Approvato il nuovo modello della cartella di pagamento
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016.
L’Agenzia emana la circolare in materia di split payment.
In data 9 febbraio (ossia, a pochi giorni dalla scadenza del versamento dell’IVA e dopo quasi un mese e mezzo dall’entrata in vigore della normativa), l’Agenzia delle Entrate ha emanato la sua prima circolare del 2015, fornendo chiarimenti relativi allo split payment.
Approvato il nuovo modello della cartella di pagamento
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016.
L’Agenzia emana la circolare in materia di split payment.
In data 9 febbraio (ossia, a pochi giorni dalla scadenza del versamento dell’IVA e dopo quasi un mese e mezzo dall’entrata in vigore della normativa), l’Agenzia delle Entrate ha emanato la sua prima circolare del 2015, fornendo chiarimenti relativi allo split payment.
RIVALUTAZIONE DELLA BUONUSCITA
Pubblichiamo una importante risoluzione, che sta compiendo alcuni passi nel Governo, in merito alla rivalutazione della buonuscita.
Gli interventi di Antonio Cologno e Daniela Messina, funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia-Romagna, al convegno organizzato dal CONI Emilia-Romagna, Bologna, 27 febbraio 2016
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RIVALUTAZIONE DELLA BUONUSCITA
Pubblichiamo una importante risoluzione, che sta compiendo alcuni passi nel Governo, in merito alla rivalutazione della buonuscita.
Gli interventi di Antonio Cologno e Daniela Messina, funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Emilia-Romagna, al convegno organizzato dal CONI Emilia-Romagna, Bologna, 27 febbraio 2016
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Visual design. Information hierarchy. Storytelling. Just a sample of principles shared between IA and comics. Steve Stegelin, IA at Blackbaud, discusses the lessons learned from his experience as a cartoonist to create an engaging UX for software, websites, and mobile apps.
Joe Kelleher Presentation (May 27th 2014)Roadshow2014
The document discusses using neutrons for in-situ observation of engineering material behavior. It describes the ENGIN-X beamline at ISIS, which allows for various types of in-situ experiments including mechanical deformation, heat treatment, and phase transformations. Examples are given of experiments involving in-situ heat treatment, cyclic electric fields on ferroelectrics, welding, and fatigue crack growth. Practical considerations for in-situ neutron experiments and opportunities for future directions are also outlined.
This document summarizes research conducted at ISIS on energy materials. It discusses how neutron and x-ray techniques are used across multiple length scales to study materials related to energy production, storage and efficiency. Specific examples are given on the study of hydrogen storage alloys, carbon dioxide sequestration materials, and lithium ion battery electrode materials. The research aims to develop new environmentally friendly energy technologies through improved fundamental understanding of materials properties and structures.
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Senior analysts at SNL provide support to clients, contribute to publications, and act as liaisons for media requests. They need strong analytical, logical, and communication skills as well as an understanding of clients' expectations. They enjoy helping clients and gaining satisfaction from clients depending on their research. Software developers at SNL develop programs, address issues, and implement user stories. They need strong problem-solving, attention to detail, and communication skills. They like adding tangible value for clients and solving new challenges. Reporters and editors at SNL aim to produce timely and accurate coverage of industries like banking and insurance through interviews and collaboration. They need strong writing abilities and industry knowledge as well as skills in working with others.
This document provides an overview of record-breaking geographical features around the world through a cloze text activity and descriptions. It includes:
- Australia is the smallest continent but one of the largest countries. Greenland is the largest island located in the North Atlantic Ocean. Mount Everest is the highest mountain at 8,850 meters located in Tibet.
- The Pacific Ocean is the largest ocean, while there is debate whether the Amazon or Nile rivers are the longest. Lake Baikal in Russia is the deepest lake at 1,741 meters deep.
- The document also reviews comparative and superlative forms of adjectives in English.
Wonder Woman was formed from clay and brought to life by the Greek gods. She comes from the island of Themyscira, located in the Bermuda Triangle, and can only access it through a dimensional gateway. As a princess and ambassador from Themyscira, Wonder Woman has superhuman abilities like flight, healing, and super strength. She uses weapons like her Lasso of Truth, bracelets, and tiara to fight crime and protect humanity.
The document summarizes a logo and t-shirt design project completed by the LEO Team for Keuka College and the International School of the Vietnam National University (IS VNU). The team designed a new combined logo using colors and shapes from each school's logo. They also designed a new t-shirt with the logos located over the heart and elements on the back representing unity, freedom, and the relationship between the two schools. The designs aim to represent the strong relationship and international cooperation between Keuka and IS VNU.
PORTFOLYO SUNUMUNUN İÇİNDE 2007 DEN 2014 KADAR YAPMIŞ OLDUĞUM TASARIMLARIN ÇİZİMLERİ YER ALMAKTADIR.DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
www.zuminout.com dan ziyaret edebilirsiniz.
"IMPOSTE LOCALI (IUC, TASI, TARI, IMU) E NUOVI REGOLAMENTI - CONTENZIOSO E RISCOSSIONE: METODI E SOLUZIONI".
FORMEZ PA - Laboratorio 1.c - Messina - 07.11.2014
CONVENZIONE TRA REGIONE SICILIANA E FORMEZ PA POR FSE 2007- 2013 – REGIONE SICILIANA – ASSE VII – CAPACITÀ ISTITUZIONALE AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA’ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI.
AREA BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, PATTO DI STABILITÀ E NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEI COMUNI
Dr. Salvatore Barresi
Chiesta dall`Associazione, nell`audizione del 4 ottobre scorso in Commissione Finanze del Senato, una riforma organica della riscossione coattiva delle entrate.
Approvazione definitiva per il Jobs Act.
Ieri, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge denominato Jobs Act, il quale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaParma Couture
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) disposta dall’articolo unico, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
I NUOVI VOUCHER ONLINE DAL 10 LUGLIO
L’Inps ha emanato una circolare per illustrare le nuove procedure sulla nuova disciplina che regola il lavoro occasionale, e ha messo online la piattaforma telematica necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti del lavoro occasionale: dal 10 luglio 2017 i nuovi voucher possono essere acquistati anche online.
Nuova sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate per promuovere l’adempimento spontaneo
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web due nuove sezioni, una dedicata ai contribuenti persone fisiche e l’altra dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva al fine di promuovere l’adempimento spontaneo.
Jobs Act – Approvati i primi due decreti attuativi.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi due decreti attuativi presenti nel Jobs Act relativi ai contratti di lavoro a tutele crescenti e alla nuova ASPI (Assicurazione Sociale Per l’Impiego), ossia l’ammortizzatore sociale istituito dalla Riforma Fornero, che ha sostituito la vecchia indennità di disoccupazione.
Similar to Francesco Boccia, AC 2480 bozza proposta di legge riforma Equitalia (20)
Francesco Boccia, AC 2480 bozza proposta di legge riforma Equitalia
1. CAMERA DEI DEPUTATI N. 2480
—
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato BOCCIA
Disposizioni per la liquidazione della società Equitalia Spa e il
trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all’Agenzia
delle entrate
Presentata il 20 giugno 2014
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge, nel prevedere la liquida-
zione della società Equitalia Spa ristabi-
lisce quella situazione di par condicio tra
operatori della riscossione che, sebbene
più volte annunciata, è rimasta, nei fatti,
lettera morta.
Nel corso degli anni, il legislatore ha
finito con il consolidare la posizione di
dominio del gruppo Equitalia al quale, con
l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge
n. 248 del 2007, convertito, con modifica-
zioni, della legge n. 31 del 2008, ha riser-
vato un procedimento esecutivo (la proce-
dura del ruolo) di gran lunga più snello
rispetto a quello (l’ingiunzione) che gli
altri operatori del settore sono invece
costretti a utilizzare.
Tuttavia, la possibilità, per i comuni, di
continuare a gestire la riscossione delle
entrate avvalendosi della società di Equi-
talia Spa, confligge con l’attuale sistema
normativo.
In primo luogo, con il decreto-legge
n. 70 del 2011, convertito, con modifica-
zioni, della legge n. 106 del 2011, il quale
prevede la cessazione dell’agente della ri-
scossione al 31 dicembre 2011, termine
prorogato diverse volte, e da ultimo fis-
sato, forse definitivamente, al 31 dicembre
2014 dall’articolo 1, comma 610, della
legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità
2014).
In secondo luogo, con i princìpi e
criteri direttivi della delega fiscale (numeri
1), 3) e 4) della lettera c) del comma 1
dell’articolo 10 della legge n. 23 del 2014)
in cui il legislatore ha espresso l’interesse
ad estendere anche ad altri soggetti la
procedura del ruolo e ad assicurare com-
petitività, certezza e trasparenza nell’ester-
nalizzazione del servizio di riscossione e
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. ha previsto il rispetto della normativa
europea nell’espletamento della procedura
di affidamento. La presente proposta di
legge, al fine di dare coerenza al sistema,
elimina finalmente lo « strapotere » del
concessionario pubblico.
Nel dettaglio, a decorrere dal 1o
dicem-
bre 2014, è istituita la Direzione centrale
riscossione dell’Agenzia dell’entrate, in cui
confluiranno le attività, le competenze, le
attribuzioni e le responsabilità della so-
cietà Equitalia Spa e delle società parte-
cipate.
Gli enti territoriali potranno affidare
direttamente alla Direzione centrale ri-
scossione i carichi iscritti a ruolo.
Il personale del gruppo Equitalia sarà
trasferito, ex lege e senza soluzione di
continuità, alla Direzione centrale riscos-
sione e potrà essere distaccato, presso gli
enti territoriali che ne facciano richiesta,
con l’effetto di:
1) evitare che il nuovo soggetto giu-
ridico abbia ruoli in esubero;
2) consentire ai comuni di gestire, in
modo professionale, la riscossione delle
entrate locali senza per questo doversi
sobbarcare gli onerosi costi di un concorso
ad hoc;
3) utilizzare i lavoratori distaccati
esclusivamente per lo svolgimento delle
mansioni che sono loro proprie.
Viene prorogata fino al 28 gennaio
2019 la durata del Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione pro-
fessionale del personale addetto al servizio
della riscossione dei tributi erariali e degli
altri enti pubblici. Il fine è quello di porre
a carico del Fondo, sia pure per un
periodo massimo di sessanta mesi, il per-
sonale della società Equitalia Spa e delle
società partecipate che, alla data del 31
dicembre 2013, risulterà in esubero. Tali
lavoratori, cui la legge rende applicabile il
regime pensionistico vigente prima della
riforma Fornero, potranno in tal modo
essere « garantiti » fino al raggiungimento
dell’età pensionabile.
Con riferimento ai fondi di solidarietà
a sostegno del reddito, tra i quali figura il
citato Fondo di solidarietà, va precisato
che essi sono stati previsti per fronteggiare
la ristrutturazione di enti pubblici e di
aziende private erogatori di servizi di
pubblica utilità, affinché i soggetti esclusi
dal sistema degli ammortizzatori sociali
possano accedere a « misure per il perse-
guimento delle politiche attive di sostegno
del reddito e dell’occupazione ». I fondi
erogano, in via straordinaria, gli assegni
straordinari per il sostegno del reddito,
che sono prestazioni temporanee (hanno
un inizio-decorrenza e una fine-scadenza)
finalizzate alla pensione e che non sono a
carico del sistema previdenziale obbliga-
torio.
Attualmente, la prestazione a sostegno
del reddito, ossia l’assegno straordinario,
viene concessa dal fondo, su richiesta del
datore di lavoro, fino alla maturazione del
diritto alla pensione di anzianità o vec-
chiaia, a favore dei lavoratori che matu-
rino i requisiti nei seguenti settori:
1) credito e credito cooperativo, entro
un periodo massimo di 60 mesi, o infe-
riore a 60 mesi, dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro;
2) esattoriale, entro un periodo mas-
simo di 96 mesi dalla cessazione del rap-
porto di lavoro;
3) ex Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, entro un periodo mas-
simo di 84 mesi dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro;
4) società Poste italiane Spa, entro un
periodo massimo di 60 mesi dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro.
In pratica, l’erogazione rateale degli
assegni straordinari per il sostegno del
reddito si configura quale agevolazione
all’esodo. Infatti, per consentire al lavora-
tore di maturare la contribuzione neces-
saria per il diritto a pensione, durante il
periodo di fruizione dell’assegno, il datore
di lavoro versa la contribuzione figurativa
correlata fino alla maturazione dei requi-
siti di età e di contribuzione.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2480
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. Inoltre, i lavoratori destinatari di pre-
stazioni a carico dei fondi di solidarietà
sono rientrati, sia pure con una riserva
legata alla disponibilità finanziaria, nella
categoria dei cosiddetti « salvati » o « eso-
nerati » della riforma Fornero.
Infatti, ai sensi dell’articolo 24, comma
14, del decreto-legge, n. del 2011 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, le norme in materia di requisiti
di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della riforma pensionistica
continuano ad applicarsi, nei limiti della
disponibilità finanziaria, anche ai lavora-
tori che, alla data del 4 dicembre 2011,
siano titolari di prestazione straordinaria
a carico dei fondi di solidarietà.
Secondo la normativa vigente, il citato
Fondo di solidarietà dovrebbe aver cessato
la sua attività lo scorso 29 gennaio.
L’articolo 5 della presente proposta di
legge, nel prevedere l’esistente Fondo fino
al 28 gennaio 2019, potrà garantire eco-
nomicamente coloro i quali, a partire dal
1o
settembre 2014, saranno interessati dal
processo di trasformazione della società
Equitalia Spa e delle società partecipate,
accelerando il ricambio generazionale al-
l’interno della Direzione centrale riscos-
sione.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2480
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
4. PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. Dal 1o
dicembre 2014 è istituita
presso l’Agenzia delle entrate la Direzione
centrale riscossione, con le funzioni di
agente della riscossione per l’erario, per gli
enti previdenziali e gli enti nazionali, ai
sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 settembre 1973, n. 602.
2. Gli enti territoriali possono affidare
direttamente alla Direzione centrale riscos-
sione dell’Agenzia delle entrate i carichi
iscritti a ruolo, sottoscrivendo in una appo-
sita convenzione predisposta, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, della medesima direzione.
ART. 2.
1. A decorrere dal 1o
dicembre 2014 le
funzioni esercitate dalle società del gruppo
Equitalia sono trasferite, con le relative
risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i rapporti giuridici attivi e pas-
sivi, anche processuali, all’Agenzia delle
entrate – Direzione centrale della riscos-
sione. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro la mede-
sima data di cui al primo periodo, sono
stabilite le modalità del trasferimento del
personale senza soluzione di continuità e
garantendo il riconoscimento della posi-
zione giuridica, economica e previdenziale
maturata alla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dalla medesima
data di cui al primo periodo le disposizioni
vigenti e gli atti amministrativi e contrat-
tuali che fanno riferimento alle società del
gruppo Equitalia, si intendono conseguen-
temente riferiti all’Agenzia delle entrate –
Direzione centrale della riscossione.
2. Al fine di assicurare il necessario
indirizzo e coordinamento delle nuove
funzioni ad essa trasferite ai sensi del
comma 1 del presente articolo, l’Agenzia
delle entrate istituisce, anche in deroga ai
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 2480
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
5. contingenti previsti dall’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,
conferisce l’incarico di direttore aggiunto
della Direzione centrale della riscossione.
I direttori di divisione della società Equi-
talia Spa sono equiparati ai direttori ag-
giunti dell’Agenzia delle entrate. Fino al-
l’emanazione dei decreti previsti dal
comma 1 l’attività facente capo alle società
del gruppo Equitalia continua a essere
esercitata dalle competenti articolazioni
delle stesse con i relativi titolari, presso le
sedi e gli uffici a tal fine utilizzati.
ART. 3.
1. Le società del gruppo Equitalia Spa
sono poste in liquidazione dal 1o
dicembre
2014 e la fase di liquidazione deve termi-
nare entro il 31 dicembre 2015.
2. Al termine della fase di liquidazione
di cui al comma 1, l’eventuale capitale
residuo di ciascuna società è versato sul
capitolo 1200 dell’entrate dello Stato.
3. Al fine di contenere i costi e di
garantire continuità alla struttura, nella
fase di liquidazione di cui al comma 1,
l’amministratore delegato del gruppo
Equitalia assume le funzioni di liquidatore
delle società del gruppo medesimo, man-
tenendo la retribuzione già percepita,
senza nuovi compensi per l’attività di
liquidatore.
ART. 4.
1. Con apposito decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentita la regione
Sicilia, da emanare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le competenze e le attività
della società Riscossione Sicilia Spa da attri-
buire alla Direzione centrale riscossione del-
l’Agenzia delle entrate – Direzione centrale
della riscossione.
2. Il decreto di cui al comma 1 prevede,
altresì, il contingente di personale della
società Riscossione Sicilia Spa da trasfe-
rire alla Direzione centrale riscossione
dell’Agenzia delle entrate in base alle com-
petenze e alle attività attribuite alla stessa
Direzione ai sensi del medesimo decreto.
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2480
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
6. ART. 5.
1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno
del reddito, dell’occupazione e della ricon-
versione e riqualificazione professionale
del personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali e degli altri
enti pubblici, di seguito denominato
« Fondo », disciplinato dal regolamento, di
cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 24 novembre 2003,
n. 375, scade il 28 gennaio 2019 ed è
liquidato secondo la procedura prevista
dall’articolo 6, commi 9, 10 e 11, del
medesimo regolamento.
2. Resta a carico del Fondo, per un
periodo massimo di sessanta mesi, a de-
correre dalla data di entrata in vigore
dalla presente legge, il personale delle
società indicate all’articolo 2, comma 1,
della medesima legge che, alla data del 30
novembre 2014 risulta in esubero ai sensi
dell’articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 24 novembre 2003, n. 375.
3. Il personale di cui al comma 2 non
può essere trasferito.
4. Entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo
provvede ad apportare le modifiche ne-
cessarie all’articolo 14 del regolamento di
cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 24 novembre 2003,
n. 375, al fine di adeguarlo a quanto
disposto dal presente articolo.
ART. 6.
1. Il personale trasferito alla Direzione
centrale riscossione dell’Agenzia delle en-
trate può essere distaccato, previo con-
senso degli interessati, presso gli enti ter-
ritoriali che ne facciano richiesta. In caso
di distacco, gli enti beneficiari della pre-
stazione devono sostenere tutti gli obblighi
retributivi, contributivi e assicurativi rela-
tivi al personale distaccato.
2. Il periodo di distacco concesso ai
sensi del comma 1 non può essere supe-
riore a ventiquattro mesi, rinnovabile per
una sola volta.
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 2480
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
7. ART. 7.
1. Le comunicazioni di inesigibilità re-
lative a quote affidate in riscossione alle
società del Gruppo Equitalia dal 1o
gen-
naio 2000 al 31 dicembre 2013, anche
trasmesse da soggetti creditori che hanno
cessato o cessano di avvalersi delle stesse
società, sono presentate, per i ruoli con-
segnati nell’anno 2013, entro il 31 dicem-
bre 2016 e per quelli consegnati negli anni
precedenti, per singole annualità di con-
segna partendo dalla più recente, entro il
31 dicembre di ciascun anno successivo al
2016.
2. Entro il 30 giugno 2015, con rego-
lamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, previo
parere delle competenti Commissioni par-
lamentari, il Governo adotta norme fina-
lizzate alla revisione del procedimento di
discarico per inesigibilità previsto dagli
articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e successive modifi-
cazioni, da applicare anche ai fini del-
l’esame delle comunicazioni di cui al
comma 1 del presente articolo. Le Com-
missioni parlamentari si esprimono entro
trenta giorni dalla data di assegnazione
dello schema di regolamento. Decorso tale
termine il regolamento è emanato anche
in mancanza del parere ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ART. 8.
1. Le procedure di recupero coattivo.
continuano ad essere svolte secondo le
disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
2. Le spese sostenute per le azioni
cautelari e conservative, nonché per ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie
a tutela del creditore, esperite ai sensi
dell’articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, non
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 2480
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
8. comprese nella tabella di cui al decreto
direttoriale del Ministero delle finanze 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, sono
poste a carico:
a) dell’ente creditore se il carico af-
fidato in riscossione è annullato a seguito
del provvedimento di sgravio o se è ine-
sigibile;
b) del debitore negli altri casi nei casi
non previsti dalla lettera a).
ART. 9.
1. I costi per il funzionamento della
Direzione centrale riscossione dell’Agenzia
delle entrate sono coperti:
a) con il 4 per cento del riscosso a
carico:
1) dell’ente impositore se il paga-
mento avviene entro centoventi giorni
dalla notificazione della cartella di paga-
mento, dell’avviso esecutivo dell’Agenzia
delle entrate o dell’avviso di addebito del-
l’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale;
2) del contribuente dopo il termine
di cui al numero 1);
b) con gli interessi di mora e di
maggiore rateazione, maturati sulle partite
iscritte a ruolo dell’Agenzia delle entrate;
c) con le spese tabellari e a piè di
lista, determinate ai sensi della normativa
vigente;
d) con i rimborsi relativi alla riscos-
sione effettuata per conto degli enti ter-
ritoriali che ne hanno fatto richiesta, come
indicato nella convenzione di cui all’arti-
colo 1, comma 2.
2. Gli eventuali disavanzi o avanzi di
gestione della Direzione generale riscos-
sione dell’Agenzia delle entrate sono posti
a carico o versati in favore del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 2480
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
9. ART. 10.
1. La notificazione degli atti successivi
alla cartella di pagamento, anche diversi
da quelli relativi al procedimento di espro-
priazione, compresi quelli attinenti alle
azioni previste dall’articolo 8, comma 2,
della presente legge può essere effettuata a
mezzo posta elettronica certificata ai sensi
dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni.
2. Nel caso in cui più società abbiano
comunicato al registro delle imprese lo
stesso indirizzo di posta elettronica certi-
ficata, la notificazione della cartella di
pagamento e degli atti di cui al comma 1
del presente articolo effettuata nei loro
confronti a tale indirizzo, non integra
violazione dell’articolo 35 del decreto le-
gislativo 13 aprile 1999, n. 112, né costi-
tuisce inosservanza delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
ART. 11.
1. La notificazione degli atti della ri-
scossione deve essere eseguita presso il
domicilio fiscale individuato ai sensi del-
l’articolo 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni. L’even-
tuale elezione di domicilio e successive
variazioni e modificazioni sono effettuate
ai sensi dell’articolo 60 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, e successive modificazioni.
2. La mancata comunicazione all’Agen-
zia delle entrate della eventuale varia-
zione determina l’inopponibilità del
nuovo indirizzo per gli atti notificati al
precedente.
3. La variazione decorre dal 31o
giorno
dalla ricezione da parte dell’Agenzia delle
entrate.
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 2480
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
10. ART. 12.
1. La validità della notificazione per gli
avvisi di intimazione emessi dal 1o
dicem-
bre 2014, o notificati dalla medesima data,
è estesa da centottanta giorni a trecento-
sessanta giorni.
ART. 13.
1. Al pagamento in contanti effettuato
presso gli sportelli della Direzione centrale
riscossione dell’Agenzia delle entrate si
applicano le disposizioni urgenti in mate-
ria, del pagamento effettuato all’ufficiale
della riscossione in attività esecutiva.
ART. 14.
1. Dopo il comma 14 dell’articolo 24
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
« 14-bis. Le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decor-
renze vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto continuano al-
tresì ad applicarsi ai dipendenti della so-
cietà Equitalia Spa e delle società parteci-
pate Equitalia nord Spa, Equitalia centro
Spa, Equitalia sud Spa ed Equitalia giusti-
zia Spa che, alla data di istituzione della
Direzione centrale riscossione dell’Agenzia
delle entrate, risultino in esubero ai sensi
dell’articolo 8 del regolamento di cui al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
24 novembre 2003, n. 375. In tale caso, gli
interessati restano a carico del Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito del-
l’occupazione e della riconversione e riqua-
lificazione professionale del personale ad-
detto al servizio della riscossione dei tributi
erariali e degli altri enti pubblici fino al
compimento almeno del sessantesimo anno
di età, ancorché maturino prima del compi-
mento di tale età i requisiti per l’accesso al
pensionamento previsti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto ».
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 2480
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