Dal Regolamento REACH
alle nuove Direttive RoHS
ed ERP- Energy Related
             gy
Products

Massimiliano Vurro
Milano-Gessate, mercoledì 03 ottobre 2012




1    © 2012 Massimiliano Vurro - www.ecotp.com   www.intertek.com
Programma




• Concetti regolatori generali      • Novità RoHS
    REACH                           • Energy related products
•   Sostanze SVHC                   • Misure Implementazione
•   Articoli                        • Etichettatura
•   SDS                             • Assessment ambientale per via
•   Informazione Supply Chain        documentale

•   Sostitutivi                     • Attività ispettive prassi
• Impatto e Integrazione CLP        • Informazione ambientale rivolta al
                                     consumatore
• Requisiti T-Lab
                                    • Q&A
• Criticità


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Campo applicazione REACH




Il Regolamento n°1907/2006 è entrato in vigore il 1° giugno
               n 1907/2006                        1
   2007
REACH è l'abbreviazione di Registration, Evaluation,
 Authorisation and Restriction of Chemicals ossia
                                  Chemicals,
 registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
 sostanze chimiche
Si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o
                                 all immissione
  all'uso di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di
  miscele o articoli, e all'immissione sul mercato di miscele
Si basa sul principio di precauzione




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Obiettivi REACH


                                     Accrescere la
                                   conoscenza degli
           Armonizzare e              effetti delle
         semplificare a livello
             p                    sostanze sull’uomo
              europeo la            e sull’ambiente
           legislazione sui         attraverso studi
           prodotti chimici          chimico-fisici,
                                    tossicologici ed
                                    ecotossicologici




             Sostituire le
               sostanze           Correlare la sostanza
            estremamente          e la pericolosità con
          preoccupanti con         il campo d’impiego
         sostanze o tecnologie       Uso Identificato
           meno pericolose
                 p



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Esclusioni totali dal Regolamento REACH


• Sostanze radioattive
• Sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o
  Sostanze,
 articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non
 siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e
 che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito
 franco in vista di una riesportazione, oppure in transito
• Sostanze intermedie non isolate
• Trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna,
 marittimo o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto
 componenti di miscele
• Rifiuti
• Sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli,
 se necessario nell'interesse della difesa



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Definizioni

                                  • un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o
                                    ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione,
                                    compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le
     Sostanza                       impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i
                                    solventi che possono essere separati senza compromettere
                                    la stabilità della sostanza o modificarne la composizione




                                  • una miscela o una soluzione composta di due o più
      Miscela                       sostanze




                                    • una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per
Sostanza intermedia                   essere trasformata, mediante un processo chimico, in
                                      un'altra sostanza (in seguito denominata «sintesi»)
                                                        (     g                         )


                                    • - sostanze intermedie isolate in sito
  Tipologie di sost.                • - sostanze intermedie trasportate
     intermedie                     • - sostanze intermedie non isolate



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[mono/multi/UVCB]




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Operatori economici


                                  • ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
     Fabbricante                    che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità


                                  • ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
     Importatore                    responsabile dell'importazione


                                  • ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
                                    diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza
                                    una sostanza, in quanto tale o in quanto componente
 Utilizzatore a valle               di un preparato, nell'esercizio delle sue attività
                                    industriali o professionali. I distributori e i
                                    consumatori non sono considerati utilizzatori a
                                    valle

                                  • Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità,
                                    compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad
     Distributore                   immagazzinare e a i
                                    i         i           immettere sul mercato una
                                                                tt     l       t
                                    sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un
                                    preparato, ai fini della sua vendita a terzi


                                  • Soggetto che rende disponibile sul mercato sostanze o
     Re - brander                   preparati fabbricati da un altro attore, con il proprio
                                    brand

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Operatori economici



                                                           EEA
                                                1.7.2013         EU

                                                                 EFTA

Situazione ottobre 2012




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Operatori economici




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Le macro-fasi del REACH

                • soggette a regime transitorio
                • art.3, paragrafo 20)  già in commercio prima
  Phase- in       del REACH

                • non soggette a regime transitorio
Non phase- in   • art.5  “No data no Market”
  (nuove)




                                                                               Autorizzazione di
                                                                               A t i     i
       Registrazione                                Valutazione                sostanze ad alto
                                                                                   rischio
• Di tutte le sostanze                       • Delle sostanze               • Rilasciata a
  che superano la                              permetterà alle                condizione che i rischi
  produzione di 1                              autorità di esaminare          associati alle sostanze
  t/anno                                       proposte per eventuali         siano tenuti sotto
                                               ulteriori test, di evitare     controllo. Regole
                                               i test non necessari e         molto restrittive per
                                               di verificare il rispetto      CMR, PBT e vPvB.
                                               delle procedure                Possibile restrizione di
                                               previste per la                sostanze
                                               registrazione delle
                                               sostanze


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Regimi per la Registrazione


         •sostanze in EINECS (sul mercato
SOSTANZA prima del 1981)
PHASE IN

                                                            •Nuove
         • prodotte almeno 1 volta, ma mai         SOSTANZA sostanze
           immesse sul mercato nei 15 anni           NON
                                                   PHASE IN
SOSTANZA precedenti all’entrata i vigore d l
                d ti ll’ t t in i        del
PHASE IN   REACH



         • No Longer Polymers (sostanze
           non considerate polimeri in
SOSTANZA accordo alla Direttiva 92/32/CE)               REGISTRAZIONE
PHASE IN                                             senza periodo transitorio
                                                       (non d
                                                       (    devono essere
                                                          preregistrate)
  Sono soggette al sistema di registrazione in
  diverse fasi temporali a patto che siano state
      PRE-REGISTRATE (dicembre 2008)

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Sostanze phase in/non phase in
   Cronoprogramma
Scadenze          Termini           Obblighi del
all’entrata in    previsti          Produttore/Importatore
vigore del
REACH
(Giugno
2007)
Dopo              Giugno            A partire da questa data le sostanze “non phase-in” devono
12 mesi           2008              essere registrate secondo il sistema REACH.
Dopo              Dicembre          Scadenza del termine per la Pre-registrazione
18 mesi           2008              delle sostanze “phase-in”.
Dopo              30 novembre       Scadenza dei termini transitori per la Registrazione
3.5 anni          2010              delle sostanze “phase-in”:
                                     - CMR (cat. 1 e 2) :(sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per
                                             ( t         (   t                        t         t    i h
                                    la riproduzione)
                                     - R50/53 > 100 t/a :(Sostanze Altamente tossiche per gli organismi
                                    acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
                                       q
                                    acquatico))
                                     - > 1000 t/a.
Dopo              31 maggio         Scadenza dei termini transitori per la Registrazione
6 anni            2013              delle sostanze “phase-in” 100-1000 t/a.
Dopo              31 maggio         Scadenza dei termini transitori per la Registrazione
11 anni           2018              delle sostanze “phase-in” 1-100 t/a.


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Obbligo Registrazione




Sostanze prodotte o importate in quantità > 1 t/anno;

Monomeri usati per la produzione di polimeri che:
• contengano una % di monomero > 2% e
        g
• una quantità > 1 t/anno
(entrambe le condizioni verificate)
Sostanze contenute in articoli se:
• la quantità supera 1 t/anno e
• se il rilascio è intenzionale
(entrambe le condizioni verificate)




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Articoli


Art. 3(3)
L’articolo è un oggetto composto di una o più sostanze o
L articolo
  preparati, a cui sono dati durante la produzione una forma,
  una superficie o un disegno particolari che ne determinano
  la funzione di uso finale in misura maggiore della sua
  composizione chimica
           i i     hi i




             Sostanza chimica



                                               Forma, superficie, design


                                    Funzione

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Calcolo del tonnellaggio
(tonnellate all’anno)

L’obbligo di registrazione è determinato dal volume della sostanza
fabbricata o importata (o presente in un articolo, se del caso)

                                          No regime
       Regime transitorio
                                          transitorio


            Importate o fabbricate per
            almeno 3 anni consecutivi
                                                       Calcolo:
                     Calcolo:
                                               Stima della quantità in
            Tonnellate medie nei 3 anni          tonnellate che verrà
                    precedenti            presumibilmente fabbricata e/o
                                                importata nell’anno di
                                              calendario (1 gennaio-31
            Non importate o fabbricate     dicembre) d ll registrazione
                                           di      b ) della    i t i
              per 3 anni consecutivi
                     Calcolo:
              Tonnellate fabbricate o
              importate in un anno di
                    calendario
                      l d i


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Articoli




La sostanza è integrata
Articolo non è destinato a rilasciare sostanze durante l’uso
ragionevolmente previsto
    i     l    t      i t

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Articoli

La forma, la superficie o il disegno devono essere determinati
 e assegnati deliberatamente durante una fase di
 produzione


L’assemblaggio di oggetti per la successiva vendita (ad
  esempio kit, un set di pentole, trapano-batteria-
        p     ,          p      , p
  caricabatteria, un mobile assemblato) non è da considerare
  una fase di produzione


Vanno considerati i singoli componenti
 come singoli articoli


L’eventuale imballaggio va considerato
 come articolo a se


  18   © 2012 Massimiliano Vurro                                 www.intertek.com
Articoli a rilascio
intenzionale di sostanze
(art. 7 comma 1)
Oggetti con una funzione propria a cui il rilascio di una
 sostanza o preparato conferisce una funzione accessoria
 o un valore aggiunto


Gli articoli la cui FUNZIONE PRINCIPALE è rilasciare
 sostanze NON SONO quindi da considerarsi a rilascio
 intenzionale




  19   © 2012 Massimiliano Vurro                            www.intertek.com
Articoli a rilascio
intenzionale di sostanze




 20   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
Rilascio
non intenzionale di sostanze




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Casi Limite


      L’articolo è un contenitore.




                                                  Articolo      Preparato
                                               (contenitore)   (inchiostro)
La sostanza o miscela può essere fisicamente
separata dall'oggetto

La sostanza o la miscela può essere:
• solida, liquida o gassosa
• racchiusa nell'oggetto
                                               = +
• trovarsi sulla superficie dell'oggetto



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Casi Limite


 Il contenitore è un articolo,
      la vernice è la miscela




                                    L’importatore potrebbe dover
                                    registrare le sostanze componenti
                                    la i
                                    l miscela i
                                              l importata all’interno
                                                      t t ll’i t
                                    dell’articolo e notificare l’articolo




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Obbligo Notifica articoli REACH



Sostanze soggette a procedura di autorizzazione
  (SVHC) in articoli se:


• >1 t/
     t/anno per produttore o importatore;
                   d tt      i    t t
• concentrazione superiore allo 0,1 % in
 peso/peso




  24   © 2012 Massimiliano Vurro                  www.intertek.com
SVHC




Sostanze considerate estremamente preoccupanti per la salute
S t           id t     t       t            ti     l    l t
o l’ambiente:

•cancerogene, mutagene o reprotossiche (CMR) della
         g     ,  g        p           (   )
categoria 1 o 2

• persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o sostanze molto
persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)

• Sostanze per le quali vi è ragione di nutrire la stessa
preoccupazione, come distruttori endocrini




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SVHC




 26   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
SVHC

                                                                        Link Registro intenzioni SVHC:
                                    Registro delle intenzioni       http://echa.europa.eu/it/registry-of-
                                                                                current-svhc-intentions



                                      Vengono informate le
                                    industrie delle intenzioni



                                     Proposta (allegato XV)




                                         Consultazione


                                                                                                   Link:
                                   Inclusione nella candidate      http://echa.europa.eu/it/candidate-
                                                                   http://echa europa eu/it/candidate
        Notifica Articoli                      list                                           list-table




                                  Il comitato degli stati membri                                  Link:
        Autorizzazione
        A    i    i                                                http://echa.europa.eu/it/identificati
                                                                   http://echa europa eu/it/identificati
                                    dichiara la sostanza SVHC                              on-of-svhc



 27   © 2012 Massimiliano Vurro                                                                   www.intertek.com
Esenzioni da Notifica e Registrazione


Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in
  articoli di cui:
• si dispone di informazioni sufficienti
• le Informazioni sono ritenute inappropriate o
   superflue
     p
• il produttore è in grado di provare che non esiste
   rischio ragionevole di esposizione lungo tutto il
   ciclo di vita dell’articolo compreso lo smaltimento
                 dell articolo,
   (esclusione notifica)
• già stata fatta la registrazione per tale uso
Allegato IV (articolo 27, paragrafo 7, lettere a)
Allegato V (articolo 27, paragrafo 7, lettere b)


  28   © 2012 Massimiliano Vurro                         www.intertek.com
Fonti informative



Fonti utili per sapere se la sostanza è già stata
  registrata per un certo uso?
1- SDS (scheda dati di sicurezza)
2-
2 SIEF
3- Identificazione della sostanza:
www.echemportal.org/echemportal/
www echemportal org/echemportal/
4- Verifica se è già stata registrata:
http://echa.europa.eu/it/web/guest/information on
http://echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-
   chemicals/registered-substances




  29   © 2012 Massimiliano Vurro                     www.intertek.com
Fonti informative




Se ho problemi a trovarlo perché non ho codice o descrizione inglese non
  univoca?
http://www.dsa.minambiente.it/SITODESC//Search.aspx




  30   © 2012 Massimiliano Vurro                                  www.intertek.com
Restrizioni



Restrizione:
qualsiasi condizione o divieto riguardante la
 fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato;
Non i
N si applica a sostanze utilizzate i ambito R&D
        li        t      tili   t in   bit
Sostanza non si può fabbricare, immettere su mercato o
 utilizzare se non ottempera alle condizioni dettate dalla
 restrizione (Allegato XVII)
Fino al 1°giugno 2013 stati membri possono
 mantenere misure più restrittive di quelle in All. XVII
 ( se notificate)




  31   © 2012 Massimiliano Vurro                             www.intertek.com
Restrizioni



Consiglio         monitorare costantemente


Aggiornamenti del 18 settembre 2012:


835/2012 Modifica allegato XVII Cadmio


836/2012 Modifica allegato XVII Piombo




  32   © 2012 Massimiliano Vurro             www.intertek.com
Restrizioni


Esempio
Sostanza: Difeniletere ottabromo derivato C12H2Br8O
          Difeniletere,
Uso: in articoli come ritardante di fiamma
Verifica Allegato XVII:
Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti
 tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come di
 ritardante di fiamma, i concentrazioni superiori allo 0,1 %
  it d t       fi       in       t i i           i i ll 0 1
 in peso
Deroga:
Per apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano
 nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE



  33   © 2012 Massimiliano Vurro                               www.intertek.com
Restrizioni


Ma la RoHS cosa dice?
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) max 0 1 % peso
                                           0,1
 meteriale omogeneo


Definizione di PBDE
C12H(10-x)BrxO            dove x = da 1 a 10
Difeniletere, ottabromo derivato C12H2Br8O è un PBDE


REACH può essere usato nelle apparecchiature
 elettroniche
RoHS   non può essere utilizzato oltre 0,1% peso materiale
 omogeneo
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Concetto di peso/peso


                 Memo!
Articolo in notifica se:
     SVHC > 0 1% p/p
              0,1%
      Sostanza > 1 t/a




      35    © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
Determinazione % peso/peso

         Concentrazione di                                        Peso ciascun
         SVHC di ciascun                                           componente
           componente                                        contenente SVHC



                          Calcolare la massa della sostanza SVHC
                                   in ciascun componente

Peso SVHC nel componente = Peso del componente X Conc. SVHC nel componente [%] x 0,01


               Calcolare la concentrazione media della sostanza SVHC nel
                               prodotto usando la formula


                                       Peso SVHC componente 1 + Peso SVHC componente n
Conc. SVHC intero articolo [%] =                                                           x 100
                                                      Peso intero articolo




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Determinazione % peso/peso

                                                 Peso SVHC1 nel case P1 =25 mg
                                                  Peso SVHC2 nel case P1 = 4 g



                                                    Peso SVHC1 Guaina P2 = 10 mg
   Peso totale=93 g

                                        Peso SVHC componente 1 + Peso SVHC componente 2
Conc. SVHC intero articolo [%] =                                                                     x 100
                                                               Peso intero articolo

                                            0,025 g (P1)+0,01 g (P2)               Conc
Conc. SVHC1 intero articolo [%] =                                        x100     SVHC1=        Obbligo INFO
                                                       93                         0,026%
                                                    4 g (P1)
Conc. SVHC2 intero articolo [%] =                                        x100     Conc
                                                                                            Obbligo NOTIFICA
                                                       93                        SVHC2=             Se > 1t/a
                                                                                   4%


          37    © 2012 Massimiliano Vurro                                                  www.intertek.com
Determinazione % peso/peso

                                                   Peso carter protezione = 450 g
                                                   Concentrazione SVHC1 nel carter = 0,09%

                                                    Peso serbatoio = 10 Kg
                                                    Concentrazione SVHC1 vernice= 0,2 %


Peso totale =25 Kg
             25
Peso SVHC nel componente = Peso del componente X Conc. SVHC nel componente [%] x 0,01

                      Peso SVHC1 nel carter = 450 x 0,09 x 0,01 = 0,405 g
                       Peso SVHC1 nel serbatoio = 10 000 x 0,2 x 0,01 = 20 g

                                          Peso SVHC1 nel carter + Peso SVHC1 nel serbatoio
Conc. SVHC1 compressore[%] =
C                      [%]                                                                      x 100
                                                        Peso intero articolo
                                              0,405 g +20 g
                                                                         Conc SVHC1
Conc. SVHC1 compressore [ ] =
               p        [%]                                       x100                     Obbligo INFO
                                                                           0,088%
                                                                           0 088%
                                                    25000

         38   © 2012 Massimiliano Vurro                                               www.intertek.com
Determinazione % peso/peso

http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
http //echa e ropa e /it/candidate list table




     39   © 2012 Massimiliano Vurro             www.intertek.com
Sostanze phase in/non phase in
Cronoprogramma




                                  Fonte: ECHA



 40   © 2012 Massimiliano Vurro                 www.intertek.com
Utilizzo dell’inventario CE


                                                 Sostanze Esistenti
            European Inventory of Existing       ovvero presenti sul
EINECS
            Commercial Chemical Substances       mercato europeo tra
                                                              p
                                                 1.01.71 e 18.09.81
                                                 Sostanze Nuove
                                                 (dichiarate) ovvero
            European List of Notified Chemical
ELINCS                                           notificate e immesse
            Substances
                                                 sul mercato dopo
                                                 18.09.81
NLP         No-Longer Polymers list
                  g      y                       Non più p
                                                     p polimeri

Serve a:
- capire q
     p quando è richiesta la registrazione di una sostanza
                               g
  e se sono necessarie una preregistrazione (tardiva) o una
  richiesta
- decidere se una sostanza è soggetta a regime transitorio o
                               gg         g
  meno.

  41   © 2012 Massimiliano Vurro                                        www.intertek.com
Miscele




Una miscela o una soluzione composta da due o più sostanze
 (es. pitture, vernici, inchiostri)


Gli obblighi REACH si applicano individualmente a ciascuna
 sostanza presente nella miscela


Obbligo registrazione per sostanze > 1t/a contenute in miscele


Il f
   formulatore non h obblighi di registrazione ai sensi di
          l t        ha bbli hi        i t i      i     i
   REACH, a meno che questi non sia al contempo un
   fabbricante o importatore delle singole sostanze contenute
   nella miscela o un importatore della stessa
                        p


  42   © 2012 Massimiliano Vurro                                 www.intertek.com
Miscele speciali




Lega = miscela speciale
La lega non è soggetta a registrazione
Registrazione dei suoi elementi costituenti (es. metalli)
L’obbligo di registrare gli elementi che compongono la lega si
 applica a prescindere dal processo utilizzato per la sua
 fabbricazione
I costituenti non aggiunti intenzionalmente = impurità
  (fanno parte di una delle sostanze contenute nella miscela) e
  non vanno registrati.




  43   © 2012 Massimiliano Vurro                                  www.intertek.com
Trasformazione “Materia prima – Articolo”

                                            Materia
                                            prima



                                         Sostanza


                                         Sostanza
                                         (metallo)


                                     Preparati
                                     (miscela)




Transizione tra miscela e articolo




                       Articoli




          44      © 2012 Massimiliano Vurro           www.intertek.com
Trasformazione “Materia prima – Articolo”




Materia prima                                      Sostanza
                                               (no registrazione)
                                                                    Preparato
  naturale




 Articolo                           Articolo       Articolo



       45       © 2012 Massimiliano Vurro                               www.intertek.com
[Caso limite?]




                                  Out of the Box concept manual for Samsung by Vitamins
                                  Video: http://vimeo.com/26489936
                                  Credits: vitaminsdesign com
                                           vitaminsdesign.com
                                  Video: Ninian Doff, niniandoff.com
                                  Music: Plink, Plank, Plunk by Leroy Anderson


 46   © 2012 Massimiliano Vurro                                            www.intertek.com
L’oggetto è un articolo?
                                                                         STEP 2:2
  STEP1:Che funzione ha il prodotto?                            La forma, la funzione,
                                                                     il design sono
                                                                    maggiormente
                                           SI                   pertinenti alla funzione   NO
                                                                       rispetto alla
                                                                composizione chimica
                                                                      dell’oggetto?


                    Domande
                                                          RISPOSTA NON UNIVOCA                             Domande
                       A
                                                               (ne SI ne NO)                                  C



Maggioranza            Maggioranza         SI                                              NO
                                                               STEP 3: contiene una
 risposte SI           risposte NO
                                                               sostanza/miscela che
                                                               può essere separata
                                                                         gg
                                                                   dall'oggetto?


                         Domande
                            B                                                              Maggioranza    Maggioranza
                                                                                            risposte SI   risposte NO



                        Maggioranza             Maggioranza
                        risposte NO              risposte SI


                       Sostanza o                                                                         Sostanza o
                                                                     Articolo
                    miscela + articolo                                                                     miscela

               47      © 2012 Massimiliano Vurro                                                           www.intertek.com
DOMANDE A


Domanda A1:
Se la sostanza/miscela dovesse essere rimossa o separata dall'oggetto e usata
indipendentemente d esso, l sostanza/miscela sarebbe ancora i grado i
i di   d t        t da         la      t    / i l    bb          in     d in
linea di principio (anche se probabilmente in modo scomodo o sofisticato) di
svolgere la funzione definita nella fase 1?

Domanda A2
D      d A2:
Secondo la funzione definita nella fase 1, l'oggetto funge principalmente da
contenitore o supporto per il rilascio o l'erogazione controllata della
sostanza/miscela o dei relativi prodotti di reazione?

Domanda A3:
La sostanza/miscela è stata consumata (vale a dire esaurita per esempio per
via di una modificazione chimica o fisica) o eliminata (vale a dire rilasciata
dall'oggetto) d
d ll'      tt ) durante l f
                     t la fase di utilizzo d ll'
                                    tili   dell'oggetto, rendendo così l'
                                                    tt      d d      ì l'oggetto non
                                                                             tt
utilizzabile e portando alla fine della sua durata di vita utile?




 48   © 2012 Massimiliano Vurro                                               www.intertek.com
DOMANDE B


Domanda B1:
Se la sostanza/miscela dovesse essere rimossa o separata dall'oggetto,
l'oggetto non sarebbe più grado di svolgere l f
l'    tt          bb iù      d        l     la funzione a esso preposta?
                                                   i                 t ?

Domanda B2:
Lo scopo principale dell’oggetto è diverso da           quello di liberare la
sostanza/miscela o i suoi prodotti di reazione?
   t    / i   l         i    d tti        i   ?

Domanda B3:
L'oggetto viene normalmente eliminato insieme alla sostanza/miscela alla fine
della
d ll sua d t di vita utile, vale a di al momento d ll smaltimento?
         durata    it til     l    dire l     t dello     lti   t ?

                     Maggioranza               Maggioranza
                     risposte NO                risposte SI



                   Sostanza o
                miscela + articolo              Articolo




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DOMANDE C


Domanda C1:
L'oggetto ha altre funzioni oltre a quella di essere ulteriormente trasformato?

Domanda C2:
Il venditore immette l'oggetto sul mercato e/o il cliente è prevalentemente
interessato ad acquistare l'oggetto per la sua forma/superficie/disegno (e in
misura minore per l sua composizione chimica)?
   i      i       la            i i    hi i )?

Domanda C3:
 Quando viene ulteriormente trasformato, l'oggetto viene sottoposto solo a una
"trasformazione l
"t f        i   leggera", vale a di senza apportare modifiche significative alla
                       "    l    dire            t      difi h i ifi ti      ll
propria forma?

Domanda C4:
Quando l'
Q    d l'oggetto viene ulteriormente t f
             tt i       lt i      t trasformato, l sua composizione chimica
                                             t la            i i     hi i
rimane uguale?       Maggioranza                        Maggioranza
                            risposte SI                 risposte NO



                            Articolo               Sostanza o miscela

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Navigator


 Tool on-line per capire quali sono gli obblighi a norma del regolamento REACH

 Riguarda una sostanza specifica
 Ri    d         t         ifi




                                         http://echa.europa.eu/it/support/guidance-on-reach-and-clp-
                                               implementation/identify-your-obligations/navigator




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Obbligo di informazione



Art. 33
Se nell’articolo la concentrazione di SVHC è superiore allo
   0,1 % in peso/peso
Il fornitore deve garantire sufficienti informazioni al
   destinatario tali da consentire la sicurezza d'uso dell'articolo
   e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.


Su richiesta del consumatore l’obbligo di informazione vige
 anche verso di questi (risposta entro 45 giorni)
Art.44
Art 44
Obbligo di informazione lungo la filiera a chi si trova a monte




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Obbligo di informazione



Le informazioni da notificare comprendono:
•   l'identità e i dati del Produttore/Importatore;
•   il numero o i numeri di Registrazione, se disponibili;
•   l'identità d ll
    l'id tità della o delle sostanze;
                      d ll     t
•   la classificazione della o delle sostanze;
•   una breve descrizione dell'uso della o delle sostanze in
    quanto componente dell'articolo e dell’uso dell’articolo;
• la fascia di tonnellaggio della o delle sostanze.




    53    © 2012 Massimiliano Vurro                             www.intertek.com
Calcolo del tonnellaggio
(tonnellate all’anno)

Società A:
importa 40.000 bilance elettroniche, 500.000 tablet all’anno nel SEE
                      Bilancia                             Tablet
       •Contiene 2% (p/p) di una SVHC      •Contiene 0,75% (p/p) della stessa SVHC
       •Peso: 1065 g                       •Peso: 684 g




La concentrazione della SVHC nei tablet e bilance è superiore allo 0,1% (p/p).
La quantità totale di SVHC in ogni tipo di articolo prodotto e/o importato
all’anno con una concentrazione di SVHC superiore allo 0,1% (p/p) è
calcolata usando la formula:


Volume SVHC nelle bilance [t/a]= (2 x 10-2) x (1065 x 10-6) x 40.000 = 0,852 t/a
Volume SVHC nei tablet [t/a]= (0,75 x 10-2) x (186 x 10-6) x 500.000 = 0,69 t/a

Le SVHC in concentrazione superiore a 0,1% p/p > 1t/a
   OBBLIGO DI NOTIFICA per uso in bilance e tablet + INFORMAZIONI

  54    © 2012 Massimiliano Vurro                                                    www.intertek.com
Riepilogo obblighi per articoli

Obbligo                     Registrazione di           Notifica di sostanze       Comunicazione di
                            sostanze contenute in      contenute in articoli      informazioni sulle
                            articoli                                              sostanze contenute in
                                                                                  articoli
Riferimento REACH           Art.7 paragrafo 1          Art.7 paragrafo 2          Art. 33


Operatore economico         Produttori e Importatori   Produttori e Importatori   Fornitori di articoli
                            di articoli                di articoli

Sostanze                    A rilascio intenzionale    sostanze nella candidate   sostanze nella candidate
soggette                                               list SVHC                  list SVHC

Soglia tonnellaggio         1 t/anno                   1 t/anno                   -


Soglia concentrazione %     -                          0,1% p/p                   0,1% p/p
nell’articolo

Possibile esenzione dall'obbligo sulla base di:
P   ibil       i    d ll' bbli     ll b     di
                            SI                         SI                         NO
sostanza già registrata
per tale uso
l'esposizione può essere    NO                         SI                         NO
esclusa

           55   © 2012 Massimiliano Vurro                                                       www.intertek.com
Regolamento CLP




Il Regolamento CE n 1272/2008 CLP (Classification
                  n.              (Classification,
 Labelling and Packaging) è entrato in vigore il 20/1/2009

Abrogherà le Direttive 67/548/CEE (
    g                                (DSP: Direttiva sulle
 sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui
 preparati pericolosi) a partire dal 1 giugno 2015
Si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele,
    pp                                               ,
 compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di
 quantità prodotte per anno




  56   © 2012 Massimiliano Vurro                             www.intertek.com
Regolamento CLP




Il CLP si basa sul GHS dell'ONU
                       dell ONU
 (Globally Harmonized System)
 mantenendo continuità con il
 sistema precedente


Prodotti importati da extra UE
            p
 possono avere grado di
 implementazione GHS differente
 e risultare non conformi a CLP




 57   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
Regolamento CLP - Novità Termini


CLP                                                     DSP/DPP
Miscele                                                 Preparati
Classi di pericolo
Cl   i       i l                                        Categorie di pericolo
                                                        C t    i        i l
Fornitore:
ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o
distributore che immette sul mercato una
sostanza, in quanto tale o in quanto componente
di una miscela, o una miscela
Formulatore = utilizzatore a valle                      Formulatore= produttore
Frase di rischio H                                      Frase di rischio R

Consiglio di prudenza P                                 Frase di sicurezza S




      58     © 2012 Massimiliano Vurro                                            www.intertek.com
Novità Pittogrammi


CLP                                                  DSP/DPP




Pittogramma      più pericoli (classe + categoria)   10 pittogrammi   10 categorie/classi di pericolo


      59      © 2012 Massimiliano Vurro                                                    www.intertek.com
Dimensionamento Pittogrammi




 60   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
Contenuto Etichetta

 Art.17 del regolamento CLP

In modo chiaro ed indelebile:

- nome, indirizzo e numero di telefono del
fornitore o dei fornitori della sostanza o
miscela
                                              È possibile stampare
- la quantità nominale della sostanza o       direttamente sull’imballaggio
miscela contenuta nell’imballaggio messo      anziché apporre un’etichetta
a disposizione al pubblico, se tale
quantità non è indicata altrove               Le etichette devono essere
nell’imballaggio                              scritte nelle lingue ufficiali degli
                                              Stati membri in cui la sostanza o
- gli identificatori del prodotto e           miscela è immessa sul mercato

- dove applicabile:

- i pittogrammi di pericolo, le avvertenze,
le indicazioni di pericolo , consigli di
prudenza, informazioni supplementari

   61    © 2012 Massimiliano Vurro                                        www.intertek.com
Identificatori prodotto

Identificatori per Sostanze                                  Identificatori per Miscele (non più di 4)
una denominazione e un numero di identificazione di          il nome commerciale o la designazione della
cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP            miscela
una denominazione e un numero di identificazione che         l’identità di tutte le sostanze contenute nella
figurano nell’inventario delle classificazioni e delle       miscela che contribuiscono alla sua classificazione
etichettature, a condizione che la sostanza non sia          rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o
inclusa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP       a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule
                                                             germinali,
                                                             germinali alla cancerogenicità alla tossicità per la
                                                                             cancerogenicità,
                                                             riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie
                                                             o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio
                                                             (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione
il numero CAS e la denominazione della
nomenclatura IUPAC, o il numero CAS e un’altra
denominazione riconosciuta a livello internazionale,
se la sostanza non è inclusa nell’allegato VI, parte 3,
del regolamento CLP, né nell’inventario delle
classificazioni e delle etichettature gestito dall’Agenzia

se il numero CAS non esiste, la denominazione
figurante nella nomenclatura IUPAC o un’altra
denominazione riconosciuta a livello internazionale



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Etichettatura e REACH



Art. 65 REACH

I titolari di un’autorizzazione e utilizzatori a valle che includono
le sostanze in un preparato devono indicare il numero
dell’autorizzazione sull’etichetta prima di immettere la sostanza o un
                                   p
preparato sul mercato per un uso autorizzato




  63   © 2012 Massimiliano Vurro                                         www.intertek.com
Etichettatura




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Sostanze e miscele non imballate


Se fornite al pubblico, devono essere fornite in imballaggi
insieme alle necessarie informazioni relative alla etichettatura

Se materiali non imballati sono forniti a utilizzatori professionisti,
le informazioni relative all’etichettatura e altre informazioni di
pericolo pertinenti sono trasmesse attraverso mezzi diversi da
un’etichetta, di norma la scheda di dati di sicurezza.

In casi eccezionali, sostanze e miscele possono anche essere
                    ,                     p
fornite al pubblico senza essere imballate. Se la sostanza o
miscela è elencata nell’allegato II, parte 5 (attualmente soltanto
il cemento e la calce allo stato umido), è sempre necessaria
una copia degli elementi dell’etichetta, ad esempio su una
fattura o un documento (articolo 29, paragrafo 3 e allegato II,
parte 5, del regolamento CLP).


  65   © 2012 Massimiliano Vurro                                   www.intertek.com
Smaltimento scorte

Circolari ministeriali

A partire dalla data del 1 dicembre 2010 le scorte non esaurite delle sostanze
immesse sul mercato con etichette non aggiornate al primo ATP del
regolamento (CE) n.1272/2008, devono essere ritirate dal commercio.

I sei mesi previsti dal DLgs 52/97 non sono più concessi in quanto non conformi
alle disposizioni CLP e 1° ATP.

Sarà consentita la presenza sul mercato dei prodotti con la vecchia etichetta
fino al 1 dicembre 2012 solo se già immessi sul mercato, vale a dire già usciti
dal magazzino del produttore e presenti “sugli scaffali”dei rivenditori




  66    © 2012 Massimiliano Vurro                                           www.intertek.com
Scheda dei dati di sicurezza - SDS



Scopo:
Fornire ai destinatari informazioni su sostanze e miscele
 all’interno dell’UE ai sensi dell’art. 31 REACH
Integrazione con il sistema GHS (rev 4 - 2011
  http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/
  04files_e.html )
Adeguamento ed Integrazione con Regolamento (CE) n.
    g                g                 g           ( )
 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e
 all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP)


Soggetto responsabile:
Fornitore



  67   © 2012 Massimiliano Vurro                                www.intertek.com
Obblighi di fornitura generali


                    •Sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
                    • (Fino al 1° giugno 2015) Miscele pericolose secondo la direttiva
                     1999/45/CE;

         a          • (Dal 1° giugno 2015) miscele pericolose secondo il regolamento (CE) n.
                     1272/2008




                    •Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossicche (PBT) ovvero molto
                     Sostanze
                     persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)
         b

                    •Sostanze candidate all’autorizzazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 1
                     per tutte le altre ragioni -diverse dai punti a) e b) -
          c


  SDS da fornire sempre
                    p
    Art.31 comma 1


 68   © 2012 Massimiliano Vurro                                                                    www.intertek.com
Obblighi di fornitura per miscele non pericolose
         Miscele non pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE ( da giugno 2015 ai sensi del CLP) ma
         Mi   l         i l          d l di tti                   d i             i     id l
                                                                    contenenti almeno una sostanza:

                       • Pericolosa in concentrazione individuale:
                       • ≥ 1% in peso nelle miscele non gassose
            a          • ≥ 0,2% in volume nelle miscele gassose


                       • (PBT) o (vPvB) o soggette ad autorizzazione per motivi
                         diversi dal punto a) in concentrazione individuale:
            b          • ≥ 0,1% in peso nelle miscele non gassose
                              %



                       • per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di
                         esposizione sul luogo di lavoro
            c
                                                                           1999/45/CE        “Scheda dati di sicurezza
                                                                                            disponibile su richiesta per
                                                                                            gli utilizzatori professionali”
 SDS da fornire solo su                     Obbligo etichetta
richiesta del destinatario
                                        sull'imballaggio disponibilità SDS
     Art.31 comma 3                                                                          “Scheda dati di sicurezza
                                                                                              disponibile su richiesta ”
                                                                             1272/2008


 69      © 2012 Massimiliano Vurro                                                                       www.intertek.com
Obblighi per sostanze pericolose B2C e articoli

                       • Sostanze pericolose, offerte o vendute al pubblico,
                         corredate di informazioni sufficienti a permettere agli
                         utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione
                         della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente




          SDS da fornire solo su richiesta                        Un "consumatore" è specificatamente
                                                                      consumatore
      all’utilizzatore a valle o al distributore                 escluso dalla definizione di utilizzatore a
                   Art.31 comma 4                                                  valle




                       • Articoli REACH




       Non è necessario fornire una SDS
               (regola generale)


 70       © 2012 Massimiliano Vurro                                                                 www.intertek.com
Obblighi di fornitura SDS non previsto


                   • medicinali per uso umano o veterinario che rientrano
                     nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 e

         a           della direttiva 2001/82/CE e come definiti nella direttiva
                     2001/83/CE;




                   • prodotti cosmetici, come definiti nella direttiva 76/768/CEE
         b
                   • Dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo
                     umano
                   • Alimenti e alimenti per animali, additivi alimentari, aromi
         c


  SDS non prevista




 71   © 2012 Massimiliano Vurro                                                            www.intertek.com
Caso particolare per articoli CLP (esplosivi)

                        • Articoli CLP:
                        • a) articolo esplosivo, un oggetto contenente una o più sostanze
                          o miscele esplosive;
                        • b) articolo pirotecnico, un oggetto contenente una o più
                          sostanze o miscele pirotecniche
                        • gli articoli non menzionati alle lettere a) e b) che siano fabbricati
                          al fine di produrre un effetto pratico esplosivo o pirotecnico




  SDS da fornire per la sostanza/miscela
         Allegato I CLP p to 2 1
                         p.to 2.1
            Art.4, paragrafo 8




Tali articoli “CLP” devono essere classificati,
etichettati e imballati in conformità delle
disposizioni che si applicano alle sostanze e alle
miscele prima dell'immissione sul mercato



  72    © 2012 Massimiliano Vurro                                                                 www.intertek.com
Caratteristiche generali della SDS




 Gratuità
 Non è possibile richiedere la riservatezza per
le informazioni contenuta in SDS
 Assunzione di responsabilità
 Lingua ufficiale del paese in cui si immette sul
mercato




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Frequenza di aggiornamento della SDS




 Obbligo di aggiornamento:
•non appena si rendono disponibili nuove informazioni che
p
possono incidere sulle misure di g
                                 gestione dei rischi o nuove
informazioni sui pericoli

•quando è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione

•quando è stata imposta una restrizione

 Conservazione per 10 anni

 Registrazione cronologica delle modifiche
effettuate

  75   © 2012 Massimiliano Vurro                               www.intertek.com
Specifiche di fornitura SDS


Ogni nuova versione della SDS è:
•Datata gg/mm/aaaa
•identificata come "Revisione” gg/mm/aaaa se successiva al
documento “Emissione”
•fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i
destinatari a cui si è consegnata la sostanza o la miscela nel
corso dei dodici mesi precedenti

Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il
numero di registrazione
              i t i

Le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori
nella sezione 16 della scheda stessa

ATTENZIONE: "Revisione: (data)" nonché il numero della
versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o
qualsiasi indicazione relativa alla versione sostituita devono
figurare sulla prima pagina".
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Canali di fornitura SDS



Cartaceo, e-mail o fax
Il Forum dell'ECHA ha concordato che pubblicare semplicemente
una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non
può essere considerato come aver assolto al proprio dovere di
"fornire“
 fornire
Quando? Entro la data di fornitura della sostanza o della miscela


  Trasmissione
  T      i i                Link diretto al               Link a sito
  via mail come
     allegato
                                  pdf                      generico


                                              Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8 del REACH
                                                     "Una scheda di dati di sicurezza è fornita
                                                  gratuitamente su carta o in forma elettronica
                                               entro la data di fornitura della sostanza o della
                                                                                       miscela".

 77   © 2012 Massimiliano Vurro                                                     www.intertek.com
Classificazione



Art. 4, paragrafo 1, del regolamento CLP

I fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di
sostanze o miscele chimiche destinate a essere immesse
sul mercato devono classificare tali sostanze o miscele
prima dell’immissione sul mercato, a prescindere dalla
quantità prodotta, importata o immessa sul mercato


I produttori o gli importatori di un articolo devono anche
classificare le sostanze in esso contenute se soggette a
registrazione o l notifica ( t 7 e 9 REACH) e l
    i t i           la tifi     (art.               le
sostanze non siano già state registrate per tale uso




 78   © 2012 Massimiliano Vurro                                www.intertek.com
ALLEGATO I


Una sostanza o
miscela pericolosa:
Sostanza/miscela
S t         / i     l
che corrisponde ai
criteri relativi ai
pericoli fisici, per la
           fisici
salute o per
l'ambiente definiti
nelle parti da 2 a 5
dell'allegato I




        79   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
ALLEGATO I


Esempio per la determinazione della classificazione nella
specifica categoria di una miscela in base alla concentrazione
dei
d i componentiti




Se una sostanza cancerogena di categoria 2 è presente come componente nella
miscela i concentrazione ≥ 0 1 % per t l miscela deve essere disponibile su
  i   l in       t i       0,1 %,    tale i     l d           di    ibil
richiesta una scheda dati di sicurezza

  80   © 2012 Massimiliano Vurro                                      www.intertek.com
ALLEGATO I – Esempio di CdP per cancerogeni




 81   © 2012 Massimiliano Vurro               www.intertek.com
Tabella 3.1




 82   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
Imballaggio



Art. 35 del regolamento CLP


Criteri generali per sostanze/miscele pericolose
- Concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del
  contenuto
Tale disposizione è derogata per gli imballaggi che sono dotati di
 specifici dispositivi di sicurezza
- Materiali non deteriorabili dal contenuto (chiusura compresa) e non
 devono formare con esso dei composti pericolosi
- Solidità e robustezza
- Sistemi di chiusura riapplicabili



  83   © 2012 Massimiliano Vurro                                     www.intertek.com
Imballaggi

Criteri specifici per sostanze/miscele pericolose vendute al
 pubblico
NON DEVONO:
- Avere forme o disegno che attraggano la curiosità attiva dei bambini
- Indurre il consumatore in errore
- Somigliare a imballaggi di alimenti, mangimi e medicinali o cosmetici


IN CASI SPECIFICI DEVONO
- Essere dotati di chiusura di sicurezza per bambini e/o avvertenze
 riconoscibili al tatto




  84   © 2012 Massimiliano Vurro                                      www.intertek.com
Sovrapposizione REACH e CLP


                          > 1000 t/a                                                  > 1 t/a
REACH                                                > 100 t/a
                           (+altre)
                               01/12/2010                 01/06/2013                              01/06/2018
                                             01/12/2012
                                                                                                 Full
                                                DEROGA                  01/06/2015           compliance
                                                                                                CLP
CLP                                                 DOPPIA CLASSIFICAZIONE                  (abrogazione
                                                        OBBLIGATORIA                         67/548/CE)


                                                    67/548/CE              CLP        67/548/CE           CLP



             Classificazione                 In deroga per sostanze a       SI        abrogato            SI
                                                     scaffale
              Etichettatura                  In deroga per sostanze a       SI        abrogato            SI
                                                     scaffale

              Imballaggio                    In deroga per sostanze a       SI        abrogato            SI
                                                     scaffale

                  SDS                        In deroga per sostanze a   ALLEGATO I         ALLEGATO II
                                                     scaffale           Regolamento        Regolamento
                                              ALLEGATO II REACH          453/2010            453/2010


        85       © 2012 Massimiliano Vurro                                                        www.intertek.com
Sovrapposizione REACH e CLP


                        > 1000 t/a                                                               > 1 t/a
REACH                                                > 100 t/a
                         (+altre)
                              01/12/2010                 01/06/2013                                                01/06/2018
                                           01/12/2012
                                              DEROGA
                                                   SDS
                                              All.2REACH                                                                     Full
CLP                                        Class/Et/Imb 99/45              01/06/2015            01/06/2017                Compliance
                                                                                                                              CLP

                                                                                                    DEROGA
                                                                MISCELE                               Miscele a
                                                                                                      scaffale

                                                 99/45/CE                     CLP            99/45/CE             CLP       CLP



             Classificazione                     DOPPIA
                                                    SI                    volontario         In deroga per          SI            SI
                                             CLASSIFICAZIONE                                   miscele a
                                              OBBLIGATORIA                                      scaffale

              Etichettatura                         SI                        SI             In deroga per          SI            SI
                                                                                               miscele a
                                                   (NO)                                         scaffale

              Imballaggio                           SI                        SI             In deroga per          SI            SI
                                                                                               miscele a
                                                   (NO)                                         scaffale


                  SDS                          ALLEGATO I                ALLEGATO II          ALL. I          ALL. II      ALL. II
                                               Regolamento            Regolamento 453/2010      R.
                                                                                                R               R.
                                                                                                                R            R.
                                                                                                                             R
                                                453/2010                                     453/2010         453/20      453/2010
                                                                                                                10


        86     © 2012 Massimiliano Vurro                                                                          www.intertek.com
Nuova RoHS

Restrizione sostanze chimiche pericolose nelle
 apparecchiature elettriche ed elettroniche


Direttiva 2011/65/EU (rifusione della Direttiva
 2002/95/CE)


La Direttiva 2002/95/CE è abrogata a partire dal 3
 gennaio 2013


Allineamento al “New Legislative Framework”
                 New             Framework
 Regolamento 765/2008 e Decisione 768/2008/CE




  87   © 2012 Massimiliano Vurro                     www.intertek.com
Sostanze Limitate RoHS

Nessuna modifica alle 6 sostanze limitate e alle quantità
 ammesse nei materiali omogenei presenti nelle
 apparecchiature elettriche ed elettroniche (
   pp                                       (AEE) )
 rispetto alla direttiva 2002/95/CE:
Piombo (0,1 %);
Mercurio (0,1 %);
Cadmio (0,01 %);
Cromo esavalente (0 1 %)
C          l t (0,1 %);
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %);
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
                                       (0 1


Nuovo Allegato II con riesame dell elenco delle
                              dell'elenco
 sostanze a partire dal 2014 con cadenza periodica
  88   © 2012 Massimiliano Vurro                            www.intertek.com
Materiale omogeneo

Il limite è riferito ai materiali omogenei costituenti la AEE
Materiale omogeneo:
Composizione uniforme o un materiale costituito dalla
 combinazione di più materiali che non può essere
 diviso o separato in materiali diversi mediante azioni
 meccaniche come lo svitamento, il taglio, la
 frantumazione, la molatura e processi abrasivi


La commissione dovrà pronunciarsi sul metodi di
 determinazione delle concentrazioni in riferimento alle
 finiture superficiali




  89   © 2012 Massimiliano Vurro                                www.intertek.com
Nuove Categorie RoHS

Inclusione di tre nuove categorie:
Categoria 8. Dispositivi medici
Categoria 9. Strumenti di monitoraggio e controllo,
 compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo
 industriali
Categoria 11. “open scope”




  90   © 2012 Massimiliano Vurro                      www.intertek.com
Nuove Categorie RoHS

Rif.                2002/95/CE                                                          2011/65/UE
Art.2               Fatto salvo l'articolo 6, la presente
                    direttiva si applica alle
                    apparecchiature elettriche ed                                       La presente direttiva si applica, fatto
                    elettroniche che rientrano nelle                                    salvo il paragrafo 2, alle AEE che
                    categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10                                  rientrano nelle categorie dell’allegato I
                    dell'allegato I A della direttiva
                                              diretti a
                    2002/96/CE (RAEE) nonché alle
                    lampade ad incandescenza e ai
                    lampadari delle abitazioni.
                        p


1             2              3              4             5              6              7              8             9               10             11
Grandi        Piccoli        Apparecchia    Apparecchia   Apparecchia    Strumenti      Giocattoli e   Dispositivi   Strumenti di    Distributori   Altre AEE
elettrodome   elettrodome    ture           ture di       ture di        elettrici ed   apparecchia    medici        monitoraggi     automatici     non
stici         stici          informatiche   consumo       illuminazion   elettronici    ture per il                  oe                             comprese
                             e per                        e                             tempo libero                 controllo,                     nelle
                             telecomunic                                                e per lo                     compresi gli                   categorie
                             azioni                                                     sport                        strumenti di                   sopra
                                                                                                                               gg
                                                                                                                     monitoraggi                    elencate
                                                                                                                     o e controllo
                                                                                                                     industriali



                  91        © 2012 Massimiliano Vurro                                                                                    www.intertek.com
Cronoprogramma

                                                                                           Cavi e prodotti prima fuori dallo scopo                           Cavi



                                                      Cavi e ricambi di strumenti di monitoraggio e                 Strumenti di monitoraggio e controllo
                                                                                controllo i d t i li
                                                                                     t ll industriali                                          industriali



                                                    Cavi e ricambi di IVD                                                                                     IVD



                 Cavi e ricambi di
                                                                                                                                                 Dispositivi medici
                 Dispositivi medici


                 Cavi e ricambi di
            Strumenti monitoraggio                                                                                    Strumenti monitoraggio e controllo
                        e controllo


             Riutilizzo in nuove AEE dei pezzi di ricambio recuperati da AEE
                             immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006
1° luglio




                                                                               22 luglio




                                                                                                        22 luglio




                                                                                                                                     22 luglio
                                      22 luglio
 2006




                                                                                2016




                                                                                                         2017




                                                                                                                                      2019
                                       2014




                    92      © 2012 Massimiliano Vurro                                                                                            www.intertek.com
Nuove Definizione di AEE

Rif.      2002/95/CE                               2011/65/UE
Art.3     «apparecchiature elettriche ed           «apparecchiature elettriche ed
          elettroniche
          elettroniche» o «AEE», le
                            AEE ,                  elettroniche
                                                   elettroniche» o «AEE», le
                                                                     AEE ,
          apparecchiature che dipendono            apparecchiature che dipendono, per un
          per un corretto funzionamento da         corretto funzionamento, da correnti
          correnti elettriche o campi              elettriche o campi elettromagnetici e le
          elettromagnetici e le                    apparecchiature generazione,
                                                   apparecchiat re di genera ione
          apparecchiature di generazione,          trasferimento e misura di tali correnti e
          trasferimento e misura di queste         campi e progettate per essere usate
          correnti e campi appartenenti
                           p pp                    con una tensione non superiore a 1 000
                                                                              p
          alle categorie di cui all'allegato I A   volt per la corrente alternata e a 1 500
          della direttiva 2002/96/CE (RAEE)        volt per la corrente continua;
          e progettate per essere usate con
          una tensione non superiore a 1
          000 volt per la corrente alternata e
          a 1 500 volt per la corrente
          continua


         93   © 2012 Massimiliano Vurro                                        www.intertek.com
Restrizioni



Art. 4

Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse
sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio
destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo,
                       p
all’aggiornamento delle loro funzionalità o al
potenziamento della loro capacità, non contengano le
sostanze di cui all’allegato II
                  Cavi
                                                     Pezzo di ricambio
  Tutti i cavi con una tensione
                                           una parte distinta di un’AEE che
  nominale inferiore ai 250 volt che
                                           può sostituire una parte di un’AEE.
  servono da collegamento o da
                      g
                                           L AEE
                                           L’AEE non può funzionare come
  prolunga per collegare le AEE alla
                                           previsto in assenza di tale parte.
  presa elettrica o per collegare tra di
                                           La funzionalità dell’AEE è ristabilita
  loro una o più AEE
                                           o è potenziata quando la parte è
  CAT. 11 – CE e DoC dal 22 luglio
                                           sostituita da un pezzo di ricambio
  2019

 94      © 2012 Massimiliano Vurro                                        www.intertek.com
Restrizioni



Differenza tra cavi e cavetteria

I cavi con tensione nominale inferiore ai 250 volt che
servono da collegamento o da prolunga per collegare le
AEE alla presa elettrica o p collegare tra di loro una o
          p                per    g
più AEE

La cavetteria integrata di una AEE rientra nella
definizione di componente della AEE e quindi nello
scopo della direttiva (materiali omogenei)




 95   © 2012 Massimiliano Vurro                            www.intertek.com
Esclusioni


Art. 2 comma 4

Esclusione esplicita dal campo applicazione di:

•    apparecchiature militari

•apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio

•apparecchiature progettate specificamente e da installare
come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non
               un altra
rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che
possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale
apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse
apparecchiature appositamente progettate;
          hi t           it     t       tt t

•utensili industriali fissi di grandi dimensioni

•impianti industriali fissi di grandi dimensioni

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Esclusioni - Utensili/Impianti industriali fissi


«utensili industriali fissi di grandi dimensioni», un insieme
di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o
componenti, che funzionano congiuntamente per
             ti h f       i            i t     t
un’applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera
permanente da professionisti in un determinato luogo e
utilizzati e gestiti da p
             g          professionisti p
                                       presso un impianto di
                                                   p
produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo



«impianto fisso di grandi dimensioni», una combinazione su
larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri
dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti,
destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo
prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti




  97   © 2012 Massimiliano Vurro                                    www.intertek.com
Esclusioni esplicite



Esclusione esplicita dal campo applicazione di:

•mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due
ruote non omologati (ad esempio autoradio, navigatori, etc…)

•macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso
professionale;

•dispositivi medici impiantabili attivi;

•        pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema
         concepito, montato e installato da professionisti per un impiego
         permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di
         energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali,
         industriali e residenziali

•apparecchiature R&D

    98      © 2012 Massimiliano Vurro                                    www.intertek.com
Esenzioni specifiche




Allegato III contiene un elenco delle applicazioni
esentate dalle restrizioni

Allegato IV contiene una lista delle applicazioni esentate
dalle restrizioni per i dispositivi medici e le
apparecchiature di monitoraggio e controllo




  99   © 2012 Massimiliano Vurro                             www.intertek.com
Presunzione di conformità


EN 50581:2012 “Technical documentation for the
assessment of electrical and electronic products with respect
to the restriction of hazardous substances”

EN 50581 descrive tre tipi di documenti che possono essere
utilizzati per dimostrare la conformità ai requisiti RoHS II
 tili   ti     di   t     l     f   ità i      i iti R HS II:

- Dichiarazioni dei fornitori e/o sottoscrizione (firmata) di
accordi contrattuali

- Materials Declaration
EN 62474 “Material declaration for products of and for the
           Material
electrotechnical industry”

- Risultati di Test analitici


  100   © 2012 Massimiliano Vurro                               www.intertek.com
Test



EN 62321 Prodotti elettrotecnici
Determinazione dei livelli di sei sostanze regolamentate
(piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili
polibromurati, eteri di difenile polibromurato)

Guide a supporto della determinazione delle sostanze
limitate:

IEC/PAS 62596 “Electrotechnical products - Determination of
restricted substances – Sampling procedure – Guidelines”.

IEC TR 62476 “Guidance for evaluation of products with
respect to substance-use restrictions in electrical and
electronic products”.
           p


  101   © 2012 Massimiliano Vurro                             www.intertek.com
Obblighi Fabbricante


                                                                   «fabbricante», qualsiasi persona
  - Controllo interno della produzione                                fisica o giuridica che fabbrica
  - Dichiarazione di conformità                                            un’AEE, oppure che la fa
  -MMarcatura CE e T
           t         Tracciabilità ( i l tt etc…)
                           i bilità (serie, lotto, t )                   progettare o f bb i
                                                                               tt      fabbricare e l
                                                                                                    la
  - Registro AEE non conformi                                        commercializza apponendovi il
                                                                            proprio nome o marchio
  e dei richiami di prodotti

                         MODULO A - DECISIONE N. 768/2008/CE
                     • Conserva la documentazione tecnica a disposizione delle autorità
    Progettazione      nazionali (File Tecnico)
                                 (            )

                     • Dichiara la conformità alle prescrizioni fondamentali (DoC)
     Produzione      • Applica la marcatura (CE)

                      • Registro AEE non conformi e dei richiami di prodotti
    Aftermarket         (Documento Interno)


RoHS II Compliance


      102           © 2012 Massimiliano Vurro                                            www.intertek.com
Obblighi Importatore


- Verifica che il fabbricante abbia effettuato MODULO A
- Richiede documentazione a fabbricante
-I f
  Informa l’ t ità i caso di d bbi sulla conformità
           l’autorità in        dubbio ll         f  ità
- Appone suo Nome, dati ed indirizzo sulla AEE
- Conserva la DoC per 10 anni
- Garantisce, su richiesta la fornitura delle informazione
              ,
alle autorità

Importatore = Fabbricante se:

- immette sul mercato AEE con il proprio nome         «importatore», qualsiasi persona
o marchio commerciale                                         fisica o giuridica stabilita
                                                          nell’Unione che immetta sul
                                                          mercato dell Unione un AEE
                                                                    dell’Unione un’AEE
oppure                                                    originaria di un paese terzo

- modifica AEE già immesse sul mercato



  103    © 2012 Massimiliano Vurro                                           www.intertek.com
Obblighi Distributore


- Verifica che l’AEE abbia la marcatura CE
- Richiede la documentazione e le informazioni nella lingua del
consumatore a cui vende
           t        i   d
- Informa il fabbricante o l’importatore e l’autorità in caso di dubbio
sulla conformità
- Fornisce su richiesta la documentazione
alle autorità
                                                       «distributore», qualsiasi persona
                                                         fisica o giuridica nella catena di
                                                        fornitura, diversa
                                                        fornit ra di ersa dal fabbricante
                                                           o dall’importatore, che mette a
                                                       disposizione un’AEE sul mercato




  104   © 2012 Massimiliano Vurro                                             www.intertek.com
Rintracciabilità – Dati di targa dell’AEE


Art. 7 g) h)

Sulle
S ll AEE va apposto:  t
 - numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che
ne consenta l’identificazione
- nome fabbricante
- denominazione commerciale registrata o
- il marchio fabbricante registrato e
- indirizzo di contatto del fabbricante


Se le dimensioni o la natura dell’AEE non lo consentono le
informazioni vanno sull’imballaggio o in un documento di
accompagnamento dell’AEE




  105   © 2012 Massimiliano Vurro                                      www.intertek.com
Contenuto Dichiarazione di conformità

1. N. … (identificazione unica dell’AEE):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità
esclusiva del fabbricante (o dell’installatore):
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’AEE che ne consenta la
rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, ove opportuno):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del C
      / /                                         Consiglio dell’8 giugno 2011,
                                                                ’
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o
i riferimenti alle specifiche tecniche i relazione alle quali è di hi
   if i      i ll       ifi h      i h in l i          ll      li dichiarata lla
conformità:
7. Ulteriori informazioni:

Firmato i vece e per conto di
Fi       t in                           t di:
 .........................................................
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):



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DoC- Casi specifici


Non è esplicitamente richiesto che la DoC accompagni il prodotto
Art. 7 “… i fabbricanti redigano una dichiarazione UE di
conformità e appongano l marcatura CE sul prodotto fi it ”
     f   ità                la     t         l   d tt finito.”

Questo significa che il distributore può non averla a disposizione e
che le autorità la debbano richiedere al fabbricante

Per prodotti che prevedono l’apposizione del numero di un Notified
Body (NB) accanto alla marcatura CE si può prevedere
un
un’ apposita dichiarazione che il NB non è stato coinvolto per la
RoHS e che la responsabilità è del fabbricante




  107   © 2012 Massimiliano Vurro                                      www.intertek.com
Nuova RAEE


Nuova Direttiva 2012/19/UE (Pubblicata su GUUE serie L 197/38
del 24 luglio 2012) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
         g        )                 pp
elettroniche (RAEE)

Periodo transitorio:
dal
d l 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (AEE in All
            t        l       t            i Allegato I)
                                                  t

Recepimento Stati membri:
entro il 14 f bb i 2014
  t         febbraio


                  «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le
     apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3,
    paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e
   materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si
                                                                     decide di eliminarlo


  108   © 2012 Massimiliano Vurro                                               www.intertek.com
Ambito di applicazione


Durante il periodo transitorio si applica a:      dal 13 agosto 2012
                                                   al 14 agosto 2018
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
4 A           hi t                           lli f t lt i i
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli
utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati
ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici



  109   © 2012 Massimiliano Vurro                                    www.intertek.com
Ambito di applicazione


Dopo il periodo transitorio si applica a
tutte le AEE in allegato III ma non                 Dopo il 14 agosto 2018
si applica a:

- apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;           ALL.3
- utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle
apparecchiature che non sono progettate e installate
                                                                       ALL.4
specificamente per essere parte di detti impianti;
- mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici
a due ruote non omologati;
- macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso
professionale;
- apparecchiature R&D;
- dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro,
qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine
del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.
  110   © 2012 Massimiliano Vurro                                       www.intertek.com
Eco design


Art. 4 nuova direttiva RAEE
Riferimento esplicito alla direttiva 2009/125/CE e ai requisiti di
               p                                        q
ecoprogettazione per agevolare il disassemblaggio e la
riduzione del numero di componenti

Allegato VI
All     t
Trattamento selettivo a fine vita con obbligo di rimozione di
determinate sostanze o miscele dai RAEE
(ad esempio)
- pile,
- cartucce toner,
- componenti con mercurio come interruttori,
- cavi elettrici esterni
      i l tt i i t i
- mercurio nelle lampada a scarica




  111   © 2012 Massimiliano Vurro                                    www.intertek.com
Marcatura


Al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul
mercato sia determinata in modo inequivocabile, g Stati membri
                                       q           , gli
provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che
quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente
al 13 agosto 2005.

La norma europea EN 50419 (contenente il simbolo del
cassonetto barrato) è preferibilmente applicata a tal fine.




  112   © 2012 Massimiliano Vurro                                    www.intertek.com
Obbligo di informazione


Viene ribadito e meglio dettagliato il concetto che i produttori di
AEE dovranno mettere a disposizione dei centri di p p
                                p                         preparazione
per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio in forma
di manuali o attraverso strumenti elettronici, ad esempio CD-
Rom e servizi on line, le informazioni relative alle diverse
componenti e ai diversi materiali d ll AEE nonché il punto in
              ti   i di    i   t i li delle AEE,       hé        t i
cui le sostanze e le miscele pericolose si trovano nelle AEE

Effetto?

  Richieste di BOM più dettagliate
  Material Declarations inserite nei contratti di fornitura
  Nuovo aumento del 20% per costo tecnico su supply chain
extra UE



  113   © 2012 Massimiliano Vurro                                          www.intertek.com
FOCUS: Nuovo Framework

                                  Decisione 768/2008/CE
                            definisce e precisa gli obblighi già
                             esistenti in capo ai fabbricanti, ai
                            loro mandatari, agli importatori, ai
                            distributori al fine dell introduzione
                                                 dell’introduzione
                             sul mercato di prodotti conformi
                            alla normativa CE ed ai requisiti di
                                          sicurezza




                                                         Regolamento 764/2008/CE
    Regolamento 765/2008/CE                             (reciproco riconoscimento tra
   (quadro comune in materia di                          Stati Membri delle rimanenti
            vigilanza)                                    regolamentazioni tecniche
                                                                  nazionali)



 114   © 2012 Massimiliano Vurro                                                        www.intertek.com
Energy Related Products




                                                                                  Eco design
                                                                                  Eco-design
Nell’Unione Europea ci                       Nella fase progettuale del
                                             N ll f            tt l d l
                                                                                  è l'integrazione degli aspetti
sono mezzo miliardo di                       prodotto connesso all’energia,
                                                                                  ambientali nella
abitanti il cui impatto                      si determina l’inquinamento
                                                                                  progettazione del prodotto
sull'ambiente e soprattutto                  provocato durante il ciclo di vita
                                                                                  con l'obiettivo di migliorare le
sul consumo di energia è
                       g                     del prodotto.
                                                                                  prestazioni durante tutto il
enorme                                       In questa fase si impegna la
                                                                                  ciclo di vita
                                             maggior parte dei costi

              115    © 2012 Massimiliano Vurro                                                 www.intertek.com
LCA




                                    importante
la produzione di 10 kWh di
energia elettrica ha bisogno di 2
kg di petrolio


la produzione di 1 kg di plastica
ha bisogno 1 5 2 5 kg di petrolio
            1,5-2,5

  116   © 2012 Massimiliano Vurro         www.intertek.com
LCA

                 Una macchina per il caffè
                   che utilizza circa 300
                   kWh di energia elettrica
                                g
                   durante la sua vita ha
                   impatto pari a 60 kg di             importante
                   p
                   petrolio

                 Per la produzione della
                   macchina è utilizzato 1 kgg
                   di plastica che ha impatto
                   pari a 2 kg di petrolio


       Non sempre un riduzione del consumo di materia prima
       significa riduzione dell’impatto ambientale del prodotto


 117   © 2012 Massimiliano Vurro                          www.intertek.com
Direttiva ERP

2009/125/CE:
- valutazione di conformità prodotto LCA
- apprestamento e l conservazione di adeguata
         t     t    la           i         d       t
documentazione tecnica
- apposizione della Marcatura CE
- dichiarazione di conformità alla direttiva e alle
misure specifiche di esecuzione se presenti
- informazione al consumatore
- sorveglianza del mercato
- garantire la libera circolazione delle merci
  g
- responsabilità (produttori reali, rebranders,
produttori apparenti, importatori, mandatari,
consumatori)

 118   © 2012 Massimiliano Vurro                       www.intertek.com
Sistema integrato

                 REACH - CLP
                 • SVHC
                 • SDS
                 • Classificazione


                 RoHS
                 • Restrizioni
                 • Performance dei sostitutivi




                 RAEE - PILE
                 • Disassemblaggio selettivo
                 • Uno contro uno




                 ERP
                 • Riduzione consumo lungo tutto il ciclo vita
                 • Standby




 119   © 2012 Massimiliano Vurro                                 www.intertek.com
EU ed implementazione italiana



  Direttiva                                                      Direttiva
2005/32/CE                                                       2009/125/CE



     Decreto                                                     Decreto
  Legislativo                                                    Legislativo
 6 novembre                                                      16 febbraio
 2007 n. 201                                                     2011 n. 15


    EUP
   prodotti che
                                                                  ERP
                                                                  prodotti
       utilizzano                     Ampliamento del campo di     connessi
        energia                             applicazione          all’energia



 120      © 2012 Massimiliano Vurro                                      www.intertek.com
EUP energy using product



Prodotto che
 dipende da un
 input di energia
 (energia elettrica,
 (      i l tt i
 combustibili fossili
 e energie
 rinnovabili) per
 funzionare -uso
 previsto-


   121   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
ERP energy related product



Qualsiasi bene che abbia un impatto sul
                               p
 consumo energetico durante l’utilizzo [immesso
 sul mercato e/o messo in servizio]




  122   © 2012 Massimiliano Vurro           www.intertek.com
ERP energy related product


Sono ERP le parti destinate
 a essere incorporate in un
 prodotto connesso
 all’energia contemplato
          g           p
 dalla direttiva, immesse sul
 mercato e/o messe in
 servizio come parti a sé
      i i             ti     é
 stanti per gli utilizzatori
 finali,
 finali e le cui prestazioni
 ambientali possono essere
 valutate in maniera
 indipendente
  123   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
ERP energy related product


Sono ERP i materiali da
 costruzione quali finestre e
                q
 materiali isolanti e alcuni
 prodotti che utilizzano
 l’acqua, quali soffioni d
 l’           li ffi i docciai
 e rubinetti




  124   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
Componenti e sottounità


Non sono ERP le parti destinate ad essere
incorporate in un prodotto che consuma energia e
che non sono immesse sul mercato e/o messe
in servizio come parti a sé stanti per gli
                    p                 p g
utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali
non possono essere valutate in maniera
indipendente
i di     d t

Le misure di esecuzione possono imporre ai
fabbricanti di fornire informazioni su materiali
costituenti e sul consumo [art.11]

  125   © 2012 Massimiliano Vurro              www.intertek.com
Componenti e sottounità


                       Esempi di componenti e sottounità
                       escluse dal campo di applicazione:
                       -I motori completamente integrati in un
                       prodotto per i quali non è possibile testare
                       le prestazioni energetiche non devono
                       rispettare le specifiche per l’efficienza
                       energetica nominale previste dal
                       REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009
                        - Monitor citofonici (installatori
                       professionali) che sono privi di una
                       funzione indipendente dall’impianto
                       citofonico
                         it f i
 126   © 2012 Massimiliano Vurro                              www.intertek.com
Principi per l’immissione sul mercato di ERP


    Rispetto delle
 misure pertinenti di                                            Emissione di una
     esecuzione                          Marcatura CE            Dichiarazione di
(Regolamenti specifici                                             Conformità
per gruppi di prodotti)
                                       La marcatura CE deve
                                        avere un’altezza di
                                           almeno 5 mm

                                                                  Deve contenere i
                                                                     riferimenti agli
                                        La marcatura CE va        standard utilizzati
                                        apposta sul prodotto      per la compliancy
                                                                 alla ERP e rimanda
                                                                    alla misura di
                                       Nel caso in cui non sia
                                       possibile, la marcatura        esecuzione
                                             va apposta
                                       sull’imballaggio e sui
                                            documenti di
                                        accompagnamento    t


     127   © 2012 Massimiliano Vurro                                           www.intertek.com
Criticità marcatura

Non vengono (paradossalmente) specificati i
  requisiti di visibilità, leggibilità e indelebilità
  così come previsto in altre direttive (ad
  esempio nella direttiva Macchine, Dispositivi
  medici).
  medici)


In generale deve essere considerato che, poiché
   la ERP copre tutto il ciclo vita del prodotto, il
   requisito di durata della marcatura dovrebbe
   essere tenuto in considerazione

 128   © 2012 Massimiliano Vurro                www.intertek.com
Dichiarazione di Conformità (DoC)

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i
seguenti dati:
1)nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato (in altre direttive non è
prevista l’alternativa bensì l’inserimento contestuale di
         l alternativa       l inserimento
fabbricante e mandatario, come ad esempio nella EMC
2004/108/CE)
2)una descrizione del modello sufficiente a garantirne
l'individuazione senza ambiguità (in caso di rebrand
prestare attenzione ai TEST report riportanti nomi di
modelli differenti dal nome con cui si immettono in
commercio)


  129   © 2012 Massimiliano Vurro                    www.intertek.com
Dichiarazione di Conformità (DoC)

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i
seguenti dati (continua):
3) i riferimenti alle norme armonizzate applicate
4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche
utilizzate
5) se del caso, il riferimento ad altra normativa
comunitaria contemplante l'apposizione del marchio
       it i        t     l t l'       i i   d l   hi
CE applicata
6) indicazione e firma della persona avente titolo per
vincolare il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato


 130   © 2012 Massimiliano Vurro                     www.intertek.com
Dichiarazione di Conformità (DoC)

Ai sensi dell’art.5 comma 3, la dichiarazione deve
    rinviare alla misura di esecuzione


Non è esplicitata l’esigenza di mettere un riferimento
   temporale (anche se spesso gli ERP sono coperti da
   altre direttive che la prevedono)


La dichiarazione di conformità è resa e conservata dal
    fabbricante o dal suo mandatario ovvero nei casi in
                                     ovvero,
    cui il responsabile per l’immissione sul mercato
    sia l’importatore, viene acquisita e conservata
    dall'importatore stesso.
 131   © 2012 Massimiliano Vurro                     www.intertek.com
Meccanismo della Direttiva ERP




 132   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
Misure di esecuzione

   Sono regolamenti adottati per fissare specifiche
    per la progettazione ecocompatibile di
    determinati prodotti o per gli aspetti ambientali
    d t    i ti      d tti      li     tti   bi t li
    ad essi relativi




                      Forum di
   Studio                                      Approvazione
                    consultazione      Draft                   Regolamento
preparatorio                                    del comitato
                     + proposta




     133   © 2012 Massimiliano Vurro                            www.intertek.com
Misure di esecuzione


Quando si applicano?                Adopted implementing
                                    measures
                                                                        Estimated savings
                                                                        (annual savings by 2020)
                                                                        in TWh


Quando il prodotto:
                                    Standby and off mode losses of
                                    electrical and electronic
                                    equipment (household and                       35
                                    office)

 ha un impatto rilevante            Simple set top boxes
                                    Domestic lighting
                                                                                   6
                                                                                   39
 sull ambiente
 sull'ambiente                      Tertiary sector lighting
                                    External power supplies
                                                                                   38
                                                                                    9
                                    Televisions
                                                                                  28
 rappresenta un volume              Electric motors
                                    Circulators
                                                                                  135
                                                                                   23
 importante di vendite e            Domestic refrigeration
                                    Domestic dishwashers
                                                                                   4
                                                                                    2
 scambi nel mercato interno         Domestic wahing machines

                                    Fans (driven by motors with an
                                                                                  1.5

 (200.000 unità/anno)*              electric input power between
                                    125W and 500kW)
                                                                                   34
                                    Air conditioners and comfort fans
                                                                                   11
 è in grado di apportare                                                ~ 365TWh
                                                                        More then 12% of the


 miglioramenti senza costi
                                                                        2009 final electricity
                                                                        consumption in the EU



 eccessivi
  134   © 2012 Massimiliano Vurro                                              www.intertek.com
Misure di esecuzione


Quando si applicano?
Quando il prodotto:
 ha un impatto rilevante
 sull ambiente
 sull'ambiente
 rappresenta un volume
 importante di vendite e
 scambi nel mercato interno
 (200.000 unità/anno)*
 è in grado di apportare            * Si fa riferimento al volume
                                      totale e non alle quantità
 miglioramenti senza costi               vendute dal singolo
                                               produttore
 eccessivi
  135   © 2012 Massimiliano Vurro                       www.intertek.com
Misure di esecuzione


Quando si applicano?
Quando il prodotto:
 ha un impatto rilevante
 sull ambiente
 sull'ambiente
 rappresenta un volume
 importante di vendite e
 scambi nel mercato interno
 (200.000 unità/anno)*
 è in grado di apportare
 miglioramenti senza costi
 eccessivi
  136   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
Working Plan


A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva, attraverso “Piani di lavoro” triennali
         ,
vengono definiti gli elenchi indicativi di gruppi
di prodotti che consumano energia da
considerare prioritari per l'adozione di misure
di esecuzione


Il piano di lavoro è adottato e modificato
periodicamente dalla Commissione previo
consultazione del Forum consultivo

  137   © 2012 Massimiliano Vurro            www.intertek.com
Working Plan

Periodo transitorio 2005-2008
Categoria di prodotto                                                              Regolamento
                                                                                   Regolamento (UE) n. 206/2012
Condizionatori d’aria e dei ventilatori
Circolatori                                                                        Regolamento (CE) n. 641/2009
Lavastoviglie a uso domestico                                                      Regolamento (UE) n. 1016/2010
                                                                                   Regolamento (CE) n. 244/2009
Lampade non direzionali ad uso domestico                                           Regolamento (CE) n. 859/2009
                                                                                   (modifica)
Apparecchi di refrigerazione domestica                                             Regolamento (CE) n. 643/2009
Lavatrici domestiche                                                               Regolamento (UE) n. 1015/2010
                                                                                   Regolamento (CE) n. 640/2009
Motori elettrici
Alimentatori esterni                                                               Regolamento (CE) n. 278/2009
                                                                                   Regolamento (UE) n. 327/2011
Ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e
500 kW
Ricevitori digitali semplici (zapper)                                              Regolamento (CE) n. 107/2009
                                                                                   Regolamento (CE) n. 1275/2008
                                                                                                    n
Stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche
e da ufficio

Televisori                                                                         Regolamento (CE) n. 642/2009

Lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta
L       d fl          ti        li    t t    i t    t l      d         i  d lt     Regolamento (CE) n. 245/2009
                                                                                                    n
                                                                                   Regolamento (UE) n. 347/2010
intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far          (modifica)
funzionare tali lampade (ufficio e stradali)
           138     © 2012 Massimiliano Vurro                                                       www.intertek.com
Working Plan

  WP 2009-2011
Categoria di prodotto
Impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria

Apparecchiature di riscaldamento elettriche e a combustibile fossile

Apparecchiature per la preparazione di alimenti
Forni industriali o per laboratori
                    p
Macchine utensili
Apparecchiature per la condivisione in rete, il trattamento e l'archiviazione di dati

Macchine ed apparecchi per la produzione del freddo

Apparecchiature per il trattamento di suoni e immagini
Trasformatori
Apparecchiature che consumano acqua


  WP 2012-2014



          139    © 2012 Massimiliano Vurro                                              www.intertek.com
Valutazione della conformità


Prima dell’immissione sul mercato di un ERP soggetto
a misure di esecuzione il fabbricante o l’importatore
deve accertare l conformità del prodotto alla misura
d              la    f      iàd l    d       ll   i
di esecuzione
La responsabilità è del fabbricante o del suo
mandatario
Se il produttore è fuori dalla EU e non esiste un
mandatario (con mandato scritto), la responsabilità di
acquisire la documentazione tecnica e di OTTENERE
la di hi
l dichiarazione di conformità i
             i            f     ità incombe
                                         b
sull’importatore


  140   © 2012 Massimiliano Vurro                www.intertek.com
Valutazione della conformità


Le possibilità alternative per la valutazione della
  conformità sono:
  Controllo interno della progettazione
(ALLEGATO IV)

  Sistema di gestione
(ALLEGATO V)

  Utilizzo dei moduli di cui all’Allegato II della Decisione
                             all Allegato
  768/2008/CE se giustificato e proporzionato al rischio



   141   © 2012 Massimiliano Vurro                     www.intertek.com
Valutazione della conformità

 Controllo interno della progettazione (Allegato IV)



•         Autocertificazione con apposizione CE
•         Redazione del File Tecnico




    142   © 2012 Massimiliano Vurro                    www.intertek.com
Valutazione della conformità

           Sistema di gestione SGA , EMAS ,14001 (Allegato V)

-          Azienda con sistema di ecogestione e audit
           (EMAS = Eco-Management and Audit
           Scheme) (CE n. 761/2001) in cui sia
                   )(               )
           inclusa nella registrazione la funzione di
           progettazione
-          Sistema volontario ed oneroso
-          Intervento di Ente terzo
Predisposizione di:
            •        Dichiarazione di conformità
            •        Politica Ambientale
     143     © 2012 Massimiliano Vurro                          www.intertek.com
Valutazione della conformità

        Sistema di gestione SGA , EMAS ,14001 (Allegato V)

Il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un
  audit interno completo del sistema di gestione
  ambientale relativamente ai suoi elementi
  ambientali




Se l’azienda ha un SGA certificato 14001,
 comprendente l f
          d t la funzione di progettazione,
                       i            tt i
 ottempera a quanto disposto dall’Allegato V
 (
 (Sistema di gestione)
             g       )

  144     © 2012 Massimiliano Vurro                          www.intertek.com
Presunzione di conformità


 MISURE DI ESECUZIONE




In alternativa alle misure di esecuzione, l’Ecolabel, ai
sensi d ll’ 9 comma 3 d ll Di i 2009/12 /CE
      i dell’art.9         della Direttiva 2009/125/CE,
conferisce presunzione di conformità di un Erp fino
a quando le specifiche di p g
  q              p         progettazione contenute nelle
misure di esecuzione sono soddisfatte

       Il marchio Ecolabel UE non potrà essere ottenuto dai prodotti contenenti
       CMR e SVHC ai sensi dell'art 57 Regolamento del Regolamento REACH

 145   © 2012 Massimiliano Vurro                                          www.intertek.com
Informazioni per il consumatore


I fabbricanti devono garantire
l'informazione ai consumatori
necessaria sul ruolo che possono
           i    l    l h
svolgere in materia di uso
sostenibile del prodotto
Esempi:
E       i
- caratteristiche e prestazioni
   ambientali significative di un
   prodotto,
   prodotto per consentire al
   consumatore di comparare tali
   aspetti dei prodotti
- periodo di disponibilità delle
 parti di ricambio e le possibilità di
 p
 potenziamento dei pprodotti
 (Upgrade)
    146   © 2012 Massimiliano Vurro      www.intertek.com
Autorità di controllo


La direttiva lascia la responsabilità della sorveglianza
    del mercato agli stati membri

Il Ministero dello Sviluppo Economico è l’autorità
     competente in Italia prevista dall'articolo 3 della
                                   dall articolo
     direttiva 2009/125/CE

L'Ispettorato Tecnico dell'Industria del Ministero
     dello sviluppo economico, l'ENEA e l'APAT,
     forniscono supporto tecnico all'autorità competente




   147   © 2012 Massimiliano Vurro                         www.intertek.com
Sanzioni




 148   © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
Esempio - Televisori

      Misura di esecuzione
      Regolamento (CE) della Commissione del 22
      luglio 2009 n 642/2009
                                              Televisore
                                  un apparecchio o un monitor televisivo




 apparecchio televisivo                                      monitor televisivo
                                                             - Visualizza un segnale
 - riceve segnale e visualizza
                                                             - può avere la funzione opzionale
 - schermo + sintonizzatori/ricevitori                       - non può ricevere ed elaborare segnali di
                                                                   p                           g
 - può avere funzioni opzionali                              trasmissione



Nella misura di esecuzione c’è un apposito allegato “Procedura
                            cè                        Procedura
     di verifica” a cui deve attenersi l’autorità competente
         149     © 2012 Massimiliano Vurro                                                   www.intertek.com
Esempio - Televisori
Modo acceso




il televisore è collegato alla fonte di alimentazione principale e
 produce suono e immagini

 Standby



Collegato e offre esclusivamente le seguenti funzioni,
- funzione di riattivazione o funzione di riattivazione e soltanto
   un’indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o
- visualizzazione di informazioni o dello stato
 Modo spento




La condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di
alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione



   150     © 2012 Massimiliano Vurro                                 www.intertek.com
Esempio - Televisori



                      A partire dal 1 aprile 2012
                         p             p
                  Limiti di consumo in Modo Acceso


In modo acceso il televisore con area visibile dello schermo
                 2
 A espressa in dm non deve superare i seguenti valori
limite:




    151   © 2012 Massimiliano Vurro                            www.intertek.com
Esempio - Televisori



                          A partire dal 20 agosto 2011
                            p               g
                         Limiti di consumo in stand-by

non deve superare 0,5 Watt se la TV ha:
             p
- semplice funzione di stand-by
- o esclusivamente stand-by + indicazione
funzione stand-by attiva
                 y

non deve superare 1 Watt se la TV ha in qualsiasi
   condizione:
- una visualizzazione di informazioni o dello stato
- o esclusivamente la combinazione della funzione di
   riattivazione e della visualizzazione di informazioni o dello
   stato
    152   © 2012 Massimiliano Vurro                       www.intertek.com
Esempio - Televisori




                                                                     Consumo in modalità
Consumo in modalità acceso dichiarato dal produttore su manuale
                                                                  standby conforme 0,2 W
                                                                   t db      f     02
                       istruzioni 589 W!
                      Ben 255 W in più!


            153     © 2012 Massimiliano Vurro                                              www.intertek.com
Etichettatura ERP – Esempio Televisori

L'etichetta energetica
direttiva 2010/30/UE

Il Regolamento
delegato
1062/2010/CE in
materia di etichettatura
indicante il consumo
d’energia dei televisori




    Etichetta E
    Eti h tt Energetica
                     ti
        obbligatoria
   dal 30 novembre 2011




 154   © 2012 Massimiliano Vurro         www.intertek.com
Implementazione                    2020




 155   © 2012 Massimiliano Vurro          www.intertek.com
Verifiche delle autorità

                              Autorità sottopone a prova singola unità
ALLEGATO VIII


                                            Ha superato il
                  SI
                                                    test?
                                          Modo acceso< 7% Eon                     NO
                                          Modo Standby < 0,1W
                                           Rapp Lpk mis < 60%




                                                                         Autorità sottopone a
                                                                            prova 3 unità


                                                Ha superato il
                                               test (media dei
                  SI                                 risultati)?                   NO
                                              Modo acceso< 7% Eon
                                              Modo Standby < 0,1W
                                               Rapp Lpk mis < 60%

CONFORME                                                                       NON CONFORME



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Azioni conseguenti alla non conformità del
prodotto
        VOLONTARIA
                                        OBBLIGATORIA con                SANZIONATORIA
        dell'operatore
                                        provvedimenti MSE                e di sequestro
         economico
                                       Conformazione del prodotto      di tipo penale (arresto e
        Ritiro del prodotto
                                              alle prescrizioni                ammenda)
                                      Divieti di commercializzazione    di tipo amministrativo
   Richiamo del prodotto
                                          temporanei o definitivi             (pecuniarie)

Informazione al consumatore Ritiro del prodotto dal mercato

    Notifica alle autorità
competenti con meccanismo
                                        Richiamo del prodotto dal
   di compilazione della
                                               mercato
 Business Form Application
       (All.
       (All 1 DSGP)
                                        Notifica alla Commissione
                                        Europea per l'inserimento
                                          nel sistema RAPEX
                                            l i


  157     © 2012 Massimiliano Vurro                                                   www.intertek.com
Azioni da intraprendere

                                  - Anagrafica selettiva
ACQUISTI                           (componenti che contengono meno
                                      sostanze pericolose )
                                  - Material Declarations


                                  - Opportunità di mercato del “verde
                                      vende meglio” e comunicare gli
MARKETING                             sforzi “verdi” dell’azienda
                                  - Valutare/contenere il rischio green
                                      washing



                                  Adoperare l’aspetto ambientale
                                     quale piattaforma creativa
      R&D                         per sviluppare nuove soluzioni



                                  - Supporto LCA, ecodesign
                                     engineering, gestione ceck list,
    EHS +                            monitoraggio
  QUALITY                         - CSR
             GO/NO GO GREEN



       158    © 2012 Massimiliano Vurro                                   www.intertek.com
Criticità


                                  - Aumento dei prezzi per richiesta di
ACQUISTI                              ulteriori test
                                  - Difficoltà ad ottenere TR



                                  - Rischio green washing
MARKETING                         - Aggressioni esterne per false claim
                                     gg                 p
                                  - RAPEX (reputazionale)




                                  - Contesti aziendali chiusi
                                  - Turn over spinto delle risorse
      R&D                         - Crisi economica/scarsi investimenti
                                  - Aumento longevità prodotto/patent


                                  - Falsificazioni documentali
                                  - Co-licencing cross lab
    EHS +                         - Standard
  QUALITY                         - Laboratori 17025 o GPL vicini
             GO/NO GO GREEN       - Campionamento accettazione


       159    © 2012 Massimiliano Vurro                                   www.intertek.com
Q&A


massimiliano.vurro@ecotp.com




        160     © 2012 Massimiliano Vurro   www.intertek.com
Dal Regolamento REACH
alle nuove Direttive RoHS
ed ERP- Energy Related
             gy
Products

Massimiliano Vurro
Milano-Gessate, mercoledì 03 ottobre 2012        Allegati




1    © 2012 Massimiliano Vurro - www.ecotp.com              www.intertek.com
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 165

źM2
                                             ALLEGATO IV


      ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2,
                           PARAGRAFO 7, LETTERA a)



        N. Einecs                                Nome/Gruppo                                  N. CAS

       200-061-5    D-glucitolo C6H14O6                                                        50-70-4

       200-066-2    Acido ascorbico C6H8O6                                                     50-81-7

       200-075-1    Glucosio C6H12O6                                                           50-99-7

       200-233-3    Fruttosio C6H12O6                                                          57-48-7

       200-294-2    L-lisina C6H14N2O2                                                         56-87-1

       200-334-9    Saccarosio, puro C12H22O11                                                 57-50-1

       200-405-4    Acetato di Į-tocoferile C31H52O3                                           58-95-7

       200-416-4    Galattosio C6H12O6                                                         59-23-4

       200-432-1    DL-metionina C5H11NO2S                                                     59-51-8

       200-559-2    Lattosio C12H22O11                                                         63-42-3

       200-711-8    D-mannitolo C6H14O6                                                        69-65-8

       201-771-8    L-sorbosio C6H12O6                                                         87-79-6

       204-664-4    Stearato di glicerolo, puro C21H42O4                                      123-94-4

       204-696-9    Biossido di carbonio CO2                                                  124-38-9

       205-278-9    Pantotenato di calcio, forma D C9H17NO5.1/2Ca                             137-08-6

       205-756-7    DL-fenilalanina C9H11NO2                                                  150-30-1

       208-407-7    Gluconato di sodio C6H12O7.Na                                             527-07-1

       215-665-4    Oleato di sorbitano C24H44O6                                              1338-43-8

       231-098-5    Krypton Kr                                                                7439-90-9

       231-110-9    Neon Ne                                                                   7440-01-9

       231-147-0    Argon Ar                                                                  7440-37-1

       231-168-5    Elio He                                                                   7440-59-7

       231-172-7    Xenon Xe                                                                  7440-63-3

       231-783-9    Azoto N2                                                                  7727-37-9

       231-791-2    Acqua distillata, di conduttività o purezza simile H2O                    7732-18-5

       232-307-2    Lecitine                                                                  8002-43-5
                    Combinazione complessa di digliceridi di acidi grassi legati all’estere
                    di colina dell’acido fosforico

       232-436-4    Sciroppi d’amido idrolizzato                                              8029-43-4
                    Combinazione complessa ottenuta mediante idrolisi acida o enzimatica
                    d’amido di granoturco. È costituita principalmente da d-glucosio, mal‫ڐ‬
                    tosio e maltodestrine
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 166

źM2

       N. Einecs                                 Nome/Gruppo                                    N. CAS

      232-442-7    Sego idrogenato                                                             8030-12-4

      232-675-4    Destrina                                                                    9004-53-9

      232-679-6    Amido                                                                       9005-25-8
                   Sostanza glucidica composta di alti polimeri generalmente derivata da
                   semi di cereali, come il granoturco, il frumento o il sorgo, o da radici
                   e tuberi, come la tapioca e le patate. Include anche l’amido pregela‫ڐ‬
                   tinizzato con il riscaldamento in presenza d’acqua

      232-940-4    Maltodestrina                                                               9050-36-6

      238-976-7    D-gluconato di sodio C6H12O7.xNa                                            14906-97-9

      248-027-9    Monostearato di D-glucitolo C24H48O7                                        26836-47-5

      262-988-1    Acidi grassi di cocco, esteri metilici                                      61788-59-8

      265-995-8    Pasta di cellulosa                                                          65996-61-4

      266-948-4    Gliceridi, C16-18 e insaturi C18                                            67701-30-8
                   Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C16-18 e C18
                   trialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-001-00.

      268-616-4    Sciroppi di granoturco disidratati                                          68131-37-3

      269-658-6    Gliceridi di sego, mono-, di- e tri- idrogenati                             68308-54-3

      270-312-1    Gliceridi, C16-18 e insaturi C18, mono- e di-                               68424-61-3
                   Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C16-18 e C18
                   alchil-gliceride insaturo e C16-18 e C18 dialchil-gliceride insaturo e da
                   SDA Reporting Number: 11-002-00.

      288-123-8    Gliceridi, C10-18                                                           85665-33-4
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 167

źM2
                                       ALLEGATO V
      ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA
             DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA b)

      1. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione
         con l’esposizione di un’altra sostanza o di un altro articolo a fattori ambien‫ڐ‬
         tali quali aria, umidità, organismi microbici o luce naturale.

      2. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione
         con l’immagazzinamento di un’altra sostanza, di un altra ŹM3 miscela Ż
         o di un altro articolo.

      3. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in conseguenza
         dell’uso finale di altre sostanze, altre ŹM3 miscele Ż o altri articoli, e che
         non sono fabbricate, importate o immesse sul mercato.

      4. Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul
         mercato e che risultano da una reazione chimica che ha luogo quando
         agiscono come:

         a) agente stabilizzante, colorante, aromatizzante, antiossidante, riempitivo,
            solvente, eccipiente, tensioattivo, plastificante, inibitore di corrosione,
            antischiuma o de-schiumante, disperdente, inibitore di precipitazione,
            disseccante, legante, emulsionante, de-emulsionante, disidratante, agglo‫ڐ‬
            merante, promotore di adesione, modificatore di flusso, neutralizzatore
            del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, lubrificante, che‫ڐ‬
            lante o reagente di controllo; ovvero

         b) sostanza destinata unicamente a conferire una caratteristica fisico-chimica
            specifica.

      5. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato.

      6. Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall’associazione di una so‫ڐ‬
         stanza con l’acqua, a condizione che tale sostanza sia stata registrata dal
         fabbricante o dall’importatore sulla base di questa esenzione.

      7. Le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modifi‫ڐ‬
         cate:

         minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, gas naturale
         greggio e lavorato, petrolio greggio, carbone.

      8. Sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate al punto 7 se non sono
         chimicamente modificate, tranne se corrispondono ai criteri di classifica‫ڐ‬
         zione come sostanze pericolose a norma ŹM3 del regolamento (CE)
         n. 1272/2008 Ż o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e
         tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità dei criteri
         di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'arti‫ڐ‬
         colo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito
         a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f).

      9. Le seguenti sostanze ottenute da fonti naturali, se non sono modificate
         chimicamente, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come
         sostanze pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE, con l’eccezione
         di quelle classificate solo come infiammabili [R10], irritanti per la cute
         [R38] o irritanti per gli occhi [R36] o tranne se sono sostanze persistenti,
         bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in
         conformità dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state indivi‫ڐ‬
         duate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come
         sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui
         all'articolo 57, lettera f):

         grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali; grassi animali, oli animali, cere
         animali; acidi grassi da C6 a C24 e i rispettivi sali di potassio, sodio, calcio e
         magnesio; glicerolo.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 168

źM2
      10. Le seguenti sostanze, se non sono chimicamente modificate:
źC4
          gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas di processo e
          relativi componenti, coke, clinker di cemento, magnesia.
źM2
      11. Le seguenti sostanze, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione
          come pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE e a condizione che non
          contengano determinati costituenti che soddisfano i criteri di classificazione
          come pericolosi a norma della direttiva 67/548/CEE presenti in concentra‫ڐ‬
          zioni superiori ai limiti minimi di concentrazione applicabili stabiliti dalla
          direttiva 1999/45/CE o al limite di concentrazione di cui all’allegato I della
          direttiva 67/548/CEE, tranne quando dati scientifici sperimentali conclusivi
          mostrano che i componenti in questione non sono disponibili per l’intero
          ciclo di vita della sostanza ed è stato constatato che i dati sono adeguati e
          affidabili:
          fritte ceramiche e vetro.
      12. Compost e biogas.
      13. Idrogeno e ossigeno.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 215

źC1
                                                 ALLEGATO XVII


źM5
      RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E
             USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI


      Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato a seguito delle restrizioni adottate
      nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’imma‫ڐ‬
      gazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da
      un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione
      delle sostanze non sia proibita.

                           Colonna 1
                                                                                  Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                  Restrizioni
                          della miscela


       1.     Trifenili policlorurati (PCT)                    Non sono ammessi l’immissione sul mercato e
                                                               l’uso:

                                                               — come sostanze,

                                                               — nelle miscele, inclusi gli olii usati, o negli
                                                                 apparecchi, in concentrazioni superiori ai 50
                                                                 mg/kg (0,005 % in peso).


       2.   Cloroetene (cloruro di vinile)                     Non è ammesso come agente propellente degli ae‫ڐ‬
                                                               rosol, qualunque sia l’uso.
               N. CAS 75-01-4
                                                               È vietata l’immissione sul mercato di generatori di
                                                               aerosol contenenti la sostanza come agente propel‫ڐ‬
               N. CE 200-831-0
                                                               lente.


źM6

      ŹM3 3. Le sostanze o le miscele liquide che 1. Non sono ammesse:
             sono ritenute pericolose ai sensi della
             direttiva 1999/45/CE o che corrispon‫ — ڐ‬in oggetti di decorazione destinati a produrre
             dono ai criteri relativi a una delle se‫ڐ‬   effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi
             guenti classi o categorie di pericolo di   differenti, ad esempio lampade ornamentali e
             cui all'allegato I del regolamento (CE)    posacenere,
             n. 1272/2008:                            — in articoli per scherzi,
                                                               — in giochi per uno o più partecipanti o in qual‫ڐ‬
                a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e
                                                                 siasi oggetto destinato ad essere utilizzato a
                   2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12,
                                                                 questo scopo, anche con aspetti decorativi.
                   2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie
                   1 e 2, 2.15 tipi da A a F;                  2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non
                                                               possono essere immessi sul mercato.
                b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7        3. Non possono essere immesse sul mercato se
                   effetti nocivi sulla funzione sessuale      contengono un colorante, salvo per ragioni di ca‫ڐ‬
                   e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8        rattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:
                   effetti diversi dagli effetti narcotici,
                   3.9 e 3.10;                                 — possono essere utilizzate come combustibile in
                                                                 lampade ad olio ornamentali vendute al pub‫ڐ‬
                                                                 blico, e
                c) classe di pericolo 4.1;
                                                               — presentano un pericolo in caso di aspirazione e
                                                                 sono etichettate con la frase di rischio R65 o
                d) classe di pericolo 5.1. Ż
                                                                 H304.
                                                               4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla
                                                               vendita al pubblico possono essere immesse sul
                                                               mercato solo se sono conformi alla norma europea
                                                               sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059)
                                                               adottata     dal     comitato     europeo     di
                                                               normazione (CEN).
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 216

źM6

                           Colonna 1
                                                                                   Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                          della miscela


                                                               5. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni
                                                               comunitarie relative alla classificazione, all’imbal‫ڐ‬
                                                               laggio e all’etichettatura di sostanze e miscele pe‫ڐ‬
                                                               ricolose, i fornitori si assicurano, prima dell’im‫ڐ‬
                                                               missione sul mercato, che siano rispettate le se‫ڐ‬
                                                               guenti prescrizioni:

                                                               a) le lampade ad olio etichettate con la frase di
                                                                  rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al
                                                                  pubblico recano in modo visibile, leggibile e
                                                                  indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lam‫ڐ‬
                                                                  pade riempite con questo liquido fuori della
                                                                  portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre
                                                                  2010, «Ingerire un sorso d’olio — o succhiare
                                                                  lo stoppino di una lampada — può causare
                                                                  lesioni polmonari con potenziale pericolo di
                                                                  vita»;

                                                               b) i liquidi accendigrill etichettati con la frase di
                                                                  rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al
                                                                  pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo
                                                                  leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
                                                                  «L’ingestione di un sorso di liquido accendi‫ڐ‬
                                                                  tore può causare lesioni polmonari con poten‫ڐ‬
                                                                  ziale pericolo di vita»;

                                                               c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill eti‫ڐ‬
                                                                  chettati con la frase di rischio R65 o H304 e
                                                                  destinati alla vendita al pubblico sono imballati
                                                                  in contenitori opachi neri di capacità pari o
                                                                  inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.

                                                               6. Entro il 1o giugno 2014 la Commissione invita
                                                               l’agenzia europea per le sostanze chimiche a pre‫ڐ‬
                                                               parare un fascicolo, in conformità all’articolo 69
                                                               del presente regolamento, in vista dell’eventuale
                                                               divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili
                                                               per lampade ornamentali etichettati con la frase
                                                               R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico.

                                                               7. Le persone fisiche o giuridiche che immettono
                                                               sul mercato per la prima volta oli per lampade e
                                                               liquidi accendigrill etichettati con la frase di ri‫ڐ‬
                                                               schio R65 o H304 forniscono all’autorità compe‫ڐ‬
                                                               tente dello Stato membro interessato entro il
                                                               1o dicembre 2011, e successivamente ogni anno,
                                                               informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per
                                                               lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la
                                                               frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono que‫ڐ‬
                                                               sti dati a disposizione della Commissione.



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      4.    Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)                1. Non è ammesso per il trattamento degli arti‫ڐ‬
                                                               coli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e
                                                               articoli di biancheria destinati a venire a contatto
              N. CAS 126-72-7
                                                               con la pelle.

                                                               2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di
                                                               articoli non conformi al paragrafo 1.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 217

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                           Colonna 1
                                                                                     Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                     Restrizioni
                          della miscela



      5.    Benzene                                            1. Non è ammesso nei giocattoli o parti di gio‫ڐ‬
                                                               cattoli laddove la concentrazione di benzene libero
                                                               è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del
              N. CAS 71-43-2
                                                               giocattolo o di una parte di giocattolo.

              N. CE 200-753-7
                                                               2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di
                                                               giocattoli o parti di giocattoli non conformi al
                                                               paragrafo 1.

                                                               3. Non è ammessa l’immissione sul mercato e
                                                               l’uso:

                                                               — come sostanza,

                                                               — come componente di altre sostanze o in mi‫ڐ‬
                                                                 scele in una concentrazione pari o superiore
                                                                 allo 0,1 % in peso.

                                                               4.   Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:

                                                               a) ai combustibili per motori che sono soggetti
                                                                  alla direttiva 98/70/CE;

                                                               b) alle sostanze e alle miscele destinate ad essere
                                                                  utilizzate in processi industriali che non con‫ڐ‬
                                                                  sentono l’emissione di benzene in quantità su‫ڐ‬
                                                                  periori alle prescrizioni delle norme vigenti.



      6.    Fibre d’amianto                                    1. La fabbricazione, l’immissione sul mercato e
                                                               l’uso di queste fibre e degli articoli contenenti tali
            a) Crocidolite
                                                               fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
                  N. CAS 12001-28-4
            b) Amosite                                         Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una
                                                               deroga per l’immissione sul mercato e l’uso dei
                  N. CAS 12172-73-5                            diaframmi contenenti crisotilo [punto f)] e desti‫ڐ‬
            c) Antofillite                                     nati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla
                                                               fine della loro vita utile oppure fino a quando
                  N. CAS 77536-67-5                            siano disponibili sostituti adeguati che non conten‫ڐ‬
            d) Actinolite                                      gono amianto, a seconda di quale dei due casi si
                                                               verifica per primo.
                  N. CAS 77536-66-4
            e) Tremolite                                       Entro il 1o giugno 2011 gli Stati membri che si
                                                               avvalessero di tale deroga devono fornire alla
                  N. CAS 77536-68-6
                                                               Commissione una relazione sulla disponibilità di
            f) Crisotilo                                       sostituti che non contengono amianto destinati agli
                                                               impianti di elettrolisi e sui provvedimenti adottati
                  N. CAS 12001-29-5                            per sviluppare tali alternative, sulla tutela della
                  N. CAS 132207-32-0                           salute dei lavoratori negli impianti, sull’origine e
                                                               sulle quantità del crisotilo, sull’origine e sulle
                                                               quantità dei diaframmi contenenti crisotilo e sulla
                                                               data di scadenza prevista per tale deroga. La Com‫ڐ‬
                                                               missione rende accessibili al pubblico tali informa‫ڐ‬
                                                               zioni.

                                                               Dopo avere ricevuto tali relazioni, la Commissione
                                                               chiederà all’Agenzia di preparare un fascicolo in
                                                               conformità dell’articolo 69 al fine di proibire l’im‫ڐ‬
                                                               missione sul mercato e l’uso di diaframmi conte‫ڐ‬
                                                               nenti crisotilo.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 218

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                           Colonna 1
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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela


                                                               2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto
                                                               di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in
                                                               servizio prima del 1o gennaio 2005 è consentito
                                                               fino alla data della loro eliminazione o fine della
                                                               loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono,
                                                               per motivi di tutela della salute umana, limitare,
                                                               vietare o sottoporre a specifiche condizioni l’uso
                                                               di tali articoli prima della data della loro elimina‫ڐ‬
                                                               zione o fine della loro vita utile.

                                                               Gli Stati membri possono consentire l’immissione
                                                               sul mercato di articoli nella loro integrità conte‫ڐ‬
                                                               nenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già
                                                               installati e/o in servizio prima del 1o gennaio
                                                               2005, a condizioni specifiche che assicurino un
                                                               livello di protezione elevato della salute umana.
                                                               Gli Stati membri comunicano alla Commissione
                                                               tali provvedimenti nazionali entro il 1o giugno
                                                               2011. La Commissione rende accessibili al pub‫ڐ‬
                                                               blico tali informazioni.

                                                               3. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni
                                                               comunitarie concernenti la classificazione, l’imbal‫ڐ‬
                                                               laggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’im‫ڐ‬
                                                               missione sul mercato e l’uso di articoli contenenti
                                                               tali fibre, permessi in conformità delle deroghe
                                                               precedenti, possono essere consentiti soltanto se i
                                                               fornitori garantiscono prima dell’immissione sul
                                                               mercato che gli articoli recano un’etichetta con‫ڐ‬
                                                               forme all’appendice 7 del presente allegato.




      7.    Ossido di trisaziridinilfosfina                    1. Non è ammesso negli articoli tessili, quali in‫ڐ‬
                                                               dumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria
              N. CAS 545-55-1
                                                               destinati a venire a contatto con la pelle.
              N. CE 208-892-5
                                                               2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di
                                                               articoli non conformi al paragrafo 1.




      8.    Difenile       polibromato;            difenile    1. Non sono ammessi negli articoli tessili, quali
            polibromurato (PBB)                                indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria
                                                               destinati a venire a contatto con la pelle.
              N. CAS 59536-65-1

                                                               2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di
                                                               articoli non conformi al paragrafo 1.




      9.    a) Polvere di Panama                               1. Non sono ammessi in articoli o miscele che
                                                               servono a fare scherzi o che sono destinati ad
               (Quillaja saponaria) e i suoi derivati
                                                               essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come
               contenenti saponine
                                                               costitutivi della polvere per starnutire e di fiale
                  N. CAS 68990-67-0                            puzzolenti.
                  N. CE 273-620-4
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 219

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                           Colonna 1
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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                          della miscela


                                                               2. È vietata l’immissione sul mercato di giochi e
            b) Polvere di radice di Helleborus viridis e       scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad
               di Helleborus niger                             essere utilizzati in quanto tali, non conformi al
                                                               paragrafo 1.
            c) Polvere di radice di Veratrum album e di
               Veratrum nigrum                                 3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano
                                                               alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml
            d) Benzidina e/o suoi derivati                     di liquido.

                  N. CAS 92-87-5

                  N. CE 202-199-1

            e) o-Nitrobenzaldeide

                  N. CAS 552-89-6

                  N. CE 209-025-3

            f) Polvere di legno




      10.   a) Solfuro di ammonio                              1. Non sono ammessi in giochi e scherzi o in
                                                               articoli o in miscele che sono destinati ad essere
                  N. CAS 12135-76-1
                                                               utilizzati in quanto tali, ad esempio come costi‫ڐ‬
                  N. CE 235-223-4                              tuenti della polvere per starnutire e di fiale puzzo‫ڐ‬
                                                               lenti.
            b) Bisolfuro di ammonio
                  N. CAS 12124-99-1                            2. È vietata l’immissione sul mercato di giochi e
                                                               scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad
                  N. CE 235-184-3                              essere utilizzati in quanto tali, non conformi al
                                                               paragrafo 1.
            c) Polisolfuri di ammonio
                  N. CAS 9080-17-5                             3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano
                                                               alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml
                  N. CE 232-989-1                              di liquido.




      11.   Esteri volatili dell’acido bromoacetico:           1. Non sono ammessi in giochi e scherzi o in
                                                               articoli o in miscele che sono destinati ad essere
            a) Bromoacetato di metile                          utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitu‫ڐ‬
                                                               tivi della polvere per starnutire e di fiale puzzo‫ڐ‬
                  N. CAS 96-32-2                               lenti.
                  N. CE 202-499-2                              2. È vietata l’immissione sul mercato giochi e
                                                               scherzi, o di articoli o miscele che sono destinati
            b) Bromoacetato di etile                           ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al
                                                               paragrafo 1.
                  N. CAS 105-36-2
                                                               3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano
                  N. CE 203-290-9
                                                               alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml
                                                               di liquido.
            c) Bromoacetato di propile

                  N. CAS 35223-80-4

            d) Bromoacetato di butile

                  N. CAS 18991-98-5

                  N. CE 242-729-9
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 220

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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                          della miscela




      12.   2-naftilammina                                     Alle voci da 12 a 15 si applica quanto segue:

              N. CAS 91-59-8                                   non sono ammessi l’immissione sul mercato e
                                                               l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni su‫ڐ‬
              N. CE 202-080-4 e i suoi sali                    periori allo 0,1 % in peso.

      13.   Benzidina

              N. CAS 92-87-5

              N. CE 202-199-1 e i suoi sali

      14.   4-nitrobifenile

              N. CAS 92-93-3

              N. Einecs CE 202-204-7

      15.   4-amminobifenile xenilammina

              N. CAS 92-67-1

              N. Einecs CE 202-177-1 e i suoi sali




      16.   Carbonati di piombo:                               Non sono ammessi l’immissione sul mercato e
                                                               l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere
            a) Carbonato anidro neutro (PbCO3)                 utilizzate come vernici.

                  N. CAS 598-63-0                              Tuttavia, gli Stati membri possono, conforme‫ڐ‬
                                                               mente alle disposizioni previste dalla convenzione
                  N. CE 209-943-4                              dell’Organizzazione          internazionale       del
                                                               lavoro (OIL) n. 13 sull’uso della biacca di piombo
            b) Diidrossibis(carbonato) di tripiombo            e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul
               2Pb CO3-Pb(OH)2                                 loro territorio l’uso della sostanza o della miscela
                                                               per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e
                  N. CAS 1319-46-6
                                                               di edifici storici e dei loro interni.
                  N. CE 215-290-6




      17.   Solfati di piombo:                                 Non sono ammessi l’immissione sul mercato e
                                                               l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere
            a) PbSO4                                           utilizzate come vernici.

                  N. CAS 7446-14-2                             Tuttavia gli Stati membri possono, conformemente
                                                               alle disposizioni previste dalla convenzione del‫ڐ‬
                  N. CE 231-198-9                              l’OIL n. 13 sull’uso della biacca di piombo e
                                                               dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul
            b) Pbx SO4                                         loro territorio l’uso della sostanza o della miscela
                                                               per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e
                  N. CAS 15739-80-7
                                                               di edifici storici e dei loro interni.
                  N. CE 239-831-0
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 221

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                           Colonna 1
                                                                                    Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela


      18.   Composti del mercurio                              Non sono ammessi l’immissione sul mercato e
                                                               l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere
                                                               utilizzate per:

                                                               a) impedire l’incrostazione        di   microrganismi,
                                                                  piante o animali su:

                                                                    —   carene di imbarcazioni,

                                                                    —   gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra
                                                                        apparecchiatura o impianto utilizzato in
                                                                        piscicoltura e molluschicoltura,

                                                                    —   qualsiasi apparecchiatura o impianto total‫ڐ‬
                                                                        mente o parzialmente sommerso;

                                                               b) la protezione del legno;

                                                               c) l’impregnazione di tessuti spessi per uso indu‫ڐ‬
                                                                  striale e dei filati utilizzati per la loro fabbrica‫ڐ‬
                                                                  zione;

                                                               d) il trattamento delle acque per uso industriale, a
                                                                  prescindere dalla loro utilizzazione.


      18 bis. Mercurio                                         1.   Non è consentita l’immissione sul mercato:

                N. CAS 7439-97-6                               a) nei termometri per la misurazione della tempe‫ڐ‬
                                                                  ratura corporea;
                N. CE 231-106-7
                                                               b) in altri dispositivi di misura destinati alla ven‫ڐ‬
                                                                  dita al grande pubblico (quali manometri, ba‫ڐ‬
                                                                  rometri, sfigmomanometri, termometri diversi
                                                                  da quelli per la temperatura corporea).

                                                               2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si
                                                               applicano ai dispositivi di misura che erano in
                                                               uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. Gli
                                                               Stati membri possono tuttavia limitare o vietare
                                                               l’immissione sul mercato di tali dispositivi di mi‫ڐ‬
                                                               sura.

                                                               3. La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b),
                                                               non si applica a:

                                                               a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni
                                                                  prima del 3 ottobre 2007;

                                                               b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera
                                                                  a)] fino al 3 ottobre 2009.

                                                               4. Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esa‫ڐ‬
                                                               mina la disponibilità di alternative affidabili e più
                                                               sicure che siano tecnicamente ed economicamente
                                                               realizzabili per gli sfigmomanometri e gli altri di‫ڐ‬
                                                               spositivi di misura contenenti mercurio utilizzati
                                                               nel settore sanitario e per altri usi industriali e
                                                               professionali. Sulla base di tale esame o non ap‫ڐ‬
                                                               pena siano disponibili nuove informazioni su al‫ڐ‬
                                                               ternative affidabili e più sicure per gli sfigmoma‫ڐ‬
                                                               nometri ed altri dispositivi di misura contenenti
                                                               mercurio, la Commissione presenta, se del caso,
                                                               una proposta legislativa per estendere le restrizioni
                                                               di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e agli altri
                                                               dispositivi di misura utilizzati nel settore sanitario
                                                               e per altri usi professionali e industriali, al fine di
                                                               eliminare gradualmente il mercurio nei dispositivi
                                                               di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed
                                                               economicamente realizzabile.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 222

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                           Colonna 1
                                                                                     Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                     Restrizioni
                          della miscela




      19.   Composti dell’arsenico                             1. Non sono consentiti l’immissione sul mercato
                                                               e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad
                                                               essere utilizzate per prevenire l’incrostazione da
                                                               parte di microrganismi, piante o animali su:

                                                               — carene di imbarcazioni,

                                                               — gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra appa‫ڐ‬
                                                                 recchiatura o impianto utilizzato in piscicol‫ڐ‬
                                                                 tura e molluschicoltura,

                                                               — qualsiasi apparecchiatura o impianto total‫ڐ‬
                                                                 mente o parzialmente sommerso.

                                                               2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato
                                                               e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad
                                                               essere utilizzate per il trattamento delle acque per
                                                               uso industriale, a prescindere dal loro uso.

                                                               3. Non sono ammessi nella protezione del legno.
                                                               Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non
                                                               può essere immesso sul mercato.

                                                               4.    In deroga al paragrafo 3:

                                                               a) relativamente alle sostanze e alle miscele per la
                                                                  protezione del legno: queste possono essere
                                                                  utilizzate negli impianti industriali per il tratta‫ڐ‬
                                                                  mento del legno sotto vuoto o sotto pressione
                                                                  se si tratta di soluzioni di composti inorganici
                                                                  del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se
                                                                  autorizzate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1,
                                                                  della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato
                                                                  non deve essere immesso sul mercato prima
                                                                  del completo fissaggio del conservante.

                                                               b) è consentita l’immissione sul mercato del legno
                                                                  trattato con le soluzioni di tipo RCA, come
                                                                  indicato alla lettera a), se è destinato ad usi
                                                                  professionali e industriali al fine di salvaguar‫ڐ‬
                                                                  dare l’integrità strutturale del legno per garan‫ڐ‬
                                                                  tire la sicurezza delle persone o del bestiame e
                                                                  se è improbabile che il pubblico abbia un con‫ڐ‬
                                                                  tatto cutaneo con tale legno durante la sua vita
                                                                  di impiego:

                                                                    — nelle strutture portanti di edifici pubblici e
                                                                      agricoli, edifici adibiti a uffici e locali in‫ڐ‬
                                                                      dustriali,

                                                                    — nei ponti e nei lavori di costruzione di
                                                                      ponti,

                                                                    — nelle costruzioni in legno su acque dolci e
                                                                      acque salmastre, ad esempio moli e ponti,

                                                                    — nelle barriere antirumore,

                                                                    — nei sistemi di protezione dalle valanghe,

                                                                    — nelle recinzioni e barriere autostradali,

                                                                    — nei pali di conifere rotondi e scortecciati
                                                                      dei recinti per il bestiame,

                                                                    — nelle strutture per il contenimento della
                                                                      terra,
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 223

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                           Colonna 1
                                                                                   Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                          della miscela


                                                                  — nei pali delle linee elettriche e di teleco‫ڐ‬
                                                                    municazioni,


                                                                  — nelle traversine ferroviarie sotterranee;


                                                               c) ferma restando l’applicazione di altre disposi‫ڐ‬
                                                                  zioni comunitarie sulla classificazione, l’imbal‫ڐ‬
                                                                  laggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, i
                                                                  fornitori devono garantire prima dell’immis‫ڐ‬
                                                                  sione sul mercato che il legno trattato commer‫ڐ‬
                                                                  cializzato rechi la dicitura «Strettamente riser‫ڐ‬
                                                                  vato ad usi e impianti industriali, contiene ar‫ڐ‬
                                                                  senico». Inoltre il legno commercializzato in
                                                                  imballaggi dovrà riportare la dicitura «Indos‫ڐ‬
                                                                  sare guanti durante la manipolazione di questo
                                                                  legno. Indossare una protezione per gli occhi e
                                                                  una maschera antipolvere durante le operazioni
                                                                  di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno
                                                                  devono essere trattati come rifiuti pericolosi da
                                                                  un’impresa autorizzata»;


                                                               d) il legno trattato di cui alla lettera a) non deve
                                                                  essere utilizzato:


                                                                  — in edifici residenziali o abitativi, a prescin‫ڐ‬
                                                                    dere dalla destinazione,

                                                                  — in applicazioni in cui vi sia il rischio di
                                                                    contatti ripetuti con la pelle,

                                                                  — in acque marine,

                                                                  — per scopi agricoli diversi dai recinti per il
                                                                    bestiame e dagli usi strutturali di cui alla
                                                                    lettera b),

                                                                  — in applicazioni in cui il legno trattato po‫ڐ‬
                                                                    trebbe venire a contatto con articoli semi‫ڐ‬
                                                                    lavorati o finiti destinati al consumo umano
                                                                    e/o animale.



                                                               5. Il legno trattato con composti dell’arsenico
                                                               che era in uso nella Comunità prima del 30 settem‫ڐ‬
                                                               bre 2007 o che è stato immesso sul mercato con‫ڐ‬
                                                               formemente al paragrafo 4 può continuare ad es‫ڐ‬
                                                               sere utilizzato sino alla fine della sua vita di im‫ڐ‬
                                                               piego.


                                                               6. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C
                                                               che era in uso nella Comunità prima del 30 settem‫ڐ‬
                                                               bre 2007 o che è stato immesso sul mercato in
                                                               conformità del paragrafo 4:

                                                               — può essere utilizzato o riutilizzato alle condi‫ڐ‬
                                                                 zioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4,
                                                                 lettere b), c) e d),

                                                               — può essere immesso sul mercato alle condizioni
                                                                 pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4,
                                                                 lettere b), c) e d).
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 224

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                           Colonna 1
                                                                                     Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                     Restrizioni
                          della miscela


                                                               7. Gli Stati membri possono consentire che il
                                                               legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA in
                                                               uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007:

                                                               — venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni
                                                                 pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4,
                                                                 lettere b), c) e d),

                                                               — sia immesso sul mercato alle condizioni pertinenti
                                                                 al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).




      20.   Composti organostannici                            1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato
                                                               o l’uso come sostanze o in miscele con funzione
                                                               biocida in vernici ad associazione libera.

                                                               2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato
                                                               o l’uso come sostanze o in miscele che abbiano
                                                               funzione biocida per prevenire l’incrostazione di
                                                               microrganismi, piante o animali su:

                                                               a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da
                                                                  utilizzare per la navigazione marittima, co‫ڐ‬
                                                                  stiera, estuariale, interna o lacustre;

                                                               b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra appa‫ڐ‬
                                                                  recchiatura o impianto utilizzato nella piscicol‫ڐ‬
                                                                  tura e nella molluschicoltura;

                                                               c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzial‫ڐ‬
                                                                  mente o totalmente sommerso.

                                                               3. Non sono consentiti l’immissione sul mercato
                                                               o l’uso come sostanze o in miscele destinate ad
                                                               essere utilizzate per il trattamento delle acque in‫ڐ‬
                                                               dustriali.

                                                               ŹM6 4.      Composti organostannici trisostituiti:

                                                               a) i composti organostannici trisostituiti come i
                                                                  composti      di    tributilstagno    (TBT)     e
                                                                  trifenilstagno (TPT) non possono essere utiliz‫ڐ‬
                                                                  zati dopo il 1o luglio 2010 in articoli se la
                                                                  concentrazione nell’articolo, o in una sua parte,
                                                                  è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso,
                                                                  dello stagno;

                                                               b) gli articoli non conformi alla lettera a), non
                                                                  possono essere immessi in commercio dopo il
                                                                  1o luglio 2010, ad eccezione di quelli già uti‫ڐ‬
                                                                  lizzati nella Comunità prima di tale data.

                                                               5. Composti di dibutilstagno (DBT):

                                                               a) i composti di dibutilstagno (DBT) non possono
                                                                  essere utilizzati dopo il 1o gennaio 2012 nelle
                                                                  miscele e negli articoli in vendita al pubblico
                                                                  se la concentrazione nella miscela o nell’arti‫ڐ‬
                                                                  colo, o in una sua parte, è superiore all’equi‫ڐ‬
                                                                  valente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 225

źM5

                           Colonna 1
                                                                                   Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                          della miscela


                                                               b) gli articoli e le miscele non conformi alla let‫ڐ‬
                                                                  tera a) non possono essere immessi in commer‫ڐ‬
                                                                  cio dopo il 1o gennaio 2012, ad eccezione di
                                                                  quelli già utilizzati nella Comunità prima di
                                                                  tale data;

                                                               c) in via derogatoria, le lettere a) e b) non si
                                                                  applicano fino al 1o gennaio 2015 alle miscele
                                                                  e ai seguenti articoli in vendita al pubblico:

                                                                  — adesivi e sigillanti mono e bicomponenti
                                                                    vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigil‫ڐ‬
                                                                    lanti RTV-1 e RTV-2),

                                                                  — pitture e rivestimenti contenenti composti di
                                                                    DBT come catalizzatori se sono applicati su
                                                                    articoli,

                                                                  — profili in cloruro di polivinile (PVC) flessi‫ڐ‬
                                                                    bile, monoestrusi o coestrusi con PVC ri‫ڐ‬
                                                                    gido,

                                                                  — tessuti rivestiti con PVC contenenti compo‫ڐ‬
                                                                    sti di DBT come stabilizzanti se destinati ad
                                                                    applicazioni esterne,

                                                                  — tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’ac‫ڐ‬
                                                                    qua piovana, nonché materiale di copertura
                                                                    per tetti e facciate.

                                                               d) A titolo di deroga, le lettere a) e b) non si
                                                                  applicano ai materiali e agli articoli che rien‫ڐ‬
                                                                  trano nel regolamento (CE) n. 1935/2004.

                                                               6. Composti di dioctilstagno (DOT):

                                                               a) i composti di dioctilstagno (DOT) non possono
                                                                  essere utilizzati dopo il 1o gennaio 2012 nei
                                                                  seguenti articoli in vendita al pubblico o utiliz‫ڐ‬
                                                                  zati dal pubblico se la concentrazione nell’arti‫ڐ‬
                                                                  colo, o in una sua parte, è superiore all’equi‫ڐ‬
                                                                  valente dello 0,1 %, in peso, dello stagno:

                                                                  — articoli tessili destinati a venire a contatto
                                                                    con la pelle,

                                                                  — guanti,

                                                                  — calzature o parti di calzature destinate a ve‫ڐ‬
                                                                    nire a contatto con la pelle,

                                                                  — rivestimenti per pareti e pavimenti,

                                                                  — articoli di puericoltura,

                                                                  — prodotti per l’igiene femminile,

                                                                  — pannolini,

                                                                  — stampi a una e due componenti vulcanizzati
                                                                    a temperatura ambiente (stampi RTV-2);
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 226

źM5

                           Colonna 1
                                                                                    Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela


                                                               b) gli articoli non conformi alla lettera a) non
                                                                  possono essere immessi in commercio dopo il
                                                                  1o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già
                                                                  utilizzati nella Comunità prima di tale data. Ż




      21.   Di-ȝ-ossi-di-n-butil-stannoidrossiborano/Idro‫ ڐ‬Non sono ammessi l’immissione sul mercato o
            genoborato            di         dibutilstagno l’uso come sostanza o in miscele in concentra‫ڐ‬
            C8H19BO3Sn (DBB)                               zione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

              N. CAS 75113-37-0                                Il primo paragrafo non è tuttavia applicabile alla
                                                               sostanza (DBB) e alle miscele che la contengono
              N. CE 401-040-5                                  se esse sono destinate ad essere trasformate esclu‫ڐ‬
                                                               sivamente in articoli, ove questa sostanza non fi‫ڐ‬
                                                               gura più in una concentrazione pari o superiore
                                                               allo 0,1 %.



      22.   Pentaclorofenolo                                   Non sono ammessi l’immissione sul mercato o
                                                               l’uso:
              N. CAS 87-86-5
                                                               — come sostanze,
              N. CE 201-778-6 e suoi sali ed esteri
                                                               — come componente di altre sostanze, o in mi‫ڐ‬
                                                                 scele, in una concentrazione pari o superiore
                                                                 allo 0,1 % in peso.



      23.   Cadmium                                            Ai fini della presente voce, i codici e i capitoli
                                                               indicati tra parentesi quadre si riferiscono alla no‫ڐ‬
              N. CAS 7440-43-9                                 menclatura tariffaria e statistica della tariffa doga‫ڐ‬
                                                               nale comune stabilita dal regolamento (CEE) n.
                                                               2658/87 del Consiglio (*).
              N. CE 231-152-8 e suoi composti

                                                               ŹM13 1. Non è ammesso l'uso in miscele e
                                                               articoli fabbricati partendo da polimeri organici
                                                               sintetici (di seguito «materie plastiche») quali:

                                                               — polimeri o copolimeri di cloruro                 di
                                                                 vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]

                                                               — poliuretano (PUR) [3909 50]

                                                               — polietilene a bassa densità (LDPE), ad ecce‫ڐ‬
                                                                 zione di quello impiegato per la produzione di
                                                                 mescole madri colorate [3901 10]

                                                               — acetato di cellulosa (CA) [3912 11]

                                                               — acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]

                                                               — resine epossidiche [3907 30]

                                                               — resine   a    base   di   melammina             —
                                                                 formaldeide (MF) [3909 20]

                                                               — resine d'urea — formaldeide (UF) [3909 10]

                                                               — poliesteri insaturi (UP) [3907 91]
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 227

źM5

                           Colonna 1
                                                                                   Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                          della miscela

                                                               — tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]

                                                               — tereftalato di polibutilene (PBT)

                                                               — polistirene cristallo/standard [3903 11]

                                                               — metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)

                                                               — polietilene reticolato (VPE)                          Modificata da
                                                                                                                       R 835/2012
                                                               — polistirene antiurto

                                                               — polipropilene (PP) [3902 10]

                                                               — polietilene ad alta densità (HDPE) [3901 20]

                                                               — acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) [3903 30]

                                                               — polimetilmetacrilato (PMMA) [3906 10].


                                                               È vietata l'immissione sul mercato di miscele e
                                                               articoli fabbricati a partire da materie plastiche il
                                                               cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è
                                                               pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia
                                                               plastica.

                                                               ŹC6 In via derogatoria, il secondo comma non si
                                                               applica agli articoli immessi sul mercato prima del
                                                               10 dicembre 2011. Ż

                                                               Il primo e il secondo comma si applicano fatti
                                                               salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio (**) e
                                                               gli atti adottati in base ad essa.

                                                               2. Non è ammesso l'uso nelle pitture [3208]
                                                               [3209].

                                                               Per le pitture con tenore di zinco superiore al
                                                               10 % in peso, il tenore di cadmio (espresso in
                                                               Cd metallico) non è pari o superiore allo 0,1 %
                                                               in peso.

                                                               È vietata l'immissione sul mercato di articoli pit‫ڐ‬
                                                               turati il cui tenore di cadmio (espresso in Cd me‫ڐ‬
                                                               tallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della
                                                               pittura utilizzata.

                                                               3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si appli‫ڐ‬
                                                               cano agli articoli colorati per motivi di sicurezza
                                                               con miscele contenenti cadmio.

                                                               4. In via derogatoria, il punto 1, secondo
                                                               comma, non si applica:

                                                               — alle miscele prodotte a partire da rifiuti di
                                                                 PVC, di seguito «PVC riciclato»,

                                                               — alle miscele e agli articoli contenenti PVC ri‫ڐ‬
                                                                 ciclato il cui tenore di cadmio non è superiore
                                                                 allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle
                                                                 seguenti applicazioni del PVC rigido:
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 228

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                           Colonna 1
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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                          della miscela

                                                                   a) profili e fogli rigidi per applicazioni nel‫ڐ‬
                                                                      l'edilizia;

                                                                   b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane,
                                                                      recinzioni e grondaie;

                                                                   c) pavimenti e terrazze;

                                                                   d) condotti per cavi;

                                                                   e) tubi per acque non potabili se il PVC ri‫ڐ‬
                                                                      ciclato è utilizzato nello strato intermedio
                                                                      di un tubo multistrato ed è interamente
                                                                      rivestito di uno strato di PVC di nuova
                                                                      produzione in conformità alle disposizioni
                                                                      del punto 1.

                                                               I fornitori provvedono ad apporre in modo visi‫ڐ‬
                                                               bile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli
                                                               articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro
                                                               immissione sul mercato, la dicitura «Contiene
                                                               PVC riciclato» o il seguente pittogramma:




                                                               A norma dell'articolo 69 del presente regolamento,
                                                               la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in
                                                               particolare al fine di ridurre il valore limite per
                                                               il cadmio e procedere a una nuova valutazione
                                                               della deroga per le applicazioni elencate alle let‫ڐ‬
                                                               tere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017. Ż

                                                               5. A norma della presente voce, per «trattamento
                                                               di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende
                                                               qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metal‫ڐ‬
                                                               lico su una superficie metallica.

                                                               Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli
                                                               metallici o i loro componenti impiegati per le ap‫ڐ‬
                                                               plicazioni nei settori seguenti:

                                                               a) nelle attrezzature e nelle macchine per:

                                                                  —    la produzione di alimenti: [8210]
                                                                       [8417 20] [8419 81] [8421 11]
                                                                       [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438]
                                                                       [8476 11],

                                                                  —    l’agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432]
                                                                       [8433] [8434] [8436],

                                                                  —    la refrigerazione e il congelamento [8418],

                                                                  —    la tipografia e la stampa [8440] [8442]
                                                                       [8443];

                                                               b) le attrezzature e macchine per la produzione:
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 229

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                           Colonna 1
                                                                                    Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela

                                                                  —    degli accessori per la casa             [7321]
                                                                       [8421 12] [8450] [8509] [8516],

                                                                  —    dell’arredamento [8465] [8466] [9401]
                                                                       [9402] [9403] [9404],

                                                                  —    degli impianti sanitari [7324],

                                                                  —    del riscaldamento centrale e del condizio‫ڐ‬
                                                                       namento d’aria [7322] [8403] [8404]
                                                                       [8415].


                                                               Comunque, qualunque sia il loro uso o destina‫ڐ‬
                                                               zione finale, è vietata l’immissione sul
                                                               mercato degli articoli cadmiati o dei componenti
                                                               di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applica‫ڐ‬
                                                               zioni elencati nelle precedenti lettere a) e b),
                                                               nonché degli articoli fabbricati nell’ambito dei set‫ڐ‬
                                                               tori di cui alla lettera b).


                                                               6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono
                                                               anche applicabili agli articoli cadmiati o ai com‫ڐ‬
                                                               ponenti di tali articoli impiegati nei settori/appli‫ڐ‬
                                                               cazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché
                                                               agli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui
                                                               alla seguente lettera b):


                                                               a) le attrezzature e macchine per la produzione di:


                                                                  — carta e cartone [8419 32] [8439] [8441],
                                                                    prodotti tessili e abbigliamento [8444]
                                                                    [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];


                                                               b) le attrezzature e macchine per la produzione di:

                                                                  — apparecchiature di movimentazione indu‫ڐ‬
                                                                    striale [8425] [8426] [8427] [8428]
                                                                    [8429] [8430] [8431],

                                                                  — veicoli stradali e agricoli [capitolo 87],

                                                                  — materiale rotabile [capitolo 86],

                                                                  — navi [capitolo 89].


                                                               7. Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6
                                                               non si applicano:


                                                               — agli articoli e ai loro componenti impiegati nei
                                                                 settori aeronautico, aerospaziale, minerario,
                                                                 «offshore» e nucleare le cui applicazioni impli‫ڐ‬
                                                                 cano un elevato grado di sicurezza, nonché agli
                                                                 organi di sicurezza nei veicoli stradali e agri‫ڐ‬
                                                                 coli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,

                                                               — ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di
                                                                 impiego a salvaguardia dell’affidabilità dell’ap‫ڐ‬
                                                                 parecchiatura su cui sono installati.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 230

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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela

                                                               ŹM13 8. È vietato l'uso nelle leghe per brasa‫ڐ‬
                                                               tura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso.


                                                               È vietata l'immissione sul mercato di leghe per
                                                               brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd
                                                               metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.


                                                               S'intende per brasatura un procedimento di giun‫ڐ‬
                                                               zione realizzato con l'ausilio di leghe, a tempera‫ڐ‬
                                                               ture superiori a 450 °C.


                                                               9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica
                                                               alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni
                                                               militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura
                                                               utilizzate per motivi di sicurezza.


                                                               10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato
                                                               se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso
                                                               del metallo in:


                                                               i) monili di metallo e altri componenti di metallo
                                                                  impiegati nella fabbricazione di oggetti di
                                                                  gioielleria;


                                                               ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di
                                                                   bigiotteria e accessori per capelli, compresi:

                                                                    —   braccialetti, collane e anelli

                                                                    —   gioielli per piercing,

                                                                    —   orologi da polso e cinturini,

                                                                    —   spille e gemelli per polsini.


                                                               ŹC6 11. In via derogatoria, il punto 10 non si
                                                               applica agli articoli immessi sul mercato prima del
                                                               10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di
                                                               oltre 50 anni al 10 dicembre 2011. Ż Ż
                                                               ___________
                                                                (*) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 42.
                                                               (**) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.




      24. Monometiltetraclorodifenilmetano                     1. È vietata l’immissione sul mercato o l’uso
                                                               come sostanza o in miscele.
          Nome commerciale: Ugilec 141

              N. CAS 76253-60-6                                È vietata l’immissione sul mercato degli articoli
                                                               che contengono tale sostanza.


                                                               2.   A titolo di deroga, il punto 1 non si applica:

                                                               a) agli impianti e macchinari già in servizio alla
                                                                  data del 18 giugno 1994, sino a quando l’im‫ڐ‬
                                                                  pianto o il macchinario sono messi in disuso;


                                                               b) alla manutenzione di impianti o macchinari già
                                                                  in uso in uno Stato membro alla data del
                                                                  18 giugno 1994.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 231

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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela



                                                               Ai fini della lettera a), gli Stati membri possono
                                                               tuttavia, per motivi inerenti alla protezione della
                                                               salute e dell’ambiente, vietare nel proprio territorio
                                                               l’uso di tali impianti o macchinari prima della loro
                                                               eliminazione.



      25.   Monometildiclorodifenilmetano                      È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come
                                                               sostanza o in miscele.
            Nome commerciale: Ugilec 121
                                                               È vietata l’immissione sul mercato degli articoli
            Ugilec 21                                          che contengono tale sostanza.


      26.   Monometil-dibromodifenilmetano bromo‫ ڐ‬È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come
            benzilbromotoluene, miscela di isomeri sostanza o in miscele.

            Nome commerciale: DBBT                             È vietata l’immissione sul mercato degli articoli
                                                               che contengono tale sostanza.
              N. CAS 99688-47-8


      27.   Nickel                                             1.    Non è consentito l’uso:

              N. CAS 7440-02-0
                                                               a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti
              N. CE 231-111-4 e suoi composti                     negli orecchi perforati o in altre parti perforate
                                                                  del corpo umano, a meno che il tasso di ces‫ڐ‬
                                                                  sione di nickel da tali oggetti metallici sia in‫ڐ‬
                                                                  feriore a 0,2 ȝg/cm2 per settimana (limite di
                                                                  migrazione);

                                                               b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto
                                                                  e prolungato con la pelle, quali:


                                                                    — orecchini,

                                                                    — collane, bracciali e catenelle, cavigliere,
                                                                      anelli,

                                                                    — casse di orologi da polso, cinturini per oro‫ڐ‬
                                                                      logi e chiusure di orologi,

                                                                    — bottoni automatici, fermagli, rivetti, cer‫ڐ‬
                                                                      niere lampo e marchi metallici, se sono
                                                                      applicati agli indumenti,


                                                                    se il tasso di cessione di nickel dalle parti di
                                                                    questi articoli che vengono a contatto diretto e
                                                                    prolungato con la pelle è superiore a 0,5
                                                                    ȝ/cm2/settimana;


                                                               c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un
                                                                  rivestimento senza nickel, a meno che tale ri‫ڐ‬
                                                                  vestimento sia sufficiente a garantire che il
                                                                  tasso di cessione di nickel dalle parti di tali
                                                                  articoli che sono a contatto diretto e prolungato
                                                                  con la pelle non superi 0,5 ȝg/cm2/settimana
                                                                  per un periodo di almeno due anni di uso nor‫ڐ‬
                                                                  male dell’articolo.


                                                               2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1
                                                               non possono essere immessi sul mercato se non
                                                               sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 232

źM5

                           Colonna 1
                                                                                      Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                      Restrizioni
                          della miscela


                                                               3. Le norme adottate dal Comitato europeo di
                                                               normalizzazione (CEN) sono utilizzate come me‫ڐ‬
                                                               todi di prova per dimostrare la conformità degli
                                                               articoli ai paragrafi 1 e 2.

      28.   Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato      Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del
            VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 clas‫ڐ‬         presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano
            sificate come cancerogene di categoria 1A o        le norme seguenti.
            1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria
            1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:        1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o
                                                                  l’uso:
            — cancerogene di categoria 1A (tabella
              3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella         — come sostanze,
              3.2) elencate nell’appendice 1,
                                                               — come componenti di altre sostanze, o
            — cancerogene di categoria 1B (tabella
              3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella         — nelle miscele,
              3.2) elencate nell’appendice 2.
                                                          per la vendita al pubblico quando la concentrazione
      29.   Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
            VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 clas‫ڐ‬
            sificate come mutagene sulle cellule germi‫ — ڐ‬al pertinente limite di concentrazione specifico in‫ڐ‬
            nali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o          dicato nell’allegato VI, parte 3, del
            mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2),         regolamento (CE) n. 1272/2008, o
            riportate come segue:
                                                               — alla pertinente concentrazione specificata nella di‫ڐ‬
            — mutagene di categoria 1A (tabella                  rettiva 1999/45/CE.
              3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella
              3.2) elencate nell’appendice 3,
                                                               Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comuni‫ڐ‬
                                                               tarie relative alla classificazione, all’imballaggio e al‫ڐ‬
            — mutagene di categoria 1B (tabella                l’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono
              3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella            garantire prima dell’immissione sul mercato che l’im‫ڐ‬
              3.2) elencate nell’appendice 4.                  ballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera
                                                               visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
      30.   Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato
            VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 clas‫« ڐ‬Uso ristretto agli utilizzatori professionali».
            sificate come tossiche per la riproduzione di
            categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche
                                                            2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
            per la riproduzione di categoria 1 o 2 (ta‫ڐ‬
            bella 3.2), riportate come segue:
                                                            a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali
                                                               definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella diret‫ڐ‬
            — tossiche per la riproduzione di categoria
                                                               tiva 2001/83/CE;
                 1A con effetti nocivi sulla funzione ses‫ڐ‬
                 suale e la fertilità o sullo sviluppo (ta‫ڐ‬
                 bella 3.1) o tossiche per la riproduzione b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella diret‫ڐ‬
                 di categoria 1 con R60 (Può ridurre la        tiva 76/768/CEE;
                 fertilità) o R61 (Può danneggiare i bam‫ڐ‬
                 bini non ancora nati) (tabella 3.2) elen‫ ڐ‬c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da
                 cate nell’appendice 5,                        olii minerali:

            — tossiche per la riproduzione di categoria           — ai combustibili per motori che sono sog‫ڐ‬
              1B con effetti nocivi sulla funzione ses‫ڐ‬             getti alla direttiva 98/70/CE,
              suale e la fertilità o sullo sviluppo (ta‫ڐ‬
              bella 3.1) o tossiche per la riproduzione           — agli articoli derivati dagli olii minerali, im‫ڐ‬
              di categoria 2 con R60 (Può ridurre la                piegati come combustibili o carburanti ne‫ڐ‬
              fertilità) o R61 (Può danneggiare i bam‫ڐ‬              gli impianti di combustione mobili o fissi,
              bini non ancora nati) (tabella 3.2) elen‫ڐ‬
              cate nell’appendice 6.                              — ai combustibili venduti in sistemi chiusi
                                                                    (ad esempio: bombole di gas liquido);

                                                               d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE ;

                                                               ŹM14 e) alle sostanze elencate nell'appendice
                                                                       11, colonna 1, per le applicazioni o
                                                                       gli usi elencati nell'appendice 11, co‫ڐ‬
                                                                       lonna 2. Qualora nella colonna 2 del‫ڐ‬
                                                                       l'appendice 11 è specificata una data,
                                                                       la deroga si applica fino a tale data. Ż
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 233

źM5

                           Colonna 1
                                                                                       Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                       Restrizioni
                          della miscela



      31. a)   Creosoto; olio di lavaggio                      1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato
                                                               o l’uso come sostanze o in miscele destinate a
                 N. CAS 8001-58-9                              essere utilizzate per il trattamento del legno. Inol‫ڐ‬
                                                               tre, il legno che ha subito tale trattamento non può
                 N. CE 232-287-5                               essere immesso sul mercato.

          b)   Olio di creosoto; olio di lavaggio
                                                               2.    In deroga al paragrafo 1:
                 N. CAS 61789-28-4

                 N. CE 263-047-8                             a) le sostanze e le miscele possono essere utiliz‫ڐ‬
                                                                zate per il trattamento del legno in impianti
          c)   Distillati (catrame di carbone), olii di naf‫ڐ‬    industriali oppure da parte di utilizzatori pro‫ڐ‬
               talene; olio naftalenico                         fessionali, cui si applica la legislazione comu‫ڐ‬
                                                                nitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi
                  N. CAS 84650-04-4                             trattamenti in situ solo se contengono:

                 N. CE 283-484-8
                                                                    i) una concentrazione di benzo(a)pirene infe‫ڐ‬
          d)   Olio di creosoto, frazione di acenaftene;               riore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e
               olio di lavaggio
                                                                    ii) una concentrazione di fenoli estraibili con
                 N. CAS 90640-84-9
                                                                        acqua inferiore al 3 % in peso.
                 N. CE 292-605-3
                                                                    Tali sostanze e miscele per l’uso del tratta‫ڐ‬
          e)   Distillati (catrame di carbone) di testa;
                                                                    mento del legno in impianti industriali oppure
               olio di antracene II
                                                                    da parte di utilizzatori professionali:
                 N. CAS 65996-91-0
                                                                    — possono essere immesse sul mercato sol‫ڐ‬
                 N. CE 266-026-1                                      tanto in imballaggi con una capacità pari
                                                                      o superiore a 20 litri,
          f) Olio di antracene

                 N. CAS 90640-80-5                                  — non possono essere vendute ai consumatori.

                 N. CE 292-602-7
                                                                    Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni co‫ڐ‬
          g)   Acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli           munitarie relative alla classificazione, all’imballag‫ڐ‬
               grezzi                                               gio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i forni‫ڐ‬
                                                                    tori devono garantire prima dell’immissione sul
                 N. CAS 65996-85-2                                  mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele
                                                                    rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la
                 N. CE 266-019-3                                    seguente dicitura:

          h)   Creosoto del legno
                                                                    «Unicamente per uso in impianti industriali oppure
                 N. CAS 8021-39-4                                   da parte di utilizzatori professionali»;

                 N. CE 232-419-1
                                                              b) il legno trattato in impianti industriali oppure
                                                                 da parte di utilizzatori professionali in confor‫ڐ‬
          i)   Olio di catrame a bassa temperatura,              mità della lettera a) che è immesso sul mercato
               estratti alcalini; residui di estrazione (car‫ڐ‬    per la prima volta o trattato nuovamente in situ,
               bone), residui alcalini di catrame di car‫ڐ‬        può essere impiegato solo per usi professionali
               bone a bassa temperatura                          e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee
                                                                 di telecomunicazione e di trasporto di energia
                  N. CAS 122384-78-5                             elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il
                                                                 sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;
                  N. CE 310-191-5

                                                               c) il divieto di immissione sul mercato previsto
                                                                  dal paragrafo 1 non si applica al legno che è
                                                                  stato trattato con le sostanze elencate alla voce
                                                                  31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre
                                                                  2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti
                                                                  usati.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 234

źM5

                           Colonna 1
                                                                                    Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela


                                                               3. Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b)
                                                               e c), non può essere utilizzato:


                                                               — all’interno di edifici, indipendentemente dalla
                                                                 loro destinazione,

                                                               — per giocattoli,

                                                               — in campi da gioco,

                                                               — in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica
                                                                 ricreazione all’aria aperta in cui vi è un rischio
                                                                 di frequenti contatti con la pelle,

                                                               — per la fabbricazione di mobili da giardino quali
                                                                 tavoli da picnic,

                                                               — per la fabbricazione, l’uso e qualsiasi nuovo
                                                                 trattamento di:


                                                                  — contenitori destinati a colture agricole,

                                                                  — imballaggi che possano entrare in contatto
                                                                    con prodotti greggi, intermedi e/o finiti de‫ڐ‬
                                                                    stinati all’alimentazione umana e/o ani‫ڐ‬
                                                                    male,

                                                                  — altri materiali che possono contaminare gli
                                                                    articoli sopracitati.




      32.    Cloroformio                                       Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del
                                                               presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano
               N. CAS 67-66-3                                  le norme seguenti.

               N. CE 200-663-8
                                                               1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono
      34.   1,1,2-tricloroetano                                ammessi:

               N. CAS 79-00-5
                                                               — come sostanze,
               N. CE 201-166-9

      35.   1,1,2,2-tetracloroetano                            — come componenti di altre sostanze o in mi‫ڐ‬
                                                                 scele in una concentrazione pari o superiore
               N. CAS 79-34-5                                    allo 0,1 % in peso,

               N. CE 201-197-8
                                                               qualora le sostanze o le miscele siano destinate
      36.   1,1,1,2-tetracloroetano                            alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffu‫ڐ‬
                                                               sive quali la pulizia di superfici o tessuti.
               N. CAS 630-20-6
                                                               2. Senza pregiudizio per l’applicazione di altre
      37.   Pentacloroetano
                                                               disposizioni comunitarie relative alla classifica‫ڐ‬
               N. CAS 76-01-7                                  zione, all’imballaggio ed all’etichettatura di so‫ڐ‬
                                                               stanze e miscele, i fornitori devono garantire prima
               N. CAS 76-01-7                                  dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di
                                                               tali sostanze e miscele che le contengono in con‫ڐ‬
      38.   1,1-dicloroetilene                                 centrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in
                                                               maniera visibile, leggibile ed indelebile la se‫ڐ‬
               N. CAS 75-35-4                                  guente dicitura:

               N. CE 200-864-0
                                                               «Unicamente per uso in impianti industriali».
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 235

źM5

                           Colonna 1
                                                                                   Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                          della miscela


                                                               A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:


                                                               a) ai medicinali per uso umano o veterinario de‫ڐ‬
                                                                  finiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla diret‫ڐ‬
                                                                  tiva 2001/83/CE;


                                                               b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva
                                                                  76/768/CEE.




      ŹM3 40.       Sostanze classificate come gas             1. È vietato l’uso come sostanze o miscele in
                    infiammabili di categoria 1 o 2, li‫ڐ‬       aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico
                    quidi infiammabili di categoria 1, 2       a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
                    o 3, solidi infiammabili di categoria
                    1 o 2, sostanze e miscele che, a con‫ڐ‬
                    tatto con l'acqua, sprigionano gas in‫ڐ‬     — lustrini metallici per decorazione, utilizzati
                    fiammabili di categoria 1, 2 o 3, li‫ڐ‬        principalmente nelle decorazioni,
                    quidi piroforici di categoria 1 o solidi
                    piroforici di categoria 1, anche se non    — neve e ghiaccio artificiale,
                    figurano nell'allegato VI, parte 3, del
                    regolamento (CE) n. 1272/2008. Ż
                                                               — simulatori di rumori intestinali,


                                                               — stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,


                                                               — imitazione di escrementi,


                                                               — sirene per feste,


                                                               — schiume e fiocchi per uso decorativo,


                                                               — ragnatele artificiali,


                                                               — bombette puzzolenti.


                                                               2. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni
                                                               comunitarie relative alla classificazione, all’imbal‫ڐ‬
                                                               laggio e all’etichettatura di sostanze, i fornitori
                                                               devono garantire prima dell’immissione sul mer‫ڐ‬
                                                               cato che l’imballaggio delle bombolette aerosol
                                                               summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile
                                                               ed indelebile la seguente dicitura:


                                                               «Uso riservato agli utilizzatori professionali».


                                                               3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono
                                                               applicabili agli aerosol di cui all’articolo 8, para‫ڐ‬
                                                               grafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consi‫ڐ‬
                                                               glio (***).


                                                               4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono
                                                               essere immessi sul mercato soltanto se conformi
                                                               alle condizioni previste.
                                                               ___________
                                                               (***) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                          della miscela




      41.   Esacloroetano                                      Non sono ammessi l’immissione sul mercato o
              N. CAS 67-72-1                                   l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere
                                                               impiegate nella produzione o nella lavorazione di
              N. CE 200-666-4
                                                               metalli non ferrosi.




      42.   Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a      Non sono ammessi l’immissione sul mercato o
            catena corta) (SCCP);                              l’uso come sostanze o componenti di altre so‫ڐ‬
              N. CE 287-476-5                                  stanze o in miscele con concentrazioni superiori
                                                               all’1 % in peso, destinate ad essere utilizzate:
              N. CAS 85535-84-8


                                                               — per la lavorazione dei metalli,



                                                               — per l’ingrasso del cuoio.




      43.   Coloranti azoici                                   1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o
                                                               più gruppi azoici, possono rilasciare una o più
                                                               delle ammine aromatiche elencate nell’appendice
                                                               8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30
                                                               mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti
                                                               colorate degli stessi, secondo i metodi di prova
                                                               riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati
                                                               in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare
                                                               in contatto diretto e prolungato con la pelle o la
                                                               cavità orale umana, quali ad esempio:



                                                               — capi d’abbigliamento, biancheria da letto,
                                                                 asciugamani, capelli posticci, parrucche, cap‫ڐ‬
                                                                 pelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi
                                                                 a pelo,



                                                               — calzature, guanti, cinturini per orologi, borse,
                                                                 portamonete/portafogli, cartelle porta docu‫ڐ‬
                                                                 menti, coprisedie, borse portate attorno al
                                                                 collo,



                                                               — giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti
                                                                 tessili o di cuoio,



                                                               — filati e tessuti destinati al consumatore finale.



                                                               2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al
                                                               paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato
                                                               solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 237

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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                     Restrizioni
                          della miscela


                                                               3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9,
                                                               «lista dei coloranti azoici» non possono essere
                                                               immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione
                                                               di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in
                                                               miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in
                                                               peso.




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      __________




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      45.   Difeniletere, ottabromo derivato                   1. L’immissione sul mercato o l’uso non sono
                                                               ammessi:
            C12H2Br8O
                                                               — come sostanze,



                                                               — come componenti di altre sostanze o in mi‫ڐ‬
                                                                 scele in una concentrazione superiore allo
                                                                 0,1 % in peso.



                                                               2. Non possono essere immessi sul mercato arti‫ڐ‬
                                                               coli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se
                                                               ne fa uso come di ritardante di fiamma, in concen‫ڐ‬
                                                               trazioni superiori allo 0,1 % in peso.



                                                               3.   A titolo di deroga, il punto 2 non si applica:



                                                               — agli articoli che erano in uso nella Comunità
                                                                 prima del 15 agosto 2004,



                                                               — alle apparecchiature elettriche ed elettroniche
                                                                 che rientrano nell’ambito di applicazione della
                                                                 direttiva 2002/95/CE.




      46.   a) Nonilfenolo                                     Non sono ammessi l’immissione sul mercato o
                                                               l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni
               C6H4(OH)C9H19                                   pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti
                                                               scopi:
                  N. CAS 25154-52-3

                  N. CE 246-672-0
                                                               1.   pulizie industriali e civili, tranne:
            b) Nonilfenoli etossilati

                  (C2H4O)nC15H24O
                                                                    — sistemi di lavaggio a secco chiusi e con‫ڐ‬
                                                                      trollati in cui il liquido di lavaggio viene
                                                                      riciclato o incenerito,
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 238

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                           Colonna 1
                                                                                    Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela




                                                                    — sistemi di lavaggio a trattamento speciale
                                                                      in cui il liquido di lavaggio viene riciclato
                                                                      o incenerito;

                                                               2.   pulizie domestiche;

                                                               3.   trattamento tessile e di pellame, tranne:

                                                                    — trattamento senza rilascio in acque di sca‫ڐ‬
                                                                      rico,

                                                                    — sistemi con trattamento speciale in cui
                                                                      l’acqua di lavorazione viene pretrattata
                                                                      per eliminare completamente le frazioni
                                                                      organiche prima del rilascio nelle acque
                                                                      di scarico biologiche (sgrassatura di pelli
                                                                      ovine);

                                                               4.   emulsionante in soluzioni agricole per capez‫ڐ‬
                                                                    zoli;

                                                               5.   lavorazione dei metalli, tranne:

                                                                    impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il
                                                                    liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

                                                               6.   industria della pasta di carta e della carta;

                                                               7.   prodotti cosmetici;

                                                               8.   altri prodotti per la cura personale, tranne:

                                                                    spermicidi;

                                                               9.   coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. Tutta‫ڐ‬
                                                                    via, le presenti restrizioni lasciano impregiudi‫ڐ‬
                                                                    cata fino alla loro scadenza la validità delle
                                                                    autorizzazioni nazionali relative ad antiparassi‫ڐ‬
                                                                    tari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati
                                                                    come coformulante, che siano state rilasciate
                                                                    prima del 17 luglio 2003.


      47.   Composti del cromo VI                              1. Il cemento e le miscele contenenti cemento
                                                               non possono essere immessi sul mercato o utiliz‫ڐ‬
                                                               zati se contengono, una volta mescolati con acqua,
                                                               oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile
                                                               sul peso totale secco del cemento.


                                                               2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma
                                                               restando l’applicazione di altre disposizioni comu‫ڐ‬
                                                               nitarie relative alla classificazione, all’imballaggio
                                                               ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori
                                                               devono garantire prima dell’immissione sul mer‫ڐ‬
                                                               cato che l’imballaggio del cemento o delle miscele
                                                               contenenti cemento rechi informazioni visibili, leg‫ڐ‬
                                                               gibili e indelebili riguardanti la data di confezio‫ڐ‬
                                                               namento, così come le condizioni di conservazione
                                                               e il periodo di conservazione adeguati a mantenere
                                                               attivo l’agente riducente e a mantenere il conte‫ڐ‬
                                                               nuto in cromo VI solubile al di sotto del limite
                                                               indicato al paragrafo 1.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 239

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                           Colonna 1
                                                                                     Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                     Restrizioni
                          della miscela


                                                               3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si
                                                               applicano all’immissione sul mercato e all’uso
                                                               di prodotti fabbricati mediante processi control‫ڐ‬
                                                               lati chiusi e interamente automatizzati, in cui il
                                                               cemento e le miscele contenenti cemento sono
                                                               manipolati unicamente da macchinari e nei quali
                                                               non esiste alcuna possibilità di contatto con la
                                                               pelle.




      48.   Toluene                                            Non sono ammessi l’immissione sul mercato o
                                                               l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni
              N. CAS 108-88-3                                  pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o
                                                               la miscela sono usate in adesivi o vernici spray
              N. CE 203-625-9                                  destinati alla vendita al pubblico.




      49.   Triclorobenzene                                    Non sono ammessi l’immissione sul mercato o
                                                               l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni
              N. CAS 120-82-1                                  pari o superiori allo 0,1 % in peso per qualunque
                                                               impiego, eccetto:
              N. CE 204-428-0
                                                               — come prodotto intermedio di sintesi, o

                                                               — come solvente di processo in applicazioni chi‫ڐ‬
                                                                 miche chiuse per reazioni di clorinazione, o

                                                               — nella fabbricazione dell’1,3,5-triammino-2,4,6-
                                                                 trinitrobenzene (TATB).




      50.   Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)            1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, non possono
                                                               essere immessi sul mercato o utilizzati per la pro‫ڐ‬
            a) Benzo[a]pirene (BaP)                            duzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii
                                                               diluenti aventi un contenuto:
                  N. CAS 50-32-8

            b) Benzo[e]pirene (BeP)                            — di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in
                                                                 peso), o
                  N. CAS 192-97-2
                                                               — un contenuto complessivo di tutti gli IPA
            c) Benzo[a]antracene (BaA)                           elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in
                                                                 peso).
                  N. CAS 56-55-3

            d) Crisene (CHR)                                   Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l’estratto
                                                               di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in
                  N. CAS 218-01-9                              peso, secondo la norma dell’Institute of Petroleum
                                                               IP346: 1998 (Determinazione dei PCA negli olii
            e) Benzo[b]fluorantene (BbFA)                      lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di
                                                               petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile
                  N. CAS 205-99-2
                                                               solfossido), purché il rispetto dei valori limite di
            f) Benzo[j]fluorantene (BjFA)                      BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione
                                                               dei valori misurati con l’estratto PCA, siano con‫ڐ‬
                  N. CAS 205-82-3                              trollati dal fabbricante o dall’importatore ogni sei
                                                               mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo,
            g) Benzo[k]fluorantene (BkFA)                      optando per il più prossimo.
                  N. CAS 207-08-9
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 240

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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela


                                                               2. Inoltre, non possono essere immessi sul mer‫ڐ‬
            h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA)                   cato pneumatici e battistrada per rigenerazione
                                                               fabbricati dopo il 1oo gennaio 2010 se contengono
                  N. CAS 53-70-3
                                                               oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati
                                                               nel paragrafo 1.

                                                               Tali limiti sono considerati rispettati se i composti
                                                               di gomma vulcanizzata non superano il limite
                                                               dello 0,35 % di HBay come misurato e calcolato
                                                               con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata —
                                                               determinazione dell’aromaticità degli olii nei com‫ڐ‬
                                                               posti di gomma vulcanizzata).


                                                               3. In deroga a quanto sopra stabilito, le disposi‫ڐ‬
                                                               zioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneu‫ڐ‬
                                                               matici rigenerati se il loro battistrada non contiene
                                                               oli diluenti che superano i limiti di cui al para‫ڐ‬
                                                               grafo 1.


                                                               4. Ai fini della presente voce, per «pneumatici»
                                                               si intendono i pneumatici di veicoli contemplati
                                                               nelle seguenti direttive:

                                                               — direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo
                                                                 e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che
                                                                 istituisce un quadro per l’omologazione dei
                                                                 veicoli a motore e dei loro rimorchi (*****),

                                                               — direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e
                                                                 del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa al‫ڐ‬
                                                                 l’omologazione dei trattori agricoli o forestali,
                                                                 dei loro rimorchi e delle loro macchine intercam‫ڐ‬
                                                                 biabili trainate, nonché dei sistemi, componenti
                                                                 ed entità tecniche di tali veicoli (******), e

                                                               — direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo
                                                                 e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa
                                                                 all’omologazione dei veicoli a motore a due o
                                                                 tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE
                                                                 del Consiglio (*******).
                                                               ___________
                                                                 (*****) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
                                                                (******) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
                                                               (*******) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.




      51.   I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE        1. Non possono essere utilizzati come sostanze o
            che coprono la sostanza):                          in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 %
                                                               in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e
                                                               negli articoli di puericultura.
            a) ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)


                  N. CAS 117-81-7
                                                               2. I giocattoli e gli articoli di puericultura conte‫ڐ‬
                                                               nenti tali ftalati in concentrazione superiore allo
                  N. CE 204-211-0                              0,1 % in peso del materiale plastificato non pos‫ڐ‬
                                                               sono essere immessi sul mercato.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 241

źM5

                           Colonna 1
                                                                                    Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela




                                                               3. La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio
            b) Dibutilftalato (DBP)                            2010, le misure previste relativamente alla pre‫ڐ‬
                                                               sente voce, alla luce di nuove informazioni scien‫ڐ‬
                  N. CAS 84-74-2
                                                               tifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e,
                  N. CE 201-557-4                              se del caso, dette misure sono modificate di con‫ڐ‬
                                                               seguenza.
            c) Benzilbutilftalato (BBP)

                  N. CAS 85-68-7                               4. Ai fini della presente voce, per «articoli di
                                                               puericultura» si intende qualsiasi prodotto desti‫ڐ‬
                  N. CE 201-622-7                              nato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene,
                                                               il nutrimento e il succhiare dei bambini.




      52.   I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE        1. Non possono essere utilizzati come sostanze o
            che coprono la sostanza):                          in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 %
                                                               in peso del materiale plastificato nei giocattoli e
            a) Diisononilftalato (DINP)                        negli articoli di puericultura che possono essere
                                                               messi in bocca dai bambini.
                  N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0

                  N. CE 249-079-5 e 271-090-9

            b) Diisodecilftalato (DIDP)                        2. I giocattoli e gli articoli di puericultura conte‫ڐ‬
                                                               nenti tali ftalati in concentrazione superiore allo
                  N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1               0,1 % in peso del materiale plastificato non pos‫ڐ‬
                                                               sono essere immessi sul mercato.
                  N. CE 247-977-1 e 271-091-4

            c) Ftalato di diottile (DNOP)

                  N. CAS 117-84-0                              3. La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio
                                                               2010, le misure previste relativamente alla pre‫ڐ‬
                  N. CE 204-214-7                              sente voce, alla luce di nuove informazioni scien‫ڐ‬
                                                               tifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e,
                                                               se del caso, dette misure sono modificate di con‫ڐ‬
                                                               seguenza.



                                                               4. Ai fini della presente voce, per «articoli di
                                                               puericultura» si intende qualsiasi prodotto desti‫ڐ‬
                                                               nato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene,
                                                               il nutrimento e il succhiare dei bambini.




źM9
      __________



źM5

      54.   2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)                 Non può essere immesso sul mercato dopo il
                                                               27 giugno 2010, per la vendita al pubblico,
              N. CAS 111-77-3                                  come componente di vernici, prodotti svernicianti,
                                                               detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per
              N. CE 203-906-6
                                                               pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo
                                                               0,1 % in peso.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 242

źM5

                           Colonna 1
                                                                                   Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                          della miscela


      55.   2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE)                 1. Non può essere immesso sul mercato per la
                                                               prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita
              N. CAS 112-34-5                                  al pubblico, come componente di vernici spray o
                                                               di detersivi spray in generatori di aerosol in con‫ڐ‬
              N. CE 203-961-6
                                                               centrazioni pari o superiori al 3 % in peso.

                                                               2. Le vernici spray e i detersivi spray in genera‫ڐ‬
                                                               tori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi
                                                               al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per
                                                               la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

                                                               3. Fatta salva l’applicazione delle altre disposi‫ڐ‬
                                                               zioni comunitarie in materia di classificazione, im‫ڐ‬
                                                               ballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle
                                                               miscele, i fornitori devono garantire prima dell’im‫ڐ‬
                                                               missione sul mercato che l’imballaggio delle ver‫ڐ‬
                                                               nici diverse dalle vernici spray contenenti DEGBE
                                                               in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso
                                                               immesse sul mercato per la vendita al pubblico
                                                               rechi entro il 27 dicembre 2010 in maniera visi‫ڐ‬
                                                               bile, leggibile e indelebile la seguente dicitura:

                                                               «Non utilizzare in dispositivi di verniciatura
                                                               spray».


      56.   Diisocianato di metilendifenile (MDI)              1. Non può essere immesso sul mercato dopo il
                                                               27 dicembre 2010, come componente di miscele in
              N. CAS 26447-40-5                                concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso
                                                               di MDI per la vendita al pubblico, a meno che i
              N. CE 247-714-0                                  fornitori non garantiscano prima dell’immissione
                                                               sul mercato che l’imballaggio:

                                                               a) contenga guanti protettivi conformi alle
                                                                  prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del
                                                                  Consiglio (**********);

                                                               b) rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile
                                                                  la seguente dicitura, e fatta salva l’applicazione
                                                                  delle altre disposizioni comunitarie in materia
                                                                  di classificazione, imballaggio ed etichettatura
                                                                  delle sostanze e delle miscele:

                                                                  «— L’uso di questo prodotto può provocare
                                                                     reazioni allergiche nei soggetti già sensibi‫ڐ‬
                                                                     lizzati ai diisocianati.

                                                                  — I soggetti affetti da asma, eczema o pro‫ڐ‬
                                                                    blemi della pelle dovrebbero evitare il con‫ڐ‬
                                                                    tatto, incluso il contatto cutaneo, con que‫ڐ‬
                                                                    sto prodotto.

                                                                  — Questo prodotto non dovrebbe essere uti‫ڐ‬
                                                                    lizzato in condizioni di scarsa ventilazione,
                                                                    a meno che non venga utilizzata una ma‫ڐ‬
                                                                    schera protettiva con un idoneo filtro anti‫ڐ‬
                                                                    gas (ad esempio di tipo A1 conforme alla
                                                                    norma EN 14387).»



                                                               2. A titolo di deroga, il paragrafo 1, lettera a),
                                                               non si applica agli adesivi termofusibili.
                                                               ___________
                                                               (**********) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 243

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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                     Restrizioni
                          della miscela


      57.   Cicloesano                                         1. Non può essere immesso sul mercato per la
                                                               prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita
              N. CAS 110-82-7                                  al pubblico, come componente di adesivi di con‫ڐ‬
                                                               tatto a base di neoprene in concentrazioni pari o
              N. CE 203-806-2                                  superiori allo 0,1 % in peso in confezioni superiori
                                                               a 350 g.

                                                               2. Gli adesivi di contatto a base di neoprene
                                                               contenenti cicloesano e non conformi al paragrafo
                                                               1 non sono immessi sul mercato per la vendita al
                                                               pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

                                                               3. Fatta salva l’applicazione delle altre disposi‫ڐ‬
                                                               zioni comunitarie in materia di classificazione, im‫ڐ‬
                                                               ballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle
                                                               miscele, i fornitori devono garantire prima dell’im‫ڐ‬
                                                               missione sul mercato che l’imballaggio degli ade‫ڐ‬
                                                               sivi di contatto a base di neoprene contenenti ci‫ڐ‬
                                                               cloesano in concentrazioni pari o superiori allo
                                                               0,1 % in peso, immessi sul mercato per la vendita
                                                               al pubblico dopo il 27 dicembre 2010 rechi in
                                                               maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente
                                                               dicitura:

                                                               «— Questo prodotto non deve essere utilizzato in
                                                                  condizioni di scarsa ventilazione.

                                                               — Questo prodotto non deve essere utilizzato per
                                                                 la posa di moquette.»


      58.   Nitrato di ammonio                                 1. Non può essere immesso sul mercato per la
                                                               prima volta dopo il 27 giugno 2010, come           so‫ڐ‬
              N. CAS 6484-52-2                                 stanza o in miscele contenenti più del 28 % in peso
                                                               di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per
              N. CE 229-347-8                                  l’impiego come concime solido, semplice o com‫ڐ‬
                                                               posto, salvo che tale concime non ottemperi alle
                                                               prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato
                                                               di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all’allegato
                                                               III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parla‫ڐ‬
                                                               mento europeo e del Consiglio (***********).

                                                               2. Non può essere immesso sul mercato dopo il
                                                               27 giugno 2010 come sostanza o in miscele conte‫ڐ‬
                                                               nenti il 16 % o più in peso di azoto in relazione al
                                                               nitrato di ammonio, fatta eccezione per la fornitura:

                                                               a) a utilizzatori a valle e distributori, incluse le per‫ڐ‬
                                                                  sone fisiche o giuridiche che possiedono una li‫ڐ‬
                                                                  cenza o un’autorizzazione conforme alla direttiva
                                                                  93/15/CEE del Consiglio (************);

                                                               b) ad agricoltori per l’uso in attività agricole, a
                                                                  tempo pieno o a tempo parziale, e non necessa‫ڐ‬
                                                                  riamente in relazione alle dimensioni della su‫ڐ‬
                                                                  perficie del terreno.

                                                                  Ai fini del presente paragrafo:

                                                                   i) per «agricoltore» si intende una persona fisica
                                                                      o giuridica o un’associazione di persone fisi‫ڐ‬
                                                                      che o giuridiche, indipendentemente dalla per‫ڐ‬
                                                                      sonalità giuridica conferita dal diritto nazio‫ڐ‬
                                                                      nale all’associazione e ai suoi membri, la cui
                                                                      azienda si trova nel territorio della Comunità a
                                                                      norma dell’articolo 299 del trattato e che eser‫ڐ‬
                                                                      cita un’attività agricola;
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 244

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      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela



                                                                  ii) per «attività agricola» si intende la produ‫ڐ‬
                                                                      zione, l’allevamento o la coltivazione di pro‫ڐ‬
                                                                      dotti agricoli, comprese la raccolta, la mungi‫ڐ‬
                                                                      tura, l’allevamento e la custodia degli animali
                                                                      per fini agricoli, nonché il mantenimento della
                                                                      terra in buone condizioni agronomiche e am‫ڐ‬
                                                                      bientali a norma dell’articolo 5 del
                                                                      regolamento (CE) n. 1782/2003 del
                                                                      Consiglio (*************);


                                                               c) a persone fisiche o giuridiche impegnate in at‫ڐ‬
                                                                  tività professionali quali l’orticultura, le colture
                                                                  vegetali in serre, la manutenzione di parchi,
                                                                  giardini o campi sportivi, attività forestali o al‫ڐ‬
                                                                  tre attività analoghe.


                                                               3. Tuttavia, per le restrizioni di cui al paragrafo 2,
                                                               gli Stati membri possono, per motivi
                                                               socio-economici e fino al 1o luglio 2014, applicare
                                                               un limite fino al 20 % in peso di azoto in relazione
                                                               al nitrato di ammonio per le sostanze e le miscele
                                                               immesse sul mercato all’interno dei rispettivi terri‫ڐ‬
                                                               tori. Essi ne informano la Commissione e gli altri
                                                               Stati membri.


                                                               ___________
                                                                 (***********) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
                                                                (************) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.
                                                               (*************) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.




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      59.   Diclorometano                                      1. Gli svernicianti contenenti diclorometano in
                                                               concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in
               CAS 75-09-2                                     peso:


               Numero CE: 200-838-9                            a) non sono immessi per la prima volta sul mer‫ڐ‬
                                                                  cato per essere venduti al pubblico o agli ope‫ڐ‬
                                                                  ratori professionali dopo il 6 dicembre 2010;

                                                               b) non sono immessi sul mercato per essere ven‫ڐ‬
                                                                  duti al pubblico o agli operatori professionali
                                                                  dopo il 6 dicembre 2011;

                                                               c) non sono utilizzati da operatori professionali
                                                                  dopo il 6 giugno 2012.

                                                                  Ai fini del presente punto si intende per:


                                                                   i)    «operatore professionale»: qualsiasi per‫ڐ‬
                                                                         sona fisica o giuridica, compresi i lavo‫ڐ‬
                                                                         ratori dipendenti e autonomi, che esegue
                                                                         lavori di sverniciatura nel corso della sua
                                                                         attività professionale al di fuori di un
                                                                         impianto industriale;


                                                                  ii)    «impianto industriale»: un impianto uti‫ڐ‬
                                                                         lizzato per attività di sverniciatura.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 245

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                           Colonna 1
                                                                                    Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela


                                                               2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri pos‫ڐ‬
                                                               sono autorizzare sul proprio territorio e per deter‫ڐ‬
                                                               minate attività l’impiego da parte di operatori pro‫ڐ‬
                                                               fessionali, aventi una preparazione specifica di
                                                               svernicianti contenenti diclorometano e possono
                                                               autorizzare l’immissione sul mercato di tali sver‫ڐ‬
                                                               nicianti per la vendita a detti operatori professio‫ڐ‬
                                                               nali.


                                                               Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga
                                                               definiscono disposizioni adeguate per la protezione
                                                               della salute e della sicurezza degli operatori pro‫ڐ‬
                                                               fessionali che utilizzano svernicianti contenenti di‫ڐ‬
                                                               clorometano e ne informano la Commissione.

                                                               Tali disposizioni prescrivono tra l’altro che un
                                                               operatore professionale sia in possesso di un cer‫ڐ‬
                                                               tificato accettato dallo Stato membro in cui lo
                                                               stesso soggetto opera, o fornisca altre prove docu‫ڐ‬
                                                               mentali a tal fine, oppure sia approvato dallo Stato
                                                               membro in questione, in modo da dimostrare pre‫ڐ‬
                                                               parazione e competenza specifiche ad utilizzare in
                                                               condizioni di sicurezza svernicianti contenenti di‫ڐ‬
                                                               clorometano.

                                                               La Commissione stila un elenco degli Stati mem‫ڐ‬
                                                               bri che si sono avvalsi della deroga di cui al pre‫ڐ‬
                                                               sente paragrafo e lo rende pubblico attraverso In‫ڐ‬
                                                               ternet.


                                                               3. Un operatore professionale che beneficia della
                                                               deroga di cui al paragrafo 2 opera soltanto negli
                                                               Stati membri che hanno fatto ricorso a tale deroga.
                                                               La formazione di cui al paragrafo 2 comprende
                                                               almeno gli aspetti seguenti:


                                                               a) consapevolezza, valutazione e gestione dei ri‫ڐ‬
                                                                  schi per la salute, comprese informazioni su
                                                                  sostituti esistenti o processi che, nelle loro con‫ڐ‬
                                                                  dizioni di utilizzazione, sono meno pericolosi
                                                                  per la salute e la sicurezza dei lavoratori;


                                                               b) uso di un’aerazione adeguata;


                                                               c) uso di dispositivi di protezione individuale ade‫ڐ‬
                                                                  guati conformi alla direttiva 89/686/CEE.


                                                               I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sostitui‫ڐ‬
                                                               scono di preferenza il diclorometano con un
                                                               agente o processo chimico che, nelle sue condi‫ڐ‬
                                                               zioni di utilizzazione, presenta rischi nulli o infe‫ڐ‬
                                                               riori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.


                                                               L’operatore professionale applica tutte le misure di
                                                               sicurezza pertinenti, compreso l’uso di dispositivi
                                                               di protezione individuale.
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 246

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                           Colonna 1
                                                                                    Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                    Restrizioni
                          della miscela


                                                               4. Fatte salve altre norme comunitarie in materia
                                                               di protezione dei lavoratori, gli svernicianti conte‫ڐ‬
                                                               nenti diclorometano in concentrazione uguale o
                                                               superiore allo 0,1 %, in peso, possono essere uti‫ڐ‬
                                                               lizzati in impianti industriali soltanto se sono sod‫ڐ‬
                                                               disfatte almeno le condizioni seguenti:


                                                               a) efficace aerazione in tutte le zone di lavora‫ڐ‬
                                                                  zione, in particolare quelle per il trattamento
                                                                  a umido e l’essiccazione degli articoli sverni‫ڐ‬
                                                                  ciati: aerazione locale per estrazione presso le
                                                                  vasche di sverniciatura, integrata da aerazione
                                                                  forzata in tali zone, al fine di ridurre al minimo
                                                                  l’esposizione e di ottemperare, ove tecnica‫ڐ‬
                                                                  mente possibile, ai pertinenti limiti di esposi‫ڐ‬
                                                                  zione professionale;

                                                               b) messa in atto di misure volte a ridurre al mi‫ڐ‬
                                                                  nimo l’evaporazione dalle vasche di svernicia‫ڐ‬
                                                                  tura, comprendenti: coperchi per coprire le va‫ڐ‬
                                                                  sche di sverniciatura eccetto durante il carico e
                                                                  lo scarico; dispositivi adeguati di carico e sca‫ڐ‬
                                                                  rico per le vasche di sverniciatura; e vasche di
                                                                  sverniciatura con acqua o acqua salata per ri‫ڐ‬
                                                                  muovere l’eccesso di solvente dopo lo scarico;

                                                               c) messa in atto di misure per la manipolazione in
                                                                  condizioni di sicurezza del diclorometano nelle
                                                                  vasche di sverniciatura, comprendenti: pompe e
                                                                  tubazioni per trasferire gli svernicianti nelle e
                                                                  dalle vasche di sverniciatura; e disposizioni
                                                                  adeguate per la pulitura delle vasche e la rimo‫ڐ‬
                                                                  zione dei residui in condizioni di sicurezza;

                                                               d) messa a disposizione di dispositivi di prote‫ڐ‬
                                                                  zione individuale conformi alla direttiva
                                                                  89/686/CEE, comprendenti: guanti protettivi
                                                                  adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti pro‫ڐ‬
                                                                  tettivi; e adeguati dispositivi di protezione delle
                                                                  vie respiratorie qualora non possa essere altri‫ڐ‬
                                                                  menti conseguita l’osservanza dei pertinenti li‫ڐ‬
                                                                  miti di esposizione professionale;

                                                               e) messa a disposizione degli operatori di infor‫ڐ‬
                                                                  mazioni, istruzioni e formazione adeguate ri‫ڐ‬
                                                                  guardo all’uso di tali dispositivi.


                                                               5. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie ri‫ڐ‬
                                                               guardanti la classificazione, l’imballaggio e l’eti‫ڐ‬
                                                               chettatura di sostanze e miscele pericolose, dal
                                                               6 dicembre 2011 gli svernicianti contenenti diclo‫ڐ‬
                                                               rometano in concentrazione uguale o superiore
                                                               allo 0,1 %, in peso, recano la seguente dicitura
                                                               visibile, leggibile e indelebile:


                                                               «Solo per usi industriali e l’utilizzo da parte di
                                                               operatori professionali approvati in taluni Stati
                                                               membri dell’Unione europea — verificare dove
                                                               ne sia autorizzato l’uso.»
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 247

źM5

                            Colonna 1
                                                                                   Colonna 2
       Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                   Restrizioni
                           della miscela

źM12

       60.   Acrilammide                                        Non può essere immessa sul mercato o utilizzata
                                                                come sostanza o componente di miscele in con‫ڐ‬
             N. CAS 79-06-1                                     centrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso per
                                                                applicazioni di consolidamento del suolo dopo il
                                                                5 novembre 2012.
19.9.2012            IT                           Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                                    L 252/1



                                                                      II
                                                            (Atti non legislativi)




                                                       REGOLAMENTI

                                   REGOLAMENTO (UE) N. 835/2012 DELLA COMMISSIONE
                                                         del 18 settembre 2012
             che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
             la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
                                          per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio)
                                                      (Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,                                                              conto del dibattito svoltosi in una riunione ad hoc di
                                                                                     esperti sulle attività di gestione dei rischi previste dal
                                                                                     regolamento (CE) n. 1907/2006 e dei risultati di uno
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,                             studio, pubblicato nel gennaio 2010, sull’impatto socioe­
                                                                                     conomico di un eventuale aggiornamento delle restrizioni
                                                                                     all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio nei gio­
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo                        ielli, nelle leghe per brasatura e nel PVC (4). Tutti gli
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registra­                      aspetti della restrizione sono stati oggetto di consulta­
zione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle so­                   zioni con le autorità competenti degli Stati membri re­
stanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per                       sponsabili dell’attuazione del regolamento (CE) n.
le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e                         1907/2006 e con le parti interessate.
che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commis­            (3)       Successivamente all’adozione del regolamento (UE) n.
sione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in                          494/2011, la Commissione è stata informata circa alcuni
particolare l’articolo 131,                                                          impieghi dei pigmenti di cadmio in determinati tipi di
                                                                                     materie plastiche, oggetto di restrizioni per la prima volta
                                                                                     in base al regolamento (UE) n. 494/2011, per cui non
considerando quanto segue:                                                           sembrano essere disponibili alternative idonee all’uso dei
                                                                                     composti del cadmio e per cui è opportuna una nuova
                                                                                     valutazione date le circostanze eccezionali di un processo
(1)   Il regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del                         di consultazione ristretto.
      20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE)
      n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
      concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizza­           (4)       La risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 auspica
      zione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)                         una strategia complessiva contro l’inquinamento dell’am­
      per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (2) ha modi­                      biente da cadmio comprendente misure specifiche per
      ficato la portata della restrizione sul cadmio e sui com­                      limitare l’uso del cadmio e stimolare lo sviluppo di nuove
      posti del cadmio, introducendo disposizioni applicabili                        soluzioni che consentano di sostituire il cadmio utilizzato
      alle bacchette per brasatura e ai gioielli conformemente                       nei coloranti, negli stabilizzanti e per la cadmiatura, e
      alla valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione                  chiede di limitare l’uso del cadmio ai casi per i quali
      dei rischi per il cadmio e l’ossido di cadmio (3).                             non esistono alternative appropriate.


(2)   Il regolamento (UE) n. 494/2011 ha ulteriormente esteso              (5)       Tenuto conto della risoluzione del Consiglio del 25 gen­
      le restrizioni vigenti in materia di utilizzo del cadmio e                     naio 1988, la Commissione, a norma dell’articolo 69 di
      dei composti del cadmio nei polimeri organici sintetici                        REACH, chiederà all’Agenzia europea per le sostanze chi­
      (materie plastiche) a tutte le materie plastiche, preve­                       miche di predisporre un fascicolo conforme alle prescri­
      dendo nel contempo un’eccezione per il PVC riciclato                           zioni dell’allegato XV sull’uso del cadmio e dei composti
      contenente cadmio nella fabbricazione di determinati                           del cadmio in quei tipi di materie plastiche per cui sono
      prodotti per l’edilizia. La deroga è stata concessa tenendo                    state per la prima volta previste restrizioni dal regola­
                                                                                     mento (UE) n. 494/2011.
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2.                                        (4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-
(3) GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6.                                            cadmium_en.pdf
L 252/2              IT                           Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                    19.9.2012


(6)   Fino alla conclusione della procedura di restrizione, la          HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
      restrizione all’uso del cadmio e dei suoi composti deve
      essere limitata ai tipi di materie plastiche elencate alla                                      Articolo 1
      voce 23 dell’allegato XVII prima dell’adozione del rego­
      lamento (UE) n. 494/2011.                                         L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato
                                                                        conformemente all’allegato del presente regolamento.
(7)   Per ragioni di certezza del diritto, il presente regolamento
                                                                                                      Articolo 2
      deve applicarsi a decorrere dal 10 dicembre 2011.
                                                                        Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli­
(8)   Le misure di cui al presente regolamento sono conformi            cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
      al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133
      del regolamento (CE) n. 1907/2006,                                Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2011.


                    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
                    ciascuno degli Stati membri.


                    Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012


                                                                                 Per la Commissione
                                                                                     Il presidente
                                                                               José Manuel BARROSO
19.9.2012           IT                             Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                                L 252/3


                                                                  ALLEGATO


            Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la tabella che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi
            di sostanze e delle miscele e le restrizioni è così modificata:
            1) nella colonna 2 della voce 23, il primo e il secondo paragrafo del punto 1 sono sostituiti dai seguenti:

                                                                         «1. Non è ammesso l’uso in miscele e articoli fabbricati
                                                                             partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di se­
                                                                             guito “materie plastiche”):
                                                                             — polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC)
                                                                               [3904 10] [3904 21]
                                                                             — poliuretano (PUR) [3909 50]
                                                                             — polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di
                                                                               quello impiegato per la produzione di mescole ma­
                                                                               dri colorate [3901 10]
                                                                             — acetato di cellulosa (CA) [3912 11]
                                                                             — acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]
                                                                             — resine epossidiche [3907 30]
                                                                             — resine a base di melammina — formaldeide (MF)
                                                                               [3909 20]
                                                                             — resine d’urea - formaldeide (UF) [3909 10]
                                                                             — poliesteri insaturi (UP) [3907 91]
                                                                             — tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]
                                                                             — tereftalato di polibutilene (PBT)
                                                                             — polistirene cristallo/standard [3903 11]
                                                                             — metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)
                                                                             — polietilene reticolato (VPE)
                                                                             — polistirene antiurto
                                                                             — polipropilene (PP) [3902 10]


                                                                         È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli
                                                                         fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il
                                                                         cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o
                                                                         superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.»



            2) nella colonna 2 della voce 23, al punto 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

                                                                         «Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma
                                                                         dell’articolo 69, chiede all’Agenzia europea per le sostanze
                                                                         chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescri­
                                                                         zioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottopo­
                                                                         sto a restrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle
                                                                         materie plastiche diverse da quelle elencate al primo para­
                                                                         grafo.»
L 252/4              IT                           Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                           19.9.2012


                                   REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 DELLA COMMISSIONE
                                                         del 18 settembre 2012
             recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
             Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
                                sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo
                                                      (Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,                                                          seguito «RAC») ritiene che la misura più adeguata a livello
                                                                                 dell’Unione per affrontare i rischi individuati riducendoli
                                                                                 in modo efficace sia il divieto dell’uso di piombo e dei
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,                         suoi composti nelle parti metalliche e non metalliche
                                                                                 degli articoli di gioielleria, nonché il divieto di immis­
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo                    sione sul mercato di tali articoli o loro parti, qualora la
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registra­                  concentrazione di piombo sia uguale o superiore a
zione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle so­               0,05 % in peso della parte, a meno che non si possa
stanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per                   dimostrare che il tasso di cessione del piombo dall’arti­
le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e                     colo di gioielleria o dalla parte di articolo non eccede
che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il                     0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commis­
sione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in               (4)    Nel parere del 15 settembre 2011, il Comitato per l’ana­
particolare l’articolo 68, paragrafo 1,                                          lisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic
                                                                                 Analysis, di seguito «SEAC») prende in considerazione il
                                                                                 divieto dell’uso di piombo e dei suoi composti negli
considerando quanto segue:                                                       articoli di gioielleria e di immissione sul mercato di tali
                                                                                 articoli, qualora la concentrazione di piombo sia uguale o
                                                                                 superiore a 0,05 %, in peso, di una qualsiasi singola parte
(1)   Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che, se uno                       dell’articolo. Tale misura è ritenuta la più adatta a livello
      Stato membro ritiene che la fabbricazione, l’immissione                    dell’Unione per affrontare i rischi identificati in termini di
      sul mercato o l’uso di una sostanza in quanto tale, in una                 proporzionalità dei vantaggi socioeconomici e dei costi
      miscela o in un articolo comporti un rischio per la salute                 socioeconomici. Poiché attualmente non sono disponibili
      umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato e                     metodi di prova della migrazione che riproducano la
      che richieda un’azione, esso predispone un fascicolo e                     situazione di tenere gli oggetti in bocca, il SEAC ritiene
      comunica la propria intenzione in tal senso all’Agenzia                    che la restrizione debba essere basata sul contenuto di
      europea delle sostanze chimiche («l’Agenzia»).                             piombo di ogni singola parte degli articoli di gioielleria e
                                                                                 non sul tasso di migrazione del piombo ceduto da tali
(2)   Il 15 aprile 2010 la Francia ha presentato all’Agenzia un                  articoli. Il SEAC raccomanda anche di prevedere esen­
      fascicolo a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del rego­                 zioni per il vetro cristallo, gli smalti vitrei, le componenti
      lamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare una pro­                     interne di orologi e le pietre preziose e semipreziose non
      cedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 del                  sintetiche o ricostituite.
      medesimo regolamento. Le informazioni contenute nel
      fascicolo dimostravano che, vista la loro abitudine di
      mettere gli oggetti in bocca, i bambini, specialmente               (5)    Il 23 settembre 2011 l’Agenzia ha trasmesso alla Com­
      quelli di età inferiore ai 36 mesi, possono essere ripetu­                 missione i pareri del RAC e del SEAC.
      tamente esposti al piombo ceduto dagli articoli di gio­
      ielleria. L’esposizione ripetuta al piombo può avere gravi
      ed irreversibili effetti di tipo neurocomportamentale e             (6)    Vista la mancanza di informazioni sulla cessione del
      sullo sviluppo neurologico, ai quali i bambini sono par­                   piombo quando gli oggetti vengono messi in bocca e
      ticolarmente sensibili poiché il loro sistema nervoso cen­                 l’assenza di alternative adeguate a tutti gli impieghi nel
      trale si trova ancora in fase di sviluppo. Il fascicolo dimo­              vetro cristallo e negli smalti vitrei, questi ultimi vengono
      stra che l’intervento a livello dell’Unione è necessario,                  esentati dalla presente misura. Il SEAC raccomanda inol­
      oltre alle eventuali misure già in vigore, per evitare il                  tre di esentare solo le categorie 1 e 2 del vetro cristallo
      più possibile l’esposizione al piombo e ai suoi composti                   (ovvero «Cristallo superiore» e «Cristallo al piombo») di
      contenuti negli articoli di gioielleria. Di conseguenza, il                cui all’allegato I della direttiva 69/493/CEE del Consiglio,
      fascicolo propone di vietare l’uso del piombo e dei suoi                   del 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legisla­
      composti negli articoli di gioielleria e l’immissione sul                  zioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (2). Tut­
      mercato di tali articoli qualora la migrazione del piombo                  tavia, anche le categorie di vetro cristallo 3 e 4 («vetro
      superi 0,09 μg/cm2/h.                                                      sonoro superiore, vetro sonoro») di cui alla suddetta di­
                                                                                 rettiva dovrebbero essere esentate dalla restrizione al fine
                                                                                 di garantire coerenza con l’esenzione di cui all’allegato
(3)   Nel parere del 10 marzo 2011, il Comitato per la valu­                     della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e
      tazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, di                      del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.                                      (2) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.
19.9.2012            IT                           Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                          L 252/5


      dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparec­        (10)   La Commissione deve effettuare una revisione dell’esen­
      chiature elettriche ed elettroniche (1), modificata dalla de­            zione del vetro cristallo, degli smalti vitrei e delle pietre
      cisione 2010/571/UE della Commissione (2), dato che il                   preziose e semipreziose alla luce dei nuovi dati scientifici
      loro contenuto di piombo è inferiore a quello delle ca­                  disponibili, compresa la migrazione del piombo da tali
      tegorie 1 e 2.                                                           usi esentati, la disponibilità di alternative adeguate non­
                                                                               ché l’elaborazione di metodi di prova della migrazione.
(7)   Per gli stessi motivi applicabili al vetro cristallo e agli
      smalti vitrei, le pietre preziose e semipreziose non sinte­
      tiche o ricostituite contenenti piombo come costituente           (11)   Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
      naturale devono essere esentate.                                         al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del rego­
                                                                               lamento (CE) n. 1907/2006,
(8)   Le componenti interne di orologi inaccessibili ai consu­
      matori devono essere esentate dalla restrizione, dato che         HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
      l’esposizione al piombo in esse contenuto può essere
      esclusa.
                                                                                                      Articolo 1
(9)   La restrizione dell’immissione sul mercato di gioielli usati
                                                                        L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato
      e antichi avrebbe un impatto socioeconomico notevole,
                                                                        conformemente all’allegato del presente regolamento.
      dato che tali articoli perderebbero il loro valore commer­
      ciale nell’Unione e vi sarebbero difficoltà di applicazione
      della normativa. Di conseguenza gli articoli di gioielleria                                     Articolo 2
      immessi sul mercato per la prima volta fino a 12 mesi
      dopo l’entrata in vigore della restrizione, nonché gli ar­        Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
      ticoli di gioielleria antica importati devono essere esentati     successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
      dalla restrizione.                                                europea.


                    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
                    ciascuno degli Stati membri.


                    Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012


                                                                                 Per la Commissione
                                                                                     Il presidente
                                                                               José Manuel BARROSO




(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(2) GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28.
L 252/6           IT                              Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                                       19.9.2012


                                                                  ALLEGATO


          Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce 63:


               «63. Piombo                              1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di
                      Numero CAS 7439-92-1                 gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale
                        Numero CE 231-100-4                parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso .
                       e suoi composti                  2. Ai fini del paragrafo 1:
                                                           i) “articoli di gioielleria” comprende gli articoli di gioielleria e di bigiot­
                                                              teria e gli accessori per capelli, inclusi:
                                                              a) braccialetti, collane e anelli;
                                                              b) articoli di gioielleria per piercing;
                                                              c) orologi da polso e bracciali da uomo;
                                                              d) spille e gemelli per polsini;
                                                           ii) “singole parti” comprende i materiali che costituiscono l’articolo di
                                                               gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria.
                                                        3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o
                                                           utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.
                                                        4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
                                                           a) al vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della
                                                              direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*);
                                                           b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
                                                           c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce
                                                              NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle
                                                              trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostan­
                                                              ze;
                                                           d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione,
                                                              vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di
                                                              almeno 500 °C.
                                                        5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria
                                                           immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli
                                                           articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.
                                                        6. Entro il 9 ottobre 2017, la Commissione effettua una nuova valutazione
                                                           della presente voce, alla luce delle nuove informazioni scientifiche, com­
                                                           presa la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli
                                                           articoli di cui al paragrafo 1 e, se opportuno, modifica la presente
                                                           voce di conseguenza.

               (*) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.»
2006R1907 — IT — 01.06.2012 — 012.001 — 237

źM5

                           Colonna 1
                                                                                     Colonna 2
      Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o
                                                                                     Restrizioni
                          della miscela


                                                               3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9,
                                                               «lista dei coloranti azoici» non possono essere
                                                               immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione
                                                               di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in
                                                               miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in
                                                               peso.




źM9

      __________




źM5

      45.   Difeniletere, ottabromo derivato                   1. L’immissione sul mercato o l’uso non sono
                                                               ammessi:
            C12H2Br8O
                                                               — come sostanze,



                                                               — come componenti di altre sostanze o in mi‫ڐ‬
                                                                 scele in una concentrazione superiore allo
                                                                 0,1 % in peso.



                                                               2. Non possono essere immessi sul mercato arti‫ڐ‬
                                                               coli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se
                                                               ne fa uso come di ritardante di fiamma, in concen‫ڐ‬
                                                               trazioni superiori allo 0,1 % in peso.



                                                               3.   A titolo di deroga, il punto 2 non si applica:



                                                               — agli articoli che erano in uso nella Comunità
                                                                 prima del 15 agosto 2004,



                                                               — alle apparecchiature elettriche ed elettroniche
                                                                 che rientrano nell’ambito di applicazione della
                                                                 direttiva 2002/95/CE.




      46.   a) Nonilfenolo                                     Non sono ammessi l’immissione sul mercato o
                                                               l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni
               C6H4(OH)C9H19                                   pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti
                                                               scopi:
                  N. CAS 25154-52-3

                  N. CE 246-672-0
                                                               1.   pulizie industriali e civili, tranne:
            b) Nonilfenoli etossilati

                  (C2H4O)nC15H24O
                                                                    — sistemi di lavaggio a secco chiusi e con‫ڐ‬
                                                                      trollati in cui il liquido di lavaggio viene
                                                                      riciclato o incenerito,
Massa articolo                                                                                      Le destinazioni uso SVHC sono solo esemplificative    Masse in g
                                                                      93 g
                                                                                                                                         Massa SVHC in     % SVHC nell'articolo 
Nome SVHC                                                                  EC Number   CAS Number   Massa SVHC in case Massa SVHC guaina compo n               Peso/peso                 Azioni

α,α‐Bis[4‐(dimethylamino)phenyl]‐4 (phenylamino)naphthalene‐1‐
methanol  (C.I. Solvent Blue 4) <em>[with â‰¥ 0.1% of Michler's ketone 
(EC No. 202‐027‐5) or Michler's base (EC No. 202‐959‐2)]</em>              229‐851‐8   6786‐83‐0                  0,0250               0,0010                            0,02796   Informazione

N,N,N',N'‐tetramethyl‐4,4'‐methylenedianiline (Michler’s base)           202‐959‐2   101‐61‐1                                                                          0,00000   nessuna azione
1,3,5‐tris[(2S and 2R)‐2,3‐epoxypropyl]‐1,3,5‐triazine‐2,4,6‐(1H,3H,5H)‐
trione (β‐TGIC)                                                           423‐400‐0   59653‐74‐6                                                                        0,00000   nessuna azione
Diboron trioxide                                                           215‐125‐8   1303‐86‐2                                                                         0,00000   nessuna azione
1,2‐bis(2‐methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme)                          203‐977‐3   112‐49‐2                                                                          0,00000   nessuna azione
4,4'‐bis(dimethylamino)‐4''‐(methylamino)trityl alcohol <em>[with â‰¥ 
0.1% of Michler's ketone (EC No. 202‐027‐5) or Michler's base (EC No. 
202‐959‐2)]</em>                                                           209‐218‐2   561‐41‐1                                                                          0,00000   nessuna azione

Lead(II) bis(methanesulfonate)                                             401‐750‐5   17570‐76‐2                 4,0000                                                 4,30108   Notifica per l'uso
Formamide                                                                  200‐842‐0   75‐12‐7                                                                           0,00000   nessuna azione
Massa compressore                                                                       23000 g           Massa SVHC                Le destinazioni uso SVHC sono solo esemplificative
Massa carter                                                                              450 g                             0,40500 g
Massa serbatoio                                                                         10000 g                            20,00000 g

                                                                                                                                                                                           % SVHC 
                                                                                                          Concentrazione SVHC in      Concentrazione SVHC in                             nell'articolo 
Nome Sostanza                                                               EC Number        CAS Number   carter [ %]                 serbatoio [ %]                                      Peso/peso            Azioni

α,α‐Bis[4‐(dimethylamino)phenyl]‐4 (phenylamino)naphthalene‐1‐
methanol  (C.I. Solvent Blue 4) <em>[with â‰¥ 0.1% of Michler's ketone 
(EC No. 202‐027‐5) or Michler's base (EC No. 202‐959‐2)]</em>               229‐851‐8        6786‐83‐0                       0,0900                     0,2000                                 0,08872    Informazione

N,N,N',N'‐tetramethyl‐4,4'‐methylenedianiline (Michler’s base)           202‐959‐2         101‐61‐1                                                                                          0,00000    nessuna azione
1,3,5‐tris[(2S and 2R)‐2,3‐epoxypropyl]‐1,3,5‐triazine‐2,4,6‐(1H,3H,5H)‐
trione (β‐TGIC)                                                           423‐400‐0         59653‐74‐6                                                                                        0,00000    nessuna azione
Diboron trioxide                                                           215‐125‐8         1303‐86‐2                                                                                         0,00000    nessuna azione
1,2‐bis(2‐methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme)                          203‐977‐3         112‐49‐2                                                                                          0,00000    nessuna azione
4,4'‐bis(dimethylamino)‐4''‐(methylamino)trityl alcohol <em>[with â‰¥ 
0.1% of Michler's ketone (EC No. 202‐027‐5) or Michler's base (EC No. 202‐
959‐2)]</em>                                                               209‐218‐2         561‐41‐1                                                                                          0,00000    nessuna azione

Lead(II) bis(methanesulfonate)                                              401‐750‐5        17570‐76‐2                                                                                        0,00000    nessuna azione
Formamide                                                                   200‐842‐0        75‐12‐7                                                                                           0,00000    nessuna azione
Roma,


                                                                           AGLI ASSESSORATI
                                                                               ALLA SANITA’
                                                                                  LORO SEDI
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA                          ALLE ASSOCIAZIONI
                   UFFICIO IV
          DELL’EX MINISTERO DELLA SALUTE                                      DI CATEGORIA
                                                                                  LORO SEDI
N. DGPREV/IV/…
Risposta al Foglio del……………….…




OGGETTO: Circolare recante modalità di “smaltimento scorte delle sostanze immesse sul mercato
con etichette non conformi alle disposizioni sia del regolamento (CE) n. 1272/2008 sia del
regolamento (CE) n. 790/2009”.


A partire dalla data del 1 dicembre 2010 i sei mesi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52 e successive modifiche ed integrazioni concernente lo smaltimento delle scorte delle sostanze
immesse sul mercato con etichette non aggiornate al primo ATP del regolamento (CE) n.1272/2008,
non sono più concessi in quanto non conformi alle disposizioni sia del regolamento (CE) n.
1272/2008 sia del regolamento (CE) n. 790/2009.

A partire dalla data del 1 dicembre 2010 le scorte non esaurite delle sostanze immesse sul mercato
con etichette non aggiornate ad un nuovo ATP del regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere
ritirate dal commercio.




                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                     (Dott. Fabrizio Oleari)



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
    (Dott.ssa Liliana La Sala)



Il Dirigente Referente
(Dott. Pietro Pistolese)
1976L0768 — IT — 01.03.2010 — 027.001 — 17

▼B
                                         ALLEGATO I

     ELENCO        INDICATIVO         PER CATEGORIA                 DEI   PRODOTTI
                                      COSMETICI
     — Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)
     — Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
     — Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
     — Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.
     — Saponi di bellezza, saponi deodoranti, ecc.
     — Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia
     — Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
     — Prodotti per la depilazione
     — Deodoranti ed antisudoriferi
     — Prodotti per la cura dei capelli:
        — tinture per capelli e decoloranti
        — prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
        — prodotti per la messa in piega
        — prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
        — prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
        — prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
     — Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
     — Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
     — Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
     — Prodotti per la cura dei denti e della bocca
     — Prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse
     — Prodotti per cure intime esterne
     — Prodotti solari
     — Prodotti abbrozanti senza sole
     — Prodotti per schiarire la pelle
     — Prodotti antirughe
Classificazioni di pericolo che rendono applicabili le                                   Sostanze che rendono applicabili le disposizioni del
disposizioni del regolamento CLP relative alle chiusure di sicurezza per                 regolamento CLP relative alle chiusure di sicurezza per bambini e/o alle
bambini e/o alle avvertenze riconoscibili al tatto                                       avvertenze riconoscibili al tatto

Classe (categoria) di pericolo                                  Chiusure                 Identificazione della sostanza   Limite di            Chiusure    Avvertenze
                                                                            Avvertenze
                                                                    di                                                    concentrazione       di          riconosci-
                                                                            riconosci                                                                      bili al tatto
                                                                sicurezza                                                                      sicurezza
                                                                               bili al
                                                                   per                                                                         per
                                                                               tatto
                                                                 bambini                                                                       bambini

Tossicità acuta (categoria da 1 a 3)                               9            9        Metanolo                         t 3%                     9

Tossicità acuta (categoria 4)                                                   9        Diclorometano                    t 1%                     9

STOT – esposizione singola (categoria 1)                           9            9

STOT – esposizione singola (categoria 2)                                        9

STOT – esposizione ripetuta (categoria 1)                          9            9

STOT – esposizione ripetuta (categoria 2)                                       9

Corrosione della pelle (categoria 1A, 1B e 1C)                     9            9

Sensibilizzazione delle vie respiratorie (categoria 1)                          9

Pericolo in caso di aspirazione (categoria 1)
Non aerosol o se in un recipiente munito di un dispositivo di      9
nebulizzazione sigillato

Pericolo in caso di aspirazione (categoria 1)                      9            9

Mutagenicità sulle cellule germinali (categoria 2)                              9

Cancerogenicità (categoria 2)                                                   9

Tossicità per la riproduzione (categoria 2)                                     9

Gas infiammabili (categoria 1 e 2)                                              9

Liquidi infiammabili (categoria 1 e 2)                                          9

Solidi infiammabili (categoria 1 e 2)                                           9
1.7.2011             IT                                Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                               L 174/101


                                                                     ALLEGATO III


                                     Applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1


                                               Esenzione                                            Ambito e date di applicazione

           1              Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (com­
                          patte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

           1 a)           Per usi generali di illuminazione < 30 W: 5 mg                   Scade il 31 dicembre 2011; possono essere
                                                                                           utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il
                                                                                           31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre
                                                                                           2012; devono essere utilizzati 2,5 mg per
                                                                                           tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2012

           1 b)           Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 5 mg          Scade il 31 dicembre 2011; possono essere
                                                                                           utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il
                                                                                           31 dicembre 2011

           1 c)           Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg

           1 d)           Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg

           1 e)           Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                          circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm               2011; possono essere utilizzati 7 mg per tubo
                                                                                           di scarica dopo il 31 dicembre 2011

           1 f)           Per usi speciali: 5 mg

           2 a)           Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio
                          per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di
                          (per lampada):

           2 a) 1)        Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro          Scade il 31 dicembre 2011; possono essere
                          < 9 mm (per esempio T2): 5 mg                                    utilizzati 4 mg per lampada dopo il 31
                                                                                           dicembre 2011

           2 a) 2)        Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro          Scade il 31 dicembre 2011; possono essere
                          ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 5 mg                          utilizzati 3 mg per lampada dopo il 31
                                                                                           dicembre 2011

           2 a) 3)        Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro          Scade il 31 dicembre 2011; possono essere
                          > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 5 mg                         utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31
                                                                                           dicembre 2011

           2 a) 4)        Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro          Scade il 31 dicembre 2012; possono essere
                          > 28 mm (per esempio T12): 5 mg                                  utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31
                                                                                           dicembre 2012

           2 a) 5)        Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000 h): 8 mg            Scade il 31 dicembre 2011; possono essere
                                                                                           utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31
                                                                                           dicembre 2011

           2 b)           Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo
                          di (per lampada):

           2 b) 1)        Lampade lineari alofosfato con tubo di diametro > 28 mm          Scade il 13 aprile 2012
                          (per esempio T10 e T12): 10 mg

           2 b) 2)        Lampade non lineari alofosfato (tutti i diametri): 15 mg         Scade il 13 aprile 2016

           2 b) 3)        Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro              Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                          > 17 mm (per esempio T9)                                         2011; possono essere utilizzati 15 mg per lam­
                                                                                           pada dopo il 31 dicembre 2011

           2 b) 4)        Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali   Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                          (per esempio lampade a induzione)                                2011; possono essere utilizzati 15 mg per lam­
                                                                                           pada dopo il 31 dicembre 2011
L 174/102              IT                               Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                              1.7.2011


                                                Esenzione                                           Ambito e date di applicazione

            3               Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade
                            fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi
                            speciali fino ad un massimo di (per lampada):

            3 a)            Lampade corte (≤ 500 mm)                                       Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                                                                                           2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per
                                                                                           lampada dopo il 31 dicembre 2011

            3 b)            Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm)                          Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                                                                                           2011; possono essere utilizzati 5 mg per lam­
                                                                                           pada dopo il 31 dicembre 2011

            3 c)            Lampade lunghe (> 1 500 mm)                                    Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                                                                                           2011; possono essere utilizzati 13 mg per lam­
                                                                                           pada dopo il 31 dicembre 2011

            4 a)            Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per     Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                            lampada):                                                      2011; possono essere utilizzati 15 mg per lam­
                                                                                           pada dopo il 31 dicembre 2011

            4 b)            Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per
                            usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per
                            tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica
                            migliorato Ra > 60:

            4 b)-I          P ≤ 155 W                                                      Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                                                                                           2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo
                                                                                           di scarica dopo il 31 dicembre 2011

            4 b)-II         155 W < P ≤ 405 W                                              Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                                                                                           2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo
                                                                                           di scarica dopo il 31 dicembre 2011

            4 b)-III        P > 405 W                                                      Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                                                                                           2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo
                                                                                           di scarica dopo il 31 dicembre 2011

            4 c)            Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore)
                            per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di
                            (per tubo di scarica):

            4 c)-I          P ≤ 155 W                                                      Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                                                                                           2011; possono essere utilizzati 25 mg per tubo
                                                                                           di scarica dopo il 31 dicembre 2011

            4 c)-II         155 W < P ≤ 405 W                                              Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                                                                                           2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo
                                                                                           di scarica dopo il 31 dicembre 2011

            4 c)-III        P > 405 W                                                      Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre
                                                                                           2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo
                                                                                           di scarica dopo il 31 dicembre 2011

            4 d)            Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore)      Scade il 13 aprile 2015
                            (HPMV)

            4 e)            Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH)

            4 f)            Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non
                            espressamente menzionate nel presente allegato

            5 a)            Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici

            5 b)            Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non supe­
                            riore allo 0,2 % in peso
1.7.2011              IT                                Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                                L 174/103


                                                Esenzione                                            Ambito e date di applicazione

           6 a)            Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla
                           lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente
                           fino allo 0,35 % di piombo in peso

           6 b)            Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente
                           fino allo 0,4 % di piombo in peso

           6 c)            Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso

           7 a)            Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia
                           leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo
                           in peso)

           7 b)            Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di
                           memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete de­
                           stinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, non­
                           ché gestione di rete nell’ambito delle telecomunicazioni

           7 c)-I          Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel
                           vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei
                           condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una
                           matrice di vetro o ceramica

           7 c)-II         Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una
                           tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore

           7 c)-III        Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una        Scade il 1o gennaio 2013 e successivamente a
                           tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC                tale data può essere utilizzato in pezzi di ri­
                                                                                            cambio per AEE immesse sul mercato prima
                                                                                            del 1o gennaio 2013

           8 a)            Cadmio e suoi componenti in termofusibili monouso a pa­          Scade il 1o gennaio 2012 e successivamente a
                           stiglia                                                          tale data può essere utilizzato in pezzi di ri­
                                                                                            cambio per AEE immesse sul mercato prima
                                                                                            del 1o gennaio 2012

           8 b)            Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici

           9               Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di
                           raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assor­
                           bimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione di raffred­
                           damento)

           9 b)            Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti
                           refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventila­
                           zione, condizionamento e refrigerazione)

           11 a)           Piombo in sistemi di connettori a pin conformi «C-press».        Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per
                                                                                            AEE immesse sul mercato prima del
                                                                                            24 settembre 2010

           11 b)           Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di con­     Scade il 1o gennaio 2013 e successivamente a
                           nettori a pin conformi «C-press»                                 tale data può essere utilizzato in pezzi di ri­
                                                                                            cambio per AEE immesse sul mercato prima
                                                                                            del 1o gennaio 2013

           12              Piombo come materiale di rivestimento per l’anello «C-Ring»      Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per
                           dei moduli a conduzione termica                                  AEE immesse sul mercato prima del
                                                                                            24 settembre 2010

           13 a)           Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche

           13 b)           Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per
                           campioni di riflessione

           14              Piombo in saldature costituite da più di due elementi per la     Scaduta il 1o gennaio 2011 e successivamente
                           connessione fra i piedini e l’involucro dei microprocessori,     a tale data può essere utilizzato in pezzi di
                           aventi un contenuto di piombo superiore all’80 % ma infe­        ricambio per AEE immesse sul mercato prima
                           riore all’85 % in peso                                           del 1o gennaio 2011
L 174/104           IT                                    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                                  1.7.2011


                                                 Esenzione                                                Ambito e date di applicazione

            15           Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una con­
                         nessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il
                         carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configura­
                         zione «Flip Chip»
            16           Piombo in lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti            Scade il 1o settembre 2013
                         di silicato
            17           Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade
                         HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni
                         professionali per la reprografia
            18 a)        Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino                 Scaduta il 1o gennaio 2011
                         all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate
                         come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo,
                         la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi foto­
                         chimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosfore­
                         scenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb]
            18 b)        Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino
                         all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate
                         come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti
                         come BSP (BaSi2O5:Pb)
            19           Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici                  Scaduta il 1o giugno 2011
                         come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama
                         secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving
                         Lamps).
            20           Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati            Scaduta il 1o giugno 2011
                         anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte uti­
                         lizzate negli schermi a cristalli liquidi (LCD).
            21           Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applica­
                         zione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-
                         calcico
            23           Piombo nelle finizioni di componenti «fine pitch», esclusi i            Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per
                         connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore                            AEE immesse sul mercato prima del 24
                                                                                                 settembre 2010
            24           Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti
                         capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti
                         metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare
            25           Ossido di piombo negli schermi ad emissione di elettroni
                         (surface conduction electron emitter displays — SED) utiliz­
                         zato negli elementi strutturali, in particolare il sigillo realiz­
                         zato in miscela vetrificabile (frit) e l’anello realizzato in pasta
                         vetrificabile
            26           Ossido di piombo nell’involucro di vetro delle lampade di               Scaduta il 1o giugno 2011
                         Wood
            27           Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasdut­              Scaduta il 24 settembre 2010
                         tori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un
                         funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza
                         acustica pari o superiori a 125 dB SPL)
            29           Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all’allegato I
                         (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consi­
                         glio (1)
            30           Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o mec­
                         canica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice
                         coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta po­
                         tenza con livelli di pressione acustica pari o superiori a
                         100 dB (A).
            31           Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade
                         fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio,
                         negli schermi a cristalli liquidi o nell’illuminazione per in­
                         terni o industriale)
            32           Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela
                         vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i
                         tubi laser ad argon e kripton
1.7.2011           IT                                Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                       L 174/105


                                             Esenzione                                            Ambito e date di applicazione

           33           Piombo in saldature di cavi sottili in rame di diametro pari o
                        inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza
           34           Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet
           36           Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi   Scaduta il 1o luglio 2010
                        nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg
           37           Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione
                        sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato
           38           Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate
                        su ossido di berillio legato all’alluminio
           39           Cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 μg Cd        Scade il 1o luglio 2014
                        per mm2 di superficie emettitrice luminosa) per uso in si­
                        stemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido
           (1) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.
L 174/106            IT                              Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                                 1.7.2011


                                                                  ALLEGATO IV


            Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, specifica per i
                                    dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo

            Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti
             1. Piombo, cadmio e mercurio nei rivelatori di radiazioni ionizzanti.

             2. Cuscinetti di piombo nei tubi radiogeni.

             3. Piombo nei dispositivi elettromagnetici per l’amplificazione delle radiazioni: MCP (micro-channel plate, amplificatori
                di elettroni miniaturizzati) e lastra capillare.

             4. Piombo nella miscela vetrificabile (frit) dei tubi a raggi X e degli intensificatori d’immagini e piombo nel legante in
                miscela vetrificabile (frit) per l’assemblaggio di laser a gas e per i tubi a vuoto che convertono le radiazioni
                elettromagnetiche in elettroni.

             5. Piombo nelle schermature contro le radiazioni ionizzanti.

             6. Piombo negli oggetti per le prove a raggi X.

             7. Stearato di piombo nella tecnica della diffrazione dei raggi X da cristalli.

             8. Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili.

            Sensori, rilevatori ed elettrodi
            1a. Piombo e cadmio in elettrodi iono-selettivi, compreso il vetro degli elettrodi pH.

            1b. Anodi di piombo in sensori elettrochimici per la rilevazione di ossigeno.

            1c. Piombo, cadmio e mercurio in rivelatori di infrarossi.

            1d. Mercurio in elettrodi di riferimento: cloruro di mercurio a basso tenore di mercurio, solfato di mercurio e ossido di
                mercurio.

            Altro
             9. Cadmio nei laser elio-cadmio.

            10. Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico.

            11. Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica.

            12. Piombo e cadmio in legami metallici con materiali superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID.

            13. Piombo nei contrappesi.

            14. Piombo nei materiali piezoelettrici costituiti da un unico cristallo per i trasduttori a ultrasuoni.

            15. Piombo nelle saldature dei trasduttori a ultrasuoni.

            16. Mercurio in ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e in interruttori e relè RF
                ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (massimo 20 mg di mercurio per interruttore o relè).

            17. Piombo nelle saldature nei defibrillatori di emergenza portatili.

            18. Piombo nelle saldature di moduli ad alte prestazioni di diagnostica per immagini (imaging) a infrarossi per rilevare
                l’intervallo 8-14 μm.

            19. Piombo nei cristalli liquidi degli schermi in silicio (LCoS).

            20. Cadmio nei filtri per la misura dei raggi X.
L 197/58           IT                               Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                                     24.7.2012


                                                                  ALLEGATO III


                                    CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

           1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

           2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2

           3. Lampade

           4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:

             elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; ap­
             parecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e
             apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori
             automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature
             appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

           5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:

             elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparec­
             chiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi
             medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di
             corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

           6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
24.7.2012           IT                                 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                                        L 197/59


                                                                     ALLEGATO IV


                             Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III

            1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
              Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori,
              pompe di calore, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

            2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
              Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook.

            3. Lampade
              Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese
              lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa
              pressione, LED.

            4. Apparecchiature di grandi dimensioni
              Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari,
              apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle
              chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine
              a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribui­
              scono automaticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici.

            5. Apparecchiature di piccole dimensioni
              Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro,
              tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie e orologi, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparec­
              chi per la cura del corpo, calcolatrici, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti
              musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive,
              computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termo­
              stati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di con­
              trollo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti, piccole apparecchiature con pannelli fotovol­
              taici integrati.

            6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
              Telefoni cellulari, navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili, router, PC, stampanti, telefoni.
24.7.2012           IT                               Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                                    L 197/63


                                                                   ALLEGATO VII


            Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui
                                                      all'articolo 8, paragrafo 2

            1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, le miscele e i componenti
               seguenti:


               — condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre
                 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (1),


               — componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori,


               — pile,


               — circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore
                 a 10 cm2,


               — cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore,


               — plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati,


               — rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto,


               — tubi catodici,


               — clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC),


               — lampade a scarica,


               — schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroil­
                 luminati mediante lampade a scarica,


               — cavi elettrici esterni,


               — componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 di­
                 cembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio
                 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classifi­
                 cazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2),


               — componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di
                 esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996,
                 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
                 contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (3),


               — condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o
                 proporzionalmente simili in volume).


               Queste sostanze, miscele e componenti sono eliminati o recuperati a norma della direttiva 2008/98/CE.


            2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:


               — tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente,

            (1) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.
            (2) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.
            (3) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
L 197/64           IT                             Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                             24.7.2012


              — apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP)
                superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e
                trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE)
                n. 1005/2009,

              — lampade a scarica: rimuovere il mercurio.

           3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità della preparazione per il riutilizzo e del
              riciclaggio, i punti 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio
              ecocompatibile dei componenti o degli interi apparecchi.
L 314/80            IT                               Gazzetta ufficiale dell’Unione europea                                                     30.11.2010


                                                                   ALLEGATO VIII


                                         Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

           Ai fini della verifica della conformità alle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, le autorità degli Stati membri applicano la
           procedura indicata di seguito per il consumo di energia in modo acceso [allegato II, punto 1)] e per il consumo di energia
           in modo stand-by/spento [allegato III, punto 1, lettera g)].


           1) Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.


           2) Si considera che il modello sia conforme al valore dichiarato del consumo energetico in modo acceso e ai valori del
              consumo energetico in modo stand-by e/o spento se:


              a) il risultato relativo al consumo di energia in modo acceso non supera di oltre il 7 % il consumo dichiarato; e


              b) i risultati relativi al consumo di energia in modo stand-by o spento non superano di oltre 0,10 Watt i valori
                 dichiarati; e


              c) il risultato del rapporto di luminanza di picco è superiore a 60 %.


           3) Se i risultati di cui al punto 2, lettera a) o b) o c), non vengono raggiunti, occorre testare tre ulteriori unità dello stesso
              modello.


           4) Dopo aver testato tre ulteriori unità dello stesso modello, si considera che il modello sia conforme al valore dichiarato
              del consumo energetico in modo acceso e ai valori del consumo energetico in modo stand-by e/o spento se:


              a) la media dei risultati delle prove delle tre ulteriori unità relativi al consumo di energia in modo acceso non supera
                 di oltre il 7 % il valore del consumo di energia dichiarato; e


              b) la media dei risultati delle prove delle tre ulteriori unità relativi al consumo di energia in modo stand-by o spento
                 non supera di oltre 0,10 Watt i valori dichiarati; e


              c) la media dei risultati delle tre ulteriori unità per il rapporto di luminanza di picco è superiore a 60 %.


           5) Se i risultati di cui al punto 4, lettera a) o b) o c), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle
              specifiche.

Dal regolamento REACH alle nuove direttive RoHS e Energy Related Products

  • 1.
    Dal Regolamento REACH allenuove Direttive RoHS ed ERP- Energy Related gy Products Massimiliano Vurro Milano-Gessate, mercoledì 03 ottobre 2012 1 © 2012 Massimiliano Vurro - www.ecotp.com www.intertek.com
  • 2.
    Programma • Concetti regolatorigenerali • Novità RoHS REACH • Energy related products • Sostanze SVHC • Misure Implementazione • Articoli • Etichettatura • SDS • Assessment ambientale per via • Informazione Supply Chain documentale • Sostitutivi • Attività ispettive prassi • Impatto e Integrazione CLP • Informazione ambientale rivolta al consumatore • Requisiti T-Lab • Q&A • Criticità 2 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 3.
    Campo applicazione REACH IlRegolamento n°1907/2006 è entrato in vigore il 1° giugno n 1907/2006 1 2007 REACH è l'abbreviazione di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ossia Chemicals, registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all immissione all'uso di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, e all'immissione sul mercato di miscele Si basa sul principio di precauzione 3 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 4.
    Obiettivi REACH Accrescere la conoscenza degli Armonizzare e effetti delle semplificare a livello p sostanze sull’uomo europeo la e sull’ambiente legislazione sui attraverso studi prodotti chimici chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici Sostituire le sostanze Correlare la sostanza estremamente e la pericolosità con preoccupanti con il campo d’impiego sostanze o tecnologie Uso Identificato meno pericolose p 4 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 5.
    Esclusioni totali dalRegolamento REACH • Sostanze radioattive • Sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o Sostanze, articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito • Sostanze intermedie non isolate • Trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di miscele • Rifiuti • Sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa 5 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 6.
    Definizioni • un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le Sostanza impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione • una miscela o una soluzione composta di due o più Miscela sostanze • una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per Sostanza intermedia essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (in seguito denominata «sintesi») ( g ) • - sostanze intermedie isolate in sito Tipologie di sost. • - sostanze intermedie trasportate intermedie • - sostanze intermedie non isolate 6 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 7.
    [mono/multi/UVCB] 7 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 8.
    Operatori economici • ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità Fabbricante che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità • ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità Importatore responsabile dell'importazione • ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente Utilizzatore a valle di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle • Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad Distributore immagazzinare e a i i i immettere sul mercato una tt l t sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi • Soggetto che rende disponibile sul mercato sostanze o Re - brander preparati fabbricati da un altro attore, con il proprio brand 8 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 9.
    Operatori economici EEA 1.7.2013 EU EFTA Situazione ottobre 2012 9 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 10.
    Operatori economici 10 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 11.
    Le macro-fasi delREACH • soggette a regime transitorio • art.3, paragrafo 20) già in commercio prima Phase- in del REACH • non soggette a regime transitorio Non phase- in • art.5 “No data no Market” (nuove) Autorizzazione di A t i i Registrazione Valutazione sostanze ad alto rischio • Di tutte le sostanze • Delle sostanze • Rilasciata a che superano la permetterà alle condizione che i rischi produzione di 1 autorità di esaminare associati alle sostanze t/anno proposte per eventuali siano tenuti sotto ulteriori test, di evitare controllo. Regole i test non necessari e molto restrittive per di verificare il rispetto CMR, PBT e vPvB. delle procedure Possibile restrizione di previste per la sostanze registrazione delle sostanze 11 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 12.
    Regimi per laRegistrazione •sostanze in EINECS (sul mercato SOSTANZA prima del 1981) PHASE IN •Nuove • prodotte almeno 1 volta, ma mai SOSTANZA sostanze immesse sul mercato nei 15 anni NON PHASE IN SOSTANZA precedenti all’entrata i vigore d l d ti ll’ t t in i del PHASE IN REACH • No Longer Polymers (sostanze non considerate polimeri in SOSTANZA accordo alla Direttiva 92/32/CE) REGISTRAZIONE PHASE IN senza periodo transitorio (non d ( devono essere preregistrate) Sono soggette al sistema di registrazione in diverse fasi temporali a patto che siano state PRE-REGISTRATE (dicembre 2008) 12 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 13.
    Sostanze phase in/nonphase in Cronoprogramma Scadenze Termini Obblighi del all’entrata in previsti Produttore/Importatore vigore del REACH (Giugno 2007) Dopo Giugno A partire da questa data le sostanze “non phase-in” devono 12 mesi 2008 essere registrate secondo il sistema REACH. Dopo Dicembre Scadenza del termine per la Pre-registrazione 18 mesi 2008 delle sostanze “phase-in”. Dopo 30 novembre Scadenza dei termini transitori per la Registrazione 3.5 anni 2010 delle sostanze “phase-in”: - CMR (cat. 1 e 2) :(sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per ( t ( t t t i h la riproduzione) - R50/53 > 100 t/a :(Sostanze Altamente tossiche per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente q acquatico)) - > 1000 t/a. Dopo 31 maggio Scadenza dei termini transitori per la Registrazione 6 anni 2013 delle sostanze “phase-in” 100-1000 t/a. Dopo 31 maggio Scadenza dei termini transitori per la Registrazione 11 anni 2018 delle sostanze “phase-in” 1-100 t/a. 13 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 14.
    Obbligo Registrazione Sostanze prodotteo importate in quantità > 1 t/anno; Monomeri usati per la produzione di polimeri che: • contengano una % di monomero > 2% e g • una quantità > 1 t/anno (entrambe le condizioni verificate) Sostanze contenute in articoli se: • la quantità supera 1 t/anno e • se il rilascio è intenzionale (entrambe le condizioni verificate) 14 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 15.
    Articoli Art. 3(3) L’articolo èun oggetto composto di una o più sostanze o L articolo preparati, a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione di uso finale in misura maggiore della sua composizione chimica i i hi i Sostanza chimica Forma, superficie, design Funzione 15 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 16.
    Calcolo del tonnellaggio (tonnellateall’anno) L’obbligo di registrazione è determinato dal volume della sostanza fabbricata o importata (o presente in un articolo, se del caso) No regime Regime transitorio transitorio Importate o fabbricate per almeno 3 anni consecutivi Calcolo: Calcolo: Stima della quantità in Tonnellate medie nei 3 anni tonnellate che verrà precedenti presumibilmente fabbricata e/o importata nell’anno di calendario (1 gennaio-31 Non importate o fabbricate dicembre) d ll registrazione di b ) della i t i per 3 anni consecutivi Calcolo: Tonnellate fabbricate o importate in un anno di calendario l d i 16 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 17.
    Articoli La sostanza èintegrata Articolo non è destinato a rilasciare sostanze durante l’uso ragionevolmente previsto i l t i t 17 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 18.
    Articoli La forma, lasuperficie o il disegno devono essere determinati e assegnati deliberatamente durante una fase di produzione L’assemblaggio di oggetti per la successiva vendita (ad esempio kit, un set di pentole, trapano-batteria- p , p , p caricabatteria, un mobile assemblato) non è da considerare una fase di produzione Vanno considerati i singoli componenti come singoli articoli L’eventuale imballaggio va considerato come articolo a se 18 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 19.
    Articoli a rilascio intenzionaledi sostanze (art. 7 comma 1) Oggetti con una funzione propria a cui il rilascio di una sostanza o preparato conferisce una funzione accessoria o un valore aggiunto Gli articoli la cui FUNZIONE PRINCIPALE è rilasciare sostanze NON SONO quindi da considerarsi a rilascio intenzionale 19 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 20.
    Articoli a rilascio intenzionaledi sostanze 20 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 21.
    Rilascio non intenzionale disostanze 21 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 22.
    Casi Limite L’articolo è un contenitore. Articolo Preparato (contenitore) (inchiostro) La sostanza o miscela può essere fisicamente separata dall'oggetto La sostanza o la miscela può essere: • solida, liquida o gassosa • racchiusa nell'oggetto = + • trovarsi sulla superficie dell'oggetto 22 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 23.
    Casi Limite Ilcontenitore è un articolo, la vernice è la miscela L’importatore potrebbe dover registrare le sostanze componenti la i l miscela i l importata all’interno t t ll’i t dell’articolo e notificare l’articolo 23 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 24.
    Obbligo Notifica articoliREACH Sostanze soggette a procedura di autorizzazione (SVHC) in articoli se: • >1 t/ t/anno per produttore o importatore; d tt i t t • concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso 24 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 25.
    SVHC Sostanze considerate estremamentepreoccupanti per la salute S t id t t t ti l l t o l’ambiente: •cancerogene, mutagene o reprotossiche (CMR) della g , g p ( ) categoria 1 o 2 • persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) • Sostanze per le quali vi è ragione di nutrire la stessa preoccupazione, come distruttori endocrini 25 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 26.
    SVHC 26 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 27.
    SVHC Link Registro intenzioni SVHC: Registro delle intenzioni http://echa.europa.eu/it/registry-of- current-svhc-intentions Vengono informate le industrie delle intenzioni Proposta (allegato XV) Consultazione Link: Inclusione nella candidate http://echa.europa.eu/it/candidate- http://echa europa eu/it/candidate Notifica Articoli list list-table Il comitato degli stati membri Link: Autorizzazione A i i http://echa.europa.eu/it/identificati http://echa europa eu/it/identificati dichiara la sostanza SVHC on-of-svhc 27 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 28.
    Esenzioni da Notificae Registrazione Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli di cui: • si dispone di informazioni sufficienti • le Informazioni sono ritenute inappropriate o superflue p • il produttore è in grado di provare che non esiste rischio ragionevole di esposizione lungo tutto il ciclo di vita dell’articolo compreso lo smaltimento dell articolo, (esclusione notifica) • già stata fatta la registrazione per tale uso Allegato IV (articolo 27, paragrafo 7, lettere a) Allegato V (articolo 27, paragrafo 7, lettere b) 28 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 29.
    Fonti informative Fonti utiliper sapere se la sostanza è già stata registrata per un certo uso? 1- SDS (scheda dati di sicurezza) 2- 2 SIEF 3- Identificazione della sostanza: www.echemportal.org/echemportal/ www echemportal org/echemportal/ 4- Verifica se è già stata registrata: http://echa.europa.eu/it/web/guest/information on http://echa.europa.eu/it/web/guest/information-on- chemicals/registered-substances 29 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 30.
    Fonti informative Se hoproblemi a trovarlo perché non ho codice o descrizione inglese non univoca? http://www.dsa.minambiente.it/SITODESC//Search.aspx 30 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 31.
    Restrizioni Restrizione: qualsiasi condizione odivieto riguardante la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato; Non i N si applica a sostanze utilizzate i ambito R&D li t tili t in bit Sostanza non si può fabbricare, immettere su mercato o utilizzare se non ottempera alle condizioni dettate dalla restrizione (Allegato XVII) Fino al 1°giugno 2013 stati membri possono mantenere misure più restrittive di quelle in All. XVII ( se notificate) 31 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 32.
    Restrizioni Consiglio monitorare costantemente Aggiornamenti del 18 settembre 2012: 835/2012 Modifica allegato XVII Cadmio 836/2012 Modifica allegato XVII Piombo 32 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 33.
    Restrizioni Esempio Sostanza: Difeniletere ottabromoderivato C12H2Br8O Difeniletere, Uso: in articoli come ritardante di fiamma Verifica Allegato XVII: Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come di ritardante di fiamma, i concentrazioni superiori allo 0,1 % it d t fi in t i i i i ll 0 1 in peso Deroga: Per apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE 33 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 34.
    Restrizioni Ma la RoHScosa dice? Eteri di difenile polibromurato (PBDE) max 0 1 % peso 0,1 meteriale omogeneo Definizione di PBDE C12H(10-x)BrxO dove x = da 1 a 10 Difeniletere, ottabromo derivato C12H2Br8O è un PBDE REACH può essere usato nelle apparecchiature elettroniche RoHS non può essere utilizzato oltre 0,1% peso materiale omogeneo 34 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 35.
    Concetto di peso/peso Memo! Articolo in notifica se: SVHC > 0 1% p/p 0,1% Sostanza > 1 t/a 35 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 36.
    Determinazione % peso/peso Concentrazione di Peso ciascun SVHC di ciascun componente componente contenente SVHC Calcolare la massa della sostanza SVHC in ciascun componente Peso SVHC nel componente = Peso del componente X Conc. SVHC nel componente [%] x 0,01 Calcolare la concentrazione media della sostanza SVHC nel prodotto usando la formula Peso SVHC componente 1 + Peso SVHC componente n Conc. SVHC intero articolo [%] = x 100 Peso intero articolo 36 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 37.
    Determinazione % peso/peso Peso SVHC1 nel case P1 =25 mg Peso SVHC2 nel case P1 = 4 g Peso SVHC1 Guaina P2 = 10 mg Peso totale=93 g Peso SVHC componente 1 + Peso SVHC componente 2 Conc. SVHC intero articolo [%] = x 100 Peso intero articolo 0,025 g (P1)+0,01 g (P2) Conc Conc. SVHC1 intero articolo [%] = x100 SVHC1= Obbligo INFO 93 0,026% 4 g (P1) Conc. SVHC2 intero articolo [%] = x100 Conc Obbligo NOTIFICA 93 SVHC2= Se > 1t/a 4% 37 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 38.
    Determinazione % peso/peso Peso carter protezione = 450 g Concentrazione SVHC1 nel carter = 0,09% Peso serbatoio = 10 Kg Concentrazione SVHC1 vernice= 0,2 % Peso totale =25 Kg 25 Peso SVHC nel componente = Peso del componente X Conc. SVHC nel componente [%] x 0,01 Peso SVHC1 nel carter = 450 x 0,09 x 0,01 = 0,405 g Peso SVHC1 nel serbatoio = 10 000 x 0,2 x 0,01 = 20 g Peso SVHC1 nel carter + Peso SVHC1 nel serbatoio Conc. SVHC1 compressore[%] = C [%] x 100 Peso intero articolo 0,405 g +20 g Conc SVHC1 Conc. SVHC1 compressore [ ] = p [%] x100 Obbligo INFO 0,088% 0 088% 25000 38 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 39.
    Determinazione % peso/peso http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table http//echa e ropa e /it/candidate list table 39 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 40.
    Sostanze phase in/nonphase in Cronoprogramma Fonte: ECHA 40 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 41.
    Utilizzo dell’inventario CE Sostanze Esistenti European Inventory of Existing ovvero presenti sul EINECS Commercial Chemical Substances mercato europeo tra p 1.01.71 e 18.09.81 Sostanze Nuove (dichiarate) ovvero European List of Notified Chemical ELINCS notificate e immesse Substances sul mercato dopo 18.09.81 NLP No-Longer Polymers list g y Non più p p polimeri Serve a: - capire q p quando è richiesta la registrazione di una sostanza g e se sono necessarie una preregistrazione (tardiva) o una richiesta - decidere se una sostanza è soggetta a regime transitorio o gg g meno. 41 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 42.
    Miscele Una miscela ouna soluzione composta da due o più sostanze (es. pitture, vernici, inchiostri) Gli obblighi REACH si applicano individualmente a ciascuna sostanza presente nella miscela Obbligo registrazione per sostanze > 1t/a contenute in miscele Il f formulatore non h obblighi di registrazione ai sensi di l t ha bbli hi i t i i i REACH, a meno che questi non sia al contempo un fabbricante o importatore delle singole sostanze contenute nella miscela o un importatore della stessa p 42 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 43.
    Miscele speciali Lega =miscela speciale La lega non è soggetta a registrazione Registrazione dei suoi elementi costituenti (es. metalli) L’obbligo di registrare gli elementi che compongono la lega si applica a prescindere dal processo utilizzato per la sua fabbricazione I costituenti non aggiunti intenzionalmente = impurità (fanno parte di una delle sostanze contenute nella miscela) e non vanno registrati. 43 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 44.
    Trasformazione “Materia prima– Articolo” Materia prima Sostanza Sostanza (metallo) Preparati (miscela) Transizione tra miscela e articolo Articoli 44 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 45.
    Trasformazione “Materia prima– Articolo” Materia prima Sostanza (no registrazione) Preparato naturale Articolo Articolo Articolo 45 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 46.
    [Caso limite?] Out of the Box concept manual for Samsung by Vitamins Video: http://vimeo.com/26489936 Credits: vitaminsdesign com vitaminsdesign.com Video: Ninian Doff, niniandoff.com Music: Plink, Plank, Plunk by Leroy Anderson 46 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 47.
    L’oggetto è unarticolo? STEP 2:2 STEP1:Che funzione ha il prodotto? La forma, la funzione, il design sono maggiormente SI pertinenti alla funzione NO rispetto alla composizione chimica dell’oggetto? Domande RISPOSTA NON UNIVOCA Domande A (ne SI ne NO) C Maggioranza Maggioranza SI NO STEP 3: contiene una risposte SI risposte NO sostanza/miscela che può essere separata gg dall'oggetto? Domande B Maggioranza Maggioranza risposte SI risposte NO Maggioranza Maggioranza risposte NO risposte SI Sostanza o Sostanza o Articolo miscela + articolo miscela 47 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 48.
    DOMANDE A Domanda A1: Sela sostanza/miscela dovesse essere rimossa o separata dall'oggetto e usata indipendentemente d esso, l sostanza/miscela sarebbe ancora i grado i i di d t t da la t / i l bb in d in linea di principio (anche se probabilmente in modo scomodo o sofisticato) di svolgere la funzione definita nella fase 1? Domanda A2 D d A2: Secondo la funzione definita nella fase 1, l'oggetto funge principalmente da contenitore o supporto per il rilascio o l'erogazione controllata della sostanza/miscela o dei relativi prodotti di reazione? Domanda A3: La sostanza/miscela è stata consumata (vale a dire esaurita per esempio per via di una modificazione chimica o fisica) o eliminata (vale a dire rilasciata dall'oggetto) d d ll' tt ) durante l f t la fase di utilizzo d ll' tili dell'oggetto, rendendo così l' tt d d ì l'oggetto non tt utilizzabile e portando alla fine della sua durata di vita utile? 48 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 49.
    DOMANDE B Domanda B1: Sela sostanza/miscela dovesse essere rimossa o separata dall'oggetto, l'oggetto non sarebbe più grado di svolgere l f l' tt bb iù d l la funzione a esso preposta? i t ? Domanda B2: Lo scopo principale dell’oggetto è diverso da quello di liberare la sostanza/miscela o i suoi prodotti di reazione? t / i l i d tti i ? Domanda B3: L'oggetto viene normalmente eliminato insieme alla sostanza/miscela alla fine della d ll sua d t di vita utile, vale a di al momento d ll smaltimento? durata it til l dire l t dello lti t ? Maggioranza Maggioranza risposte NO risposte SI Sostanza o miscela + articolo Articolo 49 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 50.
    DOMANDE C Domanda C1: L'oggettoha altre funzioni oltre a quella di essere ulteriormente trasformato? Domanda C2: Il venditore immette l'oggetto sul mercato e/o il cliente è prevalentemente interessato ad acquistare l'oggetto per la sua forma/superficie/disegno (e in misura minore per l sua composizione chimica)? i i la i i hi i )? Domanda C3: Quando viene ulteriormente trasformato, l'oggetto viene sottoposto solo a una "trasformazione l "t f i leggera", vale a di senza apportare modifiche significative alla " l dire t difi h i ifi ti ll propria forma? Domanda C4: Quando l' Q d l'oggetto viene ulteriormente t f tt i lt i t trasformato, l sua composizione chimica t la i i hi i rimane uguale? Maggioranza Maggioranza risposte SI risposte NO Articolo Sostanza o miscela 50 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 51.
    Navigator Tool on-lineper capire quali sono gli obblighi a norma del regolamento REACH Riguarda una sostanza specifica Ri d t ifi http://echa.europa.eu/it/support/guidance-on-reach-and-clp- implementation/identify-your-obligations/navigator 51 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 52.
    Obbligo di informazione Art.33 Se nell’articolo la concentrazione di SVHC è superiore allo 0,1 % in peso/peso Il fornitore deve garantire sufficienti informazioni al destinatario tali da consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Su richiesta del consumatore l’obbligo di informazione vige anche verso di questi (risposta entro 45 giorni) Art.44 Art 44 Obbligo di informazione lungo la filiera a chi si trova a monte 52 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 53.
    Obbligo di informazione Leinformazioni da notificare comprendono: • l'identità e i dati del Produttore/Importatore; • il numero o i numeri di Registrazione, se disponibili; • l'identità d ll l'id tità della o delle sostanze; d ll t • la classificazione della o delle sostanze; • una breve descrizione dell'uso della o delle sostanze in quanto componente dell'articolo e dell’uso dell’articolo; • la fascia di tonnellaggio della o delle sostanze. 53 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 54.
    Calcolo del tonnellaggio (tonnellateall’anno) Società A: importa 40.000 bilance elettroniche, 500.000 tablet all’anno nel SEE Bilancia Tablet •Contiene 2% (p/p) di una SVHC •Contiene 0,75% (p/p) della stessa SVHC •Peso: 1065 g •Peso: 684 g La concentrazione della SVHC nei tablet e bilance è superiore allo 0,1% (p/p). La quantità totale di SVHC in ogni tipo di articolo prodotto e/o importato all’anno con una concentrazione di SVHC superiore allo 0,1% (p/p) è calcolata usando la formula: Volume SVHC nelle bilance [t/a]= (2 x 10-2) x (1065 x 10-6) x 40.000 = 0,852 t/a Volume SVHC nei tablet [t/a]= (0,75 x 10-2) x (186 x 10-6) x 500.000 = 0,69 t/a Le SVHC in concentrazione superiore a 0,1% p/p > 1t/a OBBLIGO DI NOTIFICA per uso in bilance e tablet + INFORMAZIONI 54 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 55.
    Riepilogo obblighi perarticoli Obbligo Registrazione di Notifica di sostanze Comunicazione di sostanze contenute in contenute in articoli informazioni sulle articoli sostanze contenute in articoli Riferimento REACH Art.7 paragrafo 1 Art.7 paragrafo 2 Art. 33 Operatore economico Produttori e Importatori Produttori e Importatori Fornitori di articoli di articoli di articoli Sostanze A rilascio intenzionale sostanze nella candidate sostanze nella candidate soggette list SVHC list SVHC Soglia tonnellaggio 1 t/anno 1 t/anno - Soglia concentrazione % - 0,1% p/p 0,1% p/p nell’articolo Possibile esenzione dall'obbligo sulla base di: P ibil i d ll' bbli ll b di SI SI NO sostanza già registrata per tale uso l'esposizione può essere NO SI NO esclusa 55 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 56.
    Regolamento CLP Il RegolamentoCE n 1272/2008 CLP (Classification n. (Classification, Labelling and Packaging) è entrato in vigore il 20/1/2009 Abrogherà le Direttive 67/548/CEE ( g (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi) a partire dal 1 giugno 2015 Si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele, pp , compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno 56 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 57.
    Regolamento CLP Il CLPsi basa sul GHS dell'ONU dell ONU (Globally Harmonized System) mantenendo continuità con il sistema precedente Prodotti importati da extra UE p possono avere grado di implementazione GHS differente e risultare non conformi a CLP 57 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 58.
    Regolamento CLP -Novità Termini CLP DSP/DPP Miscele Preparati Classi di pericolo Cl i i l Categorie di pericolo C t i i l Fornitore: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela Formulatore = utilizzatore a valle Formulatore= produttore Frase di rischio H Frase di rischio R Consiglio di prudenza P Frase di sicurezza S 58 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 59.
    Novità Pittogrammi CLP DSP/DPP Pittogramma più pericoli (classe + categoria) 10 pittogrammi 10 categorie/classi di pericolo 59 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 60.
    Dimensionamento Pittogrammi 60 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 61.
    Contenuto Etichetta Art.17del regolamento CLP In modo chiaro ed indelebile: - nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori della sostanza o miscela È possibile stampare - la quantità nominale della sostanza o direttamente sull’imballaggio miscela contenuta nell’imballaggio messo anziché apporre un’etichetta a disposizione al pubblico, se tale quantità non è indicata altrove Le etichette devono essere nell’imballaggio scritte nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui la sostanza o - gli identificatori del prodotto e miscela è immessa sul mercato - dove applicabile: - i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo , consigli di prudenza, informazioni supplementari 61 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 62.
    Identificatori prodotto Identificatori perSostanze Identificatori per Miscele (non più di 4) una denominazione e un numero di identificazione di il nome commerciale o la designazione della cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP miscela una denominazione e un numero di identificazione che l’identità di tutte le sostanze contenute nella figurano nell’inventario delle classificazioni e delle miscela che contribuiscono alla sua classificazione etichettature, a condizione che la sostanza non sia rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o inclusa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, germinali alla cancerogenicità alla tossicità per la cancerogenicità, riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione il numero CAS e la denominazione della nomenclatura IUPAC, o il numero CAS e un’altra denominazione riconosciuta a livello internazionale, se la sostanza non è inclusa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, né nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature gestito dall’Agenzia se il numero CAS non esiste, la denominazione figurante nella nomenclatura IUPAC o un’altra denominazione riconosciuta a livello internazionale 62 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 63.
    Etichettatura e REACH Art.65 REACH I titolari di un’autorizzazione e utilizzatori a valle che includono le sostanze in un preparato devono indicare il numero dell’autorizzazione sull’etichetta prima di immettere la sostanza o un p preparato sul mercato per un uso autorizzato 63 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 64.
    Etichettatura 64 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 65.
    Sostanze e miscelenon imballate Se fornite al pubblico, devono essere fornite in imballaggi insieme alle necessarie informazioni relative alla etichettatura Se materiali non imballati sono forniti a utilizzatori professionisti, le informazioni relative all’etichettatura e altre informazioni di pericolo pertinenti sono trasmesse attraverso mezzi diversi da un’etichetta, di norma la scheda di dati di sicurezza. In casi eccezionali, sostanze e miscele possono anche essere , p fornite al pubblico senza essere imballate. Se la sostanza o miscela è elencata nell’allegato II, parte 5 (attualmente soltanto il cemento e la calce allo stato umido), è sempre necessaria una copia degli elementi dell’etichetta, ad esempio su una fattura o un documento (articolo 29, paragrafo 3 e allegato II, parte 5, del regolamento CLP). 65 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 66.
    Smaltimento scorte Circolari ministeriali Apartire dalla data del 1 dicembre 2010 le scorte non esaurite delle sostanze immesse sul mercato con etichette non aggiornate al primo ATP del regolamento (CE) n.1272/2008, devono essere ritirate dal commercio. I sei mesi previsti dal DLgs 52/97 non sono più concessi in quanto non conformi alle disposizioni CLP e 1° ATP. Sarà consentita la presenza sul mercato dei prodotti con la vecchia etichetta fino al 1 dicembre 2012 solo se già immessi sul mercato, vale a dire già usciti dal magazzino del produttore e presenti “sugli scaffali”dei rivenditori 66 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 67.
    Scheda dei datidi sicurezza - SDS Scopo: Fornire ai destinatari informazioni su sostanze e miscele all’interno dell’UE ai sensi dell’art. 31 REACH Integrazione con il sistema GHS (rev 4 - 2011 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/ 04files_e.html ) Adeguamento ed Integrazione con Regolamento (CE) n. g g g ( ) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) Soggetto responsabile: Fornitore 67 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 68.
    Obblighi di fornituragenerali •Sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 • (Fino al 1° giugno 2015) Miscele pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE; a • (Dal 1° giugno 2015) miscele pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 •Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossicche (PBT) ovvero molto Sostanze persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) b •Sostanze candidate all’autorizzazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 per tutte le altre ragioni -diverse dai punti a) e b) - c SDS da fornire sempre p Art.31 comma 1 68 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 69.
    Obblighi di fornituraper miscele non pericolose Miscele non pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE ( da giugno 2015 ai sensi del CLP) ma Mi l i l d l di tti d i i id l contenenti almeno una sostanza: • Pericolosa in concentrazione individuale: • ≥ 1% in peso nelle miscele non gassose a • ≥ 0,2% in volume nelle miscele gassose • (PBT) o (vPvB) o soggette ad autorizzazione per motivi diversi dal punto a) in concentrazione individuale: b • ≥ 0,1% in peso nelle miscele non gassose % • per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro c 1999/45/CE “Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali” SDS da fornire solo su Obbligo etichetta richiesta del destinatario sull'imballaggio disponibilità SDS Art.31 comma 3 “Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta ” 1272/2008 69 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 70.
    Obblighi per sostanzepericolose B2C e articoli • Sostanze pericolose, offerte o vendute al pubblico, corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente SDS da fornire solo su richiesta Un "consumatore" è specificatamente consumatore all’utilizzatore a valle o al distributore escluso dalla definizione di utilizzatore a Art.31 comma 4 valle • Articoli REACH Non è necessario fornire una SDS (regola generale) 70 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 71.
    Obblighi di fornituraSDS non previsto • medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 e a della direttiva 2001/82/CE e come definiti nella direttiva 2001/83/CE; • prodotti cosmetici, come definiti nella direttiva 76/768/CEE b • Dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo umano • Alimenti e alimenti per animali, additivi alimentari, aromi c SDS non prevista 71 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 72.
    Caso particolare perarticoli CLP (esplosivi) • Articoli CLP: • a) articolo esplosivo, un oggetto contenente una o più sostanze o miscele esplosive; • b) articolo pirotecnico, un oggetto contenente una o più sostanze o miscele pirotecniche • gli articoli non menzionati alle lettere a) e b) che siano fabbricati al fine di produrre un effetto pratico esplosivo o pirotecnico SDS da fornire per la sostanza/miscela Allegato I CLP p to 2 1 p.to 2.1 Art.4, paragrafo 8 Tali articoli “CLP” devono essere classificati, etichettati e imballati in conformità delle disposizioni che si applicano alle sostanze e alle miscele prima dell'immissione sul mercato 72 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 73.
    Caratteristiche generali dellaSDS Gratuità Non è possibile richiedere la riservatezza per le informazioni contenuta in SDS Assunzione di responsabilità Lingua ufficiale del paese in cui si immette sul mercato 74 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 74.
    Frequenza di aggiornamentodella SDS Obbligo di aggiornamento: •non appena si rendono disponibili nuove informazioni che p possono incidere sulle misure di g gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli •quando è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione •quando è stata imposta una restrizione Conservazione per 10 anni Registrazione cronologica delle modifiche effettuate 75 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 75.
    Specifiche di fornituraSDS Ogni nuova versione della SDS è: •Datata gg/mm/aaaa •identificata come "Revisione” gg/mm/aaaa se successiva al documento “Emissione” •fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari a cui si è consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione i t i Le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa ATTENZIONE: "Revisione: (data)" nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina". 76 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 76.
    Canali di fornituraSDS Cartaceo, e-mail o fax Il Forum dell'ECHA ha concordato che pubblicare semplicemente una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non può essere considerato come aver assolto al proprio dovere di "fornire“ fornire Quando? Entro la data di fornitura della sostanza o della miscela Trasmissione T i i Link diretto al Link a sito via mail come allegato pdf generico Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8 del REACH "Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela". 77 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 77.
    Classificazione Art. 4, paragrafo1, del regolamento CLP I fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di sostanze o miscele chimiche destinate a essere immesse sul mercato devono classificare tali sostanze o miscele prima dell’immissione sul mercato, a prescindere dalla quantità prodotta, importata o immessa sul mercato I produttori o gli importatori di un articolo devono anche classificare le sostanze in esso contenute se soggette a registrazione o l notifica ( t 7 e 9 REACH) e l i t i la tifi (art. le sostanze non siano già state registrate per tale uso 78 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 78.
    ALLEGATO I Una sostanzao miscela pericolosa: Sostanza/miscela S t / i l che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la fisici salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I 79 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 79.
    ALLEGATO I Esempio perla determinazione della classificazione nella specifica categoria di una miscela in base alla concentrazione dei d i componentiti Se una sostanza cancerogena di categoria 2 è presente come componente nella miscela i concentrazione ≥ 0 1 % per t l miscela deve essere disponibile su i l in t i 0,1 %, tale i l d di ibil richiesta una scheda dati di sicurezza 80 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 80.
    ALLEGATO I –Esempio di CdP per cancerogeni 81 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 81.
    Tabella 3.1 82 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 82.
    Imballaggio Art. 35 delregolamento CLP Criteri generali per sostanze/miscele pericolose - Concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto Tale disposizione è derogata per gli imballaggi che sono dotati di specifici dispositivi di sicurezza - Materiali non deteriorabili dal contenuto (chiusura compresa) e non devono formare con esso dei composti pericolosi - Solidità e robustezza - Sistemi di chiusura riapplicabili 83 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 83.
    Imballaggi Criteri specifici persostanze/miscele pericolose vendute al pubblico NON DEVONO: - Avere forme o disegno che attraggano la curiosità attiva dei bambini - Indurre il consumatore in errore - Somigliare a imballaggi di alimenti, mangimi e medicinali o cosmetici IN CASI SPECIFICI DEVONO - Essere dotati di chiusura di sicurezza per bambini e/o avvertenze riconoscibili al tatto 84 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 84.
    Sovrapposizione REACH eCLP > 1000 t/a > 1 t/a REACH > 100 t/a (+altre) 01/12/2010 01/06/2013 01/06/2018 01/12/2012 Full DEROGA 01/06/2015 compliance CLP CLP DOPPIA CLASSIFICAZIONE (abrogazione OBBLIGATORIA 67/548/CE) 67/548/CE CLP 67/548/CE CLP Classificazione In deroga per sostanze a SI abrogato SI scaffale Etichettatura In deroga per sostanze a SI abrogato SI scaffale Imballaggio In deroga per sostanze a SI abrogato SI scaffale SDS In deroga per sostanze a ALLEGATO I ALLEGATO II scaffale Regolamento Regolamento ALLEGATO II REACH 453/2010 453/2010 85 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 85.
    Sovrapposizione REACH eCLP > 1000 t/a > 1 t/a REACH > 100 t/a (+altre) 01/12/2010 01/06/2013 01/06/2018 01/12/2012 DEROGA SDS All.2REACH Full CLP Class/Et/Imb 99/45 01/06/2015 01/06/2017 Compliance CLP DEROGA MISCELE Miscele a scaffale 99/45/CE CLP 99/45/CE CLP CLP Classificazione DOPPIA SI volontario In deroga per SI SI CLASSIFICAZIONE miscele a OBBLIGATORIA scaffale Etichettatura SI SI In deroga per SI SI miscele a (NO) scaffale Imballaggio SI SI In deroga per SI SI miscele a (NO) scaffale SDS ALLEGATO I ALLEGATO II ALL. I ALL. II ALL. II Regolamento Regolamento 453/2010 R. R R. R R. R 453/2010 453/2010 453/20 453/2010 10 86 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 86.
    Nuova RoHS Restrizione sostanzechimiche pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Direttiva 2011/65/EU (rifusione della Direttiva 2002/95/CE) La Direttiva 2002/95/CE è abrogata a partire dal 3 gennaio 2013 Allineamento al “New Legislative Framework” New Framework Regolamento 765/2008 e Decisione 768/2008/CE 87 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 87.
    Sostanze Limitate RoHS Nessunamodifica alle 6 sostanze limitate e alle quantità ammesse nei materiali omogenei presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( pp (AEE) ) rispetto alla direttiva 2002/95/CE: Piombo (0,1 %); Mercurio (0,1 %); Cadmio (0,01 %); Cromo esavalente (0 1 %) C l t (0,1 %); Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %); Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) (0 1 Nuovo Allegato II con riesame dell elenco delle dell'elenco sostanze a partire dal 2014 con cadenza periodica 88 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 88.
    Materiale omogeneo Il limiteè riferito ai materiali omogenei costituenti la AEE Materiale omogeneo: Composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi La commissione dovrà pronunciarsi sul metodi di determinazione delle concentrazioni in riferimento alle finiture superficiali 89 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 89.
    Nuove Categorie RoHS Inclusionedi tre nuove categorie: Categoria 8. Dispositivi medici Categoria 9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali Categoria 11. “open scope” 90 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 90.
    Nuove Categorie RoHS Rif. 2002/95/CE 2011/65/UE Art.2 Fatto salvo l'articolo 6, la presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed La presente direttiva si applica, fatto elettroniche che rientrano nelle salvo il paragrafo 2, alle AEE che categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 rientrano nelle categorie dell’allegato I dell'allegato I A della direttiva diretti a 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni. p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Grandi Piccoli Apparecchia Apparecchia Apparecchia Strumenti Giocattoli e Dispositivi Strumenti di Distributori Altre AEE elettrodome elettrodome ture ture di ture di elettrici ed apparecchia medici monitoraggi automatici non stici stici informatiche consumo illuminazion elettronici ture per il oe comprese e per e tempo libero controllo, nelle telecomunic e per lo compresi gli categorie azioni sport strumenti di sopra gg monitoraggi elencate o e controllo industriali 91 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 91.
    Cronoprogramma Cavi e prodotti prima fuori dallo scopo Cavi Cavi e ricambi di strumenti di monitoraggio e Strumenti di monitoraggio e controllo controllo i d t i li t ll industriali industriali Cavi e ricambi di IVD IVD Cavi e ricambi di Dispositivi medici Dispositivi medici Cavi e ricambi di Strumenti monitoraggio Strumenti monitoraggio e controllo e controllo Riutilizzo in nuove AEE dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 1° luglio 22 luglio 22 luglio 22 luglio 22 luglio 2006 2016 2017 2019 2014 92 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 92.
    Nuove Definizione diAEE Rif. 2002/95/CE 2011/65/UE Art.3 «apparecchiature elettriche ed «apparecchiature elettriche ed elettroniche elettroniche» o «AEE», le AEE , elettroniche elettroniche» o «AEE», le AEE , apparecchiature che dipendono apparecchiature che dipendono, per un per un corretto funzionamento da corretto funzionamento, da correnti correnti elettriche o campi elettriche o campi elettromagnetici e le elettromagnetici e le apparecchiature generazione, apparecchiat re di genera ione apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e trasferimento e misura di queste campi e progettate per essere usate correnti e campi appartenenti p pp con una tensione non superiore a 1 000 p alle categorie di cui all'allegato I A volt per la corrente alternata e a 1 500 della direttiva 2002/96/CE (RAEE) volt per la corrente continua; e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua 93 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 93.
    Restrizioni Art. 4 Gli Statimembri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, p all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II Cavi Pezzo di ricambio Tutti i cavi con una tensione una parte distinta di un’AEE che nominale inferiore ai 250 volt che può sostituire una parte di un’AEE. servono da collegamento o da g L AEE L’AEE non può funzionare come prolunga per collegare le AEE alla previsto in assenza di tale parte. presa elettrica o per collegare tra di La funzionalità dell’AEE è ristabilita loro una o più AEE o è potenziata quando la parte è CAT. 11 – CE e DoC dal 22 luglio sostituita da un pezzo di ricambio 2019 94 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 94.
    Restrizioni Differenza tra cavie cavetteria I cavi con tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o p collegare tra di loro una o p per g più AEE La cavetteria integrata di una AEE rientra nella definizione di componente della AEE e quindi nello scopo della direttiva (materiali omogenei) 95 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 95.
    Esclusioni Art. 2 comma4 Esclusione esplicita dal campo applicazione di: • apparecchiature militari •apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio •apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non un altra rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate; hi t it t tt t •utensili industriali fissi di grandi dimensioni •impianti industriali fissi di grandi dimensioni 96 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 96.
    Esclusioni - Utensili/Impiantiindustriali fissi «utensili industriali fissi di grandi dimensioni», un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per ti h f i i t t un’applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da p g professionisti p presso un impianto di p produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo «impianto fisso di grandi dimensioni», una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti 97 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 97.
    Esclusioni esplicite Esclusione esplicitadal campo applicazione di: •mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati (ad esempio autoradio, navigatori, etc…) •macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; •dispositivi medici impiantabili attivi; • pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali •apparecchiature R&D 98 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 98.
    Esenzioni specifiche Allegato IIIcontiene un elenco delle applicazioni esentate dalle restrizioni Allegato IV contiene una lista delle applicazioni esentate dalle restrizioni per i dispositivi medici e le apparecchiature di monitoraggio e controllo 99 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 99.
    Presunzione di conformità EN50581:2012 “Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances” EN 50581 descrive tre tipi di documenti che possono essere utilizzati per dimostrare la conformità ai requisiti RoHS II tili ti di t l f ità i i iti R HS II: - Dichiarazioni dei fornitori e/o sottoscrizione (firmata) di accordi contrattuali - Materials Declaration EN 62474 “Material declaration for products of and for the Material electrotechnical industry” - Risultati di Test analitici 100 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 100.
    Test EN 62321 Prodottielettrotecnici Determinazione dei livelli di sei sostanze regolamentate (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di difenile polibromurato) Guide a supporto della determinazione delle sostanze limitate: IEC/PAS 62596 “Electrotechnical products - Determination of restricted substances – Sampling procedure – Guidelines”. IEC TR 62476 “Guidance for evaluation of products with respect to substance-use restrictions in electrical and electronic products”. p 101 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 101.
    Obblighi Fabbricante «fabbricante», qualsiasi persona - Controllo interno della produzione fisica o giuridica che fabbrica - Dichiarazione di conformità un’AEE, oppure che la fa -MMarcatura CE e T t Tracciabilità ( i l tt etc…) i bilità (serie, lotto, t ) progettare o f bb i tt fabbricare e l la - Registro AEE non conformi commercializza apponendovi il proprio nome o marchio e dei richiami di prodotti MODULO A - DECISIONE N. 768/2008/CE • Conserva la documentazione tecnica a disposizione delle autorità Progettazione nazionali (File Tecnico) ( ) • Dichiara la conformità alle prescrizioni fondamentali (DoC) Produzione • Applica la marcatura (CE) • Registro AEE non conformi e dei richiami di prodotti Aftermarket (Documento Interno) RoHS II Compliance 102 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 102.
    Obblighi Importatore - Verificache il fabbricante abbia effettuato MODULO A - Richiede documentazione a fabbricante -I f Informa l’ t ità i caso di d bbi sulla conformità l’autorità in dubbio ll f ità - Appone suo Nome, dati ed indirizzo sulla AEE - Conserva la DoC per 10 anni - Garantisce, su richiesta la fornitura delle informazione , alle autorità Importatore = Fabbricante se: - immette sul mercato AEE con il proprio nome «importatore», qualsiasi persona o marchio commerciale fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immetta sul mercato dell Unione un AEE dell’Unione un’AEE oppure originaria di un paese terzo - modifica AEE già immesse sul mercato 103 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 103.
    Obblighi Distributore - Verificache l’AEE abbia la marcatura CE - Richiede la documentazione e le informazioni nella lingua del consumatore a cui vende t i d - Informa il fabbricante o l’importatore e l’autorità in caso di dubbio sulla conformità - Fornisce su richiesta la documentazione alle autorità «distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa fornit ra di ersa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un’AEE sul mercato 104 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 104.
    Rintracciabilità – Datidi targa dell’AEE Art. 7 g) h) Sulle S ll AEE va apposto: t - numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione - nome fabbricante - denominazione commerciale registrata o - il marchio fabbricante registrato e - indirizzo di contatto del fabbricante Se le dimensioni o la natura dell’AEE non lo consentono le informazioni vanno sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE 105 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 105.
    Contenuto Dichiarazione diconformità 1. N. … (identificazione unica dell’AEE): 2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario: 3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell’installatore): 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’AEE che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, ove opportuno): 5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del C / / Consiglio dell’8 giugno 2011, ’ sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o i riferimenti alle specifiche tecniche i relazione alle quali è di hi if i i ll ifi h i h in l i ll li dichiarata lla conformità: 7. Ulteriori informazioni: Firmato i vece e per conto di Fi t in t di: ......................................................... (luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) (firma): 106 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 106.
    DoC- Casi specifici Nonè esplicitamente richiesto che la DoC accompagni il prodotto Art. 7 “… i fabbricanti redigano una dichiarazione UE di conformità e appongano l marcatura CE sul prodotto fi it ” f ità la t l d tt finito.” Questo significa che il distributore può non averla a disposizione e che le autorità la debbano richiedere al fabbricante Per prodotti che prevedono l’apposizione del numero di un Notified Body (NB) accanto alla marcatura CE si può prevedere un un’ apposita dichiarazione che il NB non è stato coinvolto per la RoHS e che la responsabilità è del fabbricante 107 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 107.
    Nuova RAEE Nuova Direttiva2012/19/UE (Pubblicata su GUUE serie L 197/38 del 24 luglio 2012) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed g ) pp elettroniche (RAEE) Periodo transitorio: dal d l 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (AEE in All t l t i Allegato I) t Recepimento Stati membri: entro il 14 f bb i 2014 t febbraio «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo 108 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 108.
    Ambito di applicazione Duranteil periodo transitorio si applica a: dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici 4 A hi t lli f t lt i i 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici 109 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 109.
    Ambito di applicazione Dopoil periodo transitorio si applica a tutte le AEE in allegato III ma non Dopo il 14 agosto 2018 si applica a: - apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; ALL.3 - utensili industriali fissi di grandi dimensioni; - impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate ALL.4 specificamente per essere parte di detti impianti; - mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; - macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; - apparecchiature R&D; - dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi. 110 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 110.
    Eco design Art. 4nuova direttiva RAEE Riferimento esplicito alla direttiva 2009/125/CE e ai requisiti di p q ecoprogettazione per agevolare il disassemblaggio e la riduzione del numero di componenti Allegato VI All t Trattamento selettivo a fine vita con obbligo di rimozione di determinate sostanze o miscele dai RAEE (ad esempio) - pile, - cartucce toner, - componenti con mercurio come interruttori, - cavi elettrici esterni i l tt i i t i - mercurio nelle lampada a scarica 111 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 111.
    Marcatura Al fine diconsentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, g Stati membri q , gli provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 (contenente il simbolo del cassonetto barrato) è preferibilmente applicata a tal fine. 112 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 112.
    Obbligo di informazione Vieneribadito e meglio dettagliato il concetto che i produttori di AEE dovranno mettere a disposizione dei centri di p p p preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici, ad esempio CD- Rom e servizi on line, le informazioni relative alle diverse componenti e ai diversi materiali d ll AEE nonché il punto in ti i di i t i li delle AEE, hé t i cui le sostanze e le miscele pericolose si trovano nelle AEE Effetto? Richieste di BOM più dettagliate Material Declarations inserite nei contratti di fornitura Nuovo aumento del 20% per costo tecnico su supply chain extra UE 113 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 113.
    FOCUS: Nuovo Framework Decisione 768/2008/CE definisce e precisa gli obblighi già esistenti in capo ai fabbricanti, ai loro mandatari, agli importatori, ai distributori al fine dell introduzione dell’introduzione sul mercato di prodotti conformi alla normativa CE ed ai requisiti di sicurezza Regolamento 764/2008/CE Regolamento 765/2008/CE (reciproco riconoscimento tra (quadro comune in materia di Stati Membri delle rimanenti vigilanza) regolamentazioni tecniche nazionali) 114 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 114.
    Energy Related Products Eco design Eco-design Nell’Unione Europea ci Nella fase progettuale del N ll f tt l d l è l'integrazione degli aspetti sono mezzo miliardo di prodotto connesso all’energia, ambientali nella abitanti il cui impatto si determina l’inquinamento progettazione del prodotto sull'ambiente e soprattutto provocato durante il ciclo di vita con l'obiettivo di migliorare le sul consumo di energia è g del prodotto. prestazioni durante tutto il enorme In questa fase si impegna la ciclo di vita maggior parte dei costi 115 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 115.
    LCA importante la produzione di 10 kWh di energia elettrica ha bisogno di 2 kg di petrolio la produzione di 1 kg di plastica ha bisogno 1 5 2 5 kg di petrolio 1,5-2,5 116 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 116.
    LCA Una macchina per il caffè che utilizza circa 300 kWh di energia elettrica g durante la sua vita ha impatto pari a 60 kg di importante p petrolio Per la produzione della macchina è utilizzato 1 kgg di plastica che ha impatto pari a 2 kg di petrolio Non sempre un riduzione del consumo di materia prima significa riduzione dell’impatto ambientale del prodotto 117 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 117.
    Direttiva ERP 2009/125/CE: - valutazionedi conformità prodotto LCA - apprestamento e l conservazione di adeguata t t la i d t documentazione tecnica - apposizione della Marcatura CE - dichiarazione di conformità alla direttiva e alle misure specifiche di esecuzione se presenti - informazione al consumatore - sorveglianza del mercato - garantire la libera circolazione delle merci g - responsabilità (produttori reali, rebranders, produttori apparenti, importatori, mandatari, consumatori) 118 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 118.
    Sistema integrato REACH - CLP • SVHC • SDS • Classificazione RoHS • Restrizioni • Performance dei sostitutivi RAEE - PILE • Disassemblaggio selettivo • Uno contro uno ERP • Riduzione consumo lungo tutto il ciclo vita • Standby 119 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 119.
    EU ed implementazioneitaliana Direttiva Direttiva 2005/32/CE 2009/125/CE Decreto Decreto Legislativo Legislativo 6 novembre 16 febbraio 2007 n. 201 2011 n. 15 EUP prodotti che ERP prodotti utilizzano Ampliamento del campo di connessi energia applicazione all’energia 120 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 120.
    EUP energy usingproduct Prodotto che dipende da un input di energia (energia elettrica, ( i l tt i combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare -uso previsto- 121 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 121.
    ERP energy relatedproduct Qualsiasi bene che abbia un impatto sul p consumo energetico durante l’utilizzo [immesso sul mercato e/o messo in servizio] 122 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 122.
    ERP energy relatedproduct Sono ERP le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia contemplato g p dalla direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé i i ti é stanti per gli utilizzatori finali, finali e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente 123 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 123.
    ERP energy relatedproduct Sono ERP i materiali da costruzione quali finestre e q materiali isolanti e alcuni prodotti che utilizzano l’acqua, quali soffioni d l’ li ffi i docciai e rubinetti 124 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 124.
    Componenti e sottounità Nonsono ERP le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli p p g utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente i di d t Le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti di fornire informazioni su materiali costituenti e sul consumo [art.11] 125 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 125.
    Componenti e sottounità Esempi di componenti e sottounità escluse dal campo di applicazione: -I motori completamente integrati in un prodotto per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche non devono rispettare le specifiche per l’efficienza energetica nominale previste dal REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 - Monitor citofonici (installatori professionali) che sono privi di una funzione indipendente dall’impianto citofonico it f i 126 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 126.
    Principi per l’immissionesul mercato di ERP Rispetto delle misure pertinenti di Emissione di una esecuzione Marcatura CE Dichiarazione di (Regolamenti specifici Conformità per gruppi di prodotti) La marcatura CE deve avere un’altezza di almeno 5 mm Deve contenere i riferimenti agli La marcatura CE va standard utilizzati apposta sul prodotto per la compliancy alla ERP e rimanda alla misura di Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura esecuzione va apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento t 127 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 127.
    Criticità marcatura Non vengono(paradossalmente) specificati i requisiti di visibilità, leggibilità e indelebilità così come previsto in altre direttive (ad esempio nella direttiva Macchine, Dispositivi medici). medici) In generale deve essere considerato che, poiché la ERP copre tutto il ciclo vita del prodotto, il requisito di durata della marcatura dovrebbe essere tenuto in considerazione 128 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 128.
    Dichiarazione di Conformità(DoC) La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati: 1)nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato (in altre direttive non è prevista l’alternativa bensì l’inserimento contestuale di l alternativa l inserimento fabbricante e mandatario, come ad esempio nella EMC 2004/108/CE) 2)una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità (in caso di rebrand prestare attenzione ai TEST report riportanti nomi di modelli differenti dal nome con cui si immettono in commercio) 129 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 129.
    Dichiarazione di Conformità(DoC) La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati (continua): 3) i riferimenti alle norme armonizzate applicate 4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate 5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio it i t l t l' i i d l hi CE applicata 6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato 130 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 130.
    Dichiarazione di Conformità(DoC) Ai sensi dell’art.5 comma 3, la dichiarazione deve rinviare alla misura di esecuzione Non è esplicitata l’esigenza di mettere un riferimento temporale (anche se spesso gli ERP sono coperti da altre direttive che la prevedono) La dichiarazione di conformità è resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero nei casi in ovvero, cui il responsabile per l’immissione sul mercato sia l’importatore, viene acquisita e conservata dall'importatore stesso. 131 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 131.
    Meccanismo della DirettivaERP 132 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 132.
    Misure di esecuzione Sono regolamenti adottati per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile di determinati prodotti o per gli aspetti ambientali d t i ti d tti li tti bi t li ad essi relativi Forum di Studio Approvazione consultazione Draft Regolamento preparatorio del comitato + proposta 133 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 133.
    Misure di esecuzione Quandosi applicano? Adopted implementing measures Estimated savings (annual savings by 2020) in TWh Quando il prodotto: Standby and off mode losses of electrical and electronic equipment (household and 35 office) ha un impatto rilevante Simple set top boxes Domestic lighting 6 39 sull ambiente sull'ambiente Tertiary sector lighting External power supplies 38 9 Televisions 28 rappresenta un volume Electric motors Circulators 135 23 importante di vendite e Domestic refrigeration Domestic dishwashers 4 2 scambi nel mercato interno Domestic wahing machines Fans (driven by motors with an 1.5 (200.000 unità/anno)* electric input power between 125W and 500kW) 34 Air conditioners and comfort fans 11 è in grado di apportare ~ 365TWh More then 12% of the miglioramenti senza costi 2009 final electricity consumption in the EU eccessivi 134 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 134.
    Misure di esecuzione Quandosi applicano? Quando il prodotto: ha un impatto rilevante sull ambiente sull'ambiente rappresenta un volume importante di vendite e scambi nel mercato interno (200.000 unità/anno)* è in grado di apportare * Si fa riferimento al volume totale e non alle quantità miglioramenti senza costi vendute dal singolo produttore eccessivi 135 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 135.
    Misure di esecuzione Quandosi applicano? Quando il prodotto: ha un impatto rilevante sull ambiente sull'ambiente rappresenta un volume importante di vendite e scambi nel mercato interno (200.000 unità/anno)* è in grado di apportare miglioramenti senza costi eccessivi 136 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 136.
    Working Plan A normadell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, attraverso “Piani di lavoro” triennali , vengono definiti gli elenchi indicativi di gruppi di prodotti che consumano energia da considerare prioritari per l'adozione di misure di esecuzione Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previo consultazione del Forum consultivo 137 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 137.
    Working Plan Periodo transitorio2005-2008 Categoria di prodotto Regolamento Regolamento (UE) n. 206/2012 Condizionatori d’aria e dei ventilatori Circolatori Regolamento (CE) n. 641/2009 Lavastoviglie a uso domestico Regolamento (UE) n. 1016/2010 Regolamento (CE) n. 244/2009 Lampade non direzionali ad uso domestico Regolamento (CE) n. 859/2009 (modifica) Apparecchi di refrigerazione domestica Regolamento (CE) n. 643/2009 Lavatrici domestiche Regolamento (UE) n. 1015/2010 Regolamento (CE) n. 640/2009 Motori elettrici Alimentatori esterni Regolamento (CE) n. 278/2009 Regolamento (UE) n. 327/2011 Ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW Ricevitori digitali semplici (zapper) Regolamento (CE) n. 107/2009 Regolamento (CE) n. 1275/2008 n Stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio Televisori Regolamento (CE) n. 642/2009 Lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta L d fl ti li t t i t t l d i d lt Regolamento (CE) n. 245/2009 n Regolamento (UE) n. 347/2010 intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far (modifica) funzionare tali lampade (ufficio e stradali) 138 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 138.
    Working Plan WP 2009-2011 Categoria di prodotto Impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria Apparecchiature di riscaldamento elettriche e a combustibile fossile Apparecchiature per la preparazione di alimenti Forni industriali o per laboratori p Macchine utensili Apparecchiature per la condivisione in rete, il trattamento e l'archiviazione di dati Macchine ed apparecchi per la produzione del freddo Apparecchiature per il trattamento di suoni e immagini Trasformatori Apparecchiature che consumano acqua WP 2012-2014 139 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 139.
    Valutazione della conformità Primadell’immissione sul mercato di un ERP soggetto a misure di esecuzione il fabbricante o l’importatore deve accertare l conformità del prodotto alla misura d la f iàd l d ll i di esecuzione La responsabilità è del fabbricante o del suo mandatario Se il produttore è fuori dalla EU e non esiste un mandatario (con mandato scritto), la responsabilità di acquisire la documentazione tecnica e di OTTENERE la di hi l dichiarazione di conformità i i f ità incombe b sull’importatore 140 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 140.
    Valutazione della conformità Lepossibilità alternative per la valutazione della conformità sono: Controllo interno della progettazione (ALLEGATO IV) Sistema di gestione (ALLEGATO V) Utilizzo dei moduli di cui all’Allegato II della Decisione all Allegato 768/2008/CE se giustificato e proporzionato al rischio 141 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 141.
    Valutazione della conformità Controllo interno della progettazione (Allegato IV) • Autocertificazione con apposizione CE • Redazione del File Tecnico 142 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 142.
    Valutazione della conformità Sistema di gestione SGA , EMAS ,14001 (Allegato V) - Azienda con sistema di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) (CE n. 761/2001) in cui sia )( ) inclusa nella registrazione la funzione di progettazione - Sistema volontario ed oneroso - Intervento di Ente terzo Predisposizione di: • Dichiarazione di conformità • Politica Ambientale 143 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 143.
    Valutazione della conformità Sistema di gestione SGA , EMAS ,14001 (Allegato V) Il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali Se l’azienda ha un SGA certificato 14001, comprendente l f d t la funzione di progettazione, i tt i ottempera a quanto disposto dall’Allegato V ( (Sistema di gestione) g ) 144 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 144.
    Presunzione di conformità MISURE DI ESECUZIONE In alternativa alle misure di esecuzione, l’Ecolabel, ai sensi d ll’ 9 comma 3 d ll Di i 2009/12 /CE i dell’art.9 della Direttiva 2009/125/CE, conferisce presunzione di conformità di un Erp fino a quando le specifiche di p g q p progettazione contenute nelle misure di esecuzione sono soddisfatte Il marchio Ecolabel UE non potrà essere ottenuto dai prodotti contenenti CMR e SVHC ai sensi dell'art 57 Regolamento del Regolamento REACH 145 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 145.
    Informazioni per ilconsumatore I fabbricanti devono garantire l'informazione ai consumatori necessaria sul ruolo che possono i l l h svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto Esempi: E i - caratteristiche e prestazioni ambientali significative di un prodotto, prodotto per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti - periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di p potenziamento dei pprodotti (Upgrade) 146 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 146.
    Autorità di controllo Ladirettiva lascia la responsabilità della sorveglianza del mercato agli stati membri Il Ministero dello Sviluppo Economico è l’autorità competente in Italia prevista dall'articolo 3 della dall articolo direttiva 2009/125/CE L'Ispettorato Tecnico dell'Industria del Ministero dello sviluppo economico, l'ENEA e l'APAT, forniscono supporto tecnico all'autorità competente 147 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 147.
    Sanzioni 148 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 148.
    Esempio - Televisori Misura di esecuzione Regolamento (CE) della Commissione del 22 luglio 2009 n 642/2009 Televisore un apparecchio o un monitor televisivo apparecchio televisivo monitor televisivo - Visualizza un segnale - riceve segnale e visualizza - può avere la funzione opzionale - schermo + sintonizzatori/ricevitori - non può ricevere ed elaborare segnali di p g - può avere funzioni opzionali trasmissione Nella misura di esecuzione c’è un apposito allegato “Procedura cè Procedura di verifica” a cui deve attenersi l’autorità competente 149 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 149.
    Esempio - Televisori Modoacceso il televisore è collegato alla fonte di alimentazione principale e produce suono e immagini Standby Collegato e offre esclusivamente le seguenti funzioni, - funzione di riattivazione o funzione di riattivazione e soltanto un’indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o - visualizzazione di informazioni o dello stato Modo spento La condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione 150 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 150.
    Esempio - Televisori A partire dal 1 aprile 2012 p p Limiti di consumo in Modo Acceso In modo acceso il televisore con area visibile dello schermo 2 A espressa in dm non deve superare i seguenti valori limite: 151 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 151.
    Esempio - Televisori A partire dal 20 agosto 2011 p g Limiti di consumo in stand-by non deve superare 0,5 Watt se la TV ha: p - semplice funzione di stand-by - o esclusivamente stand-by + indicazione funzione stand-by attiva y non deve superare 1 Watt se la TV ha in qualsiasi condizione: - una visualizzazione di informazioni o dello stato - o esclusivamente la combinazione della funzione di riattivazione e della visualizzazione di informazioni o dello stato 152 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 152.
    Esempio - Televisori Consumo in modalità Consumo in modalità acceso dichiarato dal produttore su manuale standby conforme 0,2 W t db f 02 istruzioni 589 W! Ben 255 W in più! 153 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 153.
    Etichettatura ERP –Esempio Televisori L'etichetta energetica direttiva 2010/30/UE Il Regolamento delegato 1062/2010/CE in materia di etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori Etichetta E Eti h tt Energetica ti obbligatoria dal 30 novembre 2011 154 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 154.
    Implementazione 2020 155 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 155.
    Verifiche delle autorità Autorità sottopone a prova singola unità ALLEGATO VIII Ha superato il SI test? Modo acceso< 7% Eon NO Modo Standby < 0,1W Rapp Lpk mis < 60% Autorità sottopone a prova 3 unità Ha superato il test (media dei SI risultati)? NO Modo acceso< 7% Eon Modo Standby < 0,1W Rapp Lpk mis < 60% CONFORME NON CONFORME 156 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 156.
    Azioni conseguenti allanon conformità del prodotto VOLONTARIA OBBLIGATORIA con SANZIONATORIA dell'operatore provvedimenti MSE e di sequestro economico Conformazione del prodotto di tipo penale (arresto e Ritiro del prodotto alle prescrizioni ammenda) Divieti di commercializzazione di tipo amministrativo Richiamo del prodotto temporanei o definitivi (pecuniarie) Informazione al consumatore Ritiro del prodotto dal mercato Notifica alle autorità competenti con meccanismo Richiamo del prodotto dal di compilazione della mercato Business Form Application (All. (All 1 DSGP) Notifica alla Commissione Europea per l'inserimento nel sistema RAPEX l i 157 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 157.
    Azioni da intraprendere - Anagrafica selettiva ACQUISTI (componenti che contengono meno sostanze pericolose ) - Material Declarations - Opportunità di mercato del “verde vende meglio” e comunicare gli MARKETING sforzi “verdi” dell’azienda - Valutare/contenere il rischio green washing Adoperare l’aspetto ambientale quale piattaforma creativa R&D per sviluppare nuove soluzioni - Supporto LCA, ecodesign engineering, gestione ceck list, EHS + monitoraggio QUALITY - CSR GO/NO GO GREEN 158 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 158.
    Criticità - Aumento dei prezzi per richiesta di ACQUISTI ulteriori test - Difficoltà ad ottenere TR - Rischio green washing MARKETING - Aggressioni esterne per false claim gg p - RAPEX (reputazionale) - Contesti aziendali chiusi - Turn over spinto delle risorse R&D - Crisi economica/scarsi investimenti - Aumento longevità prodotto/patent - Falsificazioni documentali - Co-licencing cross lab EHS + - Standard QUALITY - Laboratori 17025 o GPL vicini GO/NO GO GREEN - Campionamento accettazione 159 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
  • 159.
    Q&A massimiliano.vurro@ecotp.com 160 © 2012 Massimiliano Vurro www.intertek.com
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    Dal Regolamento REACH allenuove Direttive RoHS ed ERP- Energy Related gy Products Massimiliano Vurro Milano-Gessate, mercoledì 03 ottobre 2012 Allegati 1 © 2012 Massimiliano Vurro - www.ecotp.com www.intertek.com
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 165 źM2 ALLEGATO IV ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA a) N. Einecs Nome/Gruppo N. CAS 200-061-5 D-glucitolo C6H14O6 50-70-4 200-066-2 Acido ascorbico C6H8O6 50-81-7 200-075-1 Glucosio C6H12O6 50-99-7 200-233-3 Fruttosio C6H12O6 57-48-7 200-294-2 L-lisina C6H14N2O2 56-87-1 200-334-9 Saccarosio, puro C12H22O11 57-50-1 200-405-4 Acetato di Į-tocoferile C31H52O3 58-95-7 200-416-4 Galattosio C6H12O6 59-23-4 200-432-1 DL-metionina C5H11NO2S 59-51-8 200-559-2 Lattosio C12H22O11 63-42-3 200-711-8 D-mannitolo C6H14O6 69-65-8 201-771-8 L-sorbosio C6H12O6 87-79-6 204-664-4 Stearato di glicerolo, puro C21H42O4 123-94-4 204-696-9 Biossido di carbonio CO2 124-38-9 205-278-9 Pantotenato di calcio, forma D C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6 205-756-7 DL-fenilalanina C9H11NO2 150-30-1 208-407-7 Gluconato di sodio C6H12O7.Na 527-07-1 215-665-4 Oleato di sorbitano C24H44O6 1338-43-8 231-098-5 Krypton Kr 7439-90-9 231-110-9 Neon Ne 7440-01-9 231-147-0 Argon Ar 7440-37-1 231-168-5 Elio He 7440-59-7 231-172-7 Xenon Xe 7440-63-3 231-783-9 Azoto N2 7727-37-9 231-791-2 Acqua distillata, di conduttività o purezza simile H2O 7732-18-5 232-307-2 Lecitine 8002-43-5 Combinazione complessa di digliceridi di acidi grassi legati all’estere di colina dell’acido fosforico 232-436-4 Sciroppi d’amido idrolizzato 8029-43-4 Combinazione complessa ottenuta mediante idrolisi acida o enzimatica d’amido di granoturco. È costituita principalmente da d-glucosio, mal‫ڐ‬ tosio e maltodestrine
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 166 źM2 N. Einecs Nome/Gruppo N. CAS 232-442-7 Sego idrogenato 8030-12-4 232-675-4 Destrina 9004-53-9 232-679-6 Amido 9005-25-8 Sostanza glucidica composta di alti polimeri generalmente derivata da semi di cereali, come il granoturco, il frumento o il sorgo, o da radici e tuberi, come la tapioca e le patate. Include anche l’amido pregela‫ڐ‬ tinizzato con il riscaldamento in presenza d’acqua 232-940-4 Maltodestrina 9050-36-6 238-976-7 D-gluconato di sodio C6H12O7.xNa 14906-97-9 248-027-9 Monostearato di D-glucitolo C24H48O7 26836-47-5 262-988-1 Acidi grassi di cocco, esteri metilici 61788-59-8 265-995-8 Pasta di cellulosa 65996-61-4 266-948-4 Gliceridi, C16-18 e insaturi C18 67701-30-8 Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C16-18 e C18 trialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-001-00. 268-616-4 Sciroppi di granoturco disidratati 68131-37-3 269-658-6 Gliceridi di sego, mono-, di- e tri- idrogenati 68308-54-3 270-312-1 Gliceridi, C16-18 e insaturi C18, mono- e di- 68424-61-3 Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C16-18 e C18 alchil-gliceride insaturo e C16-18 e C18 dialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-002-00. 288-123-8 Gliceridi, C10-18 85665-33-4
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 167 źM2 ALLEGATO V ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA b) 1. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l’esposizione di un’altra sostanza o di un altro articolo a fattori ambien‫ڐ‬ tali quali aria, umidità, organismi microbici o luce naturale. 2. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l’immagazzinamento di un’altra sostanza, di un altra ŹM3 miscela Ż o di un altro articolo. 3. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in conseguenza dell’uso finale di altre sostanze, altre ŹM3 miscele Ż o altri articoli, e che non sono fabbricate, importate o immesse sul mercato. 4. Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato e che risultano da una reazione chimica che ha luogo quando agiscono come: a) agente stabilizzante, colorante, aromatizzante, antiossidante, riempitivo, solvente, eccipiente, tensioattivo, plastificante, inibitore di corrosione, antischiuma o de-schiumante, disperdente, inibitore di precipitazione, disseccante, legante, emulsionante, de-emulsionante, disidratante, agglo‫ڐ‬ merante, promotore di adesione, modificatore di flusso, neutralizzatore del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, lubrificante, che‫ڐ‬ lante o reagente di controllo; ovvero b) sostanza destinata unicamente a conferire una caratteristica fisico-chimica specifica. 5. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato. 6. Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall’associazione di una so‫ڐ‬ stanza con l’acqua, a condizione che tale sostanza sia stata registrata dal fabbricante o dall’importatore sulla base di questa esenzione. 7. Le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modifi‫ڐ‬ cate: minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, gas naturale greggio e lavorato, petrolio greggio, carbone. 8. Sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate al punto 7 se non sono chimicamente modificate, tranne se corrispondono ai criteri di classifica‫ڐ‬ zione come sostanze pericolose a norma ŹM3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 Ż o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'arti‫ڐ‬ colo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f). 9. Le seguenti sostanze ottenute da fonti naturali, se non sono modificate chimicamente, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE, con l’eccezione di quelle classificate solo come infiammabili [R10], irritanti per la cute [R38] o irritanti per gli occhi [R36] o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state indivi‫ڐ‬ duate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f): grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali; grassi animali, oli animali, cere animali; acidi grassi da C6 a C24 e i rispettivi sali di potassio, sodio, calcio e magnesio; glicerolo.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 168 źM2 10. Le seguenti sostanze, se non sono chimicamente modificate: źC4 gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas di processo e relativi componenti, coke, clinker di cemento, magnesia. źM2 11. Le seguenti sostanze, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE e a condizione che non contengano determinati costituenti che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi a norma della direttiva 67/548/CEE presenti in concentra‫ڐ‬ zioni superiori ai limiti minimi di concentrazione applicabili stabiliti dalla direttiva 1999/45/CE o al limite di concentrazione di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, tranne quando dati scientifici sperimentali conclusivi mostrano che i componenti in questione non sono disponibili per l’intero ciclo di vita della sostanza ed è stato constatato che i dati sono adeguati e affidabili: fritte ceramiche e vetro. 12. Compost e biogas. 13. Idrogeno e ossigeno.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 215 źC1 ALLEGATO XVII źM5 RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’imma‫ڐ‬ gazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita. Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 1. Trifenili policlorurati (PCT) Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso: — come sostanze, — nelle miscele, inclusi gli olii usati, o negli apparecchi, in concentrazioni superiori ai 50 mg/kg (0,005 % in peso). 2. Cloroetene (cloruro di vinile) Non è ammesso come agente propellente degli ae‫ڐ‬ rosol, qualunque sia l’uso. N. CAS 75-01-4 È vietata l’immissione sul mercato di generatori di aerosol contenenti la sostanza come agente propel‫ڐ‬ N. CE 200-831-0 lente. źM6 ŹM3 3. Le sostanze o le miscele liquide che 1. Non sono ammesse: sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispon‫ — ڐ‬in oggetti di decorazione destinati a produrre dono ai criteri relativi a una delle se‫ڐ‬ effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi guenti classi o categorie di pericolo di differenti, ad esempio lampade ornamentali e cui all'allegato I del regolamento (CE) posacenere, n. 1272/2008: — in articoli per scherzi, — in giochi per uno o più partecipanti o in qual‫ڐ‬ a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e siasi oggetto destinato ad essere utilizzato a 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, questo scopo, anche con aspetti decorativi. 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; 2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato. b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 3. Non possono essere immesse sul mercato se effetti nocivi sulla funzione sessuale contengono un colorante, salvo per ragioni di ca‫ڐ‬ e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 rattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se: effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; — possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pub‫ڐ‬ blico, e c) classe di pericolo 4.1; — presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o d) classe di pericolo 5.1. Ż H304. 4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 216 źM6 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 5. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imbal‫ڐ‬ laggio e all’etichettatura di sostanze e miscele pe‫ڐ‬ ricolose, i fornitori si assicurano, prima dell’im‫ڐ‬ missione sul mercato, che siano rispettate le se‫ڐ‬ guenti prescrizioni: a) le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lam‫ڐ‬ pade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010, «Ingerire un sorso d’olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»; b) i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L’ingestione di un sorso di liquido accendi‫ڐ‬ tore può causare lesioni polmonari con poten‫ڐ‬ ziale pericolo di vita»; c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill eti‫ڐ‬ chettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010. 6. Entro il 1o giugno 2014 la Commissione invita l’agenzia europea per le sostanze chimiche a pre‫ڐ‬ parare un fascicolo, in conformità all’articolo 69 del presente regolamento, in vista dell’eventuale divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali etichettati con la frase R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico. 7. Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta oli per lampade e liquidi accendigrill etichettati con la frase di ri‫ڐ‬ schio R65 o H304 forniscono all’autorità compe‫ڐ‬ tente dello Stato membro interessato entro il 1o dicembre 2011, e successivamente ogni anno, informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono que‫ڐ‬ sti dati a disposizione della Commissione. źM5 4. Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) 1. Non è ammesso per il trattamento degli arti‫ڐ‬ coli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto N. CAS 126-72-7 con la pelle. 2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 217 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 5. Benzene 1. Non è ammesso nei giocattoli o parti di gio‫ڐ‬ cattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del N. CAS 71-43-2 giocattolo o di una parte di giocattolo. N. CE 200-753-7 2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1. 3. Non è ammessa l’immissione sul mercato e l’uso: — come sostanza, — come componente di altre sostanze o in mi‫ڐ‬ scele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso. 4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica: a) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE; b) alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non con‫ڐ‬ sentono l’emissione di benzene in quantità su‫ڐ‬ periori alle prescrizioni delle norme vigenti. 6. Fibre d’amianto 1. La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli contenenti tali a) Crocidolite fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati. N. CAS 12001-28-4 b) Amosite Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per l’immissione sul mercato e l’uso dei N. CAS 12172-73-5 diaframmi contenenti crisotilo [punto f)] e desti‫ڐ‬ c) Antofillite nati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando N. CAS 77536-67-5 siano disponibili sostituti adeguati che non conten‫ڐ‬ d) Actinolite gono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. N. CAS 77536-66-4 e) Tremolite Entro il 1o giugno 2011 gli Stati membri che si avvalessero di tale deroga devono fornire alla N. CAS 77536-68-6 Commissione una relazione sulla disponibilità di f) Crisotilo sostituti che non contengono amianto destinati agli impianti di elettrolisi e sui provvedimenti adottati N. CAS 12001-29-5 per sviluppare tali alternative, sulla tutela della N. CAS 132207-32-0 salute dei lavoratori negli impianti, sull’origine e sulle quantità del crisotilo, sull’origine e sulle quantità dei diaframmi contenenti crisotilo e sulla data di scadenza prevista per tale deroga. La Com‫ڐ‬ missione rende accessibili al pubblico tali informa‫ڐ‬ zioni. Dopo avere ricevuto tali relazioni, la Commissione chiederà all’Agenzia di preparare un fascicolo in conformità dell’articolo 69 al fine di proibire l’im‫ڐ‬ missione sul mercato e l’uso di diaframmi conte‫ڐ‬ nenti crisotilo.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 218 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1o gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro elimina‫ڐ‬ zione o fine della loro vita utile. Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità conte‫ڐ‬ nenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1o gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1o giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pub‫ڐ‬ blico tali informazioni. 3. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imbal‫ڐ‬ laggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’im‫ڐ‬ missione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta con‫ڐ‬ forme all’appendice 7 del presente allegato. 7. Ossido di trisaziridinilfosfina 1. Non è ammesso negli articoli tessili, quali in‫ڐ‬ dumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria N. CAS 545-55-1 destinati a venire a contatto con la pelle. N. CE 208-892-5 2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1. 8. Difenile polibromato; difenile 1. Non sono ammessi negli articoli tessili, quali polibromurato (PBB) indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle. N. CAS 59536-65-1 2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1. 9. a) Polvere di Panama 1. Non sono ammessi in articoli o miscele che servono a fare scherzi o che sono destinati ad (Quillaja saponaria) e i suoi derivati essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come contenenti saponine costitutivi della polvere per starnutire e di fiale N. CAS 68990-67-0 puzzolenti. N. CE 273-620-4
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 219 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 2. È vietata l’immissione sul mercato di giochi e b) Polvere di radice di Helleborus viridis e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad di Helleborus niger essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1. c) Polvere di radice di Veratrum album e di Veratrum nigrum 3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml d) Benzidina e/o suoi derivati di liquido. N. CAS 92-87-5 N. CE 202-199-1 e) o-Nitrobenzaldeide N. CAS 552-89-6 N. CE 209-025-3 f) Polvere di legno 10. a) Solfuro di ammonio 1. Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere N. CAS 12135-76-1 utilizzati in quanto tali, ad esempio come costi‫ڐ‬ N. CE 235-223-4 tuenti della polvere per starnutire e di fiale puzzo‫ڐ‬ lenti. b) Bisolfuro di ammonio N. CAS 12124-99-1 2. È vietata l’immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad N. CE 235-184-3 essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1. c) Polisolfuri di ammonio N. CAS 9080-17-5 3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml N. CE 232-989-1 di liquido. 11. Esteri volatili dell’acido bromoacetico: 1. Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere a) Bromoacetato di metile utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitu‫ڐ‬ tivi della polvere per starnutire e di fiale puzzo‫ڐ‬ N. CAS 96-32-2 lenti. N. CE 202-499-2 2. È vietata l’immissione sul mercato giochi e scherzi, o di articoli o miscele che sono destinati b) Bromoacetato di etile ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1. N. CAS 105-36-2 3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano N. CE 203-290-9 alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido. c) Bromoacetato di propile N. CAS 35223-80-4 d) Bromoacetato di butile N. CAS 18991-98-5 N. CE 242-729-9
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 220 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 12. 2-naftilammina Alle voci da 12 a 15 si applica quanto segue: N. CAS 91-59-8 non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni su‫ڐ‬ N. CE 202-080-4 e i suoi sali periori allo 0,1 % in peso. 13. Benzidina N. CAS 92-87-5 N. CE 202-199-1 e i suoi sali 14. 4-nitrobifenile N. CAS 92-93-3 N. Einecs CE 202-204-7 15. 4-amminobifenile xenilammina N. CAS 92-67-1 N. Einecs CE 202-177-1 e i suoi sali 16. Carbonati di piombo: Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere a) Carbonato anidro neutro (PbCO3) utilizzate come vernici. N. CAS 598-63-0 Tuttavia, gli Stati membri possono, conforme‫ڐ‬ mente alle disposizioni previste dalla convenzione N. CE 209-943-4 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 13 sull’uso della biacca di piombo b) Diidrossibis(carbonato) di tripiombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul 2Pb CO3-Pb(OH)2 loro territorio l’uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e N. CAS 1319-46-6 di edifici storici e dei loro interni. N. CE 215-290-6 17. Solfati di piombo: Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere a) PbSO4 utilizzate come vernici. N. CAS 7446-14-2 Tuttavia gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla convenzione del‫ڐ‬ N. CE 231-198-9 l’OIL n. 13 sull’uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul b) Pbx SO4 loro territorio l’uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e N. CAS 15739-80-7 di edifici storici e dei loro interni. N. CE 239-831-0
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 221 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 18. Composti del mercurio Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per: a) impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su: — carene di imbarcazioni, — gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura, — qualsiasi apparecchiatura o impianto total‫ڐ‬ mente o parzialmente sommerso; b) la protezione del legno; c) l’impregnazione di tessuti spessi per uso indu‫ڐ‬ striale e dei filati utilizzati per la loro fabbrica‫ڐ‬ zione; d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione. 18 bis. Mercurio 1. Non è consentita l’immissione sul mercato: N. CAS 7439-97-6 a) nei termometri per la misurazione della tempe‫ڐ‬ ratura corporea; N. CE 231-106-7 b) in altri dispositivi di misura destinati alla ven‫ڐ‬ dita al grande pubblico (quali manometri, ba‫ڐ‬ rometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea). 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di misura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. Gli Stati membri possono tuttavia limitare o vietare l’immissione sul mercato di tali dispositivi di mi‫ڐ‬ sura. 3. La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a: a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009. 4. Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esa‫ڐ‬ mina la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e gli altri di‫ڐ‬ spositivi di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali. Sulla base di tale esame o non ap‫ڐ‬ pena siano disponibili nuove informazioni su al‫ڐ‬ ternative affidabili e più sicure per gli sfigmoma‫ڐ‬ nometri ed altri dispositivi di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e agli altri dispositivi di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, al fine di eliminare gradualmente il mercurio nei dispositivi di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 222 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 19. Composti dell’arsenico 1. Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per prevenire l’incrostazione da parte di microrganismi, piante o animali su: — carene di imbarcazioni, — gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra appa‫ڐ‬ recchiatura o impianto utilizzato in piscicol‫ڐ‬ tura e molluschicoltura, — qualsiasi apparecchiatura o impianto total‫ڐ‬ mente o parzialmente sommerso. 2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso. 3. Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato. 4. In deroga al paragrafo 3: a) relativamente alle sostanze e alle miscele per la protezione del legno: queste possono essere utilizzate negli impianti industriali per il tratta‫ڐ‬ mento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se autorizzate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato non deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante. b) è consentita l’immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguar‫ڐ‬ dare l’integrità strutturale del legno per garan‫ڐ‬ tire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che il pubblico abbia un con‫ڐ‬ tatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego: — nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali in‫ڐ‬ dustriali, — nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti, — nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, ad esempio moli e ponti, — nelle barriere antirumore, — nei sistemi di protezione dalle valanghe, — nelle recinzioni e barriere autostradali, — nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame, — nelle strutture per il contenimento della terra,
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 223 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela — nei pali delle linee elettriche e di teleco‫ڐ‬ municazioni, — nelle traversine ferroviarie sotterranee; c) ferma restando l’applicazione di altre disposi‫ڐ‬ zioni comunitarie sulla classificazione, l’imbal‫ڐ‬ laggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immis‫ڐ‬ sione sul mercato che il legno trattato commer‫ڐ‬ cializzato rechi la dicitura «Strettamente riser‫ڐ‬ vato ad usi e impianti industriali, contiene ar‫ڐ‬ senico». Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura «Indos‫ڐ‬ sare guanti durante la manipolazione di questo legno. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno devono essere trattati come rifiuti pericolosi da un’impresa autorizzata»; d) il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere utilizzato: — in edifici residenziali o abitativi, a prescin‫ڐ‬ dere dalla destinazione, — in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle, — in acque marine, — per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b), — in applicazioni in cui il legno trattato po‫ڐ‬ trebbe venire a contatto con articoli semi‫ڐ‬ lavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale. 5. Il legno trattato con composti dell’arsenico che era in uso nella Comunità prima del 30 settem‫ڐ‬ bre 2007 o che è stato immesso sul mercato con‫ڐ‬ formemente al paragrafo 4 può continuare ad es‫ڐ‬ sere utilizzato sino alla fine della sua vita di im‫ڐ‬ piego. 6. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era in uso nella Comunità prima del 30 settem‫ڐ‬ bre 2007 o che è stato immesso sul mercato in conformità del paragrafo 4: — può essere utilizzato o riutilizzato alle condi‫ڐ‬ zioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d), — può essere immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 224 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 7. Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007: — venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d), — sia immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d). 20. Composti organostannici 1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera. 2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su: a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, co‫ڐ‬ stiera, estuariale, interna o lacustre; b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra appa‫ڐ‬ recchiatura o impianto utilizzato nella piscicol‫ڐ‬ tura e nella molluschicoltura; c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzial‫ڐ‬ mente o totalmente sommerso. 3. Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque in‫ڐ‬ dustriali. ŹM6 4. Composti organostannici trisostituiti: a) i composti organostannici trisostituiti come i composti di tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) non possono essere utiliz‫ڐ‬ zati dopo il 1o luglio 2010 in articoli se la concentrazione nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno; b) gli articoli non conformi alla lettera a), non possono essere immessi in commercio dopo il 1o luglio 2010, ad eccezione di quelli già uti‫ڐ‬ lizzati nella Comunità prima di tale data. 5. Composti di dibutilstagno (DBT): a) i composti di dibutilstagno (DBT) non possono essere utilizzati dopo il 1o gennaio 2012 nelle miscele e negli articoli in vendita al pubblico se la concentrazione nella miscela o nell’arti‫ڐ‬ colo, o in una sua parte, è superiore all’equi‫ڐ‬ valente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 225 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela b) gli articoli e le miscele non conformi alla let‫ڐ‬ tera a) non possono essere immessi in commer‫ڐ‬ cio dopo il 1o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data; c) in via derogatoria, le lettere a) e b) non si applicano fino al 1o gennaio 2015 alle miscele e ai seguenti articoli in vendita al pubblico: — adesivi e sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigil‫ڐ‬ lanti RTV-1 e RTV-2), — pitture e rivestimenti contenenti composti di DBT come catalizzatori se sono applicati su articoli, — profili in cloruro di polivinile (PVC) flessi‫ڐ‬ bile, monoestrusi o coestrusi con PVC ri‫ڐ‬ gido, — tessuti rivestiti con PVC contenenti compo‫ڐ‬ sti di DBT come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne, — tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’ac‫ڐ‬ qua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate. d) A titolo di deroga, le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e agli articoli che rien‫ڐ‬ trano nel regolamento (CE) n. 1935/2004. 6. Composti di dioctilstagno (DOT): a) i composti di dioctilstagno (DOT) non possono essere utilizzati dopo il 1o gennaio 2012 nei seguenti articoli in vendita al pubblico o utiliz‫ڐ‬ zati dal pubblico se la concentrazione nell’arti‫ڐ‬ colo, o in una sua parte, è superiore all’equi‫ڐ‬ valente dello 0,1 %, in peso, dello stagno: — articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle, — guanti, — calzature o parti di calzature destinate a ve‫ڐ‬ nire a contatto con la pelle, — rivestimenti per pareti e pavimenti, — articoli di puericoltura, — prodotti per l’igiene femminile, — pannolini, — stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2);
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 226 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela b) gli articoli non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data. Ż 21. Di-ȝ-ossi-di-n-butil-stannoidrossiborano/Idro‫ ڐ‬Non sono ammessi l’immissione sul mercato o genoborato di dibutilstagno l’uso come sostanza o in miscele in concentra‫ڐ‬ C8H19BO3Sn (DBB) zione pari o superiore allo 0,1 % in peso. N. CAS 75113-37-0 Il primo paragrafo non è tuttavia applicabile alla sostanza (DBB) e alle miscele che la contengono N. CE 401-040-5 se esse sono destinate ad essere trasformate esclu‫ڐ‬ sivamente in articoli, ove questa sostanza non fi‫ڐ‬ gura più in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %. 22. Pentaclorofenolo Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso: N. CAS 87-86-5 — come sostanze, N. CE 201-778-6 e suoi sali ed esteri — come componente di altre sostanze, o in mi‫ڐ‬ scele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso. 23. Cadmium Ai fini della presente voce, i codici e i capitoli indicati tra parentesi quadre si riferiscono alla no‫ڐ‬ N. CAS 7440-43-9 menclatura tariffaria e statistica della tariffa doga‫ڐ‬ nale comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*). N. CE 231-152-8 e suoi composti ŹM13 1. Non è ammesso l'uso in miscele e articoli fabbricati partendo da polimeri organici sintetici (di seguito «materie plastiche») quali: — polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21] — poliuretano (PUR) [3909 50] — polietilene a bassa densità (LDPE), ad ecce‫ڐ‬ zione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10] — acetato di cellulosa (CA) [3912 11] — acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11] — resine epossidiche [3907 30] — resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20] — resine d'urea — formaldeide (UF) [3909 10] — poliesteri insaturi (UP) [3907 91]
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 227 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela — tereftalato di polietilene (PET) [3907 60] — tereftalato di polibutilene (PBT) — polistirene cristallo/standard [3903 11] — metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA) — polietilene reticolato (VPE) Modificata da R 835/2012 — polistirene antiurto — polipropilene (PP) [3902 10] — polietilene ad alta densità (HDPE) [3901 20] — acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) [3903 30] — polimetilmetacrilato (PMMA) [3906 10]. È vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire da materie plastiche il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica. ŹC6 In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011. Ż Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio (**) e gli atti adottati in base ad essa. 2. Non è ammesso l'uso nelle pitture [3208] [3209]. Per le pitture con tenore di zinco superiore al 10 % in peso, il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) non è pari o superiore allo 0,1 % in peso. È vietata l'immissione sul mercato di articoli pit‫ڐ‬ turati il cui tenore di cadmio (espresso in Cd me‫ڐ‬ tallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata. 3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si appli‫ڐ‬ cano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio. 4. In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica: — alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito «PVC riciclato», — alle miscele e agli articoli contenenti PVC ri‫ڐ‬ ciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 228 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela a) profili e fogli rigidi per applicazioni nel‫ڐ‬ l'edilizia; b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie; c) pavimenti e terrazze; d) condotti per cavi; e) tubi per acque non potabili se il PVC ri‫ڐ‬ ciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1. I fornitori provvedono ad apporre in modo visi‫ڐ‬ bile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura «Contiene PVC riciclato» o il seguente pittogramma: A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle let‫ڐ‬ tere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017. Ż 5. A norma della presente voce, per «trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metal‫ڐ‬ lico su una superficie metallica. Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le ap‫ڐ‬ plicazioni nei settori seguenti: a) nelle attrezzature e nelle macchine per: — la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11], — l’agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436], — la refrigerazione e il congelamento [8418], — la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443]; b) le attrezzature e macchine per la produzione:
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 229 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela — degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516], — dell’arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404], — degli impianti sanitari [7324], — del riscaldamento centrale e del condizio‫ڐ‬ namento d’aria [7322] [8403] [8404] [8415]. Comunque, qualunque sia il loro uso o destina‫ڐ‬ zione finale, è vietata l’immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applica‫ڐ‬ zioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell’ambito dei set‫ڐ‬ tori di cui alla lettera b). 6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai com‫ڐ‬ ponenti di tali articoli impiegati nei settori/appli‫ڐ‬ cazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla seguente lettera b): a) le attrezzature e macchine per la produzione di: — carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]; b) le attrezzature e macchine per la produzione di: — apparecchiature di movimentazione indu‫ڐ‬ striale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431], — veicoli stradali e agricoli [capitolo 87], — materiale rotabile [capitolo 86], — navi [capitolo 89]. 7. Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano: — agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, «offshore» e nucleare le cui applicazioni impli‫ڐ‬ cano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agri‫ڐ‬ coli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni, — ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell’affidabilità dell’ap‫ڐ‬ parecchiatura su cui sono installati.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 230 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela ŹM13 8. È vietato l'uso nelle leghe per brasa‫ڐ‬ tura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso. È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso. S'intende per brasatura un procedimento di giun‫ڐ‬ zione realizzato con l'ausilio di leghe, a tempera‫ڐ‬ ture superiori a 450 °C. 9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza. 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in: i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria; ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi: — braccialetti, collane e anelli — gioielli per piercing, — orologi da polso e cinturini, — spille e gemelli per polsini. ŹC6 11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011. Ż Ż ___________ (*) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 42. (**) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. 24. Monometiltetraclorodifenilmetano 1. È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele. Nome commerciale: Ugilec 141 N. CAS 76253-60-6 È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza. 2. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica: a) agli impianti e macchinari già in servizio alla data del 18 giugno 1994, sino a quando l’im‫ڐ‬ pianto o il macchinario sono messi in disuso; b) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso in uno Stato membro alla data del 18 giugno 1994.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 231 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela Ai fini della lettera a), gli Stati membri possono tuttavia, per motivi inerenti alla protezione della salute e dell’ambiente, vietare nel proprio territorio l’uso di tali impianti o macchinari prima della loro eliminazione. 25. Monometildiclorodifenilmetano È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele. Nome commerciale: Ugilec 121 È vietata l’immissione sul mercato degli articoli Ugilec 21 che contengono tale sostanza. 26. Monometil-dibromodifenilmetano bromo‫ ڐ‬È vietata l’immissione sul mercato o l’uso come benzilbromotoluene, miscela di isomeri sostanza o in miscele. Nome commerciale: DBBT È vietata l’immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza. N. CAS 99688-47-8 27. Nickel 1. Non è consentito l’uso: N. CAS 7440-02-0 a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti N. CE 231-111-4 e suoi composti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di ces‫ڐ‬ sione di nickel da tali oggetti metallici sia in‫ڐ‬ feriore a 0,2 ȝg/cm2 per settimana (limite di migrazione); b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali: — orecchini, — collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli, — casse di orologi da polso, cinturini per oro‫ڐ‬ logi e chiusure di orologi, — bottoni automatici, fermagli, rivetti, cer‫ڐ‬ niere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 ȝ/cm2/settimana; c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale ri‫ڐ‬ vestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 ȝg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso nor‫ڐ‬ male dell’articolo. 2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 232 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come me‫ڐ‬ todi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2. 28. Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 clas‫ڐ‬ presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano sificate come cancerogene di categoria 1A o le norme seguenti. 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue: 1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso: — cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella — come sostanze, 3.2) elencate nell’appendice 1, — come componenti di altre sostanze, o — cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella — nelle miscele, 3.2) elencate nell’appendice 2. per la vendita al pubblico quando la concentrazione 29. Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore: VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 clas‫ڐ‬ sificate come mutagene sulle cellule germi‫ — ڐ‬al pertinente limite di concentrazione specifico in‫ڐ‬ nali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o dicato nell’allegato VI, parte 3, del mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2), regolamento (CE) n. 1272/2008, o riportate come segue: — alla pertinente concentrazione specificata nella di‫ڐ‬ — mutagene di categoria 1A (tabella rettiva 1999/45/CE. 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell’appendice 3, Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comuni‫ڐ‬ tarie relative alla classificazione, all’imballaggio e al‫ڐ‬ — mutagene di categoria 1B (tabella l’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella garantire prima dell’immissione sul mercato che l’im‫ڐ‬ 3.2) elencate nell’appendice 4. ballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: 30. Sostanze elencate nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 clas‫« ڐ‬Uso ristretto agli utilizzatori professionali». sificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche 2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: per la riproduzione di categoria 1 o 2 (ta‫ڐ‬ bella 3.2), riportate come segue: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella diret‫ڐ‬ — tossiche per la riproduzione di categoria tiva 2001/83/CE; 1A con effetti nocivi sulla funzione ses‫ڐ‬ suale e la fertilità o sullo sviluppo (ta‫ڐ‬ bella 3.1) o tossiche per la riproduzione b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella diret‫ڐ‬ di categoria 1 con R60 (Può ridurre la tiva 76/768/CEE; fertilità) o R61 (Può danneggiare i bam‫ڐ‬ bini non ancora nati) (tabella 3.2) elen‫ ڐ‬c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da cate nell’appendice 5, olii minerali: — tossiche per la riproduzione di categoria — ai combustibili per motori che sono sog‫ڐ‬ 1B con effetti nocivi sulla funzione ses‫ڐ‬ getti alla direttiva 98/70/CE, suale e la fertilità o sullo sviluppo (ta‫ڐ‬ bella 3.1) o tossiche per la riproduzione — agli articoli derivati dagli olii minerali, im‫ڐ‬ di categoria 2 con R60 (Può ridurre la piegati come combustibili o carburanti ne‫ڐ‬ fertilità) o R61 (Può danneggiare i bam‫ڐ‬ gli impianti di combustione mobili o fissi, bini non ancora nati) (tabella 3.2) elen‫ڐ‬ cate nell’appendice 6. — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE ; ŹM14 e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, co‫ڐ‬ lonna 2. Qualora nella colonna 2 del‫ڐ‬ l'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data. Ż
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 233 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 31. a) Creosoto; olio di lavaggio 1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate a N. CAS 8001-58-9 essere utilizzate per il trattamento del legno. Inol‫ڐ‬ tre, il legno che ha subito tale trattamento non può N. CE 232-287-5 essere immesso sul mercato. b) Olio di creosoto; olio di lavaggio 2. In deroga al paragrafo 1: N. CAS 61789-28-4 N. CE 263-047-8 a) le sostanze e le miscele possono essere utiliz‫ڐ‬ zate per il trattamento del legno in impianti c) Distillati (catrame di carbone), olii di naf‫ڐ‬ industriali oppure da parte di utilizzatori pro‫ڐ‬ talene; olio naftalenico fessionali, cui si applica la legislazione comu‫ڐ‬ nitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi N. CAS 84650-04-4 trattamenti in situ solo se contengono: N. CE 283-484-8 i) una concentrazione di benzo(a)pirene infe‫ڐ‬ d) Olio di creosoto, frazione di acenaftene; riore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e olio di lavaggio ii) una concentrazione di fenoli estraibili con N. CAS 90640-84-9 acqua inferiore al 3 % in peso. N. CE 292-605-3 Tali sostanze e miscele per l’uso del tratta‫ڐ‬ e) Distillati (catrame di carbone) di testa; mento del legno in impianti industriali oppure olio di antracene II da parte di utilizzatori professionali: N. CAS 65996-91-0 — possono essere immesse sul mercato sol‫ڐ‬ N. CE 266-026-1 tanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri, f) Olio di antracene N. CAS 90640-80-5 — non possono essere vendute ai consumatori. N. CE 292-602-7 Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni co‫ڐ‬ g) Acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli munitarie relative alla classificazione, all’imballag‫ڐ‬ grezzi gio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i forni‫ڐ‬ tori devono garantire prima dell’immissione sul N. CAS 65996-85-2 mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la N. CE 266-019-3 seguente dicitura: h) Creosoto del legno «Unicamente per uso in impianti industriali oppure N. CAS 8021-39-4 da parte di utilizzatori professionali»; N. CE 232-419-1 b) il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in confor‫ڐ‬ i) Olio di catrame a bassa temperatura, mità della lettera a) che è immesso sul mercato estratti alcalini; residui di estrazione (car‫ڐ‬ per la prima volta o trattato nuovamente in situ, bone), residui alcalini di catrame di car‫ڐ‬ può essere impiegato solo per usi professionali bone a bassa temperatura e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia N. CAS 122384-78-5 elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali; N. CE 310-191-5 c) il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate alla voce 31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 234 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 3. Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato: — all’interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione, — per giocattoli, — in campi da gioco, — in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all’aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle, — per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic, — per la fabbricazione, l’uso e qualsiasi nuovo trattamento di: — contenitori destinati a colture agricole, — imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti de‫ڐ‬ stinati all’alimentazione umana e/o ani‫ڐ‬ male, — altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati. 32. Cloroformio Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano N. CAS 67-66-3 le norme seguenti. N. CE 200-663-8 1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono 34. 1,1,2-tricloroetano ammessi: N. CAS 79-00-5 — come sostanze, N. CE 201-166-9 35. 1,1,2,2-tetracloroetano — come componenti di altre sostanze o in mi‫ڐ‬ scele in una concentrazione pari o superiore N. CAS 79-34-5 allo 0,1 % in peso, N. CE 201-197-8 qualora le sostanze o le miscele siano destinate 36. 1,1,1,2-tetracloroetano alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffu‫ڐ‬ sive quali la pulizia di superfici o tessuti. N. CAS 630-20-6 2. Senza pregiudizio per l’applicazione di altre 37. Pentacloroetano disposizioni comunitarie relative alla classifica‫ڐ‬ N. CAS 76-01-7 zione, all’imballaggio ed all’etichettatura di so‫ڐ‬ stanze e miscele, i fornitori devono garantire prima N. CAS 76-01-7 dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in con‫ڐ‬ 38. 1,1-dicloroetilene centrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la se‫ڐ‬ N. CAS 75-35-4 guente dicitura: N. CE 200-864-0 «Unicamente per uso in impianti industriali».
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 235 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela A titolo di deroga, tale disposizione non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario de‫ڐ‬ finiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla diret‫ڐ‬ tiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE. ŹM3 40. Sostanze classificate come gas 1. È vietato l’uso come sostanze o miscele in infiammabili di categoria 1 o 2, li‫ڐ‬ aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico quidi infiammabili di categoria 1, 2 a scopi di scherzo o di decorazione, quali: o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a con‫ڐ‬ tatto con l'acqua, sprigionano gas in‫ڐ‬ — lustrini metallici per decorazione, utilizzati fiammabili di categoria 1, 2 o 3, li‫ڐ‬ principalmente nelle decorazioni, quidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non — neve e ghiaccio artificiale, figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ż — simulatori di rumori intestinali, — stelle filanti prodotte con generatori di aerosol, — imitazione di escrementi, — sirene per feste, — schiume e fiocchi per uso decorativo, — ragnatele artificiali, — bombette puzzolenti. 2. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imbal‫ڐ‬ laggio e all’etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mer‫ڐ‬ cato che l’imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Uso riservato agli utilizzatori professionali». 3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all’articolo 8, para‫ڐ‬ grafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consi‫ڐ‬ glio (***). 4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste. ___________ (***) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 236 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 41. Esacloroetano Non sono ammessi l’immissione sul mercato o N. CAS 67-72-1 l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere impiegate nella produzione o nella lavorazione di N. CE 200-666-4 metalli non ferrosi. 42. Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a Non sono ammessi l’immissione sul mercato o catena corta) (SCCP); l’uso come sostanze o componenti di altre so‫ڐ‬ N. CE 287-476-5 stanze o in miscele con concentrazioni superiori all’1 % in peso, destinate ad essere utilizzate: N. CAS 85535-84-8 — per la lavorazione dei metalli, — per l’ingrasso del cuoio. 43. Coloranti azoici 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio: — capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cap‫ڐ‬ pelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, — calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta docu‫ڐ‬ menti, coprisedie, borse portate attorno al collo, — giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio, — filati e tessuti destinati al consumatore finale. 2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 237 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso. źM9 __________ źM5 45. Difeniletere, ottabromo derivato 1. L’immissione sul mercato o l’uso non sono ammessi: C12H2Br8O — come sostanze, — come componenti di altre sostanze o in mi‫ڐ‬ scele in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso. 2. Non possono essere immessi sul mercato arti‫ڐ‬ coli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come di ritardante di fiamma, in concen‫ڐ‬ trazioni superiori allo 0,1 % in peso. 3. A titolo di deroga, il punto 2 non si applica: — agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 15 agosto 2004, — alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE. 46. a) Nonilfenolo Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni C6H4(OH)C9H19 pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi: N. CAS 25154-52-3 N. CE 246-672-0 1. pulizie industriali e civili, tranne: b) Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O — sistemi di lavaggio a secco chiusi e con‫ڐ‬ trollati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 238 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela — sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; 2. pulizie domestiche; 3. trattamento tessile e di pellame, tranne: — trattamento senza rilascio in acque di sca‫ڐ‬ rico, — sistemi con trattamento speciale in cui l’acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine); 4. emulsionante in soluzioni agricole per capez‫ڐ‬ zoli; 5. lavorazione dei metalli, tranne: impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito; 6. industria della pasta di carta e della carta; 7. prodotti cosmetici; 8. altri prodotti per la cura personale, tranne: spermicidi; 9. coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. Tutta‫ڐ‬ via, le presenti restrizioni lasciano impregiudi‫ڐ‬ cata fino alla loro scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassi‫ڐ‬ tari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state rilasciate prima del 17 luglio 2003. 47. Composti del cromo VI 1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utiliz‫ڐ‬ zati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento. 2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comu‫ڐ‬ nitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mer‫ڐ‬ cato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leg‫ڐ‬ gibili e indelebili riguardanti la data di confezio‫ڐ‬ namento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il conte‫ڐ‬ nuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 239 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi control‫ڐ‬ lati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle. 48. Toluene Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni N. CAS 108-88-3 pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray N. CE 203-625-9 destinati alla vendita al pubblico. 49. Triclorobenzene Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanza o in miscele in concentrazioni N. CAS 120-82-1 pari o superiori allo 0,1 % in peso per qualunque impiego, eccetto: N. CE 204-428-0 — come prodotto intermedio di sintesi, o — come solvente di processo in applicazioni chi‫ڐ‬ miche chiuse per reazioni di clorinazione, o — nella fabbricazione dell’1,3,5-triammino-2,4,6- trinitrobenzene (TATB). 50. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la pro‫ڐ‬ a) Benzo[a]pirene (BaP) duzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto: N. CAS 50-32-8 b) Benzo[e]pirene (BeP) — di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o N. CAS 192-97-2 — un contenuto complessivo di tutti gli IPA c) Benzo[a]antracene (BaA) elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso). N. CAS 56-55-3 d) Crisene (CHR) Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l’estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in N. CAS 218-01-9 peso, secondo la norma dell’Institute of Petroleum IP346: 1998 (Determinazione dei PCA negli olii e) Benzo[b]fluorantene (BbFA) lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile N. CAS 205-99-2 solfossido), purché il rispetto dei valori limite di f) Benzo[j]fluorantene (BjFA) BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l’estratto PCA, siano con‫ڐ‬ N. CAS 205-82-3 trollati dal fabbricante o dall’importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, g) Benzo[k]fluorantene (BkFA) optando per il più prossimo. N. CAS 207-08-9
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 240 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 2. Inoltre, non possono essere immessi sul mer‫ڐ‬ h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) cato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1oo gennaio 2010 se contengono N. CAS 53-70-3 oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1. Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata — determinazione dell’aromaticità degli olii nei com‫ڐ‬ posti di gomma vulcanizzata). 3. In deroga a quanto sopra stabilito, le disposi‫ڐ‬ zioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneu‫ڐ‬ matici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superano i limiti di cui al para‫ڐ‬ grafo 1. 4. Ai fini della presente voce, per «pneumatici» si intendono i pneumatici di veicoli contemplati nelle seguenti direttive: — direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (*****), — direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa al‫ڐ‬ l’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercam‫ڐ‬ biabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (******), e — direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (*******). ___________ (*****) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. (******) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. (*******) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. 51. I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE 1. Non possono essere utilizzati come sostanze o che coprono la sostanza): in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura. a) ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) N. CAS 117-81-7 2. I giocattoli e gli articoli di puericultura conte‫ڐ‬ nenti tali ftalati in concentrazione superiore allo N. CE 204-211-0 0,1 % in peso del materiale plastificato non pos‫ڐ‬ sono essere immessi sul mercato.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 241 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 3. La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio b) Dibutilftalato (DBP) 2010, le misure previste relativamente alla pre‫ڐ‬ sente voce, alla luce di nuove informazioni scien‫ڐ‬ N. CAS 84-74-2 tifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, N. CE 201-557-4 se del caso, dette misure sono modificate di con‫ڐ‬ seguenza. c) Benzilbutilftalato (BBP) N. CAS 85-68-7 4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto desti‫ڐ‬ N. CE 201-622-7 nato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini. 52. I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE 1. Non possono essere utilizzati come sostanze o che coprono la sostanza): in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato nei giocattoli e a) Diisononilftalato (DINP) negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini. N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0 N. CE 249-079-5 e 271-090-9 b) Diisodecilftalato (DIDP) 2. I giocattoli e gli articoli di puericultura conte‫ڐ‬ nenti tali ftalati in concentrazione superiore allo N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1 0,1 % in peso del materiale plastificato non pos‫ڐ‬ sono essere immessi sul mercato. N. CE 247-977-1 e 271-091-4 c) Ftalato di diottile (DNOP) N. CAS 117-84-0 3. La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla pre‫ڐ‬ N. CE 204-214-7 sente voce, alla luce di nuove informazioni scien‫ڐ‬ tifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate di con‫ڐ‬ seguenza. 4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto desti‫ڐ‬ nato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini. źM9 __________ źM5 54. 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME) Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, N. CAS 111-77-3 come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per N. CE 203-906-6 pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 242 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 55. 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE) 1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita N. CAS 112-34-5 al pubblico, come componente di vernici spray o di detersivi spray in generatori di aerosol in con‫ڐ‬ N. CE 203-961-6 centrazioni pari o superiori al 3 % in peso. 2. Le vernici spray e i detersivi spray in genera‫ڐ‬ tori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010. 3. Fatta salva l’applicazione delle altre disposi‫ڐ‬ zioni comunitarie in materia di classificazione, im‫ڐ‬ ballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’im‫ڐ‬ missione sul mercato che l’imballaggio delle ver‫ڐ‬ nici diverse dalle vernici spray contenenti DEGBE in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso immesse sul mercato per la vendita al pubblico rechi entro il 27 dicembre 2010 in maniera visi‫ڐ‬ bile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Non utilizzare in dispositivi di verniciatura spray». 56. Diisocianato di metilendifenile (MDI) 1. Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 dicembre 2010, come componente di miscele in N. CAS 26447-40-5 concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso di MDI per la vendita al pubblico, a meno che i N. CE 247-714-0 fornitori non garantiscano prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio: a) contenga guanti protettivi conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (**********); b) rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura, e fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele: «— L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibi‫ڐ‬ lizzati ai diisocianati. — I soggetti affetti da asma, eczema o pro‫ڐ‬ blemi della pelle dovrebbero evitare il con‫ڐ‬ tatto, incluso il contatto cutaneo, con que‫ڐ‬ sto prodotto. — Questo prodotto non dovrebbe essere uti‫ڐ‬ lizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una ma‫ڐ‬ schera protettiva con un idoneo filtro anti‫ڐ‬ gas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).» 2. A titolo di deroga, il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli adesivi termofusibili. ___________ (**********) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 243 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 57. Cicloesano 1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita N. CAS 110-82-7 al pubblico, come componente di adesivi di con‫ڐ‬ tatto a base di neoprene in concentrazioni pari o N. CE 203-806-2 superiori allo 0,1 % in peso in confezioni superiori a 350 g. 2. Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010. 3. Fatta salva l’applicazione delle altre disposi‫ڐ‬ zioni comunitarie in materia di classificazione, im‫ڐ‬ ballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell’im‫ڐ‬ missione sul mercato che l’imballaggio degli ade‫ڐ‬ sivi di contatto a base di neoprene contenenti ci‫ڐ‬ cloesano in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010 rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «— Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione. — Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette.» 58. Nitrato di ammonio 1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come so‫ڐ‬ N. CAS 6484-52-2 stanza o in miscele contenenti più del 28 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per N. CE 229-347-8 l’impiego come concime solido, semplice o com‫ڐ‬ posto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parla‫ڐ‬ mento europeo e del Consiglio (***********). 2. Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010 come sostanza o in miscele conte‫ڐ‬ nenti il 16 % o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, fatta eccezione per la fornitura: a) a utilizzatori a valle e distributori, incluse le per‫ڐ‬ sone fisiche o giuridiche che possiedono una li‫ڐ‬ cenza o un’autorizzazione conforme alla direttiva 93/15/CEE del Consiglio (************); b) ad agricoltori per l’uso in attività agricole, a tempo pieno o a tempo parziale, e non necessa‫ڐ‬ riamente in relazione alle dimensioni della su‫ڐ‬ perficie del terreno. Ai fini del presente paragrafo: i) per «agricoltore» si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisi‫ڐ‬ che o giuridiche, indipendentemente dalla per‫ڐ‬ sonalità giuridica conferita dal diritto nazio‫ڐ‬ nale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità a norma dell’articolo 299 del trattato e che eser‫ڐ‬ cita un’attività agricola;
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 244 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela ii) per «attività agricola» si intende la produ‫ڐ‬ zione, l’allevamento o la coltivazione di pro‫ڐ‬ dotti agricoli, comprese la raccolta, la mungi‫ڐ‬ tura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e am‫ڐ‬ bientali a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (*************); c) a persone fisiche o giuridiche impegnate in at‫ڐ‬ tività professionali quali l’orticultura, le colture vegetali in serre, la manutenzione di parchi, giardini o campi sportivi, attività forestali o al‫ڐ‬ tre attività analoghe. 3. Tuttavia, per le restrizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, per motivi socio-economici e fino al 1o luglio 2014, applicare un limite fino al 20 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio per le sostanze e le miscele immesse sul mercato all’interno dei rispettivi terri‫ڐ‬ tori. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. ___________ (***********) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. (************) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. (*************) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. źM6 59. Diclorometano 1. Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in CAS 75-09-2 peso: Numero CE: 200-838-9 a) non sono immessi per la prima volta sul mer‫ڐ‬ cato per essere venduti al pubblico o agli ope‫ڐ‬ ratori professionali dopo il 6 dicembre 2010; b) non sono immessi sul mercato per essere ven‫ڐ‬ duti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011; c) non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012. Ai fini del presente punto si intende per: i) «operatore professionale»: qualsiasi per‫ڐ‬ sona fisica o giuridica, compresi i lavo‫ڐ‬ ratori dipendenti e autonomi, che esegue lavori di sverniciatura nel corso della sua attività professionale al di fuori di un impianto industriale; ii) «impianto industriale»: un impianto uti‫ڐ‬ lizzato per attività di sverniciatura.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 245 źM6 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri pos‫ڐ‬ sono autorizzare sul proprio territorio e per deter‫ڐ‬ minate attività l’impiego da parte di operatori pro‫ڐ‬ fessionali, aventi una preparazione specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare l’immissione sul mercato di tali sver‫ڐ‬ nicianti per la vendita a detti operatori professio‫ڐ‬ nali. Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga definiscono disposizioni adeguate per la protezione della salute e della sicurezza degli operatori pro‫ڐ‬ fessionali che utilizzano svernicianti contenenti di‫ڐ‬ clorometano e ne informano la Commissione. Tali disposizioni prescrivono tra l’altro che un operatore professionale sia in possesso di un cer‫ڐ‬ tificato accettato dallo Stato membro in cui lo stesso soggetto opera, o fornisca altre prove docu‫ڐ‬ mentali a tal fine, oppure sia approvato dallo Stato membro in questione, in modo da dimostrare pre‫ڐ‬ parazione e competenza specifiche ad utilizzare in condizioni di sicurezza svernicianti contenenti di‫ڐ‬ clorometano. La Commissione stila un elenco degli Stati mem‫ڐ‬ bri che si sono avvalsi della deroga di cui al pre‫ڐ‬ sente paragrafo e lo rende pubblico attraverso In‫ڐ‬ ternet. 3. Un operatore professionale che beneficia della deroga di cui al paragrafo 2 opera soltanto negli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale deroga. La formazione di cui al paragrafo 2 comprende almeno gli aspetti seguenti: a) consapevolezza, valutazione e gestione dei ri‫ڐ‬ schi per la salute, comprese informazioni su sostituti esistenti o processi che, nelle loro con‫ڐ‬ dizioni di utilizzazione, sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; b) uso di un’aerazione adeguata; c) uso di dispositivi di protezione individuale ade‫ڐ‬ guati conformi alla direttiva 89/686/CEE. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sostitui‫ڐ‬ scono di preferenza il diclorometano con un agente o processo chimico che, nelle sue condi‫ڐ‬ zioni di utilizzazione, presenta rischi nulli o infe‫ڐ‬ riori per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’operatore professionale applica tutte le misure di sicurezza pertinenti, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale.
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 246 źM6 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 4. Fatte salve altre norme comunitarie in materia di protezione dei lavoratori, gli svernicianti conte‫ڐ‬ nenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, possono essere uti‫ڐ‬ lizzati in impianti industriali soltanto se sono sod‫ڐ‬ disfatte almeno le condizioni seguenti: a) efficace aerazione in tutte le zone di lavora‫ڐ‬ zione, in particolare quelle per il trattamento a umido e l’essiccazione degli articoli sverni‫ڐ‬ ciati: aerazione locale per estrazione presso le vasche di sverniciatura, integrata da aerazione forzata in tali zone, al fine di ridurre al minimo l’esposizione e di ottemperare, ove tecnica‫ڐ‬ mente possibile, ai pertinenti limiti di esposi‫ڐ‬ zione professionale; b) messa in atto di misure volte a ridurre al mi‫ڐ‬ nimo l’evaporazione dalle vasche di svernicia‫ڐ‬ tura, comprendenti: coperchi per coprire le va‫ڐ‬ sche di sverniciatura eccetto durante il carico e lo scarico; dispositivi adeguati di carico e sca‫ڐ‬ rico per le vasche di sverniciatura; e vasche di sverniciatura con acqua o acqua salata per ri‫ڐ‬ muovere l’eccesso di solvente dopo lo scarico; c) messa in atto di misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del diclorometano nelle vasche di sverniciatura, comprendenti: pompe e tubazioni per trasferire gli svernicianti nelle e dalle vasche di sverniciatura; e disposizioni adeguate per la pulitura delle vasche e la rimo‫ڐ‬ zione dei residui in condizioni di sicurezza; d) messa a disposizione di dispositivi di prote‫ڐ‬ zione individuale conformi alla direttiva 89/686/CEE, comprendenti: guanti protettivi adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti pro‫ڐ‬ tettivi; e adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie qualora non possa essere altri‫ڐ‬ menti conseguita l’osservanza dei pertinenti li‫ڐ‬ miti di esposizione professionale; e) messa a disposizione degli operatori di infor‫ڐ‬ mazioni, istruzioni e formazione adeguate ri‫ڐ‬ guardo all’uso di tali dispositivi. 5. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie ri‫ڐ‬ guardanti la classificazione, l’imballaggio e l’eti‫ڐ‬ chettatura di sostanze e miscele pericolose, dal 6 dicembre 2011 gli svernicianti contenenti diclo‫ڐ‬ rometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, recano la seguente dicitura visibile, leggibile e indelebile: «Solo per usi industriali e l’utilizzo da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell’Unione europea — verificare dove ne sia autorizzato l’uso.»
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 247 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela źM12 60. Acrilammide Non può essere immessa sul mercato o utilizzata come sostanza o componente di miscele in con‫ڐ‬ N. CAS 79-06-1 centrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso per applicazioni di consolidamento del suolo dopo il 5 novembre 2012.
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    19.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 252/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 835/2012 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, conto del dibattito svoltosi in una riunione ad hoc di esperti sulle attività di gestione dei rischi previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e dei risultati di uno visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, studio, pubblicato nel gennaio 2010, sull’impatto socioe­ conomico di un eventuale aggiornamento delle restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio nei gio­ visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo ielli, nelle leghe per brasatura e nel PVC (4). Tutti gli e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registra­ aspetti della restrizione sono stati oggetto di consulta­ zione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle so­ zioni con le autorità competenti degli Stati membri re­ stanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per sponsabili dell’attuazione del regolamento (CE) n. le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e 1907/2006 e con le parti interessate. che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commis­ (3) Successivamente all’adozione del regolamento (UE) n. sione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in 494/2011, la Commissione è stata informata circa alcuni particolare l’articolo 131, impieghi dei pigmenti di cadmio in determinati tipi di materie plastiche, oggetto di restrizioni per la prima volta in base al regolamento (UE) n. 494/2011, per cui non considerando quanto segue: sembrano essere disponibili alternative idonee all’uso dei composti del cadmio e per cui è opportuna una nuova valutazione date le circostanze eccezionali di un processo (1) Il regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del di consultazione ristretto. 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizza­ (4) La risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 auspica zione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) una strategia complessiva contro l’inquinamento dell’am­ per quanto riguarda l’allegato XVII (cadmio) (2) ha modi­ biente da cadmio comprendente misure specifiche per ficato la portata della restrizione sul cadmio e sui com­ limitare l’uso del cadmio e stimolare lo sviluppo di nuove posti del cadmio, introducendo disposizioni applicabili soluzioni che consentano di sostituire il cadmio utilizzato alle bacchette per brasatura e ai gioielli conformemente nei coloranti, negli stabilizzanti e per la cadmiatura, e alla valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione chiede di limitare l’uso del cadmio ai casi per i quali dei rischi per il cadmio e l’ossido di cadmio (3). non esistono alternative appropriate. (2) Il regolamento (UE) n. 494/2011 ha ulteriormente esteso (5) Tenuto conto della risoluzione del Consiglio del 25 gen­ le restrizioni vigenti in materia di utilizzo del cadmio e naio 1988, la Commissione, a norma dell’articolo 69 di dei composti del cadmio nei polimeri organici sintetici REACH, chiederà all’Agenzia europea per le sostanze chi­ (materie plastiche) a tutte le materie plastiche, preve­ miche di predisporre un fascicolo conforme alle prescri­ dendo nel contempo un’eccezione per il PVC riciclato zioni dell’allegato XV sull’uso del cadmio e dei composti contenente cadmio nella fabbricazione di determinati del cadmio in quei tipi di materie plastiche per cui sono prodotti per l’edilizia. La deroga è stata concessa tenendo state per la prima volta previste restrizioni dal regola­ mento (UE) n. 494/2011. (1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. (2) GU L 134 del 21.5.2011, pag. 2. (4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study- (3) GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6. cadmium_en.pdf
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    L 252/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.9.2012 (6) Fino alla conclusione della procedura di restrizione, la HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: restrizione all’uso del cadmio e dei suoi composti deve essere limitata ai tipi di materie plastiche elencate alla Articolo 1 voce 23 dell’allegato XVII prima dell’adozione del rego­ lamento (UE) n. 494/2011. L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. (7) Per ragioni di certezza del diritto, il presente regolamento Articolo 2 deve applicarsi a decorrere dal 10 dicembre 2011. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubbli­ (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2011. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
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    19.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 252/3 ALLEGATO Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la tabella che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni è così modificata: 1) nella colonna 2 della voce 23, il primo e il secondo paragrafo del punto 1 sono sostituiti dai seguenti: «1. Non è ammesso l’uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di se­ guito “materie plastiche”): — polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21] — poliuretano (PUR) [3909 50] — polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole ma­ dri colorate [3901 10] — acetato di cellulosa (CA) [3912 11] — acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11] — resine epossidiche [3907 30] — resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20] — resine d’urea - formaldeide (UF) [3909 10] — poliesteri insaturi (UP) [3907 91] — tereftalato di polietilene (PET) [3907 60] — tereftalato di polibutilene (PBT) — polistirene cristallo/standard [3903 11] — metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA) — polietilene reticolato (VPE) — polistirene antiurto — polipropilene (PP) [3902 10] È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.» 2) nella colonna 2 della voce 23, al punto 1 è aggiunto il seguente paragrafo: «Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell’articolo 69, chiede all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescri­ zioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottopo­ sto a restrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo para­ grafo.»
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    L 252/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.9.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 836/2012 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2012 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, seguito «RAC») ritiene che la misura più adeguata a livello dell’Unione per affrontare i rischi individuati riducendoli in modo efficace sia il divieto dell’uso di piombo e dei visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, suoi composti nelle parti metalliche e non metalliche degli articoli di gioielleria, nonché il divieto di immis­ visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo sione sul mercato di tali articoli o loro parti, qualora la e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registra­ concentrazione di piombo sia uguale o superiore a zione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle so­ 0,05 % in peso della parte, a meno che non si possa stanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per dimostrare che il tasso di cessione del piombo dall’arti­ le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e colo di gioielleria o dalla parte di articolo non eccede che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h). regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commis­ sione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in (4) Nel parere del 15 settembre 2011, il Comitato per l’ana­ particolare l’articolo 68, paragrafo 1, lisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis, di seguito «SEAC») prende in considerazione il divieto dell’uso di piombo e dei suoi composti negli considerando quanto segue: articoli di gioielleria e di immissione sul mercato di tali articoli, qualora la concentrazione di piombo sia uguale o superiore a 0,05 %, in peso, di una qualsiasi singola parte (1) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che, se uno dell’articolo. Tale misura è ritenuta la più adatta a livello Stato membro ritiene che la fabbricazione, l’immissione dell’Unione per affrontare i rischi identificati in termini di sul mercato o l’uso di una sostanza in quanto tale, in una proporzionalità dei vantaggi socioeconomici e dei costi miscela o in un articolo comporti un rischio per la salute socioeconomici. Poiché attualmente non sono disponibili umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato e metodi di prova della migrazione che riproducano la che richieda un’azione, esso predispone un fascicolo e situazione di tenere gli oggetti in bocca, il SEAC ritiene comunica la propria intenzione in tal senso all’Agenzia che la restrizione debba essere basata sul contenuto di europea delle sostanze chimiche («l’Agenzia»). piombo di ogni singola parte degli articoli di gioielleria e non sul tasso di migrazione del piombo ceduto da tali (2) Il 15 aprile 2010 la Francia ha presentato all’Agenzia un articoli. Il SEAC raccomanda anche di prevedere esen­ fascicolo a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del rego­ zioni per il vetro cristallo, gli smalti vitrei, le componenti lamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare una pro­ interne di orologi e le pietre preziose e semipreziose non cedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 del sintetiche o ricostituite. medesimo regolamento. Le informazioni contenute nel fascicolo dimostravano che, vista la loro abitudine di mettere gli oggetti in bocca, i bambini, specialmente (5) Il 23 settembre 2011 l’Agenzia ha trasmesso alla Com­ quelli di età inferiore ai 36 mesi, possono essere ripetu­ missione i pareri del RAC e del SEAC. tamente esposti al piombo ceduto dagli articoli di gio­ ielleria. L’esposizione ripetuta al piombo può avere gravi ed irreversibili effetti di tipo neurocomportamentale e (6) Vista la mancanza di informazioni sulla cessione del sullo sviluppo neurologico, ai quali i bambini sono par­ piombo quando gli oggetti vengono messi in bocca e ticolarmente sensibili poiché il loro sistema nervoso cen­ l’assenza di alternative adeguate a tutti gli impieghi nel trale si trova ancora in fase di sviluppo. Il fascicolo dimo­ vetro cristallo e negli smalti vitrei, questi ultimi vengono stra che l’intervento a livello dell’Unione è necessario, esentati dalla presente misura. Il SEAC raccomanda inol­ oltre alle eventuali misure già in vigore, per evitare il tre di esentare solo le categorie 1 e 2 del vetro cristallo più possibile l’esposizione al piombo e ai suoi composti (ovvero «Cristallo superiore» e «Cristallo al piombo») di contenuti negli articoli di gioielleria. Di conseguenza, il cui all’allegato I della direttiva 69/493/CEE del Consiglio, fascicolo propone di vietare l’uso del piombo e dei suoi del 15 dicembre 1969 sul ravvicinamento delle legisla­ composti negli articoli di gioielleria e l’immissione sul zioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (2). Tut­ mercato di tali articoli qualora la migrazione del piombo tavia, anche le categorie di vetro cristallo 3 e 4 («vetro superi 0,09 μg/cm2/h. sonoro superiore, vetro sonoro») di cui alla suddetta di­ rettiva dovrebbero essere esentate dalla restrizione al fine di garantire coerenza con l’esenzione di cui all’allegato (3) Nel parere del 10 marzo 2011, il Comitato per la valu­ della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e tazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, di del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione (1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. (2) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.
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    19.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 252/5 dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparec­ (10) La Commissione deve effettuare una revisione dell’esen­ chiature elettriche ed elettroniche (1), modificata dalla de­ zione del vetro cristallo, degli smalti vitrei e delle pietre cisione 2010/571/UE della Commissione (2), dato che il preziose e semipreziose alla luce dei nuovi dati scientifici loro contenuto di piombo è inferiore a quello delle ca­ disponibili, compresa la migrazione del piombo da tali tegorie 1 e 2. usi esentati, la disponibilità di alternative adeguate non­ ché l’elaborazione di metodi di prova della migrazione. (7) Per gli stessi motivi applicabili al vetro cristallo e agli smalti vitrei, le pietre preziose e semipreziose non sinte­ tiche o ricostituite contenenti piombo come costituente (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi naturale devono essere esentate. al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del rego­ lamento (CE) n. 1907/2006, (8) Le componenti interne di orologi inaccessibili ai consu­ matori devono essere esentate dalla restrizione, dato che HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: l’esposizione al piombo in esse contenuto può essere esclusa. Articolo 1 (9) La restrizione dell’immissione sul mercato di gioielli usati L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato e antichi avrebbe un impatto socioeconomico notevole, conformemente all’allegato del presente regolamento. dato che tali articoli perderebbero il loro valore commer­ ciale nell’Unione e vi sarebbero difficoltà di applicazione della normativa. Di conseguenza gli articoli di gioielleria Articolo 2 immessi sul mercato per la prima volta fino a 12 mesi dopo l’entrata in vigore della restrizione, nonché gli ar­ Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno ticoli di gioielleria antica importati devono essere esentati successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione dalla restrizione. europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO (1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. (2) GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28.
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    L 252/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.9.2012 ALLEGATO Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce 63: «63. Piombo 1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di Numero CAS 7439-92-1 gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale Numero CE 231-100-4 parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso . e suoi composti 2. Ai fini del paragrafo 1: i) “articoli di gioielleria” comprende gli articoli di gioielleria e di bigiot­ teria e gli accessori per capelli, inclusi: a) braccialetti, collane e anelli; b) articoli di gioielleria per piercing; c) orologi da polso e bracciali da uomo; d) spille e gemelli per polsini; ii) “singole parti” comprende i materiali che costituiscono l’articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria. 3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria. 4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) al vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*); b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori; c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostan­ ze; d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C. 5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961. 6. Entro il 9 ottobre 2017, la Commissione effettua una nuova valutazione della presente voce, alla luce delle nuove informazioni scientifiche, com­ presa la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se opportuno, modifica la presente voce di conseguenza. (*) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.»
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    2006R1907 — IT— 01.06.2012 — 012.001 — 237 źM5 Colonna 1 Colonna 2 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o Restrizioni della miscela 3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso. źM9 __________ źM5 45. Difeniletere, ottabromo derivato 1. L’immissione sul mercato o l’uso non sono ammessi: C12H2Br8O — come sostanze, — come componenti di altre sostanze o in mi‫ڐ‬ scele in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso. 2. Non possono essere immessi sul mercato arti‫ڐ‬ coli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come di ritardante di fiamma, in concen‫ڐ‬ trazioni superiori allo 0,1 % in peso. 3. A titolo di deroga, il punto 2 non si applica: — agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 15 agosto 2004, — alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE. 46. a) Nonilfenolo Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze o miscele con concentrazioni C6H4(OH)C9H19 pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi: N. CAS 25154-52-3 N. CE 246-672-0 1. pulizie industriali e civili, tranne: b) Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O — sistemi di lavaggio a secco chiusi e con‫ڐ‬ trollati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,
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    Massa articolo Le destinazioni uso SVHC sono solo esemplificative Masse in g 93 g Massa SVHC in  % SVHC nell'articolo  Nome SVHC EC Number CAS Number Massa SVHC in case Massa SVHC guaina compo n Peso/peso Azioni α,α‐Bis[4‐(dimethylamino)phenyl]‐4 (phenylamino)naphthalene‐1‐ methanol  (C.I. Solvent Blue 4) <em>[with â‰¥ 0.1% of Michler's ketone  (EC No. 202‐027‐5) or Michler's base (EC No. 202‐959‐2)]</em> 229‐851‐8 6786‐83‐0 0,0250 0,0010 0,02796 Informazione N,N,N',N'‐tetramethyl‐4,4'‐methylenedianiline (Michler’s base) 202‐959‐2 101‐61‐1 0,00000 nessuna azione 1,3,5‐tris[(2S and 2R)‐2,3‐epoxypropyl]‐1,3,5‐triazine‐2,4,6‐(1H,3H,5H)‐ trione (β‐TGIC) 423‐400‐0 59653‐74‐6 0,00000 nessuna azione Diboron trioxide 215‐125‐8 1303‐86‐2 0,00000 nessuna azione 1,2‐bis(2‐methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) 203‐977‐3 112‐49‐2 0,00000 nessuna azione 4,4'‐bis(dimethylamino)‐4''‐(methylamino)trityl alcohol <em>[with â‰¥  0.1% of Michler's ketone (EC No. 202‐027‐5) or Michler's base (EC No.  202‐959‐2)]</em> 209‐218‐2 561‐41‐1 0,00000 nessuna azione Lead(II) bis(methanesulfonate) 401‐750‐5 17570‐76‐2 4,0000 4,30108 Notifica per l'uso Formamide 200‐842‐0 75‐12‐7 0,00000 nessuna azione
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    Massa compressore 23000 g Massa SVHC Le destinazioni uso SVHC sono solo esemplificative Massa carter 450 g 0,40500 g Massa serbatoio 10000 g 20,00000 g % SVHC  Concentrazione SVHC in  Concentrazione SVHC in  nell'articolo  Nome Sostanza EC Number CAS Number carter [ %] serbatoio [ %] Peso/peso Azioni α,α‐Bis[4‐(dimethylamino)phenyl]‐4 (phenylamino)naphthalene‐1‐ methanol  (C.I. Solvent Blue 4) <em>[with â‰¥ 0.1% of Michler's ketone  (EC No. 202‐027‐5) or Michler's base (EC No. 202‐959‐2)]</em> 229‐851‐8 6786‐83‐0 0,0900 0,2000 0,08872 Informazione N,N,N',N'‐tetramethyl‐4,4'‐methylenedianiline (Michler’s base) 202‐959‐2 101‐61‐1 0,00000 nessuna azione 1,3,5‐tris[(2S and 2R)‐2,3‐epoxypropyl]‐1,3,5‐triazine‐2,4,6‐(1H,3H,5H)‐ trione (β‐TGIC) 423‐400‐0 59653‐74‐6 0,00000 nessuna azione Diboron trioxide 215‐125‐8 1303‐86‐2 0,00000 nessuna azione 1,2‐bis(2‐methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) 203‐977‐3 112‐49‐2 0,00000 nessuna azione 4,4'‐bis(dimethylamino)‐4''‐(methylamino)trityl alcohol <em>[with â‰¥  0.1% of Michler's ketone (EC No. 202‐027‐5) or Michler's base (EC No. 202‐ 959‐2)]</em> 209‐218‐2 561‐41‐1 0,00000 nessuna azione Lead(II) bis(methanesulfonate) 401‐750‐5 17570‐76‐2 0,00000 nessuna azione Formamide 200‐842‐0 75‐12‐7 0,00000 nessuna azione
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    Roma, AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA’ LORO SEDI DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA ALLE ASSOCIAZIONI UFFICIO IV DELL’EX MINISTERO DELLA SALUTE DI CATEGORIA LORO SEDI N. DGPREV/IV/… Risposta al Foglio del……………….… OGGETTO: Circolare recante modalità di “smaltimento scorte delle sostanze immesse sul mercato con etichette non conformi alle disposizioni sia del regolamento (CE) n. 1272/2008 sia del regolamento (CE) n. 790/2009”. A partire dalla data del 1 dicembre 2010 i sei mesi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni concernente lo smaltimento delle scorte delle sostanze immesse sul mercato con etichette non aggiornate al primo ATP del regolamento (CE) n.1272/2008, non sono più concessi in quanto non conformi alle disposizioni sia del regolamento (CE) n. 1272/2008 sia del regolamento (CE) n. 790/2009. A partire dalla data del 1 dicembre 2010 le scorte non esaurite delle sostanze immesse sul mercato con etichette non aggiornate ad un nuovo ATP del regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere ritirate dal commercio. IL DIRIGENTE GENERALE (Dott. Fabrizio Oleari) IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV (Dott.ssa Liliana La Sala) Il Dirigente Referente (Dott. Pietro Pistolese)
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    1976L0768 — IT— 01.03.2010 — 027.001 — 17 ▼B ALLEGATO I ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI — Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.) — Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling) — Fondotinta (liquidi, paste, ciprie) — Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc. — Saponi di bellezza, saponi deodoranti, ecc. — Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia — Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.) — Prodotti per la depilazione — Deodoranti ed antisudoriferi — Prodotti per la cura dei capelli: — tinture per capelli e decoloranti — prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio — prodotti per la messa in piega — prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo) — prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli) — prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine) — Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.) — Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi — Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra — Prodotti per la cura dei denti e della bocca — Prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse — Prodotti per cure intime esterne — Prodotti solari — Prodotti abbrozanti senza sole — Prodotti per schiarire la pelle — Prodotti antirughe
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    Classificazioni di pericoloche rendono applicabili le Sostanze che rendono applicabili le disposizioni del disposizioni del regolamento CLP relative alle chiusure di sicurezza per regolamento CLP relative alle chiusure di sicurezza per bambini e/o alle bambini e/o alle avvertenze riconoscibili al tatto avvertenze riconoscibili al tatto Classe (categoria) di pericolo Chiusure Identificazione della sostanza Limite di Chiusure Avvertenze Avvertenze di concentrazione di riconosci- riconosci bili al tatto sicurezza sicurezza bili al per per tatto bambini bambini Tossicità acuta (categoria da 1 a 3) 9 9 Metanolo t 3% 9 Tossicità acuta (categoria 4) 9 Diclorometano t 1% 9 STOT – esposizione singola (categoria 1) 9 9 STOT – esposizione singola (categoria 2) 9 STOT – esposizione ripetuta (categoria 1) 9 9 STOT – esposizione ripetuta (categoria 2) 9 Corrosione della pelle (categoria 1A, 1B e 1C) 9 9 Sensibilizzazione delle vie respiratorie (categoria 1) 9 Pericolo in caso di aspirazione (categoria 1) Non aerosol o se in un recipiente munito di un dispositivo di 9 nebulizzazione sigillato Pericolo in caso di aspirazione (categoria 1) 9 9 Mutagenicità sulle cellule germinali (categoria 2) 9 Cancerogenicità (categoria 2) 9 Tossicità per la riproduzione (categoria 2) 9 Gas infiammabili (categoria 1 e 2) 9 Liquidi infiammabili (categoria 1 e 2) 9 Solidi infiammabili (categoria 1 e 2) 9
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    1.7.2011 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 174/101 ALLEGATO III Applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1 Esenzione Ambito e date di applicazione 1 Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (com­ patte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): 1 a) Per usi generali di illuminazione < 30 W: 5 mg Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2012; devono essere utilizzati 2,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2012 1 b) Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 5 mg Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 1 c) Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg 1 d) Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg 1 e) Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm 2011; possono essere utilizzati 7 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 1 f) Per usi speciali: 5 mg 2 a) Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada): 2 a) 1) Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro Scade il 31 dicembre 2011; possono essere < 9 mm (per esempio T2): 5 mg utilizzati 4 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011 2 a) 2) Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro Scade il 31 dicembre 2011; possono essere ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 5 mg utilizzati 3 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011 2 a) 3) Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro Scade il 31 dicembre 2011; possono essere > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 5 mg utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011 2 a) 4) Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro Scade il 31 dicembre 2012; possono essere > 28 mm (per esempio T12): 5 mg utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2012 2 a) 5) Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000 h): 8 mg Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011 2 b) Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo di (per lampada): 2 b) 1) Lampade lineari alofosfato con tubo di diametro > 28 mm Scade il 13 aprile 2012 (per esempio T10 e T12): 10 mg 2 b) 2) Lampade non lineari alofosfato (tutti i diametri): 15 mg Scade il 13 aprile 2016 2 b) 3) Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre > 17 mm (per esempio T9) 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lam­ pada dopo il 31 dicembre 2011 2 b) 4) Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre (per esempio lampade a induzione) 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lam­ pada dopo il 31 dicembre 2011
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    L 174/102 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.7.2011 Esenzione Ambito e date di applicazione 3 Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo di (per lampada): 3 a) Lampade corte (≤ 500 mm) Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011 3 b) Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm) Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lam­ pada dopo il 31 dicembre 2011 3 c) Lampade lunghe (> 1 500 mm) Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 13 mg per lam­ pada dopo il 31 dicembre 2011 4 a) Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre lampada): 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lam­ pada dopo il 31 dicembre 2011 4 b) Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: 4 b)-I P ≤ 155 W Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 4 b)-II 155 W < P ≤ 405 W Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 4 b)-III P > 405 W Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 4 c) Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica): 4 c)-I P ≤ 155 W Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 25 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 4 c)-II 155 W < P ≤ 405 W Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 4 c)-III P > 405 W Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 4 d) Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) Scade il 13 aprile 2015 (HPMV) 4 e) Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH) 4 f) Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato 5 a) Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici 5 b) Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non supe­ riore allo 0,2 % in peso
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    1.7.2011 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 174/103 Esenzione Ambito e date di applicazione 6 a) Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso 6 b) Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso 6 c) Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso 7 a) Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) 7 b) Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete de­ stinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, non­ ché gestione di rete nell’ambito delle telecomunicazioni 7 c)-I Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica 7 c)-II Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore 7 c)-III Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una Scade il 1o gennaio 2013 e successivamente a tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC tale data può essere utilizzato in pezzi di ri­ cambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2013 8 a) Cadmio e suoi componenti in termofusibili monouso a pa­ Scade il 1o gennaio 2012 e successivamente a stiglia tale data può essere utilizzato in pezzi di ri­ cambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2012 8 b) Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici 9 Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assor­ bimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione di raffred­ damento) 9 b) Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventila­ zione, condizionamento e refrigerazione) 11 a) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi «C-press». Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010 11 b) Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di con­ Scade il 1o gennaio 2013 e successivamente a nettori a pin conformi «C-press» tale data può essere utilizzato in pezzi di ri­ cambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2013 12 Piombo come materiale di rivestimento per l’anello «C-Ring» Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per dei moduli a conduzione termica AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010 13 a) Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche 13 b) Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione 14 Piombo in saldature costituite da più di due elementi per la Scaduta il 1o gennaio 2011 e successivamente connessione fra i piedini e l’involucro dei microprocessori, a tale data può essere utilizzato in pezzi di aventi un contenuto di piombo superiore all’80 % ma infe­ ricambio per AEE immesse sul mercato prima riore all’85 % in peso del 1o gennaio 2011
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    L 174/104 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.7.2011 Esenzione Ambito e date di applicazione 15 Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una con­ nessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configura­ zione «Flip Chip» 16 Piombo in lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti Scade il 1o settembre 2013 di silicato 17 Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia 18 a) Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino Scaduta il 1o gennaio 2011 all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi foto­ chimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosfore­ scenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb] 18 b) Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) 19 Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici Scaduta il 1o giugno 2011 come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps). 20 Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati Scaduta il 1o giugno 2011 anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte uti­ lizzate negli schermi a cristalli liquidi (LCD). 21 Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applica­ zione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico- calcico 23 Piombo nelle finizioni di componenti «fine pitch», esclusi i Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010 24 Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare 25 Ossido di piombo negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utiliz­ zato negli elementi strutturali, in particolare il sigillo realiz­ zato in miscela vetrificabile (frit) e l’anello realizzato in pasta vetrificabile 26 Ossido di piombo nell’involucro di vetro delle lampade di Scaduta il 1o giugno 2011 Wood 27 Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasdut­ Scaduta il 24 settembre 2010 tori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL) 29 Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consi­ glio (1) 30 Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o mec­ canica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta po­ tenza con livelli di pressione acustica pari o superiori a 100 dB (A). 31 Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell’illuminazione per in­ terni o industriale) 32 Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton
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    1.7.2011 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 174/105 Esenzione Ambito e date di applicazione 33 Piombo in saldature di cavi sottili in rame di diametro pari o inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza 34 Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet 36 Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi Scaduta il 1o luglio 2010 nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg 37 Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato 38 Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all’alluminio 39 Cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 μg Cd Scade il 1o luglio 2014 per mm2 di superficie emettitrice luminosa) per uso in si­ stemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido (1) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.
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    L 174/106 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.7.2011 ALLEGATO IV Applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti 1. Piombo, cadmio e mercurio nei rivelatori di radiazioni ionizzanti. 2. Cuscinetti di piombo nei tubi radiogeni. 3. Piombo nei dispositivi elettromagnetici per l’amplificazione delle radiazioni: MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) e lastra capillare. 4. Piombo nella miscela vetrificabile (frit) dei tubi a raggi X e degli intensificatori d’immagini e piombo nel legante in miscela vetrificabile (frit) per l’assemblaggio di laser a gas e per i tubi a vuoto che convertono le radiazioni elettromagnetiche in elettroni. 5. Piombo nelle schermature contro le radiazioni ionizzanti. 6. Piombo negli oggetti per le prove a raggi X. 7. Stearato di piombo nella tecnica della diffrazione dei raggi X da cristalli. 8. Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili. Sensori, rilevatori ed elettrodi 1a. Piombo e cadmio in elettrodi iono-selettivi, compreso il vetro degli elettrodi pH. 1b. Anodi di piombo in sensori elettrochimici per la rilevazione di ossigeno. 1c. Piombo, cadmio e mercurio in rivelatori di infrarossi. 1d. Mercurio in elettrodi di riferimento: cloruro di mercurio a basso tenore di mercurio, solfato di mercurio e ossido di mercurio. Altro 9. Cadmio nei laser elio-cadmio. 10. Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico. 11. Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica. 12. Piombo e cadmio in legami metallici con materiali superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID. 13. Piombo nei contrappesi. 14. Piombo nei materiali piezoelettrici costituiti da un unico cristallo per i trasduttori a ultrasuoni. 15. Piombo nelle saldature dei trasduttori a ultrasuoni. 16. Mercurio in ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e in interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (massimo 20 mg di mercurio per interruttore o relè). 17. Piombo nelle saldature nei defibrillatori di emergenza portatili. 18. Piombo nelle saldature di moduli ad alte prestazioni di diagnostica per immagini (imaging) a infrarossi per rilevare l’intervallo 8-14 μm. 19. Piombo nei cristalli liquidi degli schermi in silicio (LCoS). 20. Cadmio nei filtri per la misura dei raggi X.
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    L 197/58 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.7.2012 ALLEGATO III CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 3. Lampade 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; ap­ parecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparec­ chiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
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    24.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/59 ALLEGATO IV Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua. 2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook. 3. Lampade Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED. 4. Apparecchiature di grandi dimensioni Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribui­ scono automaticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici. 5. Apparecchiature di piccole dimensioni Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie e orologi, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparec­ chi per la cura del corpo, calcolatrici, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termo­ stati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di con­ trollo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti, piccole apparecchiature con pannelli fotovol­ taici integrati. 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) Telefoni cellulari, navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili, router, PC, stampanti, telefoni.
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    24.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/63 ALLEGATO VII Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 8, paragrafo 2 1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, le miscele e i componenti seguenti: — condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (1), — componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori, — pile, — circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2, — cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore, — plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati, — rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto, — tubi catodici, — clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC), — lampade a scarica, — schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroil­ luminati mediante lampade a scarica, — cavi elettrici esterni, — componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 di­ cembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classifi­ cazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2), — componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (3), — condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume). Queste sostanze, miscele e componenti sono eliminati o recuperati a norma della direttiva 2008/98/CE. 2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue: — tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente, (1) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31. (2) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19. (3) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
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    L 197/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 24.7.2012 — apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009, — lampade a scarica: rimuovere il mercurio. 3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio, i punti 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ecocompatibile dei componenti o degli interi apparecchi.
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    L 314/80 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.11.2010 ALLEGATO VIII Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato Ai fini della verifica della conformità alle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, le autorità degli Stati membri applicano la procedura indicata di seguito per il consumo di energia in modo acceso [allegato II, punto 1)] e per il consumo di energia in modo stand-by/spento [allegato III, punto 1, lettera g)]. 1) Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità. 2) Si considera che il modello sia conforme al valore dichiarato del consumo energetico in modo acceso e ai valori del consumo energetico in modo stand-by e/o spento se: a) il risultato relativo al consumo di energia in modo acceso non supera di oltre il 7 % il consumo dichiarato; e b) i risultati relativi al consumo di energia in modo stand-by o spento non superano di oltre 0,10 Watt i valori dichiarati; e c) il risultato del rapporto di luminanza di picco è superiore a 60 %. 3) Se i risultati di cui al punto 2, lettera a) o b) o c), non vengono raggiunti, occorre testare tre ulteriori unità dello stesso modello. 4) Dopo aver testato tre ulteriori unità dello stesso modello, si considera che il modello sia conforme al valore dichiarato del consumo energetico in modo acceso e ai valori del consumo energetico in modo stand-by e/o spento se: a) la media dei risultati delle prove delle tre ulteriori unità relativi al consumo di energia in modo acceso non supera di oltre il 7 % il valore del consumo di energia dichiarato; e b) la media dei risultati delle prove delle tre ulteriori unità relativi al consumo di energia in modo stand-by o spento non supera di oltre 0,10 Watt i valori dichiarati; e c) la media dei risultati delle tre ulteriori unità per il rapporto di luminanza di picco è superiore a 60 %. 5) Se i risultati di cui al punto 4, lettera a) o b) o c), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle specifiche.