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I PRECEDENTI INCONTRI!
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L’internazionalizzazione delle
imprese e l’IVA
28 marzo 2014
Convento S. Maria delle Grazie – Sanguinetto (VR)
Relatore
Dott. Andrea Cirrincione
PRESTAZIONI DI SERVIZIO SULL’ESTERO
SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA:
Corte UE: per qualificare una operazione come intraUE (cessione di beni/prestazioni di servizi)
§ l’iscrizione al VIES è una presunzione semplice
§ ciò che rileva è la dimostrazione di essere soggetti passivi (iscrizione al Registro imprese, ecc.)
(sent. 27/09/2007 causa C-409/04; sent. 27/09/2012, causa C-587/10; sent. 6/09/2012, causa C- 273/11)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO SULL’ESTERO
EMISSIONE DELLE FATTURE DAL 2013
EMISSIONE DELLE FATTURE DAL 2013
CESSIONI INTRAUE DAL 2013
INTRASTAT
ESPORTAZIONI
IVA
L’esportazione ai fini Iva presuppone il trasferimento
di proprietà dei beni; la prova dell’esportazione, ossia
la fuoriuscita dei beni dal territorio Ue è condizione
per fruire della non imponibilità
Normativa doganale
Prescinde dal rapporto civilistico sottostante
l’operazione, considerando rilevante la sola materiale
uscita dei beni dalla Comunità
ART. 8, 8-bis e 9
DPR 633/72
Sono operazioni non imponibili le cessioni
all’esportazione, le operazioni assimilate ed i servizi
internazionali
• Vengono fatturate senza addebito di Iva
• danno diritto al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti
• generano plafond
19
DOCUMENTI PER LA ESPORTAZIONE
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
PACKING LIST: lista degli imballi contenuti in una spedizione
(documento non fiscale) in cui vengono riportati i dati che identificano
l'aspetto esteriore dei colli. è obbligatorio allegarlo alle fatture per i
Paesi Extra-Ue
Compilazione del DAU
20
DOGANA DI ESPORTAZIONE E DI USCITA
DOGANA DI
ESPORTAZIONE
E’ quella in cui la dichiarazione doganale, deve
essere presentata; territorialmente è
competente quella in cui l’esportatore è
stabilito, ovvero le merci sono imballate o
caricate per l’esportazione (art. 161 CdC)‫‏‬
DOGANA DI
USCITA
Dogana frontaliera da cui la merce lascia
materialmente il territorio della Comunità e che
appone le attestazioni del visto uscire che
costituiranno la prova dell’avvenuta cessione
all’esportazione
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESPORTAZIONE
Accompagna la merce dalla
dogana di esportazione alla
dogana di uscita
(al posto dell'esemplare 3 del DAU)
Riporta il MRN
Movement Reference Number
IL SISTEMA E.C.S. – IL DAE
Dogana di esportazioneSpedizioniere
DAU (1)
DAE (2)
Dogana di uscita
IL SISTEMA E.C.S. – ESPORTAZIONI DIRETTE
Se la merce non risulta
uscire dal territorio UE
entro 90 giorni dalla
data dello svincolo si
attiva la procedura cd.
follow-up
Numero della fattura emessa
Codice a barre e
MRN
Dogana di uscita
PROVA
ESPORTAZIONE:
consultazione
telematica sul sito
dogane digitando il
MRN da parte dei
verificatori
DAE
NOTIFICA DI ESPORTAZIONE
NOTIFICA DI ESPORTAZIONE
ESPORTAZIONI ESCLUSE – PROVA ESPORTAZIONE
A) Esportazioni triangolari (v. oltre)
B) Esportazioni con «transito comunitario»: merci dirette ad una dogana di
uscita (UE) diversa da quella di partenza (italiana) vincolate a un T2, a carnet
TIR o carnet ATA: dicitura in rosso «Export» nella cas. 44 del DAU
apposto dalla dogana di esportazione (la dogana di uscita deve solo
certificare che il transito si è chiuso)
C) Esportazioni immediate: i beni fuoriescono direttamente dalla UE (per
aereo, per mare, per ferrovia, per posta, ecc., debitamente scortate dai
rispettivi documenti): la dogana «di uscita» coincide con quella «di
esportazione»
D) Esportazioni indirette (a importatore extraUE): (v. oltre)
E) Esportazioni di beni soggetti ad accisa (mod. DAA)
PROVA DELLA ESPORTAZIONE IN GENERALE
Cass. n. 23331/2013: «l’onere della prova della presentazione delle merci alla
dogana di destinazione [ndr: extraUE] deve essere fornita con mezzi, aventi
carattere di certezza e incontrovertibilità, quali possono essere attestazione di
pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta
presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come
ad esempio la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non
costituisce prova idonea allo scopo» (in senso analogo: Cass n. 14185/2013, n. 26513/2011, n.
23994/2010 e n. 2590/2012, n. 6114/2009, n. 21946/2007, n. 12608/2006).
«… ove sia dimostrata l’obiettiva impossibilità di produrre la prescritta
documentazione vidimata, può essere consentita la prova dell’uscita del bene
ceduto fuori dall’ambito territoriale dell’UE nei modi previsti dal D.P.R. n. 43 del
1973, art. 346 anche a mezzo di:
a)attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche
amministrazioni estere;
b) attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali emessi a scorta
di merci introdotte nel territorio doganale “a condizione di reciprocità”;
c) idonei documenti di trasporto internazionale.
28
NOZIONE DI ESPORTAZIONE
Articolo 8
lett. a)‫‏‬
lett. a)‫‏‬
lett. b)‫‏‬
c.d. “esportazioni dirette”
c.d. “operazioni triangolari”
c.d. “esportazioni a cura del
cessionario non residente”
29
FATTURA ESPORTAZIONE
REQUISITI
FATTURA
• Dicitura “operazione non imponibile ai fini Iva
ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del DPR
633/72”
C.M. 13.2.1997, N.
35/E E C.M.
20.8.1998, N. 108/E
Per le esportazioni dirette non è possibile
l’emissione di fattura differita (ammissibile solo
per le triangolazioni)‫‏‬
L’esibizione in dogana della fattura da parte
dell’esportatore è condizione indispensabile
per l’espletamento dell’operazione doganale,
anche per gli altri soggetti (spedizioniere e
trasportatore)‫‏‬
30
ESPORTAZIONI INDIRETTE
ESPORTATORE
E’ il cessionario non residente, che deve:
• esportare la merce entro 90 giorni
• far vistare la fattura del cedente dalla dogana di
esportazione e restituirla al cedente stesso
• Il visto indica il MRN attribuito e pertanto si potrà
verificare se i beni sono usciti dalla UE entro i 90gg
L’esportazione non si perfeziona se:
§ la merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalla data di consegna
della merce (la dogana nega l’apposizione del visto sulla fattura)
§ il cessionario extraUE non richiede l’apposizione del visto sulla fattura del cedente o non
ne curi il successivo inoltro a quest’ultimo.
In tali ipotesi, il cedente deve assoggettare ad Iva l’operaizone (senza sanzioni, ma
difficilmente riesce a recuperare l’Iva dal cessionario) da parte del cedente nazionale
entro 30gg (successivi ai 90gg).
31
OPERAZIONI TRIANGOLARI
Nell’operazione	
   (che	
   riguardano	
   solo	
   beni)	
   intervengono	
   3	
  
operatori	
  economici:	
  
• IT1	
  (residente;	
  cd.	
  “primo	
  cedente”)	
  cede	
  beni	
  ad	
  
• IT2	
  (residente;	
  cd.	
  “promotore”	
  o	
  “secondo	
  cedente”)	
  ma	
  li	
  invia	
  
a	
  
• C	
  (extraUE).	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (fattura	
  o	
  DDT	
  vidimati	
  con	
  gli	
  estremi	
  del	
  DAU)	
  	
  	
  	
  	
  A	
  (It)	
  	
  	
  
	
   	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fatt.	
  non	
  imp.	
  art.	
  8	
  	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  B	
  (It)	
  	
  	
  	
   	
   Fatt.	
  non	
  imp	
  art.	
  8.	
   	
   	
   	
   C	
  (extraUE)	
  	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (DAU	
  vidimato)	
  
	
  
32
OPERAZIONI TRIANGOLARI
MANCATA «DISPONIBILITA’ DEI BENI DA PARTE DI IT2
IT1 è opportuno possa provare di aver provveduto, su incarico di IT2, a
trasportare (anche tramite terzi) o spedire i beni direttamente fuori dalla Ue.
Cassazione:	
  	
  il	
  trasporto	
  può	
  essere:	
  
⇒ commissionato	
   da	
   IT2	
   (Cass.	
   Sez.	
   1	
   civ.,	
   Sent.	
   21.5.1998,	
   n.	
   5065	
   e	
   RM	
  
51/1995)
⇒ effeBuato	
   anche	
   in	
   proprio	
   da	
   IT2,	
   purché	
   l’operazione	
   sia	
   fin	
  
dall’origine	
   e	
   dalle	
   prove	
   documentali	
   riconducibile	
   ad	
   un’unica	
  
operazione	
   triangolare	
   (Cass. N. 23331/2013, Cass.n. 13951/2011; Cass.n.
21956/2010; Cass. n. 6114/2009, 2590/2010, Cass. 5065/98 e n. 4098/2000).
33
IT2
COPIA DEL DAE, CONSERVATA UNITAMENTE ALLA
STAMPA DELLA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE
PROVA DELLA ESPORTAZIONE NELLA TRIANGOLAZIONE
IT1
DAE intestato a IT2: la dogana di partenza appone 2 visti:
•  Visto iniziale sulla fattura di IT2 ed IT1 (o sul DDT di
quest’ultimo): con l’indicazione del DAU rilasciato
•  Visto uscire successivo sulla fattura di IT1 (o sul suo DDT):
previa presentazione del DAE (intestato a IT2) munito dell’i-VISTO.
Ø  la soluzione garantisce la riservatezza (IT1 non viene a conoscenza
del cliente extraUE di IT2) se gli adempimenti sono curati dallo
spedizioniere di IT2 (è infatti la dogana “di apertura della pratica” che
verifica la regolarità del documento doganale e la certifica a favore del
secondo cedente); il trasporto in dogana è opportuno sia curato
comunque da IT1
DAE intestato a IT1 (alternativa): IT2 conserva copia del DAE (intestato a IT1) munito
dell’iVisto.
Ø la soluzione non garantisce la riservatezza.
TRIANGOLAZIONI NON NAZIONALI - ESEMPI
ESPORTAZIONI
ACCONTI:
§ anch’essi non imponibili (attribuiscono plafond, anche se la
fattura emessa in assenza di incasso!)
§ non vi è un termine per la fuoriuscita ( è sufficiente che i
medesimi beni risultino effettivamente esportati)
NOTE DI CREDITO: anch’esse non imponibili art. 8 Dpr 633/72
a) senza reso della merce: se emessa dopo lo sdoganamento:
non necessita ulteriore carico in Dogana
riporto estremi 1° fattura e del riscontro doganale (RM 410416/1976)
b) con reso della merce: nuovi adempimenti doganali
§ emissione di regolare fattura
§ fattura pro-forma se trattasi di resi in garanzia
APPALTI ALL’ESTERO
LAVORI EDILI: costruzione all’estero con trasporto materiali
Ø prestazione di servizi esclusa iva art. 7-quater inclusa cessione dei
beni esportati in esecuzione del contratto (nessun plafond) –
impostazione preferibile – CM 37/2011)
o
Ø esportazione di beni (plafond) + prestazione di servizi esclusa iva art.
7-quater? (Comm. Trib. Udine sent. n. 984 del 22/06/1990, CM 26/79 e
RM prot. 416907/1987)
I mezzi di prova:
§ non sono determinati per legge (la Dir. 2006/112/CE lascia ai paesi
membri l’individuazione del mezzo di prova)
§ RM 345/2007: vanno individuati in via congiunta:
1) fattura di vendita emessa dal cedente
2) Intrastat dove è confluita la cessione
3) bonifico bancario dell'acquirente
4) CMR firmato dal vettore e/o dal destinatario.
Imponibilità Iva:
Ø può essere contestata in assenza anche di uno solo tra tali documenti
Ø certamente avviene se manca il CMR e pertanto attenzione alle
cessioni EXW!
CESSIONI INTRAUE - PROVA DELLA USCITA
IMPORTAZIONI
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
§ fattura estera e packing list
§ documento di transito (T1)
§ CMR (trasporto terrestre), polizza di carico (trasporto navale) o AWB
(trasporto aereo)
§ Certificato d’origine (per la liquidazione dei dazi)
§ Eventuali certificati che attestino un’origine preferenziale (EUR1, ATR,
Form1, ecc.)
§ Richiesta del cliente per l’introduzione in deposito fiscale (o doganale).
IMPORTAZIONI
⇒ IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA:
data destinazione in Dogana ai beni, anche non definitiva (in
generale si è tenuti al versamento in Dogana dei dazi)
⇒ IMMISSIONE AL CONSUMO:
si è provveduto a versare in Dogana l’IVA
CASI DI “SOSPENSIONE DELL’IVA” IN DOGANA:
• beni destinati ad essere immessi in Deposito fiscale autorizzato
• beni “in transito comunitario” (cd “daziato sospeso”)
IMPORTAZIONI
REGIMI AGEVOLATI
• PERFEZIONAMENTO ATTIVO
• PERFEZIONAMENTO PASSIVO (alcuni paesi lo
escludono)
• INTRODUZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA
• REINTRODUZIONE DI BENI ESPORTATI IN VIA
DEFINITIVA
• BENI IN SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE (le “garanzie”)
•  non	
  vendibile	
  in	
  via	
  autonoma •  appositamente	
  contrassegnato
•  di	
  “modico	
  valore”	
  (max.	
  €.	
  45) •  ceduto	
  gratuitamente
CAMPIONE: escluso iva
CAMPIONATURA TECINCA: soggetto iva
CAMPIONE E CAMPIONATURA TECNICA
IMPORTAZIONI
DOCUMENTO VALIDITÀ .
1) bolla doganale: ai soli fini IVA
2) fattura del fornitore estero: ai soli fini dei redditi
3) fattura spedizioniere doganale entrambi
1) BOLLA DOGANALE
Base imponibile IVA:
§ Valore convenzionale dei beni importati:
§ Spese di inoltro (trasporto)
§ altre spese (solo se pattuite)
IMPORTAZIONI
2) FATTURA FORNITORE ESTERO
Registrazione: annotazione esclusivamente in contabilità generale
Cambio applicato:
• giorno di effettuazione dell’operazione
• in mancanza, giorno antecedente più vicino.
3) FATTURA SPEDIZIONIERE
§ spese escluse da IVA art. 7 e 15: operazioni ante sdoganamento
§ spese non imponibili art. 9 e art. 69: operazioni di sdoganamento
§ spese imponibili.
VARIAZIONI IN AUMENTO DI IMPONIBILE:
•  Obbligo di riliquidazione in dogana
•  non sono ammesse procedure alternative (es.: reverse charge, ecc.)
PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
DEPOSITI IVA
Si intende un LUOGO FISICO:
§ autorizzato dalle dogane e sottoposto al loro controllo
§ le merci vi possono essere immagazzinate senza che siano state assoggettate i
dazi all’importazione all’Iva e a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa
eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica
DUBBI
Ancora necessario un contratto di deposito? E il carico e lo scarico della merce?
Problema del cd. «deposito virtuale» e novità del DL 179/2012
VANTAGGI:
§ alla introduzione: sospensione del pagamento di dazi e Iva
§ alla estrazione: procedura del reverse charge
Procedura alternativa alla immissione in libera pratica + «cessione intraUE»

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L'internazionalizzazione delle imprese e l'IVA

  • 7. L’internazionalizzazione delle imprese e l’IVA 28 marzo 2014 Convento S. Maria delle Grazie – Sanguinetto (VR) Relatore Dott. Andrea Cirrincione
  • 8. PRESTAZIONI DI SERVIZIO SULL’ESTERO SOGGETTIVITA’ PASSIVA IVA: Corte UE: per qualificare una operazione come intraUE (cessione di beni/prestazioni di servizi) § l’iscrizione al VIES è una presunzione semplice § ciò che rileva è la dimostrazione di essere soggetti passivi (iscrizione al Registro imprese, ecc.) (sent. 27/09/2007 causa C-409/04; sent. 27/09/2012, causa C-587/10; sent. 6/09/2012, causa C- 273/11)
  • 9. PRESTAZIONI DI SERVIZIO SULL’ESTERO
  • 10.
  • 14.
  • 16.
  • 17.
  • 18. ESPORTAZIONI IVA L’esportazione ai fini Iva presuppone il trasferimento di proprietà dei beni; la prova dell’esportazione, ossia la fuoriuscita dei beni dal territorio Ue è condizione per fruire della non imponibilità Normativa doganale Prescinde dal rapporto civilistico sottostante l’operazione, considerando rilevante la sola materiale uscita dei beni dalla Comunità ART. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72 Sono operazioni non imponibili le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate ed i servizi internazionali • Vengono fatturate senza addebito di Iva • danno diritto al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti • generano plafond
  • 19. 19 DOCUMENTI PER LA ESPORTAZIONE FATTURA ACCOMPAGNATORIA PACKING LIST: lista degli imballi contenuti in una spedizione (documento non fiscale) in cui vengono riportati i dati che identificano l'aspetto esteriore dei colli. è obbligatorio allegarlo alle fatture per i Paesi Extra-Ue Compilazione del DAU
  • 20. 20 DOGANA DI ESPORTAZIONE E DI USCITA DOGANA DI ESPORTAZIONE E’ quella in cui la dichiarazione doganale, deve essere presentata; territorialmente è competente quella in cui l’esportatore è stabilito, ovvero le merci sono imballate o caricate per l’esportazione (art. 161 CdC)‫‏‬ DOGANA DI USCITA Dogana frontaliera da cui la merce lascia materialmente il territorio della Comunità e che appone le attestazioni del visto uscire che costituiranno la prova dell’avvenuta cessione all’esportazione
  • 21. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESPORTAZIONE Accompagna la merce dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita (al posto dell'esemplare 3 del DAU) Riporta il MRN Movement Reference Number IL SISTEMA E.C.S. – IL DAE
  • 22. Dogana di esportazioneSpedizioniere DAU (1) DAE (2) Dogana di uscita IL SISTEMA E.C.S. – ESPORTAZIONI DIRETTE Se la merce non risulta uscire dal territorio UE entro 90 giorni dalla data dello svincolo si attiva la procedura cd. follow-up
  • 23. Numero della fattura emessa Codice a barre e MRN Dogana di uscita PROVA ESPORTAZIONE: consultazione telematica sul sito dogane digitando il MRN da parte dei verificatori DAE
  • 26. ESPORTAZIONI ESCLUSE – PROVA ESPORTAZIONE A) Esportazioni triangolari (v. oltre) B) Esportazioni con «transito comunitario»: merci dirette ad una dogana di uscita (UE) diversa da quella di partenza (italiana) vincolate a un T2, a carnet TIR o carnet ATA: dicitura in rosso «Export» nella cas. 44 del DAU apposto dalla dogana di esportazione (la dogana di uscita deve solo certificare che il transito si è chiuso) C) Esportazioni immediate: i beni fuoriescono direttamente dalla UE (per aereo, per mare, per ferrovia, per posta, ecc., debitamente scortate dai rispettivi documenti): la dogana «di uscita» coincide con quella «di esportazione» D) Esportazioni indirette (a importatore extraUE): (v. oltre) E) Esportazioni di beni soggetti ad accisa (mod. DAA)
  • 27. PROVA DELLA ESPORTAZIONE IN GENERALE Cass. n. 23331/2013: «l’onere della prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione [ndr: extraUE] deve essere fornita con mezzi, aventi carattere di certezza e incontrovertibilità, quali possono essere attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, mentre documenti di origine privata, come ad esempio la documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento, non costituisce prova idonea allo scopo» (in senso analogo: Cass n. 14185/2013, n. 26513/2011, n. 23994/2010 e n. 2590/2012, n. 6114/2009, n. 21946/2007, n. 12608/2006). «… ove sia dimostrata l’obiettiva impossibilità di produrre la prescritta documentazione vidimata, può essere consentita la prova dell’uscita del bene ceduto fuori dall’ambito territoriale dell’UE nei modi previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346 anche a mezzo di: a)attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere; b) attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale “a condizione di reciprocità”; c) idonei documenti di trasporto internazionale.
  • 28. 28 NOZIONE DI ESPORTAZIONE Articolo 8 lett. a)‫‏‬ lett. a)‫‏‬ lett. b)‫‏‬ c.d. “esportazioni dirette” c.d. “operazioni triangolari” c.d. “esportazioni a cura del cessionario non residente”
  • 29. 29 FATTURA ESPORTAZIONE REQUISITI FATTURA • Dicitura “operazione non imponibile ai fini Iva ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), del DPR 633/72” C.M. 13.2.1997, N. 35/E E C.M. 20.8.1998, N. 108/E Per le esportazioni dirette non è possibile l’emissione di fattura differita (ammissibile solo per le triangolazioni)‫‏‬ L’esibizione in dogana della fattura da parte dell’esportatore è condizione indispensabile per l’espletamento dell’operazione doganale, anche per gli altri soggetti (spedizioniere e trasportatore)‫‏‬
  • 30. 30 ESPORTAZIONI INDIRETTE ESPORTATORE E’ il cessionario non residente, che deve: • esportare la merce entro 90 giorni • far vistare la fattura del cedente dalla dogana di esportazione e restituirla al cedente stesso • Il visto indica il MRN attribuito e pertanto si potrà verificare se i beni sono usciti dalla UE entro i 90gg L’esportazione non si perfeziona se: § la merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalla data di consegna della merce (la dogana nega l’apposizione del visto sulla fattura) § il cessionario extraUE non richiede l’apposizione del visto sulla fattura del cedente o non ne curi il successivo inoltro a quest’ultimo. In tali ipotesi, il cedente deve assoggettare ad Iva l’operaizone (senza sanzioni, ma difficilmente riesce a recuperare l’Iva dal cessionario) da parte del cedente nazionale entro 30gg (successivi ai 90gg).
  • 31. 31 OPERAZIONI TRIANGOLARI Nell’operazione   (che   riguardano   solo   beni)   intervengono   3   operatori  economici:   • IT1  (residente;  cd.  “primo  cedente”)  cede  beni  ad   • IT2  (residente;  cd.  “promotore”  o  “secondo  cedente”)  ma  li  invia   a   • C  (extraUE).                        (fattura  o  DDT  vidimati  con  gli  estremi  del  DAU)          A  (It)                                        Fatt.  non  imp.  art.  8                                                                                  B  (It)           Fatt.  non  imp  art.  8.         C  (extraUE)                                                                            (DAU  vidimato)    
  • 32. 32 OPERAZIONI TRIANGOLARI MANCATA «DISPONIBILITA’ DEI BENI DA PARTE DI IT2 IT1 è opportuno possa provare di aver provveduto, su incarico di IT2, a trasportare (anche tramite terzi) o spedire i beni direttamente fuori dalla Ue. Cassazione:    il  trasporto  può  essere:   ⇒ commissionato   da   IT2   (Cass.   Sez.   1   civ.,   Sent.   21.5.1998,   n.   5065   e   RM   51/1995) ⇒ effeBuato   anche   in   proprio   da   IT2,   purché   l’operazione   sia   fin   dall’origine   e   dalle   prove   documentali   riconducibile   ad   un’unica   operazione   triangolare   (Cass. N. 23331/2013, Cass.n. 13951/2011; Cass.n. 21956/2010; Cass. n. 6114/2009, 2590/2010, Cass. 5065/98 e n. 4098/2000).
  • 33. 33 IT2 COPIA DEL DAE, CONSERVATA UNITAMENTE ALLA STAMPA DELLA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE PROVA DELLA ESPORTAZIONE NELLA TRIANGOLAZIONE IT1 DAE intestato a IT2: la dogana di partenza appone 2 visti: •  Visto iniziale sulla fattura di IT2 ed IT1 (o sul DDT di quest’ultimo): con l’indicazione del DAU rilasciato •  Visto uscire successivo sulla fattura di IT1 (o sul suo DDT): previa presentazione del DAE (intestato a IT2) munito dell’i-VISTO. Ø  la soluzione garantisce la riservatezza (IT1 non viene a conoscenza del cliente extraUE di IT2) se gli adempimenti sono curati dallo spedizioniere di IT2 (è infatti la dogana “di apertura della pratica” che verifica la regolarità del documento doganale e la certifica a favore del secondo cedente); il trasporto in dogana è opportuno sia curato comunque da IT1 DAE intestato a IT1 (alternativa): IT2 conserva copia del DAE (intestato a IT1) munito dell’iVisto. Ø la soluzione non garantisce la riservatezza.
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  • 40. ESPORTAZIONI ACCONTI: § anch’essi non imponibili (attribuiscono plafond, anche se la fattura emessa in assenza di incasso!) § non vi è un termine per la fuoriuscita ( è sufficiente che i medesimi beni risultino effettivamente esportati) NOTE DI CREDITO: anch’esse non imponibili art. 8 Dpr 633/72 a) senza reso della merce: se emessa dopo lo sdoganamento: non necessita ulteriore carico in Dogana riporto estremi 1° fattura e del riscontro doganale (RM 410416/1976) b) con reso della merce: nuovi adempimenti doganali § emissione di regolare fattura § fattura pro-forma se trattasi di resi in garanzia
  • 41. APPALTI ALL’ESTERO LAVORI EDILI: costruzione all’estero con trasporto materiali Ø prestazione di servizi esclusa iva art. 7-quater inclusa cessione dei beni esportati in esecuzione del contratto (nessun plafond) – impostazione preferibile – CM 37/2011) o Ø esportazione di beni (plafond) + prestazione di servizi esclusa iva art. 7-quater? (Comm. Trib. Udine sent. n. 984 del 22/06/1990, CM 26/79 e RM prot. 416907/1987)
  • 42. I mezzi di prova: § non sono determinati per legge (la Dir. 2006/112/CE lascia ai paesi membri l’individuazione del mezzo di prova) § RM 345/2007: vanno individuati in via congiunta: 1) fattura di vendita emessa dal cedente 2) Intrastat dove è confluita la cessione 3) bonifico bancario dell'acquirente 4) CMR firmato dal vettore e/o dal destinatario. Imponibilità Iva: Ø può essere contestata in assenza anche di uno solo tra tali documenti Ø certamente avviene se manca il CMR e pertanto attenzione alle cessioni EXW! CESSIONI INTRAUE - PROVA DELLA USCITA
  • 43. IMPORTAZIONI DOCUMENTAZIONE NECESSARIA § fattura estera e packing list § documento di transito (T1) § CMR (trasporto terrestre), polizza di carico (trasporto navale) o AWB (trasporto aereo) § Certificato d’origine (per la liquidazione dei dazi) § Eventuali certificati che attestino un’origine preferenziale (EUR1, ATR, Form1, ecc.) § Richiesta del cliente per l’introduzione in deposito fiscale (o doganale).
  • 44. IMPORTAZIONI ⇒ IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA: data destinazione in Dogana ai beni, anche non definitiva (in generale si è tenuti al versamento in Dogana dei dazi) ⇒ IMMISSIONE AL CONSUMO: si è provveduto a versare in Dogana l’IVA CASI DI “SOSPENSIONE DELL’IVA” IN DOGANA: • beni destinati ad essere immessi in Deposito fiscale autorizzato • beni “in transito comunitario” (cd “daziato sospeso”)
  • 45. IMPORTAZIONI REGIMI AGEVOLATI • PERFEZIONAMENTO ATTIVO • PERFEZIONAMENTO PASSIVO (alcuni paesi lo escludono) • INTRODUZIONE ED ESPORTAZIONE TEMPORANEA • REINTRODUZIONE DI BENI ESPORTATI IN VIA DEFINITIVA • BENI IN SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE (le “garanzie”) •  non  vendibile  in  via  autonoma •  appositamente  contrassegnato •  di  “modico  valore”  (max.  €.  45) •  ceduto  gratuitamente CAMPIONE: escluso iva CAMPIONATURA TECINCA: soggetto iva CAMPIONE E CAMPIONATURA TECNICA
  • 46. IMPORTAZIONI DOCUMENTO VALIDITÀ . 1) bolla doganale: ai soli fini IVA 2) fattura del fornitore estero: ai soli fini dei redditi 3) fattura spedizioniere doganale entrambi 1) BOLLA DOGANALE Base imponibile IVA: § Valore convenzionale dei beni importati: § Spese di inoltro (trasporto) § altre spese (solo se pattuite)
  • 47. IMPORTAZIONI 2) FATTURA FORNITORE ESTERO Registrazione: annotazione esclusivamente in contabilità generale Cambio applicato: • giorno di effettuazione dell’operazione • in mancanza, giorno antecedente più vicino. 3) FATTURA SPEDIZIONIERE § spese escluse da IVA art. 7 e 15: operazioni ante sdoganamento § spese non imponibili art. 9 e art. 69: operazioni di sdoganamento § spese imponibili. VARIAZIONI IN AUMENTO DI IMPONIBILE: •  Obbligo di riliquidazione in dogana •  non sono ammesse procedure alternative (es.: reverse charge, ecc.)
  • 48. PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
  • 49. PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
  • 50. PRESTAZIONI DI SERVIZI – TERRITORIALITA’
  • 51. DEPOSITI IVA Si intende un LUOGO FISICO: § autorizzato dalle dogane e sottoposto al loro controllo § le merci vi possono essere immagazzinate senza che siano state assoggettate i dazi all’importazione all’Iva e a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica DUBBI Ancora necessario un contratto di deposito? E il carico e lo scarico della merce? Problema del cd. «deposito virtuale» e novità del DL 179/2012 VANTAGGI: § alla introduzione: sospensione del pagamento di dazi e Iva § alla estrazione: procedura del reverse charge Procedura alternativa alla immissione in libera pratica + «cessione intraUE»