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Incontro informativo del 26 Novembre 2013 
presso la sede della Teseco SpA 
Construction Products Regulation (CPR): 
le novità introdotte e la DoP – Dichiarazione 
di Prestazione 
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Prestazione: definizione di prodotto e prestazione 
Secondo la CPD, per "materiale da costruzione" si intende qualsiasi prodotto 
fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, 
le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile. 
I materiali da costruzione sono denominati "prodotti"; le opere di costruzione, le 
quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile sono in appresso 
denominate "opere". 
Secondo il CPR, «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e 
immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di 
costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere 
di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse; 
« prestazione di un prodotto da costruzione »: la prestazione in relazione alle 
caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante 
descrizione; 
«livello»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da 
costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore 
numerico 
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La Direttiva 89/106/CEE 
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Il Regolamento (UE) 305/2011 
Una più precisa ripartizione delle competenze e la sua 
categorizzazione consente di definire in modo più 
preciso i rapporti tra gli Stati membri e l’Unione 
europea. 
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Definizione 
Il Regolamento (UE) n.305/2011, indicato più 
semplicemente con l’acronimo CPR, fissa le 
condizioni per l'immissione e la messa a 
disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, 
stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione 
della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro 
caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura 
CE sui prodotti in questione. 
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Sorveglianza del mercato 
Il CPR tiene conto del contesto giuridico di natura orizzontale per la 
commercializzazione dei prodotti nel mercato interno. Nel quadro 
dell’iniziativa “Better Regulation: Semplification strategy” è stato avviato 
nell’ottobre 2005 un programma di semplificazione per rendere la legislazione 
europea meno complicata e coerente con gli obiettivi dell’Unione. Quindi nel 
febbraio 2008 sono stati emessi: 
Regolamento (CE) n. 764/2008, per l’applicazione di regole nazionali a prodotti 
legalmente immessi nel mercato di un altro Stato membro (Mutuo 
riconoscimento). 
Regolamento (CE) n. 765/2008, che fissa condizioni fondamentali in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato relativi l’immissione dei prodotti nel 
mercato. 
Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti. Questo documento è rivolto verso la 
Commissione Europea affinché legiferi uniformemente su materie omogenee: 
ad esempio, la Direttiva macchine, la Direttiva giocattoli e il Reg 305 hanno già 
al loro interno principi innovativi comuni di mercato ed accreditamento. 
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Sorveglianza del mercato e ACCREDIA 
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri 
designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed 
eseguire le procedure necessarie per la valutazione , controllo e 
notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte 
terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della 
prestazione, nonché responsabile del controllo degli organismi 
notificati . 
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri 
possono decidere che la valutazione e il controllo di cui sopra siano 
eseguiti dai rispettivi organismi nazionali di accreditamento. 
Si ricorda che la responsabilità degli Stati membri nei rispettivi territori 
riguarda la sicurezza, la salute e gli altri aspetti coperti dai requisiti di 
base relativi alle opere di costruzione. 
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Sorveglianza del mercato 
Controllo del prodotto 
( es. discipline doganali e controllo alle frontiere); 
Emissione di norme tecniche armonizzate 
attraverso la stretta collaborazione fra gli enti di normazione europei CEN-CENELEC- 
ETSI e gli Enti di normazione nazionali; 
Valutazione e il controllo degli Organismi di parte terza 
che certificano i Sistemi e la rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali di 
Direttive e Regolamenti. 
Che cosa è più dannoso per il mercato e per il consumatore ? 
• Un container di prodotti contraffatti e con marcatura CE illecita. 
• Una norma tecnica tradotta male dall’UNI , o equivoca. 
• Un ‘Azienda che non coglie le opportunità offerte dalle norme tecniche 
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Differenza tra Direttiva e Regolamento 
La Direttiva è un atto legislativo del Parlamento europeo e del 
Consiglio che obbliga gli Stati membri a realizzare determinati 
obiettivi, lasciando loro la scelta dei mezzi per farlo. La Direttiva è 
una “misura di armonizzazione”: con questo strumento si procede 
all'armonizzazione delle legislazioni nazionali ai fini della 
realizzazione del mercato unico. 
Gli Stati membri devono approvare uno o più atti che recepiscano la 
Direttiva nel diritto interno; devono cioè adattare la legislazione 
nazionale in modo da realizzare gli obiettivi definiti nella Direttiva. 
Per quanto riguarda le modalità di recepimento, gli Stati membri 
dispongono di un margine di discrezionalità che assicura il rispetto 
delle specificità nazionali. Nella Direttiva è indicato comunque il 
termine entro il quale deve essere recepita nel diritto nazionale. 
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Differenza tra Direttiva e Regolamento 
Le direttive non sempre vengono attuate nei tempi stabiliti: 
La direttiva 89/106/CEE è stata recepita con il DPR 246 il 21 aprile 
1993: 
Successivamente è stato deciso di modificare la formulazione in: 
«Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il…. le disposizioni 
necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a 
decorrere dal..…». 
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Differenza tra Direttiva e Regolamento 
Come la Direttiva , anche il CPR è un atto legislativo del 
Parlamento europeo e del Consiglio, però è obbligatorio in tutti i 
suoi elementi. 
Come la Direttiva, anche il CPR è una “misura di armonizzazione”, 
però è direttamente applicabile, ossia stabilisce norme che sono 
immediatamente valide in tutti gli Stati membri al pari delle leggi 
nazionali, senza che sia necessario alcun intervento da parte delle 
autorità nazionali. 
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CPR 
Il CPR è stato pubblicato sulla GUUE il 4 aprile 2011, quindi è 
entrato in vigore a partire dal 20.mo giorno (1) successivo dalla 
pubblicazione , cioè il 25 aprile 2011. 
Il CPR sostituisce la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) Per 
le Aziende ha avuto effetto a partire dal 1° Luglio 2013. 
N.B.1 Gli atti generali entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure il ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione. In linea di principio gli atti normativi debbono prevedere un lasso di tempo sufficiente 
per consentire agli interessati di conformarvisi. 
N.B.2 Si deve distinguere fra “ entrata in vigore” e 
“ decorrenza di efficacia” , in quanto si tratta di 
termini non necessariamente coincidenti. Talvolta, 
la decorrenza di efficacia è posticipata oppure, 
quando la retroattività sia debitamente motivata, 
anticipata rispetto all’entrata in vigore. Ove risulti 
necessario differire gli effetti di una parte soltanto 
del regolamento ad una data posteriore a quella 
dell’entrata in vigore, si devono indicare 
chiaramente, nell’atto medesimo, le norme di cui 
trattasi. 
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CPR 
Il periodo di tempo tra il 25 aprile 2011 e il 1° luglio 2013 avrebbe 
dovuto permettere agli organismi preposti di mettere a punto una 
linea guida per trasferire i principi e gli obblighi sanciti dal 
regolamento al Comitato Europeo di Normazione (CEN) e agli 
specifici comitati tecnici (Technical Committees) di allineare le 
norme di prodotto ai contenuti del CPR. 
A quest’ultimo scopo la Commissione Europea molto 
probabilmente emetterà nei prossimi due anni nuovi mandati per il 
CEN o comunque revisionerà quelli esistenti. 
Alcune norme di prodotto sono in via di completamento o 
revisione, si valuta che le attuali norme armonizzate potranno 
essere aggiornate entro il 2018. Oggetto principale di tale 
azione sarà la revisione degli allegati ZA. 
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Normative armonizzate e nuovo approccio 
Per "norma armonizzata" si intende una norma adottata da uno 
degli organismi europei di normalizzazione, quali il Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di 
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l’Istituto europeo per 
le norme di telecomunicazione (ETSI), in seguito a una richiesta 
della Commissione europea. 
Il cosiddetto "nuovo approccio” 
rappresenta una modalità innovativa 
di armonizzazione tecnica, che 
suddivide le responsabilità tra il 
legislatore europeo e gli organismi 
europei di normalizzazione. 
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Normative armonizzate e nuovo approccio 
"Il "nuovo approccio" si basa sui seguenti principi fondamentali: 
Le direttive europee definiscono i "requisiti essenziali/requisiti di 
base " per garantire un elevato livello di tutela della salute, della 
sicurezza dei consumatori o dell'ambiente. 
Le direttive ispirate al "nuovo approccio" si basano sull'articolo 114 
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , che prevede 
l'adozione di provvedimenti volti al miglioramento della libera 
circolazione delle merci; si presume che i prodotti conformi alle 
norme armonizzate soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti 
(presunzione di conformità, marchio CE) e che gli Stati membri 
accettino la libera circolazione di tali prodotti; l'utilizzo di tali norme 
resta facoltativo. È possibile applicare norme alternative ma, in tal 
caso, i produttori hanno l'obbligo di dimostrare che i loro prodotti 
soddisfano i requisiti essenziali. 
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Perché sostituire la CPD? 
Dopo 22 anni dalla 
pubblicazione sono 
emerse molteplici 
richieste di chiarimento e 
semplificazione 
provenienti dalle parti 
interessate, dovute alla 
vastità del campo di 
applicazione della CPD. 
E’ cambiato lo scenario 
degli Stati membri , 
passati ora a 28 , con 
altri 4 Stati pronti ad 
entrare nell’ UE: una 
Direttiva risulterebbe in 
futuro sempre più di 
difficile applicazione 
rispetto al Regolamento. 
E’ cambiata la cornice 
legislativa europea ( vedi 
Trattati ) 
Si è reso necessario 
diminuire gli oneri per la 
PMI ed in particolare 
per le microimprese. 
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Obiettivi del CPR 
Chiarire gli elementi fondamentali come 
l'approccio generale (prestazionale 
piuttosto che prescrittivo), il significato 
e l'uso (obbligatorio o no) della 
marcatura CE 
Semplificare le procedure per poter 
emettere la marcatura CE riducendo 
l'onere amministrativo delle imprese, 
anche mediante l'uso di procedure 
semplificate 
Accrescere la credibilità del sistema, 
grazie a più chiari criteri per designare 
e notificare gli organismi coinvolti nella 
valutazione e verifica dei prodotti da 
costruzione e ad un miglior 
coordinamento della sorveglianza sul 
mercato interno 
Migliorare l'armonizzazione delle 
condizioni per la commercializzazione 
dei prodotti da costruzione utilizzando 
un linguaggio tecnico comune (per 
fabbricanti ed autorità pubbliche) 
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Principali novità del CPR 
 Requisiti di base delle opere di costruzione (prima definiti 
Requisiti Essenziali): sono passati da 6 a 7 : è stato aggiunto il 7° 
requisito “uso sostenibile delle risorse naturali”; e i precedenti 6 
requisiti sono stati riformulati, ampliati, e alcuni estesi 
nell’applicazione all’intero ciclo di vita delle opere. 
 Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere. 
 Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione. 
 Dichiarazione di prestazione (DoP) 
 Procedure semplificate: documentazione tecnica appropriata. 
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Requisiti di base delle opere di costruzione (CPR Allegato 1) 
“Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, 
devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in 
particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate 
durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria 
manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti 
requisiti di base per una durata di servizio economicamente 
adeguata”: 
1. Resistenza meccanica e stabilità 
2. Sicurezza in caso di incendio 
3. Igiene, salute e ambiente 
4. Sicurezza e accessibilità nell'uso 
5. Protezione contro il rumore 
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 
7. Uso sostenibile delle risorse naturali 
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Requisiti di base delle opere di costruzione 
4. Sicurezza e accessibilità nell’uso 
Nella precedente formulazione CPD, per la “sicurezza nell’impiego” 
veniva richiesto che le opere di costruzione dovessero essere 
concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento ed uso 
non comportasse rischi inaccettabili di incidenti o danni, (ecc. …); 
con il CPR si è passati alla anche all’esplicitazione della richiesta che 
le opere siano progettate e realizzate tenendo conto 
dell’accessibilità e dell’utilizzo da parte di persone disabili. 
Ad oggi sono state pubblicate dall’UNI n.19 
norme correlate ai concetti di “accessibilità” e 
“usabilità”: sono riferite alla regolamentazione 
di requisiti di prodotto in progettazione e 
realizzazione connessi all’ergonomia e uso del 
mobilio in ufficio, all’ergonomia ed interazione 
uomo macchina/sistema, all’ ergonomia in 
rapporto alla disabilità, all’ergonomia nel design 
di prodotti di uso quotidiano (industriali). 
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Requisiti di base delle opere di costruzione 
7. Uso sostenibile delle risorse naturali – CRP Premessa (55) 
Il requisito di base delle opere di costruzione relativo all'«uso 
sostenibile delle risorse naturali» dovrebbe in particolare tener 
conto della possibilità di riciclo delle opere di costruzione, dei loro 
materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durabilità delle 
opere di costruzione e dell'uso di materie prime e secondarie 
ecologicamente compatibili nelle opere di costruzione. “ Le opere di 
costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo 
che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in 
particolare quanto segue: 
 l’uso, nelle opere di costruzione, di 
materie prime e secondarie ecologicamente 
compatibili; 
 la durabilità delle opere di costruzione; 
 il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di 
costruzione, dei loro materiali e delle loro 
parti dopo la demolizione. 
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Requisiti di base delle opere di costruzione 
7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Durabilità 
Ad oggi sono state pubblicate 
dall’UNI n.128 norme correlate al 
concetto di “durabilità: questo 
numero considerevole di norme 
copre trasversalmente tutte le 
tipologie di prodotto, non solo 
ovviamente i prodotti da 
costruzione. 
La “durabilità” è un requisito già 
ampiamente declinato nelle specifiche 
tecniche di prodotto e di prova,ma sino 
ad oggi è stato visto come 
requisito“trasversale”, non direttamente 
richiamato nei requisiti di base delle 
opere di costruzione. 
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Requisiti di base delle opere di costruzione 
7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Durabilità 
Durabilità: 
capacità di un prodotto di mantenere le prestazioni richieste 
nel tempo, sotto l'influsso di azioni prevedibili. 
Se sottoposto a una normale manutenzione, un prodotto 
dovrebbe garantire che opere correttamente progettate e 
realizzate soddisfino i requisiti specificati per una vita utile del 
prodotto economicamente ragionevole. 
Vita utile: 
periodo di tempo durante il quale le prestazioni 
di un prodotto si mantengono a un livello che 
permette al prodotto di soddisfare i requisiti del 
presente documento (vale a dire, le 
caratteristiche essenziali di un prodotto per 
raggiungere o superare i valori minimi accettabili, 
senza incorrere in costi rilevanti di riparazione o 
sostituzione). La vita utile di un prodotto 
dipende dalla sua durabilità intrinseca e dalla 
manutenzione ordinaria. 
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Requisiti di base delle opere di costruzione 
7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Durabilità 
Es. La durabilità delle Barriere di sicurezza 
stradali EN 1317- 5:2007+A1 
Tutti i sistemi di trattenimento veicoli devono 
essere durevoli per una vita utile 
economicamente ragionevole, il che deve 
essere adeguatamente dimostrato da una 
descrizione basata sull'esperienza e/o da 
misurazioni della durabilità. Gli aspetti che 
influiscono sulla durabilità possono essere: 
 la specificazione del rivestimento protettivo in conformità alla EN ISO 1461 e alla 
EN 10326 e/o il livello di trattamento dei materiali; 
 la composizione e lo spessore del materiale in conformità alla EN 206-1 per il 
calcestruzzo e alla EN 13369 per il calcestruzzo prefabbricato; 
 specifiche di trattamento del legno e/o durabilità naturale del legno da utilizzare in 
classi d’impiego specificate nelle EN 335-1 e EN 335-2; 
 raccomandazioni sulle condizioni di installazione in opera, in presenza di 
condizioni gravose sul posto; 
 i requisiti di manutenzione specificati (importanti negli ambienti severi). 
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Requisiti di base delle opere di costruzione 
7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Riutilizzo e riciclabilità – uso di materie prime e MPS 
ecologicamente compatibili 
Ad oggi sono state pubblicate dall’UNI n. 8 norme correlate al concetto 
di “sostenibilità: 
(56) premessa CPR: “Ai fini della valutazione dell'uso sostenibile delle 
risorse e dell'impatto delle opere di costruzione sull'ambiente si 
dovrebbe fare uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto, ove 
disponibili” 
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Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere 
Definizione - CPR art. 2 (28) 
(28) Definizione CPR : «ciclo di vita», le fasi consecutive e collegate della 
vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o 
dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale. 
Parte integrante dei seguenti requisiti base delle opere di costruzione: 
3. Igiene, salute e ambiente; le opere di costruzione devono essere concepite e 
realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una 
minaccia per l’igiene e la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini 
e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità 
dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione. 
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore; le opere di costruzione e i 
relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione (NEW) e aereazione 
devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto 
durante l’uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche 
del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo 
energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta 
meno energia possibile. 
7. Uso sostenibile delle risorse naturali; le opere di costruzione devono essere 
concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile. 
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Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere 
3. Igiene, salute e ambiente: sostanze pericolose 
L’introduzione del “ciclo di vita” porta inevitabilmente ad una certa 
sovrapposizione tra il Requisito 3 e il nuovo Requisito 7 sulla sostenibilità: 
il cambiamento più importante è l’impatto sui requisiti per la valutazione 
del rilascio di sostanze pericolose (*), da prendere in considerazione non 
solo nella fase di incorporazione del prodotto nell’opera e nell’uso (come 
definito nella CPD) ma per tutte le fasi del ciclo di vita. 
(*) Nell’allegato I del CPR si 
fa esplicito riferimento alle 
sostanze pericolose e 
organiche volatili (VOCs). 
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Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere 
3. Igiene, salute e ambiente: sostanze pericolose – CPR par. 25 
(25) Se del caso, la dichiarazione di prestazione dovrebbe essere 
accompagnata da informazioni relative alle sostanze pericolose contenute 
nel prodotto da costruzione al fine di migliorare la possibilità di realizzare 
costruzioni sostenibili e facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi 
dell'ambiente.… 
…. In una prima fase, le informazioni sulle sostanze pericolose contenute 
dovrebbero limitarsi alle sostanze di cui agli articoli 31 e 33 del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che 
istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.. 
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Sistemi di verifica e valutazione della costanza della prestazione 
Articolo 28, allegato 5 
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Sistemi di 
attestazione di 
conformità 
Sistemi di 
valutazione e 
verifica della 
costanza della 
prestazione 
Controllo di 
produzione in 
fabbrica 
Ispezione 
iniziale e del 
FPC 
Sorveglianza 
continua 
Prove iniziali 
di tipo ITT 
Altre prove 
su campioni 
prelevati 
secondo il 
piano 
prescritto 
Prove di 
controllo di 
campioni 
prelevati in 
fabbrica 
sul mercato o 
in cantiere 
Sistema 1+ Fabbricante 3° parte 3° parte 3° parte Fabbricante 3° parte 
Sistema 1 Fabbricante 3° parte 3° parte 3° parte Fabbricante 
Sistema 2+ Fabbricante 3° parte 3° parte Fabbricante Fabbricante 
Sistema 2 Fabbricante 3° parte Fabbricante 
Sistema 3 Fabbricante 3° parte 
Sistema 4 Fabbricante Fabbricante 
Secondo la CPD – Modificati dalla CPR
Sistemi di verifica e valutazione della costanza della prestazione 
Articolo 28, allegato 5 
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Etichetta 
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CE 
Dichiarazione 
di conformità 
Dichiarazione 
di prestazione 
CERTIFICATO DEL CONTROLLO 
DEL PROCESSO DI 
FABBRICA (2, 2+) 
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
DEL PRODOTTO (1,1+) 
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
DEL CONTROLLO DEL 
PROCESSO DI FABBRICA (2+) 
CERTIFICATO DI COSTANZA 
DELLA PRESTAZIONE DEL 
PRODOTTO (1, 1+)
Sistemi di verifica e valutazione della costanza della prestazione 
Articolo 28, allegato 5 
I sistemi di cui sopra sono sostanzialmente gli stessi già previsti dalla 
CPD dove sono definiti come sistemi di attestazione della conformità. 
Nel CPR si delineano cinque sistemi (1+, 1, 2+, 3 e 4) mentre nella CPD 
i sistemi erano in realtà sei (1+, 1, 2+, 2, 3 e 4). Nella sostanza i sistemi 
previsti dal CPR non si discostano da quelli previsti dalla CPD, basandosi 
sempre su prove iniziali di tipo (ITT) e controllo della produzione di 
fabbrica (FPC), ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, 
sorveglianza e verifica continua della produzione in fabbrica e prove di 
controllo (audit test). 
Le principali differenze sono 
dovute alla semplificazione dei 
livelli (eliminazione del sistema 2) 
e delle prove di controllo (audit 
test) con prelevamento dei 
campioni solamente in fabbrica e 
non più anche dal mercato e dal 
cantiere come previsto dalla CPD. 
Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza 
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Dichiarazione di prestazione –Art. 4 
 Sostituisce la dichiarazione di conformità. 
 La dichiarazione di prestazione è un documento predisposto dal 
produttore , in cui è descritta la prestazione dei prodotti da costruzione 
in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente 
alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. 
 La dichiarazione di prestazione è emessa all'atto dell'immissione del 
prodotto sul mercato. … le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla 
prestazione del prodotto, in relazione alle caratteristiche essenziali, come 
definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere 
fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione… 
Nel redigere la dichiarazione di 
prestazione, il fabbricante si 
assume la responsabilità della 
conformità del prodotto da 
costruzione a tale prestazione 
dichiarata. 
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Dichiarazione di prestazione 
Deroghe - Art. 4 
 Prodotti fabbricati in esemplare 
unico o, su specifica del committente, 
in un processo non in serie; 
 Prodotti fabbricati con metodi 
tradizionali o con metodi atti alla 
conservazione del patrimonio e 
mediante un procedimento non 
industriale per l'appropriato restauro 
di opere di costruzione formalmente 
protette. 
 Prodotto fabbricato in cantiere per 
essere incorporato nelle rispettive 
opere di costruzione conformemente 
alle norme nazionali applicabili e sotto 
la responsabilità dei soggetti incaricati 
della sicurezza dell‘ esecuzione delle 
opere di costruzione designati ai sensi 
delle normative nazionali applicabili; 
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Dichiarazione di prestazione 
Contenuti - Art. 6 
 l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla 
specifica tecnica armonizzata applicabile; 
 l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella 
specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati; 
 la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del 
prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati; 
 la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o 
in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle 
 sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, 
paragrafo 3; 
 per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata 
la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata). 
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Dichiarazione di prestazione 
Esempio 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP - 
N. 1/2013 
TESECO S.p.a. 
Via C.L. Ragghianti, 12 - 56121 Pisa (Pi) 
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+ 
L'organismo italiano di certificazione ed ispezione SGS ITALIA S.p.a. nr. 1381 ha effettuato: 
1- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e della produzione in fabbrica 
2- sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica 
secondo il Sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 
MI - 118 
Codice di identificazione unico (1): SABBIA 
Numero di tipo (2): codice 1 
Aggregati per calcestruzzi - Aggregati per malta - Aggregati per conglomerati 
bituminosi - Aggregati per costruzioni stradali 
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Uso previsto del prodotto (3): 
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Dichiarazione di prestazione 
Esempio (punto 4) 
13242 12620 13043 13139 
Forma delle particelle NPD 
aggregato fine 0/2 
GF85 - GTF10 GF85 GF85 - GTC10 NR 
Massa volumica delle particelle 2,52 
Purezza 
Contenuto in fini f3 f3 f3 CAT 1 
Qualità dei fini 0,2 MB - 61 SE 
Percentuale di particelle frantumate NPD 
Resistenza alla frammentazione/frantumazione NPD 
Assorbimento/soluzione di acqua 2,00 
Composizione/contenuto 
Calcestruzzi Rc0 
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro Rcug90 
Forati, piastrelle, mattoni Rb0 
Conglomerati bituminosi Ra1- 
Vetro Rg2- 
Altro X1- 
Frustoli FL5- 
Solfati solubili in acido ASASNPD 0,2 0,2 
AS0,2 
Zolfo totale S1 S1 
NPD S1 
Cloruri NPD 0,078 NPD 0,078 
Componenti che alterano la presa e l'indurimento 
assenti 
delle miscele legate con leganti idraulici 
Resistenza all'attrito NPD 
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione 
(mg/l)(*) 
Alluminio:  0,200 
Arsenico:  0,010 
Cadmio:  0,005 
Cobalto:  0,050 
Cromo VI:  0,005 
Cromo totale:  0,050 
Mercurio:  0,001 
Nichel:  0,020 
Piombo:  0,010 
(*) test di lisciviazione in acqua deionizzata; 
riferimento limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al 
Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006. 
Rame totale:  1,000 
Selenio:  0,010 
Zinco:  3,000 
Rilascio di altre sostanze pericolose (mg/l)(*) Idrocarburi totali (espressi come n-esano):  0,350 
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Dimensioni delle particelle 
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Dichiarazione di prestazione 
Esempio 
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 4. Si rilascia la presente dichiarazione di 
prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 
Firmato a nome e per conto del fabbricante 
Amministratore Delegato 
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Pisa (Pi), 01 Luglio 2013 
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Dichiarazione di prestazione 
Esempio 
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Procedure semplificate 
Documentazione tecnica appropriata – Articolo 38 
Prodotto-tipo: un fabbricante può sostituire la prova di tipo “ITT” o il calcolo di 
tipo “ITC” con una documentazione tecnica appropriata . 
Implementazione della procedura di “sharing” ( art. 36 par.1 lett.b): il 
produttore potrà introdurre sul mercato un prodotto realizzato in base 
alla dichiarazione di prestazione effettuata da un soggetto terzo. 
Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza 
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Procedure semplificate 
Documentazione tecnica appropriata – Articolo 38 
Prodotto-tipo: un fabbricante può sostituire la prova di tipo “ITT” o il calcolo di 
tipo “ITC” con una documentazione tecnica appropriata . 
Implementazione della procedura di “cascading” ( art. 36 par.1 lett.c): il 
produttore potrà introdurre sul mercato un prodotto utilizzando la 
dichiarazione di prestazione di prodotti componenti il prodotto oggetto di 
marcatura. Procedure di “sharing” e “cascading” sono già ampiamente 
utilizzate. 
Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza 
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Cpr teseco spa

  • 1. Incontro informativo del 26 Novembre 2013 presso la sede della Teseco SpA Construction Products Regulation (CPR): le novità introdotte e la DoP – Dichiarazione di Prestazione Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 2. Prestazione: definizione di prodotto e prestazione Secondo la CPD, per "materiale da costruzione" si intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile. I materiali da costruzione sono denominati "prodotti"; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile sono in appresso denominate "opere". Secondo il CPR, «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse; « prestazione di un prodotto da costruzione »: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione; «livello»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 3. La Direttiva 89/106/CEE Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 4. Il Regolamento (UE) 305/2011 Una più precisa ripartizione delle competenze e la sua categorizzazione consente di definire in modo più preciso i rapporti tra gli Stati membri e l’Unione europea. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 5. Definizione Il Regolamento (UE) n.305/2011, indicato più semplicemente con l’acronimo CPR, fissa le condizioni per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 6. Sorveglianza del mercato Il CPR tiene conto del contesto giuridico di natura orizzontale per la commercializzazione dei prodotti nel mercato interno. Nel quadro dell’iniziativa “Better Regulation: Semplification strategy” è stato avviato nell’ottobre 2005 un programma di semplificazione per rendere la legislazione europea meno complicata e coerente con gli obiettivi dell’Unione. Quindi nel febbraio 2008 sono stati emessi: Regolamento (CE) n. 764/2008, per l’applicazione di regole nazionali a prodotti legalmente immessi nel mercato di un altro Stato membro (Mutuo riconoscimento). Regolamento (CE) n. 765/2008, che fissa condizioni fondamentali in materia di accreditamento e vigilanza del mercato relativi l’immissione dei prodotti nel mercato. Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Questo documento è rivolto verso la Commissione Europea affinché legiferi uniformemente su materie omogenee: ad esempio, la Direttiva macchine, la Direttiva giocattoli e il Reg 305 hanno già al loro interno principi innovativi comuni di mercato ed accreditamento. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 7. Sorveglianza del mercato e ACCREDIA Ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione , controllo e notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché responsabile del controllo degli organismi notificati . Ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui sopra siano eseguiti dai rispettivi organismi nazionali di accreditamento. Si ricorda che la responsabilità degli Stati membri nei rispettivi territori riguarda la sicurezza, la salute e gli altri aspetti coperti dai requisiti di base relativi alle opere di costruzione. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 8. Sorveglianza del mercato Controllo del prodotto ( es. discipline doganali e controllo alle frontiere); Emissione di norme tecniche armonizzate attraverso la stretta collaborazione fra gli enti di normazione europei CEN-CENELEC- ETSI e gli Enti di normazione nazionali; Valutazione e il controllo degli Organismi di parte terza che certificano i Sistemi e la rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali di Direttive e Regolamenti. Che cosa è più dannoso per il mercato e per il consumatore ? • Un container di prodotti contraffatti e con marcatura CE illecita. • Una norma tecnica tradotta male dall’UNI , o equivoca. • Un ‘Azienda che non coglie le opportunità offerte dalle norme tecniche Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 9. Differenza tra Direttiva e Regolamento La Direttiva è un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio che obbliga gli Stati membri a realizzare determinati obiettivi, lasciando loro la scelta dei mezzi per farlo. La Direttiva è una “misura di armonizzazione”: con questo strumento si procede all'armonizzazione delle legislazioni nazionali ai fini della realizzazione del mercato unico. Gli Stati membri devono approvare uno o più atti che recepiscano la Direttiva nel diritto interno; devono cioè adattare la legislazione nazionale in modo da realizzare gli obiettivi definiti nella Direttiva. Per quanto riguarda le modalità di recepimento, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità che assicura il rispetto delle specificità nazionali. Nella Direttiva è indicato comunque il termine entro il quale deve essere recepita nel diritto nazionale. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 10. Differenza tra Direttiva e Regolamento Le direttive non sempre vengono attuate nei tempi stabiliti: La direttiva 89/106/CEE è stata recepita con il DPR 246 il 21 aprile 1993: Successivamente è stato deciso di modificare la formulazione in: «Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il…. le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal..…». Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 11. Differenza tra Direttiva e Regolamento Come la Direttiva , anche il CPR è un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio, però è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Come la Direttiva, anche il CPR è una “misura di armonizzazione”, però è direttamente applicabile, ossia stabilisce norme che sono immediatamente valide in tutti gli Stati membri al pari delle leggi nazionali, senza che sia necessario alcun intervento da parte delle autorità nazionali. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 12. CPR Il CPR è stato pubblicato sulla GUUE il 4 aprile 2011, quindi è entrato in vigore a partire dal 20.mo giorno (1) successivo dalla pubblicazione , cioè il 25 aprile 2011. Il CPR sostituisce la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) Per le Aziende ha avuto effetto a partire dal 1° Luglio 2013. N.B.1 Gli atti generali entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. In linea di principio gli atti normativi debbono prevedere un lasso di tempo sufficiente per consentire agli interessati di conformarvisi. N.B.2 Si deve distinguere fra “ entrata in vigore” e “ decorrenza di efficacia” , in quanto si tratta di termini non necessariamente coincidenti. Talvolta, la decorrenza di efficacia è posticipata oppure, quando la retroattività sia debitamente motivata, anticipata rispetto all’entrata in vigore. Ove risulti necessario differire gli effetti di una parte soltanto del regolamento ad una data posteriore a quella dell’entrata in vigore, si devono indicare chiaramente, nell’atto medesimo, le norme di cui trattasi. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 13. CPR Il periodo di tempo tra il 25 aprile 2011 e il 1° luglio 2013 avrebbe dovuto permettere agli organismi preposti di mettere a punto una linea guida per trasferire i principi e gli obblighi sanciti dal regolamento al Comitato Europeo di Normazione (CEN) e agli specifici comitati tecnici (Technical Committees) di allineare le norme di prodotto ai contenuti del CPR. A quest’ultimo scopo la Commissione Europea molto probabilmente emetterà nei prossimi due anni nuovi mandati per il CEN o comunque revisionerà quelli esistenti. Alcune norme di prodotto sono in via di completamento o revisione, si valuta che le attuali norme armonizzate potranno essere aggiornate entro il 2018. Oggetto principale di tale azione sarà la revisione degli allegati ZA. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 14. Normative armonizzate e nuovo approccio Per "norma armonizzata" si intende una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione, quali il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), in seguito a una richiesta della Commissione europea. Il cosiddetto "nuovo approccio” rappresenta una modalità innovativa di armonizzazione tecnica, che suddivide le responsabilità tra il legislatore europeo e gli organismi europei di normalizzazione. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 15. Normative armonizzate e nuovo approccio "Il "nuovo approccio" si basa sui seguenti principi fondamentali: Le direttive europee definiscono i "requisiti essenziali/requisiti di base " per garantire un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza dei consumatori o dell'ambiente. Le direttive ispirate al "nuovo approccio" si basano sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , che prevede l'adozione di provvedimenti volti al miglioramento della libera circolazione delle merci; si presume che i prodotti conformi alle norme armonizzate soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti (presunzione di conformità, marchio CE) e che gli Stati membri accettino la libera circolazione di tali prodotti; l'utilizzo di tali norme resta facoltativo. È possibile applicare norme alternative ma, in tal caso, i produttori hanno l'obbligo di dimostrare che i loro prodotti soddisfano i requisiti essenziali. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 16. Perché sostituire la CPD? Dopo 22 anni dalla pubblicazione sono emerse molteplici richieste di chiarimento e semplificazione provenienti dalle parti interessate, dovute alla vastità del campo di applicazione della CPD. E’ cambiato lo scenario degli Stati membri , passati ora a 28 , con altri 4 Stati pronti ad entrare nell’ UE: una Direttiva risulterebbe in futuro sempre più di difficile applicazione rispetto al Regolamento. E’ cambiata la cornice legislativa europea ( vedi Trattati ) Si è reso necessario diminuire gli oneri per la PMI ed in particolare per le microimprese. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 17. Obiettivi del CPR Chiarire gli elementi fondamentali come l'approccio generale (prestazionale piuttosto che prescrittivo), il significato e l'uso (obbligatorio o no) della marcatura CE Semplificare le procedure per poter emettere la marcatura CE riducendo l'onere amministrativo delle imprese, anche mediante l'uso di procedure semplificate Accrescere la credibilità del sistema, grazie a più chiari criteri per designare e notificare gli organismi coinvolti nella valutazione e verifica dei prodotti da costruzione e ad un miglior coordinamento della sorveglianza sul mercato interno Migliorare l'armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione utilizzando un linguaggio tecnico comune (per fabbricanti ed autorità pubbliche) Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 18. Principali novità del CPR Requisiti di base delle opere di costruzione (prima definiti Requisiti Essenziali): sono passati da 6 a 7 : è stato aggiunto il 7° requisito “uso sostenibile delle risorse naturali”; e i precedenti 6 requisiti sono stati riformulati, ampliati, e alcuni estesi nell’applicazione all’intero ciclo di vita delle opere. Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Dichiarazione di prestazione (DoP) Procedure semplificate: documentazione tecnica appropriata. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 19. Requisiti di base delle opere di costruzione (CPR Allegato 1) “Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata”: 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio 3. Igiene, salute e ambiente 4. Sicurezza e accessibilità nell'uso 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 7. Uso sostenibile delle risorse naturali Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 20. Requisiti di base delle opere di costruzione 4. Sicurezza e accessibilità nell’uso Nella precedente formulazione CPD, per la “sicurezza nell’impiego” veniva richiesto che le opere di costruzione dovessero essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento ed uso non comportasse rischi inaccettabili di incidenti o danni, (ecc. …); con il CPR si è passati alla anche all’esplicitazione della richiesta che le opere siano progettate e realizzate tenendo conto dell’accessibilità e dell’utilizzo da parte di persone disabili. Ad oggi sono state pubblicate dall’UNI n.19 norme correlate ai concetti di “accessibilità” e “usabilità”: sono riferite alla regolamentazione di requisiti di prodotto in progettazione e realizzazione connessi all’ergonomia e uso del mobilio in ufficio, all’ergonomia ed interazione uomo macchina/sistema, all’ ergonomia in rapporto alla disabilità, all’ergonomia nel design di prodotti di uso quotidiano (industriali). Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 21. Requisiti di base delle opere di costruzione 7. Uso sostenibile delle risorse naturali – CRP Premessa (55) Il requisito di base delle opere di costruzione relativo all'«uso sostenibile delle risorse naturali» dovrebbe in particolare tener conto della possibilità di riciclo delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durabilità delle opere di costruzione e dell'uso di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili nelle opere di costruzione. “ Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili; la durabilità delle opere di costruzione; il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 22. Requisiti di base delle opere di costruzione 7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Durabilità Ad oggi sono state pubblicate dall’UNI n.128 norme correlate al concetto di “durabilità: questo numero considerevole di norme copre trasversalmente tutte le tipologie di prodotto, non solo ovviamente i prodotti da costruzione. La “durabilità” è un requisito già ampiamente declinato nelle specifiche tecniche di prodotto e di prova,ma sino ad oggi è stato visto come requisito“trasversale”, non direttamente richiamato nei requisiti di base delle opere di costruzione. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 23. Requisiti di base delle opere di costruzione 7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Durabilità Durabilità: capacità di un prodotto di mantenere le prestazioni richieste nel tempo, sotto l'influsso di azioni prevedibili. Se sottoposto a una normale manutenzione, un prodotto dovrebbe garantire che opere correttamente progettate e realizzate soddisfino i requisiti specificati per una vita utile del prodotto economicamente ragionevole. Vita utile: periodo di tempo durante il quale le prestazioni di un prodotto si mantengono a un livello che permette al prodotto di soddisfare i requisiti del presente documento (vale a dire, le caratteristiche essenziali di un prodotto per raggiungere o superare i valori minimi accettabili, senza incorrere in costi rilevanti di riparazione o sostituzione). La vita utile di un prodotto dipende dalla sua durabilità intrinseca e dalla manutenzione ordinaria. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 24. Requisiti di base delle opere di costruzione 7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Durabilità Es. La durabilità delle Barriere di sicurezza stradali EN 1317- 5:2007+A1 Tutti i sistemi di trattenimento veicoli devono essere durevoli per una vita utile economicamente ragionevole, il che deve essere adeguatamente dimostrato da una descrizione basata sull'esperienza e/o da misurazioni della durabilità. Gli aspetti che influiscono sulla durabilità possono essere: la specificazione del rivestimento protettivo in conformità alla EN ISO 1461 e alla EN 10326 e/o il livello di trattamento dei materiali; la composizione e lo spessore del materiale in conformità alla EN 206-1 per il calcestruzzo e alla EN 13369 per il calcestruzzo prefabbricato; specifiche di trattamento del legno e/o durabilità naturale del legno da utilizzare in classi d’impiego specificate nelle EN 335-1 e EN 335-2; raccomandazioni sulle condizioni di installazione in opera, in presenza di condizioni gravose sul posto; i requisiti di manutenzione specificati (importanti negli ambienti severi). Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 25. Requisiti di base delle opere di costruzione 7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Riutilizzo e riciclabilità – uso di materie prime e MPS ecologicamente compatibili Ad oggi sono state pubblicate dall’UNI n. 8 norme correlate al concetto di “sostenibilità: (56) premessa CPR: “Ai fini della valutazione dell'uso sostenibile delle risorse e dell'impatto delle opere di costruzione sull'ambiente si dovrebbe fare uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto, ove disponibili” Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 26. Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere Definizione - CPR art. 2 (28) (28) Definizione CPR : «ciclo di vita», le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale. Parte integrante dei seguenti requisiti base delle opere di costruzione: 3. Igiene, salute e ambiente; le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l’igiene e la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione. 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore; le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione (NEW) e aereazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l’uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile. 7. Uso sostenibile delle risorse naturali; le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 27. Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere 3. Igiene, salute e ambiente: sostanze pericolose L’introduzione del “ciclo di vita” porta inevitabilmente ad una certa sovrapposizione tra il Requisito 3 e il nuovo Requisito 7 sulla sostenibilità: il cambiamento più importante è l’impatto sui requisiti per la valutazione del rilascio di sostanze pericolose (*), da prendere in considerazione non solo nella fase di incorporazione del prodotto nell’opera e nell’uso (come definito nella CPD) ma per tutte le fasi del ciclo di vita. (*) Nell’allegato I del CPR si fa esplicito riferimento alle sostanze pericolose e organiche volatili (VOCs). Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 28. Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere 3. Igiene, salute e ambiente: sostanze pericolose – CPR par. 25 (25) Se del caso, la dichiarazione di prestazione dovrebbe essere accompagnata da informazioni relative alle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione al fine di migliorare la possibilità di realizzare costruzioni sostenibili e facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente.… …. In una prima fase, le informazioni sulle sostanze pericolose contenute dovrebbero limitarsi alle sostanze di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 29. Sistemi di verifica e valutazione della costanza della prestazione Articolo 28, allegato 5 Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076 Sistemi di attestazione di conformità Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione Controllo di produzione in fabbrica Ispezione iniziale e del FPC Sorveglianza continua Prove iniziali di tipo ITT Altre prove su campioni prelevati secondo il piano prescritto Prove di controllo di campioni prelevati in fabbrica sul mercato o in cantiere Sistema 1+ Fabbricante 3° parte 3° parte 3° parte Fabbricante 3° parte Sistema 1 Fabbricante 3° parte 3° parte 3° parte Fabbricante Sistema 2+ Fabbricante 3° parte 3° parte Fabbricante Fabbricante Sistema 2 Fabbricante 3° parte Fabbricante Sistema 3 Fabbricante 3° parte Sistema 4 Fabbricante Fabbricante Secondo la CPD – Modificati dalla CPR
  • 30. Sistemi di verifica e valutazione della costanza della prestazione Articolo 28, allegato 5 Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Etichetta Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076 CE Dichiarazione di conformità Dichiarazione di prestazione CERTIFICATO DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI FABBRICA (2, 2+) CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEL PRODOTTO (1,1+) CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI FABBRICA (2+) CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO (1, 1+)
  • 31. Sistemi di verifica e valutazione della costanza della prestazione Articolo 28, allegato 5 I sistemi di cui sopra sono sostanzialmente gli stessi già previsti dalla CPD dove sono definiti come sistemi di attestazione della conformità. Nel CPR si delineano cinque sistemi (1+, 1, 2+, 3 e 4) mentre nella CPD i sistemi erano in realtà sei (1+, 1, 2+, 2, 3 e 4). Nella sostanza i sistemi previsti dal CPR non si discostano da quelli previsti dalla CPD, basandosi sempre su prove iniziali di tipo (ITT) e controllo della produzione di fabbrica (FPC), ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza e verifica continua della produzione in fabbrica e prove di controllo (audit test). Le principali differenze sono dovute alla semplificazione dei livelli (eliminazione del sistema 2) e delle prove di controllo (audit test) con prelevamento dei campioni solamente in fabbrica e non più anche dal mercato e dal cantiere come previsto dalla CPD. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 32. Dichiarazione di prestazione –Art. 4 Sostituisce la dichiarazione di conformità. La dichiarazione di prestazione è un documento predisposto dal produttore , in cui è descritta la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. La dichiarazione di prestazione è emessa all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato. … le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla prestazione del prodotto, in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione… Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 33. Dichiarazione di prestazione Deroghe - Art. 4 Prodotti fabbricati in esemplare unico o, su specifica del committente, in un processo non in serie; Prodotti fabbricati con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette. Prodotto fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell‘ esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 34. Dichiarazione di prestazione Contenuti - Art. 6 l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile; l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati; la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati; la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3; per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata). Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 35. Dichiarazione di prestazione Esempio DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP - N. 1/2013 TESECO S.p.a. Via C.L. Ragghianti, 12 - 56121 Pisa (Pi) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+ L'organismo italiano di certificazione ed ispezione SGS ITALIA S.p.a. nr. 1381 ha effettuato: 1- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e della produzione in fabbrica 2- sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica secondo il Sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° MI - 118 Codice di identificazione unico (1): SABBIA Numero di tipo (2): codice 1 Aggregati per calcestruzzi - Aggregati per malta - Aggregati per conglomerati bituminosi - Aggregati per costruzioni stradali Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Uso previsto del prodotto (3): Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 36. Dichiarazione di prestazione Esempio (punto 4) 13242 12620 13043 13139 Forma delle particelle NPD aggregato fine 0/2 GF85 - GTF10 GF85 GF85 - GTC10 NR Massa volumica delle particelle 2,52 Purezza Contenuto in fini f3 f3 f3 CAT 1 Qualità dei fini 0,2 MB - 61 SE Percentuale di particelle frantumate NPD Resistenza alla frammentazione/frantumazione NPD Assorbimento/soluzione di acqua 2,00 Composizione/contenuto Calcestruzzi Rc0 Pietra naturale, calcestruzzi, vetro Rcug90 Forati, piastrelle, mattoni Rb0 Conglomerati bituminosi Ra1- Vetro Rg2- Altro X1- Frustoli FL5- Solfati solubili in acido ASASNPD 0,2 0,2 AS0,2 Zolfo totale S1 S1 NPD S1 Cloruri NPD 0,078 NPD 0,078 Componenti che alterano la presa e l'indurimento assenti delle miscele legate con leganti idraulici Resistenza all'attrito NPD Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione (mg/l)(*) Alluminio: 0,200 Arsenico: 0,010 Cadmio: 0,005 Cobalto: 0,050 Cromo VI: 0,005 Cromo totale: 0,050 Mercurio: 0,001 Nichel: 0,020 Piombo: 0,010 (*) test di lisciviazione in acqua deionizzata; riferimento limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006. Rame totale: 1,000 Selenio: 0,010 Zinco: 3,000 Rilascio di altre sostanze pericolose (mg/l)(*) Idrocarburi totali (espressi come n-esano): 0,350 Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Dimensioni delle particelle Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 37. Dichiarazione di prestazione Esempio La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 4. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. Firmato a nome e per conto del fabbricante Amministratore Delegato Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Pisa (Pi), 01 Luglio 2013 Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 38. Dichiarazione di prestazione Esempio Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 39. Procedure semplificate Documentazione tecnica appropriata – Articolo 38 Prodotto-tipo: un fabbricante può sostituire la prova di tipo “ITT” o il calcolo di tipo “ITC” con una documentazione tecnica appropriata . Implementazione della procedura di “sharing” ( art. 36 par.1 lett.b): il produttore potrà introdurre sul mercato un prodotto realizzato in base alla dichiarazione di prestazione effettuata da un soggetto terzo. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076
  • 40. Procedure semplificate Documentazione tecnica appropriata – Articolo 38 Prodotto-tipo: un fabbricante può sostituire la prova di tipo “ITT” o il calcolo di tipo “ITC” con una documentazione tecnica appropriata . Implementazione della procedura di “cascading” ( art. 36 par.1 lett.c): il produttore potrà introdurre sul mercato un prodotto utilizzando la dichiarazione di prestazione di prodotti componenti il prodotto oggetto di marcatura. Procedure di “sharing” e “cascading” sono già ampiamente utilizzate. Cavetest S.r.l. - Laboratorio analisi materiali e consulenza Via I Maggio,19 – 25013 Carpenedolo (Bs) - Tel. 030.6182068- Fax. 030.6182076