Elearning Accordo stato regioni 2016 RSPP Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008).
Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:
1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. responsabili e gli addetti dei servizi dì prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.
Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti.
Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato Il.
Una sintesi di quanto previsto dalla legge 107/15 sulla formazione del personale docente della scuola italiana con accenni alla Carta del docente e alla Valorizzazione del merito
la formazione: un percorso in continua evoluzioneCorrado Cigaina
considerazioni aulle recenti modifiche intervenute in materia di formazione salute e sicurezza sul lavoro; il nuovo Accordo stato-regioni del 07/07/2016 sui requisiti degli RSPP ex art 32 D.Lgs 81/08
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Elearning nella grande impresa – massimizzare le performance e contenere i co...FormaLms
Presentazione fatta a ExpoTraining 2014 a Milano, da Elearnit, Joint Tech e Forma Lms (www.formalms.org). Il caso di studio presentato è relativo a un progetto innovativo fatto con un nostro grande cliente, grazie al quale con strumenti semplici e a basso costo siamo riusciti a portare contenuti mirati e di qualità a una popolazione aziendale molto ampia.
La fase di erogazione, malgrado diffuse considerazioni ottimistiche sulla flessibilità dell’elearning, presenta notevoli problemi organizzativi. Infatti, la modalità e-learning permette di erogare servizi di formazione senza che il dipendente debba allontanarsi dal proprio luogo di lavoro e senza che vengano imposti vincoli temporali. Essa, però, richiede comunque una ridistribuzione dei carichi di lavoro nel periodo di formazione, in modo da prevedere un congruo numero di ore settimanali da dedicare alle attività didattiche programmate, nonché la predisposizione di apposite stazioni di lavoro o di piccoli laboratori locali, destinati alla fruizione dei materiali didattici ed allo svolgimento delle attività collaborative.
Cos'è il Diritto Soggettivo alla Formazione? Su quali contenuti e attraverso quali strumenti e canali è possibile formare il personale?
Una guida all’utilizzo delle pillole formative della skillaLibrary per il Diritto Soggettivo alla Formazione, come previsto dal nuovo CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti; un aiuto alla comprensione della normativa con la presentazione del caso concreto ABB.
CONTENUTI:
• ABB - Presentazione azienda
• Storia del Diritto Soggettivo
• Diritto Soggettivo in ABB: come è stato declinato e quali sono
gli accordi sindacali
• Contenuti e modalità di erogazione delle Pillole Formative:
Microlearning, Approccio Mobile, Offerta Blended
• Fondimpresa ed E-learning
Collegandoti al seguente link, potrai visionare l’abstract video del seminario online:
https://youtu.be/rZmgDKTKqoM
Il 3 ottobre 2017 la Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con la Fondazione di partecipazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale -ISI, ha presentato le iniziative del sistema camerale in tema di alternanza scuola lavoro rivolte agli Istituti superiori della Provincia di Pisa.
In particolare saranno presentati il Sistema Informativo Excelsior, il Premio "Storie di alternanza" ed il Programma "Impresa in azione" assieme ad altri progetti che la Fondazione e la Camera di Commercio di Pisa porteranno avanti.
https://www.sgslweb.it/rischi-specifici/
#Rumore, #Vibrazioni, #MMC, Metodo e CheckList #OCRA, #MAPO, #MoVaRisCh, #biologico ...
Valutare i rischi all’interno di un’azienda vuol dire prendere in considerazione tutti gli aspetti definiti dalla normativa e soprattutto le misure da attuare obbligatoriamente per ridurre tali fattori di rischio.
Elearning nella grande impresa – massimizzare le performance e contenere i co...FormaLms
Presentazione fatta a ExpoTraining 2014 a Milano, da Elearnit, Joint Tech e Forma Lms (www.formalms.org). Il caso di studio presentato è relativo a un progetto innovativo fatto con un nostro grande cliente, grazie al quale con strumenti semplici e a basso costo siamo riusciti a portare contenuti mirati e di qualità a una popolazione aziendale molto ampia.
La fase di erogazione, malgrado diffuse considerazioni ottimistiche sulla flessibilità dell’elearning, presenta notevoli problemi organizzativi. Infatti, la modalità e-learning permette di erogare servizi di formazione senza che il dipendente debba allontanarsi dal proprio luogo di lavoro e senza che vengano imposti vincoli temporali. Essa, però, richiede comunque una ridistribuzione dei carichi di lavoro nel periodo di formazione, in modo da prevedere un congruo numero di ore settimanali da dedicare alle attività didattiche programmate, nonché la predisposizione di apposite stazioni di lavoro o di piccoli laboratori locali, destinati alla fruizione dei materiali didattici ed allo svolgimento delle attività collaborative.
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Il 3 ottobre 2017 la Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con la Fondazione di partecipazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale -ISI, ha presentato le iniziative del sistema camerale in tema di alternanza scuola lavoro rivolte agli Istituti superiori della Provincia di Pisa.
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Valutare i rischi all’interno di un’azienda vuol dire prendere in considerazione tutti gli aspetti definiti dalla normativa e soprattutto le misure da attuare obbligatoriamente per ridurre tali fattori di rischio.
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Posso erogare un percorso formativo che non è presente nell’archivio della formazione?
SI. Devo, però, prima creare l’anagrafica del nuovo corso nell’archivio Formazione presente nella sezione Anagrafica all’interno del Gestionale Formazione.
Come creo l’anagrafica di un nuovo corso?
Per creare l’anagrafica di un nuovo corso devo entrare nell’archivio della Formazione e cliccare sul comando “Nuova Formazione” (comando + ): dalla schermata che si apre devo inserire i Dati Generali (Nome Formazione – Tipologia – Periodicità – Durata Aula/Fad (h) e durata Pratica (h) – Descrizione – Normative); salvato il corso, devo riaprirlo e devo creare le Unità Didattiche ed i Moduli. Per ogni unità didattica deve essere specificata la Tipologia (Aula – Aula/Fad -Pratica), la Durata e una Descrizione. Nei Moduli posso inserire gli argomenti del corso.
cartella sanitaria e di rischio d.lgs 81/08 Quello della medicina del lavoro è forse l'unico caso nel nostro ordinamento in cui il contenuto minimo di una cartella sanitaria è stabilito per legge.
Allo stato attuale, non esistendo una definizione normativa della “videoconferenza”, si può fare riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 che la definisce nel seguente modo:
scorm ERUDIO editor per la creazione Editor per creare oggetti didattici in formato #SCORM in piena autonomia, con spazio condiviso per caricare elementi (VIDEO – IMMAGINI..).
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BBB docente videoconferenza sicurweb Allo stato attuale, non esistendo una definizione normativa della “videoconferenza”, si può fare riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 che la definisce nel seguente modo:
2. LA NECESSITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI
DI SVILUPPARE E MANTENERE RISORSE
UMANE AGGIORNATE E COMPETITIVE,
NECESSITA DI SISTEMI DI FORMAZIONE
CONTINUA
Necessità della formazione
E-learning
3. QUESTA SITUAZIONE HA SEMPRE
TROVATO UN LIMITE NELLE
TRADIZIONALI METODOLOGIE
APPLICATIVE DELLA FORMAZIONE PER:
Costi di spostamento e di soggiorno
Costi diretti per l'acquisto dei corsi ed, eventualmente, della
loro organizzazione/personalizzazione
Costi indiretti in termini di assenza dal lavoro
E-learning
4. • Costi di utilizzo operativo di quanto
appreso, considerando i diversi tempi
che diversi percorsi formativi possono
richiedere
• Costi di sincronicità, per
l'individuazione di tempi che incontrino
l'accordo di tutti i partecipanti
• Provvisorietà della risorsa umana
rispetto all'organizzazione, che, in
ultima analisi, è la prima beneficiaria
diretta della formazione, ma che in
qualunque momento potrebbe lasciare
l'azienda
E-learning
5. LE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE IN
RETE, ED IN PARTICOLARE DELL'E-LEARNING
E DELLA FAD (FORMAZIONE A DISTANZA)
POSSONO MIGLIORARE L'UTILIZZO DELLA
FORMAZIONE E RIDURNE ALCUNI COSTI
UN PIÙ AGEVOLE E FLESSIBILE ACCESSO ALLA
FORMAZIONE È, INFATTI, IL BENEFICIO
CHIAVE OFFERTO DALL'E-LEARNING
E-learning
6. D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, artt. 32 e 37
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni 07/07/2016
RSPP 2016
7. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE COSTITUISCE PER IL DATORE DI LAVORO
IL RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE, LA
PROGRAMMAZIONE E LA CONSULENZA IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
COMPITO SPECIFICO DEL R.S.P.P. CONSISTE NELLA
“INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO,
VALUTAZIONE DEI RISCHI, ELABORAZIONE E
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E
PREVENZIONE, ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI
SICUREZZA DELLE VARIE ATTIVITÀ AZIENDALI,
PROPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE”
(ART. 33 DEL D.LGS. 81/2008).
RSPP COMPITI
8. • Ulteriori titoli di esonero
• Requisiti dei docenti uniformati al D.I. 06/03/2013
• Numero massimo partecipanti 35
• Indicazioni metodologiche in aula
• Ampliamento utilizzo e-learning
• Nuova articolazione dei percorsi formativi RSPP e ASPP
• Definizione criteri di valutazione
• Riconoscimento formazione pregressa
• Modalità di aggiornamento
• Esoneri per contenuti analoghi
Le principali novità dell’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016:
L’Accordo è entrato in
vigore il 3 settembre 2016
9. L’Accordo è entrato in
vigore il 3 settembre 2016
Ai soggetti formatori «ope legis» si aggiungono quelli definiti dall’Accordo.
Una novità fondamentale riguarda gli Enti Bilaterali.
Specifiche
Specifiche per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli
organismi paritetici.
• Definizione organismi paritetici: “organismi costituiti a iniziativa di una o
più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, […]” art. 2, comma 1, lettera ee)
del d.lgs. n. 81/2008.
Le principali novità dell’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016:
10. Docente Formatore Qualificato
deve essere in possesso dei requisiti previsti
dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
Il possesso dei requisiti è obbligatorio per i
docenti dei corsi per RSPP-ASPP.
Obbligo dei requisiti per tutti i corsi previsti
dal D.Lgs. 81/2008
In tutti i corsi obbligatori di formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti
salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti
siano già previsti da norme specifiche, i
docenti devono essere in possesso dei
requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013.
Viene colmata una
lacuna in quanto il
Decreto prevedeva i
requisiti solo per i
formatori dei corsi per
lavoratori e datori di
lavoro
Le principali novità dell’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016:
11. 48 ore +
specializzazioni
Il percorso formativo è strutturato in tre moduli: A, B e C
La struttura è la medesima
dell’Accordo precedente, ma
cambiano i contenuti!
28 ore 24 ore
ASPP RSPPASPP RSPP RSPP
Nuovo percorso formativo per RSPP e ASPP
12. Modulo B
Modulo comune della durata di 48 ore per quasi tutti i
settori produttivi, eccetto:
Articolazione, obiettivi del percorso formativo
MODULO
RIFERIMENTO CODICE SETTORI ATECO 2007
LETTERA - DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA
DURATA
Modulo B-SP1
Agricoltura - Pesca
A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 12 ore
Modulo B-SP2
Cave - Costruzioni
B - Estrazioni di minerali da cave e miniere
F – Costruzioni
16 ore
Modulo B-SP3
Sanità residenziale
86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale
residenziale)
12 ore
Modulo B-SP4
Chimico -
Petrolchimico
19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)
16 ore
13. Formazione Pregressa
RSPP e ASPP formati secondo l’accordo Stato-Regioni del
26.01.2006
Se NON cambiano settore produttivo e continuano ad
operare esclusivamente all’interno di esso
NON dovranno integrare il proprio percorso formativo per
adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.
14. Riconoscimento Credito
In caso di passaggio ad un altro settore produttivo sono previste ore
integrative per il riconoscimento dei crediti:
Accordo stato-regioni del
26.01.2006
CORSO FREQUENTATO
CREDITO RICONOSCIUTO SUL PRESENTE ACCORDO STATO-REGIONI
Modulo B Comune Modulo B Specialistico
Modulo B1 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B2 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B3 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP2
Modulo B4 – 48 ore TOTALE -
Modulo B5 – 68 ore TOTALE Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore - -
Modulo B7 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP3
Modulo B8 – 24 ore - -
Modulo B9 – 12 ore - -
15. Aggiornamento
Valgono come aggiornamenti RSPP e ASPP:
• convegni o seminari: NON più del 50% del totale
orario (10 ore per ASPP, 20 ore per RSPP)
• corsi come formatore per la sicurezza sul lavoro,
ai sensi del decreto interministeriale 6.03.2013
• corsi coordinatore per la sicurezza, ai sensi
dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.
17. Requisiti e specifiche di carattere organizzativo
• Essere soggetto previsto al punto 2;
• Essere dotato di ambienti e struttura organizzativa
idonei alla gestione dei processi formativi in modalità
e-learning, della piattaforma tecnologica e del
monitoraggio continuo del processo
• Garantire la disponibilità dei profili di competenze:
responsabile del corso, tutor di contenuto, tutor di
processo, sviluppatore;
• Garantire la disponibilità help tecnico e didattico.
18. Requisiti e specifiche di carattere tecnico
In grado di monitorare e di certificare:
• Lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di
ciascun utente;
• La partecipazione attiva del discente;
• La tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al
sistema e la durata;
• La tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche
strutturate in Learning Objects (LO);
• La regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte
dell’utente;
• Le modalità ed il superamento delle valutazioni di apprendimento
intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.
19. Requisiti e specifiche di carattere tecnico
Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato
in conformità allo standard internazionale
SCORM (Shareable Content Object
Reference Model) (“Modello di riferimento
per gli oggetti di contenuto condivisibile”) o
eventuale sistema equivalente, al fine di
garantire il tracciamento della fruizione degli
oggetti didattici (Learning Objects) nella
piattaforma LMS utilizzata.
20. Profili di competenze per la gestione didattica e tecnica
• RESPONSABILE/COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO: cura l’articolazione
del corso e la strutturazione dei contenuti. In possesso dei requisiti richiesti
per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6.03.2013
• MENTOR/TUTOR DI CONTENUTO: in possesso dei requisiti dal decreto
interministeriale del 2013, fornisce chiarimenti ed approfondimenti ed
integrazioni
• TUTOR DI PROCESSO: gestisce le attività relative alla piattaforma, alle
dinamiche di interazione monitorando e valutando l’efficacia delle soluzioni
adottate per la fruizione dei contenuti.
• SVILUPPATORE DELLA PIATTAFORMA: ha il compito di sviluppare il progetto
formativo nell’ambito della piattaforma usata
21. Documentazione
Documento progettuale in cui ci siano:
• Il programma del corso
• Le modalità di erogazione;
• I nomi dei profili e docenti;
• Scheda tecnica con caratteristiche della piattaforma usata, le
risorse/specifiche necessarie
• Le modalità di iscrizione e di profilazione
• Le eventuali competenze di ingresso
• Il tempo di disponibilità minima e massima
• Le modalità di verifica dell’apprendimento
22. E-learning per formazione specifica art 37
Per la formazione rischio basso è possibile
ricorrere all’e-learning anche per la
specifica
Formazione specifica per lavoratori deve
essere riferita all’effettiva mansione svolta
dal lavoratore (rispetto a quanto emerso
dalla valutazione dei rischi)