Sentenza condanna acque reflue castellaneta 26 giugno 2016
1. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del
giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.8364/13 di R.G. avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione
ex r.d. 14.4.1910 n.639
tra
COMUNE DI CASTELLANETA, in persona del Sindaco pro tempore
(rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Pancallo, come da mandato a margine dell’atto di
citazione)
OPPONENTE
e
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Sivo ed Enzo D’Amato, come da mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera giuntale n.509/14)
OPPOSTA
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All’udienza del 16.2.16 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle
rassegnate nei loro atti di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio oppositivo ha ad oggetto l’ingiunzione di pagamento di Euro 2.175.352,57 emessa dalla
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Sentenza n. 1990/2016 pubbl. il 16/06/2016
RG n. 8364/2013
Repert. n. 2450/2016 del 16/06/2016
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Regione Puglia nei confronti del Comune di Castellaneta in virtù della determina regionale
n.587/AGR del 24.5.11, rettificata da quella n.119/AGR del 13.2.12, che ha ordinato il reintroito del
finanziamento concesso all’Ente civico ed il recupero della somma erogatagli.
Il Comune ha chiesto l’annullamento dell’impugnata ingiunzione deducendo che la Regione
cofinanziatrice non era abilitata a chiedere la restituzione dell’importo, stanziato per un’opera
regolarmente eseguita.
La Regione Puglia ha dedotto l’infondatezza dell’opposizione, ribadendo la legittimità della pretesa
restitutoria.
* * * * * * *
L’opposizione va rigettata.
Dagli atti e documenti di causa si evince pacificamente che:
a) il Comune di Castellaneta ha fruito di un contributo finanziario erogato per l’opera infrastrutturale
(impianto di affinamento ed attrezzamento per il riuso ai fini irrigui delle acque reflue provenienti dal
depuratore cittadino e per la ricarica artificiale della falda) rientrante dapprima nella misura d’intervento
del P.O.P. Puglia 1994/1999 e poi acquisita al programma POR Puglia 2000-2006;
b) l’impianto è stato realizzato e collaudato nel ’03 ma mai messo in esercizio dall’Ente attuatore, reo anche
di aver lasciato la struttura in stato di completo abbandono ed incuria, favorendo atti di vandalismo (stato
dei luoghi verificato dal personale ispettivo regionale nell’aprile ’10);
c) la Regione, dopo aver inutilmente sollecitato la controparte ad adottare le opportune misure di ripristino
ed attivazione dell’impianto, ha deciso il ritiro del beneficio per le riscontrate irregolarità ed ha disposto il
recupero forzoso della quota di finanziamento a suo carico.
Ciò posto, l’operato della Regione non può ritenersi arbitrario.
Il provvedimento di revoca della sovvenzione è logica conseguenza dello specifico comportamento
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Sentenza n. 1990/2016 pubbl. il 16/06/2016
RG n. 8364/2013
Repert. n. 2450/2016 del 16/06/2016
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antigiuridico del Comune, il quale ha violato obblighi (gestori) rivenienti dalla normativa, comunitaria e
nazionale, regolatrice del rapporto concessorio.
I fondi comunitari concessi per interventi di natura strutturale rientrano in un quadro di sostegno
adeguatamente pianificato con lo stato membro, le cui linee operative devono rispettare gli obiettivi
specifici dell’investimento.
In un quadro siffatto (v. i principi e le regole programmatiche stabilite dai vari regolamenti CEE n.2052/88,
n.4253/88 e n.1260/99, operanti ratione temporis), la destinazione di risorse pubbliche ad un progetto e ad
un’opera di riconosciuto interesse per la comunità postulano la realizzazione di una “infrastruttura”
funzionale ed efficiente, ergo operativa.
L’ente beneficiario finale del finanziamento (che copre gran parte dei costi dell’intervento) deve, pertanto,
assicurare che l’opus realizzato svolga l’attività o il servizio cui è preposto, in modo da rendere efficace e
proficuo l’intervento di matrice comunitaria.
In caso contrario, si perpetrerebbe un abuso o una negligenza, tale da giustificare il recupero dei fondi
“persi” (v. artt.23 e 24 del Reg. CEE n.2082/93, che ha modificato il Reg. 4253/88, nonché Reg. n.1681/94 e
Reg. n.1260/99 art.38 lett.g) e h).
La previsione di sistemi di valutazione e di controllo (non solo “ex ante” ma anche) “ex post” , di
competenza anche delle autorità a livello nazionale o regionale, risponde proprio all’esigenza di dare
coerente e completa attuazione al progettato investimento.
Gli Stati membri, invero, assumono la responsabilità primaria del controllo degli interventi in modo da
garantire che i fondi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana
gestione finanziaria.
Nelle specie, dunque, il corretto impiego delle risorse finanziate imponeva, da un lato, al Comune di
Castellaneta di rendere funzionante l’impianto di affinamento e di vigilare sul suo stato conservativo e,
dall’altro, alla Regione di controllarne l’operato e, in caso di palese violazione dei canoni di “buona
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Sentenza n. 1990/2016 pubbl. il 16/06/2016
RG n. 8364/2013
Repert. n. 2450/2016 del 16/06/2016
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amministrazione”, di sanzionare l’Ente inadempiente facendolo decadere dal contributo.
Tali prescrizioni operative sono conformi alla normativa di dettaglio disciplinante il rapporto concessorio in
esame.
La Legge regionale n.13 del 2000 (muovendosi in continuità con la Legge regionale n.3 del 1995) detta le
procedure di attuazione del POP 2000-2006 – nel cui ambito è stato acquisito l’intervento strutturale del
Comune di Castellaneta – prevedendo una costante attività di monitoraggio (art.14) e di controllo dell’iter
(art.16) da parte degli organismi incaricati, sino all’esercizio del potere di revoca del finanziamento ove
“venga accertato, in qualsiasi modo, il mancato rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali”
(art.35).
A ben vedere, quindi, il disciplinare del rapporto inter partes sull’utilizzo dei fondi POP Puglia 1994-1999
non limita gli obblighi e le responsabilità dell’Ente attuatore alla regolare e perfetta esecuzione dei lavori
appaltati nel momento in cui, richiamando per relationem le ulteriori prescrizioni legislative in materia e le
disposizioni impartite dalla CEE (art.12), riserva alla Regione il potere di revocare il finanziamento concesso
in caso di violazioni o negligenze in ordine a leggi, prescrizioni regolamentari ed amministrative “nonché
alle norme di buona amministrazione”, specificando ulteriormente che la revoca interverrà ove per
imperizia o altro comportamento il Comune di Castellaneta comprometta la “buona riuscita”
dell’intervento (art.11).
L’ampia latitudine della disposizione, inserita nel reticolato normativo (comunitario e nazionale) testè
esaminato, è tale da far rientrare nel meccanismo sanzionatorio anche l’ipotesi (verificatasi nel caso di
specie) di cattiva gestione dell’investimento “strutturale” per fatto imputabile al soggetto attuatore e
beneficiario del contributo.
Del resto, avalla tale interpretazione l’espressa previsione, tra i requisiti per fruire della sovvenzione (fatta
poi rientrare) nell’ambito del POR Puglia 2000-2006, dell’attestazione d’impegno da parte dell’Ente
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Sentenza n. 1990/2016 pubbl. il 16/06/2016
RG n. 8364/2013
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richiedente ad assumere in gestione l’intervento, a suo esclusivo carico e per un periodo non inferiore a
dieci anni dalla data del collaudo finale (v. disciplinare pubblicato sul B.U.R.P. n.30 suppl. del 16.2.01,
allegato in atti), onere che evidentemente interessava anche il Comune di Castellaneta in virtù della
Determina regionale n.194 del 22.3.02, che assoggettava il suo intervento strutturale alle stesse procedure
seguite per il POR dandone comunicazione all’ente civico.
Le risultanze di causa dimostrano che il Comune, dopo aver assicurato la corretta esecuzione dell’opera
irrigua, non si è peritato di garantirne la vigilanza e, soprattutto, l’effettivo e corretto funzionamento,
eludendo in tal modo prescrizioni e finalità sottese al cospicuo investimento pubblico.
La colpevole omissione del Comune, reiterata anche dopo le verifiche in loco compiute dagli ispettori
regionali, integra un inadempimento ad obblighi cui la legge e le disposizioni provvedimentali vigenti
condizionavano la permanenza del beneficio.
La Regione Puglia ha, a ragion veduta, esercitato la facoltà di revoca e, dunque, ha legittimamente preteso
di ripetere, come indebito, quanto a suo tempo erogato al Comune.
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Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l’opposizione proposta dal Comune di Castellaneta, in quanto infondata;
- condanna l’opponente a rifondere alla Regione Puglia, come rappresentata, le competenze di lite, che
liquida in Euro 10.296,00 oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 6.6.2016. IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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