20/04/15	
   1	
  
Art.	
  37	
  D.Lgs.	
  81/08	
  e	
  s.m.i.	
  
	
  
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
	
  
D.	
  Lgs.	
  81/08	
  e	
  s.m.i.	
  
	
  
Regolamento	
  n°1272/2008	
  	
  
entrato	
  in	
  vigore	
  il	
  20/1/2009	
  
Che	
  abrogherà	
  le	
  dire8ve	
  	
  
§  67/548/CEE	
  recepita	
  in	
  italia	
  	
  
con	
  D.Lgs	
  52/1997	
  (	
  sostanze	
  )	
  
§  1999/45/CE	
  recepita	
  in	
  Italia	
  	
  
con	
  D.Lgs	
  65/03	
  (	
  preparaH	
  )	
  
	
  che	
  Modifica	
  ed	
  integra	
  il	
  regolamento	
  CE	
  1907/2006	
  (	
  REACH	
  )	
  
	
  
	
  
20/04/15 2
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Favorire il commercio mondiale, tutelare
la salute umana e l’ambiente
Definizione sistema per uniformare le
regolamentazioni
20/04/15 3	
  
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
GHS
«Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals»
(sistema mondiale armonizzato classificazione ed etichettatura sostanze
chimiche)
INIZIO DEL PROCESSO
RIO 1992 ( capitolo 19 Agenda 21 UNCED )
20/04/15 4	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
C.L.P. (Classification, Labellig and Packaging)
Applica in Unione Europea i criteri internazionali del GHS
(Globally Harmonised System)
Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della UE il 31.12.2008
ENTRATO IN VIGORE IL 20 gennaio 2009
Armonizzare i criteri per la classificazione/etichettatura/ imballaggio delle
sostanze e delle miscele e la libera circolazione garantendo un elevato
livello di protezione per la salute dell’uomo e di tutela dell’Ambiente.
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Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
20/04/15	
   6	
  
C.L.P.
Titolo I: Questioni generali
Titolo II: Classificazione dei pericoli
Titolo III: Comunicazione dei pericoli
per mezzo dell’etichettatura
Titolo IV: Imballaggio
Titolo V: Armonizzazione delle
classificazioni e inventario
Titolo VI: Autorità Competenti e
attuazione
Titolo VII: Disposizioni comuni e finali
20/04/15 7	
  
Allegato	
  I:	
  Disposizioni	
  relaHve	
  alla	
  classificazione	
  e	
  
all’eHcheQatura	
  sostanze	
  e	
  miscele	
  pericolose	
  
Allegato	
  II:	
  Disposizioni	
  parHcolari	
  relaHve	
  all'eHcheQatura	
  
e	
  all'imballaggio	
  di	
  talune	
  sostanze	
  e	
  miscele	
  
Allegato	
  III:	
  Elenco	
  delle	
  indicazioni	
  di	
  pericolo,	
  (hazard	
  
statements)	
  
Allegato	
  IV:	
  Elenco	
  dei	
  Consigli	
  di	
  prudenza	
  (PrecauHonary	
  
Statements)	
  
Allegato	
  V:	
  PiQogrammi	
  di	
  pericolo	
  
Allegato	
  VI:	
  Classificazione	
  ed	
  eHcheQatura	
  armonizzate	
  di	
  
talune	
  sostanze	
  pericolose	
  
Allegato	
  VII:	
  Tabella	
  di	
  conversione	
  dalla	
  classificazione	
  
secondo	
  la	
  DSP	
  alla	
  classificazione	
  secondo	
  il	
  CLP	
  
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Assicura che le informazioni su tossicità e pericoli associati ai prodotti
chimici siano le stesse in tutto il mondo.
v  Non ridurre i livelli di protezione per salute umana e ambiente
v  Classificazione basata sulle proprietà intrinseche ( pericolo e non più
rischio )
v  Tutti i sistemi normativi dovranno essere modificati
v  I criteri ed i valori limite che definiscono categorie e classi di pericolo
saranno uguali per ogni tipo di regolamentazione
v  Alcune classi ed alcune categorie di pericolo potranno essere escluse
se dal campo di applicazione
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Permette l’applicazione del sistema GHS all’interno della
Comunità Europea.
Basato sulla seconda revisione del GHS dell’ONU.
Non si applica al trasporto dei prodotti chimici
[disciplinato dalla direttiva quadro 2008/68/CE che attua
l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose su strada (ADR), al trasporto internazionale
delle merci pericolosi per ferrovia (RID) e al trasporto
internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne
(ADN)] 20/04/15	
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
u Si tenga presente che il regolamento CLP è un atto legislativo
orizzontale che disciplina le sostanze e le miscele in generale.
Per talune sostanze chimiche, come ad esempio i prodotti
fitosanitari o gli aromi, gli elementi di etichettatura introdotti
con il regolamento CLP possono essere integrati da altri
elementi previsti dalla pertinente normativa riguardante
prodotti specifici.
u  Prodotti importati da Paesi non UE, pur avendo elementi di
etichettatura comuni, potrebbero non essere conformi al CLP
perché il grado di implementazione del GHS nel paese di
provenienza può essere diverso.
20/04/15	
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i bioacidi e gli
antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno.
Esclusi i preparati ( miscele ) che ricadono sotto altra normativa
europea ( come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi,
cosmetici ), le sostanze per R&S non immesse sul mercato e i
rifiuti.
Si applica alla produzione e all’uso di sostanze o miscele e non
al trasporto sebbene i criteri per le proprietà chimico fisiche
derivino dal trasporto.
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Si applica a sostanze:
-  Soggette a registrazione REACH
-  Classificate pericolose ai sensi del CLP
In quanto tali o in quanto componenti una miscela.
SONO OBBLIGATI:
Fabbricanti / Importatori ( singoli o in gruppo )
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
MISCELA: non più preparato
CLASSE DI PERICOLO: non più categorie di pericolo
Le classi di pericolo si suddividono in categorie, che
specificano la gravità del pericolo.
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
§  Si passa dalle 5 categorie nella DSP a 16 classi di pericolo nel
CLP;
§  Sono simili a quelle utilizzate per il trasporto di merci pericolose;
§  Non inserite sostanze che reagiscono con acqua liberando gas
tossici o corrosivi.
§  sono quasi identiche alle categorie del sistema europeo ma alcune
differenze nei criteri non le rendono sovrapponibili;
§  Pericoloso per aspirazione, classe specificatamente dedicata a
prodotti un tempo associati a Xn e frase di rischio R65.
§  Due categorie: tossicità acuta e cronica acquatica;
§  Pericoloso per l’ozono, classe di pericolo supplementare per UE.
15	
  
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
I criteri utilizzati per la classificazione sono parzialmente diversi
per esempio:
§  I valori limite per la tossicità acuta orale, cutanea e inalatoria
cambiano;
§  Le due categorie per la corrosione cutanea ( R35 e R34 ) diventano
tre in base al tempo di esposizione necessario per l’insorgere degli
effetti;
§  Le temperature di infiammabilità che definiscono le classi di
pericolo per i liquidi infiammabili sono diverse dalla DSP.
Introduce un approccio diverso per la classificazione delle miscele:
-  Il metodo previsto è simile ( formula di additività o metodo basato
sui limiti di concentrazione ) ma una parte delle regole di
classificazione sono differenti, per esempio
M factor= limiti specifici per l’ambiente
ATE Acute Toxicity Estimate = stima della tossicità acuta
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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Le frasi di rischio (frasi R) saranno sostituite:
•  dalle frasi di pericolo Hazard Statements, indicate con la lettera H seguita da numeri a tre cifre;
•  i consigli di prudenza (frasi S) saranno sostituiti da Precautionary Statements, rappresentati
dalla lettera P e da un codice a tre cifre ( suddivisi in quattro tipologie prevenzione, reazione,
conservazione e smaltimento).
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Frasi supplementari per criteri UE e non GHS
Informazioni supplementari sui pericoli specifici (proprietà fisiche o per la
salute)
EUH + tre ( 0 + il numero della vecchia frase R )
EUH 019 “ può formare perossidi esplosivi “
Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell’etichetta per
talune miscele che contengono sostanze pericolose
EUH + tre cifre ( 2 + il numero progressivo )
EUH 203 “ contiene cromo ( VI ). Può provocare una reazione allergica”
Disposizioni particolari relative all’etichettatura dei prodotti fitosanitari
EUH401 “ per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le
istruzioni di uso “
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
CLP disposizioni transitorie
A decorrere dal 1 dicembre 2010
e fino al 1 giugno 2015 le
sostanze
devono
essere classificate in conformità
sia della direttiva 67/548/CEE
sia del regolamento CLP,
ma devono essere etichettate
e imballate in conformità del
regolamento CLP
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Dal 1 dicembre 2010 le SDS delle
sostanze pericolose devono essere
aggiornate secondo i nuovi criteri
presenti nell’Allegato II del REACH.
Le SDS devono essere compilate
dal produttore/importatore all’atto
della sua immissione in
commercio per tutte le sostanze e
le miscele identificate pericolose
indipendentemente dalle quantità
prodotte o importate.
Il datore di lavoro può richiedere la SDS anche
quando le miscele, pur non soddisfacendo ai
criteri per essere classificate come pericolose a
norma degli articoli 5,6 e 7 della Direttiva
1999/45/CE, contengono una sostanza che sia:
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
a)  In concentrazioni individuale pari o superiore all’1% in peso per i
preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i
preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per
la salute umana o per l’ambiente;
b)  In concentrazioni individuale pari o superiore all’1% in peso per i
preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente,
bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto
bioaccumulabile in base ai criteri di cui all’Allegato XIII o che è
stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59,
paragrafo 1 per ragioni diverse di cui alla lettera a);
c)  Una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa i limiti di
esposizione sul luogo di lavoro.
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
20/04/15 28	
  
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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CLASSI DI PERICOLO
ALLEGATO I CLP
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
PERICOLI FISICI1.  Esplosivi
2.  Gas infiammabili
3.  Aerosol infiammabili
4.  Gas comburenti
5.  Gas sotto pressione
6.  Liquidi infiammabili
7.  Solidi infiammabili
8.  Sostanze autoreattive
9.  Liquidi piroforici
10.  Solidi piroforici
11.  Sostanze autoriscaldanti
12.  Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili
13.  Liquidi comburenti
14.  Solidi comburenti
15.  Perossidi organici
16.  Corrosivi per i metalli 20/04/15 30	
  
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Le sostanze ed i preparati solidi, liquidi,
pastosi o gelatinosi che, anche senza
l’azione dell’ossigeno atmosferico,
possono provocare una reazione
esotermica con rapida formazione di
gas che, in determinate condizioni di
p rova , d eto n a n o , d e f l a g r a n o
rapidamente o esplodono in seguito a
riscaldamento in condizione di parziale
contenimento;
SIMBOLO: la bomba che esplode;
LETTERA E;
FRASI DI RISCHIO R2, R3.
Una sostanza solida o liquida ( o una miscela
di sostanze ) che può, per reazione chimica,
sviluppare gas ad una temperatura, una
pressione e una velocità tali da causare
danni nell’area circostante.
Le sostanze pirotecniche sono comprese in
questa definizione anche se non sviluppano
gas;
SIMBOLO: la bomba che esplode;
LETTERA E;
FRASI DI RISCHIO non corrispondenti
R4 e R5 CANCELLATE
R1 e R6 rimangono come frase EUH001 e
EUH006
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   31	
  
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Le sostanze ed i preparati che a contatto con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte
reazione esotermica.
SIMBOLO: il cerchio con la fiamma
LETTERA O;
FRASI DI RISCHIO R7, R8, R9.
20/04/15
20/04/15	
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
GAS COMBURENTI
Un gas o una miscela di gas
capace, in genere per apporto di
ossigeno, di provocare o favorire
più dell’aria la combustione di
altre materie.
FRASI DI RISCHIO
R8 diventa H270.
LIQUIDI COMBURENTI
Una sostanza o una miscela liquida
che, pur non essendo di per sé
necessariamente combustibile,
può, generalmente cedendo
ossigeno, causare o favorire la
combustione di altre materie.
FRASI DI RISCHIO
La conversione di frase può essere
fatta con la R9
SOLIDI COMBURENTI
Una sostanza o una miscela che,
pur non essendo di per sé
necessariamente combustibile,
può, generalmente cedendo
ossigeno, causare o favorire la
combustione di altre materie.
FRASI DI RISCHIO
La conversione di frase può essere
fatta con la R9
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20/04/15	
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Le sostanze ed i preparati liquidi con un
basso punto di infiammabilità.
SIMBOLO: nessuno;
LETTERA nessuna;
FRASI DI RISCHIO R10.
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20/04/15	
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
GAS INFIAMMABILI
Un gas o una miscela di gas
c o n u n c a m p o d i
infiammabilità con l’aria a
20°C e una pressione
normale di 101,3 kPa.
FRASI DI RISCHIO
R12 diventa H220.
LIQUIDI INFIAMMABILI
Un liquido avendo un punto di
infiammabilità non superiore ai
60°C.
FRASI DI RISCHIO
R12 diventa H224
Non è possibile trasformare le frasi
R10 e R11 nelle corrisondenti
frasi CLP in quanto cambiano i
valori del punto di infiammabilità
limite ( da 21°C a 23°C per il
limite per la categoria 2, da 55°C
a 60°C per il limite per la categoria 3).
SOLIDI INFIAMMABILI
Per solido infiammabile s’intende un
solido facilmente infiammabile o che
può provocare o favoriee un incendio
per sfregamento. I solidi facilmente
infiammabili sono sostanze o miscele
in polvere, granulari o pastose, che
sono pericolose se possono prendere
fuoco facilmente per breve contatto
con una sorgente d’accensione, con un
fiammifero che brucia, e se la fiamma
si propaga rapidamente.
FRASI DI RISCHIO
La conversione di frase non può essere
fatta in quanto il pericolo è suddiviso in
2 categorie.
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20/04/15	
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
AEROSOL INFIAMMABILI
Gli aerosol, vale a dire i generatori di aerosol, sono recipienti non ricaricabili in metallo,
vetro o materiale plastica, contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto
pressione, con o senza liquido, pasta o polvere e muniti di un dispositivo di dispersione
che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in
sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo statto liquido o
gassoso. Si tratta di una nuova classe.
La valutazione viene fatta solamente se contengono sostanze infiammabili e tiene
conto di diversi parametri ( calore di combustione, altezza della fiamma…)
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
FACILMENTE INFIAMMABILI
a)  Le sostanze ed i preparati che, a contatto con l’aria, a
temperatura ambiente e senza l’apporto di energia,
possono riscaldarsi ed infiammarsi, o
b)  Le sostanze ed i preparati solidi che possono
facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto
con una sorgente di accensione, o
c)  Le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di
infiammabilità è molto basso, o
d)  Le sostanze ed i preparati che, a contatto con l’acqua
sprigionano gas estremamente infiammabili in
quantità pericolose;
SIMBOLO: fiamma nera su campo arancio;
LETTERA F;
FRASI DI RISCHIO R11, R15, R17.
ESTREMAMENTE INFIAMMABILI
Le sostanze ed i preparati liquidi con un
punto di infiammabilità estremamente
basso ed un punto di ebollizione basso
e le sostanze ed i preparati gassosi
che a temperatura e pressione
ambiente si infiammano a contatto con
l’aria.
SIMBOLO: fiamma nera su campo
arancio;
LETTERA F+;
FRASI DI RISCHIO R12
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
GAS SOTTO PRESSIONE
I gas contenuti in un recipiente ad
una pressione relativa pari o
superiore a 200 kPa o sotto forma
di gas liquefatti e refrigerati.
Si tratta di una nuova classe già
contemplata per i regolamenti per
il trasporto.
La classificazione viene fatta sulla
base dello stato fisico quando
imballati.
S O S T A N Z E O M I S C E L E
CORROSIVE PER I METALLI
Una sostanza o una miscela che,
per azione chimica, può
attaccare o distruggere i
metalli.
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
PEROSSIDI ORGANICI
Perossidi organici sono sostanze organiche liquide o solide che contengono la struttura
bivalente -0-0- e possono quindi essere considerate come derivati del perossido
d’idrogeno, nei quali uno o due atomi di idrogeno sono sostituiti da radicali organici.
Sotto questa denominazione sono comprese anche le miscele ( formulazioni ) di
perossidi organici contenenti almeno un perossido organico. I perossidi organici sono
sostanze o miscele termicamente instabili che possono subire una decomposizione
esotermica autoaccellerata. Inoltre, possono avere una o più delle seguenti proprietà:
1)  Sono soggetti a decomposizione esplosiva;
2)  Bruciano rapidamente;
3)  Sono sensibili agli urti e agli sfregamenti;
4)  Reagiscono pericolosamente al contatto con altre sostanze.
R2/R3 e R7 non possono essere trasformate direttamente. In allegato I sono presenti 2
sostanze con assegnata in maniera errata la frase R7 ( fluoro gassoso e ditionito di
sodio). La loro classificazione sarà corretta nell’Allegato IV.
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20/04/15	
   39	
  
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
LIQUIDI PIROFORICI
Una sostanza o una miscela
liquida che, anche in piccole
quantità, può infiammarsi in
meno di 5 minuti quando
entra in contatto con l’aria.
La R17 diventa H250
SOLIDI PIROFORICI
Una sostanza o una
miscela solida che,
a n c h e i n p i c c o l e
quantità, può accedersi
in meno di 5 minuti
quando entra in contatto
con l’aria.
La R17 diventa H250
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20/04/15	
   40	
  
ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE
Sostanze o miscele liquide o solide termicamente instabili, che possono
subire una decomposizione fortemente esotermica, anche in assenza di
ossigeno ( aria ). Questa definizione esclude le sostanze e miscele
classificate, conformemente a questa parte, come esplosivi, perossidi
organici o comburenti. Si considera che una sostanza o miscela
autoreattiva possiede proprietà esplosive se, durante le prove di
laboratorio, si rivela in grado di detonare, deflagrare rapidamente o reagire
violentemente al riscaldamento sotto confinamento.
Vengono adottate le suddivisioni già utilizzate per il trasporto ( tipi da A a F ).
La trasformazione diretta R2/R3 e R11/R12 non è possibile.
IN alcuni casi è necessario sottoporle a controllo di temperatura.
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SOSTANZE E MISCELE AUTORISCALDANTI
Una sostanza o miscela liquida o solida diversa da un liquido o solido
piroforico che, per reazione con l’aria e senza l’apporto di energia,
può autoriscaldarsi. Una tale sostanza o miscela differisce da un
liquido o solido piroforico per il fatto che si accende solo se in
grande quantità ( chilogrammi ) e dopo un lungo lasso di tempo
( ore o giorni )
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PERICOLI PER LA
SALUTE
1.  Tossicità acuta
2.  Corrosione/irritazione della pelle
3.  Gravi lesioni oculari/irritazione oculare
4.  Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della
pelle
5.  Mutagenicità sulle cellule germinali
6.  Cancerogenicità
7.  Tossicità per la riproduzione
8.  Tossicità specifica per organi bersaglio
9.  Tossicità specifica per organi bersaglio
10.  Pericolo in caso di aspirazione
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MOLTO TOSSICI
Le sostanze ed i preparati che
i n c a s o d i i n a l a z i o n e ,
ingestione o penetrazione
cutanea in piccolissime
quantità, possono essere
mortali oppure provocare
lesioni acute o croniche;
Simbolo: teschio con tibie;
Lettera: T+;
F r a s i d i r i s c h i o :
R26,R27,R28,R39.
TOSSICI
Le sostanze ed i preparati che in
caso di inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea in piccole
quantità, possono essere
mortali oppure provocare lesioni
acute o croniche;
Simbolo: teschio con tibie;
Lettera: T;
Frasi di rischio: R23,R24,R25,R39,
R48.
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NOCIVI
Le sostanze ed i preparati che in
caso di inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono
e s s e r e m o r t a l i o p p u r e
provocare lesioni acute o
croniche;
Simbolo: croce di S.Andrea;
Lettera: Xn;
Frasi di rischio:
R21,R22,R23,R48, R65,R68.
CORROSIVI
Le sostanze ed i preparati che a
contatto con i tessuti vivi
possono esercitare su di essi
un’azione distruttiva;
Simbolo: prodotto gocciolante su
barra e mano;
Lettera: C;
Frasi di rischio:
R34, R35.
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IRRITANTI
Le sostanze ed i preparati non
corrosivi il cui contatto diretto,
prolungato o ripetuto con la
pelle o le mucose possono
provocare una reazione
infiammatoria;
Simbolo: croce di S.Andrea;
Lettera: Xi;
Frasi di rischio:
R36,R37,R38,R41.
SENSIBILIZZANTI
Le sostanze ed i preparati che
per inalazione o penetrazione
cutanea, possono dar luogo ad
u n a r e a z i o n e d i
ipersensibilizzazione per cui
una successiva esposizione alla
sostanza o al preparato produce
effetti nefasti caratteristici;
Simbolo: croce di S.Andrea;
Lettera: Xi, Xn;
Frasi di rischio:
R42, R43.
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
CANCEROGENI
Le sostanze ed i preparati che
per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea possono
p r o v o c a r e i l c a n c r o o
aumentarne la frequenza;
Simbolo: teschio con tibie e/o
Croce di S.Andrea;
Lettera: T e/o Xn;
Frasi di rischio:
R40,R45,R49.
MUTAGENI
Le sostanze ed i preparati che
per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea possono
provocare difetti genetici
ereditari o aumentarne la
frequenza;
Simbolo: teschio con tibie e/o
Croce di S.Andrea;
Lettera: T e/o Xn;
Frasi di rischio:
R46, R68.
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Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO
Le sostanze ed i preparati che per
inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea possono provocare o rendere
più frequenti effetti nocivi non
ereditari nella prole o danni a carico
della funzione o delle capacità
riproduttive maschili o femminili;
Simbolo: teschio con tibie e/o Croce di
S.Andrea;
Lettera: T e/o Xn;
Frasi di rischio:
R60,R61,R62, R63.
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
TOSSICITA’ ACUTA
La proprietà di una sostanza o
miscela di produrre effetti nocivi
che si manifestano in seguito
alla somministrazione per via
orale o cutanea di una dose
unica o di più dosi ripartite
nell’arco di 24 ore, o in seguito
ad una esposizione per
inalazione di 4 ore.
GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE
OCULARE
s’intendono lesioni dei tessuti oculari o
un grave deterioramento della vista
conseguenti all’applicazione di una
sostanza di prova sulla superficie
anteriore dell’occhio, non totalmente
r e v e r s i b i l e e n t r o 21 g i o r n i
all’applicazione. Per irritazione oculare
s’intende un’alterazione dell’occhio
conseguente all’applicazione di
sostanze di prova sulla superficie
anteriore dell’occhio, totalmente
r e v e r s i b i l e e n t r o 21 g i o r n i
dall’applicazione.
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE
Produzione di lesioni irreversibili della pelle,
quali una necrosi visibile attraverso
l’epidermide e del derma, a seguito
dell’applicazione di una sostanza di
prova per una durata massima di quattro
ore. Gli effetti tipici di una corrosione
sono ulcere, sanguinamento, croste
sanguinolente e, al termine di un periodo
d i o s s e r va z i o n e d i 14 g i o r n i ,
depigmentazione cutanea dovuta
all’effetto sbiancante, chiazze di alopecia
e cicatrici. Per valutare le lesioni dubbie
può essere necessario ricorrere ad un
esame istologico. Per irritazione della
pelle s’intende la produzione di lesioni
reversibili della pelle a seguito
dell’applicazione di una sostanza prova
per una durata massima di 4 ore.
SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE O DELLA PELLE
una sostanza che, se inalata,
provoca un’ipersensibilità delle
vie respiratorie. Per sostanza
sensibilizzante della pelle
s’intende una sostanza che, a
contatto con la pelle, provoca
una reazione allergica.
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
CANCEROGENICITA’
E’ cancerogena una sostanza o una
miscela di sostanze che causa il
cancro o ne aumenta l’incidenza.
Le sostanze che anno causato
l’insorgenza di tumori benigni o
maligni nel corso di studi
sperimentali correttamente
eseguiti su animali sono anche
c o n s i d e r a te c a n c e ro g e n e
presunte o sospette per l’uomo, a
meno che non sia chiaramente
dimostrato che il meccanismo
della formazione del tumore non
rilevante per l’uomo.
TOSSICITA’ PER LA RIPRODUZIONE
sono sostanze tossiche per la
riproduzione le sostanze che
hanno effetti nocivi sulla
funzione sessuale e sulla
fertilità degli uomini e delle
donne adulti, nonché sullo
sviluppo della progenie.
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Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Il regolamento CLP individua anche:
-  tossicità specifica per organi bersaglio ( esposizione singola );
-  Tossicità specifica per organi bersaglio ( esposizione ripetuta );
-  Pericolo in caso di aspirazione: penetrazione della sostanza o della
miscela direttamente attraverso la cavità orale o nasale o
indirettamente per rigurcitazione, nella trachea e nelle vie
respiratorie inferiori;
-  Pericolosi per l’ambiente acquatico ( ex pericoloso per l’ambiente )
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Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
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PERICOLI PER
L’AMBIENTE
1.  Pericoloso per l’ambiente acquatico
2.  Pericoloso per lo strato di ozono
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Tutti i contenitori di prodotti pericolosi devono
avere una
Etichetta
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
20/04/15	
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  VECCHIA	
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  NUOVA	
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  NUOVA	
  ETICHETTATURA	
  	
  	
  
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
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Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Regolamento CLP
n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
Etichettatura
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Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
-  Dopo ogni modifica della classificazione e
dell’etichettatura;
-  Qualora il nuovo pericolo sia più grave e siano
necessari nuovi elementi di etichettatura
supplementare;
-  Entro diciotto mesi dalle modifiche;
-  Per sostanze e miscele rientranti nel campo di
applicazione direttiva bioacidi o fitosanitari,
devono essere aggiornate conformemente a
tali direttive.
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Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
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ETICHETTATURA	
  	
  	
  
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FINE	
  	
  

L'etichettatura, di Veronica Galli

  • 1.
    20/04/15   1   Art.  37  D.Lgs.  81/08  e  s.m.i.     Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  
  • 2.
    D.  Lgs.  81/08  e  s.m.i.     Regolamento  n°1272/2008     entrato  in  vigore  il  20/1/2009   Che  abrogherà  le  dire8ve     §  67/548/CEE  recepita  in  italia     con  D.Lgs  52/1997  (  sostanze  )   §  1999/45/CE  recepita  in  Italia     con  D.Lgs  65/03  (  preparaH  )    che  Modifica  ed  integra  il  regolamento  CE  1907/2006  (  REACH  )       20/04/15 2 ETICHETTATURA      
  • 3.
    Regolamento CLP n°1272/2008 entratoin vigore il 20/1/2009 Favorire il commercio mondiale, tutelare la salute umana e l’ambiente Definizione sistema per uniformare le regolamentazioni 20/04/15 3   ETICHETTATURA      
  • 4.
    GHS «Globally Harmonized Systemof Classification and Labelling of Chemicals» (sistema mondiale armonizzato classificazione ed etichettatura sostanze chimiche) INIZIO DEL PROCESSO RIO 1992 ( capitolo 19 Agenda 21 UNCED ) 20/04/15 4   Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009 ETICHETTATURA      
  • 5.
    C.L.P. (Classification, Labelligand Packaging) Applica in Unione Europea i criteri internazionali del GHS (Globally Harmonised System) Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della UE il 31.12.2008 ENTRATO IN VIGORE IL 20 gennaio 2009 Armonizzare i criteri per la classificazione/etichettatura/ imballaggio delle sostanze e delle miscele e la libera circolazione garantendo un elevato livello di protezione per la salute dell’uomo e di tutela dell’Ambiente. 20/04/15 5   Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009 ETICHETTATURA      
  • 6.
    ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009 20/04/15   6  
  • 7.
    C.L.P. Titolo I: Questionigenerali Titolo II: Classificazione dei pericoli Titolo III: Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura Titolo IV: Imballaggio Titolo V: Armonizzazione delle classificazioni e inventario Titolo VI: Autorità Competenti e attuazione Titolo VII: Disposizioni comuni e finali 20/04/15 7   Allegato  I:  Disposizioni  relaHve  alla  classificazione  e   all’eHcheQatura  sostanze  e  miscele  pericolose   Allegato  II:  Disposizioni  parHcolari  relaHve  all'eHcheQatura   e  all'imballaggio  di  talune  sostanze  e  miscele   Allegato  III:  Elenco  delle  indicazioni  di  pericolo,  (hazard   statements)   Allegato  IV:  Elenco  dei  Consigli  di  prudenza  (PrecauHonary   Statements)   Allegato  V:  PiQogrammi  di  pericolo   Allegato  VI:  Classificazione  ed  eHcheQatura  armonizzate  di   talune  sostanze  pericolose   Allegato  VII:  Tabella  di  conversione  dalla  classificazione   secondo  la  DSP  alla  classificazione  secondo  il  CLP   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 8.
    Assicura che leinformazioni su tossicità e pericoli associati ai prodotti chimici siano le stesse in tutto il mondo. v  Non ridurre i livelli di protezione per salute umana e ambiente v  Classificazione basata sulle proprietà intrinseche ( pericolo e non più rischio ) v  Tutti i sistemi normativi dovranno essere modificati v  I criteri ed i valori limite che definiscono categorie e classi di pericolo saranno uguali per ogni tipo di regolamentazione v  Alcune classi ed alcune categorie di pericolo potranno essere escluse se dal campo di applicazione 20/04/15 8   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 9.
    Permette l’applicazione delsistema GHS all’interno della Comunità Europea. Basato sulla seconda revisione del GHS dell’ONU. Non si applica al trasporto dei prodotti chimici [disciplinato dalla direttiva quadro 2008/68/CE che attua l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), al trasporto internazionale delle merci pericolosi per ferrovia (RID) e al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)] 20/04/15   9   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 10.
    u Si tenga presenteche il regolamento CLP è un atto legislativo orizzontale che disciplina le sostanze e le miscele in generale. Per talune sostanze chimiche, come ad esempio i prodotti fitosanitari o gli aromi, gli elementi di etichettatura introdotti con il regolamento CLP possono essere integrati da altri elementi previsti dalla pertinente normativa riguardante prodotti specifici. u  Prodotti importati da Paesi non UE, pur avendo elementi di etichettatura comuni, potrebbero non essere conformi al CLP perché il grado di implementazione del GHS nel paese di provenienza può essere diverso. 20/04/15   10   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 11.
    Tutte le sostanzechimiche e le miscele, compresi i bioacidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno. Esclusi i preparati ( miscele ) che ricadono sotto altra normativa europea ( come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici ), le sostanze per R&S non immesse sul mercato e i rifiuti. Si applica alla produzione e all’uso di sostanze o miscele e non al trasporto sebbene i criteri per le proprietà chimico fisiche derivino dal trasporto. 20/04/15   11   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 12.
    Si applica asostanze: -  Soggette a registrazione REACH -  Classificate pericolose ai sensi del CLP In quanto tali o in quanto componenti una miscela. SONO OBBLIGATI: Fabbricanti / Importatori ( singoli o in gruppo ) 20/04/15   12   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 13.
    MISCELA: non piùpreparato CLASSE DI PERICOLO: non più categorie di pericolo Le classi di pericolo si suddividono in categorie, che specificano la gravità del pericolo. 20/04/15   13   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 14.
    20/04/15 14   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 15.
    §  Si passadalle 5 categorie nella DSP a 16 classi di pericolo nel CLP; §  Sono simili a quelle utilizzate per il trasporto di merci pericolose; §  Non inserite sostanze che reagiscono con acqua liberando gas tossici o corrosivi. §  sono quasi identiche alle categorie del sistema europeo ma alcune differenze nei criteri non le rendono sovrapponibili; §  Pericoloso per aspirazione, classe specificatamente dedicata a prodotti un tempo associati a Xn e frase di rischio R65. §  Due categorie: tossicità acuta e cronica acquatica; §  Pericoloso per l’ozono, classe di pericolo supplementare per UE. 15   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 16.
    I criteri utilizzatiper la classificazione sono parzialmente diversi per esempio: §  I valori limite per la tossicità acuta orale, cutanea e inalatoria cambiano; §  Le due categorie per la corrosione cutanea ( R35 e R34 ) diventano tre in base al tempo di esposizione necessario per l’insorgere degli effetti; §  Le temperature di infiammabilità che definiscono le classi di pericolo per i liquidi infiammabili sono diverse dalla DSP. Introduce un approccio diverso per la classificazione delle miscele: -  Il metodo previsto è simile ( formula di additività o metodo basato sui limiti di concentrazione ) ma una parte delle regole di classificazione sono differenti, per esempio M factor= limiti specifici per l’ambiente ATE Acute Toxicity Estimate = stima della tossicità acuta 20/04/15 16   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 17.
    20/04/15 17   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 18.
    20/04/15 18   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 19.
    20/04/15 19   Le frasidi rischio (frasi R) saranno sostituite: •  dalle frasi di pericolo Hazard Statements, indicate con la lettera H seguita da numeri a tre cifre; •  i consigli di prudenza (frasi S) saranno sostituiti da Precautionary Statements, rappresentati dalla lettera P e da un codice a tre cifre ( suddivisi in quattro tipologie prevenzione, reazione, conservazione e smaltimento). ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 20.
    20/04/15 20   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 21.
    20/04/15 21   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 22.
    20/04/15 22   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 23.
    Frasi supplementari percriteri UE e non GHS Informazioni supplementari sui pericoli specifici (proprietà fisiche o per la salute) EUH + tre ( 0 + il numero della vecchia frase R ) EUH 019 “ può formare perossidi esplosivi “ Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell’etichetta per talune miscele che contengono sostanze pericolose EUH + tre cifre ( 2 + il numero progressivo ) EUH 203 “ contiene cromo ( VI ). Può provocare una reazione allergica” Disposizioni particolari relative all’etichettatura dei prodotti fitosanitari EUH401 “ per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni di uso “ 20/04/15 23   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 24.
    20/04/15 24   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 25.
    CLP disposizioni transitorie Adecorrere dal 1 dicembre 2010 e fino al 1 giugno 2015 le sostanze devono essere classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento CLP, ma devono essere etichettate e imballate in conformità del regolamento CLP 20/04/15 25   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009 Dal 1 dicembre 2010 le SDS delle sostanze pericolose devono essere aggiornate secondo i nuovi criteri presenti nell’Allegato II del REACH. Le SDS devono essere compilate dal produttore/importatore all’atto della sua immissione in commercio per tutte le sostanze e le miscele identificate pericolose indipendentemente dalle quantità prodotte o importate.
  • 26.
    Il datore dilavoro può richiedere la SDS anche quando le miscele, pur non soddisfacendo ai criteri per essere classificate come pericolose a norma degli articoli 5,6 e 7 della Direttiva 1999/45/CE, contengono una sostanza che sia: 20/04/15 26   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 27.
    a)  In concentrazioniindividuale pari o superiore all’1% in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l’ambiente; b)  In concentrazioni individuale pari o superiore all’1% in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all’Allegato XIII o che è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1 per ragioni diverse di cui alla lettera a); c)  Una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa i limiti di esposizione sul luogo di lavoro. 20/04/15 27   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 28.
    20/04/15 28   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 29.
    20/04/15 29   CLASSIDI PERICOLO ALLEGATO I CLP ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 30.
    PERICOLI FISICI1.  Esplosivi 2. Gas infiammabili 3.  Aerosol infiammabili 4.  Gas comburenti 5.  Gas sotto pressione 6.  Liquidi infiammabili 7.  Solidi infiammabili 8.  Sostanze autoreattive 9.  Liquidi piroforici 10.  Solidi piroforici 11.  Sostanze autoriscaldanti 12.  Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili 13.  Liquidi comburenti 14.  Solidi comburenti 15.  Perossidi organici 16.  Corrosivi per i metalli 20/04/15 30   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 31.
    Le sostanze edi preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas che, in determinate condizioni di p rova , d eto n a n o , d e f l a g r a n o rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento; SIMBOLO: la bomba che esplode; LETTERA E; FRASI DI RISCHIO R2, R3. Una sostanza solida o liquida ( o una miscela di sostanze ) che può, per reazione chimica, sviluppare gas ad una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Le sostanze pirotecniche sono comprese in questa definizione anche se non sviluppano gas; SIMBOLO: la bomba che esplode; LETTERA E; FRASI DI RISCHIO non corrispondenti R4 e R5 CANCELLATE R1 e R6 rimangono come frase EUH001 e EUH006 20/04/15   31   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 32.
    Le sostanze edi preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica. SIMBOLO: il cerchio con la fiamma LETTERA O; FRASI DI RISCHIO R7, R8, R9. 20/04/15 20/04/15   32   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 33.
    GAS COMBURENTI Un gaso una miscela di gas capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire più dell’aria la combustione di altre materie. FRASI DI RISCHIO R8 diventa H270. LIQUIDI COMBURENTI Una sostanza o una miscela liquida che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, può, generalmente cedendo ossigeno, causare o favorire la combustione di altre materie. FRASI DI RISCHIO La conversione di frase può essere fatta con la R9 SOLIDI COMBURENTI Una sostanza o una miscela che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, può, generalmente cedendo ossigeno, causare o favorire la combustione di altre materie. FRASI DI RISCHIO La conversione di frase può essere fatta con la R9 20/04/15 20/04/15   33   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 34.
    Le sostanze edi preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità. SIMBOLO: nessuno; LETTERA nessuna; FRASI DI RISCHIO R10. 20/04/15 20/04/15   34   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 35.
    GAS INFIAMMABILI Un gaso una miscela di gas c o n u n c a m p o d i infiammabilità con l’aria a 20°C e una pressione normale di 101,3 kPa. FRASI DI RISCHIO R12 diventa H220. LIQUIDI INFIAMMABILI Un liquido avendo un punto di infiammabilità non superiore ai 60°C. FRASI DI RISCHIO R12 diventa H224 Non è possibile trasformare le frasi R10 e R11 nelle corrisondenti frasi CLP in quanto cambiano i valori del punto di infiammabilità limite ( da 21°C a 23°C per il limite per la categoria 2, da 55°C a 60°C per il limite per la categoria 3). SOLIDI INFIAMMABILI Per solido infiammabile s’intende un solido facilmente infiammabile o che può provocare o favoriee un incendio per sfregamento. I solidi facilmente infiammabili sono sostanze o miscele in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se possono prendere fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d’accensione, con un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente. FRASI DI RISCHIO La conversione di frase non può essere fatta in quanto il pericolo è suddiviso in 2 categorie. 20/04/15 20/04/15   35   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 36.
    AEROSOL INFIAMMABILI Gli aerosol,vale a dire i generatori di aerosol, sono recipienti non ricaricabili in metallo, vetro o materiale plastica, contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza liquido, pasta o polvere e muniti di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo statto liquido o gassoso. Si tratta di una nuova classe. La valutazione viene fatta solamente se contengono sostanze infiammabili e tiene conto di diversi parametri ( calore di combustione, altezza della fiamma…) 20/04/15 20/04/15   36   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 37.
    FACILMENTE INFIAMMABILI a)  Lesostanze ed i preparati che, a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza l’apporto di energia, possono riscaldarsi ed infiammarsi, o b)  Le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di accensione, o c)  Le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso, o d)  Le sostanze ed i preparati che, a contatto con l’acqua sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose; SIMBOLO: fiamma nera su campo arancio; LETTERA F; FRASI DI RISCHIO R11, R15, R17. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Le sostanze ed i preparati liquidi con un punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l’aria. SIMBOLO: fiamma nera su campo arancio; LETTERA F+; FRASI DI RISCHIO R12 20/04/15 20/04/15   37   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 38.
    GAS SOTTO PRESSIONE Igas contenuti in un recipiente ad una pressione relativa pari o superiore a 200 kPa o sotto forma di gas liquefatti e refrigerati. Si tratta di una nuova classe già contemplata per i regolamenti per il trasporto. La classificazione viene fatta sulla base dello stato fisico quando imballati. S O S T A N Z E O M I S C E L E CORROSIVE PER I METALLI Una sostanza o una miscela che, per azione chimica, può attaccare o distruggere i metalli. 20/04/15 20/04/15   38   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 39.
    PEROSSIDI ORGANICI Perossidi organicisono sostanze organiche liquide o solide che contengono la struttura bivalente -0-0- e possono quindi essere considerate come derivati del perossido d’idrogeno, nei quali uno o due atomi di idrogeno sono sostituiti da radicali organici. Sotto questa denominazione sono comprese anche le miscele ( formulazioni ) di perossidi organici contenenti almeno un perossido organico. I perossidi organici sono sostanze o miscele termicamente instabili che possono subire una decomposizione esotermica autoaccellerata. Inoltre, possono avere una o più delle seguenti proprietà: 1)  Sono soggetti a decomposizione esplosiva; 2)  Bruciano rapidamente; 3)  Sono sensibili agli urti e agli sfregamenti; 4)  Reagiscono pericolosamente al contatto con altre sostanze. R2/R3 e R7 non possono essere trasformate direttamente. In allegato I sono presenti 2 sostanze con assegnata in maniera errata la frase R7 ( fluoro gassoso e ditionito di sodio). La loro classificazione sarà corretta nell’Allegato IV. 20/04/15 20/04/15   39   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 40.
    LIQUIDI PIROFORICI Una sostanzao una miscela liquida che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di 5 minuti quando entra in contatto con l’aria. La R17 diventa H250 SOLIDI PIROFORICI Una sostanza o una miscela solida che, a n c h e i n p i c c o l e quantità, può accedersi in meno di 5 minuti quando entra in contatto con l’aria. La R17 diventa H250 20/04/15 20/04/15   40   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 41.
    SOSTANZE E MISCELEAUTOREATTIVE Sostanze o miscele liquide o solide termicamente instabili, che possono subire una decomposizione fortemente esotermica, anche in assenza di ossigeno ( aria ). Questa definizione esclude le sostanze e miscele classificate, conformemente a questa parte, come esplosivi, perossidi organici o comburenti. Si considera che una sostanza o miscela autoreattiva possiede proprietà esplosive se, durante le prove di laboratorio, si rivela in grado di detonare, deflagrare rapidamente o reagire violentemente al riscaldamento sotto confinamento. Vengono adottate le suddivisioni già utilizzate per il trasporto ( tipi da A a F ). La trasformazione diretta R2/R3 e R11/R12 non è possibile. IN alcuni casi è necessario sottoporle a controllo di temperatura. 20/04/15 20/04/15   41   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 42.
    SOSTANZE E MISCELEAUTORISCALDANTI Una sostanza o miscela liquida o solida diversa da un liquido o solido piroforico che, per reazione con l’aria e senza l’apporto di energia, può autoriscaldarsi. Una tale sostanza o miscela differisce da un liquido o solido piroforico per il fatto che si accende solo se in grande quantità ( chilogrammi ) e dopo un lungo lasso di tempo ( ore o giorni ) 20/04/15 20/04/15   42   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 43.
    20/04/15 20/04/15   43   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 44.
    20/04/15 20/04/15   44   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 45.
    20/04/15   45   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 46.
    PERICOLI PER LA SALUTE 1. Tossicità acuta 2.  Corrosione/irritazione della pelle 3.  Gravi lesioni oculari/irritazione oculare 4.  Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle 5.  Mutagenicità sulle cellule germinali 6.  Cancerogenicità 7.  Tossicità per la riproduzione 8.  Tossicità specifica per organi bersaglio 9.  Tossicità specifica per organi bersaglio 10.  Pericolo in caso di aspirazione 20/04/15 20/04/15   46   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 47.
    MOLTO TOSSICI Le sostanzeed i preparati che i n c a s o d i i n a l a z i o n e , ingestione o penetrazione cutanea in piccolissime quantità, possono essere mortali oppure provocare lesioni acute o croniche; Simbolo: teschio con tibie; Lettera: T+; F r a s i d i r i s c h i o : R26,R27,R28,R39. TOSSICI Le sostanze ed i preparati che in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea in piccole quantità, possono essere mortali oppure provocare lesioni acute o croniche; Simbolo: teschio con tibie; Lettera: T; Frasi di rischio: R23,R24,R25,R39, R48. 20/04/15 47   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 48.
    NOCIVI Le sostanze edi preparati che in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono e s s e r e m o r t a l i o p p u r e provocare lesioni acute o croniche; Simbolo: croce di S.Andrea; Lettera: Xn; Frasi di rischio: R21,R22,R23,R48, R65,R68. CORROSIVI Le sostanze ed i preparati che a contatto con i tessuti vivi possono esercitare su di essi un’azione distruttiva; Simbolo: prodotto gocciolante su barra e mano; Lettera: C; Frasi di rischio: R34, R35. 20/04/15   48   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 49.
    IRRITANTI Le sostanze edi preparati non corrosivi il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono provocare una reazione infiammatoria; Simbolo: croce di S.Andrea; Lettera: Xi; Frasi di rischio: R36,R37,R38,R41. SENSIBILIZZANTI Le sostanze ed i preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad u n a r e a z i o n e d i ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; Simbolo: croce di S.Andrea; Lettera: Xi, Xn; Frasi di rischio: R42, R43. 20/04/15   49   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 50.
    CANCEROGENI Le sostanze edi preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono p r o v o c a r e i l c a n c r o o aumentarne la frequenza; Simbolo: teschio con tibie e/o Croce di S.Andrea; Lettera: T e/o Xn; Frasi di rischio: R40,R45,R49. MUTAGENI Le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono provocare difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; Simbolo: teschio con tibie e/o Croce di S.Andrea; Lettera: T e/o Xn; Frasi di rischio: R46, R68. 20/04/15   50   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 51.
    TOSSICI PER ILCICLO RIPRODUTTIVO Le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili; Simbolo: teschio con tibie e/o Croce di S.Andrea; Lettera: T e/o Xn; Frasi di rischio: R60,R61,R62, R63. 20/04/15   51   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 52.
    TOSSICITA’ ACUTA La proprietàdi una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi che si manifestano in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea di una dose unica o di più dosi ripartite nell’arco di 24 ore, o in seguito ad una esposizione per inalazione di 4 ore. GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE s’intendono lesioni dei tessuti oculari o un grave deterioramento della vista conseguenti all’applicazione di una sostanza di prova sulla superficie anteriore dell’occhio, non totalmente r e v e r s i b i l e e n t r o 21 g i o r n i all’applicazione. Per irritazione oculare s’intende un’alterazione dell’occhio conseguente all’applicazione di sostanze di prova sulla superficie anteriore dell’occhio, totalmente r e v e r s i b i l e e n t r o 21 g i o r n i dall’applicazione. 20/04/15   52   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 53.
    CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE Produzionedi lesioni irreversibili della pelle, quali una necrosi visibile attraverso l’epidermide e del derma, a seguito dell’applicazione di una sostanza di prova per una durata massima di quattro ore. Gli effetti tipici di una corrosione sono ulcere, sanguinamento, croste sanguinolente e, al termine di un periodo d i o s s e r va z i o n e d i 14 g i o r n i , depigmentazione cutanea dovuta all’effetto sbiancante, chiazze di alopecia e cicatrici. Per valutare le lesioni dubbie può essere necessario ricorrere ad un esame istologico. Per irritazione della pelle s’intende la produzione di lesioni reversibili della pelle a seguito dell’applicazione di una sostanza prova per una durata massima di 4 ore. SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE O DELLA PELLE una sostanza che, se inalata, provoca un’ipersensibilità delle vie respiratorie. Per sostanza sensibilizzante della pelle s’intende una sostanza che, a contatto con la pelle, provoca una reazione allergica. 20/04/15   53   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 54.
    CANCEROGENICITA’ E’ cancerogena unasostanza o una miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza. Le sostanze che anno causato l’insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su animali sono anche c o n s i d e r a te c a n c e ro g e n e presunte o sospette per l’uomo, a meno che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non rilevante per l’uomo. TOSSICITA’ PER LA RIPRODUZIONE sono sostanze tossiche per la riproduzione le sostanze che hanno effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. 20/04/15   54   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 55.
    Il regolamento CLPindividua anche: -  tossicità specifica per organi bersaglio ( esposizione singola ); -  Tossicità specifica per organi bersaglio ( esposizione ripetuta ); -  Pericolo in caso di aspirazione: penetrazione della sostanza o della miscela direttamente attraverso la cavità orale o nasale o indirettamente per rigurcitazione, nella trachea e nelle vie respiratorie inferiori; -  Pericolosi per l’ambiente acquatico ( ex pericoloso per l’ambiente ) 20/04/15   55   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 56.
    20/04/15   56   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 57.
  • 58.
  • 59.
    PERICOLI PER L’AMBIENTE 1.  Pericolosoper l’ambiente acquatico 2.  Pericoloso per lo strato di ozono 20/04/15   59   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 60.
    20/04/15   60   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 61.
    Tutti i contenitoridi prodotti pericolosi devono avere una Etichetta 20/04/15   61   ETICHETTATURA      
  • 62.
    20/04/15   62   ETICHETTATURA      
  • 63.
    20/04/15   63   ETICHETTATURA      
  • 64.
    20/04/15   64   ETICHETTATURA      
  • 65.
    20/04/15   65   ETICHETTATURA      
  • 66.
    20/04/15   66    VECCHIA  ETICHETTATURA      
  • 67.
    20/04/15   67    NUOVA  ETICHETTATURA      
  • 68.
    20/04/15   68    NUOVA  ETICHETTATURA      
  • 69.
  • 70.
    20/04/15   70   ETICHETTATURA      
  • 71.
    20/04/15   71   ETICHETTATURA      
  • 72.
    20/04/15   72   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 73.
    Regolamento CLP n°1272/2008 entratoin vigore il 20/1/2009 Etichettatura 20/04/15   73   20/04/15
  • 74.
    20/04/15 20/04/15   74   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 75.
    -  Dopo ognimodifica della classificazione e dell’etichettatura; -  Qualora il nuovo pericolo sia più grave e siano necessari nuovi elementi di etichettatura supplementare; -  Entro diciotto mesi dalle modifiche; -  Per sostanze e miscele rientranti nel campo di applicazione direttiva bioacidi o fitosanitari, devono essere aggiornate conformemente a tali direttive. 20/04/15 20/04/15   75   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 76.
    20/04/15 20/04/15   76   ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 77.
    20/04/15 77 ETICHETTATURA       Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009
  • 78.