimento al Regolamento CLP, ma di mantenere il riferimento ai criteri della Direttiva 67/548/CEE, che, peraltro, è ABROGATA. Perché questa scelta ? Cerchiamo di capire. L’allegato VI della Direttiva 67/548 prevede al punto 5 (Classificazione in base agli effetti sull’ambiente) di considerare l’ambiente acquatico (5.2.1) e l’ambiente non acquatico (5.2.2), quest’ultimo a sua volta articolato in relazione al pericolo per flora, fauna, organismi del terreno, api, effetti a lungo termine sul terreno (5.2.2.1) e per lo strato di ozono (5.2.2.2). Se prendiamo in esame quanto previsto dal Regolamento CLP, possiamo notare come in esso siano contemplati gli effetti sull’ambiente per quanto riguarda sia l’ambiente acquatico sia per quanto riguarda lo strato di ozono, mentre non sono presi in considerazione gli effetti su flora, fauna, ecc. La ragione di ciò sta anche nel fatto che il Regolamento CLP recepisce quanto viene deciso, a livello mondiale, nell’ambito del GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals); e, in ambito GHS, non si è ancora trovato un accordo per questi aspetti ambientali. Potrebbe quindi sembrare giustificata la posizione del Regolamento 1357/2014 per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14: dal momento che il Regolamento CLP non prende in considerazione gli effetti su flora, fauna, ecc., è necessario uno studio supplementare e, di conseguenza, si mantiene per il momento il riferimento alla Direttiva 67/548. Ma ci sono due obiezioni fondamentali: a) è abbastanza “curioso” il riferimento ad un testo (Direttiva 67/548/CEE) ormai abrogato b) dal momento che l’unica “ragione” per non riferirsi al Regolamento CLP (e riferirsi invece alla Direttiva 67/548/CEE) sembra essere quella del fatto che il Regolamento CLP non prende in considerazione gli effetti su flora, fauna, ecc., ebbene … che senso ha riferirsi alla Direttiva, quando, al punto 5.2.2.1, ultima frase, dell’Allegato VI della stessa Direttiva, viene detto che: “criteri dettagliati verranno elaborati in seguito.” ? Spero proprio che qualcuna/o proponga una modifica del Regolamento 1357/2014, facendo riferimento al Regolamento CLP per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 (in attesa di una futura definizione, a livello di GHS, e quindi di Regolamento CLP, dei criteri di pericolosità per quanto riguarda flora, fauna, ecc ). 2.. La legge 125/2015 La legge 125/2015, al comma 9-ter dell’articolo 7, prevede che: Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione
  • 3. europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7. Naturalmente un ulteriore passo di armonizzazione fra normativa rifiuti pericolosi e normativa trasporto merci pericolose non può essere che visto con favore. Tuttavia … a) la normativa sul trasporto di merci pericolose, e, in particolare, l’ADR (ma perché non citare almeno anche RID e ADN ?) non classifica come merci pericolose per l’ambiente né le materie che hanno effetti pericolosi per quanto riguarda flora, fauna, ecc. (e fin qui, poco male, visto che comunque non esistono criteri) né le materie pericolose per lo strato di ozono b) la normativa sul trasporto di merci pericolose non classifica come merci pericolose per l’ambiente acquatico le materie pericolose per l’ambiente di categoria 3 e 4 (previste invece nel Regolamento CLP) Quindi, secondo la legge 125/2015, non dovrebbero essere classificati come HP14 i rifiuti che contengono materie pericolose per lo strato di ozono e i rifiuti che contengono materie pericolose per l’ambiente di categoria 3 e 4. 3. Dura lex, sed lex Secondo un principio generale le leggi devono essere applicate, anche se non piacciono. Qui però, mi sembra, siamo di fronte a normative contraddittorie. Come comportarsi allora ? Da alcune parti si è sostenuto il principio che la normativa comunitaria, in particolare se sotto forma di Regolamento (che non richiede alcun intervento normativo a livello nazionale), ha comunque preminenza su una legge nazionale. Da altre parti si è sostenuto (ovviamente solo per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14) l’inapplicabilità del Regolamento 1357/2014 in quanto facente riferimento ad una Direttiva abrogata e in contrasto col Regolamento CLP. Personalmente credo che assegnare la caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti che rispondono ai criteri di pericolosità delle Parti 4 e 5 dell’Allegato I al Regolamento CLP sia una soluzione corretta in quanto: - è in coerenza con l’affermata volontà di allineare i criteri di pericolosità per i rifiuti al Regolamento CLP - consente di classificare come HP14 le materie pericolose per lo strato di ozono - prende atto della inesistenza di criteri per la classificazione di materie (e rifiuti) che hanno effetti pericolosi per quanto riguarda flora, fauna, ecc.
  • 4. - per chi proprio non può farne a meno, consente di classificare i rifiuti che contengono materie pericolose per lo strato di ozono e materie pericolose per l’ambiente di categoria 3 e 4 come pericolosi anche per il trasporto (assegnandoli alle rubriche con n. ONU 3072 e 3080) ai sensi del paragrafo 2.1.3.9 di ADR/RID/ADN