SlideShare a Scribd company logo
1 
COPIA 
COMUNE DI GAETA 04024 
PROVINCIA DI LATINA 
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione 
in data 04 settembre 2014 
N°53 
O G G E T T O: Approvazione Regolamento I.M.U.. 
L’anno duemilaquattordici, addì 04, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del 
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 26/08/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente 
notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti 
(all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri: 
Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A 
1 MITRANO Cosmo (Sindaco) X 10 MAGLIOZZI Angelo X 
2 COSCIONE Luigi (Presidente) X 11 MARTONE Alessandro X 
3 ACCETTA Eduardo X 12 MARZULLO Luigi X 
4 CASO Maurizio X 13 MATARAZZO Giuseppe X 
5 CICCONARDI Salvatore Pietro X 14 RAIMONDI Antonio X 
6 COSTABILE Marina X 15 RANUCCI Pasquale X 
7 DIES Gennaro X 16 ROSATO Giuseppina X 
8 DI MAGGIO Nino X 17 SPERINGO Davide X 
9 FORTUNATO Mauro X 
T O T A L E 14 03 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi 
Pilone.
IL PRESIDENTE 
Alle ore 13:50, constatata la presenza in aula di n°14 Consiglieri Comunali, 
compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consiglieri (Accetta, Di Maggio, Matarazzo), 
numero sufficiente per rendere legale e valida l'adunanza, apre la discussione sul punto 
in oggetto. 
(Nel corso della discussione sul presente punto sono presenti in aula il Dirigente 
del Dipartimento "Finanze e Bilancio" D.ssa Maria Veronica Gallinaro ed i Componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Malatesta e Dott. Ranellucci) 
Per il contenuto integrale degli interventi riferiti al presente provvedimento si fa 
rinvio alla trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°51 in pari 
data. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, e art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n°214, con i quali è stata istituita e disciplinata l’imposta municipale propria; 
2 
Visti altresì: 
 il Decreto Legge 2 marzo 2012 n°16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 
2012, n°44; 
 la legge 24 dicembre 2012, n°228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; 
 il D.L. 21 maggio 2013, n°54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, 
n°85; 
 il decreto-legge 31 agosto 2013, n°102, coordinato con la legge di conversione 28 
ottobre 2013, n°124; 
 il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n°133 coordinato con la legge di conversione 
29 gennaio 2014, n°5; 
 la legge 27 dicembre 2013, n°147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i; 
 l’art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n°149 coordinato con la legge di conversione 21 
febbraio 2014 n°13; 
Visto l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, il quale 
stabilisce “È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n°446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento”; 
Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti”;
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n°448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n°388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n°360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, che ha 
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte 
degli Enti Locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 
Considerato che con Deliberazione consiliare n°122 del 30/12/2013 questo 
Comune ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2014; 
Atteso che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 
nella deliberazione n°216 del 15 luglio 2014, ha chiarito che, nel caso in cui un ente 
abbia già approvato il bilancio a dicembre 2013, deve deliberare le tariffe/aliquote 
relative ai tributi entro il termine fissato dal legislatore con la legge di stabilità 2014 
entrata in vigore successivamente e quindi entro il 31 luglio (ora prorogato al 30 
settembre); 
Visto il Regolamento IUC approvato con Delibera Consiliare n°52 del 04.09.2014; 
Dato atto che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per 
l’anno 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l’imposta municipale propria cessa di 
essere applicata in forma sperimentale; 
Rilevato che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), ha 
modificato i criteri di applicazione dell’imposta disponendo, in particolare: 
 l’esenzione (art. 1, comma 707, lettere a e b) per l’abitazione principale e sue 
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei 
limiti di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n°201) e per le fattispecie di 
cui all’art. 1 comma 707 lettera b); 
 la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non 
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 707, lettera c); 
 la modifica della detrazione per l’abitazione principale, non proponendo più quella 
per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l’importo 
fino a concorrenza dell’imposta (art. 1, comma 707, lettera d); 
 l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n°557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n°133 (art. 1, comma 708); 
Richiamata la Legge 24 dicembre 2012 , n°228 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che all’articolo 1, 
3
comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. 
inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201 e che 
pertanto per il versamento dell’I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il 
Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo 
catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito 
derivante dall’applicazione dell’aliquota standard di cui all’art. 10 comma 6 D.L. 6 
dicembre 2011 n°201; 
Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
Considerato che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque 
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell’art. 1 comma 703 L. 147 del 
27 dicembre 2013; 
Considerato che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti 
l'imposta unica comunale (IUC) o l’imposta municipale propria si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, 
n°296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 
2013; 
Ritenuto per quanto sopra evidenziato di dover modificare il testo del 
regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 
04/07/2012 al fine di adeguarlo alla attuale normativa; 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, e dell’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n°214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n°212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente; 
4 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale;
5 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti: n°14 
- Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) 
- Favorevoli: n°09 
- Contrari: n°04 (Cicconardi, Costabile, Raimondi, Rosato) 
- Astenuti: n°01 (Martone) 
D E L I B E R A 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, denominata IMU; 
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2014; 
4. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sulla “Imposta 
Municipale Propria” ai sensi dell’art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 
n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214, entro 30 
giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito 
ministeriale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art 52, comma 2° 
terzo periodo del D. Lgs 446/1997. 
Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 
riscontrandone l’urgenza stante l’imminenza delle scadenze di legge previste per la 
pubblicazione del presente Regolamento; 
Visto l'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n°267, previa separata votazione , 
esperita per alzata di mano; 
- Consiglieri presenti: n°14 
- Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) 
- Favorevoli: n°14 (unanimità) 
- Contrari: nessuno 
- Astenuti: nessuno 
D I C H I A R A 
il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge. 
IL PRESIDENTE LUIGI COSCIONE 
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUIGI PILONE 
6
COMUNE DI GAETA 
(Provincia di Latina) 
* * * * * 
REGOLAMENTO 
per la disciplina dell’Imposta Municipale propria 
(Approvato con 
“I.M.U.” 
* * * * * 
deliberazione consiliare n°53 del 04.09.2014) 
7
Indice 
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ................................................................................ 
ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ....................................................................................... 
ART. 3 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE,FABBRICATI ED AREE 
FABBRICABILI ........................................................................................................................................ 
ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI ............................................................................................................ 
ART. 5 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI .......................................................................... 
ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI ................................................... 
ART. 7 – RIDUZIONI ............................................................................................................................ 
ART. 8 – ALIQUOTE E DETRAZIONI ............................................................................................ 
ART. 9 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE .................................................. 
ART. 10 – FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE ........................ 
ART. 11 – ESENZIONI .......................................................................................................................... 
ART. 12 – VERSAMENTI ...................................................................................................................... 
ART. 13 – DICHIARAZIONE .............................................................................................................. 
ART. 14 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE .......................................................................... 
8
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente regolamento disciplina l¢applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n°201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n°214 e disciplinata dal medesimo articolo 
13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n°23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, 
n°16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n°44, dall’art. 1, 
comma 380, della Legge 24/12/2012, n°228 e dall’art. 1, commi 707-729, della 
Legge 27/12/2013, n°147. 
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente regolamento è adottata 
nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15/12/1997, n°446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 
6/12/2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n°214 e 
dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n°23. 
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge 
9 
vigenti. 
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Gaeta. Nel caso di immobili che insistono 
sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune in 
proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio. 
ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 
1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a 
decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. 
ART. 3 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 
1. Per le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli si rimanda a 
quanto disposto dall’art.13 del D.L.201/2001 e dall’art.2 del d.lgs 504/1992. 
2. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13 del D.L.6/12/2011 n°201, 
l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale 
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due 
coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni 
anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita 
idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività
dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le 
agevolazioni competono ad un solo immobile. 
ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI 
10 
1. Sono soggetti passivi dell'imposta: 
 il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso 
destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta 
l’attività dell’impresa; 
 il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su 
fabbricati, aree edificabili e terreni; 
 il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 
 il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi 
in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto. 
ART. 5 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI 
1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili, determinato ai sensi del presente 
articolo e del seguente. 
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della 
legge 23/12/1996, n°662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del 
Decreto Legge 6/12/2011, n°201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n°214. 
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 
determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, 
n°504. 
ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 
1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona 
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per 
la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche. 
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto 
del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n°380, la base imponibile è costituita 
dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto 
stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del 
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, 
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il
fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque 
fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato. 
3. La giunta comunale ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone 
omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. 
4. I valori di cui al comma precedente hanno l’esclusivo effetto finalizzato a ridurre il 
contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree 
fabbricabili è quello di cui all’art.5, comma 5, del d.lgs.504/1992, per tale motivo 
non è dovuto alcun rimborso in caso di versamento superiore a quello derivante 
dall’applicazione di valori di cui sopra. 
ART. 7 – RIDUZIONI 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 
11 
Legislativo 22/01/2004, n°42; 
 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà 
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28/12/2000, n°445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente. 
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano 
oggettivamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo 
all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o 
inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi 
tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento 
conseguibili con interventi di manutenzione. 
La riduzione dell’imposta di cui sopra si applica alla data di presentazione 
della domanda di perizia al settore tributi oppure alla data di presentazione 
al settore tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o 
inabitabilità. La richiesta di riduzione nonché la cessazione delle cause 
ostative all’uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la 
dichiarazione di cui al successivo art.13. 
ART. 8 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n°446, 
nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 
6/12/2011, n°201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n°228 e 
comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto 
Legislativo 15/12/1997, n°446, entro il termine previsto dalle norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e 
la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le 
aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve 
essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto 
Legge 28/09/1998, n°360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 
6/12/2011, n°2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente. 
ART. 9 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 
1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la 
deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
ART. 10 – FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata. 
2. Si considera assimilata all’abitazione principale concessa in comodato, con contratto 
registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale a condizione che il comodatario appartenga ad 
un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro annui. 
Tale assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare tra quelle di 
proprietà del comodante. 
Per usufruire di detta assimilazione il comodante deve inoltrare al Comune – III 
Dipartimento Finanze e Bilancio – Ufficio Tributi, direttamente o a mezzo 
raccomandata A.R. o tramite posta elettronica all’indirizzo: 
funzionario.tributi@comune.gaeta.lt.it, apposita comunicazione a pena di 
decadenza entro il termine massimo della scadenza della seconda rata allegando 
copia del contratto di comodato registrato e certificazione ISEE del comodatario. 
La comunicazione di cui sopra esplica la sua efficacia fino al verificarsi di eventuali 
variazioni (soggettive e/o reddituali) per le quali il contribuente dovrà inoltrare 
nuova comunicazione. 
ART. 11 – ESENZIONI 
1. A decorrere dal 01/01/2014 l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e relative 
12 
pertinenze. Non si applica altresì:
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 
d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 
di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, 
comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n°139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
2. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, 
dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali. 
3. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), 
h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n°504 come modificato dall'art. 2, 
comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n°102, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28/10/2013, n°124 . 
4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 
5. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 
comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n°557 convertito dalla Legge 
26/02/1994, n°133. 
6. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
7. Per poter usufruire delle esenzioni di cui al presente articolo, ad eccezione della 
fattispecie relativa all’abitazione principale, i soggetti passivi sono obbligati a 
presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario apposita dichiarazione, 
ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento. 
ART. 12 – VERSAMENTI 
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 
nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è 
protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari 
corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. 
13
2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due 
rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica 
soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello 
F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e 
dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione 
del modello e dei codici tributo. 
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente 
mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 
241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta 
complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e 
del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta 
complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno 
successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono 
compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle 
dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014. 
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente 
dovuta risulta inferiore a euro 12,00 (dodici/00). 
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere 
operato per ogni codice tributo. 
ART. 13 – DICHIARAZIONE 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno 
successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando 
il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto 
anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine 
di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico 
di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. 
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli 
14 
immobili, in quanto compatibili. 
3. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via 
telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4. 
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via 
telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze. 
ART. 14 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Ai sensi dell’art.9, comma 5 del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale 
propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal D.lgs 
218/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 
15
16
17
18
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico 
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune 
per giorni quindici dal __________________ al ____________________. 
19 
Gaeta, ___________________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to (Dott. Luigi Pilone) 
La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo. 
Gaeta, _____________________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Luigi Pilone) 
COMUNE DI GAETA 
(Provincia di Latina) 
Il presente atto è divenuto esecutivo il _____________________ essendo decorso il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n°267). 
Gaeta, lì ______________________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to (Dott. Luigi Pilone)

More Related Content

What's hot

Bozza dl-imu-28-agosto-2013
Bozza dl-imu-28-agosto-2013Bozza dl-imu-28-agosto-2013
Bozza dl-imu-28-agosto-2013Paolo Pascucci
 
Tarsu isola delle femmine 2013 delibera della commissione straordinaria consi...
Tarsu isola delle femmine 2013 delibera della commissione straordinaria consi...Tarsu isola delle femmine 2013 delibera della commissione straordinaria consi...
Tarsu isola delle femmine 2013 delibera della commissione straordinaria consi...Pino Ciampolillo
 
Indizione di una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisiz...
Indizione di una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisiz...Indizione di una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisiz...
Indizione di una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisiz...
Maria Vaudo
 
Sentenza Pronuncia 89 2017
Sentenza Pronuncia 89 2017Sentenza Pronuncia 89 2017
Pagamento prima rata IMU 2013. Circolare
Pagamento prima rata IMU 2013. CircolarePagamento prima rata IMU 2013. Circolare
Pagamento prima rata IMU 2013. Circolare
Antonio Palmieri
 
Delibera della corte dei conti di rigetto del piano di riequilibrio del comun...
Delibera della corte dei conti di rigetto del piano di riequilibrio del comun...Delibera della corte dei conti di rigetto del piano di riequilibrio del comun...
Delibera della corte dei conti di rigetto del piano di riequilibrio del comun...Andrea Zoccali
 
Circolare imu e irpef
Circolare imu e irpefCircolare imu e irpef
Circolare imu e irpef
Antonio Palmieri
 
Articolo 4 decreto legge 193 2016
Articolo 4 decreto legge 193  2016Articolo 4 decreto legge 193  2016
Articolo 4 decreto legge 193 2016
Agi
 
Decreto interministeriale 25_gennaio_2016_nuova_disciplina_nuova_sabatini
Decreto interministeriale 25_gennaio_2016_nuova_disciplina_nuova_sabatiniDecreto interministeriale 25_gennaio_2016_nuova_disciplina_nuova_sabatini
Decreto interministeriale 25_gennaio_2016_nuova_disciplina_nuova_sabatini
Daniele De Felice
 
Decreto sgravio-contributivo-premi-2013
Decreto sgravio-contributivo-premi-2013Decreto sgravio-contributivo-premi-2013
Decreto sgravio-contributivo-premi-2013Fabio Bolo
 
Delibera n. 11 2014 reggio calabria piano di riequilibrio
Delibera  n. 11 2014 reggio calabria piano di riequilibrioDelibera  n. 11 2014 reggio calabria piano di riequilibrio
Delibera n. 11 2014 reggio calabria piano di riequilibrio
Luigi Palamara
 
Voluntary: provvedimenti concernenti la gestione delle istanze
Voluntary: provvedimenti concernenti la gestione delle istanzeVoluntary: provvedimenti concernenti la gestione delle istanze
Voluntary: provvedimenti concernenti la gestione delle istanze
Andrea Bertini
 
Provvedimento del 6 novembre
Provvedimento del 6 novembreProvvedimento del 6 novembre
Provvedimento del 6 novembre
Elio Palmitessa, LL.M.
 
Decreto legge 24 aprile
Decreto legge 24 aprileDecreto legge 24 aprile
Decreto legge 24 aprileFabio Bolo
 
150 2015 decreto-2aprile2015-individuazione-modello-unico-rischio-sismico-...
150   2015  decreto-2aprile2015-individuazione-modello-unico-rischio-sismico-...150   2015  decreto-2aprile2015-individuazione-modello-unico-rischio-sismico-...
150 2015 decreto-2aprile2015-individuazione-modello-unico-rischio-sismico-...
http://www.studioingvolpi.it
 
Aumento dell’IVA al 22%: i chiarimenti della Circolare 32/E/2013
Aumento dell’IVA al 22%: i chiarimenti della Circolare 32/E/2013Aumento dell’IVA al 22%: i chiarimenti della Circolare 32/E/2013
Aumento dell’IVA al 22%: i chiarimenti della Circolare 32/E/2013
Directio
 
Gaeta 234 piano esecutivo di gestione 2014
Gaeta 234 piano esecutivo di gestione 2014Gaeta 234 piano esecutivo di gestione 2014
Gaeta 234 piano esecutivo di gestione 2014
Maria Vaudo
 
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Pino Ciampolillo
 

What's hot (20)

Bozza dl-imu-28-agosto-2013
Bozza dl-imu-28-agosto-2013Bozza dl-imu-28-agosto-2013
Bozza dl-imu-28-agosto-2013
 
Tarsu isola delle femmine 2013 delibera della commissione straordinaria consi...
Tarsu isola delle femmine 2013 delibera della commissione straordinaria consi...Tarsu isola delle femmine 2013 delibera della commissione straordinaria consi...
Tarsu isola delle femmine 2013 delibera della commissione straordinaria consi...
 
Indizione di una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisiz...
Indizione di una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisiz...Indizione di una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisiz...
Indizione di una gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisiz...
 
Sentenza Pronuncia 89 2017
Sentenza Pronuncia 89 2017Sentenza Pronuncia 89 2017
Sentenza Pronuncia 89 2017
 
Pagamento prima rata IMU 2013. Circolare
Pagamento prima rata IMU 2013. CircolarePagamento prima rata IMU 2013. Circolare
Pagamento prima rata IMU 2013. Circolare
 
Delibera della corte dei conti di rigetto del piano di riequilibrio del comun...
Delibera della corte dei conti di rigetto del piano di riequilibrio del comun...Delibera della corte dei conti di rigetto del piano di riequilibrio del comun...
Delibera della corte dei conti di rigetto del piano di riequilibrio del comun...
 
Circolare imu e irpef
Circolare imu e irpefCircolare imu e irpef
Circolare imu e irpef
 
Articolo 4 decreto legge 193 2016
Articolo 4 decreto legge 193  2016Articolo 4 decreto legge 193  2016
Articolo 4 decreto legge 193 2016
 
Decreto interministeriale 25_gennaio_2016_nuova_disciplina_nuova_sabatini
Decreto interministeriale 25_gennaio_2016_nuova_disciplina_nuova_sabatiniDecreto interministeriale 25_gennaio_2016_nuova_disciplina_nuova_sabatini
Decreto interministeriale 25_gennaio_2016_nuova_disciplina_nuova_sabatini
 
Decreto sgravio-contributivo-premi-2013
Decreto sgravio-contributivo-premi-2013Decreto sgravio-contributivo-premi-2013
Decreto sgravio-contributivo-premi-2013
 
Delibera n. 11 2014 reggio calabria piano di riequilibrio
Delibera  n. 11 2014 reggio calabria piano di riequilibrioDelibera  n. 11 2014 reggio calabria piano di riequilibrio
Delibera n. 11 2014 reggio calabria piano di riequilibrio
 
Voluntary: provvedimenti concernenti la gestione delle istanze
Voluntary: provvedimenti concernenti la gestione delle istanzeVoluntary: provvedimenti concernenti la gestione delle istanze
Voluntary: provvedimenti concernenti la gestione delle istanze
 
Provvedimento del 6 novembre
Provvedimento del 6 novembreProvvedimento del 6 novembre
Provvedimento del 6 novembre
 
Decreto legge 24 aprile
Decreto legge 24 aprileDecreto legge 24 aprile
Decreto legge 24 aprile
 
150 2015 decreto-2aprile2015-individuazione-modello-unico-rischio-sismico-...
150   2015  decreto-2aprile2015-individuazione-modello-unico-rischio-sismico-...150   2015  decreto-2aprile2015-individuazione-modello-unico-rischio-sismico-...
150 2015 decreto-2aprile2015-individuazione-modello-unico-rischio-sismico-...
 
Aumento dell’IVA al 22%: i chiarimenti della Circolare 32/E/2013
Aumento dell’IVA al 22%: i chiarimenti della Circolare 32/E/2013Aumento dell’IVA al 22%: i chiarimenti della Circolare 32/E/2013
Aumento dell’IVA al 22%: i chiarimenti della Circolare 32/E/2013
 
Gaeta 234 piano esecutivo di gestione 2014
Gaeta 234 piano esecutivo di gestione 2014Gaeta 234 piano esecutivo di gestione 2014
Gaeta 234 piano esecutivo di gestione 2014
 
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
 
2014 3064
2014 30642014 3064
2014 3064
 
Dpr 404
Dpr 404 Dpr 404
Dpr 404
 

Viewers also liked

Raimondo Villano - Conferenza: "La crisi jugoslava: origine, sviluppo, implic...
Raimondo Villano - Conferenza: "La crisi jugoslava: origine, sviluppo, implic...Raimondo Villano - Conferenza: "La crisi jugoslava: origine, sviluppo, implic...
Raimondo Villano - Conferenza: "La crisi jugoslava: origine, sviluppo, implic...
Villano International Business Team
 
GeneracióN Del 98
GeneracióN Del 98GeneracióN Del 98
GeneracióN Del 98
Julen Gorostiza
 
Schema Comunicazioni
Schema ComunicazioniSchema Comunicazioni
Schema Comunicazioni
Gianmario Gnecchi
 
Anger Reduction
Anger ReductionAnger Reduction
Anger ReductionNam Talae
 
Massimo Giuliani
Massimo GiulianiMassimo Giuliani
Massimo Giuliani
ibridamenti venezia
 
Piccoli comuni, per grandi cambiamenti
Piccoli comuni, per grandi cambiamentiPiccoli comuni, per grandi cambiamenti
Piccoli comuni, per grandi cambiamenti
Comitato Energia Felice
 
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
Centro di Documentazione europea dell'Università degli studi di Enna
 
La Politica Nel 900
La Politica Nel 900La Politica Nel 900
La Politica Nel 900guest9ae447
 
L'Infomatore Agrario - Fieragricola 2012 come diversificare le attività azi...
L'Infomatore Agrario - Fieragricola 2012   come diversificare le attività azi...L'Infomatore Agrario - Fieragricola 2012   come diversificare le attività azi...
L'Infomatore Agrario - Fieragricola 2012 come diversificare le attività azi...
L'Informatore Agrario
 
Scampia vendita armi - bambini con fucili nello zaino
Scampia   vendita armi - bambini con fucili nello zainoScampia   vendita armi - bambini con fucili nello zaino
Scampia vendita armi - bambini con fucili nello zainoAlessio Viscardi
 
Analisi strutturale in caso di incendio: impostazione e applicazioni
Analisi strutturale in caso di incendio:  impostazione e applicazioniAnalisi strutturale in caso di incendio:  impostazione e applicazioni
Analisi strutturale in caso di incendio: impostazione e applicazioni
Franco Bontempi Org Didattica
 
Programma elettorale gruppo "Acquaviva dei cittadini"
Programma elettorale gruppo "Acquaviva dei cittadini"Programma elettorale gruppo "Acquaviva dei cittadini"
Programma elettorale gruppo "Acquaviva dei cittadini"DaniSpini
 
Ance_Gallesio_24052011
Ance_Gallesio_24052011Ance_Gallesio_24052011
Ance_Gallesio_24052011Rèdais
 
Bilancio di Previsione 2014 - Comune di Massa
Bilancio di Previsione 2014 - Comune di Massa Bilancio di Previsione 2014 - Comune di Massa
Bilancio di Previsione 2014 - Comune di Massa
giovannirutili1976
 
Corso di orticoltura - Grow the Planet - Ottava lezione
Corso di orticoltura - Grow the Planet - Ottava lezioneCorso di orticoltura - Grow the Planet - Ottava lezione
Corso di orticoltura - Grow the Planet - Ottava lezione
Grow the Planet
 
Dissesto idrogeologico e frane in campania, 500 comuni a rischio
Dissesto idrogeologico e frane in campania, 500 comuni a rischioDissesto idrogeologico e frane in campania, 500 comuni a rischio
Dissesto idrogeologico e frane in campania, 500 comuni a rischioAlessio Viscardi
 
PRESS, WEB, SOCIAL: L'ASCOLTO MULTICANALE PER UNA COMUNICAZIONE INTEGRATA
PRESS, WEB, SOCIAL: L'ASCOLTO MULTICANALE PER UNA COMUNICAZIONE INTEGRATAPRESS, WEB, SOCIAL: L'ASCOLTO MULTICANALE PER UNA COMUNICAZIONE INTEGRATA
PRESS, WEB, SOCIAL: L'ASCOLTO MULTICANALE PER UNA COMUNICAZIONE INTEGRATA
Mimesi S.r.l. (gruppo DBInformation S.p.A.)
 
Volti Bibbia Ridotto
Volti Bibbia RidottoVolti Bibbia Ridotto
Volti Bibbia Ridotto
Maria Concetta
 

Viewers also liked (20)

Raimondo Villano - Conferenza: "La crisi jugoslava: origine, sviluppo, implic...
Raimondo Villano - Conferenza: "La crisi jugoslava: origine, sviluppo, implic...Raimondo Villano - Conferenza: "La crisi jugoslava: origine, sviluppo, implic...
Raimondo Villano - Conferenza: "La crisi jugoslava: origine, sviluppo, implic...
 
GeneracióN Del 98
GeneracióN Del 98GeneracióN Del 98
GeneracióN Del 98
 
Sintesi dei progetti
Sintesi dei progettiSintesi dei progetti
Sintesi dei progetti
 
Schema Comunicazioni
Schema ComunicazioniSchema Comunicazioni
Schema Comunicazioni
 
Anger Reduction
Anger ReductionAnger Reduction
Anger Reduction
 
Massimo Giuliani
Massimo GiulianiMassimo Giuliani
Massimo Giuliani
 
Piccoli comuni, per grandi cambiamenti
Piccoli comuni, per grandi cambiamentiPiccoli comuni, per grandi cambiamenti
Piccoli comuni, per grandi cambiamenti
 
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
Sabatino Michele, Il ruolo dell'identità nello sviluppo turistico dei territo...
 
Img001
Img001Img001
Img001
 
La Politica Nel 900
La Politica Nel 900La Politica Nel 900
La Politica Nel 900
 
L'Infomatore Agrario - Fieragricola 2012 come diversificare le attività azi...
L'Infomatore Agrario - Fieragricola 2012   come diversificare le attività azi...L'Infomatore Agrario - Fieragricola 2012   come diversificare le attività azi...
L'Infomatore Agrario - Fieragricola 2012 come diversificare le attività azi...
 
Scampia vendita armi - bambini con fucili nello zaino
Scampia   vendita armi - bambini con fucili nello zainoScampia   vendita armi - bambini con fucili nello zaino
Scampia vendita armi - bambini con fucili nello zaino
 
Analisi strutturale in caso di incendio: impostazione e applicazioni
Analisi strutturale in caso di incendio:  impostazione e applicazioniAnalisi strutturale in caso di incendio:  impostazione e applicazioni
Analisi strutturale in caso di incendio: impostazione e applicazioni
 
Programma elettorale gruppo "Acquaviva dei cittadini"
Programma elettorale gruppo "Acquaviva dei cittadini"Programma elettorale gruppo "Acquaviva dei cittadini"
Programma elettorale gruppo "Acquaviva dei cittadini"
 
Ance_Gallesio_24052011
Ance_Gallesio_24052011Ance_Gallesio_24052011
Ance_Gallesio_24052011
 
Bilancio di Previsione 2014 - Comune di Massa
Bilancio di Previsione 2014 - Comune di Massa Bilancio di Previsione 2014 - Comune di Massa
Bilancio di Previsione 2014 - Comune di Massa
 
Corso di orticoltura - Grow the Planet - Ottava lezione
Corso di orticoltura - Grow the Planet - Ottava lezioneCorso di orticoltura - Grow the Planet - Ottava lezione
Corso di orticoltura - Grow the Planet - Ottava lezione
 
Dissesto idrogeologico e frane in campania, 500 comuni a rischio
Dissesto idrogeologico e frane in campania, 500 comuni a rischioDissesto idrogeologico e frane in campania, 500 comuni a rischio
Dissesto idrogeologico e frane in campania, 500 comuni a rischio
 
PRESS, WEB, SOCIAL: L'ASCOLTO MULTICANALE PER UNA COMUNICAZIONE INTEGRATA
PRESS, WEB, SOCIAL: L'ASCOLTO MULTICANALE PER UNA COMUNICAZIONE INTEGRATAPRESS, WEB, SOCIAL: L'ASCOLTO MULTICANALE PER UNA COMUNICAZIONE INTEGRATA
PRESS, WEB, SOCIAL: L'ASCOLTO MULTICANALE PER UNA COMUNICAZIONE INTEGRATA
 
Volti Bibbia Ridotto
Volti Bibbia RidottoVolti Bibbia Ridotto
Volti Bibbia Ridotto
 

Similar to Gaeta 53 approvazione regolamento imu

Scioglimento c.c. isola tricoli imu e irpef tarsu
Scioglimento c.c. isola  tricoli imu e irpef tarsuScioglimento c.c. isola  tricoli imu e irpef tarsu
Scioglimento c.c. isola tricoli imu e irpef tarsu
Pino Ciampolillo
 
Minoranza su TARI e affidamento a Hera
Minoranza su TARI e affidamento a HeraMinoranza su TARI e affidamento a Hera
Minoranza su TARI e affidamento a Hera
Circolo Tradizione Identità Futuro
 
DM MEF 5 agosto 2019
DM MEF 5 agosto 2019DM MEF 5 agosto 2019
DM MEF 5 agosto 2019
Andrea Sorba
 
20160076 s
20160076 s20160076 s
20160076 s
redazione gioianet
 
Modifica regolamento cc proposta numero ccseg 1 2013
Modifica regolamento cc proposta numero ccseg 1 2013Modifica regolamento cc proposta numero ccseg 1 2013
Modifica regolamento cc proposta numero ccseg 1 2013GMarazzini
 
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003Pino Ciampolillo
 
Delibera 309 2012 della corte dei conti
Delibera 309 2012 della corte dei contiDelibera 309 2012 della corte dei conti
Delibera 309 2012 della corte dei contiAndrea Zoccali
 
Comune di Centola - Regolamento Imu 2012.
Comune di Centola - Regolamento Imu 2012.Comune di Centola - Regolamento Imu 2012.
Comune di Centola - Regolamento Imu 2012.
Raffaele Greco
 
Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014 83
Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014 83Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014 83
Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014 83
BTO Educational
 
criteri di valutazione modifiche ptp 2007
 criteri di valutazione modifiche ptp 2007 criteri di valutazione modifiche ptp 2007
criteri di valutazione modifiche ptp 2007
RIKCK
 
Legge stabilita 2016
Legge stabilita 2016Legge stabilita 2016
Legge stabilita 2016
scinieri
 
Legge stabilita 2016
Legge stabilita 2016Legge stabilita 2016
Legge stabilita 2016
Studio Tributario Cinieri
 
bozza della Legge di Stabilità 2016
bozza della Legge di Stabilità 2016 bozza della Legge di Stabilità 2016
bozza della Legge di Stabilità 2016
Voci di Palazzo
 
Dl riordino province
Dl riordino provinceDl riordino province
Dl riordino provincetintomix
 
Riordino province ddl Delrio
Riordino province ddl DelrioRiordino province ddl Delrio
Riordino province ddl DelrioPaolo Pascucci
 
Osservazioni sulla delibera 10 del 2016
Osservazioni sulla delibera 10 del 2016Osservazioni sulla delibera 10 del 2016
Osservazioni sulla delibera 10 del 2016
ladispolicinquestelle
 
Schema di d.lgs. di recepimento direttiva 2010/45/UE
Schema di d.lgs. di recepimento direttiva 2010/45/UESchema di d.lgs. di recepimento direttiva 2010/45/UE
Schema di d.lgs. di recepimento direttiva 2010/45/UE
Ettore Colella, Commercialista Milano
 

Similar to Gaeta 53 approvazione regolamento imu (19)

Scioglimento c.c. isola tricoli imu e irpef tarsu
Scioglimento c.c. isola  tricoli imu e irpef tarsuScioglimento c.c. isola  tricoli imu e irpef tarsu
Scioglimento c.c. isola tricoli imu e irpef tarsu
 
Minoranza su TARI e affidamento a Hera
Minoranza su TARI e affidamento a HeraMinoranza su TARI e affidamento a Hera
Minoranza su TARI e affidamento a Hera
 
DM MEF 5 agosto 2019
DM MEF 5 agosto 2019DM MEF 5 agosto 2019
DM MEF 5 agosto 2019
 
20160076 s
20160076 s20160076 s
20160076 s
 
Modifica regolamento cc proposta numero ccseg 1 2013
Modifica regolamento cc proposta numero ccseg 1 2013Modifica regolamento cc proposta numero ccseg 1 2013
Modifica regolamento cc proposta numero ccseg 1 2013
 
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
Legge regione sicilia 4 2013 art 20 comma 5 art. 20 opere interne lr4.2003
 
Decreto irpef
Decreto irpefDecreto irpef
Decreto irpef
 
Delibera 309 2012 della corte dei conti
Delibera 309 2012 della corte dei contiDelibera 309 2012 della corte dei conti
Delibera 309 2012 della corte dei conti
 
Comune di Centola - Regolamento Imu 2012.
Comune di Centola - Regolamento Imu 2012.Comune di Centola - Regolamento Imu 2012.
Comune di Centola - Regolamento Imu 2012.
 
Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014 83
Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014 83Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014 83
Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014 83
 
criteri di valutazione modifiche ptp 2007
 criteri di valutazione modifiche ptp 2007 criteri di valutazione modifiche ptp 2007
criteri di valutazione modifiche ptp 2007
 
17 pdl0019050
17 pdl001905017 pdl0019050
17 pdl0019050
 
Legge stabilita 2016
Legge stabilita 2016Legge stabilita 2016
Legge stabilita 2016
 
Legge stabilita 2016
Legge stabilita 2016Legge stabilita 2016
Legge stabilita 2016
 
bozza della Legge di Stabilità 2016
bozza della Legge di Stabilità 2016 bozza della Legge di Stabilità 2016
bozza della Legge di Stabilità 2016
 
Dl riordino province
Dl riordino provinceDl riordino province
Dl riordino province
 
Riordino province ddl Delrio
Riordino province ddl DelrioRiordino province ddl Delrio
Riordino province ddl Delrio
 
Osservazioni sulla delibera 10 del 2016
Osservazioni sulla delibera 10 del 2016Osservazioni sulla delibera 10 del 2016
Osservazioni sulla delibera 10 del 2016
 
Schema di d.lgs. di recepimento direttiva 2010/45/UE
Schema di d.lgs. di recepimento direttiva 2010/45/UESchema di d.lgs. di recepimento direttiva 2010/45/UE
Schema di d.lgs. di recepimento direttiva 2010/45/UE
 

More from Maria Vaudo

Bilancio 2222
Bilancio 2222 Bilancio 2222
Bilancio 2222
Maria Vaudo
 
Decreto 67 2014
Decreto 67 2014 Decreto 67 2014
Decreto 67 2014
Maria Vaudo
 
Programma
Programma Programma
Programma
Maria Vaudo
 
Decreto n° 41 autorità portuale
Decreto n° 41 autorità portualeDecreto n° 41 autorità portuale
Decreto n° 41 autorità portuale
Maria Vaudo
 
41 variazione straordinaria di bilancio ll.pp.
41 variazione straordinaria di bilancio ll.pp. 41 variazione straordinaria di bilancio ll.pp.
41 variazione straordinaria di bilancio ll.pp.
Maria Vaudo
 
Pot 2014-2016
Pot 2014-2016 Pot 2014-2016
Pot 2014-2016
Maria Vaudo
 
Avviso+di+selezione
Avviso+di+selezione Avviso+di+selezione
Avviso+di+selezione
Maria Vaudo
 
06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti
06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti 06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti
06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti
Maria Vaudo
 
Regolamento per la gestione informatizzata atti e provvedimenti
Regolamento per la gestione informatizzata atti e provvedimenti Regolamento per la gestione informatizzata atti e provvedimenti
Regolamento per la gestione informatizzata atti e provvedimenti
Maria Vaudo
 
Decreto n° 51
Decreto n° 51 Decreto n° 51
Decreto n° 51
Maria Vaudo
 
Decreto n° 43
Decreto n° 43 Decreto n° 43
Decreto n° 43
Maria Vaudo
 
Decreto n° 43
Decreto n° 43 Decreto n° 43
Decreto n° 43
Maria Vaudo
 
Graduatoria finale
Graduatoria finale Graduatoria finale
Graduatoria finale
Maria Vaudo
 
Strategia per la crescita digitale 2014 2020
Strategia per la crescita digitale 2014 2020Strategia per la crescita digitale 2014 2020
Strategia per la crescita digitale 2014 2020
Maria Vaudo
 
Strategia italiana per la banda ultralarga
Strategia italiana per la banda ultralarga Strategia italiana per la banda ultralarga
Strategia italiana per la banda ultralarga
Maria Vaudo
 
Report banda ultralarga 2014
Report banda ultralarga 2014 Report banda ultralarga 2014
Report banda ultralarga 2014
Maria Vaudo
 
.Banda ultralarga crescitadigitale_slide
.Banda ultralarga crescitadigitale_slide.Banda ultralarga crescitadigitale_slide
.Banda ultralarga crescitadigitale_slide
Maria Vaudo
 
Gaeta Regolamento servizio biblioteca e archivio storico
Gaeta Regolamento servizio biblioteca e archivio storicoGaeta Regolamento servizio biblioteca e archivio storico
Gaeta Regolamento servizio biblioteca e archivio storico
Maria Vaudo
 
Gaeta 08 approvazione regolamento biblioteca e archivio storico
Gaeta 08 approvazione regolamento biblioteca e archivio storicoGaeta 08 approvazione regolamento biblioteca e archivio storico
Gaeta 08 approvazione regolamento biblioteca e archivio storico
Maria Vaudo
 

More from Maria Vaudo (20)

Bilancio 2222
Bilancio 2222 Bilancio 2222
Bilancio 2222
 
Decreto 67 2014
Decreto 67 2014 Decreto 67 2014
Decreto 67 2014
 
Programma
Programma Programma
Programma
 
Decreto n° 41 autorità portuale
Decreto n° 41 autorità portualeDecreto n° 41 autorità portuale
Decreto n° 41 autorità portuale
 
41 variazione straordinaria di bilancio ll.pp.
41 variazione straordinaria di bilancio ll.pp. 41 variazione straordinaria di bilancio ll.pp.
41 variazione straordinaria di bilancio ll.pp.
 
Pot 2014-2016
Pot 2014-2016 Pot 2014-2016
Pot 2014-2016
 
Avviso+di+selezione
Avviso+di+selezione Avviso+di+selezione
Avviso+di+selezione
 
06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti
06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti 06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti
06 app.ne reg.to trasparenza situazione patrimoniale eletti
 
Regolamento per la gestione informatizzata atti e provvedimenti
Regolamento per la gestione informatizzata atti e provvedimenti Regolamento per la gestione informatizzata atti e provvedimenti
Regolamento per la gestione informatizzata atti e provvedimenti
 
Decreto n° 51
Decreto n° 51 Decreto n° 51
Decreto n° 51
 
Decreto n° 51
Decreto n° 51 Decreto n° 51
Decreto n° 51
 
Decreto n° 43
Decreto n° 43 Decreto n° 43
Decreto n° 43
 
Decreto n° 43
Decreto n° 43 Decreto n° 43
Decreto n° 43
 
Graduatoria finale
Graduatoria finale Graduatoria finale
Graduatoria finale
 
Strategia per la crescita digitale 2014 2020
Strategia per la crescita digitale 2014 2020Strategia per la crescita digitale 2014 2020
Strategia per la crescita digitale 2014 2020
 
Strategia italiana per la banda ultralarga
Strategia italiana per la banda ultralarga Strategia italiana per la banda ultralarga
Strategia italiana per la banda ultralarga
 
Report banda ultralarga 2014
Report banda ultralarga 2014 Report banda ultralarga 2014
Report banda ultralarga 2014
 
.Banda ultralarga crescitadigitale_slide
.Banda ultralarga crescitadigitale_slide.Banda ultralarga crescitadigitale_slide
.Banda ultralarga crescitadigitale_slide
 
Gaeta Regolamento servizio biblioteca e archivio storico
Gaeta Regolamento servizio biblioteca e archivio storicoGaeta Regolamento servizio biblioteca e archivio storico
Gaeta Regolamento servizio biblioteca e archivio storico
 
Gaeta 08 approvazione regolamento biblioteca e archivio storico
Gaeta 08 approvazione regolamento biblioteca e archivio storicoGaeta 08 approvazione regolamento biblioteca e archivio storico
Gaeta 08 approvazione regolamento biblioteca e archivio storico
 

Gaeta 53 approvazione regolamento imu

  • 1. 1 COPIA COMUNE DI GAETA 04024 PROVINCIA DI LATINA Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione in data 04 settembre 2014 N°53 O G G E T T O: Approvazione Regolamento I.M.U.. L’anno duemilaquattordici, addì 04, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 26/08/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri: Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A 1 MITRANO Cosmo (Sindaco) X 10 MAGLIOZZI Angelo X 2 COSCIONE Luigi (Presidente) X 11 MARTONE Alessandro X 3 ACCETTA Eduardo X 12 MARZULLO Luigi X 4 CASO Maurizio X 13 MATARAZZO Giuseppe X 5 CICCONARDI Salvatore Pietro X 14 RAIMONDI Antonio X 6 COSTABILE Marina X 15 RANUCCI Pasquale X 7 DIES Gennaro X 16 ROSATO Giuseppina X 8 DI MAGGIO Nino X 17 SPERINGO Davide X 9 FORTUNATO Mauro X T O T A L E 14 03 Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.
  • 2. IL PRESIDENTE Alle ore 13:50, constatata la presenza in aula di n°14 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consiglieri (Accetta, Di Maggio, Matarazzo), numero sufficiente per rendere legale e valida l'adunanza, apre la discussione sul punto in oggetto. (Nel corso della discussione sul presente punto sono presenti in aula il Dirigente del Dipartimento "Finanze e Bilancio" D.ssa Maria Veronica Gallinaro ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Malatesta e Dott. Ranellucci) Per il contenuto integrale degli interventi riferiti al presente provvedimento si fa rinvio alla trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°51 in pari data. IL CONSIGLIO COMUNALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214, con i quali è stata istituita e disciplinata l’imposta municipale propria; 2 Visti altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n°16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n°44; la legge 24 dicembre 2012, n°228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 21 maggio 2013, n°54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n°85; il decreto-legge 31 agosto 2013, n°102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n°124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n°133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n°5; la legge 27 dicembre 2013, n°147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i; l’art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n°149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n°13; Visto l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, il quale stabilisce “È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n°446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
  • 3. Visto l’art. 27, comma 8, della L. n°448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n°388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014; Considerato che con Deliberazione consiliare n°122 del 30/12/2013 questo Comune ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2014; Atteso che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n°216 del 15 luglio 2014, ha chiarito che, nel caso in cui un ente abbia già approvato il bilancio a dicembre 2013, deve deliberare le tariffe/aliquote relative ai tributi entro il termine fissato dal legislatore con la legge di stabilità 2014 entrata in vigore successivamente e quindi entro il 31 luglio (ora prorogato al 30 settembre); Visto il Regolamento IUC approvato con Delibera Consiliare n°52 del 04.09.2014; Dato atto che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l’imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale; Rilevato che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), ha modificato i criteri di applicazione dell’imposta disponendo, in particolare: l’esenzione (art. 1, comma 707, lettere a e b) per l’abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n°201) e per le fattispecie di cui all’art. 1 comma 707 lettera b); la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 707, lettera c); la modifica della detrazione per l’abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l’importo fino a concorrenza dell’imposta (art. 1, comma 707, lettera d); l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n°557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n°133 (art. 1, comma 708); Richiamata la Legge 24 dicembre 2012 , n°228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che all’articolo 1, 3
  • 4. comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201 e che pertanto per il versamento dell’I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota standard di cui all’art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n°201; Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Considerato che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell’art. 1 comma 703 L. 147 del 27 dicembre 2013; Considerato che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (IUC) o l’imposta municipale propria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n°296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013; Ritenuto per quanto sopra evidenziato di dover modificare il testo del regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 04/07/2012 al fine di adeguarlo alla attuale normativa; Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente; 4 Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;
  • 5. 5 Visto il D.Lgs. 267/2000; Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano: - Consiglieri presenti: n°14 - Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) - Favorevoli: n°09 - Contrari: n°04 (Cicconardi, Costabile, Raimondi, Rosato) - Astenuti: n°01 (Martone) D E L I B E R A 1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU; 3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 4. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sulla “Imposta Municipale Propria” ai sensi dell’art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214, entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art 52, comma 2° terzo periodo del D. Lgs 446/1997. Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone l’urgenza stante l’imminenza delle scadenze di legge previste per la pubblicazione del presente Regolamento; Visto l'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n°267, previa separata votazione , esperita per alzata di mano; - Consiglieri presenti: n°14 - Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) - Favorevoli: n°14 (unanimità) - Contrari: nessuno - Astenuti: nessuno D I C H I A R A il presente atto immediatamente eseguibile.
  • 6. Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge. IL PRESIDENTE LUIGI COSCIONE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUIGI PILONE 6
  • 7. COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) * * * * * REGOLAMENTO per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (Approvato con “I.M.U.” * * * * * deliberazione consiliare n°53 del 04.09.2014) 7
  • 8. Indice ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ................................................................................ ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ....................................................................................... ART. 3 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE,FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI ........................................................................................................................................ ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI ............................................................................................................ ART. 5 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI .......................................................................... ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI ................................................... ART. 7 – RIDUZIONI ............................................................................................................................ ART. 8 – ALIQUOTE E DETRAZIONI ............................................................................................ ART. 9 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE .................................................. ART. 10 – FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE ........................ ART. 11 – ESENZIONI .......................................................................................................................... ART. 12 – VERSAMENTI ...................................................................................................................... ART. 13 – DICHIARAZIONE .............................................................................................................. ART. 14 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE .......................................................................... 8
  • 9. ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l¢applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n°214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n°23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n°16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n°44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n°228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n°147. 2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente regolamento è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n°446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n°214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n°23. 3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge 9 vigenti. 4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Gaeta. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio. ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. ART. 3 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 1. Per le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli si rimanda a quanto disposto dall’art.13 del D.L.201/2001 e dall’art.2 del d.lgs 504/1992. 2. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13 del D.L.6/12/2011 n°201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività
  • 10. dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI 10 1. Sono soggetti passivi dell'imposta: il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni; il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. ART. 5 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI 1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n°662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n°201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n°214. 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n°504. ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n°380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il
  • 11. fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato. 3. La giunta comunale ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. 4. I valori di cui al comma precedente hanno l’esclusivo effetto finalizzato a ridurre il contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all’art.5, comma 5, del d.lgs.504/1992, per tale motivo non è dovuto alcun rimborso in caso di versamento superiore a quello derivante dall’applicazione di valori di cui sopra. ART. 7 – RIDUZIONI 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 11 Legislativo 22/01/2004, n°42; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n°445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione. La riduzione dell’imposta di cui sopra si applica alla data di presentazione della domanda di perizia al settore tributi oppure alla data di presentazione al settore tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. La richiesta di riduzione nonché la cessazione delle cause ostative all’uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui al successivo art.13. ART. 8 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n°446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n°201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n°228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n°446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
  • 12. 2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n°360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n°2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente. ART. 9 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. ART. 10 – FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. 2. Si considera assimilata all’abitazione principale concessa in comodato, con contratto registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro annui. Tale assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare tra quelle di proprietà del comodante. Per usufruire di detta assimilazione il comodante deve inoltrare al Comune – III Dipartimento Finanze e Bilancio – Ufficio Tributi, direttamente o a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica all’indirizzo: funzionario.tributi@comune.gaeta.lt.it, apposita comunicazione a pena di decadenza entro il termine massimo della scadenza della seconda rata allegando copia del contratto di comodato registrato e certificazione ISEE del comodatario. La comunicazione di cui sopra esplica la sua efficacia fino al verificarsi di eventuali variazioni (soggettive e/o reddituali) per le quali il contribuente dovrà inoltrare nuova comunicazione. ART. 11 – ESENZIONI 1. A decorrere dal 01/01/2014 l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e relative 12 pertinenze. Non si applica altresì:
  • 13. a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 2. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 3. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n°504 come modificato dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n°102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n°124 . 4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 5. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n°557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n°133. 6. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 7. Per poter usufruire delle esenzioni di cui al presente articolo, ad eccezione della fattispecie relativa all’abitazione principale, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento. ART. 12 – VERSAMENTI 1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. 13
  • 14. 2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. 3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014. 4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00 (dodici/00). 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. ART. 13 – DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. 2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli 14 immobili, in quanto compatibili. 3. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4. 4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. ART. 14 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
  • 15. 1. Ai sensi dell’art.9, comma 5 del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal D.lgs 218/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 15
  • 16. 16
  • 17. 17
  • 18. 18
  • 19. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune per giorni quindici dal __________________ al ____________________. 19 Gaeta, ___________________ IL SEGRETARIO GENERALE f.to (Dott. Luigi Pilone) La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo. Gaeta, _____________________ IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Luigi Pilone) COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) Il presente atto è divenuto esecutivo il _____________________ essendo decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267). Gaeta, lì ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE f.to (Dott. Luigi Pilone)