Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità per professionisti, piccole e medie imprese. Le misure su mutui, finanziamenti, leasing. Sospensione delle rate, finanziamenti garantiti dallo Stato, Sace e Fondo di Garanzia PMI.
Corte dei Conti Toscana sentenza n. 41 del 12 febbraio 2018
Imprese e professionisti: misure covid19 su mutui e finanziamenti
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Coronavirus. Start-Up, P.M.I. e
liberi professionisti: le principali
misure su mutui finanziamenti e
leasing [aggiornato al decreto legge
“liquidità”].
Il decreto legge liquidità ha totalmente abrogato e
sostituito l’art. 49 del decreto “Cura Italia”,
prevedendo nuove misure per sostenere le piccole e
medie imprese danneggiate dall’epidemia di
COVID19.
Si tratta di interventi che mirano a supportare la
liquidità di Start-up e P.M.I.
Le misure, basate sul sostanziale incremento di
risorse del Fondo di Garanzia per le P.M.I.,
dovrebbero facilitare l'accesso a finanziamenti,
microcredito, e sospendere le rate di mutui,
finanziamenti, leasing, fidi e anticipazioni.
Toccherà alle banche favorire la protezione delle
imprese dalla crisi innescata dall'emergenza
coronavirus.
Saranno le banche ed il Fondo di Garanzia delle
P.M.I. gli attori incaricati di proteggere le imprese
dalla crisi innescata dal coronavirus.
# Accesso a finanziamenti assistiti dal Fondo di
Garanzia per le P.M.I. fino a 5 mln
Fino al 31 dicembre 2020 i nuovi finanziamenti
erogati dalle banche a micro, piccole e medie
imprese, rimborsabili fino a 72 mesi, possono
essere assistiti dal Fondo di Garanzia per le
P.M.I., coperti da una garanzia pubblica fino al
90% dell'importo finanziato.
L’importo erogabile può raggiungere:
I. il doppio della spesa salariale annua per il 2019
o per l’ultimo anno disponibile;
II. il 25% del fatturato totale nel 2019;
III. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e
costi di investimento per i successivi 18 mesi,
nel caso di imprese piccole e medie;
IV. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e
costi di investimento per i successivi 12 mesi,
nel caso di imprese con numero di dipendenti
fino a 499.
L'importo garantito può raggiungere 5.000.000
euro per ciascuna operazione.
# Rinegoziazione di finanziamenti + 10%
liquidità
Fino al 31 dicembre 2020, micro, piccole e
medie imprese possono rinegoziare i
finanziamenti già in essere.
L'operazione deve prevedere l'erogazione di
credito aggiuntivo nella misura del 10% del
debito residuo oggetto di rinegoziazione e può
essere assistita dal Fondo di Garanzia per le
P.M.I. nella misura dell’80% (90 %per la
riassicurazione).
L’importo garantito dal Fondo, per ciascuna
impresa, può raggiungere 5 milioni di euro.
* Per le operazioni di investimento immobiliare
nel settore turistico - alberghiero, con durata
minima di 10 anni e di importo superiore a €
500.000, la garanzia del Fondo può essere
cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti.
# Finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al
100% dal Fondo di Garanzia P.M.I.
Fino al 31 dicembre 2020 sono erogati dalle
banche nuovi finanziamenti, rimborsabili fino a
72 mesi (con preammortamento di 24 mesi),
alle piccole e medie imprese, ed alle persone
fisiche che esercitano professioni, arti e mestieri,
assistiti dal Fondo di Garanzia per le P.M.I.,
coperti da una garanzia pubblica fino al 100%
dell'importo finanziato.
Il finanziamento erogabile può raggiungere il
25% dei ricavi del richiedente, come risultante
dall’ultimo bilancio o dall’ultima dichiarazione
fiscale presentata alla data della richiesta,
comunque nel limite massimo di 25.000 euro.
# Finanziamenti fino a 800.000 euro garantiti al
90% dal Fondo di Garanzia P.M.I. e 10%
Confidi
Fino al 31 dicembre 2020 in favore di imprese
con ricavi non superiori a 3.200.000 euro,
danneggiate dall’emergenza COVID19, il Fondo
di Garanzia per le P.M.I. può concedere una
garanzia fino al 90%, che può essere cumulata con
altra garanzia a copertura del 10% del
finanziamento, concessa da Confidi o altro
soggetto abilitato, per finanziamenti di importo
fino al 25% dei ricavi del richiedente, ossia fino
a 800.000 euro.
# Microcredito per Start-Up, P.M.I. e
professionisti fino a 40.000 euro
È aumentato da € 20.000,00 a € 40.000,00
l’importo dei finanziamenti erogabili mediante
operazioni di microcredito.
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*L’operatività dell’incremento dei finanziamenti
(attualmente continuano ad essere richiedibili
micro prestiti fino a 20.000 euro) è subordinata
all’adozione di un apposito decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Attenzione!
Sono escluse dalle agevolazioni assistite dal
Fondo di Garanzia per le P.M.I. finora esaminate,
le imprese che presentano esposizioni in
“sofferenza”.
Sono escluse anche le imprese che, alla data del
31 gennaio 2020, già presentavano esposizioni
classificate “inadempienze probabili” o
“scadute o sconfinante deteriorate”.
# Microcredito per le ditte individuali
danneggiate dal Coronavirus fino a 3.000 euro
[ABROGATO]
Le persone fisiche titolari di partita i.v.a., inclusi i
professionisti, possono accedere a microprestiti
fino a 3.000 euro, da rimborsare in 18 mesi,
assistiti dal Fondo di Garanzia per le P.M.I.
L'importo massimo coperto dalla garanzia
pubblica è pari all'80% dell'operazione e può
essere accordata senza valutazioni sul merito
creditizio del richiedente.
Per accedere ai microfinanziamenti occorre
un’autodichiarazione in cui, il richiedente, attesti
che l’attività d’impresa abbia sofferto gli gli
effetti dell'emergenza Covid-19.
# Finanziamenti assistiti da garanzia SACE
S.P.A.
Attenzione!
L’accesso a questa agevolazione presuppone che
l’impresa richiedente abbia già esaurito il
plafond massimo disponibile per ottenere
coperture da parte del Fondo di Garanzia
P.M.I.
Fino al 31 dicembre 2020, le imprese di qualsiasi
dimensione, i lavoratori autonomi ed i liberi
professionisti titolari di partita i.v.a., possono
accedere a finanziamenti di durata fino a 6 anni
con possibilità di avvalersi di un
preammortamento fino a 24 mesi.
L’importo del prestito assistito dalla garanzia non
può superare il maggiore tra i seguenti elementi:
I. 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al
2019, come risultante dall’ultimo bilancio o
dichiarazione fiscale;
II. Il doppio dei costi del personale dell’impresa
relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo
bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa
non ha approvato il bilancio.
La garanzia copre i seguenti importi del
finanziamento erogato:
a. 90% dell’importo del finanziamento per
imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia
e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di
euro;
b. 80% dell’importo del finanziamento per
imprese con valore del fatturato tra 1,5
miliardi e 5 miliardi di euro o co, più di 5000
dipendenti in Italia;
c. 70% per le imprese con valore del fatturato
superiore a 5 miliardi di euro.
Attenzione!
Non possono accedere alle agevolazioni le
imprese che, alla data del 31 dicembre 2019,
risultavano classificate come “imprese in
difficoltà” oppure le imprese che, alla data del 29
febbraio 2020, presentavano “esposizioni
deteriorate”.
# Moratoria mutui, finanziamenti, leasing, fidi
e anticipazioni di credito
La moratoria è rivolta a micro, piccole e medie
imprese oltre che ai liberi professionisti, tesa a
contenere le carenze di liquidità per effetto
dell’emergenza sanitaria.
Per beneficiarne è necessario attestare alla banca,
mediante consegna di autodichiarazione, di aver
subito una riduzione, parziale o totale, dell’attività
in conseguenza dell’epidemia da COVID-19.
Le imprese interessate possono fruire delle
seguenti misure di sostegno:
le aperture di credito a revoca e prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti già
esistenti al 29 febbraio 2020, sia per gli
importi utilizzati che per importi non
utilizzati, non possono essere revocate,
neppure in parte, fino al 30 settembre
2020;
i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
prima del 30 settembre 2020, sono prorogati
fino al 30 settembre 2020 alle medesime
condizioni contrattuali;
il pagamento delle rate di mutui,
finanziamenti e canoni di leasing in scadenza
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prima del 30 settembre 2020, è sospeso fino
al 30 settembre 20201
.
Attenzione!
Non possono beneficiare della moratoria escluse
le imprese con esposizioni debitorie classificate
come “esposizioni creditizie deteriorate”.
*Con circolare del 28 marzo 2020, ABI
chiarisce che può accedere alla moratoria
anche l’impresa che abbia rate scadute,
oppure sconfinamenti, da meno di 90 giorni
rispetto alla data di presentazione della
richiesta.
Il piano di rimborso di rate e canoni sospesi sarà
rinegoziato, con decorrenza successiva al 31
settembre 2020, sulla base di accordi tra banca e
cliente, senza alcun onere aggiuntivo.
* Nel richiedere di accedere al beneficio della
sospensione, l’impresa può optare per la
sospensione della sola quota capitale.
* L’accesso alle moratorie non ha alcun tipo di
effetto per la classificazione dell’esposizione
debitoria del richiedente ai fini della segnalazione
in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.
* Dato che l’epidemia da COVID-19 è
riconosciuta come evento eccezionale e di grave
turbamento dell’economia, le misure previste nel
Decreto legge Cura Italia non vengono
considerate come misure di forbearance
(tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla
Autorità di vigilanza europee: quindi può ricorrere
alle moratorie anche l’impresa in bonis anche se
ha già ottenuto misure di sospensione o
ristrutturazione dello stesso finanziamento
nell’arco dei 24 mesi precedenti2
.
# Moratoria mutui prima casa per lavoratori
autonomi e liberi professionisti
Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla
ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per i
1
Per elementi accessori si intendono tutti i contratti
connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in
particolare, garanzie e assicurazione. Questi contratti
sono prorogati senza formalità, automaticamente,
alle condizioni del contratto originario. Anche per le
aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a
fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono
inalterati gli elementi accessori al contratto di
finanziamento senza alcuna formalità.
2
Cfr. FAQ M.E.F.: www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
“mutui prima casa”, l’ammissione ai benefici del
Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti che autocertifichino di aver
registrato, in un trimestre successivo al 21
febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo
intercorrente tra la data della domanda e la
predetta data, un calo del proprio fatturato,
superiore al 33% del fatturato dell’ultimo
trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o
della restrizione della propria attività operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità
competente per l’emergenza coronavirus.
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la
presentazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE).
L’agevolazione riguarda i contratti di mutui
riferiti all’acquisto di unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale del
mutuatario. È ammessa la sospensione del
pagamento delle rate per un periodo complessivo
di 18 mesi.
In tal caso, la durata del contratto di mutuo e
quella delle garanzie per prestate è prorogata di
un periodo eguale alla durata della
sospensione.
Al termine della sospensione, il pagamento delle
rate riprende secondo gli importi e con la
periodicità originariamente previsti dal contratto,
salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra
le parti per la rinegoziazione delle condizioni del
contratto medesimo.
Nel caso di mutui concessi da intermediari
bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma
475, su richiesta del mutuatario che intende
avvalersi della facoltà prevista dal comma 476,
presentata per il tramite dell'intermediario
medesimo, provvede, al pagamento degli interessi
compensativi nella misura pari al 50% degli
interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione.
* L’attuazione dell’agevolazione è subordinata
all’emanazione di un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Al Fondo sono assegnati 400 milioni di euro per
il 2020.
# Accordo per il Credito 2019 ABI e
l’addendum del 6 marzo 2020
L’Accordo per il Credito sottoscritto da ABI e dalle
rappresentanze sindacali delle imprese, e
l’addendum del 6 marzo 2020, permettono alle
P.M.I. di sospendere o prolungare il pagamento di
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mutui, finanziamenti e leasing erogati fino al 31
gennaio 2020.
La misura consente fin da ora alle P.M.I. di tutti i
settori di chiedere alla Banca di:
sospendere il pagamento della quota
capitale delle rate dei finanziamenti;
allungare la scadenza dei finanziamenti.
Con l’addendum ABI del 6 marzo 2020, tutte
le P.M.I. che hanno acceso prestiti e leasing
fino alla data del 31 gennaio 2020 possono
beneficiare, da subito, della sospensione o
allungamento di mutui, finanziamenti e
leasing.
Attenzione!
L’impresa non deve presentare posizioni
debitorie classificate nelle categorie delle
“sofferenze”, “inadempienze probabili”,
“esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate”.
Accordo per il Credito 2019: come funziona la
sospensione di mutui, finanziamenti e leasing?
La sospensione si applica a mutui - anche
perfezionati mediante rilascio di cambiali agrarie
- leasing, immobiliare o mobiliare (in questo
secondo caso la sospensione riguarda la quota
capitale implicita dei canoni di leasing),
aperture di credito conto corrente ipotecario.
La sospensione ha durata 12 mesi e consiste nella
traslazione del piano di rimborso per un termine
analogo: rimane dovuta la quota interessi sulle
rate sospese.
Come funziona l’allungamento dei mutui e
finanziamenti?
L’allungamento può essere richiesto per i mutui,
finanziamenti a breve termine, credito agrario ex
art. 43 del T.U.B., perfezionato con o senza
cambiali.
Il periodo massimo di allungamento dei mutui
può essere accordato fino al doppio della durata
residua del piano di ammortamento.
Per il credito a breve termine e per il credito
agrario di conduzione, il periodo massimo di
allungamento delle scadenze è pari
rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni.
Le istanze di attivazione delle agevolazioni
previste dall’Accordo per il Credito 2019
possono essere presentate fino al 31 dicembre
2020.
Avv. Raffaele Greco
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