La nascita e lo spirito della Costituzione ItalianaCristinaGalizia
La nascita e lo spirito della Costituzione Italiana: dall'Assemblea Costituente all'entrata in vigore. Il valore della Costituzione nne parole di Piero Calamandrei.
La nascita e lo spirito della Costituzione ItalianaCristinaGalizia
La nascita e lo spirito della Costituzione Italiana: dall'Assemblea Costituente all'entrata in vigore. Il valore della Costituzione nne parole di Piero Calamandrei.
2. La Costituzione
La Costituzione è la legge
fondamentale dello Stato Italiano, in
cui sono contenute le norme che
regolano la vita sociale e
l’ordinamento dello Stato. La
Costituzione è entrata in vigore l'1
gennaio 1948 ed è formata da 139
articoli, suddivisi in quattro parti:
Principi Fondamentali (art. 1-12);
Parte I: Diritti e doveri dei
cittadini (art. 13-54);
Parte II: Organizzazione dello
Stato (art. 55-139);
Disposizioni transitorie e finali.
I caratteri della Costituzione sono
i seguenti:
Popolarità: perché scritta
dall'Assemblea Costituente,
organo rappresentativo del popolo;
Rigidità: la modifica degli articoli
richiede una complessa procedura
(due deliberazioni tra le quali
devono trascorrere almeno tre
mesi, approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda
votazione);
Lunghezza;
Compromissorietà: nata da un
compromesso tra Democrazia
cristiana, Partiti Comunista e
Socialista, Forze Liberali;
Democraticità: la sovranità
appartiene al popolo.
3. Articolo 5
Lo Stato italiano durante il
periodo fascista è stato
caratterizzato da un forte
accentramento; l'Assemblea
costituente affermò nell'articolo 5
il principio del decentramento
amministrativo, secondo cui le
funzioni statali sono trasferite da
Governo e Parlamento agli enti
locali (ad esempio le Regioni).
Comunque l'Italia è uno Stato
unitario seppure i poteri siano
spartiti tra più enti.
Nell'articolo 5 si riconosce
anche l'autonomia degli enti
locali, sebbene essa non sia
illimitata. Per esempio, infatti,
spetta alle Regioni la potestà
legislativa sulle materie nei
limiti stabiliti dalla Legge dello
Stato (pianificazione del territorio
regionale e mobilità al suo
interno, valorizzazione dei beni
ambientali...).
4. Articolo 6
Nell'articolo 6 della Costituzione viene
affermato che lo Stato tutela le minoranze
linguistiche e ammette il bilinguismo nelle
aree interessate, nel rispetto del principio di
uguaglianza (riconoscendo le minoranze
vengono ridotte le differenze a livello
sociale e culturale).
Comunque i gruppi minoritari non sono
sempre stati tutelati: infatti a fine 1920 (sotto
il regime fascista) vennero attuati i progetti
di "restituzione nella forma italiana" di
cognomi sloveni, croati e tedeschi; vennero
anche italianizzate molte parole comuni (ad
esempio, film divenne filmo e sandwich
divenne tramezzino). Conclusi i lavori, in
totale i cognomi cambiati furono 3000; in
questo modo si voleva eliminare ogni traccia
di razza diversa da quella ariana.
In Italia sono riconosciute 12 minoranze,
che sono così distribuite nelle Regioni:
ALBANESE Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia
CATALANA Sardegna
CROATA Molise
FRANCESE Piemonte, Valle d'Aosta
FRANCO-
PROVENZALE
Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta
FRIULANA Friuli-Venezia Giulia, Veneto
GERMANICA Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto
Adige, Valle d'Aosta, Veneto
GRECA Calabria, Puglia, Sicilia
LADINA Trentino-Alto Adige, Veneto
OCCITANA Calabria, Liguria, Piemonte
SARDA Sardegna
SLOVENA Friuli-Venezia Giulia
5. Articolo 9
Nell'articolo 9 viene sottolineata
l'importanza della cultura, della
ricerca, della tutela dell'ambiente e
del patrimonio storico e artistico
dell'Italia. Infatti, lo Stato si occupa
di:
adeguare il sistema scolastico
italiano agli standard d'Europa;
valorizzare beni storici e artistici;
tutelare l'ambiente e il paesaggio;
promuovere la ricerca scientifica e
tecnologica (ad esempio attraverso
la creazione di istituti appositi).
L'8 febbraio 2022 è
stata approvata una legge per
inserire la tutela dell'ambiente
e degli animali tra i principi
fondamentali della
Costituzione. Dunque c'è stata
un'aggiunta nell'articolo 9,
ossia: "...Tutela l'ambiente, la
biodiversità e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future
generazioni. La legge dello
Stato disciplina i modi e le
forme di tutela degli animali."