la gestione degli appalti privati secondo il D.lgs 81/08
Responsabilita del lavoratore
1.
2. ARTICOLO 2104 CC
ARTICOLO 2105 CC
ARTICOLO 1175 e 1375 CC
ARTICOLO 38 CCNL
3. I criteri di valutazione sono i seguenti:
- natura della prestazione ( rinvio articoli 1176,1175 e 1375
cc):il lavoratore pone in essere una prestazione diligente se
osserva le regole di tecnica ed esperienza contrattuale
relative al tipo di prestazione dovuta;
-interesse dell’impresa;
-interesse della produzione nazionale.
4. «L’obbligo di diligenza si sostanzia non solo nell’esecuzione della
prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa
(diligenza in senso tecnico), ma anche nell’esecuzione dei
comportamenti accessori, strumentali ad un’ utile prestazione,
purché’ questi non formino oggetto delle specifiche mansioni di altri
lavoratori» ( Cassazione Civile 28.03.1992 n.3845).
« Il grado di diligenza richiesta dall’articolo 2104 cc varia in relazione
alla posizione del dipendente, alla qualifica professionale, alle
mansioni ed alla loro natura, nonché’ al contesto ambientale in cui
tipicamente queste mansioni vengono adempiute « ( Cassazione
Civile 22.05.2000 n. 6664).
« L’obbligo di diligenza impone al lavoratore di eseguire la
prestazione-indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di
lavoro- secondo la particolare qualità dell'attività risultante dalle
mansioni e dai profili professionali che la definiscono « ( Cassazione
Civile 27.09.2000 n. 12769).
«La diligenza va valutata con riguardo alla idoneità del
comportamento del lavoratore ad arrecare pregiudizio all’interesse
del datore di lavoro indipendentemente dalla verificazione o meno di
un danno effettivo da apprezzare» ( Cassazione Civile 09.02.1989 n.
823)
5. OBBLIGO OBBEDIENZA
Articolo 2104, 2 comma, cc
«..deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e
per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende»
Si ha violazione del dovere di obbedienza in presenza di
ripetute manifestazioni di insubordinazione e di
inosservanza delle regole di correttezza dei rapporti
all’interno dell’Azienda con i superiori, anche se non
accompagnate da comportamento oltraggioso essendo
sufficiente che mostrino la pervicace sofferenza e rifiuto per
l’uso legittimo dei poteri di controllo e di disciplina del datore
di lavoro ( Cassazione Civile 02.04.1987 n. 3199)
6. Tale obbligo va concretamente distinti in tre diversi aspetti:
a. non concorrenza
b. segretezza
c. divieto di utilizzare notizie in modo pregiudizievole per l’impresa
« Dal collegamento dell’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 cc, con i principi generali di
correttezza e buona fede ex articolo 1175 e 1375 cc deriva che il lavoratore deve astenersi
non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto articolo 2105 c.c. ma
anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti
in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nel ledere irrimediabilmente il
presupposto fiduciario del rapporto « ( Cassazione Civile Sezione Lavoro 04.04.2005 n 6957)
«L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato, sancito dall’articolo 2105 cc va
integrato in relazione agli articoli 1175 e 1375 c.c. sicché’ il lavoratore anche nei comportamenti
extra lavorativi deve astenersi ai principi di correttezza e buona fede si da non danneggiare il
datore di lavoro»(Cassazione Civile 26.11.2014 n 25161)
«Non integra violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 cc, anche inteso come
dovere leale di cooperazione nei confronti del datore di lavoro a tutela degli interessi
dell’impresa, l’omissione da parte del lavoratore di condotte che, oltre a non rientrare nell’ambito
delle prestazioni contrattualmente dovute, siano connesse e superiori livelli di controllo e
responsabilità, in presenza di un assetto dell’impresa caratterizzato da accentuata complessità e
articolazione organizzativa»(Cassazione Civile 02.02.2016 n. 1978).
7. I. Articolo 1175 c.c. »Il debitore e il creditore devono
comportarsi secondo le regole della correttezza»
II. Articolo 1375 c.c. "Il contratto deve essere eseguito
secondo buona fede»
8. • Il lavoratore, nell’esplicazione della propria attività di
lavoro, deve tenere una condotta costantemente
informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
• Il personale ha il dovere di dare all’impresa,
nell’esplicazione della propria attivita’ di lavoro, una
collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive
dell’impresa stessa e le norme del presente contratto, e
di osservare il segreto d’ufficio.
9. Articolo 21 lettera A) e B) D.Lgs 1998 n 58
«Nella prestazione dei servizi di investimento e
accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza , nell’interesse
dei clienti e per l’integrita’ dei mercati; b) acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo
che essi siano sempre adeguatamente informati «
L’intermediario deve, quindi, operare in modo
qualificato nell’ambito di un rapporto in cui gli e’
imposto di tutelare l’interesse dei clienti
10. Articolo 25, II e III comma D.lgs. 415/96
La CONSOB, sentita la Banca D’Italia, disciplina con
Regolamento: a) le procedure, anche di controllo interno,
relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenza degli
ordini impartiti e delle operazioni effettuate; b) il
comportamento da osservare nei rapporti con la clientela,
con particolare riguardo alle misure da adottare per ridurre
al minimo il rischio di conflitti di interesse anche attraverso
la regolamentazione dei flussi informativi tra i diversi settori
dell’organizzazione aziendale; c) gli obblighi informativi
nell'attività di negoziazione. Le disposizioni emanate ai
sensi del comma 2 tengono conto delle differenti esigenze
di tutela degli investitori, connesse con la qualità e con
l’esperienza professionale dei medesimi
11. Articolo 28 Regolamento CONSOB 11522/98
Gli intermediari finanziari si astengono dall’effettuare con o per conto
degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto,
frequenza e dimensione. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari
autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all’articolo 28 e di
ogni altra informazione disponibile in ordine ai servizi prestati.
• Secondo un’interpretazione prevalente in dottrina e giurisprudenza
l’acquisizione delle notizie previste dall’articolo 28 lettera A non è
decisiva per stabilire se l’intermediario debba procedere o debba
astenersi dall’operazione per inadeguatezza della stessa.
• La Consob , con la comunicazione n. DI/30396 del 21.04.00 stabiliva
che «…in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall’obbligo di
valutare l’adeguatezza dell’operazione disposta dai clienti, neanche
nel caso in cui l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni
sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di
investimento e propensione al rischio ; nel caso la valutazione andrà
condotta in ossequio dei principi generali di correttezza, diligenza e
trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l’intermediario sia
in possesso ( es età, professione, presumibile propensione al rischio
anche alla luce della pregressa ed abitualità operativa, situazione di
12. ARTICOLO 31 REGOLAMENTO CONSOB 16190/2007
Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale
della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare
della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La
descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato,
nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato
da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e
lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione
dell’effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale
dell’investimento;
b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei
medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali
strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali
passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali
strumenti.
13. Esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale teso a non dare alcun
rilievo ad eventuali deduzioni difensive addotte da diversi Istituti secondo cui i
risparmiatori sarebbero comunque stati in grado di valutare la pericolosità
dell’operazione alla luce delle indicazioni contenute nel documento sul rischio
degli investimenti. Tutto ciò atteso che le indicazioni di carattere generale (
clausole di stile) laddove, si ribadisce, che la banca deve fornire precise ed
univoche indicazioni circa la pericolosità di quello specifico investimento; ne’
tantomeno la eventuale consegna del documento informativo può ritenersi
idonea a determinare una presunzione di conoscenza dei rischi
dell’investimento in capo al risparmiatore sia per il carattere generale delle
informazioni ivi contenute sia in considerazione del differenziato grado di
comprensione da parte degli investitori non professionali.
Trattasi di informativa del tutto generica che non garantisce quella conoscenza
concreta ed effettiva del titolo negoziato che l’intermediario deve assicurare in
modo da rendere il Cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi
consapevolmente i rischi dell’investimento compiuto ( Tribunale di Roma
08.10.04)
14. Gli obblighi informativi introdotti obbligano l’intermediario a comportarsi con
diligenza, correttezza, trasparenza per servire al meglio l’interesse del cliente e per
l'integrità dei mercati ( art. 21 TUF) sono riconducibili alle clausole di buona fede
nelle trattative e nell’esecuzione del contratto e devono tenere conto in sintesi della
morfologia complessiva del prodotto finanziario rispetto alle caratteristiche del
cliente. Si ravvisa una differente intensità di obblighi di condotta dell’intermediario :
massima nei confronti della clientela al dettaglio, essi si affievoliscono nei confronti
della clientela professionale, fino a scomparire quasi del tutto nei confronti delle
controparti qualificate.
Gli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, discendenti dalle norme ex
artt. 21 T.U.F. e 26-31 del regolamento CONSOB adottato con deliberazione
CONSOB n. 11522 del 1998, possono ritenersi concretamente adempiuti soltanto
quando l’investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche essenziali
dell’operazione non solo con riguardo ai suoi rischi patrimoniali ma anche con
riferimento alla sua adeguatezza. Tribunale di Bari 08.01.2016
15. Articolo 1218 c.c. « Il debitore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento se non prova che l’inadempimento o il ritardo
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a
lui non imputabile»
La Responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento o inesatto
adempimento di un’obbligazione già esistente tra le parti : a fronte di un
mancato o inesatto adempimento dipendenti da causa imputabili al debitore
all’obbligazione originaria si sostituisce quella di risarcire il conseguente
danno patito dal creditore.
L’inosservanza dei doveri di diligenza comporta non solo l’applicazione di
eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l’obbligo del risarcimento del danno
cagionato all’Azienda per responsabilità contrattuale, qualora si provi che
l’evento dannoso subito dall’Azienda sia correlato ad una condotta colposa
del prestatore d’opera e dunque si sia in presenza di una casus culpa
determinato e ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalità ad una
condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, imprudenza
o violazione di specifici obblighi contrattuali o situazioni legittimamente
impartitegli dal datore di lavoro» ( Cassazione Civile 09.10.2013 n. 22965).
16. Per l’affermazione della responsabilità del lavoratore verso il
datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi
nell’espletamento delle mansioni affidategli e’ compito del datore
di lavoro fornire la prova che l’evento dannoso è da riconnettere
ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli
obblighi di diligenza e cioè in un rapporto di derivazione causale
da tale condotta e solo successivamente il lavoratore è tenuto a
provare la non imputabilità a tale inadempimento» ( Cassazione
Civile 27.03.2012 n. 4903)
Ai fini dell’affermazione della responsabilità del lavoratore verso il
datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso
dell’espletamento delle mansioni affidategli, è innanzitutto onere
del datore di lavoro fornire la prova che l’evento dannoso è da
riconnettersi ad una condotta colposa per violazione degli
obblighi di diligenza e cioè in rapporto di derivazione causale da
tale condotta. Solo una solo volta che risulti assolto tale onere il
lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a se
dell’inadempimento» (Cassazione Civile 23.08.06 n. 18316)
17. • La Responsabilita’ disciplinare va intesa in ragione della potesta’ disciplinare
in capo al datore di lavoro ed ha origine , secondo la dottrina dominante,
origine contrattuale e deriva dalla posizione subordinata del dipendente nel
contratto di lavoro e si inserisce nel piu’ ampio potere organizzativo
dell’impresa
• A) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
• ARTICOLO 7 della Legge 1970 n. 300
• Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito
e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per
un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione
dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
•
18. PRINCIPI FONDAMENTALI
A) predeterminazione e pubblicita’ del codice disciplinare
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da
accordi e contratti di lavoro ove esistano.
B) preventiva contestazione dell’addebito
C) diritto di difesa del lavoratore
D) impugnabilita’ della sanzione disciplinare
19. LIMITI ESERCIZIO POTERE DISCIPLINARE
A) sussistenza ed imputabilita’ del fatto ( consistente nella colpevole violazione dei
doveri contrattuali imposti al lavoratore)
B) adeguatezza della sanzione disciplinare
Articolo 2016 cc « L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli
precedenti puo’ dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravita’
dell’infrazione»
L’orientamento giurisprudenziale in materia dispone che il giudice di merito debba
necessariamente procedere alla valutazione della proporzione fra i fatti contestati e la
sanzione; tale valutazione va condotta in riferimento a tutte le circostanze del caso
concreto, tenendo conto del fatto in se’, delle intenzioni soggettive del dipendente, della
posizione gerarchica del medesimo e del conseguente grado di affidamento richiesto
dalle mansioni esercitate; tale valutazione spetta unicamente ai giudici di merito e se
sorretta da congrua motivazione (Cassazione Civile n. 8641/2010;Cassazione Civile n.
7045/2010; Cassazione Civile n. 6432/2010)
C) Tempestivita’ della sanzione disciplinare
Principio formulato a garanzia del diritto di difesa del lavoratore che non deve essere
lasciato in una situazione di incertezza. La giurisprudenza della Cassazione e’
consolidata e concorde nell’evidenziare che la tempestivita’ debba essere valutata in
senso relativo, tenendo conto della complessita’ o meno della struttura aziendale , del
tempo necessario per accertare i fatti stessi, per cui siano stati necessari accertamenti
complessi- del tempo necessario per un ponderato esame dei fatti medesimi e delle
successive controdeduzioni del dipendente ( Cassazione Civile 11250/2010;
20. • D) Specificita’ della contestazione disciplinare
• Il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro è
subordinato ai requisiti della specificità della contestazione (quale
idoneità dell'addebito a consentire al lavoratore di comprendere
esattamente che cosa gli viene rimproverato) e della sua
immutabilità (che impedisce al datore di lavoro di applicare
legittimamente una sanzione per un effetto diverso da quello
contestato) sicché deve ritenersi esclusa l’ammissibilità di
contestazioni implicite.
• La contestazione dell'addebito nel procedimento disciplinare (art. 7,
comma 1, l. n. 300/1970) è corretta se ha ad oggetto i dati e gli
aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento del
provvedimento sanzionatorio, così da garantire un'adeguata difesa
dell'incolpato: l'immodificabilità della causa di licenziamento riguarda
solo gli elementi di fatto e non già la loro qualificazione. ( Tribunale
Taranto Sezione Lavoro 07.12.2015 n. 4953)
•
21. • In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire
l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio
di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a
nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare
non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla definizione del giudizio.
B)PREVENTIVA COMUNICAZIONE
• C) TIPICIZZAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI
• Articolo 44 CCNL « I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravita’ o recodivita’ della
mancanza o al grado della colpa sono: a) il rimprovero verbale; b)il rimprovero scritto; c) la sospensione
dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni; d) il licenziamento per
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro; e)il licenziamento per una
mancanza cosi’ grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta
causa).Qualora sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessita’ di accertamenti in
conseguenza della medesima, l’impresa-in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare-
puo’ disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente
necessario.
22. La Banca è responsabile in via solidale, oggettiva ed indiretta per le
condotte poste in essere dal suo dipendente infedele a danno dei
clienti dello stesso istituto di credito ( Cassazione Civile 16.04.2009 n.
9207; Cassazione Civile 06.03.2008 n. 6033; Cassazione Civile
29.09.2005 n. 19167; Cassazione Civile 06.04.2002 n. 4591;
Cassazione Civile 17.05.2001 n. 6756).
• La responsabilità della Banca scatta ogni qualvolta il fatto lesivo sia
stato prodotto, o quanto meno agevolato, il dipendente abbia operato
oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa
del suo datore di lavoro, sempre che sia comunque rimasto
nell’ambito dell’incarico affidatogli ( Cassazione Civile 16.04. 2009 n.
9027; Cassazione Civile 06.03.2008 n. 6033).
• Il delineato regime di responsabilità viene valutato con particolare
rigore nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia un istituto di credito in
ragione della particolare rilevanza dell'attività bancaria , non a caso
sottoposta a uno speciale regime di autorizzazione, vigilanza e
controllo ( Cassazione Civile 06.03.2008 n. 6033; Cassazione Civile
01.06.2005 n. 11674 ; Cassazione Civile 04.04.2013 n. 8210).
23. • ARTICOLO 2087 cc
• L’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’
morale dei prestatori di lavoro
• ARTICOLO 38 CCNL
• L’impresa deve porre il lavoratore/lavoratrice in condizione di
conoscere le procedure di lavoro predisposte dall’impresa stessa
con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore/lavoratrice
medesimo e’, di volta in volta, chiamato ad espletare.
• Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova
assunzione, normalmente, durante l’addestramento effettuato
secondo le norme del presente contratto.
• Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, cio’ avverra’
durante l’orario di lavoro mediante apposite riunioni nell’ambito dei
servizi o uffici alle cui attivita’ le procedure stesse si riferiscono.
24. ARTICOLO 43 CCNL
• In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del
133 maggio 1985 n 190 le imprese terranno a proprio
carico l’onere per la copertura della responsabilita’ civile
verso terzi- ivi comprese le eventuali connesse spese
legali- conseguente allo svolgimento delle mansioni
contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri
direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente
esposti al rischio medesimo.