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Febbraio 2013




SPECIALE: NORME ANTICORRUZIONE E
LAVORO SPORTIVO (L. 190/2012)


• Anticorruzione: gli adempimenti da effettuare in caso di
compensi sportivi ed altri emolumenti erogati a pubblici
dipendenti (art. 53 c. 2 L. 190 del 2012)

• Facsimile modello di autorizzazione per pubblici
dipendenti


• Ulteriori chiarimenti ministeriali     in materia     di
collaborazioni a progetto con le         associazioni   di
promozione sociale




                                                             1
n. 8


                                                                                          Giugno 2012



Anticorruzione: gli adempimenti da
effettuare in caso di compensi sportivi ed
altri emolumenti erogati a pubblici
dipendenti (art. 53 c. 2 L. 190 del 2012)

L'art. 53, comma 2 della Legge 190 del 2012 (c.d. Legge Anticorruzione), stabilisce il
divieto di conferire ai pubblici dipendenti incarichi - anche da parte di soggetti esterni come
società, ditte, associazioni - a meno che non siano compresi nei compiti e doveri di ufficio
 o che non siano espressamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Con tale divieto il legislatore intende minimizzare il rischio che il conferimento di tali
 incarichi extra ufficio ai dipendenti pubblici possa costituire occasione per allacciare
rapporti in potenziale conflitto con l'interesse pubblico oppure determini danni o
inefficienze. A tal fine non si dispone un divieto assoluto ma si costringe l' impiegato e/o
il privato committente a richiedere all'amministrazione di appartenenza una specifica
autorizzazione secondo tempi e modalità ben definite e con l'imposizione, in difetto, di
sanzioni pecuniarie.

Di fondamentale importanza, per evitare queste sanzioni, peraltro molto elevate, è acquisire,
dunque, la autorizzazione dell'amministrazione pubblica presso cui è impiegato lo sportivo
dilettante: ad esempio, la scuola pubblica ove insegna il professore di educazione fisica o
l'azienda ospedaliera ove lavora il medico sportivo

In caso di inosservanza il comitato o la ASD che eroga il compenso potrà essere costretta a
versare un importo, pari a a quello erogato al pubblico dipendente, alla Amministrazione di
appartenenza.
Inoltre i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questa disposizione sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti. Dunque tanto le sanzioni pecuniare quanto le restrizioni
accessorie cui si è soggetti, in caso di inottemperanza, sono notevoli e da non trascurare

Sul piano pratico le autorizzazioni a svolgere gli incarichi possono essere richieste
all’Amministrazione di appartenenza sia dal dipendente interessato che dai comitati o
associazioni sportive che intendono conferire l’incarico. Si utilizza un facsimile di richiesta
del tipo che si allega a questa circolare. Di norma la domanda va trasmessa con un anticipo
di almeno 15 giorni dal giorno in cui deve avere esecuzione l'incarico.


                                                                                                    2
Dato che la procedura rischia di generare non pochi aggravi amministrativi si consiglia di
       operare nel seguente modo:

   •   i comitati debbono censire adeguatamente chi, tra i loro arbitri, allenatori, collaboratori
       sportivi, ecc. è dipendente di pubblica amministrazione;
   •   tra essi si deve distinguere, poi, chi svolge attività con il solo rimborso delle spese
       documentate (indennità chilometrica, pedaggio autostradale, vitto ed eventuale alloggio) da
       chi percepisce un compenso forfettario. Infatti i rimborsi spese documentati sono esclusi
       dall'obbligo di autorizzazione preventiva mentre i compensi veri e propri (tra cui quelli
       sportivi anche inferiori al plafond esente di 7500 euro) sono soggetti;
   •   chiedere a ciascun dipendente pubblico di contattare la propria amministrazione per
       acquisire informazioni e modulistica da utilizzare;
   •   di norma le attività sportive sono preautorizzate dalle amministrazioni pubbliche su base
       annuale: dunque conviene far richiedere al dipendente , ove concesso dalla sua
       amministrazione, una unica autorizzazione annuale e farsene dare copia da allegare al
       contrattino;
   •   tale copia deve essere conservata adeguatamente dal comitato in quanto costituisce porva
       dell'adempimento e della buona fede in caso di controllo da parte della polizia tributaria.




Il facsmile da utilizzare                                                                    _
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione preventiva allo svolgimento di incarichi retribuiti ai
         sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 (modificato dalla L. 190/2012). Area Dirigenza.

Il/Lasottoscritto/a ____________________________________________________________________

Nato/a a _______ il _________________ Cod. Fisc._________________________________________

dipendente di questa Azienda in qualità di _________________________________________________

in servizio presso U.O./Sez. di __________________________________________________________

Tel.________________________________________(**)
cell.________________________________________(**)

Email ______________________________________(**)

                                            CHIEDE




                                                                                                     3
L’Autorizzazione ad accettare l’incarico proposto con nota del______________________ dalla
Società/Ente/Azienda: (inserire dati completi, con sede e codice fiscale del comitato/ASD)

___________________________________________________________________________________

per il giorno ____mese _________________anno __________________________________________

per       il      periodo      dal                __________________________________                  al
 __________________________________

A tal fine il sottoscritto consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 delle responsabilità penali
in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che:

a.     l’incarico di cui trattasi non rientra fra le attività libero professionali e fra le attività a
pagamento previste dal CCNL applicato al dipendente pubblico
b.     l’incarico non è in contrasto con gli interessi dell’Azienda, verrà svolto al di fuori
dell’orario di lavoro senza l’utilizzo di beni, mezzi e attrezzature dell’Azienda rispettando il
tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti di ufficio;

Pertanto la natura dell’incarico è la seguente (specificare ):

_______________________________________________________________________________(**)

Per l’attività di cui sopra verrà corrisposto direttamente un compenso(**) :


     •   Presunto di € _______________________________

     •   Previsto pari a € _____________________________

     •   Per l’attività di cui sopra non verrà corrisposto nessun compenso (**)

     •   altro ______________________________________________________:


ATTESTAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI - ANCHE POTENZIALI - DI
CONFLITTO DI INTERESSI (compilazione a cura della amministrazione di appartenenza (ai
sensi della L.190/2012 ) (**).


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


                                                                                                           4
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

                                                       timbro e firma
                                                          Direttore


                                     __________________________________________________




__________ lì _____________________                                        FIRMA


                                     __________________________________________________



(*)   Trasmissione obbligatoria con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento, farà
fede la data del protocollo generale, non sono ammesse altre modalità di trasmissione della richiesta e
non saranno valutate domande incomplete.

(**)   VOCE OBBLIGATORIA




                                                                                                          5
Collaborazioni a progetto per le
associazioni con finalità sociali: ulteriori
chiarimenti del Ministero
N    ella circolare n. 1 del 2013, abbiamo esaminato le complesse modifiche che la Legge


Fornero ha imposto all'istituto del contratto a progetto con particolare riferimento anche
alle collaborazioni amministrative e gestionali in uso presso il mondo sportivo
dilettantistico (che sono esenti da progetto ma rientrano pur sempre nella grande famiglia
dei rapporti parasubordinati).
Abbiamo preso nota, inoltre, del fatto che le attività di segreteria e la gestione dei
videoterminalisti rientrano nella black list ministeriale: ossia sono attività che, se oggetto
di contratti parasubordinati, vengono automaticamente contestate dagli ispettorati e
considerate (salvo prova contraria) dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Infine abbiamo sollecitato un chiarimento ministeriale che tenesse conto della specificità
dello sport sociale in quanto il nostro comparto è caratterizzato dalla produzione di eventi e
attività a carattere sociale che sono spesso uniche ed irripetibili: nel frangente della loro
realizzazione, tali iniziative richiedono, sovente, un utilizzo massivo di risorse umane che
al termine, però, non sono rinnovabili o lo sono solo per ulteriori, circoscritti periodi.
Il Ministero, pressato dalle richieste provenienti dall'area non profit, ha rapidamente
emanato una risoluzione che apre spazio a un'interpretazione meno drastica della
normativa.
Nel caso degli enti con finalità sociali e assistenziali, il Ministero riconosce che le attività
da essi organizzate sono peculiari in quanto svolte in attuazione delle specifiche finalità
statutarie dell'ente (e non di un generico fine di lucro). Ad esempio, se un comitato CSI si
propone di promuovere lo sport per tutti e, conseguentemente, organizza una attività
agonistica o didattica riservata ai diversamente abili, va da sè che anche il progetto del




                                                                                                   6
parasubordinato che segue l'evento sarà improntato a tale scopo. Questo non può essere
    considerato come una "mera riproposizione dell'oggetto sociale" dell'ente, altrimenti si
    darebbe vita ad un pericoloso paradosso: tanto più l'ente consegue le proprie finalità
    statutarie tanto più sarà costretto ad assumere a tempo indeterminato le risorse umane di
    volta in volta impegnate nelle varie iniziative.
    Gli "sconti" concessi al terzo settore terminano però qui: il ministero chiarisce, infatti, che
    l’attività del collaboratore dovrà essere in ogni caso un'attività progettuale, specifica e
    separata dalle ordinarie mansioni aziendali, da svolgere in un regime di autonomia, senza
    subordinazione e e finalizzata al raggiungimento di un risultato quantificabile e
    verificabile
    Ne consegue quindi che i requisiti di un progetto genuino, per un'azienda non profit,
    saranno:

•   l’oggetto dell’attività deve essere determinato e ben descritto anche se potrà essere
    considerato come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione;
•   definizione precisa dell'arco temporale necessario per la realizzazione del progetto affidato;
•   svolgimento del lavoro in un regime di autonomia e senza attribuzione di mansioni
    meramente esecutive o ripetitive;
•   verifica dei risultati raggiunti che debbono essere obiettivamente misurabili.

    Per tornare all'esempio dell'operatore impegnato nell'organizzazione di un campionato con
    ragazzi diversamente abili, possiamo dire che questa persona è suscettibile di essere assunta
    con un contratto a progetto anche se il committente – nel caso ipotizzato un comitato CSI – è
    un ente che ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività sportive. Viene meno, pertanto,
    per le associazioni con finalità sociali ed assistenziali, la necessità che il progettista si occupi
    di attività estranee e collaterali a quella istituzionale. Restano ferme le altre condizioni.


                                                                           Ufficio Fiscale CSI
                                                                        Dr. Francesco Tramaglino




                                                                                                           7

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  • 1. n. 2 Febbraio 2013 SPECIALE: NORME ANTICORRUZIONE E LAVORO SPORTIVO (L. 190/2012) • Anticorruzione: gli adempimenti da effettuare in caso di compensi sportivi ed altri emolumenti erogati a pubblici dipendenti (art. 53 c. 2 L. 190 del 2012) • Facsimile modello di autorizzazione per pubblici dipendenti • Ulteriori chiarimenti ministeriali in materia di collaborazioni a progetto con le associazioni di promozione sociale 1
  • 2. n. 8 Giugno 2012 Anticorruzione: gli adempimenti da effettuare in caso di compensi sportivi ed altri emolumenti erogati a pubblici dipendenti (art. 53 c. 2 L. 190 del 2012) L'art. 53, comma 2 della Legge 190 del 2012 (c.d. Legge Anticorruzione), stabilisce il divieto di conferire ai pubblici dipendenti incarichi - anche da parte di soggetti esterni come società, ditte, associazioni - a meno che non siano compresi nei compiti e doveri di ufficio o che non siano espressamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con tale divieto il legislatore intende minimizzare il rischio che il conferimento di tali incarichi extra ufficio ai dipendenti pubblici possa costituire occasione per allacciare rapporti in potenziale conflitto con l'interesse pubblico oppure determini danni o inefficienze. A tal fine non si dispone un divieto assoluto ma si costringe l' impiegato e/o il privato committente a richiedere all'amministrazione di appartenenza una specifica autorizzazione secondo tempi e modalità ben definite e con l'imposizione, in difetto, di sanzioni pecuniarie. Di fondamentale importanza, per evitare queste sanzioni, peraltro molto elevate, è acquisire, dunque, la autorizzazione dell'amministrazione pubblica presso cui è impiegato lo sportivo dilettante: ad esempio, la scuola pubblica ove insegna il professore di educazione fisica o l'azienda ospedaliera ove lavora il medico sportivo In caso di inosservanza il comitato o la ASD che eroga il compenso potrà essere costretta a versare un importo, pari a a quello erogato al pubblico dipendente, alla Amministrazione di appartenenza. Inoltre i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questa disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. Dunque tanto le sanzioni pecuniare quanto le restrizioni accessorie cui si è soggetti, in caso di inottemperanza, sono notevoli e da non trascurare Sul piano pratico le autorizzazioni a svolgere gli incarichi possono essere richieste all’Amministrazione di appartenenza sia dal dipendente interessato che dai comitati o associazioni sportive che intendono conferire l’incarico. Si utilizza un facsimile di richiesta del tipo che si allega a questa circolare. Di norma la domanda va trasmessa con un anticipo di almeno 15 giorni dal giorno in cui deve avere esecuzione l'incarico. 2
  • 3. Dato che la procedura rischia di generare non pochi aggravi amministrativi si consiglia di operare nel seguente modo: • i comitati debbono censire adeguatamente chi, tra i loro arbitri, allenatori, collaboratori sportivi, ecc. è dipendente di pubblica amministrazione; • tra essi si deve distinguere, poi, chi svolge attività con il solo rimborso delle spese documentate (indennità chilometrica, pedaggio autostradale, vitto ed eventuale alloggio) da chi percepisce un compenso forfettario. Infatti i rimborsi spese documentati sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione preventiva mentre i compensi veri e propri (tra cui quelli sportivi anche inferiori al plafond esente di 7500 euro) sono soggetti; • chiedere a ciascun dipendente pubblico di contattare la propria amministrazione per acquisire informazioni e modulistica da utilizzare; • di norma le attività sportive sono preautorizzate dalle amministrazioni pubbliche su base annuale: dunque conviene far richiedere al dipendente , ove concesso dalla sua amministrazione, una unica autorizzazione annuale e farsene dare copia da allegare al contrattino; • tale copia deve essere conservata adeguatamente dal comitato in quanto costituisce porva dell'adempimento e della buona fede in caso di controllo da parte della polizia tributaria. Il facsmile da utilizzare _ OGGETTO: Richiesta di autorizzazione preventiva allo svolgimento di incarichi retribuiti ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 (modificato dalla L. 190/2012). Area Dirigenza. Il/Lasottoscritto/a ____________________________________________________________________ Nato/a a _______ il _________________ Cod. Fisc._________________________________________ dipendente di questa Azienda in qualità di _________________________________________________ in servizio presso U.O./Sez. di __________________________________________________________ Tel.________________________________________(**) cell.________________________________________(**) Email ______________________________________(**) CHIEDE 3
  • 4. L’Autorizzazione ad accettare l’incarico proposto con nota del______________________ dalla Società/Ente/Azienda: (inserire dati completi, con sede e codice fiscale del comitato/ASD) ___________________________________________________________________________________ per il giorno ____mese _________________anno __________________________________________ per il periodo dal __________________________________ al __________________________________ A tal fine il sottoscritto consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che: a. l’incarico di cui trattasi non rientra fra le attività libero professionali e fra le attività a pagamento previste dal CCNL applicato al dipendente pubblico b. l’incarico non è in contrasto con gli interessi dell’Azienda, verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro senza l’utilizzo di beni, mezzi e attrezzature dell’Azienda rispettando il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti di ufficio; Pertanto la natura dell’incarico è la seguente (specificare ): _______________________________________________________________________________(**) Per l’attività di cui sopra verrà corrisposto direttamente un compenso(**) : • Presunto di € _______________________________ • Previsto pari a € _____________________________ • Per l’attività di cui sopra non verrà corrisposto nessun compenso (**) • altro ______________________________________________________: ATTESTAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI - ANCHE POTENZIALI - DI CONFLITTO DI INTERESSI (compilazione a cura della amministrazione di appartenenza (ai sensi della L.190/2012 ) (**). ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 4
  • 5. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ timbro e firma Direttore __________________________________________________ __________ lì _____________________ FIRMA __________________________________________________ (*) Trasmissione obbligatoria con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento, farà fede la data del protocollo generale, non sono ammesse altre modalità di trasmissione della richiesta e non saranno valutate domande incomplete. (**) VOCE OBBLIGATORIA 5
  • 6. Collaborazioni a progetto per le associazioni con finalità sociali: ulteriori chiarimenti del Ministero N ella circolare n. 1 del 2013, abbiamo esaminato le complesse modifiche che la Legge Fornero ha imposto all'istituto del contratto a progetto con particolare riferimento anche alle collaborazioni amministrative e gestionali in uso presso il mondo sportivo dilettantistico (che sono esenti da progetto ma rientrano pur sempre nella grande famiglia dei rapporti parasubordinati). Abbiamo preso nota, inoltre, del fatto che le attività di segreteria e la gestione dei videoterminalisti rientrano nella black list ministeriale: ossia sono attività che, se oggetto di contratti parasubordinati, vengono automaticamente contestate dagli ispettorati e considerate (salvo prova contraria) dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Infine abbiamo sollecitato un chiarimento ministeriale che tenesse conto della specificità dello sport sociale in quanto il nostro comparto è caratterizzato dalla produzione di eventi e attività a carattere sociale che sono spesso uniche ed irripetibili: nel frangente della loro realizzazione, tali iniziative richiedono, sovente, un utilizzo massivo di risorse umane che al termine, però, non sono rinnovabili o lo sono solo per ulteriori, circoscritti periodi. Il Ministero, pressato dalle richieste provenienti dall'area non profit, ha rapidamente emanato una risoluzione che apre spazio a un'interpretazione meno drastica della normativa. Nel caso degli enti con finalità sociali e assistenziali, il Ministero riconosce che le attività da essi organizzate sono peculiari in quanto svolte in attuazione delle specifiche finalità statutarie dell'ente (e non di un generico fine di lucro). Ad esempio, se un comitato CSI si propone di promuovere lo sport per tutti e, conseguentemente, organizza una attività agonistica o didattica riservata ai diversamente abili, va da sè che anche il progetto del 6
  • 7. parasubordinato che segue l'evento sarà improntato a tale scopo. Questo non può essere considerato come una "mera riproposizione dell'oggetto sociale" dell'ente, altrimenti si darebbe vita ad un pericoloso paradosso: tanto più l'ente consegue le proprie finalità statutarie tanto più sarà costretto ad assumere a tempo indeterminato le risorse umane di volta in volta impegnate nelle varie iniziative. Gli "sconti" concessi al terzo settore terminano però qui: il ministero chiarisce, infatti, che l’attività del collaboratore dovrà essere in ogni caso un'attività progettuale, specifica e separata dalle ordinarie mansioni aziendali, da svolgere in un regime di autonomia, senza subordinazione e e finalizzata al raggiungimento di un risultato quantificabile e verificabile Ne consegue quindi che i requisiti di un progetto genuino, per un'azienda non profit, saranno: • l’oggetto dell’attività deve essere determinato e ben descritto anche se potrà essere considerato come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione; • definizione precisa dell'arco temporale necessario per la realizzazione del progetto affidato; • svolgimento del lavoro in un regime di autonomia e senza attribuzione di mansioni meramente esecutive o ripetitive; • verifica dei risultati raggiunti che debbono essere obiettivamente misurabili. Per tornare all'esempio dell'operatore impegnato nell'organizzazione di un campionato con ragazzi diversamente abili, possiamo dire che questa persona è suscettibile di essere assunta con un contratto a progetto anche se il committente – nel caso ipotizzato un comitato CSI – è un ente che ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività sportive. Viene meno, pertanto, per le associazioni con finalità sociali ed assistenziali, la necessità che il progettista si occupi di attività estranee e collaterali a quella istituzionale. Restano ferme le altre condizioni. Ufficio Fiscale CSI Dr. Francesco Tramaglino 7