Esportazione Automatizzata
           AES
(Automated Export System)

           Fase 1
 Controllo all’Esportazione
            ECS
  (Export Control System)




         Bologna 26.02.08
LA FASE 1
            La Fase 1
          (dal 01.07.07)

       ha informatizzato
  le operazioni di esportazioni

 che vedono coinvolti i due uffici
             doganali
   di esportazione e di uscita
            per i quali

 prima delle attuali disposizioni

l’esemplare 3 del DAU scortava la
               merce.
LA FASE 2
            La Fase 2 dell’ECS,
(la cui applicazione a regime è prevista per il 1° luglio 2009)


  Introduce le nuove disposizioni
    e quindi le nuove procedure

 in materia di sicurezza relative a:

         dichiarazione doganale
         all’esportazione anticipata
             (artt. da 592bis a 592 octies DAC)

dichiarazione sommaria di uscita
        (artt. da842bis a 842 sexies DAC).
ADEMPIMENTI
          OPERATORE
 L’operatore è tenuto a presentare la
     dichiarazione doganale (DAU)

        completa in ogni sua parte
all’ufficio doganale di esportazione che
           (ai sensi dell’art. 796bis delle DAC)
 una volta ricevuta detta dichiarazione
       ed autorizzato lo svincolo delle
                           merci

        consegna al dichiarante

          il Documento di
   Accompagnamento Esportazione
                (DAE)
IL DAE
(DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO ESPORTAZIONE)
Il CODICE MRN
                 Il DAE
     riporta gli estremi dell’MRN
 (numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale)




                    e sostituisce

           la copia n. 3 del DAU

      avendo la funzione di
  “accompagnare la merce” dalla
       dogana di esportazione
(o dal magazzino autorizzato per la partenza delle merci nel caso di
     svolgimento dell’operazione in procedura di domiciliazione)




             alla dogana di uscita
UFFICIO DOGANALE
DI ESPORTAZIONE
  L’ufficio di esportazione

una volta svincolata la merce

 trasmette elettronicamente

     gli elementi della
  Dichiarazione doganale

     all’ufficio di uscita

 indicato nella dichiarazione
           doganale

       alla casella 29.
SPARISCE IL VISTO
    USCIRE
  A conclusione delle
   formalità di uscita


        NON
         Viene

 apposto alcun timbro

     “visto uscire”
    sul retro del DAE
MESSAGGIO DI
     RITORNO
 L’ufficio doganale di uscita
              invia
 alla dogana di esportazione
          il messaggio
      “risultati di uscita”

              entro il
giorno lavorativo successivo a
quello in cui le merci lasciano il
   territorio doganale dell’UE
LA PROVA
     DELL’AVVENUTA
     ESPORTAZIONE
               E’ costituita
             dal messaggio
           “risultati di uscita”
  che l’ufficio doganale di uscita
                   invia
all’ufficio doganale di esportazione

      e che viene registrato
        nella base dati del
  sistema informativo doganale
         nazionale (AIDA).
CONTENUTO
MESSAGGIO DI USCITA
         Il messaggio
      “risultati di uscita”
contiene l’informazione relativa

 all’uscita effettiva della merce
      con o senza eventuali
             difformità

  o di uscita respinta per non
   conformità con la normativa
             doganale
NON SERVE IL DAU

 Il dato di cui è in possesso
  l’Amministrazione doganale

           equivale

      alla prova di uscita
fornita con il sistema cartaceo
    dal timbro apposto dalla
         dogana di uscita
  sul retro dell’esemplare 3
            del DAU
NON SERVE IL
    DOCUMENTO
     CARTACEO
         La stampa

della notifica di esportazione

       non è rilevante

    al fine di dimostrare

   la prova dell’avvenuta
         esportazione
IL SITO INTERNET
        Il dato contenuto
     nel sistema informativo
    dell’Agenzia delle Dogane
  è consultabile dagli operatori
             economici
tramite la digitazione dell’MRN
        (Mouvement Reference Number)


   assegnato dal sistema
      informatico AIDA
              al
momento dell’accettazione della
   dichiarazione doganale
TRASCORSI 90
        GIORNI
    La dogana di esportazione
    allo scadere del 90° giorno

       procede ad attivarsi
presso il dichiarante o l’esportatore

         per avere notizie
     in merito all’operazione di
        esportazione in corso

           o, se del caso,
presso la dogana di uscita dichiarata
TRIANGOLAZIONI
   Nessun cambiamento
      interviene per le
        triangolazioni

    dove l’apposizione
    del visto doganale

 sulle fatture commerciali
     del primo fornitore

deve intendersi al momento
          invariata.

Esportazioni importazioni extra Ue

  • 1.
    Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System) Fase 1 Controllo all’Esportazione ECS (Export Control System) Bologna 26.02.08
  • 2.
    LA FASE 1 La Fase 1 (dal 01.07.07) ha informatizzato le operazioni di esportazioni che vedono coinvolti i due uffici doganali di esportazione e di uscita per i quali prima delle attuali disposizioni l’esemplare 3 del DAU scortava la merce.
  • 3.
    LA FASE 2 La Fase 2 dell’ECS, (la cui applicazione a regime è prevista per il 1° luglio 2009) Introduce le nuove disposizioni e quindi le nuove procedure in materia di sicurezza relative a: dichiarazione doganale all’esportazione anticipata (artt. da 592bis a 592 octies DAC) dichiarazione sommaria di uscita (artt. da842bis a 842 sexies DAC).
  • 4.
    ADEMPIMENTI OPERATORE L’operatore è tenuto a presentare la dichiarazione doganale (DAU) completa in ogni sua parte all’ufficio doganale di esportazione che (ai sensi dell’art. 796bis delle DAC) una volta ricevuta detta dichiarazione ed autorizzato lo svincolo delle merci consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE)
  • 5.
  • 6.
    Il CODICE MRN Il DAE riporta gli estremi dell’MRN (numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale) e sostituisce la copia n. 3 del DAU avendo la funzione di “accompagnare la merce” dalla dogana di esportazione (o dal magazzino autorizzato per la partenza delle merci nel caso di svolgimento dell’operazione in procedura di domiciliazione) alla dogana di uscita
  • 7.
    UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE L’ufficio di esportazione una volta svincolata la merce trasmette elettronicamente gli elementi della Dichiarazione doganale all’ufficio di uscita indicato nella dichiarazione doganale alla casella 29.
  • 8.
    SPARISCE IL VISTO USCIRE A conclusione delle formalità di uscita NON Viene apposto alcun timbro “visto uscire” sul retro del DAE
  • 9.
    MESSAGGIO DI RITORNO L’ufficio doganale di uscita invia alla dogana di esportazione il messaggio “risultati di uscita” entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale dell’UE
  • 10.
    LA PROVA DELL’AVVENUTA ESPORTAZIONE E’ costituita dal messaggio “risultati di uscita” che l’ufficio doganale di uscita invia all’ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA).
  • 11.
    CONTENUTO MESSAGGIO DI USCITA Il messaggio “risultati di uscita” contiene l’informazione relativa all’uscita effettiva della merce con o senza eventuali difformità o di uscita respinta per non conformità con la normativa doganale
  • 12.
    NON SERVE ILDAU Il dato di cui è in possesso l’Amministrazione doganale equivale alla prova di uscita fornita con il sistema cartaceo dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell’esemplare 3 del DAU
  • 13.
    NON SERVE IL DOCUMENTO CARTACEO La stampa della notifica di esportazione non è rilevante al fine di dimostrare la prova dell’avvenuta esportazione
  • 14.
    IL SITO INTERNET Il dato contenuto nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane è consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell’MRN (Mouvement Reference Number) assegnato dal sistema informatico AIDA al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale
  • 18.
    TRASCORSI 90 GIORNI La dogana di esportazione allo scadere del 90° giorno procede ad attivarsi presso il dichiarante o l’esportatore per avere notizie in merito all’operazione di esportazione in corso o, se del caso, presso la dogana di uscita dichiarata
  • 19.
    TRIANGOLAZIONI Nessun cambiamento interviene per le triangolazioni dove l’apposizione del visto doganale sulle fatture commerciali del primo fornitore deve intendersi al momento invariata.