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SISTEMA 
COSTITUZIONALE 
ITALIANO 
PARLAMENTO 
GOVERNO 
· Ordinamento di civil law 
· Ordinamento 
indipendente e 
sovrano, anche rispetto 
all'ordinamento Unione 
Europea (teoria 
dualistica) 
· Costituzione scritta e 
rigida (procedimento 
aggravato di revisione 
costituzionale, giudizio 
di legittimità 
costituzionale delle 
leggi) 
· Forma di Stato 
regionale (regionalismo 
tendenzialmente 
cooperativo) 
· Forma di governo 
parlamentare 
maggioritario e 
pluripartitico 
· Sistema elettorale 
proporzionale, con lista 
bloccata e con premio 
di maggioranza alla 
Camera 
· Organi di indirizzo 
politico: Parlamento, 
Governo, corpo 
elettorale 
· Organi di garanzia 
costituzionale: 
Presidente della 
Repubblica, Corte 
costituzionale, giudici 
· Indipendenza della 
magistratura 
· Policentrismo 
amministrativo (crisi 
del modello di 
amministrazione 
"cavouriano" 
gerarchico-verticistico ) 
e policentrismo 
legislativo (crisi della 
legge) 
· Bicameralismo perfetto 
· Durata: 5 anni (a 
partire dalla legge 
costituzionale n.2/1963) 
· Composizione: 630 
deputati, di cui 12 eletti 
nella circoscrizione 
estero; 315 senatori, di 
cui 6 eletti all'estero; 
senatori a vita 
· Elettorato attivo e 
passivo (18 e 25 anni 
per la Camera; 25 e 40 
per il Senato) 
· Fonti: Regolamenti 
parlamentari, 
consuetudini, 
convenzioni e prassi. 
Precedenti) 
· Organizzazione: Organi 
delle Camere 
(Presidente, 
Ufficio/Consiglio di 
Presidenza, Gruppi 
parlamentari, 
Conferenza 
Capigruppo, Giunte, 
Comitato per la 
legislazione), 
Commissioni 
permanenti e 
bicamerali 
· Status del parlamentare: 
divieto di mandato 
imperativo; 
Prerogative: 
insindacabilità e 
immunità penale; 
Incompatibilità ed 
ineleggibilità; verifica 
dei poteri; indennità) 
· Organizzazione 
amministrativa: 
autonomia 
amministrativa, 
autonomia contabile, 
autodichia) 
· Organo complesso 
ineguale (Presidente 
Consiglio, Consiglio dei 
Ministri, Ministri) 
· Procedimento di 
formazione 
(consultazioni e 
incarico; nomina del 
Presidente del 
Consiglio e, su 
proposta di questo, dei 
Ministri; giuramento) 
· Rapporti col 
Parlamento (fiducia 
iniziale; mozione di 
sfiducia collettiva ed 
individuale; questione 
di fiducia) 
· Crisi extraparlamentari 
· Organi governativi non 
necessari (Vice- 
Presidente del 
Consiglio, Consiglio di 
Gabinetto, Comitati 
interministeriali, 
ministri senza 
portafoglio, 
viceministri, 
sottosegretari) 
· Poteri normativi del 
Governo (decreti-legge, 
decreti delegati, 
regolamenti 
governativi, 
regolamenti 
ministeriali, 
delegificazione) 
· Organi ausiliari 
(Consiglio di Stato, 
Corte dei Conti, 
CNEL) 
· Responsabilità 
ministeriale (collegiale 
ed individuale, 
controfirma, reati 
ministeriali ex art. 96 
Cost.)
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· Funzioni: legislativa 
(procedimento 
legislativo in sede 
referente, redigente e 
deliberante, 
procedimenti speciali: 
sessione di bilancio, 
conversione decreti 
legge); di indirizzo 
(mozione, risoluzione, 
o.d.g.); di informazione 
e controllo (indagini 
conoscitive, 
interrogazione, 
interpellanze, inchieste 
parlamentari) 
· Rapporti con la PA 
(unità di indirizzo 
politico-amministrativo 
ex art. 95 Cost. e legge 
400 del 1988; 
separazione politica-amministrazione 
ex art. 
97 Cost. e riforma 
Bassanini). 
PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
DELLA GIUSTIZIA 
CORTE 
COSTITUZIONALE 
· Organo di garanzia 
costituzionale 
(rappresentante 
dell'unità nazionale, 
non è titolare della 
funzione di indirizzo 
politico) 
· Durata: 7 anni 
· Elezione: Parlamento 
in seduta comune 
integrato da delegati 
regionali a 
maggioranza di 2/3 
dell'Assemblea fino al 
terzo scrutinio; dopo il 
terzo a maggioranza 
assoluta) 
· Requisiti (50 anni, 
godimento dei diritti 
civili e politici; 
incompatibile con 
qualsiasi carica) 
· Responsabilità 
presidenziale 
(responsabilità politica, 
· Ordine autonomo ed 
indipendente da ogni 
altro potere 
· Principi costituzionali in 
tema di giurisdizione 
(diritto di difesa, ex art. 
24 Cost; precostituzione 
del giudice naturale e 
divieto di istituzione del 
giudice speciali, ex art. 
102 Cost.; 
contraddittorio nella 
formazione della prova, 
parità tra accusa e difesa; 
ragionevole durata del 
processo e giusto 
processo ex art. 111 
Cost.; piena tutela 
giurisdizionale dei diritti 
e degli interessi legittimi, 
ex art. 113 Cost.) 
· Distinzione tra giudici 
ordinari e amministrativi 
(in base alla causa 
petendi, in via residuale, 
· Composizione (15 
giudici: 5 eletti dal 
Parlamento in seduta 
comune, 5 dal 
Presidente della 
Repubblica, 5 dalle 
supreme magistrature 
ordinaria e 
amministrativa) 
· Durata: 9 anni 
· Attribuzioni (giudizio 
in via incidentale e 
principale di legittimità 
costituzionale delle 
leggi e atti aventi 
valore di legge dello 
Stato e delle Regioni; 
conflitto di attribuzioni 
tra poteri dello Stato e 
tra Stato e Regioni, e 
tra le Regioni; giudizio 
sulla messa in stato 
d'accusa del Presidente 
della Repubblica; 
giudizio di
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allo stato "diffuso"; art. 
90 Cost.; Corte 
costituzionale in 
composizione 
integrata da 16 giudici 
laici; controfirma 
ministeriale) 
· Poteri: atti 
formalmente e 
sostanzialmente 
presidenziali (nomina 
dei senatori a vita e 
dei giudici 
costituzionali; rinvio 
delle leggi; messaggi 
alle Camere); atti 
formalmente 
presidenziali e 
sostanzialmente 
governativi 
(emanazione atti 
governativi aventi 
valore di legge e dei 
regolamenti, nomina 
funzionari dello Stato, 
promulgazione della 
legge, ratifica trattati 
internazionali, 
dichiarazione di 
guerra, autorizzazione 
alla presentazione dei 
ddl governativi alle 
Camere; indizione 
delle elezioni e del 
referendum popolare); 
atti di natura "duale" 
(scioglimento 
anticipato delle 
Camere, non 
esercitatile nel periodo 
del "semestre bianco", 
tranne nei casi di 
"groviglio 
istituzionale"; nomina 
del Presidente del 
Consiglio e dei 
Ministri). Atti sottratti 
alla controfirma 
(emessi in qualità di 
Presidente del CSM e 
del Consiglio supremo 
distinzione per materia) 
· Status del magistrato 
(accesso alla magistratura 
normalmente per 
concorso; inamovibilità 
della magistratura 
ordinaria; diversità tra 
magistrati solo 
funzionale) 
· Organo di autogoverno 
della magistratura: CSM 
(3 membri di diritto; 16 
membri togati, 8 membri 
laici) 
· Attribuzioni del CSM: 
provvedimenti che 
riguardano la carriera e 
lo status dei magistrati, 
ossia, assegnazioni, 
trasferimenti, 
promozioni e 
provvedimenti 
disciplinari, con 
l'istituzione di un 
apposita sezione 
disciplinare presso il 
CSM) 
· Attribuzioni del Ministro 
di Giustizia 
(organizzazione e 
funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia; 
promozione dell'azione 
disciplinare davanti al 
CSM; partecipazione al 
procedimento di 
conferimento degli uffici 
direttivi, poteri di 
sorveglianza nei 
confronti degli uffici 
giudiziari) 
AUTORITA' 
AMMINISTRATIVE 
INDIPENDENTI 
· Policentrismo 
amministrativo e Stato 
regolatore 
ammissibilità del 
referendum abrogativo) 
· Tipologia delle 
decisioni (ordinanze e 
sentenze di 
inammissibilità; 
ordinanza di manifesta 
infondatezza; sentenze 
di rigetto tout court e 
interpretative di 
rigetto; sentenze di 
accoglimento tout court 
e "manipolative" di 
accoglimento. In 
quest'ultima categoria: 
additive di prestazione 
e di principio, 
sostitutive; di 
accoglimento parziale, 
di legittimità 
provvisoria, 
"monitorie", che 
limitano gli effetti 
retroattivi della 
pronuncia) 
· Effetti delle pronunce 
di incostituzionalità 
(annullamento della 
norma impugnata, 
normalmente 
retroattivo, erga 
omnes. Eccezioni: 
rapporto con le fonti 
comunitarie: 
disapplicazione, con 
efficacia inter partes) 
· Giudizio di 
ragionevolezza 
· Giudizio di 
bilanciamento
4 
di difesa; dimissioni; 
esternazioni atipiche) 
· Supplenza (Presidente 
del Senato, in caso di 
viaggi all'estero. Nei 
casi di morte, 
dimissioni e 
impedimento 
permanente, il 
Presidente della 
Camera avvia il 
procedimento di 
elezione del nuovo 
Presidente) 
· Organi amministrativi 
indipendenti 
dall'esecutivo e talvolta 
dotati di poteri 
normativi 
(regolamentari) e 
paragiurisdizionali 
· Tutelano interessi 
economici 
particolarmente 
sensibili, sottratti al 
controllo della P.A. 
tradizionale 
· Manca previsione 
costituzionale. 
Tendenzialmente sono 
istituiti con legge 
· Esempi (Garante dati 
personali; AGCM; 
Autorità lavori pubblici; 
telecomunicazioni; 
energia elettrica e gas; 
CONSOB; ISVAP; 
Autorità per la 
regolamentazione dello 
sciopero nei servizi 
pubblici essenziali, 
secondo alcuni 
Difensore civico)

Educazione civica

  • 1.
    1 SISTEMA COSTITUZIONALE ITALIANO PARLAMENTO GOVERNO · Ordinamento di civil law · Ordinamento indipendente e sovrano, anche rispetto all'ordinamento Unione Europea (teoria dualistica) · Costituzione scritta e rigida (procedimento aggravato di revisione costituzionale, giudizio di legittimità costituzionale delle leggi) · Forma di Stato regionale (regionalismo tendenzialmente cooperativo) · Forma di governo parlamentare maggioritario e pluripartitico · Sistema elettorale proporzionale, con lista bloccata e con premio di maggioranza alla Camera · Organi di indirizzo politico: Parlamento, Governo, corpo elettorale · Organi di garanzia costituzionale: Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, giudici · Indipendenza della magistratura · Policentrismo amministrativo (crisi del modello di amministrazione "cavouriano" gerarchico-verticistico ) e policentrismo legislativo (crisi della legge) · Bicameralismo perfetto · Durata: 5 anni (a partire dalla legge costituzionale n.2/1963) · Composizione: 630 deputati, di cui 12 eletti nella circoscrizione estero; 315 senatori, di cui 6 eletti all'estero; senatori a vita · Elettorato attivo e passivo (18 e 25 anni per la Camera; 25 e 40 per il Senato) · Fonti: Regolamenti parlamentari, consuetudini, convenzioni e prassi. Precedenti) · Organizzazione: Organi delle Camere (Presidente, Ufficio/Consiglio di Presidenza, Gruppi parlamentari, Conferenza Capigruppo, Giunte, Comitato per la legislazione), Commissioni permanenti e bicamerali · Status del parlamentare: divieto di mandato imperativo; Prerogative: insindacabilità e immunità penale; Incompatibilità ed ineleggibilità; verifica dei poteri; indennità) · Organizzazione amministrativa: autonomia amministrativa, autonomia contabile, autodichia) · Organo complesso ineguale (Presidente Consiglio, Consiglio dei Ministri, Ministri) · Procedimento di formazione (consultazioni e incarico; nomina del Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, dei Ministri; giuramento) · Rapporti col Parlamento (fiducia iniziale; mozione di sfiducia collettiva ed individuale; questione di fiducia) · Crisi extraparlamentari · Organi governativi non necessari (Vice- Presidente del Consiglio, Consiglio di Gabinetto, Comitati interministeriali, ministri senza portafoglio, viceministri, sottosegretari) · Poteri normativi del Governo (decreti-legge, decreti delegati, regolamenti governativi, regolamenti ministeriali, delegificazione) · Organi ausiliari (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, CNEL) · Responsabilità ministeriale (collegiale ed individuale, controfirma, reati ministeriali ex art. 96 Cost.)
  • 2.
    2 · Funzioni:legislativa (procedimento legislativo in sede referente, redigente e deliberante, procedimenti speciali: sessione di bilancio, conversione decreti legge); di indirizzo (mozione, risoluzione, o.d.g.); di informazione e controllo (indagini conoscitive, interrogazione, interpellanze, inchieste parlamentari) · Rapporti con la PA (unità di indirizzo politico-amministrativo ex art. 95 Cost. e legge 400 del 1988; separazione politica-amministrazione ex art. 97 Cost. e riforma Bassanini). PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CORTE COSTITUZIONALE · Organo di garanzia costituzionale (rappresentante dell'unità nazionale, non è titolare della funzione di indirizzo politico) · Durata: 7 anni · Elezione: Parlamento in seduta comune integrato da delegati regionali a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea fino al terzo scrutinio; dopo il terzo a maggioranza assoluta) · Requisiti (50 anni, godimento dei diritti civili e politici; incompatibile con qualsiasi carica) · Responsabilità presidenziale (responsabilità politica, · Ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere · Principi costituzionali in tema di giurisdizione (diritto di difesa, ex art. 24 Cost; precostituzione del giudice naturale e divieto di istituzione del giudice speciali, ex art. 102 Cost.; contraddittorio nella formazione della prova, parità tra accusa e difesa; ragionevole durata del processo e giusto processo ex art. 111 Cost.; piena tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, ex art. 113 Cost.) · Distinzione tra giudici ordinari e amministrativi (in base alla causa petendi, in via residuale, · Composizione (15 giudici: 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa) · Durata: 9 anni · Attribuzioni (giudizio in via incidentale e principale di legittimità costituzionale delle leggi e atti aventi valore di legge dello Stato e delle Regioni; conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni, e tra le Regioni; giudizio sulla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica; giudizio di
  • 3.
    3 allo stato"diffuso"; art. 90 Cost.; Corte costituzionale in composizione integrata da 16 giudici laici; controfirma ministeriale) · Poteri: atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (nomina dei senatori a vita e dei giudici costituzionali; rinvio delle leggi; messaggi alle Camere); atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi (emanazione atti governativi aventi valore di legge e dei regolamenti, nomina funzionari dello Stato, promulgazione della legge, ratifica trattati internazionali, dichiarazione di guerra, autorizzazione alla presentazione dei ddl governativi alle Camere; indizione delle elezioni e del referendum popolare); atti di natura "duale" (scioglimento anticipato delle Camere, non esercitatile nel periodo del "semestre bianco", tranne nei casi di "groviglio istituzionale"; nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri). Atti sottratti alla controfirma (emessi in qualità di Presidente del CSM e del Consiglio supremo distinzione per materia) · Status del magistrato (accesso alla magistratura normalmente per concorso; inamovibilità della magistratura ordinaria; diversità tra magistrati solo funzionale) · Organo di autogoverno della magistratura: CSM (3 membri di diritto; 16 membri togati, 8 membri laici) · Attribuzioni del CSM: provvedimenti che riguardano la carriera e lo status dei magistrati, ossia, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari, con l'istituzione di un apposita sezione disciplinare presso il CSM) · Attribuzioni del Ministro di Giustizia (organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; promozione dell'azione disciplinare davanti al CSM; partecipazione al procedimento di conferimento degli uffici direttivi, poteri di sorveglianza nei confronti degli uffici giudiziari) AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI · Policentrismo amministrativo e Stato regolatore ammissibilità del referendum abrogativo) · Tipologia delle decisioni (ordinanze e sentenze di inammissibilità; ordinanza di manifesta infondatezza; sentenze di rigetto tout court e interpretative di rigetto; sentenze di accoglimento tout court e "manipolative" di accoglimento. In quest'ultima categoria: additive di prestazione e di principio, sostitutive; di accoglimento parziale, di legittimità provvisoria, "monitorie", che limitano gli effetti retroattivi della pronuncia) · Effetti delle pronunce di incostituzionalità (annullamento della norma impugnata, normalmente retroattivo, erga omnes. Eccezioni: rapporto con le fonti comunitarie: disapplicazione, con efficacia inter partes) · Giudizio di ragionevolezza · Giudizio di bilanciamento
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    4 di difesa;dimissioni; esternazioni atipiche) · Supplenza (Presidente del Senato, in caso di viaggi all'estero. Nei casi di morte, dimissioni e impedimento permanente, il Presidente della Camera avvia il procedimento di elezione del nuovo Presidente) · Organi amministrativi indipendenti dall'esecutivo e talvolta dotati di poteri normativi (regolamentari) e paragiurisdizionali · Tutelano interessi economici particolarmente sensibili, sottratti al controllo della P.A. tradizionale · Manca previsione costituzionale. Tendenzialmente sono istituiti con legge · Esempi (Garante dati personali; AGCM; Autorità lavori pubblici; telecomunicazioni; energia elettrica e gas; CONSOB; ISVAP; Autorità per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, secondo alcuni Difensore civico)