Presentazione a supporto dell'intervento di Dante Cidaria - Comitato Igiene Industriale Federchimica - al convegno "La nuova UNI EN 689 sulle strategie di valutazione della conformità ai limiti di esposizione e
la UNI/TS 11710 sulle cappe di laboratorio" che si è tenuto a Milano il 19 novembre 2018
3. Strategia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OLD 689
1. Scopo e campo di applicazione
«La presente norma europea fornisce indicazioni per la valutazione
della esposizione ad agenti chimici nelle atmosfere dei posti di lavoro.
Essa descrive una strategia per confrontare l’esposizione per
inalazione degli addetti con i rispettivi valori limite per gli agenti
chimici nel posto di lavoro e la strategia di misurazione»
NEW 689
1. Scopo e campo di applicazione
«La presente norma europea specifica una strategia per eseguire
misurazioni rappresentative dell’esposizione per inalazione agli agenti
chimici al fine di dimostrare la conformità ai valori limite di
esposizione occupazionale (OELV)»
4. Nuove definizioni
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NEW 689
3.1. Termini e definizioni ed abbreviazioni
Valutatore («Appraiser»)
«Persona che è sufficientemente formata ed esperta riguardo a principi di igiene occupazionale, tecniche di
lavoro e misurazione, per eseguire la parte della valutazione che stanno conducendo secondo lo stato
dell’arte»
4. Generalità
«La valutazione dell’esposizione occupazionale agli agenti chimici basata su campioni di aria richiede lo
sviluppo di una strategia che include diverse fasi che devono essere condotte da un valutatore»
Criticità
• Qualifica del Valutatore in fase di assegnazione dell’incarico
• Norma UNI 11711:2018 - «Attività professionali non regolamentate - Igienista industriale - Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza»
5. Nuove definizioni
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OLD 689
Gruppo Omogeneo di Esposizione (HEG), non definito, ma nel testo: «gruppo di addetti [che] svolge
compiti identici o simili nello stesso posto di lavoro»
NEW 689
3.1. Termini e definizioni ed abbreviazioni
Gruppo di esposizione similare (SEG) «Gruppo di lavoratori aventi lo stesso profilo di esposizione
generale per l’(gli) agente(i) chimico(i) studiato(i) a causa della similarità e della frequenza dei
compiti eseguiti, dei materiali e dei processi con cui lavorano e della similarità del modo in cui
eseguono i compiti.»
5.2.1 Costituzione di gruppi di esposizione simile (SEG)
«Se un SEG include lavoratori da ubicazioni diverse, si deve avere cura che il SEG soddisfi la
definizione 3.1.3 della presente norma europea.»
Criticità
• Applicabilità nel contesto italiano
6. Conformità senza misurazioni
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OLD 689
5.2. Strategia di misurazione
«Laddove si presume che i livelli di esposizione siano nettamente al
disotto o al disopra dei valori limite, questi casi chiari possono essere
confermati utilizzando tecniche di facile applicazione anche se meno
precise. […] In questi casi, la valutazione dell’esposizione professionale
può così essere spesso conclusa senza ulteriori indagini»
NEW 689
5.1.1. Generalità
«Tutte le informazioni raccolte durante la caratterizzazione di base devono
essere utilizzate per:
• stabilire se le misurazioni sono necessarie o meno ;
• […]»
created by Photoroyalty- Freepik.com
7. Conformità senza misurazioni
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NEW 689
5.1.4 Stima dell’esposizione
La stima dell’esposizione prima di effettuare misurazioni è basata su:
• precedenti misurazioni (comprese le istantanee);
• misurazioni in contesti comparabili (compresi dati da banche dati o da letteratura);
• calcoli;
• modelli.
«Si dovrebbe decidere che un’esposizione è molto minore dell’OELV, per esempio, nei seguenti casi:
• la capacità di rilascio è bassa per via delle condizioni di lavoro e delle proprietà delle sostanze (per esempio
pressione del vapore bassa, punto di ebollizione alto con temperatura di lavorazione bassa, comportamento poco
polverulento);
• le condizioni operative non possono dar luogo alla formazione di aerosol;
• sono utilizzate solo piccole quantità;
• sono possibili solo emissioni basse, per esempio per via delle ridotte superfici delle sorgenti o della breve durata
dell'attività (<15 min.)»
9. Appendice A (informativa)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«La presente appendice indica una guida in merito a quando le misurazioni sono
consigliabili oppure se possono essere utilizzati altri approcci di valutazione.
In pratica, esistono diversi modi per valutare l’esposizione dei lavoratori agli agenti
chimici.»
• L’Appendice contiene non solo alternative tecniche di misurazione, ma anche
indicazioni operative di gestione del rischio (es. adozione di buone pratiche,
adozione di DPI, procedure, ecc.)
• In questo senso l’Appendice ha una certa natura «ibrida», in qualche modo
ulteriore rispetto allo scopo della Norma (misurazione e conformità con l’OELV)
10. Appendice A (informativa)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Esaminiamo alcuni casi nei quali la misurazione può non essere l’approccio migliore:
A.5 Posti di lavoro fissi con esposizioni irregolari (artigiani, manutenzioni non specializzate,
riparazioni, montaggio, magazzini, stazioni di servizio o laboratori di ricerca)
«L’identificazione dell’esposizione per inalazione per le varie attività è laboriosa, specialmente per
quanto riguarda le misurazioni»
«[…] indicazioni operative relative a buone pratiche o processi e criteri specifici per la sostanza sono
il metodo di elezione»
A.6 Lavoratori che si spostano da un posto di lavoro ad un altro con esposizione irregolare (in
questo caso «La procedura descritta nella presente norma europea può incontrare comunque delle
limitazioni […]»)
«Qui le procedure di lavoro e l’utilizzo dei materiali dovrebbero essere progettati fin dall’inizio in
modo tale che non si presentino nemmeno i rischi dovuti all’esposizione per inalazione»
11. Appendice A (informativa)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.7 Posti di lavoro con esposizione imprevedibile, in continuo cambiamento (es. attività di
bonifica)
«normalmente l’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici può essere stabilita in termini reali
solo a posteriori (l’utilizzo del monitoraggio biologico può fornire informazioni utili).
Per tale lavoro si dovrebbero applicare misure di protezione basate su una valutazione del rischio,
misure che tengano conto del caso ragionevolmente peggiore.»
A.8 Posti di lavoro all’aperto (es. «strutture all’aria aperta nel settore chimico, durante il carico e lo
scarico di cisterne»)
«Un’indicazione della potenziale esposizione può essere ottenuta mediante misurazioni condotte in
prossimità della sorgente di emissione»
A.9 Posti di lavoro sotterranei «[…]spesso è possibile eseguire calcoli affidabili delle concentrazioni
sulla base di dati specifici per sostanza e per processo (per esempio, tassi di emissione/tassi di
rilascio, dati di ventilazione) e dei parametri della procedura tecnica in uso.»
12. Appendice A e D. Lgs. 81/08
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Se è possibile dimostrare la conformità all’OELV anche senza effettuare misurazioni, abbiamo un supporto
formale all’art.
225, comma 2:
“Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di
protezione, il datore di lavoro, […] provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono
presentare un rischio per la salute […]”
Criticità
Come rappresentare formalmente la conformità nella documentazione aziendale e di Legge (Cartella
Sanitaria e di Rischio)
16. Valore dell’esposizione: obblighi normativi
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
D. Lgs. 81/08 - Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
[…] Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione
professionale individuali forniti dal servizio di prevenzione e protezione.
Decreto 155/07
Registro esposti a
cancerogeni e mutageni
17. Valore dell’esposizione: obblighi normativi
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NEW 689
Nell’Appendice I, con la finalità di definire gli intervalli per le misurazioni periodiche, sono
individuate la media aritmetica (AM) e la media geometrica (GM), rispettivamente per
distribuzioni normali o log-normali dei dati.
• Al fine di raccordare i nuovi dati con lo storico è proponibile il mantenimento della media
aritmetica (AM) come «valore dell’esposizione»
• Andrebbe promossa una iniziativa coinvolgendo le parti interessate (in particolare
Ministeri, coordinamento delle Regioni, INAIL, Imprese) per integrare la Norma a livello
nazionale e consentire l’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08.
18. Misurazioni < LOQ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OLD 689
Appendice C, C3.
«Per i risultati minori del limite di rilevazione si dovrebbe applicare metà di tale limite»
NEW 689
Appendice H
«Si dovrebbe tenere conto dei risultati minori del LOQ […]. Essi non dovrebbero essere
rimossi, ignorati o sostituiti con un valore fisso, come per esempio LOQ/2, dato che questi
metodi potrebbero sovrastimare la media (GM o AM) e sottostimare lo scarto tipo (GSD o
SD), il che può portare ad un’errata decisione di conformità.»
Criticità
• Rimando a software per la ricostruzione statistica dei dati
• Cosa fare se tutti i dati sono <LOQ: aumentare la sensibilità del metodo
19. DPI – Dispositivi di protezione individuale
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NEW 689
6. Resoconto
“Se si utilizza un DPI per le vie respiratorie, i risultati
delle misurazioni non corrispondono alla
concentrazione inalata dal lavoratori e questo fatto
deve essere riportato”
public domain picture