Le slides del convegno tenutosi a Milano il 13 giugno 2017 in tema di processo telematico.
Le norme fondamentali del processo amministrativo telematico e le prime sentenze in merito.
Le slides con il confronto tra i tre processi telematici (civile, amministrativo e tributario), presentate al convegno del Movimento Forense Milano del 13 giugno 2017, predisposte insieme al collega Avv. Pasquale Orrico.
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo TelematicoEdoardo Ferraro
Le slides della prima parte del convegno organizzato dal Movimento Forense Padova il 7 aprile 2017 in tema di Processo Amministrativo Telematico e Processo Tributario Telematico
Le slides del convegno del 21 aprile 2017 tenutosi a San Donà di Piave sulle Notifiche a mezzo PEC, organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave e dal coordinamento delle sezioni del Triveneto del Movimento Forense
Le slides con il confronto tra i tre processi telematici (civile, amministrativo e tributario), presentate al convegno del Movimento Forense Milano del 13 giugno 2017, predisposte insieme al collega Avv. Pasquale Orrico.
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo TelematicoEdoardo Ferraro
Le slides della prima parte del convegno organizzato dal Movimento Forense Padova il 7 aprile 2017 in tema di Processo Amministrativo Telematico e Processo Tributario Telematico
Le slides del convegno del 21 aprile 2017 tenutosi a San Donà di Piave sulle Notifiche a mezzo PEC, organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave e dal coordinamento delle sezioni del Triveneto del Movimento Forense
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.Francesco Tregnaghi
Slides del convegno tenuto nel quadro del "Progetto di Formazione sul Processo Telematico" dell'Ordine degli Avvocati di Verona il 7.2.2014
Doverosa avvertenza. Molte spiegazioni e dettagli sono destinati al commento delle stesse, e quindi non tutto è speigato nelle slides
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiEdoardo Ferraro
Una guida con formulario esemplificativo per aiutare gli avvocati che vogliano utilizzare la normativa che consente di autenticare gli atti relativi ai processi telematici ed alle notifiche a mezzo PEC.
Vademecum Pratico - Il confronto tra PCT, PAT e PTTEdoardo Ferraro
L'ultima guida del Movimento Forense in tema di Giustizia Telematica: il Vademecum sulle differenze tra PCT, PAT e PTT, al fine di spiegare in modo agevole (e con i riferimenti normativi) gli aspetti in cui le tre procedure differiscono l'una dall'altra.
Le slide della prima parte dell'evento formativo del 21.12.2020 organizzato dal COA Padova in collaborazione con la Camera Penale di Padova. Già prima della pubblicazione in GU, si erano elaborate in testo coordinato le norme della legge di conversione dell'art. 24 del DL 137/2020, che consentono il deposito telematico degli atti penali
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010marco scialdone
Presentazione mostrata nel convegno sul tema "Il documento informatico - notifiche telematiche", organizzato dall'Associazione Avvocati per l'Europa e dalla Rivista ForoEuropeo, presso l'Auditorium della Cassa Forense in Roma, 14 gennaio 2010
Vademecum sule notifiche di atti giudiziari a mezzo PEC (posta elettronica certificata): riprende precedenti lavori del curatore, aggiornandoli alle recenti normative in tema di poteri e modalità di autentica degli avvocati.
Le slide dell'evento formativo organizzato dal COA Padova in collaborazione con la Camera Penale di Padova il 19.02.2021 in tema di atti informatici. Con un "bonus" con la sintesi della normativa (di legge e tecnica) relativa al deposito degli atti penali.
Le slides della relazione svolta al convegno organizzato dal Movimento Forense Milano il giorno 8 febbraio 2017, sul tema delle notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
La relazione sulle differenze tra le tre procedure telematiche (civile, amministrativa e tributaria) tenuta al convegno organizzato dal Movimento Forense Brescia del 27 ottobre 2017.
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.Francesco Tregnaghi
Slides del convegno tenuto nel quadro del "Progetto di Formazione sul Processo Telematico" dell'Ordine degli Avvocati di Verona il 7.2.2014
Doverosa avvertenza. Molte spiegazioni e dettagli sono destinati al commento delle stesse, e quindi non tutto è speigato nelle slides
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiEdoardo Ferraro
Una guida con formulario esemplificativo per aiutare gli avvocati che vogliano utilizzare la normativa che consente di autenticare gli atti relativi ai processi telematici ed alle notifiche a mezzo PEC.
Vademecum Pratico - Il confronto tra PCT, PAT e PTTEdoardo Ferraro
L'ultima guida del Movimento Forense in tema di Giustizia Telematica: il Vademecum sulle differenze tra PCT, PAT e PTT, al fine di spiegare in modo agevole (e con i riferimenti normativi) gli aspetti in cui le tre procedure differiscono l'una dall'altra.
Le slide della prima parte dell'evento formativo del 21.12.2020 organizzato dal COA Padova in collaborazione con la Camera Penale di Padova. Già prima della pubblicazione in GU, si erano elaborate in testo coordinato le norme della legge di conversione dell'art. 24 del DL 137/2020, che consentono il deposito telematico degli atti penali
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010marco scialdone
Presentazione mostrata nel convegno sul tema "Il documento informatico - notifiche telematiche", organizzato dall'Associazione Avvocati per l'Europa e dalla Rivista ForoEuropeo, presso l'Auditorium della Cassa Forense in Roma, 14 gennaio 2010
Vademecum sule notifiche di atti giudiziari a mezzo PEC (posta elettronica certificata): riprende precedenti lavori del curatore, aggiornandoli alle recenti normative in tema di poteri e modalità di autentica degli avvocati.
Le slide dell'evento formativo organizzato dal COA Padova in collaborazione con la Camera Penale di Padova il 19.02.2021 in tema di atti informatici. Con un "bonus" con la sintesi della normativa (di legge e tecnica) relativa al deposito degli atti penali.
Le slides della relazione svolta al convegno organizzato dal Movimento Forense Milano il giorno 8 febbraio 2017, sul tema delle notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
La relazione sulle differenze tra le tre procedure telematiche (civile, amministrativa e tributaria) tenuta al convegno organizzato dal Movimento Forense Brescia del 27 ottobre 2017.
Relazione su Processo Civile Telematico e documenti informatici al Corso di Diritto Processuale Civile presso l'Università del Piemonte Orientale (sede di Novara).
Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli AttiEdoardo Ferraro
Le slide dell'intervengo svolto al convegno del 26 marzo 2021, organizzato dalla Camera Avvocati di Este, Monselice e Montagnana in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECFrancesco Minazzi
In un'esposizione meramente sintetica e schematica, viene riassunta la normativa essenziale inerente il deposito telematico degli atti processuali e la disciplina delle notifiche in proprio via PEC ex lege 53 del 1994, aggiornata alle novità del DL 27 giugno 2015, n. 83 ed alle nuove Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014.
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...Edoardo Ferraro
Le slides relative ai poteri di autentica dell'avvocato, usate al convegno del Movimento Forense Padova del 13 dicembre 2016 (Relazione svolta dall'Avv. Antonio Zago)
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...Fatturare Digitale
Relatore: Avv. Adriana Augenti, Segretario del Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG Bari), Segretario del Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG Bari) e Vice Presidente del Centro Studi Processo Telematico. Data Protection Officer dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
Quando si parla di fatturazione elettronica, in particolare quando si parla dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica anche nei rapporti B2B, troppo spesso ci si dimentica di riferirsi alla modalità di conservazione di tale particolare “documento”.
La Conservazione a norma, effettuata in maniera corretta, ha ripercussioni tanto dal punto di vista civilistico quanto dal punto di vista fiscale.
L’intervento, attraverso una breve trattazione dei principi generali contenuti nel Codice dell’Amministrazione Digitale, mira a chiarire le basi giuridiche dell’obbligatorietà e l’importanza della Conservazione e ad orientare gli operatori verso un corretto uso di questo strumento.
Fondamenti giuridici del PCT - Quadro giurisprudenziale e questioni di attualitàPietro Calorio
Illustrazione sintetica e schematica della normativa sul Processo Civile Telematico e sulle questioni giurisprudenziali maggiormente rilevanti.
Le slide sono relative al convegno nell'ambito del "Programma di formazione nelle materie dell'innovazione e dell'informatizzazione" frutto della collaborazione tra:
-"Scuola Superiore della Magistratura (Struttura Didattica Territoriale presso la Corte d'Appello di Torino)"
- Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
- Ufficio Innovazione Distrettuale presso la Corte d'Appello di Torino.
Patologie e regime delle invalidità dei depositi e delle notifiche telematicheDaniele Lussana
Intervento sulle ultime novità, anche giurisprudenziali, del PCT organizzato per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Asti, tenutosi ad Alba, sala Ordet - Piazza Cristo Re 1, il 2 ottobre 2015.
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17Edoardo Ferraro
Le slides dell'intervento sui poteri di autentica degli avvocati tenuto al convegno sulla Giustizia Telematica organizzato dal Movimento Forense Torino.
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Le slide del terzo incontro del ciclo di "pillole" in tema di previdenza e assistenza forense, studiato dal Dip. Nazionale Previdenza Forense e co-organizzato con la sezione di MF Padova - con patrocinio del COA di Padova e di Cassa Forense.
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In queste slide si affronta il tema della nuova assistenza forense.
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Si parte con la contribuzione.
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Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
1. IL PROCESSO TELEMATICO:
CIVILE, AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO
C A S I P R A T I C I E Q U E S T I O N I G I U R I S P R U D E N Z I A L I
I S E R V I Z I T E L E M A T I C I D E L L ’ A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E
Milano, 13 giugno 2017
Ore 9:00 – 13:00
AULA GUALDONI
PALAZZO DI GIUSTIZIA
MILANO
MOVIMENTO FORENSE
SE ZION E MI LAN O
3. EXCURSUS NORMATIVO
Le norme che regolano il PAT
Regolamento per l'attuazione del PAT
D.p.c.m. n. 40 del 16 febbraio 2016
Regole e specifiche tecniche relative al PAT
Allegato A al D.p.c.m. n. 40 del 16 febbraio 2016
Codice del Processo Amministrativo (CPA)
Allegato al D.L. 104 del 02/07/2010
Misure Urgenti per la Giustizia Amministrativa
D.L. n. 168 del 31 agosto 2016 (conv. con L. 197/2016)
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
D.L. n. 82 del 7 marzo 2005
EXCURSUS NORMATIVO
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
4. IL DPCM 40/2016
- NORME GIURIDICHE -
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine Avvocati di Padova
Co-responsabile dip. Giustizia Telematica MF
MOVIMENTO FORENSE
SE ZION E MI LAN O
5. FASCICOLO INFORMATICO
Art. 5) Fascicolo informatico
Contiene tutti gli atti, gli allegati e i documenti (originali e
copie)
Contiene tutte le indicazioni relative al procedimento
Contiene i dati delle parti e dei difensori
Contiene tutte le comunicazioni di segreteria
Contiene tutti i provvedimenti dei giudici
Contiene l’elenco dei documenti (compresi quelli in forma
cartacea depositati se necessario)
È il fascicolo d’ufficio
DPCM 40/2016
FASCICOLO INFORMATICO
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
6. Art. 7) Provvedimenti del Giudice
Sono redatti e depositati sotto forma di documento
informatico sottoscritto con firma digitale
Sottoscritto dal Segretario e depositato nel fascicolo
Deposito su supporto cartaceo solamente vi sia un
problema nel sistema informatico (S.I.G.A. – Sistema
Informatico della Giustizia Amministrativa)
Il deposito informatico sostituisce quello cartaceo
DPCM 40/2016
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
7. Art. 8) Procura alle liti
Autentica con firma digitale
1) Se il cliente rilascia procura con firma digitale, si
autentica il file informatico con la propria firma digitale
2) Se il cliente rilascia procura cartacea, si autentica la
copia scansionata con firma digitale
✔o con dichiarazione e firma sul file stesso
✔o con dichiarazione su file separato (con indicazione di
impronta hash e riferimento temporale)
Se ricorso collettivo con più procure, si crea un unico file
per il deposito
PROCURA ALLE LITI
DPCM 40/2016
PROCURA ALLE LITI
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
8. Art. 9) Atti delle parti e degli ausiliari del giudice
Ricorso, memorie e atti vanno redatti in formato di
documento informatico e depositati obbligatoriamente in
via telematica (salvo accertati problemi del sistema).
Deposito effettuato quando è generata la ricevuta di
accettazione, se il deposito va poi a buon fine (in caso
contrario si rideposita con ricevuta di accettazione e
mancata consegna – per problemi di SIGA - per la
rimessione in termini).
Termine per deposito:
1) ore 24.00 del giorno di scadenza.
2) ore 12.00 del giorno prima dell’udienza se deposito per
udienza del giorno successivo.
DPCM 40/2016
ATTI DI PARTI E AUSILIARI
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
9. Art. 9) Atti delle parti e degli ausiliari del giudice
In caso di più depositi successivi (dovuti per problemi di
spazio delle singole PEC), il deposito è effettuato all’arrivo
dell’ultima ricevuta di accettazione.
Deposito con sistema di upload nel caso non funzioni il
deposito a mezzo PEC o per particolari dimensioni del
documento: si considera effettuato solo quando arriva la
registrazione del SIGA.
Il deposito cartaceo può essere autorizzato solo in caso di
problemi del sistema.
Gli indirizzi PEC utilizzabili per il deposito sono quelli
presenti nel sito della Giustizia Amministrativa.
DPCM 40/2016
ATTI DI PARTI E AUSILIARI
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
10. Art. 11) Formato degli atti, dei documenti e modalità di deposito
I formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie
informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del
processo sono stabiliti dalle specifiche tecniche.
le modalità di deposito di atti, documenti e verbali sono
stabiliti dalle specifiche tecniche.
Art. 19) Specifiche Tecniche
Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente
regolamento sono disciplinate nell'Allegato A).
I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base
all'evoluzione scientifica.
DPCM 40/2016
FORMATO DEGLI ATTI
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
11. Art. 12) Trasmissione dei fascicoli
Trasmissione del fascicolo di primo grado da parte
dell’Ufficio in caso di secondo grado.
Art. 13) Comunicazioni in via telematica
Comunicazioni di cancelleria solo a mezzo PEC
1) Comunicazione effettuata quando il destinatario genera
ricevuta di consegna.
2) Comunicazione rifiutata per colpa del destinatario, si ha
per effettuata col deposito nel fascicolo.
Comunicazioni a mezzo fax solo se il sistema non funziona.
DPCM 40/2016
COMUNICAZIONI TELEMATICHE
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
12. Art. 14) Notificazioni per via telematica
Facoltà esplicita per i difensori di notificare a mezzo PEC
Prova della notifica con deposito telematico:
1) Se notifica a mezzo PEC, si allega la ricevuta completa
della notifica al deposito telematico
2) Se notifica a mezzo UNEP o posta, si allega copia della
notifica con certificazione ex art. 22 CAD
- o sull’atto con firma digitale
- o su atto separato firmato digitalmente con impronta hash
e riferimento temporale
Se notifica a mezzo PEC ma deposito cartaceo, autentica
ex L. 53/94
DPCM 40/2016
NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
13. Art. 16) Richiesta copie atti e documenti dal fascicolo
Richiesta copie e ritiro copie tramite PEC
Pagamento anche telematico dei diritti di copia
Codice identificativo per la richiesta (e il pagamento)
Copia autenticata dal Segretario
Art. 17) Accesso al fascicolo telematico
Accesso al fascicolo consentito a difensori con procura,
domiciliatari e parti private.
Accesso al fascicolo anche a soggetto delegato
Art. 18) Consultazione del fascicolo telematico
Consultazione di dati del procediemtno, sentenze e
provvedimenti sul sito Giustizia Amministrativa
DPCM 40/2016
NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
14. Obbligo di deposito telematico per tutti gli atti (compresi quelli
introduttivi)
Obbligo per i giudici di deposito di atti informatici
Autentica della procura diversa rispetto al PCT:
1) o firma digitale su firma digitale
2) o autentica su cartaceo ma senza “doppia autentica” ex art. 83 c.p.c.
Servirà autentica in riferimento al CAD (impronta hash e riferimento
temporale)
Deposito tempestivo con ricevuta di accettazione (non di consegna)
Doppio termine di deposito:
1) ore 24.00 del giorno di scadenza
2) ore 12.00 se termine fino a giorno prima dell’udienza
Consentita esplicitamente la notifica a mezzo PEC (dopo sentenze
contrastanti)
DPCM 40/2016
ASPETTI FONDAMENTALI
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
15. ALLEGATO AL DPCM 40/2016
- NORME TECNICHE -
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine Avvocati di Padova
Co-responsabile dip. Giustizia Telematica MF
MOVIMENTO FORENSE
SE ZION E MI LAN O
16. Art. 6) Redazione e deposito degli atti digitali
[Art. 9) del Regolamento]
Obbligo di deposito per tutti gli atti: introduttivi e
endoprocedimentali
Atti da depositare inseriti in moduli predisposti dal SIGA
e scaricabili dal sito Giustizia Amministrativa
Utilizzabile solo firma PAdES per la firma degli atti
Deposito anche da un solo difensore anche se mandato
congiunto
Deposito a mezzo PEC (di regola)
Deposito a mezzo upload se PEC non funzionante o
superiore a 30 MB
ALLEGATO A - DPCM 40/2016
REDAZIONE E DEPOSITO ATTI
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
17. Art. 7) Deposito tramite PEC
[Art. 9) del Regolamento]
Deposito da PEC dell’avvocato a quella del tribunale (da sito)
Necessaria ricevuta di consegna completa
Tre messaggi:
1) Ricevuta di Accettazione
2) Ricevuta di Avvenuta Consegna
3) Registrazione di deposito (che può contenere indicazione di
anomalie)
Termine deposito con Ricevuta di Accettazione, se positiva la
Registrazione di deposito
In caso di violazione di caratteristiche tecniche, al posto del terzo
messaggio arriverà messaggio di Mancato Deposito
Messaggi oltre i 30 MB: invii successivi o upload
ALLEGATO A - DPCM 40/2016
DEPOSITO TRAMITE PEC
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
18. Art. 8) Deposito tramite upload
[Art. 9) del Regolamento]
Deposito con upload solo se ci sono problemi tecnici o
oltre i 30 MB
Deposito tramite sito Giustizia Amministrativa
Indicare la ragione del mancato deposito a mezzo PEC
(inserendo codice identificativo)
Il sistema fornisce messaggio di ricezione o, in caso di
problemi tecnici, di mancata elaborazione
La segreteria dell’Ufficio adito avvisa dell’avvenuto
deposito a mezzo upload
ALLEGATO A - DPCM 40/2016
DEPOSITO TRAMITE UPLOAD
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
19. Art. 12) Formato degli atti e dei documenti processuali
[Art. 11) del Regolamento]
Formato atti: PDF (testo), PDF/A (testo), TXT, RTF,
ZIP, RAR
Formato allegati: PDF (testo), TXT, XML, JPG, JPEG,
GIF, TIF, TIFF, EML, MSG, ZIP, RAR
Formati diversi solo se previsti dalle norme
Immagini e PDF-immagini di atti cartacei, solo se
l’originale è esclusivamente cartaceo
Firma solo PAdES-BES
ALLEGATO A - DPCM 40/2016
FORMATO ATTI E DOCUMENTI
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
20. Art. 13) Comunicazioni per via telematica
[Art. 13) del Regolamento]
Comunicazione a avvocati sempre via PEC (quella nel
Reg.Ind.E.)
Ricevute nel fascicolo informatico
Comunicazione non eseguita per errore di sistema:
1) nuovo tentativo
2) a mezzo fax
3) biglietto di cancelleria
Comunicazione non eseguita per colpa del destinatario: si
ha per effettuata in cancelleria
ALLEGATO A - DPCM 40/2016
COMUNICAZIONI TELEMATICHE
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
21. Art. 14) Notificazioni per via telematica
[Articoli 8) e 14) del Regolamento]
Notificazioni solo da indirizzi in pubblici elenchi a
indirizzi in pubblici elenchi
Notificazioni alla P.A. solo verso indirizzi in Registro PP.
AA. (non utilizzabile Indice P.A.)
Deposito della procura cartacea autenticata ex art. 22
CAD (impronta hash e riferimento temporale)
Più procure cartacee anche in copia unitaria
Deposito della notifica sempre con modalità telematiche
ALLEGATO A - DPCM 40/2016
NOTIFICAZIONI TELEMATICHE
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
22. Art. 16) Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti
[Art. 16) del Regolamento]
Richiesta copie tramite sito Giustizia Amministrativa
Serve indicazione di numero di protocollo e compilazione
apposito modulo
Copie previo pagamento dei diritti: sarà la Segreteria a
informare su importo da pagare
Copie inviate via PEC o, se impossibile, viene comunicato
quando pronte per il ritiro in Segreteria
Copie studio sempre disponibili gratuitamente
ALLEGATO A - DPCM 40/2016
RICHIESTA COPIE
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
23. Art. 17) Consultazione dei dati identificativi delle questioni
pendenti e accesso al fascicolo informatico
[Articoli 17) e 18) del Regolamento]
Accesso a informazioni “di base” tramite il sito Giustizia
Amministrativa, senza autenticazione
Informazioni accessibili a chiunque: Udienza, Calendario
Udienze, Ruolo Udienza, Ricorsi, Provvedimenti
Stesso accesso dal sito Giustizia Amministrativa per le
“copie studio”
Accesso al fascicolo ed alle altre informazioni solo a
soggetti autenticati
ALLEGATO A - DPCM 40/2016
CONSULTAZIONE FASCICOLO
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
24. Art. 18) Accesso al fascicolo informatico
[Articoli 17) e 18) del Regolamento]
L'avvocato può chiedere le credenziali di accesso al
fascicolo, pur non costituito, se ha la procura
Credenziali di accesso disattivate entro 60 giorni
Se accesso con credenziali scadute o errate per tre
tentativi, il sistema si blocca e va rifatto l'accreditamento
Credenziali personali e incedibili
Responsabilità per accesso e divulgazione dati sensibili
ALLEGATO A - DPCM 40/2016
ACCESSO AL FASCICOLO
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
25. Obbligo di deposito con moduli predisposti da scaricare dal
sito
Solo firma PAdES
Di regola deposito a mezzo PEC. Solo in caso di problemi o
di superamento dei 30 MB con upload dal sito
Termine deposito con Ricevuta di Accettazione, se positiva
la Registrazione di deposito (formazione progressiva)
Deposito con upload va giustificato (indicando i motivi)
Comunicazioni e notificazioni con favor per il procedimento
telematico
Richiesta copie per via telematica
Accesso al fascicolo distinto per informazioni generiche e
accesso del difensore
ALLEGATO A - DPCM 40/2016
ASPETTI FONDAMENTALI
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO
26. IL DL 168/2016
CONVERTITO CON L. 197/2016
AVV. EDOARDO FERRARO
Consigliere Ordine Avvocati di Padova
Co-responsabile dip. Giustizia Telematica MF
MOVIMENTO FORENSE
SE ZION E MI LAN O
27. Recante misure urgenti per la definizione del contenzioso
presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici
giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa
CAPO II
Misure urgenti per la Giustizia Amministrativa
Art. 7 comma 1
Modifiche al Codice del Processo Amministrativo
Modifica art. 25 C.P.A. - Domicilio
Modifica art. 136 C.P.A. - Comunicazioni e depositi
informatici
DL 168/2016
ART.7 C.1
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28. Art. 25 ) Domicilio
Notificazioni ad istanza di parte previste dalla legge
presso la cancelleria solo se non sia possibile, per causa
imputabile al destinatario, la notificazione presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16 sexies
D.L. 179/12).
Dal 2018 non si effettueranno più comunicazioni di
segreteria presso la cancelleria in caso di mancata elezione
di domicilio presso la sede del TAR o del CdS.
CODICE PROC. AMM.
ART. 25
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29. Art. 136 Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
Favor del legislatore per la comunicazione a mezzo PEC da parte
della cancelleria.
Obbligo di deposito di atti e documenti con modalità
telematiche, salvo dispensa dalla sottoscrizione con firma digitale
(motivata per ragioni di riservatezza o per natura della
controversia).
Poteri di autentica:
1) vanno autenticate le copie informatiche di atti cartacei da
depositare (simile a art. 16 decies D.L. 179/12).
2) potere di autenticare atti presenti nel fascicolo telematico,
salvo quelli in forma esecutiva (spetta alla cancelleria).
Modalità di autentica ex art. 22 CAD: in caso di copia
informatica, serve impronta hash e riferimento temporale.
Possibile autorizzazione a depositare tramite sistema di upload.
CODICE PROC. AMM.
ART. 136
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30. Recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la
Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per
la giustizia amministrativa
CAPO II
Misure urgenti per la Giustizia Amministrativa
Art. 7 comma 2
Modifiche alle norme di attuazione del C.P.A.
Modifica art. 3 norme di attuazione C.P.A. - Registrazioni
Modifica art. 4 norme di attuazione C.P.A. - Orari
Modifica art. 5 norme di attuazione C.P.A. - Formazione Fascicoli
Modifica art. 13 norme di attuazione C.P.A. - Processo Telematico
Inserimento art. 13 bis norme di attuazione C.P.A. - Misure
transitorie PAT
DL 168/2016
ART.7 C.2
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31. Art. 3) Registrazioni in forma automatizzata
Le registrazioni sono eseguite in forma automatizzata
Art. 4) Orario
Deposito con modalità telematica degli atti in scadenza fino
alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito
Va considerata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il
deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine
Udienze camerali e pubbliche non oltre le ore 12:00
dell'ultimo giorno consentito (quello precedente)
Art. 5) Fascicolo
Ove previsto il deposito di atti e documenti in forma
cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i
dati identificativi del procedimento
CODICE PROC. AMM.
ART. 3-4-5 NORME ATT.
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32. Art. 13) Processo Telematico
Tutti gli adempimenti relativi ai ricorsi depositati dal 1° gennaio
2017 andranno effettuati in via telematica
Fino al 31 dicembre 2017 i depositi (a mezzo PEC o con upload)
potranno essere effettuati anche dai domiciliatari, pure non iscritti
all'albo
Comunicazioni PEC, possibile anche ai domiciliatari
Art. 13 bis) Misure transitorie per l'uniforme applicazione del PAT
Se sorgesse questione di diritto in un procedimento che abbia già
comportato decisioni contrastanti in materia di PAT, il TAR potrà
chiedere al Presidente TAR (entro 20 giorni con silenzio-diniego)
rimettere la questione alla adunanza plenaria del Consiglio di
Stato (entro 30 giorni con silenzio-diniego)
Il Consiglio di Stato deciderà entro 3 mesi
Ove accolta l'istanza, il processo al TAR è sospeso
CODICE PROC. AMM.
ART. 13-13bis NORME ATT.
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33. Recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la
Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché
per la giustizia amministrativa
CAPO II
Misure urgenti per la Giustizia Amministrativa
Art. 7 commi 3-8quinquies
Efficacia ed entrata in vigore e norme transitorie:
Efficacia della norma
Copia cartacea
Uso di PEC da pubblici registri
Sperimentazione fino al 30 novembre 2016
Abrogazione di norme incompatibili
Art. 73-8quinquies
D.L. 168/2016
(conv. L. 197/2016)
DL 168/2016
ART.7 C.3-8quinquies
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34. Efficacia delle nuove norme
Le norme hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i
ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1°
gennaio 2017.
Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data si applicano le norme
precedenti, comunque non oltre il 1° gennaio 2018
Copia “di cortesia” cartacea
Fino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con modalità
telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del
ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al
relativo deposito telematico
Uso di PEC in pubblici elenchi
I depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono
effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante
l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata
risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia
DL 168/2016
ART.7 C.3-8quinquies
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35. LA RECENTE
GIURISPRUDENZA SUL PAT
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Co-responsabile dip. Giustizia Telematica MF
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36. Atto di costituzione in giudizio - Copia digitale per immagini -
Procura - Copia digitale per immagini della procura conferita,
senza attestazione di conformità all’originale - Nullità
In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo
telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali
indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di
costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per
immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art.
136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio
2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in
formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b)
sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita,
senza attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136,
comma 2 ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n.
40.
TAR Catanzaro, sez. I, ord.
caut., 26.01.2017, n. 33
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37. Ricorso depositato dopo l’1.1.2017 - Copia digitale per immagini di un
atto cartaceo sottoscritta con firma digitale - Difformità dagli artt. 136,
comma 2 bis, c.p.a. e 9, comma 1, d.m. n. 40 del 2016 - Nullità
Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo
amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella
copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma
digitale, l’atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato
dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio
2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in
formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in
una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3,
c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell’atto depositato,
attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso,
nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la
conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa
delle parti.
TAR Catanzaro, sez. I,
10.02.2017, n. 175
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38. Notifica del ricorso - A mezzo PEC - Prima dell’adozione
delle Regole tecniche - Ammissibilità.
È ammissibile il ricorso notificato in forma telematica, non
potendo la predetta tipologia di notificazione essere
considerata inesistente, tale essendo solo la notifica che non ha
alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o
con il luogo dove è stata eseguita.
Notifica del ricorso - Con il formato di firma digitale CAdES
anzichè PAdES - Inesistenza della notifica.
Dal 1° luglio 2016, è inesistente la notifica del ricorso con il
formato di firma digitale CAdES, anziché con quello PAdES,
prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato
al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, equivalendo ad una
notifica priva di sottoscrizione.
TAR Basilicata,
16.02.2017, n. 160
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39. Firma digitale - Art. 136, comma 2 bis, c.p.a. - Obbligo e non facoltatività
Ai sensi dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, d.P.C.M. 16 febbraio
2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico
tutti gli atti delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con
firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per
dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti
inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale
valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente
prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al
suo autore a fini sostanziali.
Notifica ricorso cartaceo - Relazioni di notifica redatte e sottoscritte in
maniera autografa dal difensore - Possibilità
Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile
procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la
conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle
altre parti recante non soltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le
relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore.
TAR Napoli, sez. II,
22.02.2017, n. 1053
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40. Ricorso - Notifica copia cartacea non sottoscritta con firma
digitale - Ammissibilità
Anche dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo
telematico è consentito il ricorso alle formalità tradizionali di
notificazione del ricorso, quale la notifica cartacea dell'atto
introduttivo del giudizio non firmato digitalmente.
TAR Lazio, sez. II,
01.03.2017, n. 2993
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41. Copia cartacea d’obbligo - Art. 7, comma 4, d.l. n. 168 del 2016 - È
condizione per discutere l’istanza cautelare e il merito del ricorso
Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7,
comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del
decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso
dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui
all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che,
prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero,
comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso
cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al
completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il
suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della
potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3,
c.p.a..
CONS. ST., sez. VI, ord.
Caut., 03.03.2017, n. 880
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42. Firma digitale Pades apposta al Modulo deposito ricorso o
Modulo deposito atti - Si riferisce a tutti gli atti di parte
allegati con il Modulo
L’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al d.P.C.M. 16 febbraio
2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per
l'attuazione del processo amministrativo telematico), che
espressamente prevede che nel processo amministrativo
telematico “la firma digitale Pades si intende estesa a tutti i
documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso”
o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve
intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di
parte allegati con il Modulo che, ove non sottoscritti ex ante,
dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della
sottoscrizione di invio del Modulo di deposito.
TAR Lazio, sez. III bis, ord.
Coll., 08.03.2017, n. 3231
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43. Firma digitale Pades apposta al Modulo deposito atti - Si
riferisce a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo -
Memoria non sottoscritta digitalmente - Ammissibile
È ammissibile la memoria non sottoscritta digitalmente,
depositata dopo l’entrata in vigore del processo
amministrativo telematico mediante sottoscrizione con firma
digitale del Modulo di deposito atti, secondo quanto
prescritto dall’art. 6, comma 5, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16
febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per
l'attuazione del processo amministrativo telematico), che
all’ultimo alinea prevede che “la firma digitale PAdES, di cui
al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi
contenuti”.
TAR Reggio Calabria
15.03.2017, n. 209
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44. Memoria - Scansione per immagini non asseverata del testo in formato
analogico privo di sottoscrizione autografa - Nullità.
È nulla la memoria, depositata dopo l’entrata in vigore del processo
amministrativo telematico, con scansione per immagini non asseverata del testo
in formato analogico privo di sottoscrizione autografa.
Procura alle liti - Copia digitale per immagini del testo in formato analogico a
firma autografa senza asseverazione - Nullità.
È nulla la procura alle liti, depositata dopo l’entrata in vigore del processo
amministrativo telematico, in copia digitale per immagini del testo in formato
analogico a firma autografa del legale rappresentante dell’amministrazione ma
senza asseverazione.
Firma digitale - Memoria e procura alle liti - Mancanza - Nullità - Firma del
Modiulo deposito atti - Non sana.
La mancanza di firma digitale sulla memoria o sulla procura alle liti, depositate
dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, non è sanata
dall’avvenuta sottoscrizione da parte del difensore, mediante apposizione della
firma digitale, in calce al “Modulo Deposito Atto/Documenti”.
TAR Napoli, sez. I,
28.03.2017, n. 1694
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45. Specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 2016
- Firma digitale - Formato diverso da Specifiche tecniche
Considerato che il cd. regolamento eIDAS (Regolamento UE n.
910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506
dell'8 settembre 2015 impongono agli stati membri di riconoscere le
firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano
sia il CAdES sia il PAdES, non si può sanzionare con l’inesistenza
dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standard CAdES
sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico,
contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40,
impongano l’uso dello standard PAdES; trattandosi di un formato
ammesso dall’ordinamento come pienamente affidabile in termini di
riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo del formato CAdES
anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre
parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è
sanata dalla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..
Tar Napoli, sez. IV,
04.04.2017, n. 1799
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46. Atti di parte o del giudice - Atti in formato cartaceo
sprovvisti di firma digitale - Regolarizzabilità su ordine del
Collegio
Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo
telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e
deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché
degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente
mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a
inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo
ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine
del Collegio, nel termine perentorio fissato.
CONS. ST., sez. IV,
04.04.2017, n. 1541
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47. Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale -
Ammissibilità
Dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo
telematico è ammissibile il ricorso redatto in doppio
originale, uno in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto
dai difensori e un secondo in formato informatico munito
della firma digitale (questo secondo depositato nei termini).
TAR Catanzaro, sez. I,
26.04.2017, n. 679
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48. Ricorso in doppio originale, cartaceo e digitale -
Ammissibilità
Anche dopo l’entrata in vigore del Processo amministrativo
telematico nessuna norma vieta di redigere il ricorso in
doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla
notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo.
Tar Lazio, sez. III,
09.05.2017, n. 5545
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49. K E E P
C A L M
a n d
T R U S T
I N P A T
Grazie per l’attenzione
MOVIMENTOFORENSE
AVV.EDOARDOFERRARO