2. è basata sul principio legale del
mandato e sul postulato morale
della fiducia; quindi, deve
esercitare la professione con
dignità, coscienziosità
professionale, integrità, lealtà,
competenza, discrezione e
rispetto degli utenti, dei
condomini, dei mandanti e dei
colleghi.
LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE
CONDOMINIALE ED IMMOBILIARE
3. EVOLUZIONE DELLA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE
CONDOMINIALE ED IMMOBILIARE
1. “di prima generazione”, cioè persone, solitamente pensionate, che si improvvisavano
amministratori e ricoprivano questo ruolo esclusivamente per il condominio di cui
erano inquilini.
2. “seconda generazione” di amministratori, nella quale chi svolgeva questi compiti lo
faceva come una sorta di secondo lavoro. La possibilità di conciliare l’attività di
amministratore di condominio con un’altra professione è data dal fatto che per
esercitare quest’ultima non fossero richiesti requisiti particolari; principalmente
facevano questa scelta ragionieri, geometri e periti.
3. “terza generazione”: l’amministratore di condominio è un professionista del settore che
svolge solo ed esclusivamente questo tipo di lavoro. Attualmente questa professione
sta vivendo un periodo di crescita, la sua immagine sta prendendo campo all’interno
della società in maniera sempre più professionale e autonoma, questo perché i
condomini richiedono maggiore competenza e si affidano a chi svolge questo lavoro
con dedizione e attenzione esclusiva.
4. LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE
CONDOMINIALE ED IMMOBILIARE
La professione di amministratore di condominio è stata oggetto di due importanti
disposizioni normative:
la riforma del condominio (L. 220/2012)
legge sulle professioni non regolamentate (L. 4/2013).
5. La Legge
Il primo comma dell’art. 71bis disp. att.ve c.c. indica sette requisiti necessari
per la nomina ad amministratore di condominio.
a) hanno il godimento dei diritti civili;
b) non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
d) non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione
periodica in materia di amministrazione condominiale.
6. Esenzioni particolari previste dall’art. 71bis disp. att.ve c.c
Se l’amministratore è nominato fra i condomini dello stabile non sono
necessari i requisiti di cui alle lettere f) e g).
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno
un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di
amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del
primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.
7. L. 4/2013 sulle Professioni non Regolamentate e
amministrazione condominiale
L’articolo 1 prevede che la legge in esame disciplini le professioni non organizzate in
ordini e collegi. Con l’espressione “professione” si intende l’attività economica,
anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi,
esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o,
comunque, con il concorso di questo (rimangono escluse le attività riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi).
L’esercizio della professione è fondato sull’autonomia, sulle competenze, sulla
correttezza, sulla specializzazione dell’offerta e dei servizi e sulla responsabilità del
professionista; tali elementi sottolineano la necessità per l’amministratore di diventare
vero professionista che cura la sua formazione e segue, al di là dell’appartenenza
ad una associazione, un codice deontologico di comportamento nei confronti dei
propri clienti e dei propri colleghi.
8. L. 4/2013 sulle Professioni non Regolamentate e
amministrazione condominiale
Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue
la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con
espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della
presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali
scorrette ed è sanzionato ai sensi del codice del consumo.
Da tale prescrizione, contenuta nell’art. 1 comma 2 della legge, discende
la necessità per l’amministratore di inserire in ogni comunicazione la dizione
“attività esercitata ai sensi della Legge 4/2013”; ciò a meno che sia iscritto
ad un ordine professionale riconosciuto.
9. L. 4/2013 sulle Professioni non Regolamentate e
amministrazione condominiale
L’articolo 2 prevede la possibilità di costituire associazioni professionali che promuovano la
formazione permanente dei propri iscritti, adottino un codice di condotta, vigilino sulla
condotta professionale degli associati e stabiliscano le sanzioni da irrogare agli associati. Gli
articoli 3, 4 e 5 riguardano l’attività delle associazioni, mentre l’articolo 7 riguarda la
possibilità per le associazioni di rilasciare un’attestazione relativa al rispetto, da parte
dell’associato, dei requisiti elencati nell’articolo medesimo (ad es. regolare iscrizione
all’associazione e possesso dei requisiti necessari all’iscrizione). Tali attestazioni non sono
necessarie per l’esercizio della professione, ma possono essere spese quale garanzia nei
confronti del consumatore. Nel successivo articolo 8 si obbliga il professionista iscritto
all’associazione (e che ne utilizzi l’attestazione) ad informare l’utenza del proprio numero di
iscrizione.
L’articolo 6 rubricato come “autoregolamentazione volontaria” prescrive quanto segue: la
presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione
dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1, anche
indipendentemente dall’adesione degli stessi a una delle associazioni di cui all’articolo 2.
La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima
alle norme tecniche UNI.
10. L'AMMINISTRATORE
CONDOMINIALE ED IMMOBILIARE
si colloca tra le professioni non regolamentate dalla legge (L. 4/2013)
attraverso uno specifico ordine professionale.
Esiste una norma internazionale che permette di poter "certificare" le
competenze, affinché la propria esperienza e la competenza professionale
siano riconosciute dal mercato.
11. CERTIFICAZIONE
La certificazione degli Amministratori di Condominio è basata sullo
standard UNI 10801:1998 "Servizi - Amministrazione condominiale e
immobiliare - Funzioni e requisiti dell'amministratore", sulla legge
220/2012 "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" e
sviluppato sulla base della norma di accreditamento UNI CEI EN
ISO/IEC 17024:2004.
12. La norma UNI 10801
• fornisce una chiara definizione delle
funzioni e dei requisiti minimi della figura
dell’amministratore condominiale e
immobiliare.
• dà garanzia sui servizi erogati nelle
diverse forme e sulla trasparenza ed
efficacia della gestione tecnico-
amministrativa dei loro beni e servizi di
carattere immobiliare.
• è uno strumento strategico di comunicazione e
trasparenza della qualità del servizio offerto che, in
questo modo, acquisisce credibilità e soprattutto si pone a
garanzia della coerenza tra enunciati ed operato.
13. Perché certificarsi UNI 10801
La norma intende fornire una prima linea guida in grado di
garantire un migliore soddisfacimento delle esigenze espresse o
implicite degli utenti della casa, e rivolge particolare attenzione al
tentativo di individuare i criteri di qualificazione
dell'amministratore immobiliare e condominiale, che può essere
considerato elemento centrale del processo di gestione degli
immobili in generale e del condominio in particolare, in funzione
del suo ruolo primario di attuatore delle leggi dello Stato e di altre
normative e disposizioni locali riguardanti direttamente o
indirettamente gli immobili come pure in qualità di esecutore di
mandati e di mediatore tra le diverse figure coinvolte.
14. In quest'ottica la presente norma intende assumere anche un ruolo di
carattere sociale più ampio, costituendo il primo passo per
riorganizzare un settore socioeconomico assolutamente importante
quale è quello dell'amministrazione condominiale e immobiliare,
anche al fine di assicurare ai diversi soggetti interessati le migliori
garanzie di un servizio di qualità.
In considerazione del fitto scambio di rapporti, il numero e talvolta la
commistione e la conflittualità dei ruoli dei soggetti che direttamente o
indirettamente costituiscono il condominio (proprietari, affittuari,
fornitori, amministratore), diventa essenziale stabilire dei criteri base
che possano orientare i diversi soggetti ad una buona conduzione
degli immobili, alla pacifica convivenza degli utenti e ad una corretta
manutenzione delle parti comuni, oltre che una corretta applicazione
della legge.
Perché certificarsi UNI 10801
15. La Norma UNI 10801-Termini e Definizioni
Amministratore
Assemblea
Condominio
Verbale di assemblea condominiale
Unità immobiliare
Riparto spese
Regolamento di condominio
Mandatario
16. La Norma UNI 10801 – Requisiti di base
- Etica professionale: dignità, integrità, lealtà, discrezione …
- Esercitare le sue funzioni:
con l’intento primario di preservare il bene
amministrato;
con moderazione e prudenza;
proteggendo gli interessi degli utenti;
trattando equamente tutte le parti in causa.
17. La Norma UNI 10801 – Funzioni dell’Amministratore
a) Eseguire le delibere dell’assemblea in conformità alla legge e al
regolamento del condominio
b) Disciplinare l’uso delle cose comune
c) Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti alla gestione
dell’immobile
d) Mantenere un buon livello di cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti
e) Gestire il reclami degli utenti
f) Mettere a disposizione degli utenti i giustificativi di spesa e dell’estratto del
conto correrete bancario/postale, previo appuntamento, prima
dell’Assemblea di approvazione del rendiconto e del riparto
g) Organizzare il lavoro dell’eventuale personale del condominio secondo le
leggi vigenti
h) Custodire il registro dei verbali fino a scadenza del mandato e consegnarlo
all’amministratore subentrante
18. La Norma UNI 10801 – Competenze
La norma indica come l'amministratore debba mantenersi informato e formato, per mantenere
la sua qualifica, e pertanto dovrà:
mantenersi costantemente informato su fatti e circostanze riguardanti l'immobile con
particolare riferimento alla conservazione della documentazione in grado di descrivere con
completezza ed accuratezza i requisiti essenziali dell'edificio, nonché lo stato tecnico-
amministrativo dell'immobile (appendice A - Fascicolo Immobilaire);
curare il mantenimento della propria formazione professionale aggiornandosi regolarmente
sulla legislazione e normativa tecnica applicabile al bene e/o al servizio amministrato e in
generale su tutte quelle informazioni e cambiamenti che possono influenzare gli interessi
dell'utenza dalla quale si è ricevuto il mandato;
19. La Norma UNI 10801 – Competenze
mettere in atto tutte le opportune cautele al fine di prevenire errori, imperfezioni ed omissioni,
nonché presentazioni errate o dissimulazioni di fatti e/o circostanze riguardanti gli immobili e il
condominio;
mantenere il segreto professionale, anche nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione
vigente, su notizie e fatti inerenti la proprietà ed in generale i suoi utenti, di cui si sia venuto a
conoscenza nell'esercizio del mandato;
fare tutto questo con la massima professionalità, trasparenza, coscienza, diligenza e dignità
professionale, sempre nei limiti del mandato conferitogli e, a parità di prestazione, ai più bassi
costi gestionali e operativi possibili.
20. essere maggiorenne d'età;
essere cittadino italiano o di altro stato della Comunità Europea con
residenza stabile in Italia;
avere conseguito almeno un diploma di scuola secondaria superiore; in
mancanza, di avere esercitato ininterrottamente la professione di
amministratore in forma retribuita (partita IVA e denuncia annuale dei redditi)
da almeno 10 (dieci) anni prima dell'entrata in vigore della presente norma;
possedere una conoscenza multidisciplinare che consenta di individuare e
prevenire i rischi nei quali si potrà incorrere nella gestione di un immobile;
non avere subito condanne per delitti contro il patrimonio;
assicurare un soddisfacente livello delle qualifiche del personale alle proprie
dipendenze;
avere la disponibilità temporale per espletare l'incarico;
La Norma UNI 10801 – Profilo
21. La Norma UNI 10801 – Profilo
garantire un'ampia disponibilità ed un'adeguata reperibilità
personale, telefonica ed informatica;
fornire un'adeguata garanzia e sicurezza per le somme depositate
anche attraverso idonea copertura assicurativa o fideiussoria per
rischi professionali a tutela degli interessi e diritti degli amministrati;
determinare in maniera univoca il giusto compenso.
22. La Norma UNI 10801 – Fascicolo Immobiliare
II fascicolo immobiliare conservato dell'amministratore, deve
contenere tutte le informazioni necessarie alla conoscenza e
all'efficiente conduzione degli immobili e delle loro parti
comuni da parte dell'amministratore e degli stessi utenti.
23. Composizione del Fascicolo Immobiliare
1. libro dei verbali vidimato da un notaio;
2. planimetria aggiornata dello stabile e/o degli stabili nel caso di
comprensorio immobiliare, con la data dell'ultimo
aggiornamento;
3. elaborato planimetrico con la rappresentazione delle parti e
luoghi comuni costituenti la comunione generale e le eventuali
comunioni parziali;
4. anagrafica dei partecipanti aventi titolo al condominio con i
riferimenti catastali indicati nella planimetria di cui al
precedente 2);
24. Elementi del Fascicolo Immobiliare
5. scheda grafico-tecnica dell'impianto di riscaldamento centrale;
6. scheda grafico-tecnica dell'impianto centrale di raffrescamento;
7. scheda grafico-tecnica dell'impianto di adduzione acqua sanitaria;
8. scheda grafico-tecnica della rete di smaltimento delle acque bianche e
nere;
9. scheda grafico-tecnica dell'impianto di adduzione gas di rete;
10. scheda grafico-tecnica dell'impianto elettrico comune;
11. scheda grafico-tecnica dell'impianto telefonico;
12. scheda grafico-tecnica per ogni elevatore di persone, merci e/o auto;
13. scheda grafico-tecnica per ogni impianto comune per la ricezione
televisiva;
14. scheda grafico-tecnica dell'impianto antincendio;
25. Elementi del Fascicolo Immobiliare
15.copia autenticata della polizza globale;
16.fascicolo della raccolta di tutti gli attestati di conformità integrale degli
impianti (da 5 a 14) con nulla osta VV FF, se dovuto;
17.decreti di vincolo ai sensi della legge 01/06/1939 n. 1089 e successive
modifiche e integrazioni;
18. tabelle dei millesimi di proprietà generale e tabelle derivate per il riparto
delle spese complete dell'elaborato di calcolo;
19.regolamento condominiale o di gestione, se esistente, con la chiara
indicazione della data del verbale di approvazione, se trattasi del
regolamento assembleare o del rogito - allegandone copia originale - se
trattasi di regolamento contrattuale; a questo saranno fascicolati tutti i
verbali e/o atti delle eventuali modifiche succedutesi nel tempo;
26. La norma UNI EN ISO 9001:2008
20.raccolta dei rendiconti e riparti degli ultimi cinque anni approvati dalle
rispettive assemblee con la firma di convalida del presidente
dell'assemblea, del segretario e dell'amministratore, per la verifica
dell'autenticità;
21.raccolta dei contratti stipulati;
22.atti e convenzioni costitutivi di servitù prediali e di altri diritti di terzi;
23.raccolta dei giustificativi di spesa per i quali la legge prevede la
conservazione per periodi superiori ai cinque anni;
24.tutte le scritture e le documentazioni previste dalla legge e connesse con
il nuovo ruolo del sostituto di imposta del condominio;
25.codice fiscale se ed in quanto dovuto;
26.partita IVA dell'amministratore.
27. FASCICOLO IMMOBILIARE
II fascicolo dovrà essere consegnato all'eventuale amministratore
subentrante. Nel caso il fascicolo risultasse incompleto l'amministratore
in carica o subentrante, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente tale
fatto agli utenti per le necessarie deliberazioni.
28. Requisiti per certificarsi
per poter svolgere il proprio incarico, l'amministratore di condominio deve
essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della legge 220/2012
(modifiche articolo 71-bis codice civile).
essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti ed equipollenti a quelli
italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
in alternativa, il candidato deve dimostrare la continuità dell'attività di
amministratore per almeno 10 anni dalla data do entrata in vigore della
norma UNI 10801
29. Requisiti per certificarsi
• I requisiti per certificarsi sono definiti da ciascun ente di certificazione accreditato
nel proprio schema di certificazione
30. Requisiti per certificarsi
Da giugno del 2013 chi è nominato amministratore deve aver frequentato un corso di
formazione iniziale e deve svolgere attività di formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale erogata da una delle associazioni di amministratori di
condominio, iscritte all'elenco depositato al Ministero di Grazia e Giustizia.
31. Requisiti per certificarsi - D.M. n. 140/2014
Rispetto all’acquisizione del titolo tramite la frequenza di un corso formativo va precisato che il
legislatore ha apportato alcuni correttivi alla nuova disciplina dell’art 71 bis disp. att. c.c.. relativo
alla formazione degli amministratori di condominio.
Il D.M. n. 140/2014 individua sia i requisiti necessari per svolgere l’attività formativa (dei
docenti/formatori e del responsabile scientifico dei corsi) che i criteri, i contenuti e le modalità di
svolgimento dei corsi di formazione.
I corsi di formazione iniziale – ossia per l’abilitazione - devono durare minimo 72 ore (di cui 48
di teoria e 24 ore di esercitazione pratica), mentre quelli di aggiornamento periodico annuale
per tutti gli amministratori devono durare almeno 15 ore (anche con casi teorico-pratici). I corsi
possono essere svolti anche tramite e-learning.
La durata del corso potrà prevedere anche un numero superiore di ore e ulteriori materie, ma i
temi indicati nel regolamento come contenuti minimi devono essere rispettati.
Le materie oggetto della formazione (ex art. 5 del regolamento) sono quelle giuridiche, fiscali e
tecniche che si ritiene che l’amministratore di condominio debba conoscere (l’amministrazione
condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore; la sicurezza
degli edifici
32. Iter di certificazione
L'amministratore normalmente deve avviare l'iter tramite una richiesta, allegando:
1. fotocopia del documento di identità valido sottoscritto;
2. codice deontologico datato e sottoscritto;
3. curriculum vitae formato europeo datato e sottoscritto;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata, datata e sottoscritta;
5. copia degli attestati di formazione e/o dichiarazione dell'associazione di
appartenenza riportante numero dei crediti maturati ultimo anno;
6. copia del "Certificato di attribuzione del codice fiscale presentato alle
agenzie delle entrate" per almeno 10 condomini amministrati (alternativa
Cassetto Fiscale o Copia verbali di assemblea);
7. copia della polizza assicurativa o fideiussoria per rischi professionali o
dichiarazione dell'associazione di appartenenza attestante la sottoscrizione
della polizza stessa.
33. Esame STRUTTURA:
Pre-Test, scritto (opzionale) , sulla conoscenze della Norma UNI 10801 costituito
da n domande a risposta multipla.
Prima prova, scritta, di carattere generale sulle materie oggetto delle conoscenze
richieste alla figura professionale costituita da n domande a risposta multipla.
Seconda prova, orale finalizzata alla verifica delle competenze e degli
atteggiamenti del Candidato basata su un colloquio vertente su argomenti
specifici.
Tutte le prove vertono sulla verifica delle competenze professionali e sulla capacità
all'esercizio della professione.
34. Materie d’esame
NORMATIVA : Legge 220/2012 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici; Legge
4/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate; UNI 10801:98 Funzioni e requisiti
dell'amministratore di condomini;D.Lgs. 231/01 Decreto legislativo 231 e responsabilità
dell'amministratore; D.Lgs. 196/03 Decreto sulla Privacy. Obblighi e responsabilità
nell'amministrazione di condomini;
IL CODICE CIVILE: Le norme in tema di Comunione 2; Le norme in tema di Condominio; Le
Disposizioni di Attuazione del C.C.; Norme derogabili – Norme inderogabili;
DIRITTO DI PROPRIETA’: Diritti reali di proprietà – Modi di acquisto; La personalità fisica –
La personalità giuridica; L'usufrutto – Il diritto di abitazione; Le servitù prediali – Contenuto –
Utilità – Costituzione;
35. Materie d’esame
LA CONTITOLARITA' DEI BENI IMMOBILI: La proprietà individuale; La comunione indivisa
– concetti; L'edificio in condominio – insorgenza – costituzione; Il supercondominio o
macrocondominio; Scioglimento del condominio;
LE PARTI COMUNI NEL CONDOMINIO: Regime di governo delle parti comuni; Le parti
comuni necessarie; L'uso e il godimento;
L'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE: La nomina assembleare – modalità; La nomina
giudiziale; La revoca da parte del Giudice; La revoca da parte dell'Assemblea; Le attribuzioni
legali – Attribuzioni dall'Assemblea; Le attribuzioni dal Regolamento; Atti conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni;
36. Materie d’esame
L'ASSEMBLEA: Il potere di convocazione; I soggetti da convocare; La conoscenza degli
aventi titolo (partecipanti) al condominio; L'avviso di convocazione – contenuti – modi di
convocazione; Il verbale – forma – tempi – pubblicità per i condomini; Il Presidente: compiti,
requisiti e responsabilità; Il Segretario: compiti, requisiti e responsabilità; Le maggioranze
costitutive e quelle deliberative; La delega – poteri – limiti; Le delibere nulle e quelle annullabili;
La impugnativa delle delibere;
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E LE TABELLE MILLESIMALI: Il regolamento
contrattuale – opponibilità ai terzi Il regolamento assembleare – formazione; Le tabelle di
proprietà e quelle secondo l'uso; La tabella millesimale – formazione e revisione;
37. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
Emissione di un certificato che riporta i dati dell’Amministratore e data
emissione e scadenza dello stesso e il riferimento alla norma UNI 10801;
Iscrizione del professionista in apposito registro nel registro dei professionisti
Amministratori Condominiali certificati dall’organismo;
Invio al professionista del marchio di certificazione assieme alla procedura
per l’uso del marchio di certificazione stesso;
38. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
La certificazione ha una validità triennale
Sorveglianza Annuale: Durante il periodo di validità della
certificazione effettuerà attività di sorveglianza annuale
39. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA
autodichirazione sostitutiva di atto notorio;
evidenza dell’aggiornamento professionale;
evidenza dell’attività professionale svolta nell’anno precedente;
evidenza copertura polizza assicurativa per rischi professionali;
pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario;
40. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
autodichirazione sostitutiva di atto notorio;
evidenza dell’aggiornamento professionale e il miglioramento
continuo;
evidenza dell’attività professionale svolta nell’anno precedente;
evidenza copertura polizza assicurativa per rischi professionali;
pagamento della quota di rinnovo prevista dal tariffario;
emissione del nuovo certificato.
41. I vantaggi
Dimostrare il rispetto di requisiti obbligatori;
Aumentare la fiducia del proprio cliente/utente;
Maggiore capacità di adempiere ai requisiti di legge;
Addio all’amministratore di condominio improvvisato! A
svolgere questa professione non sono più condomini
pensionati con tanta voglia di fare e scarsa preparazione, ma
professionisti preparati in materia fiscale e legale,
amministrativa ed edilizia;
42. I vantaggi
Garantire comunicazione e trasparenza della qualità del servizio,
che, grazie all’attività di verifica di terza parte, acquisisce credibilità
e soprattutto si pone a garanzia della coerenza tra enunciati ed
operato;
Possibilità di entrare nei mercati esteri con una garanzia oggettiva di
qualità dell’organizzazione;
Aumento delle possibilità di aggiudicarsi le gare d’appalto nazionali
ed internazionali;
Maggiori possibilità di acquisire Clienti;
Miglioramento dell’immagine aziendale;
Monitoraggio e abbattimento dei costi.