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Centralità dell’interessato e nuovi diritti
Avv. Antonella D’Iorio
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Il	
   legislatore	
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   pur	
   allineandosi	
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   norma/va	
   preesistente,	
   con	
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   Regolamento	
   Generale	
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  (UE/2016/679)	
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  in	
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  norme,	
  poi,	
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  sulle	
  
tecnologie	
  moderne	
  per	
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  pericoli.	
  
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CHI	
  È	
  L’INTERESSATO?	
  (Art. 4.1 GDPR)
•	
   «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;	
  
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CAPO III – Diritti dell’interessato
Sezione 1 –Trasparenza e modalità
Articolo 12 – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria!
Sezione 2 – Informazione e accesso ai dati personali
Articolo 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato
Articolo 14 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato
Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato
CAPO III – Diritti dell’interessato
DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria!
Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato
1.  L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a)  le finalità del trattamento;
b)  le categorie di dati personali in questione;
c)  i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
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Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.
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Sezione 3 – Rettifica e cancellazione
Articolo 16 – Diritto di rettifica: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa
CAPO III – Diritti dell’interessato
DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria!
Articolo 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
CAPO III – Diritti dell’interessato
DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria!
1.  L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c)l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
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d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo
8, paragrafo 1.
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2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo
conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i
titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia
o riproduzione dei suoi dati personali.
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3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e
i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente
all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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«Diritto all’oblio» secondo una recente pronuncia dell’Autorità Garante (n. 277 del 15 giugno 2017)
• Il tempo trascorso
	
  • 	
  Il controllo da esercitare da parte dell’interessato sulle informazioni che lo riguardano
Il limite a questo bilanciamento risiede nella qualità soggettiva dell’interessato e nel ruolo da quest’ultimo rivestito
in considerazione di possibili riflessi con la vita pubblica
Tale pronuncia del Garante si pone come una bussola per poi orientarsi di volta in volta a prendere in esame tutti i
risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome e includendovi quelli associati ad ulteriori specificazioni.
Nel caso in cui tale ricerca conduca ad una notizia datata e non rilevante per l’interesse pubblico potrà disporsi la
cancellazione.
In caso diverso se la ricerca produca un risultato attuale o passato ma incidente sull’interesse pubblico in
considerazione dell’immagine pubblica che il soggetto riveste allora non potranno dirsi verificati i presupposti
necessario per la cancellazione.
DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria!
Sezione 3 – Rettifica e cancellazione
Articolo 18 – Diritto di limitazione di trattamento
Articolo 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento
Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati
CAPO III – Diritti dell’interessato
DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria!
… e “nuovi adempimenti” scaturenti per i
titolari:
•	
  nuova	
  informa/va	
  (informare	
  gli	
  interessa.	
  del	
  nuovo	
  diri2o	
  alla	
  portabilità	
  previsto	
  dal	
  GDPR);	
  
•	
  verifica	
  delle	
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Portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
Nuovi diritti e nuovi rischi per i titolari
Interoperabilità di comunicazione tra sistemi
diversi Capacità di aggregare i dati adeguata alla
organizzazione
dei processi
interni per metterli a disposizione
secondo la normativa
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Nuova attenzione a contenitori e contenuti
La Stele di Rosetta è una stele egizia in granodiorite che riporta un'iscrizione divisa
in registri, in tre differenti grafie: geroglifico, demotico e greco.
L'iscrizione è il testo di un decreto tolemaico emesso nel 196 a.C. in onore del faraone Tolomeo
V Epifane, al tempo tredicenne, in occasione del primo anniversario della sua incoronazione.
Poiché si tratta pressoché dello stesso testo, la stele ha offerto, grazie alla parte in
greco, una chiave decisiva per la comprensione dei geroglifici[1].
Il nome deriva da quello latinizzato di Rosetta, oggi nota come Rashid, antica città sul delta del
Nilo, nel Governatorato di Buhayra, dove fu scoperta nel 1799 da Pierre-François Bouchard,
capitano nella Campagna d'Egitto di Napoleone Bonaparte. Fu a lungo oggetto di contesa tra
Francia e Inghilterra, e dal 1802 si trova a Londra nel British Museum[2], del quale, con le
mummie, è l'oggetto più popolare[3].
(immagine e testo tratto da Wikipedia – enciclopedia libera on line)
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CAPO III – Diritti dell’interessato
Sezione 4 – Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
Articolo 21 – Diritto di opposizione
Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Sezione 5 – Limitazioni
Articolo 23 – Limitazioni
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Le	
  principali	
  obbligazioni	
  di	
  compliance	
  previste	
  	
  
nel	
  Regolamento	
  UE	
  2016/679	
  
Privacy by design e
privacy by default
Art. 25
Consultazione
preventiva
Art. 36
Responsabile della
protezione dei dati
(DPO)
Artt. 37, 38 e 39
Registri delle
attività di
trattamento
Art. 30
Valutazione d’impatto
sulla protezione dei
dati Art. 35
Notifica e
comunicazione
“data breach”
Artt. 33 e 34
Sicurezza dei dati
Art. 32
(FONTE: EUROCONFERENCE – D&L NET Department – Master Data Protection Officer; docente: dott. Franco Cardin)
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INTERESSATI TITOLARE
al trattamento dei dati (ed eventuali altri soggetti esposti per responsabilità)
Diritti a vedere tutelati i propri
dati, ad una adeguata e
costante informativa, ad una
congrua comunicazione in caso
di violazioni e data breach
Obblighi di legge corrispondenti ai
diritti dell’interessato e responsabilità
diretta in caso di violazione fino a
sanzioni pari all’importo di 20 milioni
di euro o pari al 4% di fatturato
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Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Art. 35 GDPR)
Cosa deve/può fare il titolare? Analizzare periodicamente le procedure di trattamento messe in atto
– in considerazione della natura dei dati e in ragione della circolazione (interna ed esterna) dei propri
dati– insieme ad una costante verifica di adeguamento delle misure di protezione.
Creare un team affidabile di esperti che possano monitorare le procedure di trattamento e protezione dei
dati sia sotto l’aspetto giuridico sia sotto l’aspetto tecnico e informatico fino alla previsione della nuova
figura del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) introdotta dal GDPR per il pieno assolvimento
degli adempimenti e al fine di scongiurare o ridurre i rischi di un illegittimo trattamento che
comporterebbe pesanti sanzioni oltre alle eventuali ed evidenti richieste di risarcimento danni promosse
dagli interessati che ne avessero potuto subire conseguenze sfavorevoli alla luce dei diritti
fondamentali e delle libertà riconosciuti.
DPIA (Data protection Impact Assessment, oValutazione d’Impatto
Protezione Dati)
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In caso di data breach la normativa (GDPR), laddove il titolare ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano
derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, sancisce l'obbligo di comunicare alle autorità di controllo la
violazione dei dati per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Tutti i titolari del
trattamento sono soggetti alla norma. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo".
Se il titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati è elevato, allora si dovranno informare anche gli
interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo".
Non è richiesta la comunicazione all'interessato nei casi indicati dall'art. 34, cioé quando:
Notifica e comunicazione “data breach” (Art. 33 e 34 GDPR)
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a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure
erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali
incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio
elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
c) la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a
una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
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NUOVI DIRITTI DELL’INTERESSATO NUOVE RESPONSABILITÀ DELTITOLARE
Informative aggiornate o integrate (magari proposte in lingua italiana ed inglese)
Procedure adeguate ai diritti degli interessati
Registro delle attività di trattamento
Procedure per regolamentare ipotesi di data breach
Piano di Risk Assestment e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (PIA) per categorie particolari di dati e in
caso di profilazioni di clienti/utenti
Adempimenti per eventuali trasferimenti di dati all’estero
Potenziamento e aggiornamento delle misure di sicurezza
Aggiornamento della contrattualistica nei rapporti tra le parti e aggiornamento di eventuali regolamenti aziendali
Agenda di conservazione dei dati con riferimenti temporali
Manuale sulle misure organizzative e di sicurezza
Nomina DPO obbligatoria o facoltativa
Formazione continua del personale
&
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GRAZIE ATUTTI
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Avv.Antonella D’Iorio
D&L NET
of counsel Studio Legale Prof. Abbamonte in Napoli
email: antonelladiorio@me.com - tel. 0813416654
www.studiolegalelisi.it/d-l-net

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Centralità dell'interessato e nuovi diritti - avv. Antonella D’Iorio

  • 1. Centralità dell’interessato e nuovi diritti Avv. Antonella D’Iorio
  • 2. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Il   legislatore   europeo,   pur   allineandosi   alla   norma/va   preesistente,   con   il   Regolamento   Generale   sulla   Protezione  dei  Da6  (UE/2016/679)  svela  una  sensibilità  maggiore  a  favore  dei  diri3  e  delle  libertà  dei   sogge3  “interessa5”,  riconoscendogli  maggiore  dignità  giuridica  e  nuovi  poteri  in  una  nuova  centralità  a   confronto  con  gli  altri  soggeA  già  aBori  del  traBamento.  Le  nuove  norme,  poi,  accendono  un  faro  sulle   tecnologie  moderne  per  fronteggiare  al  meglio  rischi  e  pericoli.  
  • 3. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! CHI  È  L’INTERESSATO?  (Art. 4.1 GDPR) •   «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;  
  • 4. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! CAPO III – Diritti dell’interessato Sezione 1 –Trasparenza e modalità Articolo 12 – Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
  • 5. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Sezione 2 – Informazione e accesso ai dati personali Articolo 13 – Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato Articolo 14 – Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato CAPO III – Diritti dell’interessato
  • 6. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato 1.  L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a)  le finalità del trattamento; b)  le categorie di dati personali in questione; c)  i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  • 7. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
  • 8. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Sezione 3 – Rettifica e cancellazione Articolo 16 – Diritto di rettifica: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa CAPO III – Diritti dell’interessato
  • 9. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Articolo 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») CAPO III – Diritti dell’interessato
  • 10. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! 1.  L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c)l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
  • 11. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
  • 12. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
  • 13. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
  • 14. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! «Diritto all’oblio» secondo una recente pronuncia dell’Autorità Garante (n. 277 del 15 giugno 2017) • Il tempo trascorso  •  Il controllo da esercitare da parte dell’interessato sulle informazioni che lo riguardano Il limite a questo bilanciamento risiede nella qualità soggettiva dell’interessato e nel ruolo da quest’ultimo rivestito in considerazione di possibili riflessi con la vita pubblica Tale pronuncia del Garante si pone come una bussola per poi orientarsi di volta in volta a prendere in esame tutti i risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome e includendovi quelli associati ad ulteriori specificazioni. Nel caso in cui tale ricerca conduca ad una notizia datata e non rilevante per l’interesse pubblico potrà disporsi la cancellazione. In caso diverso se la ricerca produca un risultato attuale o passato ma incidente sull’interesse pubblico in considerazione dell’immagine pubblica che il soggetto riveste allora non potranno dirsi verificati i presupposti necessario per la cancellazione.
  • 15. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Sezione 3 – Rettifica e cancellazione Articolo 18 – Diritto di limitazione di trattamento Articolo 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati CAPO III – Diritti dell’interessato
  • 16. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! … e “nuovi adempimenti” scaturenti per i titolari: •  nuova  informa/va  (informare  gli  interessa.  del  nuovo  diri2o  alla  portabilità  previsto  dal  GDPR);   •  verifica  delle  capacità  tecniche  e  misure  tecnologiche  adeguate  (studio  delle  prassi  aziendali  più  corre2e)  
  • 17. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Portabilità dei dati (art. 20 GDPR) Nuovi diritti e nuovi rischi per i titolari Interoperabilità di comunicazione tra sistemi diversi Capacità di aggregare i dati adeguata alla organizzazione dei processi interni per metterli a disposizione secondo la normativa
  • 18. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Nuova attenzione a contenitori e contenuti La Stele di Rosetta è una stele egizia in granodiorite che riporta un'iscrizione divisa in registri, in tre differenti grafie: geroglifico, demotico e greco. L'iscrizione è il testo di un decreto tolemaico emesso nel 196 a.C. in onore del faraone Tolomeo V Epifane, al tempo tredicenne, in occasione del primo anniversario della sua incoronazione. Poiché si tratta pressoché dello stesso testo, la stele ha offerto, grazie alla parte in greco, una chiave decisiva per la comprensione dei geroglifici[1]. Il nome deriva da quello latinizzato di Rosetta, oggi nota come Rashid, antica città sul delta del Nilo, nel Governatorato di Buhayra, dove fu scoperta nel 1799 da Pierre-François Bouchard, capitano nella Campagna d'Egitto di Napoleone Bonaparte. Fu a lungo oggetto di contesa tra Francia e Inghilterra, e dal 1802 si trova a Londra nel British Museum[2], del quale, con le mummie, è l'oggetto più popolare[3]. (immagine e testo tratto da Wikipedia – enciclopedia libera on line)
  • 19. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! CAPO III – Diritti dell’interessato Sezione 4 – Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche Articolo 21 – Diritto di opposizione Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione Sezione 5 – Limitazioni Articolo 23 – Limitazioni
  • 20. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Le  principali  obbligazioni  di  compliance  previste     nel  Regolamento  UE  2016/679   Privacy by design e privacy by default Art. 25 Consultazione preventiva Art. 36 Responsabile della protezione dei dati (DPO) Artt. 37, 38 e 39 Registri delle attività di trattamento Art. 30 Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati Art. 35 Notifica e comunicazione “data breach” Artt. 33 e 34 Sicurezza dei dati Art. 32 (FONTE: EUROCONFERENCE – D&L NET Department – Master Data Protection Officer; docente: dott. Franco Cardin)
  • 21. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! INTERESSATI TITOLARE al trattamento dei dati (ed eventuali altri soggetti esposti per responsabilità) Diritti a vedere tutelati i propri dati, ad una adeguata e costante informativa, ad una congrua comunicazione in caso di violazioni e data breach Obblighi di legge corrispondenti ai diritti dell’interessato e responsabilità diretta in caso di violazione fino a sanzioni pari all’importo di 20 milioni di euro o pari al 4% di fatturato
  • 22. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Art. 35 GDPR) Cosa deve/può fare il titolare? Analizzare periodicamente le procedure di trattamento messe in atto – in considerazione della natura dei dati e in ragione della circolazione (interna ed esterna) dei propri dati– insieme ad una costante verifica di adeguamento delle misure di protezione. Creare un team affidabile di esperti che possano monitorare le procedure di trattamento e protezione dei dati sia sotto l’aspetto giuridico sia sotto l’aspetto tecnico e informatico fino alla previsione della nuova figura del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) introdotta dal GDPR per il pieno assolvimento degli adempimenti e al fine di scongiurare o ridurre i rischi di un illegittimo trattamento che comporterebbe pesanti sanzioni oltre alle eventuali ed evidenti richieste di risarcimento danni promosse dagli interessati che ne avessero potuto subire conseguenze sfavorevoli alla luce dei diritti fondamentali e delle libertà riconosciuti. DPIA (Data protection Impact Assessment, oValutazione d’Impatto Protezione Dati)
  • 23. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! In caso di data breach la normativa (GDPR), laddove il titolare ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, sancisce l'obbligo di comunicare alle autorità di controllo la violazione dei dati per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Tutti i titolari del trattamento sono soggetti alla norma. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo". Se il titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati è elevato, allora si dovranno informare anche gli interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo". Non è richiesta la comunicazione all'interessato nei casi indicati dall'art. 34, cioé quando: Notifica e comunicazione “data breach” (Art. 33 e 34 GDPR)
  • 24. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura; b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; c) la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
  • 25. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! NUOVI DIRITTI DELL’INTERESSATO NUOVE RESPONSABILITÀ DELTITOLARE Informative aggiornate o integrate (magari proposte in lingua italiana ed inglese) Procedure adeguate ai diritti degli interessati Registro delle attività di trattamento Procedure per regolamentare ipotesi di data breach Piano di Risk Assestment e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (PIA) per categorie particolari di dati e in caso di profilazioni di clienti/utenti Adempimenti per eventuali trasferimenti di dati all’estero Potenziamento e aggiornamento delle misure di sicurezza Aggiornamento della contrattualistica nei rapporti tra le parti e aggiornamento di eventuali regolamenti aziendali Agenda di conservazione dei dati con riferimenti temporali Manuale sulle misure organizzative e di sicurezza Nomina DPO obbligatoria o facoltativa Formazione continua del personale &
  • 26. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! GRAZIE ATUTTI
  • 27. DIG.Eat 11 – DIGITALIZZAZIONE E PRIVACY:Tutti Compliant? …Tutti Compliant fino a prova contraria! Avv.Antonella D’Iorio D&L NET of counsel Studio Legale Prof. Abbamonte in Napoli email: antonelladiorio@me.com - tel. 0813416654 www.studiolegalelisi.it/d-l-net