1. Numero 14 del 16 settembre 2013 Marcello Agnello
Le polizze in libera prestazione di servizi (LPS), tipicamente Unit Linked, hanno vissuto il loro massimo fulgore
negli ultimi anni servendo alla causa, comune a molti tra mandanti e promotori, di fare margini e sostenere o
gonfiare i bilanci. Che poi questi prodotti fossero sempre adeguati al profilo di rischio del cliente, o alle sue
necessità, questo è un altro discorso.
Oggi possiamo tranquillamente intonarne il de profundis; infatti le recenti normative in materia fiscale
dell’ultimo periodo, dal governo Monti in poi, obbligano a una serie di incombenze in capo al cliente che,
obiettivamente, si possono tranquillamente evitare sostituendo dette polizze con altre che agiscono come
sostituti d’imposta (o, meglio ancora, con strumenti maggiormente efficienti).
Il punto peraltro, oggetto della newsletter odierna, non è nemmeno se sia opportuno o meno utilizzare
determinati prodotti, ma il modo in cui sono stati buttati a mare dagli intermediari, nessuno escluso,
abbandonando a loro stessi i clienti (e con loro, i promotori) costretti, come detto, ad affrontare oneri
principalmente di natura fiscale a cui certamente non avrebbero voluto far fronte e per i quali non hanno le
competenze.
Ora, fino a prova contraria, il cliente italiano, purtroppo ancora scarsamente emancipato dal punto di vista
finanziario, normalmente affida i suoi investimenti (quindi i suoi soldi) al promotore fidandosi di lui,
confidando che questi lo assista non solo in fase di prima sottoscrizione ma anche, e soprattutto, nel corso del
tempo e al variare degli scenari di mercato, normalmente rispetto all’andamento degli stessi ma anche, a volte,
riguardo le modifiche normative con le relative conseguenze.
E il promotore coscienzioso, che giustamente sa queste cose, se ne rende conto e cerca di fornire al proprio
cliente la massima assistenza possibile, chiedendo doverosamente supporto, dove non arriva di suo, al proprio
intermediario.
E qui casca l’asino. Perché gli intermediari si defilano con le scuse più originali: non possono fornire indicazioni
sugli investimenti da privilegiare in determinati contesti economici (non hanno mica la sfera di cristallo), e non
possono suggerire i comportamenti più opportuni in campo fiscale (non sono mica commercialisti). Già !!
Nemmeno l’avvocato ha la certezza di cosa succederà in aula (chiedete a uno di loro di garantirvi la vittoria in
una causa), al pari del medico in sala operatoria, e al pari di ogni altro professionista; eppure svolgono il loro
mestiere, si assumono le loro responsabilità, si fanno pagare. Aumentano prestigio e clientela se si dimostrano
capaci per la maggior parte delle volte, perché di Houdini non ce ne sono davvero, viceversa perdendola se le
loro competenze lasciano a desiderare.
Gli intermediari invece sono tutti solerti a incassare provvigioni, tra l’altro cavalcando proprio alcuni temi che
oggi vengono messi in discussione dalle nuove normative, e sono tutti altrettanto pronti a scaricare su altri
responsabilità (anche) proprie.
E al promotore coscienzioso cosa rimane di fare ? Prendersi le sue responsabilità e assistere il proprio cliente;
esattamente quello che quest’ultimo vorrebbe da lui. Di seguito trovate una comunicazione che il promotore
coscienzioso ha inviato ad alcuni clienti per affrontare personalmente la situazione delle polizze in LPS, in
assenza di supporti dal proprio intermediario.
2. Numero 14 del 16 settembre 2013 Marcello Agnello
Egregio Dott.
nel corso di quest'ultimo anno Le abbiamo inviato diverse comunicazioni riguardanti gli aspetti
fiscali della polizza dopo l'entrata in vigore delle circolari 25/E del 02/07/12 e 41/E
del 31/10/12 che di fatto ne stravolgevano la normativa e introducevano i pagamenti prima
dell'IVAFE e successivamente dell'imposta sostitutiva. E' infatti da inizio Luglio 2012, a seguito
dell'entrata in vigore del Decreto Salva Italia, che il Governo ha radicalmente cambiato le regole del
gioco- come avvenuto in molti altri casi in questo periodo - mentre confermiamo che dalla data di
sottoscrizione dell'investimento e fino al 31 Dicembre 2010 questo investimento era perfettamente
normato.
Purtroppo entrambe le circolari citate erano contraddittorie e non esplicitavano in maniera chiara e
univoca se e cosa doveva essere indicato nella dichiarazione dei redditi, e neppure i diversi incontri
avuti personalmente con funzionari della Direzione dell'Agenzia delle Entrate erano serviti per
comprendere le modalità operative da seguire, che finora venivano personalmente interpretate da
ogni singolo commercialista.
Al fine di chiarire definitivamente tutte le problematiche inerenti a questo tipo di investimento e
fornire quindi istruzioni esaustive su come operare, a maggio ho inoltrato formale istanza di
interpello all'Agenzia delle Entrate (La trova allegata) in cui sollevavo tutti i dubbi sperando di
ricevere, una volta per tutte, una risposta chiarificatrice.
Questa risposta, appena arrivata nei giorni scorsi (anch’essa allegata) delinea e conferma le linee
guida da seguire:
- la consistenza dell'intero importo investito va indicata nella sezione II del quadro RW del Modello
Unico di ogni singolo contraente ( cointestatario );
- il controvalore per intero della polizza alla fine di ogni anno e l'importo pagato per l'IVAFE vanno
indicati - sempre da ciascun contraente - nel quadro RM in base alla propria quota di possesso;
- non avendo fornito uno specifico mandato di pagamento e incasso alla propria banca per regolare
tutti i flussi connessi con l'investimento NON è dovuta l'imposta sostitutiva annua nella misura dello
0,50 % ( prima sarebbe stata dello 0,35 % ) del controvalore al 31/12/2012 ( in ogni caso
quest'ultima sarebbe stata un acconto di imposta da compensare in fase di liquidazione della
prestazione legata alla polizza ) in quanto - come mi è stato verbalmente spiegato dall'Agenzia delle
Entrate - non è prevista l'autoliquidazione dell'imposta e non esiste quindi un codice tributo.
Per quanto riguarda il quadro RW questo può ancora essere compilato - senza alcun costo
aggiuntivo - per la dichiarazione dei redditi 2013, relativa al 2012, che dovrà essere inoltrata dai
commercialisti entro fine settembre.
Qualora compilasse il modello 730, il Suo commercialista dovrà utilizzare i quadri RM e RW relativi
al Modello Unico. Relativamente all'anno 2011 valuti con il Suo commercialista se effettuare il
ravvedimento versando lo 0,375 % dell'importo investito, invece della possibile sanzione in misura
variabile dal 3 al 15 %.
In ogni caso sarà mia cura contattarLa nei prossimi giorni per valutare insieme la Sua situazione.
Sono naturalmente a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o
chiarimento in merito possa occorrerLe e con l’occasione Le invio i migliori saluti.
Domanda: ma tutto questo, invece di gravare sulle spalle del singolo promotore (in termini di tempo, ma non
solo) non dovrebbe generare dall’intermediario ? Dovrebbe, in un mondo ideale. Non è invece, nel mondo reale,
dove chi guida le Società spreme lo spremibile dalla LPS di turno e poi se ne lava le mani usando contro di essa,
e indirettamente contro i propri promotori (e i clienti) gli stessi argomenti serviti per piazzarla ai propri clienti.
Tant’è.