Presentazione all'evento "CowoShare" di Rete Cowo® Coworking Network "IL COWORKING E LA LEGGE" tenutosi a Milano il 25/6/2016. Relazione dell'Avv. Davide Dimalta (Studio Legale DiMalta - Milano) sugli aspetti normativi e legali delle attività di Coworking.
3. C.C. ART. 1176. DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO.
NELL'ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE IL DEBITORE DEVE USARE LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA.
NELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, LA
DILIGENZA DEVE VALUTARSI CON RIGUARDO ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA .
IL COMMA 2 SI RIFERISCE AD UN CANONE DI DILIGENZA CD RINFORZATA. ED È A QUESTO CANONE CHE SI
ISPIRA SPESSA LA GIURISPRUDENZA.
- CRITERIO OBIETTIVO E GENERALE, NON SOGGETTIVO E INDIVIDUALE
- LA DILIGENZA DEVE VALUTARSI AVUTO RIGUARDO ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA
- PRINCIPIO A CUI I GIUDICI ISPIRANO LE LORO VALUTAZIONI QUANDO SI TRATTA DI VERIFICARE SE
L’IMPRENDITORE È O MENO RESPONSABILE DI UN DETERMINATO EVENTO CHE HA COLPITO LA PROPRIA
ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (FALLIMENTO, INSOLVENZA, SICUREZZA SUL LAVORO, E VIA DICENDO…)
QUINDI, NEL DUBBIO, USATE IL BUON SENSO!
Il Coworking e la Legge
Milano, 25 giugno 2016
5. 1. CASS. N. 16254/2012
LA DILIGENZA ESIGIBILE DAL PROFESSIONISTA O DALL'IMPRENDITORE,NELL'ADEMPIMENTODELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'ESERCIZIODELLE
LORO ATTIVITÀ, È UNA DILIGENZA SPECIALE E RAFFORZATA,DI CONTENUTOTANTO MAGGIORE QUANTOPIÙ SIA SPECIALISTICA E
PROFESSIONALE LA PRESTAZIONE A LORO RICHIESTA. NELLA CONTROVERSIA CONCERNENTE L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL
PROFESSIONISTA, PERTANTO, QUESTI, PER ANDARE ESENTE DA UN GIUDIZIO DI CONDANNA, HA L'ONERE DI PROVARE CHE L'INSUCCESSOÈ
DIPESO DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE ANCHE QUANDOLA PRESTAZIONE RICHIESTAGLI RICHIEDEVA LA SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI
PARTICOLARE DIFFICOLTÀ, POSTO CHE PROBLEMI SPECIALI ESIGONO DAL PROFESSIONISTA UNA COMPETENZA SPECIALE.NÉ A TALE
CONCLUSIONE OSTA L'ART. 2236C.C.,IL QUALE NON ESONERA AFFATTOIL PROFESSIONISTA-DEBITORE DA RESPONSABILITÀ NEL CASODI
INSUCCESSO DI PRESTAZIONI COMPLESSE, MA SI LIMITA A GETTARE UN MERO CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA DILIGENZA.
2. LA CASSAZIONE CIVILE, CON SENTENZA N°26900DEL 19/12/2014, HA CHIARITO CHE AI SENSI DELL'ART.2043 COD.CIV. QUALORA SIANO
STATE TRASCURATE LE ORDINARIE NORME DI DILIGENZA IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPALCATURE PER L'ESPLETAMENTODI LAVORI SUGLI
EDIFICI, LA RESPONSABILITÀ È DELL'IMPRENDITORE.
NELLA FATTISPECIE, TALI IMPALCATURE HANNO FACILITATO UN FURTOIN APPARTAMENTO PER CUI LA RESPONSABILITÀ NON VA RICOLLEGATA
ALLA SUSSISTENZA DEL PONTEGGIOMA AL FATTO CHE SIA STATO OMESSOQUALSIVOGLIA ACCORGIMENTOIDONEOAD OVVIARE ALLA
SITUAZIONE DI PERICOLO.
3. CASS. CIV. SEZ. III, 25/09/2012, N. 16254(RV.623700)LA DILIGENZA ESIGIBILE DAL PROFESSIONISTA O DALL'IMPRENDITORE,
NELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'ESERCIZIODELLE LORO ATTIVITÀ, È UNA DILIGENZA SPECIALE E RAFFORZATA,DI
CONTENUTO TANTO MAGGIORE QUANTOPIÙ SIA SPECIALISTICA E PROFESSIONALE LA PRESTAZIONE A LORORICHIESTA. NELLA CONTROVERSIA
CONCERNENTE L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL PROFESSIONISTA,PERTANTO,QUESTI, PER ANDARE ESENTE DA UN GIUDIZIO DI
CONDANNA, HA L'ONERE DI PROVARE CHE L'INSUCCESSOÈ DIPESO DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE ANCHE QUANDOLA PRESTAZIONE
RICHIESTAGLI RICHIEDEVA LA SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ,POSTOCHE PROBLEMI SPECIALI ESIGONODAL
PROFESSIONISTA UNA COMPETENZA SPECIALE. NÉ A TALE CONCLUSIONE OSTA L'ART. 2236COD. CIV.,IL QUALE NON ESONERA AFFATTOIL
PROFESSIONISTA-DEBITORE DA RESPONSABILITÀ NEL CASODI INSUCCESSODI PRESTAZIONI COMPLESSE, MA SI LIMITA A DETTARE UN MERO
CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA DILIGENZA.(CASSA CON RINVIO, APP.TORINO, 25/01/2010)
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6. LOCAZIONE / SERVIZIO UTILIZZO POSTAZIONE
Art. 1571 c.c.: La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra
parte una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.
No spossessamento (lo spossessamento è elemento essenziale della locazione) ma condivisione dello
spazio;
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7. E se consegno le chiavi?
L’affiliato non si spossessa della scrivania neppure quando consegna le chiavi perché mantiene sempre
e comunque la disponibilità dei locali e dei beni ivi presenti (lo fa anche la mia palestra).
Esclusione integrale della disciplina della locazione.
CONSEGUENZA: no problema di sfratti, di durate minime del contratto e di specifiche ragioni giustificatrici
del recesso alla prima scadenza.
SUGGERIMENTI:
- inserire nell’oggetto sociale il servizio di coworking e nel contratto di locazione la possibilità di
esercitare tale attività. Ove il contratto fosse già stato sottoscritto, è comunque consigliabile farsi
autorizzare dal proprietario.
- gli ambienti devono inoltre avere destinazione d’uso adeguata. Quindi è consigliabile confrontarsi con
un architetto.
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8. COMUNICAZIONE CESSIONE DI FABBRICATO (SE CONSEGNATE LE CHIAVI)
- Obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque
altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
- Art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge
18 maggio 1978, n. 191, legge per la prevenzione di gravi reati), è stata
sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita
, locazione ecc.).
- L’art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 (convertito in legge n. 131 /2012)
lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il
godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche
verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una
forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
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9. TU SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/08:
Il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009 disciplinano oggi la materia e hanno accolto
molti concetti già specificati all’interno della legge 626/1994. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano
sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di
lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
solo se ci sono lavoratori subordinati o autonomi (che collaborano nell’impresa dell’affiliato).
LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche
al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari (art. 2 dlgs 81/08).
IMPORTANTE: nel diritto del lavoro la sostanza prevale sulla forma e che quindi, ovviamente, non basta
firmare una contratto di utilizzo postazione per essere esenti dalla normativa sul lavoro subordinato, ove
ci sia effettivamente eterodirezione (ossia un potere di controllo e disciplinare del concedente)
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10. CONDIVISIONE DEGLI SPAZI
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE.
ESONERO DA RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE. PATTO DI MANLEVA:
• Attività lecite
• Rispetto – codice di condotta (art. 5 contratti uso postazione)
• Sede legale (accorgimenti – modulo e fatture per la prova della proprietà dei beni nel caso di
esecuzioni mobiliari).
• Danni (arrecati dagli utilizzatori ai coworker) > manleva (significato anche in termini
processuali – chiamata in causa e sentenza di condanna direttamente nei confronti del
danneggiante).
• Danni (da conduzione dei locali, es: coworker che scivola nel pavimento bagnato) >
consigliabile copertura assicurativa
• Obblighi de custode – responsabilità ex recepto – scarico contrattuale (vessatoria – doppia
sottoscrizione).
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11. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
www.studiolegaledimalta.it
d.dimalta@studiolegaledimalta.it
Corso Buenos Aires 77 Milano – Tel. 02/67.49.30.94
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