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LEGGE 2 aprile 2015, n. 44
Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio
ipotecario. (15G00057)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e' sostituito dai seguenti:
«12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di banche nonche' di intermediari finanziari, di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti
a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e
di spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore a sessanta
anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione puo'
essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato
ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprieta'
o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o
si compiano atti che ne riducano significativamente il valore,
inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di
terzi che vadano a gravare sull'immobile.
12-bis. E' fatta salva la volonta' del finanziato di concordare,
al momento della stipulazione del contratto, modalita' di rimborso
graduale della quota di interessi e delle spese, prima del
verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si
applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di
inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli
articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la
data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.
12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente
articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4
e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui
al comma 12 non puo' essere iscritta contemporaneamente su piu'
immobili di proprieta' del finanziato. Qualora il finanziamento non
sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli
eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad
un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito
indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme
ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in
dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi
senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene
decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al
perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede
puo' provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il
finanziatore, purche' la compravendita si perfezioni entro dodici
mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti,
ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto
credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi
causa. L'importo del debito residuo non puo' superare il ricavato
della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei
confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande
giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del
codice civile trascritte successivamente alla trascrizione
dell'acquisto.
12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei
consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale
sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi
ipotecari e sono individuati i casi e le formalita' che comportino
una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale
da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento,
e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto
del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di
ogni altra spesa dovuta.
12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata
in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati
dalle disposizioni vigenti a tale data».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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Prestito Vitalizio Ipotecario

  • 1. LEGGE 2 aprile 2015, n. 44 Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. (15G00057) (GU n.92 del 21-4-2015) Vigente al: 6-5-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' sostituito dai seguenti: «12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonche' di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione puo' essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprieta' o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. 12-bis. E' fatta salva la volonta' del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalita' di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario. 12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non puo' essere iscritta contemporaneamente su piu' immobili di proprieta' del finanziato. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito
  • 2. indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede puo' provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purche' la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non puo' superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. 12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalita' che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta. 12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando