Contesto normativo ed operative per le procedure di collaudo "chiavi in mano" che, quindi, prevedono aoltre all'isntallazione di una più tecnologie biomediche anche una quota parte significativa di lavori impiantistici e strutturali.
Presentazione in occasione del convegno regionale AIIC - Campania del 06/11/2014
Contesto normativo ed operative per le procedure di collaudo "chiavi in mano" che, quindi, prevedono aoltre all'isntallazione di una più tecnologie biomediche anche una quota parte significativa di lavori impiantistici e strutturali.
Presentazione in occasione del convegno regionale AIIC - Campania del 06/11/2014
PMexpo 2019 | Gennaro Di Bonito, IIl supporto al RUP quale efficace volano di...PMexpo
IT Italiano
Con l’aggiornamento del nuovo Codice dei contratti pubblici dovuto al D.lgs.56/2017 e s.m.i., e la nuova versione delle Linee guida n°3 del 2017 di attuazione dell’articolo 31 del nuovo codice appalti sulla nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, si vogliono trarre possibili orizzonti di applicazione per il project management nella gestione dei contratti pubblici in Italia per renderne concreta ed efficace la sua azione anche attraverso l’utilizzo di specifiche figure quali il supporto al RUP.
Gestire la continuità del servizio e il cantiere in strutture ospedaliere fun...Davide Truffo
21 maggio 2008
CONVEGNO AICARR SANITA'
Gli interventi di riqualificazione:
gestire la continuità del servizio e il cantiere in strutture funzionanti.
• Ruolo dell’installatore oggi;
• Appalto e requisiti dell'installatore;
• Responsabilit e garanzie;
• Metodi per favorire la continuit del servizio;
• Conclusioni.
Gestire la continuità del servizio e il cantiere in strutture ospedaliere funzionanti.
Parcheggio Multilivello a NETTUNO (Piazzale Berlinguer) – Documentazione (fon...nettuno5stelle
Parcheggio Multilivello – BANDO DI GARA - Finanza di progetto – seconda fase – Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione finanziaria, economica e funzionale di un parcheggio pluripiano interrato e del sovrastante spazio urbano - Piazzale Berlinguer – Nettuno
Circolare chiarimenti Durc ministero del lavoro 36/2013
2 la consegna dei lavori
1. La consegna dei lavoriLa consegna dei lavori
Art. n.153 – 154 – 155 – 156 – 157 del DPR 207/2010Art. n.153 – 154 – 155 – 156 – 157 del DPR 207/2010
alessandro trevisanello
La partenza delle attività di cantiere
2. Cosa si intende per processo verbale di consegna dei lavori?
E’ l’atto attraverso il quale
il Direttore dei Lavori
attesta lo stato delle aree
oggetto dell’intervento.
Riveste una importanza
fondamentale
per lo sviluppo dei lavori
in quanto:
con tale procedura il D.L..
è chiamato ad accertare l’assenza
di impedimenti
all’avvio delle lavorazioni
previste nell’appalto,
costituendo pertanto
un atto di grande responsabilità.
costituisce una dichiarazione
ufficiale di
conformità dei luoghi alle previsioni
del progetto e dell’appalto,
dalla quale possono
dipendere rilevanti e pesanti
sviluppi nella conduzione dei
lavori. (eventuali riserve)
“La consegna dei lavori deve
risultare da verbale redatto
in contraddittorio con l’esecutore;
il verbale è predisposto ai sensi
dell’art. 154 e dalla data
di tale verbale decorre
il termine utile per il compimento
dell’opera o dei lavori.
(art. 153 comma 6).
alessandro trevisanello
3. Responsabilità del Direttore dei Lavori
• “Il Direttore dei Lavori è
responsabile della corrispondenza
del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi”.
(art. 155 comma 1).
• “Se sono riscontrate differenze fra
le condizioni locali ed il progetto
esecutivo non si procede alla
consegna ed il direttore dei lavori
ne riferisce immediatamente al
responsabile del procedimento,
indicando le cause e l'importanza
delle differenze riscontrate rispetto
agli accertamenti effettuati in sede
di redazione del progetto
esecutivo e delle successive
verifiche e proponendo i
provvedimenti da adottare.”.
(art. 155 comma 2).
Il verbale di consegna dei lavori pertanto non è
solo un atto pubblico, come tutti gli altri
documenti contabili dell’appalto, ma anche un
atto amministrativo di cui risponde direttamente il
Direttore dei Lavori in sede amministrativa.
Il Regolamento definisce dettagliatamente le
procedure per l’espletamento della consegna dei
lavori. Tali procedure, attuate in modo corretto,
definiscono gli ambiti e le modalità con le quali il
Direttore dei Lavori deve agire in questa fase
delicata dell’appalto tenendo presente comunque
che la norma mette a disposizione idonee forme
di tutela nei confronti dell’Amministrazione nel
caso in cui dovessero manifestarsi difficoltà
impreviste in sede di consegna dei lavori, prima
fra tutte la possibilità di sospendere la consegna
stessa.
La norma, se correttamente applicata, è
pertanto ampiamente rivolta alla tutela del
Committente.
alessandro trevisanello
4. Infatti bisogna sottolineare che:
• in assenza della formale consegna delle aree, il contratto stipulato
rimane, dal punto vista giuridico, un contratto senza obbligazione
nei confronti dell’Appaltatore il quale insisterà, proprio per dare
esecutività al contratto, nel ricevere in consegna le aree ma le sue
richieste non potranno mai assumere il carattere di perentorietà;
• l’eventuale ritardo da parte dell’Amministrazione nella consegna
delle aree comporta effettivamente dei rischi limitati per
l’Amministrazione. Pertanto, nel caso in cui il Direttore dei Lavori
dovesse riscontrare, durante la consegna delle aree, effettive
problematiche che potrebbero compromettere il regolare avvio delle
lavorazioni ha il dovere e la facoltà di sospendere la consegna.
alessandro trevisanello
5. Il programma esecutivo di dettaglio
art. 43 , comma 10 del Regolamento
• “Il Capitolato Speciale di Appalto prescrive
l’obbligo per l’esecutore di presentare,
prima dell’inizio dei lavori, un programma
esecutivo di dettaglio, anche indipendente
dal cronoprogramma di cui all’art. 40,
comma 1, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l’ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell’avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. E’ in facoltà prescrivere, in sede
di capitolato speciale di appalto, eventuali
scadenze differenziate di varie lavorazioni in
relazione a determinate esigenze”.
• Questo significa che il Direttore dei lavori, prima
della consegna formale dei lavori, ha l’obbligo di
richiedere il programma esecutivo di
dettaglio, redatto secondo le modalità e
contenuti riportati nel Capitolato Speciale di
Appalto.
• Tale programma potrà essere strutturato
secondo uno sviluppo operativo valutato in
modo indipendente da parte dell’esecutore e
potrà pertanto presentarsi diverso del tutto o in
parte rispetto al programma dei lavori allegato al
progetto esecutivo di cui all’art. 40, comma 1.
• Ai sensi dell’art. 40, comma 1 infatti il
cronoprogramma del progetto esecutivo “..è
redatto al fine di stabilire in via convenzionale,
nel caso di lavori compensato a prezzo chiuso,
l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno
intero decorrente dalla data della consegna,
nonché ai fini di quanto previsto dall’art. 171,
comma 12….”
• Il programma esecutivo di dettaglio verrà
richiamato nel verbale ci consegna dei lavori ai
sensi dei commi 3 e 7 dell’art. 154.
alessandro trevisanello
6. Attività preliminari del Direttore dei Lavori
alessandro trevisanello
Una volta conseguito l’incarico
e prima dell’inizio dei lavori
i primi atti ufficiali del D.L.
risultano essere pertanto
i seguenti:
Emissione dell’
Attestazione di fattibilità
dell’ intervento
(destinatario: il RUP)
(allegato 1.1)
Richiesta del cronoprogramma
esecutivo di dettaglio
(destinatario: l’Appaltatore)
(allegato 2.1)
Convocazione
alla consegna dei lavori
(destinatario: l’Appaltatore)
(allegato 2.2)
7. Le modalità di consegna dei lavori
Si distinguono, a seconda dei casi e delle problematicità, tre diverse
modalità per la consegna dei lavori ed in particolare:
• Consegna dei lavori “tipo” (allegato 2.3)
• Consegna dei lavori in via di urgenza (allegato 2.4)
• Consegna dei lavori parziale (allegato 2.5)
• Tempistica per la stipula del contratto
(art.11, comma 9 del Dlgs. 163/2006)
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo
entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire ovvero
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’esecutore. Se la stipulazione del
contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non
spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di
lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per le opere provvisionali.
alessandro trevisanello
8. Consegna dei lavori “tipo”
MODALITA’
– Una volta stipulato il contratto il Responsabile del Procedimento, mediante
richiesta scritta, ordina al Direttore dei Lavori di procedere alla consegna degli
stessi che deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.
– Il direttore dei lavori comunica per iscritto all’esecutore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo
nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della
stazione appaltante.
– Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa
una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella
della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine
assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione. (definitiva; questo infatti è l’unico caso in
cui la cauzione definitiva assume valenza di penale);
– La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
l’esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell’articolo 154 e dalla data di tale
verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
alessandro trevisanello
9. CONTENUTI
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
• le condizioni e le circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di
sagome e capisaldi;
• le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche
concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi
d’opera per l’esecuzione dei lavori; 91/182
• la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da
persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire
l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
– Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi.
– Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei
lavori e dall' esecutore.
– Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo
richieda.
alessandro trevisanello
10. Consegna dei lavori in via di urgenza
– Ai sensi dell’art. 11, comma 9 del Dlgs. n. 163/2006, nel caso in cui ricorrano,
nell’interesse dell’Amministrazione, eventi particolari che, accertati e motivati dal
responsabile del procedimento, necessitino l’immediato avvio delle lavorazioni, è
possibile procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza in pendenza della
stipula del contratto;
– In questo caso, dopo l’aggiudicazione definitiva, il Responsabile del
Procedimento, mediante richiesta scritta, ordina al Direttore dei Lavori di
procedere alla consegna degli stessi specificandone e motivandone il carattere
di urgenza.
– Le altre procedure sono del tutto identiche a quelle della consegna dei lavori
“tipo”
– L’unica differenza riguarda il fatto che, ai sensi dell’art. 154, comma 3 il direttore
dei lavori, in fase di redazione del processo verbale di consegna, deve indicare,
proprio per il fatto che il contratto non è ancora stipulato, a quali materiali
l’esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato dall’Appaltatore. Ad
intervenuta stipula del contratto il direttore lavori revoca le eventuali limitazioni.
– Ai sensi dell’art. 153, comma 4, nell’ipotesi di mancata stipula del contratto, il
direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall’esecutore per rimborsare le relative spese.
alessandro trevisanello
11. Consegna dei lavori parziale
– Il Capitolato Speciale di Appalto dispone che la consegna dei lavori possa
farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura
o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda (art. 154, comma 6).
– In caso di consegna parziale, a causa di temporanea indisponibilità delle aree
e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili (art. 154, comma 7 ).
– L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale, ai sensi dell’art. 154, dall’ultimo dei verbali di consegna. (art. 159,
comma 11).
– Pertanto la cosa importante è, nel caso ricorressero nell’appalto le
condizioni di cui sopra, prevedere nel Capitolato Speciale di Appalto
tale possibilità.
alessandro trevisanello
12. Ritardo nella consegna dei lavori (art. 153, commi 8 e 9).
alessandro trevisanello
L’esecutore può chiedere di
recedere dal contratto
qualora la consegna avvenga
in ritardo per fatto o colpa
della stazione appaltante ossia:
decorsi inutilmente
45 giorni
dalla stipula del contratto
decorsi inutilmente
60 giorni
dalla sospensione della prima consegna
(di cui al comma 10)
per cause non di forza maggiore
La valutazione della richiesta di rescissione del contratto spetta alla stazione appaltante
13. Il ritardo della consegna dei lavori
è inferiore
alla metà del termine
utile contrattuale e comunque
inferiore a 6 mesi complessivi.
La stazione appaltante
non accoglie
l’istanza di recesso
e procede, seppur tardivamente,
alla consegna dei lavori
La stazione appaltante
accoglie
l’istanza di recesso
e pertanto non consegna più le aree
l’esecutore ha diritto
al rimborso delle sole spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute ma
comunque in misura non superiore
ai limiti indicati all’art. 157 ed in particolare:
l’esecutore ha diritto
al risarcimento dei danni
dipendenti dal ritardo ed in particolare:
rimborso spese contrattuali ai sensi dell’art. 139 ossia:
le spese di bollo e di registro, della copia del contratto e
dei documenti e disegni di progetto;
qualsiasi altra spesa di bollo inerente
altri atti occorrenti per la conduzione dell’appalto
emessi dalla data della stipula del contratto alla
data dell’accoglimento dell’istanza di recesso
altre spese effettivamente sostenute e documentate
in misura comunque non superiore
alle seguenti percentuali
calcolate sull’importo netto dell’appalto:
1,00 % per la parte dell’importo fino a 258.000,00 euro
0.50 % per l’eccedenza fino a 1.549.000,00 euro
0.20 % per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro
interesse legale calcolato sull’importo
corrispondente alla produzione media
giornaliera prevista dal programma
di esecuzione dei lavori nel periodo
di ritardo, calcolato dal giorno di
notifica dell’istanza di recesso fino
alla data di effettiva consegna dei lavori..
La richiesta di pagamento degli importi,
debitamente quantificata e documentata,
deve essere inoltrata, a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata,
a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale
di consegna dei lavori e da confermare,
debitamente quantificata,
nel registro di contabilità con le modalità di cui all’art. 190
alessandro trevisanello
CASO A
Oltre a queste somme espressamente previste nessunnessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.
14. Il ritardo della consegna dei lavori
è superiore
alla metà del termine
utile contrattuale e comunque
superiore a 6 mesi complessivi.
La stazione appaltante
è obbligata ad accogliere
l’istanza di recesso
e pertanto non consegna più le aree
Nessuna altra possibilità
l’esecutore ha diritto
al rimborso delle sole spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute ma
comunque in misura non superiore
ai limiti indicati all’art. 157 ed in particolare:
rimborso spese contrattuali ai sensi dell’art. 139 ossia:
le spese di bollo e di registro, della copia del contratto e
dei documenti e disegni di progetto;
qualsiasi altra spesa di bollo inerente
altri atti occorrenti per la conduzione dell’appalto
emessi dalla data della stipula del contratto alla
data dell’accoglimento dell’istanza di recesso
altre spese effettivamente sostenute e documentate
in misura comunque non superiore
alle seguenti percentuali
calcolate sull’importo netto dell’appalto:
1,00 % per la parte dell’importo fino a 258.000,00 euro
0.50 % per l’eccedenza fino a 1.549.000,00 euro
0.20 % per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro
La richiesta di pagamento degli importi,
debitamente quantificata e documentata,
deve essere inoltrata, a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso.
CASO B
alessandro trevisanello
Oltre a queste somme espressamente previste nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.
15. Considerazioni finali sulla ritardata consegna dei lavoriConsiderazioni finali sulla ritardata consegna dei lavori
l’eventuale ritardo dell’Amministrazione nella consegna dei lavori nonl’eventuale ritardo dell’Amministrazione nella consegna dei lavori non
comporta dei rischi effettivamente rilevanti, dal momento che i compensi edcomporta dei rischi effettivamente rilevanti, dal momento che i compensi ed
indennizzi spettanti all’esecutore risultano piuttosto modesti.indennizzi spettanti all’esecutore risultano piuttosto modesti.
pertanto, nel caso in cui venissero riscontrati dal direttore lavori, durante lepertanto, nel caso in cui venissero riscontrati dal direttore lavori, durante le
procedure di consegna, problemi o difformità tali da poter compromettere ilprocedure di consegna, problemi o difformità tali da poter compromettere il
regolare avvio delle lavorazioni risulta preferibileregolare avvio delle lavorazioni risulta preferibile interrompere e ritardare lainterrompere e ritardare la
consegna delle areeconsegna delle aree; infatti, in questo caso, l’unico diritto che ha; infatti, in questo caso, l’unico diritto che ha
l’Appaltatore è quello di presentarel’Appaltatore è quello di presentare istanza di recessoistanza di recesso; la risposta; la risposta
dell’Amministrazione potrà essere positiva o negativa ma in entrambi casi idell’Amministrazione potrà essere positiva o negativa ma in entrambi casi i
rimborsi spettanti all’appaltatore saranno comunque minimi.rimborsi spettanti all’appaltatore saranno comunque minimi.
L’Appaltatore quindi molto difficilmente presenterà istanza di recesso aL’Appaltatore quindi molto difficilmente presenterà istanza di recesso a
meno che non lo faccia appositamentemeno che non lo faccia appositamente in quanto non più convinto dellain quanto non più convinto della
propria offerta presentata.propria offerta presentata.
alessandro trevisanello