1. Patologie e difetti nella posa in opera
QUATTRO STORIE DI SERRAMENTI E DI
POSE DA EVITARE
Piero Mariotto
ANFIT
Associazione Nazionale per la tutela della Finestra made in ITaly
2. Patologie e difetti nella posa in opera
1° CASO
Provincia di Arezzo anno 2015
Nuova costruzione
Lavori eseguiti tra il 2004 e il 2006
Porta finestra ad arco h = mm 2750
Per errata manovra l’anta della porta finestra cade.
La proprietaria si salva per miracolo.
3. Patologie e difetti nella posa in opera
1° caso cade l’anta di una porta finestra ad arco
4. Patologie e difetti nella posa in opera
1° caso cade l’anta di una porta finestra ad arco
5. Patologie e difetti nella posa in opera
1° caso cade l’anta di una porta finestra ad arco
6. Patologie e difetti nella posa in opera
Particolare dell’anta e ribalta
1° caso cade l’anta di una porta finestra ad arco
7. Patologie e difetti nella posa in opera
1° caso cade l’anta di una porta finestra ad arco
Ulteriore problema porta finestra anta e ribalta h = mm 2750
8. Patologie e difetti nella posa in opera
1° caso cade l’anta di una porta finestra ad arco
Ulteriore problema porta finestra anta e ribalta h = mm 2750
9. Patologie e difetti nella posa in opera
2° CASO
Bologna 2015 ristrutturazione
di un appartamento al 6° piano
Il committente acquista i serramenti secondo la logica
del risparmio contro il parere del progettista…
I vetri saltano prima di essere montati, una volta
montati flettono…
La storia dei serramenti sostituiti 3 volte.
15. Patologie e difetti nella posa in opera
Revisione UNI 11173
Finestre, porte e facciate continue
Criteri di scelta in base alla permeabilità all'aria,
tenuta all'acqua, resistenza al vento…
REVISIONE DELLA UNI 11173 del 2015REVISIONE DELLA UNI 11173 del 2015
• Ampliamento casistiche edifici
• Ampliamento casistiche altezza slm
• Innalzamento prestazioni minime
• Introd. prestazioni oggi non considerate
POSSIBILI RICADUTE
•Maggiore definizione dei capitolati prestazionali sia in ambito Pubblico che Privato
•Maggiore “copertura” delle casistiche presenti sul mercato
•Maggiore correlazione destinazione d’uso/prestazione del prodotto
•Sviluppo di richieste specifiche da parte dei progettisti, con la conseguente richiesta di
•maggiore competenza da parte dei serramentisti
•Maggiore congruità con le verifiche in opera
•Un importante supporto tecnico normativo per i Serramentisti e per i Professionisti
per la definizione dei futuri contenziosi
2° caso - BOLOGNA SETTEMBRE 2015
16. Patologie e difetti nella posa in opera
- Ampliamento delle casistiche degli edifici; in pratica la norma può essere
utilizzata per tutti gli edifici esistenti e quelli che di nuova costruzione
- Con la revisione normativa vengono estese le prestazioni a tutte le casistiche
a prescindere dalla loro altezza sul livello del mare
- Le prestazioni minime sono state innalzate anche in virtù dei «cambiamenti
climatici» in corso
-Introduzione di ulteriori prestazioni grazie alle nuove «appendici informative»
nella precedente norma non considerate
REVISIONE DELLA UNI 11173 del 2015REVISIONE DELLA UNI 11173 del 2015
2° caso - BOLOGNA SETTEMBRE 2015
17. Patologie e difetti nella posa in opera
Prestazioni minime previste dalla 11173 -2015Prestazioni minime previste dalla 11173 -2015
18. Patologie e difetti nella posa in opera
Valori J da verificare per garantire le prestazioni minimeValori J da verificare per garantire le prestazioni minime
19. Patologie e difetti nella posa in opera
Prestazioni dichiarate relative alla marcatura CEPrestazioni dichiarate relative alla marcatura CE
20. Patologie e difetti nella posa in opera
Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE da parte del
fabbricante
1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; quando si tratta di prodotti e
materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di
dichiarare la prestazione del prodotto è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
2. Il fabbricante che redige la Dichiarazione di Prestazione non rispettando le prescrizioni ivi
previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il
medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 2 mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro
qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
3. Il fabbricante che fornisce la Dichiarazione di Prestazione violando le prescrizioni di cui
all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo
fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si
riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
4. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è
punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca
all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
5. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011
per l’apposizione della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a
24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a
50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso
antincendio
Marcatura CE nuove sanzioni che sono operative dal 9 Agosto
2017
22. Patologie e difetti nella posa in opera
Fasi di montaggio relative al secondo interventoFasi di montaggio relative al secondo intervento
23. Patologie e difetti nella posa in opera
3° CASO
Padova
Fallisce primaria azienda serramentistica
Il serramentista aveva ottenuto il
sub-appalto per un grosso lavoro da
un’ impresa generale di costruzioni.
Ma il valore richiesto era di 42 dB di
isolamento acustico in opera.
24. Patologie e difetti nella posa in opera
4° CASO
Provincia di Cuneo anno 2014
Un autentico campionario degli orrori
che come CTP (Consulente Tecnico di Parte)
spero di non dover mai più esaminare!!!