La comunicazione del 23 marzo 2020, diffusa sul portale istituzionale di Banca d'Italia il 25 marzo 2020: nel caso di imprese beneficiarie della moratoria sui mutui prevista dal Decreto Legge Cura Italia, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato, per la durata della sospensione di mutui, finanziamenti e canoni di leasing.