Breve presentazione della tipologia di controlli e prove che devono essere effettuati per poter apporre la marcatura CE su MPS derivanti dal trattamento di rifiuti da C&D
Sicurezza igienico sanitaria per macchine, impianti e loro componenti a conta...Neotron Servizi
La legislazione relativa ai materiali a contatto con gli alimenti è in forte evoluzione.
Adempimenti ed opportunità per produttori d'impianti e per l'industria alimentare.
20150513 normativa stabilimenti_alimentari_fabrizio_de_stefaniFabrizio de Stefani
Intervento sulla normativa riguardante le industrie alimentari presentato al convegno From CAD to fork: hygienic design delle apparecchiature e degli stabilimenti alimentari, tenutosi a Verona il 13 maggio 2015 e organizzato da Eurocarne VeronaFiere in collaborazione con European Hygienic Engineering and Design Group (Ehedg)
Slide del Convegno del 17 Novembre 2014 sul tema degli acquisti pubblici in ambito sanitario, particolare focus sulla normativa di acquisto ed utilizzo dei dispositivi medici
Breve presentazione della tipologia di controlli e prove che devono essere effettuati per poter apporre la marcatura CE su MPS derivanti dal trattamento di rifiuti da C&D
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DISPOSITIVI MEDICI: PROFILI DI RESPONSABILITA' DEGLI UTILIZZATORI Silvia Stefanelli
l'intervento mira ad evidenziare la disciplina in materia di dispositivi medici, puntando l'attenzione in particolare sulle responsabilità degli operatori sanitari che utilizzano i dispositivi medici
Stampi e Direttiva Macchine: come devono essere considerati?Ugo Gecchelin
Intervento presso MECSPE - Parma
17/03/2016
Direttive Europee
Norme Armonizzate
Enti di Normazione
Definizioni di Attrezzature Intercambiabili e di Quasi Macchine
La redditività della filiera delle carni, in tutte le proprie fasi, ma in particolare in quella di trasformazione e lavorazione, passa attraverso la sicurezza alimentare e un’adeguata attenzione agli ambienti, alle macchine e alle attrezzature può fare la differenza. È quanto emerso questa mattina nel corso del convegno di approfondimento «From Cad to Fork: hygienic design e sicurezza alimentare», organizzato da Eurocarne, rassegna internazionale dedicata al comparto carneo e in programma a Veronafiere dal 10 al 13 maggio prossimi, in collaborazione con EHEDG - European Hygienic Engineering & Design Group e l'Università degli Studi di Padova (Master in Progettazione igienica per produzioni alimentari sicure ed efficienti).
http://www.eurocarne.it/it/eurocarne-sicurezza-alimentare-e-redditivita-partono-dal-tavolo-di-progettazione
La direttiva macchine applicata ai sistemi complessi di macchine (isole, linee, ecc.) e le principali Norme Armonizzate di riferimento.
Presentazione fatta alla premiazione Automation Award 2016 a Milano presso Tecniche Nuove.
Presentazione a supporto dell'intervento di Piergiacomo Cancelliere - Direttore Vice Dirigente Ufficio III DCPST Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - al convegno "Marcatura CE degli Evacuatori Naturali di Fumo e Calore. Le responsabilità di fabbricanti, enti notificati, professionisti e installatori" del 12 marzo 2018
Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontr...Toolbox Coworking
Basta un’email o serve il contratto? E cosa faccio se non mi pagano? Suggerimenti legali per mettersi a riparo da fregature e stare alla larga dai tribunali. Al di là di pacche sulla spalla e strette di mano.
Il professor Giuseppe Franco Ferrari dell'Università Bocconi di Milano interviene al convegno "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI TRA DOTTRINA
E APPRODI GIURISPRUDENZIALI" del 14 aprile 2014
Dalla CPD al CPR. Il nuovo Regolamento UE 305/2011 per i materiali da costruz...Geosolution Srl
Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 305/2011, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. La precedente Direttiva 89/106 CPD aveva come obiettivo l’armonizzazione dei diversi sistemi normativi nazionali europei, fissando i requisiti essenziali per i materiali e i componenti da costruzione e creare, soprattutto, i presupposti per la libera circolazione dei prodotti stessi sul mercato europeo. Il nuovo Regolamento CPR, mantiene l’impianto fondamentale della Direttiva CPD, modificando alcune disposizioni al fine di rendere più snella e semplice l’applicazione delle procedure di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Il provvedimento fissa nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei materiali da costruzione, apportando chiarimenti, semplificazioni amministrative e obblighi per i diversi operatori economici; ha applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati Membri, a differenza delle Direttive che devono essere accolte nell'ordinamento legislativo da apposite leggi nazionali.
DISPOSITIVI MEDICI: PROFILI DI RESPONSABILITA' DEGLI UTILIZZATORI Silvia Stefanelli
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Dalla CPD al CPR. Il nuovo Regolamento UE 305/2011 per i materiali da costruz...Geosolution Srl
Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 305/2011, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. La precedente Direttiva 89/106 CPD aveva come obiettivo l’armonizzazione dei diversi sistemi normativi nazionali europei, fissando i requisiti essenziali per i materiali e i componenti da costruzione e creare, soprattutto, i presupposti per la libera circolazione dei prodotti stessi sul mercato europeo. Il nuovo Regolamento CPR, mantiene l’impianto fondamentale della Direttiva CPD, modificando alcune disposizioni al fine di rendere più snella e semplice l’applicazione delle procedure di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Il provvedimento fissa nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione e la marcatura dei materiali da costruzione, apportando chiarimenti, semplificazioni amministrative e obblighi per i diversi operatori economici; ha applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati Membri, a differenza delle Direttive che devono essere accolte nell'ordinamento legislativo da apposite leggi nazionali.
Presentazione a supporto dell’intervento di Giacomo Riccio - Technical Project Manager UNI - al webinar "La nuova edizione della UNI 11477 e i requisiti per i patrocinatori stragiudiziali" del 19 aprile 2021
Presentazione a supporto dell’intervento di Giacomo Riccio Technical Project Manager UNI al webinar "La nuova edizione della UNI 11477 e i requisiti per i patrocinatori stragiudiziali" del 19 aprile 2021
Presentazione a supporto dell'intervento di Giacomo Riccio Technical Project Manager, Divisione Innovazione e Sviluppo UNI al webinar "COLF, BABYSITTER, BADANTI. UNA NORMA PER LE FAMIGLIE E UN WEBINAR PER ILLUSTRARLA"
del 22 novembre 2021
Presentazione a supporto dell'intervento di Emanuele Riva, ACCREDIA, Vice-Direttore Generale, Membro Cabina di Regia UNI “Professioni al webinar "NORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI NEL NUOVO RAPPORTO ITALIANO DI REFERENZIAZIONE ALL’EQF" del 30 giugno 2021
"Le nuove regole per la marcatura CE
Puntare alla sostenibilità delle costruzioni" articolo tratto dalla Rivista Architetti n.3/2013 per approfondire la tematica delle nuove normative sull
Presentazione a supporto dell'intervento di Giacomo Riccio, UNI, Technical Project Manager, Divisione Innovazione e Sviluppo al webinar "UNI 11483:2021 LA NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA SUL COMUNICATORE PROFESSIONALE" del 30 settembre 2021
Articolo di Paolo Palmieri - Coordinatore del Gruppo di Lavoro UNI "Piattaforme di lavoro elevabili" - di prossima pubblicazione su uno dei primi numeri del 2015 della rivista U&C
Slide a supporto dell'intervento di Alessandro Delvecchio - Ufficio Sviluppo Progetti UNI - al convegno "Tecnologie di realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale" del 12 luglio 2017, organizzato da UNI, IATT e Unindustria
Attività normativa nel campo delle Additive Manufacturinguninfoit
Intervento UNINFO al Convegno di AITA 3D a Torino 10 marzo 2016
Progettiamo Additivo! – Aspetti di prodotto, processo e gestione per le tecnologie additive, organizzato da AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE in collaborazione con il Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte.
http://www.aita3d.it/?p=2026
Attività normativa nel campo delle Additive Manufacturing
Cpr teseco spa
1. Incontro informativo del 26 Novembre 2013
presso la sede della Teseco SpA
Construction Products Regulation (CPR):
le novità introdotte e la DoP – Dichiarazione
di Prestazione
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2. Prestazione: definizione di prodotto e prestazione
Secondo la CPD, per "materiale da costruzione" si intende qualsiasi prodotto
fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione,
le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile.
I materiali da costruzione sono denominati "prodotti"; le opere di costruzione, le
quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile sono in appresso
denominate "opere".
Secondo il CPR, «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e
immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di
costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere
di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
« prestazione di un prodotto da costruzione »: la prestazione in relazione alle
caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante
descrizione;
«livello»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da
costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore
numerico
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3. La Direttiva 89/106/CEE
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4. Il Regolamento (UE) 305/2011
Una più precisa ripartizione delle competenze e la sua
categorizzazione consente di definire in modo più
preciso i rapporti tra gli Stati membri e l’Unione
europea.
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5. Definizione
Il Regolamento (UE) n.305/2011, indicato più
semplicemente con l’acronimo CPR, fissa le
condizioni per l'immissione e la messa a
disposizione sul mercato di prodotti da costruzione,
stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione
della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro
caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura
CE sui prodotti in questione.
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6. Sorveglianza del mercato
Il CPR tiene conto del contesto giuridico di natura orizzontale per la
commercializzazione dei prodotti nel mercato interno. Nel quadro
dell’iniziativa “Better Regulation: Semplification strategy” è stato avviato
nell’ottobre 2005 un programma di semplificazione per rendere la legislazione
europea meno complicata e coerente con gli obiettivi dell’Unione. Quindi nel
febbraio 2008 sono stati emessi:
Regolamento (CE) n. 764/2008, per l’applicazione di regole nazionali a prodotti
legalmente immessi nel mercato di un altro Stato membro (Mutuo
riconoscimento).
Regolamento (CE) n. 765/2008, che fissa condizioni fondamentali in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato relativi l’immissione dei prodotti nel
mercato.
Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti. Questo documento è rivolto verso la
Commissione Europea affinché legiferi uniformemente su materie omogenee:
ad esempio, la Direttiva macchine, la Direttiva giocattoli e il Reg 305 hanno già
al loro interno principi innovativi comuni di mercato ed accreditamento.
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7. Sorveglianza del mercato e ACCREDIA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri
designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed
eseguire le procedure necessarie per la valutazione , controllo e
notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte
terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della
prestazione, nonché responsabile del controllo degli organismi
notificati .
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri
possono decidere che la valutazione e il controllo di cui sopra siano
eseguiti dai rispettivi organismi nazionali di accreditamento.
Si ricorda che la responsabilità degli Stati membri nei rispettivi territori
riguarda la sicurezza, la salute e gli altri aspetti coperti dai requisiti di
base relativi alle opere di costruzione.
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8. Sorveglianza del mercato
Controllo del prodotto
( es. discipline doganali e controllo alle frontiere);
Emissione di norme tecniche armonizzate
attraverso la stretta collaborazione fra gli enti di normazione europei CEN-CENELEC-
ETSI e gli Enti di normazione nazionali;
Valutazione e il controllo degli Organismi di parte terza
che certificano i Sistemi e la rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali di
Direttive e Regolamenti.
Che cosa è più dannoso per il mercato e per il consumatore ?
• Un container di prodotti contraffatti e con marcatura CE illecita.
• Una norma tecnica tradotta male dall’UNI , o equivoca.
• Un ‘Azienda che non coglie le opportunità offerte dalle norme tecniche
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9. Differenza tra Direttiva e Regolamento
La Direttiva è un atto legislativo del Parlamento europeo e del
Consiglio che obbliga gli Stati membri a realizzare determinati
obiettivi, lasciando loro la scelta dei mezzi per farlo. La Direttiva è
una “misura di armonizzazione”: con questo strumento si procede
all'armonizzazione delle legislazioni nazionali ai fini della
realizzazione del mercato unico.
Gli Stati membri devono approvare uno o più atti che recepiscano la
Direttiva nel diritto interno; devono cioè adattare la legislazione
nazionale in modo da realizzare gli obiettivi definiti nella Direttiva.
Per quanto riguarda le modalità di recepimento, gli Stati membri
dispongono di un margine di discrezionalità che assicura il rispetto
delle specificità nazionali. Nella Direttiva è indicato comunque il
termine entro il quale deve essere recepita nel diritto nazionale.
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10. Differenza tra Direttiva e Regolamento
Le direttive non sempre vengono attuate nei tempi stabiliti:
La direttiva 89/106/CEE è stata recepita con il DPR 246 il 21 aprile
1993:
Successivamente è stato deciso di modificare la formulazione in:
«Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il…. le disposizioni
necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a
decorrere dal..…».
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11. Differenza tra Direttiva e Regolamento
Come la Direttiva , anche il CPR è un atto legislativo del
Parlamento europeo e del Consiglio, però è obbligatorio in tutti i
suoi elementi.
Come la Direttiva, anche il CPR è una “misura di armonizzazione”,
però è direttamente applicabile, ossia stabilisce norme che sono
immediatamente valide in tutti gli Stati membri al pari delle leggi
nazionali, senza che sia necessario alcun intervento da parte delle
autorità nazionali.
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12. CPR
Il CPR è stato pubblicato sulla GUUE il 4 aprile 2011, quindi è
entrato in vigore a partire dal 20.mo giorno (1) successivo dalla
pubblicazione , cioè il 25 aprile 2011.
Il CPR sostituisce la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) Per
le Aziende ha avuto effetto a partire dal 1° Luglio 2013.
N.B.1 Gli atti generali entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione. In linea di principio gli atti normativi debbono prevedere un lasso di tempo sufficiente
per consentire agli interessati di conformarvisi.
N.B.2 Si deve distinguere fra “ entrata in vigore” e
“ decorrenza di efficacia” , in quanto si tratta di
termini non necessariamente coincidenti. Talvolta,
la decorrenza di efficacia è posticipata oppure,
quando la retroattività sia debitamente motivata,
anticipata rispetto all’entrata in vigore. Ove risulti
necessario differire gli effetti di una parte soltanto
del regolamento ad una data posteriore a quella
dell’entrata in vigore, si devono indicare
chiaramente, nell’atto medesimo, le norme di cui
trattasi.
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13. CPR
Il periodo di tempo tra il 25 aprile 2011 e il 1° luglio 2013 avrebbe
dovuto permettere agli organismi preposti di mettere a punto una
linea guida per trasferire i principi e gli obblighi sanciti dal
regolamento al Comitato Europeo di Normazione (CEN) e agli
specifici comitati tecnici (Technical Committees) di allineare le
norme di prodotto ai contenuti del CPR.
A quest’ultimo scopo la Commissione Europea molto
probabilmente emetterà nei prossimi due anni nuovi mandati per il
CEN o comunque revisionerà quelli esistenti.
Alcune norme di prodotto sono in via di completamento o
revisione, si valuta che le attuali norme armonizzate potranno
essere aggiornate entro il 2018. Oggetto principale di tale
azione sarà la revisione degli allegati ZA.
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14. Normative armonizzate e nuovo approccio
Per "norma armonizzata" si intende una norma adottata da uno
degli organismi europei di normalizzazione, quali il Comitato
europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l’Istituto europeo per
le norme di telecomunicazione (ETSI), in seguito a una richiesta
della Commissione europea.
Il cosiddetto "nuovo approccio”
rappresenta una modalità innovativa
di armonizzazione tecnica, che
suddivide le responsabilità tra il
legislatore europeo e gli organismi
europei di normalizzazione.
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15. Normative armonizzate e nuovo approccio
"Il "nuovo approccio" si basa sui seguenti principi fondamentali:
Le direttive europee definiscono i "requisiti essenziali/requisiti di
base " per garantire un elevato livello di tutela della salute, della
sicurezza dei consumatori o dell'ambiente.
Le direttive ispirate al "nuovo approccio" si basano sull'articolo 114
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , che prevede
l'adozione di provvedimenti volti al miglioramento della libera
circolazione delle merci; si presume che i prodotti conformi alle
norme armonizzate soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti
(presunzione di conformità, marchio CE) e che gli Stati membri
accettino la libera circolazione di tali prodotti; l'utilizzo di tali norme
resta facoltativo. È possibile applicare norme alternative ma, in tal
caso, i produttori hanno l'obbligo di dimostrare che i loro prodotti
soddisfano i requisiti essenziali.
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16. Perché sostituire la CPD?
Dopo 22 anni dalla
pubblicazione sono
emerse molteplici
richieste di chiarimento e
semplificazione
provenienti dalle parti
interessate, dovute alla
vastità del campo di
applicazione della CPD.
E’ cambiato lo scenario
degli Stati membri ,
passati ora a 28 , con
altri 4 Stati pronti ad
entrare nell’ UE: una
Direttiva risulterebbe in
futuro sempre più di
difficile applicazione
rispetto al Regolamento.
E’ cambiata la cornice
legislativa europea ( vedi
Trattati )
Si è reso necessario
diminuire gli oneri per la
PMI ed in particolare
per le microimprese.
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17. Obiettivi del CPR
Chiarire gli elementi fondamentali come
l'approccio generale (prestazionale
piuttosto che prescrittivo), il significato
e l'uso (obbligatorio o no) della
marcatura CE
Semplificare le procedure per poter
emettere la marcatura CE riducendo
l'onere amministrativo delle imprese,
anche mediante l'uso di procedure
semplificate
Accrescere la credibilità del sistema,
grazie a più chiari criteri per designare
e notificare gli organismi coinvolti nella
valutazione e verifica dei prodotti da
costruzione e ad un miglior
coordinamento della sorveglianza sul
mercato interno
Migliorare l'armonizzazione delle
condizioni per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione utilizzando
un linguaggio tecnico comune (per
fabbricanti ed autorità pubbliche)
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18. Principali novità del CPR
Requisiti di base delle opere di costruzione (prima definiti
Requisiti Essenziali): sono passati da 6 a 7 : è stato aggiunto il 7°
requisito “uso sostenibile delle risorse naturali”; e i precedenti 6
requisiti sono stati riformulati, ampliati, e alcuni estesi
nell’applicazione all’intero ciclo di vita delle opere.
Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere.
Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
Dichiarazione di prestazione (DoP)
Procedure semplificate: documentazione tecnica appropriata.
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19. Requisiti di base delle opere di costruzione (CPR Allegato 1)
“Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti,
devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in
particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate
durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria
manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti
requisiti di base per una durata di servizio economicamente
adeguata”:
1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza e accessibilità nell'uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
7. Uso sostenibile delle risorse naturali
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20. Requisiti di base delle opere di costruzione
4. Sicurezza e accessibilità nell’uso
Nella precedente formulazione CPD, per la “sicurezza nell’impiego”
veniva richiesto che le opere di costruzione dovessero essere
concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento ed uso
non comportasse rischi inaccettabili di incidenti o danni, (ecc. …);
con il CPR si è passati alla anche all’esplicitazione della richiesta che
le opere siano progettate e realizzate tenendo conto
dell’accessibilità e dell’utilizzo da parte di persone disabili.
Ad oggi sono state pubblicate dall’UNI n.19
norme correlate ai concetti di “accessibilità” e
“usabilità”: sono riferite alla regolamentazione
di requisiti di prodotto in progettazione e
realizzazione connessi all’ergonomia e uso del
mobilio in ufficio, all’ergonomia ed interazione
uomo macchina/sistema, all’ ergonomia in
rapporto alla disabilità, all’ergonomia nel design
di prodotti di uso quotidiano (industriali).
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21. Requisiti di base delle opere di costruzione
7. Uso sostenibile delle risorse naturali – CRP Premessa (55)
Il requisito di base delle opere di costruzione relativo all'«uso
sostenibile delle risorse naturali» dovrebbe in particolare tener
conto della possibilità di riciclo delle opere di costruzione, dei loro
materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durabilità delle
opere di costruzione e dell'uso di materie prime e secondarie
ecologicamente compatibili nelle opere di costruzione. “ Le opere di
costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo
che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in
particolare quanto segue:
l’uso, nelle opere di costruzione, di
materie prime e secondarie ecologicamente
compatibili;
la durabilità delle opere di costruzione;
il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di
costruzione, dei loro materiali e delle loro
parti dopo la demolizione.
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22. Requisiti di base delle opere di costruzione
7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Durabilità
Ad oggi sono state pubblicate
dall’UNI n.128 norme correlate al
concetto di “durabilità: questo
numero considerevole di norme
copre trasversalmente tutte le
tipologie di prodotto, non solo
ovviamente i prodotti da
costruzione.
La “durabilità” è un requisito già
ampiamente declinato nelle specifiche
tecniche di prodotto e di prova,ma sino
ad oggi è stato visto come
requisito“trasversale”, non direttamente
richiamato nei requisiti di base delle
opere di costruzione.
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23. Requisiti di base delle opere di costruzione
7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Durabilità
Durabilità:
capacità di un prodotto di mantenere le prestazioni richieste
nel tempo, sotto l'influsso di azioni prevedibili.
Se sottoposto a una normale manutenzione, un prodotto
dovrebbe garantire che opere correttamente progettate e
realizzate soddisfino i requisiti specificati per una vita utile del
prodotto economicamente ragionevole.
Vita utile:
periodo di tempo durante il quale le prestazioni
di un prodotto si mantengono a un livello che
permette al prodotto di soddisfare i requisiti del
presente documento (vale a dire, le
caratteristiche essenziali di un prodotto per
raggiungere o superare i valori minimi accettabili,
senza incorrere in costi rilevanti di riparazione o
sostituzione). La vita utile di un prodotto
dipende dalla sua durabilità intrinseca e dalla
manutenzione ordinaria.
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24. Requisiti di base delle opere di costruzione
7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Durabilità
Es. La durabilità delle Barriere di sicurezza
stradali EN 1317- 5:2007+A1
Tutti i sistemi di trattenimento veicoli devono
essere durevoli per una vita utile
economicamente ragionevole, il che deve
essere adeguatamente dimostrato da una
descrizione basata sull'esperienza e/o da
misurazioni della durabilità. Gli aspetti che
influiscono sulla durabilità possono essere:
la specificazione del rivestimento protettivo in conformità alla EN ISO 1461 e alla
EN 10326 e/o il livello di trattamento dei materiali;
la composizione e lo spessore del materiale in conformità alla EN 206-1 per il
calcestruzzo e alla EN 13369 per il calcestruzzo prefabbricato;
specifiche di trattamento del legno e/o durabilità naturale del legno da utilizzare in
classi d’impiego specificate nelle EN 335-1 e EN 335-2;
raccomandazioni sulle condizioni di installazione in opera, in presenza di
condizioni gravose sul posto;
i requisiti di manutenzione specificati (importanti negli ambienti severi).
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25. Requisiti di base delle opere di costruzione
7. Uso sostenibile delle risorse naturali – Riutilizzo e riciclabilità – uso di materie prime e MPS
ecologicamente compatibili
Ad oggi sono state pubblicate dall’UNI n. 8 norme correlate al concetto
di “sostenibilità:
(56) premessa CPR: “Ai fini della valutazione dell'uso sostenibile delle
risorse e dell'impatto delle opere di costruzione sull'ambiente si
dovrebbe fare uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto, ove
disponibili”
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26. Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere
Definizione - CPR art. 2 (28)
(28) Definizione CPR : «ciclo di vita», le fasi consecutive e collegate della
vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o
dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.
Parte integrante dei seguenti requisiti base delle opere di costruzione:
3. Igiene, salute e ambiente; le opere di costruzione devono essere concepite e
realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una
minaccia per l’igiene e la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini
e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità
dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione.
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore; le opere di costruzione e i
relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione (NEW) e aereazione
devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto
durante l’uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche
del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo
energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta
meno energia possibile.
7. Uso sostenibile delle risorse naturali; le opere di costruzione devono essere
concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile.
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27. Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere
3. Igiene, salute e ambiente: sostanze pericolose
L’introduzione del “ciclo di vita” porta inevitabilmente ad una certa
sovrapposizione tra il Requisito 3 e il nuovo Requisito 7 sulla sostenibilità:
il cambiamento più importante è l’impatto sui requisiti per la valutazione
del rilascio di sostanze pericolose (*), da prendere in considerazione non
solo nella fase di incorporazione del prodotto nell’opera e nell’uso (come
definito nella CPD) ma per tutte le fasi del ciclo di vita.
(*) Nell’allegato I del CPR si
fa esplicito riferimento alle
sostanze pericolose e
organiche volatili (VOCs).
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28. Ciclo di vita del prodotto da costruzione e delle opere
3. Igiene, salute e ambiente: sostanze pericolose – CPR par. 25
(25) Se del caso, la dichiarazione di prestazione dovrebbe essere
accompagnata da informazioni relative alle sostanze pericolose contenute
nel prodotto da costruzione al fine di migliorare la possibilità di realizzare
costruzioni sostenibili e facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi
dell'ambiente.…
…. In una prima fase, le informazioni sulle sostanze pericolose contenute
dovrebbero limitarsi alle sostanze di cui agli articoli 31 e 33 del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che
istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche..
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29. Sistemi di verifica e valutazione della costanza della prestazione
Articolo 28, allegato 5
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Sistemi di
attestazione di
conformità
Sistemi di
valutazione e
verifica della
costanza della
prestazione
Controllo di
produzione in
fabbrica
Ispezione
iniziale e del
FPC
Sorveglianza
continua
Prove iniziali
di tipo ITT
Altre prove
su campioni
prelevati
secondo il
piano
prescritto
Prove di
controllo di
campioni
prelevati in
fabbrica
sul mercato o
in cantiere
Sistema 1+ Fabbricante 3° parte 3° parte 3° parte Fabbricante 3° parte
Sistema 1 Fabbricante 3° parte 3° parte 3° parte Fabbricante
Sistema 2+ Fabbricante 3° parte 3° parte Fabbricante Fabbricante
Sistema 2 Fabbricante 3° parte Fabbricante
Sistema 3 Fabbricante 3° parte
Sistema 4 Fabbricante Fabbricante
Secondo la CPD – Modificati dalla CPR
30. Sistemi di verifica e valutazione della costanza della prestazione
Articolo 28, allegato 5
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Etichetta
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CE
Dichiarazione
di conformità
Dichiarazione
di prestazione
CERTIFICATO DEL CONTROLLO
DEL PROCESSO DI
FABBRICA (2, 2+)
CERTIFICATO DI CONFORMITA’
DEL PRODOTTO (1,1+)
CERTIFICATO DI CONFORMITA’
DEL CONTROLLO DEL
PROCESSO DI FABBRICA (2+)
CERTIFICATO DI COSTANZA
DELLA PRESTAZIONE DEL
PRODOTTO (1, 1+)
31. Sistemi di verifica e valutazione della costanza della prestazione
Articolo 28, allegato 5
I sistemi di cui sopra sono sostanzialmente gli stessi già previsti dalla
CPD dove sono definiti come sistemi di attestazione della conformità.
Nel CPR si delineano cinque sistemi (1+, 1, 2+, 3 e 4) mentre nella CPD
i sistemi erano in realtà sei (1+, 1, 2+, 2, 3 e 4). Nella sostanza i sistemi
previsti dal CPR non si discostano da quelli previsti dalla CPD, basandosi
sempre su prove iniziali di tipo (ITT) e controllo della produzione di
fabbrica (FPC), ispezione iniziale dello stabilimento di produzione,
sorveglianza e verifica continua della produzione in fabbrica e prove di
controllo (audit test).
Le principali differenze sono
dovute alla semplificazione dei
livelli (eliminazione del sistema 2)
e delle prove di controllo (audit
test) con prelevamento dei
campioni solamente in fabbrica e
non più anche dal mercato e dal
cantiere come previsto dalla CPD.
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32. Dichiarazione di prestazione –Art. 4
Sostituisce la dichiarazione di conformità.
La dichiarazione di prestazione è un documento predisposto dal
produttore , in cui è descritta la prestazione dei prodotti da costruzione
in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente
alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
La dichiarazione di prestazione è emessa all'atto dell'immissione del
prodotto sul mercato. … le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla
prestazione del prodotto, in relazione alle caratteristiche essenziali, come
definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere
fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione…
Nel redigere la dichiarazione di
prestazione, il fabbricante si
assume la responsabilità della
conformità del prodotto da
costruzione a tale prestazione
dichiarata.
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33. Dichiarazione di prestazione
Deroghe - Art. 4
Prodotti fabbricati in esemplare
unico o, su specifica del committente,
in un processo non in serie;
Prodotti fabbricati con metodi
tradizionali o con metodi atti alla
conservazione del patrimonio e
mediante un procedimento non
industriale per l'appropriato restauro
di opere di costruzione formalmente
protette.
Prodotto fabbricato in cantiere per
essere incorporato nelle rispettive
opere di costruzione conformemente
alle norme nazionali applicabili e sotto
la responsabilità dei soggetti incaricati
della sicurezza dell‘ esecuzione delle
opere di costruzione designati ai sensi
delle normative nazionali applicabili;
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34. Dichiarazione di prestazione
Contenuti - Art. 6
l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla
specifica tecnica armonizzata applicabile;
l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella
specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del
prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o
in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle
sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3,
paragrafo 3;
per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata
la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata).
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35. Dichiarazione di prestazione
Esempio
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP -
N. 1/2013
TESECO S.p.a.
Via C.L. Ragghianti, 12 - 56121 Pisa (Pi)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 2+
L'organismo italiano di certificazione ed ispezione SGS ITALIA S.p.a. nr. 1381 ha effettuato:
1- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e della produzione in fabbrica
2- sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica
secondo il Sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°
MI - 118
Codice di identificazione unico (1): SABBIA
Numero di tipo (2): codice 1
Aggregati per calcestruzzi - Aggregati per malta - Aggregati per conglomerati
bituminosi - Aggregati per costruzioni stradali
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Uso previsto del prodotto (3):
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36. Dichiarazione di prestazione
Esempio (punto 4)
13242 12620 13043 13139
Forma delle particelle NPD
aggregato fine 0/2
GF85 - GTF10 GF85 GF85 - GTC10 NR
Massa volumica delle particelle 2,52
Purezza
Contenuto in fini f3 f3 f3 CAT 1
Qualità dei fini 0,2 MB - 61 SE
Percentuale di particelle frantumate NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione NPD
Assorbimento/soluzione di acqua 2,00
Composizione/contenuto
Calcestruzzi Rc0
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro Rcug90
Forati, piastrelle, mattoni Rb0
Conglomerati bituminosi Ra1-
Vetro Rg2-
Altro X1-
Frustoli FL5-
Solfati solubili in acido ASASNPD 0,2 0,2
AS0,2
Zolfo totale S1 S1
NPD S1
Cloruri NPD 0,078 NPD 0,078
Componenti che alterano la presa e l'indurimento
assenti
delle miscele legate con leganti idraulici
Resistenza all'attrito NPD
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione
(mg/l)(*)
Alluminio: 0,200
Arsenico: 0,010
Cadmio: 0,005
Cobalto: 0,050
Cromo VI: 0,005
Cromo totale: 0,050
Mercurio: 0,001
Nichel: 0,020
Piombo: 0,010
(*) test di lisciviazione in acqua deionizzata;
riferimento limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al
Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006.
Rame totale: 1,000
Selenio: 0,010
Zinco: 3,000
Rilascio di altre sostanze pericolose (mg/l)(*) Idrocarburi totali (espressi come n-esano): 0,350
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Dimensioni delle particelle
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37. Dichiarazione di prestazione
Esempio
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 4. Si rilascia la presente dichiarazione di
prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Firmato a nome e per conto del fabbricante
Amministratore Delegato
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Pisa (Pi), 01 Luglio 2013
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38. Dichiarazione di prestazione
Esempio
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39. Procedure semplificate
Documentazione tecnica appropriata – Articolo 38
Prodotto-tipo: un fabbricante può sostituire la prova di tipo “ITT” o il calcolo di
tipo “ITC” con una documentazione tecnica appropriata .
Implementazione della procedura di “sharing” ( art. 36 par.1 lett.b): il
produttore potrà introdurre sul mercato un prodotto realizzato in base
alla dichiarazione di prestazione effettuata da un soggetto terzo.
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40. Procedure semplificate
Documentazione tecnica appropriata – Articolo 38
Prodotto-tipo: un fabbricante può sostituire la prova di tipo “ITT” o il calcolo di
tipo “ITC” con una documentazione tecnica appropriata .
Implementazione della procedura di “cascading” ( art. 36 par.1 lett.c): il
produttore potrà introdurre sul mercato un prodotto utilizzando la
dichiarazione di prestazione di prodotti componenti il prodotto oggetto di
marcatura. Procedure di “sharing” e “cascading” sono già ampiamente
utilizzate.
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