2. l’insieme dei compiti che il lavoratore è
tenuto ad adempiere in esecuzione del
contratto di lavoro
individuano le specifiche attività esigibili
dal datore di lavoro
In altre parole, costituiscono l’oggetto
immediato della prestazione dedotta dal
contratto di lavoro
2
3. Le mansioni possono essere individuate anche da
un punto di vista diverso, cioè non considerando
l’attività complessiva che vede essere svolta dal
lavoratore, ma indicando lo status professionale
del lavoratore, esprimendo il tipo e la figura
professionale inserita all’interno
dell’organizzazione imprenditoriale (es. tessitore,
archivista), che rappresenta la qualifica.
La qualifica può essere definita, dunque, l’insieme
della mansioni costituenti l’oggetto della
prestazione lavorativa
Mansioni e qualifica costituiscono termini che
servono ad indicare il medesimo oggetto: la
prestazione lavorativa dedotta in un contratto.
3
4. Al vertice del sistema classificatorio vi sono le
categorie (che sono «contenitori» che
raggruppano i prestatori di lavoro in base alle
mansioni/qualifica comuni)
L’art. 2095 c.c. distingue quattro tipi di
categorie (categorie legali)
A) Dirigenti:
B) Quadri;
C) Impiegati;
D) Operai
4
5. lavoratore subordinato che, nell'ambito dell'impresa, svolge
funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia
decisionale, responsabilità nei confronti dell'imprenditore,
nonché da poteri di coordinamento e controllo dell'intera
attività aziendale o di un ramo autonomo dell'impresa. Per
questi motivi, in dottrina, è definito l' Alter Ego
dell'imprenditore.
La dipendenza gerarchica nei confronti dell'imprenditore è
conseguentemente attenuata, in quanto il dirigente ha la
responsabilità della conduzione dell'impresa con il solo limite
del rispetto delle direttive generali impartite dal datore di
lavoro.
5
6. I quadri hanno avuto riconoscimento formale
soltanto con la legge n. 190 del 1985.
Si tratta di lavoratori che dipendono direttamente
dall'imprenditore o dai dirigenti, che svolgono
attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo
e dell'attuazione degli obiettivi dell’impresa.
Caratteri distintivi della categoria sono: la gestione
diretta ed autonoma dei rapporti con i terzi e la
responsabilità gestionale e di budget sulle funzioni
demandate.
6
7. Gli impiegati prestano la loro attività lavorativa alle
dipendenze del datore di lavoro con funzioni di
collaborazione, e normalmente non svolgono prestazioni di
vera manodopera.
All'interno della categoria si distinguono, soprattutto ad
opera della contrattazione collettiva:
gli impiegati di concetto: prestano la loro opera normalmente
come preposti ad un ramo dell'impresa, applicando le
disposizioni impartite dai dirigenti o dall'imprenditore con
dati margini di libertà d'iniziativa, e con poteri di controllo e
direzione nei confronti degli altri dipendenti.
gli impiegati d'ordine: collaborano nell'impresa attuando le
disposizioni dei superiori gerarchici, con limitata autonomia e
senza poteri d'iniziativa.
7
8. La collaborazione richiesta ai lavoratori rientranti in questa
categoria riguarda esclusivamente il processo produttivo, e si
sostanzia in attività di tipo prevalentemente manuale.
La contrattazione collettiva ha introdotto varie qualifiche in
funzione della diversa preparazione tecnica del lavoratore:
operai comuni, operai qualificati ed operai specializzati.
Alcuni contratti collettivi hanno inoltre previsto figure di
operaio cui sono affidate mansioni di particolare
responsabilità, normalmente di controllo e conduzione di un
gruppo di lavoratori (cosiddetti "intermedi": ad es. capo
cantiere, capo officina, capo reparto).
8
9. La suddivisione "legale" è ripresa dalla
contrattazione collettiva, che tuttavia ha
storicamente superato il sistema di suddivisione
gerarchica a favore del cosiddetto "inquadramento
unico". Tale sistema di inquadramento ha
introdotto una nuova scala classificatoria,
incentrata livelli retributivi, nei quali rientrano vari
profili professionali, spesso appartenenti a
categorie differenti.
In un medesimo livello si possono trovare
inquadrati sia operai che impiegati.
Pertanto, con l’introduzione dei livelli si ha l’effetto
dell’abolizione nominale della distinzione tra
impiegati e operai
9
10. La classificazione per qualifiche viene operata
dalla contrattazione collettiva attraverso
generiche enunciazioni che formano i profili
professionali.
Non necessariamente esiste una
corrispondenza necessaria tra qualifiche e
mansioni effettivamente compiute in quanto i
contratti collettivi e/o individuali possono
attribuire qualifiche diverse (superiori)
rispetto le mansioni esercitate.
10
11. Art. 96, co.2, disposizioni di attuazione del
codice civile:
«l’imprenditore deve far conoscere al
prestatore di lavoro, al momento
dell’assunzione, la categoria e la qualifica che
gli sono assegnate in relazioni alle mansioni
per cui è stato assunto»
11
12. Art. 31 T.U. impiegati civile dello Stato
«l’impiegato ha diritto all’esercizio delle
funzioni inerenti la propria qualifica»
Legge 312/80: introduzione della «qualifica
funzionale» e classificazione secondo «profili
professionali» attinenti alle mansioni
espletate in concreto.
Privatizzazione rapporto di lavoro: qualifiche
e mansioni costituiscono il contenuto
concreto del rapporto individuale di lavoro
12
13. classificazione per "gradi" risalente al 1923
sistema delle carriere, introdotto con il DPR n. 3/1957, che prevedeva
l'inquadramento del personale delle pubbliche amministrazioni in quattro
distinte carriere: direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria, tra loro in
rapporto gerarchico di funzione. Le carriere erano articolate in qualifiche,
anche loro gerarchicamente ordinate, che avrebbero dovuto rappresentare
livelli crescenti di mansioni e di responsabilità e alle quali si accedeva per
maturazione di anzianità di servizio e per valutazione.
Il sistema delle carriere, con la 312/1980, venne soppresso e sostituto da
quello delle qualifiche funzionali, inizialmente stabilito nel numero di otto e
poi portato a nove.
Il sistema delle qualifiche funzionali è ora sostituito da quello delle aree o
categorie professionali identificate sulla base di requisiti professionali
corrispondenti a livelli omogenei di competenze, necessari per lo
svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse. Le aree o categorie
sono articolate in posizioni economiche orizzontali, conseguibili previa
valutazione della prestazione e dell'arricchimento professionale, acquisito
anche a seguito di percorsi formativi.
13
14. nei diversi c.c.n.l., l'ambito professionale di
classificazione nel quale si collocano le definizioni
di base delle professionalità - i profili - possono
assumere denominazioni diverse:
- nel c.c.n.l. delle Aziende, degli Enti pubblici non
economici, dei ministeri assume la denominazione
di Area;
- nei c.c.n.l. degli Enti locali e dell'Università
assume la denominazione di categoria;
- nel c.c.n.l. degli Enti pubblici di ricerca assume la
denominazione di Profilo professionale, articolato
su livelli professionali.
14
15. Nella Pubblica amministrazione
contrattualizzata sussistono due
fondamentali categorie di personale:
il personale dirigente
e
il personale non dirigente
15
16. Contrassegnate con le lettere maiuscole
dell'alfabeto in ordine crescente di
professionalità - A, B, C, D (alcuni c.c.n.l. di
comparto prevedono tre aree, altri ne
prevedono quattro, l'università parte dalla
lettera B) - come già detto, sulla base delle
declaratorie allegate ai c.c.n.l., le aree sono
caratterizzate per i requisiti generali delle
prestazioni esigibili ai dipendenti inseriti
nell'area medesima. (Nel recente CCNL
Ministeri le lettere sono state sostituite dai
numeri 1°, 2° e 3° Area)
16
17. Diversa disciplina delle mansioni e dello jus variandi
nel settore privato (art. 2103 c.c.)
nel settore pubblico (art. 52, d. lgs. n. 165/2001)
Un’esplicita esclusione dell’art. 2103 c.c. si
rinviene all’art. 19 del d.lgs. 165, co. 1, in cui
si specifica: «Al conferimento degli incarichi e
al passaggio ad incarichi diversi non si applica
l'articolo 2103 del codice civile»
Per gli altri dipendenti pubblici manca una altrettanto
esplicita esclusione dell’applicazione dell’art. 2103
c.c., ma la materia viene ad essere interamente
regolata dall’art. 52 del Testo Unico con una serie di
statuizioni che si discostano da quelle codicistiche.
(Art.2, l. 421/92, previsione di una disciplina di mansioni in
Deroga all’art.2103 c.c.)
17
18. Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto o
a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione….
(la mobilità orizzontale)
18
19. All'interno di ciascuna area sono
descritti i profili professionali la
cui consistenza professionale è
coerente con la declaratoria
dell'Area.
I profili sono individuati sulla base
della missione operativa
dell'amministrazione.
19
20. All'interno di ciascuna area, e per
ciascun profilo professionale, è
prevista una serie di posizioni
economiche, contrassegnate dalla
lettera che identifica l'Area e da
un numero progressivo, il cui
numero varia da comparto a
comparto.
20
21. …. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all’attività
svolta, e l’assegnazione stessa diviene
definitiva, ove la medesima non abbia
avuto luogo per sostituzione del lavoratore
assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi
(la mobilità verticale)
21
22. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per le quali e' stato assunto o
alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area
di inquadramento ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che
abbia successivamente acquisito per effetto
delle procedure selettive di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione. 22
24. Le tre mobilità:
Verticale verso l’alto
Orizzontale
Verticale verso il basso
= demansionamento
…è l’unica a non
trovare menzione
– e, dunque,
legittimità –
nel testo dell’art.
2103 c.c.
24
25. Qual è, dunque, la ratio e la finalità
essenziale dell’articolo?
è perseguita non soltanto attraverso le due
prescrizioni esaminate,
ma anche tramite la
sanzione di nullità dei patti contrari
Art. 2103, u.c.:
“Ogni patto contrario è nullo”
25
26. corregge la lacuna più vistosa
della precedente normativa
Attraverso la inderogabilità della
norma si
impediscono meccanismi consensuali
e di acquiescenza determinati dal metus
quale funzione?
nella vecchia formulazione
dell’art. 2103 c.c.
il mutamento
delle mansioni era
possibile a condizione
che non comportasse
a) diminuzione della
retribuzione;
b) mutamento sostanziale
della posizione del lavoratore).
Ma erano possibili mutamenti
consensuali in pejus
26
27. Le tre mobilità:
Verticale verso l’alto
Orizzontale
Verticale verso il basso
= demansionamento
…è sempre e
comunque
inammissibile?
27
28. Perché? Quando?
…per contemperare tutela
della professionalità
ed altri beni e/o interessi
(salute e occupazione)
1.Casi legali
2.Casi individuati da
consolidato orientamento
giurisprudenziale
28
29. 1. Le lavoratrici madri (art.3, l. 1204/1971, ora art.
7, d. lgs. n. 151/2001)
2. La sopravvenuta inabilità al lavoro
precedentemente svolto in conseguenza di
malattia o infortunio (art. 4, comma 4, l. n.
68/1999)
3. La procedura di mobilità (art. 4, comma 11, l. n.
223/1991)
(in quest’ultimo caso – a differenza dei precedenti –
l’assegnazione a mansioni inferiori non comporta il
mantenimento dell’anteriore, più elevata, retribuzione)
1. Casi legali
di legittimo demansionamento
29
30. sul presupposto che una tutela rigida della professionalità potrebbe
porsi in contrasto con lo stesso interesse del lavoratore al
mantenimento dell’occupazione:
si ritiene possibile l’adibizione a mansioni
inferiori
quando ciò costituisca l’unica alternativa possibile:
al licenziamento per giustificato motivo oggettivo
del lavoratore
alla Cassa integrazione guadagni
2. Casi individuati da consolidato
orientamento giurisprudenziale:
30
31. modifiche in pejus determinate dalle esclusiva
scelta del lavoratore alla quale questi sia
pervenuto senza alcuna sollecitazione,
neppure indiretta del datore di lavoro, che
l’abbia, invece, subita
Cass. 15.1.2004, n. 521
31
32. Il diritto al rifiuto del lavoratore
può essere esercitato
quando vi sia una
ragionevole ragione
di rifiuto
per es., quando le
mansioni superiori
sono così complesse
da esporre
il lavoratore
al rischio di
inadempimento
32
33. Il diritto all’inquadramento nella categoria
superiore
scatta dopo il periodo
fissato dai contratti
collettivi e,
comunque, non
superiore a tre mesi
devono essere
necessariamente
continuativi?
No: i contratti collettivi consentono, nella
maggior parte dei casi, la possibilità di cumulare
i periodi entro un arco di tempo prefissato
(solitamente un anno)
33
34. Il diritto all’inquadramento nella categoria
superiore
non scatta se l’adibizione a mansioni superiori è
avvenuta per sostituire lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto
34
35. sono mansioni equivalenti quelle che
consentono al lavoratore di utilizzare il
corredo di nozioni, esperienze e perizia
acquisito e speso nelle pregresse mansioni
Un concetto chiave:
l’equivalenza in senso professionale
35
36. criterio oggettivo della equivalenza retributiva
No: è necessario che la verifica inerente l’equivalenza
si svolga anche secondo un criterio soggettivo in
base al quale le mansioni nuove devono consentire
al lavoratore di utilizzare il corredo di nozioni,
esperienze e perizia acquisito e speso nelle
pregressa fase del rapporto
è sufficiente che la mansione nuova
sia inquadrata nello stesso livello
contrattuale e sia, dunque,
egualmente retribuita?
36
37. Comporta la lesione del diritto
fondamentale alla libera esplicazione
della personalità del lavoratore ed è
causa di un pregiudizio che incide sulla
vita professionale e di relazione
dell’interessato, con una indubbia
dimensione patrimoniale
37
39. In materia di risarcimento del danno per attribuzione al
lavoratore di mansioni inferiori, l’ammontare di tale
risarcimento può essere determinato dal giudice
facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi
dell’art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico
elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto
la liquidazione può essere operata in base
all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al
giudizio e relativi alla natura, all’entità e alla durata del
demansionamento, nonché alle altre circostanze del
caso concreto
Conf. Cass. 2.1.2002, n. 10
39
40. 1°) Il danno
costituito dal
trattamento
retributivo inferiore
(danno patrimoniale)
2°) il danno ulteriore per
lesione del diritto
fondamentale alla
libera esplicazione
della personalità del
lavoratore ex artt. 2 e
3 Cost. (danno alla
persona del lavoratore
suscettibile di
valutazione
economica)
(danno non
patrimoniale)
40
42. l’assegnazione a mansioni inferiori “non determina di per sé
un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito
dal trattamento retributivo inferiore (…) giacché deve
escludersi che ogni modificazione delle mansioni in senso
riduttivo comporti una automatica dequalificazione
professionale (…); ne consegue che grava sul lavoratore
l’onere di fornire la prova, anche attraverso presunzioni,
dell’ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al
giudice di merito il compito di verificare di volta in volta se
, in concreto, il suddetto danno sussista”
Cass. 8.11.2003 16792; Cass. 28.5.2004, n.10361
42
43. la quantificazione del danno conseguente al
pregiudizio risentito nella vita professionale
e di relazione può avvenire anche in via
equitativa, “anche in mancanza di uno
specifico elemento di prova da parte del
danneggiato in quanto la liquidazione può
essere operata in base all’apprezzamento
degli elementi presuntivi acquisiti al
giudizio e relativi alla natura, all’entità e
alla durata del demansionamento, nonché
alle altre circostanze del caso concreto”
Cass. 27.8.2003, n. 12553; Cass. 26.5.2004, n.10157 43
44. aderisce al primo dei due indirizzi:
Il danno non si pone “quale conseguenza
automatica di ogni comportamento
illegittimo (…), cosicchè non è sufficiente
dimostrare la mera potenzialità lesiva della
condotta datoriale, incombendo al
lavoratore che denunzi il danno subito di
fornire la prova in base alla regola generale
di cui all’art. 2697 c.c”
44
45. è ammissibile se ne ricorrono i presupposti
(periculum in mora e fumus boni iuris)
…ma il contenuto del provvedimento d’urgenza
deve fare i conti con la incoercibilità degli
obblighi di fare
La tutela cautelare nel “caso Santoro”:
Trib Roma, ord. 3.6.2003 (provvedimento che
ha ordinato la reintegra
nelle mansioni precedenti) 45
47. Artt 2, comma 2, d.
lgs. n. 165 del 2001:
“I rapporti di lavoro dei
dipendenti della
amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del
codice civile e dalle leggi
sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa,
fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel
presente decreto”
Art. 52, d. lgs. n. 165
del 2001: Disciplina
delle mansioni
comma 1: “l prestatore di
lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali e' stato
assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area
di inquadramento ovvero a
quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per
effetto delle procedure selettive
di cui all'articolo 35, comma 1,
lettera a). L'esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti
alla qualifica di appartenenza
non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del
lavoratore o dell'assegnazione
di incarichi di direzione.
la regola l’eccezione 47
48. Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto
o alle mansioni considerate
equivalenti
48
49. differisce rispetto al settore
privato (dove l’equivalenza va
apprezzata in concreto,
indipendentemente dalla
valutazione contrattuale)…
… nel pubblico impiego sono
considerate equivalenti le
mansioni comprese nell’ambito
della classificazione
professionale prevista dai
contratti collettivi
potenziamento
del ruolo della
contrattazione
collettiva a
scapito
di quello
del giudice-
interprete
49
50. L’appartenenza ad una medesima area,
costituisce un confine oltre il quale non può
esserci equivalenza
non è detto che tutte le mansioni di una
stessa area siano tra loro equivalenti
50
51. L’equivalenza non coincide necessariamente con la parità di trattamento
economico o con la collocazione nella stessa “area” professionale
La collocazione delle nuove mansioni in un livello contrattuale inferiore
costituisce elemento certo di non equivalenza delle mansioni (C. 3340/96)
E’ necessario che le ultime mansioni consentano l’utilizzo e il conseguente
perfezionamento (o accrescimento) del corredo di nozioni, esperienza e
perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto; è illegittimo l’uso dello ius
variandi quando, in relazione al tipo di specializzazione conseguito, le nuove
mansioni determinano l’impossibilità di utilizzare la professionalità acquisita
(C. 5162/97).
La tutela qualitativa delle mansioni, non coinvolge anche gli aspetti quantitativi
e il conseguente trattamento economico; se il mutamento delle mansioni
comporta anche la riduzione dell’orario di lavoro, si può anche convenire una
proporzionale riduzione della retribuzione (C. 1175/96)
La tutela del trattamento economico non si estende alle indennità erogate in
ragione di particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
(disagi, rischi, ecc) che possono essere soppresse quando vengano meno le
speciali situazioni che le hanno generate (C. 8704/97)
51
52. La differenza sostanziale tra l’art. 2103 cc. e
l’art. 52 d.lgs 165 sta nel fatto che il primo
consente sempre il giudizio di equivalenza in
concreto rispetto alle ultime mansioni svolte dal
dipendente privato, mentre il secondo non pone
il divieto in assoluto che il giudizio di
equivalenza sia effettuato rispetto alle ultime
mansioni svolte dal pubblico dipendente,
impedendo soltanto che tale valutazione sia
fatta rispetto alle pregresse mansioni che non
siano corrispondenti alla categoria di
appartenenza prevista nei contratti collettivi
52
53. L’equivalenza in senso formale sembra
riaffermata anche dall’art. 3 del Ccnl
31.3.1991, che prevede che “ai sensi dell’art.
56 del d.lgs. n. 29/93, come modificato dal
d.lgs. n. 80/98, tutte le mansioni ascrivibili a
ciascuna categoria, in quanto
professionalmente equivalenti sono esigibili.
L’assegnazione di mansioni equivalenti
costituisce atto di esercizio del potere
determinativo dell’oggetto del contratto di
lavoro”.
53
54. è ammessa solo in 2
ipotesi tassative:
a) nel caso di vacanza di
posto in organico
(per un periodo massimo
di 6 mesi prorogabili
sino a 12 in caso di
avvenuto avvio delle
procedure di copertura
dei posti vacanti). Entro 90
gg. dalla data di assegnazione
l’amministrazione deve, inoltre,
avviare le procedure per la
copertura dei posti vacanti
b) nel caso di
sostituzione di altro
dipendente assente con
diritto alla conservazione
del posto (esclusione
dell’assenza per ferie)
…e soltanto con spostamento
alle mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore
54
55. “…in nessun caso lo svolgimento di
mansioni superiori rispetto alla qualifica
di appartenenza, può comportare il
diritto ad avanzamenti automatici
nell’inquadramento professionale del
lavoratore”
non esiste il diritto all’inquadramento nella
categoria superiore
la mobilità verticale è esclusivamente agganciata al
sistema dei concorsi pubblici 55
56. attribuisce al pubblico dipendente
soltanto il diritto al trattamento
retributivo corrispondente alla
qualifica superiore mentre si
impediscono le conseguenze più
gravi (l’inquadramento nel livello
superiore) in termini di dilatazione
dell’organico e spesa pubblica
56
57. 1) l’assegnazione
delle mansioni
superiori è nulla
2) al dipendente
viene comunque
corrisposta la
differenza di
trattamento
economico
3) “Il dirigente che ha disposto
l’assegnazione risponde
personalmente
del maggior onere conseguente,
se ha agito con dolo o colpa grave”
(art. 52, comma 5)
…ma cosa accade se l’assegnazione a
mansioni superiori viene
disposta contra legem?
57
58. Contrasto giurisprudenziale
Per Cass. e Corte Cost. si applica l’art. 36 Cost. al P.I.
l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni
superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di
inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte
Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost..
Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione - senza
sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel settore del pubblico impiego
privatizzato
Per la Giurisprudenza amministrativa non si applica l’art. 36 Cost al P.I.
- a meno che non via sia una specifica disposizione di legge che disponga
altrimenti, lo svolgimento in via di mero fatto di mansioni superiori da parte del
pubblico dipendente è irrilevante ai fini economici;
- L’art. 36 Cost. non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di
pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza
costituzionale, quali quelli previsti dall'art.98 Cost. (che, nel disporre che i
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la
valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del
rapporto di scambio) e quali quelli previsti dall'art.97 Cost., contrastando
l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, con il buon
andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché con la rigida
determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei
funzionari 58
59. deve considerarsi svolgimento di mansioni
superiori soltanto l’attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette
mansioni
occorre verificare la
prevalenza
delle mansioni superiori
59
60. A) né il patto tra
dipendente e p.a.
che contempli
l’adibizione a
mansioni inferiori
B) né l’adibizione a
mansioni inferiori
in virtù di atto
datoriale
60
61. A) il patto tra dipendente e
p.a. che contempli
l’adibizione
a mansioni inferiori
Secondo alcune prime pronunce
giurisprudenziali: applicazione dell’art.
2103, u.c. al lavoro pubblico in virtù
del rinvio generale contenuto nell’art. 2
del d. lgs. n. 165/2001
diversa
opinione
dottrinale
favorevole
alla
legittimità
di tali
accordi
61
62. B) l’adibizione a mansioni
inferiori in virtù
di atto datoriale
un’ipotesi di inadempimento
contrattuale?
conseguente
azione
di esatto
adempimento
corredata
da azione
risarcitoria
62