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News 48/SSL/2015
Lunedì, 07 Dicembre 2015
Visita ispettiva e irregolarità, condizione di procedibilità dell’azione penale
La Cassazione Penale, Sez. 3, 20 novembre 2015, n. 46151 annulla la sentenza
impugnata perché l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una
condizione di procedibilità.
Il Tribunale di Napoli assolveva il titolare di una ditta individuale del settore edilizio, in
quanto, in occasione della visita ispettiva il datore di lavoro sul posto ove
operavano due lavoratori intenti a pitturare le pareti del locale costituito da un
unico vano, nel quale era stata constatata l’assenza di ponteggi.
In aggiunta a questo, il Tribunale aveva sottolineato che la procedura di
notificazione del verbale contenente le eventuali prescrizioni per rimuovere le
irregolarità integrato dalla diffida ad adempiere in un termine predeterminato per
legge, non era stata rispettata in quanto il verbale era stato notificato non al datore
di lavoro (assente), ma a soggetti “non autorizzati a ricevere la corrispondenza per
suo conto”.
La Cassazione, nell’esaminare il ricorso pervenuto contro la sentenza del Tribunale,
fa notare che occorre risalire agli artt. 19-24 della L 758/94* in tema di estinzione
delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
La procedura di estinzione delle contravvenzioni si qualifica, in una prima fase,
come condizione di procedibilità dell’azione penale, da tenere distinta dalla
condizione di punibilità afferente ad una fase successiva.
Aggiunge che “la comunicazione effettuata nei riguardi di un soggetto diverso dal
datore di lavoro si risolve in un difetto della condizione di procedibilità, essendosi
consumato il potere di comunicazione con le modalità seguite dagli organi ispettivi
preposti alla vigilanza in quanto la comunicazione effettuata ad un soggetto diverso
dal datore di lavoro “non autorizzato a ricevere la corrispondenza per suo conto”
avrebbe dovuto essere seguita da una nuova notificazione in realtà mai
effettuata**.
Da qui l’annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli, oggetto del ricorso.
* Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
** Per effetto degli artt. 20 e ss. della 758…. è previsto che in esito ai controlli da
parte dell’organo di vigilanza, vengano impartite al contravventore (da identificarsi
nel datore di lavoro o in un suo delegato) apposite prescrizioni con la indicazione di
un termine necessario per procedere alla regolarizzazione, seguite poi da
una verifica da compiersi a cura dell’organo di vigilanza, diretta ad accertare se le
dette prescrizioni siano state adempiute nel termine prestabilito e con invito, in caso
positivo, rivolto al contravventore perché provveda al pagamento in via
amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata.
È obbligo per l’organo di vigilanza quello di comunicare al pubblico ministero o
l’adempimento tempestivo della prescrizione seguito dal regolare e tempestivo
pagamento della sanzione pecuniaria ovvero il mancato adempimento nei termini
per l’eventuale azione penale. (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Concessioni demaniali, prima udienza in Lussemburgo
Presso la Corte di Giustizia dell'Ue ha preso il via la causa sull'applicazione della
direttiva Bolkestein. Sib: "aspettiamo fiduciosi l'esito del processo, ben consapevoli
che la soluzione del nostro problema è nelle mani della politica nazionale".
In Lussemburgo si è tenuta presso la Corte di Giustizia dell'Ue la prima udienza della
causa, con l'esposizione delle ragioni delle parti,sul rinnovo delle concessioni
demaniali. Il caso è approdato alla Corte su iniziativa del Tar della Lombardia: al
centro del contenzioso, l'applicazione della direttiva Bolkestein che obbliga a indire
gare per la concessione di aree demaniali come quelle occupate dagli stabilimenti
balneari in riva al mare, a laghi e fiumi. Una prima indicazione del parere della Corte
Ue sulla legittimità o meno delle proroghe delle concessioni balneari in Italia è attesa
per il 25 febbraio 2016. "Nel corso dell'udienza sono state compiutamente
rappresentate tutte le ragioni dei balneari italiani", afferma Riccardo Borgo,
presidente del Sindacato Italiano Balneari–Confcommercio. Prezioso il
coordinamento fra le parti private e l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli. Il Sib è
l'unica organizzazione di categoria ad essere parte processuale. "Un ringraziamento
a tutti gli avvocati che hanno permesso di rendere utile questa udienza, aspettiamo
fiduciosi l'esito del processo, ben consapevoli che la soluzione del nostro problema è
nelle mani della politica nazionale dalla quale, ormai da troppo tempo, i balneari
italiani sono in attesa di risposte vere e concrete. Il Sib - conclude Borgo - continuerà
nella sua azione con sobrietà, concretezza e determinazione".
Fonte:confcommercio.it
Sostanze chimiche: regolamento Reach e obblighi dei fabbricanti
Strumenti e informazioni per la conoscenza e l’applicazione del Regolamento Reach
nelle piccole e medie imprese. Chi sono i fabbricanti, quali obblighi hanno in
relazione alla registrazione e classificazione delle sostanze chimiche.
In relazione agli obblighi e alle responsabilità per le sostanze chimiche immesse
all’interno del mercato europeo, nelle scorse settimane PuntoSicuro ha presentato
uno spazio in rete dedicato alle piccole e medie imprese (PMI) presente sul sito
dell’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), un’autorità di
regolamentazione che aiuta le imprese a conformarsi alla legislazione, fornisce
informazioni e promuove l'uso sicuro delle sostanze chimiche.
In particolare l’ECHA fornisce anche utili indicazioni a tutti i soggetti coinvolti
nell’applicazione del Regolamento REACH, il Regolamento n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Un Regolamento, in vigore dal 1° giugno 2007, che ha istituito l'Agenzia europea per
le sostanze chimiche e che riguarda precisi obblighi e adempimenti per fabbricanti,
importatori, distributori e utilizzatori di sostanze chimiche.
Con riferimento a quanto contenuto sul sito dell’ECHA, ci soffermiamo oggi
brevemente sugli obblighi dei fabbricanti.
Il sito indica che “per fabbricare e gestire le sostanze chimiche in modo sicuro
occorrono informazioni e conoscenze sulle proprietà, i pericoli, gli usi e i possibili
rischi. È responsabilità del fabbricante fornire tali informazioni e consigliare ai propri
clienti come usare le sostanze chimiche in sicurezza”.
Chi è un fabbricante ai sensi del Regolamento REACH?
l’ECHA indica che per essere fabbricanti soggetti al Regolamento REACH bisogna
essere individui o società stabiliti nel SEE - Spazio economico europeo che
comprende gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia – e
produrre o estrarre una sostanza chimica.
Non si è fabbricanti ai sensi del Regolamento REACH se si miscelano soltanto le
sostanze o si utilizzano le sostanze chimiche per la produzione di articoli.
In tal caso si è utilizzatori a valle.
E veniamo alla domanda successiva relativa agli adempimenti: cosa si deve fare?
Intanto per ottenere l’accesso al mercato se si sta pensando di fabbricare una
sostanza per la prima volta, bisogna chiedersi se si tratta di una sostanza pericolosa.
Infatti “prima di iniziare la fabbricazione, è necessario verificare se occorre registrare
la sostanza e classificare ogni sostanza pericolosa da immettere sul mercato”.
Inoltre – continua l’ECHA rivolta direttamente ai fabbricanti – “se avete intenzione di
fabbricare una sostanza in quantitativi pari o superiori a una tonnellata l'anno,
dovete effettuare la relativa registrazione all'ECHA fornendo informazioni sulle
proprietà, i pericoli e l'uso sicuro della sostanza”. Infatti se una sostanza non viene
registrata, “la relativa fabbricazione e/o immissione sul mercato è illegale, secondo il
principio: "no data, no market" (commercializzazione solo previa disponibilità dei
dati).
Dopo aver ricordato che la registrazione “viene effettuata congiuntamente con altri
fabbricanti, importatori o rappresentanti esclusivi della stessa sostanza, con i quali
occorre condividere i dati necessari per la registrazione”, sono fornite ulteriori
indicazioni sulle informazioni da fornire:
- “la quantità di informazioni richiesta dipende dal tonnellaggio di produzione e dai
pericoli associati alla sostanza. Più il tonnellaggio e la pericolosità di una sostanza
sono bassi, minore è la quantità di informazioni da fornire;
- le informazioni hanno lo scopo di assicurare che la sostanza venga usata in modo
sicuro. Siete tenuti a mantenere le informazioni aggiornate e a fornirle su richiesta ai
vostri clienti in una scheda di dati di sicurezza; per le sostanze più pericolose occorre
fornire tali informazioni anche ai consumatori”.
Inoltre, come abbiamo già detto, prima di immettere una sostanza sul mercato,
“occorre stabilire se è pericolosa applicando i criteri di classificazione definiti
nel regolamento CLP. La classificazione è richiesta per ogni sostanza, a prescindere
dalla quantità in cui è fornita”.
Si ricorda che la classificazione, etichettatura e imballaggio sono “obbligatori per
tutte lesostanze pericolose”. Infatti “classificare una sostanza come pericolosa
comporta specifici requisiti in termini di etichettatura e imballaggio. Occorre
notificare all'ECHA la classificazione e l'etichettatura di un prodotto pericoloso entro
un mese dalla sua immissione sul mercato. È necessario fornire le informazioni
pertinenti nella scheda di dati di sicurezza e usare etichette di pericolo per
comunicare i rischi e garantire una manipolazione sicura da parte dei clienti”.
Si segnala inoltre che il regolamento REACH stabilisce “criteri per identificare
le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per la salute umana e l'ambiente.
Le sostanze che soddisfano tali criteri vengono sempre identificate e incluse
nell'elenco di sostanze candidate all'autorizzazione, che è aggiornato ogni anno a
giugno e dicembre e pubblicato sul sito Internet dell'ECHA”. E questo è il primo
passo della procedura di autorizzazione del Regolamento REACH, “che si prefigge di
controllare i rischi derivanti dalle sostanze più pericolose sul mercato del SEE e di
sostituirle con alternative praticabili più sicure. Se la Commissione europea decide di
inserire una sostanza nell'elenco di sostanze candidate, i fabbricanti sono soggetti a
ulteriori obblighi giuridici relativi alla comunicazione di informazioni ai clienti sull'uso
sicuro della sostanza”. In questo caso è dunque “possibile continuare a fornire la
sostanza, ma dovrete controllare se è selezionata e inclusa nell'elenco delle
sostanze soggette ad autorizzazione. A volte è solo una questione di tempo e
potreste optare per i vantaggi commerciali derivanti dalla sostituzione di una
sostanza estremamente preoccupante con un'alternativa più sicura”.
In ogni caso le sostanze estremamente preoccupanti, che “vengono trasferite
dall'elenco delle sostanze candidate all'elenco delle sostanze soggette ad
autorizzazione, non possono essere immesse sul mercato del SEE per l'uso dopo una
‘data di scadenza’ prestabilita, salvo nei casi in cui:
- la società o l'utilizzatore immediatamente a valle ottenga un'autorizzazione per un
uso specifico della sostanza;
- si applichi un'esenzione completa o parziale, per esempio se la sostanza viene
utilizzata a fini di ricerca e sviluppo scientifici”.
Si ricorda che l'autorizzazione “è necessaria a prescindere dalla quantità di sostanza
usata”.
E se la sostanza viene inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione e
non è applicabile alcuna esenzione, “il fabbricante dovrà scegliere se:
- cessarne l'immissione sul mercato;
- fare domanda di autorizzazione, o
- valutare se è coperta da un'autorizzazione concessa agli utilizzatori
immediatamente a valle”.
In particolare spetta all'azienda “decidere se presentare domanda di autorizzazione
valutando l'importanza della sostanza, la possibilità di sostituirla con sostanze o
tecnologie alternative più sicure, i costi della domanda, nonché i benefici e i rischi
derivanti dall'uso prolungato”.
Concludiamo questa presentazione delle informazioni presenti sul sito ECHA per i
fabbricanti, parlando delle sostanze soggette a restrizione.
Le sostanze che “presentano un rischio inaccettabile per la salute umana e
l'ambiente sono soggette a restrizione. Questo può comportare:
- un divieto assoluto;
- una restrizione relativa alla commercializzazione e agli usi specifici o
- una limitazione dei livelli di concentrazione di una sostanza in miscele o articoli”.
Si sottolinea, infine, che è necessario “attenersi alle restrizioni. A tal fine occorre
essere informati in merito alle restrizioni già esistenti e controllare le restrizioni
imminenti previste per le sostanze fabbricate. L'ECHA pubblica informazioni e avvia
consultazioni pubbliche prima che venga adottata una decisione su una
restrizione”.
Fonte:puntosicuro.it
Il rischio biologico negli alberghi: legionellosi e cimici da letto
Alcuni interventi sul tema della sicurezza dei lavoratori negli alberghi si soffermano
sul rischio biologico, con riferimento particolare alla presenza di insetti infestanti
come le cimici da letto o dei microrganismi che possono causare la legionellosi.
n un recente articolo di PuntoSicuro abbiamo ricordato come l’attenzione per
la sicurezza negli alberghi e nelle strutture ricettive non deve riguardare solo gli
ospiti, ma anche i lavoratori. E uno dei rischi che è necessario valutare con
attenzione, anche in questa attività lavorativa, è il rischio biologico, ad esempio
con riferimento alla presenza di insetti infestanti o di microrganismi che possono
causare la legionellosi.
Per parlare di questi pericoli per i lavoratori delle strutture ricettive, ci soffermiamo sul
convegno “ Ospitalità e sicurezza per tutti” che si tenuto il 22 aprile 2015 a Milano,
presso il Centro per la Cultura della Prevenzione, in occasione dell’ Esposizione
Universale 2015 e del conseguente ampliamento e diversificazione dell'offerta
alberghiera a Milano.
Uno degli interventi, dal titolo “Legionella: il controllo e la gestione dei rischi” e a
cura di Andrea Conti, si è soffermato sulla legionellosi, la manifestazione
patologica causata da Legionella di cui si conoscono due forme:
- “la malattia del Legionario (la più severa);
- la febbre di Pontiac”.
L’intervento ricorda che la principale forma di trasmissione del batterio all’uomo
“consiste nell’inalazione di acqua (sotto forma di aerosol) contaminata” e che “non
sono conosciuti casi di trasmissione da uomo a uomo”.
Veniamo brevemente ai rischi correlati alle attività ricettive.
Si indica che “la maggior parte dei casi di legionellosi sono stati associati alla
contaminazione degli impianti di distribuzione dell’acqua, di condizionamento
dell’aria, di torri evaporative, fontane decorative e di impianti che utilizzano acqua
per il benessere della persona”.
In particolare i principali fattori di rischio presenti negli impianti sono:
- “la presenza di acqua ad una temperatura compresa tra 20 e 55 °C;
- la possibilità che l’acqua sia nebulizzata in particelle di dimensione idonea a
raggiungere le basse vie respiratorie;
- la possibilità che tali particelle possano essere inalate”.
Per la gestione del rischio si riportano indicazioni relative a:
- piano di autocontrollo: “documento periodico (annuale/biennale) che la struttura
adotta per la prevenzione del rischio Legionellosi”: valutazione, gestione e
monitoraggio;
- valutazione: “individuare le specificità del sito e degli impianti che possono favorire
la colonizzazione di legionella e che giustifichino il rischio che nella struttura possano
verificarsi uno o più casi di malattia”. La valutazione serve ad acquisire “conoscenze
sulla vulnerabilità degli impianti in termini di potenziale: proliferazione batterica;
formazione di aerosol;
- gestione: sulla base della valutazione il piano di autocontrollo dovrà prevedere le
misure di manutenzione e di disinfezione da adottare per la mitigazione del rischio;
- monitoraggio: il piano di autocontrollo deve prevedere il monitoraggio periodico
della qualità delle acque e quali misure di disinfezione adottare in caso di
positività”.
Un intervento al convegno si è soffermato invece sulle cimici da letto.
In “Gli infestanti animali. Un nuovo problema: Le cimici da letto”, a cura di Luigi
Sansevero, si indica che possono essere molti gli infestanti che invadono gli ambienti
di vita, ad esempio blatte (scarafaggi), topi e ratti. Infestanti che sono “direttamente
o indirettamente” legati agli ambienti in cui si trovano o a quello direttamente
circostante”, alle “condizioni igienico-strutturali degli immobili e alla gestione dei
rifiuti”.
Invece la cimice dei letti (Cimex Lectularius), un infestante che sembrava
scomparso ma è prepotentemente tornato alla ribalta, non è direttamente legato
all’igiene degli ambienti.
La cimice dei letti è un insetto ematofago, “che si nutre preferibilmente di sangue
umano, anche se può attaccare, in caso di bisogno, altri mammiferi o uccelli”.
Generalmente sceglie “come punti di annidamento le strutture dei letti, le cuciture
dei materassi, gli spazi dietro i battiscopa e più in generale qualsiasi fessura o
intercapedine, generalmente il più vicino possibile agli esseri umani da cui sono
attratti per il calore propagato e per l’emissione di CO2”.
Una specie che è in grado di sviluppare una “forte infestazione nel giro di poco
tempo”.
Innanzitutto l’intervento sottolinea che, in caso di infestazione in corso, “si sconsiglia
di procedere ad interventi ‘fai da te’, in quanto è necessario un intervento
professionale, possibilmente effettuato da una ditta competente già pratica di
questo particolare problema”.
Inoltre riguardo alla verifica della presenza di cimici dei letti si segnala che bisogna
“ispezionare attentamente tutti i punti idonei ad ospitare un focolaio di infestazione
alla ricerca di adulti, uova, neanidi (uno degli stadi di sviluppo degli insetti, ndr) e
residui di muta”.
Per verificare la presenza di cimici dei letti è possibile utilizzare anche le Unità Cinofile
Anti Cimici, “costituite dal binomio formato da un cane anti cimici (un cane
addestrato alla ricerca olfattiva della Cimice dei letti) e dal suo conduttore cinofilo
(un addestratore cinofilo specificatamente formato nella gestione e conduzione di
un cane anti cimici)”.
Cosa non fare?
Intanto è necessario “non iniziare una disinfestazione ‘fai da te’ utilizzando comuni
insetticidi: si corre il rischio di snidare le cimici e propagarle in altre stanze della
abitazione. Non trasportare vestiti, mobili ed altri oggetti in altre stanze, corriamo il
rischio di infestarle. Inoltre non andare a dormire sul divano o in altra stanza e non
andare a dormire da parenti”. Ed è meglio non buttare via il letto o il materasso:
“per prima cosa sono oggetti costosi, sentiamo gli esperti per come poterli
recuperare; inoltre si corre il rischio che qualcuno li recuperi diffondendo in altri
luoghi l'infestazione”.
Queste alcune indicazione su cosa si può fare:
- “interpellare una ditta privata esperta, in quanto debellare le cimici non è una
azione che richiede poco tempo, ma che necessita di buona tecnica e
professionalità;
- lavare a 60°C e trattare materassi, struttura del letto, battiscopa, stipiti delle porte
ed eventuali fessure con vapore secco al almeno 100°C ad una distanza dalle
superfici non superiore ai 20 cm (diversi comuni elettrodomestici possono aiutare in
questa funzione);
- terminato l’intervento della ditta disinfestatrice possiamo chiedere di porre in atto
alcuni accorgimenti che permettano di verificare la completa eradicazione
dell’infestazione ricercando questi insetti mediante l’utilizzo di trappole a cattura,
specifiche per le cimici da letto. Ne esistono di due tipi. Il primo (trappola inerte)
sfrutta la necessità dell’insetto di trovare nascondigli sicuri”. Il secondo (trappola
attivata) “permette di catturare le cimici da letto utilizzando un attrattivo che a
contatto con l’aria simula l’emissione di CO2 con aumento della temperatura”;
- dopo il trattamento, “in caso si voglia riutilizzare il materasso o proteggere quelli
nuovi è possibile utilizzare degli specifici coprimaterasso che hanno la caratteristica
di essere impermeabili a questo insetto”.
E riguardo alle metodologie di disinfestazione si può avere una “metodologia
tradizionale o chimica: si basa sul trattamento insetticida all’interno dei luoghi ove
l’infestazione ha attecchito”. Vi sono infatti varie metodiche “che vanno
dall’irrorazione si soluzioni di gocce grossolane di insetticida con pompa a bassa
pressione, all’aerosol della miscela con nebulizzatori per arrivare alla fumigazione
degli ambienti da trattare con l’utilizzo di apposite apparecchiature o utilizzando
speciali fumogeni”. Recenti ricerche hanno portato alla “scoperta di un nuovo
insetticida chimico/fisico per combattere le cimici” a base di polveri fossili.
Per la disinfestazione esistono poi trattamenti puramente fisici:
- “trattamento criogenico con impiego di azoto liquido;
- trattamento con vapore secco;
- trattamento con calore”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale degli interventi che riportano non
solo utili immagini esplicative, ma anche altri suggerimenti e approfondimenti per la
prevenzione di questa tipologia di rischi nei luoghi di lavoro.
Fonte:puntosicuro.it
Pubblicato il Bando di concorso “Assegni di frequenza Contributi formativi” anno
scolastico 2014/2015 Gestione Magistrale
E’ possibile consultarlo alla seguente pagina: Home > Concorsi e Gare > Iniziative
welfare, assistenza e mutualità > Concorsi welfare, assistenza e mutualità > Bandi
Nuovi
Le domande potranno essere trasmesse dalle ore 12,00 del 3/12/2015
ATTENZIONE: “Si ricorda che all’atto della presentazione della domanda è
indispensabile aver presentato DSU ai fini del rilascio dell’ISEE. Nel caso sia già stata
emessa un’attestazione ISEE 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il
beneficiario, non è necessario richiedere una nuova attestazione. Si ricorda che
tutte le attestazioni ISEE elaborate nell’anno 2014 sono scadute il 31/12/2014.
L’utente, in tali casi, deve richiedere la certificazione ISEE 2015.”
Fonte:inps.it
DR Puglia: avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali
Il 29 gennaio 2016 scade il termine di presentazione, alla Direzione regionale Puglia,
delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo
della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Fonte:inail.it

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  • 1. News 48/SSL/2015 Lunedì, 07 Dicembre 2015 Visita ispettiva e irregolarità, condizione di procedibilità dell’azione penale La Cassazione Penale, Sez. 3, 20 novembre 2015, n. 46151 annulla la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una condizione di procedibilità. Il Tribunale di Napoli assolveva il titolare di una ditta individuale del settore edilizio, in quanto, in occasione della visita ispettiva il datore di lavoro sul posto ove operavano due lavoratori intenti a pitturare le pareti del locale costituito da un unico vano, nel quale era stata constatata l’assenza di ponteggi. In aggiunta a questo, il Tribunale aveva sottolineato che la procedura di notificazione del verbale contenente le eventuali prescrizioni per rimuovere le irregolarità integrato dalla diffida ad adempiere in un termine predeterminato per legge, non era stata rispettata in quanto il verbale era stato notificato non al datore di lavoro (assente), ma a soggetti “non autorizzati a ricevere la corrispondenza per suo conto”. La Cassazione, nell’esaminare il ricorso pervenuto contro la sentenza del Tribunale, fa notare che occorre risalire agli artt. 19-24 della L 758/94* in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. La procedura di estinzione delle contravvenzioni si qualifica, in una prima fase, come condizione di procedibilità dell’azione penale, da tenere distinta dalla condizione di punibilità afferente ad una fase successiva. Aggiunge che “la comunicazione effettuata nei riguardi di un soggetto diverso dal datore di lavoro si risolve in un difetto della condizione di procedibilità, essendosi consumato il potere di comunicazione con le modalità seguite dagli organi ispettivi preposti alla vigilanza in quanto la comunicazione effettuata ad un soggetto diverso dal datore di lavoro “non autorizzato a ricevere la corrispondenza per suo conto” avrebbe dovuto essere seguita da una nuova notificazione in realtà mai effettuata**. Da qui l’annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli, oggetto del ricorso. * Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. ** Per effetto degli artt. 20 e ss. della 758…. è previsto che in esito ai controlli da parte dell’organo di vigilanza, vengano impartite al contravventore (da identificarsi nel datore di lavoro o in un suo delegato) apposite prescrizioni con la indicazione di
  • 2. un termine necessario per procedere alla regolarizzazione, seguite poi da una verifica da compiersi a cura dell’organo di vigilanza, diretta ad accertare se le dette prescrizioni siano state adempiute nel termine prestabilito e con invito, in caso positivo, rivolto al contravventore perché provveda al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata. È obbligo per l’organo di vigilanza quello di comunicare al pubblico ministero o l’adempimento tempestivo della prescrizione seguito dal regolare e tempestivo pagamento della sanzione pecuniaria ovvero il mancato adempimento nei termini per l’eventuale azione penale. (Articolo di Enzo Gonano) Fonte:quotidianosicurezza.it Concessioni demaniali, prima udienza in Lussemburgo Presso la Corte di Giustizia dell'Ue ha preso il via la causa sull'applicazione della direttiva Bolkestein. Sib: "aspettiamo fiduciosi l'esito del processo, ben consapevoli che la soluzione del nostro problema è nelle mani della politica nazionale". In Lussemburgo si è tenuta presso la Corte di Giustizia dell'Ue la prima udienza della causa, con l'esposizione delle ragioni delle parti,sul rinnovo delle concessioni demaniali. Il caso è approdato alla Corte su iniziativa del Tar della Lombardia: al centro del contenzioso, l'applicazione della direttiva Bolkestein che obbliga a indire gare per la concessione di aree demaniali come quelle occupate dagli stabilimenti balneari in riva al mare, a laghi e fiumi. Una prima indicazione del parere della Corte Ue sulla legittimità o meno delle proroghe delle concessioni balneari in Italia è attesa per il 25 febbraio 2016. "Nel corso dell'udienza sono state compiutamente rappresentate tutte le ragioni dei balneari italiani", afferma Riccardo Borgo, presidente del Sindacato Italiano Balneari–Confcommercio. Prezioso il coordinamento fra le parti private e l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli. Il Sib è l'unica organizzazione di categoria ad essere parte processuale. "Un ringraziamento a tutti gli avvocati che hanno permesso di rendere utile questa udienza, aspettiamo fiduciosi l'esito del processo, ben consapevoli che la soluzione del nostro problema è nelle mani della politica nazionale dalla quale, ormai da troppo tempo, i balneari italiani sono in attesa di risposte vere e concrete. Il Sib - conclude Borgo - continuerà nella sua azione con sobrietà, concretezza e determinazione". Fonte:confcommercio.it
  • 3. Sostanze chimiche: regolamento Reach e obblighi dei fabbricanti Strumenti e informazioni per la conoscenza e l’applicazione del Regolamento Reach nelle piccole e medie imprese. Chi sono i fabbricanti, quali obblighi hanno in relazione alla registrazione e classificazione delle sostanze chimiche. In relazione agli obblighi e alle responsabilità per le sostanze chimiche immesse all’interno del mercato europeo, nelle scorse settimane PuntoSicuro ha presentato uno spazio in rete dedicato alle piccole e medie imprese (PMI) presente sul sito dell’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), un’autorità di regolamentazione che aiuta le imprese a conformarsi alla legislazione, fornisce informazioni e promuove l'uso sicuro delle sostanze chimiche. In particolare l’ECHA fornisce anche utili indicazioni a tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione del Regolamento REACH, il Regolamento n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Un Regolamento, in vigore dal 1° giugno 2007, che ha istituito l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e che riguarda precisi obblighi e adempimenti per fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori di sostanze chimiche. Con riferimento a quanto contenuto sul sito dell’ECHA, ci soffermiamo oggi brevemente sugli obblighi dei fabbricanti. Il sito indica che “per fabbricare e gestire le sostanze chimiche in modo sicuro occorrono informazioni e conoscenze sulle proprietà, i pericoli, gli usi e i possibili rischi. È responsabilità del fabbricante fornire tali informazioni e consigliare ai propri clienti come usare le sostanze chimiche in sicurezza”. Chi è un fabbricante ai sensi del Regolamento REACH? l’ECHA indica che per essere fabbricanti soggetti al Regolamento REACH bisogna essere individui o società stabiliti nel SEE - Spazio economico europeo che comprende gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia – e produrre o estrarre una sostanza chimica. Non si è fabbricanti ai sensi del Regolamento REACH se si miscelano soltanto le sostanze o si utilizzano le sostanze chimiche per la produzione di articoli. In tal caso si è utilizzatori a valle. E veniamo alla domanda successiva relativa agli adempimenti: cosa si deve fare?
  • 4. Intanto per ottenere l’accesso al mercato se si sta pensando di fabbricare una sostanza per la prima volta, bisogna chiedersi se si tratta di una sostanza pericolosa. Infatti “prima di iniziare la fabbricazione, è necessario verificare se occorre registrare la sostanza e classificare ogni sostanza pericolosa da immettere sul mercato”. Inoltre – continua l’ECHA rivolta direttamente ai fabbricanti – “se avete intenzione di fabbricare una sostanza in quantitativi pari o superiori a una tonnellata l'anno, dovete effettuare la relativa registrazione all'ECHA fornendo informazioni sulle proprietà, i pericoli e l'uso sicuro della sostanza”. Infatti se una sostanza non viene registrata, “la relativa fabbricazione e/o immissione sul mercato è illegale, secondo il principio: "no data, no market" (commercializzazione solo previa disponibilità dei dati). Dopo aver ricordato che la registrazione “viene effettuata congiuntamente con altri fabbricanti, importatori o rappresentanti esclusivi della stessa sostanza, con i quali occorre condividere i dati necessari per la registrazione”, sono fornite ulteriori indicazioni sulle informazioni da fornire: - “la quantità di informazioni richiesta dipende dal tonnellaggio di produzione e dai pericoli associati alla sostanza. Più il tonnellaggio e la pericolosità di una sostanza sono bassi, minore è la quantità di informazioni da fornire; - le informazioni hanno lo scopo di assicurare che la sostanza venga usata in modo sicuro. Siete tenuti a mantenere le informazioni aggiornate e a fornirle su richiesta ai vostri clienti in una scheda di dati di sicurezza; per le sostanze più pericolose occorre fornire tali informazioni anche ai consumatori”. Inoltre, come abbiamo già detto, prima di immettere una sostanza sul mercato, “occorre stabilire se è pericolosa applicando i criteri di classificazione definiti nel regolamento CLP. La classificazione è richiesta per ogni sostanza, a prescindere dalla quantità in cui è fornita”. Si ricorda che la classificazione, etichettatura e imballaggio sono “obbligatori per tutte lesostanze pericolose”. Infatti “classificare una sostanza come pericolosa comporta specifici requisiti in termini di etichettatura e imballaggio. Occorre notificare all'ECHA la classificazione e l'etichettatura di un prodotto pericoloso entro un mese dalla sua immissione sul mercato. È necessario fornire le informazioni
  • 5. pertinenti nella scheda di dati di sicurezza e usare etichette di pericolo per comunicare i rischi e garantire una manipolazione sicura da parte dei clienti”. Si segnala inoltre che il regolamento REACH stabilisce “criteri per identificare le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per la salute umana e l'ambiente. Le sostanze che soddisfano tali criteri vengono sempre identificate e incluse nell'elenco di sostanze candidate all'autorizzazione, che è aggiornato ogni anno a giugno e dicembre e pubblicato sul sito Internet dell'ECHA”. E questo è il primo passo della procedura di autorizzazione del Regolamento REACH, “che si prefigge di controllare i rischi derivanti dalle sostanze più pericolose sul mercato del SEE e di sostituirle con alternative praticabili più sicure. Se la Commissione europea decide di inserire una sostanza nell'elenco di sostanze candidate, i fabbricanti sono soggetti a ulteriori obblighi giuridici relativi alla comunicazione di informazioni ai clienti sull'uso sicuro della sostanza”. In questo caso è dunque “possibile continuare a fornire la sostanza, ma dovrete controllare se è selezionata e inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. A volte è solo una questione di tempo e potreste optare per i vantaggi commerciali derivanti dalla sostituzione di una sostanza estremamente preoccupante con un'alternativa più sicura”. In ogni caso le sostanze estremamente preoccupanti, che “vengono trasferite dall'elenco delle sostanze candidate all'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, non possono essere immesse sul mercato del SEE per l'uso dopo una ‘data di scadenza’ prestabilita, salvo nei casi in cui: - la società o l'utilizzatore immediatamente a valle ottenga un'autorizzazione per un uso specifico della sostanza; - si applichi un'esenzione completa o parziale, per esempio se la sostanza viene utilizzata a fini di ricerca e sviluppo scientifici”. Si ricorda che l'autorizzazione “è necessaria a prescindere dalla quantità di sostanza usata”. E se la sostanza viene inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione e non è applicabile alcuna esenzione, “il fabbricante dovrà scegliere se: - cessarne l'immissione sul mercato; - fare domanda di autorizzazione, o - valutare se è coperta da un'autorizzazione concessa agli utilizzatori immediatamente a valle”. In particolare spetta all'azienda “decidere se presentare domanda di autorizzazione valutando l'importanza della sostanza, la possibilità di sostituirla con sostanze o
  • 6. tecnologie alternative più sicure, i costi della domanda, nonché i benefici e i rischi derivanti dall'uso prolungato”. Concludiamo questa presentazione delle informazioni presenti sul sito ECHA per i fabbricanti, parlando delle sostanze soggette a restrizione. Le sostanze che “presentano un rischio inaccettabile per la salute umana e l'ambiente sono soggette a restrizione. Questo può comportare: - un divieto assoluto; - una restrizione relativa alla commercializzazione e agli usi specifici o - una limitazione dei livelli di concentrazione di una sostanza in miscele o articoli”. Si sottolinea, infine, che è necessario “attenersi alle restrizioni. A tal fine occorre essere informati in merito alle restrizioni già esistenti e controllare le restrizioni imminenti previste per le sostanze fabbricate. L'ECHA pubblica informazioni e avvia consultazioni pubbliche prima che venga adottata una decisione su una restrizione”. Fonte:puntosicuro.it Il rischio biologico negli alberghi: legionellosi e cimici da letto Alcuni interventi sul tema della sicurezza dei lavoratori negli alberghi si soffermano sul rischio biologico, con riferimento particolare alla presenza di insetti infestanti come le cimici da letto o dei microrganismi che possono causare la legionellosi. n un recente articolo di PuntoSicuro abbiamo ricordato come l’attenzione per la sicurezza negli alberghi e nelle strutture ricettive non deve riguardare solo gli ospiti, ma anche i lavoratori. E uno dei rischi che è necessario valutare con attenzione, anche in questa attività lavorativa, è il rischio biologico, ad esempio con riferimento alla presenza di insetti infestanti o di microrganismi che possono causare la legionellosi. Per parlare di questi pericoli per i lavoratori delle strutture ricettive, ci soffermiamo sul convegno “ Ospitalità e sicurezza per tutti” che si tenuto il 22 aprile 2015 a Milano, presso il Centro per la Cultura della Prevenzione, in occasione dell’ Esposizione Universale 2015 e del conseguente ampliamento e diversificazione dell'offerta alberghiera a Milano.
  • 7. Uno degli interventi, dal titolo “Legionella: il controllo e la gestione dei rischi” e a cura di Andrea Conti, si è soffermato sulla legionellosi, la manifestazione patologica causata da Legionella di cui si conoscono due forme: - “la malattia del Legionario (la più severa); - la febbre di Pontiac”. L’intervento ricorda che la principale forma di trasmissione del batterio all’uomo “consiste nell’inalazione di acqua (sotto forma di aerosol) contaminata” e che “non sono conosciuti casi di trasmissione da uomo a uomo”. Veniamo brevemente ai rischi correlati alle attività ricettive. Si indica che “la maggior parte dei casi di legionellosi sono stati associati alla contaminazione degli impianti di distribuzione dell’acqua, di condizionamento dell’aria, di torri evaporative, fontane decorative e di impianti che utilizzano acqua per il benessere della persona”. In particolare i principali fattori di rischio presenti negli impianti sono: - “la presenza di acqua ad una temperatura compresa tra 20 e 55 °C; - la possibilità che l’acqua sia nebulizzata in particelle di dimensione idonea a raggiungere le basse vie respiratorie; - la possibilità che tali particelle possano essere inalate”. Per la gestione del rischio si riportano indicazioni relative a: - piano di autocontrollo: “documento periodico (annuale/biennale) che la struttura adotta per la prevenzione del rischio Legionellosi”: valutazione, gestione e monitoraggio; - valutazione: “individuare le specificità del sito e degli impianti che possono favorire la colonizzazione di legionella e che giustifichino il rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia”. La valutazione serve ad acquisire “conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti in termini di potenziale: proliferazione batterica; formazione di aerosol; - gestione: sulla base della valutazione il piano di autocontrollo dovrà prevedere le misure di manutenzione e di disinfezione da adottare per la mitigazione del rischio; - monitoraggio: il piano di autocontrollo deve prevedere il monitoraggio periodico della qualità delle acque e quali misure di disinfezione adottare in caso di positività”. Un intervento al convegno si è soffermato invece sulle cimici da letto.
  • 8. In “Gli infestanti animali. Un nuovo problema: Le cimici da letto”, a cura di Luigi Sansevero, si indica che possono essere molti gli infestanti che invadono gli ambienti di vita, ad esempio blatte (scarafaggi), topi e ratti. Infestanti che sono “direttamente o indirettamente” legati agli ambienti in cui si trovano o a quello direttamente circostante”, alle “condizioni igienico-strutturali degli immobili e alla gestione dei rifiuti”. Invece la cimice dei letti (Cimex Lectularius), un infestante che sembrava scomparso ma è prepotentemente tornato alla ribalta, non è direttamente legato all’igiene degli ambienti. La cimice dei letti è un insetto ematofago, “che si nutre preferibilmente di sangue umano, anche se può attaccare, in caso di bisogno, altri mammiferi o uccelli”. Generalmente sceglie “come punti di annidamento le strutture dei letti, le cuciture dei materassi, gli spazi dietro i battiscopa e più in generale qualsiasi fessura o intercapedine, generalmente il più vicino possibile agli esseri umani da cui sono attratti per il calore propagato e per l’emissione di CO2”. Una specie che è in grado di sviluppare una “forte infestazione nel giro di poco tempo”. Innanzitutto l’intervento sottolinea che, in caso di infestazione in corso, “si sconsiglia di procedere ad interventi ‘fai da te’, in quanto è necessario un intervento professionale, possibilmente effettuato da una ditta competente già pratica di questo particolare problema”. Inoltre riguardo alla verifica della presenza di cimici dei letti si segnala che bisogna “ispezionare attentamente tutti i punti idonei ad ospitare un focolaio di infestazione alla ricerca di adulti, uova, neanidi (uno degli stadi di sviluppo degli insetti, ndr) e residui di muta”. Per verificare la presenza di cimici dei letti è possibile utilizzare anche le Unità Cinofile Anti Cimici, “costituite dal binomio formato da un cane anti cimici (un cane addestrato alla ricerca olfattiva della Cimice dei letti) e dal suo conduttore cinofilo (un addestratore cinofilo specificatamente formato nella gestione e conduzione di un cane anti cimici)”. Cosa non fare? Intanto è necessario “non iniziare una disinfestazione ‘fai da te’ utilizzando comuni insetticidi: si corre il rischio di snidare le cimici e propagarle in altre stanze della abitazione. Non trasportare vestiti, mobili ed altri oggetti in altre stanze, corriamo il
  • 9. rischio di infestarle. Inoltre non andare a dormire sul divano o in altra stanza e non andare a dormire da parenti”. Ed è meglio non buttare via il letto o il materasso: “per prima cosa sono oggetti costosi, sentiamo gli esperti per come poterli recuperare; inoltre si corre il rischio che qualcuno li recuperi diffondendo in altri luoghi l'infestazione”. Queste alcune indicazione su cosa si può fare: - “interpellare una ditta privata esperta, in quanto debellare le cimici non è una azione che richiede poco tempo, ma che necessita di buona tecnica e professionalità; - lavare a 60°C e trattare materassi, struttura del letto, battiscopa, stipiti delle porte ed eventuali fessure con vapore secco al almeno 100°C ad una distanza dalle superfici non superiore ai 20 cm (diversi comuni elettrodomestici possono aiutare in questa funzione); - terminato l’intervento della ditta disinfestatrice possiamo chiedere di porre in atto alcuni accorgimenti che permettano di verificare la completa eradicazione dell’infestazione ricercando questi insetti mediante l’utilizzo di trappole a cattura, specifiche per le cimici da letto. Ne esistono di due tipi. Il primo (trappola inerte) sfrutta la necessità dell’insetto di trovare nascondigli sicuri”. Il secondo (trappola attivata) “permette di catturare le cimici da letto utilizzando un attrattivo che a contatto con l’aria simula l’emissione di CO2 con aumento della temperatura”; - dopo il trattamento, “in caso si voglia riutilizzare il materasso o proteggere quelli nuovi è possibile utilizzare degli specifici coprimaterasso che hanno la caratteristica di essere impermeabili a questo insetto”. E riguardo alle metodologie di disinfestazione si può avere una “metodologia tradizionale o chimica: si basa sul trattamento insetticida all’interno dei luoghi ove l’infestazione ha attecchito”. Vi sono infatti varie metodiche “che vanno dall’irrorazione si soluzioni di gocce grossolane di insetticida con pompa a bassa pressione, all’aerosol della miscela con nebulizzatori per arrivare alla fumigazione degli ambienti da trattare con l’utilizzo di apposite apparecchiature o utilizzando speciali fumogeni”. Recenti ricerche hanno portato alla “scoperta di un nuovo insetticida chimico/fisico per combattere le cimici” a base di polveri fossili. Per la disinfestazione esistono poi trattamenti puramente fisici: - “trattamento criogenico con impiego di azoto liquido; - trattamento con vapore secco; - trattamento con calore”.
  • 10. Concludiamo rimandando alla lettura integrale degli interventi che riportano non solo utili immagini esplicative, ma anche altri suggerimenti e approfondimenti per la prevenzione di questa tipologia di rischi nei luoghi di lavoro. Fonte:puntosicuro.it Pubblicato il Bando di concorso “Assegni di frequenza Contributi formativi” anno scolastico 2014/2015 Gestione Magistrale E’ possibile consultarlo alla seguente pagina: Home > Concorsi e Gare > Iniziative welfare, assistenza e mutualità > Concorsi welfare, assistenza e mutualità > Bandi Nuovi Le domande potranno essere trasmesse dalle ore 12,00 del 3/12/2015 ATTENZIONE: “Si ricorda che all’atto della presentazione della domanda è indispensabile aver presentato DSU ai fini del rilascio dell’ISEE. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non è necessario richiedere una nuova attestazione. Si ricorda che tutte le attestazioni ISEE elaborate nell’anno 2014 sono scadute il 31/12/2014. L’utente, in tali casi, deve richiedere la certificazione ISEE 2015.” Fonte:inps.it DR Puglia: avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali Il 29 gennaio 2016 scade il termine di presentazione, alla Direzione regionale Puglia, delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fonte:inail.it