1. COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
n. 7 Del 13-02-2015
Oggetto: DISSERVIZI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO SORGENTE "ACQUA BONA"
DI PROPRIETÀ DI MOLISE ACQUE – AZIENDA SPECIALE REGIONALE – PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di Febbraio alle ore 09:30 e seguenti nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome Nome Carica Partecipazione
1 RUSSO CUSTODE Sindaco Presente
2 FOGLIETTA ANNA MARIA Vicesindaco Presente
3 BIELLO ALTIERO Assessore Assente
TOTALE PRESENTI: 2 – TOTALE ASSENTI: 1
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale avv. LUCIA GUGLIELMI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco RUSSO CUSTODE e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. (delibera, pagine interne)
2. LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che il Comune di Monteroduni è proprietario di alcune sorgenti utilizzate per l’erogazione del servizio
idrico dei centri abitati siti nel territorio comunale;
- che a servizio dell’utenza viene utilizzata anche la sorgente Acqua Bona di proprietà dell’Azienda Molise
Acque, già ERIM, S.p.A. (di seguito, per brevità, anche Molise Acque o Azienda);
PREMESSO che a causa di disservizi nella gestione della sorgente occorsi negli ultimi anni il servizio reso
all’utenza è stato più volte pregiudicato con gravi disagi alla collettività in quanto di fatto ha determinato la
totale inutilizzabilità, per i fini propri, della risorsa idrica fornita da Molise Acque;
EVIDENZIATO
- che questo Ente ha contestato più volte all’Azienda i disservizi nell'erogazione nonchè i disagi causati da
tali disservizi intimando alla stessa di rimuovere le cause;
- che l'Azienda medesima sollecitata ha applicato una parziale riduzione dell’importo corrispettivo a carico
di questo Ente per il consumo acqua anno 2012 pervenuto con relativo storno della corrispondente
fatturazione;
RILEVATO
- che il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 della Costituzione italiana, il quale nel sancire la tutela della
salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività obbliga concretamente lo Stato
a promuovere ogni iniziativa atta a garantire la migliore tutela possibile della salute pubblica in termini di
generalità e globalità e da questo la responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute e del Comune
diretto erogatore del servizio idrico;
- che, ai sensi di legge, il pagamento di un servizio, come quello relativo alla fornitura di acqua potabile, è
legato, indissolubilmente, alla concreta fruizione dello stesso;
- che, come detto, la fornitura di acqua eseguita da Molise Acque per il tramite della sorgente “Acqua
Bona” per alcuni mesi negli ultimi anni è stata totalmente inidonea all'uso proprio per come legalmente,
convenzionalmente e contrattualmente stabilito, per colpa e responsabilità esclusiva della predetta Azienda;
RILEVATO altresì
- che tale disservizio non può essere fatto gravare anche economicamente sui cittadini colpiti dal disagio;
- che, pertanto, si rende necessario operare un rimborso, a fronte del rappresentato disservizio occorso e da
imputare solo ed esclusivamente all’Azienda Molise Acque, agli utenti serviti dalla sorgente Acqua Bona,
pari complessivamente allo storno di fatturazione operato dall'Azienta per il periodo corrispondente al
disservizio;
- che tale rimborso venga suddiviso in forma proporzionale tra i singoli utenti serviti dalla sorgente Acqua
Bona sulla base dell'effettivo consumo registrato per il periodo corrispondente al disservizio;
- che, ciò detto, si ritiene di rimborsare l’importo complessivo stornato dall'Azienda per l'acqua attinta dalla
sorgente “Acqua Bona” come da fatturazione dell’Azienda, attesa, come detto, la totale inutilizzabilità, per i
fini propri, della risorsa idrica fornita da Molise Acque per alcuni mesi degli ultimi anni, per colpa e
responsabilità esclusiva della predetta Azienda;
RAVVISATA la necessità di intervenire con apposita direttiva al Responsabile del Servizio al fine di
applicare il rimborso contestualmente alla redazione del primo ruolo in scadenza;
3.
VISTI l’art. 32 Cost. e il D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, resi sulla
corrispondente proposta di deliberazione dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00 e riportati nel presente atto;
A VOTI favorevoli unanimi palesemente e legalmente espressi;
D E L I B E R A
PRENDERE ATTO dei disservizi nella gestione della sorgente Acquabona occorsi negli ultimi anni a
causa dei quali il servizio reso all’utenza è stato più volte pregiudicato con gravi disagi alla collettività in
quanto di fatto ha determinato la totale inutilizzabilità, per i fini propri, della risorsa idrica fornita da Molise
Acque per colpa e responsabilità esclusiva della predetta Azienda;
per l’effetto OPERARE un rimborso sull'importo versato dagli utenti serviti dalla sorgente Acqua Bona
pari complessivamente allo storno di fatturazione operato dall'Azienta per il periodo corrispondente al
disservizio;
DETERMINARE che il rimborso, come sopra definito, venga suddiviso in forma proporzionale tra i
singoli utenti serviti dalla sorgente Acqua Bona sulla base dell'effettivo consumo registrato per il periodo
corrispondente al disservizio;
DETERMINARE che tale rimborso dovrà essere attuato detraendo i corrispondenti importi nel primo
ruolo idrico in lavorazione;
DARE APPOSITA DIRETTIVA al Responsabile del Servizio affinché provveda all’adozione di tutti i
provvedimenti occorrenti all’esecuzione del presente deliberato;
DARE ATTO che il complessivo importo da rimborsare a causa dei disservizi innanzi detti, è bilanciato
con il corrispondente storno applicato all’Azienda Molise Acque per l’annullamento parziale della
fatturazione;
DICHIARARE con separata unanime favorevole votazione, data l’urgenza di provvedere all’adozione degli
atti consequenziali vista l’imminenza dell’elaborazione del ruolo idrico, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.
4. La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 D.
Lgs. n. 267/00) dal sottoscritto responsabile del servizio.
Monteroduni, lì 13-02-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. ITALIA BIELLO
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e, per l’assunzione dell’impegno di spesa, si
attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
Monteroduni, lì 13-02-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.TO CUSTODE RUSSO F.TO LUCIA GUGLIELMI
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ATTESTAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio on line del sito web comunale il 13-02-2015 e vi rimarrà per 15 gg
consecutivi.
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 13-02-2015 con lettera prot. N. 931 ai sensi dell’art. 125,
D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Monteroduni, lì 13-02-2015
IL SEGRETARIO
F.TO LUCIA GUGLIELMI
Attestazione valida esclusivamente per le copie.
Attesto che la presente copia è conforme all’originale.
Monteroduni, 13-02-2015
IL SEGRETARIO
LUCIA GUGLIELMI