Contesto normativo ed operative per le procedure di collaudo "chiavi in mano" che, quindi, prevedono aoltre all'isntallazione di una più tecnologie biomediche anche una quota parte significativa di lavori impiantistici e strutturali.
Presentazione in occasione del convegno regionale AIIC - Campania del 06/11/2014
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Simone Chiarelli
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta aperta (prima prova dei concorsi): redazione guidata di prova d’esame mediante la compilazione, individuazione dei contenuti essenziali e dello schema/traccia da seguire (parte 1)
Sicilia: spunta una tangente di 38 milioni per i termovalorizzatori (mai costruiti)
Per entrare nell'affare dei termovalorizzatori bisognava pagare: «Non possiamo escludere azioni di corruzione ed eventi penalmente rilevanti nell'ambito delle trattative connesse ai progetti siciliani». A lanciare l'allarme era stata la società di revisione Ernst & Young al termine di un audit che le era stato commissionato da Gea, il colosso tedesco quotato in Borsa che avrebbe dovuto fornire chiavi in mano, con l'italiana Pianimpianti, tre dei quattro maxi-inceneritori che avrebbero dovuto produrre elettricità bruciando rifiuti.
ECOMAFIE - Ha trovato invece riscontro la segnalazione di Roberto Scarpinato, oggi procuratore generale, che alla Commissione sulle ecomafie parlò di una cordata di politici, imprenditori, mafiosi e professionisti per gli appalti della discarica di Bellolampo. Il contesto è stato ricostruito attraverso indagini mirate. Più complesso il contenzioso scaturito dalla gara per Bellolampo prima annullata, poi di nuovo bandita e vinta da un consorzio di imprese che fanno capo alla Falck. La stessa Falck ha fatto ricorso contestando un onere improprio: il giudizio è in fase di appello dopo una sentenza negativa del Tar. Altri giudizi non ancora definiti riguardano altri aspetti del contenzioso amministrativo.
L'audizione di Scarpinato. Il 12 ottobre 2007 il magistrato che aveva collaborato con Falcone e Borsellino partecipò a un'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie, presieduta da Gaetano Pecorella. In quella sede lanciò l'allarme sull'impianto che Pea avrebbe dovuto realizzare a Bellolampo: osservò «come l'organizzazione mafiosa fosse incisivamente intervenuta per acquisire il controllo economico dell'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti urbani in tutta la Sicilia» e denunciò la «cooperazione di mafiosi, politici, professionisti e imprenditori anche non siciliani, finalizzata ad aggiudicarsi il monopolio degli appalti della discarica di Bellolampo per la progettazione e la realizzazione di un inceneritore».
Scarpinato continuò ad indagare finché non lasciò Palermo per assumere l'incarico di procuratore generale a Caltanissetta. Cosa accadde dopo la sua uscita?
CONTINUA SU……..
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/termovalorizzatori-in-sicilia-gli.html
Contesto normativo ed operative per le procedure di collaudo "chiavi in mano" che, quindi, prevedono aoltre all'isntallazione di una più tecnologie biomediche anche una quota parte significativa di lavori impiantistici e strutturali.
Presentazione in occasione del convegno regionale AIIC - Campania del 06/11/2014
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Simone Chiarelli
Lezione n. 01 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta aperta (prima prova dei concorsi): redazione guidata di prova d’esame mediante la compilazione, individuazione dei contenuti essenziali e dello schema/traccia da seguire (parte 1)
Sicilia: spunta una tangente di 38 milioni per i termovalorizzatori (mai costruiti)
Per entrare nell'affare dei termovalorizzatori bisognava pagare: «Non possiamo escludere azioni di corruzione ed eventi penalmente rilevanti nell'ambito delle trattative connesse ai progetti siciliani». A lanciare l'allarme era stata la società di revisione Ernst & Young al termine di un audit che le era stato commissionato da Gea, il colosso tedesco quotato in Borsa che avrebbe dovuto fornire chiavi in mano, con l'italiana Pianimpianti, tre dei quattro maxi-inceneritori che avrebbero dovuto produrre elettricità bruciando rifiuti.
ECOMAFIE - Ha trovato invece riscontro la segnalazione di Roberto Scarpinato, oggi procuratore generale, che alla Commissione sulle ecomafie parlò di una cordata di politici, imprenditori, mafiosi e professionisti per gli appalti della discarica di Bellolampo. Il contesto è stato ricostruito attraverso indagini mirate. Più complesso il contenzioso scaturito dalla gara per Bellolampo prima annullata, poi di nuovo bandita e vinta da un consorzio di imprese che fanno capo alla Falck. La stessa Falck ha fatto ricorso contestando un onere improprio: il giudizio è in fase di appello dopo una sentenza negativa del Tar. Altri giudizi non ancora definiti riguardano altri aspetti del contenzioso amministrativo.
L'audizione di Scarpinato. Il 12 ottobre 2007 il magistrato che aveva collaborato con Falcone e Borsellino partecipò a un'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie, presieduta da Gaetano Pecorella. In quella sede lanciò l'allarme sull'impianto che Pea avrebbe dovuto realizzare a Bellolampo: osservò «come l'organizzazione mafiosa fosse incisivamente intervenuta per acquisire il controllo economico dell'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti urbani in tutta la Sicilia» e denunciò la «cooperazione di mafiosi, politici, professionisti e imprenditori anche non siciliani, finalizzata ad aggiudicarsi il monopolio degli appalti della discarica di Bellolampo per la progettazione e la realizzazione di un inceneritore».
Scarpinato continuò ad indagare finché non lasciò Palermo per assumere l'incarico di procuratore generale a Caltanissetta. Cosa accadde dopo la sua uscita?
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http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/termovalorizzatori-in-sicilia-gli.html
INOLTRE, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI CUI ALL’ART. 143 CO. 5 D.LGS. 267/00, SI SOTTOPONE ALL’ATTENZIONE LA FIGURA DELL’ARCH.”OMISSIS”, RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE -SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI, GIA’ RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA (FINO AL 22/3/2011).
Non si ritiene, del resto, plausibile che lo stesso Sindaco, nel corso di tutti gli anni in cui e’ stato coinvolto nella gestione del Comune di Isola delle Femmine - prima da Vice Sindaco rispetto al suo amico-nemico “Omissis” e da otto anni da titolare dell’Ente - non si sia mai accorto delle modalita’ con le quali venivano aggiudicati gli appalti per la realizzazione di’ opere pubbliche o delle distorsioni che venivano poste in essere in occasione del rilascio di concessioni edilizie, specialmente in un territorio cosi’ martoriato dalla speculazione urbanistica quale quello isolano, ovvero che non abbia mai posto in essere alcuna attivita’ concreta per affidare la gestione del patrimonio e delle finanze comunali a funzionari di spessore, in grado di operare un efficace azione di risanamento della disastrosa situazione delle casse comunali. Conclusivamente, ritiene lo scrivente che, alla luce di quanto riscontrato e rassegnato, sussistano quei concreti, univoci e rilevanti elementi, di cui alI’art 143 co.1 del d.lgs. 267/2000, che comprovano la presenza di forme di condizionamento da parte della criminalita’ organizzata mafiosa, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volonta’ degli organi elettivi e di quelli amministrativi e di compromettere il buon andamento e l’imparzialita’ dell’Amministrazione comunale di Isola delle Femmine ed anche il regolare funzionamento dei servizi a essa affidati.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine e nomina della commissione straordinaria. (12A12433)
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
2. Definizione: art. 152, commi 1, 2, 3.
• comma 3: “L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite
all’esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni da parte del Responsabile del
procedimento ovvero del Direttore dei lavori”.
• comma 1: “Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei
lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la
regolarità dei lavori, fissa l’ordine da eseguirsi nella loro esecuzione, quando
questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza
di lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento
delle lavorazioni.”
• comma 2: “Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal
Responsabile del Procedimento al Direttore lavori resta di competenza di
quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto”.
alessandro trevisanello
3. Interpretazione dell’art. 152
Gli ordini di servizio
sono
quindi sostanzialmente
di due tipi,
distinzione assolutamente rilevante:
Ordini di servizio del RUP al D.L.:
(allegato 3.1)
attraverso le disposizioni al D.L.,
il RUP esercita,
nell’ambito delle proprie funzioni,
il controllo sugli aspetti
di ordine contrattuale dell’appalto.
Ordini di servizio del D.L. all’App.:
(allegato 3.2)
attraverso le disposizioni all’Impresa
il D.L. esercita
il controllo sugli aspetti
tecnici ed economici dell’appalto,
garantendo la regolarità dei lavori.
alessandro trevisanello
4. Il Direttore dei lavori
L’organo tecnico
• Il Direttore dei lavori interviene quindi
limitatamente sul controllo tecnico ed
“economico”.
termine da intendersi come “contabile” più
che economico in senso generale, ossia
nell’accezione riportata all’art. 147:
“..Per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
di ogni singolo intervento le stazioni
appaltanti istituiscono un ufficio di direzione
lavori..”.
• Deve quindi verificare esclusivamente che i
lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformità del progetto e del contratto (art.
148) ma non può impartire pertanto
disposizioni che determinino variazioni ai
contenuti del contratto che spettano
esclusivamente, a seconda dei casi, al RUP
od all’Ente Appaltante.
L’Ente Appaltante/RUP
L’organo negoziale
• Il RUP e l’Ente Appaltante intervengono
invece sul controllo degli aspetti che
assumono valenza contrattuale o che
comunque possono comportare
modifiche alle clausole contrattuali.
• Queste attività sono dunque in capo
esclusivamente al Responsabile del
Procedimento, nell’ambito e nei limiti delle
proprie funzioni, ed alla Stazione
Appaltante, organi appunto negoziali i quali,
a loro volta, ai sensi del comma 2,
demandano al Direttore dei lavori la
competenza in merito agli aspetti tecnici ed
economici (contabili).
• Il compito del Direttore lavori è quello
pertanto di interpretare il progetto in fase di
realizzazione apportando esclusivamente
lievi e limitati adattamenti (agli “aspetti di
dettaglio” che non sono considerati infatti
varianti) ma non può ad esempio ordinare
una variante senza il benestare della
Stazione Appaltante; quaora l’Appaltatore
eseguisse, su ordine del Direttore lavori,
una variante, in assenza del parere positivo
degli organi competenti, se ne assume
direttamente la responsabilità.
alessandro trevisanello
5. • L’ordine impartito deve essere descritto possibilmente in modo sintetico ma preciso
ed esaustivo; le motivazioni devono essere chiaramente espresse e documentate.
Non deve dare adito a fraintendimenti.
• L’ordine di servizio è datato e numerato progressivamente.
• L’ordine di servizio è redatto in due copie. L’Appaltatore restituisce firmata una copia
per avvenuta conoscenza.
• Gli ordini di servizio impartiti dal Direttore lavori devono essere sempre vistati dal
Responsabile del Procedimento.
• L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
come confermato all’art. 191”…L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili…”.
• L’Appaltatore ha però la facoltà, al fine di tutelare i propri interessi, di sottoscrivere
l’ordine di servizio con riserva.
• In ogni caso, a pena di decadenza, qualora abbia firmato l’ordine di servizio con
riserva, la riserva stessa deve essere iscritta nel registro di contabilità all’atto della
firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto della riserva stessa.
alessandro trevisanello
6. • L’ordine impartito deve essere descritto possibilmente in modo sintetico ma preciso
ed esaustivo; le motivazioni devono essere chiaramente espresse e documentate.
Non deve dare adito a fraintendimenti.
• L’ordine di servizio è datato e numerato progressivamente.
• L’ordine di servizio è redatto in due copie. L’Appaltatore restituisce firmata una copia
per avvenuta conoscenza.
• Gli ordini di servizio impartiti dal Direttore lavori devono essere sempre vistati dal
Responsabile del Procedimento.
• L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
come confermato all’art. 191”…L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili…”.
• L’Appaltatore ha però la facoltà, al fine di tutelare i propri interessi, di sottoscrivere
l’ordine di servizio con riserva.
• In ogni caso, a pena di decadenza, qualora abbia firmato l’ordine di servizio con
riserva, la riserva stessa deve essere iscritta nel registro di contabilità all’atto della
firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto della riserva stessa.
alessandro trevisanello